(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
                     FONDO NAZIONALE DI GARANZIA
   (Art. 62, comma 1, decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415)

Regolamento operativo

                               Art. 1.
    1. Ai fini del presente «Regolamento operativo» si intendono per:
      a) «Fondo»:  il Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 62,
comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;
      b) «L.F.» (legge fallimentare): il regio decreto 16 marzo 1942,
n. 267 e successive modificazioni;
      c) «TUB»:  il  decreto  legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e
successive modificazioni;
      d) «TUF»:  il  decreto  legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 e
successive modificazioni;
      e) «Consob»:  la  Commissione  nazionale  per  le societa' e la
borsa;
      f) «Stato   comunitario»:   lo  Stato  appartenente  all'Unione
europea;
      g) «Stato   extracomunitario»:   lo   Stato   non  appartenente
all'Unione europea;
      h) «societa'  di intermediazione mobiliare»: l'impresa, diversa
dalla  banca  e  dagli  intermediari  finanziari iscritti nell'elenco
previsto  dall'art.  107  del  TUB,  avente  sede  legale e Direzione
generale in Italia, autorizzata a prestare servizi di investimento;
      i) «societa'  fiduciaria»:  la  societa' per azioni avente sede
legale  e  direzione generale in Italia, di cui all'art. 60, comma 4,
del  decreto  legislativo  23 luglio  1996,  n.  415,  autorizzata  a
prestare  il  servizio  di  investimento  di cui all'art. 1, comma 5,
lettera d), del TUF;
      l) «societa' di gestione del risparmio»: la societa' per azioni
avente  sede  legale  e direzione generale in Italia, di cui all'art.
18,   comma 2,  del  TUF,  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di
investimento  di  cui  all'art.  1, comma 5, lettera d), del medesimo
TUF;
      m) «societa'   di   gestione  del  risparmio  armonizzata»:  la
societa'  avente  sede  legale  e  direzione  generale  in  uno Stato
comunitario  diverso  dall'Italia,  di  cui all'art. 18, comma 2, del
TUF,  autorizzata  a  prestare  il  servizio  di  investimento di cui
all'art. 1, comma 5, lettera d) del TUF;
      n) «intermediari  finanziari»:  gli  intermediari finanziari di
cui all'art. 18, comma 3, del TUF, autorizzati a prestare il servizio
di  investimento  di  cui all'art. 1, comma 5, lett a), limitatamente
agli strumenti finanziari derivati, e lettera c), del medesimo TUF;
      o) «impresa  di  investimento  comunitaria»: l'impresa, diversa
dalla  banca,  avente  sede  legale e direzione generale in uno Stato
comunitario  diverso  dall'Italia,  autorizzata a prestare servizi di
investimento;
      p) «impresa   di   investimento  extracomunitaria»:  l'impresa,
diversa    dalla   banca,   avente   sede   legale   in   uno   Stato
extracomunitario, autorizzata a prestare servizi di investimento;
      q) «intermediari»:   le   banche   italiane,   le  societa'  di
intermediazione  mobiliare,  le  societa'  fiduciarie, le societa' di
gestione  del  risparmio,  gli intermediari finanziari, gli agenti di
cambio di cui all'art. 201, commi 6 e 7, del TUF; le succursali degli
«intermediari» insediate in Stati comunitari; le succursali insediate
in  Italia  di  banche,  di  imprese  di investimento, comunitarie ed
extracomunitarie, di societa' di gestione del risparmio armonizzate;
      r) «succursale»: sede di attivita', che costituisce parte priva
di   personalita'   giuridica  di  un  intermediario  definito  dalla
lettera q),  che  fornisce  i  «servizi  di  investimento»  ai  quali
l'intermediario medesimo e' autorizzato;
      s) «gruppo»:  quello  definito  dalla  Banca  d'Italia ai sensi
dell'art. 11, comma 1, del TUF;
      t) «strumenti  finanziari»:  gli  strumenti finanziari previsti
dall'art. 1, comma 2, lettera a), b), b-bis), c), d), e), del TUF;
      u) «strumenti  finanziari  derivati»:  gli strumenti finanziari
previsti dall'art. 1, comma 2, lettera f), g), h), i), j), del TUF;
      v) «operazioni  di  investimento»:  i «servizi di investimento»
definiti  dall'art.  1,  comma 5,  del TUF e il «servizio accessorio»
definito dall'art. 1, comma 6, lettera a), del medesimo TUF;
      w) «investitori»:  i  soggetti  che  affidano agli intermediari
definiti  dalle  lettere p), q)  e r) denaro e/o strumenti finanziari
nell'ambito   delle   operazioni   di   investimento  definite  dalla
lettera v).
