(all. 1 - art. 1) (parte 6)
                l) promuove   l'istituzione   dell'associazione   del
          lavoro portuale di cui all'art. 17;
                m) assicura  la  navigabilita' nell'ambito portuale e
          provvede  al  mantenimento  ed approfondimento dei fondali,
          fermo restando quanto disposto dall'art. 5, commi 8 e 9. Ai
          fini  degli  interventi  di  escavazione  e anutenzione dei
          fondali   puo`   indire,   assumendone   la  presidenza,una
          conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da
          concludersi  nel  termine  di  sessanta  giorni.  Nei  casi
          indifferibili   di  necessita'  ed  urgenza  puo'  adottare
          provvedimenti  di  carattere  coattivo.  Resta fermo quanto
          previsto   all'art.   5,   commi 11-bis   e  seguenti,  ove
          applicabili;
                n) esercita  i  compiti  di  proposta  in  materia di
          delimitazione   delle  zone  franche,  sentite  l'autorita'
          marittima e le amministrazioni locali interessate;
                n-bis)  esercita  ogni  altra  competenza che non sia
          attribuita   dalla   presente   legge   agli  altri  organi
          dell'autorita' portuale».
          Note al comma 998, 1000 e 1001:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  8  della  legge
          20 dicembre  1974,  n.  684  recante  «Ristrutturazione dei
          servizi marittimi di preminente interesse nazionale», cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art.  8.  -  I  servizi  di  collegamento con le isole
          maggiori   e  minori,  indicati  nell'art.  1,  lettera c),
          nonche'    eventuali    prolungamenti    tecnicamente    ed
          economicamente    necessari,    debbono    assicurare    il
          soddisfacimento  delle  esigenze  connesse  con lo sviluppo
          economico   e   sociale   delle  aree  interessate,  ed  in
          particolare del Mezzogiorno.»
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 19 maggio
          1975,   n.   169,   e   successive   modificazioni  recante
          «Riordinamento  dei servizi marittimi postali e commerciali
          di  carattere locale», cosi' come modificato dalla presente
          legge e il testo dell'art. 8 della stessa legge:
              «Art.  1.  -  L'esercizio  delle  linee  marittime  per
          l'espletamento  dei  servizi  postali  e commerciali con le
          isole  dell'Arcipelago toscano, Partenopee, Pontine, Eolie,
          Egadi,  Pelagie,  di Ustica e di Pantelleria sara' affidato
          dal 1° gennaio 1976, al fine di assicurare il loro graduale
          potenziamento,   ad  apposite  societa'  di  navigazione  a
          carattere  regionale,  con sede rispettivamente in Livorno,
          Napoli  e  Palermo, il cui capitale la societa' Tirrenia di
          navigazione  per  azioni  del  gruppo  Finmare partecipa in
          misura  non  inferiore  al 51 per cento fino all'attuazione
          del processo di privatizzazione del Gruppo Tirrenia e delle
          singole societa' che ne fanno parte.
              Le  societa'  che  attualmente  gestiscono  le predette
          linee  sono  preferite  nella  partecipazione  al  capitale
          azionario   della   societa'   di  navigazione  di  cui  al
          precedente  comma, nel limite del 49 per cento del capitale
          stesso.
              Per il conseguimento del fine indicato nel primo comma,
          la  societa'  Tirrenia  di  navigazione per azioni presenta
          ogni  cinque  anni  al  Ministro  per  la marina mercantile
          programmi  che  garantiscano  la  migliore  efficienza  dei
          servizi,  anche  attraverso la mobilita' del personale e la
          fungibilita' dei mezzi navali.
              Ciascun  programma,  da  presentarsi non oltre il terzo
          trimestre dell'anno precedente l'inizio del quinquennio, e'
          approvato   con   decreto   del   Ministro  per  la  marina
          mercantile,  di  concerto con i Ministri per il tesoro, per
          le   partecipazioni   statali   e   per   le   poste  e  le
          telecomunicazioni,   sentite  le  regioni  territorialmente
          interessate,  il  cui  parere  dovra'  essere  espresso nel
          termine   perentorio  di  trenta  giorni  dalla  richiesta.
          Trascorso   detto   termine,  il  Ministro  per  la  marina
          mercantile    procede    comunque    all'approvazione   del
          programma.».
              «Art. 8. - Le convenzioni stipulate a norma delle leggi
          5 gennaio 1953, n. 34, 26 marzo 1959, n. 178, e 15 dicembre
          1959,  n.  1111, tra il Ministero della marina mercantile e
          le societa' "Linee marittime dell'Adriatico" e "Navigazione
          alto  Adriatico"  per  l'esercizio  dei  servizi  marittimi
          sovvenzionati  di  carattere  locali dei settori "E" (medio
          Adriatico)   ed  "F"  (alto  Adriatico)  cessano  di  avere
          efficacia alla data del 31 dicembre 1978.
              Per   regolare  la  gestione  dei  servizi  di  cui  al
          comma precedente  nel  periodo 30 giugno 1975 - 31 dicembre
          1978, si applicano, in quanto compatibili, le norme dettate
          dagli  articoli 7, 16 e 17 della legge 20 dicembre 1974, n.
          684.
              A   decorrere   dal   1° gennaio  1979  per  assicurare
          l'ulteriore  sviluppo  dell'interscambio commerciale con la
          costa  orientale  dell'Adriatico, il Ministro per la marina
          mercantile    e'   autorizzato   a   corrispondere   previa
          convenzione  alla  societa' per azioni "Lloyd Triestino" di
          navigazione  il  contributo  annuo  di  avviamento previsto
          dall'art.  4  lettera a)  della  legge 20 dicembre 1974, n.
          684, e successive modificazioni».
              -  La  legge 5 dicembre 1986, n. 856 recante «Norme per
          la  ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare)
          e  interventi per l'armamento privato» ed e' pubblicata nel
          supplemento  ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 13 dicembre
          1986, n. 289.
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 9 del decreto-legge
          4 marzo  1989,  n.  77  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  trasporti  e  di concessioni marittime», cosi'
          come modificato dalla presente legge:
              «Art. 9. - 1.-3. (abrogati).
              4.  Entro  un  mese dalla data di entrata in vigore del
          presente decreto debbono essere stipulate le convenzioni di
          cui all'art. 11 della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
              5.  Le tabelle di armamento e i sovrannumeri stagionali
          relativi  alle navi che svolgono i servizi sovvenzionati di
          cui  al  comma 1  sono  definiti  sulla  base  dei medesimi
          criteri  adottati per la definizione delle tabelle relative
          alle  navi  adibite  ai  servizi  di  linea  gestiti  dalle
          societa'  non sovvenzionate che operano in regime di libera
          attivita'      imprenditoriale,     previa     comparazione
          dell'applicazione delle norme internazionali di sicurezza e
          dei  servizi  resi  e  dei  mezzi  nautici  utilizzati.  Il
          Ministro  della  marina  mercantile  puo'  autorizzare,  su
          motivata  richiesta  delle societa' sovvenzionate, avanzata
          sulla  base  di  situazioni  specifiche  o  di  particolare
          disagio, incrementi tabellari non superiori al 10 per cento
          rispetto alla tabella di armamento prefissata.
              6.  Fermo restando il disposto di cui all'art. 12 della
          legge  5 dicembre  1986,  n.  856,  al fine di parzialmente
          adeguare  le  tariffe  al  costo  dei  servizi  offerti, le
          tariffe  stesse per i servizi sovvenzionati di collegamento
          con   le  isole  maggiori  e  minori  sono  aumentate,  dal
          1° gennaio  1989,  con una articolazione tale da realizzare
          un  aumento medio del 25 per cento tenuto conto dei periodi
          di bassa, media ed alta stagione. Tali aumenti sono ridotti
          per  i  residenti  delle  isole  e per le merci da e per le
          isole,   considerando   la  rilevante  importanza  di  tale
          trasporto   per   l'economia  delle  stesse,  nella  misura
          stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile,
          previa   intesa   con   i   Ministri  del  tesoro  e  delle
          partecipazioni statali.
              7.  Nei porti di arrivo, partenza e toccata delle navi,
          per  tutti  i  vettori nazionali esercenti il cabotaggio, a
          partire   dal  1° aprile  1989,  fermo  restando  l'importo
          complessivo  delle  suindicate  tariffe  delle societa' del
          gruppo  FINMARE, il servizio di portabagagli e' facoltativo
          e  il  corrispettivo e' pagato direttamente dal passeggero.
          La  tariffa  per il servizio facoltativo di portabagagli e'
          stabilita  da  chi  esercisce  il  servizio,  d'intesa  con
          l'autorita'       concedente.      L'autorizzazione      e'
          prioritariamente concessa ai soggetti attualmente esercenti
          il  servizio.  Entro  cinque  mesi dalla data di entrata in
          vigore  del  presente  decreto,  sentite  le organizzazioni
          sindacali   di   settore  piu'  rappresentative  a  livello
          nazionale,   le   altre   parti   sociali   e  le  societa'
          interessate,  il  Ministro  della  marina  mercantile emana
          norme   per   la   riorganizzazione  dei  servizi  e  delle
          operazioni   portuali,   con  esclusione  del  servizio  di
          portabagagli   di   cui  al  presente  comma,  relativi  ai
          collegamenti   marittimi   di  cui  al  presente  articolo,
          eserciti  da  naviglio che effettui traffico di cabotaggio,
          nonche' per l'unificazione su scala nazionale delle tariffe
          concernenti  i  predetti  servizi ed operazioni. In caso di
          mancato  accordo tra le parti, i criteri organizzativi e le
          misure tariffarie unificate saranno determinati con decreto
          del Ministro della marina mercantile, sentite le competenti
          commissioni  parlamentari  della  Camera dei deputati e del
          Senato della Repubblica.
              8.  Il personale marittimo e amministrativo - distinto,
          per  il personale marittimo, nelle qualifiche professionali
          di  ufficiali  di  coperta  (in  possesso  della patente di
          capitano   di  lungo  corso),  ufficiali  di  macchina  (in
          possesso  della patente di capitano di macchina), ufficiali
          commissari,  ufficiali  R.T.,  sottufficiali  e  comuni  di
          coperta,  sottufficiali e comuni di macchina, sottufficiali
          e  comuni  del  settore  alberghiero,  e,  per il personale
          amministrativo, in addetti agli uffici e operai - eccedente
          per effetto delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e
          5, e' posto in pensionamento anticipato secondo i requisiti
          previsti  dall'art.  3 della legge 5 dicembre 1986, n. 856,
          che  resta  in vigore fino al 31 dicembre 1993 anche per le
          societa' esercenti servizi sovvenzionati del gruppo FINMARE
          (Tirrenia,  Adriatica, Toremar, Caremar, Siremar, Saremar),
          nonche'  per la SIRM, per gli ufficiali RT utilizzati dalle
          stesse.  Il  pensionamento anticipato ha luogo, con effetto
          immediato,   secondo   programmi   concernenti  il  periodo
          1989-1993,  il  primo  dei  quali e' approvato entro trenta
          giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
          decreto,  con decreto del Ministro della marina mercantile,
          di  concerto  con i Ministri del tesoro, del lavoro e della
          previdenza  sociale  e  delle  partecipazioni  statali,  in
          relazione all'effettivo conseguimento di maggiori economie,
          per  effetto  delle  disposizioni  del  presente  articolo,
          stimate  con  il medesimo decreto sulla base degli elementi
          all'uopo  rilevati rispetto a quanto previsto dal comma 10.
          Il   pensionamento   anticipato   del  personale  eccedente
          comporta  la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
          Con  la  medesima  procedura  sono  approvati gli ulteriori
          programmi.  I  relativi  importi  sono iscritti in apposito
          capitolo  dello  stato  di  previsione  del Ministero della
          marina  mercantile, mediante corrispondente riduzione dello
          stanziamento  iscritto  al capitolo 3061 dello stesso stato
          di  previsione  per  ciascuno  degli  anni  interessati. Il
          trattamento   di   pensione   e'   liquidato   sulla   base
          dell'iniziativa contributiva aumentata di un periodo pari a
          quello  compreso tra la data della risoluzione del rapporto
          di  lavoro e quella di compimento dell'eta' per la pensione
          di  vecchiaia,  ovvero  del  minor  periodo  necessario  al
          conseguimento    di    quaranta   anni   di   contribuzione
          previdenziale.
              8-bis.   Le  convenzioni  di  cui  ai  commi precedenti
          tengono   conto,  per  quanto  attiene  ai  parametri  medi
          obiettivi    riguardanti    il    personale   marittimo   e
          amministrativo,  della effettiva consistenza degli organici
          quale  risulta  dalla  graduale  riduzione degli stessi per
          effetto  del  pensionamento  anticipato  di cui al comma 8,
          nonche'  dei  contratti collettivi di lavoro gia' stipulati
          alla  data  di sottoscrizione delle convenzioni medesime ed
          approvati  dal  Ministero  della  marina  mercantile  e dei
          conseguenti  accordi  sindacali  in  essere.  Dalla data di
          entrata  in  vigore  del  decreto del Ministro della marina
          mercantile  di  cui  al  comma 8,  cessa  nei confronti del
          personale  eccedente l'effetto della eventuale opzione gia'
          esercitata   ai   sensi   dell'art.   6  del  decreto-legge
          22 dicembre  1981,  n.  791, convertito, con modificazioni,
          dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54.
              9.  I  privati  imprenditori  possono  sottoscrivere il
          capitale   delle   societa'  esercenti  i  servizi  dovuti,
          previsti  dalle  leggi  20 dicembre 1974, n. 684, 19 maggio
          1975, n. 169, e 5 dicembre 1986, n. 856, nel limite massimo
          del  49  per  cento del capitale stesso, tenuto conto della
          normativa   vigente.   Le  societa'  finanziarie  regionali
          possono  sottoscrivere il capitale delle societa' regionali
          che  esercitano  i  collegamenti  nella regione interessata
          fino ad un massimo del 10 per cento, facendo comunque salvo
          il disposto dell'art. 1, primo comma, della legge 19 maggio
          1975, n. 169 e dell'art. 15 della legge 5 dicembre 1986, n.
          856.  E' abrogato l'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 15
          della legge 5 dicembre 1986, n. 856.
              10.  Le  economie nette derivanti dall'attuazione delle
          misure  previste  dal  presente  articolo  sono valutate, a
          decorrere  dall'anno  1989, in lire 100 miliardi in ragione
          d'anno.».
          Nota al comma 1002:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 163 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 163 del 2006, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 163 (Attivita' del Ministero delle infrastrutture
          e  dei trasporti) (art. 2, decreto legislativo n. 190/2002;
          art. 2, decreto legislativo n. 189/2005). - 1. Il Ministero
          promuove  le attivita' tecniche e amministrative occorrenti
          ai  fini della sollecita progettazione e approvazione delle
          infrastrutture e degli insediamenti produttivi ed effettua,
          con  la  collaborazione  delle  regioni o province autonome
          interessate  con  oneri  a  proprio carico, le attivita' di
          supporto  necessarie  per  la vigilanza, da parte del CIPE,
          sulla  realizzazione delle infrastrutture. Previa intesa da
          sottoscriversi   tra  il  Ministero,  di  concerto  con  il
          Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni possono
          provvedere    alle   attivita'   di   progettazione   delle
          infrastrutture   statali   eventualmente   anche   mediante
          l'anticipazione  dei  finanziamenti  previsti  dalla  legge
          21 dicembre   2001,  n.  443.  Nello  svolgimento  di  tali
          funzioni  il  Ministero  impronta  la  propria attivita' al
          principio  di  leale  collaborazione  con  le  regioni e le
          province  autonome  e  con  gli  enti  locali interessati e
          acquisisce,  nei casi indicati dal presente capo, la previa
          intesa delle regioni o province autonome interessate.
              2. Ai fini di cui al comma 1, il Ministero:
                a) promuove   e   riceve   le  proposte  degli  altri
          Ministeri  e  delle regioni o province autonome, formulando
          la  proposta  di  programma  da  approvare con le modalita'
          previste  dalla  legge 21 dicembre 2001, n. 443; promuove e
          propone  intese  quadro  tra  Governo  e  singole regioni o
          province  autonome,  al  fine del congiunto coordinamento e
          realizzazione delle infrastrutture;
                b) promuove   la   redazione   dei   progetti   delle
          infrastrutture  da  parte dei soggetti aggiudicatori, anche
          attraverso    eventuali    opportune   intese   o   accordi
          procedimentali tra i soggetti comunque interessati;
                c) promuove  e  acquisisce  il parere istruttorio dei
          progetti  preliminari  e  definitivi  da parte dei soggetti
          competenti  a  norma  del  presente  capo e, sulla base dei
          pareri  predetti,  cura  a  sua volta l'istruttoria ai fini
          delle  deliberazioni  del  CIPE,  proponendo allo stesso le
          eventuali prescrizioni per l'approvazione del progetto. Per
          le  opere di competenza dello Stato il parere del Consiglio
          superiore   dei  lavori  pubblici,  o  di  altri  organi  o
          commissioni  consultive, ove richiesto dalle norme vigenti,
          e' acquisito sul progetto preliminare;
                d) provvede,  eventualmente  in collaborazione con le
          regioni,  le province autonome e gli altri enti interessati
          con  oneri  a proprio carico, alle attivita' di supporto al
          CIPE  per  la  vigilanza  delle attivita' di affidamento da
          parte   dei   soggetti  aggiudicatori  e  della  successiva
          realizzazione delle infrastrutture;
                e) ove   necessario,  collabora  alle  attivita'  dei
          soggetti   aggiudicatori  o  degli  enti  interessati  alle
          attivita' istruttorie con azioni di indirizzo e supporto, a
          mezzo delle proprie strutture ovvero a mezzo dei commissari
          straordinari di cui al comma 5;
                f) assegna  ai  soggetti  aggiudicatori, a carico dei
          fondi,  le  risorse finanziarie integrative necessarie alle
          attivita'  progettuali;  propone, d'intesa con il Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze, al CIPE l'assegnazione ai
          soggetti  aggiudicatori,  a carico dei fondi, delle risorse
          finanziarie integrative necessarie alla realizzazione delle
          infrastrutture,    previa    approvazione    del   progetto
          preliminare  e nei limiti delle risorse disponibili. Per le
          infrastrutture  e gli insediamenti produttivi strategici di
          competenza  del  Ministero  delle  attivita' produttive, le
          attivita' di cui al presente comma sono svolte d'intesa con
          il Ministero delle attivita' produttive.
              3.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero, puo':
                a) avvalersi  di  una  struttura  tecnica di missione
          composta da dipendenti nei limiti dell'organico approvato e
          dirigenti   delle  pubbliche  amministrazioni,  da  tecnici
          individuati    dalle    regioni    o    province   autonome
          territorialmente   coinvolte,   nonche',   sulla   base  di
          specifici    incarichi    professionali   o   rapporti   di
          collaborazione coordinata e continuativa, da progettisti ed
          esperti  nella  gestione  di lavori pubblici e privati e di
          procedure  amministrative. La struttura tecnica di missione
          e'  istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture
          e  dei  trasporti;  i  costi  della  struttura  tecnica  di
          missione  e degli advisor di cui alla lettera c) sono posti
          a  carico  dei  fondi  con  le  modalita'  stabilite con il
          decreto  del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
          di cui al comma 6;
                b) assumere,  per  esigenze della struttura medesima,
          personale  di  alta  specializzazione  e  professionalita',
          previa  selezione,  con  contratti  a  tempo determinato di
          durata  non  superiore  al  quinquennio rinnovabile per una
          sola volta;
                c) avvalersi,     quali    advisor,    di    societa'
          specializzate  nella  progettazione  e  gestione  di lavori
          pubblici e privati.
              4.  Per  le  attivita'  di  cui  al  presente  capo  il
          Ministero, inoltre, puo':
                a) avvalersi  dell'eventuale ulteriore collaborazione
          che  le  regioni  o  province autonome interessate vorranno
          offrire, con oneri a proprio carico;
                b) avvalersi, d'intesa con il Ministero dell'economia
          e   delle   finanze,  con  apposita  convenzione  ai  sensi
          dell'art.  47,  comma 1,  della  legge 28 dicembre 2001, n.
          448,  della Cassa depositi e prestiti o di societa' da essa
          controllata     per     le     attivita'     di    supporto
          tecnico-finanziario  occorrenti  al Ministero e ai soggetti
          aggiudicatori;
                c) richiedere  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze  la  collaborazione  dell'Unita' tecnica finanza di
          progetto,   allo   scopo   riorganizzata  con  decreto  del
          Ministero  dell'economia  e  delle finanze, anche in deroga
          all'art.  7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'art.
          57 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              5.  Al  fine  di  agevolare, sin dall'inizio della fase
          istruttoria,   la   realizzazione   di   infrastrutture   e
          insediamenti produttivi, il Ministro delle infrastrutture e
          dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri competenti, nonche' i
          Presidenti  delle  regioni o province autonome interessate,
          propone  al Presidente del Consiglio dei Ministri la nomina
          di  commissari  straordinari,  i  quali seguono l'andamento
          delle opere e provvedono alle opportune azioni di indirizzo
          e  supporto promuovendo le occorrenti intese tra i soggetti
          pubblici  e  privati  interessati.  Nell'espletamento delle
          suddette  attivita', e nel caso di particolare complessita'
          delle  stesse,  il  commissario  straordinario  puo' essere
          affiancato  da  un sub-commissario, nominato dal Presidente
          del  Consiglio  dei  Ministri,  su  proposta dei Presidenti
          delle   regioni   o   province   autonome  territorialmente
          coinvolte,  con  oneri  a  carico  delle regioni o province
          autonome  proponenti.  Per  le  opere  non aventi carattere
          interregionale  o internazionale, la proposta di nomina del
          commissario  straordinario  e'  formulata  d'intesa  con il
          presidente  della  regione  o provincia autonoma, o sindaco
          della citta' metropolitana interessata.
