(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                             ALLEGATO


                              RELAZIONE

  L'esigenza di addivenire ad una nuova formulazione delle Istruzioni
generali  sui  servizi del Tesoro, approvate con decreti Ministeriali
30  giugno  1939,  15  settembre  1967, 10 luglio 1969 e 15 settembre
1972,  comprendenti  complessivamente  circa  1600 articoli, e' stata
avvertita  a  seguito  della numerosa legislazione intervenuta sia in
materia di amministrazione e contabilita' generale dello Stato sia in
ordine  all'organizzazione  e  ai  compiti degli uffici del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  normativa  che  ha  reso del tutto
superati  gran  parte  dei menzionati articoli. Circa le disposizioni
che  hanno  profondamente  innovato  la  materia  di  cui trattasi si
citano, in particolare, quelle relative:
   a) alla  informatizzazione  delle  procedure di entrata e di spesa
dello  Stato,  iniziate  con  l'introduzione  del mandato informatico
(articoli  16  e  17  del  decreto del Presidente della Repubblica 20
aprile   1994,   n. 367)   e   proseguite,   tra   l'altro,   con  la
dematerializzazione  degli  ordini  di  accreditamento  nonche' degli
ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale
(articoli 2 e 16 citato D.P.R. n. 3671994);
   b) alla  dematerializzazione  delle  quietanze  mod. 80T, prevista
nell'ambito del processo di avvio della tesoreria telematica (decreto
Ministeriale 11 dicembre 2001, emanato in attuazione dell'articolo 19
della legge 22 dicembre 1984, n. 887);
   c) all'affidamento  del  servizio di tesoreria centrale alla Banca
d'Italia - disposto   con  l'articolo 6  del  decreto  legislativo  5
dicembre  1997,  n. 430,  e reso operativo a decorrere dal 1° gennaio
1999  a  seguito della convenzione stipulata il 9 ottobre 1998 tra il
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e
la Banca d'Italia;
   d) al  trasferimento  dei compiti in materia di gestione dei conti
di  tesoreria  e di rapporti con la Banca d'Italia dalla ex Direzione
generale  del  tesoro al Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato - Ispettorato   generale   per   la   finanza  delle  pubbliche
amministrazioni   (articolo 3   del   decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  febbraio  1998,  n. 38  e  articolo 2 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154).
  Tenuto  presente  quanto  sopra,  con apposito decreto del Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del 24 ottobre 2001, modificato con
successivo decreto dello stesso Ministro del 17 maggio 2002, e' stato
istituito   un   apposito   Gruppo   di   lavoro  interistituzionale,
ricostituito con determina del Ragioniere generale dello Stato del 24
novembre  2005,  con  il  compito di formulare proposte in materia di
disciplina  dei  rapporti  di  tesoreria  delle Amministrazioni dello
Stato con la Banca d'Italia.
  Al  fine  di  adempiere  correttamente  al compito assegnatogli, il
Gruppo  in  parola ha tralasciato di prendere in considerazione tutti
quegli  argomenti  estranei alla propria attivita' nonche' quelli del
tutto  superati  o disciplinati altrove (organizzazione degli uffici,
trattamento  previdenziale e fiscale degli stipendi e delle pensioni,
perenzione  e  prescrizione,  spese  di  giustizia, vincite al lotto,
documentazione  e forma degli atti pubblici e delle scritture private
ecc... ).
  In particolare:
   a) per  quanto  concerne  le Istruzioni generali di cui al decreto
Ministeriale 30 giugno 1939, hanno costituito oggetto di riesame solo
gli  articoli riguardanti le materie appresso elencate, essendo stati
tutti  gli  altri  articoli  abrogati  dalle  successive Istruzioni o
superati da disposizioni intervenute in seguito:
    1) le spese fisse (artt. da 724 a 963);
    2) i  pagamenti  per  conto delle Amministrazioni e delle aziende
autonome (artt. da 1100 a 1204);
    3) i titoli di Stato (artt. da 973 a 1063 ter e da 1373 a 1400);
    4) i depositi (artt. da 1322 a 1372);
    5) le monete (artt. da 1086 a 1099 e da 1404 a 1432);
    6) la chiusura dell'esercizio (artt. da 1445 a 1477);
   b) circa  le  Istruzioni  approvate  con  d.m.  15 settembre 1967,
aventi ad oggetto "Ordinamento dei servizi dipendenti dalla Direzione
generale del tesoro o soggetti alla sua diretta vigilanza":
    1) gli artt. da 1 a 4, relativi alle attribuzioni della Direzione
generale   del   tesoro,   sono   stati   superati  a  seguito  della
riorganizzazione  dell'ex  Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica  avvenuta  con  il D.P.R. 20 febbraio 1998,
n.38 e con il d.P.R. 28 aprile 1998, n. 154;
    2) gli  artt.  da 5 a 49, riguardanti la Tesoreria centrale dello
Stato,   sono   anch'essi   superati   a   seguito  del  gia'  citato
trasferimento del servizio di tesoreria centrale alla Banca d'Italia;
    3) gli  artt.  da  50  a  60  (Zecca e Istituti annessi), sono da
ritenere  non  piu'  in vigore per effetto della trasformazione della
Zecca   dello  Stato  in  una  sezione,  con  contabilita'  separata,
dell'Istituto   poligrafico   dello   Stato,   attualmente  "Istituto
poligrafico  e  Zecca  dello  Stato  S.p.A." ai sensi dell'art. 1 del
decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 e della deliberazione CIPE
del 2 agosto 2002;
    4) gli  artt. da 61 a 64 sono del tutto superati in quanto con la
dematerializzazione  dei  titoli  di Stato disposta con l'art. 39 del
decreto  legislativo  24 giugno 1998, n. 213, l'Agenzia contabile dei
titoli del debito pubblico ha cessato di esistere;
    5) gli  artt. da 65 a 110, riguardanti l'ex Cassa speciale per il
servizio dei biglietti a debito dello Stato, sono stati completamente
revisionati  e  fatti  confluire  nella  parte delle nuove Istruzioni
riguardante le monete;
    6) gli artt. da 111 a 176 (eccetto l'art. 125, che e' stato preso
in  esame in occasione della revisione delle disposizioni riguardanti
la  chiusura  dell'esercizio) sono stati riformulati e inseriti nella
parte  prima  delle  nuove  Istruzioni  con  il  titolo  "Servizio di
tesoreria svolto dalla Banca d'Italia";
    7) gli  artt.  da 177 a 238 sono estranei all'oggetto delle nuove
Istruzioni  in  quanto  non trattano dei rapporti di tesoreria bensi'
dell'ordinamento,  della struttura e delle attribuzioni nonche' delle
scritture  delle  direzioni  provinciali  del  Tesoro  e  dei  Centri
meccanografici   (ora,  rispettivamente,  Direzioni  provinciali  dei
servizi  vari e Centro elaborazione e servizi del sistema informativo
integrato di Latina);
   c) per quanto concerne gli articoli delle Istruzioni approvate con
il d.m. 10 luglio 1969 (artt. da 239 a 400), riguardanti le entrate:
    1) gli  articoli  239, 240, 244, 245, da 247 a 261, da 267 a 270,
da   281  a  304  e  393  sono  stati  riformulati  alla  luce  delle
disposizioni normative sopravvenute;
    2) gli  articoli  241,  242, 243, 246, da 262 a 266, 271, 272, da
273  a  280,  da  305  a  392 e da 394 a 400 risultano superati o non
pertinenti al servizio di tesoreria dello Stato;
   d) circa,  infine,  le  Istruzioni  approvate con d.m. 15 dicembre
1972, concernenti le spese, (artt. da 401 a 789):
    1) gli  artt.  609,  610,  612 e 750 sono stati presi in esame in
occasione  della  formulazione  del  nuovo  articolato sulla chiusura
dell'esercizio;
    2) numerosi  articoli  non  sono  stati  presi  in considerazione
perche' superati (artt. da 473 a 478, da 519 a 527, 531 e 532, da 590
a  601, da 716 a 726 e da 762 a 789) o estranei alle nuove Istruzioni
(artt. da 572 a 582, da 602 a 607, 611,612, 614 e da 616 a 715);
    3) i   rimanenti   articoli,   opportunamente  aggiornati,  hanno
contribuito  a  formare,  insieme  agli  articolati  contenuti  nelle
Istruzioni  approvate  con d.m. 30 giugno 1939 e riguardanti le spese
fisse  (artt. da 429 a 548, da 724 a 749 e da 751 a 963), i pagamenti
per  conto  delle  Amministrazioni e delle aziende autonome (artt. da
1100  a  1204)  e le contabilita' speciali (artt. da 1223 a 1321), la
parte terza delle nuove Istruzioni denominata "Spese".
  Al  termine  del  lavoro svolto come sopra specificato la struttura
delle nuove Istruzioni e' risultata la seguente:

  Parte Prima : Servizio di tesoreria (artt. da 1 a 44).
  Parte Seconda : Entrate (artt. da 45 a 68).
  Parte Terza: Spese (artt. da 69 a 171).
  Parte Quarta: Depositi (artt. da 172 a 181).
  Parte Quinta: Titoli di Stato (artt. da 182 a 188).
  Parte Sesta: Monete metalliche (artt. da 189 a 192).
  Parte  Settima: Chiusura dell'esercizio finanziario (artt. da 193 a
201). Parte Ottava: Disposizioni finali (art. 202)
  In dettaglio vengono indicati i contenuti delle singole parti:

  Parte Prima : Servizio di tesoreria (artt. da 1 a 44) .
  Detta  parte, sostitutiva, com'e' noto, degli articoli da 111 a 176
delle  Istruzioni  generali  approvate  con  d.m.  15 settembre 1967,
comprende:
   a) l'articolazione del servizio di tesoreria dello Stato (art. 1);
   b) la  vigilanza  sul  servizio  di  tesoreria  e  i compiti della
Tesoreria centrale e delle Tesorerie provinciali (artt. da 2 a 5);
   c) il   sistema   informatizzato   dei  pagamenti  della  pubblica
amministrazione (artt. 6 e 7);
   c) le modalita' di svolgimento del servizio di tesoreria (artt. da
8 a 44).

  Parte  Seconda  :  Entrate (artt. da 45 a 68). Gli articoli dettano
disposizioni in materia di:
   a) versamenti in generale (artt. 45 e 46);
   b) valori e i titoli ammessi in versamento (artt. da 47 a 56);
   c) distinte di versamento (art. 57);
   d) quietanze e altri titoli di entrata (artt. da 58 a 67);
   e) rimborso   di   somme   erroneamente  o  indebitamente  versate
all'Erario (art. 68).

  Parte Terza: Spese (artt. da 69 a 171). L'articolato tratta:
   a) del pagamento delle spese in generale (artt. da 69 a 71);
   b) dell'intestazione dei titoli di spesa (artt. da 72 a 81);
   c) dell'estinzione dei titoli di spesa (artt. da 82 a 90);
   d) della responsabilita' degli uffici pagatori (artt. da 91 a 92);
   e) dei pagamenti all'estero (artt. da 93 e 95);
   f) dei pagamenti non andati a buon fine (art. 96);
   g) dei titoli di spesa informatici (artt. da 97 a 113);
   h) dei titoli di spesa cartacei (artt. da 114 a 139);
   i) dei  conti  correnti di tesoreria e delle contabilita' speciali
(artt. da 140 a 152);
   l) dei  pagamenti  per conto di amministrazioni e aziende autonome
(artt. 153 e 154);
   m) dei  pagamenti  in  conto  sospeso  e  dei  titoli  di spesa da
regolarizzare (artt. da 155 a 160);
   n) del trasferimento dei fondi tra le Tesorerie (art.161)
   o) della perenzione dei titoli di spesa (artt. da 162 a 164);
   p) degli atti impeditivi al pagamento (artt. da 165 a 171).

  Parte Quarta: Depositi (artt. da 172 a 181).
  L'articolato,  che  sostituisce  gli  artt.  da  1327  a 1372 delle
Istruzioni  sui  servizi del Tesoro approvate con d.m. 30 giugno 1939
nonche'  le  Istruzioni  per  il  servizio  dei  depositi  definitivi
approvate con d.m. 22 novembre 1954, tratta dei depositi provvisori e
dei depositi definitivi.
  Oltre a essere disciplinati le tipologie di depositi (art. 173) e i
depositi  a  cauta  custodia  (artt.  179  e  180),  vengono  dettate
disposizioni   riguardanti   la   costituzione  (artt.  172  e  174),
l'estinzione (art. 175), la restituzione (art. 176) e l'incameramento
(artt. 177 e 178) dei depositi provvisori.
  Circa  i  depositi  definitivi,  la  loro  gestione e' disciplinata
dall'art. 183.

  Parte Quinta: Titoli di Stato (artt. da 182 a 188).
  Disciplina il trattamento dei titoli dematerializzati (artt. da 182
a  186)  e  introduce disposizioni transitorie per il trattamento dei
titoli non dematerializzati (artt. 187 e 188).
  Gli  articoli  relativi  all'attuale  normativa  sulle emissioni di
debito   pubblico - materia   che   rientra  tra  le  competenze  del
Dipartimento  del  Tesoro  in base all'art. 2 del D.P.R. n. 38 del 20
febbraio  1998 - trovano  la loro base nelle disposizioni legislative
che  hanno  stabilito  la  dematerializzazione  dei titoli di Stato (
d.lgs.  24  giugno  1998,  n. 213,  artt.  da  39  a  46). Per quanto
riguarda,  invece,  le  norme transitorie che si riferiscono a titoli
esistenti  ancora in forma materiale, nulla, nella sostanza, e' stato
innovato rispetto alle precedenti procedure di debito pubblico.

  Parte Sesta: Monete metalliche (artt. da 187 a 192).
  L'articolato - sostitutivo  degli  artt. da 1086 a 1099 e da 1404 a
1432  delle  Istruzioni generali sui servizi del Tesoro approvate con
d.m.  30  giugno  1939,  nonche' degli artt. da 50 a 60 e da 65 a 110
delle  Istruzioni  generali sui servizi del Tesoro approvate con d.m.
15  settembre  1967 - disciplina  la  sola  circolazione delle monete
metalliche  essendo  stata introdotta, con l'articolo 3 della legge 7
aprile 1997, n. 96, la prescrizione delle banconote e dei biglietti a
debito dello Stato.
  Al fine di armonizzare l'attivita' di somministrazione delle monete
metalliche,  svolta dalla Cassa speciale di concerto con le Tesorerie
ai  sensi  decreto  Ministeriale  5  agosto  1999,  n. 524,  e' stato
previsto quanto segue:
   a) per  esigenze  contabili  legate all'introduzione dell'euro, le
quietanze   di   fondo  somministrato  sono  emesse  dalla  Tesoreria
provinciale  di  Roma nel giorno di effettiva consegna delle monete e
non  piu' nel giorno del prelievo; fino all'emissione della quietanza
la Cassa risulta contabilmente tutelata dal verbale di consegna delle
monete al vettore (art. 189);
   b) vengono  meno  le verifiche dei valori all'atto della consegna,
in  quanto  le Tesorerie interessate assumono le monete per il valore
dichiarato  sulle  confezioni, salvo effettuare successivi controlli;
eventuali discordanze saranno ripianate successivamente (art. 190);
   c) circa  il  ritiro delle monete logore, danneggiate o alterate e
le  monete  sospette di falsita', l'articolato e' stato adeguato alla
normativa vigente (artt. 191 e 192).

  Parte  Settima: Chiusura dell'esercizio finanziario (artt. da 193 a
201).
  Gli  articoli trattano degli adempimenti da effettuarsi, in materia
di  entrate e di spese, dalle Amministrazioni statali e dall'Istituto
che  gestisce il servizio di tesoreria dello Stato in occasione della
chiusura dell'esercizio.

  Parte Ottava: Disposizioni transitorie (art. 202).
  Allo  scopo  di  dare  omogeneita'  al testo ed evitare ripetizioni
all'interno  dell'articolato  si e' preferito predisporre un apposito
articolo di  chiusura  che  disciplinasse  l'informatizzazione  delle
scritture.




                    Ministero Economia e Finanze

         Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
                       ISTRUZIONI SUL SERVIZIO
                      DI TESORERIA DELLO STATO


                               INDICE

                              Glossario


                             PARTE PRIMA
                IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO


                              TITOLO I
                       ORDINAMENTO E FUNZIONI

  Art. 1 - Articolazione del servizio di tesoreria dello Stato
  Art. 2 - Vigilanza   sul  servizio  di  tesoreria  e  rapporti  tra
Ministero dell'economia e delle finanze e Banca d'Italia
  Art. 3 - La Tesoreria centrale
  Art. 4 - Le Tesorerie provinciali
  Art. 5 - La Tesoreria di Roma Tuscolano
  Art. 6 - Il  Sistema  informatizzato  dei  pagamenti della pubblica
amministrazione
  Art. 7 - Adesione al SIPA


                              TITOLO II
                      SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

  Art. 8 - Orario di sportello
  Art. 9 - Richiesta di notizie sul servizio di tesoreria
  Art. 10 - Divieto   di   dare   istruzioni   alle  Tesorerie  senza
preventivi accordi col Ministero dell'economia e delle finanze
  Art. 11 - Affrancatura della corrispondenza relativa al servizio di
tesoreria
  Art. 12 - Spedizione o consegna di corrispondenza e documenti
  Art. 13 - Registro generale delle operazioni di entrata e di uscita
(mod. 82- 83 T.)
  Art. 14 - Scritturazione  nei registri di sportello di entrata e di
uscita dei versamenti e dei pagamenti eseguiti giornalmente
  Art. 15 - Registrazione dei pagamenti
  Art. 16 - Registrazione dei pagamenti di debito pubblico
  Art. 17 - Registrazione dei pagamenti in conto sospeso
  Art. 18 - Registrazione dei movimenti dei depositi provvisori
  Art. 19 - Registro  del  movimento  di  carico e scarico dei valori
postali e di altra specie pervenuti in versamento
  Art. 20 - Registro   del   movimento   di   carico  e  scarico  dei
certificati di accreditamento e degli assegni di postagiro
  Art. 21 - Registro  mod.  16  T  del  movimento  degli  inserti con
marchio a secco
  Art. 22 - Elenco dei versamenti erariali
  Art. 23 - Scritture di prenotazione
  Art. 24 - Registrazione dei movimenti delle contabilita' speciali
  Art. 25 - Registro mod. 190 T
  Art. 26 - Rilievi della Corte dei conti
  Art. 27 - Contabilita' periodiche
  Art. 28 - Contenuto  e confezionamento dei pieghi per la spedizione
delle contabilita'
  Art. 29 - Revisione delle contabilita' prodotte dalle Tesorerie per
i titoli di spesa cartacei.
  Art. 30 - Rilievi  sulle  contabilita'  riguardanti i pagamenti per
conto del debito pubblico
  Art. 31 - Variazioni alle scritture contabili relative ai pagamenti
per conto delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato
  Art. 32 - Esame  dei  titoli  di  spesa  cartacei  gia' prodotti in
contabilita'
  Art. 33 - Esame  dei  documenti  sostitutivi  relativi ai titoli di
spesa informatici
  Art. 34 - Compilazione del conto mensile
  Art. 35 - Dichiarazioni  di  regolarita' rilasciate dalla Corte dei
conti
  Art. 36 - Conto complementare dell'esercizio finanziario
  Art. 37 - Sottoconti giudiziali
  Art. 38 - Sottoconto giudiziale mod. 116 T
  Art. 39 - Sottoconto giudiziale mod. 118 T
  Art. 40 - Sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I MEF
  Art. 41 - Sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I MEF
  Art. 42 - Conti   giudiziali  dell'Amministrazione  centrale  della
Banca d'Italia
  Art. 43 - Conto  giudiziale  mod.  115 T per le entrate e le uscite
della contabilita' dello Stato
  Art. 44 - Conto  giudiziale mod. 117 T per la gestione dei depositi
provvisori


