(all. 1 - art. 1) (parte 2)
              A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita
          presso  i  corsi  di  laurea  in  scienze  della formazione
          primaria,  in  aggiunta  al punteggio di cui al punto A.1),
          sono attribuiti ulteriori punti 24 .
              A.5)   Per   le   abilitazioni   o   titoli  abilitanti
          all'insegnamento  di  cui  al  punto A.1, con esclusione di
          quella per la quale e' stato attribuito il punteggio di cui
          al  punto  A.4, sono attribuiti in aggiunta al punteggio di
          cui al punto A.1, ulteriori punti 6.
              B) Servizio di insegnamento o di educatore.
              B.1)  Per  il  servizio  di insegnamento prestato nelle
          scuole  materne o elementari o negli istituti di istruzione
          secondaria   o   artistica  statali,  ovvero  nelle  scuole
          paritarie, ivi compreso l'insegnamento prestato su posti di
          sostegno  per  gli  alunni  portatori di handicap, e per il
          servizio prestato dal personale educativo, sono attribuiti,
          per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 2, fino
          ad un massimo di punti 12 per ciascun anno scolastico.
              B.2)  Per  il  servizio  di  insegnamento  prestato  in
          istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o
          pareggiati   ovvero  nelle  scuole  elementari  parificate,
          ovvero  nelle  scuole materne autorizzate, sono attribuiti,
          per ogni mese o frazione di almeno 16 giorni, punti 1, fino
          ad un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico.
              B.3)  Ai  fini dell'attribuzione dei punteggi di cui ai
          precedenti punti B.1 e B.2:
                a) e'  valutabile  solo  il  servizio di insegnamento
          prestato  con  il  possesso del titolo di studio prescritto
          dalla  normativa  vigente all'epoca della nomina e relativo
          alla  classe  di  concorso  o  posto per il quale si chiede
          l'inserimento in graduatoria;
                b) il  servizio  prestato  contemporaneamente in piu'
          insegnamenti  o  in piu' classi di concorso e' valutato per
          una sola graduatoria a scelta dell'interessato;
                b-bis)  il  servizio prestato in classe di concorso o
          posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la
          graduatoria  e'  valutato nella misura del 50 per cento del
          punteggio previsto al punto B.1);
                c) il servizio svolto nelle attivita' di sostegno, se
          prestata   con   il  possesso  del  prescritto  titolo  per
          l'accesso  alla  classe  di  concorso,  area disciplinare o
          posto, e' valutato in una delle classi di concorso comprese
          nell'area disciplinare, a scelta dell'interessato;
                d) non  sono  valutabili  i  servizi  di insegnamento
          prestati  durante  il periodo di durata legale dei corsi di
          specializzazione per l'insegnamento secondario;
                e) a  decorrere  dall'anno  scolastico  2005-2006  il
          servizio  prestato nelle scuole italiane all'estero e nelle
          scuole  materne o elementari o negli istituti di istruzione
          secondaria  o  artistica  nei Paesi appartenenti all'Unione
          europea  e'  equiparato al corrispondente servizio prestato
          in Italia;
                f) il  servizio  prestato  nelle scuole militari, che
          rilasciano  titoli  di studio corrispondenti a quelli della
          scuola  statale,  e'  valutato  per intero, se svolto per i
          medesimi insegnamenti curricolari della scuola statale;
                g) il  servizio  prestato dal 1° settembre 2000 nelle
          scuole paritarie e' valutato per intero, ai sensi dell'art.
          2,  comma 2,  del  decreto-legge  3 luglio  2001,  n.  255,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001,
          n. 333;
                h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e
          grado  situate  nei  comuni  di  montagna di cui alla legge
          1° marzo  1957,  n. 90, nelle isole minori e negli istituti
          penitenziari  e'  valutato  in  misura doppia. Si intendono
          quali  scuole  di montagna quelle di cui almeno una sede e'
          collocata  in  localita'  situata  sopra  i  600  metri dal
          livello del mare;
                i) [per il servizio militare ed i servizi sostitutivi
          assimilati  per  legge  sono  attribuiti,  per  ogni mese o
          frazione  di  almeno  sedici giorni, punti 0,50, fino ad un
          massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico. Il servizio
          e'  valutato  per  una sola graduatoria permanente a scelta
          dell'interessato,  purche'  prestato  dopo il conseguimento
          del  titolo  di  studio valido per l'accesso alla procedura
          abilitante   o   di   idoneita'   relativa   alla  medesima
          graduatoria.  Il servizio militare e' interamente computato
          con  iscrizione  dei  relativi  periodi  di  prestazione ai
          corrispondenti anni scolastici].
              C) Altri titoli.
              C.1)  Ai  titoli  elencati nella presente lettera C non
          puo'   essere   attribuito  complessivamente  un  punteggio
          superiore a 30 punti.
              C.2)  Per  ogni  titolo  di  studio  di  livello pari o
          superiore  a  quelli  che  danno  accesso alla graduatoria,
          fatto  salvo  quanto previsto ai punti C.7, C.8 e C.9, sono
          attribuiti punti 3.
              C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento
          posseduta  in  aggiunta  al titolo valutato quale titolo di
          accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3.
              C.4)  Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al
          punto C.3:
                a) nel  caso  di  abilitazioni  conseguite per ambiti
          disciplinari  o  classi  affini  con  un  unico  esame,  il
          punteggio e' attribuito per una sola abilitazione;
                b) le  idoneita'  e  le  abilitazioni  per  la scuola
          materna,  elementare  e per gli istituti educativi non sono
          valutabili   per   le   graduatorie  relative  alle  scuole
          secondarie e viceversa;
                c) non  sono  valutati  i titoli di abilitazione e di
          idoneita'   conseguiti  in  violazione  delle  disposizioni
          contenute  nelle  citate  ordinanza ministeriale n. 153 del
          1999,  ordinanza  ministeriale  n.  33 del 2000 e ordinanza
          ministeriale n. 1 del 2001.
              C.5)  Per  ogni  titolo professionale conseguito in uno
          dei  Paesi  dell'Unione europea, riconosciuto dal Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita' e della ricerca ai sensi
          della   citata   direttiva   89/48/CEE  e  della  direttiva
          92/51/CEE,  e  posseduto  in  aggiunta al titolo di accesso
          valutato ai sensi della lettera A, sono attribuiti punti 1.
              C.6)  Per il dottorato di ricerca sono attribuiti punti
          12 al conseguimento del titolo.
              C.7)    Limitatamente    alla    graduatoria   relativa
          all'accesso  ai  ruoli  del  personale docente della scuola
          elementare,  per  le  lauree in lingue straniere, di cui al
          decreto  del  Ministro  della pubblica istruzione n. 39 del
          30 gennaio  1998, previste per le classi di concorso 45/A e
          46/A,  conseguite con il superamento di almeno due esami in
          una   delle  lingue  straniere  previste  dal  decreto  del
          Ministro della pubblica istruzione 28 giugno 1991, e per la
          laurea  in  scienze della formazione primaria indirizzo per
          la scuola elementare, per ogni titolo sono attribuiti punti
          6.
              C.8)    Limitatamente    alla    graduatoria   relativa
          all'accesso  ai  ruoli  del  personale docente della scuola
          materna,   per   la  laurea  in  scienze  della  formazione
          primaria,  indirizzo per la scuola materna, sono attribuiti
          punti 6.
              C.9)    Limitatamente    alla    graduatoria   relativa
          all'accesso ai ruoli del personale educativo, per la laurea
          in  scienze  della  formazione  primaria,  indirizzo per la
          scuola elementare, sono attribuiti punti 6.
              C.10)  La  valutazione  della  laurea  in scienze della
          formazione  primaria  prevista  ai  punti C.7, C.8 e C.9 e'
          alternativa  alla  valutazione dello stesso titolo ai sensi
          dalla lettera A, punto A.5.
              C.11)  Per  ogni  diploma  di specializzazione o master
          universitario  di  durata  almeno annuale con esame finale,
          coerente   con   gli   insegnamenti  cui  si  riferisce  la
          graduatoria, sono attribuiti punti 3.
              C.11-bis)    Per    ogni   corso   di   perfezionamento
          universitario,  di  durata almeno annuale con esame finale,
          coerente   con   gli   insegnamenti  cui  si  riferisce  la
          graduatoria, sono attribuiti punti 2.
              C.11-ter)  Ai fini dell'applicazione delle disposizioni
          di   cui   ai  punti  C.11)  e  C.11-bis),  ai  fini  della
          valutazione   del   punteggio   per   l'inserimento   nelle
          graduatorie permanenti, e' possibile valutare ogni anno uno
          solo dei titoli precedentemente indicati.».
              - La  legge  3 maggio  1999,  n. 124 reca «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  personale scolastico» (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 10 maggio 1999, n. 107).
              - Si  riporta  il testo del comma 2-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge   3 luglio  2001,  n.  255,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   20 agosto   2001,  n.  333
          (Disposizioni   urgenti  per  assicurare  l'ordinato  avvio
          dell'anno scolastico 2001/2002):
              «2-bis.   Ai   fini   dell'accesso   alle   graduatorie
          permanenti di strumento musicale nella scuola media, di cui
          agli  artt.  5  e  6  del  regolamento, i docenti privi del
          requisito   di   servizio   di  insegnamento,  in  possesso
          dell'abilitazione  in educazione musicale che, alla data di
          entrata  in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano
          inseriti  negli  elenchi compilati ai sensi del decreto del
          Ministro   della   pubblica  istruzione  13 febbraio  1996,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 102 del 3 maggio
          1996,  sono  collocati,  in  un  secondo  scaglione,  nelle
          graduatorie   permanenti   di  strumento  musicale  di  cui
          all'art.  5  del  regolamento. Il punteggio precedentemente
          attribuito  potra' essere aggiornato con la valutazione dei
          titoli  eventualmente  maturati  in  data  successiva  alla
          scadenza   dei   termini   a  suo  tempo  previsti  per  la
          presentazione  delle  domande  di  inclusione negli elenchi
          stessi.».
              - Si  riporta  il testo del comma 128 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «128. L'insegnamento   della   lingua  straniera  nella
          scuola  primaria  e'  impartito dai docenti della classe in
          possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente
          parte  dell'organico  di  istituto  sempre  in possesso dei
          requisiti  richiesti.  Possono  essere  attivati  posti  di
          lingua  straniera  da  assegnare a docenti specialisti solo
          nei  casi  in  cui  non  sia  possibile  coprire  le ore di
          insegnamento con i docenti di classe o di istituto. Al fine
          di  realizzare  quanto  previsto dal presente comma, la cui
          applicazione  deve  garantire  il recupero all'insegnamento
          sul  posto  comune di non meno di 7.100 unita' per ciascuno
          degli  anni scolastici 2005-2006 e 2006-2007, sono attivati
          corsi  di  formazione, nell'ambito delle annuali iniziative
          di  formazione  in  servizio  del personale docente, la cui
          partecipazione  e'  obbligatoria  per tutti i docenti privi
          dei  requisiti  previsti  per  l'insegnamento  della lingua
          straniera. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca adotta ogni idonea iniziativa per assicurare
          il conseguimento del predetto obiettivo.».
          Nota al comma 607:
              - Per  il  riferimento  alla tabella di valutazione dei
          titoli allegata al decreto-legge n. 97 del 2004 vedasi nota
          al comma 605.
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  401  del  decreto
          legislativo   16 aprile   1994,   n.   297,   e  successive
          modificazioni   (Approvazione   del   testo   unico   delle
          disposizioni  legislative vigenti in materia di istruzione,
          relative alle scuole di ogni ordine e grado):
              «Art.   401.   (Graduatorie   permanenti).   -   1.  Le
          graduatorie  relative  ai  concorsi  per  soli  titoli  del
          personale   docente  della  scuola  materna,  elementare  e
          secondaria,  ivi  compresi i licei artistici e gli istituti
          d'arte,  sono  trasformate  in  graduatorie  permanenti, da
          utilizzare  per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399,
          comma 1.
              2.  Le  graduatorie  permanenti  di cui al comma 1 sono
          periodicamente  integrate con l'inserimento dei docenti che
          hanno  superato le prove dell'ultimo concorso regionale per
          titoli  ed  esami,  per la medesima classe di concorso e il
          medesimo   posto,  e  dei  docenti  che  hanno  chiesto  il
          trasferimento  dalla  corrispondente graduatoria permanente
          di  altra provincia. Contemporaneamente all'inserimento dei
          nuovi   aspiranti   e'   effettuato  l'aggiornamento  delle
          posizioni  di  graduatoria di coloro che sono gia' compresi
          nella graduatoria permanente.
              3.  [Le  operazioni  di  cui al comma 2 sono effettuate
          secondo  modalita'  da definire con regolamento da adottare
          con decreto del Ministro della pubblica istruzione, secondo
          la  procedura  prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della
          legge  23 agosto  1988,  n.  400, nel rispetto dei seguenti
          criteri:  le procedure per l'aggiornamento e l'integrazione
          delle  graduatorie permanenti sono improntate a principi di
          semplificazione  e  snellimento  dell'azione amministrativa
          salvaguardando  comunque  le  posizioni  di coloro che sono
          gia' inclusi in graduatoria].
              4.  La  collocazione  nella  graduatoria permanente non
          costituisce elemento valutabile nei corrispondenti concorsi
          per titoli ed esami.
              5. Le graduatorie permanenti sono utilizzabili soltanto
          dopo   l'esaurimento   delle   corrispondenti   graduatorie
          compilate  ai sensi dell'art. 17 del decreto-legge 3 maggio
          1988,  n.  140,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          4 luglio   1988,  n.  246,  e  trasformate  in  graduatorie
          nazionali  dall'art. 8-bis del decreto-legge 6 agosto 1988,
          n.   323,   convertito,   con  modificazioni,  dalla  legge
          6 ottobre   1988,   n.   426,   nonche'  delle  graduatorie
          provinciali  di  cui  agli  articoli 43  e  44  della legge
          20 maggio 1982, n. 270 .
              6.  La  nomina  in  ruolo  e'  disposta  dal  dirigente
          dell'amministrazione       scolastica      territorialmente
          competente.
              7.  Le disposizioni concernenti l'anno di formazione di
          cui  all'art.  440  si applicano anche al personale docente
          assunto in ruolo ai sensi del presente articolo.
              8.  La  rinuncia  alla  nomina  in  ruolo  comporta  la
          decadenza  dalla  graduatoria per la quale la nomina stessa
          e' stata conferita.
              9.  Le  norme di cui al presente articolo si applicano,
          con  i  necessari adattamenti, anche al personale educativo
          dei  convitti  nazionali,  degli educandati femminili dello
          Stato e delle altre istituzioni educative.
          Nota al comma 608:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 35 della
          gia' citata legge n. 289 del 2002:
              «5. Il   personale  docente  dichiarato  inidoneo  alla
          propria  funzione  per motivi di salute, ma idoneo ad altri
          compiti,   dalla  commissione  medica  operante  presso  le
          aziende   sanitarie   locali,   qualora  chieda  di  essere
          collocato  fuori  ruolo  o  utilizzato in altri compiti, e'
          sottoposto  ad  accertamento  medico  da  effettuare  dalla
          commissione  di  cui  all'art.  2-bis, comma 2, del decreto
          legislativo   30 aprile   1997,  n.  157,  come  modificato
          dall'art. 5 del decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278,
          competente   in  relazione  alla  sede  di  servizio.  Tale
          commissione   e'   competente  altresi'  ad  effettuare  le
          periodiche  visite  di  controllo  disposte  dall'autorita'
          scolastica.  Il  personale  docente collocato fuori ruolo o
          utilizzato  in  altri compiti per inidoneita' permanente ai
          compiti  di  istituto puo' chiedere di transitare nei ruoli
          dell'amministrazione  scolastica o di altra amministrazione
          statale o ente pubblico. Il predetto personale, qualora non
          transiti in altro ruolo, viene mantenuto in servizio per un
          periodo massimo di cinque anni dalla data del provvedimento
          di  collocamento  fuori  ruolo  o di utilizzazione in altri
          compiti.  Decorso tale termine, si procede alla risoluzione
          del  rapporto  di  lavoro  sulla  base  delle  disposizioni
          vigenti.  Per  il  personale  gia'  collocato fuori ruolo o
          utilizzato  in  altri  compiti,  il  termine di cinque anni
          decorre  dalla  data  di  entrata  in vigore della presente
          legge.».
          Nota al comma 610:
              - Si riporta il testo degli artt. 8 e 9 del gia' citato
          decreto legislativo n. 300 del 1999:
              «Art.   8.   (L'ordinamento).  -  1.  Le  agenzie  sono
          strutture  che,  secondo le previsioni del presente decreto
          legislativo,     svolgono     attivita'     a     carattere
          tecnico-operativo   di   interesse   nazionale,   in   atto
          esercitate  da  ministeri ed enti pubblici. Esse operano al
          servizio  delle  amministrazioni  pubbliche, comprese anche
          quelle regionali e locali.
              2.   Le   agenzie  hanno  piena  autonomia  nei  limiti
          stabiliti  dalla legge e sono sottoposte al controllo della
          Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge
          14 gennaio  1994,  n. 20. Esse sono sottoposte ai poteri di
          indirizzo   e  di  vigilanza  di  un  ministro  secondo  le
          disposizioni   del   successivo   comma 4,   e  secondo  le
          disposizioni  generali dettate dagli artt. 3, comma 1, e 14
          del  decreto  legislativo  n.  29  del  1993  e  successive
          modificazioni.
              3.  L'incarico di direttore generale dell'agenzia viene
          conferito  in  conformita'  alle  disposizioni  dettate dal
          precedente  art. 5 del presente decreto per il conferimento
          dell'incarico di capo del dipartimento.
