(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                            Tabella A (prevista dall'art. 1, comma 3)
          Corpo di polizia penitenziaria
Ruolo   |Qualifiche          |Dotazione organica      |Uomini |Donne
---------------------------------------------------------------------
        |                    | Ispettori superiori    |       |
Totale  |Ispettori           | Ispettori capo         |590    |50
---------------------------------------------------------------------
640     |                    | Ispettori              |3.428  |290
---------------------------------------------------------------------
3.718   |                    | Vice ispettori         |       |
---------------------------------------------------------------------
        |Sovrintendenti      | Sovrintendenti capo    |       |
---------------------------------------------------------------------
        |                    | Sovrintendenti         |4.140  |360
---------------------------------------------------------------------
4.500   |                    | Vice sovrintendenti    |       |
---------------------------------------------------------------------
        |Agenti e assistenti | Assistenti capo        |       |
---------------------------------------------------------------------
        |                    | Assistenti             |       |
---------------------------------------------------------------------
        |                    | Agenti scelti          |32.068 |3.480
---------------------------------------------------------------------
        |                    | Agenti ed agenti       |       |
35.548  |                    |ausiliari               |       |
---------------------------------------------------------------------
        |Totale              |                        |40.226 |4.180
---------------------------------------------------------------------
44.406}.|                    |                        |       |
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  della  legge
          30 novembre  2000,  n.  356  (Disposizioni  riguardanti  il
          personale delle Forze armate e delle Forze di polizia):
              «Art.  6  (Assunzione di ausiliari di leva nel Corpo di
          polizia   penitenziaria).   -  1.  Al  fine  di  consentire
          l'apertura  di  nuovi  istituti per fare fronte al costante
          aumento  della  popolazione  detenuta  e  per  garantire la
          sicurezza   delle   strutture  penitenziarie  oltreche'  il
          corretto  espletamento  del  servizio  delle traduzioni dei
          detenuti  e  degli  internati,  e'  autorizzata, per l'anno
          2001,  l'assunzione  nel  Corpo di polizia penitenziaria, a
          tempo   determinato   e   per  il  solo  periodo  di  ferma
          obbligatoria, di un contingente di ausiliari di leva di 800
          unita',  in  sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche
          dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
          allegata  al  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
          come  da  ultimo  sostituita  dalla  tabella  F allegata al
          decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.
              2.  E'  fatta  salva  la  previsione di cui all'art. 1,
          comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
              3.  Gli  agenti  ausiliari assunti ai sensi del comma 1
          sono  adibiti  esclusivamente  alla vigilanza esterna degli
          istituti  e  servizi dell'Amministrazione penitenziaria. Ai
          medesimi  non  si applicano le disposizioni di cui all'art.
          5,  comma 7,  del  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n.
          443,  salva la previsione per la quale il servizio prestato
          e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di
          leva.
              4.   In   deroga   alle   disposizioni   recate   dagli
          articoli 107,  commi 3,  4  e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del
          decreto   legislativo   30 ottobre   1992,   n.   443,  gli
          accertamenti  dei  requisiti  psicofisici  ed  attitudinali
          dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con
          il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'.
              5.  Con  provvedimento  motivato del direttore generale
          dell'Amministrazione penitenziaria e' disposta l'esclusione
          dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria.
              6.  Il  corso  di  formazione  degli  agenti  ausiliari
          assunti  ai  sensi  del  comma 1,  da  effettuare presso le
          scuole  dell'Amministrazione penitenziaria, ha la durata di
          tre mesi.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  valutato  in lire 7.702 milioni per l'anno 2001,
          si  provvede  mediante  utilizzo  della  proiezione  per il
          medesimo  anno  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del
          bilancio   triennale   2000-2002,  nell'ambito  dell'unita'
          previsionale  di  base  di  parte corrente «Fondo speciale»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero del tesoro, del
          bilancio  e della programmazione economica per l'anno 2000,
          allo  scopo  parzialmente  utilizzando  quanto a lire 4.944
          milioni  l'accantonamento  relativo  al Ministero medesimo,
          quanto  a  lire  867  milioni  l'accantonamento relativo al
          Ministero  delle  finanze  e  quanto  a  lire 1.891 milioni
          l'accantonamento  relativo  al  Ministero  dei  trasporti e
          della navigazione.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  50  della  legge
          23 dicembre  2000,  n.  388 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2001):
              «Art.  50 (Rinnovi contrattuali). -1. Ai fini di quanto
          disposto  dall'art.  52  del decreto legislativo 3 febbraio
          1993,  n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa
          ai   rinnovi  contrattuali  del  personale  dipendente  del
          comparto  Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello
          Stato   ad   ordinamento   autonomo   e  della  scuola,  e'
          rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire
          3.047  miliardi,  ivi  comprese  le somme da destinare alla
          contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto
          dall'art.   19,   comma 1,   ultimo  periodo,  della  legge
          23 dicembre 1999, n. 488.
              2.    Le   somme   occorrenti   per   corrispondere   i
          miglioramenti  economici  al  personale  di cui all'art. 2,
          comma 4,  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
          successive  modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno
          degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.
              3.  In  aggiunta  a quanto previsto dal comma 1, per il
          personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire
          il   processo   di  attuazione  dell'autonomia  scolastica,
          l'ammodernamento  del  sistema  e  il  miglioramento  della
          funzionalita'  della  docenza,  e'  stanziata, per ciascuno
          degli  anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliardi di
          cui  lire  850  miliardi  per  l'incremento  delle  risorse
          destinate  alla  contrattazione  integrativa  del personale
          docente,   lire   200  miliardi  destinate  alla  dirigenza
          scolastica  e  lire  50 miliardi per il finanziamento della
          retribuzione   accessoria   del  personale  amministrativo,
          tecnico  ed  ausiliario  trasferito  dagli enti locali allo
          Stato  ai  sensi  dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n.
          124.  Per  il  perseguimento, con carattere di continuita',
          degli   obiettivi  di  valorizzazione  professionale  della
          funzione  docente  e'  autorizzata  la  costituzione  di un
          apposito  fondo, da iscrivere nello stato di previsione del
          Ministero  della  pubblica istruzione, dell'importo di lire
          400  miliardi  per  l'anno  2002  e  di lire 600 miliardi a
          decorrere   dall'anno   2003,  da  utilizzare  in  sede  di
          contrattazione  integrativa.  Il  fondo viene ripartito con
          decreti  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  su  proposta del Ministro della
          pubblica  istruzione. In sede di contrattazione integrativa
          sono  utilizzate  anche  le  somme  relative  all'anno 2000
          destinate  alla  carriera  professionale  dei  docenti  del
          contratto  collettivo  nazionale  integrativo  del comparto
          scuola  per  gli  anni  1998-2001 sottoscritto il 31 agosto
          1999,  pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale n. 212 del 9 settembre 1999.
              4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto  dal  comma 1, in
          relazione   al  nuovo  assetto  retributivo  del  personale
          dirigente  contrattualizzato  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo, e' stanziata, per
          ciascuno  degli  anni  2001  e  2002,  la somma di lire 100
          miliardi    finalizzata   anche   all'incremento   e   alle
          perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui
          lire  40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i
          dirigenti incaricati della titolarita' di uffici di livello
          dirigenziale  generale.  Tali risorse sono ripartite, sulla
          base  dei  criteri  perequativi  definiti  con  decreto del
          Ministro  per  la  funzione  pubblica,  di  concerto con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  tra  i fondi delle singole amministrazioni. Per
          le  analoghe  finalita',  e  anche al fine di consentire il
          definitivo   completamento  del  processo  di  perequazione
          retributiva  previsto  dall'art.  19  della legge 28 luglio
          1999,  n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  83  miliardi  di  cui  lire  15 miliardi destinati al
          personale  della  carriera  diplomatica,  lire  32 miliardi
          destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36
          miliardi  ai  dirigenti delle Forze armate e delle Forze di
          polizia.  Per  analoghi  fini  perequativi, a decorrere dal
          1° gennaio  2001,  senza  diritto  alla  corresponsione  di
          arretrati  e con assorbimento di ogni anzianita' pregressa,
          ai  magistrati  di  Cassazione, del Consiglio di Stato, dei
          Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e
          agli  avvocati  dello  Stato,  che  non  hanno  fruito  dei
          riallineamenti   stipendiali  conseguenti  all'applicazione
          delle  norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  e' attribuito, all'atto del conseguimento,
          rispettivamente,   della  qualifica  di  consigliere  o  di
          avvocato  dello  Stato  alla  terza classe di stipendio, il
          trattamento  economico  complessivo  annuo  pari  a  quello
          spettante  ai  magistrati  di  Cassazione di cui all'art. 5
          della  legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art.
          4  della  legge  6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato
          dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n.
          333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
          359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le
          decisioni  di  autorita'  giurisdizionali comunque adottati
          difformemente  dalla  predetta interpretazione dopo la data
          suindicata.  In  ogni  caso  non  sono dovuti e non possono
          essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni
          o provvedimenti.
              5.  Per  il  riconoscimento  e  l'incentivazione  della
          specificita'  e  onerosita'  dei  compiti del personale dei
          Corpi  di  polizia  e  delle Forze armate di cui al decreto
          legislativo  12 maggio  1995,  n. 195, in aggiunta a quanto
          previsto  dal comma 2 e' stanziata, per ciascuno degli anni
          2001  e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al
          trattamento accessorio del predetto personale.
              6.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui al comma 5 e'
          stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di
          lire  10  miliardi,  da destinare al trattamento accessorio
          del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
              7.  Le  somme  di  cui  ai  commi 1,  2,  3,  4, 5 e 6,
          comprensive  degli oneri contributivi ai fini previdenziali
          e  dell'imposta regionale sulle attivita' produttive di cui
          al   decreto   legislativo   15 dicembre   1997,   n.  446,
          costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art.
          11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
          come  sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n.
          362.
              8.  Resta  fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4,
          della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
              9. E' stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il
          2001,  317.000  milioni  per  il  2002  e 245.000 milioni a
          decorrere  dal  2003, per le finalizzazioni di spesa di cui
          alle seguenti lettere a), b) e c), nonche' la somma di lire
          10.254  milioni  per la finalizzazione di cui alla seguente
          lettera d):
                a) ulteriori   interventi   necessari   a  realizzare
          l'inquadramento  dei  funzionari della Polizia di Stato nei
          nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del
          personale  direttivo  delle  altre Forze di polizia e delle
          Forze   armate   secondo   quanto   previsto   dai  decreti
          legislativi  emanati  ai  sensi  degli articoli 1, 3, 4 e 5
          della legge 31 marzo 2000, n. 78;
                b) copertura  degli  oneri  derivanti dall'attuazione
          dell'art.  9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in
          deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura
          degli  oneri  derivanti  dal  riordino  delle  carriere non
          direttive  del  Corpo  di polizia penitenziaria e del Corpo
          forestale dello Stato;
                c) allineamento   dei   trattamenti   economici   del
          personale delle Forze di polizia relativamente al personale
          tecnico,  alle bande musicali ed ai servizi prestati presso
          le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;
                d) copertura  e  riorganizzazione degli uffici di cui
          ai  commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al
          comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000,
          n.  146,  e conseguente adeguamento degli uffici centrali e
          periferici  di  corrispondente livello dell'amministrazione
          penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di
          cui  ai  commi 1  e  2  dell'art. 1 del decreto legislativo
          21 maggio  2000,  n.  146, si provvede ai sensi del comma 6
          dello  stesso  articolo.  Si applica l'art. 4, comma 3, del
          medesimo  decreto legislativo, nonche' la previsione di cui
          al comma 7 dell'art. 3 dello stesso decreto.
              10.  Per  il completamento delle iniziative di cui alle
          lettere a)  e b)  del  comma 9  in relazione alle modifiche
          organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della
          concertazione  e  contrattazione  delle Forze di polizia ad
          ordinamento  civile  e  militare  e  delle Forze armate, le
          spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria,
          con  esclusione  delle  spese relative ad armi e armamenti,
          dei  Ministeri  della  difesa, dell'interno, delle finanze,
          della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono
          complessivamente  ridotte  di  lire 70 miliardi a decorrere
          dall'anno  2001,  rispettivamente nelle seguenti misure: 43
          per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 per
          cento.   Le   spese   cosi'   ridotte  non  possono  essere
          incrementate  con  l'assestamento  del bilancio dello Stato
          per l'anno 2001.
              11.  Per  l'attuazione  delle disposizioni del comma 9,
          lettera a), il Governo puo' provvedere con i decreti di cui
          all'art.  7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per
          l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera b), il
          termine  di  cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n.
          78  del  2000  e  quello  previsto  per  il  riordino delle
          carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e
          del   Corpo   forestale   dello  Stato  sono  prorogati  al
          28 febbraio  2001;  in  entrambi  i  casi  il  termine  per
          l'espressione   del   parere   sugli   schemi   di  decreto
          legislativo  da  parte  delle  competenti Commissioni della
          Camera  dei  deputati  e  del  Senato  della  Repubblica e'
          ridotto a trenta giorni.
              12.  Il contingente degli ausiliari di leva da assumere
          in  sovrannumero  a tempo determinato e per il solo periodo
          di  ferma  obbligatoria,  rispetto alle dotazioni organiche
          dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella A
          allegata  al  decreto  legislativo 30 ottobre 1992, n. 443,
          come  da  ultimo  sostituita  dalla  tabella  F allegata al
          decreto  legislativo  21 maggio 2000, n. 146, e' fissato in
          2.000 unita' a decorrere dall'anno 2002.».
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 6 e 7 del gia'
          citato decreto legislativo n. 443 del 1992:
              «Art.  6 (Corsi  per  la  nomina  ad  agente di polizia
          penitenziaria).  -  1.  Gli  allievi  agenti  del  Corpo di
          polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso
          della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.
              2.  Al  termine  del primo ciclo del corso gli allievi,
          che  abbiano  ottenuto  giudizio globale di idoneita' sulla
          base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento
          e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al
          servizio  di polizia penitenziaria, sono nominati agenti in
          prova  e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre,
          durante  il  quale sono sottoposti a selezione attitudinale
          per  la  eventuale  assegnazione  a  servizi che richiedano
          particolare qualificazione.
              3.  Gli  agenti in prova che abbiano superato gli esami
          teorico-pratici   di   fine   corso  ed  ottenuto  conferma
          dell'idoneita'  al  servizio  di polizia penitenziaria sono
          nominati  agenti  di  polizia  penitenziaria. Essi prestano
          giuramento  e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria
          finale.
              4.  Gli  agenti  in  prova che non abbiano superato gli
          esami  di  fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio
          di  idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere non piu'
          di  una  volta  il  secondo  semestre. Al termine di questo
          ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le
          modalita' determinate dalla commissione paritetica prevista
          dal  comma 4  dell'art. 16 della legge 15 dicembre 1990, n.
          395 . Se l'esito e' negativo sono dimessi dal corso.
              5.  Gli  allievi  e  gli  agenti  in prova per tutta la
          durata del corso non possono essere impiegati in servizi di
          istituto,  salvo  i  servizi  funzionali  all'attivita'  di
          formazione.».
              «Art.  7 (Dimissioni  dai corsi per la nomina ad agente
          di polizia penitenziaria). - 1. Sono dimessi dal corso:
                a) gli allievi che non superino il primo ciclo;
                b) gli  allievi  e  gli agenti in prova che non siano
          riconosciuti  idonei  al  servizio  nel  Corpo  di  polizia
          penitenziaria;
                c) gli  allievi  e gli agenti in prova che dichiarino
          di rinunciare al corso;
                d) gli  allievi  e  gli  allievi  agenti in prova che
          siano  stati  per qualsiasi motivo, salvo che l'assenza sia
          determinata  dall'adempimento  di  un  dovere,  assenti dal
          corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, o
          di  novanta  giorni  se  l'assenza  e' stata determinata da
          infermita' contratta durante il corso; in quest'ultimo caso
          l'allievo  o  l'agente in prova e' ammesso a partecipare al
          primo  corso  successivo  alla  sua  riacquistata idoneita'
          fisico-psichica;
                e) gli agenti in prova di cui comma 4 dell'art. 6.
              2.   Gli  allievi  e  gli  agenti  in  prova  di  sesso
          femminile,  la  cui assenza oltre sessanta giorni sia stata
          determinata  da  maternita',  sono ammessi a partecipare al
          primo  corso  successivo  ai  periodi di assenza dal lavoro
          previsti  dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
          madri.
              3.  Sono  espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in
          prova   responsabili  di  mancanze  punibili  con  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della deplorazione.
              4.  I  provvedimenti  di dimissione e di espulsione dal
          corso  sono  adottati  con  decreto  del direttore generale
          dell'Amministrazione   penitenziaria,   su   proposta   del
          direttore della scuola.
              5.  La  dimissione  dal corso comporta la cessazione di
          ogni rapporto con l'Amministrazione.».
          Note al comma 526:
              - Per il riferimento all'art. 6 del gia' citato decreto
          legislativo n. 139 del 2006 vedasi nota al comma 519.
              - Si  riporta  il  testo  degli articoli 8 e 9 del gia'
          citato decreto legislativo n. 139 del 2006:
              «Art.  8 (Reclutamento  del personale volontario). - 1.
          Il  personale  volontario  viene  reclutato  a  domanda  ed
          impiegato nei servizi di istituto a seguito del superamento
          di un periodo di addestramento iniziale.
              2.  Con  regolamento  emanato  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 1,   della   legge   23 agosto  1988,  n.  400,  sono
          disciplinati  i  requisiti,  le modalita' di reclutamento e
          d'impiego,   l'addestramento   iniziale,   il  rapporto  di
          servizio  e  la progressione del personale volontario. Fino
          all'emanazione  di  tale  regolamento  continua  a  trovare
          applicazione  il  decreto  del  Presidente della Repubblica
          6 febbraio 2004, n. 76.
              3.  Al  personale volontario nel periodo di richiamo si
          applicano,   in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  in
          materia  di doveri, attribuzioni e responsabilita' previste
          per il personale permanente di corrispondente qualifica.
              4.  Le  amministrazioni  statali,  gli  enti pubblici e
          privati  e gli altri datori di lavoro, nei casi di richiamo
          di  cui all'art. 9, hanno l'obbligo della conservazione del
          posto di lavoro.».
              «Art.    9 (Richiami    in   servizio   del   personale
          volontario).  -  1.  Il  personale  volontario  puo' essere
          richiamato in servizio temporaneo in occasione di calamita'
          naturali o catastrofi e destinato in qualsiasi localita'.
              2.  Il  personale di cui al comma 1 puo' inoltre essere
          richiamato in servizio:
                a) in  caso di particolari necessita' delle strutture
          centrali e periferiche del Corpo nazionale;
                b) per  le  esigenze  dei distaccamenti volontari del
          Corpo nazionale, connesse al servizio di soccorso pubblico;
                c) per  frequentare  periodici  corsi  di formazione,
          secondo i programmi stabiliti dal Ministero dell'interno.