                            PARTE SECONDA
                               ENTRATE


                              Titolo I
                             VERSAMENTI


                               Capo I
                        Disposizioni generali

  Art. 45 - Versamento delle entrate nelle casse dello Stato
  Art. 46 - Imputazione dei versamenti


                               Capo II
                Valori e titoli ammessi in versamento

  Art. 47 - Specie dei valori e dei titoli
  Art. 48 - Versamenti  mediante  vaglia  postali  e  assegni postali
vidimati
  Art. 49 - Versamenti  nei  conti  correnti  postali  intestati alle
Tesorerie
  Art. 50 - Interessi sui fondi versati in conto corrente postale
  Art. 51 - Contabilizzazione   dei  versamenti  affluiti  sui  conti
correnti postali
  Art. 52 - Somme  erroneamente  versate  sui  conti correnti postali
delle Tesorerie
  Art. 53 - Vaglia postali e assegni postali di dubbia imputazione
  Art. 54 - Versamenti mediante bonifici bancari e postali
  Art. 55 - Versamenti di titoli di spesa pagati
  Art. 56 - Bonifici  bancari  e  postali  di  dubbia  imputazione  e
restituzione di somme erroneamente versate


                              Capo III
                       Distinte di versamento

  Art. 57 - Compilazione delle distinte di versamento


                              TITOLO II
                 QUIETANZE E ALTRI TITOLI DI ENTRATA

  Art. 58 - I documenti di entrata
  Art. 59 - Firma,  emissione, consegna o spedizione dei documenti di
entrata
  Art. 60 - Compilazione dei documenti di entrata
  Art. 61 - Inserti con marchio a secco - custodia e movimento
  Art. 62 - Rettifiche di imputazione dei documenti di entrata
  Art. 63 - Variazione  degli  elementi  descrittivi dei documenti di
entrata
  Art. 64 - Riduzione  dell'importo  e  annullamento dei documenti di
entrata
  Art. 65 - Imposta di bollo sui documenti di entrata
  Art. 66 - Distruzione o smarrimento di documenti di entrata
  Art. 67 - Divieto di rilasciare duplicati o copie delle quietanze
  Art. 68 - Rimborso  di  somme  erroneamente o indebitamente versate
all'erario


                             PARTE TERZA
                                SPESE


                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI


                               Capo I
                        Pagamento delle spese

  Art. 69 - Principi
  Art. 70 - Titoli di pagamento
  Art. 71 - Elementi dei titoli di spesa


                               Capo II
                  Intestazione dei titoli di spesa

  Art. 72 - Persona fisica
  Art. 73 - Soggetto titolare di carica pubblica
  Art. 74 - Persone giuridiche, enti o associazioni o societa', con o
senza personalita' Giuridica
  Art. 75 - Impresa individuale
  Art. 76 - Enti militari e corpi di polizia
  Art. 77 - Commutazione in documenti di entrata
  Art. 78 - Curatela fallimentare
  Art. 79 - Concordato preventivo
  Art. 80 - Liquidazione coatta amministrativa
  Art. 81 - Titoli di spesa collettivi


                              Capo III
                   Estinzione dei titoli di spesa

  Art. 82 - Modalita' di estinzione
  Art. 83 - Limitazioni ed esclusioni
  Art. 84 - Emissione  e  spedizione  dei vaglia cambiari della Banca
d'Italia
  Art. 85 - Richiesta di modifica della modalita' di pagamento
  Art. 86 - Forma delle quietanze
  Art. 87 - Quietanze sui titoli intestati alla carica
  Art. 88 - Quietanze dei delegati alla riscossione
  Art. 89 - Annotazione da apporsi sui titoli estinti
  Art. 90 - Rimborso  dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali
e dagli uffici statali abilitati


                               Capo IV
                Responsabilita' degli uffici pagatori

  Art. 91 - Responsabilita'   degli   uffici  pagatori  per  indebiti
pagamenti
  Art. 92 - Accertamento dell'identita' personale del creditore


                               Capo V
                        Pagamenti all'estero

  Art. 93 - Pagamenti in euro nell'area dei paesi dell'Unione Europea
che adottano la moneta unica
  Art. 94 - Altri pagamenti
  Art. 95 - Pagamenti all'estero delle pensioni


                               Capo VI
                  Pagamenti non andati a buon fine

  Art. 96 - Restituzione  di  somme  per  pagamenti non andati a buon
fine


                              TITOLO II
                     TITOLI DI SPESA INFORMATICI


                               Capo I
                        Disposizioni generali

  Art. 97 - Procedure riguardanti i titoli informatici
  Art. 98 - Controlli della Banca d'Italia
  Art. 99 - Annullamento e rettifiche dei titoli informatici
  Art. 100 - Estinzione contabile dei titoli di spesa informatici
  Art. 101 - Pagamenti   in  contanti  relativi  a  titoli  di  spesa
informatici


                               Capo II
                         Titoli informatici

  Art. 102 - Mandati informatici
  Art. 103 - Ordini  di  prelevamento  fondi  dai  conti  correnti di
tesoreria centrale
  Art. 104 - Ordini di accreditamento informatici
  Art. 105 - Titoli informatici emessi su ordini di accreditamento
  Art. 106 - Ordinativi informatici emessi su contabilita' speciali


                              Capo III
         Pagamento di ordinativi di spesa fissa informatici
  Art. 107 - Pagamento degli stipendi, pensioni e spese fisse varie
  Art. 108 - Imputazione delle spese
  Art. 109 - Pagamenti in contanti
  Art. 110 - Numerazione degli ordini di pagamento
  Art. 111 - Rendicontazione dei pagamenti
  Art. 112 - Informazione sui pagamenti telematici
  Art. 113 - Scritture di rettifica


                             TITOLO III
                      TITOLI DI SPESA CARTACEI


                               Capo I
                        Disposizioni generali

  Art. 114 - Modalita' di compilazione dei titoli di spesa
  Art. 115 - Firme dei titoli di spesa
  Art. 116 - Comunicazione delle firme autografe alle Tesorerie
  Art. 117 - Avvisi di emissione dei titoli di spesa
  Art. 118 - Rettifica e annullamento dei titoli di spesa
  Art. 119 - Assegnazione dei titoli di spesa per il pagamento
  Art. 120 - Recapito dei titoli di spesa per il pagamento
  Art. 121 - Smarrimento,  sottrazione o distruzione dei titoli prima
del pagamento
  Art. 122 - Titoli  di spesa smarriti, sottratti o distrutti dopo il
pagamento
  Art. 123 - Recapito alla Tesoreria dei titoli di spesa pagati dagli
uffici postali e dagli uffici statali autorizzati
  Art. 124 - Restituzione  dei  titoli  di spesa per i quali non deve
essere effettuato il pagamento
  Art. 125 - Annullamento dei titoli di spesa non pagati


                               Capo II
              Titoli emessi su ordini di accreditamento

  Art. 126 - Ordinativi e buoni
  Art. 127 - Buoni di prelevamento in contanti
  Art. 128 - Compilazione dei buoni e degli ordinativi
  Art. 129 - Firma dei buoni e degli ordinativi
  Art. 130 - Intervento   del   sostituto   in   caso  di  assenza  o
impedimento del funzionario delegato
  Art. 131 - Deleghe di firma degli ordinativi
  Art. 132 - Passaggio di gestione tra funzionari delegati
  Art. 133 - Prenotazione dei buoni e degli ordinativi
  Art. 134 - Rettifica di buoni e ordinativi erroneamente imputati
  Art. 135 - Elenchi  mod.  66  T.  /  31  ter C.G. dei buoni e degli
ordinativi estinti
  Art. 136 - Riepiloghi  modelli  57 T. degli elenchi mod. 66 T. / 31
ter C.G.
  Art. 137 - Contabilita' degli ordini di accreditamento
  Art. 138 - Visto  di  concordanza  sulla situazione contabile degli
ordini di accreditamento


                              Capo III
                 Ordinativi su ruoli di spesa fissa

  Art. 139 - Ordinativi mod. 56 C.G.


                              TITOLO IV
         CONTI CORRENTI DI TESORERIA E CONTABILITA' SPECIALI


                               Capo I
                        Disposizioni generali

  Art. 140 - Conti di tesoreria
  Art. 141 - Apertura,  chiusura  e  modifica della denominazione dei
conti di tesoreria


                               Capo II
                Conti correnti di tesoreria centrale

  Art. 142 - Normativa di riferimento
  Art. 143 - Funzionamento   dei   conti   correnti  della  tesoreria
centrale


                              Capo III
                        Contabilita' speciali

  Art. 144 - Contabilita'  speciali  di  tesoreria  unica - tabella A
della legge 720/1984
  Art. 145 - Contabilita' speciali di conto corrente
  Art. 146 - Contabilita'  speciali  ex art. 585 e seguenti del regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827
  Art. 147 - Contabilita'  speciali  di  tesoreria  unica - tabella B
della legge 720/1984
  Art. 148 - Contabilita'    speciali    autorizzate    da   speciali
disposizioni legislative o regolamentari
  Art. 149 - Ordinativi tratti su contabilita' speciali
  Art. 150 - Divieto di girofondi


                               Capo IV
                           Rendicontazione

  Art. 151 - Rendicontazione   sulla   gestione   delle  contabilita'
speciali e dei conti correnti
  Art. 152 - Flussi  informativi  dei  movimenti  delle  contabilita'
speciali e dei conti correnti


                              TITOLO V
      PAGAMENTI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME

  Art. 153 - Emissione ed intestazione dei titoli di spesa
  Art. 154 - imputazione dei pagamenti


                              TITOLO VI
    PAGAMENTI IN CONTO SOSPESO E TITOLI DI SPESA DA REGOLARIZZARE

  Art. 155 - Scritturazione  in  esito  definitivo  dei  pagamenti in
conto sospeso
  Art. 156 - Titoli di spesa collettivi
  Art. 157 - Titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio
  Art. 158 - Titoli di spesa pagati per conto di altre Tesorerie
  Art. 159 - Pagamenti urgenti
  Art. 160 - Titoli di spesa pagati da regolarizzare


                             TITOLO VII
                         ALTRE DISPOSIZIONI


                               Capo I
                  Trasferimento fondi tra Tesorerie

  Art. 161 - Ordini di pagamento per trasferimento fondi


                               Capo II
                     Perenzione titoli di spesa

  Art. 162 - Perenzione dei titoli di spesa
  Art. 163 - Termine di perenzione dei titoli di spesa e degli ordini
di accreditamento
  Art. 164 - Quote insolute sui titoli di spesa collettivi


                              Capo III
                    Atti impeditivi al pagamento

  Art. 165 - Sospensione del pagamento
  Art. 166 - Evidenza degli atti impeditivi
  Art. 167 - Dichiarazione di quantita'
  Art. 168 - Impignorabilita' e/o insequestrabilita' delle somme
  Art. 169 - Risoluzione degli atti impeditivi
  Art. 170 - Ordinanze di assegnazione
  Art. 171 - Fermi amministrativi


                            PARTE QUARTA
                              DEPOSITI


                              TITOLO I
                         DEPOSITI PROVVISORI

  Art. 172 - Costituzione  di  depositi provvisori in contanti presso
le Tesorerie
  Art. 173 - Tipologie di depositi provvisori
  Art. 174 - Norme particolari per la costituzione di alcuni depositi
provvisori
  Art. 175 - Estinzione dei depositi provvisori
  Art. 176 - Restituzione dei depositi provvisori
  Art. 177 - Incameramento     dei     depositi    su    disposizione
dell'Amministrazione cauzionata
  Art. 178 - Incameramento  dei  depositi  provvisori per decorso del
termine biennale
  Art. 179 - Depositi a cauta custodia
  Art. 180 - Depositi a cauta custodia di partecipazioni azionarie


                              TITOLO II
                         DEPOSITI DEFINITIVI

  Art. 181 - Gestione dei depositi definitivi


                            PARTE QUINTA
                           TITOLI DI STATO


                              TITOLO I
                       TITOLI DEMATERIALIZZATI

  Art. 182 - Emissione buoni ordinari del Tesoro
  Art. 183 - Pagamento  degli  interessi  e rimborso del capitale dei
buoni ordinari del Tesoro
  Art. 184 - Contabilita' mensile dei buoni ordinari del tesoro
  Art. 185 - Emissione dei titoli di debito pubblico
  Art. 186 - Servizio finanziario dei titoli del debito pubblico


                              TITOLO II
NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI TITOLI DI STATO NON DEMATERIALIZZATI

  Art. 187 - Rimborso  del  capitale  e pagamento degli interessi dei
titoli di Stato non dematerializzati
  Art. 188 - Contabilita' dei pagamenti di debito pubblico


                             PARTE SESTA
                          MONETE METALLICHE

  Art. 189 - Somministrazione delle monete di nuova fabbricazione
  Art. 190 - Differenze   riscontrate  nella  somministrazione  delle
monete
  Art. 191 - Ritiro   dalla   circolazione   delle   monete   logore,
danneggiate o alterate
  Art. 192 - Monete sospette di falsita'


                            PARTE SETTIMA
                 CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO

  Art. 193 - L'esercizio finanziario
  Art. 194 - Termine per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie
  Art. 195 - Trasporto al nuovo esercizio dei titoli di spesa
  Art. 196 - Titoli di spesa telematici
  Art. 197 - Ordini   di  accreditamento  totalmente  o  parzialmente
inestinti alla chiusura dell'esercizio
  Art. 198 - Titoli  di  spesa  emessi  nel mese di dicembre in conto
dell'esercizio successivo
  Art. 199 - Imputazione  dei  versamenti affluiti nei conti correnti
postali delle Tesorerie
  Art. 200 - Riporto  a  nuovo  esercizio  delle risultanze contabili
dell'esercizio chiuso
  Art. 201 - Variazioni alle scritture dell'esercizio chiuso


                            PARTE OTTAVA
                         DISPOSIZIONI FINALI

  Art. 202 - Informatizzazione delle scritture


                              GLOSSARIO
         Ai fini delle presenti Istruzioni, si intende per:
  AIPA     Autorita' per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione
  Banca      Banca  d'Italia, quale Istituto che gestisce il servizio
di tesoreria dello Stato
  BIC     Bank Identification Code
  BOT     Buoni ordinari del Tesoro
  CESSII    Centro Elaborazione Servizi Sistema Informativo Integrato
di Latina
  CNAC     Centro Nazionale di Analisi della Moneta
  CNIPA      Centro   Nazionale   per  l'Informatica  nella  Pubblica
Amministrazione
  DPSV     Direzione Provinciale dei Servizi Vari
  IBAN     International Bank Account Number
  I.Ge.P.A.     Ispettorato  Generale  per la Finanza delle Pubbliche
Amministrazioni
  MEF     Ministero dell'Economia e delle Finanze
  Modalita'  informatiche  Sistema che individua sia flussi scambiati
per via telematica sia flussi contenuti in supporti informatici quali
cassette, CD ecc.
  Poste     Poste Italiane SpA
  RGS      Dipartimento  della  Ragioneria  Generale  dello Stato, in
qualita' di organo che sovrintende al servizio di Tesoreria
  RNI     Rete Nazionale Interbancaria
  RPS     Ragioneria Provinciale dello Stato
  RUPA     Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione: tale rete e'
parte del sistema pubblico di connettivita' (SPC)
  Servizio  di  tesoreria   Servizio affidato alla Banca d'Italia che
lo  esercita tramite la Tesoreria centrale e le Tesorerie provinciali
ai  sensi  della  legge  di  affidamento  n. 104/91  e delle relative
convenzioni stipulate con il Ministero dell'economia e delle finanze
  SIOPE     Sistema informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici
  SIPA       Sistema  Informatizzato  dei  Pagamenti  della  Pubblica
Amministrazione
  SIRGS      Sistema  Informativo  del  Dipartimento della Ragioneria
Generale dello Stato
  TARGET      Trans-European  Automated  Real-Time  Gross  Settlement
Express  Transfer System   (Sistema transeuropeo di regolamento lordo
in tempo reale)
  Tesoreria  o  Tesorerie  Individua sia la Tesoreria centrale sia la
Tesoreria provinciale, ove non specificatamente indicato
  UEM     Unione monetaria europea
  Uffici  di  ragioneria  Sono  gli uffici di bilancio, le ragionerie
provinciali  dello  Stato,  ovvero  le  ragionerie interprovinciali o
territoriali dello Stato
  UIC     Ufficio Italiano dei Cambi.


                             PARTE PRIMA
                IL SERVIZIO DI TESORERIA DELLO STATO


                              TITOLO I
                       ORDINAMENTO E FUNZIONI


                               Art. 1
         Articolazione del servizio di tesoreria dello Stato

  1.  Il servizio di tesoreria dello Stato e' affidato alla Banca che
lo esercita tramite la Tesoreria Centrale e le Tesorerie provinciali.
Il  titolare della Tesoreria assume la qualifica, rispettivamente, di
Tesoriere centrale e di capo della Tesoreria provinciale.
  2.  L'articolazione territoriale delle Tesorerie e' determinata con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca,
tenendo  conto  delle esigenze di funzionalita' e di economicita' del
servizio.
  3.   Ciascuna   Tesoreria   assume   la  denominazione  di:  "Banca
d'Italia - Servizio di tesoreria dello Stato - Tesoreria ....".
  4.  La  Banca  ha facolta', informandone il MEF, di modificare, nel
rispetto  della  normativa  vigente, l'organizzazione amministrativa,
contabile  e  di  cassa delle Tesorerie apportando le semplificazioni
che  essa  riterra'  piu'  opportune  nei riguardi del servizio e del
pubblico.


                               Art. 2
   Vigilanza sud servizio di tesoreria e rapporti tra MEF e Banca

  1. La vigilanza sul servizio di tesoreria spetta alla RGS.
  2.  Per accertare il regolare svolgimento del servizio, il MEF puo'
disporre  ispezioni  presso  le Tesorerie attraverso il proprio corpo
ispettivo.


