REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO Art. 1. - I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere eseguiti in economia, da parte del Ministero del turismo e dello spettacolo, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato ed il relativo importo non superi quello indicato nell'art. 8, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1921, n. 2440, e successive modificazioni, sono i seguenti: a) lavori di manutenzione e di riparazione ordinari, nonche' di piccoli adattamenti dei locali, in uso all'amministrazione, e dei relativi impianti; b) lavori di riparazione e di manutenzione nonche' custodia di autoveicoli e motocicli; pagamento della tassa di circolazione, acquisto di carburanti, lubrificanti e di attrezzi per il buon uso degli autoveicoli; pagamento, del premio di assicurazione R.C. degli automezzi, da effettuare sulla base delle condizioni di cui alla convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale dello Stato e la compagnia assicuratrice; c) lavori di riparazione e di manutenzione del macchinario speciale occorrente per i servizi del Ministero; acquisto di materiale scientifico e tecnico (macchine fotocopiatrici, telescriventi, macchine ciclostyle, macchine offset, pezzi di ricambio del macchinario di proiezione cinematografica come: lampade al xenon, rocchetti dentati, rollini folli, pattini fissi, pattini mobili, lampade di proiezione per le moviole, lampade eccitatrici per proiettori e moviola, lampade di proiezione 16 m/m, valvole per gli amplificatori dei proiettori 16/35 e moviole, specchi 8 controspecchi proiettori 35 m/m e specchi moviola, ecc.), quando sia oggettivamente antieconomico o impossibile il ricorso alle normali forme di acquisto; lavori di riparazione, di manutenzione, di installazione e di collegamento del suddetto materiale speciale e per l'assicurazione di impianti tecnici; d) lavori di riproduzioni fotografiche e fotostatiche di disegni, pubblicazioni, bollettini e circolari, nonche' di documenti d'ufficio; e) lavori per la redazione e traduzione di articoli, notiziari, di bollettini, di programmi, di conferenze, e, in casi eccezionali, lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali, nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale; compilazione di opuscoli, disegni e grafici; f) acquisto di libri, riviste, opuscoli, pubblicazioni varie; lavori di rilegatura; acquisto di giornali; abbonamenti a giornali, riviste, agenzie di informazione; g) servizi postali telegrafici ed altri inerenti a quelli speciali di corrispondenza; h) servizi di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1973, n. 537, acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, diplomi, fiori, oggetti per premi e per doni, colazioni di lavoro in occasione di ricevimenti, riunioni di commissioni, servizi di illuminazione e simili in occasione di solennita' varie; i) servizi di dogana, di trasporto, di spedizione e noli di vetture a trazione meccanica, di imballaggio, di facchinaggio, e di magazzinaggio; l) servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del personale in servizio presso il Ministero; m) per l'esecuzione di lavori e la fornitura di materie che rientrano nella competenza dell'Istituto Poligrafico dello Stato e' esclusa ogni possibilita' da parte dell'amministrazione di ricorrere ad approvvigionamenti da diversa fonte.