(all. 1 - art. 1) (parte 4)
              4.   All'onere   derivante  dal  presente  articolo  si
          provvede    mediante    corrispondente    riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2004-2006,  nell'ambito dell'unita' previsionale di base di
          parte  corrente  «Fondo speciale» dello stato di previsione
          del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze per l'anno
          2004,  allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
          relativo al Ministero della salute.».
          Note al comma 810:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 50 del decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 326 recante «Disposizioni urgenti per
          favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei
          conti  pubblici.»,  e  successive modificazioni, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 50. Disposizioni in materia di monitoraggio della
          spesa  nel  settore  sanitario  e  di  appropriatezza delle
          prescrizioni sanitarie.
              1.  Per potenziare il monitoraggio della spesa pubblica
          nel   settore   sanitario   e   delle   iniziative  per  la
          realizzazione    di    misure   di   appropriatezza   delle
          prescrizioni,  nonche' per l'attribuzione e la verifica del
          budget  di  distretto,  di  farmacovigilanza e sorveglianza
          epidemiologica, il Ministero dell'economia e delle finanze,
          con  decreto  adottato  di  concerto con il Ministero della
          salute    e   con   la   Presidenza   del   Consiglio   dei
          Ministri-Dipartimento  per  l'innovazione  e le tecnologie,
          definisce  i  parametri  della  Tessera  sanitaria (TS); il
          Ministero dell'economia e delle finanze cura la generazione
          e   la   progressiva  consegna  della  TS,  a  partire  dal
          1° gennaio 2004, a tutti i soggetti gia' titolari di codice
          fiscale   nonche'   ai  soggetti  che  fanno  richiesta  di
          attribuzione  del  codice fiscale ovvero ai quali lo stesso
          e'  attribuito d'ufficio. La TS reca in ogni caso il codice
          fiscale  del  titolare,  anche in codice a barre nonche' in
          banda  magnetica,  quale  unico  requisito  necessario  per
          l'accesso  alle prestazioni a carico del Servizio sanitario
          nazionale (SSN).
              1-bis.  Il Ministero dell'economia e delle finanze cura
          la  generazione  e  la  consegna  della tessera sanitaria a
          tutti i soggetti destinatari, indicati al comma 1, entro il
          31 marzo 2006.
              2.  Il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, di
          concerto   con   il   Ministero   della  salute,  entro  il
          15 dicembre  2003  approva  i  modelli  di ricettari medici
          standardizzati  e  di  ricetta  medica a lettura ottica, ne
          cura  la  successiva  stampa  e  distribuzione alle aziende
          sanitarie   locali,   alle   aziende   ospedaliere  e,  ove
          autorizzati dalle regioni, agli istituti di ricovero e cura
          a carattere scientifico ed ai policlinici universitari, che
          provvedono ad effettuarne la consegna individuale a tutti i
          medici  del  SSN  abilitati  dalla  regione  ad  effettuare
          prescrizioni,  da  tale momento responsabili della relativa
          custodia.   I   modelli   equivalgono  a  stampati  per  il
          fabbisogno delle amministrazioni dello Stato.
              3.   Il   modello  di  ricetta  e'  stampato  su  carta
          filigranata ai sensi del decreto del Ministro della sanita'
          11 luglio  1988,  n. 350, e, sulla base di quanto stabilito
          dal  medesimo  decreto, riproduce le nomenclature e i campi
          per   l'inserimento   dei  dati  prescritti  dalle  vigenti
          disposizioni  in  materia.  Il  vigente  codice  a barre e'
          sostituito  da  un  analogo  codice  che  esprime il numero
          progressivo  regionale  di  ciascuna  ricetta;  il codice a
          barre  e' stampato sulla ricetta in modo che la sua lettura
          ottica   non  comporti  la  procedura  di  separazione  del
          tagliando  di  cui  all'art.  87  del  decreto  legislativo
          30 giugno  2003,  n.  196. Sul modello di ricetta figura in
          ogni  caso un campo nel quale, all'atto della compilazione,
          e'  riportato  sempre  il  numero  complessivo  dei farmaci
          ovvero  degli  accertamenti specialistici prescritti ovvero
          dei  dispositivi  di  assistenza  protesica e di assistenza
          integrativa.  Nella  compilazione  della  ricetta e' sempre
          riportato  il  solo codice fiscale dell'assistito, in luogo
          del codice sanitario.
              4.  Le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere
          e,  ove autorizzati dalle regioni, gli istituti di ricovero
          e   cura   a   carattere   scientifico   ed  i  policlinici
          universitari  consegnano  i  ricettari ai medici del SSN di
          cui  al  comma 2,  in  numero  definito,  secondo  le  loro
          necessita',   e   comunicano  immediatamente  al  Ministero
          dell'economia  e delle finanze, in via telematica, il nome,
          il  cognome,  il  codice  fiscale  dei  medici  ai quali e'
          effettuata  la  consegna,  l'indirizzo  dello  studio,  del
          laboratorio   ovvero   l'identificativo   della   struttura
          sanitaria  nei  quali  gli  stessi operano, nonche' la data
          della  consegna  e  i  numeri  progressivi  regionali delle
          ricette  consegnate.  Con  provvedimento  dirigenziale  del
          Ministero  dell'economia  e delle finanze sono stabilite le
          modalita' della trasmissione telematica.
              5.  Il  Ministero dell'economia e delle finanze cura il
          collegamento,  mediante  la  propria rete telematica, delle
          aziende  sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e dei
          policlinici universitari di cui al comma 4, delle farmacie,
          pubbliche   e   private,   dei   presidi  di  specialistica
          ambulatoriale,   delle  strutture  per  l'erogazione  delle
          prestazioni   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa  e  degli altri presidi e strutture accreditati
          per   l'erogazione   dei   servizi   sanitari,  di  seguito
          denominati,  ai  fini  del presente articolo, «strutture di
          erogazione   di   servizi   sanitari».   Con  provvedimento
          dirigenziale  del  Ministero dell'economia e delle finanze,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono  stabiliti  i
          parametri   tecnici   per  la  realizzazione  del  software
          certificato  che  deve essere installato dalle strutture di
          erogazione  di  servizi  sanitari, in aggiunta ai programmi
          informatici  dagli stessi ordinariamente utilizzati, per la
          trasmissione  dei  dati  di  cui  ai  commi 6  e  7;  tra i
          parametri  tecnici rientra quello della frequenza temporale
          di trasmissione dei dati predetti.
              «5-bis.  Per  le  finalita` di cui al comma1, a partire
          dal  1o luglio  2007,  il  Ministerodell'economia  e  delle
          finanze  rende  disponibile  il  collegamento  in  rete dei
          medici  del  SSN  di  cui  al  comma 2, in conformita` alle
          regole   tecniche   concernenti   il  Sistema  pubblico  di
          connettivita`   ed   avvalendosi,   ove   possibile,  delle
          infrastrutture  regionali  esistenti,  per  la trasmissione
          telematica    dei   dati   delle   ricette   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  e delle certificazioni di
          malattia  all'INPS,  secondo  quanto  previsto  all'art. 1,
          comma 149,  della  legge  30 dicembre  2004,  n.  311.  Con
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei ministri o del
          Ministro  delegato  per  le  riforme e le innovazioni nella
          pubblica  amministrazione,  da  emanare, entro il 30 aprile
          2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di
          cui   al   decreto  legislativo  7 marzo  2005,  n.  82,  e
          successive   modificazioni,   su   proposta   del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
          della  salute  e  del  lavoro  e  della previdenza sociale,
          previo  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei dati
          personali,  sentita la Conferenza permanente per i rapporti
          tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
          di  Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti i
          dati   di   cui   al   presente  comma e  le  modalita`  di
          trasmissione.  Ai  fini  predetti,  il  parere  del  Centro
          nazionale  per l'informatica nella pubblica amministrazione
          e`  reso  entro  il 31 marzo 2007; in mancanza, il predetto
          decreto  puo`  essere  comunque  emanato.  Con  uno  o piu`
          decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di
          concerto  con  il  Ministro  della  salute, sono emanate le
          ulteriori disposizioni attuative del presente comma..
              5-ter.  Per  la  trasmissione telematica dei dati delle
          ricette  di  cui  al comma 5-bis, con decreto del Ministero
          dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
          della  salute,  e' definito un contributo da riconoscere ai
          medici  convenzionati  con  il  SSN,  per  l'anno 2008, nei
          limiti di 10 milioni di euro. Al relativo onere si provvede
          utilizzando le risorse di cui al comma 12;
              6. Le  strutture  di  erogazione  di  servizi  sanitari
          effettuano la rilevazione ottica e la trasmissione dei dati
          di  cui  al  comma 7, secondo quanto stabilito nel predetto
          comma e  in  quelli successivi. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  di  concerto con il Ministro della salute,
          stabilisce,   con   decreto   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale,  le  regioni  e le date a partire dalle quali le
          disposizioni  del  presente  comma e  di  quelli successivi
          hanno   progressivamente  applicazione.  Per  l'acquisto  e
          l'installazione  del  software  di  cui al comma 5, secondo
          periodo,  alle farmacie private di cui al primo periodo del
          medesimo  comma e'  riconosciuto un contributo pari ad euro
          250,  sotto  forma  di  credito d'imposta fruibile anche in
          compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo
          9 luglio  1997,  n.  241,  successivamente  alla data nella
          quale  il Ministero dell'economia e delle finanze comunica,
          in via telematica alle farmacie medesime avviso di corretta
          installazione  e  funzionamento  del  predetto software. Il
          credito  d'imposta non concorre alla formazione del reddito
          imponibile  ai  fini delle imposte sui redditi, nonche' del
          valore   della   produzione  dell'imposta  regionale  sulle
          attivita'  produttive  e non rileva ai fini del rapporto di
          cui  all'art. 63 del testo unico delle imposte sui redditi,
          di   cui   al   decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          22 dicembre  1986, n. 917. Al relativo onere, valutato in 4
          milioni  di  euro  per l'anno 2004, si provvede nell'ambito
          delle risorse di cui al comma 12.
              7.  All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica
          recante   la   prescrizione   di   farmaci,  sono  rilevati
          otticamente i codici a barre relativi al numero progressivo
          regionale  della  ricetta, ai dati delle singole confezioni
          dei  farmaci acquistati nonche' il codice a barre della TS;
          sono  comunque  rilevati  i  dati  relativi alla esenzione.
          All'atto  della utilizzazione di una ricetta medica recante
          la  prescrizione  di  prestazioni specialistiche ovvero dei
          dispositivi   di   assistenza  protesica  e  di  assistenza
          integrativa  sono  rilevati  otticamente  i  codici a barre
          relativi  al  numero  progressivo  regionale  della ricetta
          nonche'  il codice a barre della TS; sono comunque rilevati
          i  dati  relativi  alla esenzione nonche' inseriti i codici
          del  nomenclatore delle prestazioni specialistiche ovvero i
          codici  del  nomenclatore  delle  prestazioni di assistenza
          protesica  ovvero  i  codici  del  repertorio  dei prodotti
          erogati  nell'ambito  dell'assistenza  integrativa. In ogni
          caso,  e'  previamente  verificata  la  corrispondenza  del
          codice   fiscale   del   titolare   della   TS  con  quello
          dell'assistito  riportato sulla ricetta; in caso di assenza
          del  codice  fiscale  sulla  ricetta, quest'ultima non puo'
          essere  utilizzata,  salvo  che  il costo della prestazione
          venga  pagato  per  intero. In caso di utilizzazione di una
          ricetta medica senza la contestuale esibizione della TS, il
          codice  fiscale  dell'assistito  e' rilevato dalla ricetta.
          Per la rilevazione dalla ricetta dei dati di cui al decreto
          attuativo   del   comma 5   del   presente   articolo,   e'
          riconosciuto  per  gli  anni 2006 e 2007 un contributo, nei
          limiti  di  10  milioni  di  euro, da definire con apposita
          convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze,
          il  Ministero  della  salute e le associazioni di categoria
          interessate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
          finanze,  di concerto con il Ministro della salute, sentita
          la  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          definite  le  modalita'  erogative.  Al  relativo  onere si
          provvede  utilizzando  le  risorse  di  cui al comma 12. Il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo' prevedere
          periodi  transitori,  durante i quali, in caso di riscontro
          della   mancata   corrispondenza  del  codice  fiscale  del
          titolare  della tessera sanitaria con quello dell'assistito
          riportato  sulla  ricetta, tale difformita' non costituisce
          impedimento    per   l'erogazione   della   prestazione   e
          l'utilizzazione    della   relativa   ricetta   medica   ma
          costituisce  anomalia  da  segnalare  tra  i dati di cui al
          comma 8.
              8.  I dati rilevati ai sensi del comma 7 sono trasmessi
          telematicamente al Ministero dell'economia e delle finanze,
          entro  il  giorno  10  del  mese  successivo  a  quello  di
          utilizzazione  della  ricetta  medica, anche per il tramite
          delle  associazioni  di categoria e di soggetti terzi a tal
          fine  individuati dalle strutture di erogazione dei servizi
          sanitari;  il  software  di cui al comma 5 assicura che gli
          stessi  dati  vengano  rilasciati  ai programmi informatici
          ordinariamente  utilizzati dalle strutture di erogazione di
          servizi  sanitari, fatta eccezione, relativamente al codice
          fiscale   dell'assistito,  per  le  farmacie,  pubbliche  e
          private  e  per  le  strutture  di  erogazione  dei servizi
          sanitari  non autorizzate al trattamento del codice fiscale
          dell'assistito.  Il predetto software assicura altresi' che
          in  nessun  caso  il  codice  fiscale  dell'assistito possa
          essere  raccolto o conservato in ambiente residente, presso
          le  farmacie,  pubbliche  e private, dopo la conferma della
          sua   ricezione   telematica   da   parte   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze.
              8-bis.  La  mancata o tardiva trasmissione dei dati nel
          termine  di  cui  al  comma 8  e'  punita  con  la sanzione
          amministrativa pecuniaria di 2 euro per ogni ricetta per la
          quale la violazione si e' verificata.
              8-ter.  Per  le ricette trasmesse nei termini di cui al
          comma 8,  la  mancanza di uno o piu' elementi della ricetta
          di  cui  al  decreto  attuativo  del  comma 5  del presente
          articolo   e'   punita   con   la  sanzione  amministrativa
          pecuniaria  di  2  euro  per  ogni  ricetta per la quale la
          violazione si e' verificata.
              8-quater.  L'accertamento  della  violazione  di cui ai
          commi 8-bis  e  8-ter e' effettuato dal Corpo della Guardia
          di  finanza,  che  trasmette il relativo rapporto, ai sensi
          dell'art. 17, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n.
          689, alla direzione provinciale dei servizi vari competente
          per    territorio,    per    i   conseguenti   adempimenti.
          Dell'avvenuta   apertura   del  procedimento  e  della  sua
          conclusione  viene  data  notizia,  a  cura della direzione
          provinciale  dei  servizi  vari, alla competente ragioneria
          provinciale dello Stato.
              8-quinquies.  Con riferimento alle ricette per le quali
          non  risulta  associato  il  codice fiscale dell'assistito,
          rilevato  secondo  quanto  previsto  dal presente articolo,
          l'azienda  sanitaria  locale  competente  non  procede alla
          relativa  liquidazione,  fermo  restando  che,  in  caso di
          ricette  redatte  manualmente dal medico, il farmacista non
          e'   responsabile  della  mancata  rispondenza  del  codice
          fiscale  rilevato  rispetto a quello indicato sulla ricetta
          che fara' comunque fede a tutti gli effetti.
              9.  Al  momento  della  ricezione  dei  dati  trasmessi
          telematicamente  ai sensi del comma 5-bis e del comma 8, il
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  con modalita'
          esclusivamente   automatiche,   li   inserisce  in  archivi
          distinti e non interconnessi, uno per ogni regione, in modo
          che sia assolutamente separato, rispetto a tutti gli altri,
          quello  relativo  al  codice  fiscale  dell'assistito.  Con
          provvedimento  dirigenziale  del  Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          adottato  entro  trenta  giorni  dalla  data  di entrata in
          vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto,
          sono stabiliti i dati che le regioni, nonche' i Ministeri e
          gli  altri  enti  pubblici  di  rilevanza  nazionale che li
          detengono,  trasmettono  al Ministero dell'economia e delle
          finanze,   con  modalita'  telematica,  nei  trenta  giorni
          successivi   alla   data   di   emanazione   del   predetto
          provvedimento,  per  realizzare  e diffondere in rete, alle
          regioni e alle strutture di erogazione di servizi sanitari,
          l'allineamento  dell'archivio dei codici fiscali con quello
          degli  assistiti  e  per  disporre le codifiche relative al
          prontuario   farmaceutico   nazionale   e  al  nomenclatore
          ambulatoriale, nonche' al nomenclatore delle prestazioni di
          assistenza  protesica  e al repertorio dei prodotti erogati
          nell'ambito dell'assistenza integrativa.
              10.  Al  Ministero dell'economia e delle finanze non e'
          consentito   trattare   i  dati  rilevati  dalla  TS  degli
          assistiti;  allo  stesso  e'  consentito trattare gli altri
          dati  di  cui  al  comma 7  per fornire periodicamente alle
          regioni gli schemi di liquidazione provvisoria dei rimborsi
          dovuti  alle  strutture  di erogazione di servizi sanitari.
          Gli  archivi  di  cui  al  comma 9  sono  resi  disponibili
          all'accesso  esclusivo,  anche attraverso interconnessione,
          alle  aziende  sanitarie  locali di ciascuna regione per la
          verifica ed il riscontro dei dati occorrenti alla periodica
          liquidazione  definitiva  delle  somme  spettanti, ai sensi
          delle disposizioni vigenti, alle strutture di erogazione di
          servizi sanitari. Con decreto del Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  di concerto con il Ministero della salute,
          da  emanare  entro  il  31 marzo  2007sono definiti i dati,
          relativi  alla  liquidazione periodica dei rimborsi erogati
          alle  strutture  di  erogazione di servizi sanitari, che le
          aziende  sanitarie  locali  di  ogni regione trasmettono al
          Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  nonche'  le
          modalita'  di  trasmissione.  Con  protocollo approvato dal
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  dal Ministero
          della  salute  d'intesa  con la Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e di Bolzano e dalle regioni, sentito il Garante per
          la  protezione  dei  dati  personali, sono stabiliti i dati
          contenuti  negli  archivi  di  cui  al  comma 9 che possono
          essere  trasmessi al Ministero della salute e alle regioni,
          nonche' le modalita' di tale trasmissione.
              10-bis.  Fuori dai casi previsti dal presente articolo,
          i dati delle ricette resi disponibili ai sensi del comma 10
          rilevano  a fini di responsabilita', anche amministrativa o
          penale,  solo  previo  riscontro del documento cartaceo dal
          quale gli stessi sono tratti.