                               Art. 2.
    1. Il Fondo indennizza gli investitori, entro i limiti di importo
previsti  dall'art.  8,  per  i  crediti,  rappresentati da strumenti
finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei
confronti  di intermediari aderenti al Fondo, come definiti dall'art.
1,   comma 1,  lettera h), i), l), m), n), o), p), q), r),  derivanti
dalla prestazione:
      i) dei seguenti «servizi di investimento»:
        a) negoziazione per conto proprio;
        b) negoziazione per conto terzi;
        c) collocamento  con  o  senza  preventiva  sottoscrizione  o
acquisto  a  fermo,  ovvero  assunzione  di  garanzia  nei  confronti
dell'emittente;
        d) gestione su base individuale di portafogli di investimento
per conto terzi;
        e) ricezione e trasmissione di ordini, nonche' mediazione;
      ii)  del  servizio  di  custodia e amministrazione di strumenti
finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.
    2.  Il Fondo indennizza gli investitori per i crediti indicati al
comma 1, derivanti da operazioni di investimento effettuate da:
      a) succursali    di    banche    italiane,   di   societa'   di
intermediazione  mobiliare,  di  societa'  fiduciarie, di societa' di
gestione  del  risparmio  e  di  intermediari finanziari, aderenti al
Fondo, insediate in Stati comunitari. L'indennizzo del Fondo non puo'
eccedere  il  livello  massimo  di  tutela offerto dal corrispondente
«sistema  di  indennizzo» dello Stato ospitante e, comunque, i limiti
di  importo  previsti  dall'art.  8. Qualora dette succursali abbiano
aderito  ad  un  «sistema  di  indennizzo» ufficialmente riconosciuto
nello  Stato  ospitante  al  fine  di  integrare la tutela del Fondo,
l'intervento  del  Fondo  medesimo  e'  limitato all'importo previsto
dall'art. 8;
      b) succursali  insediate  in  Italia  di  banche, di imprese di
investimento  comunitarie,  di  societa'  di  gestione  del risparmio
armonizzate, aderenti al Fondo, limitatamente all'attivita' svolta in
Italia.  L'intervento  del  Fondo  e'  subordinato all'intervento del
«sistema  di  indennizzo»  dello Stato di origine ed e' limitato alla
differenza  tra  il  proprio indennizzo e quello previsto dal sistema
dello  Stato  di  origine  e,  comunque,  entro  i  limiti di importo
previsti dall'art. 8;
      c) succursali  insediate  in  Italia  di banche e di imprese di
investimento   extracomunitarie,  aderenti  al  Fondo,  limitatamente
all'attivita'  svolta  in  Italia, entro i limiti di importo previsti
dall'art. 8. L'intervento del Fondo e' subordinato all'intervento del
«sistema  di  indennizzo»  dello  Stato di origine o, nei casi in cui
nello  Stato  di  origine non siano previsti «sistemi di indennizzo»,
qualora   dette   succursali   siano   assoggettate   alle  procedure
concorsuali dello Stato italiano.
                               Art. 3.
    1.  Il  Fondo  indennizza gli investitori per i crediti derivanti
dalle   operazioni  di  investimento  indicate  nell'art.  2,  se  le
operazioni   di  investimento  medesime  siano  state  effettuate  da
intermediari  aderenti  al  Fondo, ad esse autorizzati o abilitati ai
sensi del TUF.
    2.  Il  Fondo  indennizza gli investitori per i crediti derivanti
dalle  operazioni di investimento indicate nell'art. 2 e nel comma 1,
effettuate  fino  al momento in cui sia stata pubblicizzata la revoca
dell'autorizzazione  di  cui  al  medesimo  comma 1,  o la cessazione
dell'adesione dell'intermediario al Fondo.
                               Art. 4.