              3.   I   richiami   in  servizio  di  cui  al  comma 2,
          lettera a),  sono  disposti  nel  limite  di  centosessanta
          giorni all'anno per le emergenze di protezione civile e per
          le  esigenze  dei  comandi provinciali dei vigili del fuoco
          nei   quali   il  personale  volontario  sia  numericamente
          insufficiente.   Con   regolamento   da  emanare  ai  sensi
          dell'art.  17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
          sono   disciplinate  le  modalita'  di  avvicendamento  del
          personale volontario richiamato in servizio.
              4.  Al  personale  volontario puo' essere affidata, con
          provvedimento del Direttore regionale dei vigili del fuoco,
          del  soccorso  pubblico  e della difesa civile, la custodia
          dei distaccamenti. L'incaricato della custodia ha l'obbligo
          di ricevere le comunicazioni e le richieste di intervento e
          di  dare  l'allarme;  e'  tenuto  inoltre alla manutenzione
          ordinaria  dei  locali  ed alla conservazione del materiale
          antincendio.».
          Nota al comma 527:
              -  Per il riferimento al comma 3-ter dell'art. 39 della
          legge n. 449 del 1997 vedasi nota al comma 572.
          Nota al comma 528:
              - Si  riporta  il testo del comma 243 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «243. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro
          a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro,
          di cui all'art. 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2004,
          n.  311,  possono essere effettuate unicamente nel rispetto
          delle   limitazioni   e   delle  modalita'  previste  dalla
          normativa  vigente  per  l'assunzione  di personale a tempo
          indeterminato.  I  rapporti  in  essere  instaurati  con il
          personale   interessato   alla  predetta  conversione  sono
          comunque prorogati al 31 dicembre 2006.».
          Nota al comma 529:
              - Si  riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 36 del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «1-bis. Le amministrazioni possono attivare i contratti
          di   cui   al  comma 1  solo  per  esigenze  temporanee  ed
          eccezionali  e  previo  esperimento  di  procedure inerenti
          assegnazione  di personale anche temporanea, nonche' previa
          valutazione   circa   l'opportunita'   di   attivazione  di
          contratti  con  le  agenzie  di  cui  all'art.  4, comma 1,
          lettera a),  del  decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
          276,   per  la  somministrazione  a  tempo  determinato  di
          personale,   ovvero  di  esternalizzazione  e  appalto  dei
          servizi.».
          Nota al comma 530:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 2  dell'art. 2 del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2005, n. 248 (Misure
          di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in
          materia tributaria e finanziaria):
              «2.   Al  fine  di  potenziare  l'azione  di  contrasto
          all'evasione  fiscale,  alle  frodi  fiscali e all'economia
          sommersa,  nonche' le attivita' connesse al controllo, alla
          verifica  e  al  monitoraggio  degli  andamenti  di finanza
          pubblica,  a  valere sulle maggiori entrate derivanti dalle
          disposizioni del presente decreto, e' autorizzata la spesa,
          nel  limite  di  40  milioni di euro per l'anno 2006, di 80
          milioni  di euro a decorrere dall'anno 2007, per procedere,
          anche  in  deroga  ai  limiti  previsti  dalle disposizioni
          vigenti,  ad  assunzioni di personale per 1'amministrazione
          dell'economia  e delle finanze e all'incremento di organico
          ed  alle assunzioni di personale del Corpo della Guardia di
          finanza.  Con  decreto  del  Ministro dell'economia e delle
          finanze sono determinate le quote di personale, nell'ambito
          del  contingente massimo consentito ai sensi del precedente
          periodo,  assegnate alle articolazioni dell'amministrazione
          dell'economia  e  delle  finanze, nonche' all'incremento di
          organico  ed  alle  assunzioni di personale del Corpo della
          Guardia  di  finanza  e  sono stabilite le modalita', anche
          speciali,  per il reclutamento, ivi inclusa la possibilita'
          di  utilizzare  graduatorie  formate a seguito di procedure
          selettive  gia'  espletate, anche ai sensi dell'art. 36 del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ovvero  di
          ricorrere  alla  mobilita'. In relazione al maggior impegno
          derivante  dall'attuazione  del  presente decreto, a valere
          sulle  disponibilita'  di  cui  al primo periodo, l'Agenzia
          delle  entrate  e'  autorizzata,  anche in deroga ai limiti
          previsti   dalle   disposizioni  vigenti,  a  procedere  ad
          assunzioni    di    personale    nel   limite   di   spesa,
          rispettivamente,  di  39,1 milioni di euro per il 2006 e di
          69,5   milioni   di   euro  a  decorrere  dal  2007,  anche
          utilizzando  le  graduatorie formate a seguito di procedure
          selettive   bandite  ai  sensi  dell'art.  36  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165.».
          Nota al comma 531:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 12 del
          decreto-legge   28 marzo   1997,  n.  79,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  28 maggio  1997,  n.  140,  e
          successive    modificazioni    (Misure   urgenti   per   il
          riequilibrio della finanza pubblica), cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.    12 (Disposizioni    per    il    potenziamento
          dell'amministrazione   finanziaria  e  delle  attivita'  di
          contrasto   dell'evasione   fiscale).   -  1.  Il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  delle somme
          riscosse  in  via  definitiva  correlabili  ad attivita' di
          controllo  fiscale,  dei  risparmi  di  spesa conseguenti a
          controlli che abbiano determinato il disconoscimento in via
          definitiva di richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,
          delle  maggiori  entrate  realizzate  con  la vendita degli
          immobili  dello  Stato  effettuata  ai  sensi  dell'art. 3,
          comma 99,  della  legge  23 dicembre  1996, n. 662, nonche'
          sulla  base  dei risparmi di spesa per interessi, calcolati
          rispetto  alle previsioni definitive di bilancio e connessi
          con la gestione della tesoreria e del debito pubblico e con
          l'attivita'  di  controllo e di monitoraggio dell'andamento
          della  finanza  pubblica  e  dei  flussi di bilancio per il
          perseguimento  degli obiettivi programmatici, determina con
          proprio  decreto  le  misure  percentuali  da  applicare su
          ciascuna di tali risorse, per l'amministrazione economica e
          per  quella finanziaria in relazione a quelle di rispettiva
          competenza,  per  gli anni 2004 e 2005, per le finalita' di
          cui  al comma 2 e per il potenziamento dell'Amministrazione
          economica  e  finanziaria,  in  misura tale da garantire la
          neutralita' finanziaria rispetto al previgente sistema. Con
          effetto   dall'anno  2006,  le  predette  percentuali  sono
          determinate  ogni  anno  in  misura  tale da destinare alle
          medesime  finalita'  un  livello di risorse non superiore a
          quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 del cento.».
          Nota al comma 532:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 213-bis dell'art. 1
          della  gia'  citata  n. 266 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «213-bis.  Le  disposizioni  di cui al comma 213 non si
          applicano  al  personale  delle  Forze armate e di polizia,
          fermi  restando  gli  ordinari stanziamenti di bilancio. Le
          predette   disposizioni   non  si  applicano,  inoltre,  al
          personale  ispettivo  del lavoro del Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  dell'Istituto  nazionale della
          previdenza  sociale  (INPS)  e  dell'Istituto nazionale per
          l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL),
          nonche' al personale delle agenzie fiscali.».
          Nota al comma 533:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 2 del
          decreto-legge  17 giugno  2005,  n.  106,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   31 luglio   2005,  n.  156
          (Disposizioni urgenti in materia di entrate):
              «4. Per fruire del contributo, l'impresa concentrataria
          inoltra  un'apposita  istanza  in  via telematica al Centro
          operativo  di  Pescara  dell'Agenzia  delle entrate, che ne
          rilascia,  in via telematica e con procedura automatizzata,
          certificazione   della   data  di  avvenuta  presentazione.
          L'Agenzia delle entrate esamina le istanze secondo l'ordine
          cronologico di presentazione, fino ad esaurimento dei fondi
          stanziati,  pari a 120 milioni di euro per l'anno 2005, 242
          milioni  di  euro per l'anno 2006 e 122 milioni di euro per
          l'anno  2007,  e  comunica, in via telematica, entro trenta
          giorni  dalla  presentazione  dell'istanza,  il diniego del
          contributo   per   carenza   dei   presupposti   desumibili
          dall'istanza,    ovvero   per   l'esaurimento   dei   fondi
          stanziati.».
          Nota al comma 535:
              - Si  riporta il testo del comma 5 dell'art. 10-bis del
          gia'  citato  decreto-legge  n.  203  del  2005, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «5.  Al  fine di garantire l'efficienza e l'omogeneita'
          su   tutto   il   territorio  nazionale  dell'attivita'  di
          rilevazione statistica, l'ISTAT e' autorizzato a costituire
          una    societa'    di   rilevazione   statistica   con   la
          partecipazione   di   regioni,   enti   locali,   autonomie
          funzionali  e  loro associazioni, sottoposta alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento
          della   funzione   pubblica.  La  societa'  di  rilevazione
          statistica  nazionale  puo' avvalersi di rapporti di lavoro
          privato  subordinato  e  di  forme  di  collaborazione.  Il
          personale   impiegato  a  tal  fine  presso  l'ISTAT  e  le
          amministrazioni  centrali  e gli enti pubblici partecipanti
          alla  societa'  puo' transitare in questa per trasferimento
          di  attivita' ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo
          30 marzo 2001, n. 165. Con apposito regolamento, da emanare
          entro  centoventi  giorni  dalla  data di entrata in vigore
          della  legge  di  conversione  del  presente  decreto, sono
          disciplinati  l'organizzazione  ed  il  funzionamento della
          societa'. I contratti di collaborazione attivati dall'ISTAT
          in essere alla data del 30 settembre 2005, finalizzati alla
          rilevazione  statistica  delle  forze di lavoro del settore
          pubblico  e  privato,  possono  essere  prorogati fino alla
          costituzione  della  societa'  di  cui al presente comma e,
          comunque,  non  oltre il 31 dicembre 2007. I relativi oneri
          continuano   ad   essere   posti   a  carico  del  bilancio
          dell'Istituto.».
          Note al comma 536:
              - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 35 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «4.  Le  determinazioni relative all'avvio di procedure
          di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o
          ente   sulla   base   della  programmazione  triennale  del
          fabbisogno  di  personale  deliberata ai sensi dell'art. 39
          della   legge   27 dicembre  1997,  n.  449,  e  successive
          modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello
          Stato,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  le  agenzie, ivi
          compresa  l'Agenzia  autonoma per la gestione dell'albo dei
          segretari  comunali  e  provinciali,  gli enti pubblici non
          economici  e  gli  enti  di ricerca, con organico superiore
          alle  200  unita',  l'avvio  delle procedure concorsuali e'
          subordinato   all'emanazione   di   apposito   decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da  adottare su
          proposta  del Ministro per la funzione pubblica di concerto
          con il Ministro dell'economia e delle finanze.».
              - Si  riporta  il testo del comma 100 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «100.  I  termini di validita' delle graduatorie per le
          assunzioni di personale presso le amministrazioni pubbliche
          che  per  gli  anni  2005,  2006  e  2007  sono  soggette a
          limitazioni delle assunzioni sono prorogati di un triennio.
          In attesa dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 9
          della legge 16 gennaio 2003, n. 3, continuano ad applicarsi
          le disposizioni di cui all'art. 3, comma 61, terzo periodo,
          della legge 24 dicembre 2003, n. 350.».
          Nota al comma 537:
              - Si  riporta  il testo del comma 103 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «103. A decorrere dall'anno 2010, le amministrazioni di
          cui  all'art.  1,  comma 2,  e  all'art.  70,  comma 4, del
          decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n. 165, e successive
          modificazioni,  possono, previo esperimento delle procedure
          di  mobilita',  effettuare assunzioni a tempo indeterminato
          entro  i  limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi
          nell'anno precedente.».
          Nota al comma 538:
              - Si  riporta  il testo del comma 187 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «187.  A  decorrere  dall'anno  2006 le amministrazioni
          dello  Stato,  anche  ad  ordinamento autonomo, le agenzie,
          incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64
          del   decreto   legislativo   30 luglio  1999,  n.  300,  e
          successive  modificazioni, gli enti pubblici non economici,
          gli  enti di ricerca, le universita' e gli enti pubblici di
          cui  all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, e successive modificazioni, possono avvalersi
          di  personale  a tempo determinato o con convenzioni ovvero
          con  contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
          nel  limite  del  40 per cento della spesa sostenuta per le
          stesse  finalita'  nell'anno 2003. Per il comparto scuola e
          per   quello   delle   istituzioni  di  alta  formazione  e
          specializzazione  artistica e musicale trovano applicazione
          le  specifiche disposizioni di settore. Il mancato rispetto
          dei  limiti  di  cui al presente comma costituisce illecito
          disciplinare e determina responsabilita' erariale.».
          Note al comma 540:
              - Si  riporta  il  testo del comma 97 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  n. 311 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «97.  Nell'ambito  delle  procedure  e  nei  limiti  di
          autorizzazione   all'assunzione   di  cui  al  comma 96  e'
          prioritariamente considerata l'immissione in servizio degli
          addetti  a  compiti  di  sicurezza  pubblica  e  di  difesa
          nazionale,  di  soccorso  tecnico urgente, di prevenzione e
          vigilanza antincendio nonche':
                a) del personale del settore della ricerca;
                b) del  personale  che  presti  attualmente  o  abbia
          prestato  servizio  per  almeno  due  anni  in posizione di
          comando  o  distacco  presso  l'Agenzia  nazionale  per  la
          protezione  dell'ambiente  e per i servizi tecnici ai sensi
          dell'art.  2, comma 6, del decreto-legge 11 giugno 1998, n.
          180,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 agosto
          1998, n. 267;
                c) per la copertura delle vacanze organiche nei ruoli
          degli  ufficiali  giudiziari C1 e nei ruoli dei cancellieri
          C1  dell'amministrazione giudiziaria, dei vincitori e degli
          idonei  al  concorso pubblico per la copertura di 443 posti
          di  ufficiale  giudiziario  C1,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 98 del 13 dicembre 2002;
                d) del  personale  del  Consiglio per la ricerca e la
          sperimentazione in agricoltura;
                e) dei  candidati a magistrato del Consiglio di Stato
          risultati  idonei  al  concorso  a  posti di consiglieri di
          Stato   che   abbiano   conservato,   senza   soluzione  di
          continuita',  i  requisiti  per  la nomina a tale qualifica
          fino alla data di entrata in vigore della presente legge;
                f) a  decorrere  dal 2006, dei dirigenti e funzionari
          del  Ministero  dell'economia e delle finanze delle agenzie
          fiscali,   ivi   inclusa   l'Amministrazione  autonoma  dei
          Monopoli  di  Stato,  previo  superamento  di  uno speciale
          corso-concorso  pubblico  unitario,  bandito e curato dalla
          Scuola   superiore   dell'economia   e   delle   finanze  e
          disciplinato  con  decreto  non  regolamentare del Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga al decreto
          legislativo  n. 165 del 2001. A tal fine e per le ulteriori
          finalita'  istituzionali  della  suddetta  Scuola,  possono
          essere utilizzate le attivita' di cui all'art. 19, comma 2,
          della legge 27 luglio 2000, n. 212;
                g) del   personale   necessario   per  assicurare  il
          rispetto  degli  impegni  internazionali e il controllo dei
          confini dello Stato;
                h) dei  vincitori di concorsi banditi per le esigenze
          di personale civile degli arsenali della Marina militare ed
          espletati alla data del 30 settembre 2004;
                h-bis)  per la copertura delle posizioni dirigenziali
          della Presidenza del Consiglio dei ministri;
                h-ter)  del  personale  del  Ministero  degli  affari
          esteri;
                h-quater)   del  personale  dell'Ente  nazionale  per
          l'aviazione civile.
                h-quinquies)  del  personale  di  magistratura  della
          giustizia amministrativa.».
          Nota al comma 542:
              -  Si  riporta  il  testo del comma 2 dell'art. 156 del
          decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196 (Codice in
          materia di protezione dei dati personali):
              «2.  Il  ruolo  organico  del  personale  dipendente e'
          stabilito nel limite di cento unita'.».
          Nota al comma 543:
              -  Si  riporta  il  testo dei commi 65 e 66 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «65.   A   decorrere   dall'anno   2007   le  spese  di
          funzionamento della Commissione nazionale per le societa' e
          la  borsa  (CONSOB),  dell'Autorita'  per  la vigilanza sui
          lavori  pubblici,  dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni  e  della  Commissione di vigilanza sui fondi
          pensione  sono finanziate dal mercato di competenza, per la
          parte  non  coperta  da finanziamento a carico del bilancio
          dello  Stato,  secondo  modalita'  previste dalla normativa
          vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria
          deliberazione  da  ciascuna  Autorita',  nel  rispetto  dei
          limiti  massimi  previsti  per  legge, versate direttamente
          alle  medesime  Autorita'.  Le  deliberazioni, con le quali
          sono  fissati anche i termini e le modalita' di versamento,
          sono  sottoposte  al Presidente del Consiglio dei Ministri,
          sentito  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per
          l'approvazione  con  proprio decreto entro venti giorni dal
          ricevimento.   Decorso  il  termine  di  venti  giorni  dal
          ricevimento  senza  che siano state formulate osservazioni,
          le  deliberazioni  adottate  dagli  organismi  ai sensi del
          presente comma divengono esecutive.».
              «66.  In  sede  di prima applicazione, per l'anno 2006,
          l'entita'   della   contribuzione  a  carico  dei  soggetti
          operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'art. 2,
          comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481,
          e'  fissata  in  misura  pari  all'1,5 per mille dei ricavi
          risultanti  dall'ultimo bilancio approvato prima della data
          di  entrata  in  vigore  della presente legge. Per gli anni
          successivi,  eventuali  variazioni  della  misura  e  delle
          modalita'   della  contribuzione  possono  essere  adottate
          dall'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi
          del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi
          risultanti  dal  bilancio  approvato  precedentemente  alla
          adozione della delibera».
          Note al comma 546:
              - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «1.  Il  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio e della
          programmazione  economica,  quantifica,  in  coerenza con i
          parametri  previsti  dagli strumenti di programmazione e di
          bilancio  di  cui all'art. 1-bis della legge 5 agosto 1978,
          n.  468  e successive modificazioni e integrazioni, l'onere
          derivante   dalla  contrattazione  collettiva  nazionale  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  con  apposita norma da
          inserire  nella  legge  finanziaria  ai  sensi dell'art. 11
          della   legge   5 agosto   1978,   n.   468,  e  successive
          modificazioni   ed  integrazioni.  Allo  stesso  modo  sono
          determinati  gli  eventuali  oneri  aggiuntivi a carico del
          bilancio  dello  Stato  per  la  contrattazione integrativa
          delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 40, comma
          3.».
