(Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 5)
  Art. 5. - Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento 
si provvede con ordinativi diretti, ovvero, qualora le  esigenze  dei
servizi o l'interesse dell'amministrazione  lo  richiedano,  mediante
aperture di credito a favore di un funzionario delegato e a mezzo del
cassiere ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 20 ottobre  1924,  n.
1796. 
  Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si 
applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto
18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e  seguenti  del  regio
decreto del 23 maggio 1924, n. 826, e succescessive modifiche.