6. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamita' o avversita' atmosferica ai sensi dell'art. 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, e' ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali e' esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversita'. 7. I benefici di cui ai commi 4 e 6 si applicano a decorrere dall'anno 1991. 8. Per i trattamenti di cui ai commi 4, 5 e 6, ivi compresi quelli relativi alla mancata copertura assicurativa, si applicano le disposizioni dell'art. 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.». - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 recante "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 aprile 2004, n. 95) e' il seguente: «Art. 4 (Piano assicurativo agricolo annuale). - 1. L'entita' del contributo pubblico sui premi assicurativi e' determinata attraverso il Piano assicurativo agricolo annuale, di seguito denominato: "Piano assicurativo", tenendo conto delle disponibilita' di bilancio, dell'importanza socio-economica delle produzioni e del numero di potenziali assicurati. 2. Il Piano assicurativo e' elaborato sulla base delle informazioni e dei dati di carattere statistico-assicurativo rilevati dalla Banca dati sui rischi agricoli, ed e' approvato, entro il 30 novembre di ogni anno, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le proposte di una Commissione tecnica costituita, da: a) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali, che la presiede; b) tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) un rappresentate dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA); d) un rappresentante per ciascuna Organizzazione professionale agricola rappresentata nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); e) un rappresentante della Cooperazione agricola; f) un rappresentante dell'Associazione nazionale dei consorzi di difesa (ASNACODI); g) due rappresentanti dell'Associazione nazionale delle imprese assicuratrici (ANIA). 3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali e' approvato il regolamento di funzionamento della commissione tecnica e sono nominati i relativi componenti. Ai componenti della commissione tecnica non compete alcuna indennita' o compenso ne' rimborso spese. 4. Nel Piano assicurativo sono stabiliti i parametri per il calcolo del contributo pubblico sui premi assicurativi distinti per: a) tipologia di polizza assicurativa; b) area territoriale identificata sulla base delle proposte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano; c) evento climatico avverso, garanzia; d) tipo di coltura e/o strutture. 5. Nel Piano assicurativo possono essere disposti anche: a) i termini massimi di sottoscrizione delle polizze per le diverse produzioni e aree; b) qualsiasi altro elemento ritenuto necessario per garantire un impiego efficace ed efficiente delle risorse pubbliche.». Nota al comma 1080: - Si riporta il comma 2 dell'art. 1-quinquies del citato decreto-legge n. 182 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231: «2. Per lo svolgimento delle proprie attivita' istituzionali, a decorrere dall'anno 2006, e' autorizzato un contributo di 4 milioni di euro all'ISMEA, al cui onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per le finalita' di cui all'art. 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo.». Nota al comma 1081: - La legge 14 agosto 1971, n. 817, e successive modificazioni reca «Disposizioni per il rifinanziamento delle provvidenze per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 ottobre 1971, n. 261. Note al comma 1082: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 3 del gia' citato decreto legislativo n. 227 del 2001: «1. In relazione alle linee guida emanate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e dal Ministero dell'ambiente, ciascuno per quanto di propria competenza, in materia forestale ed alle indicazioni fornite ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 499, le regioni definiscono le linee di tutela, conservazione, valorizzazione e sviluppo del settore forestale nel territorio di loro competenza attraverso la redazione e la revisione dei propri piani forestali. A tal fine, le linee di indirizzo e coordinamento per gli interventi da realizzare nei settori agricolo, agroindustriale, agroalimentare e forestale comprendono specifiche linee di politica forestale nazionale atte a: a) verificare lo stato e le caratteristiche del bosco in relazione all'economia nazionale e alla situazione ambientale generale, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversita'; b) stabilire gli obiettivi strategici della politica nazionale nel settore forestale, anche in attuazione delle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali di Helsinki e Lisbona, e indicare gli indirizzi di intervento nazionale ed i criteri generali di realizzazione, nonche' le previsioni di spesa». - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali»: «Art. 4 (Accordi tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano). - 1. Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita', economicita' ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita' di interesse comune. 2. Gli accordi si perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». - Per l'art. 61 della citata legge n. 289 del 2002, si veda la nota al comma 925. Note al comma 1083: - Si riportano gli articoli da 9 a 13 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante «Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»: «Art. 9 (Intesa di filiera). - 1. L'intesa di filiera ha lo scopo di favorire l'integrazione di filiera e la valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, tenendo conto degli interessi della filiera e dei consumatori. L'intesa puo' definire: a) azioni per migliorare la conoscenza e la trasparenza della produzione e del mercato; b) azioni per un migliore coordinamento dell'immissione dei prodotti sul mercato; c) modelli contrattuali compatibili con la normativa comunitaria da utilizzare nella stipula dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura; d) modalita' di valorizzazione e tutela delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e marchi di qualita'; e) criteri per la valorizzazione del legame delle produzioni al territorio di provenienza; f) azioni al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato attraverso informazioni e ricerche per l'orientamento della produzione agricola alla domanda e alle esigenze dei consumatori; g) metodi di produzione rispettosi dell'ambiente. 2. L'intesa di filiera e' stipulata nell'ambito del Tavolo agroalimentare, di cui all'art. 20 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, tra gli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari, presenti o rappresentati nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. A tale fine, i predetti organismi indicano la rappresentanza di filiera a livello nazionale per il settore di appartenenza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, da adottarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita' per la stipula delle intese di filiera, nonche' quelle di costituzione e di funzionamento dei tavoli di filiera. 3. Le intese possono, inoltre, essere stipulate dalle Organizzazioni interprofessionali riconosciute ai sensi all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. 4. Le intese non possono comportare restrizioni della concorrenza ad eccezione di quelli che risultino da una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta. 5. Le intese sono comunicate al Ministero delle politiche agricole e forestali entro i quindici giorni dalla loro sottoscrizione che ne verifica la compatibilita' con la normativa comunitaria e nazionale. Le intese di cui al comma 4 sono approvate con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali.» «Art. 10. (Contratti quadro). - 1. Nell'ambito delle finalita' di cui all'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea e nei limiti di cui all'art. 2, comma 1, del regolamento (CEE) n. 26/1962 del 4 aprile 1962, del Consiglio, e successive modificazioni, i soggetti economici di cui al capo I possono sottoscrivere contratti quadro aventi i seguenti obiettivi: a) sviluppare gli sbocchi commerciali sui mercati interno ed estero, e orientare la produzione agricola per farla corrispondere, sul piano quantitativo e qualitativo, alla domanda, al fine di perseguire condizioni di equilibrio e stabilita' del mercato; b) garantire la sicurezza degli approvvigionamenti; c) migliorare la qualita' dei prodotti con particolare riguardo alle diverse vocazioni colturali e territoriali e alla tutela dell'ambiente; d) ridurre le fluttuazioni dei prezzi ed assicurare le altre finalita' perseguite dall'art. 33 del Trattato sulla Comunita' europea; e) prevedere i criteri di adattamento della produzione all'evoluzione del mercato. 2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali possono essere definite, per singole filiere, modalita' di stipula dei contratti quadro in mancanza di intesa di filiera, che prevedano una rappresentativita' specifica, determinata in percentuale al volume di produzione commercializzata, da parte dei soggetti economici di cui al capo I.». «Art. 11. (Modalita). - 1. Il contratto quadro definisce il prodotto, le attivita' e l'area geografica nei cui confronti e' applicabile; nel contratto quadro devono essere indicate la durata e le condizioni del suo rinnovo. 2. Ai contratti quadro si applicano i seguenti principi generali: a) confronto preventivo delle previsioni della produzione e degli sbocchi commerciali del prodotto in vista della loro armonizzazione; b) definizione di prescrizioni al fine di adeguare il prodotto oggetto del contratto quadro alle esigenze dell'immissione sul mercato, con riferimento anche alle caratteristiche qualitative del prodotto ed ai servizi logistici che incidono sulla determinazione del prezzo di commercializzazione; c) obbligo per gli acquirenti di rifornirsi del prodotto oggetto del contratto quadro tramite un contratto di coltivazione, allevamento e fornitura, o tramite altro contratto, comunque denominato, da stipulare per iscritto, che rispetti i contenuti del contratto quadro e ne preveda espressamente l'applicazione anche nei confronti degli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni stipulanti, ai sensi dell'art. 13. Il rispetto delle condizioni stabilite nei contratti quadro deve essere garantito dalla previsione espressa, contenuta negli accordi stessi e confermata nei contratti-tipo e nei contratti individuali, che considera, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, di grave importanza ogni sua violazione, con diritto al risarcimento degli eventuali danni; d) definizione dei criteri per la valutazione delle diversificazioni di prezzo da stabilire in relazione al processo produttivo applicato e alle caratteristiche qualitative dei prodotti considerati per assicurare il raggiungimento delle finalita' dell'art. 33 del Trattato istitutivo della Comunita' europea. 3. Sono esclusi dai contratti quadro i quantitativi di prodotto conferiti dai soci alle cooperative agricole ed ai loro consorzi per la raccolta, la lavorazione, la trasformazione e la commercializzazione sul mercato delle produzioni agricole ed agroalimentari. E' facolta' delle cooperative agricole e dei loro consorzi aderire ai contratti quadro. 4. I contratti quadro devono contenere, per ogni prodotto, disposizioni relative a: a) il riconoscimento delle cause di forza maggiore che giustificano il mancato rispetto parziale o totale delle reciproche obbligazioni delle parti nei singoli contratti; b) l'individuazione di un collegio arbitrale terzo rispetto alle parti al quale rimettere ogni controversia fra le organizzazioni firmatarie degli accordi quadro, in ordine alla interpretazione o all'esecuzione degli stessi, e di rimettere a tale organo indicato in ciascun contratto quadro ogni controversia tra gli imprenditori che siano interessati direttamente alla esecuzione dei contratti o che siano parti dei contratti da essi regolati. La determinazione del risarcimento del danno derivante dalla violazione di quanto disposto dal comma 2, la lettera c), deve essere anch'essa rimessa alla decisione di un collegio arbitrale nominato nei modi e con le modalita' di procedura previsti nella presente lettera b). Il danno e' liquidato con valutazione equitativa; c) le modalita' di corresponsione, da parte di ciascun produttore, trasformatore, commerciante e distributore alle rispettive organizzazioni firmatarie, di contributi, ove previsto dai contratti quadro, per le spese previste dagli accordi finalizzate a favorire la stabilizzazione del mercato e - attraverso studi, controlli tecnici ed economici, ed azioni per la promozione e lo sviluppo delle vendite - la valorizzazione dei prodotti oggetto dei contratti quadro. Il contributo puo' essere determinato da una quota percentuale del prezzo del prodotto oggetto dei singoli contratti; d) la previsione delle sanzioni e degli indennizzi in caso di inadempimento parziale o totale delle obbligazioni, anche in relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 12 e 13. 5. I contratti quadro stabiliscono il contratto-tipo, che deve essere adottato nella stipulazione dei contratti di coltivazione, allevamento e fornitura. 6. I contratti quadro e il contratto-tipo sono depositati, a cura delle parti contraenti, entro dieci giorni dalla stipulazione presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, il quale, entro trenta giorni dal deposito, puo' formulare osservazioni circa la rappresentativita' delle parti contraenti e la conformita' degli accordi alla normativa comunitaria e nazionale. Decorso tale termine senza osservazioni, i contratti quadro ed il contratto-tipo si intendono efficaci e sono pubblicati sul sito del Ministero delle politiche agricole e forestali e su quelli delle regioni interessate.». «Art. 12. (Recesso, cessione di azienda, e privilegio). - 1. Ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto di coltivazione, allevamento e fornitura mediante preavviso di un anno e dopo che sia trascorsa almeno una campagna completa di consegne. 2. In caso di cessione totale o parziale dell'azienda da parte di un imprenditore che ha sottoscritto un contratto individuale di coltivazione, allevamento e fornitura in esecuzione di un contratto quadro, il cedente e' tenuto a dichiarare nell'atto di cessione l'esistenza di tale contratto, ed il cessionario deve impegnarsi a rispettarne le clausole ed a garantirne l'esecuzione. 3. In caso di violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2, l'inadempiente e' obbligato al risarcimento dei danni, da liquidarsi con valutazione equitativa in mancanza di esatta determinazione, ed e' assoggettato alle sanzioni ed agli indennizzi fissati dai contratti quadro. Gli obblighi suddetti gravano, nel caso di cessione dell'azienda, solidalmente sul cessionario e sul cedente. 4. I crediti degli imprenditori agricoli nei confronti dei trasformatori, commercianti e dei distributori acquirenti dei prodotti in forza di contratti stipulati nel rispetto del presente decreto, hanno privilegio generale sui mobili, con il grado previsto dall'art. 2751-bis, primo comma, n. 4), del codice civile.». «Art. 13. (Obblighi degli acquirenti). - 1. Le parti acquirenti aderenti ad organizzazioni che abbiano stipulato un contratto quadro sono obbligate ad applicare tutte le condizioni in esso previste ai contratti di coltivazione, allevamento e fornitura e ad ogni altro contratto che riguardi prodotti di provenienza nazionale contemplati nell'accordo, anche se stipulati con imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie del contratto quadro. 2. Gli imprenditori agricoli non aderenti alle organizzazioni firmatarie di contratti quadro, ove concludano contratti di coltivazione, allevamento e fornitura che riguardi prodotti contemplati in un contratto quadro, possono pretendere l'applicazione in loro favore delle clausole contenute in detto accordo, e sono in tal caso obbligati a corrispondere alle organizzazioni firmatarie i contributi di cui all'art. 11, comma 4, lettera c). 3. La violazione degli obblighi di cui ai precedenti commi costituisce, ai fini degli articoli 1453 e 1455 del codice civile, grave inadempienza, con diritto delle organizzazioni dei produttori o loro forme associate firmatarie del contratto quadro e dei singoli imprenditori agricoli che ne hanno richiesto l'applicazione, di richiedere il risarcimento degli eventuali danni. 4. Alle controversie relative alle fattispecie previste ai commi precedenti si applica quanto disposto dall'art. 11, comma 4, lettera b).». Nota al comma 1085: - Si riporta il testo del comma 87 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004: «87. Nell'ambito del Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualita' di cui all'art. 59, comma 2-bis, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e' istituito un apposito capitolo per l'attuazione del Piano d'azione nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2005, a valere, per la somma di 3 milioni di euro, sulle disponibilita' di cui all'autorizzazione di spesa recate dall'art. 5, comma 7, della legge 27 marzo 2001, n. 122 che sono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate all'apposita unita' previsionale di base. Le modalita' di spesa inerenti tale capitolo sono definite con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.» Nota al comma 1086: - Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 4 della citata legge n. 350 del 2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «24. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano in riferimento ad eventi eccezionali verificatisi al 31 dicembre 2005.». Nota al comma 1087: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49 recante «Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari» convertito con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, cosi' come modificato dalla presente legge: «3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine: a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque non piu' dovuto; b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di montagna, di cui all'art. 18 del regolamento n. 1257/1999/CE; c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'art. 19 del regolamento n. 1257/1999/CE; c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente, il blocco della movimentazione degli animali, in aree interessate da malattie infettive diffuse, per almeno novanta giorni nel corso di un periodo di commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento assegnato. In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo successivo l'elenco delle aziende interessate ai provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione, nonche' i relativi termini di decorrenza». Nota al comma 1089: - Per i testi degli articoli da 11 a 13 del citato decreto legislativo n. 102 del 2005, si veda la nota al comma 1083. Nota al comma 1090: - Per l'art. 1 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001 si veda la nota al comma 1075. Nota al comma 1091: - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica», convertito con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e, successive modificazioni: «2. L'agevolazione e' riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non e' cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attivita' con norme dello Stato o delle regioni. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dal responsabile del progetto di innovazione, alla quale sono allegati la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nonche' la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruita' e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilita' dei fondi». Nota al comma 1092: - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357 recante «Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione, nonche' per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente», convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489: «Art. 3. (Detassazione del reddito d'impresa reinvestito). - 1. E' escluso dall'imposizione del reddito d'impresa il 50 per cento del volume degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in quello successivo in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla predetta data. L'esclusione, che non compete alle banche e alle imprese di assicurazione, si applica per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per il successivo. L'ammontare degli investimenti deve essere assunto al netto delle cessioni di beni strumentali effettuate nel medesimo periodo d'imposta. 1-bis. Il beneficio fiscale di cui al comma 1 si applica anche alle imprese attive alla data di entrata in vigore del presente decreto anche se con un'attivita' d'impresa inferiore ai cinque anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e' quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto o a quello successivo. 2. Per investimento si intende la realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria. L'investimento immobiliare e' limitato ai beni strumentali per natura. 2-bis. I fabbricanti, titolari di attivita' industriali a rischio di incidenti rilevanti individuate dagli articoli 4 e 6 del D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, possono usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al comma 1 solo se e' documentato l'adempimento degli obblighi e delle prescrizioni di cui al citato decreto».» Note al comma 1093 e 1096: - Si riporta il testo dell'art. 2 del gia' citato decreto legislativo n. 99 del 2004, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2. (Societa' agricole). - 1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle societa' che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attivita' di cui all'art. 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di societa' agricola. 2. Le societa' costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di «societa' agricola» ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette societa' sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari e per ogni altro adempimento a tal fine necessario. 3. L'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'art. 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, ed all'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, spetta anche alla societa' agricola di persone qualora almeno la meta' dei soci sia in possesso della qualifica di coltivatore diretto come risultante dall'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'art. 2188 e seguenti del codice civile. Alla medesima societa' sono in ogni caso riconosciute, altresi', le agevolazioni previdenziali ed assistenziali stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. 4. Alle societa' agricole di cui all'art. 1, comma 3, qualificate imprenditori agricoli professionali, sono riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3, nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni ricevute in qualita' di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime. 4-bis. Le agevolazioni di cui al comma 4 sono riconosciute anche alle societa' agricole di persone con almeno un socio coltivatore diretto, alle societa' agricole di capitali con almeno un amministratore coltivatore diretto, nonche' alle societa' cooperative con almeno un amministratore socio coltivatore diretto, iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. La perdita dei requisiti di cui al presente comma nei cinque anni dalla data di applicazione delle agevolazioni determina la decadenza dalle agevolazioni medesime». - Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni: «Art. 32 (Reddito agrario). - 1. Il reddito agrario e' costituito dalla parte del reddito medio ordinario dei terreni imputabile al capitale d'esercizio e al lavoro di organizzazione impiegati, nei limiti della potenzialita' del terreno, nell'esercizio di attivita' agricole su di esso. 2. Sono considerate attivita' agricole: a) le attivita' dirette alla coltivazione del terreno e alla silvicoltura; b) l'allevamento di animali con mangimi ottenibili per almeno un quarto dal terreno e le attivita' dirette alla produzione di vegetali tramite l'utilizzo di strutture fisse o mobili, anche provvisorie, se la superficie adibita alla produzione non eccede il doppio di quella del terreno su cui la produzione stessa insiste; c) le attivita' di cui al terzo comma dell'art. 2135 del codice civile, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorche' non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali. 3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, e' stabilito per ciascuna specie animale il numero dei capi che rientra nei limiti di cui alla lettera b) del comma 2, tenuto conto della potenzialita' produttiva dei terreni e delle unita' foraggere occorrenti a seconda della specie allevata. 4. Non si considerano produttivi di reddito agrario i terreni indicati nel comma 2 dell'art. 27».» Nota al comma 1097: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144 recante «Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta»: «Art. 2. (Attivita' di bancoposta). - 1. Le attivita' di bancoposta svolte da Poste comprendono: a) raccolta di risparmio tra il pubblico, come definita dall'art. 11, comma 1, del testo unico bancario ed attivita' connesse o strumentali; b) raccolta del risparmio postale; c) servizi di pagamento, comprese l'emissione, la gestione e la vendita di carte prepagate e di altri mezzi di pagamento, di cui all'art. 1, comma 2, lettera f), numeri 4) e 5), del testo unico bancario; d) servizio di intermediazione in cambi; e) promozione e collocamento presso il pubblico di finanziamenti concessi da banche ed intermediari finanziari abilitati; f) servizi di investimento ed accessori di cui all'art. 12». Note al comma 1098: - Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451 recante «Istituzione presso il Ministero delle Poste e Telegrafi del servizio dei conti correnti e assegni postali»: «Art. 14. I fondi disponibili sono versati in conto corrente fruttifero alla Cassa depositi e prestiti al tasso corrispondente al frutto medio annuale, lordo di qualunque spesa, che la Cassa riceve dalla massa dei capitali da essa amministrati, dedotti quindici centesimi. Qualora il tasso dell'apposito conto corrente della Cassa presso il Tesoro, al quale i detti fondi devono essere versati, discenda al disotto del tasso medio percentuale annuo che la Cassa ricava dai capitali da essa amministrati, la Cassa stessa corrispondera' all'Amministrazione postale il tasso del conto corrente col Tesoro diminuito di quindici centesimi». - Il decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni reca «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 ottobre 2003, n. 229, S.O. Note al comma 1100: - La legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni reca «Disposizioni per la difesa del mare» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. - La legge 25 gennaio 1979, n. 30 reca «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo dall'inquinamento, con due protocolli e relativi allegati, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 1979, n. 40, S.O. Nota al comma 1101: - Si riporta il testo del primo comma dell'art. 12 della citata legge n. 979 del 1982: «Art. 12. Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu' vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti». Nota al comma 1102: - Si riporta il testo dell'art. 14 della succitata legge, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 14. Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'art. 11 nonche' per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria. Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono rassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti.». Nota al comma 1104: - Si riporta il testo del sesto comma dell'art. 7 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni recante «Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie»: «Per le opere abusivamente eseguite su terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali, a vincolo di inedificabilita', l'acquisizione gratuita, nel caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso. Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del patrimonio del comune». Nota al comma 1106: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102 recante «Disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonche' della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987»: «Art. 1. (Autorizzazione di spesa). - 1. Al riassetto idrogeologico, alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, come individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 novembre 1987, n. 470, colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987, e' destinata, nel sessennio 1989-1994, la complessiva somma di lire 2.400 miliardi, in ragione di lire 240 miliardi per il 1989, di lire 255 miliardi per l'anno 1990, di lire 430 miliardi per ciascuno degli anni 1991 e 1992, di lire 530 miliardi per l'anno 1993 e di lire 515 miliardi per l'anno 1994. 2. Nello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica e' istituito apposito capitolo denominato «Fondo per gli interventi di ricostruzione e sviluppo dei comuni della provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversita' atmosferiche dei mesi di luglio ed agosto 1987», al quale affluiscono, oltre alle somme di cui al presente articolo, al netto delle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 9, comma 4, e 13, commi 1 e 4, quelle destinate dalla Comunita' economica europea quali contributi alla ricostruzione della Valtellina ove dalla Comunita' stessa non specificamente destinate». Note al comma 1107: - Si riporta il testo del comma 94 dell'art. 1 della citata legge n. 311 del 2004: «94. Le disposizioni di cui al comma 93 non si applicano alle Forze armate, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai Corpi di polizia, al personale della carriera diplomatica e prefettizia, ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, agli ordini e collegi professionali e relativi consigli e federazioni, alle universita', al comparto scuola ed alle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale». - Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426 recante «Nuovi interventi in campo ambientale»: «36. Le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 29 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»: «Art. 29. (Agenti dipendenti degli enti locali). - 1. Ferme restando le altre disposizioni della legge 7 marzo 1986, n. 65, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attivita' di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.». Nota al comma 1110: - La legge 1° giugno 2002, n. 120 reca «Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l'11 dicembre 1997.» Ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 giugno 2002, n. 142, S.O. Nota al comma 1111: - Per il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997 si veda la nota al comma 894. Nota al comma 1113: - Si riporta il comma 3 dell'art. 2 della citata legge n. 120 del 2002: «3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, entro il 30 marzo di ogni anno, individua con proprio decreto, di concerto con i Ministri interessati e sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i programmi pilota da attuare a livello nazionale e internazionale per la riduzione delle emissioni e l'impiego di piantagioni forestali per l'assorbimento del carbonio. I programmi pilota hanno l'obiettivo di definire i modelli di intervento piu' efficaci dal punto di vista dei costi, sia a livello interno che nell'ambito delle iniziative congiunte previste dai meccanismi istituiti dal Protocollo di Kyoto». Nota al comma 1116: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 426 del 1998: «Art. 1. (Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati). - 1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi, lacuali, fluviali e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'art. 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonche' per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'art. 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'art. 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalita' e' altresi' autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.». Nota al comma 1117: - La direttiva 2001/77/CE del 27 settembre 2001 reca «Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita». Note al comma 1118: - Per il testo del comma 3 dell'art. 17 della gia' citata legge n. 400 del 1988, si veda la nota al comma 989. - Per la direttiva 2001/77/CE si veda la nota al comma 1117. Nota al comma 1119: - Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 11 del gia' citato decreto-legge n. 35 del 2005, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80: «14. Allo scopo di ridurre i costi di fornitura dell'energia elettrica alle imprese e in generale ai clienti finali sfruttando risorse del bacino carbonifero del Sulcis, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, la regione Sardegna, in coerenza con gli indirizzi e le priorita' del sistema energetico regionale, assegna una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis e la produzione di energia elettrica. Al concessionario e' assicurato l'acquisto da parte del Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. dell'energia elettrica prodotta ai prezzi e secondo le modalita' previste dal citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994. La regione Sardegna assicura la disponibilita' delle aree e delle infrastrutture necessarie e assegna la concessione mediante procedure di gara entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Comitato di coordinamento istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1994 esercita funzioni di vigilanza e monitoraggio, fino all'entrata in esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica oggetto della concessione. Gli elementi da prendere in considerazione per la valutazione delle offerte previo esame dell'adeguatezza della struttura economica e finanziaria del progetto, ai fini dell'assegnazione della concessione sono: a) massimizzazione del rendimento energetico complessivo degli impianti; b) minimizzazione delle emissioni con utilizzo di tecnologia idonea al contenimento delle polveri e degli inquinanti gassosi, in forma di gassificazione, ciclo supercritico o altro equivalente; c) contenimento dei tempi di esecuzione del progetto; d) presentazione di un piano industriale per lo sfruttamento della miniera e la realizzazione e l'esercizio della centrale di produzione di energia elettrica, che preveda ricadute atte a promuovere lo sviluppo economico dell'area del Sulcis Iglesiente, avvalendosi della disponibilita' di energia elettrica a costo ridotto per le imprese localizzate nell'Isola; e) definizione e promozione di un programma di attivita' finalizzato alle tecnologie di impiego del carbone ad emissione zero ai sensi della legge 27 giugno 1985, n. 351.» Note al comma 1120: - Si riporta il testo dell'art. 17 del gia' citato decreto legislativo n. 387 del 2003, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 17. Inclusione dei rifiuti tra le fonti energetiche ammesse a beneficiare del regime riservato alle fonti rinnovabili. - 1. (abrogato); 2. Sono escluse dal regime riservato alle fonti rinnovabili: a) le fonti assimilate alle fonti rinnovabili, di cui all'art. 1, comma 3 della legge 9 gennaio 1991, n. 10; b) i beni, i prodotti e le sostanze derivanti da processi il cui scopo primario sia la produzione di vettori energetici o di energia; c) i prodotti energetici che non rispettano le caratteristiche definite nel del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, e successive modifiche ed integrazioni. 3. 4. (abrogati).». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 20 del suddetto decretolegislativo, cosi' come modificato dalla presente legge: «6. Al fine di promuovere in misura adeguata la produzione di elettricita' da impianti alimentati da biomassa, ad esclusione di quella prodotta da centrali ibride, con il decreto di cui al comma 8, il periodo di riconoscimento dei certificati verdi di cui al comma 5 puo' essere elevato, anche mediante rilascio, dal nono anno, di certificati verdi su una quota dell'energia elettrica prodotta anche tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 17. Al medesimo fine, possono anche essere utilizzati i certificati verdi attribuiti al Gestore della rete dall'art. 11, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. La predetta elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati verdi non puo' essere concessa per la produzione di energia elettrica da impianti che hanno beneficiato di incentivi pubblici in conto capitale.» - Si riportano i testi dei commi 1, 5 e 7 dell'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 recante «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali», cosi' come modificati dalla presente legge: «1. La produzione di energia elettrica a mezzo di impianti che utilizzano fonti di energia considerate rinnovabili, ai sensi della normativa vigente, e in particolare la produzione di energia elettrica a mezzo di impianti combinati di energia e calore, non e' soggetta alla riserva disposta in favore dell'Enel dall'art. 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e successive modificazioni e integrazioni, e alle autorizzazioni previste dalla normativa emanata in materia di nazionalizzazione di energia elettrica». «5. I prezzi relativi alla cessione, alla produzione per conto dell'Enel, al vettoriamento ed i parametri relativi allo scambio vengono definiti dal CIP entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed aggiornati con cadenza almeno biennale, assicurando prezzi e parametri incentivanti nel caso di nuova produzione di energia elettrica ottenuta da fonti energetiche di cui al comma 1». «7. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui agli articoli 2 e 3 della legge 31 ottobre 1966, n. 940, gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente con potenza non superiore a 20 kW vengono esclusi dal pagamento dell'imposta e dalla categoria di officina elettrica, in caso di funzionamento in servizio separato rispetto alla rete pubblica». - Si riportano le rubriche degli articoli 22 e 23 della suddetta legge, cosi' come modificate dalla presente legge: «Art. 22. Regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili.» «Art. 23. Circolazione dell'energia elettrica prodotta da impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili.». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 10 gennaio 1991, n. 10 recante «Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia», cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Ai fini della presente legge sono considerate fonti rinnovabili di energia: il sole, il vento, l'energia idraulica, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici di prodotti vegetali. Per i rifiuti organici ed inorganici resta ferma la vigente disciplina ed in particolare la normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni, al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e al decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475.». - Si riporta la rubrica dell'art. 11 e il comma 7 dell'art. 26 della suddetta legge, cosi' come modificati dalla presente legge: «Art. 11 (Norme per il risparmio di energia e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia).». «7. Negli edifici di proprieta' pubblica o adibiti ad uso pubblico e' fatto obbligo di soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti rinnovabili di energia salvo impedimenti di natura tecnica od economica». - Si riporta il testo del comma 15 dell'art. 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 recante «Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»: «15. Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione in energia elettrica dei prodotti vegetali o dei rifiuti organici». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 43 della legge 1° marzo 2002, n. 39 recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. legge comunitaria 2001», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 43. (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili). - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 1, uno o piu' decreti legislativi per il recepimento della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a) individuare gli obiettivi indicativi di consumo futuro di elettricita' da fonti rinnovabili di energia sulla base di previsioni realistiche, economicamente compatibili con lo sviluppo del Paese; b) prevedere che gli obiettivi di cui alla lettera a) siano conseguiti mediante produzione di elettricita' da impianti ubicati sul territorio nazionale, ovvero importazione di elettricita' da fonti rinnovabili esclusivamente da Paesi che adottino strumenti di promozione ed incentivazione delle fonti rinnovabili analoghi a quelli vigenti in Italia e riconoscano la stessa possibilita' ad impianti ubicati sul territorio italiano; c) assicurare che i regimi di sostegno siano compatibili con i principi di mercato dell'elettricita' e basati su meccanismi che favoriscano la competizione e la riduzione dei costi; d) attuare una semplificazione delle procedure amministrative per la realizzazione degli impianti, nel rispetto delle competenze di Stato, regioni ed enti locali; e) (abrogata); f) prevedere che dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico del bilancio dello Stato.». - Si riporta il testo dell'art. 229 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme in materia ambientale», cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 229. (Combustibile da rifiuti e combustibile da rifiuti di qualita' elevata - cdr e cdr-q.) - 1. Ai sensi e per gli effetti della parte quarta del presente decreto, il combustibile da rifiuti (CDR), di seguito CDR, come definito dall'art. 183, comma 1, lettera r), e' classificato come rifiuto speciale. 