(Convenzione-art. 31)
                              Art. 31. 
 
  La presente Convenzione, di cui l'Accordo citato  nel  paragrafo  4
dell'articolo 15 costituisce parte  integrante,  rimarra'  in  vigore
sino alla denuncia da parte di uno degli Stati  contraenti.  Ciascuno
Stato contraente puo' denunciare la Convenzione per  via  diplomatica
con un preavviso minimo di sei mesi, prima della fine di ciascun anno
solare e a decorrere dall'anno 1979. In questo caso,  la  Convenzione
si applichera' per l'ultima volta: 
    a) alle imposte riscosse mediante ritenuta alla fonte sui redditi
pagabili al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno della denuncia; 
    b) alle altre imposte di periodi imponibili che  si  chiudono  al
piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno. 
  In fede di che i plenipotenziari dei due  Stati  hanno  firmato  la
presente Convenzione e vi hanno apposto i loro sigilli. 
 
  Fatto a Roma il 9 marzo 1976 in due originali in lingua italiana. 
 
    

Per il Governo della Repubblica          Per il Consiglio federale
             italiana:                              svizzero:
         CESIDIO GUAZZARONI                    HANS CONRAD CRAMER