    1.  Sono  esclusi  dall'indennizzo  del  Fondo  i  crediti  delle
seguenti categorie di soggetti:
      a) banche,  societa'  di  intermediazione  mobiliare,  societa'
fiduciarie,  imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie,
agenti  di  cambio,  soggetti di cui al titolo V del TUB, societa' di
gestione   del   risparmio,   societa'   di  gestione  del  risparmio
armonizzate,  organismi  di  investimento  collettivo  del risparmio,
fondi pensione, imprese di assicurazione;
      b) enti  sopranazionali,  amministrazioni  dello  Stato e degli
enti pubblici territoriali;
      c) societa'      appartenenti      allo     stesso     «gruppo»
dell'intermediario;
      d) soci  che detengono, anche per interposta persona, almeno il
cinque  per  cento  del  capitale  dell'intermediario,  anche  per le
operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
      e) amministratori,  dirigenti e sindaci dell'intermediario o di
altre   societa'  del  «gruppo»  di  appartenenza  dell'intermediario
medesimo,   in  carica  negli  ultimi  due  esercizi,  anche  per  le
operazioni di investimento effettuate per interposta persona;
      f) soci  della  societa'  di  revisione  che hanno certificato,
negli  ultimi due esercizi, il bilancio dell'intermediario o di altre
societa'  del  «gruppo»  di appartenenza dell'intermediario medesimo,
anche  per  le  operazioni  di investimento effettuate per interposta
persona;
      g) investitori nei confronti dei quali sia intervenuta condanna
per  i  reati  previsti  dagli  articoli 648-bis e 648-ter del codice
penale;
      h) investitori  che abbiano concorso a determinare l'insolvenza
dell'intermediario,  come  accertato  dagli  organi  della  procedura
concorsuale;
      i) coniuge e parenti fino al primo grado degli agenti di cambio
e dei soggetti indicati nelle lettere d), e), f), g) ed h).
                               Art. 5.
    1.  Gli  interventi  del  Fondo  di  cui agli articoli 2 e 3 sono
subordinati  all'emissione  del  decreto  che dispone la liquidazione
coatta  amministrativa;  nel  caso di fallimento, all'emissione della
sentenza   dichiarativa   di   fallimento;  nel  caso  di  concordato
preventivo, alla sentenza di omologazione del concordato.
    2.  Il  Fondo,  verificatesi  le  situazioni  di  cui al comma 1,
interviene ad indennizzare gli investitori per i crediti chirografari
o  derivanti  dalla mancata restituzione integrale del denaro e degli
strumenti  finanziari o del loro controvalore, di cui agli articoli 2
e  3,  che  siano  stati  riconosciuti in via definitiva dagli organi
della  procedura  concorsuale.  L'indennizzo  e' calcolato sulla base
dell'importo  accertato  in  tale sede, al netto di eventuali riparti
parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale.
                               Art. 6.
    1. Il credito si intende riconosciuto in via definitiva:
      a) in  caso  di  liquidazione coatta amministrativa, quando sia
diventato  esecutivo  lo  stato  passivo  e  non  sia  stata proposta
opposizione  ex art. 57, comma 5, del TUF ed ex art. 87, comma 1, del
TUB;  in  caso  di  opposizione,  quando  questa sia stata decisa con
sentenza  passata  in  giudicato;  in caso di insinuazione tardiva di
credito ex art. 57, comma 3, del TUF ed ex art. 89 del TUB, quando il
credito  sia  stato  ammesso  al  passivo  con  sentenza  passata  in
giudicato;
      b) in  caso  di  fallimento,  quando lo stato passivo sia stato
dichiarato   esecutivo   e  non  sia  stata  promossa  opposizione  o
impugnazione ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.; in caso di ammissione del
credito  allo  stato  passivo  con riserva ex art. 96, comma 3, L.F.,
quando  la riserva sia stata sciolta con decreto del G.D.; in caso di
domanda  tardiva  di  credito ex art. 101 L.F., quando il credito sia
stato  ammesso al passivo con decreto del G.D. o con sentenza passata
in  giudicato;  nei  casi  di  opposizione  o di impugnazione, quando
queste siano state decise con sentenza passata in giudicato;
      c) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93  del  TUB  ed  ex articoli 124 e 160 L.F., quando siano passati in
giudicato la sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
                               Art. 7.
    1.  Ai  sensi  dell'art.  59,  comma 5, del TUF, gli organi della
procedura  concorsuale  verificano  ed attestano se i crediti ammessi
allo   stato   passivo   derivino   dall'esercizio  dei  «servizi  di
investimento»  e del «servizio accessorio» indicati agli articoli 2 e
3.
