(Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 4)
  Art. 4. - Le fatture relative ai lavori, alle forniture e ai 
servizi espletati  dovranno  essere  esibite  in  duplice  esemplare,
l'originale da allegare al titolo di spesa  e  la  copia  da  restare
negli atti della competente divisione del Ministero. 
  Per disporre il pagamento, le fatture di cui sopra dovranno essere 
munite del visto del capo della competente divisione  o  delle  altre
persone  indicate  dall'ordinamento   giuridico   oltre   che   dalla
dichiarazione di collaudo nei casi previsti dal precedente art.  3  e
corredate, ove occorra, dalla prescritta  bolletta  di  carico  o  di
inventario. 
  Per le eventuali piccole spese non documentabili con fatture o 
ricevute, dovra' essere presentata apposita  dichiarazione  da  parte
dell'impiegato che ha eseguito le spese stesse, vistata da cassiere.