(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegati


                                                           All.-Sub A

                            Introduzione

  Alla lettera C, capitolo IX, sezione IV, allegato I del Regolamento
(CE)  854/2004 del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche per
l'organizzazione  di  controlli  ufficiali  sui  prodotti  di origine
animale   destinati   al   consumo   umano,  pubblicato  in  versione
rettificata  sulla  gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 226 del
25  giugno  2004, la Trichinella spp. viene considerata quale rischio
specifico    nelle    carcasse   di   suidi   (domestici,   selvatici
d'allevamento,  selvatici  in liberta), di solipedi e di altre specie
esposte  all'inifestazione  da  Trichinella. Pertanto e' previsto che
tali  carcasse  debbano  essere  sottoposte  ad  un  esame  volto  ad
individuare    Trichinella   spp.,   conformemente   alla   normativa
comunitaria  applicabile,  a  mano  che  tale  normativa  non preveda
altrimenti.
  Successivamente,  la  Commissione europea ha emanato il Regolamento
(CE)   2075/2005   che  definisce  norme  specifiche  applicabili  ai
controlli  ufficiali  relativi alla presenza di Trichine nelle carni,
pubblicato  sulla  gazzetta  ufficiale dell'Unione europea L. 338 del
22.12.2005,  modificata dal regolamento CE 1665/2006, pubblicato GuUe
L. 320 del 18.11.2006.
  Infatti,  con l'articolo 18 del Regolamento (CE) 854/2004 era stata
prevista la possibilita' di fissare misure di attuazione o modifiche,
mediante l'attivazione della procedura del comitato permanente per la
catena alimentare e la salute degli animali di cui agli articoli 58 e
59  del  Regolamento  CE  178/2002,  in relazione: - al trattamento a
freddo  da  applicare  alle  carni  in  relazione alla cisticercosi e
trichinosi,  -  alle  condizioni  alle  quali le aziende e le regioni
possono essere certificate come ufficialmente indenni da cisticerco e
trichine,  - ai metodi da seguire nell'esame relativo alle condizioni
di  cui  all'all.  I,  sez.  IV capitolo IX (rischi specifici), per i
suini  da  ingrasso,  -  i  criteri per le condizioni di stabulazione
controllata e sistemi di produzione integrata.
  Pertanto il regolamento CE 2075/2005, per potere essere emanato, ha
seguito  la procedura di comitato permanente ed e' stato basato sulle
seguenti  opinioni  richieste dalla Commissione europea: Opinione del
SCVMPH  (Scientific  Conunittee  on  Veterinary  Measures relating to
Public Health) su trichinellosi, epidemiologia, metodi di rilevamento
e  produzioni  Trichinella  free,  adottata  il  22 novembre 2001; 2)
Opinione del gruppo sui pericoli biologici dell'EFSA su adeguatezza e
dettagli  dei  metodi di congelamento per consentire il consumo umano
di  carni  infettate  con  Trichinella  o  Cisticerco, adottato il 01
dicembre 2004; 3) opinione del sui pericoli biologici dell'EFSA sulla
possibilita'   di   definire  aree  esenti  da  Trichinella  spp.,  e
sull'eventuale  possibilita'  di  aumento  di  rischio  per la salute
pubblica  nel  non  esaminare  i  suini di aree esenti da Trichinella
spp., adottata il 26 ottobre 2005.
  Per effetto dell'entrata in applicazione del Regolamento 2075/2005,
dal  1°  gennaio  2006,  il  D.P.R.  10  settembre  1982 n. 889 e sue
successive   modifiche,   attuativo   delle   Direttive   comunitarie
72/462/CEE  e  77/96/CEE,  non  e'  piu'  applicabile  in  quanto  in
contrasto  con detto regolamento, nonche' per effetto della Direttiva
2004/41/CE   che  stabilisce  che  dalla  data  in  applicazione  dei
Regolamenti igiene e' abrogata la Direttiva 77/96/CEE.
  La   Direttiva   72/462/CEE   risulta   abrogata,   dalla  data  di
applicazione del regolamento CE 854/2004, per effetto della direttiva
2004/68/CE  che  stabilisce  norme  di  polizia  veterinaria  per  le
importazioni  e  il  transito nella Comunita' di determinati ungulati
vivi.
  Il  Regolamento  CE  2075/2005 si applica sia alle macellazioni che
avvengono  in macelli in possesso di riconoscimento comunitario, sia,
fino  il  31  dicembre  2009, a quelle che avvengo in stabilimenti in
deroga ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento 2076/2005.
  Il  presente  documento e' inteso a fornire indicazioni applicative
concernenti  talune prescrizioni contenute nel Regolamento succitato,
con  particolare  riferimento  agli  aspetti  innovativi  rispetto la
precedente   normativa,  nonche'  definisce  le  misure  da  adottare
nell'ambito  del  piano  di  emergenza  di  cui  all'articolo  7  del
regolamento stesso.


   Sezione I - Riconoscimento delle aziende esenti da Trichinella

                             Capitolo I

         Riconoscimento delle aziende esenti da Trichinella

  Sulla Gazzetta Ufficiale della Comunita' Europea del 22.12.2005, n.
L.  338/60,  e'  stato  pubblicato il regolamento di cui all'oggetto,
finalizzato  all'adozione  di misure di prevenzione nei confronti del
consumo di carne contaminata da nematodi del genere Trichinella.
  Detto  regolamento prevede all'art. 8 che le aziende possano essere
riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella, secondo i requisiti
di cui all'allegato IV.
  Poiche' non risulta che negli ultimi dieci anni sia stato segnalato
sul  territorio italiano alcun caso di Trichinella in suini domestici
(non  allevati  allo  stato  brado),  i  requisiti  richiesti  per il
riconoscimento  di azienda esente sono quelli di cui all'allegato IV,
cap. I e II, lett. B.
  I  requisiti  di  cui  all'allegato IV, cap. I e II, punti A, B e D
corrispondono  in  parte a quelli igienico-sanitari di cui un'azienda
dev'essere in possesso per ottenere/mantenere una qualifica sanitaria
ed  evitare  cosi'  l'introduzione  e  la  propagazione  di  malattie
infettive, es. malattia vescicolare del suino o malattia di Aujeszky.
  Si   sottolinea  che,  ai  sensi  dell'O.M.  23.2.06,  nuove  norme
sanitarie   per  lo  spostamento  dei  suidi,  art.  1,  il  servizio
veterinario   della   ASL   e'   tenuto   a  verificare  i  requisiti
igienico-sanitari  dell'azienda  e  che  tale  condizione  dev'essere
riportata  sul  registro  aziendale  di  cui  al DPR 317/96, mediante
apposizione di data e firma da parte del veterinario ufficiale.
  Le   verifiche   attuate   dovranno  comprendere,  per  le  aziende
dichiarate  esenti  da  Trichinella,  i punti di cui all'allegato IV,
cap. I.
  Pertanto  le  aziende  suinicole  che si trovino nelle sopra citate
condizioni  e che ne abbiano fatto domanda, dopo la verifica da parte
delle  ASL  competenti  per  territorio, possono essere inserite come
aziende  ufficialmente  esenti  da Trichinella nel sito dell'anagrafe
suina  predisposto dal Ministero della Salute (https://suini.izs.it),
nell'apposita  sezione "informazioni sanitarie". I servizi veterinari
delle ASL competenti provvedono a tale registrazione.
  Oltre  a  possedere  i  requisiti  igienico-sanitari l'azienda, per
ottenere  e  mantenere  il  riconoscimento di ufficialmente esente da
Trichinella,   deve   ottemperare   agli   adempimenti  previsti  per
l'aggiornamento   dei   dati  dell'anagrafe  suina,  in  particolare:
garantire   l'inserimento   di  tutte  le  informazioni  relative  al
censimento  aziendale, che devono essere aggiornate annualmente, e le
informazioni  relative  a  tutte  le  movimentazioni con le modalita'
previste dalla normativa vigente.
  Possono essere riconosciute ufficialmente esenti da Trichinella:
   1)  le  aziende  di  riproduttori in cui tutti i soggetti, verri e
scrofe, sono sottoposti con esito favorevole ad esame trichinoscopico
con metodo digestivo al macello;
   2) le aziende a ciclo chiuso in cui tutti i soggetti riproduttori,
verri  e  scrofe,  sono  sottoposti  con  esito  favorevole  ad esame
trichinoscopico con metodo digestivo al macello;
   3)  le  aziende da ingrasso che acquistino i soggetti da una delle
due categorie precedenti, nazionali o comunitarie.

