parte integrante, i quali ne disciplinano anche gli aspetti operativi, tecnici e di controllo informatico. 3. I protocolli adottati nell'ambito del SIPA, sono redatti e sottoscritti per tipologia di titoli. Art. 98 Controlli della Banca d'Italia 1. Per consentire la corretta finalizzazione dei pagamenti, la Banca effettua controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla congruita' dei dati dei titoli ad essa trasmessi in via telematica, in modo da garantire l'autenticita' e l'integrita' dei flussi. 2. Le specifiche per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, le modalita' e l'estensione dei controlli medesimi, sono descritte negli allegati tecnici che formano parte integrante dei protocolli d'intesa. 3. La Banca non e' tenuta a controlli di tipo amministrativo diversi da quelli indicati nel comma I. Art. 99 Annullamento e rettifiche dei titoli informatici 1. Non sono ammesse modifiche ai dati dei titoli informatici dopo il loro invio alla Banca. Dovendovi provvedere, l'amministrazione emittente deve chiedere in via telematica la restituzione del titolo per il successivo annullamento e la riproposizione del pagamento, sempre che il titolo non sia stato gia' estinto o inviato al sistema bancario o postale per il regolamento. 2. Per gli aspetti operativi delle operazioni di cui al comma 1 si fa rinvio ai protocolli d'intesa e ai relativi allegati tecnici. Art. 100 Estinzione contabile dei titoli di spesa informatici 1. Eseguiti i controlli di cui all'articolo 98, la Banca provvede all'estinzione dei titoli e da' corso alle operazioni per finalizzare i pagamenti nei confronti degli aventi diritto sotto la data di esigibilita' indicata negli stessi o, in mancanza, in quella prevista dai protocolli d'intesa. Art. 101 Pagamento in contanti relativi ai titoli di spesa informatici 1. All'atto dell'estinzione dei titoli, gli importi relativi ai pagamenti da eseguire in contanti presso gli sportelli delle Tesorerie sono versati in un apposito conto fruttifero per il MEF, in attesa che i creditori si presentino per la riscossione. 2. I titoli di spesa informatici per i pagamenti in contanti presso gli uffici postali e gli istituti di credito sono estinti mediante bonifici domiciliati. 3. Le somme da pagare in contanti rivenienti dall'estinzione dei titoli di cui ai commi 1 e 2 possono essere riscosse fino al termine del secondo mese successivo alla data di esigibilita'. 4. Le somme non riscosse entro il termine di cui al comma 3 sono riversate in Tesoreria con le modalita' di cui all'articolo 96. Capo II Titoli informatici Art. 102 Mandati informatici 1. I mandati informatici hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per capitolo di bilancio e devono contenere gli elementi previsti nell'apposito protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico di cui all'articolo 97, nei quali sono definiti anche gli aspetti normativi operativi e tecnici della procedura. 2. Ai mandati informatici si applicano, in quanto compatibili, le modalita' di intestazione dei titoli di spesa di cui agli articoli 72 e seguenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e seguenti. 3. I mandati estinguibili in contanti presso le tesorerie e presso gli uffici postali, recanti data di esigibilita' 31 dicembre sono estinti l'ultimo giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia festivo o non lavorativo per il sistema bancario, accreditando il relativo importo nel conto di cui all'articolo 101, comma 1, in attesa che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo dell'anno successivo. Art. 103 Ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale 1. Gli ordini di prelevamento informatici hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per conto corrente e devono contenere gli elementi previsti nell'apposito protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico di cui all'articolo 97, nei quali sono definiti anche gli aspetti normativi operativi e tecnici della procedura. 