              11.   L'adempimento  regionale,  di  cui  all'art.  52,
          comma 4,  lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
          ai  fini dell'accesso all'adeguamento del finanziamento del
          SSN per gli anni 2003, 2004 e 2005, si considera rispettato
          dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo.
          Tale adempimento s'intende rispettato anche nel caso in cui
          le  regioni  e  le  province  autonome  dimostrino di avere
          realizzato  direttamente  nel proprio territorio sistemi di
          monitoraggio   delle   prescrizioni   mediche   nonche'  di
          trasmissione  telematica al Ministero dell'economia e delle
          finanze  di  copia  dei  dati dalle stesse acquisiti, i cui
          standard  tecnologici  e  di  efficienza  ed  effettivita',
          verificati  d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
          finanze,  risultino  non  inferiori  a quelli realizzati in
          attuazione   del   presente   articolo.   Con  effetto  dal
          1° gennaio  2004,  tra  gli  adempimenti cui sono tenute le
          regioni,   ai   fini   dell'accesso   all'adeguamento   del
          finanziamento  del  SSN  relativo agli anni 2004 e 2005, e'
          ricompresa  anche  l'adozione  di tutti i provvedimenti che
          garantiscono  la  trasmissione al Ministero dell'economia e
          delle  finanze,  da  parte  delle singole aziende sanitarie
          locali e aziende ospedaliere, dei dati di cui al comma 4.
              12.  Per  le  finalita'  di cui al presente articolo e'
          autorizzata  la  spesa  di  50  milioni  di  euro  annui  a
          decorrere  dall'anno  2003.  Al  relativo onere si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  2003-2005,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2003,
          allo   scopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con propri
          decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
              13.   Con  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con
          il  Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro
          dell'interno  e  con  il  Ministro della salute, sentita la
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          stabilite  le  modalita'  per  il  successivo e progressivo
          assorbimento,  senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio
          dello  Stato, della TS nella carta di identita' elettronica
          o  nella  carta  nazionale  dei servizi di cui all'art. 52,
          comma 9, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
              13-bis. Il contributo di cui al comma 6 e' riconosciuto
          anche  alle  farmacie  pubbliche  con le modalita' indicate
          dallo  stesso  comma.  Al  relativo onere, valutato in euro
          400.000,00  per  l'anno  2005,  si  provvede utilizzando le
          risorse di cui al comma 12».
          Note al comma 811:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  7  della  legge
          8 novembre  1991,  n.  361  recante  «Norme di riordino del
          settore farmaceutico», e successive modificazioni:
              «Art.  7. (Titolarita' e gestione della farmacia). - 1.
          La  titolarita'  dell'esercizio  della  farmacia privata e'
          riservata   a   persone   fisiche,   in   conformita'  alle
          disposizioni  vigenti,  a societa' di persone ed a societa'
          cooperative a responsabilita' limitata.
              2.  Le  societa'  di  cui al comma 1 hanno come oggetto
          esclusivo  la  gestione  di  una  farmacia. Sono soci della
          societa'  farmacisti  iscritti  all'albo  in  possesso  del
          requisito  dell'idoneita' previsto dall'art. 12 della legge
          2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.
              3.  La  direzione della farmacia gestita dalla societa'
          e' affidata ad uno dei soci che ne e' responsabile.
              4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le
          condizioni  previste  dal  comma 2 dell'art. 11 della legge
          2 aprile  1968,  n. 475, come sostituito dall'art. 11 della
          presente  legge,  e' sostituito temporaneamente da un altro
          socio.
              4-bis.  Ciascuna  delle societa' di cui al comma 1 puo'
          essere  titolare  dell'esercizio  di  non  piu'  di quattro
          farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.
              5.
              6.
              7.
              8. Il trasferimento della titolarita' dell'esercizio di
          farmacia  privata  e' consentito dopo che siano decorsi tre
          anni    dal    rilascio    dell'autorizzazione   da   parte
          dell'autorita' competente, salvo quanto previsto ai commi 9
          e 10.
              9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una
          partecipazione  in  una societa' di cui al comma 1, qualora
          vengano  meno  i  requisiti  di  cui al secondo periodo del
          comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel
          termine di due anni dall'acquisto medesimo.
              10.  Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla
          vendita  della farmacia privata da parte degli aventi causa
          ai  sensi  del  dodicesimo  comma dell'art.  12 della legge
          2 aprile 1968, n. 475.
              11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di
          soci  o di aventi causa, la gestione della farmacia privata
          viene assegnata secondo le procedure di cui all'art. 4.
              12. Qualora venga meno la pluralita' dei soci, il socio
          superstite ha facolta' di associare nuovi soci nel rispetto
          delle  condizioni  di cui al presente articolo, nel termine
          perentorio di sei mesi.
              13.   Il   primo  comma dell'art.  13  del  regolamento
          approvato  con  regio  decreto  3 marzo  1927, n. 478, come
          sostituito  dall'art.  1  del  decreto del Presidente della
          Repubblica  23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le
          farmacie   private  anche  se  di  esse  sia  titolare  una
          societa'.
              14.  Ferme  restando le disposizioni di cui all'art. 17
          della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad
          imposta  di  registro  delle  societa'  aventi come oggetto
          l'esercizio  di  una farmacia privata, costituite entro due
          anni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
          ed  al  relativo  conferimento  dell'azienda,  l'imposta si
          applica in misura fissa.
              - Si  riporta  il  testo  della  lettera e)  del  primo
          comma dell'articolo113 del regio decreto 27 luglio 1934, n.
          1265  recante  «Approvazione  del  testo  unico delle leggi
          sanitarie»:
              113. La  decadenza dall'autorizzazione all'esercizio di
          una  farmacia  si  verifica,  oltre  che nei casi preveduti
          negli articoli 108 e 111:
                omissis da lettera a) a lettera d)
              e) per  constatata,  reiterata  o abituale negligenza e
          irregolarita'  nell'esercizio  della  farmacia  o per altri
          fatti  imputabili  al  titolare  autorizzato, dai quali sia
          derivato  grave  danno  alla incolumita' individuale o alla
          salute pubblica;
              omissis».
          Note al comma 813:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12-bis del decreto
          legislativo  30 dicembre  1992,  n.  502  recante «Riordino
          della  disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1
          della   L.   23 ottobre   1992,   n.   421»   e  successive
          modificazioni:
              «Art.  12-bis.  (Ricerca  sanitaria).  -  1. La ricerca
          sanitaria  risponde  al  fabbisogno conoscitivo e operativo
          del  Servizio  sanitario  nazionale  e ai suoi obiettivi di
          salute,  individuato  con  un apposito programma di ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale.
              2.   Il   Piano   sanitario  nazionale  definisce,  con
          riferimento  alle esigenze del Servizio sanitario nazionale
          e  tenendo  conto  degli  obiettivi  definiti nel Programma
          nazionale  per  la  ricerca  di  cui al decreto legislativo
          5 giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i settori principali
          della  ricerca  del  Servizio sanitario nazionale, alla cui
          coerente    realizzazione    contribuisce    la   comunita'
          scientifica nazionale.
              3.  Il  Ministero della sanita', sentita la Commissione
          nazionale  per  la  ricerca  sanitaria,  di cui all'art. 2,
          comma 7,  del  decreto  legislativo 30 giugno 1993, n. 266,
          elabora   il  programma  di  ricerca  sanitaria  e  propone
          iniziative  da  inserire nella programmazione della ricerca
          scientifica   nazionale,  di  cui  al  decreto  legislativo
          5 giugno   1998,   n.  204,  e  nei  programmi  di  ricerca
          internazionali  e  comunitari. Il programma e' adottato dal
          Ministro   della   sanita',   d'intesa  con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento e di Bolzano, entro sei mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale,  ha  validita'  triennale ed e' finanziato dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2.
              4. Il programma di ricerca sanitaria:
                a) individua   gli   obiettivi   prioritari   per  il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione;
                b) favorisce   la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,   gestione   e  organizzazione  dei  servizi
          sanitari  nonche'  di  pratiche  cliniche e assistenziali e
          individua  gli strumenti di verifica del loro impatto sullo
          stato  di salute della popolazione e degli utilizzatori dei
          servizi;
                c) individua    gli    strumenti    di    valutazione
          dell'efficacia,   dell'appropriatezza  e  della  congruita'
          economica  delle  procedure  e  degli  interventi, anche in
          considerazione   di  analoghe  sperimentazioni  avviate  da
          agenzie  internazionali  e con particolare riferimento agli
          interventi   e   alle   procedure  prive  di  una  adeguata
          valutazione di efficacia;
                d) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volte a
          migliorare   la   integrazione   multiprofessionale   e  la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni    sociosanitarie    a   elevata   integrazione
          sanitaria;
                e) favorisce  la ricerca e la sperimentazione volta a
          migliorare  la  comunicazione  con  i  cittadini  e con gli
          utilizzatori    dei    servizi   sanitari,   a   promuovere
          l'informazione  corretta  e  sistematica  degli utenti e la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi;
                f) favorisce  la  ricerca  e la sperimentazione degli
          interventi  appropriati  per la implementazione delle linee
          guida  e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici, per
          l'autovalutazione   della  attivita'  degli  operatori,  la
          verifica  e il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
          conseguiti.
              5.  Il programma di ricerca sanitaria si articola nelle
          attivita'  di ricerca corrente e di ricerca finalizzata. La
          ricerca    corrente   e'   attuata   tramite   i   progetti
          istituzionali   degli   organismi  di  ricerca  di  cui  al
          comma seguente  nell'ambito  degli  indirizzi del programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata  attua  gli  obiettivi  prioritari, biomedici e
          sanitari,  del  Piano  sanitario  nazionale.  I progetti di
          ricerca  biomedica  finalizzata sono approvati dal Ministro
          della  sanita' di concerto con il Ministro dell'universita'
          e  della  ricerca  scientifica e tecnologica, allo scopo di
          favorire il loro coordinamento.
              6.  Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata sono
          svolte  dalle  regioni, dall'Istituto superiore di sanita',
          dall'Istituto  superiore  per la prevenzione e la sicurezza
          sul  lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari regionali,
          dagli  Istituti  di ricovero e cura a carattere scientifico
          pubblici  e  privati nonche' dagli Istituti zooprofilattici
          sperimentali.   Alla  realizzazione  dei  progetti  possono
          concorrere,  sulla  base  di specifici accordi, contratti o
          convenzioni,  le  Universita', il Consiglio nazionale delle
          ricerche  e  gli  altri enti di ricerca pubblici e privati,
          nonche' imprese pubbliche e private.
              7.  Per  l'attuazione  del programma il ministero della
          sanita',  anche  su  iniziativa  degli organismi di ricerca
          nazionali,  propone  al  Ministero  per  l'universita' e la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica e agli altri ministeri
          interessati  le  aree  di  ricerca biomedica e sanitaria di
          interesse  comune, concordandone l'oggetto, le modalita' di
          finanziamento  e  i  criteri  di  valutazione dei risultati
          delle ricerche.
              8.  Il  Ministero  della  sanita', nell'esercizio della
          funzione   di   vigilanza   sull'attuazione  del  programma
          nazionale,      si      avvale     della     collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca  sanitaria  di cui all'art. 2, comma 7, del decreto
          legislativo   30 giugno   1993,  n.  266,  degli  organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle  regioni, sulla base di metodologie di accreditamento
          qualitativo.
              9.  Anche  ai  fini  di  cui  al  comma 1  del presente
          articolo,  le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano  disciplinano  l'organizzazione  e il funzionamento
          dei   Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna  azienda
          sanitaria ai sensi del decreto ministeriale 15 luglio 1997,
          pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e  del decreto ministeriale 18 marzo 1998, pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  28 maggio  1998, n. 122, tenendo conto
          delle indicazioni e dei requisiti minimi di cui ai predetti
          decreti   e  istituendo  un  registro  dei  Comitati  etici
          operanti nei propri ambiti territoriali.
              10.  Presso  il ministero della sanita' e' istituito il
          Comitato   etico   nazionale   per  la  ricerca  e  per  le
          sperimentazioni cliniche . Il Comitato:
                a) segnala,  su  richiesta  della  Commissione per la
          ricerca  sanitaria  ovvero  di altri organi o strutture del
          ministero    della    sanita'    o   di   altre   pubbliche
          amministrazioni,  le conseguenze sotto il profilo etico dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria;
                b) comunica  a organi o strutture del ministero della
          sanita'  le  priorita' di interesse dei progetti di ricerca
          biomedica e sanitaria;
                c) coordina   le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni   cliniche   multicentriche   di  rilevante
          interesse  nazionale, relative a medicinali o a dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita';
                d) esprime      parere      su     ogni     questione
          tecnico-scientifica  ed  etica concernente la materia della
          ricerca  di  cui al comma 1 e della sperimentazione clinica
          dei  medicinali  e  dei  dispositivi  medici  che gli venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'.
              11.    Le    regioni    formulano   proposte   per   la
          predisposizione  del  programma di ricerca sanitaria di cui
          al  presente  articolo, possono assumere la responsabilita'
          della  realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati, e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti  risultati  nell'ambito  del Servizio sanitario
          regionale.».
          Note al comma 814:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  12 del gia' citato
          decreto legislativo 502/1992:
              «Art.  12. (Fondo  sanitario  nazionale). - 1. Il Fondo
          sanitario  nazionale  di parte corrente e in conto capitale
          e'  alimentato  interamente  da  stanziamenti  a carico del
          bilancio  dello  Stato  ed  il  suo  importo e' annualmente
          determinato   dalla   legge   finanziaria   tenendo  conto,
          limitatamente alla parte corrente, dell'importo complessivo
          presunto dei contributi di malattia attribuiti direttamente
          alle regioni.
              2.  Una quota pari all'1% del Fondo sanitario nazionale
          complessivo  di  cui  al  comma precedente, prelevata dalla
          quota  iscritta nel bilancio del Ministero del tesoro e del
          Ministero   del   bilancio   per  le  parti  di  rispettiva
          competenza,  e'  trasferita nei capitoli da istituire nello
          stato   di   previsione  del  Ministero  della  sanita'  ed
          utilizzata per il finanziamento di:
                a) attivita' di ricerca corrente e finalizzata svolta
          da:
                1)  Istituto superiore di sanita' per le tematiche di
          sua competenza;
                2)   Istituto  superiore  per  la  prevenzione  e  la
          sicurezza del lavoro per le tematiche di sua competenza;
                3)  istituti di ricovero e cura di diritto pubblico e
          privato  il  cui  carattere  scientifico sia riconosciuto a
          norma delle leggi vigenti;
                4)   istituti  zooprofilattici  sperimentali  per  le
          problematiche   relative   all'igiene  e  sanita'  pubblica
          veterinaria;
                b) iniziative previste da leggi nazionali o dal Piano
          sanitario   nazionale  riguardanti  programmi  speciali  di
          interesse e rilievo interregionale o nazionale per ricerche
          o  sperimentazioni  attinenti  gli  aspetti  gestionali, la
          valutazione dei servizi, le tematiche della comunicazione e
          dei rapporti con i cittadini, le tecnologie e biotecnologie
          sanitarie  e  le  attivita' del Registro nazionale italiano
          dei donatori di midollo osseo;
                c) rimborsi  alle  unita'  sanitarie  locali  ed alle
          aziende  ospedaliere,  tramite  le regioni, delle spese per
          prestazioni  sanitarie erogate a cittadini stranieri che si
          trasferiscono  per cure in Italia previa autorizzazione del
          Ministro  della  sanita'  d'intesa  con  il  Ministro degli
          affari esteri.
              A  decorrere  dal  1° gennaio  1995, la quota di cui al
          presente  comma e'  rideterminata  ai  sensi  dell'art. 11,
          comma 3,  lettera d),  della  L.  5 agosto  1978, n. 468, e
          successive modificazioni.
              3.  Il  Fondo sanitario nazionale, al netto della quota
          individuata ai sensi del comma precedente, e' ripartito con
          riferimento  al  triennio successivo entro il 15 ottobre di
          ciascun  anno, in coerenza con le previsioni del disegno di
          legge  finanziaria  per  l'anno  successivo,  dal  CIPE, su
          proposta  del Ministro della sanita', sentita la Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome;  la quota capitaria di finanziamento da
          assicurare  alle regioni viene determinata sulla base di un
          sistema   di  coefficienti  parametrici,  in  relazione  ai
          livelli  uniformi  di  prestazioni  sanitarie  in  tutto il
          territorio nazionale, determinati ai sensi dell'art. 1, con
          riferimento ai seguenti elementi:
                a) popolazione residente;
                b) mobilita'  sanitaria per tipologia di prestazioni,
          da   compensare,   in   sede  di  riparto,  sulla  base  di
          contabilita'  analitiche  per  singolo  caso  fornite dalle
          unita'   sanitarie   locali  e  dalle  aziende  ospedaliere
          attraverso le regioni e le province autonome;
                c) consistenza   e   stato   di  conservazione  delle
          strutture  immobiliari,  degli impianti tecnologici e delle
          dotazioni strumentali.
              4.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  in  conto capitale
          assicura quote di finanziamento destinate al riequilibrio a
          favore  delle  regioni  particolarmente  svantaggiate sulla
          base di indicatori qualitativi e quantitativi di assistenza
          sanitaria,  con  particolare  riguardo  alla  capacita'  di
          soddisfare la domanda mediante strutture pubbliche.
              5.  Il  Fondo  sanitario  nazionale  di  parte corrente
          assicura   altresi',   nel  corso  del  primo  triennio  di
          applicazione  del  presente decreto, quote di finanziamento
          destinate alle regioni che presentano servizi e prestazioni
          eccedenti  quelli da garantire comunque a tutti i cittadini
          rapportati agli standard di riferimento.
              6.  Le  quote  del  Fondo  sanitario nazionale di parte
          corrente,  assegnate  alle  regioni  a  statuto  ordinario,
          confluiscono  in  sede  regionale  nel  Fondo comune di cui
          all'art.   8,   L.  16 maggio  1970,  n.  281,  come  parte
          indistinta,  ma non concorrono ai fini della determinazione
          del   tetto  massimo  di  indebitamento.  Tali  quote  sono
          utilizzate    esclusivamente   per   finanziare   attivita'
          sanitarie.  Per le regioni a statuto speciale e le province
          autonome  le  rispettive  quote confluiscono in un apposito
          capitolo di bilancio.».
          Note al comma 816:
              - Si  riporta  il  testo del comma 7 dell'art. 92 della
          legge 23 dicembre 2000, n. 388 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2001)»:
              «7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di
          fare  fronte,  con i propri dipendenti, ai compiti inerenti
          il  coordinamento  delle attivita' di ricerca per la tutela
          della  salute pubblica, la sorveglianza dei fattori critici
          che incidono sulla salute, nonche' la gestione dei registri
          nazionali,  e'  autorizzato  lo  stanziamento  di  lire  15
          miliardi per gli anni 2001 e 2002.»