              - Si  riporta  il testo del comma 183 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «183. Per   il   biennio   2006-2007,  in  applicazione
          dell'art.  48,  comma 1,  del  decreto legislativo 30 marzo
          2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale
          per    la    contrattazione   collettiva   nazionale   sono
          quantificati  complessivamente  in  222 milioni di euro per
          l'anno  2006 e in 322 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2007.».
          Nota al comma 547:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  41 del gia' citato
          decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art.   41.   (Poteri   di   indirizzo   nei  confronti
          dell'ARAN). - 1. Le pubbliche amministrazioni esercitano il
          potere  di  indirizzo  nei  confronti  dell'ARAN e le altre
          competenze   relative   alle  procedure  di  contrattazione
          collettiva nazionale attraverso le loro istanze associative
          o  rappresentative,  le  quali  danno  vita  a  tal  fine a
          comitati  di  settore.  Ciascun  comitato di settore regola
          autonomamente  le  proprie  modalita' di funzionamento e di
          deliberazione.  In  ogni  caso, le deliberazioni assunte in
          materia  di  indirizzo all'ARAN o di parere sull'ipotesi di
          accordo   nell'ambito  della  procedura  di  contrattazione
          collettiva  di cui all'art. 47, si considerano definitive e
          non  richiedono ratifica da parte delle istanze associative
          o   rappresentative  delle  pubbliche  amministrazioni  del
          comparto.
              2.  Per  le  amministrazioni,  le  agenzie e le aziende
          autonome  dello  Stato,  opera  come comitato di settore il
          Presidente  del  Consiglio dei ministri tramite il Ministro
          per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          nonche',  per  il  sistema  scolastico,  di concerto con il
          Ministro della pubblica istruzione e, per il comparto delle
          Agenzie fiscali, sentiti i direttori delle medesime.
              3.  Per le altre pubbliche amministrazioni, un comitato
          di   settore   per   ciascun   comparto  di  contrattazione
          collettiva viene costituito:
                a) nell'ambito  della Conferenza dei Presidenti delle
          regioni,   per   le  amministrazioni  regionali  e  per  le
          amministrazioni   del   Servizio   sanitario  nazionale,  e
          dell'Associazione  nazionale  dei  comuni d'Italia - ANCI e
          dell'Unione    delle    province    d'Italia    -   UPI   e
          dell'Unioncamere,   per  gli  enti  locali  rispettivamente
          rappresentati;
                b) nell'ambito  della  Conferenza dei rettori, per le
          universita';
                c) nell'ambito    delle    istanze    rappresentative
          promosse,  ai  fini  del  presente articolo, dai presidenti
          degli  enti,  d'intesa  con il Presidente del Consiglio dei
          ministri  tramite  il  Ministro  per  la funzione pubblica,
          rispettivamente  per  gli enti pubblici non economici e per
          gli enti di ricerca.
              4.   Un   rappresentante  del  Governo,  designato  dal
          Ministro della sanita', partecipa al comitato decreto-legge
          settore  per il comparto di contrattazione collettiva delle
          amministrazioni del Servizio sanitaria nazionale.
              5.  L'ARAN  regola i rapporti con i comitati di settore
          sulla base di appositi protocolli.
              6.  Per la stipulazione degli accordi che definiscono o
          modificano  i  comparti o le aree di cui all'art. 40, comma
          2, o che regolano istituti comuni a piu' comparti o a tutte
          le pubbliche amministrazioni, le funzioni di indirizzo e le
          altre  competenze  inerenti  alla contrattazione collettiva
          sono  esercitate  in  forma collegiale, tramite un apposito
          organismo   di   coordinamento   dei  comitati  di  settore
          costituito  presso  l'ARAN,  al quale partecipa il Governo,
          tramite  il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  che lo
          presiede.
              7.   L'ARAN   assume,   nell'ambito   degli   indirizzi
          deliberati  dai  comitati  di  settore,  iniziative  per il
          coordinamento  delle  parti  datoriali,  anche  da essa non
          rappresentate,  al  fine  di favorire, ove possibile, anche
          con  la  contestualita'  delle  procedure  del  rinnovo dei
          contratti, soluzioni omogenee in settori operativi simili o
          contigui nel campo dell'erogazione dei servizi.».
          Nota al comma 548:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  47 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 165 del 2001, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  47. (Procedimento di contrattazione collettiva).
          -   1.  Gli  indirizzi  per  la  contrattazione  collettiva
          nazionale  sono deliberati dai comitati di settore prima di
          ogni  rinnovo  contrattuale  e  negli  altri casi in cui e'
          richiesta  una  attivita'  negoziale dell'ARAN. Gli atti di
          indirizzo  delle  amministrazioni  diverse dallo Stato sono
          sottoposti  al  Governo  che,  non oltre dieci giorni, puo'
          esprimere  le  sue  valutazioni  per  quanto  attiene  agli
          aspetti  riguardanti  la  compatibilita'  con  le  linee di
          politica economica e finanziaria nazionale.
              2. L'ARAN informa costantemente i comitati di settore e
          il Governo sullo svolgimento delle trattative.
              3. Raggiunta l'ipotesi di accordo, l'ARAN acquisisce il
          parere   favorevole  del  comitato  di  settore  sul  testo
          contrattuale  e sugli, oneri finanziari diretti e indiretti
          che    ne   conseguono   a   carico   dei   bilanci   delle
          amministrazioni   interessate.   Il   comitato  di  settore
          esprime,  con  gli  effetti di cui all'art. 41, comma 1, il
          proprio  parere  entro  cinque  giorni  dalla comunicazione
          dell'ARAN. Per le amministrazioni di cui all'art. 41, comma
          2,  il  parere e' espresso dal Presidente del Consiglio dei
          ministri,  tramite  il  Ministro  per la funzione pubblica,
          previa  deliberazione  del  Consiglio  dei ministri. Per le
          amministrazioni  di cui all'art. 41, comma 3, l'esame delle
          ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di
          settore e dal Presidente del Consiglio dei ministri, che si
          esprime  attraverso  il  Ministro per la funzione pubblica,
          previa deliberazione del Consiglio dei ministri. In caso di
          divergenza  nella valutazione degli oneri e ove il comitato
          di   settore   disponga   comunque  per  l'ulteriore  corso
          dell'accordo, resta in ogni caso escluso qualsiasi concorso
          dello  Stato  alla  copertura  delle  spese derivanti dalle
          disposizioni   sulle   quali   il   Governo   ha  formulato
          osservazioni .
              4.  Acquisito  il  parere  favorevole  sull'ipotesi  di
          accordo,   il   giorno   successivo   l'ARAN  trasmette  la
          quantificazione dei costi contrattuali alla Corte dei conti
          ai  fini  della  certificazione  di  compatibilita' con gli
          strumenti  di  programmazione e di bilancio di cui all'art.
          1-bis  della  legge  5  agosto  1978,  n. 468, e successive
          modificazioni ed integrazioni. La Corte dei conti certifica
          l'attendibilita'   dei   costi   quantificati   e  la  loro
          compatibilita'  con  gli  strumenti  di programmazione e di
          bilancio, e puo' acquisire a tal fine elementi istruttori e
          valutazioni  da  tre  esperti  designati dal Presidente del
          Consiglio  dei  ministri,  di  concerto con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica. La
          designazione  degli  esperti,  per  la  certificazione  dei
          contratti  collettivi delle amministrazioni delle regioni e
          degli  enti locali, avviene previa intesa con la Conferenza
          Stato-regioni e con la Conferenza Stato-citta'. Gli esperti
          sono  nominati prima che l'ipotesi di accordo sia trasmessa
          alla Corte dei conti.
              5.  La  Corte  dei conti delibera entro quindici giorni
          dalla   trasmissione   della   quantificazione   dei  costi
          contrattuali,  decorsi i quali la certificazione si intende
          effettuata   positivamente.  L'esito  della  certificazione
          viene  comunicato  dalla  Corte  all'ARAN,  al  comitato di
          settore  e al Governo. Se la certificazione e' positiva, il
          Presidente   dell'ARAN   sottoscrive   definitivamente   il
          contratto collettivo.
              6.  Se  la  certificazione della Corte dei conti non e'
          positiva,  l'ARAN,  sentito  il  comitato  di  settore o il
          Presidente del Consiglio dei ministri, assume le iniziative
          necessarie   per  adeguare  la  quantificazione  dei  costi
          contrattuali  ai fini della certificazione, ovvero, qualora
          non   lo   ritenga  possibile,  convoca  le  organizzazioni
          sindacali  ai  fini  della  riapertura delle trattative. Le
          iniziative  assunte  dall'ARAN  in seguito alla valutazione
          espressa  dalla  Corte  dei  conti sono comunicate, in ogni
          caso,  al  Governo  ed  alla  Corte  dei  conti,  la  quale
          riferisce  al  Parlamento  sulla definitiva quantificazione
          dei  costi contrattuali, sulla loro copertura finanziaria e
          sulla    loro   compatibilita'   con   gli   strumenti   di
          programmazione e di bilancio.
              7.   La   procedura  di  certificazione  dei  contratti
          collettivi  deve  concludersi  entro  quaranta giorni dalla
          sottoscrizione  dell'ipotesi  di accordo, decorsi i quali i
          contratti  sono  efficaci,  fermo  restando  che,  ai  fini
          dell'esame  dell'ipotesi  di accordo da parte del Consiglio
          dei  ministri,  il predetto termine puo' essere sospeso una
          sola  volta e per non piu' di quindici giorni, per motivate
          esigenze   istruttorie   dei  comitati  di  settore  o  del
          Presidente  del  Consiglio  dei ministri. L'ARAN provvede a
          fornire  i  chiarimenti  richiesti entro i successivi sette
          giorni.  La  deliberazione  del Consiglio dei ministri deve
          comunque  essere adottata entro otto giorni dalla ricezione
          dei  chiarimenti  richiesti,  o  dalla scadenza del termine
          assegnato all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle
          parti  in  ordine  ad  un'eventuale modifica delle clausole
          contrattuali.  In  ogni caso i contratti divengono efficaci
          trascorso     il     cinquantacinquesimo    giorno    dalla
          sottoscrizione  dell'ipotesi  di  accordo, che e' trasmesso
          dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al
          comitato   di  settore  entro  tre  giorni  dalla  predetta
          sottoscrizione.  Resta  escluso  comunque dall'applicazione
          del  presente  articolo  ogni onere aggiuntivo a carico del
          bilancio  dello  Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati
          di  settore  delle  amministrazioni  di  cui  all'art.  41,
          comma 3,  non  si  esprimano  entro  il  termine  di cui al
          comma 3 del presente articolo.
              8.  I  contratti  e accordi collettivi nazionali di cui
          all'art.  40,  commi 2  e 3, sono pubblicati nella Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.».
          Note al comma 549:
              - Si  riporta  il testo del comma 184 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «184. Per  il  biennio  2006-2007,  le  risorse  per  i
          miglioramenti  economici del rimanente personale statale in
          regime     di    diritto    pubblico    sono    determinate
          complessivamente  in  108 milioni di euro per l'anno 2006 e
          in  183  milioni  di  euro  a  decorrere dall'anno 2007 con
          specifica   destinazione,  rispettivamente,  di  70  e  105
          milioni  di  euro per il personale delle Forze armate e dei
          Corpi  di  polizia  di cui al decreto legislativo 12 maggio
          1995, n. 195.».
              -  Il  decreto  legislativo 12 maggio 1995, n. 195 reca
          «Attuazione  dell'art.  2 della legge 6 marzo 1992, n. 216,
          in  materia  di  procedure per disciplinare i contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate» (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27
          maggio 1995, n. 122, S.O.).
          Nota al comma 551:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del decreto del
          Presidente   del   Consiglio  dei  Ministri  5 luglio  2006
          (Organizzazione del Ministero delle infrastrutture):
              «Art.    1.    (Competenze    del    Ministero    delle
          infrastrutture).  -  1.  Al  Ministero delle infrastrutture
          sono  trasferite  le  funzioni  e  i compiti spettanti allo
          Stato in materia di:
                a) programmazione,   finanziamento,  realizzazione  e
          gestione   delle   reti   infrastrutturali   di   interesse
          nazionale,  ivi  comprese  le  reti elettriche, idrauliche,
          acquedottistiche,  di  integrazione modale fra i sistemi di
          trasporto nonche' delle altre opere pubbliche di competenza
          dello  Stato,  ad eccezione di quelle in materia di difesa;
          qualificazione   degli   esecutori   di   lavori  pubblici;
          costruzioni nelle zone sismiche;
                b) concerto  sul piano generale dei trasporti e della
          logistica, piani urbani della mobilita' e pianificazione di
          settore per i trasporti;
                c) edilizia residenziale: aree urbane;
                d) pianificazione  delle  reti, della logistica e dei
          nodi infrastrutturali di interesse nazionale, realizzazione
          delle  opere  corrispondenti  e  valutazione  dei  relativi
          interventi;
                e) politiche   dell'edilizia   concernenti  anche  il
          sistema delle citta' e delle aree metropolitane;
                f) identificazione     delle    linee    fondamentali
          dell'assetto  del  territorio  con  riferimento  alle  reti
          infrastrutturali  e  al  sistema  delle citta' e delle aree
          metropolitane,  reti infrastrutturali e opere di competenza
          statale,  politiche urbane e dell'edilizia abitativa, opere
          marittime  e  portuali  e  infrastrutture idrauliche, opere
          infrastrutturali  per la viabilita', ivi comprese sicurezza
          e  regolazione  tecnica concernenti le funzioni e i compiti
          spettanti allo Stato;
                g) monitoraggio,  controllo  e  vigilanza  in materia
          infrastrutturale  e nelle aree di cui al presente articolo,
          nonche' vigilanza sui gestori del trasporto derivanti dalla
          legge,  dalla concessione e dai contratti di programma o di
          servizio,  limitatamente  alla realizzazione e manutenzione
          delle  infrastrutture  e  nei  limiti  dei  compiti e delle
          funzioni   spettanti  allo  Stato  ai  sensi  del  presente
          articolo,   fatto   salvo   quanto   previsto  dal  decreto
          legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
                h) relazioni  internazionali nelle aree di competenza
          ai sensi del presente articolo.».
          Note al comma 552:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 5 del decreto-legge
          21 dicembre  1966,  n. 1090, convertito, con modificazioni,
          dalla   legge   16  febbraio  1967,  n.  14,  e  successive
          modificazioni     (Disciplina     dei     diritti    dovuti
          all'Ispettorato  generale della motorizzazione civile e dei
          trasporti in concessione):
              «Art.   5. In   relazione  agli  introiti  affluiti  al
          capitolo  di  entrata  di  cui  al  precedente  art. 3, con
          decreti  del  Ministro del tesoro, su proposta del Ministro
          dei  trasporti,  sono  disposte  assegnazioni  di  fondi ad
          appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del
          Ministero  dei trasport. - rubrica "Motorizzazione civile e
          trasporti  in  concessione"  -  distintamente  per ciascuna
          delle spese di cui alle lettere seguenti e con la dotazione
          rispettiva riferita in percentuale ai detti introiti:
                a) fino  al  10  per  cento - spese relative a misure
          previdenziali  contro i rischi connessi all'espletamento da
          parte   del   personale   della  Direzione  generale  della
          motorizzazione  civile  e  dei trasporti in concessione dei
          servizi   ad   esso  demandati  e  per  spese  relative  ad
          interventi  previdenziali in favore dello stesso personale,
          nonche'   per   interventi   assistenziali  in  favore  del
          personale  in  servizio  o  in quiescenza o dei loro aventi
          causa, sentite le organizzazioni sindacali;
                b) fino  al  5  per  cento  -  per  la provvista e la
          fornitura  gratuita  agli  interessati di patenti, carte di
          circolazione,  moduli  di  domande e di versamenti in conto
          corrente  postale,  nonche'  per  fabbisogni  di  stampati,
          registri,  per  le  spese  relative  alle  gare,  collaudi,
          magazzinaggio,  distribuzione  e  spedizione  dei materiali
          suddetti,   per   sopperire   agli  oneri  derivanti  dalla
          convenzione  di cui all'ultimo comma del precedente art. 3,
          e  per  le spese inerenti ai corsi di qualificazione di cui
          al successivo art. 5-bis; e', invece, escluso ogni compenso
          al personale;
                c) fino  al  10  per  cento - per spese relative alle
          attrezzature  tecniche  per  i servizi della motorizzazione
          civile,  nonche'  alla gestione e manutenzione dei relativi
          impianti   ed   alla   manutenzione  degli  annessi  uffici
          operativi.».
          Nota al comma 553:
              - Si   riporta   il   testo   dell'art.   2-octies  del
          decreto-legge   26 aprile  2005,  n.  63,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   25 giugno   2005,  n.  109
          (Disposizioni   urgenti  per  lo  sviluppo  e  la  coesione
          territoriale, nonche' per la tutela del diritto d'autore, e
          altre misure urgenti):
              «Art.    2-octies.    (Disposizioni   in   materia   di
          istruzione).   -   1.  In  considerazione  dell'accresciuta
          complessita'  delle  funzioni  e  dei  compiti assegnati al
          Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
          in  relazione  alla  prioritaria  esigenza di assicurare un
          adeguato  supporto  alla  realizzazione della riforma degli
          ordinamenti  scolastici  in attuazione della legge 28 marzo
          2003,    n.    53,    nonche'   alla   connessa   attivita'
          amministrativa,  di gestione, di monitoraggio e di verifica
          dei  relativi  processi in atto, una somma pari a 7 milioni
          di  euro  annui  e'  destinata, a decorrere dall'anno 2005,
          d'intesa      con      le     organizzazioni     sindacali,
          all'incentivazione   della   produttivita'   del  personale
          attualmente  in  servizio,  gia'  appartenente al soppresso
          Ministero   della   pubblica   istruzione.  Alla  copertura
          dell'onere  di  cui  al  primo periodo si provvede mediante
          riduzione,      per      un     corrispondente     importo,
          dell'autorizzazione  di  spesa  iscritta  all'art. 1, comma
          130,  della  legge  30  dicembre  2004, n. 311. Il Ministro
          dell'economia  e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
          con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
          Note al comma 554:
              -  Il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 reca
          «Istituzione   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive,  revisione  degli  scaglioni,  delle aliquote e
          delle   detrazioni   dell'Irpef   e   istituzione   di  una
          addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche' riordino
          della  disciplina  dei  tributi  locali». (Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298, S.O.).
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468 (Riforma di alcune norme di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29  marzo 1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Nota al comma 555:
              - Si   riporta  il  testo  dei  commi 219,  220  e  221
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «219. All'art. 68 del testo unico di cui al decreto del
          Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo
          comma e' sostituito dal seguente:
              "Per  le infermita' riconosciute dipendenti da causa di
          servizio,  e' a carico dell'amministrazione la spesa per la
          corresponsione   di  un  equo  indennizzo  per  la  perdita
          dell'integrita'       fisica      eventualmente      subita
          dall'impiegato".
