ALLEGATO RELAZIONE L'esigenza di addivenire ad una nuova formulazione delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro, approvate con decreti Ministeriali 30 giugno 1939, 15 settembre 1967, 10 luglio 1969 e 15 settembre 1972, comprendenti complessivamente circa 1600 articoli, e' stata avvertita a seguito della numerosa legislazione intervenuta sia in materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato sia in ordine all'organizzazione e ai compiti degli uffici del Ministero dell'economia e delle finanze, normativa che ha reso del tutto superati gran parte dei menzionati articoli. Circa le disposizioni che hanno profondamente innovato la materia di cui trattasi si citano, in particolare, quelle relative: a) alla informatizzazione delle procedure di entrata e di spesa dello Stato, iniziate con l'introduzione del mandato informatico (articoli 16 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367) e proseguite, tra l'altro, con la dematerializzazione degli ordini di accreditamento nonche' degli ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale (articoli 2 e 16 citato D.P.R. n. 3671994); b) alla dematerializzazione delle quietanze mod. 80T, prevista nell'ambito del processo di avvio della tesoreria telematica (decreto Ministeriale 11 dicembre 2001, emanato in attuazione dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887); c) all'affidamento del servizio di tesoreria centrale alla Banca d'Italia - disposto con l'articolo 6 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e reso operativo a decorrere dal 1° gennaio 1999 a seguito della convenzione stipulata il 9 ottobre 1998 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Banca d'Italia; d) al trasferimento dei compiti in materia di gestione dei conti di tesoreria e di rapporti con la Banca d'Italia dalla ex Direzione generale del tesoro al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 e articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154). Tenuto presente quanto sopra, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 ottobre 2001, modificato con successivo decreto dello stesso Ministro del 17 maggio 2002, e' stato istituito un apposito Gruppo di lavoro interistituzionale, ricostituito con determina del Ragioniere generale dello Stato del 24 novembre 2005, con il compito di formulare proposte in materia di disciplina dei rapporti di tesoreria delle Amministrazioni dello Stato con la Banca d'Italia. Al fine di adempiere correttamente al compito assegnatogli, il Gruppo in parola ha tralasciato di prendere in considerazione tutti quegli argomenti estranei alla propria attivita' nonche' quelli del tutto superati o disciplinati altrove (organizzazione degli uffici, trattamento previdenziale e fiscale degli stipendi e delle pensioni, perenzione e prescrizione, spese di giustizia, vincite al lotto, documentazione e forma degli atti pubblici e delle scritture private ecc... ). In particolare: a) per quanto concerne le Istruzioni generali di cui al decreto Ministeriale 30 giugno 1939, hanno costituito oggetto di riesame solo gli articoli riguardanti le materie appresso elencate, essendo stati tutti gli altri articoli abrogati dalle successive Istruzioni o superati da disposizioni intervenute in seguito: 1) le spese fisse (artt. da 724 a 963); 2) i pagamenti per conto delle Amministrazioni e delle aziende autonome (artt. da 1100 a 1204); 3) i titoli di Stato (artt. da 973 a 1063 ter e da 1373 a 1400); 4) i depositi (artt. da 1322 a 1372); 5) le monete (artt. da 1086 a 1099 e da 1404 a 1432); 6) la chiusura dell'esercizio (artt. da 1445 a 1477); b) circa le Istruzioni approvate con d.m. 15 settembre 1967, aventi ad oggetto "Ordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione generale del tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza": 1) gli artt. da 1 a 4, relativi alle attribuzioni della Direzione generale del tesoro, sono stati superati a seguito della riorganizzazione dell'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica avvenuta con il D.P.R. 20 febbraio 1998, n.38 e con il d.P.R. 28 aprile 1998, n. 154; 2) gli artt. da 5 a 49, riguardanti la Tesoreria centrale dello Stato, sono anch'essi superati a seguito del gia' citato trasferimento del servizio di tesoreria centrale alla Banca d'Italia; 3) gli artt. da 50 a 60 (Zecca e Istituti annessi), sono da ritenere non piu' in vigore per effetto della trasformazione della Zecca dello Stato in una sezione, con contabilita' separata, dell'Istituto poligrafico dello Stato, attualmente "Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A." ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 e della deliberazione CIPE del 2 agosto 2002; 4) gli artt. da 61 a 64 sono del tutto superati in quanto con la dematerializzazione dei titoli di Stato disposta con l'art. 39 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, l'Agenzia contabile dei titoli del debito pubblico ha cessato di esistere; 5) gli artt. da 65 a 110, riguardanti l'ex Cassa speciale per il servizio dei biglietti a debito dello Stato, sono stati completamente revisionati e fatti confluire nella parte delle nuove Istruzioni riguardante le monete; 6) gli artt. da 111 a 176 (eccetto l'art. 125, che e' stato preso in esame in occasione della revisione delle disposizioni riguardanti la chiusura dell'esercizio) sono stati riformulati e inseriti nella parte prima delle nuove Istruzioni con il titolo "Servizio di tesoreria svolto dalla Banca d'Italia"; 7) gli artt. da 177 a 238 sono estranei all'oggetto delle nuove Istruzioni in quanto non trattano dei rapporti di tesoreria bensi' dell'ordinamento, della struttura e delle attribuzioni nonche' delle scritture delle direzioni provinciali del Tesoro e dei Centri meccanografici (ora, rispettivamente, Direzioni provinciali dei servizi vari e Centro elaborazione e servizi del sistema informativo integrato di Latina); c) per quanto concerne gli articoli delle Istruzioni approvate con il d.m. 10 luglio 1969 (artt. da 239 a 400), riguardanti le entrate: 1) gli articoli 239, 240, 244, 245, da 247 a 261, da 267 a 270, da 281 a 304 e 393 sono stati riformulati alla luce delle disposizioni normative sopravvenute; 2) gli articoli 241, 242, 243, 246, da 262 a 266, 271, 272, da 273 a 280, da 305 a 392 e da 394 a 400 risultano superati o non pertinenti al servizio di tesoreria dello Stato; d) circa, infine, le Istruzioni approvate con d.m. 15 dicembre 1972, concernenti le spese, (artt. da 401 a 789): 1) gli artt. 609, 610, 612 e 750 sono stati presi in esame in occasione della formulazione del nuovo articolato sulla chiusura dell'esercizio; 2) numerosi articoli non sono stati presi in considerazione perche' superati (artt. da 473 a 478, da 519 a 527, 531 e 532, da 590 a 601, da 716 a 726 e da 762 a 789) o estranei alle nuove Istruzioni (artt. da 572 a 582, da 602 a 607, 611,612, 614 e da 616 a 715); 3) i rimanenti articoli, opportunamente aggiornati, hanno contribuito a formare, insieme agli articolati contenuti nelle Istruzioni approvate con d.m. 30 giugno 1939 e riguardanti le spese fisse (artt. da 429 a 548, da 724 a 749 e da 751 a 963), i pagamenti per conto delle Amministrazioni e delle aziende autonome (artt. da 1100 a 1204) e le contabilita' speciali (artt. da 1223 a 1321), la parte terza delle nuove Istruzioni denominata "Spese". Al termine del lavoro svolto come sopra specificato la struttura delle nuove Istruzioni e' risultata la seguente: Parte Prima : Servizio di tesoreria (artt. da 1 a 44). Parte Seconda : Entrate (artt. da 45 a 68). Parte Terza: Spese (artt. da 69 a 171). Parte Quarta: Depositi (artt. da 172 a 181). Parte Quinta: Titoli di Stato (artt. da 182 a 188). Parte Sesta: Monete metalliche (artt. da 189 a 192). Parte Settima: Chiusura dell'esercizio finanziario (artt. da 193 a 201). Parte Ottava: Disposizioni finali (art. 202) In dettaglio vengono indicati i contenuti delle singole parti: Parte Prima : Servizio di tesoreria (artt. da 1 a 44) . Detta parte, sostitutiva, com'e' noto, degli articoli da 111 a 176 delle Istruzioni generali approvate con d.m. 15 settembre 1967, comprende: a) l'articolazione del servizio di tesoreria dello Stato (art. 1); b) la vigilanza sul servizio di tesoreria e i compiti della Tesoreria centrale e delle Tesorerie provinciali (artt. da 2 a 5); c) il sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione (artt. 6 e 7); c) le modalita' di svolgimento del servizio di tesoreria (artt. da 8 a 44). Parte Seconda : Entrate (artt. da 45 a 68). Gli articoli dettano disposizioni in materia di: a) versamenti in generale (artt. 45 e 46); b) valori e i titoli ammessi in versamento (artt. da 47 a 56); c) distinte di versamento (art. 57); d) quietanze e altri titoli di entrata (artt. da 58 a 67); e) rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'Erario (art. 68). Parte Terza: Spese (artt. da 69 a 171). L'articolato tratta: a) del pagamento delle spese in generale (artt. da 69 a 71); b) dell'intestazione dei titoli di spesa (artt. da 72 a 81); c) dell'estinzione dei titoli di spesa (artt. da 82 a 90); d) della responsabilita' degli uffici pagatori (artt. da 91 a 92); e) dei pagamenti all'estero (artt. da 93 e 95); f) dei pagamenti non andati a buon fine (art. 96); g) dei titoli di spesa informatici (artt. da 97 a 113); h) dei titoli di spesa cartacei (artt. da 114 a 139); i) dei conti correnti di tesoreria e delle contabilita' speciali (artt. da 140 a 152); l) dei pagamenti per conto di amministrazioni e aziende autonome (artt. 153 e 154); m) dei pagamenti in conto sospeso e dei titoli di spesa da regolarizzare (artt. da 155 a 160); n) del trasferimento dei fondi tra le Tesorerie (art.161) o) della perenzione dei titoli di spesa (artt. da 162 a 164); p) degli atti impeditivi al pagamento (artt. da 165 a 171). Parte Quarta: Depositi (artt. da 172 a 181). L'articolato, che sostituisce gli artt. da 1327 a 1372 delle Istruzioni sui servizi del Tesoro approvate con d.m. 30 giugno 1939 nonche' le Istruzioni per il servizio dei depositi definitivi approvate con d.m. 22 novembre 1954, tratta dei depositi provvisori e dei depositi definitivi. Oltre a essere disciplinati le tipologie di depositi (art. 173) e i depositi a cauta custodia (artt. 179 e 180), vengono dettate disposizioni riguardanti la costituzione (artt. 172 e 174), l'estinzione (art. 175), la restituzione (art. 176) e l'incameramento (artt. 177 e 178) dei depositi provvisori. Circa i depositi definitivi, la loro gestione e' disciplinata dall'art. 183. Parte Quinta: Titoli di Stato (artt. da 182 a 188). Disciplina il trattamento dei titoli dematerializzati (artt. da 182 a 186) e introduce disposizioni transitorie per il trattamento dei titoli non dematerializzati (artt. 187 e 188). Gli articoli relativi all'attuale normativa sulle emissioni di debito pubblico - materia che rientra tra le competenze del Dipartimento del Tesoro in base all'art. 2 del D.P.R. n. 38 del 20 febbraio 1998 - trovano la loro base nelle disposizioni legislative che hanno stabilito la dematerializzazione dei titoli di Stato ( d.lgs. 24 giugno 1998, n. 213, artt. da 39 a 46). Per quanto riguarda, invece, le norme transitorie che si riferiscono a titoli esistenti ancora in forma materiale, nulla, nella sostanza, e' stato innovato rispetto alle precedenti procedure di debito pubblico. Parte Sesta: Monete metalliche (artt. da 187 a 192). L'articolato - sostitutivo degli artt. da 1086 a 1099 e da 1404 a 1432 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con d.m. 30 giugno 1939, nonche' degli artt. da 50 a 60 e da 65 a 110 delle Istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con d.m. 15 settembre 1967 - disciplina la sola circolazione delle monete metalliche essendo stata introdotta, con l'articolo 3 della legge 7 aprile 1997, n. 96, la prescrizione delle banconote e dei biglietti a debito dello Stato. Al fine di armonizzare l'attivita' di somministrazione delle monete metalliche, svolta dalla Cassa speciale di concerto con le Tesorerie ai sensi decreto Ministeriale 5 agosto 1999, n. 524, e' stato previsto quanto segue: a) per esigenze contabili legate all'introduzione dell'euro, le quietanze di fondo somministrato sono emesse dalla Tesoreria provinciale di Roma nel giorno di effettiva consegna delle monete e non piu' nel giorno del prelievo; fino all'emissione della quietanza la Cassa risulta contabilmente tutelata dal verbale di consegna delle monete al vettore (art. 189); b) vengono meno le verifiche dei valori all'atto della consegna, in quanto le Tesorerie interessate assumono le monete per il valore dichiarato sulle confezioni, salvo effettuare successivi controlli; eventuali discordanze saranno ripianate successivamente (art. 190); c) circa il ritiro delle monete logore, danneggiate o alterate e le monete sospette di falsita', l'articolato e' stato adeguato alla normativa vigente (artt. 191 e 192). Parte Settima: Chiusura dell'esercizio finanziario (artt. da 193 a 201). Gli articoli trattano degli adempimenti da effettuarsi, in materia di entrate e di spese, dalle Amministrazioni statali e dall'Istituto che gestisce il servizio di tesoreria dello Stato in occasione della chiusura dell'esercizio. Parte Ottava: Disposizioni transitorie (art. 202). Allo scopo di dare omogeneita' al testo ed evitare ripetizioni all'interno dell'articolato si e' preferito predisporre un apposito articolo di chiusura che disciplinasse l'informatizzazione delle scritture. Ministero Economia e Finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ISTRUZIONI SUL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO INDICE Glossario PARTE PRIMA IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO TITOLO I ORDINAMENTO E FUNZIONI Art. 1 - Articolazione del servizio di tesoreria dello Stato Art. 2 - Vigilanza sul servizio di tesoreria e rapporti tra Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia Art. 3 - La Tesoreria centrale Art. 4 - Le Tesorerie provinciali Art. 5 - La Tesoreria di Roma Tuscolano Art. 6 - Il Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione Art. 7 - Adesione al SIPA TITOLO II SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 8 - Orario di sportello Art. 9 - Richiesta di notizie sul servizio di tesoreria Art. 10 - Divieto di dare istruzioni alle Tesorerie senza preventivi accordi col Ministero dell'economia e delle finanze Art. 11 - Affrancatura della corrispondenza relativa al servizio di tesoreria Art. 12 - Spedizione o consegna di corrispondenza e documenti Art. 13 - Registro generale delle operazioni di entrata e di uscita (mod. 82- 83 T.) Art. 14 - Scritturazione nei registri di sportello di entrata e di uscita dei versamenti e dei pagamenti eseguiti giornalmente Art. 15 - Registrazione dei pagamenti Art. 16 - Registrazione dei pagamenti di debito pubblico Art. 17 - Registrazione dei pagamenti in conto sospeso Art. 18 - Registrazione dei movimenti dei depositi provvisori Art. 19 - Registro del movimento di carico e scarico dei valori postali e di altra specie pervenuti in versamento Art. 20 - Registro del movimento di carico e scarico dei certificati di accreditamento e degli assegni di postagiro Art. 21 - Registro mod. 16 T del movimento degli inserti con marchio a secco Art. 22 - Elenco dei versamenti erariali Art. 23 - Scritture di prenotazione Art. 24 - Registrazione dei movimenti delle contabilita' speciali Art. 25 - Registro mod. 190 T Art. 26 - Rilievi della Corte dei conti Art. 27 - Contabilita' periodiche Art. 28 - Contenuto e confezionamento dei pieghi per la spedizione delle contabilita' Art. 29 - Revisione delle contabilita' prodotte dalle Tesorerie per i titoli di spesa cartacei. Art. 30 - Rilievi sulle contabilita' riguardanti i pagamenti per conto del debito pubblico Art. 31 - Variazioni alle scritture contabili relative ai pagamenti per conto delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato Art. 32 - Esame dei titoli di spesa cartacei gia' prodotti in contabilita' Art. 33 - Esame dei documenti sostitutivi relativi ai titoli di spesa informatici Art. 34 - Compilazione del conto mensile Art. 35 - Dichiarazioni di regolarita' rilasciate