              - Si  riporta  il testo del comma 170 dell'art. 4 della
          legge 24 dicembre 2003, n. 350 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2004)»:
              «170.  E'  autorizzato  lo stanziamento di 8 milioni di
          euro  per gli anni 2004, 2005 e 2006 a favore dell'Istituto
          superiore  di sanita' per l'assolvimento dei compiti di cui
          all'art.  92,  comma 7,  della  legge  23 dicembre 2000, n.
          388.»
          Note al comma 818:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 11 del
          decreto   legislativo   16 ottobre  2003,  n.  288  recante
          «Riordino  della  disciplina  degli  Istituti di ricovero e
          cura   a  carattere  scientifico,  a  norma  dell'art.  42,
          comma 1, della L. 16 gennaio 2003, n. 3»:
              «3.  Nelle  Fondazioni e negli Istituti non trasformati
          gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico,
          direttore  amministrativo  e  direttore  sanitario  sono di
          natura  autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre
          anni  e  non superiore a cinque. Il direttore generale deve
          essere  in  possesso  del  diploma di laurea e avere svolto
          un'esperienza  qualificata  di  direzione in enti, aziende,
          strutture  pubbliche o private di media o grande dimensione
          con  autonomia  gestionale  e diretta responsabilita' delle
          risorse  umane,  tecniche  e  finanziarie, svolta nei dieci
          anni  precedenti  la  nomina. Il direttore scientifico deve
          essere  in  possesso di comprovate capacita' scientifiche e
          manageriali. Il direttore sanitario deve essere laureato in
          medicina  e  chirurgia  e avere svolto un'esperienza almeno
          quinquennale   di   direzione  tecnico-sanitaria  in  enti,
          aziende  o  strutture  sanitarie,  pubbliche  o private, di
          media o grande dimensione. Il direttore amministrativo deve
          essere  in  possesso  del  diploma  di laurea in discipline
          giuridiche  o  economiche  ed  avere  svolto  un'esperienza
          almeno  quinquennale  di direzione tecnica o amministrativa
          in   enti,  aziende  o  strutture  sanitarie,  pubbliche  o
          private,  di  media  o  grande  dimensione.  Le funzioni di
          direttore  sanitario  e di direttore amministrativo cessano
          al  compimento  del  sessantacinquesimo anno di eta', fermi
          restando  gli  effetti  di  cui  all'art.  16, comma 1, del
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.».
          Note al comma 819:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
              «Art.  4. (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano).  - 1. Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei Presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.»
              - Si  riporta  il testo del comma 14 dell'art. 36 della
          legge  27 dicembre  1997,  n.  449  recante  «Misure per la
          stabilizzazione della finanza pubblica»:
              «14.   Per   iniziative   di   farmacovigilanza   e  di
          informazione  degli  operatori  sanitari  sulle proprieta',
          sull'impiego  e  sugli effetti indesiderati dei medicinali,
          nonche'  per  le  campagne  di  educazione  sanitaria nella
          stessa materia, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 1999,
          la  spesa di lire 100 miliardi. Tale importo e' iscritto ad
          apposita   unita'  previsionale  di  base  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  della sanita' ed e' utilizzato,
          per  una  quota pari al 50 per cento, dalle regioni e dalle
          province  autonome,  che  si  avvalgono  a  tal  fine delle
          aziende  unita'  sanitarie locali, e per il restante 50 per
          cento direttamente dal Dipartimento per la valutazione.».
          Note ai commi 821, 822 e 823:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  della  legge
          21 ottobre  2005,  n.  219  recante «Nuova disciplina delle
          attivita'  trasfusionali e della produzione nazionale degli
          emoderivati.», cosi' come modificato dalla presente legge:
              «Art.  15. (Produzione di farmaci emoderivati). - 1. Il
          Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata
          in  vigore  della  presente  legge,  sentita  la Consulta e
          previa  intesa  in  sede  di  Conferenza  permanente  per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento   e  di  Bolzano,  predispone  uno  schema  tipo  di
          convenzione,   in   conformita'   del   quale  le  regioni,
          singolarmente   o   consorziandosi   fra   loro,  stipulano
          convenzioni con i centri e le aziende di cui al comma 5 per
          la lavorazione del plasma raccolto in Italia.
              2.  Ai  fini  della stipula delle convenzioni di cui al
          comma 1,  i  centri  e  le  aziende  di  frazionamento e di
          produzione  di emoderivati devono essere dotati di adeguate
          dimensioni,   essere  ad  avanzata  tecnologia,  avere  gli
          stabilimenti  idonei  ad  effettuare  il  ciclo completo di
          frazionamento  per  tutti  gli  emoderivati  oggetto  delle
          convenzioni  ubicati sul territorio dell'Unione europea nei
          Paesi  la  cui normativa consenta la lavorazione del plasma
          nazionale,   proveniente  da  donazioni  volontarie  e  non
          retribuite, all'estero, in regime di reciprocita', da parte
          di  aziende  parimenti  ubicate  sul territorio dell'Unione
          europea  e  produrre  gli stessi muniti dell'autorizzazione
          alla  immissione  in  commercio in stabilimenti ubicati sul
          territorio dell'Unione europea.
              3.  Tali  stabilimenti  devono  risultare  idonei  alla
          lavorazione  secondo  quanto  previsto  dalle norme vigenti
          nazionali  e  dell'Unione  europea  a  seguito di controlli
          effettuati    dalle    rispettive    autorita'    nazionali
          responsabili  ai  sensi dei propri ordinamenti, e di quelli
          dell'autorita' nazionale italiana.
              4.   Gli   emoderivati   prodotti,   autorizzati   alla
          commercializzazione  e  destinati  al  soddisfacimento  del
          fabbisogno  nazionale,  devono  derivare da plasma raccolto
          esclusivamente  sul  territorio  italiano, sia come materia
          prima sia come semilavorati intermedi. Presso i centri e le
          aziende  di  produzione  deve  essere  conservata specifica
          documentazione  atta  a  risalire  dal prodotto finito alle
          singole  donazioni,  da  esibire a richiesta dell'autorita'
          sanitaria nazionale o regionale.
              5.  Il  Ministro  della  salute,  con  proprio decreto,
          sentiti  la  Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano, il Centro nazionale sangue di cui all'art. 12 e la
          Consulta,   individua   tra   i  centri  e  le  aziende  di
          frazionamento   e   di  produzione  di  emoderivati  quelli
          autorizzati  alla  stipula  delle  convenzioni.  In sede di
          prima applicazione della presente legge il suddetto decreto
          e'  adottato  entro un anno dalla data di entrata in vigore
          della legge medesima.
              6.  Le  convenzioni  di  cui  al presente articolo sono
          stipulate  decorso  un anno dalla data di entrata in vigore
          del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo.
              7.  I centri e le aziende di frazionamento e produzione
          documentano,  per  ogni lotto di emoderivati, le regioni di
          provenienza  del  plasma  lavorato  nel  singolo  lotto, il
          rispetto  delle  buone pratiche di fabbricazione e di tutte
          le  altre  norme  stabilite  dall'Unione  europea,  nonche'
          l'esito del controllo di Stato.
              8.  Gli emoderivati, prima dell'immissione in commercio
          dei  singoli  lotti,  sono sottoposti al controllo di Stato
          secondo le direttive emanate con decreto del Ministro della
          salute, sentita la Consulta.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 16 della
          gia'  citata  legge  219/2005,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «1.  L'importazione,  l'esportazione  del  sangue e dei
          suoi   prodotti   per   uso   terapeutico,  profilattico  e
          diagnostico  e  la  lavorazione  del plasma per conto terzi
          affidata   da  committenti  esteri,  sono  autorizzate  dal
          Ministero  della  salute secondo le modalita' stabilite con
          apposito  decreto  da  emanare entro sei mesi dalla data di
          entrata   in   vigore  della  presente  legge,  sentita  la
          Consulta.  Tale previsione non si applica al sangue ed agli
          emocomponenti  ad  uso  autologo  ed  alla  esportazione di
          emoderivati   pronti   per  l'impiego  ottenuti  da  plasma
          regolarmente   importato,   a  condizione  che  gli  stessi
          risultino  autorizzati  alla  commercializzazione nei Paesi
          destinatari.  L'eccedenza  nazionale  di  sangue e dei suoi
          derivati   puo'  essere  esportata  o  per  contribuire  al
          raggiungimento    degli    obiettivi   dell'autosufficienza
          europea,  o  nell'ambito  del  progetto  della cooperazione
          internazionale, o per fini umanitari.».
          Note al comma 825:
              - Si  riporta  il testo del comma 409 dell'art. 1 della
          gia'  citata  legge  266/2005,  cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «409. Ai fini della razionalizzazione degli acquisti da
          parte    del    Servizio    sanitario    nazionale: a)   la
          classificazione   dei   dispositivi  prevista  dal  comma 1
          dell'art.  57  della  legge  27 dicembre  2002,  n. 289, e'
          approvata  con  decreto  del  Ministro della salute, previo
          accordo  con  le  regioni  e  le province autonome, sancito
          dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le
          regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
          la  medesima  procedura  sono stabilite: 1) le modalita' di
          alimentazione   e   aggiornamento   della  banca  dati  del
          Ministero  della  salute necessarie alla istituzione e alla
          gestione  del  repertorio generale dei dispositivi medici e
          alla individuazione dei dispositivi nei confronti dei quali
          adottare  misure  cautelative  in  caso  di segnalazione di
          incidenti;   2)  le  modalita'  con  le  quali  le  aziende
          sanitarie  devono inviare al Ministero della salute, per il
          monitoraggio  nazionale dei consumi dei dispositivi medici,
          le  informazioni  previste  dal  comma 5 dell'art. 57 della
          citata legge n. 289 del 2002. Le regioni, in caso di omesso
          inoltro al Ministero della salute delle informazioni di cui
          al  periodo  precedente,  adottano i medesimi provvedimenti
          previsti  per i direttori generali in caso di inadempimento
          degli  obblighi  informativi  sul  monitoraggio della spesa
          sanitaria; b) fermo restando quanto previsto dal comma 292,
          lettera b),   del   presente   articolo  per  lo  specifico
          repertorio  dei  dispositivi  protesici  erogabili,  con la
          procedura  di  cui  alla  lettera a)  viene  stabilita, con
          l'istituzione   del  repertorio  generale  dei  dispositivi
          medici,  la  data  a  decorrere dalla quale nell'ambito del
          Servizio  sanitario  nazionale  possono  essere acquistati,
          utilizzati  o  dispensati unicamente i dispositivi iscritti
          nel  repertorio  medesimo; c)  le  aziende  che producono o
          commercializzano  in  Italia dispositivi medici, compresi i
          dispositivi  medico-diagnostici in vitro e i dispositivi su
          misura sono tenute a dichiarare mediante autocertificazione
          diretta  al Ministero della salute - Direzione generale dei
          farmaci  e  dispositivi  medici, entro il 30 aprile di ogni
          anno,   l'ammontare   complessivo   della  spesa  sostenuta
          nell'anno precedente per le attivita' di promozione rivolte
          ai   medici,   agli  operatori  sanitari,  ivi  compresi  i
          dirigenti delle aziende sanitarie, e ai farmacisti, nonche'
          la ripartizione della stessa nella singole voci di costo, a
          tal   fine   attenendosi   alle   indicazioni,  per  quanto
          applicabili,    contenute    nell'allegato    al    decreto
          ministeriale  23 aprile  2004  del  Ministro  della salute,
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 99 del 28 aprile
          2004, concernente le attivita' promozionali poste in essere
          dalle  aziende farmaceutiche; d) entro il 30 aprile di ogni
          anno,  le  aziende di cui alla lettera c) versano, in conto
          entrate  del  bilancio dello Stato, un contributo pari al 5
          per  cento  delle spese autocertificate, calcolate al netto
          delle  spese  per il personale addetto. L'importo dovuto e'
          maggiorato  del  5  per  cento  per ciascun mese di ritardo
          rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro
          l'anno  di  riferimento  comporta  una  sanzione da 7.500 a
          45.000  euro,  oltre  al  versamento  di  quanto  dovuto. I
          proventi derivanti dai versamenti sono riassegnati, con uno
          o  piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze,
          sulle  corrispondenti  unita'  previsionali  di  base dello
          stato di previsione del Ministero della salute e utilizzati
          dalla  Direzione  generale dei farmaci e dispositivi medici
          per il miglioramento e il potenziamento della attivita' del
          settore  dei  dispositivi  medici, con particolare riguardo
          alle   attivita'   di   sorveglianza   del  mercato,  anche
          attraverso   l'aggiornamento   e   la   manutenzione  della
          classificazione nazionale dei dispositivi e la manutenzione
          del  repertorio  generale  di  cui  alla  lettera a),  alla
          attivita' di vigilanza sugli incidenti, alla formazione del
          personale  ispettivo,  all'attivita'  di  informazione  nei
          riguardi degli operatori professionali e del pubblico, alla
          effettuazione   di   studi   in   materia   di  valutazione
          tecnologica,  alla istituzione di registri di patologie che
          implichino  l'utilizzazione  di dispositivi medici, nonche¨
          per la stipula di convenzioni con universita' e istituti di
          ricerca  o  con  esperti  del  settore; e) i produttori e i
          commercianti   di   dispositivi   medici  che  omettono  di
          comunicare   al   Ministero   della  salute  i  dati  e  le
          documentazioni  previste  dal  comma 3-bis dell'art. 13 del
          decreto  legislativo  24 febbraio 1997, n. 46, e successive
          modificazioni,    applicabile    anche    ai    dispositivi
          impiantabili attivi, e dall'art. 10 del decreto legislativo
          8 settembre  2000,  n. 332, sono soggetti, quando non siano
          previste  e  non risultino applicabili altre sanzioni, alla
          sanzione   amministrativa  pecuniaria  di  cui  al  comma 4
          dell'art.  23  del  decreto legislativo n. 46 del 1997 e al
          comma 3  dell'art.  19  del  decreto legislativo n. 332 del
          2000. Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati
          necessaria  alla istituzione e alla gestione del repertorio
          dei  dispositivi  medici,  i  produttori  e  i distributori
          tenuti  alla  comunicazione  sono  soggetti al pagamento, a
          favore  del  Ministero della salute, di una tariffa di euro
          100   per  ogni  dispositivo.  Sono  considerati  un  unico
          dispositivo,   ai  fini  del  pagamento  della  tariffa,  i
          dispositivi  che  abbiano  uno stesso file tecnico, secondo
          criteri individuati dalla Commissione unica sui dispositivi
          medici  e  approvati con decreto del Ministro della salute.
          La   tariffa   e'   dovuta   anche   per  l'inserimento  di
          informazioni  relative  a  modifiche  dei  dispositivi gia'
          inclusi  nella  banca  dati.  I  proventi  derivanti  dalle
          tariffe  sono  versati all'entrata del bilancio dello Stato
          per   essere   riassegnati,   con   decreto   del  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  alle  competenti  unita'
          previsionali   di   base  dello  stato  di  previsione  del
          Ministero   della  salute  ed  utilizzati  dalla  Direzione
          generale   dei   farmaci   e   dispositivi  medici  per  la
          manutenzione   del   repertorio   generale   di   cui  alla
          lettera a).».
          Note al comma 826:
              - Si  riporta  il  testo del comma 40 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre   1996,   n.  662  recante  «Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza pubblica.»., e successive
          modificazioni:
              «40.  A decorrere dall'anno 1997, le quote di spettanza
          sul   prezzo  di  vendita  al  pubblico  delle  specialita'
          medicinali  collocate nelle classi a) e b), di cui all'art.
          8,  comma 10,  della  legge  24 dicembre 1993, n. 537, sono
          fissate per le aziende farmaceutiche, per i grossisti e per
          i  farmacisti  rispettivamente  al 66,65 per cento, al 6,65
          per  cento  e  al  26,7  per cento sul prezzo di vendita al
          pubblico  al  netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA).
          Il   Servizio   sanitario  nazionale,  nel  procedere  alla
          corresponsione  alle farmacie di quanto dovuto, trattiene a
          titolo di sconto una quota sull'importo al lordo dei ticket
          e  al  netto  dell'IVA  pari  al  3,75  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  inferiore  a  lire  50.000,  al  6  per  cento  per  le
          specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al pubblico
          e'  compreso  tra lire 50.000 e lire 99.999, al 9 per cento
          per  le  specialita' medicinali il cui prezzo di vendita al
          pubblico  e'  compreso  tra lire 100.000 e lire 199.999, al
          12,5  per cento per le specialita' medicinali il cui prezzo
          di  vendita  al pubblico e' compreso tra euro 103,29 e euro
          154,94  e  al 19 per cento per le specialita' medicinali il
          cui  prezzo  di  vendita  al  pubblico  e' superiore a euro
          154,94.    Il    Ministero   della   salute,   sentite   le
          organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle
          farmacie pubbliche e private, sottopone a revisione annuale
          gli intervalli di prezzo e i limiti di fatturato, di cui al
          presente   comma.   Per   le  farmacie  rurali  che  godono
          dell'indennita'  di  residenza  ai  sensi dell'art. 2 della
          legge 8 marzo 1968, n. 221, e successive modificazioni, con
          un   fatturato   annuo  in  regime  di  Servizio  sanitario
          nazionale  al  netto  dell'IVA  non  superiore  a  lire 750
          milioni,  restano  in  vigore  le  quote  di  sconto di cui
          all'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 .
          Per  le  farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di
          servizio   sanitario   nazionale   al  netto  dell'IVA  non
          superiore  a  lire 500 milioni, le percentuali previste dal
          presente  comma sono  ridotte  in  misura  pari  al  60 per
          cento.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 38 del decreto-legge
          30 dicembre  2005, n. 273 recante «Definizione e proroga di
          termini,   nonche'   conseguenti   disposizioni   urgenti»,
          convertito  con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2006,
          n. 51:
              «Art. 38 (Disposizioni per il servizio farmaceutico). -
          1.  Al  fine  di  favorire il mantenimento di un'efficiente
          rete  di  assistenza  farmaceutica territoriale anche nelle
          zone  disagiate,  le  percentuali  di sconto a carico delle
          farmacie  con  un  fatturato  annuo  in  regime di Servizio
          sanitario nazionale al netto dell'IVA non superiore ad euro
          258.228,45   sono   ulteriormente   ridotte,  limitatamente
          all'arco  temporale  decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre
          2006,  rispetto alla riduzione prevista dall'ultimo periodo
          dell'art.  1,  comma 40,  della  legge 23 dicembre 1996, n.