                               Art. 8.
    1.  A  norma  dell'art.  5  del  decreto  del Ministro del tesoro
14 novembre  1997,  n.  485, l'indennizzo del Fondo si commisura, per
ciascun investitore, all'importo complessivo dei crediti ammessi allo
stato   passivo,   diminuito  dell'importo  degli  eventuali  riparti
parziali effettuati dagli organi della procedura concorsuale, fino ad
un massimo complessivo di 20.000 euro.
    Per  le  procedure  per  le  quali  lo  stato  passivo  e'  stato
depositato   e  reso  esecutivo  anteriormente  al  1° gennaio  2002,
l'indennizzo  del  Fondo  e'  calcolato  al tasso di conversione lire
italiane - ecu del giorno in cui e' stato depositato e reso esecutivo
lo stato passivo.
    2.  Ai  fini  del  rispetto  del limite previsto dal comma 1, per
ciascun  investitore  si sommano i crediti derivanti da operazioni di
investimento  singole  e la quota di pertinenza dei crediti derivanti
da operazioni di investimento congiunte di due o piu' investitori.
    3. Nel caso di operazione di investimento congiunta di due o piu'
investitori  nella  qualita'  di  soci di una societa' o di membri di
un'associazione, ai fini del calcolo del limite previsto dal comma 1,
l'investimento si considera effettuato da un unico investitore.
    4.  Nel  caso di operazioni congiunte di investimento, i crediti,
salvo  specifiche  disposizioni,  si  intendono  ripartiti  in  parti
uguali.
    5.  Nessun  investitore  puo' ottenere un indennizzo superiore ai
crediti complessivamente vantati.
                               Art. 9.
    1.  A  norma  dell'art.  5, comma 4, del decreto del Ministro del
tesoro   14 novembre  1997,  n.  485,  gli  indennizzi  di  cui  agli
articoli 2   e  3  non  sono  cumulabili  con  l'indennizzo  previsto
dall'art. 96-bis del TUB.
                              Art. 10.
    1.  Al fine di ottenere l'indennizzo di cui agli articoli 2, 3 ed
8,  gli  investitori  i  cui  crediti  siano stati ammessi allo stato
passivo   devono  presentare  al  Fondo  apposita  istanza,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento.
    2. L'istanza deve pervenire al Fondo:
      a) entro  180 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale  dell'avviso  previsto  all'art.  57,  comma 3,  del  TUF e
all'art.  86,  comma 8, del TUB, ovvero dalla data di ricezione della
comunicazione di cui all'art. 97, comma 2, L.F.;
      b) in  caso  di  ammissione  del credito allo stato passivo con
riserva  ex  art. 96, comma 3, L.F., entro 180 giorni dal decreto del
G.D. di scioglimento della riserva;
      c) nei  casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito
ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.,
entro  180  giorni  dalla sentenza passata in giudicato o dal decreto
del G.D. di ammissione del credito allo stato passivo;
      d) nei  casi  di  opposizione  o  di  impugnazione  ex art. 57,
comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, commi 2
e 3, L.F., entro 180 giorni dalla sentenza passata in giudicato;
      e) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93  del  TUB  ed  ex  articoli 124 e 160 L.F., entro 180 giorni dalla
sentenza  o  dal  decreto  di  omologazione del concordato passati in
giudicato.
    La  scadenza  del  termine  non  e' opponibile all'investitore il
quale dimostri di essere stato nell'impossibilita' di rispettarlo per
causa ad esso non imputabile.
    3.  Le  istanze  di  indennizzo e i documenti di cui all'art. 16,
comma 1,   devono   pervenire  al  Fondo  prima  del  riparto  finale
dell'attivo,  anche  al fine di consentire l'esercizio del diritto di
surroga di cui all'art. 17.
                              Art. 11.