                               Art. 3
                        La Tesoreria centrale

  1.  La  Tesoreria centrale, oltre ai compiti svolti dalle Tesorerie
provinciali  indicati  nell'articolo 4,  ha  le seguenti attribuzioni
particolari:
   a) esecuzione  delle  operazioni  sui  conti  correnti  che il MEF
intrattiene  con  enti,  istituti,  amministrazioni  statali ed altri
soggetti pubblici e privati;
   b) gestione  finanziaria dei certificati azionari e obbligazionari
di pertinenza del MEF;
   c) accettazione    e    restituzione   dei   depositi   definitivi
amministrati dal MEF ed esecuzione delle operazioni ad essi connesse;
   d) custodia di titoli ed altri valori di proprieta' del MEF.
  2.  Per  lo  svolgimento  del  servizio  di  tesoreria  centrale si
osservano,   in   quanto   compatibili,  le  norme  che  regolano  lo
svolgimento del servizio da parte delle Tesorerie provinciali.


                               Art. 4
                      Le Tesorerie provinciali

  1. Le Tesorerie provinciali svolgono i seguenti compiti:
   a) ricevimento dei versamenti e loro imputazione al bilancio dello
Stato,  se  ad esso si riferiscono, o ad altra destinazione richiesta
ed ammessa;
   b) ricevimento e restituzione dei depositi provvisori e definitivi
in numerario;
   c) emissione   delle  quietanze  di  entrata,  delle  ricevute  di
versamento  e  delle quietanze di trasferimento fondi all'atto stesso
in cui vengono introitati i relativi importi;
   d) rilascio,  a  richiesta, di certificati che tengano luogo delle
quietanze di tesoreria o degli ordini di trasferimento fondi smarriti
o  distrutti  nonche'  di  attestazioni  sostitutive  di  ricevute di
versamento;
   e) effettuazione,  sulla  base dei titoli di spesa pervenuti dagli
uffici  competenti,  dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato,
delle  contabilita'  speciali  ovvero disposti mediante trasferimento
fondi;
   f) estinzione,  sotto  la  data  di  esigibilita'  indicata  sugli
stessi,  dei  titoli di spesa inviati dalle amministrazioni emittenti
per via telematica;
   g) trasformazione  delle  relative  disposizioni  di  pagamento in
bonifici  da accreditare in conto corrente bancario o postale, ovvero
in  bonifici  domiciliati da pagare presso gli sportelli della Banca,
degli altri istituti di credito o delle Poste;
   h) esecuzione degli ordini di restituzione dei depositi provvisori
e definitivi;
   i) spedizione ai contabili dello Stato e agli enti autorizzati dei
titoli  il  cui pagamento debba essere effettuato fuori del capoluogo
della provincia, con eccezione per i titoli il cui invio ai contabili
ed  enti  predetti  puo'  essere effettuato direttamente dagli uffici
emittenti;
   l) ricevimento  dei  titoli  pagati  da contabili dello Stato o da
altri enti autorizzati e relativo rimborso;
   m) consegna  o  spedizione  delle  quietanze, delle ricevute e dei
vaglia  cambiari  della  Banca  emessi  in  commutazione di titoli di
spesa;
   n) consegna  o spedizione alle amministrazioni ed enti interessati
della  documentazione  contabile giornaliera o mensile attinente alle
contabilita'  speciali,  ai  conti di tesoreria unica, agli ordini di
accreditamento;
   o) ricevimento  degli  atti  intesi  a sospendere o ad impedire il
pagamento  di somme dovute dallo Stato e trasmissione di tali atti, a
seconda dei casi, in originale o in copia, all'Avvocatura dello Stato
o alle amministrazioni interessate;
   p) tenuta,   anche   in  forma  elettronica,  delle  scritture  di
prenotazione,  di  cassa e di controllo e redazione degli elaborati e
delle  contabilita'  amministrative  periodiche  e  inoltro  di detti
elaborati,  anche mediante supporti informatici, alle amministrazioni
competenti o alla Corte dei conti;
   q) redazione  annuale  dei  sotto-conti  giudiziali sulla base dei
quali   l'Amministrazione   centrale  della  Banca  compila  i  conti
giudiziali   da   inviare  alla  RGS  o  alle  altre  amministrazioni
competenti, per il successivo inoltro alla Corte dei conti;
   r) tutte   le  altre  attribuzioni  che  possano  venire  ad  essa
demandate da leggi, da regolamenti e da altre disposizioni.


                               Art. 5
                  La Tesoreria di Roma - Tuscolano

  1.  La  Tesoreria  di  Roma - Tuscolano  svolge particolari compiti
connessi con le procedure telematiche di acquisizione delle entrate e
di   erogazione  delle  spese,  effettuando  i  relativi  adempimenti
amministrativi e contabili. Essa non e' aperta al pubblico.
  2. La Banca ha la facolta' di demandare i compiti di cui al comma 1
ad una diversa struttura organizzativa.


                               Art. 6
               Il Sistema informatizzato dei pagamenti
                   della pubblica amministrazione

  1.  Il servizio di tesoreria puo' essere svolto anche con modalita'
telematiche.
  2.  Per  le finalita' di cui al comma 1, la Banca adegua la propria
infrastruttura tecnica agli standard previsti nell'ambito del SIPA.
  3.  Il  funzionamento  del  SIPA  e'  disciplinato da un protocollo
d'intesa  stipulato tra il MEF - RGS, la Banca, l'A.I.P.A. e la Corte
dei  conti  e  si  basa  sull'interconnessione  tra  la R.U.P.A. e la
R.N.I..
  4.  Gli  obiettivi del SIPA possono essere attuati gradualmente nel
tempo.
  5.  Il  servizio  di  tesoreria  continua  ad  essere svolto con le
modalita'  di  cui al Titolo II della presente Parte, in tutti i casi
in  cui non siano state ancora previste o non sia possibile avvalersi
di modalita' di effettuazione telematiche.


                               Art. 7
                        Adesione al S.I.P.A.

  1.  Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e
gli  enti  pubblici  non  economici  nazionali  che  si avvalgono del
servizio  di  tesoreria  aderiscono al S.I.P.A. sottoscrivendo con la
RGS e con la Banca apposito protocollo di intesa.


                              TITOLO II
                      SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO


                               Art. 8
                         Orario di sportello

  1.  L'orario di sportello e' stabilito dalla Banca, d'intesa con la
RGS,  ed e' reso noto al pubblico con avviso esposto nei locali delle
Tesorerie.
  2.  Le Tesorerie sono chiuse nei giorni festivi a tutti gli effetti
di  legge  nonche'  il  sabato,  salvo,  in  casi eccezionali, quando
occorra  effettuare  operazioni  che non ammettano dilazioni o quando
debbano  eseguirsi operazioni di movimento di fondi richieste durante
l'orario  d'ufficio  del  giorno precedente dalla filiale provinciale
delle Poste.
  3.  Nei giorni di operativita' del calendario TARGET che coincidono
con  la  chiusura  delle  Tesorerie,  possono  essere  contabilizzate
operazioni derivanti da procedure telematiche. Nei giorni di chiusura
operativa  del  calendario  TARGET,  non  coincidenti con la chiusura
delle Tesorerie, queste ultime non effettuano operazioni di tesoreria
che richiedano il regolamento nelle procedure interbancarie.


                               Art. 9
           Richiesta di notizie sul servizio di tesoreria

  1.  Le  Tesorerie  provvedono  sulle istanze di accesso a documenti
relativi  al  servizio di tesoreria e al servizio del debito pubblico
ai  sensi della vigente disciplina in materia di accesso ai documenti
amministrativi.
  2.  Qualora  sia  richiesta,  mediante  ordinanza  di sequestro, la
consegna   dei   titoli   di  spesa  o  di  documenti  originali,  le
Tesorerie - dopo  averne  fatta  copia  fotostatica - provvedono alla
consegna in base a processo verbale redatto in quattro esemplari, dei
quali  uno  per l'incaricato della esecuzione dell'ordinanza, uno per
gli atti della Tesoreria e i rimanenti per l'Amministrazione centrale
della Banca.
  3.  Le  amministrazioni  periferiche,  limitatamente  alla parte di
servizio disimpegnata per loro conto, hanno facolta' di chiedere alle
Tesorerie  notizie  sui  titoli  di  spesa  pagati  e  sui versamenti
ricevuti.  Le  stesse  amministrazioni  possono  esaminare  presso le
Tesorerie,   per   il   tramite  dei  propri  funzionari  formalmente
autorizzati,  i  titoli  di  spesa  pagati  e le distinte relative ai
versamenti ricevuti con i documenti eventualmente allegati agli uni e
alle altre.


                               Art. 10
              Divieto di dare istruzioni alle Tesorerie
                  senza preventivi accordi col MEF

  1.  E'  fatto  divieto alle amministrazioni centrali e periferiche,
comprese  quelle ad ordinamento autonomo, di impartire alle Tesorerie
disposizioni  che  non  siano state preventivamente concordate con la
RGS, sentita la Banca.


                               Art. 11
 Affrancatura della corrispondenza relativa al servizio di tesoreria

  1.  Le spese relative all'affrancatura della corrispondenza spedita
dalla  Banca, nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato, sono
a carico del MEF che provvede a riconoscerle a Poste.


                               Art. 12
         Spedizione o consegna di corrispondenza e documenti

  1.  La  spedizione  della  corrispondenza  e'  effettuata  in piego
semplice  ovvero  in  piego  raccomandato  o  assicurato,  secondo le
tariffe postali in vigore, qualora si tratti di titoli e valori o nei
casi  in  cui le Amministrazioni pubbliche destinatarie lo richiedano
espressamente.
  2.   L'invio   dei  documenti  in  formato  originale  puo'  essere
effettuato  anche  mediante posta elettronica su richiesta e sotto la
responsabilita' dell'amministrazione interessata.
  3. Le Tesorerie possono consegnare agli sportelli la documentazione
di  pertinenza  delle  amministrazioni  pubbliche, su richiesta delle
stesse  e  previa segnalazione dei nominativi delle persone abilitate
al ritiro e dei relativi specimen di firma.


                               Art. 13
            Registro generale delle operazioni di entrata
                     e di uscita (mod.82- 83 T.)

  1.  Le  Tesorerie  tengono il registro generale mod. 82-83 T. delle
operazioni  di  entrata  e  di uscita. Tale registro si compone della
sezione mod. 82 T. per le operazioni in contante e della sezione mod.
83 T. per le operazioni in titoli.
  2.  Il registro e' prodotto giornalmente con procedure informatiche
sulla  base  dei  dati riepilogativi delle operazioni di entrata e di
uscita in contante e in titoli.
  3. Gli importi totali giornalieri delle operazioni sono sommati con
quelli del giorno precedente e con le rimanenze dell'esercizio chiuso
di cui all'articolo 200.
  4.  Nella  sezione  mod. 82 T. relativa alle operazioni in contante
sono riportate:
   a) per   gli   introiti,  l'importo  complessivo  giornaliero  dei
versamenti:
    - per entrate di bilancio, per collocamento di buoni ordinari del
tesoro,  per  emissione  di  quietanze  di  fondi  somministrati e di
quietanze di trasferimento fondi;
    - sulle contabilita' speciali e sui conti correnti;
    - sui conti di tesoreria unica;
    - per costituzione di depositi provvisori;
   b) per i pagamenti, l'importo complessivo giornaliero:
    - dei  titoli di spesa pagati a carico del bilancio dello Stato o
delle amministrazioni e aziende autonome;
    - dei titoli del debito pubblico di cui all'articolo 16;
    - dei  prelevamenti  dalle  contabilita'  speciali  e  dai  conti
correnti;
    - dei prelevamenti dai conti di tesoreria unica;
    - degli ordini di restituzione di depositi provvisori;
    - dei  titoli  di spesa scritturati al conto sospeso collettivi e
degli  altri  pagamenti effettuati in conto sospeso su autorizzazione
della RGS;
    - degli  interessi  anticipati  per  la  sottoscrizione  di buoni
ordinari del tesoro;
    - dei    titoli    di    spesa    da   regolarizzare   ai   sensi
dell'articolo 160.
  5. Nella sezione mod. 83 T. relativa alle operazioni in titoli sono
riportati,  rispettivamente  negli  introiti e negli esiti, l'importo
complessivo  giornaliero  degli  effetti  pubblici  ed  altri  valori
versati alla Tesoreria nei casi previsti dalle vigenti disposizioni.


                               Art. 14
Scritturazione  nei  registri di sportello di entrata e di uscita dei
          versamenti e dei pagamenti eseguiti giornalmente

  1.  Le  tesorerie  scritturano  sul  registro  informatico  mod. 18
T. - distintamente  per  contanti  e  titoli - tutte le riscossioni e
tutti  i  pagamenti  che  vengono  effettuati giornalmente presso gli
sportelli di cassa.


                               Art. 15
                     Registrazione dei pagamenti

  1.  I  titoli  di spesa pagati e rimborsati, nonche' tutte le altre
operazioni di esito sono scritturati sulle evidenze informatiche mod.
83 T.


                               Art. 16
           Registrazione dei pagamenti di debito pubblico

  1.  Le  distinte  di  presentazione  relative  al  pagamento  degli
interessi  e  al  rimborso del capitale di titoli del debito pubblico
non  ancora  dematerializzati sono singolarmente registrate su scheda
mod.   52  T.  (separatamente  per  competenza  e  residui)  prodotta
giornalmente in via automatica. Sulla scheda medesima sono, altresi',
registrati singolarmente i mandati per i rimborsi in conto capitale e
i buoni per interessi.
  2.  Le  schede  mod.  52 T. riportano le operazioni della giornata,
comprese  le  variazioni  ai  pagamenti  precedenti e sono conservate
separatamente per "competenza" e "residui" in ordine cronologico.
  3.  Le distinte di presentazione sono conservate dalle Tesorerie in
ordine cronologico e per esercizio finanziario, con allegata la copia
della nota riepilogativa mensile mod. 260 D.P..
  4.  I  pagamenti  di  debito  pubblico, compresi quelli relativi ai
titoli    dematerializzati   in   gestione   centralizzata,   vengono
riepilogati  giornalmente  sul  mod.  184  T., prodotto con procedura
informatica, distintamente per:
    - buoni poliennali e certificati del tesoro - capitale;
    - buoni poliennali e certificati del tesoro - interessi.


                               Art. 17
            Registrazione dei pagamenti in conto sospeso

  1. Sono scritturati fra i pagamenti in conto sospeso:
   a) i  titoli  di  spesa  pagati  dei  quali  non  e'  possibile la
produzione in contabilita' e precisamente:
    1) i titoli di spesa collettivi, pagati in parte;
    2) i  titoli  di  spesa  che  una  Tesoreria  paga  per  conto di
un'altra, fino a quando i titoli stessi non pervengano alla Tesoreria
cui compete effettuarne la contabilizzazione in esito definitivo;
    3) i titoli di spesa, con esclusione degli ordini di pagamento su
ruoli  di  spesa  fissa,  emessi  a  carico  del bilancio dello Stato
nonche',  nei casi previsti, quelli emessi a carico dei bilanci delle
amministrazioni  ed  aziende  autonome, rimasti insoluti alla fine di
ogni esercizio e pagati in quello successivo, fino a quando non venga
loro  attribuita  la nuova imputazione per la scritturazione in esito
definitivo;
   b) le  provvigioni  per  la  sottoscrizione  dei  buoni del tesoro
poliennali;
   c) il   rimborso,   per  conto  del  MEF,  di  prestiti  contratti
all'estero in valuta diversa dall' euro;
   d) gli  altri  pagamenti  autorizzati dalla RGS ovvero previsti da
disposizioni legislative o regolamentari.
  2. E' vietato alle Tesorerie scritturare in conto sospeso pagamenti
diversi da quelli sopra elencati senza autorizzazione della RGS.


                               Art. 18
         Registrazione dei movimenti dei depositi provMsori

  1.  Il  movimento  dei  depositi  provvisori  costituiti  presso le
Tesorerie e' tenuto su evidenze informatiche mod. 123 T.
  2.  La  Tesoreria  prenota  gli  ordini  di  restituzione  totale o
parziale dei depositi e annota la data in cui ciascun ordine ha avuto
esecuzione.
  3.  Il totale delle rimanenze dei depositi trova corrispondenza con
le  risultanze  delle  voci  del  registro  mod.  82-  83  T.  di cui
all'articolo 13  e,  a  fine  esercizio,  con  l'elenco delle partite
residue da trasportare al nuovo esercizio.


                               Art. 19
    Registro del movimento di carico e scarico dei valori postali
              e di altra specie pervenuti in versamento

  1.  Il  movimento  di  carico  e  scarico dei vaglia postali, degli
assegni  postali,  nonche'  di  tutti  gli  altri valori pervenuti in
versamento  alla  Tesoreria  (esclusi  i titoli di spesa estinti), e'
tenuto  in  evidenza  nel  registro  mod.  93-bis  T. che puo' essere
sostituito da evidenze informatiche.
  2.  Il  registro  si  chiude giornalmente, deducendo dal totale del
carico  quello  dello  scarico  e  riportando il saldo nel carico del
giorno successivo.


                               Art. 20
Registro  del  movimento  di  carico  e  scarico  dei  certificati di
             accreditamento e degli assegni di postagiro

  1.   Il  movimento  del  conto  corrente  postale,  intestato  alla
Tesoreria provinciale, e' tenuto in evidenza nel registro mod. 93-ter
T.,  prodotto  giornalmente  con procedura informatica sulla base dei
certificati di accreditamento, dei postagiro e dei bonifici pervenuti
alla Tesoreria e degli assegni di prelevamento emessi dalla stessa.
  2. La differenza fra l'importo totale dei versamenti e quello degli
assegni  di  prelevamento,  quale  risulta  dal  mod. 93-ter T., deve
corrispondere  al  saldo  del conto corrente risultante dall'estratto
conto inviato dalle Poste.
  3.  La  Tesoreria mantiene evidenza, anche di tipo informatico, dei
certificati   di   accreditamento,   dei  postagiro  e  dei  bonifici
contabilizzati  giornalmente  a  fronte degli assegni di prelevamento
emessi.


                               Art. 21
 Registro mod. 16 T. del movimento degli inserti con marchio a secco

  1.  Il  movimento  degli  inserti  unificati con marchio a secco e'
tenuto in evidenza per esercizio finanziario sul registro mod. 16T.
  2.  Il  registro  mod. 16T. e' prodotto con procedura informatica e
contiene:
   a) la rimanenza iniziale;
   b) il  quantitativo  di  inserti  che la Tesoreria ha ricevuto nel
corso dell'esercizio;
   c) il quantitativo degli inserti utilizzati complessivo e distinto
per tipologia;
   d) il  quantitativo complessivo degli inserti annullati in sede di
compilazione  e  di  quelli smarriti, per i quali ultimi la RGS abbia
emesso decreti di scarico;
   e) la rimanenza a fine esercizio.
  3.  Periodicamente,  e  comunque  non  meno di tre volte l'anno, la
Tesoreria   accerta   la  consistenza  effettiva  degli  inserti  non
utilizzati. La dichiarazione di accertamento , redatta su una copia a
stampa  del  registro  mod. 16 T., e' datata e firmata dal capo della
Tesoreria.
  4.  L'accertamento  del  quantitativo  degli  inserti utilizzati in
conto  dell'esercizio chiuso si esegue ai fini della comunicazione da
farsi  alla  RGS per il successivo riscontro del conto giudiziale nei
tre mesi successivi alla chiusura dell'esercizio finanziario.