          662, e successive modificazioni, nella misura stabilita con
          decreto  del  Ministro  della  salute,  di  concerto con il
          Ministro  dell'economia  e  delle finanze, per una maggiore
          spesa   complessiva,   a   carico  del  Servizio  sanitario
          nazionale,  non  superiore a 2,1 milioni di euro per l'anno
          2006.
              2.  Agli  oneri  derivanti dall'attuazione del comma 1,
          pari  a  euro  2.100.000,00  per  l'anno  2006, si provvede
          mediante  corrispondente  riduzione,  per  il medesimo anno
          2006,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'art. 5,
          comma 2,   del  decreto-legge  29 dicembre  2000,  n.  393,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28 febbraio
          2001, n. 27.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Note al comma 827:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 9-bis del gia' citato
          decreto legislativo 502/1992:
                «Art.  9-bis (Sperimentazioni  gestionali).  -  1. Le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          autorizzano  programmi  di sperimentazione aventi a oggetto
          nuovi   modelli   gestionali   che   prevedano   forme   di
          collaborazione   tra   strutture   del  Servizio  sanitario
          nazionale   e   soggetti   privati,   anche  attraverso  la
          costituzione  di  societa'  miste  a  capitale  pubblico  e
          privato.
              2.  Il  programma  di sperimentazione e' adottato dalla
          regione  o  dalla provincia autonoma interessata, motivando
          le   ragioni   di   convenienza   economica   del  progetto
          gestionale, di miglioramento della qualita' dell'assistenza
          e  di  coerenza  con  le  previsioni  del  Piano  sanitario
          regionale   ed   evidenziando   altresi'  gli  elementi  di
          garanzia, con particolare riguardo ai seguenti criteri:
                a) privilegiare  nell'area  del  settore  privato  il
          coinvolgimento   delle   organizzazioni  non  lucrative  di
          utilita'  sociale  individuate  dall'art.  10  del  decreto
          legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
                b) fissare  limiti percentuali alla partecipazione di
          organismi  privati  in misura non superiore al quarantanove
          per cento;
                c) prevedere   forme   idonee   di  limitazione  alla
          facolta'  di  cessione  della  propria  quota  sociale  nei
          confronti   dei   soggetti  privati  che  partecipano  alle
          sperimentazioni;
                d) disciplinare  le forme di risoluzione del rapporto
          contrattuale    con    privati    che    partecipano   alla
          sperimentazione in caso di gravi inadempienze agli obblighi
          contrattuali  o  di  accertate  esposizioni  debitorie  nei
          confronti di terzi;
                e) definire  partitamente  i compiti, le funzioni e i
          rispettivi  obblighi di tutti i soggetti pubblici e privati
          che  partecipano  alla  sperimentazione  gestionale, avendo
          cura  di  escludere  in  particolare  il  ricorso  a  forme
          contrattuali,  di  appalto  o  subappalto, nei confronti di
          terzi  estranei alla convenzione di sperimentazione, per la
          fornitura   di   opere   e  servizi  direttamente  connessi
          all'assistenza alla persona;
                f) individuare forme e modalita' di pronta attuazione
          per  la  risoluzione della convenzione di sperimentazione e
          scioglimento  degli  organi  societari  in  caso di mancato
          raggiungimento del risultato della avviata sperimentazione.
              3.  La  Conferenza  permanente  per  i  rapporti tra lo
          Stato,  le  regioni  e  le province autonome di Trento e di
          Bolzano,  avvalendosi  dell'Agenzia  per i servizi sanitari
          regionali,  verifica annualmente i risultati conseguiti sia
          sul  piano  economico  sia  su  quello  della  qualita' dei
          servizi,  ivi  comprese  le forme di collaborazione in atto
          con  soggetti privati per la gestione di compiti diretti di
          tutela  della  salute.  Al  termine  del  primo triennio di
          sperimentazione,  sulla  base  dei risultati conseguiti, il
          Governo e le regioni adottano i provvedimenti conseguenti.
              4.  Al di fuori dei programmi di sperimentazione di cui
          al  presente  articolo,  e'  fatto divieto alle aziende del
          Servizio  sanitario  nazionale  di  costituire  societa' di
          capitali  aventi  per  oggetto  sociale  lo  svolgimento di
          compiti diretti di tutela della salute.».
          Note al comma 828:
              - Si  riporta il testo degli articoli 3 e 4 della legge
          14 dicembre  2000,  n. 376 recante «Disciplina della tutela
          sanitaria  delle attivita' sportive e della lotta contro il
          doping»:
              «Art.  3  (Commissione per la vigilanza ed il controllo
          sul  doping  e  per  la tutela della salute nelle attivita'
          sportive).  -  1.  E'  istituita  presso il Ministero della
          sanita' la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul
          doping  e  per  la  tutela  della  salute  nelle  attivita'
          sportive,  di  seguito denominata «Commissione», che svolge
          le seguenti attivita':
                a) predispone le classi di cui all'art. 2, comma 1, e
          procede  alla  revisione delle stesse, secondo le modalita'
          di cui all'art. 2, comma 3;
                b) determina,  anche  in conformita' alle indicazioni
          del  CIO  e di altri organismi ed istituzioni competenti, i
          casi,  i criteri e le metodologie dei controlli anti-doping
          ed individua le competizioni e le attivita' sportive per le
          quali  il  controllo sanitario e' effettuato dai laboratori
          di   cui   all'art.   4,   comma 1,   tenuto   conto  delle
          caratteristiche   delle   competizioni  e  delle  attivita'
          sportive stesse;
                c) effettua,  tramite i laboratori di cui all'art. 4,
          anche  avvalendosi  di medici specialisti di medicina dello
          sport,  i  controlli  anti-doping  e quelli di tutela della
          salute,  in  gara  e  fuori gara; predispone i programmi di
          ricerca  sui  farmaci,  sulle  sostanze  e  sulle  pratiche
          mediche  utilizzabili  a  fini  di  doping  nelle attivita'
          sportive;
                d) individua le forme di collaborazione in materia di
          controlli   anti-doping   con  le  strutture  del  Servizio
          sanitario nazionale;
                e) mantiene i rapporti operativi con l'Unione europea
          e   con   gli   organismi   internazionali,  garantendo  la
          partecipazione a programmi di interventi contro il doping;
                f) puo'  promuovere  campagne  di informazione per la
          tutela   della   salute   nelle  attivita'  sportive  e  di
          prevenzione del doping, in modo particolare presso tutte le
          scuole  statali  e  non  statali di ogni ordine e grado, in
          collaborazione   con   le   amministrazioni  pubbliche,  il
          Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni
          sportive  nazionali,  le  societa'  affiliate,  gli enti di
          promozione  sportiva  pubblici e privati, anche avvalendosi
          delle  attivita'  dei  medici specialisti di medicina dello
          sport.
              2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente legge, con regolamento adottato con decreto
          del  Ministro della sanita' di concerto con il Ministro per
          i  beni  e  le  attivita'  culturali,  previo  parere delle
          competenti  commissioni  parlamentari,  sono  stabilite  le
          modalita'   di  organizzazione  e  di  funzionamento  della
          Commissione.
              3. La Commissione e' composta da:
                a) due  rappresentanti  del  Ministero  della salute,
          individuati  nella  persona  del  direttore  generale della
          ricerca  scientifica e tecnologica e del direttore generale
          dell'Agenzia italiana del farmaco, il primo con funzione di
          presidente ;
                b) due  rappresentanti  del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali;
                c) due rappresentanti della Conferenza dei presidenti
          delle regioni e delle province autonome;
                d) un   rappresentante   dell'Istituto  superiore  di
          sanita';
                e) due rappresentanti del CONI;
                f) un  rappresentante dei preparatori tecnici e degli
          allenatori;
                g) un rappresentante degli atleti;
                h) un tossicologo forense;
                i) due medici specialisti di medicina dello sport;
                l) un pediatra;
                m) un patologo clinico;
                n) un biochimico clinico;
                o) un farmacologo clinico;
                p) un   rappresentante   degli   enti  di  promozione
          sportiva;
                q) un esperto in legislazione farmaceutica.
              4.   I   componenti   della  Commissione  di  cui  alle
          lettere f), g)  e p) del comma 3 sono indicati dal Ministro
          per  i  beni  e le attivita' culturali; i componenti di cui
          alle  lettere h)  e n)  del  comma 3  sono  indicati  dalla
          Federazione   nazionale   degli   ordini   dei  chimici;  i
          componenti  di  cui  alle  lettere i), l) ed m) del comma 3
          sono  indicati dalla Federazione nazionale degli ordini dei
          medici  chirurghi  e degli odontoiatri; i componenti di cui
          alle  lettere o)  e q)  del  comma 3  sono  indicati  dalla
          Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti.
              5.  I  componenti  della  Commissione sono nominati con
          decreto  del  Ministro  della  sanita',  di concerto con il
          Ministro  per i beni e le attivita' culturali, e restano in
          carica  per  un  periodo di quattro anni non rinnovabile ad
          eccezione  dei  componenti previsti dal comma 3, lettere a)
          e b), del presente articolo.
              6.  Il  compenso  dei  componenti  e  le  spese  per il
          funzionamento  e  per  l'attivita'  della  Commissione sono
          determinati, con il regolamento di cui al comma 2, entro il
          limite massimo di lire 2 miliardi annue.».
              «Art.   4    (Laboratori  per  il  controllo  sanitario
          sull'attivita' sportiva). - 1. Il controllo sanitario sulle
          competizioni  e  sulle attivita' sportive individuate dalla
          Commissione,  ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e'
          svolto  da  uno  o piu' laboratori accreditati dal CIO o da
          altro  organismo  internazionale  riconosciuto in base alle
          disposizioni dell'ordinamento internazionale vigente, sulla
          base  di  una convenzione stipulata con la Commissione. Gli
          oneri  derivanti  dalla convenzione non possono superare la
          misura  massima  di  lire un miliardo annue. Le prestazioni
          rese  dai laboratori accreditati non possono essere poste a
          carico  del  Servizio  sanitario nazionale ne' del bilancio
          dello  Stato. I laboratori di cui al presente articolo sono
          sottoposti   alla   vigilanza  dell'Istituto  superiore  di
          sanita',   secondo   modalita'  definite  con  decreto  del
          Ministro della sanita', sentito il direttore dell'Istituto,
          da  emanare  entro  novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore della presente legge.
              2.  I  laboratori di cui al comma 1 svolgono i seguenti
          compiti:
                a) effettuano  i  controlli  anti-doping,  secondo le
          disposizioni  adottate dalla Commissione ai sensi dell'art.
          3, comma 1, lettera b);
                b) eseguono  programmi  di ricerca sui farmaci, sulle
          sostanze  e  sulle  pratiche mediche utilizzabili a fini di
          doping nelle attivita' sportive;
                c) collaborano  con  la  Commissione  ai  fini  della
          definizione  dei  requisiti  di cui al comma 3 del presente
          articolo.
              3.  I  controlli  sulle  competizioni e sulle attivita'
          sportive  diverse  da quelle individuate ai sensi dell'art.
          3,  comma 1,  lettera b),  sono  svolti da laboratori i cui
          requisiti  organizzativi  e di funzionamento sono stabiliti
          con   decreto   del  Ministro  della  sanita',  sentita  la
          Commissione,  entro centoventi giorni dalla data di entrata
          in vigore della presente legge.
              4.  A  decorrere  dalla  data  della stipulazione delle
          convenzioni  di  cui al comma 1, e comunque a decorrere dal
          centottantesimo  giorno  successivo alla data di entrata in
          vigore  della presente legge, cessano le attivita' del CONI
          in materia di controllo sul laboratorio di analisi operante
          presso il Comitato medesimo.».
          Note al comma 829:
              - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 14 agosto
          1991, n. 281 recante «Legge quadro in materia di animali di
          affezione   e   prevenzione  del  randagismo»,  cosi'  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 4 (Competenze dei comuni). - 1. I comuni, singoli
          o    associati,   e   le   comunita'   montane   provvedono
          prioritariamente   ad  attuare  piani  di  controllo  delle
          nascite  incruenti  attraverso  la  sterilizzazione. A tali
          piani  e' destinata una quota non inferiore al 60 per cento
          delle   risorse  di  cui  all'art.  3,  comma 6.  I  comuni
          provvedono,  altresi',  al  risanamento dei canili comunali
          esistenti  e  costruiscono  rifugi per i cani, nel rispetto
          dei  criteri  stabiliti  con  legge regionale e avvalendosi
          delle risorse di cui all'art. 3, comma 6.
              2.  I  servizi  comunali  e  i servizi veterinari delle
          unita' sanitarie locali si attengono, nel trattamento degli
          animali, alle disposizioni di cui all'art. 2.».
          Note al comma 831, 832 e 833:
              -  Il  decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto
          1956,  n.  1111,  e successive modificazioni reca «Norme di
          attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
          di   igiene,  sanita'  pubblica  ed  assistenza  sanitaria»
          (Pubblicato nella Gazz. Uff. 1° ottobre 1956, n. 248.).
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli 38 e 43 dello
          Statuto   della  Regione  Siciliana,  approvato  con  regio
          decreto  legislativo  15 maggio 1946, n. 455, convertito in
          legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2:
              «Art. 38. Lo Stato versera' annualmente alla Regione, a
          titolo  di solidarieta' nazionale, una somma da impiegarsi,
          in  base  ad  un piano economico, nell'esecuzione di lavori
          pubblici.
              Questa  somma tendera' a bilanciare il minore ammontare
          dei redditi di lavoro nella Regione in confronto alla media
          nazionale.
              Si procedera' ad una revisione quinquennale della detta
          assegnazione  con  riferimento  alle  variazioni  dei  dati
          assunti per il precedente computo.».
              «Art.  43. Una Commissione paritetica di quattro membri
          nominati  dall'Alto Commissario della Sicilia e dal Governo
          dello  Stato, determinera' le norme transitorie relative al
          passaggio  degli  uffici  e  del personale dello Stato alla
          Regione,  nonche'  le  norme  per l'attuazione del presente
          Statuto.».
              - Si  riporta  il  testo  comma 3-ter  dell'art.  5 del
          decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203 recante «Misure di
          contrasto  all'evasione  fiscale  e disposizioni urgenti in
          materia   tributaria   e   finanziaria»,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248:
              «3-ter.  In attuazione dell'art. 38 dello statuto della
          Regione  siciliana,  di  cui  al  regio decreto legislativo
          15 maggio    1946,   n.   455,   convertito   dalla   legge
          costituzionale  26 febbraio 1948, n. 2, e' corrisposto alla
          Regione  siciliana,  a titolo di contributo di solidarieta'
          nazionale  per  l'anno 2008, un contributo quindicennale di
          10  milioni  di  euro  annui  a decorrere dallo stesso anno
          2008.  L'erogazione  dei predetti contributi e' subordinata
          alla  redazione  di  un piano economico degli investimenti,
          che   la   Regione   siciliana   e'  tenuta  a  realizzare,
          finalizzato  all'aumento  del  rapporto tra PIL regionale e
          PIL nazionale.».
          Note al comma 834:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          costituzionale  26 febbraio  1948,  n.  3  recante «Statuto
          speciale per la Sardegna.».
              «Art. 8. Le entrate della regione sono costituite:
                a) dai  sette  decimi  del  gettito delle imposte sul
          reddito  delle  persone fisiche e sul reddito delle persone
          giuridiche riscosse nel territorio della regione;
                b) dai  nove  decimi  del  gettito  delle imposte sul
          bollo,  di  registro,  ipotecarie, sul consumo dell'energia
          elettrica  e  delle  tasse  sulle  concessioni  governative
          percette nel territorio della regione;
                c) dai  cinque decimi delle imposte sulle successioni
          e donazioni riscosse nel territorio della regione;
                d) dai  sette  decimi del gettito delle ritenute alla
          fonte  di  cui  all'art.  23,  decreto del Presidente della
          Repubblica  29 settembre  1973,  n. 600, operate da imprese
          industriali  e commerciali che hanno la sede centrale nella
          regione   sugli   emolumenti  corrisposti  a  soggetti  che
          prestano   la  loro  opera  nella  sede  centrale  e  negli
          stabilimenti  ed impianti situati nel territorio regionale,
          nonche'   di   quelle  operate  da  imprese  industriali  e
          commerciali  che  hanno  la  sede  centrale fuori dal detto
          territorio  sugli  emolumenti  corrisposti  a  soggetti che
          prestano  la  loro  opera  presso  stabilimenti ed impianti
          ubicati  nell'ambito  regionale;  le  ritenute  alla  fonte
          operate  da  imprese  industriali  e  commerciali  con sede
          centrale  nella  regione  sugli  emolumenti  corrisposti  a
          soggetti  che  prestano  la  loro  opera in stabilimenti ed
          impianti  situati  fuori  dal territorio regionale spettano
          per intero allo Stato;
                e) dai  nove  decimi dell'imposta di fabbricazione su
          tutti  i  prodotti  che  ne  siano  gravati,  percetta  nel
          territorio della regione;
                f) dai  nove  decimi della quota fiscale dell'imposta
          erariale  di  consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei
          tabacchi consumati nella regione;
                g) da  una  quota  dell'imposta  sul  valore aggiunto
          riscossa  nel  territorio  della  regione,  compresa quella
          relativa   alla   importazione,   al   netto  dei  rimborsi
          effettuati   ai   sensi   dell'art.   38-bis,  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  26 ottobre  1972,  n. 633, e
          successive  modificazioni  da  determinarsi preventivamente
          per  ciascun  anno  finanziario  d'intesa fra lo Stato e la
          regione, in relazione alle spese necessarie ad adempiere le
          funzioni normali della regione;
                h) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
                i) da  imposte e tasse sul turismo e da altri tributi
          propri che la regione ha facolta' di istituire con legge in
          armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;
                l) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal
          proprio demanio;
                m) da   contributi   straordinari   dello  Stato  per
          particolari  piani  di  opere pubbliche e di trasformazione
          fondiaria.».
          Note al comma 835:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  38 del decreto del
          Presidente  della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250 recante
          «Norme   di   attuazione  dello  Statuto  speciale  per  la
          Sardegna»:
              «Art.  38. La quota dell'imposta generale sull'entrata,
          da  devolversi  alla  Regione  al  netto  del provento gia'
          devoluto  ai  comuni  della  Sardegna  ai sensi del decreto
          legislativo 26 marzo 1948, numero 261, verra' stabilita per
          ciascun  anno  finanziario  con decreto dei Ministri per il
          tesoro  e  per le finanze d'accordo con il Presidente della
          Regione, e in caso di disaccordo con decreto del Presidente
          del Consiglio dei Ministri.».
          Nota ai commi 838 e 839:
              - Per  il  testo  delle  lettere a), m) ed f) del primo
          comma dell'art.  8  della  gia' citata legge costituzionale
          3/1948 vedasi nota al comma 834.