              4.  Con  regolamenti  emanati  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  presidente  del  consiglio dei ministri e dei ministri
          competenti,  di  concerto  con  il ministro del tesoro, del
          bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
          statuti   delle  agenzie  istituite  dal  presente  decreto
          legislativo,  in conformita' ai seguenti principi e criteri
          direttivi:
                a) definizione   delle   attribuzioni  del  direttore
          generale  dell'agenzia  anche  sulla  base delle previsioni
          contenute  nel  precedente  art. 5 del presente decreto con
          riferimento al capo del dipartimento;
                b) attribuzione  al direttore generale e ai dirigenti
          dell'agenzia  dei  poteri  e  della  responsabilita'  della
          gestione,    nonche'    della    responsabilita'   per   il
          conseguimento dei risultati fissati dal ministro competente
          nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
          possibile,   di   massimali  di  spesa  predeterminati  dal
          bilancio o, nell'ambito di questo, dal ministro stesso;
                c) previsione  di  un comitato direttivo, composto da
          dirigenti dei principali settori di attivita' dell'agenzia,
          in  numero  non  superiore  a  quattro,  con  il compito di
          coadiuvare   il  direttore  generale  nell'esercizio  delle
          attribuzioni ad esso conferite;
                d) definizione  dei poteri ministeriali di vigilanza,
          che   devono   comprendere,   comunque,   oltre   a  quelli
          espressamente menzionati nel precedente comma 2:
                d1)   l'approvazione   dei   programmi  di  attivita'
          dell'agenzia  e  di  approvazione dei bilanci e rendiconti,
          secondo    modalita'   idonee   a   garantire   l'autonomia
          dell'agenzia;
                d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
          obiettivi da raggiungere;
                d3)    l'acquisizione    di    dati   e   notizie   e
          l'effettuazione  di  ispezioni  per  accertare l'osservanza
          delle prescrizioni impartite;
                d4)  l'indicazione  di eventuali specifiche attivita'
          da intraprendere;
                e) definizione,  tramite  una apposita convenzione da
          stipularsi  tra  il  ministro  competente  e  il  direttore
          generale   dell'agenzia,   degli  obiettivi  specificamente
          attribuiti  a  questa ultima, nell'ambito della missione ad
          essa  affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
          temporale  determinato;  dell'entita' e delle modalita' dei
          finanziamenti   da   accordare  all'agenzia  stessa;  delle
          strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
          di  verifica  dei  risultati  di  gestione; delle modalita'
          necessarie   ad   assicurare  al  ministero  competente  la
          conoscenza  dei  fattori  gestionali  interni  all'agenzia,
          quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
                f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
          nei  limiti  del  fondo  stanziato a tale scopo in apposita
          unita'  previsionale  di base dello stato di previsione del
          ministero  competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
          autonomi   poteri   per   la   determinazione  delle  norme
          concernenti   la   propria  organizzazione  ed  il  proprio
          funzionamento,   nei   limiti   fissati   dalla  successiva
          lettera l);
                g) regolazione  su base convenzionale dei rapporti di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione     tra    l'agenzia    ed    altre    pubbliche
          amministrazioni,   sulla  base  di  convenzioni  quadro  da
          deliberarsi da parte del ministro competente;
                h) previsione  di  un collegio dei revisori, nominato
          con  decreto  del  ministro  competente,  composto  di  tre
          membri,  due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei
          revisori  dei  conti o tra persone in possesso di specifica
          professionalita';   previsione   di  un  membro  supplente;
          attribuzione  dei  relativi  compensi,  da  determinare con
          decreto  del ministro competente di concerto con quello del
          tesoro;
                i) istituzione  di  un apposito organismo preposto al
          controllo  di  gestione ai sensi del decreto legislativo di
          riordino  e  potenziamento  dei  meccanismi  e strumenti di
          monitoraggio  e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
          risultati   dell'attivita'   svolta  dalle  amministrazioni
          pubbliche;
                l) determinazione  di una organizzazione dell'agenzia
          rispondente  alle  esigenze  di  speditezza,  efficienza ed
          efficacia   dell'adozione  amministrativa;  attribuzione  a
          regolamenti  interni  di  ciascuna  agenzia,  adottati  dal
          direttore  generale  dell'agenzia  e approvati dal ministro
          competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
          stessa,  nei  limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
          esigenze    funzionali,    e   devoluzione   ad   atti   di
          organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
          organizzazione;   applicazione  dei  criteri  di  mobilita'
          professionale   e   territoriale   previsti   dal   decreto
          legislativo   3 febbraio   1993,   n.   29   e   successive
          modificazioni e integrazioni;
                m) facolta'  del  direttore  generale dell'agenzia di
          deliberare   e   proporre   all'approvazione  del  ministro
          competente,  di concerto con quello del tesoro, regolamenti
          interni    di    contabilita'   ispirati,   ove   richiesto
          dall'attivita'  dell'agenzia, a principi civilistici, anche
          in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica.».
              «Art.  9.  (Il personale e la dotazione finanziaria). -
          1.  Alla  copertura dell'organico delle agenzie, nei limiti
          determinati  per  ciascuna di esse dai successivi articoli,
          si provvede, nell'ordine:
                a) mediante  l'inquadramento del personale trasferito
          dai  ministeri  e dagli enti pubblici, di cui al precedente
          art. 8, comma 1;
                b) mediante  le procedure di mobilita' di cui al capo
          III  del titolo II del decreto legislativo 3 febbraio 1993,
          n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;
                c) a   regime,   mediante   le   ordinarie  forme  di
          reclutamento.
              2.  Al  termine delle procedure di inquadramento di cui
          al  precedente comma 1, sono corrispondentemente ridotte le
          dotazioni  organiche  delle amministrazioni e degli enti di
          provenienza  e  le  corrispondenti risorse finanziarie sono
          trasferite all'agenzia. In ogni caso, le suddette dotazioni
          organiche non possono essere reintegrate.
              3.  Al personale inquadrato nell'organico dell'agenzia,
          ai   sensi   del   precedente   comma 1,  e'  mantenuto  il
          trattamento  giuridico  ed  economico  spettante presso gli
          enti,  le amministrazioni e gli organismi di provenienza al
          momento  dell'inquadramento,  fino  alla  stipulazione  del
          primo contratto integrativo collettivo di ciascuna agenzia.
              4.   Gli   oneri  di  funzionamento  dell'agenzia  sono
          coperti:
                a) mediante  le  risorse  finanziarie  trasferite  da
          amministrazioni,  secondo  quanto  disposto  dal precedente
          comma 2;
                b) mediante  gli  introiti  derivanti  dai  contratti
          stipulati  con  le  amministrazioni  per  le prestazioni di
          collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
          promozione;
                c) mediante  un finanziamento annuale, nei limiti del
          fondo   a   tale   scopo   stanziato   in  apposita  unita'
          previsionale   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          ministero   competente   e   suddiviso   in  tre  capitoli,
          distintamente  riferiti  agli  oneri di gestione, calcolati
          tenendo  conto  dei  vincoli  di  servizio,  alle  spese di
          investimento,   alla   quota   incentivante   connessa   al
          raggiungimento degli obiettivi gestionali.».
          Note al comma 611:
              - Per  il  riferimento  al comma 4 dell'art. 8 del gia'
          citato  decreto  legislativo n. 300 del 1999 vedasi nota al
          comma 610.
              - Per  il  riferimento  agli articoli 8 e 9 del decreto
          legislativo   30 luglio   1999,   n.  300  vedasi  nota  al
          comma 610.
          Note al comma 612:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo  19 novembre  2004,  n.  286  (Istituzione  del
          Servizio  nazionale di valutazione del sistema educativo di
          istruzione  e  di formazione, nonche' riordino dell'omonimo
          istituto,  a  norma  degli articoli 1 e 3 della L. 28 marzo
          2003, n. 53), cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art. 5. (Presidente). - 1. Il Presidente e' scelto tra
          persone  di  alta qualificazione scientifica e con adeguata
          conoscenza  dei  sistemi  di  istruzione e formazione e dei
          sistemi  di  valutazione in Italia ed all'estero. Enominato
          con   decreto   del  Presidente  della  Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio dei Ministri, su designazione
          del  Ministro,  tra  una  terna  di nominativi proposti dal
          Comitato   di   indirizzo   dell'Istituto   fra   i  propri
          componenti.   L'incarico   ha   durata   triennale   ed  e'
          rinnovabile,  con  le  stesse  modalita',  per un ulteriore
          triennio.
              2.   Il   Presidente   ha   la   rappresentanza  legale
          dell'Istituto. Il Presidente:
                a) convoca  e  presiede  le  riunioni del Comitato di
          indirizzo, stabilendone l'ordine del giorno;
                b) formula,  nel rispetto delle priorita' strategiche
          individuate  dalle  direttive  e  dalle  linee-guida di cui
          all'art.  2,  comma 3, le proposte al Comitato di indirizzo
          ai    fini    dell'approvazione   del   programma   annuale
          dell'Istituto   e   della  determinazione  degli  indirizzi
          generali della gestione;
                c) sovrintende alle attivita' dell'Istituto;
                d) formula  al  Comitato di indirizzo la proposta per
          il   conferimento   dell'incarico   di  direttore  generale
          dell'Istituto e adotta il conseguente provvedimento;
                e) presenta  al Ministro le relazioni di cui all'art.
          3, comma 4;
                f) in   caso   di  urgenza  adotta  provvedimenti  di
          competenza  del  Comitato  di  indirizzo,  da  sottoporre a
          ratifica  nella  prima  riunione  successiva  del  Comitato
          stesso.»
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del gia' citato
          decreto  legislativo n. 286 del 2004, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  6.  (Comitato di indirizzo). - 1. Il Comitato di
          indirizzo  e' composto dal Presidente e da otto membri, nel
          rispetto  del principio di pari opportunita', dei quali non
          piu'  di  quattro  provenienti  dal  mondo  della scuola. I
          componenti  del  Comitato  sono  scelti  dal  Ministro  tra
          esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base
          di  una  indicazione di candidati effettuata da un'apposita
          commissione,  previo  avviso  da  pubblicare nella Gazzetta
          Ufficiale  finalizzato  all'acquisizione  dei curricula. La
          commissione   esaminatrice,   nominata   dal  Ministro,  e'
          composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
          necessarie competenze amministrative e scientifiche.
              2.   Il   Comitato   di   indirizzo,  su  proposta  del
          Presidente:
                a) approva, nel rispetto delle direttive del Ministro
          e  delle  linee  guida  di  cui  all'art.  2,  comma 3,  il
          programma  annuale  delle attivita' dell'Istituto, fissando
          altresi'   linee   prioritarie   e   criteri  metodologici,
          modulabili  anche  nel  tempo,  per  lo  svolgimento  delle
          verifiche di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);
                b) esamina  i  risultati delle verifiche periodiche e
          sistematiche  svolte  dall'area  tecnica di cui all'art. 9,
          comma 2, nonche' le relazioni di cui all'art. 3, comma 4;
                c) determina gli indirizzi della gestione;
                d) delibera  il  bilancio di previsione e le relative
          eventuali variazioni, ed il conto consuntivo;
                e) delibera  l'affidamento dell'incarico di direttore
          generale   dell'Istituto   ed   il   relativo   trattamento
          economico;
                f) valuta  i  risultati  dell'attivita' del direttore
          generale  e  la  conformita'  della  stessa  rispetto  agli
          indirizzi, adottando le relative determinazioni;
                g) delibera i regolamenti dell'Istituto;
                h) delibera   in   ordine   ad   ogni  altra  materia
          attribuitagli dai regolamenti dell'Istituto.
              3.  Ai  fini  di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), e
          dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,
          il Comitato stabilisce le modalita' operative del controllo
          strategico  e, in base a tale controllo, individua le cause
          dell'eventuale   mancata  rispondenza  dei  risultati  agli
          obiettivi e delibera i necessari interventi correttivi.
              4.  Il  Comitato di indirizzo dura in carica tre anni e
          puo'  essere  confermato  per un altro triennio. In caso di
          dimissione o comunque di cessazione dalla carica di uno dei
          componenti del Comitato, il componente subentrante resta in
          carica  fino  alla  scadenza  della  durata  in  carica del
          predetto organo.»
          Nota al comma 614:
              - Si  riporta il testo della tabella A allegata al gia'
          citato decreto legislativo n. 286 del 2004:
              «Tabella   A   -   Dotazione   organica  del  personale
          dell'istituto:
                a) dirigenti amministrativi: due unita';
                b) personale di ricerca: ventiquattro unita';
                c) personale    dei    servizi    amministrativi   ed
          informatici: ventidue unita'.».
          Nota al comma 618:
              - Per  il  riferimento  al  comma 2  dell'art. 17 della
          legge n. 400 del 1988 vedasi nota al comma 404.
          Nota al comma 619:
              - Per  il riferimento al comma 3-bis dell'art. 39 della
          gia' citata legge n. 449 del 1997 vedasi nota al comma 572.
          Nota al comma 621:
              - Per il riferimento al comma 3 dell'art. 11 della gia'
          citata legge n. 468 del 1978 vedasi nota al comma 554.
          Note al comma 622:
              - Per  il  riferimento  al  comma 1  dell'art.  28  del
          decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali
          e  livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
          ciclo  del  sistema educativo di istruzione e formazione, a
          norma  dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53) vedasi
          nota al comma 624.
              - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 30 del gia'
          citato decreto legislativo n. 226 del 2005:
              «2. Nell'ambito  delle  risorse di cui al comma 1, sono
          destinati:  per l'anno 2006, euro 30.257.263 e, a decorrere
          dall'anno  2007  euro  15.771.788  alle assegnazioni per il
          funzionamento  amministrativo-didattico  delle  istituzioni
          scolastiche;  per  l'anno 2006 euro 6.288.354 e a decorrere
          dall'anno  2007 euro 18.865.060, per le spese di personale.
          E' destinata, altresi', alla copertura del mancato introito
          delle  tasse  scolastiche  la  somma  di  euro  8.384.622 a
          decorrere dall'anno 2006.».
              - Per il riferimento al comma 3 dell'art. 17 della gia'
          citata legge n. 400 del 1988 vedasi nota al comma 404.
              - La  legge  costituzionale  18 ottobre 2001, n. 3 reca
          «Modifiche   al   titolo   V   della  parte  seconda  della
          Costituzione»   (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          ottobre 2001, n. 248).
          Note al comma 624:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  28 del gia' citato
          decreto legislativo n. 226 del 2005:
              «Art.     28.    (Gradualita'    dell'attuazione    del
          diritto-dovere  all'istruzione  e  alla formazione). - 1. A
          partire  dall'anno  scolastico e formativo 2006/2007 e fino
          alla   completa   attuazione   del   presente   decreto  il
          diritto-dovere  all'istruzione e alla formazione, di cui al
          decreto  legislativo  15 aprile  2005, n. 76, ricomprende i
          primi  tre  anni  degli  istituti  di istruzione secondaria
          superiore  e  dei  percorsi  sperimentali  di  istruzione e
          formazione     professionale    realizzati    sulla    base
          dell'accordo-quadro   in   sede   di  Conferenza  unificata
          19 giugno  2003.  Per tali percorsi sperimentali continuano
          ad applicarsi l'accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni
          15 gennaio 2004 e l'accordo in sede di Conferenza Unificata
          28 ottobre 2004.
              2.  I  percorsi  sperimentali  di  cui  al comma 1 sono
          oggetto  di  valutazione da parte del Servizio nazionale di
          valutazione di cui al decreto legislativo 19 novembre 2004,
          n. 286 e di monitoraggio da parte dell'ISFOL.
              3.  All'assolvimento del diritto-dovere nei percorsi di
          istruzione  e  formazione  professionale di cui al Capo III
          sono  destinate  le risorse di cui all'art. 6, comma 3, del
          decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76sul diritto dovere
          all'istruzione  e  alla  formazione,  da  ripartirsi tra le
          Regioni  come  previsto  dal comma 4 del medesimo articolo,
          nonche' una quota delle risorse di cui all'art. 7, comma 6,
          della  legge  28 marzo  2003,  n.  53, da ripartirsi con le
          medesime modalita'.
              4.   Con  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri,  sulla  base  di accordi da concludere in sede di
          Conferenza  unificata,  sono  individuati modalita' e tempi
          per  il trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie,
          umane   e  strumentali  necessarie  per  l'esercizio  delle
          funzioni  e  dei compiti conferiti alle Regioni e agli Enti
          locali  nell'ambito  del  sistema educativo di istruzione e
          formazione,  secondo  quanto  previsto dagli articoli 117 e
          118   della   Costituzione,  in  stretta  correlazione  con
          l'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  al Capo III. Ai
          predetti  trasferimenti si applicano le disposizioni di cui
          all'art. 7, commi 3 e 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
          Per  le  Regioni  a  statuto  speciale  e  per  le Province
          autonome  di  Trento e Bolzano il trasferimento e' disposto
          con  le  modalita'  previste  dai rispettivi statuti, se le
          relative funzioni non sono gia' state attribuite.».
              - Per il riferimento all'art. 8 del decreto legislativo
          n. 281 del 1997 vedasi nota al comma 475.
          Nota al comma 625:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  della  legge
          11 gennaio 1996, n. 23 (Norme per l'edilizia scolastica):
              «Art.  4.  (Programmazione,  procedure  di attuazione e
          finanziamento  degli  interventi).  - 1. Per gli interventi
          previsti  dalla presente legge la Cassa depositi e prestiti
          e'   autorizzata   a   concedere   agli  enti  territoriali
          competenti  mutui  ventennali  con  onere di ammortamento a
          totale    carico    dello    Stato,    comprensivo    della
          capitalizzazione degli interessi di preammortamento. Per il
          primo  piano  annuale  di  attuazione di cui al comma 2 del
          presente  articolo  il  complessivo  ammontare dei mutui e'
          determinato in lire 225 miliardi.
              2.   La   programmazione  dell'edilizia  scolastica  si
          realizza  mediante piani generali triennali e piani annuali
          di   attuazione  predisposti  e  approvati  dalle  regioni,
          sentiti  gli  uffici scolastici regionali, sulla base delle
          proposte   formulate  dagli  enti  territoriali  competenti
          sentiti  gli  uffici  scolastici  provinciali, che all'uopo
          adottano  le  procedure  consultive dei consigli scolastici
          distrettuali e provinciali.
              3.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
          della   presente   legge,   il   Ministro   della  pubblica
          istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano,  con proprio decreto, stabilisce i criteri per
          la  ripartizione  dei fondi fra le regioni, indica le somme
          disponibili   nel   primo   triennio   suddividendole   per
          annualita'  e  fissa  gli  indirizzi volti ad assicurare il
          coordinamento degli interventi ai fini della programmazione
          scolastica nazionale.
              4.  Le  regioni,  entro  novanta  giorni  dalla data di
          pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale del decreto di cui
          al   comma 3,   sulla   base   degli   indirizzi  formulati
          dall'Osservatorio per l'edilizia scolastica di cui all'art.
          6,  approvano  e  trasmettono  al  Ministro  della pubblica
          istruzione i piani generali triennali contenenti i progetti
          preliminari, la valutazione dei costi e l'indicazione degli
          enti  territoriali  competenti  per  i  singoli interventi.
          Entro  la  stessa data le regioni approvano i piani annuali
          relativi  al triennio. In caso di difformita' rispetto agli
          indirizzi  della  programmazione  scolastica  nazionale, il
          Ministro   della  pubblica  istruzione  invita  le  regioni
          interessate  a modificare opportunamente i rispettivi piani
          generali  entro  trenta  giorni  dalla data del ricevimento
          delle  disposizioni  ministeriali.  Decorsi sessanta giorni
          dalla  trasmissione  dei  piani, in assenza di osservazioni
          del   Ministro   della   pubblica  istruzione,  le  regioni
          provvedono   alla   loro   pubblicazione   nei   rispettivi
          Bollettini ufficiali.