  Le  sopra  citate  aziende  devono  essere  in  possesso  dei  gia'
richiamati requisiti igienico-strutturali.
  Tutti  i  soggetti  inviati  al  macello provenienti da aziende non
riconosciute   ufficialmente  esenti  da  Trichinella  devono  essere
sottoposti  sistematicamente  ad esame trichinoscopico effettuato con
metodo  digestivo,  di  cui  all'allegato I, capitoli I e II del piu'
volte citato Regolamento.
  Le  aziende  ufficialmente esenti da Trichinella possono introdurre
soggetti  solamente  da  aziende  aventi  la  medesima  qualifica. Il
rispetto  di  tale  requisito sara' verificabile da parte dei servizi
veterinari  competenti  anche  tramite  la  banca  dati dell'anagrafe
suina.
  Fanno  eccezione  le aziende di selvaggina allevata (cinghiali) che
non possono essere accreditate.
  Le   aziende  esenti  che  introducono  suini  non  provenienti  da
un'azienda   di  pari  stato  sanitario  perdono  automaticamente  la
qualifica  ottenuta;  tale  evento dev'essere registrato da parte del
servizio veterinario nella banca dati dell'anagrafe suina.
  Per  quanto  riguarda  le  stalle  di  sosta,  esse potranno essere
riconosciute  esenti  da Trichinella alle stesse condizioni stabilite
per le aziende. In particolare dovranno:
   - Possedere   i   requisiti   strutturali   e  funzionali  di  cui
all'allegato IV, cap. I del regolamento CE 2075/2005;
   - Introdurre  esclusivamente  suini  provenienti  da allevamenti o
regioni riconosciute indenni da trichinella;
   - Garantire  il  rispetto di tutti gli adempimenti previsti per le
aziende  rispetto  alla  registrazione nella banca dati dell'anagrafe
nazionale suina.

  Ai  sensi  dell'art.  11  del  regolamento 2075/2005 verra' inoltre
effettuato   un  programma  di  monitoraggio  al  macello  dei  suini
domestici  provenienti da aziende riconosciute esenti da Trichinella,
che preveda:
   - Il  controllo sistematico di tutte le scrofe e i verri (art. 10,
comma 3);
   - Il  controllo  a  campione  del  10% di ogni partita di suini da
ingrasso mediante esame per digestione, secondo uno dei metodi di cui
all'allegato I, capitoli I e II del citato regolamento.

  Il  veterinario  ufficiale  dello  stabilimento  di macellazione al
quale   pervengono   suini   provenienti  da  allevamenti  che  hanno
presentato richiesta di riconoscimento o che sono riconosciuti esenti
da  Trichinella  e'  tenuto  da  subito  a  fornire  agli  stessi  la
certificazione, in merito agli esiti della visita ante e post mortem,
sul  numero  e  categoria di suini controllati per Trichinella spp. e
sull'esito  dell'esame  trichinoscopico  nonche'  della  metodica  di
individuazione  impiegata.  A  tal  fine  puo'  essere  utilizzato il
modello  di  documento  riportato  in  appendice  all'allegato  I del
Regolamento  CE  2074/2005,  per la comunicazione dei risultati delle
ispezioni  effettuate  presso  il  macello all'azienda di provenienza
degli  animali,  eventualmente  integrato  dalle  voci  mancanti (es.
metodica utilizzata per la ricerca di Trichinella).
  Presso  gli  stabilimenti  di  macellazione  e  presso i laboratori
designati, di cui all'art. 2 del regolamento CE 2075/2005, dev'essere
presente  una registrazione degli esiti della ricerca per Trichinella
spp.  effettuati,  che consenta di risalire all'ultimo allevamento di
provenienza dei capi macellati.
  Le   registrazioni  effettuate  nell'anagrafe  suina,  inerenti  la
qualifica, consentiranno ai servizi veterinari delle ASL interessate,
alle  Regioni  ed  al  Ministero della Salute di verificare l'attuale
stato   sanitario   delle   aziende   sull'intero  territorio  ed  il
riconoscimento di idoneita' dei vari ambiti territoriali.
  L'accreditamento  delle aziende sara' affiancato dall'attuazione di
un programma di sorveglianza della fauna selvatica di cui al cap. II,
punto A, lett. d.
  Tale  programma  di sorveglianza riguardera' gli animali indicatori
rinvenuti  morti  o  abbattuti  nel  corso  della  normale  attivita'
venatoria o nell'ambito di piani provinciali di controllo.


  Sezione   II   -   Requisiti   specifici  ed  azioni  collegati  al
campionamento  per  la ricerca di Trichinella al fine di garantire la
sicurezza delle carni


  Premessa:  nel testo del regolamento pubblicato in italiano vi sono
alcuni  errori  di  traduzione,  il  testo  che  fa  fede  e'  quello
pubblicato in lingua inglese.


                             Capitolo I
                        Prelievo dei campioni

  Nell'ambito   dell'esame   post   mortem,   al  macello,  sotto  la
responsabilita'  del  veterinario ufficiale, deve essere prelevato un
campione per la ricerca della presenza di Trichinella spp.:
   - da  ciascuna  carcassa di suino domestico proveniente da azienda
non riconosciuta ufficialmente esente da Trichinella;
   - da  ciascuna  carcassa  di  scrofa riproduttrice e di verro (nel
regolamento  "boar"  =  "verro",  e'  stato tradotto erroneamente con
"cinghiale"="wild   boar",)   provenienti   da  aziende  riconosciute
ufficialmente esenti da Trichinella;
   - da ciascuna carcassa di equide e di cinghiale d'allevamento.
  Per  i  suini  da  produzione,  ossia  da  ingrasso, provenienti da
aziende  riconosciute  ufficialmente esenti, dovra' essere effettuato
un campionamento secondo il piano di monitoraggio previsto all'art 11
del Regolamento (CE) 2075/2005.