          Note al comma 841:
              - Si  riporta il comma 3 dell'art. 60 della gia' citata
          legge n. 289 del 2002:
                «3. Presso il Ministero delle attivita' produttive e'
          istituito  un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
          del  fondo  unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui
          all'art.  52  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, con
          riferimento   alle   autorizzazioni  di  spesa  di  cui  al
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, le
          disponibilita'  assegnate alla programmazione negoziata per
          patti   territoriali,   contratti  d'area  e  contratti  di
          programma,  nonche'  le  risorse  che gli siano allocate in
          attuazione  del  comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
          economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca totale o
          parziale  degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
          comma 6  dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
          oneri   relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per  la
          promozione  industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
          legge  5 marzo  2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
          attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
          di  spesa  di  cui  al  fondo istituito dal presente comma,
          gravano  su  detto  fondo. A tal fine provvede, con proprio
          decreto, il Ministro delle attivita' produttive.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  52  della  legge
          23 dicembre  1998,  n. 448 ( Misure di finanza pubblica per
          la stabilizzazione e lo sviluppo):
              «Art.  52 (Fondo unico per gli incentivi alle imprese e
          disposizioni  concernenti  le  grandi  imprese  in stato di
          insolvenza).  - 1. Le disposizioni dell'art. 10, comma 2, e
          dell'art.  7,  comma 9,  del  decreto  legislativo 31 marzo
          1998,  n.  123,  si  applicano,  a decorrere dal 1999, alle
          autorizzazioni  legislative  di spesa ed ai rifinanziamenti
          concernenti interventi agevolativi alle imprese gestiti dal
          Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   previo   parere   delle
          Commissioni   parlamentari   competenti,   e'  disposta  la
          ripartizione delle risorse globalmente assegnate tra i vari
          interventi.
              3.  Il  decreto  legislativo previsto dall'art. 1 della
          legge 30 luglio 1998, n. 274, in materia di amministrazione
          straordinaria  delle grandi imprese in stato di insolvenza,
          e'  emanato  entro  il  30 settembre  1999,  sulla base dei
          principi  e  dei  criteri direttivi indicati nella medesima
          legge.
              4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della  presente  legge,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato,  al  fine  di consentire il
          perseguimento   delle   finalita'   di  salvaguardia  delle
          attivita'  produttive e dei livelli occupazionali, e tenuto
          conto  dell'interesse  dei  creditori,  puo' autorizzare la
          prosecuzione  dell'esercizio dell'impresa, per un ulteriore
          anno,  oltre  i  termini  di  cui  al  primo  e  al secondo
          comma dell'art. 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979,
          n.  95,  e  successive  modificazioni.  Detta previsione si
          applica    anche    nei    confronti   delle   imprese   in
          amministrazione  straordinaria  per  le  quali  la scadenza
          dell'esercizio sia intervenuta nell'anno 1998.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  60  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2003):
              «Art.  60  (Finanziamento  degli  investimenti  per  lo
          sviluppo).  -  1.  Gli  stanziamenti  del fondo per le aree
          sottoutilizzate  di  cui  all'art.  61 della presente legge
          nonche'  le  risorse del fondo unico per gli incentivi alle
          imprese di cui all'art. 52 della legge 23 dicembre 1998, n.
          448,   limitatamente   agli   interventi  territorializzati
          rivolti  alle  aree  sottoutilizzate  e  segnatamente  alle
          autorizzazioni  di spesa di cui al decreto-legge 22 ottobre
          1992,  n.  415,  convertito, con modificazioni, dalla legge
          19 dicembre  1992,  n. 488, e alle disponibilita' assegnate
          agli  strumenti  di  programmazione  negoziata,  in fase di
          regionalizzazione, possono essere diversamente allocati dal
          CIPE,  presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri
          in maniera non delegabile. La diversa allocazione, limitata
          esclusivamente agli interventi finanziati con le risorse di
          cui  sopra  e  ricadenti  nelle aree sottoutilizzate di cui
          all'art.   61   della  presente  legge,  e'  effettuata  in
          relazione  rispettivamente  allo  stato di attuazione degli
          interventi  finanziati,  alle esigenze espresse dal mercato
          in  merito  alle  singole  misure  di incentivazione e alla
          finalita'  di  accelerazione della spesa in conto capitale.
          Per    assicurare    l'accelerazione    della    spesa   le
          amministrazioni  centrali  e le regioni presentano al CIPE,
          sulla base delle disponibilita' finanziarie che emergono ai
          sensi  del comma 2, gli interventi candidati, indicando per
          ciascuno  di essi i risultati economico-sociali attesi e il
          cronoprogramma  delle  attivita' e di spesa. Gli interventi
          finanziabili   sono   attuati   nell'ambito  e  secondo  le
          procedure  previste  dagli Accordi di programma quadro. Gli
          interventi   di   accelerazione   da  realizzare  nel  2004
          riguarderanno   prioritariamente   i   settori   sicurezza,
          trasporti, ricerca, acqua e rischio idrogeologico.
              2.  Il  CIPE informa semestralmente il Parlamento delle
          operazioni  effettuate  in  base  al  comma 1. A tal fine i
          soggetti  gestori delle diverse forme di intervento, con la
          medesima   cadenza,   comunicano   al  CIPE  i  dati  sugli
          interventi  effettuati,  includenti  quelli  sulla relativa
          localizzazione,  e sullo stato complessivo di impiego delle
          risorse assegnate.
              3.  Presso  il  Ministero delle attivita' produttive e'
          istituito  un apposito fondo in cui confluiscono le risorse
          del  fondo  unico  per  gli  incentivi  alle imprese di cui
          all'art.  52  della  legge  23 dicembre  1998,  n. 448, con
          riferimento   alle   autorizzazioni  di  spesa  di  cui  al
          decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, le
          disponibilita'  assegnate alla programmazione negoziata per
          patti   territoriali,   contratti  d'area  e  contratti  di
          programma,  nonche'  le  risorse  che gli siano allocate in
          attuazione  del  comma 1. Allo stesso fondo confluiscono le
          economie  derivanti  da  provvedimenti  di  revoca totale o
          parziale  degli interventi citati, nonche' quelle di cui al
          comma 6  dell'art. 8 della legge 7 agosto 1997, n. 266. Gli
          oneri   relativi  al  funzionamento  dell'Istituto  per  la
          promozione  industriale, di cui all'art. 14, comma 3, della
          legge  5 marzo  2001, n. 57, riguardanti le iniziative e le
          attivita' di assistenza tecnica afferenti le autorizzazioni
          di  spesa  di  cui  al  fondo istituito dal presente comma,
          gravano  su  detto  fondo. A tal fine provvede, con proprio
          decreto, il Ministro delle attivita' produttive.
              4.  Il  3  per cento degli stanziamenti previsti per le
          infrastrutture  e' destinato alla spesa per la tutela e gli
          interventi  a  favore dei beni e delle attivita' culturali.
          Con  regolamento  del  Ministro  per  i beni e le attivita'
          culturali, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della
          legge  23 agosto  1988, n. 400, di concerto con il Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  sono  definiti i
          criteri  e  le  modalita'  per l'utilizzo e la destinazione
          della quota percentuale di cui al precedente periodo.
              5.  Ai  fini  del  riequilibrio  socio-economico  e del
          completamento  delle  dotazioni infrastrutturali del Paese,
          nell'ambito  del programma di infrastrutture strategiche di
          cui  alla  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  puo' essere
          previsto   il   rifinanziamento  degli  interventi  di  cui
          all'art.  145,  comma 21,  della legge 23 dicembre 2000, n.
          388.
              6.  Per le attivita' iniziate entro il 31 dicembre 2002
          relative  alle  istruttorie  dei  patti  territoriali e dei
          contratti   d'area,   nonche'   per  quelle  di  assistenza
          tecnico-amministrativa dei patti territoriali, il Ministero
          delle attivita' produttive e' autorizzato a corrispondere i
          compensi  previsti  dalle convenzioni a suo tempo stipulate
          dal  Ministero dell'economia e delle finanze a valere sulle
          somme  disponibili  in  relazione  a  quanto previsto dalle
          Del.CIPE  17 marzo 2000, n. 31 e Del.CIPE 21 dicembre 2001,
          n. 123, pubblicate rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale
          n.  125  del  31 maggio 2000 e n. 88 del 15 aprile 2002. Il
          Ministero    delle   attivita'   produttive   e'   altresi'
          autorizzato,  aggiornando  le  condizioni operative per gli
          importi  previsti  dalle  convenzioni,  a stipulare con gli
          stessi  soggetti  contratti  a  trattativa  privata  per il
          completamento   delle   attivita'   previste  dalle  stesse
          convenzioni.».
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 61 della gia' citata
          legge n. 289 del 2002:
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative all'utilizzo del fondo di cui al presente articolo
          sono  trasmesse  al Parlamento e di esse viene data formale
          comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo 3,   lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. (Omissis).
              12. (Omissis).
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
              - Si  riporta  il  comma 3  dell'art.  11  della  legge
          5 agosto  1978,  n.  468  (  Riforma  di  alcune  norme  di
          contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio):
              «3.  La  legge  finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa contieneesclusivamente norme tese a realizzare effetti
          finanziari  con  decorrenza  dal primo anno considerato nel
          bilancio pluriennale e in particolare:
                a) il   livello   massimo   del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                b) le  variazioni  delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                c) la  determinazione,  in  apposita  tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                d) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                e) la  determinazione,  in  apposita  tabella,  delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                f) gli  stanziamenti  di  spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                g) gli  importi dei fondi speciali previsti dall'art.
          11-bis e le corrispondenti tabelle;
                h) l'importo   complessivo   massimo   destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                i) altre  regolazioni meramente quantitative rinviate
          alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                i-bis)  norme  che  comportano  aumenti  di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di  spesa  o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                i-quater)   norme  recanti  misure  correttive  degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Note al comma 842:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  28 agosto  1997, n. 281 recante Definizione ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali»:
                «Art.  3 (Intese).  - 1. Le disposizioni del presente
          articolo  si  applicano  a  tutti  i procedimenti in cui la
          legislazione  vigente  prevede  un'intesa  nella Conferenza
          Stato-regioni.
              2.   Le   intese   si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.
              3.  Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
          non  e'  raggiunta  entro  trenta giorni dalla prima seduta
          della  Conferenza  Stato-regioni  in cui l'oggetto e' posto
          all'ordine  del  giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
          con deliberazione motivata.
              4.  In  caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          Ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni   del   presente   articolo.  I  provvedimenti
          adottati   sono   sottoposti   all'esame  della  Conferenza
          Stato-regioni  nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
          dei  Ministri  e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.».
          Note al comma 847:
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
          1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
              «Art.  15.  Razionalizzazione  dei  fondi  pubblici  di
          garanzia.
              1.  Al  fondo di garanzia di cui all'art. 2, comma 100,
          lettera a),  della  legge  23 dicembre  1996,  n. 662, sono
          attribuite,  a integrazione delle risorse gia' destinate in
          attuazione   dello   stesso  art.  2,  le  attivita'  e  le
          passivita'  del  fondo di garanzia di cui all'art. 20 della
          legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni, e
          del  fondo  di  garanzia  di  cui  all'art.  7  della legge
          10 ottobre   1975,  n.  517,  e  successive  modificazioni,
          nonche'  un  importo  pari  a  50 miliardi di lire a valere
          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
          di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.
              2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
          articolo   puo'   essere   concessa   alle   banche,   agli
          intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco speciale di
          cui all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993,
          n.   385,  e  successive  modificazioni,  e  alle  societa'
          finanziarie   per  l'innovazione  e  lo  sviluppo  iscritte
          all'albo  di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre
          1991,  n.  317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie
          imprese,  ivi  compresa  la  locazione  finanziaria,  e  di
          partecipazioni,  temporanee  e  di  minoranza,  al capitale
          delle  piccole  e  medie  imprese. La garanzia del fondo e'
          estesa  a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
          consorzi  di  garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155,
          comma 4,  del  citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e
          dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale
          di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo.
              3.  I  criteri  e le modalita' per la concessione della
          garanzia  e  per la gestione del fondo nonche' le eventuali
          riserve   di  fondi  a  favore  di  determinati  settori  o
          tipologie  di  operazioni  sono  regolati  con  decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          di  concerto  con  il Ministro del tesoro, da emanare entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente  legge.  Apposita  convenzione  verra'  stipulata,
          entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
          presente   legge,  tra  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
          sensi   dell'art.  47,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          1° settembre  1993,  n.  385  .  La  convenzione prevede un
          distinto  organo,  competente  a deliberare in materia, nel
          quale  sono nominati anche un rappresentante delle banche e
          uno  per  ciascuna  delle  organizzazioni rappresentative a
          livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali
          e commerciali.
              4.  Un  importo  pari  a  50 miliardi di lire, a valere
          sulle risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative
          di  garanzia  collettiva  fidi  ai  sensi  dell'art.  2 del
          decreto-legge  20 maggio  1993,  n.  149,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 luglio  1993,  n.  237, e'
          destinato  al  fondo  centrale di garanzia istituito presso
          l'Artigiancassa  S.p.A.  dalla  legge  14 ottobre  1964, n.
          1068,  e  successive modificazioni e integrazioni. All'art.
          2, comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
          parole:  «Ministro  del tesoro», sono inserite le seguenti:
          «di  concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
          e dell'artigianato».
              5.  Dalla  data  di  entrata  in vigore del decreto del
          Ministro  dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
          emanato  di  concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
          comma 3,  sono  abrogati  l'art.  20  della legge 12 agosto
          1977,  n.  675,  e l'art. 7 della legge 10 ottobre 1975, n.
          517, e loro successive modificazioni.
              6. (Omissis).».
              - Si  riporta  il testo del comma 106 dell'art. 4 della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del
          tessuto   produttivo   nazionale,  e'  istituito  il  Fondo
          rotativo  nazionale  per  gli  interventi  nel  capitale di
          rischio.  Il  Fondo  e'  gestito da Sviluppo Italia Spa nel
          rispetto   della   legislazione   nazionale  e  comunitaria
          vigente,   per   effettuare   interventi  temporanei  e  di
          minoranza,  comunque  non  superiori  al  30 per cento, nel
          capitale  di imprese produttive, nei settori dei beni e dei
          servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107
          a   110   con   priorita'  per  quelli  cofinanziati  dalle
          regioni.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 106 della gia' citata
          legge n. 388 del 2000:
              «106.   Promozione   e   sviluppo   di   nuove  imprese
          innovative.
              1.  Gli  interventi  del Fondo di cui all'art. 14 della
          legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono estesi al finanziamento
          dei   programmi   di  investimento  per  la  nascita  e  il
          consolidamento   delle  imprese  operanti  in  comparti  di
          attivita'  ad  elevato  impatto  tecnologico  ovvero per il
          rafforzamento  patrimoniale  delle  piccole e medie imprese
          localizzate  nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
          di  cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
          21 giugno   1999,  e  delle  iniziative  di  promozione  ed
          assistenza  tecnica  svolte  da  organismi  qualificati per
          favorirne  l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
          agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
          una   pluralita'   di   interventi  connessi,  relativi  ad
          investimenti  fissi,  sviluppo  pre-competitivo, formazione
          del  personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
          direttiva  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
          dell'art.  10,  comma 2,  del decreto legislativo 27 luglio
          1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli
          interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
          partecipazione  di  investitori qualificati nel capitale di
          rischio   delle   imprese,  le  forme  e  le  misure  delle
          agevolazioni    nei   limiti   previsti   dalla   normativa
          comunitaria per gli aiuti di Stato.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  e'  determinata  entro  il
          31 gennaio  di  ogni anno la quota delle disponibilita' del
          Fondo  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46,  da  destinare  agli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.».
              - Si  riporta  il testo del comma 222 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «222.  Al  fine  di  favorire l'afflusso di capitale di
          rischio   verso   piccole   e   medie   imprese  innovative
          localizzate nelle aree sottoutilizzate, il Dipartimento per
          l'innovazione   e   le   tecnologie  della  Presidenza  del
          Consiglio  dei ministri puo' sottoscrivere e alienare quote
          di  uno  o piu' fondi comuni di investimento, in misura non
          superiore  al  50  per  cento  del  patrimonio,  promossi e
          gestiti  da  una  o piu' societa' di gestione del risparmio
          (SGR)   previste   dal   testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24 febbraio  1998,  n.  58.  Tali  SGR saranno
          individuate   dal  citato  Dipartimento,  d'intesa  con  il
          Dipartimento  per  le politiche di sviluppo e di coesione e
          con  il Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia
          e delle finanze, con procedure competitive, anche in deroga
          alle   vigenti  norme  di  legge  e  di  regolamento  sulla
          contabilita' generale dello Stato, nel rispetto delle norme
          comunitarie applicabili, assicurando che l'organizzazione e
          la  gestione  dei  fondi  siano  coerenti  con le finalita'
          pubbliche  ed  eventualmente  prevedendo  a  tale  fine  la
          presenza    di    un    rappresentante    della    pubblica
          amministrazione negli organi di gestione dei fondi.».
              -  Il  regolamento  CE  n.  1260/1999 del Consiglio del
          21 giugno  1999  reca  «Regolamento  del  Consiglio recante
          disposizioni  generali  sui Fondi strutturali» ( Pubblicato
          nella G.U.C.E. 26 giugno 1999, n. L 161.).
          Nota al comma 848:
              - Per l'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997,
          n. 281 vedasi in nota al comma 842.
          Nota al comma 852:
              - Si   riporta  il  comma 1  dell'art.  2  del  decreto
          legislativo   8 luglio   1999,  n.  270  (Nuova  disciplina
          dell'amministrazione  straordinaria delle grandi imprese in
          stato  di  insolvenza,  a  norma  dell'art.  1  della legge
          30 luglio 1998, n. 274):
              «Art.    2.   (Imprese   soggette   all'amministrazione
          straordinaria). -     1.     Possono     essere     ammesse
          all'amministrazione  straordinaria, alle condizioni e nelle
          forme  previste  dal  presente  decreto,  le imprese, anche
          individuali,  soggette alle disposizioni sul fallimento che
          hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
                a) un  numero  di  lavoratori  subordinati,  compresi
          quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni,
          non inferiore a duecento da almeno un anno;
                b) debiti  per un ammontare complessivo non inferiore
          ai  due  terzi  tanto  del  totale  dell'attivo dello stato
          patrimoniale  che  dei  ricavi  provenienti dalle vendite e
          dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.».