              5.  Entro  centottanta  giorni  dalla pubblicazione del
          piano  generale nel Bollettino ufficiale delle regioni, gli
          enti territoriali competenti approvano i progetti esecutivi
          degli  interventi  relativi  al  primo  anno del triennio e
          provvedono  alla  richiesta  di  concessione dei mutui alla
          Cassa  depositi e prestiti, dandone comunicazione, mediante
          invio dei relativi atti deliberativi, alla regione.
              6.   Entro   trenta   giorni   dal   ricevimento  della
          deliberazione  di assunzione del mutuo, la Cassa depositi e
          prestiti  comunica  la  concessione  del  mutuo  agli  enti
          territoriali competenti, dandone avviso alle regioni.
              7.   Gli   enti  territoriali  competenti  sono  tenuti
          all'affidamento dei lavori nel termine di centoventi giorni
          dalla comunicazione della concessione del mutuo.
              8.  I piani generali triennali successivi al primo sono
          formulati   dalle   regioni   entro  novanta  giorni  dalla
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  decreto del
          Ministro  del  tesoro  recante  l'indicazione  delle  somme
          disponibili. Nella ripartizione dei fondi fra le regioni si
          tiene conto, oltre che dei criteri di cui al comma 3, dello
          stato  di  attuazione  dei piani precedenti. Gli interventi
          previsti e non realizzati nell'ambito di un piano triennale
          possono  essere  inseriti in quello successivo; le relative
          quote  di  finanziamento non utilizzate vengono ridestinate
          al fondo relativo al triennio di riferimento.
              9.  I  termini  di  cui  ai  commi 4,  5,  7  e 8 hanno
          carattere  perentorio.  Qualora  gli  enti territoriali non
          provvedano  agli adempimenti di loro competenza, provvedono
          automaticamente in via sostitutiva le regioni o le province
          autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  in  conformita' alla
          legislazione  vigente.  Decorsi  trenta  giorni, in caso di
          inadempienza  delle  regioni  o  delle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  provvede  automaticamente  in  via
          sostitutiva il commissario del Governo.».
          Nota al comma 626:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo   23 febbraio   2000,   n.   38,  e  successive
          modificazioni  (Disposizioni  in  materia  di assicurazione
          contro   gli   infortuni   sul   lavoro   e   le   malattie
          professionali,  a  norma dell'art. 55, comma 1, della legge
          17 maggio 1999, n. 144):
              «Art.  24.  (Progetti  formativi  e  per l'abbattimento
          delle  barriere  architettoniche).  -  1.  Il  consiglio di
          indirizzo   e   vigilanza   dell'INAIL  definisce,  in  via
          sperimentale,  per  il  triennio 1999-2001, d'intesa con le
          regioni,  in raccordo con quanto stabilito in materia dalla
          legge   12 marzo   1999,  n.  68,  indirizzi  programmatici
          finalizzati alla promozione e al finanziamento dei progetti
          formativi  di riqualificazione professionale degli invalidi
          del  lavoro, nonche', in tutto o in parte, dei progetti per
          l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole
          e  medie  imprese  e nelle imprese agricole e artigiane che
          sono tenute a mantenere in servizio o che assumono invalidi
          del lavoro, determinandone gli stanziamenti in relazione ai
          maggiori  flussi  finanziari  derivanti  dai piani di lotta
          all'evasione   contributiva  nel  limite  di  150  miliardi
          complessivi.
              2.  Sulla  base degli indirizzi programmatici di cui al
          comma 1,   il   consiglio   di  amministrazione  dell'INAIL
          definisce  i  criteri e le modalita' per l'approvazione dei
          singoli  progetti  in  analogia a quanto previsto dall'art.
          23, comma 3.».
          Nota al comma 627:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  9  del decreto del
          Presidente   della   Repubblica   8   marzo  1999,  n.  275
          (Regolamento  recante  norme  in materie di autonomia delle
          istituzione  scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge
          15 marzo 1997, n. 59):
              «Art.  9. (ampliamento dell'offerta formativa). - 1. Le
          istituzioni scolastiche, singolarmente, collegate in rete o
          tra  loro  consorziate, realizzano ampliamenti dell'offerta
          formativa  che  tengano  conto  delle esigenze del contesto
          culturale,  sociale  ed  economico  delle realta' locali. I
          predetti ampliamenti consistono in ogni iniziativa coerente
          con  le  proprie  finalita', in favore dei propri alunni e,
          coordinandosi  con eventuali iniziative promosse dagli enti
          locali,  in  favore  della  popolazione  giovanile  e degli
          adulti.
              2.  I curricoli determinati a norma dell'art. 8 possono
          essere  arricchiti  con  discipline e attivita' facoltative
          che  per la realizzazione di percorsi formativi integrati,.
          le   istituzioni  scolastiche  programmano  sulla  base  di
          accordi con le regioni e gli enti locali.
              3.  Le  istituzioni  scolastiche  possono  promuovere e
          aderire   a  convenzioni  o  accordi  stipulati  a  livello
          nazionale, regionaleo locale, anche per la realizzazione di
          specifici progetti.
              4.   Le  iniziative  in  favore  fegli  adulti  possono
          realizzarsi,  sulla  base di specifica progettazione, anche
          mediante  il ricorso a metodi e strumenti di autoformazione
          e  a percorsi formativi personalizzati. Per l'ammissione ai
          corsi  e  per  la  valutazione  finale possono essere fatti
          valere  crediti  formativi  maturati  anche  nel  mondo del
          lavoro,  debitamente documentati, e accertate esperienze di
          autoformazione.  Le  istituzioni  scolastiche valutano tali
          crediti   ai  fini  della  personalizzazione  dei  percorsi
          didattici,   che  puo'  implicare  una  loro  variazione  e
          riduzione.
              5.  Nell'ambito  delle attivita' in favore degli adulti
          possono    essere   promosse   specifiche   iniziative   di
          informazione   eformazione   destinate  ai  genitori  degli
          alunni.».
          Note al comma 628:
              - Si  riporta  il testo del comma 1 dell'art. 27 d ella
          gia' citata legge n. 448 del 1998:
              «Art.  27 (Fornitura gratuita dei libri di testo). - 1.
          Nell'anno   scolastico  1999-2000  i  comuni  provvedono  a
          garantire  la  gratuita',  totale  o parziale, dei libri di
          testo  in  favore  degli  alunni  che  adempiono  l'obbligo
          scolastico  in  possesso  dei  requisiti richiesti, nonche'
          alla  fornitura di libri di testo da dare anche in comodato
          agli studenti della scuola secondaria superiore in possesso
          dei  requisiti  richiesti.  Con  decreto del Presidente del
          Consiglio  dei  ministri  su  proposta  del  Ministro della
          pubblica   istruzione,   previo   parere  della  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province autonome di Trento e di Bolzano e delle competenti
          Commissioni  parlamentari,  sono  individuate  le categorie
          degli  aventi  diritto  al  beneficio,  applicando,  per la
          valutazione  della  situazione economica dei beneficiari, i
          criteri  di  cui  al  decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
          109,    in    quanto   compatibili,   con   le   necessarie
          semplificazioni ed integrazioni.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 27 della
          gia' citata legge n. 448 del 1998:
                «3. Con   decreto   del   Ministro   della   pubblica
          istruzione,  previo  parere  delle Commissioni parlamentari
          competenti,  da  adottare  entro  il  30 giugno  1999, sono
          emanate,  nel  rispetto  della  libera  concorrenza tra gli
          editori,   le   norme  e  le  avvertenze  tecniche  per  la
          compilazione  del libro di testo da utilizzare nella scuola
          dell'obbligo  a  decorrere  dall'anno  scolastico 2000-2001
          nonche'   per   l'individuazione   dei   criteri   per   la
          determinazione   del   prezzo   massimo  complessivo  della
          dotazione libraria necessaria per ciascun anno, da assumere
          quale  limite  all'interno  del  quale  i  docenti  debbono
          operare le proprie scelte.».
          Nota al comma 629:
              - Per il riferimento al comma 1 dell'art. 27 della gia'
          citata  legge  n.  448  del  1998,  vedasi  nota  al  comma
          precedente.
          Note al comma 630:
              - Per il riferimento all'art. 8 del gia' citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997 vedasi nota al comma 624.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
          decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999:
              «Art. 11 (Iniziative finalizzate all'innovazione). - 1.
          Il  Ministro  della  pubblica istruzione, anche su proposta
          del  Consiglio  nazionale  della  pubblica  istruzione, del
          Servizio  nazionale per la qualita' dell'istruzione, di una
          o  piu'  istituzioni  scolastiche,  di  uno o piu' Istituti
          regionali   di  ricerca,  sperimentazione  e  aggiornamenti
          educativi,  di  una o piu' Regioni o enti locali, promuove,
          eventualmente   sostenendoli   con  appositi  finanziamenti
          disponibili   negli   ordinari  stanziamenti  di  bilancio,
          progetti  in  ambito nazionale, regionale e locale, volti a
          esplorare possibili innovazioni riguardanti gli ordinamenti
          degli studi, la loro articolazione e durata, l'integrazione
          fra   sistemi   formativi,  i  processi  di  continuita'  e
          orientamento.  Riconosce  altresi'  progetti  di iniziative
          innovative    delle    singole    istituzioni   scolastiche
          riguardanti  gli ordinamenti degli studi quali disciplinati
          ai  sensi  dell'art.  8.  Sui  progetti  esprime il proprio
          parere il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
              2.  I  progetti  devono  avere una durata predefinita e
          devono indicare con chiarezza gli obiettivi; quelli attuati
          devono essere sottoposti a valutazione dei risultati, sulla
          base  dei  quali  possono essere definiti nuovi curricoli e
          nuove  scansioni  degli  ordinamenti  degli  studi,  con le
          procedure   di   cui   all'art.  8.  Possono  anche  essere
          riconosciute  istituzioni scolastiche che si caratterizzano
          per l'innovazione nella didattica e nell'organizzazione.
              3.  Le  iniziative  di  cui  al  comma 1 possono essere
          elaborate  e attuate anche nel quadro di accordi adottati a
          norma  dell'art.  2,  commi 203  e  seguenti,  della  legge
          23 dicembre 1996, n. 662.
              4.  E' riconosciuta piena validita' agli studi compiuti
          dagli   alunni  nell'ambito  delle  iniziative  di  cui  al
          comma 1,  secondo  criteri  di  corrispondenza  fissati con
          decreto del Ministro della pubblica istruzione che promuove
          o riconosce le iniziative stesse.
              5. Sono fatte salve, fermo restando il potere di revoca
          dei  relativi  decreti,  le  specificita'  ordinamentali  e
          organizzative  delle scuole riconosciute ai sensi dell'art.
          278,  comma  5,  del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
          297.».
              - Si   riporta  il  comma 5  dell'art.  7  della  legge
          28 marzo  2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione
          delle   norme   generali   sull'istruzione  e  dei  livelli
          essenziali  delle  prestazioni  in  materia di istruzione e
          formazione professionale):
              «5. Agli  oneri  derivanti dall'attuazione dell'art. 2,
          comma 1,  lettera f),  e dal comma 4 del presente articolo,
          limitatamente  alla  scuola  dell'infanzia  statale  e alla
          scuola  primaria  statale, determinati nella misura massima
          di 12.731 migliaia di euro per l'anno 2003, 45.829 migliaia
          di  euro  per  l'anno  2004  e  66.198  migliaia  di euro a
          decorrere    dall'anno    2005,    si   provvede   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2003-2005,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
          ricerca.  Il  Ministro  dell'istruzione, dell'universita' e
          della  ricerca  provvede a modulare le anticipazioni, anche
          fino  alla  data  del 30 aprile di cui all'art. 2, comma 1,
          lettera f),  garantendo  comunque  il rispetto del predetto
          limite di spesa.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 2 della
          gia' citata legge n. 53 del 2003:
              «Art.   2   (Sistema   educativo  di  istruzione  e  di
          formazione).  -  1. I decreti di cui all'art. 1 definiscono
          il  sistema  educativo  di  istruzione e di formazione, con
          l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
                a) e'  promosso l'apprendimento in tutto l'arco della
          vita  e  sono  assicurate  a  tutti  pari  opportunita'  di
          raggiungere  elevati  livelli  culturali e di sviluppare le
          capacita'   e   le   competenze,  attraverso  conoscenze  e
          abilita', generali e specifiche, coerenti con le attitudini
          e  le scelte personali, adeguate all'inserimento nella vita
          sociale  e  nel  mondo  del lavoro, anche con riguardo alle
          dimensioni locali, nazionale ed europea;
                b) sono  promossi  il conseguimento di una formazione
          spirituale  e  morale,  anche  ispirata  ai  principi della
          Costituzione,  e  lo  sviluppo della coscienza storica e di
          appartenenza   alla   comunita'   locale,   alla  comunita'
          nazionale ed alla civilta' europea;
                c) e'  assicurato a tutti il diritto all'istruzione e
          alla formazione per almeno dodici anni o, comunque, sino al
          conseguimento  di  una qualifica entro il diciottesimo anno
          di  eta';  l'attuazione  di  tale  diritto  si realizza nel
          sistema   di   istruzione  e  in  quello  di  istruzione  e
          formazione  professionale,  secondo  livelli  essenziali di
          prestazione  definiti  su  base nazionale a norma dell'art.
          117,   secondo  comma,  lettera m),  della  Costituzione  e
          mediante   regolamenti   emanati  ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2,  della legge 23 agosto 1988, n. 400, e garantendo,
          attraverso   adeguati   interventi,   l'integrazione  delle
          persone  in  situazione  di  handicap  a  norma della legge
          5 febbraio  1992,  n.  104.  La  fruizione  dell'offerta di
          istruzione    e    formazione    costituisce    un   dovere
          legislativamente   sanzionato;  nei  termini  anzidetti  di
          diritto all'istruzione e formazione e di correlativo dovere
          viene  ridefinito  ed  ampliato l'obbligo scolastico di cui
          all'art. 34 della Costituzione, nonche' l'obbligo formativo
          introdotto dall'art. 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
          e   successive  modificazioni.  L'attuazione  graduale  del
          diritto-dovere  predetto  e' rimessa ai decreti legislativi
          di  cui  all'art.  1,  commi 1  e  2,  della presente legge
          correlativamente agli interventi finanziari previsti a tale
          fine  dal  piano  programmatico di cui all'art. 1, comma 3,
          adottato  previa  intesa con la Conferenza unificata di cui
          all'art.  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
          e  coerentemente  con  i  finanziamenti  disposti  a  norma
          dell'art. 7, comma 6, della presente legge;
                d) il sistema educativo di istruzione e di formazione
          si  articola  nella scuola dell'infanzia, in un primo ciclo
          che  comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
          primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema
          dei  licei ed il sistema dell'istruzione e della formazione
          professionale;
                e) la  scuola  dell'infanzia,  di  durata  triennale,
          concorre   all'educazione   e   allo   sviluppo  affettivo,
          psicomotorio,  cognitivo, morale, religioso e sociale delle
          bambine  e  dei  bambini  promuovendone le potenzialita' di
          relazione,  autonomia,  creativita',  apprendimento,  e  ad
          assicurare   un'effettiva  eguaglianza  delle  opportunita'
          educative;  nel  rispetto  della  primaria  responsabilita'
          educativa  dei  genitori, essa contribuisce alla formazione
          integrale   delle  bambine  e  dei  bambini  e,  nella  sua
          autonomia e unitarieta' didattica e pedagogica, realizza la
          continuita'   educativa   con   il  complesso  dei  servizi
          all'infanzia  e  con  la  scuola primaria. E' assicurata la
          generalizzazione  dell'offerta  formativa e la possibilita'
          di   frequenza  della  scuola  dell'infanzia;  alla  scuola
          dell'infanzia  possono  essere  iscritti secondo criteri di
          gradualita'  e  in  forma di sperimentazione le bambine e i
          bambini  che  compiono  i 3 anni di eta' entro il 30 aprile
          dell'anno  scolastico  di  riferimento,  anche  in rapporto
          all'introduzione  di  nuove  professionalita'  e  modalita'
          organizzative;
                f) il  primo  ciclo di istruzione e' costituito dalla
          scuola  primaria,  della  durata  di  cinque  anni, e dalla
          scuola  secondaria di primo grado della durata di tre anni.
          Ferma  restando  la  specificita'  di  ciascuna di esse, la
          scuola  primaria  e'  articolata  in un primo anno, teso al
          raggiungimento  delle  strumentalita'  di  base,  e  in due
          periodi  didattici  biennali; la scuola secondaria di primo
          grado  si  articola  in  un  biennio e in un terzo anno che
          completa   prioritariamente  il  percorso  disciplinare  ed
          assicura  l'orientamento  ed  il  raccordo  con  il secondo
          ciclo;  nel  primo ciclo e' assicurato altresi' il raccordo
          con  la  scuola  dell'infanzia  e  con il secondo ciclo; e'
          previsto che alla scuola primaria si iscrivano le bambine e
          i  bambini  che  compiono  i  sei  anni di eta' entro il 31
          agosto; possono iscriversi anche le bambine e i bambini che
          li  compiono  entro  il  30 aprile  dell'anno scolastico di
          riferimento;  la  scuola  primaria  promuove,  nel rispetto
          delle    diversita'    individuali,   lo   sviluppo   della
          personalita',  ed  ha il fine di far acquisire e sviluppare
          le  conoscenze  e  le  abilita'  di  base  fino  alle prime
          sistemazioni  logico-critiche,  di  far  apprendere i mezzi
          espressivi,  ivi  inclusa  l'alfabetizzazione in almeno una
          lingua  dell'Unione  europea oltre alla lingua italiana, di
          porre   le   basi   per   l'utilizzazione   di  metodologie
          scientifiche  nello  studio  del  mondo  naturale, dei suoi
          fenomeni  e  delle  sue  leggi, di valorizzare le capacita'
          relazionali  e di orientamento nello spazio e nel tempo, di
          educare  ai  principi fondamentali della convivenza civile;
          la   scuola   secondaria  di  primo  grado,  attraverso  le
          discipline  di  studio,  e' finalizzata alla crescita delle
          capacita'  autonome  di  studio  ed  al rafforzamento delle
          attitudini alla interazione sociale; organizza ed accresce,
          anche  attraverso  l'alfabetizzazione  e  l'approfondimento
          nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le abilita',
          anche   in  relazione  alla  tradizione  culturale  e  alla
          evoluzione  sociale,  culturale e scientifica della realta'
          contemporanea;  e'  caratterizzata  dalla  diversificazione
          didattica  e  metodologica in relazione allo sviluppo della
          personalita'  dell'allievo;  cura la dimensione sistematica
          delle discipline; sviluppa progressivamente le competenze e
          le  capacita'  di  scelta  corrispondenti alle attitudini e
          vocazioni  degli  allievi; fornisce strumenti adeguati alla
          prosecuzione delle attivita' di istruzione e di formazione;
          introduce  lo  studio  di  una  seconda  lingua dell'Unione
          europea;  aiuta  ad  orientarsi per la successiva scelta di
          istruzione  e  formazione;  il primo ciclo di istruzione si
          conclude   con  un  esame  di  Stato,  il  cui  superamento
          costituisce  titolo  di  accesso  al sistema dei licei e al
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale;
                g) il   secondo   ciclo,  finalizzato  alla  crescita
          educativa, culturale e professionale dei giovani attraverso
          il  sapere,  il fare e l'agire, e la riflessione critica su
          di  essi,  e' finalizzato a sviluppare l'autonoma capacita'
          di giudizio e l'esercizio della responsabilita' personale e
          sociale;  in  tale  ambito,  viene anche curato lo sviluppo
          delle  conoscenze  relative all'uso delle nuove tecnologie;
          il  secondo ciclo e' costituito dal sistema dei licei e dal
          sistema  dell'istruzione  e della formazione professionale;
          dal compimento del quindicesimo anno di eta' i diplomi e le
          qualifiche    si    possono    conseguire   in   alternanza
          scuola-lavoro  o attraverso l'apprendistato; il sistema dei
          licei  comprende  i  licei  artistico, classico, economico,
          linguistico,    musicale    e    coreutico,    scientifico,
          tecnologico,   delle  scienze  umane;  i  licei  artistico,
          economico  e  tecnologico  si  articolano  in indirizzi per
          corrispondere  ai  diversi  fabbisogni  formativi;  i licei
          hanno   durata   quinquennale;   l'attivita'  didattica  si
          sviluppa  in  due  periodi biennali e in un quinto anno che
          prioritariamente   completa   il  percorso  disciplinare  e
          prevede altresi' l'approfondimento delle conoscenze e delle
          abilita'  caratterizzanti il profilo educativo, culturale e
          professionale del corso di studi; i licei si concludono con
          un  esame  di  Stato  il cui superamento rappresenta titolo
          necessario   per   l'accesso   all'universita'  e  all'alta
          formazione artistica, musicale e coreutica; l'ammissione al
          quinto anno da' accesso all'istruzione e formazione tecnica
          superiore;
                h) ferma  restando la competenza regionale in materia
          di  formazione  e  istruzione professionale, i percorsi del
          sistema  dell'istruzione  e  della formazione professionale
          realizzano profili educativi, culturali e professionali, ai
          quali  conseguono  titoli  e  qualifiche  professionali  di
          differente   livello,   valevoli  su  tutto  il  territorio
          nazionale   se   rispondenti   ai   livelli  essenziali  di
          prestazione   di  cui  alla  lettera c);  le  modalita'  di
          accertamento  di  tale  rispondenza,  anche  ai  fini della
          spendibilita'  dei predetti titoli e qualifiche nell'Unione
          europea,  sono  definite con il regolamento di cui all'art.