dalla Corte dei conti Art. 36 - Conto complementare dell'esercizio finanziario Art. 37 - Sottoconti giudiziali Art. 38 - Sottoconto giudiziale mod. 116 T Art. 39 - Sottoconto giudiziale mod. 118 T Art. 40 - Sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I MEF Art. 41 - Sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I MEF Art. 42 - Conti giudiziali dell'Amministrazione centrale della Banca d'Italia Art. 43 - Conto giudiziale mod. 115 T per le entrate e le uscite della contabilita' dello Stato Art. 44 - Conto giudiziale mod. 117 T per la gestione dei depositi provvisori PARTE SECONDA ENTRATE Titolo I VERSAMENTI Capo I Disposizioni generali Art. 45 - Versamento delle entrate nelle casse dello Stato Art. 46 - Imputazione dei versamenti Capo II Valori e titoli ammessi in versamento Art. 47 - Specie dei valori e dei titoli Art. 48 - Versamenti mediante vaglia postali e assegni postali vidimati Art. 49 - Versamenti nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie Art. 50 - Interessi sui fondi versati in conto corrente postale Art. 51 - Contabilizzazione dei versamenti affluiti sui conti correnti postali Art. 52 - Somme erroneamente versate sui conti correnti postali delle Tesorerie Art. 53 - Vaglia postali e assegni postali di dubbia imputazione Art. 54 - Versamenti mediante bonifici bancari e postali Art. 55 - Versamenti di titoli di spesa pagati Art. 56 - Bonifici bancari e postali di dubbia imputazione e restituzione di somme erroneamente versate Capo III Distinte di versamento Art. 57 - Compilazione delle distinte di versamento TITOLO II QUIETANZE E ALTRI TITOLI DI ENTRATA Art. 58 - I documenti di entrata Art. 59 - Firma, emissione, consegna o spedizione dei documenti di entrata Art. 60 - Compilazione dei documenti di entrata Art. 61 - Inserti con marchio a secco - custodia e movimento Art. 62 - Rettifiche di imputazione dei documenti di entrata Art. 63 - Variazione degli elementi descrittivi dei documenti di entrata Art. 64 - Riduzione dell'importo e annullamento dei documenti di entrata Art. 65 - Imposta di bollo sui documenti di entrata Art. 66 - Distruzione o smarrimento di documenti di entrata Art. 67 - Divieto di rilasciare duplicati o copie delle quietanze Art. 68 - Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario PARTE TERZA SPESE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Pagamento delle spese Art. 69 - Principi Art. 70 - Titoli di pagamento Art. 71 - Elementi dei titoli di spesa Capo II Intestazione dei titoli di spesa Art. 72 - Persona fisica Art. 73 - Soggetto titolare di carica pubblica Art. 74 - Persone giuridiche, enti o associazioni o societa', con o senza personalita' Giuridica Art. 75 - Impresa individuale Art. 76 - Enti militari e corpi di polizia Art. 77 - Commutazione in documenti di entrata Art. 78 - Curatela fallimentare Art. 79 - Concordato preventivo Art. 80 - Liquidazione coatta amministrativa Art. 81 - Titoli di spesa collettivi Capo III Estinzione dei titoli di spesa Art. 82 - Modalita' di estinzione Art. 83 - Limitazioni ed esclusioni Art. 84 - Emissione e spedizione dei vaglia cambiari della Banca d'Italia Art. 85 - Richiesta di modifica della modalita' di pagamento Art. 86 - Forma delle quietanze Art. 87 - Quietanze sui titoli intestati alla carica Art. 88 - Quietanze dei delegati alla riscossione Art. 89 - Annotazione da apporsi sui titoli estinti Art. 90 - Rimborso dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli uffici statali abilitati Capo IV Responsabilita' degli uffici pagatori Art. 91 - Responsabilita' degli uffici pagatori per indebiti pagamenti Art. 92 - Accertamento dell'identita' personale del creditore Capo V Pagamenti all'estero Art. 93 - Pagamenti in euro nell'area dei paesi dell'Unione Europea che adottano la moneta unica Art. 94 - Altri pagamenti Art. 95 - Pagamenti all'estero delle pensioni Capo VI Pagamenti non andati a buon fine Art. 96 - Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon fine TITOLO II TITOLI DI SPESA INFORMATICI Capo I Disposizioni generali Art. 97 - Procedure riguardanti i titoli informatici Art. 98 - Controlli della Banca d'Italia Art. 99 - Annullamento e rettifiche dei titoli informatici Art. 100 - Estinzione contabile dei titoli di spesa informatici Art. 101 - Pagamenti in contanti relativi a titoli di spesa informatici Capo II Titoli informatici Art. 102 - Mandati informatici Art. 103 - Ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale Art. 104 - Ordini di accreditamento informatici Art. 105 - Titoli informatici emessi su ordini di accreditamento Art. 106 - Ordinativi informatici emessi su contabilita' speciali Capo III Pagamento di ordinativi di spesa fissa informatici Art. 107 - Pagamento degli stipendi, pensioni e spese fisse varie Art. 108 - Imputazione delle spese Art. 109 - Pagamenti in contanti Art. 110 - Numerazione degli ordini di pagamento Art. 111 - Rendicontazione dei pagamenti Art. 112 - Informazione sui pagamenti telematici Art. 113 - Scritture di rettifica TITOLO III TITOLI DI SPESA CARTACEI Capo I Disposizioni generali Art. 114 - Modalita' di compilazione dei titoli di spesa Art. 115 - Firme dei titoli di spesa Art. 116 - Comunicazione delle firme autografe alle Tesorerie Art. 117 - Avvisi di emissione dei titoli di spesa Art. 118 - Rettifica e annullamento dei titoli di spesa Art. 119 - Assegnazione dei titoli di spesa per il pagamento Art. 120 - Recapito dei titoli di spesa per il pagamento Art. 121 - Smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli prima del pagamento Art. 122 - Titoli di spesa smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento Art. 123 - Recapito alla Tesoreria dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli uffici statali autorizzati Art. 124 - Restituzione dei titoli di spesa per i quali non deve essere effettuato il pagamento Art. 125 - Annullamento dei titoli di spesa non pagati Capo II Titoli emessi su ordini di accreditamento Art. 126 - Ordinativi e buoni Art. 127 - Buoni di prelevamento in contanti Art. 128 - Compilazione dei buoni e degli ordinativi Art. 129 - Firma dei buoni e degli ordinativi Art. 130 - Intervento del sostituto in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato Art. 131 - Deleghe di firma degli ordinativi Art. 132 - Passaggio di gestione tra funzionari delegati Art. 133 - Prenotazione dei buoni e degli ordinativi Art. 134 - Rettifica di buoni e ordinativi erroneamente imputati Art. 135 - Elenchi mod. 66 T. / 31 ter C.G. dei buoni e degli ordinativi estinti Art. 136 - Riepiloghi modelli 57 T. degli elenchi mod. 66 T. / 31 ter C.G. Art. 137 - Contabilita' degli ordini di accreditamento Art. 138 - Visto di concordanza sulla situazione contabile degli ordini di accreditamento Capo III Ordinativi su ruoli di spesa fissa Art. 139 - Ordinativi mod. 56 C.G. TITOLO IV CONTI CORRENTI DI TESORERIA E CONTABILITA' SPECIALI Capo I Disposizioni generali Art. 140 - Conti di tesoreria Art. 141 - Apertura, chiusura e modifica della denominazione dei conti di tesoreria Capo II Conti correnti di tesoreria centrale Art. 142 - Normativa di riferimento Art. 143 - Funzionamento dei conti correnti della tesoreria centrale Capo III Contabilita' speciali Art. 144 - Contabilita' speciali di tesoreria unica - tabella A della legge 720/1984 Art. 145 - Contabilita' speciali di conto corrente Art. 146 - Contabilita' speciali ex art. 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 Art. 147 - Contabilita' speciali di tesoreria unica - tabella B della legge 720/1984 Art. 148 - Contabilita' speciali autorizzate da speciali disposizioni legislative o regolamentari Art. 149 - Ordinativi tratti su contabilita' speciali Art. 150 - Divieto di girofondi Capo IV Rendicontazione Art. 151 - Rendicontazione sulla gestione delle contabilita' speciali e dei conti correnti Art. 152 - Flussi informativi dei movimenti delle contabilita' speciali e dei conti correnti TITOLO V PAGAMENTI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME Art. 153 - Emissione ed intestazione dei titoli di spesa Art. 154 - imputazione dei pagamenti TITOLO VI PAGAMENTI IN CONTO SOSPESO E TITOLI DI SPESA DA REGOLARIZZARE Art. 155 - Scritturazione in esito definitivo dei pagamenti in conto sospeso Art. 156 - Titoli di spesa collettivi Art. 157 - Titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio Art. 158 - Titoli di spesa pagati per conto di altre Tesorerie Art. 159 - Pagamenti urgenti Art. 160 - Titoli di spesa pagati da regolarizzare TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI Capo I Trasferimento fondi tra Tesorerie Art. 161 - Ordini di pagamento per trasferimento fondi Capo II Perenzione titoli di spesa Art. 162 - Perenzione dei titoli di spesa Art. 163 - Termine di perenzione dei titoli di spesa e degli ordini di accreditamento Art. 164 - Quote insolute sui titoli di spesa collettivi Capo III Atti impeditivi al pagamento Art. 165 - Sospensione del pagamento Art. 166 - Evidenza degli atti impeditivi Art. 167 - Dichiarazione di quantita' Art. 168 - Impignorabilita' e/o insequestrabilita' delle somme Art. 169 - Risoluzione degli atti impeditivi Art. 170 - Ordinanze di assegnazione Art. 171 - Fermi amministrativi PARTE QUARTA DEPOSITI TITOLO I DEPOSITI PROVVISORI Art. 172 - Costituzione di depositi provvisori in contanti presso le Tesorerie Art. 173 - Tipologie di depositi provvisori Art. 174 - Norme particolari per la costituzione di alcuni depositi provvisori Art. 175 - Estinzione dei depositi provvisori Art. 176 - Restituzione dei depositi provvisori Art. 177 - Incameramento dei depositi su disposizione dell'Amministrazione cauzionata Art. 178 - Incameramento dei depositi provvisori per decorso del termine biennale Art. 179 - Depositi a cauta custodia Art. 180 - Depositi a cauta custodia di partecipazioni azionarie TITOLO II DEPOSITI DEFINITIVI Art. 181 - Gestione dei depositi definitivi PARTE QUINTA TITOLI DI STATO TITOLO I TITOLI DEMATERIALIZZATI Art. 182 - Emissione buoni ordinari del Tesoro Art. 183 - Pagamento degli interessi e rimborso del capitale dei buoni ordinari del Tesoro Art. 184 - Contabilita' mensile dei buoni ordinari del tesoro Art. 185 - Emissione dei titoli di debito pubblico Art. 186 - Servizio finanziario dei titoli del debito pubblico TITOLO II NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI TITOLI DI STATO NON DEMATERIALIZZATI Art. 187 - Rimborso del capitale e pagamento degli interessi dei titoli di Stato non dematerializzati Art. 188 - Contabilita' dei pagamenti di debito pubblico PARTE SESTA MONETE METALLICHE Art. 189 - Somministrazione delle monete di nuova fabbricazione Art. 190 - Differenze riscontrate nella somministrazione delle monete Art. 191 - Ritiro dalla circolazione delle monete logore, danneggiate o alterate Art. 192 - Monete sospette di falsita' PARTE SETTIMA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 193 - L'esercizio finanziario Art. 194 - Termine per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie Art. 195 - Trasporto al nuovo esercizio dei titoli di spesa Art. 196 - Titoli di spesa telematici Art. 197 - Ordini di accreditamento totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio Art. 198 - Titoli di spesa emessi nel mese di dicembre in conto dell'esercizio successivo Art. 199 - Imputazione dei versamenti affluiti nei conti correnti postali delle Tesorerie Art. 200 - Riporto a nuovo esercizio delle risultanze contabili dell'esercizio chiuso Art. 201 - Variazioni alle scritture dell'esercizio chiuso PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI FINALI Art. 202 - Informatizzazione delle scritture GLOSSARIO Ai fini delle presenti Istruzioni, si intende per: AIPA Autorita' per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione Banca Banca d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio di tesoreria dello Stato BIC Bank Identification Code BOT Buoni ordinari del Tesoro CESSII Centro Elaborazione Servizi Sistema Informativo Integrato di Latina CNAC Centro Nazionale di Analisi della Moneta CNIPA Centro Nazionale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione DPSV Direzione Provinciale dei Servizi Vari IBAN International Bank Account Number I.Ge.P.A. Ispettorato Generale per la Finanza delle Pubbliche Amministrazioni MEF Ministero dell'Economia e delle Finanze Modalita' informatiche Sistema che individua sia flussi scambiati per via telematica sia flussi contenuti in supporti informatici quali cassette, CD ecc. Poste Poste Italiane SpA RGS Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in qualita' di organo che sovrintende al servizio di Tesoreria RNI Rete Nazionale Interbancaria RPS Ragioneria Provinciale dello Stato RUPA Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione: tale rete e' parte del sistema pubblico di connettivita' (SPC) Servizio di tesoreria Servizio affidato alla Banca d'Italia che lo esercita tramite la Tesoreria centrale e le Tesorerie provinciali ai sensi della legge di affidamento n. 104/91 e delle relative convenzioni stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze SIOPE Sistema informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici SIPA Sistema Informatizzato dei Pagamenti della Pubblica Amministrazione SIRGS Sistema Informativo del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato TARGET Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System (Sistema transeuropeo di regolamento lordo in tempo reale) Tesoreria o Tesorerie Individua sia la Tesoreria centrale sia la Tesoreria provinciale, ove non specificatamente indicato UEM Unione monetaria europea Uffici di ragioneria Sono gli uffici di bilancio, le ragionerie provinciali dello Stato, ovvero le ragionerie interprovinciali o territoriali dello Stato UIC Ufficio Italiano dei Cambi. PARTE PRIMA IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO TITOLO I ORDINAMENTO E FUNZIONI Art. 1 Articolazione del servizio di tesoreria dello Stato 1. Il servizio di tesoreria dello Stato e' affidato alla Banca che lo esercita tramite la Tesoreria Centrale e le Tesorerie provinciali. Il titolare della Tesoreria assume la qualifica, rispettivamente, di Tesoriere centrale e di capo della Tesoreria provinciale. 2. L'articolazione territoriale delle Tesorerie e' determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca, tenendo conto delle esigenze di funzionalita' e di economicita' del servizio. 3. Ciascuna Tesoreria assume la denominazione di: "Banca d'Italia - Servizio di tesoreria dello Stato - Tesoreria ....". 