2. Ferma restando l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo, e' escluso dall'ambito di applicazione della parte quarta del presente decreto il combustibile da rifiuti di qualita' elevata (CDR-Q), di seguito CDR-Q, come definito dall'art. 183, comma 1, lettera s), prodotto nell'ambito di un processo produttivo che adotta un sistema di gestione per la qualita' basato sullo standard UNI-EN ISO 9001 e destinato all'effettivo utilizzo in co-combustione, come definita dall'art. 2, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 11 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1999, in impianti di produzione di energia elettrica e in cementifici, come specificato nel decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 12 marzo 2002. Il Governo e' autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002. 3. La produzione del CDR e del CDR-Q deve avvenire nel rispetto della gerarchia del trattamento dei rifiuti e rimane comunque subordinata al rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio dell'impianto previste dalla parte quarta del presente decreto. Nella produzione del CDR e del CDR-Q e' ammesso per una percentuale massima del cinquanta per cento in peso l'impiego di rifiuti speciali non pericolosi. Per la produzione e l'impiego del CDR e' ammesso il ricorso alle procedure semplificate di cui agli articoli 214 e 216. 4. Ai fini della costruzione e dell'esercizio degli impianti di incenerimento o coincenerimento che utilizzano il CDR si applicano le specifiche disposizioni, comunitarie e nazionali, in materia di autorizzazione integrata ambientale e di incenerimento dei rifiuti. Per la costruzione e per l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e per i cementifici che utilizzano CDR-Q si applica la specifica normativa di settore. Le modalita' per l'utilizzo del CDR-Q sono definite dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2002. 5. Il CDR-Q e' fonte rinnovabile, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, in misura proporzionale alla frazione biodegradabile in esso contenuta. 6. (abrogato).». - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 52 del decreto legislativo n. 504 del 1995, gia' citato in note al comma 963 e 1066, recante «testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative», cosi' come modificato dalla presente legge: «3. Non e' sottoposta ad imposta l'energia elettrica: a) prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza non superiore a 20 kW; lettere da b) a e-ter) (omissis).». Nota al comma 1123: - La legge 19 ottobre 1998, n. 366 reca «Norme per il finanziamento della mobilita' ciclistica» ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23 ottobre 1998, n. 248. Nota al comma 1125: - Per il testo dell'art. 8 del gia' citato decreto legislativo n. 281 del 1997, si vedano le note al comma 894. Nota al comma 1126: - Il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414 reca «Attivita' informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile» ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1997, n. 282. Nota al comma 1132: - Si riporta il testo degli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale): «Art. 55. (Attivita' conoscitiva). - 1. Nell'attivita' conoscitiva, svolta per le finalita' di cui all'art. 53 e riferita all'intero territorio nazionale, si intendono comprese le azioni di: a) raccolta, elaborazione, archiviazione e diffusione dei dati; b) accertamento, sperimentazione, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; c) formazione ed aggiornamento delle carte tematiche del territorio; d) valutazione e studio degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti di opere previsti dalla presente sezione; e) attuazione di ogni iniziativa a carattere conoscitivo ritenuta necessaria per il conseguimento delle finalita' di cui all'art. 53. 2. L'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo e' svolta, sulla base delle deliberazioni di cui all'art. 57, comma 1, secondo criteri, metodi e standard di raccolta, elaborazione e consultazione, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque operanti nel settore, che garantiscano la possibilita' di omogenea elaborazione ed analisi e la costituzione e gestione, ad opera del Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di un unico sistema informativo, cui vanno raccordati i sistemi informativi regionali e quelli delle province autonome. 3. E' fatto obbligo alle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonche' alle istituzioni ed agli enti pubblici, anche economici, che comunque raccolgano dati nel settore della difesa del suolo, di trasmetterli alla regione territorialmente interessata ed al Servizio geologico d'Italia - Dipartimento difesa del suolo dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2 del presente articolo. 4. L'Associazione nazionale Comuni italiani (ANCI) contribuisce allo svolgimento dell'attivita' conoscitiva di cui al presente articolo, in particolare ai fini dell'attuazione delle iniziative di cui al comma 1, lettera e), nonche' ai fini della diffusione dell'informazione ambientale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di recepimento della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, e in attuazione di quanto previsto dall'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e altresi' con riguardo a: a) inquinamento dell'aria; b) inquinamento delle acque, riqualificazione fluviale e ciclo idrico integrato; c) inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso; d) tutela del territorio; e) sviluppo sostenibile; f) ciclo integrato dei rifiuti; g) energie da fonti energetiche rinnovabili; h) parchi e aree protette. 5. L'ANCI provvede all'esercizio delle attivita' di cui al comma 4 attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati necessari al monitoraggio della spesa ambientale sul territorio nazionale in regime di convenzione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio sono definiti i criteri e le modalita' di esercizio delle suddette attivita'. Per lo svolgimento di queste ultime viene destinata, nei limiti delle previsioni di spesa di cui alla convenzione in essere, una somma non inferiore all'uno e cinquanta per cento dell'ammontare della massa spendibile annualmente delle spese d'investimento previste per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. Per l'esercizio finanziario 2006, all'onere di cui sopra si provvede a valere sul fondo da ripartire per la difesa del suolo e la tutela ambientale.». «Art. 56. (Attivita' di pianificazione, di programmazione e di attuazione). - 1. Le attivita' di programmazione, di pianificazione e di attuazione degli interventi destinati a realizzare le finalita' di cui all'art. 53 riguardano, ferme restando le competenze e le attivita' istituzionali proprie del Servizio nazionale di protezione civile, in particolare: a) la sistemazione, la conservazione ed il recupero del suolo nei bacini idrografici, con interventi idrogeologici, idraulici, idraulico-forestali, idraulico-agrari, silvo-pastorali, di forestazione e di bonifica, anche attraverso processi di recupero naturalistico, botanico e faunistico; b) la difesa, la sistemazione e la regolazione dei corsi d'acqua, dei rami terminali dei fiumi e delle loro foci nel mare, nonche' delle zone umide; c) la moderazione delle piene, anche mediante serbatoi di invaso, vasche di laminazione, casse di espansione, scaricatori, scolmatori, diversivi o altro, per la difesa dalle inondazioni e dagli allagamenti; d) la disciplina delle attivita' estrattive nei corsi d'acqua, nei laghi, nelle lagune ed in mare, al fine di prevenire il dissesto del territorio, inclusi erosione ed abbassamento degli alvei e delle coste; e) la difesa e il consolidamento dei versanti e delle aree instabili, nonche' la difesa degli abitati e delle infrastrutture contro i movimenti franosi, le valanghe e altri fenomeni di dissesto; f) il contenimento dei fenomeni di subsidenza dei suoli e di risalita delle acque marine lungo i fiumi e nelle falde idriche, anche mediante operazioni di ristabilimento delle preesistenti condizioni di equilibrio e delle falde sotterranee; g) la protezione delle coste e degli abitati dall'invasione e dall'erosione delle acque marine ed il rifacimento degli arenili, anche mediante opere di ricostituzione dei cordoni dunosi; h) la razionale utilizzazione delle risorse idriche superficiali e profonde, con una efficiente rete idraulica, irrigua ed idrica, garantendo, comunque, che l'insieme delle derivazioni non pregiudichi il minimo deflusso vitale negli alvei sottesi nonche' la polizia delle acque; i) lo svolgimento funzionale dei servizi di polizia idraulica, di navigazione interna, nonche' della gestione dei relativi impianti; l) la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere e degli impianti nel settore e la conservazione dei beni; m) la regolamentazione dei territori interessati dagli interventi di cui alle lettere precedenti ai fini della loro tutela ambientale, anche mediante la determinazione di criteri per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e lacuali e di aree protette; n) il riordino del vincolo idrogeologico. 2. Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte secondo criteri, metodi e standard, nonche' modalita' di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici comunque competenti, preordinati, tra l'altro, a garantire omogeneita' di: a) condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati ed i beni; b) modalita' di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi.». Note al comma 1133: - Si riporta il testo del comma 596, dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006): «596. Per l'anno 2006 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nell'anno 2005 dal Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, sono trasformati in rapporto di lavoro a tempo determinato nel limite massimo di 95 unita'.». - Si riporta il testo del comma 94, dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria): «94. Ai fini della riduzione della spesa relativa agli incarichi di dirigenza generale nel Ministero per i beni e le attivita' culturali, l'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Art. 54. (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in non piu' di dieci uffici dirigenziali generali centrali e in diciassette uffici dirigenziali generali periferici, coordinati da un Segretario generale, nonche' in due uffici dirigenziali generali presso il Gabinetto del Ministro. Sono inoltre conferiti, ai sensi dell'art. 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, due incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale presso il collegio di direzione del Servizio di controllo interno del Ministero. 2. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici del Ministero sono stabiliti ai sensi dell'art. 4"». Nota al comma 1134: - Si riporta il testo del comma 98, lettere b) e c), dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), cosi' come modificato dalla presente legge: «98. All'art. 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni: a) (Omissis); b) al comma 19-quater, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo sono trasferite le risorse finanziarie corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1, nonche' le dotazioni strumentali e di personale della soppressa Direzione generale del turismo del Ministero delle attivita' produttive»; c) al comma 19-quater, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a provvedere, per l'anno 2006, con propri decreti, al trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle risorse finanziarie della soppressa Direzione generale del turismo iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nonche' delle risorse corrispondenti alla riduzione della spesa derivante dall'attuazione del comma 1 dell'art. 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, da destinare all'istituzione del Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo». Note al comma 1135: - Si riporta il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 3 del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure urgenti.): «Art. 3. (Interventi per i beni e le attivita' culturali). - 1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'art. 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005 e per l'anno 2006, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128. 