Art. 4. - Le fatture relative ai lavori, alle forniture e ai servizi espletati dovranno essere esibite in duplice esemplare, l'originale da allegare al titolo di spesa e la copia da restare negli atti della competente divisione del Ministero. Per disporre il pagamento, le fatture di cui sopra dovranno essere munite del visto del capo della competente divisione o delle altre persone indicate dall'ordinamento giuridico oltre che dalla dichiarazione di collaudo nei casi previsti dal precedente art. 3 e corredate, ove occorra, dalla prescritta bolletta di carico o di inventario. Per le eventuali piccole spese non documentabili con fatture o ricevute, dovra' essere presentata apposita dichiarazione da parte dell'impiegato che ha eseguito le spese stesse, vistata da cassiere.