              6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 3, 4
          e  5  sono  posti  a  carico  dei  fondi  e  sono contenuti
          nell'ambito  della quota delle risorse che annualmente sono
          destinate   allo  scopo  con  decreto  del  Ministro  delle
          infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro
          dell'economia e delle finanze.
              7.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
          proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
          sentiti    i    Ministri   competenti   nonche',   per   le
          infrastrutture  di  competenza  dei  soggetti aggiudicatori
          regionali,  i  presidenti delle regioni o province autonome
          interessate,    abilita    eventualmente    i    commissari
          straordinari  ad  adottare,  con le modalita' e i poteri di
          cui  all'art.  13  del  decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
          convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,
          n.   135,   in  sostituzione  dei  soggetti  competenti,  i
          provvedimenti e gli atti di qualsiasi natura necessari alla
          sollecita   progettazione,   istruttoria,   affidamento   e
          realizzazione  delle  infrastrutture  e  degli insediamenti
          produttivi.
              8.  I commissari straordinari riferiscono al Presidente
          del  Consiglio,  al  Ministro  delle  infrastrutture  e dei
          trasporti   e   al   CIPE   in  ordine  alle  problematiche
          riscontrate  e alle iniziative assunte e operano secondo le
          direttive  dai  medesimi  impartite  e  con il supporto del
          Ministero,  e,  ove  esistenti,  della struttura tecnica di
          missione  e degli advisor, acquisendo, per il tramite degli
          stessi,  ogni  occorrente  studio  e parere. Nei limiti dei
          costi   autorizzati  a  norma  del  comma 9,  i  commissari
          straordinari   e   i   sub-commissari  si  avvalgono  delle
          strutture  di  cui  al  comma 3,  nonche'  delle competenti
          strutture  regionali  e  possono  avvalersi  del supporto e
          della collaborazione dei soggetti terzi.
              9. Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          di   nomina  del  commissario  straordinario  individua  il
          compenso  e  i  costi pertinenti alle attivita' da svolgere
          dallo  stesso, nonche' le modalita' di corresponsione degli
          stessi,  a  carico  dei fondi, nell'ambito delle risorse di
          cui al comma 6.
              10.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri  e'  istituito,  su  proposta  del  Ministro delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,  e  senza  oneri  per il
          bilancio  dello  Stato,  un  gruppo di lavoro allo scopo di
          assicurare  ai  commissari  straordinari  che  ne  facciano
          richiesta,  l'assistenza  e il supporto coordinato da parte
          delle amministrazioni statali e regionali interessate.».
          Nota al comma 1003:
              -  Per  il comma 3 dell'art. 17 della gia' citata legge
          n. 400 del 1988 si veda la nota al comma 989.
          Nota al comma 1007:
              - La sezione II del capo IV del titolo I della parte II
          del  citato  decreto  legislativo  n.  163  del 2006, reca:
          Sezione  II  «Procedimento  di  approvazione dei progetti e
          effetti ai fini urbanistici ed espropriativi».
          Note al comma 1008:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 2 dell'art. 5 della
          legge  24 febbraio  1992,  n.  225 recante «Istituzione del
          Servizio nazionale della protezione civile»:
              «2.  Per  l'attuazione  degli  interventi  di emergenza
          conseguenti  alla  dichiarazione  di  cui  al  comma 1,  si
          provvede,  nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12,
          13,  14,  15  e 16, anche a mezzo di ordinanze in deroga ad
          ogni  disposizione  vigente,  e  nel  rispetto dei principi
          generali dell'ordinamento giuridico.».
              - Il   decreto-legge   3 maggio   1991,   n.  142  reca
          «Provvedimenti  in  favore delle popolazioni delle province
          di   Siracusa,  Catania  e  Ragusa  colpite  dal  terremoto
          nel dicembre  1990  ed  altre  disposizioni in favore delle
          zone  danneggiate  da  eccezionali  avversita' atmosferiche
          dal giugno  1990  al gennaio  1991»  ed e' pubblicato nella
          Gazzetta  Ufficiale  4 maggio  1991, n. 103, convertito con
          modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195.
          Nota al comma 1009:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  2  della  legge
          31 dicembre  1991,  n.  433,  e  successive  modificazioni,
          recante  «Disposizioni  per la ricostruzione e la rinascita
          delle  zone  colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990
          nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa»:
              «Art.  2 (Piano e programma). - 1. Per la realizzazione
          degli  obiettivi  indicati  nell'art.  1,  compresi  quelli
          previsti dalla lettera i-bis), dell'art. 1 e gli interventi
          di  prevenzione  gia'  individuati dalla commissione di cui
          all'art.  3  del  decreto-legge  26 luglio  1996,  n.  393,
          convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 25 settembre
          1996,   n.  496,  relativi  al  Val  di  Noto,  la  regione
          siciliana,  sulla base dei criteri stabiliti dalla presente
          legge,  tenuto  conto  degli accertamenti effettuati a cura
          degli   uffici   del  Genio  civile  unitamente  al  Gruppo
          nazionale  per  la difesa dai terremoti e delle indicazioni
          rappresentate  dagli  enti  locali  interessati, sentite le
          competenti  sovrintendenze  ai  beni culturali e ambientali
          per  quanto  concerne  il  patrimonio  storico, artistico e
          monumentale,  definisce  un  piano con annesso programma di
          ricostruzione,  con  il  quale determina le modalita' degli
          interventi,  i  tempi  di  attuazione,  le  priorita'  e le
          relative   procedure  ispirate  a  principi  di  snellezza,
          trasparenza  ed  efficienza,  nel  rigoroso  rispetto della
          normativa  riguardante  la  lotta alla criminalita' di tipo
          mafioso.
              2. Con il piano di cui al comma 1, la regione siciliana
          definisce,  altresi',  gli interventi da affidare agli enti
          locali  e  l'attribuzione  agli stessi dei mezzi finanziari
          necessari.
              3. In conformita' alle previsioni del piano, la regione
          siciliana  procede  al  riparto  delle  somme  indicate  al
          comma 1  dell'art.  1,  nonche'  delle  somme  che  saranno
          destinate agli interventi di riparazione e di ricostruzione
          a  stralcio  di  programmi  gia' previsti nei bilanci della
          regione e degli enti locali.
              4. Dei singoli progetti approvati e comunque finanziati
          ai  sensi  della presente legge e' data pubblicita' tramite
          la pubblicazione degli estremi essenziali degli stessi, dei
          soggetti  beneficiari  e  dell'importo dei contributi sulla
          Gazzetta Ufficiale della regione siciliana.».
          Note al comma 1010:
              - Si  riporta  il  testo del comma 5 dell'art. 17 della
          legge  11 marzo  1988,  n.  67 recante «Disposizioni per la
          formazione  del  bilancio annuale e pluriennale dello Stato
          (legge finanziaria 1988)»:
              «5.  Per consentire il completamento degli interventi a
          carico  dello  Stato  e  per la ricostruzione e riparazione
          edilizia da parte dei privati con il contributo dello Stato
          nelle  zone  del  Belice colpite dal terremoto del 1968, le
          autorizzazioni  di  spesa di cui all'art. 6, comma 3, della
          legge  22 dicembre  1986, n. 910, sono incrementate aisensi
          dell'art.  36  della  legge  7 marzo  1981,  n.  64,  della
          complessiva  somma di lire 800 miliardi, in ragione di lire
          100  miliardi  nell'anno  1988,  di  lire  150 miliardi per
          ciascuno  degli anni 1989 e 1990 e di lire 200 miliardi per
          ciascuno degli anni 1991 e 1992.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 18 della legge 7 marzo
          1981, n. 64 recante «Ulteriori finanziamenti per l'opera di
          ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto
          del gennaio 1968»:
              «Art. 18. - La progettazione, la direzione dei lavori e
          l'esecuzione    delle   opere   pubbliche   di   competenza
          dell'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti
          del gennaio  1968,  sono eseguite in concessione dai comuni
          interessati  che  non  dichiarino di rifiutare entro trenta
          giorni dalla richiesta.
              L'art.  4  del  decreto-legge  24 giugno  1978, n. 299,
          convertito, con modificazioni nella legge 4 agosto 1978, n.
          464, e' abrogato.
              Il  compenso ai comuni concessionari per spese generali
          di  progettazione,  direzione, sorveglianza, contabilita' e
          collaudo  dei lavori sara' determinato nella misura massima
          del 10 per cento per opere fino all'ammontare iniziale di 1
          miliardo,  dell'8  per  cento  per opere fino all'ammontare
          iniziale  di  2  miliardi  e  del  7 per cento Per opere di
          importo superiore.
              Il collaudatore delle opere di cui al primo comma sara'
          nominato  dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai
          terremoti  del gennaio 1968 e sara' scelto tra i funzionari
          dello Stato.».
          Nota al comma 1011:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  13  del  decreto
          legislativo  18 dicembre 1997, n. 472 recante «Disposizioni
          generali  in  materia  di  sanzioni  amministrative  per le
          violazioni  di  norme  tributarie,  a  norma  dell'art.  3,
          comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662»:
              «Art.  13  (Ravvedimento). - 1. La sanzione e' ridotta,
          sempreche'  la  violazione  non sia stata gia' constatata e
          comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o
          altre  attivita' amministrative di accertamento delle quali
          l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto
          formale conoscenza:
                a) ad  un  ottavo  del  minimo  nei  casi  di mancato
          pagamento  del  tributo  o  di  un  acconto,  se esso viene
          eseguito  nel termine di trenta giorni dalla data della sua
          commissione;
                b) ad  un  quinto  del minimo, se la regolarizzazione
          degli  errori  e  delle omissioni, anche se incidenti sulla
          determinazione  o  sul pagamento del tributo, avviene entro
          il   termine   per  la  presentazione  della  dichiarazione
          relativa  all'anno nel corso del quale e' stata commessa la
          violazione  ovvero,  quando  non  e' prevista dichiarazione
          periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
                c) ad  un  ottavo  del  minimo di quella prevista per
          l'omissione  della  presentazione  della  dichiarazione, se
          questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta
          giorni ovvero a un ottavo del minimo di quella prevista per
          l'omessa   presentazione   della   dichiarazione  periodica
          prescritta  in  materia  di imposta sul valore aggiunto, se
          questa  viene presentata con ritardo non superiore a trenta
          giorni.
              2.  Il  pagamento  della  sanzione  ridotta deve essere
          eseguito    contestualmente   alla   regolarizzazione   del
          pagamento  del  tributo  o della differenza, quando dovuti,
          nonche'  al pagamento degli interessi moratori calcolati al
          tasso legale con maturazione giorno per giorno.
              3.   Quando   la   liquidazione  deve  essere  eseguita
          dall'ufficio,    il    ravvedimento   si   perfeziona   con
          l'esecuzione  dei  pagamenti nel termine di sessanta giorni
          dalla notificazione dell'avviso di liquidazione.
              4. (Abrogato).
              5.  Le  singole  leggi  e  atti  aventi  forza di legge
          possono  stabilire,  a  integrazione di quanto previsto nel
          presente  articolo,  ulteriori  circostanze  che  importino
          l'attenuazione della sanzione.».
          Note al comma 1012:
              - Il  decreto-legge  30 gennaio  1998, n. 6, convertito
          con  modificazioni  dalla  legge  30 marzo 1998, n. 61 reca
          «Ulteriori   interventi   urgenti   in  favore  delle  zone
          terremotate  delle  regioni Marche e Umbria e di altre zone
          colpite  da  eventi  calamitosi»  ed  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficaile 30 gennaio 1998, n. 24.
              - Si  riportano i testi del comma 14 dell'art. 14 e del
          comma 3  dell'art.  12 del succitato decreto-legge n. 6 del
          1998:
              «14.  Per le attivita' previste dal presente decreto le
          regioni  e  gli  enti  locali  provvedono,  per  un periodo
          massimo  di  tre anni e in deroga alle vigenti disposizioni
          di  legge, al potenziamento dei propri uffici attraverso la
          dotazione  di  strumenti  e di attrezzature e assunzioni di
          personale  tecnico  e amministrativo a tempo determinato, a
          corrispondere   al   personale   dipendente   compensi  per
          ulteriore lavoro straordinario effettivamente prestato, nel
          limite  di  cinquanta  ore  pro-capite  mensili, nonche' ad
          avvalersi  di  liberi  professionisti o dei soggetti di cui
          all'art.  10  del  decreto legislativo 1° dicembre 1997, n.
          468,  o  di  universita'  e di enti pubblici di ricerca, di
          societa'  e  di  cooperative di produzione e lavoro. Per le
          finalita' di cui al presente comma e' autorizzata una spesa
          nel  limite  del  2  per  cento  dei  fondi  assegnati alle
          regioni,  ai  sensi dell'art. 15, comma 1, che provvedono a
          ripartirli   secondo   un   piano  di  fabbisogno  all'uopo
          predisposto.».
              «3.  Per  il  biennio  1997-1998,  ai  comuni di cui al
          comma 1,  per i quali le abitazioni inagibili, totalmente o
          parzialmente,  a  seguito della crisi sismica rappresentano
          oltre  il  15  per  cento del totale delle abitazioni, sono
          concessi  contributi  per  l'adeguamento  alla  media delle
          risorse  relative  alla fascia demografica di appartenenza.
          Le  risorse  sono  costituite  dai  contributi  ordinari  e
          consolidati  assegnati  ai  comuni  e dall'imposta comunale
          sugli  immobili  al  4 per mille a suo tempo detratta. Agli
          stessi  comuni  e'  concesso,  per il biennio 1997-1998, un
          ulteriore  contributo pari al 20 per cento delle risorse in
          godimento  nell'anno  1997  dopo  l'adeguamento  alla media
          delle risorse della fascia demografica di appartenenza.».
              - Si riporta il testo dell'art. 13 e dei commi 1, 2 e 3
          dell'art.  14  dell'ordinanza  28 settembre  1997,  n. 2668
          recante  «Interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni
          conseguenti   alla   crisi   sismica   iniziata  il  giorno
          26 settembre  l997  che  ha  colpito  il  territorio  delle
          regioni Marche e Umbria»:
              «Art. 13. - 1. Nei confronti dei soggetti residenti nei
          comuni  di  cui  all'art.  1,  commi 2  e 3, e dei soggetti
          gravemente danneggiati residenti nei comuni di cui all'art.
          1,  comma 1,  della  presente  ordinanza  sono  sospesi,  a
          decorrere dal 26 settembre 1997 e fino al 31 dicembre 1997,
          i  pagamenti  dei  contributi  di  previdenza ed assistenza
          sociale,  ivi  compresa la quota di contributi a carico dei
          dipendenti,  nonche'  dei contributi per le prestazioni del
          servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge
          28 febbraio  1986,  n.  41,  e successive modificazioni. Il
          versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto
          della   predetta  sospensione  avviene  senza  aggravio  di
          sanzioni,  interessi  o altri oneri. Nel caso di versamenti
          effettuati entro la data della pubblicazione nella Gazzetta
          Ufficiale   della   Repubblica   italiana   della  presente
          ordinanza non si da' luogo al rimborso. Gli oneri derivanti
          dalla  presente  disposizione,  sono  valutati  in lire 300
          milioni.
              2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
          ai  soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente
          alle  obbligazioni  di  previdenza e assistenza sociale che
          afferiscono  in  via  esclusiva  alle  attivita' svolte nei
          comuni  indicati all'art. 1, commi 2 e 3, dell'ordinanza n.
          2694 del 13 ottobre 1997.».
              «Art.  14.  -  1.  Nei confronti delle persone fisiche,
          anche  in qualita' di sostituti d'imposta che alla data del
          26 settembre  1997 avevano il domicilio, o la residenza nei
          comuni individuati ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 3, della
          presente   ordinanza,   sono   sospesi,   a  decorrere  dal
          26 settembre  1997  e  fino  al 31 dicembre 1997, i termini
          relativi  agli  adempimenti  ed  ai  versamenti  di  natura
          tributaria connessi all'accertamento ed alla riscossione di
          imposte  e tasse erariali, regionali e locali, ivi compresi
          i  versamenti  di  entrate  aventi  natura  patrimoniale ed
          assimilata,  dovute  all'amministrazione  finanziaria  e ad
          enti pubblici anche locali.
              2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 si applicano,
          altresi',  nei confronti dei soggetti, anche in qualita' di
          sostituti  d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi
          sede alla data del 26 settembre 1997 nei comuni individuati
          e  ai  sensi  dell'art.  1,  commi 2  e  3,  della presente
          ordinanza,  comprese le persone fisiche, aventi residenza o
          sede   altrove,   limitatamente   alle   obbligazioni   che
          afferiscono  in  via  esclusiva  alle  attivita' svolte nei
          predetti comuni. I sostituti d'imposta, ovunque fiscalmente
          domiciliati,  a  richiesta  degli  interessati,  non devono
          operare  le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione.
          La  sospensione  dei  pagamenti  delle imposte sui redditi,
          effettuata   mediante   ritenuta  alla  fonte,  si  applica
          soltanto  per  le  ritenute  operate  a titolo d'acconto ai
          sensi  degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 28, comma 2, e 29
          del  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che
          svolgono attivita' bancarie od assicurative di cui all'art.
          2195, commi 1 e 4, del codice civile.
              3.  Le  disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano
          anche  nei  confronti  delle persone fisiche e dei soggetti
          gravemente  danneggiati  aventi residenza, domicilio o sede
          nei  comuni  di  cui  all'art.  1,  comma 1, della presente
          ordinanza.».
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 1  dell'art.  2
          dell'ordinanza  del  Ministro  dell'interno del 22 dicembre
          1997, n. 2728, stesso argomento della precedente:
              «Art.   2.   -   1.  Il  termine  di  cui  all'art.  14
          dell'ordinanza  del  Ministero dell'interno delegato per il
          coordinamento   della   protezione   civile   n.  2668  del
          28 settembre    1997    e   successive   modificazioni   ed
          integrazioni  e'  prorogato al 31 marzo 1998 per i soggetti
          aventi  il  domicilio  o  la  residenza  nei  comuni di cui
          all'art.  1,  commi 2  e  3,  ed al 31 dicembre 1998, per i
          soggetti  residenti  o  aventi sede operativa nei comuni di
          cui  all'art.  1,  comma 1  della  stessa ordinanza, le cui
          abitazioni  e i cui immobili, sede di attivita' produttive,
          sono  stati  oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per
          inagibilita' totale o parziale».
              - Si   riporta   il   testo  del  comma 2  dell'art.  2
          dell'ordinanza  del Ministro dell'interno 30 dicembre 1998,
          n. 2908, stesso argomento della precedente:
              «2.  Il  termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2
          dell'ordinanza  2728/97  e'  prorogato  fino  al  30 giugno
          1999.».
          Nota al comma 1013:
              - La legge 23 gennaio 1992, n. 32 reca «Disposizioni in
          ordine  alla  ricostruzione  nei  territori di cui al testo
          unico delle le leggi per gli interventi nei territori della
          Campania,  Basilicata,  Puglia  e  Calabria  colpiti  dagli
          eventi  sismici  del novembre  1980,  del febbraio  1981  e
          del marzo 1982, approvato con decreto legislativo. 30 marzo
          1990,  n.  76»  ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          29 gennaio 1992, n. 23.
          Note al comma 1016:
              - La  legge  26 febbraio  1992,  n.  211,  e successive
          modificazioni  reca  «Interventi nel settore dei sistemi di
          trasporto  rapido di massa» ed e' pubblicata nella Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 1992, n. 55.
              - La  legge  21 dicembre  2001,  n.  443,  e successive
          modificazioni   reca  «Delega  al  Governo  in  materia  di
          infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi  strategici ed
          altri   interventi   per   il   rilancio   delle  attivita'
          produttive»  ed  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
          27 dicembre 2001, n. 299, supplemento ordinario.
              - Il testo dell'art. 9 della legge 26 febbraio 1992, n.
          211 «Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido
          di massa» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 marzo 1992,
          n. 55, e' il seguente:
              «Art.  9.  -  1.  Per la realizzazione degli interventi
          previsti  dagli  articoli 1, 2, 3 e 4 della presente legge,
          possono   essere  corrisposti  contributi,  in  misura  non
          superiore  al 10 per cento dell'investimento, per la durata
          massima di trenta anni, in relazione ad operazioni di mutuo
          contratte  dagli  enti  locali  e dai soggetti attuatori, a
          decorrere dal secondo semestre dell'anno 1992, con la Cassa
          depositi  e  prestiti, con istituti di credito abilitati ai
          sensi  della  normativa  vigente  ovvero  con  istituti  di
          credito  esteri.  A  tal  fine  sono  autorizzati limiti di
          impegno  trentennali di lire 175 miliardi per l'anno 1993 e
          di ulteriori 50 miliardi per l'anno 1994.».
          Nota al comma 1017:
              - La  direttiva  2006/38/CE  del  17 maggio  2006,  che
          modifica  la  direttiva 1999/62/CE e' pubblicata nella GUCE
          n. 157/L del 9 giugno 2006.
