(Convenzione-art. 29)
                              Art. 29. 
 
  1. Le imposte riscosse in uno dei due.  Stati  contraenti  mediante
ritenuta alla fonte sono rimborsate a  richiesta  dell'interessato  o
dello Stato  di  cui  esso  e'  residente  qualora  il  diritto  alla
percezione di dette imposte sia  limitato  dalle  disposizioni  della
presente Convenzione. 
  2. Le istanze di rimborso, da prodursi in  osservanza  dei  termini
stabiliti  dalla  legislazione  dello  Stato  contraente  tenuto   ad
effettuare  il  rimborso  stesso,  devono  essere  corredate  di   un
attestato ufficiale dello Stato contraente di cui il contribuente  e'
residente certificante che sussistono  le  condizioni  richieste  per
aver diritto all'applicazione dei benefici  previsti  dalla  presente
Convenzione. 
  3. Nel caso di azioni, emesse  da  societa'  residenti  in  Italia,
intestate fiduciariamente a banche e istituti finanziari residenti in
Svizzera e appartenenti effettivamente a persone quivi residenti,  le
istanze di rimborso possono essere presentate dai titolari  effettivi
di dette azioni. Ove il  beneficiario  effettivo  dei  dividendi  sia
persona diversa dal titolare effettivo delle azioni per  le  quali  i
dividendi sono pagati, le istanze di  rimborso  sono  presentate  dal
beneficiario effettivo, ma in tal caso il rimborso  sara'  effettuato
se entrambe le dette persone sono residenti in Svizzera. 
  Le istanze di rimborso devono essere corredate da una  attestazione
delle banche ed istituti finanziari di cui sopra circa  la  residenza
del titolare o del beneficiario delle azioni e l'assoggettamento  dei
dividendi alla ritenuta d'imposta alla fonte in Italia. 
  Ove le istanze di rimborso vengano presentate dalle banche e  dagli
istituti finanziari predetti, per conto dei titolari effettivi  delle
azioni, le stesse devono  contenere,  per  societa'  emittente,  ogni
indicazione utile ad  identificare  detti  titolari  ed  a  conoscere
l'ammontare dei dividendi percepiti da ciascuno di essi,  nonche'  la
attestazione della residenza in Svizzera dei medesimi. 
  In ogni caso le istanze di rimborso devono essere  corredate  della
certificazione  dell'Amministrazione  fiscale   svizzera   circa   la
sussistenza delle condizioni previste dal presente paragrafo, nonche'
di quelle di cui al precedente paragrafo 2. 
  4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti  stabiliranno  di
comune accordo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 26,  le
modalita' di applicazione del presente articolo.