  Il  rappresentante  legale  del macello garantisce che sia adottata
una  procedura  che  assicuri  lungo  tutta  la linea di macellazione
l'identificazione  della carcassa e delle sue parti, e loro reciproca
correlazione,  nonche' la loro rintracciabilita'. Tale procedura deve
essere   documentata  all'interno  del  piano  di  autocontrollo.  Il
veterinario    ufficiale    responsabile    dello   stabilimento   di
macellazione,  dopo  aver  valutato l'adeguatezza e l'efficacia della
procedura  stessa,  procede  a  verificarne  la  costante  e corretta
applicazione da parte dell'operatore.
  Il  veterinario  ufficiale  assicura che sia adottata una procedura
documentata  per  l'identificazione,  la  manipolazione e l'invio dei
campioni/pool  di  campioni  al  laboratorio designato nonche' per la
rintracciabilita'  dei singoli campioni prelevati e loro correlazione
con la carcassa e le sue parti.
  Nel caso di riscontro di un campione positivo per Trichinella spp.,
tutte  le  parti degli animali interessati contenti tessuto muscolare
sono dichiarate non idonee al consumo umano.
  Nel  caso  in  cui  l'operatore responsabile del macello non sia in
grado  di  garantire  e  dimostrare  la  correlazione tra il campione
positivo  e  la singola carcassa o gruppo di carcasse, tutte le carni
degli  animali  macellati  nel  corso  della  medesima seduta sino al
momento  di comunicazione dell'esito dell'esame, per le quali non sia
dimostrabile   l'assenza   di   infestazione,   sono  rintracciate  e
dichiarate non adatte al consumo umano.
  Sulla  base delle procedure adottate per la rintracciabilita' delle
carni e del campione, possono essere applicate due distinte procedure
di prelevamento del campione al macello:
   1) campione   unico,  il  cui  peso  totale  minimo  sia  tale  da
comprendere  le  quantita'  in  grammi  previste,  in  relazione alla
specie,  alla categoria produttiva ed al sito di prelievo, : - per il
campione  da destinare all'esame di 1° istanza di campioni aggregati,
-  quella  necessaria per consentire l'esame di 2° istanza, - nonche'
la quantita' necessaria per l'esame che consenta l'individuazione del
singolo positivo;
   2) il campione rispetta la quantita' minima prevista, in relazione
alla  specie,  alla  categoria produttiva ed al sito di prelievo, per
l'esame  di  1°  istanza  di campioni aggregati; tuttavia, in caso di
positivita',  va  prelevato  un  nuovo  campione  per l'effettuazione
dell'esame  di  2°  istanza,  nonche' quello per l'individuazione del
singolo positivo.


  ---->  VEDERE TABELLA A PAG. 41 DELLA G.U.   <----


  N.B.: il peso riportato e' da riferirsi al solo muscolo striato, in
quanto  per la corretta esecuzione dell'esame il campione deve essere
esente da tessuto connettivo e grasso.
  N.B.:  qualora si proceda al prelievo della lingua occorre prestare
particolare  attenzione  al  fine  di  evitare  la contaminazione del
campione con la parte superficiale della lingua che non e' digeribile
e puo' impedire la lettura del sedimento.


  Il   Ministero  della  Salute,  in  applicazione  del  paragrafo  3
dell'articolo  2  del  Regolamento  (CE)  2075/2005, sulla base della
valutazione  del  rischio  svolta dell'Istituto Superiore di Sanita',
nonche',  se necessario, sentiti il CERMAS e l'Istituto Nazionale per
la  Fauna Selvatica, potra' eventualmente stabilire che il rischio di
contaminazione  di  una  determinata  specie  e'  trascurabile  e  di
conseguenza  potra' concedere una deroga al campionamento sistematico
di  tutte  le  carcasse  di  equidi, cinghiali e altre specie animali
d'allevamento o selvatiche.


                             Capitolo II

              Carcasse in attesa dell'esito dell'esame
                 per l'individuazione di Trichinella

  Le  carcasse  e  le  loro  parti  non possono lasciare i locali del
macello  e  non  possono  essere  bollate fintanto che l'esame per la
ricerca  di  Trichinella  non si riveli negativo. Analogamente, anche
tutte  le altre parti che contengono tessuto muscolare striato, siano
esse  destinate al consumo umano o che rappresentino sottoprodotti di
origine  animale,  non possono lasciare i locali del macello fintanto
che l'esame per la ricerca di Trichinella non si riveli negativo.
  In  applicazione  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  lettera  a) del
Regolamento  Ce  2075/2005,  presso  i  macelli  si  puo' procedere a
sezionare  le  carcasse  fino ad un massimo di 6 parti, ossia mezzene
sezionate  in  non piu' di 3 parti, prima che il risultato dell'esame
per  la  ricerca di Trichinella sia disponibile. Tale possibilita' e'
ammessa  a condizione che, oltre alla procedura per l'identificazione
della  carcassa e delle sue parti e loro reciproca correlazione lungo
la  catena  di  macellazione, in caso di esito sfavorevole dell'esame
per  la  ricerca  di  Trichinella,  sia  garantita la possibilita' di
rintracciare  immediatamente  tutte le carni appartenenti alla stessa
carcassa  mediante  l'applicazione  di un'apposita procedura compresa
all'interno  del  piano  di  autocontrollo,  sottoposta a verifica da
parte del veterinario ufficiale.
  L'applicazione  delle  suddette  procedure  va  valutata  da  parte
dell'autorita'  competente nell'ambito dei controlli ufficiali svolti
ai  sensi  del  regolamento  (CE)  854/2004 e del Regolamento (CE) n.
882/2004.
  Le  6  parti  di carcassa, possono essere bollate solo a seguito di
esito favorevole dell'esame per la ricerca di Trichinella.
  In  alternativa  all'adozione  e  applicazione di una procedura che
assicuri  il  rintraccio di tutte le carni appartenenti alla carcassa
risultata  positiva  alla  ricerca  di  Trichinella spp., l'operatore
responsabile  del  macello puo' predisporre e applicare una procedura
che,  nel  caso  di  riscontro  di  un campione positivo, assicuri il
rintraccio e la distruzione di tutte le carni degli animali macellati
nel  corso  della  medesima seduta di macellazione e per le quali non
sia dimostrabile l'assenza di infestazione.
  Comunque,   in   applicazione  dell'articolo  4,  paragrafo  3  del
regolamento, il veterinario ufficiale puo' disporre per l'apposizione
del  bollo  sanitario  sulle  carcasse,  o sulle 6 parti di carcassa,
prima  che sia disponibile l'esito dell'esame per l'individuazione di
Trichinella,  unicamente  nel  caso  in cui l'operatore del mattatoio
applichi  una procedura, previamente valutata e formalmente approvata
dall'ASL,  che  garantisca  che  nessuna  carcassa e nessuna parte di
carcassa  possa  lasciare  i  locali  del  mattatoio  prima  che  sia
disponibile   il   referto   degli   esami  per  l'individuazione  di
Trichinella spp. In tal caso il veterinario ufficiale deve verificare
che  detta  procedura  sia  correttamente  applicata  e costantemente
rispettata da parte dell'operatore.
  Le  carni  di  suini da ingrasso sottoposti a piano di monitoraggio
possono   essere   gia'  bollate  ed  esitate  in  attesa  dell'esito
dell'esame  per  l'individuazione di Trichinella. Comunque in caso di
positivita' del campione si applica quanto previsto all'art. 12.
  L'operatore  e'  tenuto  a  procedere al rintraccio ed al ritiro di
tutte  le  carni  per  le  quali  non sia oggettivamente dimostrabile
l'esito favorevole dell'esame.
  In  caso  di positivita' del campione si applicano le procedure del
piano di emergenza, previste ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento
(CE) 2075/2005, ed indicate al capitolo X del presente documento.