          Nota al comma 1019:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 7 del decreto-legge
          8 luglio  2002,  n. 138, convertito con modificazioni dalla
          legge  8 agosto 2002, n. 178 recante «Interventi urgenti in
          materia  tributaria,  di  privatizzazioni,  di contenimento
          della  spesa  farmaceutica  e per il sostegno dell'economia
          anche nelle aree svantaggiate», cosi' come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  7  (ANAS). - 1. In attuazione delle disposizioni
          contenute   nel   capo  III  del  titolo  III  della  legge
          28 dicembre  2001,  n.  448,  e  per  assicurare  l'urgente
          realizzazione   degli   obiettivi   ivi   previsti,  l'Ente
          nazionale per le strade ANAS e' trasformato in societa' per
          azioni con la denominazione di: «ANAS Societa' per azioni -
          anche ANAS» con effetto dalla data dell'assemblea di cui al
          comma 7.
              1-bis. (Abrogato).
              1-ter.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze
          conferisce  all'ANAS  S.p.A., con proprio decreto, in conto
          aumento   del  capitale  sociale,  in  tutto  o  in  parte,
          l'ammontare  dei  residui  passivi  dovuto  all'ANAS S.p.A.
          medesima  e  in essere al 31 dicembre 2002. Con decreto del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e' quantificato
          l'importo  da  conferire  e  sono  definite le modalita' di
          erogazione   dello  stesso.  Per  gli  anni  successivi  si
          provvede  ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della
          legge 5 agosto 1978, n. 468.
              1-quater.  L'ANAS S.p.A. e' autorizzata a costituire, a
          valere sul proprio netto patrimoniale, un fondo speciale di
          importo  pari al valore dei residui passivi dovuto all'ANAS
          S.p.A.  di  cui  al comma 1-ter. Detto fondo e' finalizzato
          principalmente  alla copertura degli oneri di ammortamento,
          anche   relativamente   ai   nuovi   investimenti,   e   al
          mantenimento  della rete stradale e autostradale nazionale,
          nonche'  alla  copertura  degli  oneri inerenti l'eventuale
          ristrutturazione societaria.
              1-quinquies.  Sono  di  competenza  dell'ANAS S.p.A. le
          entrate  derivanti  dall'utilizzazione  dei  beni demaniali
          relativamente  ai  quali  esercita  i  diritti  ed i poteri
          dell'ente  proprietario  in virtu' della concessione di cui
          al  comma 2,  la  cui  riscossione  e'  effettuata  con  le
          modalita'  previste  dal  capo  III del decreto legislativo
          9 luglio 1997, n. 241, previa convenzione tra l'ANAS S.p.A.
          e l'Agenzia delle entrate.
              1-sexies. ....
              2.  All'ANAS  S.p.A. sono attribuiti con concessione ai
          sensi  dell'art.  14  del  decreto-legge 11 luglio 1992, n.
          333,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto
          1992,  n.  359,  di  seguito  denominata  «concessione»,  i
          compiti  di  cui  all'art.  2, comma 1, lettere da a) a g),
          nonche l),  del  decreto  legislativo  26 febbraio 1994, n.
          143.  L'ANAS  S.p.A.  approva  i progetti di cui al decreto
          legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. L'ANAS S.p.A. approva
          i  progetti dei lavori oggetto di concessione anche ai fini
          di   cui  all'art.  2,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          26 febbraio 1994, n. 143, e ad essa compete l'emanazione di
          tutti  gli atti del procedimento espropriativo ai sensi del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in  materia di espropriazione per pubblica utilita', di cui
          al  decreto  del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001,
          n.  327.  La  concessione e' assentita entro il 31 dicembre
          2002  dal  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di
          intesa,  per quanto attiene agli aspetti finanziari, con il
          Ministro dell'economia e delle finanze.
              3. La disciplina della concessione di cui al comma 2 e'
          stabilita nella convenzione di concessione che prevede, tra
          l'altro:
                a) le  modalita' di esercizio da parte del concedente
          dei  poteri  di vigilanza e di indirizzo sull'attivita' del
          concessionario;
                b) le modalita', ivi compreso il ricorso ai contratti
          di  concessione  a  terzi  da  parte  di  ANAS  S.p.A., per
          gestione,  manutenzione, miglioramento ed adeguamento delle
          strade  ed autostrade statali e per la costruzione di nuove
          strade ed autostrade statali;
                c) le   modalita'   per  l'erogazione  delle  risorse
          finanziarie   occorrenti  per  l'espletamento  dei  compiti
          affidati  in  concessione, e per la copertura degli oneri a
          carico dell'Ente nazionale per le strade ANAS per i compiti
          esercitati fino alla trasformazione;
                d) la   durata   della   concessione,  comunque,  non
          superiore a cinquanta anni.
              4.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  d'intesa  con il Ministro dell'economia e delle
          finanze,  adottato  entro  sessanta  giorni  dalla  data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, e' approvato lo
          schema  dello  statuto  di  ANAS  S.p.A.  Con  decreto  del
          Ministro  delle  infrastrutture  e dei trasporti, di intesa
          con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, per quanto
          attiene  agli  aspetti  finanziari,  da  adottarsi entro lo
          stesso termine, e' approvato lo schema della convenzione di
          concessione.  Con  le  medesime modalita' sono approvate le
          eventuali   successive  modifiche  dello  statuto  o  della
          convenzione   di  concessione  anche  tenendo  conto  delle
          diverse  caratteristiche  economiche  e tecniche della rete
          stradale, nonche' i relativi contratti di servizio.
              5.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle
          finanze, e' determinato il capitale sociale di ANAS S.p.A.,
          in   base  al  netto  patrimoniale  risultante  dall'ultimo
          bilancio. Entro tre mesi dalla prima assemblea, con decreto
          del  Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare di
          concerto   con  il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti,  sono  designati uno o piu' soggetti di adeguata
          esperienza e qualificazione professionale per effettuare la
          stima   del   patrimonio   sociale.   Entro  tre  mesi  dal
          ricevimento   della  relazione  giurata,  il  consiglio  di
          amministrazione   della   societa'   determina   il  valore
          definitivo  del  capitale  sociale nei limiti del valore di
          stima contenuto nella relazione stessa e in misura comunque
          non  superiore  a  quella  risultante dall'applicazione dei
          criteri   di   cui   all'art.   11,  comma 2,  della  legge
          21 novembre 2000, n. 342.
              5-bis. L'ANAS S.p.A., svolge i compiti ad essa affidati
          di  cui  all'art.  2,  comma 1,  lettere a), b)  e c),  del
          decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143, relativamente
          a  talune  tratte  stradali  o  autostradali assoggettate o
          assoggettabili    a   pedaggio   reale   o   figurativo   o
          corrispettivi di servizi.
              6. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia
          e  delle  finanze, che esercita i diritti dell'azionista di
          concerto  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti.
              7.   L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti  degli  organi  sociali  previsti  dallo statuto
          stesso  sono  effettuati  dalla  prima  assemblea che viene
          convocata,  a  cura dell'amministratore dell'Ente nazionale
          per  le strade - ANAS, entro trenta giorni dalla emanazione
          dei decreti di cui al comma 4.
              8.   La  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  del
          presente  decreto  tiene luogo degli adempimenti in materia
          di  costituzione  di  societa'  per  azioni  previsti dalle
          vigenti disposizioni.
              9.  Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze
          dell'Ente  nazionale  per le strade - ANAS al momento della
          trasformazione  prosegue  con  ANAS  S.p.A.  e  continua ad
          essere disciplinato dalle precedenti disposizioni.
              10.    Agli    atti   ed   operazioni   connesse   alla
          trasformazione  dell'ANAS in societa' per azioni si applica
          la   disciplina   tributaria   di   cui   all'art.  19  del
          decreto-legge  11 luglio  1992,  n.  333,  convertito,  con
          modificazioni,   dalla   legge   8 agosto   1992,  n.  359,
          nell'interpretazione  autentica di cui all'art. 4, comma 4,
          del  decreto-legge  23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75.
              11. Il controllo della Corte dei conti si svolge con le
          modalita'  previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958,
          n.   259.  L'ANAS  S.p.A.  puo'  avvalersi  del  patrocinio
          dell'Avvocatura  dello  Stato,  ai  sensi  dell'art. 43 del
          testo  unico  delle  leggi  e  delle norme giuridiche sulla
          rappresentanza   e   difesa   in  giudizio  dello  Stato  e
          sull'ordinamento  dell'Avvocatura  dello  Stato,  di cui al
          regio  decreto  30 ottobre  1933,  n.  1611,  e  successive
          modificazioni.
              12. In via transitoria, sono confermati per la medesima
          durata della carica attualmente ricoperta, quali componenti
          del primo consiglio di amministrazione e del primo collegio
          sindacale,  gli  stessi  componenti  del  consiglio  e  del
          collegio  dei  revisori dell'Ente nazionale per le strade -
          ANAS.   Sono   assicurate   per  le  attivita'  oggetto  di
          concessione  ad  ANAS  S.p.A.  le  risorse  gia'  assegnate
          all'Ente   nazionale  per  le  strade  -  ANAS.  Fino  alla
          efficacia della concessione di cui al comma 2 l'ANAS S.p.A.
          continua  nell'adempimento di tutti i compiti e le funzioni
          attribuiti   all'Ente   nazionale  per  le  strade  -  ANAS
          utilizzando le risorse assegnate all'Ente stesso ed ad essa
          si  applicano  le  norme  ed  i provvedimenti pertinenti il
          predetto  Ente. L'ANAS S.p.A. succede nei rapporti attivi e
          passivi  dell'Ente  nazionale  per  le  strade - ANAS. Ogni
          riferimento  all'ANAS,  contenuto  in  leggi, regolamenti o
          provvedimenti, deve intendersi effettuato all'ANAS S.p.A.
              12-bis. I mutui e i prestiti in capo all'Ente nazionale
          per  le  strade  in  essere  alla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione sono da intendere a tutti gli
          effetti  debiti  dello  Stato.  Con  decreto  del  Ministro
          dell'economia  e  delle finanze sono stabilite le modalita'
          per l'ammortamento del debito».
          Note al comma 1020:
              - Si  riporta  il  testo del comma 3 dell'art. 10 della
          legge   24 dicembre   1993,   n.  537  recante  «Interventi
          correttivi di finanza pubblica»:
              «3.   A   decorrere   dal  1° gennaio  1994,  gli  enti
          concessionari  di  autostrade  sono  tenuti a corrispondere
          allo  Stato  un  canone  annuo, nella misura dello 0,50 per
          cento  per i primi tre anni e dell'1 per cento per gli anni
          successivi, da calcolarsi sui proventi netti da pedaggio di
          competenza  dei  concessionari  medesimi. A decorrere dalla
          stessa  data,  sono modificate le clausole convenzionali in
          materia  di  canone  di  concessione  o di devoluzione allo
          Stato  degli  utili  di  esercizio.  I rapporti relativi al
          periodo    precedente   sono   convenzionalmente   definiti
          dall'Azienda  nazionale  autonoma delle strade (ANAS) anche
          in via transattiva.».
              - Per  il  testo  del  comma 3  dell'art.  163 del gia'
          citato  decreto legislativo n. 163 del 2006 si veda la nota
          al comma 1002.
          Note al comma 1021:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  della  legge
          12 agosto 1982, n. 531, e successive modificazioni, recante
          «Piano  decennale per la viabilita' di grande comunicazione
          e misure di riassetto del settore autostradale»:
              «Art.  15.  - In  attesa  della  legge  di riordino del
          settore  autostradale  ed  in  pendenza del perfezionamento
          degli  atti  aggiuntivi  di  cui al successivo terzo comma,
          l'intervento   del   Fondo  centrale  di  garanzia  per  le
          autostrade  e  le  ferrovie metropolitane di cui all'art. 1
          della   legge   23 luglio   1980,   n.  389,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni, e' prorogato al 31 dicembre
          1982. Per tale intervento e' assegnata al Fondo centrale di
          garanzia  per le autostrade e le ferrovie metropolitane per
          gli esercizi 1981 e 1982 la somma di lire 240 miliardi. Per
          far  fronte  inoltre  all'ulteriore accertato fabbisogno di
          lire  80  miliardi  connesso  all'applicazione  dell'art. 4
          della  legge  23 luglio 1980, n. 389, e' assegnata all'ANAS
          per l'anno finanziario 1982 una somma di pari importo.
              All'onere complessivo di lire 320 miliardi si provvede:
                a) per   lire   100   miliardi,   con  corrispondente
          riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
          spesa  per  l'esercizio  finanziario 1981 del Ministero del
          tesoro;
                b) per   lire   100   miliardi,   con  corrispondente
          riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della
          spesa  per  l'esercizio  finanziario 1982 del Ministero del
          tesoro;
                c) per    lire   120   miliardi,   a   valere   sulle
          disponibilita'   esistenti   ed  in  formazione  sul  conto
          corrente  infruttifero  denominato  conto  speciale  per il
          ripianamento   degli   squilibri   economici   degli   enti
          autostradali   di   cui   all'art.   1   del  decreto-legge
          23 dicembre   1978,   n.  813,  convertito  in  legge,  con
          modificazioni,  dalla  legge  19 febbraio  1979,  n.  51, e
          successive modificazioni e integrazioni.
              Per accedere ai benefici previsti dalla presente legge,
          entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della stessa
          sara'   stipulato   con   ciascun  ente  concessionario  di
          autostrade  di  trafori,  ad  eccezione  dei  consorzi  per
          l'autostrada      Messina-Palermo,     per     l'autostrida
          Messina-Catania  e  per l'autostrada Siracusa-Gela, un atto
          aggiuntivo   alla   vigente  convenzione  che  preveda  gli
          adeguamenti  alle  disposizioni  contenute  nella  presente
          legge,  nonche'  la  regolamentazione  di  tutti i rapporti
          connessi  ad  eventuali  trasferimenti  di  concessioni  di
          autostrade   contigue,   da   porre   in   essere  mediante
          accorpamento  volontario  delle  societa'  interessate, ivi
          compresa  la  realizzazione, in analogia e ad estensione di
          quanto  disposto  al  precedente art. 14, dei completamenti
          delle opere previste dalle concessioni originarie.
              I  piani  di  rimborso  allo  Stato  dei  debiti di cui
          all'art.  5,  legge  23 luglio  1980,  n. 389, da parte dei
          concessionari, al netto dei versamenti da ciascuna societa'
          effettuati  ai sensi dell'art. 1, decreto legge 23 dicembre
          1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 febbraio  1979, n. 51, e successive modificazioni
          ed  integrazioni,  saranno  articolati  sulla base di quote
          annue  rapportate  alle  previste  risorse  derivanti dalla
          gestione. I concessionari debitori sono tenuti a versare al
          Fondo centrale di garanzia, entro il 31 dicembre di ciascun
          anno, l'intera quota prevista in piano finanziario a titolo
          di rimborso del debito verso lo Stato.
              Con  decorrenza  dall'entrata  in vigore della presente
          legge, sulla rete autostradale in concessione, ad eccezione
          delle  autostrade assentite al consorzio unico siciliano di
          cui  al  successivo  art.  16, alla societa' Tangenziale di
          Napoli   S.p.A.  e  alla  societa'  Autostrade  meridionali
          S.p.A.:
                a) (abrogato);
                b) fino  all'emanazione  della  legge di riordino del
          settore autostradale e' istituito sulle tariffe di pedaggio
          un  sovraprezzo di una lira a chilometro per i motoveicoli,
          le  autovetture,  gli  autobus ed i veicoli merci fino a 25
          quintali  di  portata  o  fino  a  due  assi; di tre lire a
          chilometro per i veicoli merci oltre 25 quintali di portata
          o superiori a due assi.
              I    maggiori    introiti    da    pedaggio   derivanti
          dall'eventuale   eccedenza   delle  tariffe  effettivamente
          applicate   rispetto  a  quelle  previste  in  convenzione,
          nonche' dai sovrapprezzi di cui al comma precedente, devono
          essere  versati  sul conto corrente infruttifero denominato
          conto   speciale   per   il  ripianamento  degli  squilibri
          economici  degli  enti  autostradali  di cui all'art. 1 del
          decreto-legge  23 dicembre  1978,  n.  813, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  19 febbraio  1979,  n.  51, e
          successive   modificazioni   ed   integrazioni,  fino  alla
          copertura  degli  interventi  di  cui  al  primo  comma,  e
          successivamente  al  Fondo  centrale  di  garanzia  per  le
          autostrade  e  le  ferrovie metropolitane secondo modalita'
          che saranno stabilite con apposito decreto del Ministro del
          tesoro   e  saranno  dal  Fondo  stesso  impiegati  per  il
          pagamento   delle   rate   dei   mutui  contratti  e  delle
          obbligazioni    emesse    dalle   societa'   concessionarie
          autostradali, con garanzia dello Stato, e rimaste insolute.
              Con  decorrenza  dall'entrata  in vigore della presente
          legge  e'  abrogato  l'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre
          1978, n. 813, convertito in legge, con modificazioni, dalla
          legge  19 febbraio 1979, n. 51, come modificato dall'art. 1
          del  decreto  legge 30 dicembre 1979, n. 661, convertito in
          legge,  con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n.
          32.
              Con  la presentazione del piano di cui all'art. 2 della
          presente legge il Ministro dei lavori pubblici, di concerto
          con il Ministro del tesoro, potra' procedere alla revisione
          e  ristrutturazione  del sistema delle tariffe di pedaggio.
          Tale  revisione  e  ristrutturazione  non dovra' comportare
          alcuna  riduzione  nel  preesistente gettito di introiti di
          pedaggio di ciascuna concessionaria.
              In  vista  dell'emanazione  della legge di riordino del
          settore  autostradale,  il  Ministro  dei lavori pubblici -
          Presidente    dell'ANAS   ed   il   Ministro   del   tesoro
          presenteranno  al  Parlamento  entro  il 30 giugno 1983 una
          relazione  sullo stato di attuazione della presente legge e
          sulla   situazione  economica  e  finanziaria  del  settore
          autostradale, e, qualora le risultanze dei piani finanziari
          di  cui ai precedenti commi facciano riscontrare per talune
          societa'  concessionarie tra quelle indicate all'art. 5 del
          decreto-legge  31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge,
          con  modificazioni,  dalla  legge  2 ottobre  1981, n. 544,
          insufficienti   coperture   dell'indebitamento  in  essere,
          forniranno proposte che prevedano l'immediato trasferimento
          delle  relative  concessioni  ad  una  o  piu'  societa' di
          gestione  a  partecipazione pubblica, o, in alternativa, il
          loro   accorpamento   con   societa'   concessionarie  gia'
          operanti.
              Ove  tali  proposte  non  venissero  formulate  entro i
          termini  previsti  e  fino  a quando non saranno definiti i
          provvedimenti   legislativi   e   amministrativi   all'uopo
          necessari,  il Fondo centrale di garanzia per le autostrade
          e  le  ferrovie  metropolitane  sospendera'  i pagamenti in
          favore delle societa' sopra indicate.».
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  11  della  legge
          29 dicembre  1990, n. 407 recante «Disposizioni diverse per
          l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993»:
              «Art.  11  (Fondo  garanzia  autostrade). - 1. Il Fondo
          centrale  di  garanzia  per  le  autostrade  e  le ferrovie
          metropolitane  e'  autorizzato  a  provvedere  al pagamento
          delle  rate  dei  mutui contratti dalla Societa' autostrade
          romane   ed  abruzzesi  (SARA)  per  la  costruzione  delle
          autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara, nonche' di
          quelli  contratti  ai  sensi e per gli effetti dell'art. 17
          della legge 12 agosto 1982, n. 531.
              2.  Alle finalita' di cui al comma 1, il predetto Fondo
          provvede  utilizzando le disponibilita' finanziarie ad esso
          affluite, ivi comprese quelle derivanti dai rimborsi di cui
          all'art.  15  della  legge  12 agosto  1982,  n.  531  . Il
          sovrapprezzo  di  1 lira e di 3 lire previsto dall'art. 15,
          quinto  comma,  lettera b),  della legge 12 agosto 1982, n.
          531, e' elevato, rispettivamente, a 3 lire e a 9 lire.
              3. (Abrogato).».
          Note ai commi 1023, 1024:
              - Per   il   testo   dell'art.   7   del   gia'  citato
          decreto-legge  n. 138 del 2002, cosi' come modificato dalla
          presente legge, si veda la nota al comma 1019.