              - Si riporta il testo dell'art. 3 della legge 11 maggio
          1999, n. 140 ( Norme in materia di attivita' produttive):
              «Art.   3.   (Studi   e   ricerche   per   la  politica
          industriale).   1.   Per  lo  svolgimento  di  funzioni  di
          elaborazione,  di  analisi  e  di  studio nei settori delle
          attivita'   produttive,  il  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato  e'  autorizzato, sentite le
          Commissioni  parlamentari  competenti,  ad  avvalersi della
          collaborazione di esperti o societa' specializzate mediante
          appositi  contratti, nonche' di un nucleo di esperti per la
          politica  industriale, dotato della necessaria struttura di
          supporto  e  disciplinato  con  apposito  decreto, anche in
          attuazione  dei  criteri  direttivi  e  di  quanto disposto
          dall'art.  10  della  legge  7 agosto  1985,  n. 428, ferma
          restando    la    dotazione    organica    del    Ministero
          dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato. L'onere
          relativo, comprensivo di quello di cui all'art. 2, comma 3,
          lettera f),  e'  determinato  in  lire  6  miliardi annue a
          decorrere dal 1999.».
          Note al comma 853:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 3 dell'art. 11 del
          decreto-legge   14 marzo   2005,  n.  35,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   14 maggio   2005,   n.  80
          (Disposizioni  urgenti  nell'ambito del Piano di azione per
          lo sviluppo economico, sociale e territoriale):
              «3.  E'  istituito  il Fondo per il finanziamento degli
          interventi  consentiti dagli Orientamenti UE sugli aiuti di
          Stato  per  il  salvataggio  e  la  ristrutturazione  delle
          imprese in difficolta' con una dotazione finanziaria pari a
          35 milioni di euro per l'anno 2005.».
          Note al comma 855:
              - Si  riporta  il testo del comma 354 dell'art. 1 della
          legge  30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005):
              «354.  E'  istituito, presso la gestione separata della
          Cassa  depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo,
          denominato  «Fondo  rotativo per il sostegno alle imprese e
          gli  investimenti in ricerca». Il Fondo e' finalizzato alla
          concessione  alle  imprese,  anche  associate  in  appositi
          organismi,  anche  cooperativi, costituiti o promossi dalle
          associazioni  imprenditoriali  e dalle Camere di commercio,
          industria,  artigianato  e  agricoltura,  di  finanziamenti
          agevolati   che   assumono   la  forma  dell'anticipazione,
          rimborsabile  con  un  piano  di  rientro  pluriennale.  La
          dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del
          risparmio  postale,  e' stabilita in 6.000 milioni di euro.
          Le  successive  variazioni  della  dotazione  sono disposte
          dalla  Cassa  depositi  e  prestiti  Spa, in relazione alle
          dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse,
          e  comunque  nel  rispetto  dei limiti annuali di spesa sul
          bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma.».
              - Si  riportano  i commi da 358 a 361 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «358.  Il  tasso  di  interesse  sulle somme erogate in
          anticipazione  e'  determinato  con  decreto, di natura non
          regolamentare,  del Ministro dell'economia e delle finanze.
          La  differenza  tra il tasso cosi' stabilito e il tasso del
          finanziamento  agevolato,  nonche'  gli oneri derivanti dal
          comma 360,  sono  posti,  in  favore della Cassa depositi e
          prestiti  Spa,  a carico del bilancio dello Stato, a valere
          sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.».
              «359.  Sull'obbligo  di  rimborso  al Fondo delle somme
          ricevute  in  virtu'  del  finanziamento  agevolato  e  dei
          relativi  interessi  puo' essere prevista, secondo criteri,
          condizioni  e  modalita' da stabilire con decreto di natura
          non   regolamentare  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia e' elencata
          nell'allegato   allo  stato  di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze  di  cui all'art. 13 della
          legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si
          provvede  ai  sensi  dell'art. 7, secondo comma, numero 2),
          della   legge   5 agosto  1978,  n.  468,  con  imputazione
          nell'ambito  dell'unita' previsionale di base 3.2.4.2 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze  per  l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi
          successivi.».
              «360.  Alla  Cassa  depositi  e  prestiti S.p.A., sulle
          somme  erogate  in anticipazione, e' riconosciuto, a valere
          sui   finanziamenti   stabiliti  ai  sensi  del  comma 356,
          lettera a),  il  rimborso delle spese di gestione del Fondo
          in  misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme
          erogate annualmente.».
              «361.  Per le finalita' previste dai commi da 354 a 360
          e'  autorizzata  la  spesa di 80 milioni di euro per l'anno
          2005  e  di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
          2006.  Una  quota  dei predetti oneri, pari a 55 milioni di
          euro  per  l'anno  2005 e a 100 milioni di euro perciascuno
          degli  anni  2006, 2007 e 2008, e' posta a carico del Fondo
          per  le  aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati
          dallo  stesso.  La restante quota relativa agli anni 2005 e
          2006,  pari  rispettivamente  a  25  milioni di euro e a 50
          milioni  di  euro,  e' posta a carico della parte del Fondo
          unico  per  gli  incentivi alle imprese non riguardante gli
          interventi  nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa
          agli  anni  2007  e  2008,  pari  a  50 milioni di euro per
          ciascun  anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150
          milioni  di euro annui, si provvede con le maggiori entrate
          derivanti dal comma 300.».
              -  Il  decreto  legislativo  31 marzo 1998, n. 112 reca
          «Conferimento  di  funzioni  e compiti amministrativi dello
          Stato  alle  regioni ed agli enti locali, in attuazione del
          capo  I della legge 15 marzo 1997, n. 59» (Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.).
          Nota al comma 856:
              Per il riferimento al comma 361 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311 vedasi nota al comma precedente.
          Note al comma 860:
              - Si  riporta  il  testo degli articoli 103 e 106 della
          legge  23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni
          (Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio annuale e
          pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001):
              «Art.  103.   (Utilizzo  dei  proventi  derivanti dalle
          licenze  UMTS  e  norme  in  materia  di  carta  di credito
          formativa  e di commercio elettronico). - 1. Nello stato di
          previsione  del  Ministero del tesoro, del bilancio e della
          programmazione economica e' istituito un fondo destinato al
          finanziamento  della  ricerca  scientifica  nel  quadro del
          Programma  nazionale della ricerca ed anche con riferimento
          al  settore  delle  tecnologie  dell'informazione  e  della
          comunicazione (ICT) ed al progetto «Genoma», nonche' per il
          finanziamento  di  progetti  per lo sviluppo della societa'
          dell'informazione  relativi  all'introduzione  delle  nuove
          tecnologie       nella       pubblica      amministrazione,
          all'informatizzazione   della   pubblica   amministrazione,
          compreso   il   monitoraggio  della  spesa,  allo  sviluppo
          tecnologico delle imprese, alla formazione all'utilizzo dei
          relativi   strumenti,   alla   riduzione   delle  emissioni
          elettromagnetiche,   alla  alfabetizzazione  informatica  e
          delle  nuove  tecnologie, alle ricerche e studi nel settore
          delle   telecomunicazioni.   La   dotazione  del  fondo  e'
          determinata  in  misura  pari  al 10 per cento dei proventi
          derivanti  dal  rilascio  delle  licenze  individuali per i
          sistemi  di comunicazioni mobili di terza generazione. Alla
          ripartizione del fondo tra le diverse finalizzazioni, fermo
          restando  quanto previsto dal comma 3 del presente articolo
          e  dall'art.  112  provvede  il  Consiglio dei ministri, su
          proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita
          la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8 del decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
              2.   Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro competente, d'intesa con
          il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica,  sentite la Conferenza unificata di cui all'art.
          8  del  decreto  legislativo  28 agosto  1997, n. 281, e le
          competenti   Commissioni   parlamentari,  sono  determinati
          procedure,  modalita'  e strumenti per l'utilizzo dei fondi
          assegnati.
              3.  Una  quota del fondo di cui al comma 1, pari a lire
          50  miliardi  nell'anno  2001, e' destinata all'istituzione
          della  carta  di credito formativa per i cittadini italiani
          che  compiono diciotto anni nel corso del 2001. Il Ministro
          delle   attivita'   produttive,  sentito  il  Ministro  per
          l'innovazione  e  le tecnologie, promuove la stipula di una
          convenzione  tra  le  imprese  del settore delle tecnologie
          della  informazione  e  della comunicazione, le imprese del
          credito  bancario e il Ministero delle attivita' produttive
          e  il  Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della
          Presidenza  del  Consiglio dei ministri al fine di ottenere
          le migliori possibili condizioni di utilizzo della carta di
          credito  formativa per l'acquisto, con particolare riguardo
          alle  iniziative economiche in forma associativa, di beni e
          servizi  nel  settore delle tecnologie della informazione e
          della  comunicazione  e  di corsi di formazione a distanza,
          per  un ammontare pari a 2.500 euro, da effettuare entro il
          2005.  La  convenzione  identifica  i  prodotti  e  servizi
          ammissibili   all'acquisto,  e  prevede  le  condizioni  di
          rimborso  della  somma  utilizzata.  La convenzione prevede
          inoltre  che  lo  Stato sia garante di ultima istanza delle
          imprese  emittenti  di  fronte  ai  casi  di insolvenza nei
          limiti  delle  somme che siano annualmente destinate a tale
          fine  dalla  legge  finanziaria. Con decreto del Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri, su proposta del Ministro del
          tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
          determinate  le  procedure  e  le modalita' per l'esercizio
          delle funzioni di garanzia di cui al periodo precedente.
              4.
              5.   Per  lo  sviluppo  delle  attivita'  di  commercio
          elettronico,  di  cui  all'art.  21 del decreto legislativo
          31 marzo  1998,  n.  114,  il Ministero dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato provvede alla concessione, nei
          limiti stabiliti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti
          de minimis, di un credito di imposta, non rimborsabile, che
          puo'  essere  utilizzato dal soggetto beneficiario in una o
          piu'  soluzioni,  per  i  versamenti di cui all'art. 17 del
          decreto  legislativo  9 luglio  1997,  n. 241, e successive
          modificazioni,  entro  il termine massimo di tre anni dalla
          ricezione  del provvedimento di concessione. Per il settore
          produttivo  tessile,  dell'abbigliamento e calzaturiero, il
          Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato
          adotta  specifiche  misure per la concessione di contributi
          in conto capitale nei limiti degli aiuti de minimis.
              6.  Alla  selezione  delle  iniziative  finanziabili ai
          sensi  del  comma 5 si provvede tramite bandi pubblici, nei
          quali  sono  indicate le tipologie dei soggetti destinatari
          degli  interventi,  con priorita' verso forme associative e
          consortili  tra piccole e medie imprese, mirando a favorire
          iniziative   comuni   delle   stesse,   nonche'   le  spese
          ammissibili  e  le  misure delle agevolazioni. Tra le spese
          ammissibili dovranno essere incluse le spese per interventi
          di  formazione  e  per  i portali internet. I contributi in
          conto capitale di cui al comma 5 non sono cumulabili con il
          credito  di  imposta  di  cui  allo  stesso comma. Potranno
          essere  altresi'  previste  azioni  di  monitoraggio  e  di
          promozione  del  mercato  nell'ambito delle attivita' degli
          osservatori  permanenti  nel limite di lire 500 milioni per
          ciascuno  dei  medesimi  anni. Per la gestione dei predetti
          interventi  il  Ministero  dell'industria,  del commercio e
          dell'artigianato  puo'  avvalersi,  sulla  base di apposite
          convenzioni,  di  enti  pubblici,  ovvero di altri soggetti
          individuati  con  le  procedure di cui all'art. 3, comma 2,
          del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, i cui oneri
          sono  posti  a carico degli stanziamenti cui le convenzioni
          si  riferiscono.  Con  decreto del Ministro dell'industria,
          del  commercio e dell'artigianato, adottato di concerto con
          i Ministri delle finanze e del tesoro, del bilancio e della
          programmazione  economica,  sono  determinate,  nel  limite
          delle  risorse  appositamente  stanziate,  le  modalita' di
          controllo  e  regolazione  contabile del credito di imposta
          concesso   a   ciascun   soggetto   beneficiario.  Per  gli
          interventi  di  cui al comma 5 e' conferita al fondo di cui
          all'art.  14  della legge 17 febbraio 1982, n. 46, la somma
          di  lire  110 miliardi per ciascuno degli anni 2002 e 2003,
          di  cui  lire  80 miliardi per la concessione di crediti di
          imposta   e   lire 30 miliardi   per  contributi  in  conto
          capitale.».
              «Art.  106.   (Promozione  e  sviluppo di nuove imprese
          innovative). - 1.  Gli interventi del Fondo di cui all'art.
          14  della  legge  17 febbraio  1982,  n. 46, sono estesi al
          finanziamento  dei programmi di investimento per la nascita
          e  il  consolidamento delle imprese operanti in comparti di
          attivita'  ad  elevato  impatto  tecnologico  ovvero per il
          rafforzamento  patrimoniale  delle  piccole e medie imprese
          localizzate  nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2
          di  cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del
          21 giugno   1999,  e  delle  iniziative  di  promozione  ed
          assistenza  tecnica  svolte  da  organismi  qualificati per
          favorirne  l'avvio. Il predetto Fondo puo' altresi' erogare
          agevolazioni in forme integrate per i programmi comportanti
          una   pluralita'   di   interventi  connessi,  relativi  ad
          investimenti  fissi,  sviluppo  pre-competitivo, formazione
          del  personale e acquisizione di servizi specializzati. Con
          direttiva  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
          dell'artigianato, adottata entro sessanta giorni dalla data
          di entrata in vigore della presente legge, emanata ai sensi
          dell'art.  10,  comma 2,  del decreto legislativo 27 luglio
          1999, n. 297, sono stabilite le modalita' di gestione degli
          interventi, ivi compresi quelli finalizzati a facilitare la
          partecipazione  di  investitori qualificati nel capitale di
          rischio   delle   imprese,  le  forme  e  le  misure  delle
          agevolazioni    nei   limiti   previsti   dalla   normativa
          comunitaria per gli aiuti di Stato.
              2.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e  dell'artigianato  e'  determinata  entro  il
          31 gennaio  di  ogni anno la quota delle disponibilita' del
          Fondo  di  cui all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
          46,  da  destinare  agli  interventi  di  cui  al  presente
          articolo.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          17 febbraio   1982,   n.   46  (Interventi  per  i  settori
          dell'economia di rilevanza nazionale):
              «Art.   14. Presso  il  Ministero  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato  e'  istituito  il  «Fondo
          speciale  rotativo per l'innovazione tecnologica». Il Fondo
          e'  amministrato  con  gestione  fuori  bilancio  ai  sensi
          dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
              Gli interventi del Fondo hanno per oggetto programmi di
          imprese   destinati  ad  introdurre  rilevanti  avanzamenti
          tecnologici   finalizzati   a  nuovi  prodotti  o  processi
          produttivi  o  al  miglioramento  di  prodotti  o  processi
          produttivi  gia' esistenti, oppure rilevanti innovazioni di
          contenuto  stilistico  e  qualitativo  del  prodotto.  Tali
          programmi   riguardano   le   attivita'  di  progettazione,
          sperimentazione,   sviluppo,   preindustrializzazione  e  i
          processi    realizzativi    di   campionatura   innovativa,
          unitariamente considerati.
              Il  Ministro  delle  attivita'  produttive provvede con
          proprio  decreto,  adottato  previo  parere  delle  regioni
          interessate,  a  stabilire annualmente la percentuale delle
          risorse  riservata  in  via  prioritaria  ai  programmi  di
          sviluppo  precompetitivo  presentati  dalle piccole e medie
          imprese.  Tale  quota  non  puo' essere inferiore al 25 per
          cento delle riserve annuali disponibili.».
          Note al comma 863:
              - Si  riporta  il  quinto  comma,  dell'art. 119, della
          Costituzione:
              «Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   Comuni,   Province,  Citta'  metropolitane  e
          Regioni.».
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo   28 agosto   1997,   n.  281  (Definizione  ed
          ampliamento  delle attribuzioni della Conferenza permanente
          per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le regioni e le province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per le
          materie  ed  i  compiti  di interesse comune delle regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali):
              «Art.  8. Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
          Conferenza unificata.
              1.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          unificata  per  le materie ed i compiti di interesse comune
          delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita'
          montane, con la Conferenza Stato-regioni .
              2.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua  delega,  dal  Ministro dell'interno o dal Ministro per
          gli   affari   regionali   nella   materia   di  rispettiva
          competenza;  ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
          e   del  bilancio  e  della  programmazione  economica,  il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro  della  sanita',  il  presidente dell'Associazione
          nazionale   dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il  presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione  nazionale  comuni, comunita' ed enti montani -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei   quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI  cinque
          rappresentano  le  citta'  individuate  dall'art.  17 della
          legge  8 giugno  1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
          invitati  altri  membri del Governo, nonche' rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
              3.  La  Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali e'
          convocata  almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
          il  presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
              4.  La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma 1  e'
          convocata  dal  Presidente  del  Consiglio dei Ministri. Le
          sedute  sono  presiedute  dal  Presidente del Consiglio dei
          Ministri  o,  su  sua  delega,  dal Ministro per gli affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  61  della  legge
          27 dicembre  2002,  n.  289 (Disposizioni per la formazione
          del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato (legge
          finanziaria 2003):
              «Art.   61   (Fondo  per  le  aree  sottoutilizzate  ed
          interventi nelle medesime aree). - 1. A decorrere dall'anno
          2003  e'  istituito  il  fondo per le aree sottoutilizzate,
          coincidenti  con  l'ambito territoriale delle aree depresse
          di  cui  alla  legge  30 giugno  1998,  n.  208,  al  quale
          confluiscono   le  risorse  disponibili  autorizzate  dalle
          disposizioni      legislative,     comunque     evidenziate
          contabilmente   in   modo   autonomo,   con   finalita'  di
          riequilibrio  economico  e  sociale  di cui all'allegato 1,
          nonche'  la dotazione aggiuntiva di 400 milioni di euro per
          l'anno  2003,  di  650 milioni di euro per l'anno 2004 e di
          7.000 milioni di euro per l'anno 2005.
              2.  A  decorrere  dall'anno  2004  si provvede ai sensi
          dell'art.  11,  comma 3,  lettera f),  della legge 5 agosto
          1978, n. 468, e successive modificazioni.
              3.   Il  fondo  e'  ripartito  esclusivamente  tra  gli
          interventi  previsti  dalle disposizioni legislative di cui
          al  comma 1,  con apposite delibere del CIPE adottate sulla
          base  del  criterio  generale  di destinazione territoriale
          delle  risorse  disponibili e per finalita' di riequilibrio
          economico e sociale, nonche':
                a) per  gli  investimenti  pubblici,  ai  quali  sono
          finalizzate    le    risorse    stanziate   a   titolo   di
          rifinanziamento  degli  interventi  di cui all'art. 1 della
          citata legge n. 208 del 1998, e comunque realizzabili anche
          attraverso   le   altre  disposizioni  legislative  di  cui
          all'allegato  1, sulla base, ove applicabili, dei criteri e
          dei  metodi  indicati  all'art.  73 della legge 28 dicembre
          2001, n. 448;
                b) per  gli incentivi, secondo criteri e metodi volti
          a massimizzare l'efficacia complessiva dell'intervento e la
          sua  rapidita'  e  semplicita',  sulla  base  dei risultati
          ottenuti   e  degli  indirizzi  annuali  del  Documento  di
          programmazione  economico-finanziaria,  e a rispondere alle
          esigenze del mercato.