                            Capitolo III

          Deroga per carni da sezionare in piu' di 6 parti,
in attesa del risultato dell'esame per individuazione di Trichinella

  In  applicazione  dell'articolo  2,  paragrafo  2,  lettera  b), e'
possibile  sezionare  in  piu'  di  6 parti le carcasse in attesa del
risultato  dell'esame  per  Trichinella,  presso  un  laboratorio  di
sezionamento  con  locali  annessi  o  distinti dal macello, soltanto
qualora vengano rispettare le seguenti condizioni:
   a) la  carcassa o le parti della carcassa sono inviate ad un unico
laboratorio di sezionamento;
   b) il laboratorio di sezionamento destinatario deve essere ubicato
sul territorio nazionale;
   c) in  caso  di  comunicazione  di  positivita' per Trichinella da
parte  del  veterinario  ufficiale  del  macello,  il  laboratorio di
sezionamento garantisce che vengano immediatamente rintracciate tutte
le  carni  interessate, le quali vanno dichiarate inadatte al consumo
umano;
   d) sia il macello che il laboratorio di sezionamento devono essere
in   possesso   di  una  procedura  di  rintracciabilita',  che  deve
comprendere  una procedura di "rintracciabilita' interna" e, nel caso
di  invio  a laboratorio di sezionamento esterno, anche una procedura
di  "rintracciabilita'  ad  interfaccia"  di cui all'art. 18 del Reg.
178/2002.  Infatti  in  caso  di  risultato  positivo  dell'esame per
Trichinella  spp.,  tutte  le  parti  della  carcassa, senza ritardi,
devono essere rintracciate e dichiarate non idonee al consumo umano.

  In  deroga  all'obbligo  di  non  bollare  le  carni  in attesa del
risultato  favorevole  del  citato  esame,  le  carni destinate ad un
laboatorio  di  sezionamento  possono  essere  bollate  in attesa del
risultato delle analisi a condizione che:
   a) l'operatore del macello invii le carni di cui sopra solamente a
stabilimento  di  sezionamento  dotato delle specifiche procedure per
l'individuazione  e  la  rintracciabilita'  delle  carni, formalmente
approvate dal veterinario ufficiale;
   b) sul  documento  di accompagnamento commerciale sia riportata la
dicitura    "carni   in   attesa   del   risultato   dell'esame   per
l'individuazione di Trichinella spp.".
   c) al  documento  di accompagnamento commerciale venga allegato un
documento per la rintracciabilita'.

  Ai  soli  fini  dell'applicazione  della  deroga di cui al presente
paragrafo, e a condizione che gli stessi assicurino il rispetto delle
medesime  condizioni previste per i laboratori di sezionamento di cui
al  presente  paragrafo, i laboratori di prodotti a base di carne che
ricevono  direttamente  dal  macello le carni e che procedono al loro
sezionamento al fine delle successive trasformazioni, e' assimilato a
un laboratorio di sezionamento.
  In caso di positivita' per Trichinella delle carni, la procedura di
rintracciabilita'   deve   essere   attivata   ed  attuata  sotto  la
supervisione  del  veterinario ufficiale del macello e dell'autorita'
competente sul laboratorio di sezionamento.
  L'A.U.S.L.  assicura  lo  svolgimento  di  un'adeguata attivita' di
supervisione  ufficiale  presso  gli stabilimenti di sezionamento che
ricevono le carni di cui al comma 1 del presente articolo.
  Le  Regioni  e  le Province autonome redigono e rendono disponibile
l'elenco  degli  stabilimenti  autorizzati ad applicare la deroga per
carni  da  sezionare  in  piu'  di  6  parti  in attesa del risultato
dell'esame per individuazione di Trichinella, presenti sul territorio
di propria competenza.


                             Capitolo IV
                     Campioni prelevati da suini
     provenienti da aziende ufficialmente esenti da Trichinella

  Le  carcasse  dei  riproduttori  (verri  e  scrofe)  provenienti da
allevamenti  esenti  da  Trichinella,  esaminati sistematicamente per
l'individuazione  di  Trichinella  non  possono lasciare i locali del
macello  e  non  possono  essere  bollate fintanto che l'esame per la
ricerca di Trichinella non si riveli negativo.
  Le  carcasse  dei  suini  da  ingrasso  provenienti  da allevamenti
ufficialmente esenti da Trichinella, campionati all'interno del piano
di  monitoraggio,  non sono sottoposte alle restrizioni di cui sopra,
per  cui  possono essere bollate ed esitate anche se ancora in attesa
dell'esito dell'esame per l'individuazione di Trichinella spp.