              220. Sono abrogati gli artt. da 42 a 47 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonche'
          la  legge  1° novembre  1957,  n.  1140, la legge 27 luglio
          1962,   n.   1116,  ed  i  decreti  concernenti  norme  per
          l'applicazione delle leggi stesse.
              221.    Sono    contestualmente   abrogate   tutte   le
          disposizioni  che,  comunque,  pongono  le  spese di cura a
          carico   dell'amministrazione,   contenute   nei  contratti
          collettivi  nazionali  e  nei  provvedimenti di recepimento
          degli  accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle
          carriere  prefettizie  e  diplomatica nonche' alle Forze di
          polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare
          quelle  di recepimento dello schema di concertazione per il
          personale  delle  Forze armate. Rimangono impregiudicate le
          prestazioni  dovute  dall'Amministrazione  della  difesa al
          personale  delle  Forze  armate  o appartenente ai Corpi di
          polizia che abbia contratto malattia o infermita' nel corso
          di   missioni   compiute   al   di   fuori  del  territorio
          nazionale.».
          Note al comma 556:
              - Per il riferimento al comma 2 dell'art. 3 del decreto
          legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al comma 523.
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 48 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «2. Per  le  altre  pubbliche amministrazioni gli oneri
          derivanti  dalla  contrattazione  collettiva nazionale sono
          determinati a carico dei rispettivi bilanci in coerenza con
          i medesimi parametri di cui al comma 1.».
              -  Per  il  riferimento  al  comma  1  dell'art. 47 del
          decreto  legislativo  n.  165 del 2001 vedasi nota al comma
          548.
          Note al comma 557:
              - Si   riporta  il  testo  dei  commi 189,  191  e  194
          dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «189. A    decorrere    dall'anno    2006   l'ammontare
          complessivo   dei   fondi   per   il   finanziamento  della
          contrattazione   integrativa  delle  amministrazioni  dello
          Stato,  delle  agenzie,  incluse  le Agenzie fiscali di cui
          agli  artt.  62,  63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
          1999,  n.  300,  e  successive  modificazioni,  degli  enti
          pubblici  non  economici,  inclusi  gli  enti  di ricerca e
          quelli pubblici indicati all'art. 70, comma 4, del medesimo
          decreto   legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  delle
          universita',   determinato   ai   sensi   delle  rispettive
          normative  contrattuali,  non puo' eccedere quello previsto
          per  l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo
          di  cui  all'art.  48,  comma 6, del decreto legislativo 30
          marzo   2001,   n.  165,  e,  ove  previsto,  all'art.  39,
          comma 3-ter,  della  legge  27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive modificazioni.».
              «191.  L'ammontare  complessivo  dei  fondi puo' essere
          incrementato  degli  importi  fissi  previsti dai contratti
          collettivi  nazionali, che non risultino gia' confluiti nei
          fondi dell'anno 2004.».
              «194.    A    decorrere   dal   1° gennaio   2006,   le
          amministrazioni  pubbliche, ai fini del finanziamento della
          contrattazione  integrativa,  tengono conto dei processi di
          rideterminazione  delle dotazioni organiche e degli effetti
          delle  limitazioni  in materia di assunzioni di personale a
          tempo indeterminato.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 98 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «98. Ai  fini  del concorso delle autonomie regionali e
          locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, con
          decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri, da
          emanare  previo  accordo  tra  Governo, regioni e autonomie
          locali  da  concludere in sede di Conferenza unificata, per
          le  amministrazioni  regionali,  gli  enti  locali  di  cui
          all'art.  2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e gli enti del Servizio
          sanitario  nazionale,  sono fissati criteri e limiti per le
          assunzioni  per  il  triennio 2005-2007, previa attivazione
          delle  procedure  di  mobilita' e fatte salve le assunzioni
          del   personale   infermieristico  del  Servizio  sanitario
          nazionale.  Le  predette  misure  devono  garantire, per le
          regioni e le autonomie locali, la realizzazione di economie
          di  spesa  lorde  non  inferiori  a 213 milioni di euro per
          l'anno  2005,  a 572 milioni di euro per l'anno 2006, a 850
          milioni  di  euro per l'anno 2007 e a 940 milioni di euro a
          decorrere  dall'anno  2008  e,  per  gli  enti del Servizio
          sanitario  nazionale, economie di spesa lorde non inferiori
          a  215  milioni  di  euro per l'anno 2005, a 579 milioni di
          euro per l'anno 2006, a 860 milioni di euro per l'anno 2007
          e  a  949  milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Fino
          all'emanazione dei decreti di cui al presente comma trovano
          applicazione  le  disposizioni  di cui al primo periodo del
          comma 95. Le province e i comuni che non abbiano rispettato
          le  regole  del  patto  di  stabilita'  interno non possono
          procedere  ad  assunzioni  di  personale a qualsiasi titolo
          nell'anno  successivo  a  quello  del  mancato  rispetto. I
          singoli  enti  in  caso  di  assunzioni di personale devono
          autocertificare il rispetto delle disposizioni del patto di
          stabilita'  interno  per l'anno precedente quello nel quale
          vengono   disposte   le   assunzioni.  In  ogni  caso  sono
          consentite,   previa   autocertificazione  degli  enti,  le
          assunzioni  connesse  al passaggio di funzioni e competenze
          alle  regioni  e  agli enti locali il cui onere sia coperto
          dai   trasferimenti  erariali  compensativi  della  mancata
          assegnazione  di  unita'  di  personale.  Per  le Camere di
          commercio,   industria,   artigianato   e   agricoltura   e
          l'Unioncamere,  con  decreto  del Ministero delle attivita'
          produttive,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della funzione pubblica e con il
          Ministero  dell'economia  e delle finanze, sono individuati
          specifici  indicatori  di equilibrio economico-finanziario,
          volti  a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo
          indeterminato,  nel  rispetto  delle  previsioni  di cui al
          presente comma.».
              - Si  riporta il testo dei commi da 198 a 206 dell'art.
          1 della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di
          cui  all'art.  2,  commi 1  e  2, del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, nonche' gli
          enti  del  Servizio  sanitario nazionale, fermo restando il
          conseguimento  delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e
          107,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
          misure necessarie a garantire che le spese di personale, al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'IRAP,  non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007
          e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito
          dell'1  per cento. A tal fine si considerano anche le spese
          per  il  personale  a  tempo  determinato, con contratto di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  o  che presta
          servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
          con convenzioni.
              199.  Ai fini dell'applicazione del comma 198, le spese
          di personale sono considerate al netto:
                a) per l'anno 2004 delle spese per arretrati relativi
          ad  anni  precedenti  per  rinnovo dei contratti collettivi
          nazionali di lavoro;
                b) per  ciascuno  degli  anni 2006, 2007 e 2008 delle
          spese   derivanti  dai  rinnovi  dei  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro  intervenuti successivamente all'anno
          2004.
              200.  Gli  enti  destinatari  del comma 198, nella loro
          autonomia,  possono  fare riferimento, quali indicazioni di
          principio   per   il   conseguimento   degli  obiettivi  di
          contenimento  della  spesa di cui al comma 198, alle misure
          della  presente  legge  riguardanti  il  contenimento della
          spesa   per   la  contrattazione  integrativa  e  i  limiti
          all'utilizzo di personale a tempo determinato, nonche' alle
          altre specifiche misure in materia di personale.
              201.  Gli  enti  locali di cui all'art. 2, commi 1 e 2,
          del  testo  unico  di  cui al decreto legislativo 18 agosto
          2000,  n. 267, possono altresi' concorrere al conseguimento
          degli  obiettivi  di cui al comma 198 attraverso interventi
          diretti  alla  riduzione  dei  costi di funzionamento degli
          organi  istituzionali,  da  adottare ai sensi dell'art. 82,
          comma 11,  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al decreto
          legislativo  n.  267  del  2000, e delle altre disposizioni
          normative vigenti.
              202.  Al  finanziamento  degli  oneri  contrattuali del
          biennio  2004-2005  concorrono  le  economie  di  spesa  di
          personale   riferibili   all'anno   2005  come  individuate
          dall'art.  1,  comma 91,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311.
              203.  Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, le
          disposizioni   del  comma 198  costituiscono  strumento  di
          rafforzamento  dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005,
          attuativa  dell'art.  1, comma 173, della legge 30 dicembre
          2004,  n.  311. Gli effetti di tali disposizioni nonche' di
          quelle  previste per i medesimi enti del Servizio sanitario
          nazionale   dall'art.   1,  commi 98  e  107,  della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  sono valutati nell'ambito del
          tavolo  tecnico  per  la  verifica degli adempimenti di cui
          all'art.  12 della medesima intesa, ai fini del concorso da
          parte   dei   predetti  enti  al  rispetto  degli  obblighi
          comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza
          pubblica   di   cui  all'art.  1,  comma 164,  della  legge
          30 dicembre 2004, n. 311.
              204. Per le amministrazioni regionali e gli enti locali
          di cui al comma 198, in caso di mancato conseguimento degli
          obiettivi  di  risparmio  di  spesa  ivi previsti, e' fatto
          divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi
          titolo.  Ai  fini  del  monitoraggio e della verifica degli
          adempimenti  di  cui  al  citato comma 198, con decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri da emanare previo
          accordo   tra  Governo,  regioni  ed  autonomie  locali  da
          concludere  in sede di Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il
          30 settembre  2006,  viene costituito un tavolo tecnico con
          rappresentanti  del  sistema  delle autonomie designati dai
          relativi  enti  esponenziali, del Ministero dell'economia e
          delle  finanze  -  Dipartimento  della  Ragioneria generale
          dello  Stato, della Presidenza del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento  della funzione pubblica, della Presidenza del
          Consiglio   dei   Ministri   -  Dipartimento  degli  affari
          regionali e del Ministero dell'interno, con l'obiettivo di:
                a) acquisire,    per   il   tramite   del   Ministero
          dell'economia  e  delle finanze, la documentazione da parte
          degli enti destinatari della norma, certificata dall'organo
          di   revisione  contabile,  delle  misure  adottate  e  dei
          risultati conseguiti;
                b) fissare  specifici  criteri e modalita' operative,
          anche  campionarie per i comuni con popolazione inferiore a
          30.000  abitanti e per le comunita' montane con popolazione
          inferiore  a  50.000  abitanti,  per  il  monitoraggio e la
          verifica dell'effettivo conseguimento, da parte degli enti,
          dei previsti risparmi di spesa;
                c) verificare,   sulla   base  dei  criteri  e  delle
          modalita'   operative   di  cui  alla  lettera b)  e  della
          documentazione  ricevuta,  la  puntuale  applicazione della
          disposizione ed i casi di mancato adempimento;
                d) elaborare  analisi e proposte operative dirette al
          contenimento  strutturale  della spesa di personale per gli
          enti destinatari del comma 198.
              204-bis. Le risultanze delle operazioni di verifica del
          tavolo  tecnico  di  cui  al  comma 204  sono trasmesse con
          cadenza  annuale,  alla  Corte dei conti, anche ai fini del
          referto  sul  costo  del lavoro pubblico di cui al titolo V
          del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il mancato
          invio  della  documentazione  di  cui  alla  lettera a) del
          comma 204  da  parte  degli enti comporta, in ogni caso, il
          divieto di assunzione a qualsiasi titolo.
              204-ter.  Ai  fini dell'attuazione dei commi 198, 204 e
          204-bis,  limitatamente  agli  enti locali in condizione di
          avanzo  di bilancio negli ultimi tre esercizi, sono escluse
          dal  computo  le spese di personale riferite a contratti di
          lavoro   a   tempo   determinato,   anche   in   forma   di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  stipulati nel
          corso dell'anno 2005.
              205.  Per le regioni e le autonomie locali, le economie
          derivanti  dall'attuazione  del comma 198 restano acquisite
          ai  bilanci  degli  enti  ai  fini  del  miglioramento  dei
          relativi saldi.
              206.   Le   disposizioni   dei   commi da   198  a  205
          costituiscono principi fondamentali del coordinamento della
          finanza  pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma,
          e 119, secondo comma, della Costituzione.».
          Nota al comma 559:
              - Si riporta il testo dei commi 6 e 7 dell'art. 5 della
          legge  28 ottobre  1999,  n.  410  (Nuovo  ordinamento  dei
          consorzi agrari):
              «6.  Per i lavoratori dipendenti dei consorzi agrari in
          servizio  alla  data  del 1° gennaio 1997 e successivamente
          collocati  in  mobilita' e per i lavoratori che, in base ai
          piani   di   riorganizzazione   aziendale,   non  rientrano
          nell'organico  aziendale,  il Comitato per il coordinamento
          delle  iniziative  per  l'occupazione di cui al decreto del
          Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  del 15 settembre
          1992,  come  modificato  dal  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 10 gennaio 1993, di concerto con
          i  Ministeri  competenti,  sentita la Conferenza permanente
          per  i  rapporti  fra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di Trento e di Bolzano, sentite le parti sociali,
          individua  le modalita' di ricollocazione di tale personale
          presso   enti  pubblici  e  privati  operanti  nel  settore
          agricolo   e  dei  servizi  all'agricoltura,  anche  previa
          riqualificazione  professionale dei lavoratori interessati.
          Alle  imprese private che assumono detti lavoratori saranno
          applicate  le  agevolazioni contributive previste dall'art.
          8,  commi 2  e  4,  e  dall'art.  25,  comma 9, della legge
          23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
              7.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 6,
          valutato  in lire 1 miliardo per ciascuno degli anni 1999 e
          2000,  si  provvede mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          1999-2001,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  "Fondo speciale" dello stato di previsione
          del   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e  della
          programmazione  economica per l'anno finanziario 1999, allo
          scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
          Ministero per le politiche agricole.».
          Nota al comma 560:
              -  Per  il  riferimento al comma 1-bis dell'art. 36 del
          gia'  citato  decreto  legislativo  n. 165 del 2001, vedasi
          nota al comma 529.
          Nota al comma 563:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  9 luglio  1998,  n. 283 (Istituzione dell'Ente
          tabacchi italiani):
              «Art.  4.  (Personale).  -  1. Dalla data di entrata in
          vigore del presente decreto, il personale gia' appartenente
          all'Amministrazione   autonoma  dei  monopoli  di  Stato  e
          addetto  alle  attivita'  di  cui  all'art.  1, comma 2, e'
          inserito   in  un  ruolo  provvisorio  ad  esaurimento  del
          Ministero delle finanze e distaccato temporaneamente presso
          l'Ente  nel numero necessario per l'avvio e la prosecuzione
          dell'attivita'  dell'Ente  medesimo. Il predetto personale,
          in  tutto  o  in  parte,  viene progressivamente trasferito
          all'ente    in    base   ai   fabbisogni   previsti   dalle
          determinazioni riguardanti i programmi generali, produttivi
          e  commerciali  e  i  processi  di  ristrutturazione di cui
          all'art. 2, comma 2.
              2.  Il  rapporto  di  lavoro  del  personale dipendente
          dall'Ente  e' disciplinato dalle norme di diritto privato e
          dalla  contrattazione  collettiva  di  settore,  anche  per
          quanto  riguarda  l'istituzione  di  fondi complementari di
          previdenza,  il  cui  finanziamento e' stabilito in sede di
          contrattazione  collettiva, a norma dell'art. 3 del decreto
          legislativo   21 aprile   1993,  n.  124,  come  modificato
          dall'art. 4 della legge 8 agosto 1995, n. 335 .
              3.  Il  trattamento economico e giuridico definito o da
          definirsi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n.  29,  e  successive modifiche, continua ad applicarsi ai
          dipendenti  dell'Ente  fino  alla  stipulazione  del  primo
          contratto collettivo di lavoro.
              4. Il personale trasferito all'Ente e alle societa' per
          azioni  in  cui  quest'ultimo  viene  trasformato  ai sensi
          dell'art.  1,  comma 6, che risultasse in esubero a seguito
          di  ristrutturazioni  aziendali  eventualmente verificatesi
          anche nei sette anni successivi alla data di trasformazione
          dell'ente  in  societa'  per  azioni,  ha diritto di essere
          riammesso,  su  domanda da presentare entro sessanta giorni
          dalla     comunicazione     di     esubero,    nei    ruoli
          dell'amministrazione  finanziaria,  ai  sensi  dell'art. 3,
          comma 232,  della  legge  28 dicembre  1995,  n.  549, come
          modificato  dall'art. 8 del decreto-legge 8 agosto 1996, n.
          437,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre
          1996,   n.   556,   e   in   quelli   di   altre  pubbliche
          amministrazioni. A tal fine, all'atto della trasformazione,
          viene  presentato  un piano di utilizzazione del personale.
          La  riammissione avviene a seguito di procedure finalizzate
          alla riqualificazione professionale del personale, attivate
          ai  sensi  dell'art.  12,  comma 1, lettera s), della legge
          15 marzo  1997,  n.  59, ferma restando l'appartenenza alle
          qualifiche   ed   ai   livelli   posseduti  all'atto  della
          trasformazione.  Fino  alla  definizione  delle  situazioni
          giuridiche  conseguenti  all'esercizio  della  facolta'  di
          chiedere  la  riammissione,  l'onere  economico relativo al
          personale  interessato  resta  a  carico  dell'ente o delle
          societa'    derivate.   Al   predetto   personale   vengono
          riconosciute   l'anzianita'   corrispondente   al  servizio
          prestato  e  la  posizione economica che avrebbe conseguito
          presso   l'amministrazione   finanziaria   se   non   fosse
          transitato nell'Ente o nelle societa'.
              5.  Al  personale  del  ruolo  ad esaurimento di cui al
          comma 1,  all'atto  della  trasformazione  in  societa' per
          azioni,   nonche'   al   personale   avente   titolo   alla
          riammissione in servizio di cui al comma 4, si applicano le
          disposizioni richiamate nello stesso comma 4 e quelle sulla
          mobilita'  previste  dagli articoli 35 e 35-bis del decreto
          legislativo  3 febbraio  1993,  n.  29, come modificato dal
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.
              6.  Al  personale  dichiarato  in  esubero  e che abbia
          almeno  trenta  anni  di  anzianita'  contributiva o almeno
          cinquantotto  anni  di  eta'  e quindici anni di anzianita'
          contributiva  si  applicano  gli  istituti  in  materia  di
          sostegno  del  reddito  e  dell'occupazione nell'ambito dei
          processi di ristrutturazione aziendale secondo i criteri di
          cui  all'art. 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n.
          662.
              7.   L'Ente  puo'  adottare  misure  di  incentivazione
          economica  volte  a  favorire la riduzione del numero degli
          eventuali   esuberi,   con   il   consenso  dei  lavoratori
          interessati.
              8.  In  sede  di  prima  applicazione  non  puo' essere
          attribuito   al   personale   in  servizio  un  trattamento
          giuridico  ed  economico  meno favorevole di quello ad esso
          spettante  alla  data  di  entrata  in  vigore del presente
          decreto.
              9.  Al  personale  in  servizio alla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto  continuano  ad applicarsi i
          regimi previdenziali e pensionistici previsti alla medesima
          data.