              4.   Le   risorse   finanziarie   assegnate   dal  CIPE
          costituiscono   limiti   massimi  di  spesa  ai  sensi  del
          comma 6-bis  dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n.
          468.
              5.  Il  CIPE,  con  proprie  delibere  da sottoporre al
          controllo  preventivo  della  Corte dei conti, stabilisce i
          criteri  e  le  modalita'  di  attuazione  degli interventi
          previsti  dalle disposizioni legislative di cui al comma 1,
          anche  al  fine  di dare immediata applicazione ai principi
          contenuti nel comma 2 dell'art. 72. Sino all'adozione delle
          delibere di cui al presente comma, ciascun intervento resta
          disciplinato  dalle disposizioni di attuazione vigenti alla
          data di entrata in vigore della presente legge.
              6.  Al  fine  di  dare  attuazione  al comma 3, il CIPE
          effettua un monitoraggio periodico della domanda rivolta ai
          diversi  strumenti  e  del loro stato di attuazione; a tale
          fine si avvale, oltre che delle azioni di monitoraggio gia'
          in  atto, di specifici contributi dell'ISTAT e delle Camere
          di  commercio,  industria, artigianato e agricoltura. Entro
          il  30 giugno  di  ogni  anno il CIPE approva una relazione
          sugli    interventi    effettuati   nell'anno   precedente,
          contenente  altresi' elementi di valutazione sull'attivita'
          svolta nell'anno in corso e su quella da svolgere nell'anno
          successivo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          trasmette tale relazione al Parlamento.
              7. Partecipano in via ordinaria alle riunioni del CIPE,
          con  diritto  di voto, il Ministro per gli affari regionali
          in qualita' di presidente della Conferenza permanente per i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento  e  di Bolzano, e il presidente della Conferenza dei
          presidenti  delle  regioni  e  delle  province  autonome di
          Trento  e  di Bolzano, o un suo delegato, in rappresentanza
          della Conferenza stessa. Copia delle deliberazioni del CIPE
          relative   all'utilizzo   del  fondo  di  cui  al  presente
          articolo sono  trasmesse al Parlamento e di esse viene data
          formale comunicazione alle competenti Commissioni.
              8.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  ad  apportare,  anche con riferimento all'art.
          60,   con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
          bilancio  in  termini di residui, competenza e cassa tra le
          pertinenti  unita'  previsionali  di  base  degli  stati di
          previsione delle amministrazioni interessate.
              9.  Le  economie  derivanti  da provvedimenti di revoca
          totale  o parziale delle agevolazioni di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 giugno  1995,  n.  244,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1995, n. 341, nonche'
          quelle  di  cui  all'art.  8, comma 2, della legge 7 agosto
          1997, n. 266, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive  per  la  copertura degli oneri statali relativi
          alle   iniziative   imprenditoriali   comprese   nei  patti
          territoriali  e  per il finanziamento di nuovi contratti di
          programma.  Per  il  finanziamento  di  nuovi  contratti di
          programma, una quota pari al 70 per cento delle economie e'
          riservata   alle   aree  sottoutilizzate  del  Centro-Nord,
          ricomprese  nelle  aree  ammissibili  alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettera c),  del Trattato che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese  nell'obiettivo 2, di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999.
              10.  Le  economie  derivanti da provvedimenti di revoca
          totale  o  parziale  delle  agevolazioni di cui all'art. 1,
          comma 2,   del   decreto-legge  22 ottobre  1992,  n.  415,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre
          1992, n. 488, sono utilizzate dal Ministero delle attivita'
          produttive,  oltre  che  per  gli  interventi  previsti dal
          citato decreto-legge n. 415 del 1992, anche, nel limite del
          60 per cento delle economie stesse, per il finanziamento di
          nuovi contratti di programma. Per il finanziamento di nuovi
          contratti  di  programma  una  quota  pari all'85 per cento
          delle   economie   e'  riservata  alle  aree  depresse  del
          Mezzogiorno  ricomprese  nell'obiettivo 1, di cui al citato
          regolamento  (CE)  n. 1260/1999, e una quota pari al 15 per
          cento alle aree sottoutilizzate del Centro-Nord, ricomprese
          nelle  aree  ammissibili  alle  deroghe previste dal citato
          art.   87,   paragrafo 3,   lettera c),  del  Trattato  che
          istituisce   la   Comunita'   europea,  nonche'  alle  aree
          ricomprese   nell'obiettivo   2,   di   cui   al   predetto
          regolamento.
              11. (Omissis).
              12. (Omissis).
              13.  Nei limiti delle risorse di cui al comma 3 possono
          essere   concesse  agevolazioni  in  favore  delle  imprese
          operanti  in settori ammissibili alle agevolazioni ai sensi
          del  decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, ed
          aventi  sede  nelle  aree ammissibili alle deroghe previste
          dall'art.  87,  paragrafo 3,  lettere a) e c), del Trattato
          che  istituisce  la  Comunita'  europea, nonche' nelle aree
          ricadenti  nell'obiettivo  2  di cui al regolamento (CE) n.
          1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che investono,
          nell'ambito  di  programmi  di penetrazione commerciale, in
          campagne   pubblicitarie  localizzate  in  specifiche  aree
          territoriali  del  Paese.  L'agevolazione  e'  riconosciuta
          sulle  spese  documentate dell'esercizio di riferimento che
          eccedono il totale delle spese pubblicitarie dell'esercizio
          precedente  e nelle misure massime previste per gli aiuti a
          finalita'  regionale,  nel rispetto dei limiti della regola
          «de  minimis»  di  cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
          Commissione,  del  12 gennaio  2001.  Il  CIPE, con propria
          delibera  da sottoporre al controllo preventivo della Corte
          dei  conti, stabilisce le risorse da riassegnare all'unita'
          previsionale  di  base  6.1.2.7  «Devoluzione  di proventi»
          dello  stato  di  previsione  del Ministero dell'economia e
          delle finanze, ed indica la data da cui decorre la facolta'
          di  presentazione  e le modalita' delle relative istanze. I
          soggetti  che  intendano avvalersi dei contributi di cui al
          presente  comma devono  produrre  istanza all'Agenzia delle
          entrate  che  provvede  entro trenta giorni a comunicare il
          suo  eventuale  accoglimento  secondo  l'ordine cronologico
          delle   domande   pervenute.  Qualora  l'utilizzazione  del
          contributo  esposta  nell'istanza  non  risulti effettuata,
          nell'esercizio  di  imposta cui si riferisce la domanda, il
          soggetto interessato decade dal diritto al contributo e non
          puo'   presentare   una   nuova  istanza  nei  dodici  mesi
          successivi alla conclusione dell'esercizio fiscale.».
          Note al comma 865:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 11 della
          legge  5 agosto  1978,  n.  468, e successive modificazioni
          (Riforma  di  alcune  norme  di contabilita' generale dello
          Stato in materia di bilancio):
                «3.  La legge finanziaria non puo' contenere norme di
          delega  o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio.
          Essa   contiene  esclusivamente  norme  tese  a  realizzare
          effetti   finanziari   con   decorrenza   dal   primo  anno
          considerato nel bilancio pluriennale e in particolare:
                  a) il   livello  massimo  del  ricorso  al  mercato
          finanziario  e  del saldo netto da finanziare in termini di
          competenza,   per   ciascuno  degli  anni  considerati  dal
          bilancio  pluriennale  comprese  le  eventuali  regolazioni
          contabili pregresse specificamente indicate;
                  b) le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e
          degli   scaglioni,  le  altre  misure  che  incidono  sulla
          determinazione  del  quantum  della  prestazione, afferenti
          imposte  indirette,  tasse, canoni, tariffe e contributi in
          vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui
          essa  si  riferisce,  nonche'  le  correzioni delle imposte
          conseguenti all'andamento dell'inflazione;
                  c) la  determinazione,  in apposita tabella, per le
          leggi  che  dispongono spese a carattere pluriennale, delle
          quote   destinate   a   gravare   su  ciascuno  degli  anni
          considerati;
                  d) la  determinazione,  in  apposita tabella, della
          quota  da  iscrivere  nel  bilancio  di ciascuno degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa
          permanente,  di natura corrente e in conto capitale, la cui
          quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria;
                  e) la  determinazione,  in  apposita tabella, delle
          riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio
          pluriennale, di autorizzazioni legislative di spesa;
                  f) gli  stanziamenti di spesa, in apposita tabella,
          per  il  rifinanziamento, per non piu' di un anno, di norme
          vigenti  classificate  tra le spese in conto capitale e per
          le   quali   nell'ultimo   esercizio   sia   previsto   uno
          stanziamento di competenza, nonche' per il rifinanziamento,
          qualora  la  legge  lo  preveda,  per uno o piu' degli anni
          considerati  dal bilancio pluriennale, di norme vigenti che
          prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati
          tra le spese in conto capitale;
                  g) gli   importi   dei   fondi   speciali  previsti
          dall'art. 11-bis e le corrispondenti tabelle;
                  h) l'importo   complessivo  massimo  destinato,  in
          ciascuno  degli  anni compresi nel bilancio pluriennale, al
          rinnovo   dei  contratti  del  pubblico  impiego,  a  norma
          dell'art.  15  della  legge  29 marzo  1983, n. 93, ed alle
          modifiche   del   trattamento  economico  e  normativo  del
          personale   dipendente  da  pubbliche  amministrazioni  non
          compreso nel regime contrattuale;
                  i) altre    regolazioni    meramente   quantitative
          rinviate alla legge finanziaria dalle leggi vigenti;
                  i-bis)  norme  che  comportano aumenti di entrata o
          riduzioni  di  spesa,  restando  escluse quelle a carattere
          ordinamentale  ovvero  organizzatorio,  salvo  che  esse si
          caratterizzino  per un rilevante contenuto di miglioramento
          dei saldi di cui alla lettera a);
                  i-ter)  norme  che  comportano  aumenti  di spesa o
          riduzioni  di  entrata  ed il cui contenuto sia finalizzato
          direttamente  al  sostegno o al rilancio dell'economia, con
          esclusione   di   interventi  di  carattere  localistico  o
          microsettoriale;
                  i-quater)  norme  recanti  misure  correttive degli
          effetti  finanziari  delle  leggi  di  cui all'art. 11-ter,
          comma 7.».
          Note al comma 868:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 9 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 311 del 2004:
              «9.  Per  il  triennio  2005-2007, le riassegnazioni di
          entrate  e  l'utilizzo  dei  fondi  di  riserva  per  spese
          obbligatorie  e d'ordine e per spese impreviste non possono
          essere   superiori   a   quelli  del  precedente  esercizio
          incrementati  del  2  per  cento.  Nei  casi di particolare
          necessita'  e  urgenza,  il  predetto  limite  puo'  essere
          superato,  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei
          ministri,  su  proposta  del Ministro dell'economia e delle
          finanze,   da   comunicare   alle   competenti  Commissioni
          parlamentari e alla Corte dei conti.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 46 dell'art. 1 della
          legge   23 dicembre  2005,  n.  266  (Disposizioni  per  la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 2006):
              «46.    A   decorrere   dall'anno   2006,   l'ammontare
          complessivo  delle  riassegnazioni  di  entrate  non potra'
          superare,    per    ciascuna   amministrazione,   l'importo
          complessivo  delle riassegnazioni effettuate nell'anno 2005
          al  netto  di  quelle  di  cui  al  successivo  periodo. La
          limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali
          l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico
          consolidato  delle  pubbliche  amministrazioni,  nonche'  a
          quelle  riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati
          dall'Unione europea.».
          Note al comma 869:
              -  La  delibera  CIPE n. 19/2004, del 29 settembre 2004
          reca  «Ripartizione  generale  delle risorse per interventi
          nelle    aree    sottoutilizzate   quadriennio   2004-2007»
          (Pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 254 del 28 ottobre
          2004).
              -  La  delibera CIPE n. 34/2005 del 27 maggio 2005 reca
          «Ripartizione  generale  delle risorse per interventi nelle
          aree  sottoutilizzate  quadriennio  2005-2008»  (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 235 dell'8 ottobre 2005).
              -  La  delibera  CIPE  n. 2/2006 del 22 marzo 2006 reca
          «Ripartizione    generale    del    fondo   per   le   aree
          sottoutilizzate   ex  art.  61  della  legge 289/2002  anni
          2006-2009»  (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del
          22 giugno 2006).
          Note al comma 870:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  5  del  decreto
          legislativo   27 luglio   1999,   n.  297  (Riordino  della
          disciplina  e  snellimento  delle procedure per il sostegno
          della  ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione
          delle tecnologie, per la mobilita' dei ricercatori):
              «Art.  5.  (Fondo agevolazioni per la ricerca). - 1. Le
          attivita'  di  cui  all'art.  3 sono sostenute mediante gli
          strumenti  di  cui  all'art.  4  a  valere sul Fondo per le
          agevolazioni  alla ricerca (FAR), a carattere rotativo, che
          opera  con le modalita' contabili di cui al soppresso Fondo
          speciale  per  la ricerca applicata. La gestione del FAR e'
          articolata  in  una  sezione  relativa  agli interventi nel
          territorio   nazionale   e   in  una  sezione  relativa  ad
          interventi  nelle  aree  depresse.  Al  FAR  affluiscono, a
          decorrere  dall'anno  2000, gli stanziamenti iscritti nello
          stato  di previsione del Ministero dell'universita' e della
          ricerca  scientifica  e tecnologica all'unita' previsionale
          di base 4.2.1.2. «Ricerca applicata».
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              - Si  riporta  il testo dell'art. 104 della gia' citata
          legge n. 388 del 2000:
              «Art. 104. (Fondo per gli investimenti della ricerca di
          base  e  norme  sul  programma  Antartide). - 1. Al fine di
          favorire  l'accrescimento delle competenze scientifiche del
          Paese  e  di potenziarne la capacita' competitiva a livello
          internazionale,    e'   istituito   presso   il   Ministero
          dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
          a   decorrere   dall'esercizio   2001,  il  Fondo  per  gli
          investimenti della ricerca di base (FIRB).
              2. Il FIRB finanzia, in particolare:
                a) progetti    di    potenziamento    delle    grandi
          infrastrutture di ricerca pubbliche o pubblico-private;
                b) progetti  di  ricerca  di  base  di alto contenuto
          scientifico  o tecnologico, anche a valenza internazionale,
          proposti da universita', istituzioni pubbliche e private di
          ricerca, gruppi di ricercatori delle stesse strutture;
                c) progetti  strategici  di  sviluppo  di  tecnologie
          pervasive e multisettoriali;
                d) costituzione,  potenziamento  e  messa  in rete di
          centri  di  alta  qualificazione  scientifica,  pubblici  o
          privati, anche su scala internazionale.
              3.  Con  decreto  del Ministro dell'universita' e della
          ricerca   scientifica   e  tecnologica,  da  emanare  entro
          sessanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  legge,  sono  stabiliti  i criteri e le modalita'
          procedurali   per  l'assegnazione  delle  relative  risorse
          finanziarie.
              4.  Gli oneri di cui al presente articolo gravano sulle
          disponibilita'  del  Fondo per le agevolazioni alla ricerca
          (FAR)  di  cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio
          1999,  n. 297, come sostituito dall'art. 105 della presente
          legge,  nella  misura  di  lire 20 miliardi per l'esercizio
          2001,  25  miliardi  per l'esercizio 2002 e 30 miliardi per
          l'esercizio 2003.
              5.  All'art.  5,  comma 3,  quarto periodo, della legge
          7 agosto  1997,  n.  266,  e  successive  modificazioni, le
          parole  da:  «fermi  restando» fino a: «sono rideterminati»
          sono  sostituite  dalle  seguenti:  «sono  rideterminati il
          soggetto   o  i  soggetti  incaricati  dell'attuazione,  le
          strutture operative, nonche».
              -   Per   il   riferimento   all'art.  61  della  legge
          27 dicembre 2002, n. 289 vedasi nota al comma 863.
          Nota al comma 872:
              Il   decreto  legislativo  5 giugno  1998,  n.  204,  e
          successive   modificazioni   reca   «Disposizioni   per  il
          coordinamento,  la  programmazione  e  la valutazione della
          politica  nazionale  relativa  alla  ricerca  scientifica e
          tecnologica,  a  norma  dell'art.  11, comma 1, lettera d),
          della  legge  15 marzo  1997,  n.  59.».  (Pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 1° luglio 1998, n. 151).
          Note al comma 873:
              - Si  riporta  il  comma 3  dell'art.  17  della  legge
          23 agosto   1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo  e  ordinamento  della Presidenza del Consiglio dei
          Ministri):
              «3.  Con  decreto  ministeriale possono essere adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del ministro o di
          autorita'   sottordinate   al  ministro,  quando  la  legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie  di  competenza  di  piu'  ministri, possono essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare  norme  contrarie  a quelle dei regolamenti emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
          Nota al comma 875:
              La legge 18 dicembre 1997, n. 440 reca «Istituzione del
          Fondo  per  l'arricchimento  e  l'ampliamento  dell'offerta
          formativa  e  per  gli  interventi perequativi» (Pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 1997, n. 298).
          Note al comma 876:
              - Si  riporta  il  testo del comma 1 dell'art. 16 della
          legge  7 agosto  1997,  n.  266, e successive modificazioni
          (Interventi urgenti per l'economia):
              «Art.  16. (Interventi  per  il settore del commercio e
          del  turismo). - 1.  E' istituito il fondo nazionale per il
          cofinanziamento  di  interventi  regionali  nel settore del
          commercio  e  del  turismo con una dotazione finanziaria di
          lire  50  miliardi  per ciascuno degli anni 1998 e 1999. Il
          CIPE,   su   proposta   del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio   e   dell'artigianato,   sentita  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano, definisce i
          progetti  strategici  da  realizzare nonche' i criteri e le
          modalita'  per  la  gestione del cofinanziamento nazionale.
          Nella  determinazione  dei  suddetti  criteri  il  Comitato
          interministeriale  per  la programmazione economica prevede
          una  percentuale  di  intervento a carico delle regioni nel
          rispetto  di un tetto massimo di cofinanziamento pari al 10
          per  cento  della  quota  pubblica  complessiva  ovvero una
          diversa  graduazione  del  cofinanziamento regionale per le
          regioni  operanti  nei  territori  di cui all'obiettivo del
          regolamento  (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
          1999.».