4. La Banca ha facolta', informandone il MEF, di modificare, nel rispetto della normativa vigente, l'organizzazione amministrativa, contabile e di cassa delle Tesorerie apportando le semplificazioni che essa riterra' piu' opportune nei riguardi del servizio e del pubblico. Art. 2 Vigilanza sud servizio di tesoreria e rapporti tra MEF e Banca 1. La vigilanza sul servizio di tesoreria spetta alla RGS. 2. Per accertare il regolare svolgimento del servizio, il MEF puo' disporre ispezioni presso le Tesorerie attraverso il proprio corpo ispettivo. Art. 3 La Tesoreria centrale 1. La Tesoreria centrale, oltre ai compiti svolti dalle Tesorerie provinciali indicati nell'articolo 4, ha le seguenti attribuzioni particolari: a) esecuzione delle operazioni sui conti correnti che il MEF intrattiene con enti, istituti, amministrazioni statali ed altri soggetti pubblici e privati; b) gestione finanziaria dei certificati azionari e obbligazionari di pertinenza del MEF; c) accettazione e restituzione dei depositi definitivi amministrati dal MEF ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse; d) custodia di titoli ed altri valori di proprieta' del MEF. 2. Per lo svolgimento del servizio di tesoreria centrale si osservano, in quanto compatibili, le norme che regolano lo svolgimento del servizio da parte delle Tesorerie provinciali. Art. 4 Le Tesorerie provinciali 1. Le Tesorerie provinciali svolgono i seguenti compiti: a) ricevimento dei versamenti e loro imputazione al bilancio dello Stato, se ad esso si riferiscono, o ad altra destinazione richiesta ed ammessa; b) ricevimento e restituzione dei depositi provvisori e definitivi in numerario; c) emissione delle quietanze di entrata, delle ricevute di versamento e delle quietanze di trasferimento fondi all'atto stesso in cui vengono introitati i relativi importi; d) rilascio, a richiesta, di certificati che tengano luogo delle quietanze di tesoreria o degli ordini di trasferimento fondi smarriti o distrutti nonche' di attestazioni sostitutive di ricevute di versamento; e) effettuazione, sulla base dei titoli di spesa pervenuti dagli uffici competenti, dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato, delle contabilita' speciali ovvero disposti mediante trasferimento fondi; f) estinzione, sotto la data di esigibilita' indicata sugli stessi, dei titoli di spesa inviati dalle amministrazioni emittenti per via telematica; g) trasformazione delle relative disposizioni di pagamento in bonifici da accreditare in conto corrente bancario o postale, ovvero in bonifici domiciliati da pagare presso gli sportelli della Banca, degli altri istituti di credito o delle Poste; h) esecuzione degli ordini di restituzione dei depositi provvisori e definitivi; i) spedizione ai contabili dello Stato e agli enti autorizzati dei titoli il cui pagamento debba essere effettuato fuori del capoluogo della provincia, con eccezione per i titoli il cui invio ai contabili ed enti predetti puo' essere effettuato direttamente dagli uffici emittenti; l) ricevimento dei titoli pagati da contabili dello Stato o da altri enti autorizzati e relativo rimborso; m) consegna o spedizione delle quietanze, delle ricevute e dei vaglia cambiari della Banca emessi in commutazione di titoli di spesa; n) consegna o spedizione alle amministrazioni ed enti interessati della documentazione contabile giornaliera o mensile attinente alle contabilita' speciali, ai conti di tesoreria unica, agli ordini di accreditamento; o) ricevimento degli atti intesi a sospendere o ad impedire il pagamento di somme dovute dallo Stato e trasmissione di tali atti, a seconda dei casi, in originale o in copia, all'Avvocatura dello Stato o alle amministrazioni interessate; p) tenuta, anche in forma elettronica, delle scritture di prenotazione, di cassa e di controllo e redazione degli elaborati e delle contabilita' amministrative periodiche e inoltro di detti elaborati, anche mediante supporti informatici, alle amministrazioni competenti o alla Corte dei conti; q) redazione annuale dei sotto-conti giudiziali sulla base dei quali l'Amministrazione centrale della Banca compila i conti giudiziali da inviare alla RGS o alle altre amministrazioni competenti, per il successivo inoltro alla Corte dei conti; r) tutte le altre attribuzioni che possano venire ad essa demandate da leggi, da regolamenti e da altre disposizioni. Art. 5 La Tesoreria di Roma - Tuscolano 1. La Tesoreria di Roma - Tuscolano svolge particolari compiti connessi con le procedure telematiche di acquisizione delle entrate e di erogazione delle spese, effettuando i relativi adempimenti amministrativi e contabili. Essa non e' aperta al pubblico. 2. La Banca ha la facolta' di demandare i compiti di cui al comma 1 ad una diversa struttura organizzativa. Art. 6 Il Sistema informatizzato dei pagamenti della pubblica amministrazione 1. Il servizio di tesoreria puo' essere svolto anche con modalita' telematiche. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, la Banca adegua la propria infrastruttura tecnica agli standard previsti nell'ambito del SIPA. 3. Il funzionamento del SIPA e' disciplinato da un protocollo d'intesa stipulato tra il MEF - RGS, la Banca, l'A.I.P.A. e la Corte dei conti e si basa sull'interconnessione tra la R.U.P.A. e la R.N.I.. 4. Gli obiettivi del SIPA possono essere attuati gradualmente nel tempo. 5. Il servizio di tesoreria continua ad essere svolto con le modalita' di cui al Titolo II della presente Parte, in tutti i casi in cui non siano state ancora previste o non sia possibile avvalersi di modalita' di effettuazione telematiche. Art. 7 Adesione al S.I.P.A. 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e gli enti pubblici non economici nazionali che si avvalgono del servizio di tesoreria aderiscono al S.I.P.A. sottoscrivendo con la RGS e con la Banca apposito protocollo di intesa. TITOLO II SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO Art. 8 Orario di sportello 1. L'orario di sportello e' stabilito dalla Banca, d'intesa con la RGS, ed e' reso noto al pubblico con avviso esposto nei locali delle Tesorerie. 2. Le Tesorerie sono chiuse nei giorni festivi a tutti gli effetti di legge nonche' il sabato, salvo, in casi eccezionali, quando occorra effettuare operazioni che non ammettano dilazioni o quando debbano eseguirsi operazioni di movimento di fondi richieste durante l'orario d'ufficio del giorno precedente dalla filiale provinciale delle Poste. 3. Nei giorni di operativita' del calendario TARGET che coincidono con la chiusura delle Tesorerie, possono essere contabilizzate operazioni derivanti da procedure telematiche. Nei giorni di chiusura operativa del calendario TARGET, non coincidenti con la chiusura delle Tesorerie, queste ultime non effettuano operazioni di tesoreria che richiedano il regolamento nelle procedure interbancarie. Art. 9 Richiesta di notizie sul servizio di tesoreria 1. Le Tesorerie provvedono sulle istanze di accesso a documenti relativi al servizio di tesoreria e al servizio del debito pubblico ai sensi della vigente disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. 2. Qualora sia richiesta, mediante ordinanza di sequestro, la consegna dei titoli di spesa o di documenti originali, le Tesorerie - dopo averne fatta copia fotostatica - provvedono alla consegna in base a processo verbale redatto in quattro esemplari, dei quali uno per l'incaricato della esecuzione dell'ordinanza, uno per gli atti della Tesoreria e i rimanenti per l'Amministrazione centrale della Banca. 3. Le amministrazioni periferiche, limitatamente alla parte di servizio disimpegnata per loro conto, hanno facolta' di chiedere alle Tesorerie notizie sui titoli di spesa pagati e sui versamenti ricevuti. Le stesse amministrazioni possono esaminare presso le Tesorerie, per il tramite dei propri funzionari formalmente autorizzati, i titoli di spesa pagati e le distinte relative ai versamenti ricevuti con i documenti eventualmente allegati agli uni e alle altre. Art. 10 Divieto di dare istruzioni alle Tesorerie senza preventivi accordi col MEF 1. E' fatto divieto alle amministrazioni centrali e periferiche, comprese quelle ad ordinamento autonomo, di impartire alle Tesorerie disposizioni che non siano state preventivamente concordate con la RGS, sentita la Banca. Art. 11 Affrancatura della corrispondenza relativa al servizio di tesoreria 1. Le spese relative all'affrancatura della corrispondenza spedita dalla Banca, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, sono a carico del MEF che provvede a riconoscerle a Poste. Art. 12 Spedizione o consegna di corrispondenza e documenti 1. La spedizione della corrispondenza e' effettuata in piego semplice ovvero in piego raccomandato o assicurato, secondo le tariffe postali in vigore, qualora si tratti di titoli e valori o nei casi in cui le Amministrazioni pubbliche destinatarie lo richiedano espressamente. 2. L'invio dei documenti in formato originale puo' essere effettuato anche mediante posta elettronica su richiesta e sotto la responsabilita' dell'amministrazione interessata. 3. Le Tesorerie possono consegnare agli sportelli la documentazione di pertinenza delle amministrazioni pubbliche, su richiesta delle stesse e previa segnalazione dei nominativi delle persone abilitate al ritiro e dei relativi specimen di firma. Art. 13 Registro generale delle operazioni di entrata e di uscita (mod.82- 83 T.) 1. Le Tesorerie tengono il registro generale mod. 82-83 T. delle operazioni di entrata e di uscita. Tale registro si compone della sezione mod. 82 T. per le operazioni in contante e della sezione mod. 83 T. per le operazioni in titoli. 2. Il registro e' prodotto giornalmente con procedure informatiche sulla base dei dati riepilogativi delle operazioni di entrata e di uscita in contante e in titoli. 3. Gli importi totali giornalieri delle operazioni sono sommati con quelli del giorno precedente e con le rimanenze dell'esercizio chiuso di cui all'articolo 200. 4. Nella sezione mod. 82 T. relativa alle operazioni in contante sono riportate: a) per gli introiti, l'importo complessivo giornaliero dei versamenti: - per entrate di bilancio, per collocamento di buoni ordinari del tesoro, per emissione di quietanze di fondi somministrati e di quietanze di trasferimento fondi; - sulle contabilita' speciali e sui conti correnti; - sui conti di tesoreria unica; - per costituzione di depositi provvisori; b) per i pagamenti, l'importo complessivo giornaliero: - dei titoli di spesa pagati a carico del bilancio dello Stato o delle amministrazioni e aziende autonome; - dei titoli del debito pubblico di cui all'articolo 16; - dei prelevamenti dalle contabilita' speciali e dai conti correnti; - dei prelevamenti dai conti di tesoreria unica; - degli ordini di restituzione di depositi provvisori; - dei titoli di spesa scritturati al conto sospeso collettivi e degli altri pagamenti effettuati in conto sospeso su autorizzazione della RGS; - degli interessi anticipati per la sottoscrizione di buoni ordinari del tesoro; - dei titoli di spesa da regolarizzare ai sensi dell'articolo 160. 5. Nella sezione mod. 83 T. relativa alle operazioni in titoli sono riportati, rispettivamente negli introiti e negli esiti, l'importo complessivo giornaliero degli effetti pubblici ed altri valori versati alla Tesoreria nei casi previsti dalle vigenti disposizioni. Art. 14 Scritturazione nei registri di sportello di entrata e di uscita dei versamenti e dei pagamenti eseguiti giornalmente 1. Le tesorerie scritturano sul registro informatico mod. 18 T. - distintamente per contanti e titoli - tutte le riscossioni e tutti i pagamenti che vengono effettuati giornalmente presso gli sportelli di cassa. Art. 15 Registrazione dei pagamenti 1. I titoli di spesa pagati e rimborsati, nonche' tutte le altre operazioni di esito sono scritturati sulle evidenze informatiche mod. 83 T. Art. 16 Registrazione dei pagamenti di debito pubblico 1. Le distinte di presentazione relative al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale di titoli del debito pubblico non ancora dematerializzati sono singolarmente registrate su scheda mod. 52 T. (separatamente per competenza e residui) prodotta giornalmente in via automatica. Sulla scheda medesima sono, altresi', registrati singolarmente i mandati per i rimborsi in conto capitale e i buoni per interessi. 2. Le schede mod. 52 T. riportano le operazioni della giornata, comprese le variazioni ai pagamenti precedenti e sono conservate separatamente per "competenza" e "residui" in ordine cronologico. 3. Le distinte di presentazione sono conservate dalle Tesorerie in ordine cronologico e per esercizio finanziario, con allegata la copia della nota riepilogativa mensile mod. 260 D.P.. 4. I pagamenti di debito pubblico, compresi quelli relativi ai titoli dematerializzati in gestione centralizzata, vengono riepilogati giornalmente sul mod. 184 T., prodotto con procedura informatica, distintamente per: - buoni poliennali e certificati del tesoro - capitale; - buoni poliennali e certificati del tesoro - interessi. Art. 17 Registrazione dei pagamenti in conto sospeso 1. Sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso: a) i titoli di spesa pagati dei quali non e' possibile la produzione in contabilita' e precisamente: 1) i titoli di spesa collettivi, pagati in parte; 2) i titoli di spesa che una Tesoreria paga per conto di un'altra, fino a quando i titoli stessi non pervengano alla Tesoreria cui compete effettuarne la contabilizzazione in esito definitivo; 3) i titoli di spesa, con esclusione degli ordini di pagamento su ruoli di spesa fissa, emessi a carico del bilancio dello Stato nonche', nei casi previsti, quelli emessi a carico dei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome, rimasti insoluti alla fine di ogni esercizio e pagati in quello successivo, fino a quando non venga loro attribuita la nuova imputazione per la scritturazione in esito definitivo; b) le provvigioni per la sottoscrizione dei buoni del tesoro poliennali; c) il rimborso, per conto del MEF, di prestiti contratti all'estero in valuta diversa dall' euro; d) gli altri pagamenti autorizzati dalla RGS ovvero previsti da disposizioni legislative o regolamentari. 2. E' vietato alle Tesorerie scritturare in conto sospeso pagamenti diversi da quelli sopra elencati senza autorizzazione della RGS. Art. 18 Registrazione dei movimenti dei depositi provMsori 1. Il movimento dei depositi provvisori costituiti presso le Tesorerie e' tenuto su evidenze informatiche mod. 123 T. 2. La Tesoreria prenota gli ordini di restituzione totale o parziale dei depositi e annota la data in cui ciascun ordine ha avuto esecuzione. 3. Il totale delle rimanenze dei depositi trova corrispondenza con le risultanze delle voci del registro mod. 82- 83 T. di cui all'articolo 13 e, a fine esercizio, con l'elenco delle partite residue da trasportare al nuovo esercizio. Art. 19 Registro del movimento di carico e scarico dei valori postali e di altra specie pervenuti in versamento 1. Il movimento di carico e scarico dei vaglia postali, degli assegni postali, nonche' di tutti gli altri valori pervenuti in versamento alla Tesoreria (esclusi i titoli di spesa estinti), e' tenuto in evidenza nel registro mod. 93-bis T. che puo' essere sostituito da evidenze informatiche. 2. Il registro si chiude giornalmente, deducendo dal totale del carico quello dello scarico e riportando il saldo nel carico del giorno successivo. Art. 20 Registro del movimento di carico e scarico dei certificati di accreditamento e degli assegni di postagiro 1. Il movimento del conto corrente postale, intestato alla Tesoreria provinciale, e' tenuto in evidenza nel registro mod. 93-ter T., prodotto giornalmente con procedura informatica sulla base dei certificati di accreditamento, dei postagiro e dei bonifici pervenuti alla Tesoreria e degli assegni di prelevamento emessi dalla stessa. 2. La differenza fra l'importo totale dei versamenti e quello degli assegni di prelevamento, quale risulta dal mod. 93-ter T., deve corrispondere al saldo del conto corrente risultante dall'estratto conto inviato dalle Poste. 3. La Tesoreria mantiene evidenza, anche di tipo informatico, dei certificati di accreditamento, dei postagiro e dei bonifici contabilizzati giornalmente a fronte degli assegni di prelevamento emessi. Art. 21 Registro mod. 16 T. del movimento degli inserti con marchio a secco 1. Il movimento degli inserti unificati con marchio a secco e' tenuto in evidenza per esercizio finanziario sul registro mod. 16T. 2. Il registro mod. 16T. e' prodotto con procedura informatica e contiene: a) la rimanenza iniziale; b) il quantitativo di inserti che la Tesoreria ha ricevuto nel corso dell'esercizio; c) il quantitativo degli inserti utilizzati complessivo e distinto per tipologia; d) il quantitativo complessivo degli inserti annullati in sede di compilazione e di quelli smarriti, per i quali ultimi la RGS abbia emesso decreti di scarico; e) la rimanenza a fine esercizio. 3. Periodicamente, e comunque non meno di tre volte l'anno, la Tesoreria accerta la consistenza effettiva degli inserti non utilizzati. La dichiarazione di accertamento , redatta su una copia a stampa del registro mod. 16 T., e' datata e firmata dal capo della Tesoreria. 4. L'accertamento del quantitativo degli inserti utilizzati in conto dell'esercizio chiuso si esegue ai fini della comunicazione da farsi alla RGS per il successivo riscontro del conto giudiziale nei tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario. Art. 22 Elenco dei versamenti erariali 1. I versamenti delle entrate erariali sono descritti distintamente per capitoli e articoli di bilancio sugli speciali elenchi mod. 55 T. predisposti mensilmente dalla Banca con procedura informatica. Con la stessa cadenza viene altresi' predisposto l'elenco mod. 55 T. (riepilogo), distintamente per competenza e residui, nel quale sono riportati, per ciascun capo del quadro di classificazione delle entrate erariali, il totale degli introiti verificatisi nel mese e dall'inizio dell'esercizio. 