(Regolamento per i servizi in economia del Ministero del turismo e spettacolo-art. 7)
  Art. 7. - Alle spese per i servizi in economia previsti nel 
presente regolamento si provvede con le somme stanziate sui  capitoli
dello stato di previsione della spesa del  Ministero  del  turismo  e
dello   spettacolo,   salva   la   preventiva   autorizzazione    del
Provveditorato generale dello Stato per le spese indicate dalla legge
28 settembre 1942, n. 1140.