(Convenzione-art. 3)
                               Art. 3. 
 
  1. Ai fini della presente Convenzione, a meno che il  contesto  non
richieda una diversa interpretazione: 
    a) le espressioni  "uno  Stato  contraente"  e  a  l'altro  Stato
contraente" designano,  come  il  contesto  richiede,  la  Repubblica
italiana o la Confederazione svizzera; 
    b) il termine "persona" comprende le persone fisiche, le societa'
ed ogni altra associazione di persone; 
    c) il termine "societa'" designa qualsiasi  persona  giuridica  o
qualsiasi ente che e' considerato persona  giuridica  ai  fini  della
imposizione; 
    d) le espressioni "impresa di uno Stato  contraente"  e  "impresa
dell'altro Stato  contraente"  designano  rispettivamente  un'impresa
esercitata da un residente  di  uno  Stato  contraente  e  un'impresa
esercitata da un residente dell'altro Stato contraente; 
    e) per "traffico internazionale" s'intende qualsiasi attivita' di
trasporto effettuato per mezzo di una nave  o  di  un  aeromobile  da
parte di un'impresa la cui sede di direzione effettiva e' situata  in
uno Stato contraente,  ad  eccezione  del  caso  in  cui  la  nave  o
l'aeromobile sia  utilizzato  esclusivamente  tra  localita'  situate
nell'altro Stato contraente; 
    f) il termine "nazionali" designa: 
      (1) le persone fisiche che hanno la nazionalita' di  uno  Stato
contraente; 
      (2) le persone giuridiche, societa' di persone ed  associazioni
costituite in conformita' della legislazione in vigore in  uno  Stato
contraente; 
    g) l'espressione "autorita' competente" designa: 
      (1) in Italia: il Ministero delle finanze; 
      (2)   in    Svizzera:    l'Amministrazione    federale    delle
contribuzioni. 
  2. Per l'applicazione della  Convenzione  da  parte  di  uno  Stato
contraente,  le  espressioni  non  diversamente  definite  hanno   il
significato che ad esse e' attribuito  dalla  legislazione  di  detto
Stato relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che  il
contesto non richieda una diversa interpretazione.