Art. 26. 1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una imposizione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente di cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto entro i tre anni che seguono la prima notificazione della misura che comporta una imposizione non conforme alla Convenzione. 2. L'autorita' competente, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, fara' del suo meglio per regolare il caso per via di amichevole composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una tassazione non conforme alla Convenzione. L'Accordo sara' applicato quali che siano i termini previsti dalle legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere per via di amichevole composizione le difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione della Convenzione. Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente fra di loro ai fini del presente articolo. Una commissione mista, formata di rappresentanti designati dalle stesse autorita' competenti, avra' competenza per regolare amichevolmente i casi controversi risultanti dall'applicazione e dalla interpretazione della Convenzione. Detta commissione mista si riunira', alternativamente, in uno degli Stati contraenti, ogni qual volta che una delle autorita' competenti lo richieda. Essa sara' presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato contraente sul territorio del quale la riunione avra' luogo.