              10.  Al  personale interessato ai processi di mobilita'
          di   cui  al  comma 4  si  applica  l'art.  6  della  legge
          29 dicembre   1988,  n.  554,  con  le  relative  norme  di
          attuazione.
              11.  Al personale trasferito all'Ente e successivamente
          alle  societa'  private si applica altresi' quanto previsto
          dall'art.  34  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come  sostituito  dall'art. 19 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 80 .
              12. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto
          con   il   Ministro   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione   economica,   sono   stabiliti   criteri  e
          modalita'  per  i versamenti contributivi e la liquidazione
          dei trattamenti.».
          Note al comma 565:
              - Per il riferimento al comma 98 dell'art. 1 della gia'
          citata legge n. 311 del 2004, vedasi nota al comma 557.
              - Si  riporta  il testo del comma 107 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «107. Per  le  regioni,  le autonomie locali e gli enti
          del  Servizio  sanitario  nazionale  le  economie derivanti
          dall'attuazione  dei commi da 93 a 105 conseguenti a misure
          limitative  delle assunzioni per gli anni 2006, 2007 e 2008
          restano  acquisite  ai  bilanci  degli  enti  ai  fini  del
          miglioramento dei relativi saldi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 198 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «198. Le amministrazioni regionali e gli enti locali di
          cui  all'art.  2,  commi 1  e  2, del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n. 267, nonche' gli
          enti  del  Servizio  sanitario nazionale, fermo restando il
          conseguimento  delle economie di cui all'art. 1, commi 98 e
          107,  della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla
          realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando
          misure necessarie a garantire che le spese di personale, al
          lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e
          dell'IRAP,  non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007
          e 2008 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito
          dell'1  per cento. A tal fine si considerano anche le spese
          per  il  personale  a  tempo  determinato, con contratto di
          collaborazione  coordinata  e  continuativa,  o  che presta
          servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
          con convenzioni.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12-bis del decreto
          legislativo   30 dicembre   1992,   n.  502,  e  successive
          modificazioni   (Riordino   della   disciplina  in  materia
          sanitaria, a norma dell'art. 1 della L. 23 ottobre 1992, n.
          421):
              «Art.  12-bis.  (Ricerca  sanitaria).  -  1. La ricerca
          sanitaria  risponde  al  fabbisogno conoscitivo e operativo
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e ai suoi obiettivi di
          salute,  individuato  con  un apposito programma di ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale.
              2.   Il   Piano   sanitario  nazionale  definisce,  con
          riferimento  alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
          e  tenendo  conto  degli  obiettivi  definiti nel Programma
          nazionale  per  la  ricerca di cui al decreto legislativo 5
          giugno  1998,  n. 204, gli obiettivi e i settori principali
          della  ricerca  del  Servizio sanitario nazionale, alla cui
          coerente    realizzazione    contribuisce    la   comunita'
          scientifica nazionale.
              3.  Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione
          nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di cui all'art. 2,
          comma 7,  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
          elabora   il  programma  di  ricerca  sanitaria  e  propone
          iniziative  da  inserire nella programmazione della ricerca
          scientifica   nazionale,  di  cui  al  decreto  legislativo
          5 giugno   1998,   n.  204,  e  nei  programmi  di  ricerca
          internazionali  e  comunitari. Il programma e' adottato dal
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale,  ha  validita'  triennale ed e' finanziato dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2.
              4. Il programma di ricerca sanitaria:
                a) individua   gli   obiettivi   prioritari   per  il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione;
                b) favorisce   la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,   gestione   e  organizzazione  dei  servizi
          sanitari  nonche'  di  pratiche  cliniche e assistenziali e
          individua  gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
          stato  di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
          servizi;
                c) individua    gli    strumenti    di    valutazione
          dell'efficacia,   dell'appropriatezza  e  della  congruita'
          economica  delle  procedure  e  degli  interventi, anche in
          considerazione   di  analoghe  sperimentazioni  avviate  da
          agenzie  internazionali  e con particolare riferimento agli
          interventi   e   alle   procedure  prive  di  una  adeguata
          valutazione di efficacia;
                d) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volte a
          migliorare   la   integrazione   multiprofessionale   e  la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni    sociosanitarie    a   elevata   integrazione
          sanitaria;
                e) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volta a
          migliorare  la  comunicazione  con  i  cittadini  e con gli
          utilizzatori    dei    servizi   sanitari,   a   promuovere
          l'informazione  corretta  e  sistematica  degli utenti e la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
                f) favorisce  la  ricerca  e la sperimentazione degli
          interventi  appropriati  per la implementazione delle linee
          guida  e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
          l'autovalutazione   della  attivita'  degli  operatori,  la
          verifica  e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
          conseguiti.
              5.  Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
          attivita'  di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
          ricerca    corrente   e'   attuata   tramite   i   progetti
          istituzionali   degli   organismi  di  ricerca  di  cui  al
          comma seguente  nell'ambito  degli  indirizzi del programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata  attua  gli  obiettivi  prioritari, biomedici e
          sanitari,  del  Piano  sanitario  nazionale.  I progetti di
          ricerca  biomedica  finalizzata sono approvati dal Ministro
          della  sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, allo scopo di
          favorire il loro coordinamento.
              6.  Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
          svolte  dalle  regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
          dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          sul  lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
          dagli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
          pubblici  e  privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
          sperimentali.   Alla  realizzazione  dei  progetti  possono
          concorrere,  sulla  base  di specifici accordi, contratti o
          convenzioni,  le  Universita', il Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  gli  altri enti di ricerca pubblici e privati,
          nonche' imprese pubbliche e private.
              7.  Per  l'attuazione  del programma il ministero della
          sanita',  anche  su  iniziativa  degli organismi di ricerca
          nazionali,  propone  al  Ministero  per  l'universita' e la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica e agli altri ministeri
          interessati  le  aree  di  ricerca biomedica e sanitaria di
          interesse  comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
          finanziamento  e  i  criteri  di  valutazione dei risultati
          delle ricerche.
              8.  Il  Ministero  della  sanita', nell'esercizio della
          funzione   di   vigilanza   sull'attuazione  del  programma
          nazionale,      si      avvale     della     collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca  sanitaria  di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
          legislativo   30 giugno   1993,  n.  266,  degli  organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle  regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
          qualitativo.
              9.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma 1  del presente
          articolo,  le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  disciplinano  l'organizzazione  e il funzionamento
          dei   Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna  azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e  del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato sulla
          Gazzetta  Ufficiale  28 maggio  1998, n. 122, tenendo conto
          delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
          decreti   e  istituendo  un  registro  dei  Comitati  etici
          operanti nei propri ambiti territoriali.
              10.  Presso  il ministero della sanita' e' istituito il
          Comitato   etico   nazionale   per  la  ricerca  e  per  le
          sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
                a) segnala,  su  richiesta  della  Commissione per la
          ricerca  sanitaria  ovvero  di altri organi o strutture del
          ministero    della    sanita'    o   di   altre   pubbliche
          amministrazioni,  le conseguenze sotto il profilo etico dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
                b) comunica  a organi o strutture del ministero della
          sanita'  le  priorita' di interesse dei progetti di ricerca
          biomedica e sanitaria;
                c) coordina   le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni   cliniche   multicentriche   di  rilevante
          interesse  nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
                d) esprime      parere      su     ogni     questione
          tecnico-scientifica  ed  etica concernente la materia della
          ricerca  di  cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
          dei  medicinali  e  dei  dispositivi  medici  che gli venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'.
              11.    Le    regioni    formulano   proposte   per   la
          predisposizione  del  programma di ricerca sanitaria di cui
          al  presente  articolo, possono assumere la responsabilita'
          della  realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati, e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti  risultati  nell'ambito  del Servizio sanitario
          regionale.».
              - Per il riferimento ai commi 189, 191 e 194 della gia'
          citata legge n. 266 del 2005, vedasi nota al comma 557.
              - Per il riferimento al comma 98 dell'art. 1 della gia'
          citata legge n. 311 del 2004, vedasi nota al comma 557.
              -  Per il riferimento ai commi da 198 a 206 dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n. 266 del 2005, vedasi nota al
          comma 557.
          Nota al comma 566:
              -  La  legge 19 gennaio 2001, n. 3 reca «Conversione in
          legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge 21 novembre
          2000,  n.  335,  recante  misure per il potenziamento della
          sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme
          bovina»  (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 20 gennaio
          2001, n. 16).
          Note al comma 567:
              - La legge 4 agosto 2006, n. 247 reca «Disposizioni per
          la  partecipazione  italiana  alle missioni internazionali»
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  11 agosto 2006, n.
          186).
              -  Il decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito,
          con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270 reca
          «Disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo
          sviluppo  in  Libano  e  il  rafforzamento  del contingente
          militare  italiano  nella  missione UNIFIL ridefinita dalla
          citata  risoluzione  1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza
          delle  Nazioni Unite». (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          28 agosto 2006, n. 199).
          Nota al comma 568:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  56 del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   5 gennaio  1967,  n.  200
          (Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari):
              «Art.  56.  (Diritti  consolari). - I diritti consolari
          sono  determinati dalla tariffa di cui all'annessa tabella,
          vistata  dal  Ministro per gli affari esteri e dai Ministri
          per il tesoro e per le finanze.».
          Note al comma 570:
              - Si  riporta  il  testo  della tabella A allegata alla
          legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del
          servizio militare professionale):
          «Tabella  A Oneri finanziari netti complessivi (in miliardi
          di lire)
Anno -                           |Onere -
2000                             |  43
2001                             | 362
2002                             | 618
2003                             | 649
2004                             | 681
2005                             | 717
2006                             | 752
2007                             | 790
2008                             | 830
2009                             | 871
2010                             | 915
2011                             | 960
2012                             | 978
2013                             | 997
2014                             |1.013
2015                             |1.031
2016                             |1.045
2017                             |1.060
2018                             |1.078
2019                             |1.093
2020                             |  1.096}.
              - Si  riporta  il  testo  della Tabella C allegata alla
          legge  23 agosto  2004,  n. 226 (Sospensione anticipata del
          servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di
          truppa  in  ferma prefissata, nonche' delega al Governo per
          il conseguente coordinamento con la normativa di settore):
          «Tabella B Oneri finanziari complessivi
Anno -                      |Oneri -
2005                        |392.999.573,06
2006                        |392.996.596,78
2007                        |392.890.034,23
2008                        |392.845.104,00
2009                        |392.877.594,60
2010                        |389.102.583,23
2011                        |344.176.466,82
2012                        |335.143.557,80
2013                        |331.324.911,14
2014                        |322.232.193,54
2015                        |312.789.792,14
2016                        |304.788.156,21
2017                        |298.898.670,81
2018                        |286.098.679,28
2019                        |267.427.682,18
2020                        |229.046.477,63
2021                        |  180.973.393,36}.
          Nota al comma 572:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  39  della  legge
          27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni (Misure
          per la stabilizzazione della finanza pubblica):
              «Art.  39.  (Disposizioni  in  materia di assunzioni di
          personale  delle  amministrazioni  pubbliche  e  misure  di
          potenziamento  e  di incentivazione del part-time). - 1. Al
          fine  di  assicurare  le  esigenze  di  funzionalita'  e di
          ottimizzare  le  risorse  per il migliore funzionamento dei
          servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e
          di  bilancio,  gli  organi di vertice delle amministrazioni
          pubbliche  sono  tenuti  alla  programmazione triennale del
          fabbisogno  di  personale,  comprensivo delle unita' di cui
          alla legge 2 aprile 1968, n. 482 .
              2.   Per  le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  fatto  salvo quanto previsto per il
          personale  della scuola dall'art. 40, il numero complessivo
          dei  dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche
          omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto
          del  Presidente  del Consiglio dei ministri di concerto con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.  Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato
          entro  il  31 gennaio  dello  stesso  anno, con l'obiettivo
          della  riduzione complessiva del personale in servizio alla
          data  del  31 dicembre  1998, in misura non inferiore all'1
          per  cento  rispetto  al numero delle unita' in servizio al
          31 dicembre  1997.  Alla  data  del  31 dicembre 1999 viene
          assicurata  una  riduzione  complessiva  del  personale  in
          servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto
          al   numero   delle   unita'  in  servizio  alla  data  del
          31 dicembre   1997.  Per  l'anno  2000  e'  assicurata  una
          ulteriore  riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto
          al  personale  in  servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno
          2001  deve essere realizzata una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione
          previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di
          riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
          Nell'ambito  della  programmazione  e  delle  procedure  di
          autorizzazione     delle     assunzioni,     deve    essere
          prioritariamente  garantita  l'immissione in servizio degli
          addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei
          concorsi  espletati  alla  data  del 30 settembre 1999. Per
          ciascuno  degli  anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello
          Stato  anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti
          pubblici  non economici con organico superiore a 200 unita'
          sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non
          inferiore  all'1 per cento rispetto a quello in servizio al
          31 dicembre 2002.
              2-bis.  Allo  scopo  di  assicurare  il  rispetto delle
          percentuali  annue  di  riduzione  del  personale di cui al
          comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei
          risultati   quantitativi  raggiunti  al  termine  dell'anno
          precedente,  separatamente  per  i  Ministeri  e  le  altre
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          per  gli enti pubblici non economici con organico superiore
          a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di
          polizia  ed  il  Corpo  nazionale  dei vigili del fuoco. Ai
          predetti  fini  i  Ministri  per la funzione pubblica e del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica
          riferiscono  al  Consiglio  dei  ministri  entro  il  primo
          bimestre di ogni anno.
              3.   Per   consentire   lo  sviluppo  dei  processi  di
          riqualificazione  delle  amministrazioni pubbliche connessi
          all'attuazione  della riforma amministrativa, garantendo il
          rispetto  degli  obiettivi  di  riduzione  programmata  del
          personale,  a  decorrere  dall'anno  2000  il Consiglio dei
          ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica
          e   del   tesoro,   del  bilancio  e  della  programmazione
          economica,  definisce  preliminarmente  le  priorita'  e le
          necessita'   operative   da  soddisfare,  tenuto  conto  in
          particolare  delle  correlate  esigenze  di introduzione di
          nuove  professionalita'.  In  tale  quadro,  entro il primo
          semestre   di  ciascun  anno,  il  Consiglio  dei  ministri
          determina  il  numero  massimo complessivo delle assunzioni
          delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli
          obiettivi   di  riduzione  numerica  e  con  i  dati  sulle
          cessazioni  dell'anno  precedente.  Le  assunzioni  restano
          comunque  subordinate  all'indisponibilita' di personale da
          trasferire  secondo  le  vigenti  procedure  di mobilita' e
          possono  essere  disposte esclusivamente presso le sedi che
          presentino   le   maggiori   carenze   di   personale.   Le
          disposizioni  del presente articolo si applicano anche alle
          assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.
              3-bis.   A   decorrere  dall'anno  1999  la  disciplina
          autorizzatoria   di   cui   al   comma 3  si  applica  alla
          generalita'  delle  amministrazioni  dello  Stato, anche ad
          ordinamento  autonomo,  e  riguarda  tutte  le procedure di
          reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto
          del  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, da emanare a
          decorrere  dallo  stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede
          criteri,  modalita'  e  termini  anche  differenziati delle
          assunzioni  da  disporre  rispetto  a  quelli  indicati nel
          comma 3,  allo  scopo  di  tener conto delle peculiarita' e
          delle  specifiche  esigenze  delle  amministrazioni  per il
          pieno adempimento dei compiti istituzionali.
              3-ter.  Al  fine  di  garantire  la  coerenza  con  gli
          obiettivi   di  riforma  organizzativa  e  riqualificazione
          funzionale  delle amministrazioni interessate, le richieste
          di  autorizzazione  ad  assumere devono essere corredate da
          una  relazione  illustrativa delle iniziative di riordino e
          riqualificazione,  adottate  o  in  corso, finalizzate alla
          definizione   di   modelli   organizzativi  rispondenti  ai
          principi  di semplificazione e di funzionalita' rispetto ai
          compiti   e   ai   programmi,  con  specifico  riferimento,
          eventualmente, anche a nuove funzioni e qualificati servizi
          da   fornire   all'utenza.   Le   predette  richieste  sono
          sottoposte  all'esame  del  Consiglio dei ministri, ai fini
          dell'adozione  di  delibere  con cadenza semestrale, previa
          istruttoria  da  parte  della  Presidenza del Consiglio dei
          ministri  -  Dipartimento  della  funzione  pubblica  e del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica.   L'istruttoria  e'  diretta  a  riscontrare  le
          effettive  esigenze  di  reperimento  di  nuovo personale e
          l'impraticabilita'  di  soluzioni  alternative  collegate a
          procedure   di   mobilita'  o  all'adozione  di  misure  di
          razionalizzazione  interna. Per le amministrazioni statali,
          anche   ad  ordinamento  autonomo,  nonche'  per  gli  enti
          pubblici  non  economici e per gli enti e le istituzioni di
          ricerca   con  organico  superiore  a  duecento  unita',  i
          contratti   integrativi   sottoscritti,  corredati  da  una
          apposita   relazione  tecnico-finanziaria  riguardante  gli
          oneri     derivanti     dall'applicazione    della    nuova
          classificazione  del  personale, certificata dai competenti
          organi  di  controllo,  di  cui  all'art.  52, comma 5, del
          decreto  legislativo  3 febbraio  1993, n. 29, e successive
          modificazioni,   laddove   operanti,  sono  trasmessi  alla
          Presidenza  del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
          funzione pubblica e al Ministero del tesoro, del bilancio e
          della  programmazione  economica,  che, entro trenta giorni
          dalla data di ricevimento, ne accertano, congiuntamente, la
          compatibilita'  economico-finanziaria,  ai  sensi dell'art.
          45,  comma 4,  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29.  Decorso tale termine, la delegazione di parte pubblica
          puo'  procedere alla stipula del contratto integrativo. Nel
          caso  in  cui  il  riscontro abbia esito negativo, le parti
          riprendono le trattative.
              4.  Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da
          1  a  3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita'
          di  personale,  secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a
          15.
              5.  Per  il  potenziamento delle attivita' di controllo
          dell'amministrazione  finanziaria si provvede con i criteri
          e  le  modalita'  di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400
          unita' di personale.
              6.  Al  fine  di  potenziare la vigilanza in materia di
          lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di
          300  unita'  di  personale  destinate al servizio ispettivo
          delle  Direzioni  provinciali e regionali del Ministero del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale  e  di  300 unita' di
          personale  destinate  all'attivita' dell'Istituto nazionale
          della  previdenza  sociale; il predetto Istituto provvede a
          destinare  un  numero  non  inferiore di unita' al Servizio
          ispettivo.
