(Convenzione-art. 30)
                              Art. 30. 
 
  1. La presente Convenzione sara'  ratificata  e  gli  strumenti  di
ratifica saranno scambiati a Berna appena possibile. 
  2. La presente Convenzione  entrera'  in  vigore  alla  data  dello
scambio  degli  strumenti  di  ratifica  e  le  sue  disposizioni  si
applicheranno: 
    a) alle imposte prelevate alla fonte  sui  redditi  attribuiti  o
messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio 1974; 
    b) alle altre imposte di periodi imponibili  che  si  chiudono  a
decorrere dal 1 gennaio 1974. 
  3. Le domande di rimborso cui da' diritto la  presente  Convenzione
con riferimento ad ogni imposta dovuta dai  residenti  di  uno  degli
Stati  contraenti  relativa   ai   periodi   che   iniziano   il,   o
successivamente al, 1 gennaio 1974 e fino all'entrata in vigore della
Convenzione  stessa  possono  essere  presentate   entro   due   anni
dall'entrata in vigore della Convenzione. 
  4. La Convenzione tra l'Italia e la Svizzera per evitare la  doppia
imposizione dei redditi derivanti dalla navigazione aerea,  marittima
e lacuale, firmata a Roma il 31 luglio 1958, e' abrogata e  cessa  di
produrre i suoi effetti per le imposte cui  si  applica  la  presente
Convenzione conformemente al paragrafo 2.