    1.  Nell'istanza,  personalmente sottoscritta, l'investitore deve
indicare l'importo dei crediti ammessi allo stato passivo per i quali
richiede  l'indennizzo  del  Fondo  e  dichiarare se l'ammissione dei
crediti  stessi  e'  o  no  definitiva.  L'istanza va corredata della
seguente documentazione:
      a) copia  autentica  dello  stato  passivo,  per  la  parte che
riporta i crediti oggetto dell'istanza;
      b) certificato   della  Cancelleria  del  Tribunale  -  sezione
fallimentare,  attestante  se l'ammissione dei crediti sia stata o no
oggetto  di  opposizione  ex  art.  57, comma 5, del TUF, ex art. 87,
comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F.;
      c) in  caso  di  ammissione  del credito allo stato passivo con
riserva  ex  art.  96, comma 3, L.F., copia autentica del decreto del
G.D. di scioglimento della riserva;
      d) nei  casi di insinuazione o dichiarazione tardiva di credito
ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.,
copia autentica della sentenza passata in giudicato o del decreto del
G.D., di ammissione del credito allo stato passivo;
      e) nei  casi  di  opposizione  ex art. 57, comma 5, del TUF, ex
art.  87,  comma 1,  del  TUB  ed  ex  art.  98, comma 2, L.F., copia
autentica della sentenza passata in giudicato;
      f) nei casi di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art.
93  del  TUB  ed  ex  articoli 124  e 160 L.F., copia autentica della
sentenza  o  del  decreto  di  omologazione del concordato passati in
giudicato;
      g) attestazione degli organi della procedura concorsuale che il
credito  deriva  dalle  operazioni  di  investimento  previste  dagli
articoli 2 e 3;
      h) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei
contitolari  dei  crediti  ammessi  allo  stato  passivo non sussiste
alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4.
    2.  La  documentazione  di cui al comma 1, lettera a), b), c), f)
e g) puo' pervenire al Fondo anche direttamente e in forma cumulativa
dagli organi della procedura concorsuale.
                              Art. 12.
    1.  Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine
di  190 giorni dalla data in cui e' stato depositato e reso esecutivo
lo    stato   passivo,   procede   all'accertamento   delle   proprie
disponibilita'  finanziarie  destinate  a  copertura degli interventi
istituzionali  e  alla quantificazione degli impegni per il pagamento
degli  indennizzi nella misura prevista dall'art. 8, relativamente ai
crediti  ammessi  allo  stato  passivo, inclusi i crediti ammessi con
riserva  ex art. 96, comma 3, L.F. o che siano oggetto di opposizione
o  di impugnazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art. 87, comma 1,
del TUB ed ex art. 98, commi 2 e 3, L.F.
    2.  Per  le  istanze  che pervenissero oltre il termine di cui al
comma 1,  l'accertamento  delle  disponibilita' finanziarie destinate
alla  copertura  degli  interventi istituzionali e la quantificazione
degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista
dall'art.  8  sono  determinati  pariteticamente  a  quelli di cui al
comma 1, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse
nel frattempo intervenute.
    3.  Il  Fondo  provvede  a disporre il pagamento degli indennizzi
agli  aventi  diritto,  relativamente  ai  crediti ammessi allo stato
passivo in via definitiva, entro 90 giorni dalla scadenza del termine
di  cui  all'art. 10, comma 2, lettera a), e per le istanze di cui al
comma 2,  entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta al
Fondo,  subordinatamente  al  perfezionamento,  da parte del titolare
dell'indennizzo, dei documenti indicati agli articoli 11 e 16.
    4.  Nei casi di crediti ammessi allo stato passivo con riserva ex
art.  96,  comma 3,  L.F.,  a seguito di insinuazione o dichiarazione
tardiva di credito ex art. 57, comma 3, del TUF, ex art. 89 TUB ed ex
art. 101 L.F., ovvero di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex
art.  87,  comma 1,  del  TUB  ed ex art. 98, comma 2, L.F., il Fondo
provvede  all'accantonamento  degli  indennizzi in conti individuali,
infruttiferi,  rubricati a nome degli aventi diritto; il pagamento e'
disposto  entro  90 giorni dalla scadenza dei termini di cui all'art.
10,    comma 2,   lettera b), c), d)   ed e),   subordinatamente   al
perfezionamento, da parte del titolare dell'indennizzo, dei documenti
indicati agli articoli 11 e 16.
                              Art. 13.
    1.  Ai  sensi  dell'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro del
tesoro  14 novembre 1997, n. 485, qualora per circostanze eccezionali
non fosse possibile disporre i pagamenti degli indennizzi nei termini
previsti  dall'art.  12,  commi 3  e  4,  il Fondo puo', con motivata
istanza,  richiedere  al  Ministero dell'economia e delle finanze una
proroga dei termini stessi.