                               Art. 22
                   Elenco dei versamenti erariali

  1. I versamenti delle entrate erariali sono descritti distintamente
per capitoli e articoli di bilancio sugli speciali elenchi mod. 55 T.
predisposti mensilmente dalla Banca con procedura informatica. Con la
stessa  cadenza  viene  altresi'  predisposto  l'elenco  mod.  55  T.
(riepilogo),  distintamente  per competenza e residui, nel quale sono
riportati,  per  ciascun  capo  del  quadro  di classificazione delle
entrate  erariali,  il  totale degli introiti verificatisi nel mese e
dall'inizio dell'esercizio.
  2.  I  dati  relativi agli elenchi di cui al comma 1 sono trasmessi
con modalita' informatiche alla RGS.


                               Art. 23
                      Scritture di prenotazione
  1.  Le  Tesorerie  mantengono apposite evidenze informatiche per la
prenotazione dei titoli di spesa, distintamente per:
   a) mandati  e  ordini  di  accreditamento  a carico degli stati di
previsione  della  spesa  dei  vari  Ministeri  e  dei  bilanci delle
amministrazioni ed aziende autonome dello Stato;
   b) buoni  e  ordinativi su ordini di accreditamento a carico degli
stati  di  previsione  della  spesa  dei vari Ministeri e dei bilanci
delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato;
   c) ordinativi emessi sulle contabilita' speciali.
  2.  I mandati e gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento a
carico degli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri e dei
bilanci  delle  amministrazioni  ed  aziende  autonome  dello  Stato,
rimasti  inestinti  alla  fine  dell'esercizio,  sono riprenotati nel
nuovo   esercizio   con  gli  estremi  della  nuova  imputazione.  La
riprenotazione  degli  ordinativi  tratti su ordini di accreditamento
viene  effettuata  dalle  Tesorerie  sulla base dei mod. 32 bis C.G.,
quando  ricevono  i  nuovi  ordini  di accreditamento ovvero la nuova
imputazione di quelli trasportati.
  3. Gli ordini di accreditamento, dei quali sia previsto e richiesto
il  trasporto  al  nuovo  esercizio,  sono  subito riprenotati per la
disponibilita' residua complessiva e per la parte residua prelevabile
in  contanti,  da  trasportare  al nuovo esercizio. La disponibilita'
residua  complessiva  risultera'  dalla  differenza  tra  l'ammontare
dell'ordine e l'importo totale degli ordinativi e dei buoni pagati.
  4.   La   nuova   imputazione   dei   mandati  e  degli  ordini  di
accreditamento  viene  fornita dal Sistema informativo della RGS alla
Banca su supporto informatico.


                               Art. 24
       Registrazione dei movimenti delle contabilita' speciali

  1.  I  movimenti  giornalieri delle contabilita' speciali che danno
luogo  a  riscossioni  e pagamenti sono registrati dalle Tesorerie su
apposite evidenze informatiche per ciascuna contabilita' speciale. Su
tali evidenze sono riportati:
   a) gli importi dei versamenti affluiti;
   b) le  prenotazioni  degli  ordinativi  emessi  dal titolare della
contabilita' speciale e degli accantonamenti eseguiti dalle Tesorerie
per atti impeditivi;
   c) la disponibilita' residua della contabilita' speciale.
  2.  Mensilmente viene prodotto, per ciascuna contabilita' speciale,
l'elaborato mod. 56 T. contenente:
   a) l'elencazione analitica dei versamenti affluiti e dei titoli di
spesa pagati;
   b) i  totali  delle  entrate  e  delle  uscite del mese e dei mesi
precedenti;
   c) il debito trasportato alla fine dell'esercizio precedente;
   d) il  resto  effettivo di cassa, calcolato come differenza fra il
totale  delle  entrate dell'esercizio sommato al debito trasportato e
il totale dei titoli estinti nell'esercizio;
   e) l'importo complessivo degli ordinativi rimasti da pagare a fine
mese;
   f) la  disponibilita'  residua, data dalla differenza fra il resto
effettivo  di  cassa e l'importo complessivo degli ordinativi rimasti
da pagare che sono singolarmente descritti nel mod. 98 a T.
  3.  Gli  importi degli ordinativi perenti e di quelli annullati nel
corso  dell'esercizio dalla Amministrazione intestataria sono portati
dalle Tesorerie provinciali in aumento della disponibilita'.
  4.  Gli  ordinativi  rimasti  inestinti  a  fine  esercizio vengono
riprenotati  con  gli estremi della nuova numerazione attribuita agli
stessi per l'esercizio corrente.
  5.  Una  situazione  riepilogativa del movimento della contabilita'
speciale e' compilata e prodotta dalle Tesorerie tutte le volte che i
titolari  di  contabilita'  speciale  ne fanno richiesta indicando il
giorno di riferimento della situazione.
  6.  Le  Tesorerie  producono  con cadenza mensile ai titolari delle
contabilita'  speciali  l'elaborato  mod.  56 T. di cui al comma 2. A
detto  modello le sezioni uniscono gli ordinativi pagati nello stesso
descritti  e il mod. 98 a T contenente l'elencazione degli ordinativi
inestinti.
  7.  Qualora  il  titolare  della  contabilita'  speciale (ovvero il
proprio  tesoriere  o cassiere) non formuli per iscritto eccezioni in
ordine  ai  dati  contenuti  nel cennato elaborato entro venti giorni
dalla data di ricezione, lo stesso si intende tacitamente approvato.


                               Art. 25
                        Registro mod. 190 T.

  1.  Il  movimento  dei  versamenti  in titoli di spesa pagati dalle
Poste  e'  tenuto  in  evidenza  nel  registro mod. 190 T., nel quale
vengono  scritturati,  distintamente  per  elenco  mod.  124 A/BT., i
versamenti  ricevuti  dalle  Tesorerie,  nel carico, e quelli ad esse
rimborsati,  nello  scarico.  Nella parte dello scarico sono annotati
l'importo  dei  titoli  stralciati,  quello  netto rimborsato a Poste
mediante rilascio di quietanza di contabilita' speciale e gli estremi
della quietanza stessa.
  2.  Il  registro si chiude mensilmente, aggiungendo all'importo dei
versamenti  ricevuti  nel  mese  quello dei versamenti non rimborsati
alla  fine  del mese precedente e deducendo dal totale cosi' ottenuto
quello dei rimborsi effettuati e dei titoli stralciati, allo scopo di
determinare l'importo dei versamenti rimasti da rimborsare.
  3.  A  fine  esercizio,  i  versamenti eventualmente non rimborsati
vengono  trasportati  a nuovo nel registro dell'esercizio successivo.
In  apposito  settore dello stesso registro viene tenuto in evidenza,
con  le medesime modalita', il movimento dei versamenti dei titoli di
spesa estinti pervenuti da parte dei contabili dello Stato.


                               Art. 26
                    Rilievi della Corte dei conti

  1.   La   Corte  dei  conti  notifica  i  rilievi  formulati  sulle
imputazioni  contabili  dei  titoli di spesa mediante lettera inviata
all'amministrazione  emittente  e,  per  conoscenza,  alla  Tesoreria
pagatrice.


                               Art. 27
                       Contabilita' periodiche

  1.  Le  Tesorerie rendono conto di tutte le operazioni di entrata e
di  uscita  eseguite,  mediante  compilazione  e  trasmissione  delle
contabilita'   e   degli   altri  elaborati  previsti  dalla  vigente
normativa.
  2. I conti, i prospetti, le note e le situazioni che debbono essere
periodicamente   trasmessi   alle  amministrazioni  competenti,  sono
prodotti, per i soli titoli di spesa cartacei, anche se negativi.
  3.  Nelle  dimostrazioni  e  nelle contabilita' periodiche relative
alle  operazioni  di  riscossione  e  pagamento in conto del bilancio
dello  Stato,  le operazioni in conto residui sono distinte da quelle
imputate alla competenza dell'esercizio di riferimento.
  4.  Flussi  informatici  relativi  alle entrate ed alle uscite sono
trasmessi  dalla  Banca  alla  RGS,  tramite collegamento telematico,
nelle  cadenze  (giornaliere,  mensile ed annuali) e con le modalita'
previste nei relativi protocolli d'intesa.


                               Art. 28
               Contenuto e confezionamento dei pieghi
                per la spedizione delle contabilita'

  1.  Le  contabilita'  dei  titoli  di spesa cartacei estinti devono
essere  spedite  in  pieghi  o  pacchi  assicurati,  convenientemente
confezionati,  nei  quali  vanno  compresi i soli documenti attinenti
alla contabilita'.
  2.  I  titoli  di  spesa  vanno  distinti per Ministero nonche' per
competenza  e  residui  e  ordinati  per  capitolo,  secondo l'ordine
progressivo in cui sono descritti negli elenchi.


                               Art. 29
Revisione delle contabilita' prodotte dalle Tesorerie per i titoli di
                           spesa cartacei

  1.  Gli errori e le irregolarita' che siano riscontrati dalla Corte
dei   conti   o   da  altre  amministrazioni  nella  revisione  delle
contabilita'  prodotte  dalle  Tesorerie  vengono a queste segnalate,
distintamente   per   contabilita',   inviando   i  titoli  di  spesa
irregolari.
  2.  Le  Tesorerie  provvedono, nei termini fissati, alle variazioni
dandone  conferma  alla  Corte dei conti o alle altre amministrazioni
interessate,  alle  quali  restituiscono  (in  piego  assicurato) gli
elaborati contabili regolarizzati e i titoli di spesa.
  3.  Per  gli stralci che comportino variazioni ai precedenti esiti,
le  Tesorerie  diminuiscono  dell'importo  dei  titoli  stralciati  i
pagamenti  dei  mesi  precedenti, nello stesso giorno in cui i titoli
medesimi,  regolarizzati,  sono  riprodotti  in  uscita.  Gli stralci
relativi   ai   pagamenti  dell'esercizio  precedente  comportano  la
variazione  del  debito  trasportato nello stesso giorno in cui viene
fatta la scritturazione in uscita.
  4.  Le  variazioni  di  cui al presente articolo sono riportate sui
mod.  82/83  T.,  mod.  59  T. e sugli altri elaborati contabili. Per
dette  variazioni  le  Tesorerie  devono  inviare all'Amministrazione
centrale della Banca le prescritte dimostrazioni suppletive.


                               Art. 30
Rilievi  sulle  contabilita'  riguardanti  i  pagamenti per conto del
                           debito pubblico

  1.  I  rilievi  fatti dal Dipartimento del tesoro, nell'esame delle
contabilita'  periodiche  del  debito  pubblico, sono comunicati alle
Tesorerie   con   lettera   contenente   la  descrizione  dei  titoli
irregolari,  nonche' le corrispondenti osservazioni e istruzioni alle
quali le Tesorerie si attengono.


                               Art. 31
Variazioni  alle  scritture contabili relative ai pagamenti per conto
        delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato

  1.  Le  risultanze  delle  scritture relative ai pagamenti disposti
dalle  amministrazioni  ed  aziende  autonome dello Stato non possono
essere modificate dopo la chiusura dell'esercizio.
  2.   Per   i   titoli   di   spesa  stralciati  dalle  contabilita'
dell'esercizio chiuso, la Tesoreria provinciale emette corrispondente
quietanza  di  trasferimento  fondi  sulla  Tesoreria  centrale,  col
vincolo  di  commutabilita'  in  quietanza  di  fondo somministrato a
favore  della Banca. Detta quietanza deve contenere l'indicazione dei
titoli stralciati e dei mesi in cui questi furono contabilizzati.
  3. I titoli, dopo essere stati regolarizzati, vengono riprodotti in
uscita   in  data  corrente  in  contropartita  dell'emissione  della
suddetta quietanza di trasferimento fondi.
  4. Qualora l'importo relativo ai pagamenti delle amministrazioni ed
aziende  autonome per l'esercizio chiuso debba essere aumentato, alla
sistemazione  della  differenza  si  provvede  mediante  aumento  dei
precedenti pagamenti dell'esercizio in corso, eseguendo le necessarie
scritturazioni   contabili  sul  mod.  82/83T.  nonche'  sugli  altri
elaborati.    Ove   tale   differenza   trovi   compensazione   nelle
scritturazioni  di  altra  amministrazione o azienda autonoma, per il
corrispondente importo viene emessa quietanza di trasferimento fondi,
contro  aumento  dei precedenti pagamenti dell'esercizio corrente per
le variazioni in piu'.
  5.  Nel  caso  che  la differenza rilevata nelle contabilita' delle
amministrazioni  ed aziende autonome trovi compensazione nel bilancio
dello  Stato,  ferme  restando  le  variazioni  da  apportare  con le
modalita'   di   cui   al  comma 4,  la  sistemazione  delle  partite
compensative figuranti nelle spese di bilancio deve avvenire mediante
aumento  o  diminuzione  delle  voci  di  bilancio, con conseguente e
rispettiva diminuzione o aumento del debito trasportato.
  6.  Le  variazioni  al  debito  o al credito trasportato effettuate
dalle  Tesorerie  sono  evidenziate  sul  mod.  59 T. del mese in cui
vengono eseguite.
  7.  Nel caso che i titoli non si possano regolarizzare o riguardino
pagamenti   non  dovuti,  le  competenti  amministrazioni  dispongono
affinche'  le  corrispondenti  somme vengano rifuse all'erario da chi
sia riconosciuto responsabile dell'irregolarita'.


                               Art. 32
  Esame dei titoli di spesa cartacei gia' prodotti in contabilita'

  1.  Ove  sorga  la  necessita'  di  esaminare, per qualsiasi causa,
titoli di spesa estinti e gia' prodotti in contabilita', la Tesoreria
ne  fa  richiesta  alla  Corte  dei  conti  per le spese a carico del
bilancio   dello   Stato,   o,   in  caso  diverso,  alle  competenti
amministrazioni,   specificando   chiaramente   i   motivi   che   la
determinano.   In   detta   richiesta  debbono  essere  descritte  le
caratteristiche  del  titolo (cognome e nome del creditore, bilancio,
capitolo,  numero  progressivo,  data, importo, contabilita' in cui e
compreso).
  2.  Gli  intestatari  dei  titoli  di  spesa  pagati, i loro legali
rappresentanti  o  i  procuratori che intendono esaminare le firme di
quietanza,   su  di  essi  apposte,  per  accertarne  l'autenticita',
presentano  alla  Tesoreria  richiesta  scritta,  contenente tutte le
indicazioni  necessarie  ad  identificare  i  titoli.  Ricevute  tali
istanze,  la  Tesoreria  provvede con l'osservanza delle modalita' di
cui  al  comma 1,  con  l'avvertenza che il titolo di spesa richiesto
deve  essere  esaminato  esclusivamente  dall'intestatario,  dal  suo
legale rappresentante, o dal procuratore, tenuti a comprovare la loro
identita' personale.
  3.  L'interessato,  prende  visione  del  titolo di spesa presso la
Tesoreria e redige - alla presenza del capo della stessa che appone a
comprova  il  proprio  visto -apposita dichiarazione sull'esito degli
accertamenti.
  4.  La  Tesoreria restituisce i titoli di cui al comma 1 alla Corte
dei  conti  o  all'amministrazione  che  li ha emessi, comunicando il
risultato degli accertamenti.
  5.    Qualora    dagli   accertamenti   effettuati   siano   emerse
responsabilita'  connesse  con  il  pagamento  dei  titoli  di  spesa
richiesti   in   visione,  la  Tesoreria  ne  da'  immediata  notizia
all'I.Ge.P.A..
  6.  Le  RPS,  ai  fini  del  controllo amministrativo-contabile dei
rendiconti   prodotti  dai  funzionari  delegati,  possono  inoltrare
direttamente  alla Corte dei conti la richiesta in visione dei titoli
di  spesa.  Ove dal riesame di tali titoli di spesa emergano elementi
di responsabilita' che abbiano riflessi sul servizio di Tesoreria, le
Ragionerie suddette debbono informare 1' I.Ge.P.A..


                               Art. 33
              Esame dei documenti sostitutivi relativi
                   ai titoli di spesa informatici

  1.  Nei casi in cui sia prevista la stampa di documenti sostitutivi
di  titoli  di  spesa informatici pagati in contante, gli intestatari
dei titoli di spesa, i loro legali rappresentanti o i procuratori che
intendano  esaminare  le  firme  di quietanza su di essi apposte, per
accertarne  l'autenticita', presentano alla Tesoreria che ha eseguito
il  pagamento  richiesta  scritta  contenente  tutte  le  indicazioni
necessarie ad identificare i titoli.
  2.  L'interessato,  esaminato  il  documento  sostitutivo presso la
Tesoreria,  redige apposito verbale sull'esito degli accertamenti con
le modalita' di cui all'articolo 32, comma 5.
  3.  Nel  caso  di  disconoscimento  della  firma  di  quietanza, la
Tesoreria  ne  informa  l'I.Ge.P.A.  e  la competente amministrazione
emittente.


                               Art. 34
                   Compilazione del conto mensile

  1.  L'Amministrazione centrale della Banca compila il conto mensile
riassuntivo mod. 108 T., distintamente per competenza e residui, e lo
trasmette alla RGS entro il giorno 12 di ogni mese, con allegati:
   a) i  prospetti riassuntivi modd. 109 T. delle entrate di bilancio
(in conto competenza e in conto residui);
   b) i prospetti riassuntivi modd. 110 T. dei pagamenti per spese di
bilancio,  distintamente  per competenza e residui, e con i prospetti
contenenti la classificazione economico-funzionale della spesa;
   c) il  prospetto  riassuntivo  mod. 111 T. dei pagamenti fatti per
conto delle amministrazioni ed aziende autonome;
   d) un prospetto dei saldi delle contabilita' speciali;
   e) i  prospetti  riassuntivi  delle variazioni apportate ai totali
degli incassi e dei pagamenti dei mesi precedenti;
   f) le  note  riepilogative  mod. 114 T. dei pagamenti di bilancio,
distintamente  per  ogni  specie di titoli pagati, per buoni ordinari
del   tesoro,  per  trasferimento  fondi,  per  pagamenti  di  debito
pubblico.
  2.  Il  conto  mensile mod. 108 T., tanto per la contabilita' dello
Stato, quanto per le contabilita' speciali, per i depositi provvisori
e  per  tutti i titoli comunque ricevuti in deposito dalle Tesorerie,
deve  dimostrare  le  operazioni  di  entrata  e di uscita del mese e
quelle dei mesi precedenti.
  3. I conti mensili devono essere datati e firmati.