2. Agli ordinativi informatici si applicano, in quanto compatibili, le modalita' di intestazione dei titoli di spesa di cui agli articoli 72 e seguenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e seguenti. Art. 104 Ordini di accreditamento informatici 1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti collegati al SIRGS emettono ordini di accreditamento informatici. Gli ordini di accreditamento sono firmati digitalmente e sono trasmessi alla Banca. 2. I flussi relativi agli ordini di accreditamento informatici pervengono distintamente per gli ordini da utilizzare con ordinativi e buoni, da commutare in quietanza di contabilita' speciale e riguardanti la sistemazione di titoli in attesa di nuova imputazione. 3. Gli ordini di accreditamento devono contenere gli elementi previsti nell'apposito Protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico di cui all'articolo 97, nei quali sono definiti anche gli aspetti normativi operativi e tecnici della procedura. Art. 105 Titoli informatici emessi su ordini di accreditamento 1. I titoli hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per ordine di accreditamento e devono contenere gli elementi previsti nell'apposito protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico di cui all'articolo 97, nei quali sono definiti anche gli aspetti normativi operativi e tecnici della procedura. 2. Ai titoli informatici tratti su ordini di accreditamento si applicano, in quanto compatibili, le modalita' di intestazione dei titoli di spesa di cui agli articoli 72 e seguenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e seguenti. Art. 106 Ordinativi informatici emessi su contabilita' speciali 1. Gli ordinativi informatici hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e per contabilita' speciale e devono contenere gli elementi previsti nell'apposito protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico di cui all'articolo 97, nei quali sono definiti anche gli aspetti normativi operativi e tecnici della procedura. 2. Agli ordinativi informatici si applicano, in quanto compatibili, le modalita' di intestazione dei titoli di spesa di cui agli articoli 72 e seguenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e seguenti. Capo III Pagamento degli ordini di spesa fissa informatici Art. 107 Pagamento di stipendi, pensioni e spese fisse varie 1. Le competenze del Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro in materia di erogazione di assegni vari in favore di particolari categorie nonche' di servizi relativi all'erogazione di trattamenti economici a carico del bilancio dello Stato si estrinsecano in pagamenti per: a) stipendi a favore del personale dipendente dall'Amministrazione statale; b) pensioni di guerra ed assegni congeneri nonche' assegni annessi alle decorazioni al valor militare; c) pensioni privilegiate ordinarie tabellari di cui alla tabella 3 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; d) altre spese fisse a carico delle amministrazioni statali (affitti di locali, canoni, annualita' ecc.). 2. I pagamenti sono disposti dal CESSII sulla base di ruoli, ovvero sulla base di specifiche deleghe ad esso indirizzate dalle competenti Amministrazioni, a seguito di accordi o convenzioni che indicano il capitolo di bilancio dal quale devono essere prelevati i fondi. 3. Il pagamento delle retribuzioni, delle spese fisse varie e delle pensioni di guerra e degli assegni congeneri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 2002, n. 123, e disposto con ordinativi collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di bilancio, emessi in forma dematerializzata e sottoscritti dal responsabile del pagamento mediante firma digitale con validita' legale. 4. Il CESSII consente alle Amministrazioni competenti l'accesso alle informazioni contabili ed anagrafiche del personale da loro dipendente, anche se amministrato dalle DPSV. 5. In via eccezionale e per motivi di urgenza, le DPSV possono disporre pagamenti su ruoli di spesa fissa utilizzando la modulistica prevista dalla normativa vigente. Art. 108 Imputazione delle spese 1. Per la corretta imputazione delle spese, la RGS comunica al competente Servizio centrale del Dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro, in via provvisoria entro il 31 ottobre di ogni anno e in via definitiva entro il 2 gennaio dell'anno successivo, i capitoli di bilancio previsti nella nuova legge di bilancio e segnala entro la stessa data l'elenco informatico dei corrispondenti capitoli che vanno ad essere sostituiti da quelli di nuova istituzione, al fine di provvedere al relativo aggiornamento automatico. 