                             Capitolo V
                  Invio dei campioni al laboratorio

  Al fine di esaminare i campioni prelevati al macello per la ricerca
di Trichinella puo' essere designato un laboratorio:
   1. annesso a macello;
   2. dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale o di altra struttura
pubblica;
   3. altro laboratorio addetto a controllo ufficiale.
  Le  Regioni  e le Province autonome di Trento e Bolzano designano i
laboratori  che  effettuano  gli  esami  ufficiali  per la ricerca di
Trichinella  ai  sensi  dell'articolo  2, paragrafo 1 del Regolamento
2075/2005.
  Fino   al   31  dicembre  2009,  ai  fini  della  designazione,  e'
sufficiente  che  i laboratori che effettuano gli esami ufficiali per
la  ricerca di Trichinella adottino in autocontrollo un programma per
il   controllo   della  qualita'  delle  analisi  utilizzate  per  il
rilevamento di Trichinella.
  A  partire dal 1° dicembre 2010 i laboratori che intendono ottenere
la    designazione    da    parte   dell'autorita'   competente   per
l'effettuazione degli esami ufficiali per la ricerca di Trichinella o
che  intendono  mantenere  la  designazione  gia'  concessa, dovranno
essere conformi all'articolo 12 paragrafo 2 del Regolamento 882/2004,
per la metodica utilizzata per la ricerca di Trichinella.
  Dal  1°  gennaio 2010 le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano devono designare ai sensi dell'articolo 12 del Regolamento CE
882/2004  i  laboratori  che  effettuano  gli  esami ufficiali per la
ricerca   di  Trichinella,  provvedendo  pertanto  a  revisionare  le
designazioni gia' concesse.
  I  laboratori  di  cui al punto 3 al fine della designazione devono
essere   gia'   conformi   a  quanto  previsto  all'articolo  12  del
Regolamento  CE 882/2004 per la metodica utilizzata per la ricerca di
Trichinella ed in accreditamento da parte del SINAL.
  Presso  le  Regioni  e le Province autonome deve essere disponibile
l'elenco  dei laboratori designati per la ricerca di Trichinella, con
l'indicazione   della   metodica  utilizzata.  Inoltre,  deve  essere
possibile  mettere  in  correlazione gli stabilimenti di macellazione
presso   i  quali  vengono  prelevati  campioni  per  la  ricerca  di
Trichinella con il laboratorio designato ad effettuare tale esame.


                             Capitolo VI
                      Formazione del personale

  Personale laureato
  Corso teorico-pratico di 8 ore
  parte teorica
   - principali   conoscenze  sull'epidemiologia  dei  parassiti  del
genere Trichinella;
   - nuova legislazione Europea sulla trichinellosi;
  conoscenza   dei   metodi  diagnostici  e  dei  punti  critici  del
procedimento diagnostico;
  parte pratica
   - riconoscimento   larve   di   Trichinella  sp.  dopo  digestione
artificiale;
   - riconoscimento  larve  di  Trichinella  sp. in tessuto muscolare
tramite trichinoscopico;
   - esecuzione  di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova
legislazione prelievo del campione/i per l'analisi;
   - tracciabilita' del campione e della carcassa;

  Personale tecnico
  Corso teorico-pratico di 8 ore
  parte teorica
   - conoscenza  dei  metodi  diagnostici  e  dei  punti  critici del
procedimento diagnostico parte
  pratica;
   - riconoscimento   larve   di   Trichinella  sp.  dopo  digestione
artificiale;
   - riconoscimento  larve  di  Trichinella  sp. in tessuto muscolare
tramite trichinoscopio;
   - esecuzione  di almeno due metodi diagnostici ammessi dalla nuova
legislazione
   - prelievo del campione/i per l'analisi;
   - tracciabilita' del campione e della carcassa;

  Aggiornamento
   - Ogni  sei  mesi,  il personale tecnico che svolge giornalmente o
settimanalmente la digestione artificiale e/o l'esame trichinoscopico
deve essere messo in grado di poter osservare le larve di Trichinella
dopo  digestione  e/o  nel  tessuto muscolare con il trichinoscopio a
seconda  della  tecnica  utilizzata.  E'  preferibile che il campione
"positivo"   sia   inserito   tra  i  campioni  soggetti  a  diagnosi
all'insaputa  del  tecnico che effettua la diagnosi stessa in maniera
tale  da  poter valutare anche il grado di attenzione nell'effettuare
la diagnosi.
  I tecnici di laboratorio devono partecipare una volta all'anno a un
"proficiency  test"  per  valutare la sensibilita' e specificita' del
metodo utilizzato all'interno del laboratorio.

  I  tecnici  di laboratorio formati provvedono alla preparazione del
campione,  il  personale  laureato  formato  procede alla lettura del
campione.
  Le  Regioni e Province autonome collaborano insieme con l'ISS e gli
IZS, nonche' con gli Istituti Universitari, nell'organizzare corsi di
formazione finalizzati ad ottenere personale adeguatamente formato ed
addestrato per l'esecuzione degli esami per la ricerca di Trichinella
e per una valutazione delle procedure di registrazione e metodiche di
analisi utilizzate nel laboratorio designato.


                            Capitolo VII
                   Condizioni per l'autorizzazione
        al ricorso al metodo trichinoscopico per compressione
            (applicazione art. 16 del Reg. CE 2075/2005)

  Le Regioni e le Province Autonome possono decidere di applicare sul
territorio  di  propria competenza la disposizione transitoria di cui
all'articolo  16  del Regolamento CE n. 2075/2005, autorizzando, alle
condizioni  prescritte,  il  ricorso  al  metodo  trichinoscopico per
compressione, di cui all'allegato I, capitolo III, del regolamento CE
n.  2075/2005,  in deroga all'utilizzo delle metodiche di rilevamento
approvate,  indicate  nell'allegato  I  capitoli  I  e  II del citato
regolamento.
  Resta  fermo  che si puo' fare ricorso alla suddetta deroga fino al
31 dicembre 2009, e non oltre.
  La  deroga  temporanea  a  poter continuare ad utilizzare il metodo
trichinoscopico   per   compressione  puo'  essere  concessa  ad  uno
stabilimento  di  macellazione  solamente  nel  caso in cui ricorrano
contemporaneamente le seguenti condizioni:
   a) lo  stabilimento  complessivamente non macella piu' di quindici
suini  domestici  al  giorno, e, comunque, non piu' di settantacinque
suini domestici a settimana lavorativa, o in alternativa, non prepara
piu' di dieci cinghiali al giorno, o loro rispettive proporzioni;
   b) l'autorita'     competente     regionale     abbia    accertato
l'impossibilita'  a  poter fare ricorso ai metodi di cui all'allegato
I, capitolo I e II, del regolamento 2075/2005;
   c) sia  possibile  garantire  che  le tutte le singole carcasse di
suino o di cinghiale vengano sottoposte ad esame individuale, nonche'
sia  garantita  la correlazione tra il singolo campione e la relativa
carcassa  e  le  sue  parti,  nonche' la loro piena rintracciabilita'
mediante  l'applicazione  di apposite procedure formalmente approvate
da parte dell'autorita' competente.
  Le  autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
(CE)  2075/2005  devono  recare  la  ragione  sociale,  il  numero di
riconoscimento  comunitario o di autorizzazione regionale, nonche' la
sede dello stabilimento e la rappresentanza legale dello stesso.
  L'autorita'   regionale  mantiene  un  elenco  aggiornato  di  tali
autorizzazioni,  completato  delle  indicazioni  di  cui al capoverso
precedente.
  Le autorizzazioni di cui sopra devono essere revocate qualora venga
meno  una delle condizioni prescritte al comma 1 dell'art. 16, mentre
vanno   sospese   qualora  non  siano  rispettate  le  condizioni  di
commercializzazione prescritte al comma 2 dell'art. 16.
  Le  autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
CE 2075/2005 a partire dal 31 dicembre 2009 non saranno piu' valide.
  Il   responsabile   legale   dello   stabilimento  di  macellazione
autorizzato  ai  sensi  dell'articolo  16  del  Reg.  CE n. 2075/2005
garantisce  che  venga applicata una procedura per l'identificazione,
la correlazione e la rintracciabilita' delle singole carcasse e delle
loro varie parti.
  Il   responsabile   legale   dello   stabilimento  di  macellazione
autorizzato  ai sensi dell'articolo 1 garantisce che le carni suine e
le  carni  di  cinghiale  per  le  quali e' stato impiegato il metodo
trichinoscopico di cui al capitolo III dell'allegato I del Reg. CE n.
2075/2005:
   a) siano   fornite   direttamente  al  consumatore  finale  oppure
direttamente  ad  un  dettagliante, ubicato nella stessa provincia in
cui  ha  sede  lo  stabilimento  di  macellazione  o  nelle  province
confinanti con la stessa, che fornisce il consumatore finale;
   b) le  carni  non  siano  utilizzate per la produzione di prodotti
secondo modalita' di elaborazione che non sopprimono Trichinella spp.
   c) sul  documento  di  accompagnamento  commerciale  sia riportato
"metodo trichinoscopico per compressione".

