(Convenzione-art. 27)
                              Art. 27. 
 
  1.  Le  autorita'  competenti  degli  Stati   contraenti   potranno
scambiarsi le informazioni (che le legislazioni fiscali dei due Stati
permettono  di  ottenere  nel  quadro  della  prassi   amministrativa
normale) necessarie per  una  regolare  applicazione  della  presente
Convenzione. Le informazioni cosi'  scambiate  devono  essere  tenute
segrete e potranno essere  rivelate  soltanto  alle  persone  che  si
occupano dell'accertamento, della riscossione, della giurisdizione  o
delle azioni penali quanto alle imposte alle quali  si  riferisce  la
presente Convenzione.  Non  potranno  essere  scambiate  informazioni
suscettibili di rivelare segreti commerciali, bancari, industriali  o
professionali o metodi commerciali. 
  2. Le disposizioni del presente articolo  non  potranno  in  nessun
caso essere interpretate nel senso di  imporre  ad  uno  degli  Stati
contraenti di adottare  misure  amministrative  in  deroga  alla  sua
regolamentazione o alla sua prassi  amministrativa  ovvero  contrarie
alla sua sovranita', alla sua sicurezza, ai suoi interessi generali o
all'ordine pubblico  oppure  fornire  informazioni  che  non  possano
essere ottenute in base alla sua  propria  legislazione  o  a  quella
dello Stato che le chiede.