2. Entro il 15 gennaio il Servizio centrale di cui al comma 1 trasmette alla Banca l'elenco informatico aggiornato dei capitoli di bilancio sui quali possono essere emessi ordinativi sia informatici sia manuali. Art. 109 Pagamenti in contanti 1. I pagamenti degli ordini di spesa fissa informatici da eseguire in contanti, con esclusione di quelli riguardanti le pensioni di guerra e gli assegni congeneri, possono essere localizzati presso le Tesorerie che li effettuano esclusivamente a favore della persona tenuta a dare la quietanza, nominativamente indicata nella disposizione di pagamento. Il quietanzante deve esibire il codice fiscale ai fini della individuazione della relativa quota nel sistema informativo della Banca. Art. 110 Numerazione degli ordini di pagamento 1. Agli ordini di pagamento emessi in forma dematerializzata viene attribuita una numerazione progressiva per anno finanziario. Art. 111 Rendicontazione dei pagamenti 1. La rendicontazione dei titoli estinti e' effettuata dalla Banca alla Corte dei conti in via telematica. 2. La Banca fornisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro un flusso giornaliero relativo agli ordini collettivi informatici estinti, alle singole quote regolate tramite bonifici o pagate presso le Tesorerie, nonche' alle quote non finalizzate con l'indicazione dei dati della relativa quietanza di cui all'articolo 96, comma 3. Art. 112 Informazioni sui pagamenti telematici 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro rende disponibili mensilmente a tutte le Amministrazioni centrali sul sito Internet del N EF i dati relativi ai pagamenti telematici, opportunamente distinti per tipologia di spesa. Art. 113 Scritture di rettifica 1. Il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi del tesoro comunica alla Corte dei conti, agli altri uffici destinatari dei flussi informativi sui pagamenti nonche' alla Banca, le rettifiche di imputazione dei titoli di spesa informatici pagati che risultino emessi su errati capitoli di bilancio. 2. Le rettifiche di cui al comma 1 sono effettuate nelle evidenze del SIRGS e della Corte dei conti senza interessare le scritture contabili delle Tesorerie. TITOLO III TITOLI DI SPESA CARTACEI Capo I Disposizioni generali Art. 114 Modalita' di compilazione dei titoli di spesa 1. I titoli di spesa sono compilati su appositi modelli approvati dal MEF, riproducibili anche con procedure informatiche. 2. Per la redazione e la firma dei titoli di spesa deve essere usato inchiostro indelebile di colore nero o nero bluastro o azzurro. 3. E' ammesso l'uso della stampa e dei timbri a stampiglia per la scritturazione di tutti gli elementi dei titoli di spesa, purche' sia impiegato inchiostro indelebile dei suddetti colori. 4. Sui titoli di spesa emessi dalle sole Amministrazioni dello Stato va apposto, ove prescritto, il sigillo metallico ufficiale con lo stemma della Repubblica fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. Per tale timbratura puo' essere usato inchiostro colorato, purche' indelebile. Le Amministrazioni dello Stato, in attesa della fornitura del prescritto sigillo metallico ufficiale, sono autorizzate ad apporre sui titoli di spesa un timbro di gomma, dandone notizia alla competente Tesoreria . Le predette Amministrazioni devono comunicare all'I.Ge.P.A. e alla Tesoreria interessata l'avvenuto rilascio del sigillo metallico. Art. 115 Firma dei titoli di spesa 1. I titoli di spesa tratti su contabilita' speciali e su ordini di accreditamento sono firmati dai titolari della funzione o da chi legittimamente li sostituisce o sia stato a cio' delegato sotto la responsabilita' del titolare. Art. 116 Comunicazione delle firme autografe alle Tesorerie 1. I soggetti abilitati alla emissione dei titoli di spesa cartacei hanno l'obbligo di comunicare alla Tesoreria, mediante lettera ufficiale, la propria firma autografa e quella del loro eventuale sostituto, segnalando, inoltre, se esistano o meno funzionari tenuti a controfirmare i titoli di spesa, anche a scopo di riscontro; in caso affermativo vanno comunicate alla Tesoreria le firme dei funzionari stessi nonche' quelle dei loro sostituti. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse da amministrazioni o autorita' sovraordinate ove cio' sia previsto da disposizioni legislative o regolamentari. 3. Le comunicazioni previste dal comma 1 sono valide fino a quando non avvenga un cambiamento, anche provvisorio, nelle persone dei funzionari predetti e vanno eseguite normalmente a cura degli stessi funzionari cessanti. Ove cio' non sia possibile, la segnalazione va fatta dai funzionari subentranti mediante lettera ufficiale munita di timbro d'ufficio. 4. Nel caso in cui i titoli di spesa siano firmati dai funzionari che legittimamente sostituiscono il capo dell'ufficio o l'addetto al riscontro contabile, e' da presumere che l'intervento dei sostituti sia dovuto all'assenza o all'impedimento del titolare e tale circostanza non va segnalata alla competente Tesoreria. E' consentito che le firme autografe dei responsabili di contabilita' speciali che emettono i titoli di spesa siano impresse mediante sistemi automatizzati o informatici. Art. 117 Avvisi di emissione dei titoli di spesa 1. L'ufficio emittente compila apposito avviso per dare notizia agli interessati dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa. 2. Per i pagamenti in contanti presso la Tesoreria, l'avviso e' allegato ai titoli di spesa e viene inviato agli interessati a cura della Tesoreria medesima. 3. Le Tesorerie che ricevono i titoli di cui al comma 2 non corredati del relativo avviso, ove siano a conoscenza dell'indirizzo del creditore, provvedono a compilarlo e ad inviarlo agli interessati, segnalando l'omissione all'ufficio emittente nei casi di ripetuta inadempienza. 4. Trascorsi quattro mesi dalla data di ricevimento dei titoli di spesa da pagare in contanti senza che gli intestatari si siano presentati per la riscossione, le Tesorerie ne danno comunicazione alle amministrazioni emittenti. Art. 118 Rettifica e annullamento dei titoli di spesa 1. I titoli di spesa debbono essere scritti con chiarezza e nitidezza, senza cancellature o alterazioni di sorta. 2. In caso di errore si provvede alla rettifica mediante apposita annotazione, consistente nella ripetizione degli elementi rettificati, ovvero all'annullamento del titolo ed alla emissione di un altro in sostituzione. 3. Le annotazioni debbono essere datate e firmate dalle competenti autorita' nonche' completate con il timbro d'ufficio. 4. La rettifica dei titoli in tutto o in parte estinti, emessi dalle autorita' locali e non soggetti al controllo preventivo di ragioneria, giacenti presso la Tesoreria competente, e eseguita presso quest'ultima, con le modalita' indicate nel comma 3. Art. 119 Assegnazione dei titoli di spesa per il pagamento 1. I titoli di spesa cartacei da estinguere in contanti sono pagati, di norma presso le Tesorerie. I titoli possono essere assegnati, per il pagamento, agli uffici postali o ad altri uffici pagatori autorizzati operanti nell'ambito della organizzazione amministrativa statale. Art. 120 Recapito dei titoli di spesa per il pagamento 1. I titoli di spesa cartacei sono recapitati alle Tesorerie competenti per il pagamento dagli uffici ordinatori della spesa tramite spedizione per posta a mezzo plico raccomandato o, qualora esigenze di particolare cautela lo richiedano, con plico assicurato. 2. In caso di urgenza i titoli sono consegnati a mano, racchiusi in apposito plico chiuso, presso la Tesoreria competente da persone espressamente incaricate della consegna, i cui nominativi sono preventivamente comunicati alla Tesoreria dagli uffici ordinatori della spesa. 3. I titoli di spesa da pagare, sia quelli recapitati per posta, sia quelli consegnati a mano, sono accompagnati da un elenco descrittivo degli stessi in duplice copia, numerato progressivamente per esercizio finanziario e per ciascuna Tesoreria, firmato dal capo dell'ufficio o dal funzionario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. Una copia dell'elenco, debitamente controfirmata per ricevuta, viene restituita dalla Tesoreria all'ufficio ordinatore della spesa. 