2. I dati relativi agli elenchi di cui al comma 1 sono trasmessi con modalita' informatiche alla RGS. Art. 23 Scritture di prenotazione 1. Le Tesorerie mantengono apposite evidenze informatiche per la prenotazione dei titoli di spesa, distintamente per: a) mandati e ordini di accreditamento a carico degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e dei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato; b) buoni e ordinativi su ordini di accreditamento a carico degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e dei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato; c) ordinativi emessi sulle contabilita' speciali. 2. I mandati e gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento a carico degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e dei bilanci delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, rimasti inestinti alla fine dell'esercizio, sono riprenotati nel nuovo esercizio con gli estremi della nuova imputazione. La riprenotazione degli ordinativi tratti su ordini di accreditamento viene effettuata dalle Tesorerie sulla base dei mod. 32 bis C.G., quando ricevono i nuovi ordini di accreditamento ovvero la nuova imputazione di quelli trasportati. 3. Gli ordini di accreditamento, dei quali sia previsto e richiesto il trasporto al nuovo esercizio, sono subito riprenotati per la disponibilita' residua complessiva e per la parte residua prelevabile in contanti, da trasportare al nuovo esercizio. La disponibilita' residua complessiva risultera' dalla differenza tra l'ammontare dell'ordine e l'importo totale degli ordinativi e dei buoni pagati. 4. La nuova imputazione dei mandati e degli ordini di accreditamento viene fornita dal Sistema informativo della RGS alla Banca su supporto informatico. Art. 24 Registrazione dei movimenti delle contabilita' speciali 1. I movimenti giornalieri delle contabilita' speciali che danno luogo a riscossioni e pagamenti sono registrati dalle Tesorerie su apposite evidenze informatiche per ciascuna contabilita' speciale. Su tali evidenze sono riportati: a) gli importi dei versamenti affluiti; b) le prenotazioni degli ordinativi emessi dal titolare della contabilita' speciale e degli accantonamenti eseguiti dalle Tesorerie per atti impeditivi; c) la disponibilita' residua della contabilita' speciale. 2. Mensilmente viene prodotto, per ciascuna contabilita' speciale, l'elaborato mod. 56 T. contenente: a) l'elencazione analitica dei versamenti affluiti e dei titoli di spesa pagati; b) i totali delle entrate e delle uscite del mese e dei mesi precedenti; c) il debito trasportato alla fine dell'esercizio precedente; d) il resto effettivo di cassa, calcolato come differenza fra il totale delle entrate dell'esercizio sommato al debito trasportato e il totale dei titoli estinti nell'esercizio; e) l'importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare a fine mese; f) la disponibilita' residua, data dalla differenza fra il resto effettivo di cassa e l'importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare che sono singolarmente descritti nel mod. 98 a T. 3. Gli importi degli ordinativi perenti e di quelli annullati nel corso dell'esercizio dalla Amministrazione intestataria sono portati dalle Tesorerie provinciali in aumento della disponibilita'. 4. Gli ordinativi rimasti inestinti a fine esercizio vengono riprenotati con gli estremi della nuova numerazione attribuita agli stessi per l'esercizio corrente. 5. Una situazione riepilogativa del movimento della contabilita' speciale e' compilata e prodotta dalle Tesorerie tutte le volte che i titolari di contabilita' speciale ne fanno richiesta indicando il giorno di riferimento della situazione. 6. Le Tesorerie producono con cadenza mensile ai titolari delle contabilita' speciali l'elaborato mod. 56 T. di cui al comma 2. A detto modello le sezioni uniscono gli ordinativi pagati nello stesso descritti e il mod. 98 a T contenente l'elencazione degli ordinativi inestinti. 7. Qualora il titolare della contabilita' speciale (ovvero il proprio tesoriere o cassiere) non formuli per iscritto eccezioni in ordine ai dati contenuti nel cennato elaborato entro venti giorni dalla data di ricezione, lo stesso si intende tacitamente approvato. Art. 25 Registro mod. 190 T. 1. Il movimento dei versamenti in titoli di spesa pagati dalle Poste e' tenuto in evidenza nel registro mod. 190 T., nel quale vengono scritturati, distintamente per elenco mod. 124 A/BT., i versamenti ricevuti dalle Tesorerie, nel carico, e quelli ad esse rimborsati, nello scarico. Nella parte dello scarico sono annotati l'importo dei titoli stralciati, quello netto rimborsato a Poste mediante rilascio di quietanza di contabilita' speciale e gli estremi della quietanza stessa. 2. Il registro si chiude mensilmente, aggiungendo all'importo dei versamenti ricevuti nel mese quello dei versamenti non rimborsati alla fine del mese precedente e deducendo dal totale cosi' ottenuto quello dei rimborsi effettuati e dei titoli stralciati, allo scopo di determinare l'importo dei versamenti rimasti da rimborsare. 3. A fine esercizio, i versamenti eventualmente non rimborsati vengono trasportati a nuovo nel registro dell'esercizio successivo. In apposito settore dello stesso registro viene tenuto in evidenza, con le medesime modalita', il movimento dei versamenti dei titoli di spesa estinti pervenuti da parte dei contabili dello Stato. Art. 26 Rilievi della Corte dei conti 1. La Corte dei conti notifica i rilievi formulati sulle imputazioni contabili dei titoli di spesa mediante lettera inviata all'amministrazione emittente e, per conoscenza, alla Tesoreria pagatrice. Art. 27 Contabilita' periodiche 1. Le Tesorerie rendono conto di tutte le operazioni di entrata e di uscita eseguite, mediante compilazione e trasmissione delle contabilita' e degli altri elaborati previsti dalla vigente normativa. 2. I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere periodicamente trasmessi alle amministrazioni competenti, sono prodotti, per i soli titoli di spesa cartacei, anche se negativi. 3. Nelle dimostrazioni e nelle contabilita' periodiche relative alle operazioni di riscossione e pagamento in conto del bilancio dello Stato, le operazioni in conto residui sono distinte da quelle imputate alla competenza dell'esercizio di riferimento. 4. Flussi informatici relativi alle entrate ed alle uscite sono trasmessi dalla Banca alla RGS, tramite collegamento telematico, nelle cadenze (giornaliere, mensile ed annuali) e con le modalita' previste nei relativi protocolli d'intesa. Art. 28 Contenuto e confezionamento dei pieghi per la spedizione delle contabilita' 1. Le contabilita' dei titoli di spesa cartacei estinti devono essere spedite in pieghi o pacchi assicurati, convenientemente confezionati, nei quali vanno compresi i soli documenti attinenti alla contabilita'. 2. I titoli di spesa vanno distinti per Ministero nonche' per competenza e residui e ordinati per capitolo, secondo l'ordine progressivo in cui sono descritti negli elenchi. Art. 29 Revisione delle contabilita' prodotte dalle Tesorerie per i titoli di spesa cartacei 1. Gli errori e le irregolarita' che siano riscontrati dalla Corte dei conti o da altre amministrazioni nella revisione delle contabilita' prodotte dalle Tesorerie vengono a queste segnalate, distintamente per contabilita', inviando i titoli di spesa irregolari. 2. Le Tesorerie provvedono, nei termini fissati, alle variazioni dandone conferma alla Corte dei conti o alle altre amministrazioni interessate, alle quali restituiscono (in piego assicurato) gli elaborati contabili regolarizzati e i titoli di spesa. 3. Per gli stralci che comportino variazioni ai precedenti esiti, le Tesorerie diminuiscono dell'importo dei titoli stralciati i pagamenti dei mesi precedenti, nello stesso giorno in cui i titoli medesimi, regolarizzati, sono riprodotti in uscita. Gli stralci relativi ai pagamenti dell'esercizio precedente comportano la variazione del debito trasportato nello stesso giorno in cui viene fatta la scritturazione in uscita. 4. Le variazioni di cui al presente articolo sono riportate sui mod. 82/83 T., mod. 59 T. e sugli altri elaborati contabili. Per dette variazioni le Tesorerie devono inviare all'Amministrazione centrale della Banca le prescritte dimostrazioni suppletive. Art. 30 Rilievi sulle contabilita' riguardanti i pagamenti per conto del debito pubblico 1. I rilievi fatti dal Dipartimento del tesoro, nell'esame delle contabilita' periodiche del debito pubblico, sono comunicati alle Tesorerie con lettera contenente la descrizione dei titoli irregolari, nonche' le corrispondenti osservazioni e istruzioni alle quali le Tesorerie si attengono. Art. 31 Variazioni alle scritture contabili relative ai pagamenti per conto delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato 1. Le risultanze delle scritture relative ai pagamenti disposti dalle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato non possono essere modificate dopo la chiusura dell'esercizio. 2. Per i titoli di spesa stralciati dalle contabilita' dell'esercizio chiuso, la Tesoreria provinciale emette corrispondente quietanza di trasferimento fondi sulla Tesoreria centrale, col vincolo di commutabilita' in quietanza di fondo somministrato a favore della Banca. Detta quietanza deve contenere l'indicazione dei titoli stralciati e dei mesi in cui questi furono contabilizzati. 3. I titoli, dopo essere stati regolarizzati, vengono riprodotti in uscita in data corrente in contropartita dell'emissione della suddetta quietanza di trasferimento fondi. 4. Qualora l'importo relativo ai pagamenti delle amministrazioni ed aziende autonome per l'esercizio chiuso debba essere aumentato, alla sistemazione della differenza si provvede mediante aumento dei precedenti pagamenti dell'esercizio in corso, eseguendo le necessarie scritturazioni contabili sul mod. 82/83T. nonche' sugli altri elaborati. Ove tale differenza trovi compensazione nelle scritturazioni di altra amministrazione o azienda autonoma, per il corrispondente importo viene emessa quietanza di trasferimento fondi, contro aumento dei precedenti pagamenti dell'esercizio corrente per le variazioni in piu'. 5. Nel caso che la differenza rilevata nelle contabilita' delle amministrazioni ed aziende autonome trovi compensazione nel bilancio dello Stato, ferme restando le variazioni da apportare con le modalita' di cui al comma 4, la sistemazione delle partite compensative figuranti nelle spese di bilancio deve avvenire mediante aumento o diminuzione delle voci di bilancio, con conseguente e rispettiva diminuzione o aumento del debito trasportato. 6. Le variazioni al debito o al credito trasportato effettuate dalle Tesorerie sono evidenziate sul mod. 59 T. del mese in cui vengono eseguite. 7. Nel caso che i titoli non si possano regolarizzare o riguardino pagamenti non dovuti, le competenti amministrazioni dispongono affinche' le corrispondenti somme vengano rifuse all'erario da chi sia riconosciuto responsabile dell'irregolarita'. Art. 32 Esame dei titoli di spesa cartacei gia' prodotti in contabilita' 1. Ove sorga la necessita' di esaminare, per qualsiasi causa, titoli di spesa estinti e gia' prodotti in contabilita', la Tesoreria ne fa richiesta alla Corte dei conti per le spese a carico del bilancio dello Stato, o, in caso diverso, alle competenti amministrazioni, specificando chiaramente i motivi che la determinano. In detta richiesta debbono essere descritte le caratteristiche del titolo (cognome e nome del creditore, bilancio, capitolo, numero progressivo, data, importo, contabilita' in cui e compreso). 2. Gli intestatari dei titoli di spesa pagati, i loro legali rappresentanti o i procuratori che intendono esaminare le firme di quietanza, su di essi apposte, per accertarne l'autenticita', presentano alla Tesoreria richiesta scritta, contenente tutte le indicazioni necessarie ad identificare i titoli. Ricevute tali istanze, la Tesoreria provvede con l'osservanza delle modalita' di cui al comma 1, con l'avvertenza che il titolo di spesa richiesto deve essere esaminato esclusivamente dall'intestatario, dal suo legale rappresentante, o dal procuratore, tenuti a comprovare la loro identita' personale. 3. L'interessato, prende visione del titolo di spesa presso la Tesoreria e redige - alla presenza del capo della stessa che appone a comprova il proprio visto -apposita dichiarazione sull'esito degli accertamenti. 4. La Tesoreria restituisce i titoli di cui al comma 1 alla Corte dei conti o all'amministrazione che li ha emessi, comunicando il risultato degli accertamenti. 5. Qualora dagli accertamenti effettuati siano emerse responsabilita' connesse con il pagamento dei titoli di spesa richiesti in visione, la Tesoreria ne da' immediata notizia all'I.Ge.P.A.. 6. Le RPS, ai fini del controllo amministrativo-contabile dei rendiconti prodotti dai funzionari delegati, possono inoltrare direttamente alla Corte dei conti la richiesta in visione dei titoli di spesa. Ove dal riesame di tali titoli di spesa emergano elementi di responsabilita' che abbiano riflessi sul servizio di Tesoreria, le Ragionerie suddette debbono informare 1' I.Ge.P.A.. Art. 33 Esame dei documenti sostitutivi relativi ai titoli di spesa informatici 1. Nei casi in cui sia prevista la stampa di documenti sostitutivi di titoli di spesa informatici pagati in contante, gli intestatari dei titoli di spesa, i loro legali rappresentanti o i procuratori che intendano esaminare le firme di quietanza su di essi apposte, per accertarne l'autenticita', presentano alla Tesoreria che ha eseguito il pagamento richiesta scritta contenente tutte le indicazioni necessarie ad identificare i titoli. 2. L'interessato, esaminato il documento sostitutivo presso la Tesoreria, redige apposito verbale sull'esito degli accertamenti con le modalita' di cui all'articolo 32, comma 5. 3. Nel caso di disconoscimento della firma di quietanza, la Tesoreria ne informa l'I.Ge.P.A. e la competente amministrazione emittente. Art. 34 Compilazione del conto mensile 1. L'Amministrazione centrale della Banca compila il conto mensile riassuntivo mod. 108 T., distintamente per competenza e residui, e lo trasmette alla RGS entro il giorno 12 di ogni mese, con allegati: a) i prospetti riassuntivi modd. 109 T. delle entrate di bilancio (in conto competenza e in conto residui); b) i prospetti riassuntivi modd. 110 T. dei pagamenti per spese di bilancio, distintamente per competenza e residui, e con i prospetti contenenti la classificazione economico-funzionale della spesa; c) il prospetto riassuntivo mod. 111 T. dei pagamenti fatti per conto delle amministrazioni ed aziende autonome; d) un prospetto dei saldi delle contabilita' speciali; e) i prospetti riassuntivi delle variazioni apportate ai totali degli incassi e dei pagamenti dei mesi precedenti; f) le note riepilogative mod. 114 T. dei pagamenti di bilancio, distintamente per ogni specie di titoli pagati, per buoni ordinari del tesoro, per trasferimento fondi, per pagamenti di debito pubblico. 2. Il conto mensile mod. 108 T., tanto per la contabilita' dello Stato, quanto per le contabilita' speciali, per i depositi provvisori e per tutti i titoli comunque ricevuti in deposito dalle Tesorerie, deve dimostrare le operazioni di entrata e di uscita del mese e quelle dei mesi precedenti. 