              7.   Con   regolamento   da  emanare  su  proposta  del
          Presidente  del  Consiglio  dei ministri e del Ministro del
          lavoro  e  della  previdenza  sociale,  di  concerto con il
          Ministro  per  la  funzione  pubblica e con il Ministro del
          tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione economica,
          entro  novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente  legge, previo parere delle competenti Commissioni
          parlamentari,  ai  sensi dell'art. 17, comma 2, della legge
          23 agosto  1988,  n.  400,  sono  indicati  i  criteri e le
          modalita',  nonche'  i processi formativi, per disciplinare
          il  passaggio,  in  ambito  regionale,  del personale delle
          amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa
          vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al
          servizio  ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali
          del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
              8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri
          e modalita':
                a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale
          corrispondente  ai  territori regionali ovvero provinciali,
          per  la provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in
          relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del
          Ministero delle finanze;
                b) il  numero  dei  posti da mettere a concorso nella
          settima  qualifica  funzionale  in  ciascuna circoscrizione
          territoriale  e'  determinato  sulla base della somma delle
          effettive  vacanze  di  organico riscontrabili negli uffici
          aventi  sede  nella  circoscrizione  territoriale medesima,
          fatta  eccezione per quelli ricompresi nel territorio della
          provincia  autonoma  di Bolzano, con riferimento ai profili
          professionali   di   settima,   ottava   e  nona  qualifica
          funzionale,  ferma  restando, per le ultime due qualifiche,
          la   disponibilita'  dei  posti  vacanti.  Per  il  profilo
          professionale  di ingegnere direttore la determinazione dei
          posti  da mettere a concorso viene effettuata con le stesse
          modalita',  avendo  a  riferimento il profilo professionale
          medesimo  e  quello  di  ingegnere  direttore  coordinatore
          appartenente alla nona qualifica funzionale;
                c) i  concorsi  consistono  in una prova attitudinale
          basata  su  una serie di quesiti a risposta multipla mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico,
          contabile,   economico   e  finanziario,  per  svolgere  le
          funzioni   del   corrispondente  profilo  professionale.  I
          candidati   che   hanno  superato  positivamente  la  prova
          attitudinale   sono   ammessi   a  sostenere  un  colloquio
          interdisciplinare;
                d) la     prova     attitudinale    deve    svolgersi
          esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni
          territoriali;
                e) ciascun  candidato  puo'  partecipare  ad una sola
          procedura concorsuale.
              9.  Per  le  graduatorie  dei  concorsi si applicano le
          disposizioni  dell'art.  11,  commi settimo e ottavo, della
          legge  4 agosto  1975,  n.  397,  in materia di graduatoria
          unica  nazionale,  quelle dell'art. 10, ultimo comma, della
          stessa   legge,   con   esclusione   di  qualsiasi  effetto
          economico,  nonche'  quelle  di cui al comma 2 dell'art. 43
          del   decreto   legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.
              10.  Per  assicurare forme piu' efficaci di contrasto e
          prevenzione   del   fenomeno   dell'evasione   fiscale,  il
          Dipartimento  delle  entrate  del  Ministero  delle finanze
          individua  all'interno  del contingente di cui all'art. 55,
          comma 2,  lettera b),  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  27 marzo  1992,  n.  287,  due  aree funzionali
          composte da personale di alta professionalita' destinato ad
          operare  in sede regionale, nel settore dell'accertamento e
          del  contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa
          specifica  formazione da svolgersi in ambito periferico, il
          personale  destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi
          del  comma 5,  nonche'  altri  funzionari gia' addetti agli
          specifici  settori, scelti sulla base della loro esperienza
          professionale  e  formativa, secondo criteri e modalita' di
          carattere oggettivo.
              11.  Dopo l'immissione in servizio del personale di cui
          al  comma 5,  si procede alla riduzione proporzionale delle
          dotazioni  organiche  delle qualifiche funzionali inferiori
          alla  settima  nella  misura  complessiva corrispondente al
          personale  effettivamente  assunto  nel  corso  del 1998 ai
          sensi  del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli
          ruoli.
              12. (Omissis).
              13.  Le  graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai
          sensi   dell'art.  28,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          3 febbraio   1993,   n.  29,  e  successive  modificazioni,
          conservano  validita' per un periodo di diciotto mesi dalla
          data della loro approvazione.
              14.  Per  far  fronte  alle  esigenze  connesse  con la
          salvaguardia   dei   beni  culturali  presenti  nelle  aree
          soggette   a  rischio  sismico  il  Ministero  per  i  beni
          culturali  e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto
          dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni
          organiche  complessive, ad assumere 600 unita' di personale
          anche  in  eccedenza  ai contingenti previsti per i singoli
          profili  professionali,  ferme  restando  le  dotazioni  di
          ciascuna   qualifica   funzionale.   Le   assunzioni   sono
          effettuate  tramite  concorsi  da  espletare  anche su base
          regionale  mediante  una  prova  attitudinale basata su una
          serie    di    quesiti    a    risposta   multipla   mirati
          all'accertamento del grado di cultura generale e specifica,
          nonche'  delle  attitudini ad acquisire le professionalita'
          specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico,
          contabile,   informatico,  per  svolgere  le  funzioni  del
          corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno
          superato  con  esito  positivo  la  prova attitudinale sono
          ammessi   a   sostenere   un  colloquio  interdisciplinare.
          Costituisce  titolo  di  preferenza  la  partecipazione per
          almeno  un  anno,  in  corrispondente  professionalita', ai
          piani  o  progetti  di  cui  all'art.  6  del decreto-legge
          21 marzo  1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni.
              15.  Le  amministrazioni  dello Stato possono assumere,
          nel  limite  di  200  unita'  complessive, con le procedure
          previste    dal   comma 3,   personale   dotato   di   alta
          professionalita',   anche   al  di  fuori  della  dotazione
          organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro
          prevista  dall'art.  3,  comma 5,  della  legge 24 dicembre
          1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla
          predetta    rilevazione,   a   seguito   di   provvedimenti
          legislativi   di   attribuzione   di   nuove  e  specifiche
          competenze  alle  stesse  amministrazioni  dello  Stato. Si
          applicano  per  le  assunzioni  di cui al presente comma le
          disposizioni previste dai commi 8 e 11.
              16.  Le  assunzioni  di  cui  ai  commi precedenti sono
          subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia'
          espletati  le  cui  graduatorie  siano  state  approvate  a
          decorrere  dal  1° gennaio  1994  secondo  quanto  previsto
          dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          che  richiama  le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8,
          della legge 23 dicembre 1994, n. 724 .
              17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art.
          12,  comma 3,  del  decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          1997,  n.  30,  in  materia  di  attribuzione temporanea di
          mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di
          entrata  in  vigore  dei  provvedimenti  di revisione degli
          ordinamenti   professionali   e,  comunque,  non  oltre  il
          31 dicembre 1998.
              18.  Allo  scopo di ridurre la spesa derivante da nuove
          assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione
          da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo
          semestre   di   ciascun  anno,  anche  la  percentuale  del
          personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a
          tempo  parziale  o altre tipologie contrattuali flessibili,
          salvo  che  per  le Forze armate, le Forze di polizia ed il
          Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non
          puo'  essere  inferiore  al  50  per cento delle assunzioni
          autorizzate  salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa
          siano  ugualmente  realizzate  anche  mediante  ricorso  ad
          ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari
          inferiori  rispetto  a  quelli  derivanti  dalle  ordinarie
          assunzioni  di  personale.  Per  le amministrazioni che non
          hanno  raggiunto  una  quota  di personale a tempo parziale
          pari  almeno  al  4 per cento del totale dei dipendenti, le
          assunzioni   possono  essere  autorizzate,  salvo  motivate
          deroghe,  esclusivamente  con  contratto  a tempo parziale.
          L'eventuale  trasformazione  a tempo pieno puo' intervenire
          purche'  cio'  non  comporti  riduzione  complessiva  delle
          unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale.
              18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno
          ridotto  per  il  personale  non  sanitario  con  qualifica
          dirigenziale  che  non  sia  preposto  alla  titolarita' di
          uffici,  con  conseguenti effetti sul trattamento economico
          secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali
          di lavoro.
              19.  Le  regioni,  le  province autonome di Trento e di
          Bolzano,   gli   enti   locali,  le  camere  di  commercio,
          industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti
          del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti
          di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui
          al  comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle
          spese di personale.
              20.   Gli  enti  pubblici  non  economici  adottano  le
          determinazioni  necessarie per l'attuazione dei principi di
          cui  ai  commi 1  e  18,  adeguando,  ove occorra, i propri
          ordinamenti  con  l'obiettivo  di una riduzione delle spese
          per  il  personale.  Agli  enti  pubblici non economici con
          organico  superiore  a  200  unita'  si  applica  anche  il
          disposto di cui ai commi 2 e 3.
              20-bis.  Le amministrazioni pubbliche alle quali non si
          applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo
          restando  quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le
          proprie  politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di
          riduzione   complessiva   della   spesa  di  personale,  in
          particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3,
          3-bis  e  3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche
          mediante  l'incremento  della  quota di personale ad orario
          ridotto  o  con altre tipologie contrattuali flessibili nel
          quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della
          programmazione e giustificate dai processi di riordino o di
          trasferimento  di funzioni e competenze. Per le universita'
          restano ferme le disposizioni dell'art. 51.
              20-ter.     Le     ulteriori    economie    conseguenti
          all'applicazione   del  presente  articolo,  realizzate  in
          ciascuna   delle  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  e  presso  gli  enti  pubblici  non
          economici  con  organico  superiore a duecento unita', sono
          destinate,  entro  i  limiti  e  con  le  modalita'  di cui
          all'art.  43,  comma 5,  ai  fondi  per  la  contrattazione
          integrativa   di   cui   ai  vigenti  contratti  collettivi
          nazionali  di  lavoro ed alla retribuzione di risultato del
          personale  dirigente.  Con  la  medesima  destinazione e ai
          sensi  del  predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e
          gli  enti  che  abbiano  proceduto  a  ridurre  la  propria
          consistenza  di personale di una percentuale superiore allo
          0,4  per  cento  rispetto  agli  obiettivi  percentuali  di
          riduzione   annua   di  cui  al  comma 2  possono  comunque
          utilizzare le maggiori economie conseguite.
              21.   Per  le  attivita'  connesse  all'attuazione  del
          presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri
          ed   il   Ministero   del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  possono  avvalersi  di personale
          comandato  da  altre amministrazioni dello Stato, in deroga
          al  contingente  determinato ai sensi della legge 23 agosto
          1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'.
              22.  Al fine dell'attuazione della legge 15 marzo 1997,
          n.   59,  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e'
          autorizzata,  in  deroga  ad  ogni  altra  disposizione, ad
          avvalersi  di  un  contingente  integrativo di personale in
          posizione  di  comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo
          di  cinquanta  unita', appartenente alle amministrazioni di
          cui  agli  artt.  1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto
          legislativo   3 febbraio  1993,  n.  29,  nonche'  ad  enti
          pubblici  economici.  Si applicano le disposizioni previste
          dall'art.  17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127
          .  Il  personale  di  cui  al  presente  comma mantiene  il
          trattamento  economico fondamentale delle amministrazioni o
          degli  enti  di appartenenza e i relativi oneri rimangono a
          carico  di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui
          al   presente   comma sono  attribuiti  l'indennita'  e  il
          trattamento  economico accessorio spettanti al personale di
          ruolo  della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu'
          favorevoli.  Il  servizio prestato presso la Presidenza del
          Consiglio   dei   ministri  e'  valutabile  ai  fini  della
          progressione della carriera e dei concorsi.
              23.  All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre
          1996,  n.  510,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          28 novembre  1996,  n.  608,  le parole: «31 dicembre 1997»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «31 dicembre  1998». Al
          comma 18  dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
          come  modificato  dall'art.  6, comma 18, lettera c), della
          legge  15 maggio 1997, n. 127, le parole «31 dicembre 1997»
          sono   sostituite   dalle   seguenti:  «31 dicembre  1998».
          L'eventuale  trasformazione  dei  contratti  previsti dalla
          citata  legge  n.  549  del  1995 avviene nell'ambito della
          programmazione  di  cui  ai  commi 1,  2  e  3 del presente
          articolo.
              24. In deroga a quanto previsto dall'art. 1, comma 115,
          della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entita' complessiva
          di  giovani  iscritti alle liste di leva di cui all'art. 37
          del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio
          1964,   n.   237,  da  ammettere  annualmente  al  servizio
          ausiliario  di leva nelle Forze di polizia, e' incrementato
          di  3.000  unita',  da  assegnare  alla  Polizia  di Stato,
          all'Arma  dei  carabinieri  ed  al  Corpo  della guardia di
          finanza,   in   proporzione   alle   rispettive   dotazioni
          organiche.  A  decorrere  dall'anno  1999  e'  disposto  un
          ulteriore  incremento di 2.000 unita' da assegnare all'Arma
          dei    carabinieri,    nell'ambito   delle   procedure   di
          programmazione ed autorizzazione delle assunzioni di cui al
          presente articolo.
              25.  Al  fine  di  incentivare  la  trasformazione  del
          rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a
          tempo  parziale  e  garantendo in ogni caso che cio' non si
          ripercuota  negativamente  sulla  funzionalita'  degli enti
          pubblici  con un basso numero di dipendenti, come i piccoli
          comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva
          puo'  prevedere  che  i  trattamenti accessori collegati al
          raggiungimento   di   obiettivi  o  alla  realizzazione  di
          progetti,   nonche'  ad  altri  istituti  contrattuali  non
          collegati  alla  durata  della prestazione lavorativa siano
          applicati in favore del personale a tempo parziale anche in
          misura  non  frazionata o non direttamente proporzionale al
          regime  orario  adottato.  I  decreti  di  cui  all'art. 1,
          comma 58-bis,   della   legge  23 dicembre  1996,  n.  662,
          introdotto  dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
          79,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 28 maggio
          1997,  n.  140,  devono essere emanati entro novanta giorni
          dalla  data  di  entrata in vigore della presente legge. In
          mancanza,  la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo
          parziale  puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui
          l'attivita'  che  il  dipendente  intende  svolgere  sia in
          palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione
          di  appartenenza  o  in  concorrenza con essa, con motivato
          provvedimento  emanato  d'intesa  fra  l'amministrazione di
          appartenenza  e  la Presidenza del Consiglio dei ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica.
              26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro
          da  tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data
          di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate
          d'ufficio  secondo  i  criteri  e  le modalita' indicati al
          comma 25,  tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del
          dipendente.
              27.  Le  disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della
          L.  23 dicembre  1996,  n.  662,  in materia di rapporto di
          lavoro   a   tempo  parziale,  si  applicano  al  personale
          dipendente  delle  regioni  e degli enti locali finche' non
          diversamente  disposto  da  ciascun  ente  con proprio atto
          normativo.
              28.  Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1,
          comma 62,  della  legge  23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo
          della  guardia  di finanza agisce avvalendosi dei poteri di
          polizia  tributaria  previsti  dal  decreto  del Presidente
          della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del
          Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel
          corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della
          legge  23 dicembre  1996,  n.  662,  non  e'  opponibile il
          segreto d'ufficio.».
          Nota al comma 575:
              - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2 della
          legge  8 aprile  1952,  n.  212  (Revisione del trattamento
          economico dei dipendenti statali):
              «Art.   2.   Ai  Ministri  Segretari  di  Stato  ed  ai
          Sottosegretari di Stato e' attribuito uno stipendio pari al
          trattamento       economico      complessivo      previsto,
          rispettivamente,   per  il  personale  dei  gradi  I  e  II
          dell'ordinamento gerarchico.».
          Note al comma 576:
              - Per il riferimento all'art. 3 del gia' citato decreto
          legislativo n. 165 del 2001 vedasi nota al comma 523.
              - Si  riporta  il  testo  dei  commi 1 e 4 dell'art. 24
          della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448 (Misure di finanza
          pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo):
              «Art.  24. (Revisione  dei  meccanismi  di  adeguamento
          retributivo per il personale non contrattualizzato). - 1. A
          decorrere  dal  1° gennaio  1998 gli stipendi, l'indennita'
          integrativa speciale e gli assegni fissi e continuativi dei
          docenti  e  dei  ricercatori  universitari,  del  personale
          dirigente  della  Polizia  di  Stato  e gradi di qualifiche
          corrispondenti, dei Corpi di polizia civili e militari, dei
          colonnelli  e  generali  delle  Forze armate, del personale
          dirigente della carriera prefettizia, nonche' del personale
          della   carriera  diplomatica,  sono  adeguati  di  diritto
          annualmente  in  ragione  degli  incrementi medi, calcolati
          dall'ISTAT, conseguiti nell'anno precedente dalle categorie
          di   pubblici   dipendenti   contrattualizzati  sulle  voci
          retributive,    ivi   compresa   l'indennita'   integrativa
          speciale,    utilizzate    dal    medesimo   Istituto   per
          l'elaborazione     degli    indici    delle    retribuzioni
          contrattuali.
              2. (Omissis).
              3. (Omissis).
              4. Il criterio previsto dal comma 1 si applica anche al
          personale  di  magistratura  ed agli avvocati e procuratori
          dello Stato ai fini del calcolo dell'adeguamento triennale,
          ferme  restando,  per  quanto  non  derogato  dal  predetto
          comma 1,   le   disposizioni   dell'art.   2   della  legge
          19 febbraio  1981,  n.  27,  tenendo conto degli incrementi
          medi  pro  capite  del  trattamento  economico complessivo,
          comprensivo  di  quello accessorio e variabile, delle altre
          categorie del pubblico impiego.».
          Note al comma 577:
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 24 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001, come modificato
          dall'art.  34,  comma 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
          223,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto
          2006, n. 248:
              «2. Per gli incarichi di uffici dirigenziali di livello
          generale  ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 4, con contratto
          individuale   e'   stabilito   il   trattamento   economico
          fondamentale,  assumendo  come  parametri  di base i valori
          economici  massimi contemplati dai contratti collettivi per
          le  aree  dirigenziali, e sono determinati gli istituti del
          trattamento  economico  accessorio, collegato al livello di
          responsabilita' attribuito con l'incarico di funzione ed ai
          risultati  conseguiti  nell'attivita'  amministrativa  e di
          gestione, ed i relativi importi. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  di concerto con il Ministro
          dell'economia  e delle finanze sono stabiliti i criteri per
          l'individuazione dei trattamenti accessori massimi, secondo
          principi  di  contenimento  della  spesa e di uniformita' e
          perequazione.».
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 22-bis del
          gia' citato decreto-legge n. 223 del 2006:
              «Art.  22-bis. (Riduzione  della spesa per incarichi di
          funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attivita'
          libero-professionale   intramuraria).   -   1.   La   spesa
          complessiva   derivante   dagli   incarichi   di   funzione
          dirigenziale   di  livello  generale  e'  soggetta  ad  una
          riduzione globale non inferiore al 10 per cento.».
