(Convenzione-art. 4)
                               Art. 4. 
 
  1. Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residente  di
uno Stato contraente" designa  ogni  persona  che,  in  virtu'  della
legislazione di detto Stato, e' assoggettata ad imposta nello  stesso
Stato, a motivo del suo domicilio, della sua  residenza,  della  sede
della sua direzione o di  ogni  altro  criterio  di  natura  analoga.
Tuttavia,  tale  espressione  non  comprende  le  persone  che   sono
imponibili in questo Stato soltanto per il reddito che esse  ricavano
da fonti situate in detto Stato o per il patrimonio che posseggono in
detto Stato. 
  2. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo 1,  una  persona
fisica e' considerata residente di entrambi gli Stati contraenti,  la
sua situazione e' determinata nel seguente modo: 
    a) detta persona e' considerata residente dello Stato  contraente
nel  quale  ha  un'abitazione  permanente.  Quando  essa  dispone  di
un'abitazione permanente  in  ciascuno  degli  Stati  contraenti,  e'
considerata  residente  dello  Stato  contraente  nel  quale  le  sue
relazioni personali ed economiche sono  piu'  strette  (centro  degli
interessi vitali); 
    b) se non si puo' determinare lo Stato contraente nel quale detta
persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima  non
ha una abitazione permanente in alcuno degli Stati  contraenti,  essa
e' considerata residente dello  Stato  contraente  in  cui  soggiorna
abitualmente; 
    c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli  Stati
contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi,  essa
e' considerata residente dello  Stato  contraente  del  quale  ha  la
nazionalita'; 
    d) se detta persona ha la  nazionalita'  di  entrambi  gli  Stati
contraenti, o se non  ha  la  nazionalita'  di  alcuno  di  essi,  le
autorita' competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di
comune accordo 3. Quando, in base alle disposizioni del paragrafo  1,
una persona diversa da una persona fisica e' considerata residente di
entrambi gli Stati contraenti, si ritiene che essa e' residente dello
Stato contraente  in  cui  si  trova  la  sede  della  sua  direzione
effettiva. La stessa disposizione si applica alle societa' di persone
e  a  quelle  ad  esse  equiparate  costituite  ed   organizzate   in
conformita' della legislazione di uno Stato contraente. 
  4. La persona fisica  che  ha  trasferito  definitivamente  il  suo
domicilio da uno Stato contraente all'altro Stato contraente cessa di
essere assoggettata nel primo Stato contraente alle  imposte  per  le
quali il domicilio e' determinante non appena trascorso il giorno del
trasferimento del domicilio. L'assoggettamento alle  imposte  per  le
quali  il  domicilio  e'  determinante  inizia  nell'altro  Stato   a
decorrere dalla stessa data. 
  5. Non e' considerata residente di uno Stato contraente,  ai  sensi
del presente articolo: 
    a) una persona che, sebbene  risponda  ai  requisiti  di  cui  ai
precedenti paragrafi da 1 a 3, e' soltanto beneficiaria apparente dei
redditi,  essendo  questi  in  realta'   -   sia   direttamente   che
indirettamente per il tramite di altre persone fisiche  o  giuridiche
destinati a una persona che non puo' essere considerata  di  per  se'
residente di detto Stato ai sensi del presente articolo; 
    b) una persona  fisica  che  non  e'  assoggettata  alle  imposte
generalmente  riscosse  nello  Stato  contraente,  di   cui   sarebbe
residente secondo le disposizioni che precedono, per tutti i  redditi
generalmente imponibili secondo la  legislazione  fiscale  di  questo
Stato e provenienti dall'altro Stato contraente.