          7,   comma 1,   lettera c);   i   titoli  e  le  qualifiche
          costituiscono  condizione  per  l'accesso  all'istruzione e
          formazione  tecnica  superiore, fatto salvo quanto previsto
          dall'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; i titoli e
          le  qualifiche  conseguiti  al  termine  dei  percorsi  del
          sistema dell'istruzione e della formazione professionale di
          durata  almeno quadriennale consentono di sostenere l'esame
          di Stato, utile anche ai fini degli accessi all'universita'
          e  all'alta  formazione  artistica,  musicale  e coreutica,
          previa  frequenza  di  apposito  corso  annuale, realizzato
          d'intesa   con  le  universita'  e  con  l'alta  formazione
          artistica,  musicale  e  coreutica,  e  ferma  restando  la
          possibilita'  di  sostenere,  come  privatista,  l'esame di
          Stato anche senza tale frequenza;
                i) e'  assicurata  e  assistita  la  possibilita'  di
          cambiare  indirizzo  all'interno  del  sistema  dei  licei,
          nonche'  di  passare  dal  sistema  dei  licei  al  sistema
          dell'istruzione   e   della   formazione  professionale,  e
          viceversa,   mediante   apposite   iniziative   didattiche,
          finalizzate  all'acquisizione  di una preparazione adeguata
          alla  nuova  scelta;  la  frequenza  positiva  di qualsiasi
          segmento  del  secondo  ciclo  comporta  l'acquisizione  di
          crediti  certificati che possono essere fatti valere, anche
          ai fini della ripresa degli studi eventualmente interrotti,
          nei  passaggi tra i diversi percorsi di cui alle lettere g)
          e h); nel secondo ciclo, esercitazioni pratiche, esperienze
          formative  e  stage realizzati in Italia o all'estero anche
          con   periodi   di  inserimento  nelle  realta'  culturali,
          sociali,  produttive,  professionali  e  dei  servizi, sono
          riconosciuti  con  specifiche  certificazioni di competenza
          rilasciate  dalle  istituzioni  scolastiche  e formative; i
          licei    e    le    istituzioni   formative   del   sistema
          dell'istruzione  e della formazione professionale, d'intesa
          rispettivamente  con  le  universita',  con  le istituzioni
          dell'alta  formazione artistica, musicale e coreutica e con
          il  sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore,
          stabiliscono,  con riferimento all'ultimo anno del percorso
          di  studi, specifiche modalita' per l'approfondimento delle
          conoscenze  e  delle  abilita'  richieste  per l'accesso ai
          corsi  di  studio universitari, dell'alta formazione, ed ai
          percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore;
                l) i  piani  di  studio  personalizzati, nel rispetto
          dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, contengono un
          nucleo   fondamentale,  omogeneo  su  base  nazionale,  che
          rispecchia   la   cultura,   le  tradizioni  e  l'identita'
          nazionale,  e  prevedono una quota, riservata alle regioni,
          relativa  agli aspetti di interesse specifico delle stesse,
          anche collegata con le realta' locali.».
          Note al comma 631:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  69  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
          delega   al   Governo   per  il  riordino  degli  incentivi
          all'occupazione  e  della normativa che disciplina l'INAIL,
          nonche'   disposizioni   per   il   riordino   degli   enti
          previdenziali):
              «Art. 69 (Istruzione e formazione tecnica superiore). -
          1.   Per   riqualificare  e  ampliare  l'offerta  formativa
          destinata   ai  giovani  e  agli  adulti,  occupati  e  non
          occupati,  nell'ambito  del sistema di formazione integrata
          superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e
          formazione  tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di
          norma  con  il  possesso  del  diploma di scuola secondaria
          superiore.  Con  decreto  adottato di concerto dai Ministri
          della  pubblica  istruzione,  del lavoro e della previdenza
          sociale  e  dell'universita'  e della ricerca scientifica e
          tecnologica,  sentita  la  Conferenza  unificata  di cui al
          decreto  legislativo  28 agosto 1997, n. 281, sono definiti
          le  condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che
          non  sono  in  possesso  del  diploma  di scuola secondaria
          superiore,  gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le
          modalita'  che  favoriscono  l'integrazione  tra  i sistemi
          formativi  di  cui  all'art. 68 e determinano i criteri per
          l'equipollenza  dei  rispettivi  percorsi  e titoli; con il
          medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi
          che   vi   si   acquisiscono  e  le  modalita'  della  loro
          certificazione  e  utilizzazione,  a  norma  dell'art. 142,
          comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n. 112.
              2.  Le  regioni  programmano  l'istituzione  dei  corsi
          dell'IFTS,   che   sono   realizzati   con   modalita'  che
          garantiscono  l'integrazione  tra  sistemi formativi, sulla
          base  di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
          pubblica  istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
          e   dell'universita'   e   della   ricerca   scientifica  e
          tecnologica,  la  Conferenza  unificata  di  cui al decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281  e  le parti sociali
          mediante  l'istituzione  di un apposito comitato nazionale.
          Alla   progettazione   dei   corsi   dell'IFTS   concorrono
          universita',  scuole  medie  superiori,  enti  pubblici  di
          ricerca,  centri  e  agenzie  di  formazione  professionale
          accreditati  ai  sensi  dell'art.  17 della legge 24 giugno
          1997,  n.  196,  e  imprese  o  loro associazioni, tra loro
          associati anche in forma consortile.
              3.  La  certificazione  rilasciata in esito ai corsi di
          cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
          un  modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
          valida in ambito nazionale.
              4.  Gli  interventi  di  cui  al presente articolo sono
          programmabili  a  valere  sul Fondo di cui all'art. 4 della
          legge  18 dicembre  1997,  n. 440, nei limiti delle risorse
          preordinate   allo   scopo  dal  Ministero  della  pubblica
          istruzione,  nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
          dalle  regioni  nei  limiti delle proprie disponibilita' di
          bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
          pubbliche  e  private.  Alle  finalita'  di cui al presente
          articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
          Trento   e   di   Bolzano  provvedono,  in  relazione  alle
          competenze  e  alle  funzioni  ad  esse attribuite, secondo
          quanto  disposto  dagli  statuti  speciali e dalle relative
          norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
          presente  comma e  la certificazione rilasciata in esito ai
          corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.».
              - Per il riferimento all'art. 8 del gia' citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, vedasi nota al comma 624.
          Nota al comma 632:
              - Per il riferimento all'art. 8 del gia' citato decreto
          legislativo n. 281 del 1997, vedasi nota al comma 624.
          Nota al comma 640:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 5 dell'art. 3 della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «5.  Non  concorrono alla determinazione del fabbisogno
          finanziario  annuale  dell'ASI,  i  pagamenti relativi alla
          contribuzione  annuale  dovuta all'Agenzia spaziale europea
          (ESA),  in  quanto  correlati  ad  accordi  internazionali,
          nonche'  i pagamenti per programmi in collaborazione con la
          medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali, ivi
          compresa    la   partecipazione   al   programma   «Sistema
          satellitare  di navigazione globale GNSS-Galileo», ai sensi
          della  legge  29 gennaio  2001,  n.  10,  e  dell'art.  15,
          comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128.».
          Note al comma 655:
              - Si  riporta  il  testo  del terzo comma dell'art. 117
          della Costituzione:
              «Sono   materie   di  legislazione  concorrente  quelle
          relative  a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
          delle  Regioni;  commercio con l'estero; tutela e sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche  e  con  esclusione  della  istruzione  e della
          formazione  professionale; professioni; ricerca scientifica
          e  tecnologica  e  sostegno  all'innovazione  per i settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo;  protezione civile; governo del territorio; porti
          e   aeroporti   civili;  grandi  reti  di  trasporto  e  di
          navigazione;  ordinamento  della comunicazione; produzione,
          trasporto    e    distribuzione   nazionale   dell'energia;
          previdenza  complementare e integrativa; armonizzazione dei
          bilanci  pubblici  e coordinamento della finanza pubblica e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali;  casse  di  risparmio,  casse rurali, aziende di
          credito  a carattere regionale; enti di credito fondiario e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione  concorrente  spetta  alle Regioni la potesta'
          legislativa,  salvo  che per la determinazione dei principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.».
              - Si  riporta  il testo del secondo comma dell'art. 119
          della Costituzione:
              «I  Comuni,  le  Province, le Citta' metropolitane e le
          Regioni  hanno  risorse  autonome. Stabiliscono e applicano
          tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
          secondo  i principi di coordinamento della finanza pubblica
          e  del  sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
          al   gettito   di   tributi  erariali  riferibile  al  loro
          territorio.».
          Note al comma 664:
              - Si  riporta il testo dei commi da 16 a 21 dell'art. 3
          della  legge  24 dicembre  2003 n. 350 (Disposizioni per la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
          (legge finanziaria 2004).
              «16.  -  Ai  sensi  dell'art.  119,  sesto comma, della
          Costituzione,  le  regioni  a  statuto  ordinario, gli enti
          locali,  le aziende e gli organismi di cui agli articoli 2,
          29  e  172,  comma 1, lettera b), del testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000, n. 267, ad eccezione
          delle  societa'  di  capitali costituite per l'esercizio di
          servizi  pubblici, possono ricorrere all'indebitamento solo
          per  finanziare spese di investimento. Le regioni a statuto
          ordinario   possono,   con   propria   legge,  disciplinare
          l'indebitamento   delle   aziende   sanitarie   locali   ed
          ospedaliere e degli enti e organismi di cui all'art. 12 del
          decreto   legislativo   28 marzo  2000,  n.  76,  solo  per
          finanziare spese di investimento.
              17.  Per  gli  enti  di  cui  al comma 16 costituiscono
          indebitamento,  agli  effetti  dell'art.  119, sesto comma,
          della  Costituzione,  l'assunzione di mutui, l'emissione di
          prestiti  obbligazionari,  le  cartolarizzazioni  di flussi
          futuri di entrata non collegati a un'attivita' patrimoniale
          preesistente   e  le  cartolarizzazioni  con  corrispettivo
          iniziale  inferiore  all'85 per cento del prezzo di mercato
          dell'attivita'  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato da
          un'unita'   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,
          inoltre,  indebitamento  le operazioni di cartolarizzazione
          accompagnate   da   garanzie   fornite  da  amministrazioni
          pubbliche  e  le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
          vantati   verso   altre   amministrazioni   pubbliche.  Non
          costituiscono  indebitamento,  agli effetti del citato art.
          119,  le  operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
          ma   consentono   di  superare,  entro  il  limite  massimo
          stabilito  dalla  normativa statale vigente, una momentanea
          carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
          gia'  prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
          predette  tipologie  di  indebitamento  sono  disposte  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.
              18.  Ai  fini  di  cui all'art. 119, sesto comma, della
          Costituzione, costituiscono investimenti:
                a) l'acquisto,  la costruzione, la ristrutturazione e
          la  manutenzione straordinaria di beni immobili, costituiti
          da fabbricati sia residenziali che non residenziali;
                b) la     costruzione,     la     demolizione,     la
          ristrutturazione,    il    recupero   e   la   manutenzione
          straordinaria di opere e impianti;
                c) l'acquisto  di  impianti, macchinari, attrezzature
          tecnico-scientifiche,  mezzi  di  trasporto  e  altri  beni
          mobili ad utilizzo pluriennale;
                d) gli   oneri   per  beni  immateriali  ad  utilizzo
          pluriennale;
                e) l'acquisizione   di   aree,  espropri  e  servitu'
          onerose;
                f) le  partecipazioni  azionarie  e i conferimenti di
          capitale,  nei  limiti  della  facolta'  di  partecipazione
          concessa   ai   singoli   enti   mutuatari  dai  rispettivi
          ordinamenti;
                g) i   trasferimenti   in  conto  capitale  destinati
          specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura
          di un altro ente od organismo appartenente al settore delle
          pubbliche amministrazioni;
                h) i  trasferimenti  in  conto  capitale in favore di
          soggetti  concessionari di lavori pubblici o di proprietari
          o  gestori  di  impianti, di reti o di dotazioni funzionali
          all'erogazione  di  servizi  pubblici  o  di  soggetti  che
          erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di
          servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli
          enti  committenti  alla loro scadenza, anche anticipata. In
          tale  fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore
          del  concessionario  di  cui  al comma 2 dell'art. 19 della
          legge 11 febbraio 1994, n. 109;
                i) gli  interventi  contenuti  in  programmi generali
          relativi   a   piani   urbanistici   attuativi,  esecutivi,
          dichiarati   di   preminente   interesse  regionale  aventi
          finalita'  pubblica volti al recupero e alla valorizzazione
          del territorio.
              19.  Gli  enti  e  gli organismi di cui al comma 16 non
          possono ricorrere all'indebitamento per il finanziamento di
          conferimenti  rivolti  alla ricapitalizzazione di aziende o
          societa'  finalizzata  al  ripiano  di perdite. A tale fine
          l'istituto  finanziatore, in sede istruttoria, e' tenuto ad
          acquisire      dall'ente      l'esplicazione      specifica
          sull'investimento  da  finanziare  e  l'indicazione  che il
          bilancio  dell'azienda o della societa' partecipata, per la
          quale  si  effettua  l'operazione,  relativo  all'esercizio
          finanziario  precedente  l'operazione  di  conferimento  di
          capitale, non presenta una perdita di esercizio.
              20. Le modifiche alle tipologie di cui ai commi 17 e 18
          sono  disposte  con  decreto  del  Ministro dell'economia e
          delle finanze, sentito l'ISTAT.
              21.  Ai  fini  della tutela dell'unita' economica della
          Repubblica  e  nel  quadro  del coordinamento della finanza
          pubblica di cui agli articoli 119 e 120 della Costituzione,
          le  disposizioni  dei  commi da  16  a 20 si applicano alle
          regioni  a  statuto  speciale  e  alle province autonome di
          Trento  e  di  Bolzano,  nonche' agli enti e agli organismi
          individuati nel comma 16 siti nei loro territori.».
          Nota al comma 669:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 8 della
          legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento
          dell'ordinamento  della  Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre
          2001, n. 3):
              «Art.  8  (Attuazione  dell'art. 120 della Costituzione
          sul  potere  sostitutivo). - 1. Nei casi e per le finalita'
          previsti  dall'art. 120, secondo comma, della Costituzione,
          il  Presidente  del Consiglio dei ministri, su proposta del
          Ministro  competente per materia, anche su iniziativa delle
          Regioni  o  degli enti locali, assegna all'ente interessato
          un  congruo  termine  per adottare i provvedimenti dovuti o
          necessari;  decorso  inutilmente tale termine, il Consiglio
          dei ministri, sentito l'organo interessato, su proposta del
          Ministro  competente  o  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,   adotta   i   provvedimenti   necessari,   anche
          normativi,  ovvero  nomina  un  apposito  commissario. Alla
          riunione del Consiglio dei ministri partecipa il Presidente
          della   Giunta   regionale  della  Regione  interessata  al
          provvedimento.».
          Note al comma 670:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  17  del  decreto
          legislativo   21 dicembre   1990,  n.  398  (Istituzione  e
          disciplina  dell'addizionale regionale all'imposta erariale
          di  trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952
          e   successive  modificazioni,  dell'addizionale  regionale
          all'imposta  di  consumo  sul  gas  metano  e per le utenze
          esenti,   di  un'imposta  sostitutiva  dell'addizionale,  e
          previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario
          di   istituire   un'imposta  regionale  sulla  benzina  per
          autotrazione.):
              «Art.  17.  -  1.  Le regioni a statuto ordinario hanno
          facolta'   di   istituire   con  proprie  leggi  un'imposta
          regionale  sulla  benzina  per  autotrazione, erogata dagli
          impianti di distribuzione ubicati nelle rispettive regioni,
          successivamente  alla data di entrata in vigore della legge
          istitutiva, in misura non eccedente lire 30 al litro.
              2.  Le  regioni, possono, con successive leggi, fissare
          l'aliquota   dell'imposta   in  misura  diversa  da  quella
          precedentemente  prevista, purche' non eccedente lire 30 al
          litro,  sulla  benzina erogata successivamente alla data di
          entrata in vigore della legge che dispone la variazione.».
              - Si  riporta  la  rubrica  del titolo III, capo I, del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504 (Riordino
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
          della L. 23 ottobre 1992, n. 421).
              «Titolo   III  TRIBUTI  REGIONALI  -  Capo  I  -  Tasse
          automobilistiche regionali».
