Art. 2. - Per l'esecuzione di lavori e delle provviste il cui importo si prevede superiore a L. 500.000 debbono essere richiesti i preventivi con offerta almeno a tre ditte, salvo che la specialita' del lavoro o della provvista non sia tale da rendere necessario il ricorso ad una determinata persona o ditta. I preventivi di cui al precedente comma dovranno essere conservati agli atti.