(Convenzione-art. 26)
                              Art. 26. 
 
  1. Quando un residente di  uno  Stato  contraente  ritiene  che  le
misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti  comportano
o  comporteranno  per  lui  una   imposizione   non   conforme   alle
disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente
dai ricorsi previsti dalla legislazione  nazionale  di  detti  Stati,
sottoporre il caso all'autorita' competente dello Stato contraente di
cui e' residente o, se il suo caso ricade nell'ambito di applicazione
del paragrafo 1 dell'articolo 25, a quella dello Stato contraente  di
cui possiede la nazionalita'. Il caso dovra' essere sottoposto  entro
i tre anni che  seguono  la  prima  notificazione  della  misura  che
comporta una imposizione non conforme alla Convenzione. 
  2. L'autorita' competente, se il ricorso le  appare  fondato  e  se
essa non e' in grado di  giungere  ad  una  soddisfacente  soluzione,
fara' del suo meglio per regolare  il  caso  per  via  di  amichevole
composizione con l'autorita' competente dell'altro Stato  contraente,
al fine di evitare una  tassazione  non  conforme  alla  Convenzione.
L'Accordo sara' applicato quali che siano i  termini  previsti  dalle
legislazioni nazionali degli Stati contraenti. 
  3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del  loro
meglio  per  risolvere  per  via  di   amichevole   composizione   le
difficolta' o i dubbi inerenti all'interpretazione o all'applicazione
della Convenzione. 
  Esse potranno altresi' consultarsi al fine di eliminare  la  doppia
imposizione nei casi non previsti dalla Convenzione. 
  4.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   potranno
comunicare direttamente fra di loro ai fini  del  presente  articolo.
Una commissione mista,  formata  di  rappresentanti  designati  dalle
stesse  autorita'   competenti,   avra'   competenza   per   regolare
amichevolmente i  casi  controversi  risultanti  dall'applicazione  e
dalla interpretazione della Convenzione. Detta commissione  mista  si
riunira', alternativamente, in uno degli Stati contraenti, ogni  qual
volta che una delle autorita'  competenti  lo  richieda.  Essa  sara'
presieduta da uno dei suoi membri appartenenti allo Stato  contraente
sul territorio del quale la riunione avra' luogo.