3. I conti mensili devono essere datati e firmati. Art. 35 Dichiarazioni di regolarita' rilasciate dalla Corte dei conti 1. Le dichiarazioni di regolarita' rilasciate dalla Corte dei conti in calce alle note riepilogative mod. 114 T. sono dall'I.Ge.P.A. registrate e trasmesse all'Amministrazione centrale della Banca che le allega al conto giudiziale. Art. 36 Conto complementare dell'esercizio finanziario 1. L'Amministrazione centrale della Banca, dopo aver ricevuto le dichiarazioni di regolarita' di cui all'articolo 35 e riscontrato le operazioni di variazione eseguite dalle Tesorerie alle scritture dell'esercizio chiuso, compila il conto complementare e lo trasmette in doppio esemplare alla RGS. 2. Il conto complementare riporta: a) per le entrate dell'Erario, le risultanze di dicembre rettificate dalle variazioni eseguite dalle Tesorerie dopo la chiusura dell'esercizio; per le uscite di bilancio e fuori bilancio, gli importi complessivi delle dichiarazioni di regolarita' rilasciate dalla Corte dei conti; b) per le amministrazioni ed aziende autonome dello Stato, l'importo complessivo, per ciascuna amministrazione, dei riconoscimenti dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie; c) per le contabilita' speciali e per i depositi provvisori , le entrate e le uscite del mod. 108 T. di dicembre, rettificate in dipendenza delle variazioni eseguite dalle Tesorerie dopo la chiusura dell'esercizio. 3. Al conto complementare sono allegati i prospetti delle variazioni apportate dopo la chiusura dell'esercizio. 4. Con il conto complementare viene definito l'ammontare del debito da trasportare alla fine dell'esercizio finanziario. Alla determinazione del debito da trasportare non concorrono gli importi dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie, ma non ancora contabilizzati dall'amministrazione che li ha disposti (titoli di spesa da regolarizzare, pagamenti in conto sospeso da regolare, pagamenti effettuati per conto delle amministrazioni ed aziende autonome non ancora rimborsati, quota interessi B.O.T.). Detti pagamenti concorrono invece al calcolo della quota parte del "conto disponibilita'" utilizzata nel corso dell'esercizio dall'erario dello Stato. Art. 37 Sottoconti giudiziali 1. Le Tesorerie provvedono, dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, alla compilazione, entro i termini prescritti, dei seguenti sottoconti giudiziali: a) mod. 116 T. - per le entrate e le uscite della contabilita' dello Stato; b) mod. 118 T. - per la gestione dei depositi provvisori; c) mod. 133 cat. I MEF - per il servizio dei depositi in effetti pubblici; d) mod. 100 cat. I MEF per le riscossioni effettuate in contanti nella gestione dei depositi del MEF. 2. Le Tesorerie allegano ai sottoconti giudiziali i documenti di entrata e di uscita previsti dalle specifiche disposizioni contenute negli articoli che seguono. Tali documenti debbono essere numerati progressivamente in modo che vi sia esatta corrispondenza con le scritturazioni risultanti dai relativi elaborati. 3. I sottoconti con la relativa documentazione giustificativa sono conservati dalle Tesorerie per il successivo inoltro, in pieghi assicurati, all'Amministrazione centrale della Banca. Art. 38 Sottoconto giudiziale mod. 116 T. 1. Il sottoconto giudiziale mod. 116 T. contiene l'indicazione: a) degli importi mensili dei titoli di entrata emessi distintamente per le quietanze mod. 121 T., comprese quelle per trasferimento automatico dei fondi tra le Tesorerie dello Stato e, per ciascun importo, del numero iniziale e terminale delle quietanze rilasciate; b) del movimento degli inserti mod. 121 T., avvenuto nell'esercizio finanziario. Art. 39 Sottoconto giudiziale mod. 118 T. 1. Il sottoconto giudiziale mod. 118 T. deve essere corredato: a) per l'entrata: 1) dalle matrici delle quietanze mod. 123 T. dei depositi provvisori ricevuti e dagli elenchi mensili mod. 118 AT ; b) per l'uscita: 1) dalle quietanze dei depositi provvisori estinti, munite dei prescritti nulla osta e ordini di restituzione; 2) dagli ordinativi di prelevamento mod. 180 T. estinti e dagli elenchi mensili mod. 118 AT descrittivi dei singoli pagamenti di cui sopra. 2. Nei modelli 118 T. le entrate e le uscite debbono essere esposte per totali mensili. Art. 40 Sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I MEF 1. Il sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I MEF dei depositi in titoli e in buoni postali fruttiferi gia' amministrati dalla Cassa depositi e prestiti Spa deve essere corredato per la parte relativa all'uscita dagli ordini di restituzione dei depositi, mod. 41 cat. I MEF. 2. Nel sottoconto debbono essere esposti le uscite per totale mensile quale risulta dal mod. 133 cat. I MEF e l'ammontare dei depositi vigenti alla fine dell'esercizio finanziario. 3. Il sottoconto e' trasmesso, nei termini prescritti, dalla Tesoreria alla DPSV che lo parifica con le proprie scritture, vi appone la dichiarazione di regolarita' sottoscritta dal direttore e lo restituisce alla Tesoreria corredato degli ordini di restituzione dei depositi. Art. 41 Sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I MEF 1. Il sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I MEF, da redigersi in duplice esemplare, contiene: a) l'indicazione delle riscossioni effettuate in contanti nella gestione dei depositi e l'elenco dei corrispondenti trasferimenti fondi emessi; b) il movimento degli inserti mod. 81-septies T. verificatosi nell'esercizio. 2. Il sottoconto deve essere munito della dichiarazione di parificazione con le scritture da parte della DPSV e corredato dalle matrici degli inserti mod. 81-septies T. Art. 42 Conti giudiziali dell'Amministrazione centrale della Banca 1. L'Amministrazione centrale della Banca predispone annualmente, anche con modalita' informatiche, dopo la presentazione del conto complementare di cui all'articolo 37, i conti giudiziali di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni: a) mod. 115 T., per le entrate e le uscite della contabilita' dello Stato; b) mod. 117 T., per la gestione dei depositi provvisori. 2. Nei conti giudiziali sono riportati distintamente i totali dell'entrata e dell'uscita risultanti dai sottoconti delle Tesorerie che sono allegati a corredo dei conti. 3. I conti sono trasmessi alla RGS la quale vi appone dichiarazione di regolarita' e li inoltra alla Corte dei conti. 4. L'Amministrazione centrale della Banca compila, altresi', su appositi modelli, i conti giudiziali relativi alla gestione dei depositi per conto del MEF. Detti conti sono trasmessi in doppio esemplare al Ministero medesimo, unitamente ai relativi documenti giustificativi delle operazioni di entrata e di uscita. 5. La presentazione dei conti giudiziali e' completata dall'Amministrazione centrale della Banca entro il primo semestre dell'anno successivo all'approvazione del rendiconto generale dello Stato di cui agli articoli 145 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. Art. 43 Conto giudiziale mod. 115 T. per le entrate e le uscite della contabilita' dello Stato 1. Il conto giudiziale mod. 115 T. dimostra i dati di cui all'articolo 632 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, ed e' documentato: a) per l'entrata: 1) da supporti informatici contenenti i dati delle quietanze mod. 121 T., comprese quelle per versamenti a titolo di fondo somministrato e per trasferimento automatico dei fondi fra le tesorerie dello Stato; b) per l'uscita: 1) dalle note riepilogative mod. 114 T., munite della dichiarazione di regolarita' dei pagamenti eseguiti, rilasciata dalla Corte dei conti; 2) dai decreti di scarico di inserti, rilasciati nei casi di furto o di perdita per forza maggiore; 3) dai documenti relativi ai riconoscimenti dei pagamenti a carico di amministrazioni ed aziende autonome. 2. A corredo del conto l'Amministrazione centrale della Banca unisce la dimostrazione degli inserti, distinti per specie, utilizzati dalle singole Tesorerie. Art. 44 Conto giudiziale mod. 117 T. per la gestione dei depositi provvisori 1. Il conto giudiziale mod. 117 T. e' distinto in conto di cassa e conto degli inserti. 2. Il conto di cassa pone in evidenza, distintamente per ciascuna Tesoreria: a) la rimanenza al termine dell'esercizio precedente e l'importo dei depositi ricevuti nell'esercizio corrente con i rispettivi totali; b) l'importo dei depositi restituiti nel corso dell'esercizio e quello della rimanenza al termine dell'esercizio. 3. Il conto degli inserti contiene l'indicazione del movimento degli inserti mod. 123 T. 4. Il conto e' corredato dai sottoconti giudiziali delle singole Tesorerie ai quali sono uniti i prescritti documenti giustificativi. PARTE SECONDA ENTRATE TITOLO I VERSAMENTI Capo I Disposizioni generali Art. 45 Versamento delle entrate nelle casse dello Stato 1. Tutte le somme dovute, per qualsiasi titolo, all'Erario, comunque introitate dagli intermediari e dai concessionari della riscossione, debbono affluire nelle casse dello Stato - Tesoreria centrale o Tesorerie provinciali - nei termini e con le modalita' stabilite dalle leggi, dai regolamenti o da altre disposizioni. 2. Ai fini del rispetto dei termini previsti da leggi fiscali o da altre norme, i versamenti con bonifico bancario o postale di cui all'articolo 54, si intendono effettuati nella data indicata sulla ricevuta o sulla comunicazione di bonifico rilasciata dalla banca o da Poste. 3. I versamenti nei conti correnti postali delle Tesorerie di cui all'articolo 49 si intendono effettuati nella data di accettazione del versamento da parte di Poste ovvero, per i versamenti effettuati con postagiro, nella data in cui e' stato addebitato il conto del traente. 4. Le ricevute di versamento in conto corrente postale e i documenti attestanti il versamento con bonifico bancario e postale, di cui al comma 2, hanno valore liberatorio nei confronti dei debitori e degli agenti contabili dello Stato e sono portati a discarico nelle contabilita' e nei conti giudiziali, ai fini delle dimostrazioni di cui all'articolo 621, lettera f), del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 5. 1 versamenti devono contenere tutti gli elementi atti ad individuare il debitore, ivi compreso, nei casi previsti, il codice fiscale. Art. 46 Imputazione dei versamenti 1. L'acquisizione dei versamenti e' effettuata dalle Tesorerie per conto dell'Amministrazione cui spetta curarne l'accertamento e la riscossione; i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato sono imputati al capo, capitolo ed eventuale articolo dello stato di previsione dell'entrata stabiliti dal quadro di classificazione delle entrate predisposto dalla RGS, distintamente per competenza e residui, a seconda che riguardino entrate accertate nell'esercizio corrente oppure in quelli precedenti. Capo II Valori e titoli ammessi in versamento Art. 47 Specie dei valori e dei titoli 1. I versamenti a favore delle Tesorerie sono effettuati mediante: a) monete metalliche e biglietti di banca aventi corso legale nello Stato italiano; b) vaglia cambiari della Banca; c) assegni tratti su conti che le banche detengono presso la Banca; d) vaglia postali e assegni postali vidimati di cui all'articolo 48; e) lettera di addebito nel conto di una banca, firmata dai soggetti abilitati a trarre dal conto medesimo; f) bonifici bancari e postali di cui all'articolo 54; g) versamento nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie di cui all'articolo 50; h) titoli di spesa da commutare in documenti di entrata i) titoli di spesa pagati, presentati per il rimborso dai contabili dello Stato e dagli uffici postali; l) altri mezzi di pagamento, compresi quelli elettronici, disponibili sul circuito bancario e postale compatibili con le procedure dell'Istituto che gestisce il servizio di tesoreria statale. 2. I titoli di credito e postali di cui alle lettere b), c), e d) devono essere direttamente intestati alla Tesoreria competente, oppure ad essa trasferiti, mediante un'unica girata, dai contabili dello Stato o da altri uffici e amministrazioni statali. 3. I titoli di cui alla lettera c) possono anche essere intestati alla banca traente e girati per l'incasso alla Tesoreria competente. 4. Le Tesorerie emettono i corrispondenti documenti di entrata solo ad avvenuto incasso dei predetti titoli di credito e postali. 5. I titoli di credito e postali che non possono essere incassati nella stessa giornata nella quale pervengono alle Tesorerie sono da queste annotati in un'evidenza che puo' essere tenuta anche con modalita' informatiche, come previsto nell'articolo 19. Art. 48 Versamenti mediante vaglia postali e assegni postali vidimati 1. I vaglia postali e gli assegni postali vidimati da incassare sono ritirati dalle filiali provinciali di Poste che riconoscono i fondi alle Tesorerie anche mediante compensazione con quelli prelevati presso le stesse. 2. Le Tesorerie restituiscono ai mittenti i vaglia e gli assegni postali pervenuti oltre il termine di validita' degli stessi. Art. 49 Versamenti nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie 1. I versamenti nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie sono eseguiti presso le agenzie postali mediante la compilazione di appositi bollettini ovvero con postagiro o bonifici bancari e postali o con altri mezzi elettronici di pagamento. 2. Il versante deve indicare gli elementi necessari per l'imputazione del versamento e, ove previsto, il codice versante. 3. La gestione dei conti correnti, ivi compreso il trattamento della documentazione relativa ai versamenti e ai prelevamenti, puo' essere effettuata con le modalita' informatiche concordate con Poste. Art. 50 Interessi sui fondi versati in conto corrente postale 1. Le Tesorerie versano al bilancio dello Stato, con imputazione alle entrate eventuali e diverse del MEF, l'importo degli interessi annui riconosciuti da Poste sui fondi affluiti sui conti correnti postali intestati alle Tesorerie medesime. Art. 51 Contabilizzazione dei versamenti affluiti sui conti correnti postali 1. Le Tesorerie prelevano dal proprio conto corrente le somme relative ai versamenti da contabilizzare quali risultano dall'estratto conto trasmesso da Poste. 2. Il prelevamento e' disposto con assegno a favore del capo della Tesoreria ovvero con modalita' informatiche. 3. La Tesoreria contabilizza i versamenti mediante emissione, nei casi previsti, dei documenti di entrata, sulla base della documentazione inviata da Poste . 4. Ove, in casi eccezionali, Poste non possa riconoscere in giornata l'importo dell'assegno alla Tesoreria, quest'ultima lo scrittura al conto sospeso "collettivi" e contabilizza ugualmente i versamenti. 5. Per i versamenti non potuti contabilizzare entro il secondo mese successivo a quello del ricevimento della relativa documentazione a causa della mancanza degli elementi di cui all'articolo 49, comma 2, le Tesorerie costituiscono depositi provvisori ai sensi dell'articolo 173. 6. Le Tesorerie annotano i movimenti del conto corrente postale in apposita evidenza da tenersi anche con modalita' informatica ai sensi dell'articolo 20. Art. 52 Somme erroneamente versate sui conti correnti postali delle Tesorerie 1. Le somme erroneamente accreditate sui conti correnti postali delle Tesorerie e per le quali non siano stati emessi documenti di entrata sono restituite al versante previa autorizzazione della competente RPS. 2. La restituzione puo' avvenire mediante emissione di vaglia cambiario "non trasferibile" a favore del versante, con accreditamento in conto corrente bancario e postale, a seconda della richiesta del creditore. Art. 53 Vaglia postali e assegni postali di dubbia imputazione 1. Le Tesorerie chiedono tempestivamente notizie ai mittenti per i vaglia postali e per gli assegni postali vidimati che non rechino le necessarie indicazioni sulla natura del versamento. 2. Ove le notizie di cui al comma 1 non pervengano entro il termine di validita' dei vaglia e degli assegni, le Tesorerie procedono in ogni caso all'incasso dei predetti titoli e costituiscono per i relativi importi depositi provvisori da intestarsi ai versanti, ai sensi dell'articolo 172. Art. 54 Versamenti mediante bonifici bancari e postali 1. Le disposizioni di bonifico bancario e postale per versamenti a favore delle Tesorerie debbono recare le complete coordinate bancarie comprensive del codice IBAN per consentirne la finalizzazione automatica presso la Tesoreria competente, il codice fiscale del versante, la causale del versamento nonche', nei casi previsti, il codice versante, da acquisire presso la competente RPS. 2. Le Tesorerie contabilizzano i bonifici nella stessa data in cui ricevono i fondi dalle banche e da Poste sulla base delle coordinate bancarie di cui al comma 1, che individuano la Tesoreria destinataria del bonifico nonche' il capitolo di bilancio o il conto di tesoreria cui la somma deve affluire. Conseguentemente le Tesorerie non tengono conto dell'eventuale valuta per il beneficiario indicata nella disposizione di bonifico. Art. 55 Versamenti di titoli di spesa pagati 1. Le Tesorerie ricevono in versamento da Poste i titoli di spesa pagati dagli Uffici postali. 