  Il   veterinario   ufficiale  presso  lo  stabilimento  autorizzato
verifica   l'efficacia   della   procedura   per   l'identificazione,
correlazione  e  rintracciabilita'  delle carcasse e delle loro varie
parti che viene applicata nello stabilimento stesso.
  Al  fine  di  assicurare  il  rispetto  delle  prescrizioni  di cui
all'articolo  16,  comma 2, lettera a), del Regolamento 2075/2005, il
veterinario  ufficiale  presso  uno stabilimento autorizzato assicura
che  le  carni  suine  e le carni di cinghiale, per le quali e' stato
impiegato   il   metodo   trichinoscopico  di  cui  al  capitolo  III
dell'allegato  I del Reg. CE n. 2075/2005, rechino un bollo sanitario
di   forma   rettangolare  e  che  vengano  fornite  direttamente  al
consumatore  finale  oppure  direttamente ad un dettagliante, ubicato
nella stessa provincia in cui ha sede lo stabilimento di macellazione
o   nelle   province  confinanti  con  la  stessa,  che  fornisce  il
consumatore finale.
  I  macelli  autorizzati all'utilizzo del metodo trichinoscopico per
compressione  nel  caso  in  cui  ricevano  soggetti  provenienti  da
un'azienda   positiva  per  Trichinella  devono  inviare  all'IZS  il
campione  prelevato  per  l'individuazione  di Trichinella, affinche'
venga esaminato con una metodica di riferimento, per digestione.


                            Capitolo VIII
                            Registrazioni

  Nel  registro  ufficiale  di  macellazione deve essere mantenuta la
registrazione dell'esito dell'esame per la ricerca di Trichinella.
  Inoltre,  sia  presso  il  macello  che  presso  il  laboratorio di
esecuzione dell'esame per la ricerca di Trichinella spp., deve essere
mantenuta  adeguata  registrazione  al  fine  di  poter consentire la
rintracciabilita' del campione.
  In  particolare,  deve  essere adottato un sistema di registrazioni
che   consenta   di   mantenere  la  correlazione  tra  l'azienda  di
provenienza    dell'animale    e    la    qualifica   della   stessa,
l'identificazione  degli  animali vivi, il sistema di identificazione
delle carcasse, l'identificazione del campione e l'esito dell'esame.
  Il  sistema di registrazione deve essere concepito in modo da poter
consentire agevolmente una fruibilita' dei dati archiviati al fine di
permettere   un'adeguata   attivita'   di  verifica,  anche  mediante
l'incrocio dei singoli dati archiviati.
  Infatti,  ad  esempio,  deve  essere  possibile  verificare  che il
campionamento  su  suini  provenienti da un allevamento non esente da
Trichinella  o da stalla di sosta non esente da Trichinella sia stato
effettuato  in  maniera sistematica sulla totalita' dei suini inviati
al  macello;  al  contrario, in caso di provenienza da un allevamento
ufficialmente  esente  da Trichinella, che il campionamento sia stato
effettuato  in  maniera sistematica per i soli riproduttori (scrofe e
veri),  e  sulla  base di un programma di monitoraggio per i suini da
produzione (da ingrasso).


                             Capitolo IX
     Azioni in caso di sospetto o di positivita' per Trichinella

               Sospetto di infestazione da Trichinella

  In  applicazione  dell'articolo  6,  paragrafo  1,  lettera a), del
Regolamento   CE  n.  2075/2005,  qualora,  presso  uno  stabilimento
autorizzato  transitoriamente  a  ricorrere al metodo trichinoscopico
per  compressione, di cui al capitolo III, allegato I del regolamento
citato,  nel  corso  dell'esame  ispettivo post mortem delle carni si
sospetti un'infestazione da Trichinella, o nel caso di provenienze da
allevamenti  o  stalle  di  sosta  non esenti da Trichinella, si deve
provvedere  a  prelevare un campione di tessuto muscolare dai muscoli
preferenziali  il  quale  deve  essere  esaminato  presso  l'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale territorialmente competente, mediante il
ricorso  ad  uno  dei metodi di individuazione per Trichinella di cui
all'allegato I, capitoli I e II del regolamento Ce 2075/2005.


  Campione positivo

  Tutti   i   campioni   risultati  positivi  devono  essere  inviati
all'Istituto  Superiore di Sanita' per l'identificazione della specie
di Trichinella interessata.
  Nel  rispetto  di  quanto  prescritto  all'articolo 6. paragrafo I,
lettera  b)  del  Regolamento  (CE) 2075/2005, in caso di positivita'
dell'esame per la ricerca di Trichinella si applica quanto segue:
   a) il  veterinario  ufficiale  identifica  la carcassa relativa al
campione  risultato  positivo  e  risale  all'azienda di conferimento
dell'animale positivo;
   b) il  veterinario ufficiale comunica il rilievo della positivita'
all'azienda  di  provenienza dell'animale risultato positivo mediante
l'utilizzo   del   modello   di   documento  riportato  in  appendice
all'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005, il quale va trasmesso,
entro  le  48  h  successive  all'esito positivo dell'esame; inoltre,
contestualmente, comunica l'esito sfavorevole al servizio veterinario
dell'AUSL  territorialmente competente che provvede all'aggiornamento
della  qualifica  sanitaria  dell'allevamento  nella Banca Dati della
Anagrafe suina nazionale;
   c) qualora   l'azienda  che  ha  conferito  al  macello  l'animale
positivo non coincide con l'azienda presso la quale e' stato allevato
l'animale,   il   servizio  veterinario  territorialmente  competente
sull'azienda  che  ha  conferito  al  macello,  effettua  un'indagine
epidemiologica   in   collaborazione   con   l'IZS,   ed   identifica
l'allevamento  di  provenienza  dell'animale  risultato  positivo, al
quale  invia  la  comunicazione di cui alla lettera a); inoltre vanno
adottati tutti gli ulteriori provvedimenti necessari;
   b) l'allevamento  che  riceve la comunicazione di cui alla lettera
b) o c) ha comunque l'obbligo di comunicare il rilievo, entro le 48 h
successive  alla  ricezione  della  stessa,  al  servizio veterinario
dell'AUSL territorialmente competente;
   c) l'azienda  che riceve la comunicazione di cui alla lettera b) o
c),  per  tutte le successive partite di animali della specie suina e
delle  altre  specie sensibili a Trichinella spp., conferite ad altra
azienda  o  destinate alla macellazione, ha l'obbligo di indicare nel
documento   di   informazione   sulla   catena   alimentare,  di  cui
all'appendice dell'allegato I del Regolamento (CE) 2074/2005;
   d) il  servizio  veterinario  competente  presso  l'azienda che ha
conferito    l'animale    risultato   positivo   svolge   un'indagine
epidemiologica  in  collaborazione  con  l'IZS  ed  adottata  tutti i
provvedimenti necessari;
   e) presso  i  macelli  ai  quali  vengono  conferiti animali della
specie  suina  provenienti  dalla  stessa  azienda  vanno  utilizzati
obbligatoriamente, per l'esame per l'individuazione delle Trichinella
spp.,  i  metodi  di cui all'allegato I, capitoli I e II del suddetto
regolamento.
  L'azienda  che  ha  conferito l'animale risultato positivo perde la
qualifica  di  azienda  esente  da Trichinella; conseguentemente deve
essere   anche   modificato   il   dato  presente  nelia  banca  dati
dell'anagrafe nazionale suina.
  Qualora  non  fosse  possibile rintracciare la carcassa positiva va
identificata la causa della non conformita', che va corretta prima di
procedere  a  ricampionare  tutte  le  carcasse;  infatti  risulta di
cruciale importanza individuare la/le singola/e carcassa/e positiva/e
al fine di procedere con il piano di emergenza, ed in particolare con
l'indagine epidemiologica.