              -   Il   testo   dell'art.   6-ter   del  decreto-legge
          30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
          fiscale  e  disposizioni  urgenti  in  materia tributaria e
          finanziaria,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 ottobre
          2005,  n.  230)  e  convertito in legge, con modificazioni,
          dall'art. 1, legge 2 dicembre 2005, n. 248 pubblicato nella
          GazzettaUfficiale  2 dicembre  2005,  n.  281,  supplemento
          ordinario), entrata in vigore il giorno successivo a quello
          della  sua  pubblicazione,  come  modificato dalla presente
          legge, e' il seguente:
              «Art. 6-ter (Disposizioni concernenti l'ANAS S.p.A.). -
          1. All'art.  7  del  decreto-legge  8 luglio  2002, n. 138,
          convertito,  con  modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002,
          n. 178, sono apportate le seguenti modifiche:
                a) il comma 1-bis e' abrogato;
                b) al  comma 1-quater,  nel primo periodo, le parole:
          «alla  somma  del  valore  netto  della rete autostradale e
          stradale  nazionale  di  cui  al  comma 1-bis  e  del» sono
          sostituite  dalla  seguente:  «al»  e il secondo periodo e'
          soppresso;
                c) al  comma 1-quinquies,  le parole: "La riscossione
          delle   entrate   derivanti   dall'utilizzazione  dei  beni
          demaniali   trasferiti   all'ANAS   S.p.A.   ai  sensi  del
          comma 1-bis"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Sono  di
          competenza    dell'ANAS   S.p.A.   le   entrate   derivanti
          dall'utilizzazione  dei  beni  demaniali  relativamente  ai
          quali esercita i diritti ed i poteri dell'ente proprietario
          in  virtu'  della  concessione  di  cui  al comma 2, la cui
          riscossione";
                d) al  comma 4,  sono  aggiunte, in fine, le seguenti
          parole:  "anche tenendo conto delle diverse caratteristiche
          economiche  e  tecniche  della  rete  stradale,  nonche'  i
          relativi contratti di servizio";
                e) dopo il comma 5, e' inserito il seguente:
              "5-bis.  L'ANAS  S.p.A.,  in  conformita' con l'atto di
          indirizzo  adottato,  entro  trenta  giorni  dalla  data di
          entrata in vigore della presente disposizione, dal Ministro
          delle  infrastrutture  e  dei trasporti, di concerto con il
          Ministro  dell'economia  e delle finanze, puo' subconcedere
          ad una o piu' societa' da essa costituite i compiti ad essa
          affidati  di  cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c),
          del   decreto   legislativo   26 febbraio   1994,  n.  143,
          relativamente  a  talune  tratte  stradali  o  autostradali
          assoggettate   o   assoggettabili   a   pedaggio   reale  o
          figurativo.  La  societa'  subconcessionarie,  cui  saranno
          trasferite  le pertinenti organizzazioni aziendali, saranno
          tenute  nei confronti dell'ANAS S.p.A. agli stessi obblighi
          e  condizioni  assunti  dall'ANAS  S.p.A. nei confronti del
          Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  per  i
          medesimi   compiti,   restando   l'ANAS   S.p.A.   comunque
          responsabile   dei   loro  adempimento  nei  confronti  del
          Ministero concedente";
                f) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
              "6.    Le   azioni   sono   attribuite   al   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  che  esercita  i diritti
          dell'azionista   di   concerto   con   il  Ministero  delle
          infrastrutture e dei trasporti".
              2.  Al  Ministero  delle infrastrutture e dei trasporti
          sono attribuite le seguenti funzioni:
                a) programmazione   decennale   degli  interventi  di
          progressivo  miglioramento,  adeguamento  e implementazione
          della   rete  delle  strade  e  autostrade  statali,  della
          relativa segnaletica e dei relativi servizi accessori;
                b) programmazione     triennale    attuativa    della
          lettera a);
                c) individuazione  delle misure di carattere generale
          di  miglioramento  della  sicurezza  del  traffico  e della
          segnaletica.
              3.  Il  Ministro  delle infrastrutture e dei trasporti,
          nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, puo' prevedere di
          esercitare  le  funzioni  di cui al comma 2 avvalendosi del
          supporto  delle  strutture appartenenti all'ANAS S.p.A.. In
          tale  caso l'ANAS S.p.A. conferisce ad una societa' da essa
          costituita il ramo d'azienda relativo alle attivita' di cui
          al  comma 2.  Contestualmente al conferimento, le azioni di
          tale   societa'   sono  trasferite  a  titolo  gratuito  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze, che esercita i
          diritti  dell'azionista  di concerto con il Ministero delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti.  Le  attivita' di questa
          societa' sono svolte sulla base di un contratto di servizio
          stipulato  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e dei
          trasporti,  di  concerto  con  il Ministero dell'economia e
          delle  finanze  per quanto attiene agli aspetti finanziari.
          Ai  corrispettivi  previsti nel contratto di servizio si fa
          fronte    tramite    una   corrispondente   riduzione   dei
          trasferimenti all'ANAS S.p.A.
              4.-5. (Abrogati).».
          Nota al comma 1025:
              - Si riportano i testi degli articoli 6 e 9 della legge
          28 marzo  1968,  n. 382, e successive modificazioni recante
          «Norme   per   agevolare   il   finanziamento   degli  enti
          concessionari   della   costruzione   e  dell'esercizio  di
          autostrade»:
              «Art. 6. - E' istituito un fondo centrale di garanzia a
          cui  saranno  imputati, previa autorizzazione del Ministero
          del  tesoro,  gli  oneri  derivanti dall'operativita' della
          garanzia statale prevista dalla presente legge.
              Il  fondo e' altresi' autorizzato a concedere garanzie,
          a  condizioni  di  mercato,  in relazione alla costruzione,
          manutenzione  e  gestione  di  infrastrutture  autostradali
          pedaggiabili,   ivi   compresi   gli   interventi   per  il
          miglioramento  ambientale  e culturale delle infrastrutture
          stesse,  ovvero  alla erogazione delle somme necessarie per
          assicurare    l'equilibrio   dei   piani   finanziari   dei
          concessionari  interessati al versamento al fondo di cui al
          presente comma.
              Qualora   soggetti   interessati   ad  avvalersi  delle
          garanzie per finanziamenti per la costruzione, manutenzione
          e gestione di infrastrutture diverse da quelle autostradali
          versino  al  fondo  specifici  apporti,  potranno avvalersi
          delle    garanzie   rilasciate   dal   fondo,   in   misura
          proporzionale a quanto versato.
              Entro  novanta  giorni  dalla data di entrata in vigore
          della  presente  disposizione,  il Ministro dell'economia e
          delle  finanze  determina  i  criteri di assegnazione delle
          disponibilita'   del  fondo,  anche  con  riferimento  agli
          impegni   gia'   assunti,   da   destinare  alle  attivita'
          autorizzate   dai  commi secondo  e  terzo  ed  approva  le
          modificazioni  alle  norme  regolamentari del fondo stesso,
          occorrenti per adeguarne le modalita' d'intervento ai nuovi
          compiti.
              Il fondo centrale di garanzia ha personalita' giuridica
          e  gestione  autonoma  ed  e'  amministrato  da un comitato
          composto  di cinque membri, dei quali due in rappresentanza
          del   Ministero  del  tesoro,  uno  in  rappresentanza  del
          Consorzio  di  credito  per  le  opere  pubbliche,  uno  in
          rappresentanza degli altri istituti che operano nel settore
          ed  uno  in  rappresentanza degli enti concessionari per la
          costruzione ed esercizio di autostrade.
              Il  collegio  sindacale  del "Fondo" e' composto di tre
          membri,  in  rappresentanza, rispettivamente, del Ministero
          del  tesoro, degli istituti di credito operanti nel settore
          e degli enti concessionari suindicati.
              I  membri  del  comitato  e del collegio sindacale sono
          nominati con decreto del Ministro per il tesoro e durano in
          carica  tre anni. Con lo stesso decreto viene nominato, tra
          i membri, il presidente dei suddetti organi.
              Il  "Fondo"  e' sottoposto alla vigilanza del Ministero
          del tesoro.».
              «Art. 9. - Le documentazioni, le formalita', gli atti e
          contratti  occorrenti per l'amministrazione, la gestione ed
          il  funzionamento  del fondo centrale di garanzia, le somme
          affluenti   al   fondo  medesimo  e  i  relativi  interessi
          maturati, i pagamenti effettuati e le quietanze sono esenti
          da  tasse,  imposte ed oneri tributari di qualsiasi genere,
          presenti  e  futuri,  ivi  incluse  le  imposte  dirette, i
          tributi locali e l'imposta generale sull'entrata.».
          Nota al comma 1026:
              - Si  riportano  i  testi dei commi 86 e 87 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «86.    Il    finanziamento    concesso    al   Gestore
          dell'infrastruttura ferroviaria nazionale a copertura degli
          investimenti  relativi  alla  rete  tradizionale,  compresi
          quelli  per  manutenzione straordinaria, avviene, a partire
          dalle  somme  erogate  dal  1° gennaio  2006,  a  titolo di
          contributo     in     conto     impianti.     Il    Gestore
          dell'infrastruttura  ferroviaria nazionale, all'interno del
          sistema  di  contabilita' regolatoria, tiene in evidenza la
          quota   figurativa   relativa   agli   ammortamenti   delle
          immobilizzazioni   finanziate   con   detta  modalita'.  La
          modifica  del  sistema  di finanziamento di cui al presente
          comma avviene  senza  oneri  per  lo Stato e per il Gestore
          dell'infrastruttura          ferroviaria         nazionale;
          conseguentemente,  i  finanziamenti  di  cui  al  comma 84,
          effettuati  a  titolo  di  contributo in conto impianti, si
          considerano fiscalmente irrilevanti e, quindi, non riducono
          il valore fiscale del bene.».
              «87.    Il   costo   complessivo   degli   investimenti
          finalizzati   alla   realizzazione   della   infrastruttura
          ferroviaria,  comprensivo dei costi accessori e degli altri
          oneri  e spese direttamente riferibili alla stessa nonche',
          per  il  periodo  di  durata dell'investimento e secondo il
          medesimo  profilo  di ammortamento dei costi diretti, degli
          oneri   connessi   al   finanziamento   dell'infrastruttura
          medesima,  e' ammortizzato con il metodo «a quote variabili
          in  base  ai volumi di produzione», sulla base del rapporto
          tra  le quantita' prodotte nell'esercizio e le quantita' di
          produzione   totale   prevista   durante   il   periodo  di
          concessione.  Nell'ipotesi  di preesercizio, l'ammortamento
          inizia  dall'esercizio  successivo  a quello di termine del
          preesercizio.  Ai  fini  fiscali,  le quote di ammortamento
          sono  determinate  con decreto del Ministro dell'economia e
          delle  finanze  in coerenza con le quote di ammortamento di
          cui al comma 86.».
          Note al comma 1027:
              - Si  riportano  i  testi dei commi 86 e 87 dell'art. 2
          della gia' citata legge n. 662 del 1996:
              «86.  Per  consentire il finanziamento degli interventi
          necessari     al     completamento     e    all'adeguamento
          dell'autostrada  Torino-Savona  alle norme di sicurezza del
          codice  della  strada  e'  concesso  alla relativa societa'
          concessionaria  un contributo pari a lire 20 miliardi annui
          per il periodo 19972016, per l'ammortamento di mutui che la
          societa' stessa e' autorizzata a contrarre.».
              «87.   Per   consentire   l'avvio   del   nuovo  tratto
          Aglio-Canova  dell'autostrada  Firenze-Bologna  e' concesso
          alla   concessionaria   Societa'   autostrade   S.p.A.   un
          contributo  di  lire  20  miliardi  annui  per  il  periodo
          1997-2016  per  l'ammortamento  di  mutui  che  la societa'
          stessa e' autorizzata a contrarre.».
              - Si    riporta   il   testo   dell'art.   19-bis   del
          decreto-legge  25 marzo  1997,  n. 67 recante «Disposizioni
          urgenti   per   favorire   l'occupazione»,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135:
              «Art.  19-bis  (Realizzazione e potenziamento di tratti
          autostradali).  -  1.  Per  le finalita' e con le modalita'
          previste  nell'art.  2,  comma 87,  della legge 23 dicembre
          1996,  n. 662, per la realizzazione del tratto Aglio-Canova
          e  il  potenziamento  del  tratto  Firenze Nord-Firenze Sud
          dell'autostrada  Bologna-Firenze,  e' concesso un ulteriore
          contributo  di  lire  100  miliardi  annui  per  il periodo
          1998-2017,  quali  rate di ammortamento di mutui ventennali
          che  la  societa' concessionaria e' autorizzata a contrarre
          ai  sensi  del  citato art. 2, comma 87, della legge n. 662
          del  1996.  E'  altresi'  autorizzata  la spesa di lire 100
          miliardi per l'anno 1997.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo,  pari a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni
          1997,  1998  e  1999,  si  provvede mediante corrispondente
          riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
          triennale  1997-1999,  al  capitolo  9001  dello  stato  di
          previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1997,
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          Ministero  dei  lavori  pubblici. Il Ministro del tesoro e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Nota al comma 1028:
              - Per  il  comma 1-ter  dell'art.  7  del  gia'  citato
          decreto-legge   n.  138  del  2002,  si  veda  la  nota  al
          comma 1019.
          Nota al comma 1029:
              - La  direttiva  2004/54/CE del 29 aprile 2004 e' stata
          pubblicata nella G.U.C.E. 30 aprile 2004, n. L 167.
          Nota al comma 1030:
              - Si  riportano  i commi 82, 83, 85, 87, 89 dell'art. 2
          del   decreto-legge   3 ottobre   2006,   n.   262  recante
          «Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»,
          convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
          n. 286, cosi' come modificati dalla presente legge:
              «82.  In  occasione  del  primo aggiornamento del piano
          finanziario   che   costituisce   parte  della  convenzione
          accessiva alle concessioni autostradali, ovvero della prima
          revisione  della convenzione medesima, successivamente alla
          data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche' in
          occasione   degli   aggiornamenti   periodici   del   piano
          finanziario  ovvero  delle  successive revisioni periodiche
          della  convenzione,  il  Ministro  delle infrastrutture, di
          concerto  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze,
          assicura  che  tutte  le  clausole convenzionali in vigore,
          nonche'  quelle  conseguenti  all'aggiornamento ovvero alla
          revisione,  siano inserite in una convenzione unica, avente
          valore ricognitivo per le parti diverse da quelle derivanti
          dall'aggiornamento  ovvero  dalla revisione. La convenzione
          unica,  che  sostituisce  ad  ogni  effetto  la convenzione
          originaria,  nonche' tutti i relativi atti aggiuntivi, deve
          perfezionarsi   entro   un  anno  dalla  data  di  scadenza
          dell'aggiornamento  periodico  ovvero  da  quella in cui si
          creano i presupposti per la revisione della convenzione.».
              «83.  Al fine di garantire una maggiore trasparenza del
          rapporto  concessorio,  di adeguare la sua regolamentazione
          al   perseguimento   degli   interessi   generali  connessi
          all'approntamento  delle infrastrutture e alla gestione del
          servizio   secondo   adeguati   livelli  di  sicurezza,  di
          efficienza  e di qualita' e in condizioni di economicita' e
          di  redditivita',  e nel rispetto dei principi comunitari e
          delle  eventuali  direttive  del  CIPE,  le  clausole della
          convenzione  unica  di  cui  al  comma 82 sono in ogni caso
          adeguate in modo da assicurare:
                a) la  determinazione del saggio di adeguamento annuo
          delle  tariffe  e  il  riallineamento  in sede di revisione
          periodica  delle  stesse  in  ragione  dell'evoluzione  del
          traffico,  della  dinamica  dei  costi nonche' del tasso di
          efficienza e qualita' conseguibile dai concessionari;
                b) la    destinazione    della   extraprofittabilita'
          generata  in  virtu' dello svolgimento sui sedimi demaniali
          di attivita' commerciali;
                c) il  recupero  della parte degli introiti tariffari
          relativi  a  impegni  di investimento programmati nei piani
          finanziari e non realizzati nel periodo precedente;
                d) il   riconoscimento  degli  adeguamenti  tariffari
          dovuti  per  investimenti programmati del piano finanziario
          esclusivamente a fronte della effettiva realizzazione degli
          stessi investimenti, accertata dal concedente;
                e) la  specificazione  del  quadro informativo minimo
          dei dati economici, finanziari, tecnici e gestionali che le
          societa'   concessionarie  trasmettono  annualmente,  anche
          telematicamente,  ad  ANAS  S.p.A. per l'esercizio dei suoi
          poteri   di   vigilanza   e   controllo  nei  riguardi  dei
          concessionari,  e  che,  a propria volta, ANAS S.p.A. rende
          analogamente  disponibili  al Ministro delle infrastrutture
          per  l'esercizio delle sue funzioni di indirizzo, controllo
          nonche'  vigilanza  tecnica  ed  operativa  su ANAS S.p.A.;
          l'esercizio,  da  parte  di  ANAS  S.p.A.,  del  potere  di
          direttiva  e  di  ispezione  in  ordine  alle  modalita' di
          raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati da parte dei
          concessionari;
                f) la  individuazione  del momento successivamente al
          quale  l'eventuale  variazione degli oneri di realizzazione
          dei    lavori    rientra    nel   rischio   d'impresa   del
          concessionario,  salvo  i casi di forza maggiore o di fatto
          del terzo;
                g) il   riequilibrio  dei  rapporti  concessori,  per
          quanto  riguarda  l'utilizzo  a  fini  reddituali ovvero la
          valorizzazione  dei  sedimi destinati a scopi strumentali o
          collaterali rispetto a quelli della rete autostradale;
                h) l'introduzione  di  sanzioni  a  fronte di casi di
          inadempimento  delle  clausole della convenzione imputabile
          al  concessionario, anche a titolo di colpa; la graduazione
          di    tali    sanzioni    in    funzione   della   gravita'
          dell'inadempimento;
                i) l'introduzione  di  meccanismi  tesi alla migliore
          realizzazione  del principio di effettivita' della clausola
          di   decadenza   dalla  concessione,  nonche'  di  maggiore
          efficienza,   efficacia   ed   economicita'   del  relativo
          procedimento nel rispetto del principio di partecipazione e
          del contraddittorio.».
              «85.  All'art. 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,
          il comma 5 e' sostituito dai seguenti:
              "5.   Le   societa'  concessionarie  autostradali  sono
          soggette ai seguenti obblighi:
                a) certificare  il  bilancio, anche se non quotate in
          borsa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
          31 marzo 1975, n. 136, in quanto applicabile;
                b) mantenere    adeguati   requisiti   di   solidita'
          patrimoniale,  come  individuati  con  decreto del Ministro
          dell'economia  e delle finanze, di concerto con il Ministro
          delle infrastrutture;
                c) agire  a  tutti  gli  effetti come amministrazione
          aggiudicatrice  negli affidamenti di forniture e servizi di
          importo  superiore  alla  soglia  di  rilevanza comunitaria
          nonche¨  di lavori, ancorche¨ misti con forniture o servizi
          e  in  tale  veste attuare gli affidamenti nel rispetto del
          codice  dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
          forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163, e successive modificazioni;
                d) sottoporre  gli  schemi  dei  bandi  di gara delle
          procedure   di   aggiudicazione  all'approvazione  di  ANAS
          S.p.A.,  che deve pronunciarsi entro trenta giorni dal loro
          ricevimento:  in  caso  di  inutile  decorso del termine si
          applica  l'art.  20  della  legge  7 agosto  1990,  n. 241;
          vietare  la  partecipazione  alle gare per l'affidamento di
          lavori  alle  imprese  comunque collegate ai concessionari,
          che  siano  realizzatrici  della relativa progettazione. Di
          conseguenza,  cessa  di avere applicazione, a decorrere dal
          3 ottobre 2006, la deliberazione del Consiglio dei ministri
          in   data   16 maggio   1997,   relativa   al   divieto  di
          partecipazione all'azionariato stabile di Autostrade S.p.A.
          di  soggetti  che  operano  in prevalenza nei settori delle
          costruzioni e della mobilita';
                e) prevedere nel proprio statuto idonee misure atte a
          prevenire i conflitti di interesse degli amministratori, e,
          per  gli  stessi,  speciali  requisiti  di  onorabilita`  e
          professionalita',  nonche¨,  per  almeno alcuni di essi, di
          indipendenza;
                f) nei   casi   di   cui  alle  lettere c)  e d),  le
          commissioni di gara per l'aggiudicazione dei contratti sono
          nominate dal Ministro delle infrastrutture. Restano fermi i
          poteri  di  vigilanza  dell'Autorita' di cui all'art. 6 del
          codice  di  cui  al  decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
          163.   La  composizione  del  consiglio  dell'Autorita'  e'
          aumentata  di  due  membri  con  oneri  a  carico  del  suo
          bilancio.  Il  presidente  dell'Autorita'  e'  scelto fra i
          componenti del consiglio.
              5-bis.  Con  decreto  del Ministro delle infrastrutture
          sono stabiliti i casi in cui i progetti relativi alle opere
          da  realizzare  da  parte  di  ANAS  S.p.A.  e  delle altre
          concessionarie  devono  essere  sottoposte  al  parere  del
          Consiglio   superiore  dei  lavori  pubblici  per  la  loro
          valutazione tecnico-economica.".».
              «87.  Nel  caso  in cui il concessionario, in occasione
          dell'aggiornamento   del  piano  finanziario  ovvero  della
          revisione   della  convenzione  di  cui  al  comma 82,  non
          convenga  sulla  convenzione  unica,  ovvero  si  verifichi
          quanto  previsto  dal  comma 88, il rapporto concessorio si
          estingue,  salvo  l'eventuale  diritto  di indennizzo. ANAS
          S.p.A.  assume  temporaneamente  la  gestione diretta delle
          attivita'  del  concessionario  per  il  tempo necessario a
          consentirne la messa in gara. Nel conseguente bando di gara
          devono  essere  previste  speciali  garanzie  di stabilita'
          presso  il  concessionario subentrante per il personale del
          concessionario  cessato,  dipendente dello stesso da almeno
          un  anno prima della dichiarazione di cui al primo periodo.
          Con decreto del Ministero delle infrastrutture, di concerto
          con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sono
          stabiliti  i  termini  e le modalita' per l'esercizio delle
          eventuali   istanze   di   indennizzo   del  concessionario
          cessato.».