2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalita' di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e' destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali e a favore delle attivita' culturali e dello spettacolo.». Nota al comma 1139: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 5, della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del «Parco nazionale della pace», a S. Anna di Stazzema - Lucca): «2. Per le spese di funzionamento del «Parco nazionale della pace» e' autorizzato un contributo in favore del comune di Stazzema nel limite massimo di lire 100 milioni in ragione di anno a decorrere dal 2000. Al relativo onere si provvede, per gli anni 2000, 2001 e 2002, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.». Note al comma 1140: - Si riporta il testo dei commi 1 e 4, dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137): «1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche.». «4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3.». Note al comma 1141: - Si riporta il contenuto del n. 86, della tabella A, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291 (Disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali, lo sport, l'universita' e la ricerca e costituzione della Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a..): | |Soggetto |Anno e importo | | |Finalita' |beneficiario |(migliaia di | | |dell'intervento|della spesa |euro) | | --------------------------------------------------------------------- 2003 |2004 |2005 | | | --------------------------------------------------------------------- 86. | | | | | --------------------------------------------------------------------- Istituzione, | | | | | presso il | | | | | Ministero per | | | | | i beni e le | | | | | attivita' | | | | | culturali, di | | | | | un Fondo in | | | | | favore | | | | | dell'editoria | | | | | per ipovedenti| | | | | e non vedenti,| | | | | finalizzato | | | | | alla | | | | | concessione di| | | | | contributi per| | | | | l'adeguamento | | | | | delle | | | | | strutture | | | | | delle case | | | | | editrici che | | | | | svolgono in | | | | | particolare | | | | | attivita' di | | | | | stampa di | | | | | testi in | | | | | caratteri |Ministero per i| | | | idonei alla |beni e le | | | | lettura degli |attivita' | | | | ipovedenti |culturali |1.500 |1.500 |1.500| Nota al comma 1143: - Si riporta il testo del comma 8, dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67 (Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione), cosi come modificato dalla presente legge: «8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni culturali, e' autorizzata l'apertura di contabilita' speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni culturali e ambientali nonche' ai funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237. All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'art. 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 ; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo art. 10. L'apertura delle contabilita' e' disposta con decreto del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione interessata. Le risorse finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma e all'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al penultimo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 237 del 1993, e, con modalita' di cui alla legge 3 marzo 1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita' culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da riprogrammare.». Nota al comma 1144: - Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 17 aprile 2003, n. 91 (Istituzione del Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah), cosi come sostituito dalla presente legge: «Art. 1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah, di seguito denominato «Museo», quale testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la bimillenaria presenza ebraica in Italia. 2. Il Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita' didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee, proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni diverse. 3. Per le attivita' di ricerca e documentazione scientifica il Museo si avvale della collaborazione dell'Unione delle Comunita' Ebraiche Italiane (UCEI) e della fondazione Centro di documentazione ebraica contemporanea (CDEC) di Milano. Nota al comma 1145: - La legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2000, n. 2. Nota al comma 1146: - La legge 14 aprile 2004, n. 98, recante «Interventi a sostegno dell'attivita' dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia.», e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 aprile 2004, n. 92. Nota al comma 1147: - La legge 14 agosto 1967, n. 800, reca: Nuovo ordinamento degli enti lirici e delle attivita' musicali. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394, reca: «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti di concessione di contributi a favore di attivita' teatrali di prosa, cinematografiche, musicali e di danza, circensi e di spettacolo viaggiante, nonche' dei procedimenti di autorizzazione per l'esercizio di attivita' circensi e per parchi di divertimento». - I titoli III e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21 dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, (criteri e modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di divertimento), abrogati dalla presente legge, recavano, rispettivamente: «Parchi di divertimento». «Autorizzazione». Nota al comma 1148: -Il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 (Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio 1996, n. 161. Note al comma 1149: - Si riporta il testo del comma 219, dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2005): «219. Il CIPE, in sede di riparto annuale delle risorse per le aree sottoutilizzate, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna risorse per la realizzazione delle rispettive attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo dell'integrazione europea e mediterranea delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione delle risorse sono disposte le relative modalita' di erogazione.». Note al comma 1150: - Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 18 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4 (Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione), cosi' come modificato dalla presente legge: «2. Lo sfruttamento dei diritti di cui al comma 1 e' oggetto di apposita convenzione stipulata tra il Ministero per i beni e le attivita' culturali - Direzione generale per il cinema e Cinecitta' Holding S.p.a., sentita la Consulta territoriale per le attivita' cinematografiche di cui all'art. 4 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni. In tale convenzione sono stabilite, altresi', per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia stata completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato, per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda, tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato.». Note al comma 1151: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 12. (Fondo per la produzione, la distribuzione l'esercizio e le industrie tecniche). - 1. E' istituito presso il Ministero il Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. 2. Al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le risorse finanziarie disponibili ed esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto: a) sul fondo speciale di cui all'art. 27 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; b) sul fondo particolare di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni; c) sul fondo di intervento di cui all'art. 2 della legge 14 agosto 1971, n. 819, e successive modificazioni; d) sul fondo di sostegno di cui all'art. 1 della legge 23 luglio 1980, n. 378, e successive modificazioni; e) sul fondo di garanzia di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153. I fondi di cui alla citata legge n. 1213 del 1965, legge n. 819 del 1971, legge n. 378 del 1980 e legge n. 153 del 1994, sono contestualmente soppressi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Fondo di cui al comma 1 e' destinato: a) al sostegno degli investimenti promossi dalle imprese cinematografiche per la produzione di opere filmiche, anche con riferimento alla realizzazione di colonne sonore, e per lo sviluppo di sceneggiature originali di particolare rilievo culturale e sociale; b) alla corresponsione di contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione, anche per la realizzazione di versioni dei film riconosciuti di interesse culturale in lingua diversa da quella della ripresa sonora diretta; c) alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui ed alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonche' per l'adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riguardo all'introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie; d) alla concessione di mutui decennali a tasso agevolato o contributi sugli interessi a favore delle industrie tecniche cinematografiche, per la realizzazione, la ristrutturazione, la trasformazione o l'adeguamento strutturale e tecnologico di teatri di posa, di stabilimenti di sviluppo e stampa, di sincronizzazione, di post-produzione; e) alla corresponsione di contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attivita' cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo. 3-bis. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'art. 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni. 4. Con decreto ministeriale, sentita la Consulta, sono stabilite annualmente le quote percentuali del Fondo di cui al comma 1, in relazione alle finalita' di cui al comma 3. 5. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalita' tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei contributi, nonche' le modalita' tecniche di monitoraggio dell'impiego dei contributi concessi. 6. Le risorse giacenti sui fondi di cui al comma 2 alla data di entrata in vigore delle disposizioni contenute nel presente decreto, nonche' la percentuale della quota cinema del fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, destinata alle imprese di produzione e distribuzione, nella misura residuata all'esito delle domande valutate secondo il regime transitorio di cui all'art. 27, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1. Nel medesimo Fondo confluiscono, altresi', le eventuali risorse relative a rientri di finanziamenti erogati sui fondi di cui al comma 2, previo versamento dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le necessarie variazioni al bilancio dello Stato. 7. Il Ministero gestisce il Fondo di cui al comma 1 avvalendosi di appositi organismi e mediante la stipula di convenzioni con uno o piu' istituti di credito, selezionati, ai sensi delle disposizioni vigenti, in base ai criteri delle piu' vantaggiose condizioni di gestione offerte e della adeguatezza delle strutture tecnico-organizzative ai fini della prestazione del servizio. Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilita' speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalita' previste dall'art. 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. 8. La gestione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 resta affidata, fino al 31 dicembre 2006, alla Banca nazionale del lavoro - Sezione di credito cinematografico e teatrale S.p.a.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi come modificato dalla presente legge: «Art. 8. (Commissione per la cinematografia). - 1. Presso il Ministero e' istituita la Commissione per la cinematografia, di seguito denominata: «Commissione». La Commissione e' composta dalle seguenti sottocommissioni: a) la sottocommissione per il riconoscimento dell'interesse culturale, che provvede, con apposite sezioni, al riconoscimento dell'interesse culturale, in fase progettuale, dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi, ed alla definizione della quota massima di finanziamento assegnabile, anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori, nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'art. 13, comma 6; b) la sottocommissione per la promozione e per i film d'essai. Essa, suddivisa in apposite sezioni, esprime parere sulle istanze relative ai contributi di cui all'art. 19, e ne definisce l'importo assegnabile; verifica la rispondenza sostanziale dell'opera realizzata al progetto gia' valutato dalla sottocommissione di cui alla lettera a), ed i requisiti di cui all'art. 9, comma 1; provvede all'individuazione dei film d'essai. 2. Le sottocommissioni svolgono l'attivita' di valutazione secondo un calendario di sedute suddiviso in due distinti semestri, che si concludono il 31 maggio ed il 30 novembre di ogni anno. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera a), valuta il riconoscimento dell'interesse culturale mediante apposita istruttoria, con audizione del regista e di un rappresentante dell'impresa di produzione, sulla base dei seguenti criteri: a) valutazione della qualita' artistica, in relazione ai diversi generi cinematografici; b) valutazione della qualita' tecnica del film; c) coerenza delle componenti artistiche e di produzione con il progetto filmico; d) qualita' dell'apporto artistico del regista e dello sceneggiatore, nonche' valutazione del trattamento o della sceneggiatura, con particolare riferimento a quelli riconosciuti di rilevanza sociale e culturale, ai sensi dell'art. 13, comma 6, ed a quelli destinati alla realizzazione di film per ragazzi ovvero tratti da opere letterarie. 3. Le sottocommissioni sono presiedute dal Direttore generale competente, e sono composte da un numero di membri da definirsi con il decreto ministeriale di cui al comma 4, scelti per due terzi dal Ministro e per un terzo dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano tra esperti altamente qualificati nei vari settori delle attivita' cinematografiche, anche su indicazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. Partecipano alle sedute della sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), relative alla promozione delle attivita' cinematografiche, un rappresentante delle regioni, un rappresentante delle province ed un rappresentante dei comuni, designati dalla Conferenza unificata, particolarmente qualificati in materia di promozione cinematografica. Alle sedute della medesima sottocommissione, relative alla promozione all'estero, partecipa un rappresentante del Ministero degli affari esteri. Le sottocommissioni durano in carica dodici mesi. Il trattamento economico spettante ai componenti delle sottocommissioni e' stabilito annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, a valere sulla quota del settore cinema del Fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163. 4. Con decreto ministeriale sono stabiliti gli indicatori del criterio di cui al comma 2, lettera d), e dei relativi valori percentuali, per un'incidenza complessiva non superiore al 50% della valutazione finale, nonche' l'arco temporale di riferimento del criterio stesso e la composizione e le modalita' di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1. 5. Il calendario delle attivita' e gli esiti delle valutazioni delle sedute della Commissione, corredati di adeguate motivazioni, sono resi noti mediante forme di pubblicita' definite con il decreto ministeriale di cui al comma 4. 6. Con la costituzione della Commissione sono soppresse la Commissione consultiva per il cinema e la Commissione per il credito cinematografico di cui al decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, nonche' la Commissione lungometraggi, cortometraggi e film per ragazzi, di cui al decreto legislativo 21 novembre 1998, n. 492.». - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi' come modificato dalla presente legge: Art. 17. (Premi di qualita). - 1. A valere sul fondo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, sono attribuiti, previa valutazione della giuria di cui all'art. 13, comma 7, i premi di qualita' di cui al comma 3. 2. Entro quindici giorni dalla data di presentazione della copia campione, l'impresa di produzione iscritta agli elenchi di cui all'art. 3 puo' presentare istanza al Direttore generale competente, per il rilascio dell'attestato di qualita' dei lungometraggi realizzati. 3. Ai lungometraggi riconosciuti di nazionalita' italiana, ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' previsto dal comma 2, ed effettivamente programmati nelle sale cinematografiche, sono assegnati premi il cui ammontare e' fissato annualmente con decreto del Ministro. 4. Con decreto ministeriale sono stabilite le quote percentuali di ripartizione del premio di cui al comma 3 tra i seguenti soggetti: impresa di produzione; regista; autore del soggetto; autore della sceneggiatura; autore del commento musicale; autore della fotografia cinematografica; autore della scenografia; autore del montaggio.». - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 20 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), cosi' come modificato dalla presente legge: Art. 20. (Denuncia di inizio lavorazione del film). - 1. Ai fini della corresponsione dei benefici di cui al presente decreto, le imprese di produzione denunciano al Direttore generale competente l'inizio di lavorazione del film, almeno un giorno prima dell'inizio delle riprese, a pena di decadenza, presentando, nel contempo, il soggetto, il trattamento, la sceneggiatura, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' di cui all'art. 5. Tale previsione non si applica per i finanziamenti di cui all'art. 13, comma 6.». Nota al comma 1155: - Si riporta il testo dei commi 92 e 93, dell'art. 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), cosi' come modificati dalla presente legge: «92. Le risorse finanziarie inerenti agli impegni assunti da Fintecna S.p.a. nei confronti di Stretto di Messina S.p.a., al fine della realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario fra la Sicilia ed il continente, una volta trasferite ad altra societa' controllata dallo Stato le azioni di Stretto di Messina S.p.a. possedute da Fintecna S.p.a., sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze ed iscritte, previo versamento in entrata, in due distinti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente «Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in Sicilia e in Calabria» e «Interventi di tutela dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria». «93. Le risorse di cui al comma 92, nel rispetto del principio di addizionalita', sono assegnate per il 90 per cento alla realizzazione di opere infrastrutturali e per il 10 per cento ad interventi a tutela dell'ambiente e della difesa del suolo. Le suddette risorse sono destinate,per il 70 per cento, ad interventi nella regione Sicilia e, per la restante parte, ad interventi nella regione Calabria. Le modalita' di utilizzo sono stabilite, per la parte relativa agli interventi infrastrutturali, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria, e, per la parte relativa agli interventi in materia ambientale, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con le regioni Sicilia e Calabria.». Note al comma 1156: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): «7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8. (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249 (Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali): «Art. 1. - 1. Nel limite di spesa di 43 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel caso di cessazione dell'attivita' dell'intera azienda, di un settore di attivita', di uno o piu' stabilimenti o parte di essi, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale puo' essere prorogato, sulla base di specifici accordi in sede governativa, per un periodo fino a dodici mesi nel caso di programmi, che comprendono la formazione ove necessaria, finalizzati alla ricollocazione dei lavoratori, qualora il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerti nei primi dodici mesi il concreto avvio del piano di gestione delle eccedenze occupazionali. A tale finalita' il Fondo per l'occupazione e' integrato di 63 milioni di euro per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997, n. 196): «4. Ai lavoratori di cui al comma 1, gli stessi enti pubblici che li hanno utilizzati riservano una quota del 30 per cento dei posti da ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro): «Art. 16. (Disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici). - 1. Le Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale, e quelli che svolgono attivita' in una o piu' regioni, le province, i comuni e le unita' sanitarie locali effettuano le assunzioni dei lavoratori da inquadrare nei livelli retributivo-funzionali per i quali non e' richiesto il titolo di studio superiore a quello della scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilita', che abbiano la professionalita' eventualmente richiesta e i requisiti previsti per l'accesso al pubblico impiego. Essi sono avviati numericamente alla sezione secondo l'ordine delle graduatorie risultante dalle liste delle circoscrizioni territorialmente competenti. 2. I lavoratori di cui al comma 1 possono trasferire la loro iscrizione presso altra circoscrizione ai sensi dell'art. 1, comma 4. L'inserimento nella graduatoria nella nuova sezione circoscrizionale avviene con effetto immediato. 3. Gli avviamenti vengono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali, ovvero, nel caso di enti la cui attivita' si esplichi nel territorio di piu' circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni interessate e, per gli enti la cui attivita' si esplichi nell'intero territorio regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della regione, secondo un sistema integrato definito ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 4. 4. Le modalita' di avviamento dei lavoratori nonche' le modalita' e i criteri delle selezioni tra i lavoratori avviati sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. 5. Le Amministrazioni centrali dello Stato, gli enti pubblici non economici a carattere nazionale e quelli che svolgono attivita' in piu' regioni, per i posti da ricoprire nella sede centrale, procedono all'assunzione dei lavoratori di cui al comma 1 mediante selezione sulla base della graduatoria delle domande presentate dagli interessati. Con il decreto di cui al comma 4 sono stabiliti i criteri per la formazione della graduatoria unica nonche' i criteri e le modalita' per la informatizzazione delle liste. 6. Le offerte di lavoro da parte della pubblica Amministrazione sono programmate in modo da rendere annuale la cadenza dei bandi, secondo le direttive impartite dal Ministro per la funzione pubblica. 7. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno valore di principio e di indirizzo per la legislazione delle regioni a statuto ordinario. 8. Sono escluse dalla disciplina del presente articolo le assunzioni presso le Forze armate e i corpi civili militarmente ordinati.». - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144): «6. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto anche ai soggetti di cui all'art. 6, comma 2, a fronte dell'onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 1.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): «7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.». Note al comma 1157: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 63 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274): «4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia.». - Si riporta il testo dei commi 4 e 4-bis dell'art. 8 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): «4. Al datore di lavoro che, senza esservi tenuto ai sensi del comma 1, assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilita' e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al cinquanta per cento della indennita' di mobilita' che sarebbe stata corrisposta al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici e, per i lavoratori di eta' superiore a cinquanta anni, per un numero superiore a ventiquattro mesi, ovvero a trentasei mesi per le aree di cui all'art. 7, comma 6. Il presente comma non trova applicazione per i giornalisti. 4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso settore di attivita' che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo. L'impresa che assume dichiara, sotto la propria responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento, che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.». - Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 25 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): «9. Per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilita' assunto a tempo indeterminato, la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e', per i primi diciotto mesi, quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni». Note al comma 1161: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione». - Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni. 2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali nella materia di rispettiva competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e' convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e' convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal Ministro dell'interno.». Nota al comma 1162: - Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), cosi' come modificato dalla presente legge: «4. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, per il cui finanziamento e' autorizzata la spesa di lire 40 miliardi per l'anno 1999, euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro 42 milioni a decorrere dall'anno 2008. Note al comma 1163: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (Disposizioni in materia previdenziale): «Art. 12. Alle esigenze di cui all'art. 22 della legge 21 dicembre 1978 n 845 si provvede annualmente con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio dello Stato». - Si riporta il testo della lettera d) del comma 3 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): 3. La legge finanziaria non puo' contenere norme di delega o di carattere ordinamentale ovvero organizzatorio. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale e in particolare: a) - c) (omissis); d) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria; e) - i-ter) (omissis); i-quater) norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi di cui all'art. 11-ter, comma 7. Note al comma 1164: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.». - Si riporta il testo del numero 2) del secondo comma dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio): «Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie: 1) (Omissis); 2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.». Note al comma 1165: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 117 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001): «5. Al fine di potenziare lo sviluppo dei servizi per l'impiego assicurando l'esercizio delle funzioni esplicitate nell'Accordo in materia di standard minimi di funzionamento dei servizi per l'impiego tra il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province, le province autonome, i comuni e le comunita' montane sancito il 16 dicembre 1999 dalla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e' stanziata, nell'esercizio finanziario 2001, la somma di lire 100 miliardi, a far carico sul Fondo per l'occupazione, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.». - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): «7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo». Note al comma 1166: - Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'art. 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196): «3. Per l'affidamento a terzi dello svolgimento di attivita' uguali, analoghe o connesse a quelle gia' oggetto dei progetti di lavori socialmente utili da essi promossi, gli enti interessati possono, nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di appalti, stipulare convenzioni di durata non superiore a 60 mesi con societa' di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in esse occupata sia costituita nella misura non inferiore al 40 per cento da lavoratori gia' impegnati nei progetti stessi, ovvero in progetti di contenuti analoghi ancorche' promossi da altri enti e nella misura non superiore al 30 per cento da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati, in qualita' di dipendenti a tempo indeterminato, o di soci lavoratori, o di partecipanti al consorzio.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001): «2. Ferma restando la possibilita' di stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000, tenendo conto dei conguagli derivanti dall'applicazione dell'art. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a stipulare, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione, convenzioni con le regioni in riferimento a situazioni straordinarie che non consentono, entro il 30 giugno 2001, di esaurire il bacino regionale dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000; conseguentemente, a tal fine, il termine del 30 aprile 2001, di cui all'art. 8, comma 3, del citato decreto legislativo n. 81 del 2000 e' differito al 30 giugno 2001 e il rinnovo di cui all'art. 4, comma 2, del citato decreto legislativo potra' avere una durata massima di otto mesi. In particolare le convenzioni prevedono:» - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): «7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.». Nota al comma 1167: - Si riporta il testo della lettera a) del comma 2 dell'art. 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale): «2. In attesa della riforma organica degli ammortizzatori sociali e del sistema degli incentivi all'occupazione, per gli anni 2005 e 2006, con decorrenza, in ogni caso, non anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottati i seguenti interventi: a) per i trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° aprile 2005 al 31 dicembre 2006 la durata dell'indennita' ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272 e successive modificazioni, e' elevata a sette mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e a dieci mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. La percentuale di commisurazione alla retribuzione della predetta indennita' e' elevata al cinquanta per cento per i primi sei mesi ed e' fissata al quaranta per cento per i successivi tre mesi e al trenta per cento per gli ulteriori mesi. Resta confermato il riconoscimento della contribuzione figurativa per il periodo di percezione del trattamento nel limite massimo di sei mesi per i soggetti con eta' anagrafica inferiore a cinquanta anni e di nove mesi per i soggetti con eta' anagrafica pari o superiore a cinquanta anni. Gli incrementi di misura e di durata di cui al presente comma non si applicano ai trattamenti di disoccupazione agricoli, ordinari e speciali, ne' all'indennita' ordinaria con requisiti ridotti di cui all'art. 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. L'indennita' di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro. Per le finalita' di cui alla presente lettera, e' istituita, nell'ambito dell'INPS, una speciale evidenza contabile a cui affluisce per l'anno 2005 l'importo di 307,55 milioni di euro e per l'anno 2006 l'importo di 427,23 milioni di euro;». Nota al comma 1168: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 44 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici): «5. Al fine di contrastare il lavoro sommerso e l'evasione contributiva, le aziende, istituti, enti e societa' che stipulano contratti di somministrazione di energia elettrica o di forniture di servizi telefonici, nonche' le societa' ad esse collegate, sono tenute a rendere disponibili agli Enti pubblici gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie i dati relativi alle utenze contenuti nei rispettivi archivi. Le modalita' di fornitura dei dati, anche mediante collegamenti telematici, sono definite con apposite convenzioni da stipularsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le stesse convenzioni prevederanno il rimborso dei soli costi diretti sostenuti per la fornitura dei dati. Gli Enti previdenziali in possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto delle predette convenzioni, in qualita' di titolari del trattamento, ne sono responsabili ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.». Nota al comma 1170: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 10 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30): «1. Al fine di razionalizzare gli interventi ispettivi di tutti gli organi di vigilanza sul territorio, e' istituita, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed avvalendosi delle risorse del Ministero stesso, una banca dati telematica che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro ispezionati, nonche' informazioni e approfondimenti sulle dinamiche del mercato del lavoro e su tutte le materie oggetto di aggiornamento e di formazione permanente del personale ispettivo. Alla banca dati, che costituisce una sezione riservata della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'art. 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno accesso esclusivamente le amministrazioni che effettuano vigilanza ai sensi del presente decreto. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previo parere del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vengono definite le modalita' di attuazione e di funzionamento della predetta banca dati, anche al fine di consentire il coordinamento con gli strumenti di monitoraggio di cui all'art. 17 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.». Nota al comma 1171: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 28 (Titolare del trattamento). - 1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.». Note al comma 1172: - Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 2. - 1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. 1-bis. L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1 e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire due milioni. Il datore di lavoro non e' punibile se provvede al versamento entro il termine di tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. 1-ter. La denuncia di reato e' presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia e' allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. 1-quater. Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso. [2] 2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, e' tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272. [3] 3. (abrogato) [4] 4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo. [5] 5. Entro il 30 novembre 1983 i datori di lavoro che abbiano effettuato il versamento dei contributi afferenti al periodo successivo al 1° febbraio 1983 sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti. La regolarizzazione estingue il reato e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi stessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 18, decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella L. 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese di giudizio e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. La regolarizzazione e' effettuata con versamento in unica soluzione dei contributi dovuti. [6] 6. Il versamento dei contributi puo' essere effettuato anche in rate mensili eguali e consecutive, in numero non superiore a nove, delle quali la prima entro il 30 novembre 1983, con applicazione sull'importo delle rate successive degli interessi di dilazione previsti dall'art. 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici economici di cui al comma che precede. La regolarizzazione delle posizioni debitorie relative ai contributi agricoli unificati e' effettuata in unica soluzione entro il 30 giugno 1984 secondo le modalita' stabilite dall'ente impositore. [7] 6-bis. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria in data successiva al 1° febbraio 1983 sono ammesse a regolarizzare la loro posizione debitoria relativa ai periodi di paga precedenti con gli effetti di cui al secondo periodo del comma 5, a condizione che provvedano al versamento dei contributi afferenti al periodo successivo alla data suindicata entro il 30 novembre 1983. [8] 6-ter. Le imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria possono usufruire dei benefici di cui al comma 5 anche se non sono in regola con i versamenti dei contributi previsti nello stesso comma, alla condizione che sia stata autorizzata dal CIPI la continuazione dell'esercizio dell'impresa e che esse, od il gruppo di cui fanno parte, abbiano usufruito delle garanzie del Tesoro di cui all'art. 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, in misura non superiore al 20 per cento degli importi dei contratti di finanziamento autorizzati dal CIPI ed abbiano fatto ricorso alla Cassa integrazione guadagni per una percentuale non superiore al 30 per cento del personale in forza. [9] 7. Per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria, il termine per la regolarizzazione della posizione debitoria e' differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello di cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria. [10] 7-bis. Per gli istituti di patronato e di assistenza sociale, istituiti ai sensi del D.Lgs.C.P.S. 29 luglio 1947, n. 804, e successive integrazioni, in attesa della emanazione del decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 2 della L. 27 marzo 1980, n. 112, il termine per la regolarizzazione dell'intera partita debitoria e' differito al 31 ottobre 1984. Nel frattempo il 10 per cento delle somme che sono erogate a qualsiasi titolo dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale agli istituti di patronato e di assistenza sociale deve essere utilizzato a scomputo della posizione debitoria ed entro i limiti della relativa esposizione . [11] 8. Per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e' differito al 30 novembre 1983 il termine utile per la presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'art. 14, L. 10 maggio 1982, n. 251. [12] 9. La regolarizzazione estingue le obbligazioni per le sanzioni civili di cui agli articoli 50 e 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, le sanzioni amministrative di cui alla L. 24 novembre 1981, n. 689, ed all'art. 2, decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, nonche' i provvedimenti adottati a norma del sesto comma dell'art. 28 del predetto testo unico, afferenti a periodi assicurativi fino al 31 dicembre 1982, compresa la regolazione dei premi relativa all'anno 1982, e per i quali non sia stato gia' effettuato il pagamento, con la esclusione delle spese di giudizio e degli aggi esattoriali. La regolarizzazione estingue, altresi', le obbligazioni per le sanzioni amministrative di cui all'ultimo comma dell'art. 16, L. 10 maggio 1982, n. 251, relative ad inadempienze commesse entro il 30 aprile 1983. [13] 10. Per il pagamento rateale dei premi, per lo stato di regolarita' fino al 31 dicembre 1983 e per le imprese che alla data del 30 novembre 1983 si trovino in stato di amministrazione controllata o di amministrazione straordinaria valgono le disposizioni di cui al presente articolo. [14] 11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche in fase di contenzioso previdenziale e, nel caso in cui il debito sia in corso di soluzione a mezzo di pagamento rateale, relativamente alle sole rate non ancora versate. [15] 12. Decade dal beneficio della regolarizzazione di cui al presente articolo il datore di lavoro che ometta di effettuare, alle scadenze di legge, il versamento dei contributi di previdenza ed assistenza dovuti per il periodo compreso tra la data di effettuazione del versamento di cui al presente articolo ed il 31 luglio 1984. [16] 13. Gli enti previdenziali e assistenziali impositori determinano le modalita' per i versamenti. [17] 14. Le disposizioni di cui ai commi da 5 a 13 si applicano anche ai coltivatori diretti, ai mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, agli artigiani, agli esercenti attivita' commerciali ed ai liberi professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi professionali, per la regolarizzazione delle posizioni debitorie relative a periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1983. I relativi contributi sono versati entro il 30 giugno 1984. Per coloro che non abbiano ottemperato all'obbligo di iscrizione presso le rispettive commissioni, le disposizioni si applicano purche' la denuncia pervenga entro il 30 novembre 1983 e la relativa regolarizzazione avvenga comunque entro sessanta giorni dall'iscrizione stessa. [18] 15. Il datore di lavoro, tenuto alla denuncia ed al versamento dei contributi con le modalita' previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 5 febbraio 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 13 marzo 1969, il quale non abbia presentato all'Istituto nazionale della previdenza sociale le denunce individuali dei lavoratori occupati nei periodi anteriori all'entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, deve presentare, per tali periodi, una denuncia dei lavoratori interessati, delle retribuzioni individuali, nonche' di tutti i dati necessari all'applicazione delle norme in materia di previdenza e assistenza sociale. La denuncia, redatta su modulo predisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, deve essere presentata entro il 30 giugno 1984. [19] 16. Al datore di lavoro che non provveda, entro il termine stabilito, a quanto previsto nel comma precedente ovvero vi provveda fornendo dati infedeli o incompleti, si applicano le disposizioni previste dall'art. 4, secondo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella L. 4 agosto 1978, n. 467, e successive modificazioni ed integrazioni. [20] 17. I termini per la presentazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della denuncia nominativa di cui all'art. 4 del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 352, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 467, sono fissati al 30 giugno di ciascun anno e, per le amministrazioni dello Stato, al 31 dicembre di ciascun anno. Alle stesse date sono fissati i termini per la consegna ai lavoratori della copia della denuncia predetta. Per l'anno 1983 il termine del 30 giugno e' differito al 30 novembre 1983. [21] 18. Alle amministrazioni dello Stato, che abbiano presentato o presentino, entro il 31 dicembre 1983, le denunce nominative degli anni 1978, 1979, 1980 e 1981, non si applicano le sanzioni previste dal citato art. 4. Alle predette amministrazioni non si applicano, altresi', le sanzioni previste dall'art. 30 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, qualora abbiano presentato o presentino entro il 30 novembre 1983, le denunce contributive relative a periodi di paga scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. [22] 19. I termini di prescrizione relativi ai contributi dovuti o la cui riscossione e' affidata a qualsiasi titolo all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro sono sospesi per un triennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed e' corrispondentemente prolungato il periodo durante il quale il datore di lavoro ha l'obbligo di conservare i libri paga e di matricola. [23] 20. Dalla data di entrata in vigore della L. 21 dicembre 1978, n. 843, al 31 dicembre 1983, in deroga all'art. 23 della stessa legge, e successive modificazioni e integrazioni, i soprappremi di rateazione di cui al secondo comma dell'art. 28 del testo unico delle disposizioni sull'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, restano invariati nelle misure ivi previste. [24] 21. Le variazioni di carattere generale del trattamento economico di attivita' di servizio a favore delle categorie di dipendenti iscritti alle casse pensioni facenti parte degli istituti di previdenza, derivanti da leggi, da norme regolamentari o da contratti collettivi di lavoro, che intervengano a partire dal 1° gennaio 1984, sono assoggettate a contributo, anche nel corso dell'anno, dalla data di effetto dei miglioramenti stessi, con le modalita' di cui all'art. 27 dell'ordinamento delle stesse casse approvato con R.decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680, convertito nella L. 9 gennaio 1939, n. 41, e successive modificazioni. [25] 22. Per le cessazioni dal servizio a partire dal 1° gennaio 1983, nei riguardi degli iscritti negli elenchi dei contributi della Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, della Cassa per le pensioni ai sanitari e della Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, l'eventuale recupero contributivo con le modalita' previste dal comma primo dell'art. 30 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, si effettua limitatamente al periodo non anteriore al 1° gennaio 1970. [26] 23. Per le cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1983, il recupero contributivo, qualora riguardi emolumenti ammessi a far parte della retribuzione annua contributiva, si effettua, relativamente alla quota a carico dell'ente datore di lavoro, in 24 semestralita', al saggio del sei per cento annuo.». Note al comma 1178: - Si riporta il testo degli articoli 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali): «Art. 20. I datori di lavoro soggetti alle disposizioni del presente titolo debbono tenere: 1) un libro di matricola nel quale siano iscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 4. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome e il nome, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di risoluzione del rapporto di lavoro, la categoria professionale e la misura della retribuzione; 2) un libro di paga il quale, per ogni dipendente, deve indicare il cognome, il nome e il numero di matricola; il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno, con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario; la retribuzione effettivamente corrispostagli in danaro e la retribuzione corrispostagli sotto altra forma. Nel caso in cui al prestatore d'opera sia corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori, e' segnata solo la giornata di presenza al lavoro. Per ogni apprendista o dipendente comunque minore degli anni diciotto, oltre la retribuzione effettiva ad esso eventualmente corrisposta, e' indicata la retribuzione della qualifica iniziale prevista per le persone assicurate di eta' superiore agli anni diciotto non apprendisti occupate nella medesima lavorazione, cui gli apprendisti o i minori sono addetti e comunque una retribuzione non inferiore a quella piu' bassa stabilita dal contratto collettivo di lavoro per prestatori d'opera di eta' superiore ai diciotto anni della stessa categoria e lavorazione. «Art. 21. Il libro di paga e quello di matricola debbono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'Istituto assicuratore; a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo di lavoro. Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonche' i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni. Gli incaricati dell'Istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'Istituto; essi debbono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga. L'Istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro. Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare iscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.». - Si riporta il testo dell'art. 134 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidita' e la vecchiaia): «Art. 134. L'esercente di un'azienda o impresa industriale o commerciale, il quale abbia alla propria dipendenza persone da assicurare a norma del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, deve tenere un libro di matricola e un libro di paga, con l'osservanza delle disposizioni per questi contenute negli articoli 25, 26 e 28 del regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge per gli infortuni sul lavoro. I libri predetti, per gli esercenti di aziende industriali e commerciali non soggette alla legge per gli infortuni del lavoro, prima di essere messi in uso devono essere presentati all'istituto di previdenza sociale, il quale li fara' contrassegnare in ogni pagina da un proprio delegato dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso delegato. I circoli di ispezione dell'industria e del lavoro possono esonerare dalla osservanza delle disposizioni del presente articolo le aziende che ne facciano domanda e che offrano altri mezzi egualmente efficaci di controllo. Copia dell'autorizzazione sara', a cura del circolo, trasmessa al competente istituto di previdenza sociale.». - Si riporta il testo dell'art. 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 (Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'art. 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30): «Art. 13 (Diffida). - 1. In caso di constatata inosservanza delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e qualora il personale ispettivo rilevi inadempimenti dai quali derivino sanzioni amministrative, questi provvede a diffidare il datore di lavoro alla regolarizzazione delle inosservanze comunque sanabili, fissando il relativo termine. 2. In caso di ottemperanza alla diffida, il datore di lavoro e' ammesso al pagamento dell'importo delle sanzioni nella misura pari al minimo previsto dalla legge ovvero nella misura pari ad un quarto della sanzione stabilita in misura fissa. Il pagamento dell'importo delle sanzioni amministrative estingue il procedimento sanzionatorio. 3. L'adozione della diffida interrompe i termini di cui all'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, fino alla scadenza del termine per la regolarizzazione di cui al comma 1. 4. Il potere di diffida nei casi previsti al comma 1, e con le modalita' di cui ai commi 2 e 3, e' esteso, limitatamente alla materia della previdenza e dell'assistenza sociale, anche agli ispettori degli enti previdenziali, per le inadempienze da loro rilevate.». Nota al comma 1179: - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione): «Art. 7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.». Note al comma 1182: - Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144): «7. Al fine di assicurare l'unitarieta' e l'omogeneita' del sistema informativo lavoro, i moduli per le comunicazioni obbligatorie dei datori di lavoro e delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, nonche' le modalita' di trasferimento dei dati ai soggetti di cui al comma 6 da parte dei servizi competenti sono definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, d'intesa con la Conferenza Unificata.». - Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 14 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'art. 55, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144): «2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione e' applicata una sanzione amministrativa di lire centomila per lavoratore. Ai proventi derivanti dalla comminazione di detta sanzione si applicano le disposizioni di cui all'art. 197 del testo unico e successive modificazioni e integrazioni.». Note al comma 1183: - Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'art. 45, comma 1, lettera a), della L. 17 maggio 1999, n. 144), cosi come modificato dalla presente legge: «5. I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici e le pubbliche amministrazioni, per quanto di competenza, sono tenuti, anche in caso di trasformazione da rapporto di tirocinio e di altra esperienza professionale a rapporto di lavoro subordinato, a comunicare, entro cinque giorni, al servizio competente nel cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro le seguenti variazioni del rapporto di lavoro: a) proroga del termine inizialmente fissato; b) trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato; c) trasformazione da tempo parziale a tempo pieno; d) trasformazione da contratto di apprendistato a contratto a tempo indeterminato; e) trasformazione da contratto di formazione e lavoro a contratto a tempo indeterminato; e-bis) trasferimento del lavoratore; e-ter) distacco del lavoratore; e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro; e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa.». Note al comma 1186: - Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 197 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), cosi' come modificato dalla presente legge: «Sul fondo di cui al comma precedente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' erogare somme: a) per contribuire al finanziamento dello speciale assegno corrisposto ai superstiti dei grandi invalidi del lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio o alla malattia professionale; b) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortuni; c) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere e per il finanziamento di attivita' promozionali ed eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.». Nota al comma 1187: - Il citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 ottobre 1965, n. 257, S.O. Nota al comma 1188: - Si riporta il testo del comma 16 dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), cosi come modificato dalla presente legge: «16. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con proprio decreto, destina nell'ambito delle risorse di cui all'art. 68, comma 4, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144, una quota fino a lire 200 miliardi, per l'anno 2001 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006 e 2007, per le attivita' di formazione nell'esercizio dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di eta', secondo le modalita' di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n. 196.». Note al comma 1189: - Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro): «Art. 4 (Procedura per la dichiarazione di mobilita). - 1. L'impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma di cui all'art. 1 ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facolta' di avviare le procedure di mobilita' ai sensi del presente articolo. 2. Le imprese che intendano esercitare la facolta' di cui al comma 1 sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, nonche' alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria puo' essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. 3. La comunicazione di cui al comma 2 deve contenere indicazione: dei motivi che determinano la situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilita'; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente, nonche' del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di mobilita'; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle gia' previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva. Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all'INPS, a titolo di anticipazione sulla somma di cui all'art. 5, comma 4, di una somma pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti. 4. Copia della comunicazione di cui al comma 2 e della ricevuta del versamento di cui al comma 3 devono essere contestualmente inviate all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. 5. Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilita' di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarieta' e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, e' esaminata la possibilita' di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti.