Allegato
FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
(Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)
Regolamento operativo
Art. 1.
1. Ai fini del presente «Regolamento operativo» si intendono per:
a) «Fondo»: il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62,
comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
b) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e successive modificazioni;
c) «TUB»: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni;
d) «TUF»: il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e
successive modificazioni;
e) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa' e la
borsa;
f) «Stato comunitario»: lo Stato appartenente all'Unione
europea;
g) «Stato extracomunitario»: lo Stato non appartenente
all'Unione europea;
h) «societa' di intermediazione mobiliare»: l'impresa, diversa
dalla banca e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
previsto dall'art. 107 del TUB, avente sede legale e Direzione
generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;
i) «societa' fiduciaria»: la societa' per azioni avente sede
legale e direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4,
del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, autorizzata a
prestare il servizio di investimento di cui all'art. 1, comma 5,
lettera d), del TUF;
l) «societa' di gestione del risparmio»: la societa' per azioni
avente sede legale e direzione generale in Italia, di cui all'art.
18, comma 2, del TUF, autorizzata a prestare il servizio di
investimento di cui all'art. 1, comma 5, lettera d), del medesimo
TUF;
m) «societa' di gestione del risparmio armonizzata»: la
societa' avente sede legale e direzione generale in uno Stato
comunitario diverso dall'Italia, di cui all'art. 18, comma 2, del
TUF, autorizzata a prestare il servizio di investimento di cui
all'art. 1, comma 5, lettera d) del TUF;
n) «intermediari finanziari»: gli intermediari finanziari di
cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare il servizio
di investimento di cui all'art. 1, comma 5, lett a), limitatamente
agli strumenti finanziari derivati, e lettera c), del medesimo TUF;
o) «impresa di investimento comunitaria»: l'impresa, diversa
dalla banca, avente sede legale e direzione generale in uno Stato
comunitario diverso dall'Italia, autorizzata a prestare servizi di
investimento;
p) «impresa di investimento extracomunitaria»: l'impresa,
diversa dalla banca, avente sede legale in uno Stato
extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;
q) «intermediari»: le banche italiane, le societa' di
intermediazione mobiliare, le societa' fiduciarie, le societa' di
gestione del risparmio, gli intermediari finanziari, gli agenti di
cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del TUF; le succursali degli
«intermediari» insediate in Stati comunitari; le succursali insediate
in Italia di banche, di imprese di investimento, comunitarie ed
extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio armonizzate;
r) «succursale»: sede di attivita', che costituisce parte priva
di personalita' giuridica di un intermediario definito dalla
lettera q), che fornisce i «servizi di investimento» ai quali
l'intermediario medesimo e' autorizzato;
s) «gruppo»: quello definito dalla Banca d'Italia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del TUF;
t) «strumenti finanziari»: gli strumenti finanziari previsti
dall'art. 1, comma 2, lettera a), b), b-bis), c), d), e), del TUF;
u) «strumenti finanziari derivati»: gli strumenti finanziari
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera f), g), h), i), j), del TUF;
v) «operazioni di investimento»: i «servizi di investimento»
definiti dall'art. 1, comma 5, del TUF e il «servizio accessorio»
definito dall'art. 1, comma 6, lettera a), del medesimo TUF;
w) «investitori»: i soggetti che affidano agli intermediari
definiti dalle lettere p), q) e r) denaro e/o strumenti finanziari
nell'ambito delle operazioni di investimento definite dalla
lettera v).
Art. 2.
1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo
previsti dall'art. 8, per i crediti, rappresentati da strumenti
finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei
confronti di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall'art.
1, comma 1, lettera h), i), l), m), n), o), p), q), r), derivanti
dalla prestazione:
i) dei seguenti «servizi di investimento»:
a) negoziazione per conto proprio;
b) negoziazione per conto terzi;
c) collocamento con o senza preventiva sottoscrizione o
acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti
dell'emittente;
d) gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi;
e) ricezione e trasmissione di ordini, nonche' mediazione;
ii) del servizio di custodia e amministrazione di strumenti
finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al
comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:
a) succursali di banche italiane, di societa' di
intermediazione mobiliare, di societa' fiduciarie, di societa' di
gestione del risparmio e di intermediari finanziari, aderenti al
Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non puo'
eccedere il livello massimo di tutela offerto dal corrispondente
«sistema di indennizzo» dello Stato ospitante e, comunque, i limiti
di importo previsti dall'art. 8. Qualora dette succursali abbiano
aderito ad un «sistema di indennizzo» ufficialmente riconosciuto
nello Stato ospitante al fine di integrare la tutela del Fondo,
l'intervento del Fondo medesimo e' limitato all'importo previsto
dall'art. 8;
b) succursali insediate in Italia di banche, di imprese di
investimento comunitarie, di societa' di gestione del risparmio
armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in
Italia. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del
«sistema di indennizzo» dello Stato di origine ed e' limitato alla
differenza tra il proprio indennizzo e quello previsto dal sistema
dello Stato di origine e, comunque, entro i limiti di importo
previsti dall'art. 8;
c) succursali insediate in Italia di banche e di imprese di
investimento extracomunitarie, aderenti al Fondo, limitatamente
all'attivita' svolta in Italia, entro i limiti di importo previsti
dall'art. 8. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del
«sistema di indennizzo» dello Stato di origine o, nei casi in cui
nello Stato di origine non siano previsti «sistemi di indennizzo»,
qualora dette succursali siano assoggettate alle procedure
concorsuali dello Stato italiano.