              «89. All'art. 21 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
          355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
          2004, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
                a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
              "5.  Il concessionario comunica al concedente, entro il
          30 settembre  di  ogni  anno,  le variazioni tariffarie che
          intende    applicare.   Il   concedente,   nei   successivi
          quarantacinque  giorni,  previa  verifica della correttezza
          delle  variazioni  tariffarie,  trasmette la comunicazione,
          nonche'  una sua proposta, ai Ministri delle infrastrutture
          e  dell'economia  e  delle  finanze,  i quali, di concerto,
          approvano   o   rigettano   le   variazioni   proposte  con
          provvedimento  motivato  nei  trenta  giorni  successivi al
          ricevimento della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel
          primo  e  secondo periodo, in presenza di un nuovo piano di
          interventi  aggiuntivi, comportante rilevanti investimenti,
          il   concessionario   comunica   al  concedente,  entro  il
          31 ottobre  di  ogni  anno,  la componente investimenti del
          parametro  X  relativo  a  ciascuno  dei  nuovi  interventi
          aggiuntivi,  che  va  ad integrare le variazioni tariffarie
          comunicate  dal  concessionario  entro  il 30 settembre. Il
          concedente,  nei  successivi trenta giorni, previa verifica
          della  correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette
          la  comunicazione,  nonche¨  una  sua proposta, ai Ministri
          delle  infrastrutture  e  dell'economia  e delle finanze, i
          quali, di concerto, approvano o rigettano con provvedimento
          motivato  le  integrazioni  tariffarie  nei  trenta  giorni
          successivi al ricevimento della comunicazione.".
                b) i commi 1, 2 e 6 sono abrogati.».
          Note al comma 1031:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  8  del gia' citato
          decreto legislativo n. 422 del 1997:
              «Art.  8  (Servizi  ferroviari di interesse regionale e
          locale  non  in  concessione  a  F.S.  S.p.A.).  -  1. Sono
          delegati   alle   regioni   le  funzioni  e  i  compiti  di
          programmazione e di amministrazione inerenti:
                a) le ferrovie in gestione commissariale governativa,
          affidate  per  la  ristrutturazione  alla societa' Ferrovie
          dello Stato S.p.A. dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662;
                b) le  ferrovie  in  concessione  a  soggetti diversi
          dalle Ferrovie dello Stato S.p.A.
              2.  Le  funzioni  e  i  compiti  di cui al comma 1 sono
          conferiti:
                a) entro   i   termini   di  scadenza  dei  piani  di
          ristrutturazione  di  cui  all'art. 2 della citata legge n.
          662  del  1996 e comunque non oltre il 1° gennaio 2000, per
          le  gestioni  commissariali  governative di cui al comma 1,
          lettera a);
                b) a partire dal 1° gennaio 1998, e comunque entro il
          1° gennaio  2000,  per le ferrovie in concessione di cui al
          comma 1, lettera b).
              3.  Le  regioni subentrano allo Stato, quali concedenti
          delle  ferrovie  di  cui al comma 1, lettere a) e b), sulla
          base  di  accordi di programma, stipulati a norma dell'art.
          12  del  presente  decreto,  con i quali sono definiti, tra
          l'altro,  per le ferrovie in concessione di cui al comma 1,
          lettera b),   i   finanziamenti   diretti   al  risanamento
          tecnico-economico  di  cui  all'art.  86  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
              4.  Gli  accordi  di  programma  di  cui al comma 3 e i
          decreti  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri di cui
          all'art. 12 sono, rispettivamente, perfezionati ed adottati
          entro  il  30 ottobre  1999.  Detti accordi definiranno, in
          particolare,  il  trasferimento  dei beni, degli impianti e
          dell'infrastruttura  a titolo gratuito alle regioni sia per
          le  ferrovie in ex gestione commissariale governativa, come
          gia'  previsto all'art. 2, comma 7, della legge 23 dicembre
          1996, n. 662, sia per le ferrovie in concessione a soggetti
          diversi  dalle  Ferrovie  dello Stato S.p.A. Tali beni sono
          trasferiti  al  demanio  ed  al  patrimonio indisponibile e
          disponibile delle regioni, e, in relazione alla loro natura
          giuridica,   possono   essere   dalle   regioni   dismessi,
          sdemanializzati  o sottratti alla loro destinazione, previa
          intesa  con il Ministero dei trasporti e della navigazione,
          quando  si  tratti  di  beni  demaniali  o  appartenenti al
          patrimonio   indisponibile.   A   partire   dalla  data  di
          trasferimento,  il vincolo di reversibilita' a favore dello
          Stato  gravante sui beni in questione si intende costituito
          a favore della regione competente. I suddetti trasferimenti
          sono  esentati  da ogni imposta e tassa fatto salvo il caso
          di dismissione o sdemanializzazione da parte delle regioni.
          I  beni  di  cui all'art. 3, commi 7, 8 e 9, della legge n.
          385/1990   sono  trasferiti  alle  regioni  competenti  che
          inizieranno   o  proseguiranno  le  relative  procedure  di
          alienazione  o  di  diversa  utilizzazione,  destinandone i
          proventi  a  favore  delle aziende ex gestioni governative.
          Gli  accordi  di  programma  definiscono altresi' l'entita'
          delle  risorse finanziarie da trasferire alle regioni, tali
          da  garantire, al netto dei contributi gia' riconosciuti da
          regioni  ed  enti  locali,  l'attuale  livello  di  tutti i
          servizi   erogati  dalle  aziende  in  regime  di  gestione
          commissariale governativa.
              4-bis.  La  gestione  delle  reti e dell'infrastruttura
          ferroviaria  per  l'esercizio dell'attivita' di trasporto a
          mezzo  ferrovia  e'  regolata  dalle  norme  di separazione
          contabile  o  costituzione  di  imprese  separate di cui al
          regolamento  recante  norme  di  attuazione della direttiva
          91/440/CEE    relativa   allo   sviluppo   delle   ferrovie
          comunitarie,  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  8 luglio 1998, n. 277. I gestori delle reti per
          i criteri di ripartizione della capacita' di infrastruttura
          ferroviaria  e  per gli standard e le norme di sicurezza si
          adeguano  al  regolamento recante norme di attuazione della
          direttiva  95/19/CEE,  emanato  con  decreto del Presidente
          della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146.
              4-ter.  Le regioni hanno la facolta', previa intesa con
          il   Ministero   del   tesoro,   del   bilancio   e   della
          programmazione economica, di trasferire alle Ferrovie dello
          Stato S.p.A. i beni, gli impianti e l'infrastruttura di cui
          al  comma 4, fermo restando la natura giuridica dei singoli
          beni.
              5.  Successivamente al perfezionamento degli accordi di
          programma  e alla emanazione dei decreti del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  comma 4,  le regioni
          affidano,   trascorso   il   periodo  transitorio  previsto
          dall'art. 18, comma 3-bis, con le procedure di cui all'art.
          18, comma 2, lettera a), la gestione dei servizi ferroviari
          di  cui  al  comma 1,  lettere a)  e b),  con  contratti di
          servizio  ai  sensi  dell'art. 19, alle imprese ferroviarie
          che  abbiano  i  requisiti  di  legge.  Dette imprese hanno
          accesso  alla  rete  ferroviaria nazionale con le modalita'
          fissate  dal regolamento emanato con decreto del Presidente
          della  Repubblica  8 luglio  1998,  n.  277. I contratti di
          servizio  assicurano  che  sia  conseguito,  a  partire dal
          1° gennaio  2000  il  rapporto di almeno 0,35 tra ricavi da
          traffico   e   costi  operativi,  al  netto  dei  costi  di
          infrastruttura.  Le  regioni  forniscono  al  Ministero dei
          trasporti  e della navigazione - Dipartimento dei trasporti
          terrestri,  tutte  le  informazioni  relative all'esercizio
          delle funzioni a loro delegate. Il Ministro dei trasporti e
          della  navigazione,  in base alle predette informazioni e a
          quelle  che  acquisira' direttamente, relaziona annualmente
          alla Conferenza Stato-regioni e al Presidente del Consiglio
          dei  Ministri  sulle  modalita' di esercizio della delega e
          sulle eventuali criticita'.
              6. Con successivi provvedimenti legislativi si provvede
          alla   copertura  dei  disavanzi  maturati  alla  data  del
          conferimento  di cui al presente articolo, ivi compresi gli
          oneri  per  il trattamento di fine rapporto, al netto degli
          interventi  gia'  disposti  ai  sensi della legge 30 maggio
          1995, n. 204, e delle successive analoghe disposizioni.
              6-bis.  Lo  Stato  e  le  regioni  possono  concludere,
          d'intesa  tra  loro,  accordi  di programma con le Ferrovie
          dello  Stato  S.p.A.  per  l'affidamento  alle stesse della
          costruzione,   ammodernamento,   manutenzione   e  relativa
          gestione  delle linee ferroviarie locali concesse e gia' in
          gestione  commissariale  governativa  di  rilevanza  per il
          sistema ferroviario nazionale.».
              - Per  il  testo  dell'art.  9  del gia' citato decreto
          legislativo   n.  422  del  1997,  si  vedano  le  note  al
          comma 973.
          Note al comma 1032:
              - La   legge  18 giugno  1998,  n.  194,  e  successive
          modificazioni  reca  «Interventi nel settore dei trasporti»
          ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 1998,
          n. 146.
              - Per  la  legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive
          modificazioni, si vedano le note al comma 1016.
              - Si  riportano  i commi da 3-ter a 3-septies dell'art.
          18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 recante
          «Conferimento  alle regioni ed agli enti locali di funzioni
          e  compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma
          dell'art.  4,  comma 4,  della legge 15 marzo 1997, n. 59»,
          introdotti  dall'art.  1,  comma 393, della citata legge n.
          266 del 2005:
              «3-ter. Ferme restando le procedure di gara ad evidenza
          pubblica  gia'  avviate  o  concluse,  le  regioni  possono
          disporre  una eventuale proroga dell'affidamento, fino a un
          massimo  di  due  anni, in favore di soggetti che, entro il
          termine  del  periodo  transitorio  di  cui al comma 3-bis,
          soddisfino una delle seguenti condizioni:
                a) per  le  aziende  partecipate  da  regioni  o enti
          locali,  sia  avvenuta  la  cessione, mediante procedure ad
          evidenza  pubblica,  di una quota di almeno il 20 per cento
          del  capitale  sociale  ovvero di una quota di almeno il 20
          per  cento  dei  servizi  eserciti  a societa' di capitali,
          anche consortili, nonche' a cooperative e consorzi, purche'
          non partecipate da regioni o da enti locali;
                b) si  sia dato luogo ad un nuovo soggetto societario
          mediante  fusione  di  almeno  due  societa' affidatarie di
          servizio   di  trasporto  pubblico  locale  nel  territorio
          nazionale   ovvero   alla   costituzione  di  una  societa'
          consortile,  con  predisposizione  di  un piano industriale
          unitario, di cui siano soci almeno due societa' affidatarie
          di  servizio  di  trasporto  pubblico locale nel territorio
          nazionale.  Le  societa'  interessate  dalle  operazioni di
          fusione   o  costituzione  di  societa'  consortile  devono
          operare all'interno della medesima regione ovvero in bacini
          di  traffico uniti da contiguita' territoriale in modo tale
          che  tale nuovo soggetto unitario risulti affidatario di un
          maggiore  livello  di servizi di trasporto pubblico locale,
          secondo parametri di congruita' definiti dalle regioni.».
              «3-quater.  Durante  i  periodi di cui ai commi 3-bis e
          3-ter,  i  servizi di trasporto pubblico regionale e locale
          possono   continuare   ad  essere  prestati  dagli  attuali
          esercenti,  comunque  denominati.  A tali soggetti gli enti
          locali affidanti possono integrare il contratto di servizio
          pubblico  gia'  in  essere ai sensi dell'art. 19 in modo da
          assicurare  l'equilibrio  economico e attraverso il sistema
          delle  compensazioni economiche di cui al regolamento (CEE)
          n.  1191/69  del 26 giugno 1969 del Consiglio, e successive
          modificazioni,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  quanto
          stabilito all'art. 17. Nei medesimi periodi, gli affidatari
          dei   servizi,   sulla  base  degli  indirizzi  degli  enti
          affidanti, provvedono, in particolare:
                a) al  miglioramento  delle  condizioni di sicurezza,
          economicita' ed efficacia dei servizi offerti nonche' della
          qualita'     dell'informazione     resa     all'utenza    e
          dell'accessibilita'  ai  servizi  in  termini di frequenza,
          velocita' commerciale, puntualita' ed affidabilita';
                b) al  miglioramento  del  servizio  sul  piano della
          sostenibilita' ambientale;
                c) alla razionalizzazione dell'offerta dei servizi di
          trasporto, attraverso integrazione modale in ottemperanza a
          quanto previsto al comma 3-quinquies.».
              «3-quinquies.  Le  disposizioni di cui ai commi 3-bis e
          3-quater  si  applicano anche ai servizi automobilistici di
          competenza regionale. Nello stesso periodo di cui ai citati
          commi,   le   regioni  e  gli  enti  locali  promuovono  la
          razionalizzazione     delle     reti    anche    attraverso
          l'integrazione dei servizi su gomma e su ferro individuando
          sistemi  di  tariffazione  unificata  volti ad integrare le
          diverse modalita' di trasporto.».
              «3-sexies.  I  soggetti  titolari  dell'affidamento dei
          servizi  ai  sensi  dell'art. 113, comma 5, lettera c), del
          testo  unico  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
          n.  267, come modificato dall'art. 14, comma 1, lettera d),
          del  decreto-legge  30 settembre  2003, n. 269, convertito,
          con  modificazioni,  dalla  legge 24 novembre 2003, n. 326,
          provvedono ad affidare, con procedure ad evidenza pubblica,
          entro  dodici  mesi  dalla  data di entrata in vigore della
          presente  disposizione, una quota di almeno il 20 per cento
          dei  servizi  eserciti  a  soggetti  privati  o a societa',
          purche'  non  partecipate  dalle  medesime  regioni o dagli
          stessi enti locali affidatari dei servizi.».
              «3-septies.  Le  societa' che fruiscono della ulteriore
          proroga  di  cui ai commi 3-bis e 3-ter per tutta la durata
          della proroga stessa non possono partecipare a procedure ad
          evidenza   pubblica   attivate  sul  resto  del  territorio
          nazionale per l'affidamento di servizi.».
          Nota al comma 1034:
              - Si  riporta  il  testo del comma 15 dell'art. 1 della
          citata legge n. 266 del 2005:
              «15.   A  decorrere  dall'anno  2006,  nello  stato  di
          previsione della spesa di ciascun Ministero e' istituito un
          fondo  da  ripartire,  nel  quale  confluiscono gli importi
          indicati  nell'elenco  3 allegato alla presente legge delle
          dotazioni  di  bilancio  relative ai trasferimenti correnti
          alle   imprese,   con   esclusione   del   comparto   della
          radiodiffusione televisiva locale e dei contributi in conto
          interessi,  delle  spese determinate con la Tabella C della
          presente    legge    e   di   quelle   classificate   spese
          obbligatorie.».
          Nota al comma 1035:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  32  della  legge
          17 maggio  1999, n. 144, e successive modificazioni recante
          «Misure  in  materia di investimenti, delega al Governo per
          il   riordino   degli  incentivi  all'occupazione  e  della
          normativa  che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per
          il riordino degli enti previdenziali»:
              «Art.   32   (Attuazione   del  Piano  nazionale  della
          sicurezza  stradale).  -  1. Al fine di ridurre il numero e
          gli  effetti  degli  incidenti  stradali ed in relazione al
          «Piano  di  sicurezza stradale 1997-2001» della Commissione
          delle  Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici,
          sentito  il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione,
          definisce  il  Piano nazionale della sicurezza stradale che
          viene approvato dal CIPE.
              2.  Il  Piano  consiste  in  un  sistema  articolato di
          indirizzi,  di  misure per la promozione e l'incentivazione
          di  piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
          da  parte  degli  enti proprietari e gestori, di interventi
          infrastrutturali,  di misure di prevenzione e controllo, di
          dispositivi   normativi  e  organizzativi,  finalizzati  al
          miglioramento   della   sicurezza   secondo  gli  obiettivi
          comunitari.
              3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto,
          di  concerto  con  i Ministri dell'interno, dei trasporti e
          della   navigazione,  della  pubblica  istruzione  e  della
          sanita',  definisce  gli  indirizzi generali del Piano e le
          linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al
          parere  delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai
          fini   della   determinazione   dei   costi  e  della  loro
          ripartizione.  Il  Piano viene attuato attraverso programmi
          annuali  predisposti  dal  Ministro  dei  lavori  pubblici,
          approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni
          o quando fattori particolari ne motivino la revisione.
              4.   Per  il  finanziamento  delle  attivita'  connesse
          all'attuazione   del   Piano   nazionale   della  sicurezza
          stradale,  la  misura del 5 per cento, fissata dall'art. 2,
          comma 1, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190, e'
          elevata al 15 per cento. I relativi importi sono inclusi, a
          titolo  di  anticipazione,  nello stato di previsione della
          spesa  del  Ministero  dei  lavori  pubblici,  per la somma
          corrispondente  al  consuntivo  dell'esercizio  precedente,
          commisurato all'aliquota percentuale come sopra elevata.
              5.  Gli  interventi  di  sicurezza  stradale sulla rete
          individuata  ai  sensi  del comma 2 dell'art. 3 del decreto
          legislativo  26 febbraio  1994,  n.  143,  per le finalita'
          previste dal Piano nazionale della sicurezza stradale, sono
          realizzati  con  i finanziamenti previsti nell'ambito degli
          accordi  di  programma  di  cui  al comma 3 dell'art. 3 del
          decreto  legislativo  26 febbraio  1994,  n. 143. All'onere
          relativo   alla   redazione  ed  all'attuazione  del  Piano
          nazionale  della  sicurezza  stradale,  pari  a lire 17.000
          milioni  annue  a  decorrere  dall'anno  1999,  si provvede
          mediante   corrispondente   riduzione   dello  stanziamento
          iscritto,   ai   fini  del  bilancio  triennale  1999-2001,
          nell'ambito  dell'unita'  previsionale  di  base  di  conto
          capitale  «Fondo  speciale»  dello  stato di previsione del
          Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
          economica   per   l'anno   1999,  allo  scopo  parzialmente
          utilizzando  quanto  a lire 12.200 milioni l'accantonamento
          relativo  al  Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire
          4.800  milioni  l'accantonamento  relativo al Ministero dei
          trasporti  e  della  navigazione.  Una  quota pari al 5 per
          cento  delle  somme stanziate per l'attuazione del Piano e'
          destinata    a    interventi    volti    alla   repressione
          dell'abusivismo    pubblicitario    e    al   miglioramento
          dell'impiantistica   pubblicitaria  sulle  strade,  di  cui
          all'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
              6.   Il   Ministero   dei   lavori   pubblici  verifica
          annualmente  lo stato di attuazione del Piano e la coerenza
          degli interventi per la sicurezza stradale con le finalita'
          e   gli  indirizzi  del  Piano  nazionale  della  sicurezza
          stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella
          relazione  al Parlamento prevista dall'art. 1, comma 2, del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».
          Nota al comma 1040:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  19  della  legge
          14 giugno  1989,  n.  234 recante «Disposizioni concernenti
          l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a
          favore della ricerca applicata al settore navale»:
              «Art. 19. - 1. Sono istituiti presso il Ministero della
          marina mercantile:
                a) l'Albo   speciale  delle  imprese  di  costruzione
          navale;
                b) l'Albo   speciale  delle  imprese  di  riparazione
          navale;
                c) l'Albo   speciale  delle  imprese  di  demolizione
          navale.
              2.  L'iscrizione  agli albi speciali di cui al comma 1,
          riferita  al  momento  della presentazione dell'istanza, e'
          obbligatoria  al fine dell'ammissibilita' delle provvidenze
          a  sostegno  dell'attivita'  navalmec-canica,  salvo quanto
          previsto dall'art. 8.
              3.  L'iscrizione  puo'  essere  altresi' consentita per
          l'esecuzione  dei  lavori  per  conto delle Amministrazioni
          dello Stato e degli enti pubblici su richiesta al Ministero
          della   marina   mercantile   da   parte   delle   predette
          Amministrazioni ed enti.».
          Nota al comma 1042:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1 dell'art. 5 della
          legge  9 gennaio  2006,  n. 13 recante «Disposizioni per la
          sicurezza  della  navigazione, per favorire l'uso di navi a
          doppio scafo e per l'ammodernamento della flotta»:
              «1.   Al  fine  di  consolidare  le  basi  tecnologiche
          dell'industria  marittima  e di incrementare il ruolo della
          ricerca  e dello sviluppo nel miglioramento della sicurezza
          e  della  competitivita'  della  flotta, il Ministero delle
          infrastrutture  e dei trasporti e' autorizzato a concedere,
          nel  quadro  della  disciplina comunitaria in materia e nel
          limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni
          2005,  2006  e  2007,  all'Istituto  nazionale per studi ed
          esperienze  di  architettura  navale  (INSEAN) di Roma e al
          Centro  per  gli studi di tecnica navale S.p.A. (CETENA) di
          Genova i contributi di cui all'art. 6, comma 1, della legge
          31 luglio  1997,  n.  261, nonche' quelli di cui all'art. 5
          della  legge  30 novembre  1998,  n.  413, per i rispettivi
          programmi   di   ricerca  relativi  al  periodo  1° gennaio
          2005-31 dicembre 2007.».
          Note al comma 1043:
              - Per il comma 1 dell'art. 5 della legge n. 13 del 2006
          si veda la nota al comma 1042.
              - Per  il  testo  del  comma 3  dell'art. 17 della gia'
          citata  legge  n.  400  del  1988,  si  vedano  le  note al
          comma 989.