                               Art. 35
    Dichiarazioni di regolarita' rilasciate dalla Corte dei conti

  1. Le dichiarazioni di regolarita' rilasciate dalla Corte dei conti
in  calce  alle  note  riepilogative  mod. 114 T. sono dall'I.Ge.P.A.
registrate  e  trasmesse all'Amministrazione centrale della Banca che
le allega al conto giudiziale.


                               Art. 36
           Conto complementare dell'esercizio finanziario

  1.  L'Amministrazione  centrale  della Banca, dopo aver ricevuto le
dichiarazioni  di regolarita' di cui all'articolo 35 e riscontrato le
operazioni  di  variazione  eseguite  dalle  Tesorerie alle scritture
dell'esercizio  chiuso, compila il conto complementare e lo trasmette
in doppio esemplare alla RGS.
  2. Il conto complementare riporta:
   a) per   le   entrate   dell'Erario,  le  risultanze  di  dicembre
rettificate   dalle  variazioni  eseguite  dalle  Tesorerie  dopo  la
chiusura  dell'esercizio; per le uscite di bilancio e fuori bilancio,
gli importi complessivi delle dichiarazioni di regolarita' rilasciate
dalla Corte dei conti;
   b) per   le  amministrazioni  ed  aziende  autonome  dello  Stato,
l'importo    complessivo,    per    ciascuna   amministrazione,   dei
riconoscimenti dei pagamenti effettuati dalle Tesorerie;
   c) per  le  contabilita' speciali e per i depositi provvisori , le
entrate  e  le  uscite  del  mod.  108 T. di dicembre, rettificate in
dipendenza delle variazioni eseguite dalle Tesorerie dopo la chiusura
dell'esercizio.
  3.   Al   conto  complementare  sono  allegati  i  prospetti  delle
variazioni apportate dopo la chiusura dell'esercizio.
  4. Con il conto complementare viene definito l'ammontare del debito
da   trasportare   alla   fine   dell'esercizio   finanziario.   Alla
determinazione  del  debito da trasportare non concorrono gli importi
dei   pagamenti   effettuati   dalle   Tesorerie,   ma   non   ancora
contabilizzati  dall'amministrazione  che  li  ha disposti (titoli di
spesa  da  regolarizzare,  pagamenti  in  conto  sospeso da regolare,
pagamenti  effettuati  per  conto  delle  amministrazioni  ed aziende
autonome  non  ancora  rimborsati,  quota  interessi  B.O.T.).  Detti
pagamenti  concorrono  invece al calcolo della quota parte del "conto
disponibilita'" utilizzata nel corso dell'esercizio dall'erario dello
Stato.


                               Art. 37
                        Sottoconti giudiziali

  1.   Le  Tesorerie  provvedono,  dopo  la  chiusura  dell'esercizio
finanziario,  alla  compilazione,  entro  i  termini  prescritti, dei
seguenti sottoconti giudiziali:
   a) mod.  116  T. - per  le  entrate e le uscite della contabilita'
dello Stato;
   b) mod. 118 T. - per la gestione dei depositi provvisori;
   c) mod.  133  cat. I MEF - per il servizio dei depositi in effetti
pubblici;
   d) mod.  100  cat. I MEF per le riscossioni effettuate in contanti
nella gestione dei depositi del MEF.
  2.  Le  Tesorerie  allegano ai sottoconti giudiziali i documenti di
entrata  e di uscita previsti dalle specifiche disposizioni contenute
negli  articoli  che  seguono. Tali documenti debbono essere numerati
progressivamente  in  modo  che  vi  sia esatta corrispondenza con le
scritturazioni risultanti dai relativi elaborati.
  3.  I sottoconti con la relativa documentazione giustificativa sono
conservati  dalle  Tesorerie  per  il  successivo  inoltro, in pieghi
assicurati, all'Amministrazione centrale della Banca.


                               Art. 38
                  Sottoconto giudiziale mod. 116 T.

  1. Il sottoconto giudiziale mod. 116 T. contiene l'indicazione:
   a) degli   importi   mensili   dei   titoli   di   entrata  emessi
distintamente  per  le  quietanze  mod.  121  T., comprese quelle per
trasferimento  automatico  dei  fondi tra le Tesorerie dello Stato e,
per  ciascun importo, del numero iniziale e terminale delle quietanze
rilasciate;
   b) del   movimento   degli   inserti   mod.   121   T.,   avvenuto
nell'esercizio finanziario.


                               Art. 39
                  Sottoconto giudiziale mod. 118 T.

  1. Il sottoconto giudiziale mod. 118 T. deve essere corredato:
   a) per l'entrata:
    1) dalle  matrici  delle  quietanze  mod.  123  T.  dei  depositi
provvisori ricevuti e dagli elenchi mensili mod. 118 AT ;
   b) per l'uscita:
    1) dalle  quietanze  dei  depositi provvisori estinti, munite dei
prescritti nulla osta e ordini di restituzione;
    2) dagli  ordinativi  di prelevamento mod. 180 T. estinti e dagli
elenchi  mensili mod. 118 AT descrittivi dei singoli pagamenti di cui
sopra.
  2. Nei modelli 118 T. le entrate e le uscite debbono essere esposte
per totali mensili.


                               Art. 40
              Sottoconto giudiziale mod. 133 cat. I MEF

  1.  Il  sottoconto  giudiziale  mod. 133 cat. I MEF dei depositi in
titoli  e  in  buoni postali fruttiferi gia' amministrati dalla Cassa
depositi  e  prestiti Spa deve essere corredato per la parte relativa
all'uscita  dagli ordini di restituzione dei depositi, mod. 41 cat. I
MEF.
  2.  Nel  sottoconto  debbono  essere  esposti  le uscite per totale
mensile  quale  risulta  dal  mod.  133  cat. I MEF e l'ammontare dei
depositi vigenti alla fine dell'esercizio finanziario.
  3.  Il  sottoconto  e'  trasmesso,  nei  termini  prescritti, dalla
Tesoreria  alla  DPSV  che  lo  parifica con le proprie scritture, vi
appone  la  dichiarazione di regolarita' sottoscritta dal direttore e
lo  restituisce alla Tesoreria corredato degli ordini di restituzione
dei depositi.


                               Art. 41
              Sottoconto giudiziale mod. 100 cat. I MEF

  1.  Il  sottoconto  giudiziale mod. 100 cat. I MEF, da redigersi in
duplice esemplare, contiene:
   a) l'indicazione  delle  riscossioni  effettuate in contanti nella
gestione  dei  depositi  e  l'elenco dei corrispondenti trasferimenti
fondi emessi;
   b) il  movimento  degli  inserti  mod.  81-septies T. verificatosi
nell'esercizio.
  2.   Il  sottoconto  deve  essere  munito  della  dichiarazione  di
parificazione  con le scritture da parte della DPSV e corredato dalle
matrici degli inserti mod. 81-septies T.


                               Art. 42
     Conti giudiziali dell'Amministrazione centrale della Banca

  1.  L'Amministrazione  centrale della Banca predispone annualmente,
anche  con  modalita'  informatiche,  dopo la presentazione del conto
complementare  di  cui  all'articolo 37,  i  conti  giudiziali di cui
all'articolo 74  del  regio  decreto  18  novembre  1923,  n. 2440, e
successive modificazioni:
   a) mod.  115  T.,  per  le  entrate e le uscite della contabilita'
dello Stato;
   b) mod. 117 T., per la gestione dei depositi provvisori.
  2.  Nei  conti  giudiziali  sono  riportati  distintamente i totali
dell'entrata  e dell'uscita risultanti dai sottoconti delle Tesorerie
che sono allegati a corredo dei conti.
  3. I conti sono trasmessi alla RGS la quale vi appone dichiarazione
di regolarita' e li inoltra alla Corte dei conti.
  4.  L'Amministrazione  centrale  della  Banca compila, altresi', su
appositi  modelli,  i  conti  giudiziali  relativi  alla gestione dei
depositi  per  conto  del  MEF.  Detti conti sono trasmessi in doppio
esemplare  al  Ministero  medesimo,  unitamente ai relativi documenti
giustificativi delle operazioni di entrata e di uscita.
  5.   La   presentazione   dei   conti   giudiziali   e'  completata
dall'Amministrazione  centrale  della  Banca  entro il primo semestre
dell'anno  successivo  all'approvazione del rendiconto generale dello
Stato di cui agli articoli 145 e seguenti del regio decreto 23 maggio
1924, n. 827, e successive modificazioni.


                               Art. 43
Conto  giudiziale  mod.  115  T.  per  le  entrate  e le uscite della
                      contabilita' dello Stato

  1.  Il  conto  giudiziale  mod.  115  T.  dimostra  i  dati  di cui
all'articolo 632  del  regio  decreto  23  maggio 1924, n. 827, ed e'
documentato:
   a) per l'entrata:
    1) da supporti informatici contenenti i dati delle quietanze mod.
121   T.,   comprese   quelle   per  versamenti  a  titolo  di  fondo
somministrato  e  per  trasferimento  automatico  dei  fondi  fra  le
tesorerie dello Stato;
   b) per l'uscita:
    1) dalle   note   riepilogative   mod.   114   T.,  munite  della
dichiarazione di regolarita' dei pagamenti eseguiti, rilasciata dalla
Corte dei conti;
    2) dai  decreti  di  scarico  di  inserti, rilasciati nei casi di
furto o di perdita per forza maggiore;
    3) dai  documenti  relativi  ai  riconoscimenti  dei  pagamenti a
carico di amministrazioni ed aziende autonome.
  2.  A  corredo  del  conto  l'Amministrazione  centrale della Banca
unisce   la   dimostrazione   degli  inserti,  distinti  per  specie,
utilizzati dalle singole Tesorerie.


                               Art. 44
Conto giudiziale mod. 117 T. per la gestione dei depositi provvisori

  1.  Il conto giudiziale mod. 117 T. e' distinto in conto di cassa e
conto degli inserti.
  2.  Il  conto di cassa pone in evidenza, distintamente per ciascuna
Tesoreria:
   a) la  rimanenza  al termine dell'esercizio precedente e l'importo
dei  depositi  ricevuti  nell'esercizio  corrente  con  i  rispettivi
totali;
   b) l'importo  dei  depositi  restituiti nel corso dell'esercizio e
quello della rimanenza al termine dell'esercizio.
  3.  Il  conto  degli  inserti  contiene l'indicazione del movimento
degli inserti mod. 123 T.
  4.  Il  conto  e' corredato dai sottoconti giudiziali delle singole
Tesorerie ai quali sono uniti i prescritti documenti giustificativi.


                            PARTE SECONDA
                               ENTRATE


                              TITOLO I
                             VERSAMENTI


                               Capo I
                        Disposizioni generali


                               Art. 45
          Versamento delle entrate nelle casse dello Stato

  1.  Tutte  le  somme  dovute,  per  qualsiasi  titolo,  all'Erario,
comunque  introitate  dagli  intermediari  e  dai concessionari della
riscossione,  debbono  affluire  nelle  casse dello Stato - Tesoreria
centrale  o  Tesorerie  provinciali - nei  termini e con le modalita'
stabilite dalle leggi, dai regolamenti o da altre disposizioni.
  2.  Ai fini del rispetto dei termini previsti da leggi fiscali o da
altre  norme,  i  versamenti  con  bonifico bancario o postale di cui
all'articolo 54,  si  intendono  effettuati nella data indicata sulla
ricevuta  o  sulla comunicazione di bonifico rilasciata dalla banca o
da Poste.
  3.  I  versamenti nei conti correnti postali delle Tesorerie di cui
all'articolo 49  si  intendono  effettuati nella data di accettazione
del  versamento da parte di Poste ovvero, per i versamenti effettuati
con  postagiro,  nella  data  in cui e' stato addebitato il conto del
traente.
  4.  Le  ricevute  di  versamento  in  conto  corrente  postale  e i
documenti  attestanti  il versamento con bonifico bancario e postale,
di  cui  al  comma 2,  hanno  valore  liberatorio  nei  confronti dei
debitori  e  degli  agenti  contabili  dello  Stato  e sono portati a
discarico  nelle  contabilita'  e nei conti giudiziali, ai fini delle
dimostrazioni  di cui all'articolo 621, lettera f), del regio decreto
23 maggio 1924, n. 827.
  5.  1  versamenti  devono  contenere  tutti  gli  elementi  atti ad
individuare  il  debitore, ivi compreso, nei casi previsti, il codice
fiscale.


                               Art. 46
                     Imputazione dei versamenti

  1.  L'acquisizione dei versamenti e' effettuata dalle Tesorerie per
conto  dell'Amministrazione  cui  spetta  curarne l'accertamento e la
riscossione; i versamenti di pertinenza del bilancio dello Stato sono
imputati  al  capo,  capitolo  ed  eventuale  articolo dello stato di
previsione dell'entrata stabiliti dal quadro di classificazione delle
entrate   predisposto  dalla  RGS,  distintamente  per  competenza  e
residui,  a  seconda  che riguardino entrate accertate nell'esercizio
corrente oppure in quelli precedenti.


                               Capo II
                Valori e titoli ammessi in versamento


                               Art. 47
                   Specie dei valori e dei titoli

  1. I versamenti a favore delle Tesorerie sono effettuati mediante:
   a) monete  metalliche  e  biglietti  di  banca aventi corso legale
nello Stato italiano;
   b) vaglia cambiari della Banca;
   c) assegni  tratti  su  conti  che  le  banche detengono presso la
Banca;
   d) vaglia    postali   e   assegni   postali   vidimati   di   cui
all'articolo 48;
   e) lettera  di  addebito  nel  conto  di  una  banca,  firmata dai
soggetti abilitati a trarre dal conto medesimo;
   f) bonifici bancari e postali di cui all'articolo 54;
   g) versamento  nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie
di cui all'articolo 50;
   h) titoli di spesa da commutare in documenti di entrata
   i) titoli   di  spesa  pagati,  presentati  per  il  rimborso  dai
contabili dello Stato e dagli uffici postali;
   l) altri   mezzi   di   pagamento,  compresi  quelli  elettronici,
disponibili  sul  circuito  bancario  e  postale  compatibili  con le
procedure   dell'Istituto  che  gestisce  il  servizio  di  tesoreria
statale.
  2.  I  titoli di credito e postali di cui alle lettere b), c), e d)
devono  essere  direttamente  intestati  alla  Tesoreria  competente,
oppure  ad  essa  trasferiti, mediante un'unica girata, dai contabili
dello Stato o da altri uffici e amministrazioni statali.
  3.  I  titoli di cui alla lettera c) possono anche essere intestati
alla banca traente e girati per l'incasso alla Tesoreria competente.
  4. Le Tesorerie emettono i corrispondenti documenti di entrata solo
ad avvenuto incasso dei predetti titoli di credito e postali.
  5.  I  titoli di credito e postali che non possono essere incassati
nella  stessa  giornata nella quale pervengono alle Tesorerie sono da
queste  annotati  in  un'evidenza  che  puo'  essere tenuta anche con
modalita' informatiche, come previsto nell'articolo 19.


                               Art. 48
    Versamenti mediante vaglia postali e assegni postali vidimati

  1.  I  vaglia  postali  e gli assegni postali vidimati da incassare
sono  ritirati  dalle  filiali provinciali di Poste che riconoscono i
fondi   alle   Tesorerie  anche  mediante  compensazione  con  quelli
prelevati presso le stesse.
  2.  Le  Tesorerie  restituiscono ai mittenti i vaglia e gli assegni
postali pervenuti oltre il termine di validita' degli stessi.


                               Art. 49
   Versamenti nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie

  1. I versamenti nei conti correnti postali intestati alle Tesorerie
sono  eseguiti  presso le agenzie postali mediante la compilazione di
appositi bollettini ovvero con postagiro o bonifici bancari e postali
o con altri mezzi elettronici di pagamento.
  2.   Il   versante   deve   indicare  gli  elementi  necessari  per
l'imputazione del versamento e, ove previsto, il codice versante.
  3.  La  gestione  dei  conti  correnti, ivi compreso il trattamento
della  documentazione  relativa ai versamenti e ai prelevamenti, puo'
essere effettuata con le modalita' informatiche concordate con Poste.


                               Art. 50
        Interessi sui fondi versati in conto corrente postale

  1.  Le  Tesorerie  versano al bilancio dello Stato, con imputazione
alle  entrate  eventuali e diverse del MEF, l'importo degli interessi
annui  riconosciuti  da  Poste  sui fondi affluiti sui conti correnti
postali intestati alle Tesorerie medesime.


                               Art. 51
Contabilizzazione dei versamenti affluiti sui conti correnti postali

  1.  Le  Tesorerie  prelevano  dal  proprio  conto corrente le somme
relative    ai   versamenti   da   contabilizzare   quali   risultano
dall'estratto conto trasmesso da Poste.
  2.  Il prelevamento e' disposto con assegno a favore del capo della
Tesoreria ovvero con modalita' informatiche.
  3.  La  Tesoreria contabilizza i versamenti mediante emissione, nei
casi   previsti,   dei   documenti   di  entrata,  sulla  base  della
documentazione inviata da Poste .
  4.  Ove,  in  casi  eccezionali,  Poste  non  possa  riconoscere in
giornata  l'importo  dell'assegno  alla  Tesoreria,  quest'ultima  lo
scrittura  al  conto sospeso "collettivi" e contabilizza ugualmente i
versamenti.
  5. Per i versamenti non potuti contabilizzare entro il secondo mese
successivo  a  quello del ricevimento della relativa documentazione a
causa  della mancanza degli elementi di cui all'articolo 49, comma 2,
le    Tesorerie    costituiscono   depositi   provvisori   ai   sensi
dell'articolo 173.
  6.  Le Tesorerie annotano i movimenti del conto corrente postale in
apposita evidenza da tenersi anche con modalita' informatica ai sensi
dell'articolo 20.


                               Art. 52
Somme erroneamente versate sui conti correnti postali delle Tesorerie

  1.  Le  somme  erroneamente  accreditate sui conti correnti postali
delle  Tesorerie  e  per le quali non siano stati emessi documenti di
entrata  sono  restituite  al  versante  previa  autorizzazione della
competente RPS.
  2.  La  restituzione  puo'  avvenire  mediante  emissione di vaglia
cambiario   "non   trasferibile"   a   favore   del   versante,   con
accreditamento  in conto corrente bancario e postale, a seconda della
richiesta del creditore.


                               Art. 53
       Vaglia postali e assegni postali di dubbia imputazione

  1.  Le Tesorerie chiedono tempestivamente notizie ai mittenti per i
vaglia  postali e per gli assegni postali vidimati che non rechino le
necessarie indicazioni sulla natura del versamento.
  2. Ove le notizie di cui al comma 1 non pervengano entro il termine
di  validita'  dei  vaglia e degli assegni, le Tesorerie procedono in
ogni  caso  all'incasso  dei  predetti  titoli  e costituiscono per i
relativi  importi  depositi  provvisori da intestarsi ai versanti, ai
sensi dell'articolo 172.