Art. 3.
1. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti
dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2, se le
operazioni di investimento medesime siano state effettuate da
intermediari aderenti al Fondo, ad esse autorizzati o abilitati ai
sensi del TUF.
2. Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti derivanti
dalle operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1,
effettuate fino al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca
dell'autorizzazione di cui al medesimo comma 1, o la cessazione
dell'adesione dell'intermediario al Fondo.
Art. 4.
1. Sono esclusi dall'indennizzo del Fondo i crediti delle
seguenti categorie di soggetti:
a) banche, societa' di intermediazione mobiliare, societa'
fiduciarie, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie,
agenti di cambio, soggetti di cui al titolo V del TUB, societa' di
gestione del risparmio, societa' di gestione del risparmio
armonizzate, organismi di investimento collettivo del risparmio,
fondi pensione, imprese di assicurazione;
b) enti sopranazionali, amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici territoriali;
c) societa' appartenenti allo stesso «gruppo»
dell'intermediario;
d) soci che detengono, anche per interposta persona, almeno il
cinque per cento del capitale dell'intermediario, anche per le
operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
e) amministratori, dirigenti e sindaci dell'intermediario o di
altre societa' del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario
medesimo, in carica negli ultimi due esercizi, anche per le
operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
f) soci della societa' di revisione che hanno certificato,
negli ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre
societa' del «gruppo» di appartenenza dell'intermediario medesimo,
anche per le operazioni di investimento effettuate per interposta
persona;
g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna
per i reati previsti dagli articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale;
h) investitori che abbiano concorso a determinare l'insolvenza
dell'intermediario, come accertato dagli organi della procedura
concorsuale;
i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio
e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h).
Art. 5.
1. Gli interventi del Fondo di cui agli articoli 2 e 3 sono
subordinati all'emissione del decreto che dispone la liquidazione
coatta amministrativa; nel caso di fallimento, all'emissione della
sentenza dichiarativa di fallimento; nel caso di concordato
preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.
2. Il Fondo, verificatesi le situazioni di cui al comma 1,
interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari
o derivanti dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli
strumenti finanziari o del loro controvalore, di cui agli articoli 2
e 3, che siano stati riconosciuti in via definitiva dagli organi
della procedura concorsuale. L'indennizzo e' calcolato sulla base
dell'importo accertato in tale sede, al netto di eventuali riparti
parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
Art. 6.
1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
a) in caso di liquidazione coatta amministrativa, quando sia
diventato esecutivo lo stato passivo e non sia stata proposta
opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del
TUB; in caso di opposizione, quando questa sia stata decisa con
sentenza passata in giudicato; in caso di insinuazione tardiva di
credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il
credito sia stato ammesso al passivo con sentenza passata in
giudicato;
b) in caso di fallimento, quando lo stato passivo sia stato
dichiarato esecutivo e non sia stata promossa opposizione o
impugnazione ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.; in caso di ammissione del
credito allo stato passivo con riserva ex art. 96, comma 3, L.F.,
quando la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di
domanda tardiva di credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia
stato ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata
in giudicato; nei casi di opposizione o di impugnazione, quando
queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in
giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
Art. 7.
1. Ai sensi dell'art. 59, comma 5, del TUF, gli organi della
procedura concorsuale verificano ed attestano se i crediti ammessi
allo stato passivo derivino dall'esercizio dei «servizi di
investimento» e del «servizio accessorio» indicati agli articoli 2 e
3.
Art. 8.
1. A norma dell'art. 5 del decreto del Ministro del tesoro
14 novembre 1997, n. 485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per
ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo
stato passivo, diminuito dell'importo degli eventuali riparti
parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad
un massimo complessivo di 20.000 euro.
Per le procedure per le quali lo stato passivo e' stato
depositato e reso esecutivo anteriormente al 1° gennaio 2002,
l'indennizzo del Fondo e' calcolato al tasso di conversione lire
italiane - ecu del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo
lo stato passivo.
