(Convenzione-art. 9)
                               Art. 9. 
 
  Allorche' 
    a) un'impresa di uno Stato contraente partecipa,  direttamente  o
indirettamente, alla direzione, al controllo o al capitale di 
un'impresa dell'altro Stato contraente, o 
    b)   le   medesime   persone    partecipano,    direttamente    o
indirettamente,  alla  direzione,  al  controllo  o  al  capitale  di
un'impresa di uno Stato contraente e di un impresa  dell'altro  Stato
contraente, e, nell'uno e nell'altro caso, le due imprese, nelle loro
relazioni commerciali o finanziarie,  sono  vincolate  da  condizioni
accettate o imposte, diverse da quelle che sarebbero state  convenute
tra  imprese  indipendenti,  gli  utili  che  in  mancanza  di   tali
condizioni sarebbero stati realizzati da una delle imprese, ma che  a
causa di dette condizioni non le sono stati, possono  essere  inclusi
negli utili di questa impresa e tassati in conseguenza.