2. I titoli di cui al comma 1, se riconosciuti regolari dalle Tesorerie, sono rimborsati dalle stesse effettuandone la scritturazione in uscita e accreditandone l'importo complessivo nella contabilita' speciale intestata a "Poste Italiane S.p.a. Servizio di tesoreria". 3. Le Tesorerie possono ricevere in versamento titoli di spesa pagati da altri agenti contabili dello Stato con i fondi della riscossione, accompagnati dalla distinta di versamento contenente l'imputazione delle somme. 4. A fronte dei titoli di cui al comma 3 riconosciuti regolari, le Tesorerie rilasciano i documenti di entrata richiesti dagli agenti contabili. Art. 56 Bonifici bancari e postali di dubbia imputazione e restituzione di somme erroneamente versate 1. Gli importi dei bonifici bancari e postali che non sia possibile finalizzare automaticamente a causa dell'errata indicazione delle coordinate bancarie sono versati in un'apposita contabilita' speciale di servizio intestata al capo di ciascuna Tesoreria che ne effettua la rendicontazione mensile alla coesistente RPS. 2. Qualora dalle coordinate bancarie non sia possibile individuare la Tesoreria competente, il versamento viene accreditato sulla contabilita' speciale aperta sulla Tesoreria autorizzata dal MEF. 3. La Tesoreria finalizza il versamento con prelevamento dell'importo dalla predetta contabilita' speciale non appena acquisiti gli elementi atti ad individuare la relativa imputazione. 4. Nel caso in cui non sia possibile acquisire tali elementi, le Tesorerie costituiscono un deposito provvisorio ai sensi dell'articolo 173, decorso il secondo mese successivo a quello in cui il bonifico e' stato regolato. 5. Per la restituzione di somme erroneamente versate con bonifici ed affluite nella contabilita' speciale di servizio di cui al comma 1 si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52. Capo III Distinte di versamento Art. 57 Compilazione delle distiate di versameto 1. Per i versamenti diversi da quelli effettuati con procedure telematiche e con bonifici bancari e postali va compilata, a cura del versante, la distinta di versamento mod. 124 T., utilizzando la modulistica prestampata disponibile presso le Tesorerie ovvero moduli predisposti con procedure informatizzate purche' conformi a quella originale. 2. Le distinte di versamento possono essere presentate in Tesoreria ovvero essere inviate per posta. Nel caso in cui le stesse non siano pervenute, alla compilazione provvedono direttamente le Tesorerie. 3. Per i versamenti effettuati mediante conto corrente postale, le Tesorerie, nei casi in cui sia necessario acquisire il visto dalle RPS, compilano, in luogo delle distinte mod. 124 T., elenchi contenenti le medesime indicazioni previste dalle distinte. 4. Le distinte relative ai versamenti ai capi I II VI VII VIII X XX XXIX sono assoggettate al visto delle RPS. 5. Il "visto" sui versamenti puo' essere richiesto dalle Tesorerie e ad esse comunicato dalle RPS anche con modalita' informatiche. 6. Sono esclusi dal visto i versamenti effettuati direttamente dagli agenti contabili, dagli intermediari e dai concessionari per la riscossione dei tributi, dalle banche e dagli enti pubblici di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per i quali va indicato, ove previsto, il codice versante. Sono altresi' esclusi dal visto i versamenti effettuati dalle banche in nome e per conto proprio, compresi quelli relativi alle imposte riscosse a mezzo delega dai contribuenti. 7. I soggetti, compresi i titolari di conti di tesoreria, che devono effettuare, anche mediante operazioni di girofondi, versamenti al bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, sono tenuti ad indicare nella distinta di versamento e nei titoli di spesa il proprio codice fiscale. 8. Nei casi in cui non e' prevista la compilazione della distinta di versamento il codice fiscale deve essere indicato, a cura del versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento. 9. Le Tesorerie sono autorizzate a rifiutare i versamenti presentati direttamente ai propri sportelli se privi del codice fiscale del versante. 10. Eventuali rettifiche sulle distinte di versamento devono essere convalidate a cura del versante. TITOLO II QUIETANZE E ALTRI TITOLI DI ENTRATA Art. 58 I documenti di entrata 1. Le Tesorerie, a fronte dei versamenti ricevuti, rilasciano documenti di entrata che hanno potere liberatorio per l'importo indicato sugli stessi. 2. I predetti documenti non sono rilasciati nei casi in cui i versamenti siano stati effettuati in conto corrente postale o con bonifico bancario o postale o con altri mezzi elettronici. 3. I documenti di entrata sono costituiti da: a) quietanze mod. 121 T. per i versamenti affluiti all'erario dello Stato; b) quietanze mod. 123 T. per i depositi provvisori; c) quietanze mod. 81 - septies T. per i depositi definitivi; d) quietanze mod. 121 T. di trasferimento fondi di cui all'articolo 144; e) quietanze mod. 80 T. (Speciale) per i versamenti nella contabilita' speciale intestata a "Poste Italiane S.p.a. - Servizio di tesoreria"; f) ricevute per i versamenti affluiti sui conti correnti della Tesoreria centrale di cui all'articolo 142 o sulle contabilita' speciali di cui all'articolo 145; 4. Le quietanze di cui al comma 3 possono essere sostituite da ricevute di versamento. Art. 59 Firma, emissione, consegna o spedizione dei documenti di entrata 1. Le Tesorerie rilasciano, nei casi previsti, i documenti di entrata: a) all'atto dell'acquisizione dei versamenti per quelli eseguiti ai propri sportelli in contanti; b) nel giorno della riscossione se il versamento e' effettuato con assegni o vaglia postali o con gli altri titoli di cui all'articolo 47, comma 1, lett. b) e c); c) all'atto del prelevamento delle somme dal conto corrente postale per i versamenti di cui all'articolo 49; d) nel giorno di contabilizzazione dei bonifici per i versamenti di cui all'articolo 54. 2. I documenti di entrata, previo riscontro con le distinte di versamento, ove presenti, sono firmati dal tesoriere centrale o dal capo della Tesoreria competente e consegnati o spediti agli interessati, salvo che speciali disposizioni non ne prevedano l'invio ad Amministrazioni o uffici per ulteriori adempimenti. Art. 60 Compilazione dei documenti di entrata 1. I documenti di entrata sono compilati con procedure informatiche e devono recare un numero progressivo per esercizio finanziario e per ciascuna Tesoreria emittente nonche', per i versamenti accreditati nelle contabilita' speciali, per ciascuna contabilita'. Essi riportano la data di emissione, l'indicazione in cifre ed in lettere dell'importo, l'imputazione del versamento, la causale, la denominazione del versante o dell'amministrazione nel cui interesse e' stato effettuato il versamento nonche', ove previsto, il codice del versante c/o il relativo codice fiscale. 2. Nei casi previsti le Tesorerie possono emettere documenti di entrata cumulativi per una medesima tipologia di versamenti, allegando a ciascun documento l'elenco dei versanti, con l'importo e la data di ciascun versamento. 3. L'importo dei documenti di entrata emessi nel giorno, e' riportato su apposite evidenze tenute dalle Tesorerie, anche con modalita' informatiche, e deve concordare con quello esposto nelle corrispondenti scritture di entrata a fine giornata. 4. L'importo mensile dei versamenti per ciascuna tipologia di quietanza di cui all'articolo 58, e' annotato sull'ultima matrice della quietanza del mese di riferimento con riporto dei precedenti. Art. 61 Inserti con marchio a secco - custodia e movimento 1. Per l'emissione delle quietanze di cui all'articolo 58 sono utilizzati inserti con marchio a secco forniti dal MEF su richiesta della Banca, costituiti da quattro copie (quietanza, matrice, estratto e scheda). 2. Gli inserti sono assunti in carico nel registro mod. 16 T.-Aut, tenuto anche con modalita' informatiche, dal quale vengono scaricati all'atto del loro utilizzo. 3. Entro il giorno 5 del mese di maggio, le Tesorerie inviano al MEF, anche con modalita' informatiche, un prospetto dimostrativo del movimento degli inserti avvenuto nel precedente esercizio finanziario. 4. Le matrici degli inserti utilizzati sono custodite dalle Tesorerie per essere allegate, nei casi previsti, ai conti giudiziali prodotti dall'Amministrazione centrale della Banca. 5. Le matrici che non debbono essere allegate ai conti giudiziali sono conservate dalle Tesorerie per un periodo di 20 anni; la conservazione puo' essere effettuata anche su supporto informatico. 6. Con analoghe modalita' e per lo stesso periodo di tempo di cui al comma 5 sono custodite dalle Tesorerie le schede degli inserti utilizzati qualora le relative matrici debbano essere allegate ai conti giudiziali. Art. 62 Rettifiche di imputazione dei documenti di entrata 1. Le richieste di rettifiche di imputazione (capitolo, articolo, competenza/residui) dei documenti di entrata per versamenti al bilancio dello Stato, sono presentate o inviate dagli interessati al competente Ufficio di ragioneria che le prenota nel SIRGS per renderle disponibili alla Tesoreria competente avendo cura di trasmettere a quest'ultima il documento originale. 2. Qualora l'Ufficio di ragioneria sia nell'impossibilita' di reperire il documento di entrata originale, autorizza la Tesoreria ad emettere il relativo certificato sostitutivo previsto dall'articolo 66 sul quale la Tesoreria medesima apporta le rettifiche con le modalita' di cui ai successivi commi 4 e 5. 3. Nel caso in cui il versante presenti la quietanza originale direttamente in Tesoreria, quest'ultima la trattiene e provvede a richiedere la variazione all'Ufficio di ragioneria. 4. Le rettifiche sono prenotate dagli Uffici di Ragioneria nel SIRGS fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di emissione del documento di entrata. Le Tesorerie eseguono le variazioni prenotate entro i termini stabiliti dalla circolare di chiusura delle contabilita' di ogni esercizio finanziario. 5. Le rettifiche sono annotate nelle evidenze informatiche della Tesoreria e riportate sui documenti di entrata (quietanze, altre parti dell'inserto, e ricevute di versamento), e sono convalidate con dichiarazione datata e firmata dal capo della Tesoreria e recante il timbro ufficiale. 6. Le rettifiche di imputazione dei documenti di entrata relativi a versamenti in contabilita' speciali devono essere richieste dagli interessati ai titolari delle contabilita' medesime ovvero direttamente alle Tesorerie che informano i predetti titolari; tali rettifiche possono essere eseguite dalle Tesorerie fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello di contabilizzazione del versamento. 7. La Banca invia alla RGS flussi telematici giornalieri e mensili di parifica delle entrate relative a capitoli di bilancio e fuori bilancio secondo le modalita' e i termini stabiliti nei protocolli d'intesa. Art. 63 Variazione degli elementi descrittivi dei documenti di entrata 1. La Banca e la RGS, nell'ambito dei rispettivi sistemi informativi, possono eseguire modifiche agli elementi descrittivi dei documenti di entrata quali il versante, la causale, e il codice fiscale fino al 30 aprile dell'anno successivo a quello della loro emissione. Di tali modifiche viene data reciproca comunicazione al fine di consentire l'allineamento dei rispettivi archivi. Art. 64 Riduzione dell'importo e annullamento dei documenti di entrata 1. Le rettifiche che comportino la riduzione dell'importo di un documento di entrata ovvero l'annullamento del documento medesimo, da effettuarsi con le modalita' e nei termini di cui all'articolo 62, devono contenere anche l'indicazione della destinazione della somma che si e' resa disponibile. 2. Il reimpiego delle somme versate al bilancio dello Stato puo' essere fatto nell'ambito del bilancio stesso e, nei casi espressamente autorizzati dal competente Ufficio di ragioneria, in contabilita' speciali o con trasferimento fondi a favore delle amministrazioni competenti. 3. Il nuovo documento di entrata emesso deve contenere nella causale l'indicazione degli estremi di quello ridotto o annullato da cui proviene l'importo. 4. A fronte della riduzione dell'importo o dell'annullamento di un documento di entrata dell'esercizio precedente, la Tesoreria emette, entro i termini di cui all'articolo 63, un nuovo documento a data corrente, per il 31 dicembre dell'esercizio chiuso, attribuendo allo stesso il numero progressivo riferito al predetto esercizio. Art. 65 Imposta di bollo sui documenti di entrata 1. Sui documenti di entrata deve essere applicata l'imposta di bollo , prevista dalla vigente normativa fiscale, fatte salve le ipotesi di esenzione. 2. L'imposta viene riscossa in modo virtuale e versata al bilancio dello Stato da ciascuna Tesoreria per importo complessivo, fatte salve eventuali specifiche disposizioni per le Regioni a statuto speciale. Art. 66 Distruzione o smarrimento di documenti di entrata 1. In caso di smarrimento o distruzione di una quietanza di cui all'articolo 58 o di altra parte dell'inserto, la Tesoreria, rilascia un certificato sostitutivo mod. 128 T. desumendo i dati dalla relativa matrice o scheda di quietanza o da altra evidenza anche informatica. 2. Qualora venga smarrita o distrutta una delle ricevute di cui all'articolo 58 la Tesoreria rilascia un'attestazione di versamento contenente tutti i dati registrati nelle evidenze informatiche della Tesoreria all'atto della contabilizzazione del versamento. 3. Il rilascio del certificato sostitutivo di cui al comma 1 o dell'attestazione di versamento di cui al comma 2 avviene su richiesta del soggetto che ha effettuato il versamento o dell'amministrazione che ne ha interesse. 4. Nella richiesta devono essere specificati gli estremi della quietanza distrutta o smarrita o quelli del versamento effettuato. 5. La Tesoreria annota in apposite evidenze, da tenersi anche con modalita' informatiche, l'avvenuto rilascio dei certificati di cui ai commi 1 e 2. 6. Nel caso si rintracci la quietanza dichiarata distrutta o smarrita il certificato emesso in sostituzione deve essere annullato e custodito agli atti della Tesoreria. Art. 67 Divieto di rilasciare duplicati o copie delle quietanze 1. Le Tesorerie non possono, in alcun caso, rilasciare copie o duplicati delle quietanze compilate sugli inserti di cui all'articolo 61. 2. A richiesta delle Amministrazioni interessate, le Tesorerie sono autorizzate a rilasciare un prospetto delle quietanze emesse con tutte le indicazioni risultanti dalle matrici o dalle evidenze informatiche. Art. 68 Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario 1. Le Tesorerie non debbono dare corso a richieste di riduzione o annullamento di documenti di entrata contro rimborso diretto - in contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore delle parti. 