                              Art. 14.
    1. Le disponibilita' finanziarie accertate ai sensi dell'art. 12,
commi 1  e  2,  sono  destinate al pagamento, o accantonamento, degli
indennizzi  nella  misura  prevista dall'art. 8. Il Fondo provvede al
pagamento,  o  accantonamento,  degli  indennizzi  dovuti agli aventi
diritto  nell'ordine e con le priorita' determinati dalla data in cui
e'  stato  depositato  e  reso esecutivo lo stato passivo di ciascuna
procedura;  nei  casi  di concordato ex art. 57, comma 3, del TUF, ex
art.  93  del TUB ed ex articoli 124 e 160 L.F., nell'ordine e con le
priorita'  determinati dalla data in cui sono passati in giudicato la
sentenza o il decreto di omologazione del concordato.
    I  crediti  ammessi  allo  stato  passivo con riserva ex art. 96,
comma 3,  L.F.,  a seguito di insinuazione o dichiarazione tardiva ex
art.  57,  comma 3,  del  TUF, ex art. 89 del TUB ed ex art. 101 L.F.
ovvero  di  giudizio  di opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex
art.  87, comma 1, del TUB ed ex art. 98, comma 2, L.F., assumono gli
stessi ordine e priorita' della procedura cui si riferiscono.
                              Art. 15.
    1.  Nel  caso  in  cui  l'ammontare degli impegni quantificati ai
sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, superi le disponibilita' finanziarie
destinate  a  copertura  degli  interventi istituzionali accertate ai
sensi  del  medesimo  art.  12,  commi 1  e  2,  il  Fondo,  ferma la
previsione   di   cui   all'art.   13,   provvede   al  pagamento,  o
accantonamento, parziale degli indennizzi dovuti agli aventi diritto,
nei  limiti  consentiti  dalle  disponibilita' finanziarie come sopra
accertate  ed  in  proporzione  all'importo  dei  singoli indennizzi,
nell'ordine e con le priorita' di cui all'art. 14.
    2.  I  residui  indennizzi  non  soddisfatti dalle disponibilita'
finanziarie  accertate  ai  sensi  dell'art.  12,  commi 1  e 2, sono
pagati,  o  accantonati,  a  valere  sulle disponibilita' finanziarie
successivamente  acquisite  dal  Fondo, entro il termine di 90 giorni
dall'acquisizione delle disponibilita' medesime, nell'ordine e con le
priorita' di cui all'art. 14.
                              Art. 16.
    1.  Ai  fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve
far pervenire al Fondo:
      a) certificato   della  Cancelleria  del  Tribunale  -  sezione
fallimentare,  rilasciato in data non anteriore a 30 giorni da quello
dell'inoltro  al  Fondo,  attestante  che  nei  confronti del credito
iscritto  nello  stato  passivo non sono stati presentati ricorsi per
opposizione ex art. 57, comma 5, del TUF, ed ex art. 87, comma 1, del
TUB,  per  impugnazione  ex  art.  98,  comma 3,  L.F.  ed istanza di
revocazione ex art. 98, comma 4, L.F.;
      b) dichiarazione  degli  organi  della  procedura  concorsuale,
rilasciata  in  data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro
al  Fondo,  attestante se il credito iscritto nello stato passivo sia
stato o no assoggettato a vincoli di indisponibilita';
      c) dichiarazione  degli  organi  della  procedura  concorsuale,
rilasciata  in  data non anteriore a 30 giorni da quello dell'inoltro
al  Fondo, attestante se siano state fatte o no ripartizioni parziali
e, in caso affermativo, in quale misura;
      d) atto  di  quietanza,  sottoposto  ad  autentica  notarile  e
registrazione  ai  sensi  della  legge  16 febbraio 1913, n. 89 e del
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
    2. La documentazione di cui al comma 1, lettera a), b) e c), puo'
pervenire  al  Fondo  anche  direttamente e in forma cumulativa dagli
organi della procedura concorsuale.
    3. Nei casi in cui nei confronti del credito iscritto nello stato
passivo  risulti  pendente  un  giudizio a seguito di opposizione, di
impugnazione  o  di revocazione ex art. 57, comma 5, del TUF, ex art.