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle Tesorerie per i titoli di spesa che esse inviano agli altri uffici pagatori. 5. I titoli di spesa pagabili presso gli uffici postali sono inviati dalle Tesorerie alle coesistenti filiali provinciali di Poste, ovvero alla struttura periferica designata dalla predetta societa' previe intese con il MEF e con la Banca. Art. 121 Smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli di spesa prima del pagamento 1. Nel caso in cui un titolo di spesa cartaceo emesso da un'Amministrazione statale venga smarrito, sottratto o distrutto prima del pagamento, deve esserne data immediata comunicazione all'Amministrazione che ha emesso il titolo. 2. Qualora lo smarrimento o la distruzione sia avvenuto presso la Tesoreria statale o presso l'ufficio postale incaricato del pagamento, gli stessi presentano una dichiarazione di smarrimento che deve contenere: a) le precise caratteristiche del titolo; b) l'assicurazione che il pagamento non e' stato effettuato; c) l'assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'Erario da qualunque danno possa derivargli per l'avvenuto smarrimento; d) l'impegno di restituire il titolo in caso di successivo rinvenimento. 3. L'Amministrazione che ha emesso il titolo andato smarrito o distrutto puo' disporre tutte le iniziative che riterra' necessarie per la verifica delle circostanze in cui e' avvenuto lo smarrimento o la distruzione. 4. Il pagamento del titolo smarrito o distrutto puo' avvenire solo con l'emissione di un duplicato da parte della stessa Amministrazione che aveva emesso il titolo originario. Il duplicato, che sostituisce a tutti gli effetti il titolo di spesa smarrito o distrutto, e' un nuovo titolo che ha un proprio numero progressivo ed una propria data di emissione e contiene le stesse indicazioni di quello originario e la dichiarazione che trattasi di "duplicato". Il nuovo titolo deve essere firmato per traenza e, ove previsto, per riscontro, dai responsabili in carica. 5. Qualora il titolo dichiarato smarrito o distrutto venisse ritrovato, lo stesso deve essere immediatamente inviato all'Amministrazione emittente per l'annullamento. 6. Per lo smarrimento degli ordini di trasferimento fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 5. Art. 122 Titoli di spesa smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento 1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione presso la Tesoreria di un titolo di spesa cartaceo pagato ma non ancora prodotto in contabilita', la RGS (per i titoli emessi dalle Amministrazioni centrali), ovvero la DPSV (per i titoli emessi dalle amministrazioni periferiche), puo' autorizzare la sostituzione del titolo stesso con una dichiarazione, redatta dalla Tesoreria che ha effettuato il pagamento, contenente: a) gli elementi identificativi del titolo; b) la data in cui e' avvenuto il pagamento; c) l'esito degli accertamenti eseguiti con speciale riguardo alle risultanze delle scritture contabili; d) l'assunzione dell'obbligo di tenere indenne l'erario da qualunque danno possa derivargli in dipendenza dell'avvenuto smarrimento. 2. Tale dichiarazione e' integrata da un'attestazione da rilasciarsi dalla DPSV, ove si tratti di ordini di spesa fissa o di titoli di spesa relativi al servizio sui depositi definitivi, dalla quale risulti che nelle corrispondenti scritture di prenotazione il titolo di spesa smarrito, sottratto o distrutto non e' discaricato. 3. Se lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione del titolo sia avvenuto presso altro ufficio pagatore prima che sia prodotto in versamento, di regola puo' essere sostituito solo da un duplicato, emesso nelle forme stabilite e munito di quietanza del creditore. Qualora il beneficiario che ha quietanzato il titolo sia nel frattempo deceduto, in mancanza della firma di quietanza, si unisce al duplicato il certificato di morte del beneficiario. 