                               Art. 54
           Versamenti mediante bonifici bancari e postali

  1.  Le disposizioni di bonifico bancario e postale per versamenti a
favore delle Tesorerie debbono recare le complete coordinate bancarie
comprensive   del  codice  IBAN  per  consentirne  la  finalizzazione
automatica  presso  la  Tesoreria  competente,  il codice fiscale del
versante,  la  causale  del versamento nonche', nei casi previsti, il
codice versante, da acquisire presso la competente RPS.
  2.  Le Tesorerie contabilizzano i bonifici nella stessa data in cui
ricevono  i fondi dalle banche e da Poste sulla base delle coordinate
bancarie di cui al comma 1, che individuano la Tesoreria destinataria
del  bonifico nonche' il capitolo di bilancio o il conto di tesoreria
cui la somma deve affluire. Conseguentemente le Tesorerie non tengono
conto  dell'eventuale  valuta  per  il  beneficiario  indicata  nella
disposizione di bonifico.


                               Art. 55
                Versamenti di titoli di spesa pagati

  1.  Le  Tesorerie ricevono in versamento da Poste i titoli di spesa
pagati dagli Uffici postali.
  2.  I  titoli  di  cui  al  comma 1, se riconosciuti regolari dalle
Tesorerie,    sono   rimborsati   dalle   stesse   effettuandone   la
scritturazione in uscita e accreditandone l'importo complessivo nella
contabilita'  speciale intestata a "Poste Italiane S.p.a. Servizio di
tesoreria".
  3.  Le  Tesorerie  possono  ricevere  in versamento titoli di spesa
pagati  da  altri  agenti  contabili  dello  Stato  con i fondi della
riscossione,  accompagnati  dalla  distinta  di versamento contenente
l'imputazione delle somme.
  4.  A fronte dei titoli di cui al comma 3 riconosciuti regolari, le
Tesorerie  rilasciano  i  documenti di entrata richiesti dagli agenti
contabili.


                               Art. 56
Bonifici  bancari  e  postali di dubbia imputazione e restituzione di
                     somme erroneamente versate

  1. Gli importi dei bonifici bancari e postali che non sia possibile
finalizzare  automaticamente  a  causa  dell'errata indicazione delle
coordinate bancarie sono versati in un'apposita contabilita' speciale
di  servizio  intestata al capo di ciascuna Tesoreria che ne effettua
la rendicontazione mensile alla coesistente RPS.
  2.  Qualora dalle coordinate bancarie non sia possibile individuare
la  Tesoreria  competente,  il  versamento  viene  accreditato  sulla
contabilita' speciale aperta sulla Tesoreria autorizzata dal MEF.
  3.   La   Tesoreria   finalizza   il  versamento  con  prelevamento
dell'importo   dalla   predetta   contabilita'  speciale  non  appena
acquisiti gli elementi atti ad individuare la relativa imputazione.
  4.  Nel  caso  in cui non sia possibile acquisire tali elementi, le
Tesorerie    costituiscono   un   deposito   provvisorio   ai   sensi
dell'articolo 173, decorso il secondo mese successivo a quello in cui
il bonifico e' stato regolato.
  5.  Per  la restituzione di somme erroneamente versate con bonifici
ed affluite nella contabilita' speciale di servizio di cui al comma 1
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 52.


                              Capo III
                       Distinte di versamento


                               Art. 57
              Compilazione delle distiate di versameto

  1.  Per  i  versamenti  diversi  da quelli effettuati con procedure
telematiche e con bonifici bancari e postali va compilata, a cura del
versante,  la  distinta  di  versamento  mod.  124 T., utilizzando la
modulistica prestampata disponibile presso le Tesorerie ovvero moduli
predisposti  con  procedure  informatizzate purche' conformi a quella
originale.
  2. Le distinte di versamento possono essere presentate in Tesoreria
ovvero  essere inviate per posta. Nel caso in cui le stesse non siano
pervenute, alla compilazione provvedono direttamente le Tesorerie.
  3.  Per i versamenti effettuati mediante conto corrente postale, le
Tesorerie,  nei  casi  in cui sia necessario acquisire il visto dalle
RPS,  compilano,  in  luogo  delle  distinte  mod.  124  T.,  elenchi
contenenti le medesime indicazioni previste dalle distinte.
  4. Le distinte relative ai versamenti ai capi I II VI VII VIII X XX
XXIX sono assoggettate al visto delle RPS.
  5.  Il "visto" sui versamenti puo' essere richiesto dalle Tesorerie
e ad esse comunicato dalle RPS anche con modalita' informatiche.
  6.  Sono  esclusi  dal  visto  i versamenti effettuati direttamente
dagli agenti contabili, dagli intermediari e dai concessionari per la
riscossione  dei  tributi,  dalle banche e dagli enti pubblici di cui
alle  tabelle  A  e  B  annesse alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e
successive  modificazioni,  per i quali va indicato, ove previsto, il
codice  versante.  Sono  altresi'  esclusi  dal  visto  i  versamenti
effettuati  dalle banche in nome e per conto proprio, compresi quelli
relativi alle imposte riscosse a mezzo delega dai contribuenti.
  7.  I  soggetti,  compresi  i  titolari  di conti di tesoreria, che
devono effettuare, anche mediante operazioni di girofondi, versamenti
al  bilancio dello Stato o a favore di altri conti di tesoreria, sono
tenuti ad indicare nella distinta di versamento e nei titoli di spesa
il proprio codice fiscale.
  8.  Nei  casi in cui non e' prevista la compilazione della distinta
di  versamento  il  codice  fiscale  deve essere indicato, a cura del
versante, nelle equivalenti disposizioni di versamento.
  9.   Le   Tesorerie  sono  autorizzate  a  rifiutare  i  versamenti
presentati  direttamente  ai  propri  sportelli  se  privi del codice
fiscale del versante.
  10. Eventuali rettifiche sulle distinte di versamento devono essere
convalidate a cura del versante.


                              TITOLO II
                 QUIETANZE E ALTRI TITOLI DI ENTRATA


                               Art. 58
                       I documenti di entrata

  1.  Le  Tesorerie,  a  fronte  dei  versamenti ricevuti, rilasciano
documenti  di  entrata  che  hanno  potere  liberatorio per l'importo
indicato sugli stessi.
  2.  I  predetti  documenti  non  sono  rilasciati nei casi in cui i
versamenti  siano  stati  effettuati  in conto corrente postale o con
bonifico bancario o postale o con altri mezzi elettronici.
  3. I documenti di entrata sono costituiti da:
   a) quietanze  mod.  121  T.  per  i versamenti affluiti all'erario
dello Stato;
   b) quietanze mod. 123 T. per i depositi provvisori;
   c) quietanze mod. 81 - septies T. per i depositi definitivi;
   d) quietanze   mod.   121   T.   di  trasferimento  fondi  di  cui
all'articolo 144;
   e) quietanze   mod.  80  T.  (Speciale)  per  i  versamenti  nella
contabilita'  speciale  intestata a "Poste Italiane S.p.a. - Servizio
di tesoreria";
   f) ricevute  per  i  versamenti  affluiti sui conti correnti della
Tesoreria  centrale  di  cui  all'articolo 142  o  sulle contabilita'
speciali di cui all'articolo 145;
  4.  Le  quietanze  di  cui  al comma 3 possono essere sostituite da
ricevute di versamento.


                               Art. 59
  Firma, emissione, consegna o spedizione dei documenti di entrata

  1.  Le  Tesorerie  rilasciano,  nei  casi  previsti, i documenti di
entrata:
   a) all'atto  dell'acquisizione  dei versamenti per quelli eseguiti
ai propri sportelli in contanti;
   b) nel giorno della riscossione se il versamento e' effettuato con
assegni   o   vaglia   postali   o   con  gli  altri  titoli  di  cui
all'articolo 47, comma 1, lett. b) e c);
   c) all'atto  del  prelevamento  delle  somme  dal  conto  corrente
postale per i versamenti di cui all'articolo 49;
   d) nel  giorno  di contabilizzazione dei bonifici per i versamenti
di cui all'articolo 54.
  2.  I  documenti  di  entrata,  previo riscontro con le distinte di
versamento,  ove  presenti, sono firmati dal tesoriere centrale o dal
capo   della   Tesoreria  competente  e  consegnati  o  spediti  agli
interessati, salvo che speciali disposizioni non ne prevedano l'invio
ad Amministrazioni o uffici per ulteriori adempimenti.


                               Art. 60
                Compilazione dei documenti di entrata

  1. I documenti di entrata sono compilati con procedure informatiche
e devono recare un numero progressivo per esercizio finanziario e per
ciascuna  Tesoreria  emittente  nonche', per i versamenti accreditati
nelle   contabilita'   speciali,   per  ciascuna  contabilita'.  Essi
riportano  la data di emissione, l'indicazione in cifre ed in lettere
dell'importo,   l'imputazione   del   versamento,   la   causale,  la
denominazione  del  versante o dell'amministrazione nel cui interesse
e'  stato  effettuato  il versamento nonche', ove previsto, il codice
del versante c/o il relativo codice fiscale.
  2.  Nei  casi  previsti  le Tesorerie possono emettere documenti di
entrata   cumulativi   per  una  medesima  tipologia  di  versamenti,
allegando  a ciascun documento l'elenco dei versanti, con l'importo e
la data di ciascun versamento.
  3.  L'importo  dei  documenti  di  entrata  emessi  nel  giorno, e'
riportato  su  apposite  evidenze  tenute  dalle Tesorerie, anche con
modalita'  informatiche,  e  deve concordare con quello esposto nelle
corrispondenti scritture di entrata a fine giornata.
  4.  L'importo  mensile  dei  versamenti  per  ciascuna tipologia di
quietanza  di  cui  all'articolo 58,  e' annotato sull'ultima matrice
della quietanza del mese di riferimento con riporto dei precedenti.


                               Art. 61
         Inserti con marchio a secco - custodia e movimento

  1.  Per  l'emissione  delle  quietanze  di cui all'articolo 58 sono
utilizzati  inserti  con marchio a secco forniti dal MEF su richiesta
della   Banca,  costituiti  da  quattro  copie  (quietanza,  matrice,
estratto e scheda).
  2.  Gli inserti sono assunti in carico nel registro mod. 16 T.-Aut,
tenuto  anche con modalita' informatiche, dal quale vengono scaricati
all'atto del loro utilizzo.
  3.  Entro  il  giorno 5 del mese di maggio, le Tesorerie inviano al
MEF,  anche con modalita' informatiche, un prospetto dimostrativo del
movimento   degli   inserti   avvenuto   nel   precedente   esercizio
finanziario.
  4.  Le  matrici  degli  inserti  utilizzati  sono  custodite  dalle
Tesorerie per essere allegate, nei casi previsti, ai conti giudiziali
prodotti dall'Amministrazione centrale della Banca.
  5.  Le  matrici che non debbono essere allegate ai conti giudiziali
sono  conservate  dalle  Tesorerie  per  un  periodo  di  20 anni; la
conservazione puo' essere effettuata anche su supporto informatico.
  6.  Con  analoghe modalita' e per lo stesso periodo di tempo di cui
al  comma 5  sono  custodite  dalle Tesorerie le schede degli inserti
utilizzati  qualora  le  relative  matrici debbano essere allegate ai
conti giudiziali.


                               Art. 62
         Rettifiche di imputazione dei documenti di entrata

  1.  Le  richieste di rettifiche di imputazione (capitolo, articolo,
competenza/residui)  dei  documenti  di  entrata  per  versamenti  al
bilancio  dello Stato, sono presentate o inviate dagli interessati al
competente  Ufficio  di  ragioneria  che  le  prenota  nel  SIRGS per
renderle   disponibili  alla  Tesoreria  competente  avendo  cura  di
trasmettere a quest'ultima il documento originale.
  2.  Qualora  l'Ufficio  di  ragioneria  sia  nell'impossibilita' di
reperire il documento di entrata originale, autorizza la Tesoreria ad
emettere     il    relativo    certificato    sostitutivo    previsto
dall'articolo 66   sul   quale   la  Tesoreria  medesima  apporta  le
rettifiche con le modalita' di cui ai successivi commi 4 e 5.
  3.  Nel  caso  in  cui  il versante presenti la quietanza originale
direttamente  in  Tesoreria,  quest'ultima  la trattiene e provvede a
richiedere la variazione all'Ufficio di ragioneria.
  4.  Le  rettifiche  sono  prenotate  dagli Uffici di Ragioneria nel
SIRGS  fino a tutto il mese di marzo dell'anno successivo a quello di
emissione   del  documento  di  entrata.  Le  Tesorerie  eseguono  le
variazioni  prenotate  entro  i  termini stabiliti dalla circolare di
chiusura delle contabilita' di ogni esercizio finanziario.
  5.  Le  rettifiche  sono annotate nelle evidenze informatiche della
Tesoreria  e  riportate  sui  documenti  di entrata (quietanze, altre
parti dell'inserto, e ricevute di versamento), e sono convalidate con
dichiarazione  datata e firmata dal capo della Tesoreria e recante il
timbro ufficiale.
  6. Le rettifiche di imputazione dei documenti di entrata relativi a
versamenti  in  contabilita'  speciali  devono essere richieste dagli
interessati   ai   titolari   delle   contabilita'   medesime  ovvero
direttamente  alle  Tesorerie che informano i predetti titolari; tali
rettifiche  possono essere eseguite dalle Tesorerie fino al 30 aprile
dell'anno successivo a quello di contabilizzazione del versamento.
  7.  La Banca invia alla RGS flussi telematici giornalieri e mensili
di  parifica  delle  entrate  relative a capitoli di bilancio e fuori
bilancio  secondo  le  modalita' e i termini stabiliti nei protocolli
d'intesa.


                               Art. 63
   Variazione degli elementi descrittivi dei documenti di entrata

  1.   La   Banca  e  la  RGS,  nell'ambito  dei  rispettivi  sistemi
informativi, possono eseguire modifiche agli elementi descrittivi dei
documenti  di  entrata  quali  il  versante,  la causale, e il codice
fiscale  fino  al  30 aprile dell'anno successivo a quello della loro
emissione.  Di  tali  modifiche viene data reciproca comunicazione al
fine di consentire l'allineamento dei rispettivi archivi.


                               Art. 64
   Riduzione dell'importo e annullamento dei documenti di entrata

  1.  Le  rettifiche  che  comportino la riduzione dell'importo di un
documento di entrata ovvero l'annullamento del documento medesimo, da
effettuarsi  con  le  modalita' e nei termini di cui all'articolo 62,
devono  contenere  anche l'indicazione della destinazione della somma
che si e' resa disponibile.
  2.  Il  reimpiego  delle somme versate al bilancio dello Stato puo'
essere   fatto   nell'ambito   del   bilancio   stesso  e,  nei  casi
espressamente  autorizzati  dal  competente Ufficio di ragioneria, in
contabilita'  speciali  o  con  trasferimento  fondi  a  favore delle
amministrazioni competenti.
  3.  Il  nuovo  documento  di  entrata  emesso  deve contenere nella
causale  l'indicazione degli estremi di quello ridotto o annullato da
cui proviene l'importo.
  4.  A fronte della riduzione dell'importo o dell'annullamento di un
documento  di entrata dell'esercizio precedente, la Tesoreria emette,
entro  i  termini  di  cui all'articolo 63, un nuovo documento a data
corrente,  per il 31 dicembre dell'esercizio chiuso, attribuendo allo
stesso il numero progressivo riferito al predetto esercizio.


                               Art. 65
              Imposta di bollo sui documenti di entrata

  1.  Sui  documenti  di  entrata  deve essere applicata l'imposta di
bollo  ,  prevista  dalla  vigente  normativa fiscale, fatte salve le
ipotesi di esenzione.
  2.  L'imposta viene riscossa in modo virtuale e versata al bilancio
dello  Stato  da  ciascuna  Tesoreria  per importo complessivo, fatte
salve  eventuali  specifiche  disposizioni  per  le Regioni a statuto
speciale.


                               Art. 66
          Distruzione o smarrimento di documenti di entrata

  1.  In  caso  di  smarrimento o distruzione di una quietanza di cui
all'articolo 58 o di altra parte dell'inserto, la Tesoreria, rilascia
un  certificato  sostitutivo  mod.  128  T.  desumendo  i  dati dalla
relativa  matrice  o  scheda  di  quietanza o da altra evidenza anche
informatica.
  2.  Qualora  venga  smarrita  o distrutta una delle ricevute di cui
all'articolo 58  la  Tesoreria rilascia un'attestazione di versamento
contenente  tutti i dati registrati nelle evidenze informatiche della
Tesoreria all'atto della contabilizzazione del versamento.
  3.  Il  rilascio  del  certificato  sostitutivo di cui al comma 1 o
dell'attestazione   di  versamento  di  cui  al  comma 2  avviene  su
richiesta   del   soggetto   che   ha   effettuato  il  versamento  o
dell'amministrazione che ne ha interesse.
  4.  Nella  richiesta  devono  essere  specificati gli estremi della
quietanza distrutta o smarrita o quelli del versamento effettuato.
  5.  La  Tesoreria annota in apposite evidenze, da tenersi anche con
modalita' informatiche, l'avvenuto rilascio dei certificati di cui ai
commi 1 e 2.
  6.  Nel  caso  si  rintracci  la  quietanza  dichiarata distrutta o
smarrita  il certificato emesso in sostituzione deve essere annullato
e custodito agli atti della Tesoreria.


                               Art. 67
       Divieto di rilasciare duplicati o copie delle quietanze

  1.  Le  Tesorerie  non  possono,  in alcun caso, rilasciare copie o
duplicati   delle   quietanze   compilate   sugli   inserti   di  cui
all'articolo 61.
  2. A richiesta delle Amministrazioni interessate, le Tesorerie sono
autorizzate  a  rilasciare  un  prospetto  delle quietanze emesse con
tutte  le  indicazioni  risultanti  dalle  matrici  o  dalle evidenze
informatiche.


                               Art. 68
  Rimborso di somme erroneamente o indebitamente versate all'erario

  1.  Le  Tesorerie non debbono dare corso a richieste di riduzione o
annullamento  di  documenti  di  entrata contro rimborso diretto - in
contante o con qualsiasi altro mezzo - a favore delle parti.
  2.  Al  rimborso  delle  somme erroneamente o indebitamente versate
all'erario  provvede  l'Amministrazione  che  le ha acquisite, con le
modalita' previste per il pagamento delle spese dello Stato.
  3.  La  DPSV  e'  competente  a  disporre  il  rimborso delle somme
erroneamente  o  indebitamente versate in conto entrate del MEF (Capo
X),   ovvero  a  capi  diversi  dal  Capo  X,  nel  caso  in  cui  le
Amministrazioni   competenti   non  abbiano,  nel  proprio  stato  di
previsione, apposito capitolo di spesa.