              - Si riporta il testo del terzo comma dell'art. 5 della
          legge  1° aprile  1981,  n. 121, e successive modificazioni
          (Nuovo   ordinamento  dell'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza):
              «Al   capo   della   polizia-direttore  generale  della
          pubblica  sicurezza  e'  attribuita una speciale indennita'
          pensionabile,  la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
          ministri,   su   proposta  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto  con  il  Ministro  del  tesoro.  Con  le medesime
          modalita'  si provvede per il Comandante generale dell'Arma
          dei  carabinieri,  per il Comandante generale della Guardia
          di  finanza,  per il Direttore generale per gli istituti di
          prevenzione  e  di  pena  e  per  il Direttore generale per
          l'economia montana e per le foreste.».
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4 dell'art. 65 del
          decreto  legislativo  30 dicembre 1997, n. 490 e successive
          modificazioni   (Riordino  del  reclutamento,  dello  stato
          giuridico  e  dell'avanzamento  degli  ufficiali,  a  norma
          dell'art. 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662):
              «4. Agli  ufficiali  generali  o  ammiragli  di  cui al
          comma 4  dell'art. 37 e' attribuita una speciale indennita'
          commisurata  a quella definita per le massime cariche della
          Pubblica  Amministrazione  in attuazione di quanto disposto
          dalla legge 15 marzo 1997, n. 59. La speciale indennita' e'
          determinata  con  decreto  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri,   su  proposta  del  Ministro  della  difesa,  di
          concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica.».
          Nota al comma 578:
              - Si  riporta il testo del comma 1 dell'art. 23-bis del
          gia' citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «Art. 23-bis. (Disposizioni in materia di mobilita' tra
          pubblico  e  privato). - 1. In deroga all'art. 60 del testo
          unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10 gennaio  1957,  n.  3,  i
          dirigenti  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  gli
          appartenenti  alla  carriera  diplomatica  e prefettizia e,
          limitamente agli incarichi pubblici, i magistrati ordinari,
          amministrativi  e  contabili  e  gli avvocati e procuratori
          dello   Stato  possono,  a  domanda,  essere  collocati  in
          aspettativa  senza  assegni per lo svolgimento di attivita'
          presso  soggetti  e  organismi,  pubblici  o privati, anche
          operanti  in  sede  internazionale,  i  quali provvedono al
          relativo   trattamento   previdenziale.   Resta   ferma  la
          disciplina  vigente  in materia di collocamento fuori ruolo
          nei  casi consentiti. Il periodo di aspettativa comporta il
          mantenimento  della  qualifica posseduta. E' sempre ammessa
          la   ricongiunzione  dei  periodi  contributivi  a  domanda
          dell'interessato,  ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n.
          29,  presso  una  qualsiasi  delle forme assicurative nelle
          quali  abbia  maturato  gli  anni  di contribuzione. Quando
          l'incarico  e'  espletato presso organismi operanti in sede
          internazionale,  la ricongiunzione dei periodi contributivi
          e'  a  carico  dell'interessato,  salvo  che  l'ordinamento
          dell'amministrazione    di    destinazione   non   disponga
          altrimenti.».
          Nota al comma 584:
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 28 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «2. Al  concorso  per  esami  possono  essere ammessi i
          dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti
          di  laurea,  che  abbiano  compiuto  almeno  cinque anni di
          servizio  o, se in possesso del diploma di specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con  decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, di
          concerto  con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
          e  della  ricerca,  almeno  tre anni di servizio, svolti in
          posizioni  funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto
          il  possesso  del diploma di laurea. Per i dipendenti delle
          amministrazioni    statali    reclutati    a   seguito   di
          corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro
          anni.  Sono,  altresi',  ammessi soggetti in possesso della
          qualifica  di  dirigente  in enti e strutture pubbliche non
          ricomprese  nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2,
          muniti  del  diploma di laurea, che hanno svolto per almeno
          due  anni  le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi
          coloro   che   hanno  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o
          equiparati  in amministrazioni pubbliche per un periodo non
          inferiore  a  cinque  anni,  purche'  muniti  di diploma di
          laurea. Sono altresi' ammessi i cittadini italiani, forniti
          di   idoneo  titolo  di  studio  universitario,  che  hanno
          maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni
          presso   enti   od   organismi  internazionali,  esperienze
          lavorative  in  posizioni  funzionali apicali per l'accesso
          alle   quali  e'  richiesto  il  possesso  del  diploma  di
          laurea.».
          Note al comma 585:
              -  Per  il  riferimento  al  comma 2 dell'art. 17 della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, vedasi nota al comma 404.
              - Si  riporta il testo dei commi 5 e 6 dell'art. 11 del
          decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 303 (Ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
          dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
              «5. Il  diritto di opzione di cui all'art. 12, comma 1,
          lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' assicurato
          ai  dipendenti ivi contemplati, anche se in servizio presso
          strutture  il  cui trasferimento adaltre amministrazioni e'
          differito   nel   tempo,  mediante  la  predisposizione  di
          apposita   procedura   da   concludersi   entro   tre  mesi
          dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto. Una volta
          esercitata,  l'opzione non e' piu' revocabile. Il personale
          che  ha  esercitato  l'opzione  per la permanenza nei ruoli
          della Presidenza non puo' essere inviato in comando o fuori
          ruolo  presso  altre  amministrazioni per il periodo di due
          anni   e,   se   e'   gia'  in  tale  posizione,  ne  cessa
          automaticamente  dopo  un anno dall'esercizio dell'opzione,
          salva scadenza anteriore.
              6.   Al  personale  non  dirigenziale  di  ruolo  della
          Presidenza   che  alla  data  del  1° giugno  1999  risulta
          assegnato   a  strutture  della  Presidenza  immediatamente
          trasferite  ad altre amministrazioni ai sensi dell'art. 10,
          comma 1,  ed  al  personale  non dirigenziale che alla data
          predetta   presta   servizio   nelle  strutture  stesse  in
          posizione di fuori ruolo, comando o distacco, e' conservato
          ad  personam,  se piu' favorevole, il trattamento economico
          di   carattere   fisso  e  continuativo  fruito  presso  la
          Presidenza.  Al personale non dirigenziale della Presidenza
          o di altre amministrazioni che alla data del 1° giugno 1999
          risulti   in   servizio  presso  strutture  trasferite  con
          decorrenza  non  immediata, ai sensi dei commi 3 e seguenti
          dell'art.  10,  e', all'atto del trasferimento riconosciuto
          un  trattamento economico di carattere fisso e continuativo
          complessivamente  non  inferiore a quello in godimento alla
          decorrenza del trasferimento.».
          Nota al comma 592:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 43 della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2003),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «Art.   43.   (Norme   in  materia  di  ENPALS).  -  1.
          Nell'ambito   del   processo  di  armonizzazione  dell'Ente
          nazionale  di  previdenza  e di assistenza per i lavoratori
          dello  spettacolo  (ENPALS) al regime generale, con effetto
          dal 1° gennaio 2003:
                a) l'aliquota  di  finanziamento  in vigore per tutti
          gli  assicurati  di  cui all'art. 1 del decreto legislativo
          30 aprile  1997,  n.  182,  e'  quella  in vigore nel fondo
          pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS;
                b) l'ENPALS  non  e'  tenuto  al  contributo  di  cui
          all'art.  25  della  legge  28 febbraio  1986,  n.  41; gli
          effetti si estendono anche alle eventuali partite debitorie
          pregresse  a carico dell'Ente definite alla data di entrata
          in vigore della presente legge;
                c) la  disciplina  prevista  all'art.  3  del decreto
          legislativo   30 giugno   1994,   n.   479,   e  successive
          modificazioni,  e'  estesa  all'ENPALS,  con  applicazione,
          relativamente agli organi, dei criteri di composizione e di
          nomina previsti per l'Istituto di previdenza per il settore
          marittimo  (IPSEMA), salvo che per il collegio dei revisori
          dei  conti,  per il quale continua ad applicarsi la vigente
          disciplina,   senza   oneri   aggiuntivi   per  la  finanza
          pubblica.».
          Nota al comma 593:
              - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 19 del gia'
          citato decreto legislativo n. 165 del 2001:
              «6. Gli  incarichi  di  cui  ai  commi da 1 a 5 possono
          essere  conferiti,  da  ciascuna  amministrazione, entro il
          limite  del  10  per  cento  della  dotazione  organica dei
          dirigenti  appartenenti  alla prima fascia dei ruoli di cui
          all'art.  23 e dell'8 per cento della dotazione organica di
          quelli   appartenenti   alla   seconda   fascia,   a  tempo
          determinato  ai  soggetti  indicati  dal presente comma. La
          durata  di tali incarichi, comunque, non puo' eccedere, per
          gli  incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e
          4,  il  termine  di tre anni, e, per gli altri incarichi di
          funzione  dirigenziale  il  termine  di  cinque  anni. Tali
          incarichi   sono  conferiti  a  persone  di  particolare  e
          comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto
          attivita'  in  organismi  ed enti pubblici o privati ovvero
          aziende  pubbliche  o  private con esperienza acquisita per
          almeno  un  quinquennio  in  funzioni  dirigenziali,  o che
          abbiano   conseguito   una   particolare   specializzazione
          professionale,  culturale  e  scientifica  desumibile dalla
          formazione    universitaria    e    postuniversitaria,   da
          pubblicazioni  scientifiche  o  da  concrete  esperienze di
          lavoro  maturate, anche presso amministrazioni statali, ivi
          comprese   quelle   che   conferiscono  gli  incarichi,  in
          posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza,
          o  che  provengano dai settori della ricerca, della docenza
          universitaria,   delle   magistrature  e  dei  ruoli  degli
          avvocati   e   procuratori   dello  Stato.  Il  trattamento
          economico   puo'   essere   integrato   da  una  indennita'
          commisurata  alla  specifica  qualificazione professionale,
          tenendo  conto  della  temporaneita'  del  rapporto e delle
          condizioni  di  mercato relative alle specifiche competenze
          professionali.  Per  il  periodo di durata dell'incarico, i
          dipendenti  delle  pubbliche amministrazioni sono collocati
          in    aspettativa   senza   assegni,   con   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio.».
          Nota al comma 600:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 213-bis dell'art. 1
          della  gia'  citata  legge  n.  266  del  2005,  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «213-bis.  Le  disposizioni  di cui al comma 213 non si
          applicano  al  personale  delle  Forze armate e di polizia,
          fermi  restando  gli  ordinari stanziamenti di bilancio. Le
          predette   disposizioni   non  si  applicano,  inoltre,  al
          personale  ispettivo  del lavoro del Ministero del lavoro e
          della  previdenza  sociale,  dell'Istituto  nazionale della
          previdenza   sociale   (INPS),   dell'Ente   nazionale   di
          previdenza  e  assistenza per i lavoratori dello spettacolo
          (ENPALS),   dell'Istituto  di  previdenza  per  il  settore
          marittimo    (IPSEMA)   e   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).».
          Nota al comma 602:
              -  La  legge 18 dicembre 1997, n. 440 reca «Istituzione
          del  Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
          formativa  e  per  gli  interventi perequativi» (Pubblicata
          nella Gazz. Uff. 23 dicembre 1997, n. 298).
          Note al comma 603:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 4 dell'art. 1 della
          legge  14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di
          alloggi e residenze per studenti universitari):
              «4. Gli  alloggi e le residenze di cui al comma 1 hanno
          la finalita' di ospitare gli studenti universitari, nonche'
          di  offrire  anche  agli  altri  iscritti  alle universita'
          servizi  di  supporto  alla  didattica  e  alla  ricerca  e
          attivita'  culturali e ricreative. A tale fine, con decreto
          del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  emanato  entro tre mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge, sentiti il Ministro dei
          lavori  pubblici  e la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  sono definiti gli standard minimi qualitativi
          degli   interventi   per   gli   alloggi   e  le  residenze
          universitarie  di  cui  alla  presente legge, nonche' linee
          guida  relative  ai  parametri  tecnici ed economici per la
          loro  realizzazione,  anche in deroga alle norme vigenti in
          materia di edilizia residenziale, a condizione che permanga
          la  destinazione  degli  alloggi  e  delle  residenze  alle
          finalita'   di   cui   alla  presente  legge.  Resta  ferma
          l'applicazione  delle  vigenti  disposizioni  in materia di
          controlli da parte delle competenti autorita' regionali. Il
          decreto   di   cui   al  presente  comma prevede  parametri
          differenziati    per   gli   interventi   di   manutenzione
          straordinaria,   recupero,   ristrutturazione   e  per  gli
          interventi  di  nuova costruzione, al fine di assicurare la
          tutela  dei  valori architettonici degli edifici esistenti,
          garantendo  comunque  il  rispetto  delle esigenze relative
          alla  sicurezza,  alla prevenzione antisismica, alla tutela
          igienico-sanitaria,   nonche'   alla   tutela   dei  valori
          storico-artistici.  Le  disposizioni del decreto prevalgono
          su quelle dei regolamenti edilizi.».
          Nota al comma 604:
              - Si  riporta il testo del primo comma dell'art. 10 del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
          633,  e  successive modificazioni (Istituzione e disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto):
              «Art.  10.  (Operazioni  esenti  dall'imposta).  - Sono
          esenti dall'imposta:
                1)   le   prestazioni   di   servizi  concernenti  la
          concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli
          stessi   da   parte  dei  concedenti  e  le  operazioni  di
          finanziamento;    l'assunzione   di   impegni   di   natura
          finanziaria,   l'assunzione  di  fideiussioni  e  di  altre
          garanzie  e la gestione di garanzie di crediti da parte dei
          concedenti;  le  dilazioni  di  pagamento,  le  operazioni,
          compresa  la  negoziazione,  relative  a depositi di fondi,
          conti  correnti, pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni
          o  altri  effetti commerciali, ad eccezione del recupero di
          crediti;  la  gestione di fondi comuni di investimento e di
          fondi  pensione  di  cui  al  decreto legislativo 21 aprile
          1993,  n.  124,  le  dilazioni  di  pagamento e le gestioni
          similari e il servizio bancoposta;
                2) le operazioni di assicurazione, di riassicurazione
          e di vitalizio;
                3)  le  operazioni  relative  a  valute estere aventi
          corso  legale  e  a  crediti in valute estere, eccettuati i
          biglietti   e   le  monete  da  collezione  e  comprese  le
          operazioni di copertura dei rischi di cambio;
                4)  le operazioni, relative ad azioni, obbligazioni o
          altri  titoli  non  rappresentativi  di  merci  e  a  quote
          sociali,  eccettuate  la  custodia  e l'amministrazione dei
          titoli;   le  operazioni,  incluse  le  negoziazioni  e  le
          opzioni, eccettuate la custodia e amministrazione, relative
          a  valori  mobiliari  e  a strumenti finanziari diversi dai
          titoli. Si considerano in particolare operazioni relative a
          valori  mobiliari  e  a  strumenti finanziari i contratti a
          termine  fermo  su titoli e altri strumenti finanziari e le
          relative  opzioni, comunque regolati; i contratti a termine
          su tassi di interesse e le relative opzioni; i contratti di
          scambio  di  somme  di  denaro  o  di valute determinate in
          funzione  di  tassi  di  interesse, di tassi di cambio o di
          indici  finanziari,  e  relative  opzioni;  le  opzioni  su
          valute,  su  tassi  di  interesse  o  su indici finanziari,
          comunque regolate;
                5)   le  operazioni  relative  alla  riscossione  dei
          tributi,  comprese quelle relative ai versamenti di imposte
          effettuati   per   conto   dei  contribuenti,  a  norma  di
          specifiche  disposizioni di legge, da aziende e istituti di
          credito;
                6)  le  operazioni  relative all'esercizio del lotto,
          delle  lotterie  nazionali,  dei  giochi  di abilita' e dei
          concorsi  pronostici  riservati  allo  Stato  e  agli  enti
          indicati  nel  decreto  legislativo 14 aprile 1948, n. 496,
          ratificato  con  legge 22 aprile 1953, n. 342, e successive
          modificazioni,  nonche'  quelle  relative all'esercizio dei
          totalizzatori  e  delle  scommesse  di  cui  al regolamento
          approvato  con decreto del Ministro per l'agricoltura e per
          le  foreste  16 novembre  1955,  pubblicato  nella Gazzetta
          Ufficiale  n.  273  del  26 novembre  1955,  e  alla  legge
          24 marzo  1942,  n.  315,  e  successive modificazioni, ivi
          comprese   le   operazioni  relative  alla  raccolta  delle
          giocate;
                7)   le   operazioni   relative  all'esercizio  delle
          scommesse  in occasione di gare, corse, giuochi, concorsi e
          competizioni  di ogni genere, diverse da quelle indicate al
          numero  precedente,  nonche'  quelle relative all'esercizio
          del   giuoco  nelle  case  da  giuoco  autorizzate  e  alle
          operazioni di sorte locali autorizzate;
                8)  le  locazioni  e  gli affitti, relative cessioni,
          risoluzioni  e  proroghe, di terreni e aziende agricole, di
          aree  diverse  da quelle destinate a parcheggio di veicoli,
          per  le  quali  gli  strumenti urbanistici non prevedono la
          destinazione  edificatoria,  e  di  fabbricati, comprese le
          pertinenze,  le  scorte e in genere i beni mobili destinati
          durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati,
          escluse  le  locazioni di fabbricati strumentali che per le
          loro  caratteristiche  non  sono  suscettibili  di  diversa
          utilizzazione  senza radicali trasformazioni effettuate nei
          confronti  dei  soggetti  indicati alle lettere b) e c) del
          numero  8-ter)  ovvero  per  le  quali nel relativo atto il
          locatore  abbia  espressamente  manifestato  l'opzione  per
          l'imposizione;
              8-bis)  le  cessioni  di  fabbricati  o  di porzioni di
          fabbricato  diversi  da  quelli  di  cui  al numero 8-ter),
          escluse quelle effettuate, entro quattro anni dalla data di
          ultimazione  della  costruzione  o  dell'intervento,  dalle
          imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese che vi
          hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese appaltatrici, gli
          interventi  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
          ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
              8-ter)  le  cessioni  di  fabbricati  o  di porzioni di
          fabbricato  strumentali che per le loro caratteristiche non
          sono  suscettibili  di diversa utilizzazione senza radicali
          trasformazioni, escluse:
                a) quelle  effettuate,  entro quattro anni dalla data
          di  ultimazione  della costruzione o dell'intervento, dalle
          imprese  costruttrici  degli  stessi o dalle imprese che vi
          hanno  eseguito,  anche  tramite  imprese appaltatrici, gli
          interventi  di cui all'art. 31, primo comma, lettere c), d)
          ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
                b) quelle  effettuate  nei  confronti  di  cessionari
          soggetti  passivi d'imposta che svolgono in via esclusiva o
          prevalente  attivita'  che  conferiscono  il  diritto  alla
          detrazione  d'imposta in percentuale pari o inferiore al 25
          per cento;