                             Capitolo X

                  Piano d'emergenza in applicazione
               dell'articolo 7 del REG. (CE) 2075/2005

  Nel  caso  in  cui  un  campione,  prelevato  al macello, riveli la
presenza  di Trichinella attraverso i metodi di individuazione di cui
all'allegato  I  del  Regolamento  CE  2075  (per  digestione  e  per
compressione), vengono adottate le seguenti misure minime:
   a) L'operatore  responsabile dello stabilimento assicura che tutte
le  parti contenenti tessuto muscolare facenti parte della carcassa/e
infestata/e vengano rintracciate senza ritardi, sotto la supervisione
veterinaria,  e  dichiarate  come  tali  non idonee al consumo umano.
Qualora sia stata applicata la deroga per il sezionamento delle carni
in   piu'  di  6  parti,  in  attesa  del  risultato  dell'esame  per
individuazione  di  Trichinella,  viene  immediatamente  attivata  la
procedura di cui all'articolo 19 del Regolamento 178/2002, nonche' la
procedura  interna di rintracciabilita'; pertanto, vengono dichiarate
non  idonee  al  consumo  umano  tutte  le  carni per le quali non e'
possibile  oggettivamente  escludere  con certezza l'infestazione con
larve di Trichinella.
  Quindi,  a seguito di valutazione da parte del servizio veterinario
competente,  a  seconda  dei  casi, le carni dichiarate come tali non
idonee al consumo umano vengono:
     i)  dichiarate  non destinabili a trattamento di risanamento per
il  consumo umano e pertanto destinate a trattamento conformemente al
Regolamento (CE) 1774/2002;
     ii)  dichiarate  destinabili  al  consumo  umano  a  seguito  di
risanamento  mediante  trattamento di congelazione effettuato con uno
dei metodi previsti all'allegato II del Reg. CE 2075/2005, effettuato
sotto la supervisione veterinaria.
   b) Deve  essere  inviato  senza  ritardo all'Istituto Superiore di
Sanita' il/i campione/i positivo/i, al fine di identificare la specie
di Trichinella interessata;
   c) Va  svolta  un'accurata  indagine  epidemiologica  al  fine  di
individuare la fonte di infestazione;
   d) Percio'  l'AUSL  competente  sul  mattatoio e' tenuta a fornire
tutte  le informazioni necessarie all'AUSL di competenza sull'azienda
e/o  sul  territorio  di  provenienza  dell'/i  animale/i risultato/i
positivo/i;  l'indagine epidemiologica viene svolta in collaborazione
con  l'IZS  e  con l'ISS. L'indagine epidemiologica deve tenere conto
della possibile diffusione dell'infestazione nella fauna selvatica;
   e) Il  servizio  veterinario  competente,  a  seguito  di apposita
indagine,  dichiarera'  inidonee al consumo umano tutte le carcasse e
loro parti, contenenti tessuto muscolare, dalle quali potrebbe essere
stato prelevato il/i campione/i positivo/i, qualora al macello non si
riesca  ad  individuare  la/e  carcassa/e positiva/e. In tali casi va
individuata  la  causa  che  ha  condotto alla carenza del sistema di
rintracciabilita', e vanno prescritte le dovute misure correttive;
   f) A  seguito  dell'indagine  epidemiologica,  nel  caso in cui si
dovesse  sospettare  che  animali  potenzialmente  infestati  possano
essere   ancora   presenti  presso  l'azienda,  devono  essere  prese
ulteriori misure cautelative da parte dell'autorita' competente; tali
misure  possono  consistere in adeguati interventi sulle aziende, sui
mattatoi  (ad  esempio:  provvedimento  di revoca dell'autorizzazione
all'uso,  in  deroga, dell'esame trichinoscopico per compressione) o,
in  collaborazione  con  l'autorita' territorialmente competente, sui
piani venatori.