          Nota al comma 877:
              -  Per  il  riferimento  al  comma 4  dell'art.  24 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114 vedasi nota al
          comma 879.
          Nota al comma 878:
              -  Per  il  riferimento  al  comma 4  dell'art.  24 del
          decreto  legislativo  31 marzo  1998, n. 114 vedasi nota al
          comma 879.
          Note al comma 879:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 33 dell'art. 13 del
          decreto-legge  30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con
          modificazioni,   dalla   legge  24 novembre  2003,  n.  326
          (Disposizioni  urgenti  per  favorire  lo sviluppo e per la
          correzione dell'andamento dei conti pubblici):
              «33.  Le  banche  e  i  confidi indicati nei precedenti
          commi 29,  30,  31  e  32 possono, anche in occasione delle
          trasformazioni  e  delle fusioni previste dai commi 38, 39,
          40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
          sociale  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
          patrimoniali  costituiti  da  contributi dello Stato, delle
          regioni  e  di  altri enti pubblici senza che cio' comporti
          violazione   dei   vincoli  di  destinazione  eventualmente
          sussistenti,  che  permangono,  salvo  quelli  a  carattere
          territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
          consortile  o  del  capitale  sociale.  Le  azioni  o quote
          corrispondenti  costituiscono  azioni o quote proprie delle
          banche  o  dei  confidi  e  non attribuiscono alcun diritto
          patrimoniale   o  amministrativo  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle   quote  richieste  per  la  costituzione  e  per  le
          deliberazioni dell'assemblea.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  24  del  decreto
          legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina
          relativa  al  settore  del  commercio, a norma dell'art. 4,
          comma 4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59), cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.  24.  (Interventi per i consorzi e le cooperative
          di  garanzia  collettiva  fidi).  -  1.  I  consorzi  e  le
          cooperative  di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 9,
          comma 9,   del   decreto-legge  1° ottobre  1982,  n.  697,
          convertito   dalla   legge  29 novembre  1982,  n.  887,  e
          successive    modifiche,    possono   costituire   societa'
          finanziarie  aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese
          operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
              2.  I  requisiti  delle societa' finanziarie, richiesti
          per   l'esercizio   delle  attivita'  di  cui  al  presente
          articolo, sono i seguenti:
                a) siano   ispirate   ai   principi   di  mutualita',
          richiamati  espressamente e inderogabilmente nei rispettivi
          statuti;
                b) siano   costituite   da   almeno   30  consorzi  e
          cooperative  di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
          distribuiti sull'intero territorio nazionale;
                c) siano  iscritte  all'apposito  elenco  tenuto  dal
          Ministro  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
          economica,    in   conformita'   al   decreto   legislativo
          1° settembre 1993, n. 385.
              3.  Le  organizzazioni  nazionali di rappresentanza del
          commercio,  del  turismo e dei servizi, per le finalita' di
          cui  al  presente  articolo,  possono  promuovere  societa'
          finanziarie che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
              4.   Il   Ministro   dell'industria,  del  commercio  e
          dell'artigianato   puo'  disporre  il  finanziamento  delle
          societa' finanziarie per le attivita' destinate:
                a) all'incremento     di     fondi     di    garanzia
          interconsortili  gestiti  dalle societa' finanziarie di cui
          al comma 1 e destinati alla prestazione di controgaranzie e
          cogaranzie  a  favore  dei  consorzi e delle cooperative di
          garanzia collettiva fidi partecipanti;
                b) alla   promozione   di   interventi  necessari  al
          miglioramento  dell'efficienza  ed  efficacia operativa dei
          soggetti costituenti;
                c) alla promozione di interventi destinati a favorire
          le   fusioni   tra   consorzi  e  cooperative  di  garanzia
          collettiva fidi;
                c-bis) alla realizzazione di servizi di progettazione
          e  assistenza  tecnica  agli  operatori  del  settore anche
          mediante  la  costituzione  di  societa'  partecipate dalle
          societa' finanziarie previste dal comma 1.
              5.   Con   decreto  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio  e  dell'artigianato, di concerto con il Ministro
          del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
          da  emanarsi  entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  delle presenti disposizioni, sono fissati i criteri
          e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
              6.  Gli  interventi previsti dal presente articolo, nel
          limite di 80 miliardi di lire per l'anno 1998, sono posti a
          carico delle risorse disponibili, per gli interventi di cui
          alla  legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione del
          Fondo   di  cui  all'art.  4,  comma 6,  del  decreto-legge
          8 febbraio  1995,  n.  32,  convertito dalla legge 7 aprile
          1995,  n.  104.  A tal fine il Ministro dell'industria, del
          commercio e dell'artigianato e' autorizzato a trasferire la
          somma  suddetta  ad  apposita  sezione  del  Fondo  di  cui
          all'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.».
          Note al comma 880:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  13 del gia' citato
          decreto-legge  n. 269 del 2003, cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.   13. (Disciplina   dell'attivita'   di  garanzia
          collettiva  dei fidi). - 1. Ai fini del presente decreto si
          intendono per: «confidi», i consorzi con attivita' esterna,
          le societa' cooperative, le societa' consortili per azioni,
          a  responsabilita'  limitata  o  cooperative,  che svolgono
          l'attivita' di garanzia collettiva dei fidi; per «attivita'
          di   garanzia  collettiva  dei  fidi»,  l'utilizzazione  di
          risorse  provenienti  in  tutto  o  in  parte dalle imprese
          consorziate  o  socie  per  la  prestazione  mutualistica e
          imprenditoriale   di   garanzie   volte   a   favorirne  il
          finanziamento  da parte delle banche e degli altri soggetti
          operanti  nel  settore finanziario; per «confidi di secondo
          grado»,  i  consorzi  con  attivita'  esterna,  le societa'
          cooperative,   le   societa'   consortili   per  azioni,  a
          responsabilita'  limitata  o  cooperative,  costituiti  dai
          confidi  ed eventualmente da imprese consorziate o socie di
          questi  ultimi  o  da  altre  imprese; per «piccole e medie
          imprese»,  le  imprese  che  soddisfano  i  requisiti della
          disciplina  comunitaria  in  materia  di  aiuti  di Stato a
          favore  delle  piccole  e  medie  imprese  determinati  dai
          relativi  decreti del Ministro delle attivita' produttive e
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e forestali; per
          «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre
          1993,  n.  385,  e successive modificazioni e integrazioni;
          per  «elenco speciale», l'elenco previsto dall'art. 107 del
          testo  unico  bancario;  per  «riforma  delle  societa», il
          decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
              2.  I  confidi,  salvo  quanto  stabilito dal comma 32,
          svolgono  esclusivamente l'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  e  i  servizi a essa connessi o strumentali, nel
          rispetto delle riserve di attivita' previste dalla legge.
              3. Nell'esercizio dell'attivita' di garanzia collettiva
          dei  fidi  possono  essere  prestate  garanzie  personali e
          reali,   stipulati   contratti   volti   a   realizzare  il
          trasferimento  del  rischio, nonche' utilizzati in funzione
          di  garanzia  depositi  indisponibili  costituiti  presso i
          finanziatori delle imprese consorziate o socie.
              4.  I  confidi  di  secondo  grado svolgono l'attivita'
          indicata nel comma 2 a favore dei confidi e delle imprese a
          essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi
          ultimi.
              5.  L'uso  nella  denominazione o in qualsivoglia segno
          distintivo o comunicazione rivolta al pubblico delle parole
          «confidi»,  «consorzio, cooperativa, societa' consortile di
          garanzia  collettiva  dei  fidi»  ovvero  di altre parole o
          locuzioni  idonee  a trarre in inganno sulla legittimazione
          allo  svolgimento dell'attivita' di garanzia collettiva dei
          fidi e' vietato a soggetti diversi dai confidi.
              6.  Chiunque  contravviene  al  disposto del comma 5 e'
          punito  con  la  medesima  sanzione prevista dall'art. 133,
          comma 3, del testo unico bancario.
              7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          dell'art. 145 del medesimo testo unico.
              8. I confidi sono costituiti da piccole e medie imprese
          industriali,  commerciali,  turistiche  e  di  servizi,  da
          imprese   artigiane   e   agricole,   come  definite  dalla
          disciplina comunitaria.
              9.  Ai  confidi  possono  partecipare  anche imprese di
          maggiori  dimensioni  rientranti  nei  limiti  dimensionali
          determinati  dalla  Unione europea ai fini degli interventi
          agevolati  della Banca europea per gli investimenti (BEI) a
          favore    delle    piccole   e   medie   imprese,   purche'
          complessivamente  non  rappresentino piu' di un sesto della
          totalita' delle imprese consorziate o socie.
              10.  Gli  enti  pubblici  e  privati  e  le  imprese di
          maggiori  dimensioni  che non possono far parte dei confidi
          ai   sensi   del  comma 9  possono  sostenerne  l'attivita'
          attraverso  contributi e garanzie non finalizzati a singole
          operazioni;  essi  non  divengono  consorziati  o  soci ne'
          fruiscono delle attivita' sociali, ma i loro rappresentanti
          possono partecipare agli organi elettivi dei confidi con le
          modalita'  stabilite dagli statuti, purche' la nomina della
          maggioranza   dei   componenti   di  ciascun  organo  resti
          riservata all'assemblea.
              11.  Il comma 10 si applica anche ai confidi di secondo
          grado.
              12.  Il  fondo  consortile  o il capitale sociale di un
          confidi  non  puo'  essere inferiore a 100 mila euro, fermo
          restando  per  le  societa'  consortili  l'ammontare minimo
          previsto dal codice civile per la societa' per azioni.
              13.  La quota di partecipazione di ciascuna impresa non
          puo'  essere superiore al 20 per cento del fondo consortile
          o del capitale sociale, ne' inferiore a 250 euro.
              14.  Il  patrimonio  netto dei confidi, comprensivo dei
          fondi rischi indisponibili, non puo' essere inferiore a 250
          mila  euro.  Dell'ammontare  minimo  del  patrimonio  netto
          almeno un quinto e' costituito da apporti dei consorziati o
          dei   soci   o   da   avanzi   di  gestione.  Al  fine  del
          raggiungimento  di  tale  ammontare  minimo  si considerano
          anche  i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di
          conto  economico  per  far  fronte  a previsioni di rischio
          sulle garanzie prestate.
              15. Quando, in occasione dell'approvazione del bilancio
          d'esercizio,  risulta  che il patrimonio netto e' diminuito
          per  oltre  un  terzo  al di sotto del minimo stabilito dal
          comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli
          opportuni provvedimenti. Se entro l'esercizio successivo la
          diminuzione  del  patrimonio netto non si e' ridotta a meno
          di  un  terzo  di  tale  minimo, l'assemblea che approva il
          bilancio  deve  deliberare l'aumento del fondo consortile o
          del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne
          prevede  l'obbligo  per  i  consorziati  o i soci, di nuovi
          contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da
          ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve
          deliberare lo scioglimento del confidi.
              16.  Se,  per  la  perdita  di oltre un terzo del fondo
          consortile  o  del capitale sociale, questo si riduce al di
          sotto del minimo stabilito dal comma 12, gli amministratori
          devono  senza  indugio convocare l'assemblea per deliberare
          la  riduzione  del  fondo o del capitale e il contemporaneo
          aumento  del  medesimo  a  una  cifra non inferiore a detto
          minimo,  o  lo  scioglimento  del  confidi.  Per  i confidi
          costituiti   come   societa'  consortili  per  azioni  o  a
          responsabilita'  limitata  restano applicabili le ulteriori
          disposizioni  del  codice  civile  vigenti  in  materia  di
          riduzione del capitale per perdite.
              17.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di societa'
          cooperativa   non  si  applicano  il  primo  e  il  secondo
          comma dell'art.  2525  del  codice  civile, come modificato
          dalla riforma delle societa'.
              18.   I  confidi  non  possono  distribuire  avanzi  di
          gestione  di  ogni  genere  e  sotto  qualsiasi  forma alle
          imprese   consorziate   o   socie,   neppure   in  caso  di
          scioglimento  del  consorzio,  della  cooperativa  o  della
          societa'   consortile,   ovvero   di   recesso,  decadenza,
          esclusione o morte del consorziato o del socio.
              19.  Ai  confidi  costituiti  sotto  forma  di societa'
          cooperativa  non  si  applicano  il secondo comma dell'art.
          2545-quater  del  codice  civile  introdotto  dalla riforma
          delle   societa'   e  gli  articoli 11  e  20  della  legge
          31 gennaio  1992,  n. 59. L'obbligo di devoluzione previsto
          dall'art. 2514, comma 1, lettera d) del codice civile, come
          modificato   dalla   riforma  delle  societa',  si  intende
          riferito  al  Fondo di garanzia interconsortile al quale il
          confidi  aderisca  o,  in mancanza, ai Fondi di garanzia di
          cui ai commi 20, 21, 23, 25 e 28.
              20.  I confidi che riuniscono complessivamente non meno
          di   15   mila   imprese   e   garantiscono   finanziamenti
          complessivamente  non  inferiori  a  500  milioni  di  euro
          possono  istituire,  anche  tramite  le  loro  associazioni
          nazionali    di    rappresentanza,    fondi   di   garanzia
          interconsortile     destinati     alla    prestazione    di
          controgaranzie e cogaranzie ai confidi.
              20-bis.  Ai fini delle disposizioni recate dal comma 20
          i  confidi  che  riuniscono  cooperative  e  loro  consorzi
          debbono   associare  complessivamente  non  meno  di  5.000
          imprese  e  garantire  finanziamenti  complessivamente  non
          inferiori a 300 milioni di euro.
              21. I fondi di garanzia interconsortile sono gestiti da
          societa' consortili per azioni o a responsabilita' limitata
          il   cui  oggetto  sociale  preveda  in  via  esclusiva  lo
          svolgimento   di  tale  attivita',  ovvero  dalle  societa'
          finanziarie  costituite  ai  sensi dell'art. 24 del decreto
          legislativo  31 marzo 1998, n. 114. In deroga all'art. 2602
          del  codice  civile  le  societa' consortili possono essere
          costituite anche dalle associazioni di cui al comma 20.
              22.   I  confidi  aderenti  ad  un  fondo  di  garanzia
          interconsortile  versano annualmente a tale fondo, entro un
          mese   dall'approvazione   del   bilancio,   un  contributo
          obbligatorio   pari  allo  0,5  per  mille  delle  garanzie
          concesse  nell'anno  a fronte di finanziamenti erogati. Gli
          statuti  dei  fondi  di  garanzia  interconsortili  possono
          prevedere un contributo piu' elevato.
              23. I confidi che non aderiscono a un fondo di garanzia
          interconsortile versano annualmente una quota pari allo 0,5
          per  mille  delle  garanzie  concesse nell'anno a fronte di
          finanziamenti   erogati,  entro  il  termine  indicato  nel
          comma 22,  al  Ministero  dell'economia e delle finanze; le
          somme  a  tale titolo versate fanno parte delle entrate del
          bilancio    dello   Stato.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, una somma pari all'ammontare
          complessivo di detti versamenti e' annualmente assegnata al
          fondo  di garanzia di cui all'art. 2, comma 100, lettera a)
          della  legge  23 dicembre 1996, n. 662. I confidi, operanti
          nel settore agricolo, la cui base associativa e' per almeno
          il  50  per  cento composta da imprenditori agricoli di cui
          all'art.  2135  del  codice  civile, versano annualmente la
          quota  alla  Sezione  speciale  del  Fondo interbancario di
          garanzia,  di cui all'art. 21 della legge 9 maggio 1975, n.
          153, e successive modificazioni.
              23-bis.  Le  disposizioni di cui ai commi 22 e 23 hanno
          effetto a decorrere dall'anno 2004.
              24.  Ai  fini  delle  imposte  sui redditi i contributi
          versati  ai  sensi dei commi 22 e 23, nonche' gli eventuali
          contributi,  anche di terzi, liberamente destinati ai fondi
          di  garanzia  interconsortile o al fondo di garanzia di cui
          all'art.  2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
          1996,  n.  662,  non concorrono alla formazione del reddito
          delle  societa' che gestiscono tali fondi; detti contributi
          e  le  somme  versate ai sensi del comma 23 sono ammessi in
          deduzione  dal  reddito  dei confidi o degli altri soggetti
          eroganti nell'esercizio di competenza.
              25. - 27. (abrogati).
              28.
              29.  L'esercizio  dell'attivita'  bancaria  in forma di
          societa'   cooperativa   a   responsabilita'   limitata  e'
          consentito, ai sensi dell'art. 28 del testo unico bancario,
          anche   alle  banche  che,  in  base  al  proprio  statuto,
          esercitano    prevalentemente   l'attivita'   di   garanzia
          collettiva  dei fidi a favore dei soci. La denominazione di
          tali  banche  contiene  le espressioni «confidi», «garanzia
          collettiva dei fidi» o entrambe.
              30.  Alle  banche  di  cui al comma 29 si applicano, in
          quanto  compatibili, le disposizioni contenute nei commi da
          5   a  11,  da  19  a  28  del  presente  articolo e  negli
          articoli da 33 a 37 del testo unico bancario.
              31.  La Banca d'Italia emana disposizioni attuative dei
          commi 29    e    30,    tenuto   conto   delle   specifiche
          caratteristiche operative delle banche di cui al comma 29.
              32. (Omissis).
              33.  Le  banche  e  i  confidi  indicati nei precedenti
          commi 29,  30,  31  e  32 possono, anche in occasione delle
          trasformazioni  e  delle fusioni previste dai commi 38, 39,
          40, 41, 42 e 43, imputare al fondo consortile o al capitale
          sociale  i  fondi  rischi  e  gli  altri  fondi  o  riserve
          patrimoniali  costituiti  da  contributi dello Stato, delle
          regioni  e  di  altri enti pubblici senza che cio' comporti
          violazione   dei   vincoli  di  destinazione  eventualmente
          sussistenti,  che  permangono,  salvo  quelli  a  carattere
          territoriale, con riferimento alla relativa parte del fondo
          consortile  o  del  capitale  sociale.  Le  azioni  o quote
          corrispondenti  costituiscono  azioni o quote proprie delle
          banche  o  dei  confidi  e  non attribuiscono alcun diritto
          patrimoniale   o  amministrativo  ne'  sono  computate  nel
          capitale sociale o nel fondo consortile ai fini del calcolo
          delle   quote  richieste  per  la  costituzione  e  per  le
          deliberazioni dell'assemblea.
              34.   Le   modificazioni  del  contratto  di  consorzio
          riguardanti  gli elementi indicativi dei consorziati devono
          essere  iscritte soltanto una volta l'anno entro centoventi
          giorni  dalla chiusura dell'esercizio sociale attraverso il
          deposito  dell'elenco dei consorziati riferito alla data di
          approvazione del bilancio.