                c) quelle  effettuate nei confronti di cessionari che
          non agiscono nell'esercizio di impresa, arti o professioni;
                d) quelle  per  le quali nel relativo atto il cedente
          abbia     espressamente     manifestato    l'opzione    per
          l'imposizione;
                9)   le   prestazioni   di   mandato,   mediazione  e
          intermediazione  relative  alle operazioni di cui ai numeri
          da  1  a  7,  nonche' quelle relative all'oro e alle valute
          estere,  compresi  i  depositi  anche  in  conto  corrente,
          effettuate in relazione ad operazioni poste in essere dalla
          Banca  d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, ai sensi
          dell'art. 4, quinto comma, del presente decreto;
                10);
                11)  le  cessioni  di  oro  da investimento, compreso
          quello  rappresentato  da  certificati  in  oro,  anche non
          allocato,  oppure scambiato su conti metallo, ad esclusione
          di quelle poste in essere dai soggetti che producono oro da
          investimento  o  che trasformano oro in oro da investimento
          ovvero  commerciano  oro  da  investimento, i quali abbiano
          optato,  con le modalita' ed i termini previsti dal decreto
          del  Presidente  della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442,
          anche  in relazione a ciascuna cessione, per l'applicazione
          dell'imposta; le operazioni previste dall'art. 81, comma 1,
          lettere  c-quater)  e  c-quinquies),  del testo unico delle
          imposte  sui  redditi, approvato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  22  dicembre  1986, n. 917, e successive
          modificazioni,   riferite   all'oro   da  investimento;  le
          intermediazioni  relative alle precedenti operazioni. Se il
          cedente  ha optato per l'applicazione dell'imposta, analoga
          opzione  puo' essere esercitata per le relative prestazioni
          di intermediazione. Per oro da investimento si intende:
                a) l'oro  in  forma  di lingotti o placchette di peso
          accettato  dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1
          grammo,  di  purezza  pari  o  superiore  a  995 millesimi,
          rappresentato o meno da titoli;
                b) le  monete d'oro di purezza pari o superiore a 900
          millesimi,  coniate  dopo  il 1800, che hanno o hanno avuto
          corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un
          prezzo  che  non  supera  dell'80  per  cento il valore sul
          mercato   libero   dell'oro   in  esse  contenuto,  incluse
          nell'elenco  predisposto  dalla Commissione delle Comunita'
          europee  ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          delle   Comunita'   europee,  serie  C,  sulla  base  delle
          comunicazioni rese dal Ministero del tesoro, del bilancio e
          della programmazione economica, nonche' le monete aventi le
          medesime   caratteristiche,   anche  se  non  comprese  nel
          suddetto elenco;
                12)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 fatte ad
          enti   pubblici,  associazioni  riconosciute  o  fondazioni
          aventi esclusivamente finalita' di assistenza, beneficenza,
          educazione, istruzione, studio o ricerca scientifica e alle
          ONLUS;
                13)  le cessioni di cui al n. 4) dell'art. 2 a favore
          delle   popolazioni   colpite   da   calamita'  naturali  o
          catastrofi  dichiarate tali ai sensi della legge 8 dicembre
          1970, n. 996, o della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
                14)   prestazioni  di  trasporto  urbano  di  persone
          effettuate  mediante  veicoli  da  piazza  o altri mezzi di
          trasporto   abilitati  ad  eseguire  servizi  di  trasporto
          marittimo,  lacuale,  fluviale  e  lagunare. Si considerano
          urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o
          tra   comuni   non   distanti   tra  loro  oltre  cinquanta
          chilometri;
                15)  le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti
          con  veicoli  all'uopo  equipaggiati, effettuate da imprese
          autorizzate e da ONLUS;
                16) le prestazioni relative ai servizi postali;
                17;
                18)  le  prestazioni  sanitarie  di  diagnosi, cura e
          riabilitazione   rese  alla  persona  nell'esercizio  delle
          professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi
          dell'art.   99  del  testo  unico  delle  leggi  sanitarie,
          approvato  con  regio  decreto  27 luglio  1934, n. 1265, e
          successive  modificazioni,  ovvero  individuate con decreto
          del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il Ministro
          delle finanze;
                19)  le  prestazioni  di ricovero e cura rese da enti
          ospedalieri  o  da  cliniche  e  case di cura convenzionate
          nonche'  da  societa'  di  mutuo  soccorso con personalita'
          giuridica  e  da  ONLUS,  compresa  la  somministrazione di
          medicinali,   presidi   sanitari   e   vitto,   nonche'  le
          prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
                20)  le  prestazioni  educative dell'infanzia e della
          gioventu'  e quelle didattiche di ogni genere, anche per la
          formazione,    l'aggiornamento,   la   riqualificazione   e
          riconversione  professionale,  rese  da  istituti  o scuole
          riconosciuti  da  pubbliche  amministrazioni  e  da  ONLUS,
          comprese  le  prestazioni relative all'alloggio, al vitto e
          alla  fornitura  di  libri e materiali didattici, ancorche'
          fornite   da   istituzioni,  collegi  o  pensioni  annessi,
          dipendenti  o  funzionalmente collegati, nonche' le lezioni
          relative a materie scolastiche e universitarie impartite da
          insegnanti a titolo personale;
                21)    le   prestazioni   proprie   dei   brefotrofi,
          orfanotrofi,  asili,  case  di riposo per anziani e simili,
          delle  colonie marine, montane e campestri e degli alberghi
          e ostelli per la gioventu' di cui alla legge 21 marzo 1958,
          n.  326, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e
          medicinali,  le prestazioni curative e le altre prestazioni
          accessorie;
                22)   le   prestazioni   proprie  delle  biblioteche,
          discoteche e simili e quelle inerenti alla visita di musei,
          gallerie,  pinacoteche,  monumenti, ville, palazzi, parchi,
          giardini botanici e zoologici e simili;
                23)  le  prestazioni  previdenziali e assistenziali a
          favore del personale dipendente;
                24)  le cessioni di organi, sangue e latte umani e di
          plasma sanguigno;
                25);
                26);
                27)  le  prestazioni  proprie  dei  servizi  di pompe
          funebri;
              27-bis)  i  canoni  dovuti  da  imprese  pubbliche, ivi
          comprese   le   aziende   municipalizzate,  o  private  per
          l'affidamento  in concessione di costruzione e di esercizio
          di   impianti,   comprese  le  discariche,  destinati  allo
          smaltimento,  al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti
          urbani speciali, tossici o nocivi, solidi e liquidi;
              27-ter)  le  prestazioni socio-sanitarie, di assistenza
          domiciliare  o  ambulatoriale,  in  comunita'  e simili, in
          favore    degli    anziani    ed    inabili    adulti,   di
          tossicodipendenti  e  di malati di AIDS, degli handicappati
          psicofisici,  dei  minori  anche coinvolti in situazioni di
          disadattamento  e di devianza, rese da organismi di diritto
          pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano
          assistenza  pubblica,  previste  all'art.  41  della  legge
          23 dicembre  1978,  n.  833,  o da enti aventi finalita' di
          assistenza sociale e da ONLUS;
              27-quater)  le prestazioni delle compagnie barracellari
          di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1897, n. 382;
              27-quinquies)  le  cessioni  che hanno per oggetto beni
          acquistati  o  importati  senza  il diritto alla detrazione
          totale  della  relativa imposta ai sensi degli articoli 19,
          19-bis1 e 19-bis2;
              27-sexies)  le importazioni nei porti, effettuate dalle
          imprese  di  pesca marittima, dei prodotti della pesca allo
          stato  naturale  o dopo operazioni di conservazione ai fini
          della commercializzazione, ma prima di qualsiasi consegna.
          Note al comma 605:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 40 della
          gia' citata legge n. 449 del 1997:
              «3. La dotazione organica di insegnanti di sostegno per
          l'integrazione  degli  alunni handicappati e' fissata nella
          misura  di  un  insegnante  per  ogni  gruppo di 138 alunni
          complessivamente   frequentanti   gli  istituti  scolastici
          statali della provincia, assicurando, comunque, il graduale
          consolidamento,  in  misura non superiore all'80 per cento,
          della  dotazione  di posti di organico e di fatto esistenti
          nell'anno  scolastico  1997-1998, fermo restando il vincolo
          di   cui  al  primo  periodo  del  comma 1.  I  criteri  di
          ripartizione  degli  insegnanti  di  sostegno tra i diversi
          gradi di scuole ed, eventualmente, tra le aree disciplinari
          dell'istruzione  secondaria,  nonche'  di  assegnazione  ai
          singoli istituti scolastici sono stabiliti con i decreti di
          cui  al comma 1, assicurando la continuita' educativa degli
          insegnanti di sostegno in ciascun grado di scuola. Progetti
          volti  a  sperimentare  modelli  efficaci  di integrazione,
          nelle   classi  ordinarie,  e  ad  assicurare  il  successo
          formativo  di alunni con particolari forme di handicap sono
          approvati dai provveditori agli studi, che possono disporre
          l'assegnazione  delle  risorse umane necessarie e dei mezzi
          finanziari per l'acquisizione di strumenti tecnici e ausili
          didattici  funzionali  allo  sviluppo  delle  potenzialita'
          esistenti  nei medesimi alunni, nonche' per l'aggiornamento
          del   personale.  Le  esperienze  acquisite  sono  messe  a
          disposizione di altre scuole.».
              - Per  il riferimento al comma 3-bis dell'art. 39 della
          gia'  citata  legge  n.  449 del 1997, vedasi nota al comma
          572.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 1 del decreto-legge
          7 aprile  2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  4 giugno  2004,  n.  143  (Disposizioni  urgenti per
          assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005,
          nonche' in materia di esami di Stato e di Universita):
              «Art.   1.  (Disposizioni  in  materia  di  graduatorie
          permanenti).   -   1.   A  decorrere  dall'anno  scolastico
          2004-2005 le graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del
          testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
          materia  di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
          e  grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
          n.  297, e successive modificazioni, di seguito denominato:
          "testo unico", sono rideterminate, limitatamente all'ultimo
          scaglione  previsto  dall'art.  1, comma 1, lettera b), del
          decreto-legge   3 luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, in base
          alla Tabella allegata al presente decreto. Sono valutabili,
          dando  luogo all'attribuzione del punteggio, esclusivamente
          i titoli previsti dalla predetta Tabella.
              1-bis.  Dall'anno  scolastico  2005-2006, la permanenza
          dei  docenti  nelle  graduatorie permanenti di cui all'art.
          401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da
          presentarsi  entro  il  termine fissato per l'aggiornamento
          della   graduatoria   con  apposito  decreto  del  Ministro
          dell'istruzione,   dell'universita'  e  della  ricerca.  La
          mancata    presentazione    della   domanda   comporta   la
          cancellazione  dalla  graduatoria  per  gli anni scolastici
          successivi.  A  domanda  dell'interessato,  da  presentarsi
          entro  il  medesimo termine, e' consentito il reinserimento
          nella  graduatoria,  con il recupero del punteggio maturato
          all'atto della cancellazione.
              2.   Il  comma 3  dell'art.  401  del  testo  unico  e'
          abrogato.
              3.   L'abilitazione  conseguita  presso  le  scuole  di
          specializzazione    all'insegnamento    secondario   (SSIS)
          costituisce titolo di accesso solo ai fini dell'inserimento
          nell'ultimo  scaglione  delle graduatorie permanenti di cui
          al comma 1.
              3-bis.  Costituisce  altresi' titolo di accesso ai fini
          dell'inserimento  nelle  graduatorie  di  cui al comma 1 il
          diploma  accademico  di  secondo  livello di cui alla legge
          21 dicembre   1999,  n.  508,  e  successivi  provvedimenti
          applicativi,  rilasciato  dalle  accademie di belle arti, a
          conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da
          apposito     decreto    del    Ministro    dell'istruzione,
          dell'universita'  e  della  ricerca  e  a  seguito di esame
          finale con valore di esame di Stato abilitante.
              4.  A  decorrere  dall'anno  scolastico  2005-2006, gli
          aggiornamenti   e   le   integrazioni   delle   graduatorie
          permanenti,  per  la  graduatoria  base  e  per  tutti  gli
          scaglioni,  sono  effettuati con cadenza biennale. All'art.
          2,  comma 1,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n.  333, le parole: «da effettuare con periodicita' annuale
          entro  il  31 maggio  di  ciascun  anno» sono soppresse con
          effetto   dall'anno   scolastico   2005-2006.   Per  l'anno
          scolastico  2004-2005  gli  aggiornamenti e le integrazioni
          delle  graduatorie di cui al presente comma sono effettuati
          entro il 15 giugno 2004.
              4-bis.  In  sede  di  prima  applicazione  del presente
          decreto, nelle graduatorie permanenti di strumento musicale
          nella  scuola media sono inseriti i docenti in possesso del
          diploma  abilitante  di  didattica della musica, purche' in
          possesso  di un diploma di conservatorio in uno strumento e
          che  abbiano  prestato,  entro l'anno scolastico 2003-2004,
          360 giorni di servizio nella classe di concorso 77/A.».
              - Si  riporta  la  tabella  di  valutazione  dei titoli
          allegata al gia' citato decreto-legge n. 97 del 2004:
              «Tabella  -  Tabella  di  valutazione dei titoli per la
          rideterminazione  dell'ultimo  scaglione  delle graduatorie
          permanenti  di  cui  all'art.  401  del  testo  unico delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative  alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con
          decreto  legislativo  16 aprile  1994, n. 297, e successive
          modificazioni.
              A) Titoli di accesso alla graduatoria.
              A.1)  Per  il  superamento di un concorso per titoli ed
          esami,  o  di  un esame anche ai soli fini abilitativi o di
          idoneita',  o  per  il  conseguimento  dell'abilitazione  a
          seguito  della  frequenza  delle scuole di specializzazione
          per     l'insegnamento     secondario    (SSIS)    o    per
          l'abilitazione/titolo  abilitante all'insegnamento comunque
          posseduto  e  riconosciuto  valido  per  l'ammissione  alla
          medesima  classe di concorso o al medesimo posto per cui si
          chiede  l'inserimento  nella  graduatoria  permanente,  ivi
          compreso  il  diploma «di didattica della musica» di durata
          quadriennale,  conseguito  con  il  possesso del diploma di
          istruzione  secondaria  di  secondo  grado e del diploma di
          conservatorio  valido  per  l'accesso, ai sensi dell'art. 6
          del  decreto-legge  25 settembre  2002, n. 212, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 22 novembre 2002, n. 268,
          alle  graduatorie  per  le  classi di concorso 31/A e 32/A,
          nonche'  per la laurea in scienze della formazione primaria
          valida  per  l'accesso, ai sensi della legge 28 marzo 2003,
          n.  53,  alle  graduatorie di scuola materna ed elementare,
          sono attribuiti fino a un massimo di punti 12. Nel predetto
          limite  di  12  punti  vengono  attribuiti, in relazione al
          punteggio,  rapportato  in  centesimi con cui il concorso o
          l'esame  ai  soli  fini  abilitativi  e'  stato superato, i
          seguenti punti:
per il punteggio minimo richiesto per il superamento del    |
concorso o esame, fino a 59                                 |punti  4
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 60 a 65                                 |punti  5
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 66 a 70                                 |punti  6
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 71 a 75                                 |punti  7
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 76 a 80                                 |punti  8
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 81 a 85                                 |punti  9
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 86 a 90                                 |punti 10
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 91 a 95                                 |punti 11
---------------------------------------------------------------------
per il punteggio da 1996 a 100                              |punti 12
---------------------------------------------------------------------
              A.2)  Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
          punto A.1:
                a) si  valuta  il  superamento  di un solo concorso o
          esame  di  abilitazione o di idoneita' o un solo titolo con
          valore abilitante;
                b) le   votazioni  conseguite  in  concorsi  o  esami
          abilitanti  o di idoneita', in cui il punteggio massimo sia
          superiore o inferiore a 100 sono rapportate a 100;
                c) le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per
          eccesso  al voto superiore se pari o superiori a 0,50 e per
          difetto al voto inferiore se inferiori a 0,50;
                d) ai  candidati  che  abbiano  superato  un concorso
          ordinario  per  esami  e  titoli  per  l'insegnamento nella
          scuola   secondaria   e  materna  si  valuta  il  punteggio
          complessivo   relativo  all'inserimento  nella  graduatoria
          generale  di merito, comprensivo anche dei titoli, espresso
          in  centesimi,  ovvero,  se  piu'  favorevole, il punteggio
          relativo  alle sole prove d'esame, espresso in ottantesimi,
          rapportato a cento;
                e) ai  candidati  che  abbiano  superato  un concorso
          ordinario  per  esami  e  titoli  per  l'insegnamento nella
          scuola   elementare  si  valuta  il  punteggio  complessivo
          relativo  all'inserimento  nella  graduatoria  generale  di
          merito,   comprensivo   anche  dei  titoli  e  della  prova
          facoltativa  di  lingua  straniera, espresso su centodieci,
          ovvero,  se  piu' favorevole, il punteggio spettante per le
          sole  prove  d'esame espresso su ottantotto; tale punteggio
          complessivo e' sempre rapportato a cento;
                f) ai candidati che abbiano conseguito l'abilitazione
          all'insegnamento  a seguito di partecipazione alle sessioni
          riservate di esame, di cui alle O.M. 15 giugno 1999, n. 153
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
          n.  57  del  20 luglio  1999,  O.M.  7 febbraio 2000, n. 33
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
          n.  25  del  28 marzo  2000  e  O.M.  2 gennaio  2001, n. 1
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
          n.  15  del  20 febbraio  2001,  deve  essere  valutato  il
          punteggio  complessivo,  espresso  in  centesimi,  relativo
          all'inserimento nell'elenco degli abilitati.
              A.3)  Per  i titoli professionali conseguiti in uno dei
          Paesi   dell'Unione  europea,  riconosciuti  dal  Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ai sensi
          della   direttiva   89/48/CEE   del  21 dicembre  1988  del
          Consiglio,  e  della direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992
          del Consiglio, sono attribuiti punti 8.
              A.4)  Per l'abilitazione conseguita presso le scuole di
          specializzazione   all'insegnamento   secondario  (SSIS)  a
          seguito  di  un  corso  di  durata biennale, in aggiunta al
          punteggio  di  cui  al punto A.1, sono attribuiti ulteriori
          punti  30,  di  cui  24 per il biennio di durata legale del
          corso,  equiparato  a  servizio  specifico per la classe di
          insegnamento  cui si riferisce l'abilitazione; nell'ipotesi
          di  piu'  abilitazioni conseguite a seguito della frequenza
          di  un  unico corso, l'intero punteggio spetta per una sola
          abilitazione,  a  scelta  dell'interessato;  per  le  altre
          abilitazioni  sono  attribuiti  punti 6. Per l'abilitazione
          conseguita presso le scuole quadriennali di didattica della
          musica, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono
          attribuiti  ulteriori  punti  30,  di  cui 24 per la durata
          legale  del corso, equiparata a servizio specifico, per una
          delle   due   classi   di  insegnamento  cui  si  riferisce
          l'abilitazione,  a  scelta  dell'interessato.  Per  l'altra
          abilitazione sono attribuiti punti 6.