          Nota al comma 1047:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 1 dell'art. 10 del
          citato  decreto-legge  n.  282  del  1986,  convertito  con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462:
              «1.   Presso  il  Ministero  dell'agricoltura  e  delle
          foreste  e'  istituito  un Ispettorato centrale repressione
          frodi   per   l'esercizio   delle  funzioni  inerenti  alla
          prevenzione    e   repressione   delle   infrazioni   nella
          preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e
          delle  sostanze di uso agrario o forestale, al controllo di
          qualita'  alle  frontiere  ed,  in genere, al controllo nei
          settori  di competenza del Ministero stesso, ivi compresi i
          controlli sulla distribuzione commerciale non espressamente
          affidati dalla legge ad altri organismi.».
          Note al comma 1048:
              - Si  riporta  il  testo  del  comma 4  dell'art. 4 del
          decreto-legge  10 gennaio  2006,  n.  2 recante «Interventi
          urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
          della  pesca,  nonche'  in materia di fiscalita' d'impresa»
          convertito  con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n.
          81:
              «4.  I  controlli  di  competenza  del  Ministero delle
          politiche  agricole e forestali, prescritti dal Regolamento
          (CEE)  n.  4045/1989 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, e
          successive  modificazioni, concernenti gli aiuti comunitari
          erogati   nel  settore  agricolo,  sono  svolti  dal  Corpo
          forestale   dello   Stato   e   dall'Ispettorato   centrale
          repressione   frodi,  secondo  le  modalita'  previste  con
          decreto  del Ministro delle politiche agricole e forestali,
          senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
              - Il  regolamento  CEE n. 4045/89 reca «Regolamento del
          Consiglio  relativo  ai  controlli,  da  parte  degli Stati
          membri,  delle  operazioni  che  rientrano  nel  sistema di
          finanziamento  del fondo europeo agricolo di orientamento e
          di  garanzia,  sezione  garanzia, e che abroga la direttiva
          77/435/CEE».
          Nota al comma 1049:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  14  della  legge
          20 febbraio 2006, n. 82 recante «Disposizioni di attuazione
          della  normativa  comunitaria  concernente l'Organizzazione
          comune  di  mercato  (OCM) del vino», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  14  (Detenzione  di  vinacce, centri di raccolta
          temporanei  fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del
          vinello).   -   1.   La   detenzione  delle  vinacce  negli
          stabilimenti   enologici   e'   vietata   a  decorrere  dal
          trentesimo   giorno  dalla  fine  del  periodo  vendemmiale
          determinato  annualmente con il provvedimento delle regioni
          e  delle  province  autonome  di Trento e di Bolzano di cui
          all'art. 9, comma 1.
              2.  Fatta eccezione per i casi di esenzione o di ritiro
          previo  controllo  previsti  dal citato regolamento (CE) n.
          1493/1999,  e  successive  modificazioni,  e per le vinacce
          destinate ad altri usi industriali, ivi compresi quelli per
          l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino
          comunque  ottenute  dalla  trasformazione  delle  uve e dei
          prodotti  vinosi  devono  essere  avviate direttamente alle
          distillerie  autorizzate ai sensi dell'art. 27 del medesimo
          regolamento  (CE) n. 1493/1999, e successive modificazioni,
          e dei relativi regolamenti comunitari applicativi.
              3.  E'  consentita  alle  distillerie  l'istituzione di
          centri   di   raccolta  temporanei  fuori  fabbrica  previa
          autorizzazione,   valida  per  una  campagna  vitivinicola,
          rilasciata     dal     competente     ufficio    periferico
          dell'Ispettorato  centrale repressione frodi, al quale deve
          essere   presentata   domanda   in   carta   da  bollo  con
          specificazione  della  sede  e  dell'ubicazione  dei locali
          interessati,   nonche'   del   quantitativo   presunto   di
          sottoprodotti  oggetto  di  richiesta.  L'introduzione  dei
          sottoprodotti   nei   locali   di   deposito   e'  comunque
          subordinata alla tenuta di un registro di carico e scarico,
          soggetto  alle  modalita' di cui al citato regolamento (CE)
          n. 884/2001, e successive modificazioni.
              4.  La  detenzione  di  vinacce  destinate ad altri usi
          industriali,  diversi  dalla  distillazione,  ivi  compresa
          l'estrazione  dell'enocianina,  deve essere preventivamente
          comunicata  dai responsabili degli stabilimenti industriali
          utilizzatori    all'ufficio   periferico   dell'Ispettorato
          centrale  repressione  frodi competente in base al luogo di
          detenzione delle vinacce. La comunicazione, in carta libera
          e  valida  per  una  campagna  vitivinicola, deve pervenire
          all'ufficio  periferico con qualsiasi mezzo almeno entro il
          quinto   giorno  antecedente  alla  prima  introduzione  di
          vinaccia  e  deve  contenere  il  nome o la ragione sociale
          dell'impresa,  la  sede legale, la partita IVA, l'indirizzo
          dello   stabilimento  di  detenzione  delle  vinacce  e  la
          quantita'  complessiva  che  si  prevede  di introdurre nel
          corso della campagna vitivinicola di riferimento.
              5.  In  ogni  caso  le  fecce  di vino, prima di essere
          estratte  dalle  cantine,  devono  essere denaturate con la
          sostanza   rivelatrice   prescritta   dal   Ministro  delle
          politiche  agricole  e  forestali  con  proprio decreto, da
          emanare  entro  sei  mesi  dalla  data di entrata in vigore
          della  presente legge, con il quale sono altresi' stabilite
          le  modalita'  da  osservare  per  l'impiego della sostanza
          denaturante.
              6.   Le  operazioni  di  ottenimento,  denaturazione  e
          trasferimento  delle  fecce di vino sono soggette alla sola
          comunicazione  prevista dall'art. 10 del citato regolamento
          (CE) n. 884/2001.
              7. La preparazione del vinello e' consentita:
                a) presso  le  distillerie  e gli stabilimenti per lo
          sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
                b) presso  le cantine dei viticoltori vinificatori di
          uve  proprie  aventi capacita' ricettiva non superiore a 25
          ettolitri  di  vino, a condizione che ne siano prodotti non
          piu'  di  5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente
          per uso familiare o aziendale.
              8.  E' fatto obbligo ai laboratori ufficiali di analisi
          autorizzati ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e
          ai  laboratori  di  analisi degli organismi di vigilanza di
          effettuare  sistematicamente  la  ricerca  dei  denaturanti
          previsti  dalla  presente  legge  per  ogni prodotto vinoso
          ufficialmente  analizzato,  di  riportarne il risultato sul
          certificato  di analisi chimica e di segnalarne l'eventuale
          esito   irregolare   al   competente   ufficio   periferico
          dell'Ispettorato  centrale repressione frodi. Sono esentati
          da  tali  obblighi  i certificati di analisi rilasciati per
          uso interno alle aziende committenti.».
          Nota al comma 1050:
              - Si  riportano  i  commi 1-bis  e  6  dell'art. 18 del
          decreto   legislativo   29 marzo   2004,   n.   99  recante
          «Disposizioni   in   materia   di   soggetti  e  attivita',
          integrita'  aziendale  e  semplificazione amministrativa in
          agricoltura,     a     norma    dell'art.    1,    comma 2,
          lettere d), f), g), l),  ee),  della legge 7 marzo 2003, n.
          38»:
              «1-bis.  L'Agecontrol  S.p.A., avvalendosi del supporto
          dei  controlli  istituzionali  effettuati  dall'Ispettorato
          centrale   repressione   frodi   ed  in  coordinamento  con
          quest'ultimo,  effettua  i  controlli  di qualita', sia per
          l'esportazione che per il mercato interno, aventi rilevanza
          a  livello nazionale, sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi
          della  normativa vigente, anche utilizzando parzialmente le
          risorse  finanziarie  destinate  ai  controlli dell'olio di
          oliva».
              «6. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  di  concerto  con  il  Ministro dell'economia e
          delle  finanze,  sono  trasferiti all'Agecontrol S.p.A. gli
          stanziamenti  dello  stato  di  previsione  della spesa del
          Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali relativi
          alle   funzioni   dell'Agecontrol   S.p.A.,  trasferite  in
          attuazione   del   presente   articolo.   Con  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su proposta del
          Ministro  delle politiche agricole e forestali, di concerto
          con  il  Ministro  dell'economia  e  delle finanze e con il
          Ministro   delle   attivita'   produttive,   sono  altresi'
          trasferite   all'Agecontrol   S.p.A.  le  risorse  umane  e
          finanziarie  relative allo svolgimento dei controlli di cui
          al   comma 1-bis,   precedentemente   svolti  dall'Istituto
          nazionale  per  il  commercio  estero ai sensi dell'art. 2,
          comma 2, lettera h), della legge 25 marzo 1997, n. 68.».
          Nota al comma 1051:
              - Il  regolamento  CE n. 510/2006 reca «Regolamento del
          Consiglio   relativo   alla  protezione  delle  indicazioni
          geografiche  e  delle  denominazioni d'origine dei prodotti
          agricoli e alimentari».
          Nota al comma 1052:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 3 del decreto-legge
          9 settembre  2005,  n.  182  recante «Interventi urgenti in
          agricoltura  e  per  gli  organismi  pubblici  del settore,
          nonche'  per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle
          filiere   agroalimentari»,  convertito  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.  3 (Attuazione della politica agricola comune). -
          1.  Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto  l'AGEA,  senza  nuovi o maggiori oneri a
          carico  della  finanza  pubblica,  istituisce  il  Registro
          nazionale   titoli,   nel   quale,  in  relazione  ai  dati
          risultanti  dal  fascicolo  aziendale di cui all'art. 9 del
          decreto  del  Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999,
          n.   503,   sono   inscritti,   per   ciascun   agricoltore
          intestatario,  i relativi titoli di cui al regolamento (CE)
          n.   1782/2003   del   29 settembre   2003  del  Consiglio,
          identificati   univocamente  e  distinti  per  tipologia  e
          valore.
              2.  Il Registro di cui al comma 1 risponde ai requisiti
          descritti  dall'art. 21 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e
          dall'art.  7 del regolamento (CE) n. 796/2004 del 21 aprile
          2004 della Commissione.
              3.  I  trasferimenti  dei  titoli  effettuati  ai sensi
          dell'art. 46 del regolamento (CE) n. 1782/2003 e secondo le
          modalita'  riportate  nell'art. 10 del decreto ministeriale
          5 agosto  2004  del  Ministro  delle  politiche  agricole e
          forestali,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del
          16 agosto  2004,  sono  registrati  nel  Registro di cui al
          comma 1.
              4.   Le   decisioni  amministrative  o  giurisdizionali
          concernenti i ricorsi relativi ai titoli di cui al comma 1,
          non   notificate   all'AGEA   entro  il  trentesimo  giorno
          precedente  la  scadenza  del  termine previsto per ciascun
          anno  per  la  comunicazione  dei  titoli  definitivi,  non
          producono effetti sui risultati delle operazioni effettuate
          per  il  calcolo dei titoli medesimi, che restano fermi nei
          confronti  degli  agricoltori  estranei ai procedimenti nei
          quali le suddette decisioni sono state emesse.
              5.  Le  decisioni  di  cui al comma 4 sono eseguite, ai
          sensi  del regolamento (CE) n. 1782/2003, in relazione alle
          domande   presentate,  a  valere  sul  massimale  nazionale
          previsto all'allegato VIII del medesimo regolamento.
              5-bis. I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze
          finanziarie   previste   dalla  Comunita'  europea  la  cui
          erogazione   e'   affidata  all'AGEA,  nonche'  agli  altri
          organismi  pagatori  riconosciuti  ai sensi del regolamento
          (CE)  n.  1663/95 del 7 luglio 1995 della Commissione, sono
          disposti   esclusivamente   mediante  accredito  sui  conti
          correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai
          beneficiari e agli stessi intestati.
              5-ter. (Abrogato).
              5-quater.   Gli   accrediti   disposti   ai  sensi  del
          comma 5-bis,  hanno  per  gli  organismi  pagatori  effetto
          liberatorio    dalla   data   di   messa   a   disposizione
          dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate.
              5-quinquies.   Le   domande  di  aiuto  presentate  dai
          produttori   agricoli  per  l'accesso  al  pagamento  unico
          disaccoppiato   sono   valide  per  richiedere  gli  stessi
          contributi  comunitari  anche  per  gli  anni  successivi a
          quello  di presentazione, a condizione che non sia cambiato
          nessuno   degli   elementi  delle  domande  previsti  dalla
          normativa comunitaria.
              5-sexies. In attuazione di quanto disposto dal presente
          articolo,  sono  di  conseguenza  modificati il decreto del
          Presidente  della  Repubblica  4 luglio  1973, n. 532, e il
          decreto  del  Presidente della Repubblica 24 dicembre 1974,
          n. 727.
              5-septies.  Per  lo svolgimento delle proprie attivita'
          l'ISMEA  e'  autorizzato  ad accedere al Registro nazionale
          titoli, nonche' alle informazioni e ai dati di cui all'art.
          13 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.
              5-octies.  L'art.  6  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 4 luglio 1973, n. 532, e' abrogato.
              5-novies.   I   crediti   degli   organismi   pagatori,
          riconosciuti  ai  sensi  del  regolamento (CE) n. 1663/1995
          della  Commissione, del 7 luglio 1995, verso i percipienti,
          derivanti  da pagamenti indebiti di provvidenze finanziarie
          previste  dall'ordinamento  comunitario,  sono assistiti da
          privilegio  generale  di  grado  uguale  a quelli enunciati
          dall'art.  2752  del  codice civile in relazione ai crediti
          dello Stato per tributi.
              5-decies.  All'art.  69  del  regio decreto 18 novembre
          1923, n. 2440, e' aggiunto il seguente comma:
              "Tra  le  amministrazioni dello Stato devono intendersi
          le  Agenzie  da  esso  istituite,  anche  quando  dotate di
          personalita'   giuridica.   Alle  predette  amministrazioni
          devono   intendersi  equiparate  l'Agenzia  del  demanio  e
          l'Agenzia    per   le   erogazioni   in   agricoltura,   in
          considerazione  sia  della natura delle funzioni svolte, di
          rilevanza statale e riferibili direttamente allo Stato, sia
          della qualita', relativamente all'Agenzia per le erogazioni
          in  agricoltura, di rappresentante dello Stato italiano nei
          confronti  della  Commissione  europea ai sensi del decreto
          legislativo   27 maggio   1999,   n.   165,   e  successive
          modificazioni".
              5-undecies.    All'art.   8,   comma 1,   del   decreto
          legislativo   27 maggio   1999,  n.  165,  le  parole:  "15
          settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".
              5-duodecies.  Il  secondo comma dell'art. 2 del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 24 dicembre 1974, n. 727,
          e' sostituito dal seguente:
              "Le  somme  dovute agli aventi diritto in attuazione di
          disposizioni   dell'ordinamento   comunitario   relative  a
          provvidenze  finanziarie,  la  cui  erogazione sia affidata
          agli   organismi   pagatori   riconosciuti   ai  sensi  del
          regolamento   (CE)  n.  1663/95  del  7 luglio  1995  della
          Commissione,  non  possono  essere sequestrate, pignorate o
          formare  oggetto di provvedimenti cautelari, ivi compresi i
          fermi  amministrativi  di cui all'art. 69, sesto comma, del
          regio  decreto 18 novembre 1923, n. 2440, tranne che per il
          recupero  da  parte  degli  organismi pagatori di pagamenti
          indebiti di tali provvidenze".
              5-terdecies.  Le  somme  giacenti  sui  conti  correnti
          accesi  dagli organismi pagatori presso la Banca d'Italia e
          presso  gli  istituti tesorieri e destinate alle erogazioni
          delle  provvidenze di cui al comma 5-duodecies non possono,
          di  conseguenza,  essere  sequestrate,  pignorate o formare
          oggetto di provvedimenti cautelari».
          Nota al comma 1053:
              - Si  riporta  il  testo del comma 6 dell'art. 51 della
          gia'  citata  legge  n. 449 del 1997, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «6.   Le   universita',  gli  osservatori  astronomici,
          astrofisici e vesuviano, gli enti pubblici e le istituzioni
          di ricerca di cui all'art. 8 del decreto del Presidente del
          Consiglio   dei   ministri  30 dicembre  1993,  n.  593,  e
          successive  modificazioni  e  integrazioni, l'ENEA e l'ASI,
          nonche'  il  Corpo  forestale dello Stato nell'ambito delle
          disponibilita'   di   bilancio,  assicurando,  con  proprie
          disposizioni, idonee procedure di valutazione comparativa e
          la pubblicita' degli atti, possono conferire assegni per la
          collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca.  Possono essere
          titolari  degli  assegni  dottori  di ricerca o laureati in
          possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per
          lo  svolgimento di attivita' di ricerca, con esclusione del
          personale  di  ruolo  presso  i  soggetti  di  cui al primo
          periodo  del  presente  comma. Gli assegni hanno durata non
          superiore  a  quattro  anni  e possono essere rinnovati nel
          limite  massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero
          di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per
          il dottorato di ricerca. Non e' ammesso il cumulo con borse
          di  studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne quelle
          concesse  da  istituzioni  nazionali  o  straniere utili ad
          integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca
          dei  titolari  di  assegni.  Il  titolare  di  assegni puo'
          frequentare  corsi  di dottorato di ricerca anche in deroga
          al  numero  determinato, per ciascuna universita', ai sensi
          dell'art.  70  del  decreto del Presidente della Repubblica
          11 luglio 1980, n. 382, fermo restando il superamento delle
          prove  di  ammissione.  Le  universita'  possono fissare il
          numero   massimo   dei   titolari   di  assegno  ammessi  a
          frequentare  in  soprannumero  i  corsi  di  dottorato.  Il
          titolare  in servizio presso amministrazioni pubbliche puo'
          essere collocato in aspettativa senza assegni. Agli assegni
          di  cui al presente comma si applicano, in materia fiscale,
          le  disposizioni  di  cui  all'art. 4 della legge 13 agosto
          1984,  n.  476,  e successive modificazioni e integrazioni,
          nonche',  in  materia previdenziale, quelle di cui all'art.
          2,  commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          e   successive   modificazioni   e   integrazioni.  Per  la
          determinazione   degli   importi  e  per  le  modalita'  di
          conferimento  degli  assegni  si  provvede  con decreti del
          Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca scientifica e
          tecnologica.  I  soggetti  di  cui  al  primo  periodo  del
          presente  comma sono  altresi' autorizzati a stipulare, per
          specifiche  prestazioni  previste  da programmi di ricerca,
          appositi  contratti ai sensi degli articoli 2222 e seguenti
          del codice civile, compatibili anche con rapporti di lavoro
          subordinato  presso  amministrazioni  dello  Stato  ed enti
          pubblici  e  privati.  Gli  assegni e i contratti non danno
          luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dei soggetti
          di cui al primo periodo del presente comma».
          Nota al comma 1054:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art. 2 del decreto-legge
          10 gennaio  2006,  n.  2  recante «Interventi urgenti per i
          settori  dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
          nonche'  in materia di fiscalita' d'impresa» convertito con
          modificazioni  dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi' come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.     2    (Interventi    urgenti    nel    settore
          bieticolo-saccarifero).  -  1. Al  fine  di fronteggiare la
          grave  crisi del settore bieticolo-saccarifero e' istituito
          presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un Comitato
          interministeriale composto dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri,  che  lo  presiede,  dal Ministro delle politiche
          agricole  e  forestali, con le funzioni di Vice-presidente,
          dal  Ministro  dell'economia  e delle finanze, dal Ministro
          delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle
          politiche   sociali,   dal   Ministro   per   le  politiche
          comunitarie e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del
          territorio  nonche'  da tre presidenti di regioni designati
          dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le province autonome di Trento e di Bolzano. Le
          funzioni  di  segreteria, senza alcun onere per il bilancio
          dello  Stato,  sono  svolte  da  un dirigente del Ministero
          delle  politiche  agricole  e  forestali,  preposto  ad  un
          Ufficio dirigenziale generale.
              2. Il Comitato di cui al comma 1:
                a) approva, entro quarantacinque giorni dalla data di
          entrata  in  vigore  del  presente decreto, il piano per la
          razionalizzazione   e  la  riconversione  della  produzione
          bieticolo - saccarifera;
                b) coordina   le   misure   comunitarie  e  nazionali
          previste per la riconversione industriale del settore e per
          le connesse problematiche sociali;
                c) formula  direttive per l'approvazione dei progetti
          di riconversione.
              3. Le imprese saccarifere presentano al Ministero delle
          politiche agricole e forestali, entro sessanta giorni dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto, un progetto
          di  riconversione  per  ciascuno degli impianti industriali
          ove  cessera'  la  produzione  di  zucchero.  I progetti di
          riconversione,    finalizzati   anche   alla   salvaguardia
          dell'occupazione  nel  territorio  oggetto dell'intervento,
          sono  approvati  dal  Ministero  delle politiche agricole e
          forestali,  sentite  le  Amministrazioni interessate, anche
          avvalendosi  del  supporto  tecnico  dell'Istituto sviluppo
          agroalimentare S.p.A. (ISA).
              4. (Abrogato).
