(Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 3)
  Art. 3. - I lavori e le provviste di cui al precedente art. 1 
devono essere soggetti a collaudo finale, prima che se ne disponga il
pagamento. 
  Il collaudo, e' eseguito da funzionari o impiegati nominati da 
dirigenti competenti. 
  Qualora la spesa non superi L. 1.000000 e' sufficiente l'atte 
stazione di  regolare  esecuzione  rilasciata  da  un  funzionario  o
impiegato nominato ai sensi del comma precedente. 
  In ogni caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione 
non puo' essere effettuato da  funzionari  o  impiegati  che  abbiano
diretto o sorvegliato l'esecuzione dei lavori o delle forniture.