                             Capitolo XI

  Prelievo di campioni da carcasse di cinghiali abbattuti a caccia

  Considerato  che  i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio
di   infestazione   da  Trichinella,  dalle  carcasse  dei  cinghiali
abbattuti  a caccia destinate all'immissione sul mercato va prelevato
sistematicamente  un  campione  al fine di individuare la presenza di
Trichinella.
  Il  Regolamento  CE  2075/2005, all'articolo 2, paragrafo 3 prevede
che per l'esame delle carcasse di animali selvatici a rischio possano
essere utilizzate sia le metodiche di cui agli allegati I e III dello
stesso. Poiche' l'esame trichinoscopico per compressione non permette
di  rilevare  le  larve  non incistate, e considerato che i cinghiali
selvatici  sul  territorio italiano sono da considerarsi a rischio di
contaminazione  da  parte  di  Trichinella  Bruitovi  (tenendo  conto
comunque  delle  situazioni  epidemiologiche  diversificate a seconda
degli  ambienti  naturali),  si  ritiene  opportuno  ricorrere sempre
all'utilizzo  di  un  metodo  di  rilevamento  di riferimento, di cui
all'allegato  I capitolo I del Reg. CE 2075/2005, avvero ad un metodo
per  digestione  del campione, al fme di poter garantire la sicurezza
delle carni.
  Considerato  che  i cinghiali selvatici sono da ritenersi a rischio
di infestazione da Trichinella, le Regioni e le Province autonome, in
collaborazione   con   altre   autorita'   competenti  sulla  caccia,
provvedono  a disporre un piano di controllo anche per le carcasse di
cinghiali abbattuti a caccia destinate al consumo domestico privato.
  Sulle   carcasse   di   cinghiali   abbattuti  a  caccia  destinate
all'immissione  sul mercato, che ai sensi dell'allegato III, sez. IV,
capitolo  II  del Reg. CE 853/2004 devono transitare per un centro di
lavorazione della selvaggina, il campione viene prelevato nell'ambito
dell'ispezione  post mortem, eseguita conformemente alle prescrizioni
di cui all'allegato I, sez. IV, capo VIII del Reg. CE 854/2004.
  Il rappresentante legale del centro di lavorazione della selvaggina
garantisce    che   sia   adottata   una   procedura   che   assicuri
l'identificazione  precisa  della  carcassa  e delle sue parti e loro
reciproca   correlazione.   Tale   procedura  deve  essere  approvata
formalmente  dalla  autorita'  competente  e compresa all'interno del
piano di autocontrollo.
  Il  veterinario  ufficiale nominato presso lo stabilimento verifica
l'osservanza  da parte dell'operatore della procedura di cui al comma
2 nonche' la sua adeguatezza ed efficacia.
  Il  veterinario  ufficiale  verifica  che  sia adottata una formale
procedura  per  l'identificazione,  la  manipolazione  e  l'invio dei
campioni  al  laboratorio  designato nonche' per la rintracciabilita'
dei  singoli campioni prelevati e loro correlazione con la carcassa e
le sue parti.
  Anche  presso  i centri di lavorazione della selvaggina deve essere
disponibile il provvedimento di designazione del laboratorio al quale
vengono inviati i campioni di cui sopra.
  Per  quanto concerne le procedure di campionamento e le carcasse in
attesa  dell'esito  dell'esame per l'individuazione di Trichinella si
faccia  riferimento a quanto gia' esposto nel merito relativamente ai
campioni prelevati al macello.
  Le  Regioni  e  le  Province  Autonome,  in  collaborazione  con le
autorita'  preposte  al controllo venatorio, definiscono le modalita'
per  l'esecuzione  dei campionamenti da effettuarsi sulle carcasse di
cinghiali abbattuti a caccia destinate al consumo domestico privato.
  Le  Regioni  e  le Province autonome provvedono a creare un sistema
per  la  raccolta annuale dei dati inerenti gli abbattimenti a caccia
di  cinghiali  e  gli esiti degli esami per la ricerca di Trichinella
svolti.


                            Capitolo XII

  Prelievo di campioni da carcasse di suini oggetto di macellazione
                      per uso domestico privato

  Le  Regioni  e  le Province Autonome in base ad una valutazione del
rischio programmano le visite ed i campionamenti per l'individuazione
di  Trichinella  da  svolgere sulle macellazioni di suini per consumo
domestico privato.
  La  valutazione  del  rischio  deve  tenere  conto della situazione
epidemiologica   dell'area  geografica  considerata  sia  per  quanto
concerne  gli  allevamenti  che  la  fauna selvatica nonche' dei dati
relativi  alle  macellazioni  per  uso  domestico  privato degli anni
precedenti; essa deve essere svolta dalle Regioni e Province Autonome
in  collaborazione  con  l'IZS  territorialmente competente, il quale
agisce a sua volta in collaborazione con l'ISS.
  Qualora  dovesse mancare una programmazione regionale o nel caso in
cui  la  valutazione  del rischio sia considerata insoddisfacente, le
visite  ed  i  campionamenti  sulle macellazioni domiciliari di suini
devono essere svolte in maniera sistematica.
  Le  ASL, sulla base della programmazione regionale, svolgono visite
e  campionamenti  sulle  macellazioni  di  suini  per  uso  domestico
privato, tenendo conto della qualifica dell'allevamento.
  Sono  esclusi  dal  programma  dei  campionamenti per la ricerca di
Trichinella  spp.  i  suini oggetto di macellazione per uso domestico
privato  di  allevamenti  riconosciuti  esenti  da Trichinella, fatta
eccezione   per   i  suini  riproduttori  i  quali  vanno  campionati
sistematicamente.
  I  campioni  prelevati  per  la  ricerca  di  Trichinella  spp. nel
contesto   delle  macellazioni  per  uso  domestico  privato  vengono
esaminati  con uno dei metodi previsti all'allegato I, Capitoli 1 e 2
del Reg. CE 2075/2005.
  Le  Regioni  e  le Province autonome provvedono a creare un sistema
per  la  raccolta  annuale  dei dati inerenti le macellazioni per uso
domestico  privato  e  gli  esiti  degli  esami  per  la  ricerca  di
Trichinella spp. svolti.


                            Capitolo XIII

          Piano di verifica regionale e flusso informativo

  Le   Regioni   e  Province  autonome,  sul  territorio  di  propria
competenza,  predispongono  e  mettono  in attuazione un piano per la
verifica  sulla  corretta  applicazione del Regolamento CE 2075/2005,
che preveda anche lo svolgimento di appositi audit presso i macelli e
presso i centri di raccolta di selvaggina.
  I  sopralluoghi  potranno svolgersi in collaborazione con personale
degli I.Z.S.


         Obblighi per la generazione dei flussi informativi
                  e la raccolta dei dati essenziali
        concernenti l'applicazione del Regolamento 2075/2005

  Stabilimenti  di  macellazione:  gli  operatori  dei macelli devono
mettere  a  disposizione  del  veterinario ufficiale un adeguato data
base  per  la  raccolta  dei  dati di cui all'allegato I del presente
documento.  Veterinario  ufficiale:  elabora  e  trasmette all'ASL la
scheda  "rapporto trichinella-stabilimento" di cui all'allegato I del
presente  documento,  entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello
di riferimento dei campionamenti effettuati.
  ASL:  Verifica  la completezza e l'attendibilita' dei dati ricevuti
con i rapporti Trichinella-stabilimenti dagli stabilimenti ed elabora
e  trasmette  alla  Regione  o Provincia autonoma la scheda "rapporto
annuale   Trichinella-ASL"   di  cui  all'allegato  II  del  presente
documento,  entro  il  31  marzo  dell'anno  successivo  a  quello di
riferimento dei campionamenti effettuati.
  Regione:  Verifica  la  completezza  e  l'attendibilita'  dei  dati
ricevuti  dalle  Asl ed elabora e trasmette al Ministero della Salute
la  scheda "rapporto annuale Trichinella-Regione" di cui all'allegato
III del presente documento, entro il 30 giugno dell'anno successivo a
quello di riferimento dei campionamenti effettuati.
  Ministero  della  Salute: raccoglie i dati trasmessi dalle Regioni,
possibilmente su supporto informatico, ed elabora un rapporto annuale
entro  il  30  settembre dell'anno successivo a quello di riferimento
dei campionamenti effettuati.


  ---->  VEDERE ALLEGATI ALLE PAGG. 54-55-56 DELLA G.U.   <----