              4-bis.  All'AGEA  e'  attribuita,  per l'anno 2006, una
          dotazione  finanziaria  annuale  di  65,8  milioni di euro,
          finalizzata   ad   assicurare   l'erogazione   degli  aiuti
          nazionali  per  la produzione bieticolosaccarifera previsti
          dalla   normativa   comunitaria,   nonche'  ad  assicurare,
          relativamente al primo anno di attuazione, la piu' efficace
          realizzazione     degli     obiettivi     della     riforma
          dell'organizzazione  comune  di  mercato dello zucchero. Al
          relativo   onere   si   provvede   mediante  corrispondente
          riduzione  per  l'anno 2006 dell'autorizzazione di spesa di
          cui  all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n.
          289,  come rideterminata ai sensi delle tabelle D e F della
          legge 23 dicembre 2005, n. 266.
              5. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 2,
          lettera a),  gli  aiuti  comunitari  alla  ristrutturazione
          delle  imprese  derivanti  dalla  attuazione  della riforma
          della  organizzazione  comune di mercato dello zucchero non
          concorrono alla formazione del reddito.
              5-bis.  La  quota  di raffinazione di zucchero di canna
          greggio  spettante  all'Italia  a  partire  dall'anno  2007
          nell'ambito  dell'organizzazione  comune  di  mercato dello
          zucchero  e'  attribuita  con  decreto  del  Ministro delle
          politiche agricole e forestali. I criteri da determinare ai
          sensi  dell'art.  12  della  legge  7 agosto  1990, n. 241,
          prevedono  la  assegnazione della quota suddetta garantendo
          l'unitarieta'   della  quota  stessa  e  la  priorita'  per
          l'ubicazione  dell'impianto  nelle  regioni  dell'obiettivo
          convergenza.».
          Note al comma 1055:
              - Il  decreto-legislativo  del  Capo  Provvisorio dello
          Stato 18 marzo 1947, n. 281 reca «Istituzione dell'Ente per
          la  irrigazione  in  Puglia  e in Lucania» ed e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 7 maggio 1947, n. 104.
              - La  legge 11 luglio 1952, n. 1005 reca «Ratifica, con
          modificazioni  del  decreto  legislativo  18 marzo 1947, n.
          281, concernente la istituzione dell'Ente per l'irrigazione
          in  Puglia,  Lucania  e  ampliamento  del  comprensorio  di
          attivita'   dell'Ente  medesimo»  ed  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1952, n. 180.
          Nota al comma 1056:
              - Si  riporta il testo dell'art. 5 del decreto-legge n.
          381  del  22 ottobre 2001 (Disposizioni urgenti concernenti
          l'Agenzia   per   le   erogazioni  in  agricoltura  (AGEA),
          l'anagrafe   bovina   e   l'Ente  irriguo  umbro-toscano  -
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  23 ottobre 2001, n.
          247) e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
          legge   21 dicembre   2001,   n.  441  (Gazzetta  Ufficiale
          22 dicembre  2001,  n.  297),  entrata  in vigore il giorno
          successivo   a   quello   della   sua  pubblicazione,  come
          modificato dalla presente legge:
              «Art. 5. -  1. Il termine di cui all'art. 3 della legge
          18 ottobre  1961,  n.  1048, gia' prorogato dall'art. 1 del
          decreto-legge  6 novembre  1991,  n.  352,  convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  30 dicembre  1991, n. 411, e'
          prorogato di sei anni.
              2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente
          articolo, determinato in 75 milioni di lire per l'anno 2001
          ed  in  232.406  euro per l'anno 2002, si provvede mediante
          corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti iscritti, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2001-2003,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo
          speciale»  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del
          tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica per
          l'anno    2001,   allo   scopo   parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
              3.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
          Nota al comma 1057:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  22 del gia' citato
          decreto-legge    n.    223   del   2006,   convertito   con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248:
              «Art.  22  (Riduzione  delle spese di funzionamento per
          enti  ed  organismi  pubblici  non  territoriali). - 1. Gli
          stanziamenti  per  l'anno 2006 relativi a spese per consumi
          intermedi  dei  bilanci  di  enti ed organismi pubblici non
          territoriali,  che adottano contabilita' anche finanziaria,
          individuati  ai sensi dell'art. 1, commi 5 e 6, della legge
          30 dicembre  2004,  n.  311,  con  esclusione delle Aziende
          sanitarie ed ospedaliere, degli Istituti di ricovero e cura
          a   carattere   scientifico,   dell'Istituto  superiore  di
          sanita',  dell'Istituto  superiore  per la prevenzione e la
          sicurezza  del  lavoro,  dell'Agenzia italiana del farmaco,
          degli  Istituti  zooprofilattici sperimentali, degli enti e
          degli  organismi  gestori  delle  aree  naturali protette e
          delle  istituzioni  scolastiche,  sono ridotti nella misura
          del  10 per cento, comunque nei limiti delle disponibilita'
          non  impegnate  alla data di entrata in vigore del presente
          decreto.  Per  gli  enti ed organismi pubblici che adottano
          una  contabilita' esclusivamente civilistica, i costi della
          produzione, individuati all'art. 2425, primo comma, lettera
          b),  numeri  6),  7)  e 8), del codice civile, previsti nei
          rispettivi  budget  2006,  concernenti  i beni di consumo e
          servizi  ed il godimento di beni di terzi, sono ridotti del
          10  per  cento. Le somme provenienti dalle riduzioni di cui
          al  presente  comma sono  versate da ciascun ente, entro il
          mese di ottobre 2006, all'entrata del bilancio dello Stato,
          con imputazione al capo X, capitolo 2961.
              2. Per le medesime voci di spesa e di costo indicate al
          comma 1,  per  il  triennio  2007-2009,  le  previsioni non
          potranno  superare  l'ottanta  per cento di quelle iniziali
          dell'anno 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 57
          dell'art.  1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Le somme
          corrispondenti  alla  riduzione dei costi e delle spese per
          effetto  del  presente comma sono appositamente accantonate
          per  essere  versate da ciascun ente, entro il 30 giugno di
          ciascun  anno,  all'entrata  del  bilancio dello Stato, con
          imputazione al capo X, capitolo 2961. E' fatto divieto alle
          Amministrazioni vigilanti di approvare i bilanci di enti ed
          organismi  pubblici  in  cui gli amministratori non abbiano
          espressamente  dichiarato nella relazione sulla gestione di
          avere    ottemperato   alle   disposizioni   del   presente
          articolo.».
          Nota al comma 1058:
              - La  delibera  CIPE  n.  74 del 27 maggio 2005 recante
          «Programma  nazionale  degli interventi nel settore idrico,
          legge  n.  350/2003, art. 4, commi 35-36. (Deliberazione n.
          74/2005)»  e'  stata  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale
          18 gennaio 2006, n. 14.
          Note ai commi 1059-1060-1062:
              - Si  riporta  il  testo del comma 31 dell'art. 4 della
          gia' citata legge n. 350 del 2003:
              «31.  Per  assicurare  la prosecuzione degli interventi
          infrastrutturali  di  cui  all'art. 141, commi 1 e 3, della
          legge  23 dicembre  2000, n. 388, sono autorizzati i limiti
          di  impegno  quindicennali  pari  a  50  milioni  di euro a
          decorrere  dall'anno  2005  e  di  50  milioni  di euro dal
          2006.».
              - Si  riporta  il  testo del comma 78 dell'art. 1 della
          gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «78.  E'  autorizzato  un  contributo  annuale  di  200
          milioni  di  euro  per  quindici anni a decorrere dall'anno
          2007  per  interventi infrastrutturali. All'interno di tale
          stanziamento, sono autorizzati i seguenti finanziamenti:
                a) interventi    di    realizzazione    delle   opere
          strategiche  di  preminente interesse nazionale di cui alla
          legge 21 dicembre 2001, n. 443;
                b) interventi    di   realizzazione   del   programma
          nazionale degli interventi nel settore idrico relativamente
          alla  prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui
          all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
          388,   nella   misura   del  25  per  cento  delle  risorse
          disponibili;
                c) potenziamento   del   passante  di  Mestre  e  dei
          collegamenti  dello  stesso  con  i capoluoghi di provincia
          interessati  in  una  misura  non inferiore all'1 per cento
          delle risorse disponibili;
                d) circonvallazione    orbitale    (GRAP)    prevista
          nell'intesa generale quadro sottoscritta il 24 ottobre 2003
          tra  Governo  e  regione  Veneto e correlata alle opere del
          passante  autostradale  di Mestre di cui alla tabella 1 del
          Programma   di   infrastrutture   strategiche  allegato  al
          Documento     di    programmazione    economico-finanziaria
          2006-2009,  in  una misura non inferiore allo 0,5 per cento
          delle risorse disponibili;
                e) realizzazione  delle  opere  di  cui  al  "sistema
          pedemontano  lombardo, tangenziali di Como e di Varese", in
          una  misura  non  inferiore  al  2  per cento delle risorse
          disponibili;
                f) completamento    del    "sistema    accessibilita'
          Valcamonica,  strada  statale  42  -  del  Tonale  e  della
          Mendola",  in  una  misura non inferiore allo 0,5 per cento
          delle risorse disponibili;
                g) realizzazione  delle  opere  di  cui  al  "sistema
          accessibilita'  della Valtellina", per un importo pari a 13
          milioni di euro annui per quindici anni;
                h) consolidamento,   manutenzione   straordinaria   e
          potenziamento  delle  opere e delle infrastrutture portuali
          di  competenza di Autorita' portuali di recente istituzione
          e  comunque  successiva  al  30 giugno 2003, per un importo
          pari  a  10  milioni  di euro annui per ciascuno degli anni
          2006, 2007 e 2008;
                i) interazione  del  passante  di Mestre, variante di
          Martellago e Mirano, di cui alla tabella 1 del Programma di
          infrastrutture   strategiche   allegato   al  Documento  di
          programmazione   economico-finanziaria  2006-2009,  in  una
          misura   non   inferiore  al  2  per  cento  delle  risorse
          disponibili;
                l) realizzazione   del   tratto   Lazio-Campania  del
          corridoio    tirrenico,    viabilita'    accessoria   della
          pedemontana  di  Formia,  in una misura non inferiore all'1
          per cento delle risorse disponibili;
                m) realizzazione  delle opere di ammodernamento della
          strada statale 12, con collegamento alla strada provinciale
          450, per un importo di 1 milione di euro annui per quindici
          anni, a favore dell'ANAS;
                n) opere complementari all'autostrada Asti-Cuneo e al
          miglioramento    della    viabilita'    di    adduzione   e
          circonvallazione  di  Alba,  in una misura pari all'1,5 per
          cento  delle risorse disponibili a favore delle province di
          Asti  e di Cuneo rispettivamente nella misura di un terzo e
          di due terzi del contributo medesimo;
                o) interventi  per  il  restauro  e  la  sicurezza di
          musei,   archivi   e   biblioteche  di  interesse  storico,
          artistico  e  culturale per un importo di 4 milioni di euro
          per quindici anni, nonche' gli interventi di restauro della
          Domus Aurea.».
          Nota al comma 1063:
              -  Il  testo del comma 4, dell'art. 2 del decreto-legge
          10 gennaio  2006  n.  2  recante  (Interventi urgenti per i
          settori  dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca,
          nonche'  in  materia  di fiscalita' d'impresa. - pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  11 gennaio  2006,  n.  8) e' il
          seguente :
              «4. E' costituito presso l'Agenzia per le erogazioni in
          agricoltura  (AGEA)  il Fondo per la razionalizzazione e la
          riconversione  della  produzione  bieticolo-saccarifera, al
          quale   affluiscono   le  risorse  finanziarie  comunitarie
          destinate  alla  diversificazione  produttiva  del  settore
          bieticolo-saccarifero   in   Italia,   nonche'  le  risorse
          presenti nel Fondo per il risanamento del settore bieticolo
          - saccarifero di cui all'art. 3, comma 2, del decreto-legge
          12 agosto  1983,  n.  371,  convertito,  con modificazioni,
          dalla  legge  11 ottobre  1983,  n.  546.  Le  modalita' di
          utilizzo  delle risorse del Fondo sono disposte con decreto
          di  natura  non  regolamentare del Ministro delle politiche
          agricole  e forestali, sentita la Conferenza permanente per
          i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
          di Trento e di Bolzano.».
          Nota al comma 1064:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  4  del  decreto
          legislativo  18 maggio 2001, n. 228 recante «Orientamento e
          modernizzazione  del  settore agricolo, a norma dell'art. 7
          della  legge  5 marzo  2001,  n. 57», cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art. 4 (Esercizio dell'attivita' di vendita). - 1. Gli
          imprenditori  agricoli,  singoli  o associati, iscritti nel
          registro  delle  imprese  di  cui  all'art.  8  della legge
          29 dicembre  1993,  n. 580, possono vendere direttamente al
          dettaglio,  in  tutto  il  territorio  della  Repubblica, i
          prodotti  provenienti in misura prevalente dalle rispettive
          aziende,  osservate  le  disposizioni vigenti in materia di
          igiene e sanita'.
              2.  La  vendita  diretta dei prodotti agricoli in forma
          itinerante e' soggetta a previa comunicazione al comune del
          luogo  ove  ha  sede  l'azienda di produzione e puo' essere
          effettuata  decorsi  trenta  giorni  dal  ricevimento della
          comunicazione.  Per  la  vendita al dettaglio esercitata su
          superfici all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola o di
          altre aree private di cui gli imprenditori agricoli abbiano
          la  disponibilita'  non  e'  richiesta  la comunicazione di
          inizio attivita'.
              3.  La  comunicazione  di  cui  al  comma 2, oltre alle
          indicazioni     delle    generalita'    del    richiedente,
          dell'iscrizione  nel registro delle imprese e degli estremi
          di    ubicazione    dell'azienda,    deve    contenere   la
          specificazione  dei  prodotti di cui s'intende praticare la
          vendita  e  delle modalita' con cui si intende effettuarla,
          ivi compreso il commercio elettronico.
              4.   Qualora   si  intenda  esercitare  la  vendita  al
          dettaglio  non  in  forma itinerante su aree pubbliche o in
          locali  aperti al pubblico, la comunicazione e' indirizzata
          al  sindaco  del  comune  in  cui  si intende esercitare la
          vendita.  Per  la  vendita  al  dettaglio su aree pubbliche
          mediante  l'utilizzo  di un posteggio la comunicazione deve
          contenere   la  richiesta  di  assegnazione  del  posteggio
          medesimo,  ai  sensi  dell'art.  28 del decreto legislativo
          31 marzo 1998, n. 114.
              5.  La presente disciplina si applica anche nel caso di
          vendita   di  prodotti  derivati,  ottenuti  a  seguito  di
          attivita'  di  manipolazione  o trasformazione dei prodotti
          agricoli e zootecnici, finalizzate al completo sfruttamento
          del ciclo produttivo dell'impresa.
              6.   Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  vendita
          diretta  gli  imprenditori  agricoli,  singoli  o  soci  di
          societa'   di   persone  e  le  persone  giuridiche  i  cui
          amministratori  abbiano  riportato, nell'espletamento delle
          funzioni  connesse  alla  carica  ricoperta nella societa',
          condanne  con sentenza passata in giudicato, per delitti in
          materia  di  igiene e sanita' o di frode nella preparazione
          degli   alimenti   nel  quinquennio  precedente  all'inizio
          dell'esercizio  dell'attivita'. Il divieto ha efficacia per
          un  periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della
          sentenza di condanna.
              7.  Alla  vendita  diretta  disciplinata  dal  presente
          decreto   legislativo   continuano   a  non  applicarsi  le
          disposizioni  di  cui al decreto legislativo 31 marzo 1998,
          n.  114,  in  conformita'  a  quanto stabilito dall'art. 4,
          comma 2,  lettera d),  del  medesimo decreto legislativo n.
          114 del 1998.
              8.  Qualora  l'ammontare  dei  ricavi  derivanti  dalla
          vendita  dei  prodotti  non  provenienti  dalle  rispettive
          aziende nell'anno solare precedente sia superiore a 160.000
          euro per gli imprenditori individuali ovvero a 4 milioni di
          euro  per  le  societa',  si  applicano le disposizioni del
          citato decreto legislativo n. 114 del 1998.».
          Note al comma 1066:
              - Si  riporta  il testo dell'art. 5 e dell'art. 3 della
          legge   24 dicembre   2004,   n.  313  recante  «Disciplina
          dell'apicoltura»:
              «Art.   5   (Documento  programmatico  per  il  settore
          apistico).   -  1. Per  la  difesa  dell'ambiente  e  delle
          produzioni  agroforestali,  ai  fini  dell'applicazione del
          regolamento   (CE)  n.  1221/97  del  25 giugno  1997,  del
          Consiglio,   e  successive  modificazioni,  e  della  legge
          23 dicembre  1999,  n.  499, e successive modificazioni, il
          Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  previa
          intesa  in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
          Bolzano   e  previa  concertazione  con  le  organizzazioni
          professionali agricole rappresentative a livello nazionale,
          con  le  unioni  nazionali  di  associazioni  di produttori
          apistici riconosciute ai sensi della normativa vigente, con
          le   organizzazioni  nazionali  degli  apicoltori,  con  le
          organizzazioni  cooperative operanti nel settore apistico a
          livello  nazionale  e  con  le  associazioni  a  tutela dei
          consumatori, adotta, anche utilizzando le risorse stanziate
          dalla  presente  legge  nei  limiti  dell'autorizzazione di
          spesa  di  cui  all'art.  11,  un  documento  programmatico
          contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attivita'
          per  il  settore apistico, con particolare riferimento alle
          seguenti materie:
                a) promozione e tutela dei prodotti apistici italiani
          e  promozione  dei  processi  di  tracciabilita'  ai  sensi
          dell'art.  18  del  decreto  legislativo 18 maggio 2001, n.
          228;
                b) tutela   del  miele  italiano  conformemente  alla
          direttiva 2001/110/CE del 20 dicembre 2001 del Consiglio;
                c) valorizzazione  dei  prodotti con denominazione di
          origine  protetta e con indicazione geografica protetta, ai
          sensi  del regolamento (CEE) n. 2081/1992 e del regolamento
          (CEE)  n.  2082/92  del  14 luglio  1992,  del Consiglio, e
          successive   modificazioni,   nonche'  del  miele  prodotto
          secondo  il  metodo  di  produzione biologico, ai sensi del
          regolamento   (CEE)  n.  2092/91  del  24 giugno  1991  del
          Consiglio, e successive modificazioni;
                d) sostegno   delle   forme  associative  di  livello
          nazionale  tra  apicoltori  e  promozione  della stipula di
          accordi professionali;
                e) sviluppo   dei   programmi   di   ricerca   e   di
          sperimentazione  apistica,  d'intesa  con le organizzazioni
          apistiche;
                f) integrazione tra apicoltura e agricoltura;
                g) indicazioni  generali  sui  limiti  e  divieti cui
          possono essere sottoposti i trattamenti antiparassitari con
          prodotti  fitosanitari ed erbicidi tossici per le api sulle
          colture   arboree,   erbacee,   ornamentali,   coltivate  e
          spontanee durante il periodo di fioritura;
                h) individuazione  di  limiti e divieti di impiego di
          colture  di  interesse  mellifero  derivanti  da  organismi
          geneticamente modificati;
                i) incentivazione della pratica dell'impollinazione a
          mezzo di api;
                l) incentivazione   della   pratica  dell'allevamento
          apistico e del nomadismo;
                m) tutela  e  sviluppo  delle  cultivar delle essenze
          nettarifere, in funzione della biodiversita';
                n) determinazione   degli   interventi  economici  di
          risanamento  e di controllo per la lotta contro la varroasi
          e le altre patologie dell'alveare;
                o) potenziamento   e  attuazione  dei  controlli  sui
          prodotti  apistici di origine extracomunitaria, comunitaria
          e nazionale;
                p) incentivazione     dell'insediamento    e    della
          permanenza dei giovani nel settore apistico;
                q) previsione  di  indennita'  compensative  per  gli
          apicoltori che operano nelle zone montane o svantaggiate;
                r) salvaguardia   e  selezione  in  purezza  dell'ape
          italiana  (Apis  mellifera  ligustica  Spinola) e dell'Apis
          mellifera sicula Montagano e incentivazione dell'impiego di
          api  regine italiane con provenienza da centri di selezione
          genetica.
              2.  Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
          forestali,  da  emanare  contestualmente  all'adozione  del
          documento  di  cui  al  comma 1,  previa  intesa in sede di
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          ripartite  le  risorse  statali  tra le materie indicate al
          comma 1.
              3.  Il  documento  programmatico  ha durata triennale e
          puo'  essere aggiornato ogni anno con le medesime procedure
          di cui al comma 1.
              4. Al documento programmatico sono allegati:
                a) i    programmi    apistici   predisposti,   previa
          concertazione   con   le   organizzazioni   dei  produttori
          apistici,  con  le  organizzazioni professionali agricole e
          con  le  associazioni  degli  apicoltori  e  del  movimento
          cooperativo   operanti   nel  settore  apistico  a  livello
          regionale, da ogni singola regione;
                b) i  programmi  interregionali  o  le  azioni comuni
          riguardanti l'insieme delle regioni, da realizzare in forma
          cofinanziata.».
              «Art.  3  (Apicoltore e imprenditore apistico). - 1. E'
          apicoltore chiunque detiene e conduce alveari.
              2.  E' imprenditore apistico chiunque detiene e conduce
          alveari ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.
              3.   E'  apicoltore  professionista  chiunque  esercita
          l'attivita' di cui al comma 2 a titolo principale.».
