(Convenzione-art. 25)
                              Art. 25. 
 
  1. I nazionali di uno Stato contraente, siano essi residenti o  non
di uno degli Stati contraenti, non sono assoggettati nell'altro Stato
contraente ad alcuna imposizione od obbligo ad essa relativo, diversi
o piu' onerosi di quelli cui sono o potranno  essere  assoggettati  i
nazionali  di  detto  altro  Stato  che  si  trovino   nella   stessa
situazione. 
  In particolare, i  nazionali  di  uno  Stato  contraente  che  sono
imponibili nell'altro Stato  contraente  fruiscono  delle  esenzioni,
degli abbattimenti alla base, delle deduzioni e riduzioni d'imposte o
tasse concessi per carichi di famiglia ai nazionali  di  detto  altro
Stato trovatisi nelle medesime condizioni. 
  2. L'imposizione di una stabile organizzazione  che  un'impresa  di
uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente non  puo'  essere
in questo altro Stato meno favorevole dell'imposizione a carico delle
imprese di detto altro Stato che svolgono la medesima attivita'. 
  Tale disposizione non puo' essere interpretata nel senso che faccia
obbligo ad uno Stato contraente di accordare ai residenti  dell'altro
Stato contraente le deduzioni personali, le esenzioni e le  riduzioni
d'imposta che esso accorda ai propri residenti in relazione alla loro
situazione o ai loro carichi di famiglia. 
  3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni  dell'articolo  9,
del paragrafo 6 dell'articolo 11 o del paragrafo 6 dell'articolo  12,
gli interessi, i canoni ed altre spese pagati da  un'impresa  di  uno
Stato contraente ad un residente  dell'altro  Stato  contraente  sono
deducibili ai fini della determinazione  degli  utili  imponibili  di
detta impresa, nelle stesse condizioni in cui sarebbero deducibili se
fossero pagati ad un residente del primo Stato. 
  Parimenti, i debiti di  un'impresa  di  uno  Stato  contraente  nei
confronti dei residenti dell'altro Stato contraente sono  deducibili,
ai fini della  determinazione  del  patrimonio  imponibile  di  detta
impresa, nelle stesse  condizioni  in  cui  sarebbero  deducibili  se
fossero contratti nei confronti di un residente del primo Stato. 
  4. Le imprese di uno Stato contraente, il cui capitale e', in tutto
o in parte direttamente o indirettamente, posseduto o controllato  da
uno  o  piu'  residenti  dell'altro  Stato   contraente,   non   sono
assoggettate nel primo Stato  contraente  ad  alcuna  imposizione  od
obbligo ad essa relativo, diversi o piu' onerosi di quelli cui sono o
potranno essere assoggettate le altre imprese della stessa natura del
primo Stato. 
  5. Ai fini del presente articolo il termine  "imposizione"  designa
le imposte di ogni genere e denominazione.