2. Ai fini del rispetto del limite previsto dal comma 1, per
ciascun investitore si sommano i crediti derivanti da operazioni di
investimento singole e la quota di pertinenza dei crediti derivanti
da operazioni di investimento congiunte di due o piu' investitori.
3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o piu'
investitori nella qualita' di soci di una societa' o di membri di
un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1,
l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
4. Nel caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti,
salvo specifiche disposizioni, si intendono ripartiti in parti
uguali.
5. Nessun investitore puo' ottenere un indennizzo superiore ai
crediti complessivamente vantati.
Art. 9.
1. A norma dell'art. 5, comma 4, del decreto del Ministro del
tesoro 14 novembre 1997, n. 485, gli indennizzi di cui agli
articoli 2 e 3 non sono cumulabili con l'indennizzo previsto
dall'art. 96-bis del TUB.
Art. 10.
1. Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed
8, gli investitori i cui crediti siano stati ammessi allo stato
passivo devono presentare al Fondo apposita istanza, a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'istanza deve pervenire al Fondo:
a) entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale dell'avviso previsto all'art. 57, comma 3, del TUF e
all'art. 86, comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della
comunicazione di cui all'art. 97, comma 2, L.F.;
b) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con
riserva ex art. 96, comma 3, L.F., entro 180 giorni dal decreto del
G.D. di scioglimento della riserva;
c) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito
ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.,
entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto
del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
d) nei casi di opposizione o di impugnazione ex art. 57,
comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2
e 3, L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;
e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., entro 180 giorni dalla
sentenza o dal decreto di omologazione del concordato passati in
giudicato.
La scadenza del termine non e' opponibile all'investitore il
quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per
causa ad esso non imputabile.
3. Le istanze di indennizzo e i documenti di cui all'art. 16,
comma 1, devono pervenire al Fondo prima del riparto finale
dell'attivo, anche al fine di consentire l'esercizio del diritto di
surroga di cui all'art. 17.
Art. 11.
1. Nell'istanza, personalmente sottoscritta, l'investitore deve
indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali
richiede l'indennizzo del Fondo e dichiarare se l'ammissione dei
crediti stessi e' o no definitiva. L'istanza va corredata della
seguente documentazione:
a) copia autentica dello stato passivo, per la parte che
riporta i crediti oggetto dell'istanza;
b) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione
fallimentare, attestante se l'ammissione dei crediti sia stata o no
oggetto di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87,
comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;
c) in caso di ammissione del credito allo stato passivo con
riserva ex art. 96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del
G.D. di scioglimento della riserva;
d) nei casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito
ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.,
copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del
G.D., di ammissione del credito allo stato passivo;
e) nei casi di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex
art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., copia
autentica della sentenza passata in giudicato;
f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., copia autentica della
sentenza o del decreto di omologazione del concordato passati in
giudicato;
g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il
credito deriva dalle operazioni di investimento previste dagli
articoli 2 e 3;
h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei
contitolari dei crediti ammessi allo stato passivo non sussiste
alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), b), c), f)
e g) puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa
dagli organi della procedura concorsuale.
Art. 12.
1. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine
di 190 giorni dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo
lo stato passivo, procede all'accertamento delle proprie
disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli interventi
istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il pagamento
degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai
crediti ammessi allo stato passivo, inclusi i crediti ammessi con
riserva ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione
o di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1,
del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.
2. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al
comma 1, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate
alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione
degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista
dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al
comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse
nel frattempo intervenute.
3. Il Fondo provvede a disporre il pagamento degli indennizzi
agli aventi diritto, relativamente ai crediti ammessi allo stato
passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine
di cui all'art. 10, comma 2, lettera a), e per le istanze di cui al
comma 2, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al
Fondo, subordinatamente al perfezionamento, da parte del titolare
dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.
4. Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex
art. 96, comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione
tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 TUB ed ex
art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex
art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo
provvede all'accantonamento degli indennizzi in conti individuali,
infruttiferi, rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento e'
disposto entro 90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art.
10, comma 2, lettera b), c), d) ed e), subordinatamente al
perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti
indicati agli articoli 11 e 16.
Art. 13.
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del
tesoro 14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali
non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini
previsti dall'art. 12, commi 3 e 4, il Fondo puo', con motivata
istanza, richiedere al Ministero dell'economia e delle finanze una
proroga dei termini stessi.
Art. 14.