              - Il  testo  del punto 5 della tabella allegata al gia'
          citato  decreto  legislativo  n.  504  del 1995, pubblicato
          nella   Gazzetta   Ufficiale   29 novembre  1995,  n.  279,
          supplemento ordinario, e' il seguente:
              «5.   Impieghi   in   lavori   agricoli,  orticoli,  in
          allevamento,  nella  silvicoltura  e  piscicoltura  e nella
          florovivaistica:         gasolio,   30%  aliquota  normale;
                benzina, 55% aliquota normale.     L'agevolazione per
          la  benzina  e' limitata alle macchine agricole con potenza
          del motore non superiore a 40 CV e non adibite a lavori per
          conto   terzi;  tali  limitazioni  non  si  applicano  alle
          mietitrebbie.       L'agevolazione  viene  concessa,  anche
          mediante  crediti  o buoni d'imposta, sulla base di criteri
          stabiliti,  in  relazione alla estensione dei terreni, alla
          qualita'  delle  colture  ed  alla dotazione delle macchine
          agricole   effettivamente   utilizzate,   con  decreto  del
          Ministro  delle  finanze, di concerto con il Ministro delle
          risorse  agricole,  alimentari  e  forestali, da emanare ai
          sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
          400.».
          Nota al comma 1067:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  15 del gia' citato
          decreto  legislativo n. 228 del 2001, cosi' come modificato
          dalla presente legge:
              «Art.     15     (Convenzioni    con    le    pubbliche
          amministrazioni).  -  1. Al fine di favorire lo svolgimento
          di   attivita'   funzionali   alla   sistemazione  ed  alla
          manutenzione   del   territorio,   alla   salvaguardia  del
          paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento
          dell'assetto  idrogeologico  e  di promuovere prestazioni a
          favore   della   tutela   delle  vocazioni  produttive  del
          territorio,  le pubbliche amministrazioni possono stipulare
          convenzioni con gli imprenditori agricoli.
              2.  Le  convenzioni  di  cui  al comma 1 definiscono le
          prestazioni  delle  pubbliche  amministrazioni  che possono
          consistere,  nel  rispetto degli Orientamenti comunitari in
          materia   di   aiuti  di  Stato  all'agricoltura  anche  in
          finanziamenti,    concessioni   amministrative,   riduzioni
          tariffarie  o  realizzazione  di  opere  pubbliche.  Per le
          predette  finalita' le pubbliche amministrazioni, in deroga
          alle  norme  vigenti, possono stipulare contratti d'appalto
          con  gli  imprenditori  agricoli  di  importo  annuale  non
          superiore a 50.000 euro nel caso di imprenditori singoli, e
          300.000 euro nel caso di imprenditori in forma associata.».
          Nota al comma 1070:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  29 marzo 2004, n. 99, recante (Disposizioni in
          materia  di  soggetti  e  attivita', integrita' aziendale e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art.  1,  comma 2,  lettere d), f), g), l), ee), della
          legge  7 marzo  2003,  n.  38  -  pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale  22 aprile  2004,  n.  94), come modificato dalla
          presente legge:
              «Art.  3  (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Dopo
          l'art. 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
          inserito il seguente:
              "Art. 4-bis (Imprenditoria agricola giovanile). - 1. Ai
          fini   dell'applicazione   della   normativa   statale,  e'
          considerato  giovane  imprenditore  agricolo l'imprenditore
          agricolo avente una eta' non superiore a 40 anni".
              2.   All'art.   9,  comma 2,  del  decreto  legislativo
          21 aprile   2000,   n.  185,  le  parole:  "alla  data  del
          1° gennaio  2000",  sono  sostituite  dalle seguenti: "alla
          data del subentro".
              3. (Abrogato).
                4. All'art.  15 della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
          il comma 1 e' sostituito dal seguente:
              "1.   Allo   scopo  di  favorire  il  conseguimento  di
          efficienti   dimensioni   delle   aziende  agricole,  anche
          attraverso  il  ricorso all'affitto, i contratti di affitto
          in  favore  dei giovani imprenditori agricoli che non hanno
          ancora   compiuto   i   quaranta   anni   sono  soggetti  a
          registrazione solo in caso d'uso e per la quale e' previsto
          l'importo in misura fissa di 51,65 euro.".
              5.  All'applicazione  del presente articolo si provvede
          nell'ambito  degli  stanziamenti finalizzati all'attuazione
          dell'art.  1,  comma 2  del  decreto  legislativo 18 maggio
          2001, n. 228.».
          Nota al comma 1071:
              - Si  riportano  i  testi  dell'art.  36  e del comma 2
          dell'art.  1 del gia' citato decreto legislativo n. 228 del
          2001:
              «Art.  36  (Disposizioni  finanziarie). - 1. Agli oneri
          derivanti     dal     presente     decreto,    quantificati
          complessivamente  in lire 83,895 miliardi per l'anno 2001 e
          in  lire  95,895 miliardi a decorrere dal 2002, di cui lire
          68,963  miliardi per l'art. 1, comma 2, lire 7,052 miliardi
          per  l'art.  3,  lire  12 miliardi a decorrere dal 2002 per
          l'art. 8, lire 56 milioni per l'art. 9, lire 7,824 miliardi
          per l'art. 10, si provvede:
                a) per  gli  anni  2001  e  2002  mediante  riduzione
          dell'autorizzazione  di  spesa  recata  dall'art.  25 della
          legge 17 maggio 1999, n. 144, come rifinanziata dalla legge
          23 dicembre 2000, n. 388;
                b) per     l'anno     2003     mediante     riduzione
          dell'autorizzazione  di spesa recata - ai sensi dell'art. 7
          del  decreto  legislativo  27 maggio  1999,  n. 165 - dalla
          tabella C della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
              2.  Il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
          programmazione  economica  e' autorizzato ad apportare, con
          propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».
              «2. Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  2135  del  codice  civile,  come  sostituito  dal
          comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
          soci,  ovvero  forniscono  prevalentemente  ai  soci beni e
          servizi  diretti  alla  cura  ed  allo  sviluppo  del ciclo
          biologico.».
          Nota al comma 1072:
              - Si riportano i commi 13 e 14 dell'art. 1-bis del gia'
          citato   decreto-legge  n.  2  del  2006,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81:
              «13.  All'onere  derivante dall'attuazione del comma 8,
          pari  a  100  milioni  di euro per l'anno 2006, si provvede
          nell'ambito  delle  disponibilita'  previste  dall'art.  3,
          comma 1,  della  legge 2 giugno 1988, n. 218, incrementate,
          per  l'anno  2006,  di  100 milioni di euro. A tale fine il
          livello  complessivo  della  spesa  del  Servizio sanitario
          nazionale,  al  cui finanziamento concorre lo Stato, di cui
          all'art.  1,  comma 164,  della  legge 30 dicembre 2004, n.
          311, e all'art. 1, comma 278, della legge 23 dicembre 2005,
          n. 266, e' incrementato, per l'anno 2006, di 100 milioni di
          euro.».
              «14. Alla maggiore spesa di cui al comma 13, pari a 100
          milioni di euro per il 2006, si fa fronte:
                a) quanto    a   25   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente   riduzione   dell'autorizzazione  di  spesa
          recata    dall'art.    48,   comma 9,   del   decreto-legge
          30 settembre  2003,  n. 269, convertito, con modificazioni,
          dalla  legge  24 novembre  2003,  n.  326, come determinata
          dalla tabella C della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
                b) quanto    a   10   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente  riduzione dell'autorizzazione di spesa, per
          l'anno   2006,  di  cui  all'art.  5,  comma 3-quater,  del
          decreto-legge  1° ottobre  2005,  n.  202,  convertito, con
          modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;
                c) quanto  a  10  milioni  di euro, nell'ambito delle
          disponibilita' dell'AGEA per gli interventi di cui all'art.
          4, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165,
          come  rideterminati ai sensi del comma 3. L'AGEA provvede a
          versare  la  somma  di  10  milioni di euro all'entrata del
          bilancio dello Stato;
                d) quanto  a 30 milioni di euro, mediante utilizzo di
          una  quota  delle  disponibilita' in conto residui relative
          all'autorizzazione  di  spesa  di  cui all'art. 1, comma 4,
          della legge 18 giugno 1998, n. 194, come rifinanziata dalla
          tabella  D della legge 30 dicembre 2004, n. 311, che a tale
          fine  e'  versata  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato
          nell'anno 2006;
                e) quanto    a   25   milioni   di   euro,   mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
          fini   del   bilancio   triennale   2006-2008,  nell'ambito
          dell'unita'  previsionale  di base di conto capitale «Fondo
          speciale»   dello   stato   di   previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle finanze per l'anno 2006, allo scopo
          parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al
          medesimo  Ministero.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio.».
          Note al comma 1073:
              - La  legge  27 dicembre 2002, n. 292, reca «Interventi
          urgenti  per  la tutela della bufala mediterranea italiana»
          ed  e'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 2 gennaio 2003,
          n. 1.
              - La  legge  regionale della Campania 1° febbraio 2005,
          n.  3  reca  «Interventi urgenti per la tutela della bufala
          mediterranea  italiana  in  Campania»  ed e' pubblicata nel
          Bollettino ufficiale della Campania 7 febbraio 2005, n. 9.
          Note al comma 1075:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  1  del gia' citato
          decreto legislativo n. 228 del 2001:
              «Art. 1 (Imprenditore agricolo). - 1. ...
              2.  Si considerano imprenditori agricoli le cooperative
          di   imprenditori   agricoli  ed  i  loro  consorzi  quando
          utilizzano  per  lo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'art.  2135  del  codice  civile,  come  sostituito  dal
          comma 1 del presente articolo, prevalentemente prodotti dei
          soci,  ovvero  forniscono  prevalentemente  ai  soci beni e
          servizi  diretti  alla  cura  ed  allo  sviluppo  del ciclo
          biologico.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  11 del gia' citato
          decreto-legge n. 138 del 2002, convertito con modificazioni
          dalla legge 8 agosto 2002, n. 178:
              «Art.   11   (Contributi   per   gli   investimenti  in
          agricoltura).  - 1. Il contributo nella forma di credito di
          imposta  di cui all'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n.
          388, come modificato dall'art. 10, e' esteso esclusivamente
          alle  imprese  agricole  di  cui  all'art.  1  del  decreto
          legislativo  18 maggio  2001,  n.  228,  che effettuano, in
          tutto  il territorio nazionale, nuovi investimenti ai sensi
          dell'art.   51   del  regolamento  (CE)  n.  1257/1999  del
          Consiglio, del 17 maggio 1999, ovvero ai sensi di regimi di
          aiuto  nazionali  approvati con decisione della Commissione
          delle  Comunita'  europee  nel  settore  della  produzione,
          commercializzazione  e trasformazione dei prodotti agricoli
          di  cui  all'allegato  I  del  Trattato  che  istituisce la
          Comunita' europea e successive modificazioni.
              2.  Le  tipologie  degli  investimenti  ammissibili  al
          contributo  di  cui  al  comma 1  sono determinate ai sensi
          dell'art.  8,  comma 7-bis,  della  citata legge n. 388 del
          2000.
              3.  Le  imprese  agricole sono ammesse al contributo di
          cui  al  comma 1  qualora  abbiano  presentato  domanda  su
          investimenti  ammissibili  ad  agevolazione  ai  sensi  del
          citato  regolamento  (CE)  n.  1257/1999 a valere sui bandi
          emanati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
          di  Bolzano  nonche'  ai sensi di regimi di aiuto nazionali
          approvati  con  decisione della Commissione delle Comunita'
          europee   e   purche'   la   domanda   sia  stata  istruita
          favorevolmente dall'Ente incaricato.
              3-bis.  Per  le  domande  di  cui al comma 3 relative a
          regimi di aiuto nazionali, nel caso in cui esse siano state
          presentate  all'ente incaricato, ma non ancora istruite, la
          verifica della compatibilita' dei requisiti dei richiedenti
          il  credito  d'imposta  con  la  normativa comunitaria puo'
          essere  richiesta dai richiedenti stessi al Ministero delle
          politiche  agricole  e  forestali,  che si esprime entro il
          termine  di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento
          delle domande.
              4.  Per  le  imprese agricole soggette a determinazione
          del  reddito  ai  sensi  dell'art. 29 del testo unico delle
          imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica  22 dicembre  1986,  n.  917,  il  calcolo degli
          ammortamenti   dedotti   e'   effettuato   sulla  base  dei
          coefficienti   di   ammortamento   previsti   dal   decreto
          ministeriale  31 dicembre  1988  del Ministro delle finanze
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  27  del 2 febbraio 1989, e la determinazione
          degli   investimenti   dismessi   o   ceduti   si  effettua
          considerando   il   valore   di   acquisto   ridotto  degli
          ammortamenti  calcolati  applicando i medesimi coefficienti
          del   citato  decreto  ministeriale  31 dicembre  1988  del
          Ministro delle finanze.
              5. Il contributo di cui al presente articolo e' fissato
          nei  limiti  massimi di spesa pari a 85 milioni di euro per
          l'anno  2002  e 175 milioni di euro per ciascuno degli anni
          2003  e  2004. A decorrere dal 1° gennaio 2003, con decreto
          del  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali  e'
          determinato   l'ammontare   delle  risorse  destinate  agli
          investimenti realizzati nelle aree ammissibili alle deroghe
          previste  dall'art.  87,  paragrafo 3, lettere a) e c), del
          Trattato  che istituisce la Comunita' europea, e successive
          modificazioni.  Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione del
          presente  articolo si provvede: quanto a 75 milioni di euro
          per  l'anno  2002  e 155 milioni di euro per ciascuno degli
          anni 2003 e 2004, mediante utilizzo di parte delle maggiori
          entrate  di cui all'art. 3; quanto a 10 milioni di euro per
          l'anno  2002 e 20 milioni di euro per l'anno 2003, a valere
          sulle  risorse  iscritte  sull'unita'  previsionale di base
          6.1.2.7  «Devoluzione  di  proventi»  - capitolo 3860 dello
          stato  di  previsione  del  Ministero dell'economia e delle
          finanze;  quanto  a  20  milioni  di  euro per l'anno 2004,
          mediante  utilizzo  delle  risorse resesi disponibili dalla
          riduzione  dell'autorizzazione  di  spesa di cui al comma 4
          dell'art. 10.
              5-bis. La richiesta del contributo di cui al comma 1 ha
          validita' annuale. L'Agenzia delle entrate, con riferimento
          alle  richieste  rinnovate  ovvero  presentate per la prima
          volta,  provvede a dare attuazione al comma 1-ter dell'art.
          8   della   legge  23 dicembre  2000,  n.  388,  introdotto
          dall'art.  10  del  presente  decreto,  in  base all'ordine
          cronologico  di presentazione delle domande a decorrere dal
          1° gennaio di ogni anno.
              6.  Per  quanto non diversamente disposto, si applicano
          le  disposizioni  dell'art. 8 della legge 23 dicembre 2000,
          n. 388, come modificato dall'art. 10.
              7.   Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio.».
              - Il  regolamento CE n. 1698/2005 del 20 settembre 2005
          reca  «Regolamento del Consiglio sul sostegno allo sviluppo
          rurale  da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo
          rurale (FEASR)».
          Note ai commi 1076, 1077 e 1078:
              - Si  riporta  il testo del comma 9-bis dell'art. 1 del
          decreto-legge  18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  riordino delle attribuzioni della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri e dei Ministeri»,
          cosi' come modificato dalla presente legge:
              «9-bis.  Il  Ministro dello sviluppo economico esercita
          la  vigilanza  sui  consorzi  agrari  di  concerto  con  il
          Ministro  delle  politiche agricole alimentari e forestali,
          ai  sensi  dell'art.  12  del  decreto legislativo 2 agosto
          2002, n. 220. I consorzi agrari sono societa' cooperative a
          responsabilita'  limitata, disciplinate a tutti gli effetti
          dagli  articoli 2511  e  seguenti  del codice civile; l'uso
          della  denominazione  di  consorzio  agrario  e'  riservato
          esclusivamente alle societa' cooperative di cui al presente
          comma. Le disposizioni della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
          e  successive  modificazioni,  sono  abrogate  ad eccezione
          dell'art.  2, dell'art. 5, commi 2, 3, 5 e 6 e dell'art. 6.
          E' abrogato, altresi', il comma 227 dell'art. 1 della legge
          30 dicembre 2004, n. 311. Per i consorzi agrari attualmente
          in stato di liquidazione coatta amministrativa, l'autorita'
          di vigilanza provvede. alla nomina di un commissario unico,
          ai  sensi  dell'art.  198,  primo  comma, del regio decreto
          16 marzo  1942,  n.  267, in sostituzione dei commissari in
          carica  alla  data  di  entrata  in  vigore  della legge di
          conversione   del  presente  decreto,  con  il  compito  di
          chiudere   la   liquidazione  entro  il  31 dicembre  2007,
          depositando  gli atti di cui all'art. 213 del regio decreto
          16 marzo  1942,  n. 267 la medesima disposizione si applica
          anche   ai   consorzi   agrari   in  stato  di  concordato,
          limitatamente  alla  nomina  di un nuovo commissario unico.
          Per  tutti  gli  altri  consorzi,  i  commissari  in carica
          provvedono,  entro il 31 dicembre 2006, alla ricostituzione
          degli   organi   statutari   e   cessano,   in  pari  data,
          dall'incarico.  I consorzi agrari adeguano gli statuti alle
          disposizioni del codice civile entro il 31 dicembre 2007».
              - Si  riportano i testi dei commi 242 e 521 dell'art. 1
          della gia' citata legge n. 266 del 2005:
              «242.  Il Corpo forestale dello Stato e' autorizzato ad
          avvalersi,  fino al 31 dicembre 2006, del personale a tempo
          determinato  assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n.
          124,  nei  limiti  della  spesa  sostenuta  per  lo  stesso
          personale nell'anno 2005».
              «521.  All'art. 103, comma 3, del testo unico di cui al
          decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
          n.  917,  come  modificato  dall'art.  5-bis,  comma 1, del
          decreto-legge  30 settembre  2005,  n. 203, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  2 dicembre  2005,  n. 248, le
          parole:  "un ventesimo" sono sostituite dalle seguenti: "un
          diciottesimo"».
              - La legge 5 aprile 1985, n. 124 reca «Disposizioni per
          l'assunzione   di   manodopera   da   parte  del  Ministero
          dell'agricoltura  e  delle  foreste» ed e' pubblicata nella
          Gazzetta Ufficiale 12 aprile 1985, n. 87.
          Note al comma 1079:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  21  della  legge
          23 luglio  1991,  n. 223 recante «Norme in materia di cassa
          integrazione,  mobilita',  trattamenti  di  disoccupazione,
          attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
          al  lavoro  ed altre disposizioni in materia di mercato del
          lavoro»:
              «Art.  21  (Norme  in  materia  di  trattamenti  per  i
          lavoratori  appartenenti al settore dell'agricoltura). - 1.
          Gli  impiegati  ed  operai  agricoli  con contratto a tempo
          indeterminato  hanno diritto al trattamento di integrazione
          salariale  di  cui all'art. 8, legge 8 agosto 1972, n. 457,
          anche  nei  casi  di  sospensioni  operate  per esigenze di
          riconversione  e  ristrutturazione aziendale da imprese che
          occupino  almeno  sei  lavoratori  con  contratto  a  tempo
          indeterminato, ovvero che ne occupino quattro con contratto
          a  tempo  indeterminato,  e  nell'anno  precedente  abbiano
          impiegato manodopera agricola per un numero di giornate non
          inferiore  a  milleottanta.  Le  predette  esigenze  devono
          essere  previamente  accertate  dal  Ministro  del lavoro e
          della   previdenza   sociale   su   proposta  del  comitato
          amministratore  della  gestione  prestazioni  temporanee ai
          lavoratori  dipendenti  di  cui  all'art. 25, legge 9 marzo
          1989, n. 88 .
              2. I lavoratori con contratto a tempo indeterminato che
          vengano  licenziati  durante  il  periodo  di godimento del
          trattamento  di integrazione salariale corrisposto ai sensi
          del  comma 1  hanno  diritto  al  trattamento  ordinario di
          disoccupazione  nella  misura  del quaranta per cento della
          retribuzione.
              3.  Il  trattamento  concesso ai sensi del comma 1 puo'
          essere  corrisposto  per  una  durata  massima  di  novanta
          giorni.  Le  imprese  che  si avvalgono di tale trattamento
          sono  tenute  a  versare  alla  gestione di cui all'art. 24
          della  legge 9 marzo 1989, n. 88, in aggiunta al contributo
          di  cui  all'art.  19 della legge 8 agosto 1972, n. 457, un
          contributo    nella    misura   del   quattro   per   cento
          dell'integrazione    salariale    corrisposta   ai   propri
          dipendenti ai sensi del comma 1.
              4.  Agli  impiegati ed operai agricoli con contratto di
          lavoro  a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in
          comuni   dichiarati  colpiti  da  eccezionali  calamita'  o
          avversita'  atmosferiche  ai  sensi dell'art. 4 della legge
          15 ottobre   1981,   n.   590,   puo'  essere  concesso  il
          trattamento di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n.
          457, per un periodo non superiore a novanta giorni.
              5.  Il  trattamento di integrazione salariale di cui ai
          commi 1  e  4  puo'  essere  erogato, anche in mancanza dei
          requisiti  di  cui  al  terzo comma dell'art. 8 della legge
          8 agosto   1972,  n.  457,  ai  lavoratori  che  sono  alle
          dipendenze  dell'impresa  da  piu' di un anno. I periodi di
          corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla
          configurazione  del  limite  massimo di durata previsto dal
          primo comma dell'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 e
          costituiscono  periodi  lavorativi ai fini del requisito di
          cui al terzo comma dell'art. 8 della legge medesima.