Art. 7. - Alle spese per i servizi in economia previsti nel presente regolamento si provvede con le somme stanziate sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo, salva la preventiva autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato per le spese indicate dalla legge 28 settembre 1942, n. 1140.