                             PARTE TERZA
                                SPESE


                              TITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI


                               Capo I
                        Pagamento delle spese


                               Art. 69
                              Principi

  1.  I  pagamenti  dello  Stato  sono effettuati con titoli di spesa
informatici  e,  in via residuale, con titoli di spesa cartacei. Essi
sono  regolati  secondo  procedure conformi alle esigenze del sistema
economico nazionale, che operano in forma integrata con i servizi del
sistema bancario e postale.


                               Art. 70
                         Titoli di pagamento

  1. Al pagamento delle spese si provvede con:
   a) mandati;
   b) ordinativi e buoni tratti su ordini di accreditamento;
   c) ordinativi  tratti  su  contabilita'  speciali  ovvero su conti
correnti aperti presso la Tesoreria centrale;
   d) ordini tratti su ruoli di spesa fissa.


                               Art. 71
                    Elementi dei titoli di spesa

  1.  I  titoli  di spesa sono intestati a persone fisiche, a persone
giuridiche  e  ad  enti  pubblici  e privati con o senza personalita'
giuridica e devono riportare i seguenti elementi:
   a) l'amministrazione emittente;
   b) il numero d'ordine progressivo per esercizio finanziario;
   c) l'esercizio finanziario;
   d) il codice per l'imputazione alla competenza o ai residui;
   e) i dati SIOPE per la codifica della spesa;
   f) la Tesoreria assegnataria e la localita' del pagamento;
   g) l'importo (in cifre e in lettere);
   h) le  complete  generalita'  o  la  denominazione  del  creditore
nonche' il relativo codice fiscale o la partita IVA;
   i) l'oggetto della spesa;
   l) la data di emissione;
   m) la  firma  digitale  per  i  titoli informatici e, per i titoli
cartacei,    la    firma    autografa    e    il   timbro   d'ufficio
dell'amministrazione emittente;
   n) nei  casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari,
il codice fiscale dell'amministrazione emittente
  2.  In  relazione  alla  modalita'  di estinzione i titoli di spesa
devono riportare i seguenti altri elementi:
   a) per  i  pagamenti in contanti, le generalita' della persona che
deve   dare   quietanza,   con   l'indicazione   della  qualifica  di
rappresentante  legale,  o  volontario,  qualora  il beneficiario sia
rappresentato  da  altro  soggetto. La responsabilita' della corretta
individuazione  dei  soggetti  legittimati  a  dare quietanza e della
relativa qualifica fanno carico all'amministrazione emittente;
   b) per  i  pagamenti  che  si  avvalgono  dei  circuiti bancario e
postale, le coordinate del conto del creditore nel formato BICIBAN;
   c) per  il  pagamento  mediante  commutazione in vaglia cambiario,
l'indirizzo del creditore;
   d) per  i  pagamenti  a  favore  di conti di tesoreria statale, il
numero identificativo del conto e la Tesoreria di destinazione;
   e) per  i  versamenti  a  favore dell'Erario, il capo, il capitolo
d'entrata e l'eventuale articolo;
  3.  Le  Tesorerie ammettono a pagamento i titoli di spesa dopo aver
effettuato   gli  adempimenti  connessi  con  la  prenotazione  e  il
controllo della regolarita' formale dei titoli stessi. In ogni caso i
titoli  di  spesa  recanti una data di esigibilita' non sono pagabili
prima della data indicata.
  4.  Per  gli  adempimenti  connessi al controllo e al pagamento dei
titoli   di  spesa  informatici  si  rinvia  ai  relativi  protocolli
d'intesa.


                               Capo II
                  Intestazione dei titoli di spesa


                               Art. 72
                           Persona fisica

  1.  I  titoli  di  spesa  emessi  a favore di persona fisica recano
nell'intestazione le complete generalita'.
  2. Per complete generalita' deve intendersi: cognome, nome, luogo e
data di nascita e il codice fiscale del creditore.
  3. Le Tesorerie danno comunque corso ai titoli di spesa cartacei da
accreditare  in  conto  corrente  bancario  o postale, anche se privi
dell'indicazione del luogo e della data di nascita del creditore.
  4.    Ove    il   pagamento   debba   effettuarsi   per   contanti,
l'amministrazione  indica che il titolo va riscosso con quietanza del
creditore.
  5. Qualora il creditore abbia rilasciato procura, l'amministrazione
emittente  e' tenuta ad indicare sul titolo di spesa che il pagamento
puo'   esser  effettuato  con  quietanza  del  creditore  o  del  suo
procuratore  le  cui  complete  generalita'  e qualita' devono essere
riportate sul titolo medesimo.
  6.  Qualora  sussistano limitazioni alla capacita' del creditore di
riscuotere  e  dare quietanza, l'amministrazione intesta il titolo al
rappresentante  legale con indicazione delle sue complete generalita'
e  qualita'  nonche'  delle  generalita'  del  rappresentato.  Ove il
pagamento debba effettuarsi per contanti l'amministrazione indica che
il titolo va riscosso con quietanza del solo rappresentante.
  7.  Nei  casi  in  cui  sia  previsto  l'intervento in quietanza di
persona diversa dal creditore o dal rappresentante, l'amministrazione
riporta   sul   titolo   anche  le  generalita'  e  la  qualifica  di
interveniente in quietanza.
  8.  Le Tesorerie sono tenute ad eseguire i pagamenti in conformita'
di  quanto  disposto dalle amministrazioni senza effettuare ulteriori
controlli.


                               Art. 73
                Soggetto titolare di carica pubblica

  1.  I titoli di spesa emessi non per crediti personali ma per spese
inerenti   al  servizio  svolto  nell'interesse  dello  Stato,  vanno
intestati  alla  carica  e  puo'  essere  omessa  l'indicazione delle
generalita' del titolare.


                               Art. 74
Persone  giuridiche,  enti  o  associazioni  o  societa', con o senza
                       personalita' giuridica

  1.  I  titoli  di  spesa  emessi  a  favore  di  persone giuridiche
pubbliche e private o di enti o associazioni con o senza personalita'
giuridica  devono  indicare  nell'intestazione  la denominazione o la
ragione sociale.
  2.  Compete unicamente all'amministrazione emittente l'accertamento
e  la  corretta indicazione nei titoli di spesa della forma giuridica
del creditore.
  3.  Per  i  titoli  di  spesa  da  pagare in contanti, salvo quanto
previsto  dall'articolo 83, comma 1, l'amministrazione emittente deve
indicare   le   complete  generalita'  del  soggetto  tenuto  a  dare
quietanza, seguita dalla qualifica di "rappresentante legale".
  4.  I  titoli  di  spesa a favore di societa' in liquidazione vanno
intestati  alla  societa'  con  indicazione "in liquidazione". Ove il
pagamento  debba  effettuarsi  per contanti, l'amministrazione indica
che il titolo e' esigibile con quietanza del liquidatore.
  5.  Le Tesorerie sono tenute ad eseguire i pagamenti in conformita'
di  quanto disposto dalle amministrazioni, senza effettuare ulteriori
controlli.


                               Art. 75
                         Impresa individuale

  1. I titoli di spesa a favore di imprese individuali sono intestati
alla ditta.
  2.  Per  i  titoli di spesa da pagare in contanti l'amministrazione
emittente   deve   indicare  le  complete  generalita'  del  titolare
dell'impresa,  tenuto  a  dare  quietanza,  e  la relativa qualifica.
Qualora  il  titolare  abbia  nominato  un procuratore, sul titolo di
spesa  deve  essere  indicato che il pagamento puo' essere effettuato
con quietanza del titolare o del procuratore.
  3.  Compete unicamente all'amministrazione emittente l'accertamento
e  la  corretta  indicazione  nei titoli di spesa della denominazione
della ditta e dei soggetti che rivestono la qualita' di titolare o di
procuratore.


                               Art. 76
                  Enti militari e corpi di polizia

  1.   I  titoli  di  spesa  intestati  ad  enti  militari  (comandi,
direzioni,  distaccamenti  e  ogni altro ufficio) sono resi esigibili
con  quietanza dei responsabili della cassa di riserva, ove prevista,
ovvero  del comandante (quale unico agente responsabile), o di chi lo
sostituisce in caso di assenza o impedimento.
  2.  Gli agenti responsabili della cassa, sia per gli enti dotati di
cassa  di  riserva  e  cassa corrente, sia per quelli dotati di cassa
unica,   possono   delegare   altri  soggetti  militari  o  civili  a
quietanzare i titoli di spesa intestati agli enti di appartenenza.
  3.  Le  comunicazioni di firma dei soggetti abilitati a quietanzare
sono  trasmesse  alle Tesorerie dagli enti militari ai quali soltanto
spetta,  sulla  base  delle disposizioni legislative o regolamentari,
l'accertamento della legittimazione dei soggetti segnalati.
  4.   L'intestazione   dei   titoli   deve   essere  completata  con
l'annotazione  che  la  riscossione  e'  subordinata  alla esibizione
dell'atto  di  riscossione o di delegazione nel quale sono apposte le
firme che devono essere comprese fra quelle segnalate alle Tesorerie.
L'atto  di  riscossione  o di delegazione e' ritirato dalla Tesoreria
che lo allega ai titoli di spesa pagati.
  5.  Le  disposizioni  del  presente articolo sono estese, in quanto
applicabili,  ai corpi di polizia ed equiparati che adottino analoghi
sistemi di pagamento.


                               Art. 77
                Commutazione in documenti di entrata

  1.  I  titoli  di  spesa  da  estinguere  mediante  commutazione in
documenti  di  entrata  sono  intestati  al creditore, con vincolo di
commutazione nei detti documenti.
  2.  Quando  trattasi di regolazione di ritenute erariali, ovvero di
somme  comunque  dovute all'Erario, i titoli di spesa vanno intestati
al  "Tesoro  dello Stato" col vincolo di commutazione in quietanza di
entrata  e con l'indicazione, nella parte riservata alla causale, del
nominativo degli interessati.
  3. L'ufficio ordinatore compila la distinta di versamento ed indica
sul  titolo  di spesa il capo e capitolo del bilancio d'entrata dello
Stato,   ovvero   il  conto  corrente  di  tesoreria  centrale  o  la
contabilita' speciale, ai quali la somma va versata.


                               Art. 78
                        Curatela fallimentare

  1.  Per  i  pagamenti  a  favore  di imprese individuali o societa'
commerciali  nei cui confronti sia stata emessa sentenza dichiarativa
di  fallimento,  il  titolo  va  intestato  al curatore di cui devono
essere indicate le complete generalita' e la qualita'.
  2.    Ove   il   pagamento   sia   da   effettuarsi   in   contanti
l'amministrazione   emittente   deve   indicare  nel  dispositivo  di
quietanza   le  complete  generalita'  del  curatore  e  la  relativa
qualifica.


                               Art. 79
                        Concordato preventivo

  1.  Per  il  pagamento  a  favore di imprese individuali o societa'
commerciali  ammesse  alla  procedura  del  concordato  preventivo il
titolo  di  spesa  va  intestato all'impresa o societa' in concordato
preventivo.
  2. Ove il pagamento sia da effettuarsi in contanti, nel dispositivo
di  quietanza  devono  essere  indicate le complete generalita' della
persona   abilitata   a   riscuotere   e  la  relativa  qualifica  di
"rappresentante   legale"   nonche'   le   complete  generalita'  del
commissario  giudiziale nominato dal Tribunale, tenuto ad intervenire
in quietanza, e della relativa qualifica.


                               Art. 80
                 Liquidazione coatta amministrativa

  1.  Per  il pagamento di somme a favore di imprese individuali o di
societa'   commerciali  nei  cui  confronti  sia  stata  disposta  la
liquidazione coatta amministrativa, i titoli di spesa vanno intestati
al  commissario  liquidatore,  indicato con le complete generalita' e
qualita'.
  2. Ove il pagamento sia da effettuarsi in contante, nel dispositivo
di   quietanza   l'amministrazione   emittente   indica  le  complete
generalita' del commissario liquidatore e la relativa qualifica.


                               Art. 81
                     Titoli di spesa collettivi

  1.  Per  i  pagamenti  a  favore  di  piu'  creditori per la stessa
causale,  con  esclusione  di quelli da accreditare in conto corrente
bancario  e postale, possono essere emessi titoli di spesa collettivi
intestati ai singoli creditori con l'indicazione per ciascuno di essi
della quota spettante.
  2.  L'indicazione  dei beneficiari, fino ad un massimo di trenta, e
degli  importi  singoli loro dovuti puo' essere riportata a tergo del
titolo,  o  in  fogli  intercalari  uniti  al titolo stesso con mezzo
idoneo  a  impedirne la separazione e muniti del timbro d'ufficio nel
punto   di   congiunzione   di  ciascun  foglio  e  della  firma  del
responsabile  della  spesa.  Tale  firma vale anche come attestazione
della   rispondenza  del  totale  degli  importi  dovuti  ai  singoli
creditori alla somma per la quale e' stato emesso il titolo di spesa.


                              Capo III
                   Estinzione dei titoli di spesa


                               Art. 82
                       Modalita' di estinzione

  1.  L'estinzione dei titoli di spesa si effettua, in via ordinaria,
mediante  accreditamento  sui  conti  correnti  bancari o postali dei
soggetti  cui  sono  intestati i titoli di spesa; sui titoli di spesa
devono  essere  indicate,  a  cura dell'amministrazione emittente, le
coordinate  bancarie  e  postali  nel  formato  BICIBAN. La Tesoreria
esegue  l'operazione  di  accreditamento  nei  confronti  della banca
detentrice  del  conto  ovvero  di  quella  che  fa da tramite per il
regolamento.
  2. I titoli di spesa possono essere estinti, inoltre, mediante:
   a) accreditamento,  per  conto  dell'intestatario  del  titolo,  a
favore di una determinata banca;
   b) pagamento  in  contanti  presso le tesorerie, presso gli uffici
postali e gli altri uffici abilitati;
   c) commutazione  in  vaglia cambiario non trasferibile della Banca
d'Italia a favore dell'intestatario del titolo;
   d) commutazione  in  vaglia postale a favore dell'intestatario del
titolo;
   e) versamento  su  conti di tesoreria o su capitoli di entrata del
bilancio statale.
  3.  Nel  caso  in  cui  il  creditore si avvalga di un procuratore,
l'amministrazione  emittente  puo' disporre, con espressa indicazione
sul titolo di spesa, che il titolo medesimo sia accreditato nel conto
corrente  bancario o postale del procuratore ovvero che sia commutato
in vaglia cambiario o postale intestato al procuratore medesimo.
  4.  Sui  titoli  di spesa estinti con una delle modalita' di cui al
comma 1  e  al  comma 2,  lett.  a),  c),  d) ed e), viene apposta la
dichiarazione di avvenuta estinzione di cui all'articolo 89.


                               Art. 83
                      Limitazioni ed esclusioni

  1.  Per  i  titoli  di  spesa  a  favore degli enti pubblici di cui
all'articolo 74  non e' consentita l'estinzione mediante pagamento in
contanti al legale rappresentante o al procuratore dell'ente.
  2.  La  forma  di estinzione di cui all'articolo 82, comma 2, lett.
a),  non  e'  ammessa  per i titoli di spesa riguardanti il pagamento
degli stipendi e degli altri assegni fissi continuativi
  3.  I titoli di spesa di importo superiore a quattromilacinquecento
euro,  salvo  diverso  limite  stabilito  dal MEF, vengono emessi, di
norma, con la clausola di estinzione mediante accreditamento al conto
corrente  bancario  o  postale del creditore, fatti salvi i pagamenti
che  devono  affluire ai conti di tesoreria o all'erario e quelli per
stipendi e pensioni.
  4.  I  titoli  da estinguere con emissione di vaglia cambiari della
Banca  non possono superare singolarmente l'importo di 500 mila euro,
corrispondente  al taglio massimo del vaglia cambiario della predetta
Banca.


                               Art. 84
       Emissione e spedizione dei vaglia cambiari della Banca

  1.  I vaglia cambiari della Banca emessi in commutazione dei titoli
di  spesa  sono spediti dalle tesorerie con piego postale assicurato,
salva  diversa  richiesta  del  creditore, all'indirizzo indicato sul
titolo  di  spesa  ovvero  a  quello  indicato nella richiesta di cui
all'articolo 85.
  2. I vaglia cambiari intestati agli enti sono spediti ai rispettivi
tesorieri.
  3.  Gli importi dei vaglia cambiari di cui al comma 1, non riscossi
entro  la fine del decimo anno successivo a quello di emissione, sono
versati in conto entrate eventuali e diverse del MEF.


                               Art. 85
         Richiesta di modifica della modalita' di pagamento

  1.   Il  creditore  ha  facolta'  di  chiedere  all'amministrazione
emittente  la  modifica  della  modalita'  di  pagamento inizialmente
richiesta.  In casi eccezionali, per i titoli di spesa gia' trasmessi
alle  Tesorerie  l'istanza  puo' essere rivolta direttamente a queste
ultime   indicando   ogni   elemento   utile   ai   fini  dell'esatta
individuazione dei titoli stessi. L'istanza deve essere firmata dalle
persone  abilitate  a  riscuotere  e a quietanzare il titolo di spesa
quali   risultano   dal  titolo  medesimo  e  contenere  il  relativo
indirizzo.  Tale  richiesta,  per  quanto  concerne  le operazioni di
accreditamento  in  conto  corrente  postale e di emissione di vaglia
postale, puo' essere inoltrata direttamente agli uffici postali.
  2.  Il  vaglia  cambiario o postale ed il conto corrente bancario o
postale  da  accreditare  devono  essere  intestati esclusivamente al
creditore  o  al  suo  procuratore  indicato  sul titolo di spesa. Le
Tesorerie  non  effettuano alcun controllo sui rapporti esistenti tra
il  creditore  e  il  suo  rappresentante.  Nel  caso di richiesta di
estinzione con una delle predette modalita' a favore del procuratore,
alla  relativa  istanza  deve  essere allegata copia del documento di
riconoscimento del richiedente in corso di validita'.
  3.  Nel  caso  in  cui il creditore chieda alla Tesoreria che e' in
possesso   del  titolo  di  spesa  la  forma  di  estinzione  di  cui
all'articolo 82,  comma 2,  lett.  a),  la firma del richiedente deve
essere  autenticata  dall'ufficio che ha emesso il titolo di spesa, o
dal  capo  della  Tesoreria  stessa  o  da  un notaio ovvero da altro
pubblico ufficiale autorizzato.
  4.  Per  i  titoli  pagabili  presso le Tesorerie non e' ammessa la
richiesta di estinzione di cui all'articolo 82, comma 2, lett. d).


                               Art. 86
                        Forma delle quietanze

  1.  I  titoli di spesa, all'atto del pagamento in contante, debbono
essere  sottoscritti per quietanza, col nome e cognome, dai creditori
o  da  coloro  che  dai  titoli  di  spesa  risultino  legittimati  a
riscuotere e quietanzare per conto dei creditori medesimi.