          Nota al comma 673:
              - Si   riporta   il   testo   del   comma 1   dell'art.
          34-quinquies   del  decreto-legge  4 luglio  2006,  n.  223
          (Disposizioni  urgenti per il rilancio economico e sociale,
          per  il  contenimento  e  la  razionalizzazione della spesa
          pubblica,  nonche'  interventi  in  materia di entrate e di
          contrasto    all'evasione    fiscale),    convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  4 agosto  2006, n. 248, cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  34-quinquies (Proroga dei trasferimenti ai sensi
          del  decreto  legislativo  31 marzo  1998,  n.  112).  - 1.
          All'art.  6,  comma 1,  del decreto legislativo 18 febbraio
          2000,   n.  56,  e  successive  modificazioni,  le  parole:
          «1 gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1 gennaio
          del  secondo anno successivo all'adozione dei provvedimenti
          di attuazione dell'art. 119 della Costituzione.».
          Note al comma 675:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  6  del  decreto
          legislativo  18 febbraio  2000,  n.  56,  (Disposizioni  in
          materia  di federalismo fiscale, a norma dell'art. 10 della
          L.  13 maggio  1999,  n. 133.), cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  6  -  (Rideterminazione  delle  aliquote  per il
          finanziamento   delle   funzioni   conferite).   -   1.  Il
          trasferimento   dal  bilancio  dello  Stato  delle  risorse
          individuate  dai  decreti  del Presidente del Consiglio dei
          Ministri, emanati ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, ad esclusione di quelle relative all'esercizio
          delle  funzioni  nel settore del trasporto pubblico locale,
          cessa   a   decorrere   dal  1° gennaio  del  secondo  anno
          successivo  all'adozione  dei  provvedimenti  di attuazione
          dell'art. 119 della Costituzione.
              1-bis. Le aliquote e le compartecipazioni definitive di
          cui  all'art.  5,  comma 3, sono rideterminate, a decorrere
          dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'adozione dei
          provvedimenti    di    attuazione   dell'art.   119   della
          Costituzione,  al  fine  di  assicurare  la copertura degli
          oneri  connessi  alle  funzioni  attribuite  alle regioni a
          statuto ordinario di cui al comma 1.».
          Nota al comma 676:
              - Per il testo del terzo comma del gia' citato art. 117
          della  Costituzione  e  per  il secondo comma dell'art. 119
          Costituzione vedasi note al comma 655.
          Nota al comma 688:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  143  del  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi
          sull'ordinamento degli enti locali):
              «Art.   143   (Scioglimento  dei  consigli  comunali  e
          provinciali  conseguente  a  fenomeni di infiltrazione e di
          condizionamento  di  tipo  mafioso).  -  1.  Fuori dei casi
          previsti  dall'art.  141, i consigli comunali e provinciali
          sono  sciolti  quando,  anche  a  seguito  di  accertamenti
          effettuati a norma dell'art. 59, comma 7, emergono elementi
          su  collegamenti  diretti  o indiretti degli amministratori
          con   la   criminalita'   organizzata   o   su   forme   di
          condizionamento    degli    amministratori    stessi,   che
          compromettono   la   libera   determinazione  degli  organi
          elettivi e il buon andamento delle amministrazioni comunali
          e   provinciali,  nonche'  il  regolare  funzionamento  dei
          servizi  alle  stesse affidati ovvero che risultano tali da
          arrecare  grave e perdurante pregiudizio per lo stato della
          sicurezza  pubblica. Lo scioglimento del consiglio comunale
          o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
          consigliere, di sindaco, di presidente della provincia e di
          componente  delle  rispettive giunte, anche se diversamente
          disposto  dalle  leggi  vigenti in materia di ordinamento e
          funzionamento  degli organi predetti, nonche' di ogni altro
          incarico comunque connesso alle cariche ricoperte.
              2.   Lo   scioglimento  e'  disposto  con  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica,  su  proposta  del  Ministro
          dell'interno,   previa   deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri.  Il  provvedimento di scioglimento deliberato dal
          Consiglio  dei  Ministri  e'  trasmesso al Presidente della
          Repubblica    per    l'emanazione   del   decreto   ed   e'
          contestualmente  trasmesso  alle Camere. Il procedimento e'
          avviato  dal prefetto della provincia con una relazione che
          tiene anche conto di elementi eventualmente acquisiti con i
          poteri   delegati   dal   Ministro  dell'interno  ai  sensi
          dell'art.  2,  comma 2-quater, del decreto-legge 29 ottobre
          1991,  n.  345,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          30 dicembre  1991,  n.  410,  e successive modificazioni ed
          integrazioni.  Nei  casi  in  cui per i fatti oggetto degli
          accertamenti  di  cui  al comma 1 o per eventi connessi sia
          pendente  procedimento  penale, il prefetto puo' richiedere
          preventivamente    informazioni    al   procuratore   della
          Repubblica competente, il quale, in deroga all'art. 329 del
          codice  di procedura penale, comunica tutte le informazioni
          che  non  ritiene  debbano rimanere segrete per le esigenze
          del procedimento.
              3.  Il  decreto di scioglimento conserva i suoi effetti
          per  un  periodo da dodici a diciotto mesi prorogabili fino
          ad  un  massimo  di  ventiquattro mesi in casi eccezionali,
          dandone   comunicazione   alle   commissioni   parlamentari
          competenti,  al  fine di assicurare il buon andamento delle
          amministrazioni  e il regolare funzionamento dei servizi ad
          esse  affidati. Il decreto di scioglimento, con allegata la
          relazione   del  Ministro,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana.
              4. Il provvedimento con il quale si dispone l'eventuale
          proroga della durata dello scioglimento a norma del comma 3
          e'  adottato  non oltre il cinquantesimo giorno antecedente
          la  data fissata per lo svolgimento delle elezioni relative
          al  rinnovo  degli  organi.  Si osservano le procedure e le
          modalita' stabilite dal comma 2 del presente articolo.
              5.  Quando  ricorrono  motivi di urgente necessita', il
          prefetto,  in  attesa del decreto di scioglimento, sospende
          gli  organi  dalla  carica ricoperta, nonche' da ogni altro
          incarico  ad  essa  connesso,  assicurando  la  provvisoria
          amministrazione  dell'ente mediante invio di commissari. La
          sospensione  non  puo' eccedere la durata di 60 giorni e il
          termine  del  decreto  di cui al comma 3 decorre dalla data
          del provvedimento di sospensione.
              6.  Si fa luogo comunque allo scioglimento degli organi
          a   norma   del  presente  articolo  quando  sussistono  le
          condizioni  indicate  nel  comma 1,  ancorche' ricorrano le
          situazioni previste dall'art. 141.».
          Note al comma 689:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 141 del gia' citato
          decreto legislativo n. 267 del 2000:
              «Art.  141  (Scioglimento  e  sospensione  dei consigli
          comunali  e  provinciali).  -  1.  I  consigli  comunali  e
          provinciali  vengono  sciolti  con  decreto  del Presidente
          della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
                a) quando  compiano atti contrari alla Costituzione o
          per  gravi  e  persistenti violazioni di legge, nonche' per
          gravi motivi di ordine pubblico;
                b) quando  non  possa  essere  assicurato  il normale
          funzionamento  degli  organi  e dei servizi per le seguenti
          cause:
                  1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza,
          decesso del sindaco o del presidente della provincia;
                  2)  dimissioni  del  sindaco o del presidente della
          provincia;
                  3)   cessazione   dalla   carica   per   dimissioni
          contestuali,  ovvero  rese  anche con atti separati purche'
          contemporaneamente   presentati  al  protocollo  dell'ente,
          della meta' piu' uno dei membri assegnati, non computando a
          tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
                  4)    riduzione    dell'organo    assembleare   per
          impossibilita'  di  surroga  alla  meta' dei componenti del
          consiglio;
                c) quando non sia approvato nei termini il bilancio;
                c-bis)  nelle ipotesi in cui gli enti territoriali al
          di  sopra  dei mille abitanti siano sprovvisti dei relativi
          strumenti   urbanistici   generali   e  non  adottino  tali
          strumenti  entro diciotto mesi dalla data di elezione degli
          organi.  In  questo  caso,  il  decreto di scioglimento del
          consiglio e' adottato su proposta del Ministro dell'interno
          di  concerto  con  il  Ministro  delle infrastrutture e dei
          trasporti.
              2.  Nella  ipotesi  di cui alla lettera c) del comma 1,
          trascorso il termine entro il quale il bilancio deve essere
          approvato  senza  che sia stato predisposto dalla Giunta il
          relativo  schema, l'organo regionale di controllo nomina un
          commissario   affinche'   lo   predisponga   d'ufficio  per
          sottoporlo  al  consiglio. In tal caso e comunque quando il
          consiglio  non  abbia  approvato  nei  termini  di legge lo
          schema  di  bilancio  predisposto  dalla  Giunta,  l'organo
          regionale  di  controllo  assegna al consiglio, con lettera
          notificata ai singoli consiglieri, un termine non superiore
          a  20  giorni  per la sua approvazione, decorso il quale si
          sostituisce,       mediante      apposito      commissario,
          all'amministrazione    inadempiente.    Del   provvedimento
          sostitutivo e' data comunicazione al prefetto che inizia la
          procedura per lo scioglimento del consiglio.
              2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera c-bis) del
          comma 1,  trascorso il termine entro il quale gli strumenti
          urbanistici  devono  essere adottati, la regione segnala al
          prefetto gli enti inadempienti. Il prefetto invita gli enti
          che  non  abbiano  provveduto  ad adempiere all'obbligo nel
          termine di quattro mesi. A tal fine gli enti locali possono
          attivare  gli interventi, anche sostitutivi, previsti dallo
          statuto secondo criteri di neutralita', di sussidiarieta' e
          di  adeguatezza.  Decorso  infruttuosamente  il  termine di
          quattro  mesi,  il  prefetto  inizia  la  procedura  per lo
          scioglimento del consiglio.
              3.  Nei  casi  diversi da quelli previsti dal numero 1)
          della   lettera b)   del   comma   1,  con  il  decreto  di
          scioglimento si provvede alla nomina di un commissario, che
          esercita   le  attribuzioni  conferitegli  con  il  decreto
          stesso.
              4.   Il   rinnovo   del   consiglio  nelle  ipotesi  di
          scioglimento  deve coincidere con il primo turno elettorale
          utile previsto dalla legge.
              5. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello
          scioglimento continuano ad esercitare, fino alla nomina dei
          successori,   gli   incarichi  esterni  loro  eventualmente
          attribuiti.
              6.  Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione
          del   Ministro   contenente  i  motivi  del  provvedimento;
          dell'adozione del decreto di scioglimento e' data immediata
          comunicazione al parlamento. Il decreto e' pubblicato nella
          «Gazzetta Ufficiale» della Repubblica italiana.
              7.  Iniziata la procedura di cui ai commi precedenti ed
          in  attesa  del  decreto  di scioglimento, il prefetto, per
          motivi  di grave e urgente necessita', puo' sospendere, per
          un  periodo  comunque  non  superiore  a  novanta giorni, i
          consigli  comunali  e provinciali e nominare un commissario
          per la provvisoria amministrazione dell'ente.
              8.  Ove non diversamente previsto dalle leggi regionali
          le  disposizioni  di cui al presente articolo si applicano,
          in  quanto  compatibili,  agli  altri  enti  locali  di cui
          all'art.  2,  comma 1  ed  ai  consorzi tra enti locali. Il
          relativo   provvedimento   di   scioglimento  degli  organi
          comunque  denominati  degli  enti locali di cui al presente
          comma e' disposto con decreto del Ministro dell'interno.».
              - Per  il  testo  dell'art. 143 del gia' citato decreto
          legislativo n. 267 del 2000 vedasi nota al comma 688.
          Nota al comma 691:
              - Per  il  testo  del  comma 1  dell'art.  8 della gia'
          citata  legge  5 giugno  2003,  n.  131,  (Disposizioni per
          l'adeguamento   dell'ordinamento   della   Repubblica  alla
          L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3) vedasi nota al comma 669.
          Nota al comma 695:
              - Si   riporta  il  comma 6  dell'art.  1  della  legge
          30 dicembre  2004,  n. 311, (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2005),  cosi'  come  modificato dalla presente
          legge:
              «6.  Le  disposizioni del comma 5 non si applicano alle
          spese  per  gli  organi  costituzionali,  per  il Consiglio
          superiore  della  Magistratura,  per gli enti gestori delle
          aree  naturali protette, per interessi sui titoli di Stato,
          per  prestazioni  sociali  in  denaro  connesse  a  diritti
          soggettivi  e per trasferimenti all'Unione europea a titolo
          di risorse proprie.».
          Note al comma 696:
              - Si  riportano  i testi dei commi 153 e 154, dell'art.
          1,  della  legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per
          la  formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello
          Stato (legge finanziaria 2006)):
              «153.  I trasferimenti erariali per l'anno 2006 di ogni
          singolo   ente   locale   sono  determinati  in  base  alle
          disposizioni  recate  dall'art.  1,  comma 63,  della legge
          30 dicembre 2004, n. 311.
              154.  I  contributi  e  le  altre provvidenze in favore
          degli  enti locali di cui all'art. 1, comma 64, della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  sono  confermati nello stesso
          importo per l'anno 2006.».
          Note al comma 697:
              - Si  riporta  il  testo del comma 8 dell'art. 31 della
          legge   27 dicembre  2002,  n.  289  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2003)):
              «8. Per l'anno 2003 l'aliquota di compartecipazione dei
          comuni  al  gettito dell'IRPEF di cui all'art. 67, comma 3,
          della  legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  come sostituito
          dall'art.  25,  comma 5,  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  e'  stabilita  nella misura del 6,5 per cento. Per lo
          stesso   anno   2003  e'  istituita  per  le  province  una
          compartecipazione al gettito dell'IRPEF nella misura dell'1
          per  cento  del  riscosso  in  conto competenza affluito al
          bilancio  dello  Stato  per l'esercizio 2002, quali entrate
          derivanti  dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
          capitolo 1023. Per le province si applicano le modalita' di
          riparto  e  di  attribuzione  previste  per  i comuni dalla
          richiamata normativa.».
              - Si  riporta  il testo del comma 152 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              «152.  Le  disposizioni in materia di compartecipazione
          provinciale  e comunale al gettito dell'imposta sul reddito
          delle  persone  fisiche  di cui all'art. 31, comma 8, della
          legge 27 dicembre 2002, n. 289, gia' confermate, per l'anno
          2004,  dall'art. 2, comma 18, della legge 24 dicembre 2003,
          n.  350,  e,  per l'anno 2005, dall'art. 1, comma 65, della
          legge  30 dicembre  2004, n. 311, sono prorogate per l'anno
          2006.».
          Note al comma 698:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 204, del
          gia'  citato  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  204  (Regole  particolari  per  l'assunzione  di
          mutui).  1.  Oltre  al  rispetto  delle  condizioni  di cui
          all'art.  203,  l'ente  locale  puo' assumere nuovi mutui e
          accedere  ad  altre  forme  di finanziamento reperibili sul
          mercato solo se l'importo annuale degli interessi sommato a
          quello  dei  mutui  precedentemente contratti, a quello dei
          prestiti  obbligazionari  precedentemente  emessi, a quello
          delle  aperture  di credito stipulate ed a quello derivante
          da  garanzie  prestate ai sensi dell'art. 207, al netto dei
          contributi  statali  e  regionali  in  conto interessi, non
          supera  il 15 per cento delle entrate relative ai primi tre
          titoli  delle  entrate  del  rendiconto  del penultimo anno
          precedente  quello  in  cui viene prevista l'assunzione dei
          mutui.  Per le comunita' montane si fa riferimento ai primi
          due  titoli  delle  entrate.  Per  gli enti locali di nuova
          istituzione  si  fa  riferimento,  per i primi due anni, ai
          corrispondenti    dati    finanziari    del   bilancio   di
          previsione.».
              - Si  riporta  il  comma 45  dell'art.  1  della  legge
          30 dicembre  2004,  n.  311 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2005)),  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «45.  Gli enti che alla data di entrata in vigore della
          presente  legge  superino il limite di indebitamento di cui
          al  comma 1 dell'art. 204 del testo unico di cui al decreto
          legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, come modificato dal
          comma 44,  sono  tenuti  a  ridurre  il  proprio livello di
          indebitamento entro i seguenti termini:
                a) un  importo  annuale  degli  interessi  di  cui al
          citato  comma 1 dell'art. 204 non superiore al 20 per cento
          entro la fine dell'esercizio 2008;
                b) un  importo  annuale  degli  interessi  di  cui al
          citato  comma 1 dell'art. 204 non superiore al 15 per cento
          entro la fine dell'esercizio 2010;
                c) (abrogata)».
          Note al comma 699:
              - Si  riporta  il  comma 3  dell'art.  28  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione e lo sviluppo), cosi' come modificato dalla
          presente legge.
              «3. La riduzione del rapporto tra l'ammontare di debito
          e  il  PIL  sara'  sostenuta,  oltre  che dalla progressiva
          riduzione  del  disavanzo annuo, anche dalla destinazione a
          riduzione   del   debito   dei   proventi  derivanti  dalla
          dismissione di partecipazioni mobiliari.».
          Nota al comma 701:
              - Si  riporta  il  comma 150  dell'art.  1  della legge
          23 dicembre  2005,  n. 266, (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria  2006)),  cosi'  come modificato dalla presente
          legge:
              «150.  Continuano  ad applicarsi le disposizioni recate
          dall'art.  1,  commi 30,  32  e 37, della legge 30 dicembre
          2004, n. 311. All'art. 1, commi 30 e 31, della citata legge
          n.  311  del  2004,  le  parole:  «i comuni con popolazione
          superiore   a   30.000   abitanti»  sono  sostituite  dalle
          seguenti:  «i  comuni  con  popolazione  superiore a 20.000
          abitanti».».
          Nota al comma 703:
              - Si riporta la lettera a) del comma 1 dell'art. 34 del
          decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504 (Riordino
          della  finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4
          della L. 23 ottobre 1992, n. 421.):
              «Art.   34   (Assetto   generale   della  contribuzione
          erariale).  -  1.  A  decorrere  dall'anno  1994,  lo Stato
          concorre al finanziamento dei bilanci delle amministrazioni
          provinciali  e  dei  comuni con l'assegnazione dei seguenti
          fondi:
                a) fondo ordinario;
                omissis.».
          Nota al comma 704:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 144 del gia' citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
              «Art.  144  (Commissione  straordinaria  e  Comitato di
          sostegno   e   monitoraggio).   -  1.  Con  il  decreto  di
          scioglimento   di   cui   all'art.   143  e'  nominata  una
          commissione  straordinaria  per  la  gestione dell'ente, la
          quale esercita le attribuzioni che le sono conferite con il
          decreto  stesso.  La  commissione e' composta di tre membri
          scelti  tra  funzionari  dello  Stato,  in  servizio  o  in
          quiescenza,  e tra magistrati della giurisdizione ordinaria
          o  amministrativa  in  quiescenza. La commissione rimane in
          carica  fino  allo  svolgimento  del primo turno elettorale
          utile.
