(Convenzione-art. 8)
                               Art. 8. 
 
  1. Gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico  internazionale,
di  navi  o  di  aeromobili  sono  imponibili  soltanto  nello  Stato
contraente in cui  e'  situata  la  sede  della  direzione  effettiva
dell'impresa. 
  2. Gli utili derivanti dall'esercizio di  battelli  destinati  alla
navigazione interna sono imponibili soltanto nello  Stato  contraente
in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa. 
  3. Se la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione
marittima o interna e' situata a bordo di una nave o di un  battello,
detta sede si considera situata nello  Stato  contraente  in  cui  si
trova il porto d'immatricolazione della nave o del battello,  oppure,
in mancanza di un porto d'immatricolazione, nello Stato contraente di
cui e' residente l'esercente la nave o il battello. 
  4. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 si applicano parimenti  agli
utili di un'impresa di uno Stato contraente che partecipa a un  fondo
comune  ("pool"),  a  un  esercizio  comune   o   ad   un   organismo
internazionale di  esercizio  di  navigazione  marittima,  interna  o
aerea.