(Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 1)
REGOLAMENTO PER I SERVIZI IN ECONOMIA DEL  MINISTERO  DEL  TURISMO  E
                          DELLO SPETTACOLO 

 
  Art. 1. - I lavori, le provviste ed i servizi che possono essere 
eseguiti in economia, da parte del  Ministero  del  turismo  e  dello
spettacolo,  sempreche'  la  competenza  non  spetti  per  legge   al
Provveditorato generale dello Stato ed il relativo importo non superi
quello indicato nell'art. 8, secondo  comma,  del  regio  decreto  18
novembre 1921, n. 2440, e successive modificazioni, sono i seguenti: 
    a) lavori di manutenzione e di riparazione ordinari, nonche' di 
piccoli adattamenti dei locali, in  uso  all'amministrazione,  e  dei
relativi impianti; 
    b) lavori di riparazione e di manutenzione nonche' custodia di 
autoveicoli e  motocicli;  pagamento  della  tassa  di  circolazione,
acquisto di carburanti, lubrificanti e di attrezzi per  il  buon  uso
degli autoveicoli; pagamento, del premio di assicurazione R.C.  degli
automezzi, da effettuare sulla base  delle  condizioni  di  cui  alla
convenzione di massima posta in essere tra il Provveditorato generale
dello Stato e la compagnia assicuratrice; 
    c) lavori di riparazione e di manutenzione del macchinario 
speciale  occorrente  per  i  servizi  del  Ministero;  acquisto   di
materiale   scientifico   e   tecnico    (macchine    fotocopiatrici,
telescriventi,  macchine  ciclostyle,  macchine  offset,   pezzi   di
ricambio del macchinario di proiezione cinematografica come:  lampade
al xenon, rocchetti dentati, rollini folli,  pattini  fissi,  pattini
mobili, lampade di proiezione per le moviole, lampade eccitatrici per
proiettori e moviola, lampade di proiezione 16 m/m, valvole  per  gli
amplificatori dei proiettori 16/35 e moviole, specchi 8 controspecchi
proiettori 35 m/m e specchi moviola, ecc.), quando sia oggettivamente
antieconomico  o  impossibile  il  ricorso  alle  normali  forme   di
acquisto; lavori di riparazione, di manutenzione, di installazione  e
di collegamento del suddetto materiale speciale e per l'assicurazione
di impianti tecnici; 
    d) lavori di riproduzioni fotografiche e fotostatiche di disegni, 
pubblicazioni,  bollettini  e   circolari,   nonche'   di   documenti
d'ufficio; 
    e) lavori per la redazione e traduzione di articoli, notiziari, 
di bollettini, di programmi, di conferenze, e, in  casi  eccezionali,
lavori di copia,  da  liquidarsi  dietro  presentazione  di  apposita
fattura e da affidare unicamente a ditte commerciali, nei casi in cui
l'amministrazione non possa provvedervi  con  il  proprio  personale;
compilazione di opuscoli, disegni e grafici; 
    f) acquisto di libri, riviste, opuscoli, pubblicazioni varie; 
lavori di rilegatura; acquisto di giornali; abbonamenti  a  giornali,
riviste, agenzie di informazione; 
    g) servizi postali telegrafici ed altri inerenti a quelli 
speciali di corrispondenza; 
    h) servizi di rappresentanza con l'osservanza dell'art. 141 del 
regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  sostituito  dall'art.  1  del
decreto del Presidente della  Repubblica  16  aprile  1973,  n.  537,
acquisto di decorazioni, medaglie, coppe, diplomi, fiori, oggetti per
premi e per doni, colazioni di lavoro in  occasione  di  ricevimenti,
riunioni  di  commissioni,  servizi  di  illuminazione  e  simili  in
occasione di solennita' varie; 
    i) servizi di dogana, di trasporto, di spedizione e noli di 
vetture a trazione meccanica, di imballaggio, di facchinaggio,  e  di
magazzinaggio; 
    l) servizi di accertamenti sanitari effettuati nei confronti del 
personale in servizio presso il Ministero; 
    m) per l'esecuzione di lavori e la fornitura di materie che 
rientrano nella competenza dell'Istituto Poligrafico dello  Stato  e'
esclusa ogni possibilita' da parte dell'amministrazione di  ricorrere
ad approvvigionamenti da diversa fonte.