              2.  Presso  il Ministero dell'interno e' istituito, con
          personale  della amministrazione, un comitato di sostegno e
          di monitoraggio dell'azione delle commissioni straordinarie
          di  cui  al  comma 1  e  dei  comuni  riportati  a gestione
          ordinaria.
              3.  Con  decreto  del Ministro dell'interno, adottato a
          norma dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400,  sono  determinate  le  modalita'  di organizzazione e
          funzionamento    della    commissione   straordinaria   per
          l'esercizio   delle  attribuzioni  ad  essa  conferite,  le
          modalita'  di  pubblicizzazione  degli  atti adottati dalla
          commissione  stessa, nonche' le modalita' di organizzazione
          e funzionamento del comitato di cui al comma 2.».
          Nota al comma 705:
              - Per  il  testo  dell'art. 143 del gia' citato decreto
          legislativo   18 agosto   2000,  n.  267,  vedasi  nota  al
          comma 688.
          Nota al comma 706:
              - Si   riporta  l'art.  145  del  gia'  citato  decreto
          legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
              «Art.  145  (Gestione  straordinaria).  -  1. Quando in
          relazione  alle  situazioni  indicate nel comma 1 dell'art.
          143  sussiste  la  necessita'  di  assicurare  il  regolare
          funzionamento  dei  servizi degli enti nei cui confronti e'
          stato  disposto  lo scioglimento, il prefetto, su richiesta
          della commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'art.
          144,  puo'  disporre,  anche  in deroga alle norme vigenti,
          l'assegnazione in via temporanea, in posizione di comando o
          distacco,   di   personale   amministrativo  e  tecnico  di
          amministrazioni  ed  enti  pubblici,  previa intesa con gli
          stessi, ove occorra anche in posizione di sovraordinazione.
          Al  personale  assegnato  spetta  un compenso mensile lordo
          proporzionato  alle  prestazioni  da rendere, stabilito dal
          prefetto  in  misura  non  superiore  al  50  per cento del
          compenso   spettante   a   ciascuno  dei  componenti  della
          commissione   straordinaria,   nonche',   ove   dovuto,  il
          trattamento economico di missione stabilito dalla legge per
          i  dipendenti  dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica
          funzionale  posseduta nell'amministrazione di appartenenza.
          Tali   competenze   sono   a  carico  dello  Stato  e  sono
          corrisposte   dalla   prefettura,   sulla  base  di  idonea
          documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
          in deroga alle vigenti disposizioni di legge, dal Ministero
          dell'interno.   La   prefettura,   in   caso   di   ritardo
          nell'emissione   degli   accreditamenti  e'  autorizzata  a
          prelevare  le  somme  occorrenti  sui fondi in genere della
          contabilita'  speciale.  Per  il  personale  non dipendente
          dalle  amministrazioni  centrali o periferiche dello Stato,
          la  prefettura  provvede  al  rimborso  al datore di lavoro
          dello  stipendio  lordo,  per  la  parte  proporzionalmente
          corrispondente  alla  durata  delle  prestazioni rese. Agli
          oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede con
          una  quota  parte  del  10  per cento delle somme di denaro
          confiscate  ai  sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
          successive   modificazioni,   nonche'  del  ricavato  delle
          vendite  disposte  a  norma  dell'art.  4, commi 4 e 6, del
          decreto-legge  14 giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla legge 4 agosto 1989, n. 282, relative
          ai  beni mobili o immobili ed ai beni costituiti in azienda
          confiscati  ai sensi della medesima legge n. 575/1965. Alla
          scadenza   del  periodo  di  assegnazione,  la  commissione
          straordinaria   potra'   rilasciare,   sulla   base   della
          valutazione    dell'attivita'    prestata   dal   personale
          assegnato, apposita certificazione di lodevole servizio che
          costituisce titolo valutabile ai fini della progressione di
          carriera   e   nei   concorsi   interni  e  pubblici  nelle
          amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni e degli enti
          locali.
              2.  Per  far  fronte a situazioni di gravi disservizi e
          per  avviare  la sollecita realizzazione di opere pubbliche
          indifferibili,  la  commissione  straordinaria  di  cui  al
          comma 1  dell'art. 144, entro il termine di sessanta giorni
          dall'insediamento,  adotta  un  piano  di  priorita'  degli
          interventi, anche con riferimento a progetti gia' approvati
          e  non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
          approvati  dalla  commissione  straordinaria.  La  relativa
          deliberazione, esecutiva a norma di legge, e' inviata entro
          dieci  giorni  al  prefetto  il  quale, sentito il comitato
          provinciale  della  pubblica amministrazione opportunamente
          integrato  con  i  rappresentanti  di  uffici tecnici delle
          amministrazioni  statali, regionali o locali, trasmette gli
          atti    all'amministrazione    regionale   territorialmente
          competente  per  il  tramite del commissario del Governo, o
          alla   Cassa  depositi  e  prestiti,  che  provvedono  alla
          dichiarazione  di  priorita'  di  accesso  ai  contributi e
          finanziamenti   a   carico   degli   stanziamenti  comunque
          destinati   agli   investimenti   degli   enti  locali.  Le
          disposizioni  del  presente  comma si applicano ai predetti
          enti  anche  in  deroga  alla  disciplina sugli enti locali
          dissestati,    limitatamente    agli   importi   totalmente
          ammortizzabili  con  contributi statali o regionali ad essi
          effettivamente assegnati.
              3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano,
          a  far tempo dalla data di insediamento degli organi e fino
          alla    scadenza   del   mandato   elettivo,   anche   alle
          amministrazioni  comunali e provinciali, i cui organi siano
          rinnovati  al  termine del periodo di scioglimento disposto
          ai sensi del comma 1 dell'art. 143.
              4.  Nei  casi  in cui lo scioglimento e' disposto anche
          con   riferimento   a  situazioni  di  infiltrazione  o  di
          condizionamento      di      tipo     mafioso,     connesse
          all'aggiudicazione di appalti di opere o di lavori pubblici
          o   di   pubbliche   forniture,   ovvero  l'affidamento  in
          concessione  di  servizi  pubblici  locali,  la commissione
          straordinaria  di cui al comma 1 dell'art. 144 procede alle
          necessarie  verifiche  con  i  poteri  del  collegio  degli
          ispettori  di  cui  all'art. 14 del decreto-legge 13 maggio
          1991,  n.  152,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          12 luglio  1991,  n. 203. A conclusione degli accertamenti,
          la  commissione  straordinaria adotta tutti i provvedimenti
          ritenuti  necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca
          delle  deliberazioni  gia' adottate, in qualunque momento e
          fase  della  procedura  contrattuale,  o la rescissione del
          contratto gia' concluso.
              5.  Ferme  restando le forme di partecipazione popolare
          previste  dagli statuti in attuazione dell'art. 8, comma 3,
          la  commissione  straordinaria  di cui al comma 1 dell'art.
          144,  allo  scopo  di  acquisire  ogni  utile  elemento  di
          conoscenza e valutazione in ordine a rilevanti questioni di
          interesse  generale  si  avvale,  anche  mediante  forme di
          consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
          forze  politiche  in  ambito  locale,  dell'Anci, dell'Upi,
          delle  organizzazioni  di volontariato e di altri organismi
          locali   particolarmente   interessati  alle  questioni  da
          trattare.».
          Nota al comma 707:
              - Per  il  testo  dell'art. 143 del gia' citato decreto
          legislativo   18 agosto   2000,  n.  267,  vedasi  nota  al
          comma 688.
          Nota al comma 708:
              - Per  il  testo della lettera a) del comma 1 dell'art.
          34   del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992,  n.  504
          (Riordino  della  finanza  degli enti territoriali, a norma
          dell'art.  4 della L. 23 ottobre 1992, n. 421), vedasi nota
          al comma 703.
          Nota al comma 709:
              - Si  riporta  il testo del comma 494 dell'art. 1 della
          legge  23 dicembre  2005,  n.  266,  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2006)),  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
              «494.  A  decorrere  dal 1° gennaio 2006 sono sospesi i
          trasferimenti   erariali  per  le  funzioni  amministrative
          trasferite  in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59,
          con   riferimento   a   quegli   enti  che  gia'  fruiscono
          dell'integrale  finanziamento  a  carico del bilancio dello
          Stato  per  le  medesime  funzioni.  A valere sulle risorse
          derivanti    dall'attuazione    del   presente   comma,   i
          trasferimenti  erariali in favore dei comuni delle province
          confinanti   con   quelle  di  Trento  e  di  Bolzano  sono
          incrementati  di  10  milioni  di  euro. La ripartizione e'
          effettuata  per  il 90 per cento in base alla popolazione e
          per  il  10 per cento in base al territorio, assicurando il
          40   per   cento  del  fondo  complessivo  ai  soli  comuni
          confinanti  con  il  territorio  delle province autonome di
          Trento e di Bolzano».
          Nota al comma 710:
              - Si  riporta  il testo del comma 1-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge   30 dicembre   2004,   n.  314  (Proroga  di
          termini), convertito con modificazioni dalla legge 1° marzo
          2005, n. 26:
              «1-bis.  Ai  fini  dell'approvazione  del  bilancio  di
          previsione   degli  enti  locali  e  della  verifica  della
          salvaguardia  degli equilibri di bilancio si applicano, per
          l'anno  2005,  le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2 e
          3,  del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140.».
          Nota al comma 711:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 3 dell'art. 6 della
          legge   23 dicembre  1999,  n.  488  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge  finanziaria  2000)),  cosi'  come  modificato dalla
          presente legge:
                «3.  E' istituito presso il Ministero dell'interno un
          fondo  alimentato  con  le  risorse  finanziarie costituite
          dalle  entrate  erariali  derivanti dall'assoggettamento ad
          IVA  di  prestazioni di servizi non commerciali per i quali
          e'  previsto  il  pagamento  di  una tariffa da parte degli
          utenti,  affidate dagli enti locali territoriali a soggetti
          esterni  all'amministrazione  a  decorrere  dal  1° gennaio
          2000.  Con  regolamento  adottato  ai  sensi  dell'art. 17,
          comma 1,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, su proposta
          del  Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
          il Ministro delle finanze, sono dettate le disposizioni per
          l'attuazione  della disposizione di cui al presente comma e
          per  la ripartizione del fondo, finalizzato al contenimento
          delle tariffe, tra gli enti interessati. Resta fermo quanto
          stabilito dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.».
          Nota al comma 712:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 2 del
          decreto  del  Ministro  dell'Interno 1° luglio 2002, n. 197
          (Regolamento recante determinazione delle rendite catastali
          e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni):
              «4.  La perdita del gettito dell'I.C.I. e' calcolata in
          riferimento ai singoli fabbricati classificabili nel gruppo
          catastale  D  oggetto  della autodeterminazione provvisoria
          delle  rendite  catastali secondo la procedura prevista dal
          decreto  ministeriale  19 aprile  1994, n. 701 del Ministro
          delle finanze. Al fine di ottenere il contributo statale di
          cui  al  comma 1,  i comuni interessati, entro il 30 giugno
          dell'anno  successivo  a  quello in cui si e' verificata la
          minore  entrata,  inviano al Ministero dell'interno, per il
          tramite  degli  uffici  territoriali  del Governo, apposita
          dichiarazione,  secondo il modello di cui all'allegato A al
          presente  decreto,  in  cui attestano l'importo complessivo
          del  minore  gettito  dell'I.C.I.  derivante dai fabbricati
          classificabili   nel  gruppo  catastale  D  a  causa  della
          autodeterminazione   provvisoria  delle  rendite  catastali
          secondo  la  procedura  prevista  dal  decreto ministeriale
          19 aprile  1994,  n.  701  del  Ministro delle finanze. Gli
          uffici territoriali del Governo, entro 10 giorni decorrenti
          dalla   scadenza   del   predetto  termine,  trasmettono  i
          certificati  al  Ministero  dell'interno - Dipartimento per
          gli  affari  interni  e  territoriali  - Direzione centrale
          della finanza locale.».
          Nota al comma 713:
              - Il   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del
          6 giugno  2001  n. 380 reca «testo unico delle disposizioni
          legislative   e   regolamentari   in   materia   edilizia».
          (Pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  20 ottobre  2001,  n. 245,
          S.O.).
          Note al comma 714:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 242 del
          gia'  citato  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
                «2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la
          Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da emanare
          entro settembre  e  da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,
          sono   fissati  per  il  triennio  successivo  i  parametri
          obiettivi,  determinati  con  riferimento  a  un calcolo di
          normalita'  dei  dati  dei  rendiconti dell'ultimo triennio
          disponibile, nonche' le modalita' per la compilazione della
          tabella  di  cui  al comma 1. Fino alla fissazione di nuovi
          parametri  triennali  si  applicano  quelli  vigenti per il
          triennio precedente.».
          Note al comma 715:
              - Per  il  testo  dell'art. 143 del gia' citato decreto
          legislativo   18 agosto   2000,   n.  267  vedasi  nota  al
          comma 688.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 110 del gia' citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
              «Art. 110 (Incarichi a contratto). - 1. Lo statuto puo'
          prevedere  che  la  copertura dei posti di responsabili dei
          servizi  o  degli  uffici,  di qualifiche dirigenziali o di
          alta  specializzazione, possa avvenire mediante contratto a
          tempo  determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e
          con  deliberazione  motivata,  di  diritto  privato,  fermi
          restando   i   requisiti   richiesti   dalla  qualifica  da
          ricoprire.
              2.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
          servizi,  negli  enti  in  cui  e'  prevista  la dirigenza,
          stabilisce  i  limiti,  i  criteri  e  le modalita' con cui
          possono  essere  stipulati,  al  di  fuori  della dotazione
          organica,  contratti  a tempo determinato per i dirigenti e
          le   alte  specializzazioni,  fermi  restando  i  requisiti
          richiesti  per  la  qualifica  da ricoprire. Tali contratti
          sono  stipulati in misura complessivamente non superiore al
          5  per  cento  del  totale  della  dotazione organica della
          dirigenza  e  dell'area direttiva e comunque per almeno una
          unita'.  Negli  altri enti, il regolamento sull'ordinamento
          degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e
          le  modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
          della    dotazione    organica,    solo   in   assenza   di
          professionalita'  analoghe  presenti all'interno dell'ente,
          contratti   a   tempo   determinato   di   dirigenti,  alte
          specializzazioni  o  funzionari  dell'area direttiva, fermi
          restando   i   requisiti  richiesti  per  la  qualifica  da
          ricoprire.   Tali   contratti   sono  stipulati  in  misura
          complessivamente   non  superiore  al  5  per  cento  della
          dotazione   organica  dell'ente  arrotondando  il  prodotto
          all'unita'  superiore,  o  ad una unita' negli enti con una
          dotazione organica inferiore alle 20 unita'.
              3.  I  contratti di cui ai precedenti commi non possono
          avere  durata  superiore  al mandato elettivo del sindaco o
          del  presidente  della  provincia in carica. Il trattamento
          economico,   equivalente  a  quello  previsto  dai  vigenti
          contratti   collettivi   nazionali   e  decentrati  per  il
          personale  degli  enti  locali,  puo' essere integrato, con
          provvedimento  motivato  della Giunta, da una indennita' ad
          personam,   commisurata   alla   specifica   qualificazione
          professionale  e  culturale,  anche in considerazione della
          temporaneita'  del  rapporto  e delle condizioni di mercato
          relative   alle  specifiche  competenze  professionali.  Il
          trattamento  economico e l'eventuale indennita' ad personam
          sono  definiti  in  stretta  correlazione  con  il bilancio
          dell'ente  e non vanno imputati al costo contrattuale e del
          personale.
              4.  Il  contratto  a  tempo  determinato  e' risolto di
          diritto  nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto
          o   venga   a  trovarsi  nelle  situazioni  strutturalmente
          deficitarie.
              5.  Il  rapporto  di  impiego  del  dipendente  di  una
          pubblica  amministrazione e' risolto di diritto con effetto
          dalla data di decorrenza del contratto stipulato con l'ente
          locale   ai   sensi   del   comma 2.  L'amministrazione  di
          provenienza  dispone,  subordinatamente  alla  vacanza  del
          posto  in  organico  o  dalla  data  in  cui  la vacanza si
          verifica,  la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
          ne  faccia  richiesta  entro  i  30  giorni successivi alla
          cessazione  del  rapporto  di  lavoro a tempo determinato o
          alla data di disponibilita' del posto in organico.
              6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a
          termine,   il  regolamento  puo'  prevedere  collaborazioni
          esterne ad alto contenuto di professionalita'.».
          Note al comma 716:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2003):
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo 3,   lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. - 12. (omissis)
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
          Note al comma 718:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  60 del gia' citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
              «Art.  60  (Ineleggibilita). - 1. Non sono eleggibili a
          sindaco,  presidente della provincia, consigliere comunale,
          provinciale e circoscrizionale:
                1)  il Capo della polizia, i vice capi della polizia,
          gli  ispettori  generali di pubblica sicurezza che prestano
          servizio  presso  il  Ministero  dell'interno, i dipendenti
          civili  dello  Stato  che svolgono le funzioni di direttore
          generale o equiparate o superiori;
                2)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,   i  Commissari  di  Governo,  i  prefetti  della
          Repubblica,  i  vice  prefetti  ed i funzionari di pubblica
          sicurezza;
                3)  nel  territorio, nel quale esercitano il comando,
          gli  ufficiali  generali,  gli  ammiragli  e  gli ufficiali
          superiori delle Forze armate dello Stato;
                4)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  il loro
          ufficio,  gli  ecclesiastici  ed  i  ministri di culto, che
          hanno  giurisdizione  e cura di anime e coloro che ne fanno
          ordinariamente le veci;
                5)  i  titolari di organi individuali ed i componenti
          di  organi  collegiali  che  esercitano poteri di controllo
          istituzionale   sull'amministrazione  del  comune  o  della
          provincia  nonche' i dipendenti che dirigono o coordinano i
          rispettivi uffici;
                6)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro
          funzioni,  i  magistrati  addetti alle corti di appello, ai
          tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonche' i
          giudici di pace;
                7)  i  dipendenti  del comune e della provincia per i
          rispettivi consigli;
                8) il direttore generale, il direttore amministrativo
          e  il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed
          ospedaliere;
                9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti delle
          strutture  convenzionate  per  i consigli del comune il cui
          territorio   coincide   con   il   territorio  dell'azienda
          sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati o
          lo   ricomprende,   ovvero  dei  comuni  che  concorrono  a
          costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
          sono convenzionate;
                10)  i  legali  rappresentanti  ed  i dirigenti delle
          societa'  per azioni con capitale superiore al 50 per cento
          rispettivamente del comune o della provincia;
                11)  gli  amministratori ed i dipendenti con funzioni
          di   rappresentanza   o  con  poteri  di  organizzazione  o
          coordinamento   del  personale  di  istituto,  consorzio  o
          azienda  dipendente  rispettivamente  dal  comune  o  dalla
          provincia;
                12)  i  sindaci, presidenti di provincia, consiglieri
          comunali,   provinciali   o   circoscrizionali  in  carica,
          rispettivamente    in    altro    comune,    provincia    o
          circoscrizione.