1. Le disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12,
commi 1 e 2, sono destinate al pagamento, o accantonamento, degli
indennizzi nella misura prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al
pagamento, o accantonamento, degli indennizzi dovuti agli aventi
diritto nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui
e' stato depositato e reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna
procedura; nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex
art. 93 del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le
priorita' determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la
sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
I crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex art. 96,
comma 3, L.F., a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex
art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.
ovvero di giudizio di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex
art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli
stessi ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono.
Art. 15.
1. Nel caso in cui l'ammontare degli impegni quantificati ai
sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilita' finanziarie
destinate a copertura degli interventi istituzionali accertate ai
sensi del medesimo art. 12, commi 1 e 2, il Fondo, ferma la
previsione di cui all'art. 13, provvede al pagamento, o
accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto,
nei limiti consentiti dalle disponibilita' finanziarie come sopra
accertate ed in proporzione all'importo dei singoli indennizzi,
nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 14.
2. I residui indennizzi non soddisfatti dalle disponibilita'
finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, sono
pagati, o accantonati, a valere sulle disponibilita' finanziarie
successivamente acquisite dal Fondo, entro il termine di 90 giorni
dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e con le
priorita' di cui all'art. 14.
Art. 16.
1. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve
far pervenire al Fondo:
a) certificato della Cancelleria del Tribunale - sezione
fallimentare, rilasciato in data non anteriore a 30 giorni da quello
dell'inoltro al Fondo, attestante che nei confronti del credito
iscritto nello stato passivo non sono stati presentati ricorsi per
opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del
TUB, per impugnazione ex art. 98, comma 3, L.F. ed istanza di
revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;
b) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale,
rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro
al Fondo, attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia
stato o no assoggettato a vincoli di indisponibilita';
c) dichiarazione degli organi della procedura concorsuale,
rilasciata in data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro
al Fondo, attestante se siano state fatte o no ripartizioni parziali
e, in caso affermativo, in quale misura;
d) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e
registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), b) e c), puo'
pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa dagli
organi della procedura concorsuale.
3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato
passivo risulti pendente un giudizio a seguito di opposizione, di
impugnazione o di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art.
87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo
provvede all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalita' di
cui all'art. 12, comma 4.
Art. 17.
1. A norma dell'art. 59, comma 4, del TUF il Fondo e' surrogato
nei diritti degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli
indennizzi pagati. Il Fondo notifica agli organi della procedura
concorsuale i pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce
le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.
Art. 18.
1. A norma dell'art. 59, comma 6, del TUF, per le controversie
inerenti la concessione degli indennizzi e' competente il Foro di
Roma.
Art. 19.
1. Nella situazione prevista dall'art. 102 L.F., il
riconoscimento del credito e la verifica se esso derivi
dall'esercizio dei «servizi di investimento» indicati agli articoli 2
e 3 sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai
titolari delle istanze di indennizzo, inoltrate al Fondo a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Il termine di 180 giorni di cui all'art. 10, comma 2,
lettera a), e il termine di 190 giorni di cui all'art. 12, comma 1,
decorrono dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di
cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.
La scadenza del termine di 180 giorni non e' opponibile
all'investitore il quale dimostri di essere stato nella
impossibilita' di rispettarlo.
3. Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine
di 190 giorni di cui al comma 2, procede all'accertamento delle
proprie disponibilita' finanziarie destinate a copertura degli
interventi istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il
pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8.
4. Per le istanze che pervenissero oltre il termine di cui al
comma 3, l'accertamento delle disponibilita' finanziarie destinate
alla copertura degli interventi istituzionali e la quantificazione
degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista
dall'art. 8 sono determinati pariteticamente a quelli di cui al
comma 3, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse
nel frattempo intervenute.
5. Il Fondo provvede a disporre il pagamento dell'indennizzo
all'avente diritto, nei limiti di cui all'art. 8, entro 90 giorni
dalla scadenza dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui
al comma 4, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta
al Fondo.
6. Ai fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve
produrre i seguenti documenti:
a) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei
contitolari del credito riconosciuto ai sensi del comma 1 non
sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4;
b) atto di quietanza, sottoposto ad autentica notarile e
registrazione ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
Art. 20.
1. A norma dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo
23 luglio 1996, n. 415, il presente «Regolamento operativo» si
applica alle insolvenze per le quali lo stato passivo sia stato
depositato e reso esecutivo successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
Art. 21.
1. A norma dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del
tesoro 14 novembre 1997, n. 485, le modifiche del presente
«Regolamento operativo» sono sottoposte alla preventiva approvazione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 22.
1. A norma dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del
tesoro 14 novembre 1997, n. 485, il presente «Regolamento operativo»
e le sue integrazioni e modificazioni sono approvate dal Ministero
dell'economia e delle finanze con provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.