87,  comma 1,  del  TUB ed ex art. 98, commi 2, 3 e 4, L.F., il Fondo
provvede  all'accantonamento dell'indennizzo, secondo le modalita' di
cui all'art. 12, comma 4.
                              Art. 17.
    1.  A  norma dell'art. 59, comma 4, del TUF il Fondo e' surrogato
nei  diritti  degli investitori fino a concorrenza dell'importo degli
indennizzi  pagati.  Il  Fondo  notifica  agli organi della procedura
concorsuale  i  pagamenti effettuati e, entro tali limiti, percepisce
le somme dei riparti dell'attivo effettuati dagli organi medesimi.
                              Art. 18.
    1.  A  norma  dell'art. 59, comma 6, del TUF, per le controversie
inerenti  la  concessione  degli  indennizzi e' competente il Foro di
Roma.
                              Art. 19.
    1.   Nella   situazione   prevista   dall'art.   102   L.F.,   il
riconoscimento   del   credito   e   la   verifica   se  esso  derivi
dall'esercizio dei «servizi di investimento» indicati agli articoli 2
e 3 sono effettuati dal Fondo, che comunica le relative risultanze ai
titolari  delle  istanze di indennizzo, inoltrate al Fondo a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento.
    2.  Il  termine  di  180  giorni  di  cui  all'art.  10, comma 2,
lettera a),  e  il termine di 190 giorni di cui all'art. 12, comma 1,
decorrono  dalla data di ricezione della comunicazione dei decreti di
cui all'art. 102, commi 1 e 3, L.F.
    La   scadenza  del  termine  di  180  giorni  non  e'  opponibile
all'investitore   il   quale   dimostri   di   essere   stato   nella
impossibilita' di rispettarlo.
    3.  Il Fondo, sulla base delle istanze pervenute entro il termine
di  190  giorni  di  cui  al  comma 2, procede all'accertamento delle
proprie   disponibilita'  finanziarie  destinate  a  copertura  degli
interventi  istituzionali e alla quantificazione degli impegni per il
pagamento degli indennizzi nella misura prevista dall'art. 8.
    4.  Per  le  istanze  che pervenissero oltre il termine di cui al
comma 3,  l'accertamento  delle  disponibilita' finanziarie destinate
alla  copertura  degli  interventi istituzionali e la quantificazione
degli impegni per il pagamento degli indennizzi nella misura prevista
dall'art.  8  sono  determinati  pariteticamente  a  quelli di cui al
comma 3, a condizione che non vengano modificate situazioni pregresse
nel frattempo intervenute.
    5.  Il  Fondo  provvede  a  disporre il pagamento dell'indennizzo
all'avente  diritto,  nei  limiti  di cui all'art. 8, entro 90 giorni
dalla  scadenza  dei termini di cui al comma 2; per le istanze di cui
al  comma 4, entro 90 giorni dalla data in cui l'istanza e' pervenuta
al Fondo.
    6.  Ai  fini del pagamento dell'indennizzo, l'avente diritto deve
produrre i seguenti documenti:
      a) atto notorio attestante che nei confronti del titolare o dei
contitolari  del  credito  riconosciuto  ai  sensi  del  comma 1  non
sussiste alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 4;
      b) atto  di  quietanza,  sottoposto  ad  autentica  notarile  e
registrazione  ai sensi della legge 16 febbraio 1913, n. 89 e decreto
del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
                              Art. 20.
    1.  A  norma  dell'art.  62,  comma 3,  del  decreto  legislativo
23 luglio  1996,  n.  415,  il  presente  «Regolamento  operativo» si
applica  alle  insolvenze  per  le  quali  lo stato passivo sia stato
depositato  e  reso esecutivo successivamente alla data di entrata in
vigore del decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997, n. 485.
                              Art. 21.
    1.  A  norma  dell'art. 12, comma 5, del decreto del Ministro del
tesoro   14 novembre   1997,   n.  485,  le  modifiche  del  presente
«Regolamento  operativo» sono sottoposte alla preventiva approvazione
del Ministero dell'economia e delle finanze.
                              Art. 22.
    1.  A  norma  dell'art. 12, comma 2, del decreto del Ministro del
tesoro  14 novembre 1997, n. 485, il presente «Regolamento operativo»
e  le  sue  integrazioni e modificazioni sono approvate dal Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  con  provvedimento pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.