              2.  Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non
          hanno  effetto  se  le  funzioni  esercitate  siano cessate
          almeno  centottanta giorni prima della data di scadenza dei
          periodi  di  durata  degli  organi ivi indicati. In caso di
          scioglimento    anticipato   delle   rispettive   assemblee
          elettive,  le cause di ineleggibilita' non hanno effetto se
          le  funzioni  esercitate siano cessate entro i sette giorni
          successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. Il
          direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  ed  il
          direttore  sanitario, in ogni caso, non sono eleggibili nei
          collegi  elettorali nei quali sia ricompreso, in tutto o in
          parte,   il  territorio  dell'azienda  sanitaria  locale  o
          ospedaliera  presso  la quale abbiano esercitato le proprie
          funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la
          data  di accettazione della candidatura. I predetti, ove si
          siano  candidati  e  non  siano  stati  eletti, non possono
          esercitare  per  un periodo di cinque anni le loro funzioni
          in  aziende  sanitarie  locali  e  ospedaliere comprese, in
          tutto o in parte, nel collegio elettorale nel cui ambito si
          sono svolte le elezioni.
              3.  Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1),
          2),  3),  4),  5),  6),  7),  9),  10), 11) e 12) non hanno
          effetto   se   l'interessato   cessa   dalle  funzioni  per
          dimissioni,   trasferimento,  revoca  dell'incarico  o  del
          comando,  collocamento  in  aspettativa  non retribuita non
          oltre   il   giorno  fissato  per  la  presentazione  delle
          candidature.
              4.  Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del
          comma 1,  sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della
          legge 23 dicembre 1978, n. 833.
              5.  La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
          provvedimenti  di  cui al comma 3 entro cinque giorni dalla
          richiesta.  Ove  l'amministrazione non provveda, la domanda
          di  dimissioni  o  aspettativa accompagnata dalla effettiva
          cessazione  delle  funzioni  ha  effetto  dal quinto giorno
          successivo alla presentazione.
              6.  La  cessazione  delle funzioni importa la effettiva
          astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
              7.   L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai
          rispettivi  ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai
          sensi dell'art. 81.
              8.  Non  possono  essere  collocati  in  aspettativa  i
          dipendenti assunti a tempo determinato.
              9.  Le  cause di ineleggibilita' previste dal numero 9)
          del  comma 1  non si applicano per la carica di consigliere
          provinciale».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  63 del gia' citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
              «Art.  63 (Incompatibilita). - 1. Non puo' ricoprire la
          carica  di sindaco, presidente della provincia, consigliere
          comunale, provinciale o circoscrizionale:
                1)  l'amministratore  o  il  dipendente con poteri di
          rappresentanza  o  di  coordinamento  di  ente,  istituto o
          azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per
          cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune
          o  della  provincia  o  che  dagli  stessi  riceva,  in via
          continuativa,   una   sovvenzione   in  tutto  o  in  parte
          facoltativa,  quando  la parte facoltativa superi nell'anno
          il dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
                2)   colui   che,   come   titolare,  amministratore,
          dipendente  con poteri di rappresentanza o di coordinamento
          ha   parte,  direttamente  o  indirettamente,  in  servizi,
          esazioni    di   diritti,   somministrazioni   o   appalti,
          nell'interesse  del  comune  o  della  provincia, ovvero in
          societa'   ed   imprese   volte  al  profitto  di  privati,
          sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le
          sovvenzioni  non  siano  dovute in forza di una legge dello
          Stato o della Regione;
                3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che
          presta  opera  in modo continuativo in favore delle imprese
          di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
                4)  colui che ha lite pendente, in quanto parte di un
          procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con
          il  comune  o  la  provincia.  La  pendenza  di una lite in
          materia  tributaria  ovvero  di  una lite promossa ai sensi
          dell'art.    9   del   presente   decreto   non   determina
          incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente  venga  eletto
          amministratore  comunale,  competente  a  decidere  sul suo
          ricorso   e'   la   commissione  del  comune  capoluogo  di
          circondario  sede  di  tribunale ovvero sezione staccata di
          tribunale.  Qualora  il  ricorso  sia  proposto contro tale
          comune,  competente a decidere e' la commissione del comune
          capoluogo  di  provincia.  Qualora  il ricorso sia proposto
          contro  quest'ultimo  comune,  competente a decidere e', in
          ogni  caso, la commissione del comune capoluogo di Regione.
          Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune,
          competente  a  decidere  e' la commissione del capoluogo di
          provincia  territorialmente piu' vicino. La lite promossa a
          seguito  di  o conseguente a sentenza di condanna determina
          incompatibilita'   soltanto  in  caso  di  affermazione  di
          responsabilita'  con  sentenza  passata  in  giudicato.  La
          costituzione  di  parte  civile  nel  processo  penale  non
          costituisce   causa   di   incompatibilita'.   La  presente
          disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
                5)  colui  che,  per  fatti  compiuti  allorche'  era
          amministratore  o  impiegato, rispettivamente, del comune o
          della  provincia  ovvero  di  istituto  o  azienda  da esso
          dipendente  o  vigilato,  e' stato, con sentenza passata in
          giudicato,  dichiarato  responsabile verso l'ente, istituto
          od azienda e non ha ancora estinto il debito;
                6)  colui che, avendo un debito liquido ed esigibile,
          rispettivamente,  verso  il  comune  o  la provincia ovvero
          verso  istituto  od  azienda  da  essi  dipendenti e' stato
          legalmente  messo  in mora ovvero, avendo un debito liquido
          ed  esigibile  per imposte, tasse e tributi nei riguardi di
          detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso
          di  cui  all'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
                7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi
          in   una   condizione   di   ineleggibilita'  prevista  nei
          precedenti articoli.
              2.  L'ipotesi  di  cui  al numero 2) del comma 1 non si
          applica  a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi
          di   cooperative,   iscritte   regolarmente   nei  registri
          pubblici.
              3.  L'ipotesi  di  cui  al numero 4) del comma 1 non si
          applica   agli   amministratori   per  fatto  connesso  con
          l'esercizio del mandato.».
          Nota al comma 719:
              - Si  riporta  il  testo  dall'art.  10 del decreto del
          Ministro  dell'Interno  4 aprile  2000, n. 119 (Regolamento
          recante   norme   per   la   determinazione   della  misura
          dell'indennita'  di  funzione e dei gettoni di presenza per
          gli  amministratori  locali,  a norma dell'art. 23 della L.
          3 agosto 1999, n. 265):
              «Art. 10. - 1. A fine mandato, l'indennita' dei sindaci
          e  dei  presidenti  di provincia e' integrata con una somma
          pari  ad  una  indennita'  mensile spettante per 12 mesi di
          mandato,  proporzionalmente  ridotto  per periodi inferiori
          all'anno.».
          Nota al comma 720:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 13 del decreto-legge
          4 luglio   2006,  n.  223,  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio  economico  e  sociale,  per  il contenimento e la
          razionalizzazione  della spesa pubblica, nonche' interventi
          in  materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
          n. 248, cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  13  (Norme  per  la  riduzione  dei  costi degli
          apparati  pubblici  regionali  e  locali  e  a tutela della
          concorrenza).  -  1.  Al  fine  di  evitare  alterazioni  o
          distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare
          la   parita'  degli  operatori,  le  societa',  a  capitale
          interamente  pubblico  o  misto,  costituite  o partecipate
          dalle  amministrazioni  pubbliche regionali e locali per la
          produzione  di  beni e servizi strumentali all'attivita' di
          tali  enti in funzione della loro attivita', con esclusione
          dei  servizi  pubblici locali, nonche', nei casi consentiti
          dalla  legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni
          amministrative   di   loro   competenza,   devono   operare
          esclusivamente  con  gli  enti costituenti o partecipanti o
          affidanti,  non  possono  svolgere  prestazioni a favore di
          altri  soggetti  pubblici  o  privati,  ne'  in affidamento
          diretto  ne'  con  gara, e non possono partecipare ad altre
          societa'  o  enti.  Le societa' che svolgono l'attivita' di
          intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui
          al  decreto  legislativo  1° settembre  1993,  n. 385, sono
          escluse  dal  divieto di partecipazione ad altre societa' o
          enti.
              2.  Le  societa'  di  cui  al  comma 1  sono ad oggetto
          sociale  esclusivo  e non possono agire in violazione delle
          regole di cui al comma 1.
              3.   Al   fine   di   assicurare  l'effettivita'  delle
          precedenti  disposizioni,  le  societa'  di  cui al comma 1
          cessano  entro  ventiquattro  mesi dalla data di entrata in
          vigore  del presente decreto le attivita' non consentite. A
          tale  fine  possono cedere, nel rispetto delle procedure ad
          evidenza  pubblica,  le  attivita'  non  consentite a terzi
          ovvero   scorporarle,   anche   costituendo   una  separata
          societa'.  I contratti relativi alle attivita' non cedute o
          scorporate   ai   sensi   del  periodo  precedente  perdono
          efficacia  alla  scadenza  del  termine  indicato nel primo
          periodo del presente comma.
              4.  I  contratti  conclusi,  dopo la data di entrata in
          vigore   del   presente   decreto,   in   violazione  delle
          prescrizioni  dei  commi 1  e 2 sono nulli. Restano validi,
          fatte  salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti
          conclusi  dopo  la  data  di entrata in vigore del presente
          decreto,  ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite
          prima della predetta data.».
          Nota al comma 724:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali)
              «Art.  8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza  unificata).  - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
          autonomie  locali  e' unificata per le materie ed i compiti
          di  interesse  comune  delle  regioni,  delle province, dei
          comuni   e  delle  comunita'  montane,  con  la  Conferenza
          Stato-regioni.
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
          Nota al comma 725:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  82 del gia' citato
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 82 (Indennita). - 1. Il decreto di cui al comma 8
          del presente articolo determina una indennita' di funzione,
          nei  limiti  fissati dal presente articolo, per il sindaco,
          il presidente della provincia, il sindaco metropolitano, il
          presidente   della  comunita'  montana,  i  presidenti  dei
          consigli  circoscrizionali,  dei  soli  comuni capoluogo di
          provincia,   i   presidenti   dei   consigli   comunali   e
          provinciali,  nonche'  i  componenti degli organi esecutivi
          dei  comuni  e ove previste delle loro articolazioni, delle
          province,   delle  citta'  metropolitane,  delle  comunita'
          montane,  delle  unioni  di  comuni e dei consorzi fra enti
          locali.  Tale  indennita'  e'  dimezzata  per  i lavoratori
          dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa.
              2.     I     consiglieri     comunali,     provinciali,
          circoscrizionali, limitatamente ai soli comuni capoluogo di
          provincia,  e  delle  comunita'  montane  hanno  diritto  a
          percepire, nei limiti fissati dal presente capo, un gettone
          di presenza per la partecipazione a consigli e commissioni.
          In nessun caso l'ammontare percepito nell'ambito di un mese
          da  un consigliere puo' superare l'importo pari ad un terzo
          dell'indennita'  massima prevista per il rispettivo sindaco
          o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
              3.  Ai soli fini dell'applicazione delle norme relative
          al  divieto di cumulo tra pensione e redditi, le indennita'
          di  cui  ai commi 1 e 2 non sono assimilabili ai redditi da
          lavoro di qualsiasi natura.
              4.  Gli  statuti  e  i  regolamenti  degli enti possono
          prevedere  che  all'interessato  competa,  a  richiesta, la
          trasformazione del gettone di presenza in una indennita' di
          funzione, sempre che tale regime di indennita' comporti per
          l'ente  pari  o  minori  oneri  finanziari.  Il  regime  di
          indennita'   di   funzione   per   i   consiglieri  prevede
          l'applicazione  di  detrazioni  dalle indennita' in caso di
          non   giustificata   assenza   dalle  sedute  degli  organi
          collegiali.
              5. Le indennita' di funzione previste dal presente capo
          non  sono  tra  loro  cumulabili. L'interessato opta per la
          percezione  di  una  delle  due  indennita'  ovvero  per la
          percezione del 50 per cento di ciascuna.
              6.  Le  indennita'  di  funzione  sono cumulabili con i
          gettoni   di  presenza  quando  siano  dovuti  per  mandati
          elettivi   presso  enti  diversi,  ricoperti  dalla  stessa
          persona.
              7.  Agli  amministratori  ai  quali  viene  corrisposta
          l'indennita'  di funzione prevista dal presente capo non e'
          dovuto  alcun  gettone per la partecipazione a sedute degli
          organi collegiali del medesimo ente, ne' di commissioni che
          di  quell'organo  costituiscono  articolazioni  interne  ed
          esterne.
              8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni
          di  presenza  di  cui  al presente articolo e' determinata,
          senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, con
          decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con il
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,  ai  sensi  dell'art.  17,  comma 3, della legge
          23 agosto  1988, n. 400, sentita la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
                a) equiparazione  del  trattamento  per  categorie di
          amministratori;
                b) articolazione  delle indennita' in rapporto con la
          dimensione  demografica  degli  enti,  tenuto  conto  delle
          fluttuazioni    stagionali    della    popolazione,   della
          percentuale  delle  entrate  proprie  dell'ente rispetto al
          totale  delle  entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
          di parte corrente;
                c) articolazione   dell'indennita'  di  funzione  dei
          presidenti   dei  consigli,  dei  vicesindaci  e  dei  vice
          presidenti   delle   province,   degli   assessori   e  dei
          consiglieri  che  hanno  optato  per  tale  indennita',  in
          rapporto  alla misura della stessa stabilita per il sindaco
          e  per  il presidente della provincia. Al presidente e agli
          assessori  delle  unioni  di  comuni, dei consorzi fra enti
          locali   e  delle  comunita'  montane  sono  attribuite  le
          indennita'  di funzione nella misura prevista per un comune
          avente  popolazione  pari  alla  popolazione dell'unione di
          comuni,  del  consorzio  fra enti locali o alla popolazione
          montana della comunita' montana;
                d) definizione di speciali indennita' di funzione per
          gli  amministratori delle citta' metropolitane in relazione
          alle particolari funzioni ad esse assegnate;
                e) determinazione    dell'indennita'   spettante   al
          presidente  della  provincia  e  al  sindaco dei comuni con
          popolazione  superiore a dieci mila abitanti, comunque, non
          inferiore   al   trattamento   economico  fondamentale  del
          segretario  generale  dei rispettivi enti; per i comuni con
          popolazione   inferiore   a   dieci  mila  abitanti,  nella
          determinazione   dell'indennita'   si   tiene   conto   del
          trattamento economico fondamentale del segretario comunale;
                f) previsione  dell'integrazione  dell'indennita' dei
          sindaci  e dei presidenti di provincia, a fine mandato, con
          una  somma  pari  a  una  indennita' mensile, spettante per
          ciascun anno di mandato.
              9.   Su  richiesta  della  Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie  locali  si  puo'  procedere  alla  revisione del
          decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 con la medesima
          procedura ivi indicata.
              10.  Il  decreto  ministeriale  di  cui  al  comma 8 e'
          rinnovato  ogni  tre  anni  ai  fini dell'adeguamento della
          misura  delle  indennita'  e  dei gettoni di presenza sulla
          base   della  media  degli  indici  annuali  dell'ISTAT  di
          variazione  del  costo  della  vita applicando, alle misure
          stabilite per l'anno precedente, la variazione verificatasi
          nel  biennio  nell'indice  dei  prezzi  al consumo rilevata
          dall'ISTAT  e  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale relativa
          al mese di luglio di inizio ed al mese di giugno di termine
          del biennio.
              11.  Le indennita' di funzione e i gettoni di presenza,
          determinati   ai   sensi   del   comma 8,   possono  essere
          incrementati  o  diminuiti  con  delibera  di  Giunta  e di
          consiglio   per   i  rispettivi  componenti.  Nel  caso  di
          incremento   la   spesa  complessiva  risultante  non  deve
          superare  una  quota  predeterminata  dello stanziamento di
          bilancio  per  le spese correnti, fissata, in rapporto alla
          dimensione  demografica  degli  enti, dal decreto di cui al
          comma 8.  Sono esclusi dalla possibilita' di incremento gli
          enti locali in condizioni di dissesto finanziario.».
          Note al comma 727:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  84 del gia' citato
          decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:
              «Art.  84  (Rimborsi spese e indennita' di missione). -
          1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si
          rechino  fuori  del  capoluogo  del  comune  ove ha sede il
          rispettivo    ente,    previa   autorizzazione   del   capo
          dell'amministrazione,  nel  caso di componenti degli organi
          esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso di
          consiglieri, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio
          effettivamente sostenute, nonche' la indennita' di missione
          alle  condizioni  dell'art.  1,  comma 1,  e  dell'art.  3,
          commi 1  e  2,  della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e per
          l'ammontare stabilito al numero 2) della tabella A allegata
          alla medesima legge, e successive modificazioni.
              2.   La   liquidazione   del  rimborso  delle  spese  o
          dell'indennita'  di  missione  e'  effettuata dal dirigente
          competente,  su richiesta dell'interessato, corredata della
          documentazione   delle   spese   di   viaggio  e  soggiorno
          effettivamente  sostenute  e  di  una  dichiarazione  sulla
          durata e sulle finalita' della missione.
              3.   Agli   amministratori   che  risiedono  fuori  del
          capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, spetta
          il  rimborso  per  le  sole spese di viaggio effettivamente
          sostenute, per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei
          rispettivi  organi assembleari ed esecutivi, nonche' per la
          presenza  necessaria  presso  la  sede  degli uffici per lo
          svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
              4.   I  consigli  e  le  assemblee  possono  sostituire
          all'indennita'   di   missione   il  rimborso  delle  spese
          effettivamente  sostenute,  disciplinando con regolamento i
          casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.».
          Nota al comma 731:
              - Per  il  riferimento  ai commi 1 e 2 dell'art. 82 del
          gia'  citato  decreto  legislativo  n. 267 del 2000, vedasi
          nota al comma 725.
          Nota al comma 732:
              - Si  riporta  il comma 3 dell'art. 234 del gia' citato
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a 15.000
          abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunita' montane
          la  revisione  economico-finanziaria e' affidata ad un solo
          revisore  eletto  dal  consiglio  comunale  o dal consiglio
          dell'unione  di  comuni  o  dall'assemblea  della comunita'
          montana  a  maggioranza  assoluta dei membri e scelto tra i
          soggetti di cui al comma 2.».