2. Al rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate all'erario provvede l'Amministrazione che le ha acquisite, con le modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato. 3. La DPSV e' competente a disporre il rimborso delle somme erroneamente o indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo X), ovvero a capi diversi dal Capo X, nel caso in cui le Amministrazioni competenti non abbiano, nel proprio stato di previsione, apposito capitolo di spesa. PARTE TERZA SPESE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Capo I Pagamento delle spese Art. 69 Principi 1. I pagamenti dello Stato sono effettuati con titoli di spesa informatici e, in via residuale, con titoli di spesa cartacei. Essi sono regolati secondo procedure conformi alle esigenze del sistema economico nazionale, che operano in forma integrata con i servizi del sistema bancario e postale. Art. 70 Titoli di pagamento 1. Al pagamento delle spese si provvede con: a) mandati; b) ordinativi e buoni tratti su ordini di accreditamento; c) ordinativi tratti su contabilita' speciali ovvero su conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale; d) ordini tratti su ruoli di spesa fissa. Art. 71 Elementi dei titoli di spesa 1. I titoli di spesa sono intestati a persone fisiche, a persone giuridiche e ad enti pubblici e privati con o senza personalita' giuridica e devono riportare i seguenti elementi: a) l'amministrazione emittente; b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario; c) l'esercizio finanziario; d) il codice per l'imputazione alla competenza o ai residui; e) i dati SIOPE per la codifica della spesa; f) la Tesoreria assegnataria e la localita' del pagamento; g) l'importo (in cifre e in lettere); h) le complete generalita' o la denominazione del creditore nonche' il relativo codice fiscale o la partita IVA; i) l'oggetto della spesa; l) la data di emissione; m) la firma digitale per i titoli informatici e, per i titoli cartacei, la firma autografa e il timbro d'ufficio dell'amministrazione emittente; n) nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari, il codice fiscale dell'amministrazione emittente 2. In relazione alla modalita' di estinzione i titoli di spesa devono riportare i seguenti altri elementi: a) per i pagamenti in contanti, le generalita' della persona che deve dare quietanza, con l'indicazione della qualifica di rappresentante legale, o volontario, qualora il beneficiario sia rappresentato da altro soggetto. La responsabilita' della corretta individuazione dei soggetti legittimati a dare quietanza e della relativa qualifica fanno carico all'amministrazione emittente; b) per i pagamenti che si avvalgono dei circuiti bancario e postale, le coordinate del conto del creditore nel formato BICIBAN; c) per il pagamento mediante commutazione in vaglia cambiario, l'indirizzo del creditore; d) per i pagamenti a favore di conti di tesoreria statale, il numero identificativo del conto e la Tesoreria di destinazione; e) per i versamenti a favore dell'Erario, il capo, il capitolo d'entrata e l'eventuale articolo; 3. Le Tesorerie ammettono a pagamento i titoli di spesa dopo aver effettuato gli adempimenti connessi con la prenotazione e il controllo della regolarita' formale dei titoli stessi. In ogni caso i titoli di spesa recanti una data di esigibilita' non sono pagabili prima della data indicata. 4. Per gli adempimenti connessi al controllo e al pagamento dei titoli di spesa informatici si rinvia ai relativi protocolli d'intesa. Capo II Intestazione dei titoli di spesa Art. 72 Persona fisica 1. I titoli di spesa emessi a favore di persona fisica recano nell'intestazione le complete generalita'. 2. Per complete generalita' deve intendersi: cognome, nome, luogo e data di nascita e il codice fiscale del creditore. 3. Le Tesorerie danno comunque corso ai titoli di spesa cartacei da accreditare in conto corrente bancario o postale, anche se privi dell'indicazione del luogo e della data di nascita del creditore. 4. Ove il pagamento debba effettuarsi per contanti, l'amministrazione indica che il titolo va riscosso con quietanza del creditore. 5. Qualora il creditore abbia rilasciato procura, l'amministrazione emittente e' tenuta ad indicare sul titolo di spesa che il pagamento puo' esser effettuato con quietanza del creditore o del suo procuratore le cui complete generalita' e qualita' devono essere riportate sul titolo medesimo. 6. Qualora sussistano limitazioni alla capacita' del creditore di riscuotere e dare quietanza, l'amministrazione intesta il titolo al rappresentante legale con indicazione delle sue complete generalita' e qualita' nonche' delle generalita' del rappresentato. Ove il pagamento debba effettuarsi per contanti l'amministrazione indica che il titolo va riscosso con quietanza del solo rappresentante. 7. Nei casi in cui sia previsto l'intervento in quietanza di persona diversa dal creditore o dal rappresentante, l'amministrazione riporta sul titolo anche le generalita' e la qualifica di interveniente in quietanza. 8. Le Tesorerie sono tenute ad eseguire i pagamenti in conformita' di quanto disposto dalle amministrazioni senza effettuare ulteriori controlli. Art. 73 Soggetto titolare di carica pubblica 1. I titoli di spesa emessi non per crediti personali ma per spese inerenti al servizio svolto nell'interesse dello Stato, vanno intestati alla carica e puo' essere omessa l'indicazione delle generalita' del titolare. Art. 74 Persone giuridiche, enti o associazioni o societa', con o senza personalita' giuridica 1. I titoli di spesa emessi a favore di persone giuridiche pubbliche e private o di enti o associazioni con o senza personalita' giuridica devono indicare nell'intestazione la denominazione o la ragione sociale. 2. Compete unicamente all'amministrazione emittente l'accertamento e la corretta indicazione nei titoli di spesa della forma giuridica del creditore. 3. Per i titoli di spesa da pagare in contanti, salvo quanto previsto dall'articolo 83, comma 1, l'amministrazione emittente deve indicare le complete generalita' del soggetto tenuto a dare quietanza, seguita dalla qualifica di "rappresentante legale". 4. I titoli di spesa a favore di societa' in liquidazione vanno intestati alla societa' con indicazione "in liquidazione". Ove il pagamento debba effettuarsi per contanti, l'amministrazione indica che il titolo e' esigibile con quietanza del liquidatore. 5. Le Tesorerie sono tenute ad eseguire i pagamenti in conformita' di quanto disposto dalle amministrazioni, senza effettuare ulteriori controlli. Art. 75 Impresa individuale 1. I titoli di spesa a favore di imprese individuali sono intestati alla ditta. 2. Per i titoli di spesa da pagare in contanti l'amministrazione emittente deve indicare le complete generalita' del titolare dell'impresa, tenuto a dare quietanza, e la relativa qualifica. Qualora il titolare abbia nominato un procuratore, sul titolo di spesa deve essere indicato che il pagamento puo' essere effettuato con quietanza del titolare o del procuratore. 3. Compete unicamente all'amministrazione emittente l'accertamento e la corretta indicazione nei titoli di spesa della denominazione della ditta e dei soggetti che rivestono la qualita' di titolare o di procuratore. Art. 76 Enti militari e corpi di polizia 1. I titoli di spesa intestati ad enti militari (comandi, direzioni, distaccamenti e ogni altro ufficio) sono resi esigibili con quietanza dei responsabili della cassa di riserva, ove prevista, ovvero del comandante (quale unico agente responsabile), o di chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 2. Gli agenti responsabili della cassa, sia per gli enti dotati di cassa di riserva e cassa corrente, sia per quelli dotati di cassa unica, possono delegare altri soggetti militari o civili a quietanzare i titoli di spesa intestati agli enti di appartenenza. 3. Le comunicazioni di firma dei soggetti abilitati a quietanzare sono trasmesse alle Tesorerie dagli enti militari ai quali soltanto spetta, sulla base delle disposizioni legislative o regolamentari, l'accertamento della legittimazione dei soggetti segnalati. 4. L'intestazione dei titoli deve essere completata con l'annotazione che la riscossione e' subordinata alla esibizione dell'atto di riscossione o di delegazione nel quale sono apposte le firme che devono essere comprese fra quelle segnalate alle Tesorerie. L'atto di riscossione o di delegazione e' ritirato dalla Tesoreria che lo allega ai titoli di spesa pagati. 5. Le disposizioni del presente articolo sono estese, in quanto applicabili, ai corpi di polizia ed equiparati che adottino analoghi sistemi di pagamento. Art. 77 Commutazione in documenti di entrata 1. I titoli di spesa da estinguere mediante commutazione in documenti di entrata sono intestati al creditore, con vincolo di commutazione nei detti documenti. 2. Quando trattasi di regolazione di ritenute erariali, ovvero di somme comunque dovute all'Erario, i titoli di spesa vanno intestati al "Tesoro dello Stato" col vincolo di commutazione in quietanza di entrata e con l'indicazione, nella parte riservata alla causale, del nominativo degli interessati. 3. L'ufficio ordinatore compila la distinta di versamento ed indica sul titolo di spesa il capo e capitolo del bilancio d'entrata dello Stato, ovvero il conto corrente di tesoreria centrale o la contabilita' speciale, ai quali la somma va versata. Art. 78 Curatela fallimentare 1. Per i pagamenti a favore di imprese individuali o societa' commerciali nei cui confronti sia stata emessa sentenza dichiarativa di fallimento, il titolo va intestato al curatore di cui devono essere indicate le complete generalita' e la qualita'. 2. Ove il pagamento sia da effettuarsi in contanti l'amministrazione emittente deve indicare nel dispositivo di quietanza le complete generalita' del curatore e la relativa qualifica. Art. 79 Concordato preventivo 1. Per il pagamento a favore di imprese individuali o societa' commerciali ammesse alla procedura del concordato preventivo il titolo di spesa va intestato all'impresa o societa' in concordato preventivo. 2. Ove il pagamento sia da effettuarsi in contanti, nel dispositivo di quietanza devono essere indicate le complete generalita' della persona abilitata a riscuotere e la relativa qualifica di "rappresentante legale" nonche' le complete generalita' del commissario giudiziale nominato dal Tribunale, tenuto ad intervenire in quietanza, e della relativa qualifica. Art. 80 Liquidazione coatta amministrativa 1. Per il pagamento di somme a favore di imprese individuali o di societa' commerciali nei cui confronti sia stata disposta la liquidazione coatta amministrativa, i titoli di spesa vanno intestati al commissario liquidatore, indicato con le complete generalita' e qualita'. 2. Ove il pagamento sia da effettuarsi in contante, nel dispositivo di quietanza l'amministrazione emittente indica le complete generalita' del commissario liquidatore e la relativa qualifica. Art. 81 Titoli di spesa collettivi 1. Per i pagamenti a favore di piu' creditori per la stessa causale, con esclusione di quelli da accreditare in conto corrente bancario e postale, possono essere emessi titoli di spesa collettivi intestati ai singoli creditori con l'indicazione per ciascuno di essi della quota spettante. 2. L'indicazione dei beneficiari, fino ad un massimo di trenta, e degli importi singoli loro dovuti puo' essere riportata a tergo del titolo, o in fogli intercalari uniti al titolo stesso con mezzo idoneo a impedirne la separazione e muniti del timbro d'ufficio nel punto di congiunzione di ciascun foglio e della firma del responsabile della spesa. Tale firma vale anche come attestazione della rispondenza del totale degli importi dovuti ai singoli creditori alla somma per la quale e' stato emesso il titolo di spesa. Capo III Estinzione dei titoli di spesa Art. 82 Modalita' di estinzione 1. L'estinzione dei titoli di spesa si effettua, in via ordinaria, mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali dei soggetti cui sono intestati i titoli di spesa; sui titoli di spesa devono essere indicate, a cura dell'amministrazione emittente, le coordinate bancarie e postali nel formato BICIBAN. La Tesoreria esegue l'operazione di accreditamento nei confronti della banca detentrice del conto ovvero di quella che fa da tramite per il regolamento. 2. I titoli di spesa possono essere estinti, inoltre, mediante: a) accreditamento, per conto dell'intestatario del titolo, a favore di una determinata banca; b) pagamento in contanti presso le tesorerie, presso gli uffici postali e gli altri uffici abilitati; c) commutazione in vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a favore dell'intestatario del titolo; d) commutazione in vaglia postale a favore dell'intestatario del titolo; e) versamento su conti di tesoreria o su capitoli di entrata del bilancio statale. 3. Nel caso in cui il creditore si avvalga di un procuratore, l'amministrazione emittente puo' disporre, con espressa indicazione sul titolo di spesa, che il titolo medesimo sia accreditato nel conto corrente bancario o postale del procuratore ovvero che sia commutato in vaglia cambiario o postale intestato al procuratore medesimo. 4. Sui titoli di spesa estinti con una delle modalita' di cui al comma 1 e al comma 2, lett. a), c), d) ed e), viene apposta la dichiarazione di avvenuta estinzione di cui all'articolo 89. Art. 83 Limitazioni ed esclusioni 1. Per i titoli di spesa a favore degli enti pubblici di cui all'articolo 74 non e' consentita l'estinzione mediante pagamento in contanti al legale rappresentante o al procuratore dell'ente. 2. La forma di estinzione di cui all'articolo 82, comma 2, lett. a), non e' ammessa per i titoli di spesa riguardanti il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi 3. I titoli di spesa di importo superiore a quattromilacinquecento euro, salvo diverso limite stabilito dal MEF, vengono emessi, di norma, con la clausola di estinzione mediante accreditamento al conto corrente bancario o postale del creditore, fatti salvi i pagamenti che devono affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli per stipendi e pensioni. 4. I titoli da estinguere con emissione di vaglia cambiari della Banca non possono superare singolarmente l'importo di 500 mila euro, corrispondente al taglio massimo del vaglia cambiario della predetta Banca. Art. 84 Emissione e spedizione dei vaglia cambiari della Banca 1. I vaglia cambiari della Banca emessi in commutazione dei titoli di spesa sono spediti dalle tesorerie con piego postale assicurato, salva diversa richiesta del creditore, all'indirizzo indicato sul titolo di spesa ovvero a quello indicato nella richiesta di cui all'articolo 85. 2. I vaglia cambiari intestati agli enti sono spediti ai rispettivi tesorieri. 3. Gli importi dei vaglia cambiari di cui al comma 1, non riscossi entro la fine del decimo anno successivo a quello di emissione, sono versati in conto entrate eventuali e diverse del MEF. Art. 85 Richiesta di modifica della modalita' di pagamento 1. Il creditore ha facolta' di chiedere all'amministrazione emittente la modifica della modalita' di pagamento inizialmente richiesta. In casi eccezionali, per i titoli di spesa gia' trasmessi alle Tesorerie l'istanza puo' essere rivolta direttamente a queste ultime indicando ogni elemento utile ai fini dell'esatta individuazione dei titoli stessi. L'istanza deve essere firmata dalle persone abilitate a riscuotere e a quietanzare il titolo di spesa quali risultano dal titolo medesimo e contenere il relativo indirizzo. Tale richiesta, per quanto concerne le operazioni di accreditamento in conto corrente postale e di emissione di vaglia postale, puo' essere inoltrata direttamente agli uffici postali. 2. Il vaglia cambiario o postale ed il conto corrente bancario o postale da accreditare devono essere intestati esclusivamente al creditore o al suo procuratore indicato sul titolo di spesa. Le Tesorerie non effettuano alcun controllo sui rapporti esistenti tra il creditore e il suo rappresentante. Nel caso di richiesta di estinzione con una delle predette modalita' a favore del procuratore, alla relativa istanza deve essere allegata copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validita'. 3. Nel caso in cui il creditore chieda alla Tesoreria che e' in possesso del titolo di spesa la forma di estinzione di cui all'articolo 82, comma 2, lett. a), la firma del richiedente deve essere autenticata dall'ufficio che ha emesso il titolo di spesa, o dal capo della Tesoreria stessa o da un notaio ovvero da altro pubblico ufficiale autorizzato. 4. Per i titoli pagabili presso le Tesorerie non e' ammessa la richiesta di estinzione di cui all'articolo 82, comma 2, lett. d). Art. 86 Forma delle quietanze 1. I titoli di spesa, all'atto del pagamento in contante, debbono essere sottoscritti per quietanza, col nome e cognome, dai creditori o da coloro che dai titoli di spesa risultino legittimati a riscuotere e quietanzare per conto dei creditori medesimi. Art. 87 Quietanze sui titoli intestati alla carica 1. Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare di una carica non nominativamente indicato, questi, nel dare quietanza, deve indicare, oltre al nome e cognome, la qualifica ufficiale rivestita. 2. Qualora il titolare sia assente o impedito, la quietanza puo' essere data dal funzionario che legittimamente lo sostituisce il quale deve dichiarare di riscuotere per conto del titolare e indicare, oltre al nome e cognome, la propria qualifica. 3. Il titolare dell'Amministrazione, nel cui ambito opera il pubblico ufficiale, deve inviare alla Tesoreria o ad altro ufficio pagatore apposita comunicazione, regolarmente firmata e provvista del timbro di ufficio, contenente le complete generalita' e le firme autografe del titolare della carica ed eventualmente del sostituto. 4. L'ufficiale pagatore identifica il percipiente, anche per i titoli di spesa di importo superiore a quello di cui all'articolo 92, comma 7, sulla base congiunta della predetta comunicazione e di uno dei documenti di riconoscimento di cui allo stesso articolo. Art. 88 Quietanze dei delegati alla riscossione 1. I titoli di spesa relativi agli stipendi e ad altre competenze per la cui riscossione sia stata rilasciata delega dagli interessati ai sensi degli articoli 383 e 409 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, debbono essere quietanzati dal delegato. 2. Fino a quando la delega non sia stata revocata, i deleganti non possono quietanzare direttamente il titolo di spesa se non nel caso di assenza o impedimento dei delegati, attestato mediante comunicazione del capo dell'ufficio dal quale i delegati dipendono, da unire al titolo di spesa. In tal caso, il pagamento e' effettuato ai singoli creditori, senza che sia necessario modificare l'intestazione del titolo. Art. 89 Annotazione da apporsi sui titoli estinti 1. Sui titoli di spesa pagati con quietanza del creditore o del suo rappresentante, le Tesorerie appongono l'indicazione "pagato" e la data del pagamento. 2. Sui titoli estinti con una delle modalita' di cui all'articolo 82, commi 1 e 2, lettere a), c), e), le Tesorerie appongono la dichiarazione di estinzione del titolo, attestante di aver dato disposizione all'intermediario interessato per l'accreditamento in conto corrente, ovvero di aver emesso il vaglia cambiario; tale dichiarazione deve essere, datata, munita del timbro d'ufficio e sottoscritta dal capo della Tesoreria. 3. Sui titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli altri uffici statali abilitati, con quietanza del creditore o del suo rappresentante, deve essere apposta l'indicazione "pagato", datata e munita del timbro dell'ufficio nonche' della firma di chi ha effettuato il pagamento. 4. Sui titoli di spesa estinti con la modalita' di cui all'articolo 82, comma 2, lettera d) e su quelli da accreditare in conto corrente postale su richiesta del creditore inviata all'ufficio postale, la dichiarazione di esecuzione dell'operazione, datata e munita del timbro d'ufficio, e' sottoscritta dal capo dell'ufficio postale. 5. La Tesoreria controlla la regolarita' formale dei pagamenti effettuati dagli uffici postali e dagli altri uffici statali abilitati e appone sui titoli di spesa riconosciuti regolari l'annotazione "rimborsato" o analoga. 6. La dichiarazione di cui ai commi 2 e 4 sostituisce la quietanza del creditore e l'indicazione "pagato". 7. Sui documenti eventualmente allegati ai titoli di spesa viene riportata l'indicazione "pagato" e la data del pagamento. Art. 90 Rimborso dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli uffici statali abilitali 1. La Tesoreria, entro i tempi tecnici strettamente necessari e comunque non oltre otto giorni lavorativi da quello in cui li ha ricevuti, provvede al rimborso dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali e da essa riconosciuti regolari, i titoli sono scritturati fra le operazioni di uscita e il relativo importo e' accreditato nella contabilita' speciale intestata a "Poste Italiane S.p.a. - Servizio di tesoreria". La Tesoreria invia alla locale filiale provinciale di Poste la ricevuta emessa sulla predetta contabilita' speciale e i titoli di spesa stralciati perche' non riconosciuti regolari, descritti nell'elenco di accompagnamento mod. 139 T., redatto in doppio esemplare. Una copia del predetto elenco deve essere restituita alla Tesoreria medesima, debitamente firmata dal responsabile dei servizi di pagamento di Poste e munita del timbro ufficiale. 2. La Tesoreria provvede in giornata alla scritturazione in uscita dei titoli di spesa pagati dagli altri uffici autorizzati e da essa riconosciuti regolari e rilascia i documenti di entrata richiesti dagli stessi uffici con la distinta di versamento mod. 124 T. Capo IV Responsabilita' degli ufficiali pagatori Art. 91 Responsabilita' degli ufficiali pagatori per indebiti pagamenti 1. Gli ufficiali pagatori sono personalmente responsabili dei pagamenti eseguiti e, pertanto, debbono rifiutarsi di pagare i titoli che non abbiano i requisiti formali prescritti dalla legge e dal regolamento per la contabilita' generale dello Stato nonche' dalle presenti Istruzioni. 2. gli ufficiali pagatori sono tenuti, altresi', per i pagamenti in contanti, ad accertare l'identita' personale del creditore con le modalita' di cui all'articolo 92. Art. 92 Accertamento della identita' personale del creditore 1. I pagamenti devono essere fatti alla persona nominativamente indicata sui titoli di spesa nella qualita' di creditore o di suo rappresentante legale e che sia conosciuta dall'ufficiale pagatore. Quest'ultimo non e' tenuto ad alcun accertamento sulla legittimazione del soggetto indicato sul titolo di spesa ad esigere il pagamento essendo tali adempimenti di esclusiva competenza dell'amministrazione ordinatrice della spesa. 2. L'intestatario non conosciuto deve provare la propria identita' mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore. 3. L'ufficiale pagatore puo' esigere che la firma di quietanza sia autenticata da un notaio, il quale deve essere certo della identita' personale del percipiente. Di tale certezza, che puo' essere conseguita nei modi ritenuti piu' opportuni dal notaio, deve essere fatta espressa menzione nella formula di autenticazione. 4. Qualora per l'accertamento della identita' personale del creditore il notaio ritenga di avvalersi dell'intervento di fidefacienti, questi ultimi debbono firmare (eventualmente anche in qualita' di testimoni) la formula di autenticazione unitamente al notaio. 5. Ove il notaio non sia conosciuto, la sua identita' puo' provarsi mediante la esibizione, all'ufficiale pagatore, della tessera rilasciata dal competente Consiglio notarile e del sigillo. 6. Analogamente puo' procedersi nei confronti del coadiutore di notaio, il quale potra' esibire, oltre allo speciale sigillo recante le complete generalita' e l'indicazione "coadiutore del notaio ....", apposito documento rilasciato dal Consiglio notarile dal quale risulti che gli sono state conferite tali funzioni. Il coadiutore deve in ogni atto far menzione dell'avvenuta nomina, indicandone la data. 7. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi, il pagamento di somme non superiori a 5.164,57 viene effettuato anche su esibizione di uno dei documenti di identificazione previsti dall'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni, con le modalita' indicate nello stesso e nelle specifiche istruzioni che la RGS puo' impartire. La Tesoreria acquisisce fotocopia del documento per i pagamenti non ricorrenti, con esclusione, quindi, di quelli relativi a stipendi e competenze fisse e accessorie del personale statale. 8. La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari ed ai loro familiari costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie. 9. Per i documenti scaduti di validita' il creditore puo' dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso, che viene trattenuta dalla Tesoreria, che i dati riportati non hanno subito variazioni. Capo V Pagamenti all'estero Art. 93 Pagamenti in euro nell'area dei paesi dell'Unione Europea che adottano la moneta unica 1. Le amministrazioni dello Stato, che effettuano pagamenti in euro nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione monetaria europea emettono, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche in via informatica, a favore del creditore, da accreditare, mediante il sistema dei pagamenti denominato TARGET, sul conto che lo stesso creditore intrattiene con il sistema bancario o postale, ovvero mediante altre modalita' di pagamento disponibili sui circuiti bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo. 2. I titoli di spesa devono indicare, oltre agli elementi richiesti dall'articolo 71: a) la causale valutaria; b) i codici BIC e IBAN. Art. 94 Altri pagamenti 1. I pagamenti nell'ambito dei paesi che non rientrano nell'Unione monetaria europea vengono effettuati per il tramite dell'UIC, secondo modalita' tecniche definite in apposita convenzione tra l'UIC e il MEF. 2. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema di tesoreria dello Stato, titoli di spesa, anche con modalita' informatiche, intestati all'UIC da accreditare sul conto che l'Ufficio intrattiene con la Banca, ai fini del successivo riconoscimento al beneficiario. 3. L'importo dei titoli di cui al comma 2 rappresenta il controvalore in euro della somma da riconoscere al creditore ed e' calcolato, dalle amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio di riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i cambi di finanziamento. Art. 95 Pagamenti all'estero delle pensioni 1. Il pagamento delle pensioni all'estero, nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea che adottano la moneta unica, e disposto con ordinativi telematici emessi dal CESSII a favore dei pensionati ovvero di banche convenzionate o Consolati nei casi in cui gli stessi curino il pagamento ai pensionati 2. Contestualmente, il CESSII trasmette alla competente Tesoreria l'elenco dei pensionati, in caso di pagamenti da eseguire direttamente a favore degli stessi, ovvero l'elenco dei Consolati, in caso di pagamenti da eseguire per loro tramite, contenenti le informazioni necessarie alla finalizzazione dei pagamenti. 3. Il pagamento delle pensioni all'estero fuori dell'ambito dei paesi dell'Unione Europea che adottano la moneta unica, e' disposto con ordinativi telematici emessi dal CESSII a favore dell'UIC al quale viene trasmessa dal predetto Centro la documentazione necessaria per la finalizzazione dei pagamenti. Capo VI Pagamenti non andati a buon fine Art. 96 Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon, fine 1. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonche' di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine per qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilita' di cui all'articolo 101, comma 3, rivenienti dall'estinzione di mandati informatici, compresi quelli emessi a carico del bilancio di amministrazioni ed aziende autonome sono versate provvisoriamente su un conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale intestato al "Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, Ispettorato generale per la finanza delle pubbliche amministrazioni", per essere utilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore. 2. Il rinnovo del pagamento e' disposto dal predetto Ispettorato con ordine di prelevamento dal conto corrente di cui al comma 1, su richiesta dei competenti Uffici di ragioneria, da inviare mediante fax, previa rimozione delle cause che non hanno consentito la finalizzazione del pagamento originario. 3. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari e postali nonche' di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine relative a quote di spese fisse telematiche, comprese quelle restituite dalle Tesorerie su richiesta dei competenti uffici statali, ovvero non pagate entro il termine di esigibilita' di cui all'articolo 101, comma 3, sono giornalmente versate al capo X, capitolo 2368, con emissione di quietanza cumulativa presso la Tesoreria di Roma- Tuscolano. Le somme relative alle quote restituite sono rese disponibili dalla struttura informativa del MEF, in via telematica, ai competenti Uffici centrali del bilancio per l'eventuale riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa. 4. Le somme restituite a fronte di bonifici, vaglia cambiari e vaglia postali non andati a buon fine e quelle non pagate entro il termine di esigibilita' di cui all'articolo 101, comma 3, rivenienti dall'estinzione di ordinativi tratti su contabilita' speciali e su conti correnti di Tesoreria centrale vengono accreditate sulla contabilita' speciale o sul conto corrente di provenienza. 5. Le Tesorerie costituiscono depositi provvisori a fronte di bonifici bancari e postali nonche' di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine per qualsiasi motivo, riguardanti: - ordinativi su ordini di accreditamento; - ordinativi di cui al comma 4, qualora la relativa contabilita' speciale o il conto corrente siano stati nel frattempo chiusi; - ordini di trasferimento fondi; - ordini di restituzione totale o parziale di depositi provvisori di cui all'articolo 178; - mandati per la restituzione di depositi definitivi e per il pagamento dei relativi interessi di cui all'articolo 181. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche agli ordinativi informatici emessi su ordine di accreditamento da pagare in contanti presso le Tesorerie o gli altri uffici pagatori qualora le somme non siano riscosse entro i termini previsti dall'articolo 101, comma 3. 7. Le ricevute di accreditamento nelle contabilita' speciali o nei conti correnti di tesoreria centrale di cui al comma 4 e le quietanze di deposito provvisorio di cui al comma 5, contengono l'indicazione degli estremi dei vaglia cambiari o dei conti correnti bancari o postali, nonche' dei titoli di spesa che hanno dato luogo all'operazione, e sono trasmesse alle Amministrazioni che avevano emesso il titolo di spesa originario. 8. Qualora i bonifici o i vaglia cambiari e postali non andati a buon fine si riferiscano a mandati emessi a carico del bilancio di amministrazioni e aziende autonome, con esclusione dei mandati informatici, le relative somme affluiscono nel conto corrente dell'amministrazione o azienda autonoma di cui agli articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 9. Le somme restituite a fronte di bonifici bancari o postali ovvero di vaglia cambiari non andati a buon fine, riguardanti il rimborso di crediti d'imposta, sono versate dalle Tesorerie al capo VII, cap. 3305, quelle relative ai rimborsi IVA disposti dall'Agenzia delle entrate sia in ambito UEM sia verso paesi al di fuori dell'area UEM sono versate nell'apposita contabilita' speciale intestata al Centro operativo di Pescara della predetta Agenzia. 10. Sui vaglia cambiari estinti d'ufficio nei casi indicati ai precedenti commi deve essere apposta una dichiarazione, a firma del capo della Tesoreria, attestante l'avvenuta emissione della quietanza di deposito provvisorio mod. 123 T. o di altro documento di entrata. 11. Le somme relative a pagamenti non andati a buon fine, disposti dal Ministero degli affari esteri in paesi non aderenti all'UEM e in valuta in paesi aderenti, sono restituite dall'UIC mediante versamento su apposito conto di tesoreria intestato al Ministero degli affari esteri. 12. Le somme relative a pagamenti disposti da altre amministrazioni statali, sono restituite dall'UIC all'amministrazione ordinante, secondo le indicazioni dalla stessa fornite ovvero, in mancanza di tali indicazioni, versate su un conto di tesoreria intestato al MEF, Dipartimento del tesoro. TITOLO II TITOLI DI SPESA INFORMATICI Capo I Disposizioni generali Art. 97 Procedure riguardanti i titoli informatici 1. Le procedure dei titoli informatici si avvalgono del SIPA. 2. I titoli informatici, firmati digitalmente, sono trasmessi in via telematica alla Banca con le caratteristiche definite negli appositi protocolli d'intesa e negli allegati tecnici che ne formano