Art. 5. - Al pagamento delle spese di cui al presente regolamento si provvede con ordinativi diretti, ovvero, qualora le esigenze dei servizi o l'interesse dell'amministrazione lo richiedano, mediante aperture di credito a favore di un funzionario delegato e a mezzo del cassiere ai sensi dell'art. 3 del regio decreto 20 ottobre 1924, n. 1796. Per i rendiconti delle somme erogate sulle aperture di credito si applicano le norme contenute negli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, negli articoli 333 e seguenti del regio decreto del 23 maggio 1924, n. 826, e succescessive modifiche.