          Nota al comma 736:
              - Per il testo del terzo comma del gia' citato art. 117
          della  Costituzione  e  per  il secondo comma dell'art. 119
          Costituzione vedasi nota al comma 655.
          Nota al comma 738:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  41  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2002)):
              «Art.  41  (Finanza  degli  enti territoriali). - 1. Al
          fine   di   contenere  il  costo  dell'indebitamento  e  di
          monitorare  gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero
          dell'economia e delle finanze coordina l'accesso al mercato
          dei  capitali  delle  province, dei comuni, delle unioni di
          comuni, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane
          e  delle  comunita'  isolane,  di  cui all'art. 2 del testo
          unico  delle  leggi  sull'ordinamento degli enti locali, di
          cui  al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
          dei  consorzi  tra enti territoriali e delle regioni. A tal
          fine  i predetti enti comunicano periodicamente allo stesso
          Ministero   i   dati   relativi   alla  propria  situazione
          finanziaria.  Il contenuto e le modalita' del coordinamento
          nonche'  dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  da  emanare di
          concerto   con   il   Ministero  dell'interno,  sentita  la
          Conferenza   unificata   di  cui  all'art.  8  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997,  n.  281, entro trenta giorni
          dalla  data  di entrata in vigore della presente legge. Con
          lo   stesso   decreto  sono  approvate  le  norme  relative
          all'ammortamento  del debito e all'utilizzo degli strumenti
          derivati da parte dei succitati enti.
              2.  Gli  enti di cui al comma 1 possono emettere titoli
          obbligazionari con rimborso del capitale in unica soluzione
          alla    scadenza,    previa    costituzione,   al   momento
          dell'emissione,  di  un fondo di ammortamento del debito, o
          previa  conclusione  di swap per l'ammortamento del debito.
          Fermo  restando  quanto previsto nelle relative pattuizioni
          contrattuali,  gli enti possono provvedere alla conversione
          dei  mutui  contratti  successivamente al 31 dicembre 1996,
          anche  mediante il collocamento di titoli obbligazionari di
          nuova emissione o rinegoziazioni, anche con altri istituti,
          dei mutui, in presenza di condizioni di rifinanziamento che
          consentano  una  riduzione  del  valore  finanziario  delle
          passivita'  totali  a  carico  degli  enti stessi, al netto
          delle   commissioni   e  dell'eventuale  retrocessione  del
          gettito  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del
          decreto  legislativo  1° aprile  1996, n. 239, e successive
          modificazioni.
              3.  Sono  abrogati  l'art.  35, comma 6, primo periodo,
          della  legge  23 dicembre  1994,  n.  724,  e  l'art. 3 del
          regolamento  di  cui al decreto ministeriale 5 luglio 1996,
          n. 420 del Ministro del tesoro.
              4.  Per il finanziamento di spese di parte corrente, il
          comma 3  dell'art.  194  del  citato  testo unico di cui al
          decreto  legislativo  18 agosto  2000,  n.  267, si applica
          limitatamente  alla  copertura  dei  debiti  fuori bilancio
          maturati anteriormente alla data di entrata in vigore della
          legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.».
          Nota ai commi 739 e 740:
              - Si  riporta  il  testo del comma 17 dell'art. 3 della
          legge  24 dicembre  2003,  n.  350,  (Disposizioni  per  la
          formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato)
          (legge  finanziaria  2004),  cosi'  come  modificato  dalla
          presente legge:
              «17.  Per  gli  enti  di  cui al comma 16 costituiscono
          indebitamento,  agli  effetti  dell'art.  119, sesto comma,
          della  Costituzione,  l'assunzione di mutui, l'emissione di
          prestiti  obbligazionari,  le  cartolarizzazioni  di flussi
          futuri  di entrata e le cartolarizzazioni con corrispettivo
          iniziale  inferiore  all'85 per cento del prezzo di mercato
          dell'attivita'  oggetto  di  cartolarizzazione  valutato da
          un'unita'   indipendente  e  specializzata.  Costituiscono,
          inoltre,  indebitamento  le operazioni di cartolarizzazione
          accompagnate   da   garanzie   fornite  da  amministrazioni
          pubbliche  e  le cartolarizzazioni e le cessioni di crediti
          vantati   verso   altre   amministrazioni   pubbliche.  Non
          costituiscono  indebitamento,  agli effetti del citato art.
          119,  le  operazioni che non comportano risorse aggiuntive,
          ma   consentono   di  superare,  entro  il  limite  massimo
          stabilito  dalla  normativa statale vigente, una momentanea
          carenza di liquidita' e di effettuare spese per le quali e'
          gia'  prevista idonea copertura di bilancio. Modifiche alle
          predette  tipologie  di  indebitamento  sono  disposte  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito
          l'ISTAT, sulla base dei criteri definiti in sede europea.».
          Note al comma 742:
              - Si  riporta  il  comma 3  dell'art.  37  della  legge
          9 marzo   1989,   n.   88  (Ristrutturazione  dell'Istituto
          nazionale   della   previdenza   sociale   e  dell'Istituto
          nazionale  per  l'assicurazione  contro  gli  infortuni sul
          lavoro):
              «3. Sono a carico della gestione:
                a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10  e  11  della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a  quello  previsto  per  l'anno  1988  dall'art. 21,
          comma 3,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale;
                d) gli    oneri    derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive  disposte  per  legge in favore di particolari
          categorie,  settori o territori ivi compresi i contratti di
          formazione-lavoro,  di solidarieta' e l'apprendistato e gli
          oneri  relativi  a  trattamenti  di famiglia per i quali e'
          previsto  per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
          di  integrazione  salariale  straordinaria  e a trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;
                f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini
          rimpatriati  dalla  Libia di cui al decreto-legge 28 agosto
          1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 ottobre  1970,  n. 744, degli assegni vitalizi di
          cui  all'art.  11  della  legge 20 marzo 1980, n. 75, delle
          maggiorazioni  di  cui  agli  articoli 1, 2 e 6 della legge
          15 aprile  1985,  n.  140, nonche' delle quote di pensione,
          afferenti  ai  periodi  lavorativi prestati presso le Forze
          armate  alleate  e  presso  l'UNRRA. Sono altresi' a carico
          della   gestione   tutti  gli  oneri  relativi  agli  altri
          interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di
          legge.».
              - Per  il  riferimento  al  comma 34 dell'art. 59 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione  della  finanza  pubblica),  vedasi nota al
          comma 746.
          Note al comma 744:
              - Si  riporta  l'art.  14 della legge 7 agosto 1990, n.
          241  (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
          e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.):
              «Art.  14  (Conferenza  di  servizi).  - 1. Qualora sia
          opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi
          pubblici   coinvolti  in  un  procedimento  amministrativo,
          l'amministrazione   procedente   indice   di   regola   una
          conferenza di servizi.
              2.  La  conferenza  di servizi e' sempre indetta quando
          l'amministrazione   procedente   deve   acquisire   intese,
          concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre
          amministrazioni  pubbliche  e  non li ottenga, entro trenta
          giorni   dalla  ricezione,  da  parte  dell'amministrazione
          competente,  della  relativa  richiesta. La conferenza puo'
          essere  altresi'  indetta  quando  nello  stesso termine e'
          intervenuto  il  dissenso  di  una  o  piu' amministrazioni
          interpellate.
              3. La conferenza di servizi puo' essere convocata anche
          per  l'esame  contestuale  di  interessi  coinvolti in piu'
          procedimenti  amministrativi connessi, riguardanti medesimi
          attivita'  o  risultati.  In  tal  caso,  la  conferenza e'
          indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da
          una  delle  amministrazioni che curano l'interesse pubblico
          prevalente.   L'indizione   della  conferenza  puo'  essere
          richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.
              4.  Quando  l'attivita'  del privato sia subordinata ad
          atti  di  consenso,  comunque  denominati, di competenza di
          piu' amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi e'
          convocata,    anche    su    richiesta    dell'interessato,
          dall'amministrazione    competente   per   l'adozione   del
          provvedimento finale.
              5.  In  caso  di  affidamento  di concessione di lavori
          pubblici   la   conferenza  di  servizi  e'  convocata  dal
          concedente  ovvero,  con  il  consenso di quest'ultimo, dal
          concessionario  entro  quindici  giorni  fatto salvo quanto
          previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di
          impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza e' convocata
          ad  istanza  del  concessionario  spetta  in  ogni  caso al
          concedente il diritto di voto.
              5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte,
          la  conferenza di servizi e' convocata e svolta avvalendosi
          degli  strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e
          le modalita' stabiliti dalle medesime amministrazioni.».
          Nota al comma 745:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 3 della
          legge   8 agosto   1995,   n.   335  (Riforma  del  sistema
          pensionistico  obbligatorio  e  complementare),  cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «2.  Per  l'anno 1996 l'importo globale di cui all'art.
          37,  comma 3,  lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88,
          e'  determinato  in lire 23 mila miliardi incrementato, per
          gli  anni  successivi,  ai sensi della predetta lettera c).
          Alla lettera c) del comma 3 dell'art. 37 della citata legge
          n.  88  del  1989,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  parole:
          «incrementato   di   un   punto   percentuale».   Entro  il
          31 dicembre  1999,  il  Governo  procede alla ridefinizione
          della  ripartizione dell'importo globale delle somme di cui
          al  primo  periodo  del  presente comma in riferimento alle
          effettive  esigenze  di  apporto del contributo dello Stato
          alle diverse gestioni previdenziali secondo il criterio del
          rapporto tra contribuzione e prestazioni con l'applicazione
          di   aliquote   contributive   non  inferiori  alla  media,
          ponderata  agli iscritti, delle aliquote vigenti nei regimi
          interessati.».
          Nota al comma 746:
              - Si  riporta  il testo del comma 34 dell'art. 59 della
          legge   27 dicembre   1997,   n.   449   (Misure   per   la
          stabilizzazione   della   finanza   pubblica),  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «34.  -  L'importo  dei  trasferimenti dallo Stato alle
          gestioni  pensionistiche,  di  cui  all'art.  37,  comma 3,
          lettera c),  della  legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
          modificazioni,  come  rideterminato  al  netto  delle somme
          attribuite   alla   gestione  per  i  coltivatori  diretti,
          mezzadri  e  coloni,  a seguito dell'integrale assunzione a
          carico  dello  Stato  dell'onere  relativo  ai  trattamenti
          pensionistici  liquidati  anteriormente al 1° gennaio 1989,
          e'  incrementato  della  somma  di  lire 6.000 miliardi con
          effetto  dall'anno  1998,  a titolo di concorso dello Stato
          all'onere   pensionistico   derivante   dalle  pensioni  di
          invalidita' liquidate anteriormente alla data di entrata in
          vigore  della  legge 12 giugno 1984, n. 222 . Tale somma e'
          assegnata   per  lire  4.780  miliardi  al  Fondo  pensioni
          lavoratori  dipendenti, per lire 660 miliardi alla gestione
          artigiani  e  per lire 560 miliardi alla gestione esercenti
          attivita'  commerciali ed e' annualmente adeguata secondo i
          criteri  di cui al predetto art. 37, comma 3, lettera c). A
          decorrere   dall'anno  1998,  in  attuazione  dell'art.  3,
          comma 2,   della  legge  8 agosto  1995,  n.  335,  con  il
          procedimento  di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e sulla base degli elementi amministrativi relativi
          all'ultimo   consuntivo   approvato,   sono   definite   le
          percentuali  di  riparto,  fra le gestioni interessate, del
          predetto   importo   al   netto   della   richiamata  somma
          aggiuntiva.   Sono   escluse   da   tale   procedimento  di
          ripartizione  le quote dell'importo assegnato alla gestione
          speciale  minatori  e  all'Ente  nazionale di previdenza ed
          assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS). Sono
          altresi'   escluse   dal  predetto  procedimento  le  quote
          assegnate  alle  gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e
          34  della legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al
          50 per cento di quello definito con legge 23 dicembre 1996,
          n. 663, e successive modificazioni, rivalutato, a decorrere
          dall'anno  1997,  in  misura  proporzionale  al complessivo
          incremento  dei  trasferimenti  stabiliti  annualmente  con
          legge  finanziaria,  ai  sensi dell'art. 37, comma 5, della
          legge  9 marzo  1989,  n. 88, e successive modificazioni, e
          annualmente  adeguato  secondo i medesimi criteri. Resta in
          ogni  caso  confermato  che per il pagamento delle pensioni
          I.N.P.S.  sono  autorizzate,  ove occorra, anticipazioni di
          tesoreria  all'Ente  poste  italiane  fino alla concorrenza
          degli importi pagabili mensilmente da quest'ultimo Ente per
          conto  dell'I.N.P.S.  e  che  le  stesse sono da intendersi
          senza oneri di interessi.».
          Nota al comma 747:
              - Si  riporta  l'art. 16 della legge 12 agosto 1974, n.
          370  (Norme  in  materia  di  attribuzioni e di trattamento
          economico del personale postelegrafonico e disposizioni per
          assicurare il pagamento delle pensioni INPS):
              «Art.  16  (Servizio pagamento pensioni INPS). - Per il
          servizio     relativo     ai     pagamenti,     da    parte
          dell'amministrazione postale, delle pensioni a carico delle
          varie   forme   di   assicurazione  per  l'invalidita',  la
          vecchiaia  ed  i superstiti gestite dall'Istituto nazionale
          della   previdenza   sociale,   quest'ultimo   e  tenuto  a
          precostituire  in  conto  corrente  infruttifero  presso la
          Tesoreria  centrale,  almeno  5 giorni prima della scadenza
          dei pagamenti, il fondo occorrente ai pagamenti.
              Per  la  precostituzione del fondo di cui al precedente
          comma,  l'istituto,  in  caso  di  disavanzo delle gestioni
          relative   all'assicurazione   generale   obbligatoria  per
          l'invalidita',  la  vecchiaia  ed  i  superstiti, si avvale
          temporaneamente  delle disponibilita' delle gestioni attive
          da esso amministrate.
              In  difetto  delle  disponibilita'  di  cui  al secondo
          comma sono  autorizzate  per  il  pagamento  delle pensioni
          anticipazioni  di  tesoreria  senza  oneri di interessi nei
          limiti   delle   somme   dovute  dallo  Stato  all'Istituto
          nazionale  della  previdenza  sociale.  Senza gli interessi
          previsti  dall'art. 53 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
          1827,saranno  per  contro  regolati  i  debiti contributivi
          dello  Stato  verso  l'Istituto  nazionale della previdenza
          sociale.
              Qualora   si   manifestino   esigenze   finanziarie  di
          carattere  eccezionale,  il  Ministro  per  il  tesoro puo'
          disporre  che  siano superati i limiti di cui al precedente
          comma.
              In  tal caso, sulla parte eccedente siffatti limiti, e'
          dovuto  da  parte  dell'istituto un interesse in misura non
          inferiore  a  quello  corrisposto  dal Tesoro alla Banca di
          emissione.
              Con  decreto  del Ministro per il tesoro sono stabilite
          le modalita' di attuazione del presente articolo.».
          Note al comma 748:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  130  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni
          e  compiti  amministrativi dello Stato alle regioni ed agli
          enti  locali,  in  attuazione  del capo I della L. 15 marzo
          1997, n. 59):
              «Art.  130  (Trasferimenti  di competenze relative agli
          invalidi  civili).  -  1.  A  decorrere  dal centoventesimo
          giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, la funzione di erogazione di pensioni, assegni
          e  indennita' spettanti, ai sensi della vigente disciplina,
          agli  invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di
          gestione   istituito   presso  l'Istituto  nazionale  della
          previdenza sociale (INPS).
              2.  Le  funzioni  di  concessione dei nuovi trattamenti
          economici  a  favore  degli invalidi civili sono trasferite
          alle   regioni,  che,  secondo  il  criterio  di  integrale
          copertura,  provvedono  con  risorse proprie alla eventuale
          concessione   di  benefici  aggiuntivi  rispetto  a  quelli
          determinati  con legge dello Stato, per tutto il territorio
          nazionale.
              3. Fermo restando il principio della separazione tra la
          fase dell'accertamento sanitario e quella della concessione
          dei  benefici  economici,  di  cui  all'art. 11 della legge
          24 dicembre  1993, n. 537, nei procedimenti giurisdizionali
          ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e
          dei  servizi,  attivati  a  decorrere dal termine di cui al
          comma 1  del  presente  articolo, la legittimazione passiva
          spetta alle regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le
          provvidenze  concesse  dalle regioni stesse ed all'I.N.P.S.
          negli  altri  casi,  anche  relativamente  a  provvedimenti
          concessori  antecedenti  al  termine  di  cui  al  medesimo
          comma 1.
              4.  Avverso i provvedimenti di concessione o diniego e'
          ammesso   ricorso   amministrativo,  secondo  la  normativa
          vigente  in  materia di pensione sociale, ferma restante la
          tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 37 della legge 9 marzo
          1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
          previdenza    sociale   e   dell'Istituto   nazionale   per
          l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro):
              «Art.  37 (Gestione degli interventi assistenziali e di
          sostegno  alle  gestioni  previdenziali). - 1. E' istituita
          presso    l'I.N.P.S.    la   «Gestione   degli   interventi
          assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali.».
              2.  Il  finanziamento  della  gestione e' assunto dallo
          Stato.
              3. Sono a carico della gestione:
                a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge
          30 aprile  1969,  n.  153,  e  successive  modificazioni ed
          integrazioni,  ivi  comprese  quelle erogate ai sensi degli
          articoli 10  e  11  della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e
          successive modificazioni e integrazioni;
                b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della
          legge 12 giugno 1984, n. 222 ;
                c) una quota parte di ciascuna mensilita' di pensione
          erogata  dal  Fondo  pensioni  lavoratori dipendenti, dalle
          gestioni  dei  lavoratori autonomi, dalla gestione speciale
          minatori  e  dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza
          per  i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo
          pari  a  quello  previsto  per  l'anno  1988  dall'art. 21,
          comma 3,  della  legge 11 marzo 1988, n. 67 . Tale somma e'
          annualmente  adeguata,  con  la  legge finanziaria, in base
          alle  variazioni  dell'indice nazionale annuo dei prezzi al
          consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato
          dall'Istituto  centrale  di  statistica  incrementato di un
          punto percentuale;
                d) gli    oneri    derivanti    dalle    agevolazioni
          contributive  disposte  per  legge in favore di particolari
          categorie,  settori o territori ivi compresi i contratti di
          formazione-lavoro,  di solidarieta' e l'apprendistato e gli
          oneri  relativi  a  trattamenti  di famiglia per i quali e'
          previsto  per legge il concorso dello Stato o a trattamenti
          di  integrazione  salariale  straordinaria  e a trattamenti
          speciali  di  disoccupazione  di  cui alle leggi 5 novembre
          1968,   n.  1115,  6 agosto  1975,  n.  427,  e  successive
          modificazioni  ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento
          similare posto per legge a carico dello Stato;
                e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;