                               Art. 87
             Quietanze sui titoli intestati alla carica

  1. Quando un titolo di spesa sia stato emesso a favore del titolare
di   una  carica  non  nominativamente  indicato,  questi,  nel  dare
quietanza,  deve  indicare,  oltre  al  nome  e cognome, la qualifica
ufficiale rivestita.
  2.  Qualora  il  titolare sia assente o impedito, la quietanza puo'
essere  data  dal  funzionario  che  legittimamente lo sostituisce il
quale  deve  dichiarare  di  riscuotere  per  conto  del  titolare  e
indicare, oltre al nome e cognome, la propria qualifica.
  3.  Il  titolare  dell'Amministrazione,  nel  cui  ambito  opera il
pubblico  ufficiale,  deve  inviare alla Tesoreria o ad altro ufficio
pagatore apposita comunicazione, regolarmente firmata e provvista del
timbro  di  ufficio,  contenente  le  complete generalita' e le firme
autografe del titolare della carica ed eventualmente del sostituto.
  4.  L'ufficiale  pagatore  identifica  il  percipiente, anche per i
titoli di spesa di importo superiore a quello di cui all'articolo 92,
comma 7,  sulla  base congiunta della predetta comunicazione e di uno
dei documenti di riconoscimento di cui allo stesso articolo.


                               Art. 88
               Quietanze dei delegati alla riscossione

  1.  I  titoli di spesa relativi agli stipendi e ad altre competenze
per  la cui riscossione sia stata rilasciata delega dagli interessati
ai  sensi  degli articoli 383 e 409 del regio decreto 23 maggio 1924,
n. 827,  e  successive  modificazioni, debbono essere quietanzati dal
delegato.
  2.  Fino a quando la delega non sia stata revocata, i deleganti non
possono  quietanzare  direttamente il titolo di spesa se non nel caso
di   assenza   o   impedimento   dei   delegati,  attestato  mediante
comunicazione  del  capo dell'ufficio dal quale i delegati dipendono,
da  unire al titolo di spesa. In tal caso, il pagamento e' effettuato
ai   singoli   creditori,   senza   che   sia  necessario  modificare
l'intestazione del titolo.


                               Art. 89
              Annotazione da apporsi sui titoli estinti

  1. Sui titoli di spesa pagati con quietanza del creditore o del suo
rappresentante,  le  Tesorerie  appongono l'indicazione "pagato" e la
data del pagamento.
  2.   Sui   titoli   estinti   con   una   delle  modalita'  di  cui
all'articolo 82,  commi 1  e  2,  lettere  a),  c),  e), le Tesorerie
appongono  la  dichiarazione  di estinzione del titolo, attestante di
aver    dato    disposizione    all'intermediario   interessato   per
l'accreditamento  in  conto corrente, ovvero di aver emesso il vaglia
cambiario;  tale dichiarazione deve essere, datata, munita del timbro
d'ufficio e sottoscritta dal capo della Tesoreria.
  3.  Sui  titoli  di spesa pagati dagli uffici postali e dagli altri
uffici  statali  abilitati,  con  quietanza  del  creditore o del suo
rappresentante,  deve essere apposta l'indicazione "pagato", datata e
munita  del  timbro  dell'ufficio  nonche'  della  firma  di  chi  ha
effettuato il pagamento.
  4.   Sui   titoli   di  spesa  estinti  con  la  modalita'  di  cui
all'articolo 82,  comma 2,  lettera  d) e su quelli da accreditare in
conto corrente postale su richiesta del creditore inviata all'ufficio
postale,  la  dichiarazione  di  esecuzione dell'operazione, datata e
munita  del  timbro  d'ufficio, e' sottoscritta dal capo dell'ufficio
postale.
  5.  La  Tesoreria  controlla  la  regolarita' formale dei pagamenti
effettuati   dagli  uffici  postali  e  dagli  altri  uffici  statali
abilitati   e  appone  sui  titoli  di  spesa  riconosciuti  regolari
l'annotazione "rimborsato" o analoga.
  6.  La dichiarazione di cui ai commi 2 e 4 sostituisce la quietanza
del creditore e l'indicazione "pagato".
  7.  Sui  documenti  eventualmente allegati ai titoli di spesa viene
riportata l'indicazione "pagato" e la data del pagamento.


                               Art. 90
Rimborso  dei  titoli  di  spesa  pagati dagli uffici postali e dagli
                      uffici statali abilitali

  1.  La  Tesoreria,  entro  i tempi tecnici strettamente necessari e
comunque  non  oltre  otto  giorni  lavorativi da quello in cui li ha
ricevuti,  provvede  al  rimborso  dei  titoli  di spesa pagati dagli
uffici  postali  e  da  essa  riconosciuti  regolari,  i  titoli sono
scritturati  fra  le  operazioni  di  uscita e il relativo importo e'
accreditato  nella  contabilita' speciale intestata a "Poste Italiane
S.p.a. - Servizio  di  tesoreria".  La  Tesoreria  invia  alla locale
filiale  provinciale  di  Poste  la  ricevuta  emessa  sulla predetta
contabilita'  speciale  e  i  titoli  di spesa stralciati perche' non
riconosciuti  regolari, descritti nell'elenco di accompagnamento mod.
139  T.,  redatto  in doppio esemplare. Una copia del predetto elenco
deve  essere  restituita alla Tesoreria medesima, debitamente firmata
dal  responsabile  dei  servizi  di  pagamento  di Poste e munita del
timbro ufficiale.
  2.  La Tesoreria provvede in giornata alla scritturazione in uscita
dei  titoli  di spesa pagati dagli altri uffici autorizzati e da essa
riconosciuti  regolari  e  rilascia  i documenti di entrata richiesti
dagli stessi uffici con la distinta di versamento mod. 124 T.


                               Capo IV
              Responsabilita' degli ufficiali pagatori


                               Art. 91
   Responsabilita' degli ufficiali pagatori per indebiti pagamenti

  1.  Gli  ufficiali  pagatori  sono  personalmente  responsabili dei
pagamenti eseguiti e, pertanto, debbono rifiutarsi di pagare i titoli
che  non  abbiano  i  requisiti  formali prescritti dalla legge e dal
regolamento  per  la  contabilita' generale dello Stato nonche' dalle
presenti Istruzioni.
  2. gli ufficiali pagatori sono tenuti, altresi', per i pagamenti in
contanti,  ad  accertare  l'identita'  personale del creditore con le
modalita' di cui all'articolo 92.


                               Art. 92
        Accertamento della identita' personale del creditore

  1.  I  pagamenti  devono  essere fatti alla persona nominativamente
indicata  sui  titoli  di  spesa nella qualita' di creditore o di suo
rappresentante  legale  e che sia conosciuta dall'ufficiale pagatore.
Quest'ultimo non e' tenuto ad alcun accertamento sulla legittimazione
del  soggetto  indicato  sul  titolo di spesa ad esigere il pagamento
essendo tali adempimenti di esclusiva competenza dell'amministrazione
ordinatrice della spesa.
  2.  L'intestatario non conosciuto deve provare la propria identita'
mediante attestazione di chi sia noto all'ufficiale pagatore.
  3.  L'ufficiale pagatore puo' esigere che la firma di quietanza sia
autenticata  da un notaio, il quale deve essere certo della identita'
personale   del  percipiente.  Di  tale  certezza,  che  puo'  essere
conseguita  nei  modi ritenuti piu' opportuni dal notaio, deve essere
fatta espressa menzione nella formula di autenticazione.
  4.   Qualora  per  l'accertamento  della  identita'  personale  del
creditore   il   notaio   ritenga  di  avvalersi  dell'intervento  di
fidefacienti,  questi  ultimi debbono firmare (eventualmente anche in
qualita'  di  testimoni)  la  formula di autenticazione unitamente al
notaio.
  5. Ove il notaio non sia conosciuto, la sua identita' puo' provarsi
mediante   la   esibizione,  all'ufficiale  pagatore,  della  tessera
rilasciata dal competente Consiglio notarile e del sigillo.
  6.  Analogamente  puo'  procedersi  nei confronti del coadiutore di
notaio,  il quale potra' esibire, oltre allo speciale sigillo recante
le complete generalita' e l'indicazione "coadiutore del notaio ....",
apposito  documento  rilasciato  dal  Consiglio  notarile  dal  quale
risulti  che  gli  sono  state conferite tali funzioni. Il coadiutore
deve  in  ogni atto far menzione dell'avvenuta nomina, indicandone la
data.
  7.  In  deroga  alle  disposizioni  di  cui ai precedenti commi, il
pagamento  di somme non superiori a € 5.164,57 viene effettuato anche
su  esibizione  di  uno  dei  documenti  di  identificazione previsti
dall'articolo 420  del  regio  decreto  23  maggio  1924,  n. 827,  e
successive  modificazioni,  con  le modalita' indicate nello stesso e
nelle  specifiche  istruzioni che la RGS puo' impartire. La Tesoreria
acquisisce  fotocopia  del  documento per i pagamenti non ricorrenti,
con  esclusione,  quindi,  di quelli relativi a stipendi e competenze
fisse e accessorie del personale statale.
  8.    La    tessera    personale   di   riconoscimento   rilasciata
dall'Amministrazione  dello  Stato  ai  propri  dipendenti  civili  e
militari  ed  ai loro familiari costituisce documento valido anche ai
fini  della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa
emessi  a  favore  del  predetto  personale  per  il  pagamento degli
stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie.
  9.   Per  i  documenti  scaduti  di  validita'  il  creditore  puo'
dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso, che viene trattenuta
dalla Tesoreria, che i dati riportati non hanno subito variazioni.


                               Capo V
                        Pagamenti all'estero


                               Art. 93
Pagamenti  in  euro  nell'area  dei  paesi  dell'Unione  Europea  che
                      adottano la moneta unica

  1. Le amministrazioni dello Stato, che effettuano pagamenti in euro
nell'ambito dei paesi aderenti all'Unione monetaria europea emettono,
nell'ambito  del  servizio di tesoreria dello Stato, titoli di spesa,
anche  in  via  informatica,  a favore del creditore, da accreditare,
mediante il sistema dei pagamenti denominato TARGET, sul conto che lo
stesso  creditore  intrattiene  con  il  sistema  bancario o postale,
ovvero mediante altre modalita' di pagamento disponibili sui circuiti
bancario e postale, secondo la scelta operata dal creditore medesimo.
  2. I titoli di spesa devono indicare, oltre agli elementi richiesti
dall'articolo 71:
   a) la causale valutaria;
   b) i codici BIC e IBAN.


                               Art. 94
                           Altri pagamenti

  1.  I pagamenti nell'ambito dei paesi che non rientrano nell'Unione
monetaria europea vengono effettuati per il tramite dell'UIC, secondo
modalita'  tecniche  definite  in apposita convenzione tra l'UIC e il
MEF.
  2. Le amministrazioni dello Stato emettono, nell'ambito del sistema
di  tesoreria  dello  Stato,  titoli  di  spesa,  anche con modalita'
informatiche,   intestati   all'UIC  da  accreditare  sul  conto  che
l'Ufficio   intrattiene   con   la  Banca,  ai  fini  del  successivo
riconoscimento al beneficiario.
  3.   L'importo   dei  titoli  di  cui  al  comma 2  rappresenta  il
controvalore  in  euro  della somma da riconoscere al creditore ed e'
calcolato,  dalle  amministrazioni dello Stato, sulla base del cambio
di  riferimento noto all'atto di emissione del titolo di spesa ovvero
del cambio di riferimento fisso per le amministrazioni che adottano i
cambi di finanziamento.


                               Art. 95
                 Pagamenti all'estero delle pensioni

  1.  Il  pagamento  delle pensioni all'estero, nell'ambito dei paesi
dell'Unione  Europea  che  adottano  la  moneta unica, e disposto con
ordinativi  telematici  emessi  dal  CESSII  a  favore dei pensionati
ovvero di banche convenzionate o Consolati nei casi in cui gli stessi
curino il pagamento ai pensionati
  2.  Contestualmente,  il CESSII trasmette alla competente Tesoreria
l'elenco   dei   pensionati,   in   caso  di  pagamenti  da  eseguire
direttamente a favore degli stessi, ovvero l'elenco dei Consolati, in
caso  di  pagamenti  da  eseguire  per  loro  tramite,  contenenti le
informazioni necessarie alla finalizzazione dei pagamenti.
  3.  Il  pagamento  delle  pensioni all'estero fuori dell'ambito dei
paesi  dell'Unione  Europea che adottano la moneta unica, e' disposto
con  ordinativi  telematici  emessi  dal  CESSII a favore dell'UIC al
quale   viene   trasmessa   dal  predetto  Centro  la  documentazione
necessaria per la finalizzazione dei pagamenti.


                               Capo VI
                  Pagamenti non andati a buon fine


                               Art. 96
     Restituzione di somme per pagamenti non andati a buon, fine

  1.  Le  somme  restituite  a  fronte  di bonifici bancari e postali
nonche'  di  vaglia  cambiari  o  postali  non andati a buon fine per
qualsiasi motivo e quelle non pagate entro il termine di esigibilita'
di  cui  all'articolo 101,  comma 3,  rivenienti  dall'estinzione  di
mandati  informatici, compresi quelli emessi a carico del bilancio di
amministrazioni  ed aziende autonome sono versate provvisoriamente su
un  conto  corrente  aperto presso la Tesoreria centrale intestato al
"Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato, Ispettorato
generale  per la finanza delle pubbliche amministrazioni", per essere
utilizzate ai fini del rinnovo del pagamento a favore del creditore.
  2.  Il  rinnovo  del pagamento e' disposto dal predetto Ispettorato
con  ordine  di prelevamento dal conto corrente di cui al comma 1, su
richiesta  dei  competenti  Uffici di ragioneria, da inviare mediante
fax,  previa  rimozione  delle  cause  che  non  hanno  consentito la
finalizzazione del pagamento originario.
  3.  Le  somme  restituite  a  fronte  di bonifici bancari e postali
nonche'  di vaglia cambiari o postali non andati a buon fine relative
a  quote di spese fisse telematiche, comprese quelle restituite dalle
Tesorerie  su  richiesta  dei  competenti  uffici statali, ovvero non
pagate  entro  il  termine  di  esigibilita' di cui all'articolo 101,
comma 3,  sono  giornalmente  versate  al  capo X, capitolo 2368, con
emissione  di  quietanza  cumulativa  presso  la  Tesoreria  di Roma-
Tuscolano.   Le  somme  relative  alle  quote  restituite  sono  rese
disponibili  dalla  struttura informativa del MEF, in via telematica,
ai   competenti   Uffici   centrali   del  bilancio  per  l'eventuale
riassegnazione sui pertinenti capitoli di spesa.
  4.  Le  somme  restituite  a  fronte di bonifici, vaglia cambiari e
vaglia  postali  non  andati a buon fine e quelle non pagate entro il
termine  di esigibilita' di cui all'articolo 101, comma 3, rivenienti
dall'estinzione  di  ordinativi  tratti su contabilita' speciali e su
conti  correnti  di  Tesoreria  centrale  vengono  accreditate  sulla
contabilita' speciale o sul conto corrente di provenienza.
  5.  Le  Tesorerie  costituiscono  depositi  provvisori  a fronte di
bonifici  bancari  e postali nonche' di vaglia cambiari o postali non
andati a buon fine per qualsiasi motivo, riguardanti:
   - ordinativi su ordini di accreditamento;
   - ordinativi  di  cui al comma 4, qualora la relativa contabilita'
speciale o il conto corrente siano stati nel frattempo chiusi;
   - ordini di trasferimento fondi;
   - ordini  di restituzione totale o parziale di depositi provvisori
di cui all'articolo 178;
   - mandati  per  la  restituzione  di  depositi definitivi e per il
pagamento dei relativi interessi di cui all'articolo 181.
  6.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma 5  si applicano anche agli
ordinativi  informatici  emessi su ordine di accreditamento da pagare
in  contanti  presso le Tesorerie o gli altri uffici pagatori qualora
le    somme   non   siano   riscosse   entro   i   termini   previsti
dall'articolo 101, comma 3.
  7.  Le ricevute di accreditamento nelle contabilita' speciali o nei
conti correnti di tesoreria centrale di cui al comma 4 e le quietanze
di  deposito  provvisorio di cui al comma 5, contengono l'indicazione
degli  estremi  dei  vaglia  cambiari  o dei conti correnti bancari o
postali,   nonche'   dei   titoli  di  spesa  che  hanno  dato  luogo
all'operazione,  e  sono  trasmesse  alle Amministrazioni che avevano
emesso il titolo di spesa originario.
  8.  Qualora  i  bonifici o i vaglia cambiari e postali non andati a
buon  fine  si  riferiscano a mandati emessi a carico del bilancio di
amministrazioni  e  aziende  autonome,  con  esclusione  dei  mandati
informatici,   le  relative  somme  affluiscono  nel  conto  corrente
dell'amministrazione  o  azienda  autonoma di cui agli articoli 576 e
seguenti  del  regio  decreto  23  maggio  1924, n. 827, e successive
modificazioni.
  9.  Le  somme  restituite  a  fronte  di bonifici bancari o postali
ovvero  di  vaglia  cambiari  non  andati a buon fine, riguardanti il
rimborso  di  crediti d'imposta, sono versate dalle Tesorerie al capo
VII, cap. 3305, quelle relative ai rimborsi IVA disposti dall'Agenzia
delle entrate sia in ambito UEM sia verso paesi al di fuori dell'area
UEM  sono  versate  nell'apposita  contabilita' speciale intestata al
Centro operativo di Pescara della predetta Agenzia.
  10.  Sui  vaglia  cambiari  estinti  d'ufficio nei casi indicati ai
precedenti  commi deve  essere apposta una dichiarazione, a firma del
capo della Tesoreria, attestante l'avvenuta emissione della quietanza
di deposito provvisorio mod. 123 T. o di altro documento di entrata.
  11.  Le somme relative a pagamenti non andati a buon fine, disposti
dal  Ministero degli affari esteri in paesi non aderenti all'UEM e in
valuta   in   paesi   aderenti,  sono  restituite  dall'UIC  mediante
versamento  su  apposito  conto  di  tesoreria intestato al Ministero
degli affari esteri.
  12. Le somme relative a pagamenti disposti da altre amministrazioni
statali,  sono  restituite  dall'UIC  all'amministrazione  ordinante,
secondo  le  indicazioni  dalla stessa fornite ovvero, in mancanza di
tali  indicazioni, versate su un conto di tesoreria intestato al MEF,
Dipartimento del tesoro.


                              TITOLO II
                     TITOLI DI SPESA INFORMATICI


                               Capo I
                        Disposizioni generali


                               Art. 97
             Procedure riguardanti i titoli informatici

  1. Le procedure dei titoli informatici si avvalgono del SIPA.
  2.  I  titoli  informatici, firmati digitalmente, sono trasmessi in
via  telematica  alla  Banca  con  le  caratteristiche definite negli
appositi  protocolli d'intesa e negli allegati tecnici che ne formano