(Convenzione-art. 28)
                              Art. 28. 
 
  1. Le disposizioni della presente Convenzione  non  pregiudicano  i
privilegi fiscali di  cui  beneficiano  i  funzionari  diplomatici  o
consolari in virtu' delle regole generali del diritto  internazionale
e di accordi particolari. 
  2. Nella misura in cui, a  motivo  dei  privilegi  fiscali  di  cui
beneficiano i funzionari diplomatici o consolari, in forza di accordi
internazionali, i redditi o il patrimonio non sono  imponibili  nello
Stato  presso   il   quale   detti   funzionari   sono   accreditati,
l'imposizione spetta  allo  Stato  accreditante  secondo  la  propria
legislazione. 
  3. Ai fini della Convenzione, i membri di una missione  diplomatica
o consolare di uno  Stato  contraente  accreditati  nell'altro  Stato
contraente o in uno Stato terzo aventi le  nazionalita'  dello  Stato
accreditante, sono considerati residenti dello Stato accreditante, se
quivi sono assoggettati agli stessi obblighi, in materia  di  imposte
sul reddito e sul patrimonio, cui sono assoggettati  i  residenti  di
detto Stato. 
  4.   La   Convenzione   non   si   applica   alle    organizzazioni
internazionali, ai loro organi o ai loro funzionari, ne' alle persone
membri di una missione diplomatica o consolare di  uno  Stato  terzo,
quando esse si trovano sul territorio di uno Stato contraente  e  non
sono trattate come residenti nell'uno o nell'altro  Stato  contraente
in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio.