Allegato 1 DISCIPLINARE TECNICO Comma 10, articolo 50, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. 1. Introduzione. Il presente documento descrive le modalita' di colloquio per la trasmissione telematica dei dati relativi alla liquidazione periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione dei servizi sanitari al sistema del Ministero dell'economia e delle finanze, in particolare vengono descritte: le modalita' di colloquio per la trasmissione dei dati; le specifiche tecniche per la predisposizione dei dati. Ogni variazione significativa alle caratteristiche tecniche descritte nel presente disciplinare e in generale, le novita' piu' rilevanti, sono rese pubbliche dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso i mezzi di comunicazione piu' diffusi, nonche' mediante un servizio di informativa agli utenti, disponibile all'interno del servizio telematico. Ai fini del presente disciplinare tecnico si intende: per «amministrazione» le aziende sanitarie locali; per «servizio di interscambio», il sistema informatico realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze per consentire la trasmissione telematica dei dati; per «file», l'archivio elettronico dei dati di cui si richiede la trasmissione; per «utenti del servizio di interscambio», i soggetti appartenenti alle amministrazioni che effettuano l'invio e la ricezione di file; per «amministratore del sistema di sicurezza», il soggetto incaricato da ciascuna amministrazione ad effettuare l'abilitazione e l'autorizzazione degli utenti all'utilizzo del servizio di interscambio; per «azienda sanitaria locale di appartenenza», l'azienda sanitaria locale competente territorialmente per le strutture di erogazione dei servizi sanitari di cui e' oggetto la trasmissione, salvo diversamente indicato dalla Regione; per «MEF», il Ministero dell'economia e delle finanze; per «farmaceutica», l'insieme dei dati relativi alle prestazioni erogate da parte delle strutture farmaceutiche; per «specialistica ambulatoriale» l'insieme dei dati relativi alle prestazioni erogate da parte delle strutture ambulatoriali; per «farmacia» la struttura privata, comunale, erogatrice di prestazioni farmaceutiche; per «struttura» la struttura erogatrice di prestazioni specialistiche ambulatoriali; per «branca specialistica» la tipologia di prestazioni erogate nell'ambito della specialistica ambulatoriale. 1.1. Sistema di interscambio. Il sistema di interscambio e' reso disponibile dal Ministero dell'economia e delle finanze alle amministrazioni per effettuare l'invio dei dati di liquidazione della farmaceutica e specialistica ambulatoriale. Il sistema di interscambio consente alle amministrazioni di trasmettere i «file» al Ministero dell'economia e delle finanze tramite un sistema di «file transfer», secondo i tempi e le modalita' descritti nei paragrafi successivi. ----> vedere testo da pag. 39 a pag. 47 <----