Art. 3. - I lavori e le provviste di cui al precedente art. 1 devono essere soggetti a collaudo finale, prima che se ne disponga il pagamento. Il collaudo, e' eseguito da funzionari o impiegati nominati da dirigenti competenti. Qualora la spesa non superi L. 1.000000 e' sufficiente l'atte stazione di regolare esecuzione rilasciata da un funzionario o impiegato nominato ai sensi del comma precedente. In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione non puo' essere effettuato da funzionari o impiegati che abbiano diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.