4. In casi eccezionali la RGS, ovvero la DPSV, puo' autorizzare il rimborso del titolo pagato contro produzione, in luogo del titolo smarrito, sottratto o distrutto, di una dichiarazione analoga a quella di cui al comma 1, seguita dalla quietanza della parte e vidimata dal capo dell'ufficio dal quale dipende il funzionario che ha effettuato il pagamento. 5. I titoli pagati, smarriti, sottratti o distrutti dopo che siano gia' stati prodotti in contabilita' o in versamento, possono essere sostituiti da un'attestazione, a firma del capo della Tesoreria che ha effettuato il pagamento, tale attestazione deve riportare tutti gli elementi caratteristici del titolo e la data dell'avvenuto pagamento. Art. 123 Recapito alla Tesoreria dei titoli di spesa pagati dagli uffici postali e dagli uffici statali autorizzati 1. I titoli di spesa pagati dagli uffici postali sono recapitati dalla filiale provinciale di Poste, ovvero dalla struttura periferica designata dalla predetta societa', previe intese con il MEF e con la Banca, alla Tesoreria dalla quale gli stessi titoli sono stati originariamente inviati. 2. Il recapito dei titoli e' effettuato mediante spedizione per posta a mezzo plico raccomandato o assicurato ovvero mediante consegna a mano in plico chiuso nel qual caso la Tesoreria rilascia ricevuta provvisoria, firmata dal capo della Tesoreria medesima e munita del timbro ufficiale, contenente l'indicazione della quantita' e dell'importo complessivo dei titoli prodotti in versamento. 3. I titoli di spesa pagati da altri uffici autorizzati possono essere versati direttamente agli sportelli della Tesoreria, in luogo del contante, ovvero essere recapitati alla stessa mediante spedizione per posta a mezzo plico raccomandato o assicurato. 4. I titoli di cui ai commi precedenti sono accompagnati da elenchi descrittivi degli stessi, compilati distintamente per ciascuna tipologia di titolo, nonche' dalla distinta di versamento mod. 124 T., gli elenchi e la distinta di versamento sono firmati dai responsabili dei servizi di pagamento di Poste o degli altri uffici statali autorizzati e muniti del timbro ufficiale. 5. Gli elenchi descrittivi dei titoli di spesa sono custoditi dalle Tesorerie, allegati alla relativa distinta di versamento mod. 124 T. 6. I titoli riconosciuti regolari dalle Tesorerie sono dalle stesse rimborsati con le modalita' di cui all'articolo 90. Art. 124 Restituzione dei titoli di spesa per i quali non deve essere effettuato il pagamento 1. La restituzione dei titoli di spesa da parte delle Tesorerie e' subordinata ad apposita richiesta scritta dell'amministrazione emittente. Nel caso di titoli di spesa pagabili presso gli uffici postali o gli altri uffici abilitati, la richiesta va inoltrata anche all'ufficio pagatore che e' tenuto a restituire i titoli alla Tesoreria per il successivo inoltro all'amministrazione emittente. 2. Le Tesorerie restituiscono d'iniziativa i titoli di spesa privi dei prescritti requisiti di carattere formale nonche' quelli che non possono essere piu' pagati per decesso del creditore o per altra causa. 3. Nel caso in cui, all'atto del pagamento, vengano riscontrate difformita' fra le generalita' del creditore riportate sul titolo di spesa e quelle risultanti sul documento di riconoscimento, la Tesoreria e gli altri uffici pagatori si astengono dal restituire d'iniziativa i titoli di spesa. Per la variazione di intestazione dei titoli, l'interessato deve presentare i documenti giustificativi alt' amministrazione emittente che provvede a chiederne la restituzione. Art. 125 Annullamento di titoli di spesa non pagati 1. Nel caso debba essere annullato un titolo di spesa non ancora pagato dalla Tesoreria, l'amministrazione emittente ne chiede la restituzione alla Tesoreria medesima che provvede ad annullare la relativa prenotazione. 2. L'amministrazione emittente deve far risultare l'annullamento del titolo di spesa con l'indicazione, sullo stesso, della parola "annullato" seguita dalla data, dalla firma e dal timbro d'ufficio. Capo II Titoli emessi su ordini di accreditamento Art. 126 Ordinativi e baroni 1. Gli ordinativi mod. 31 C.G. e i buoni mod. 31 bis C.G. emessi su ordini di accreditamento devono contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 71, le seguenti indicazioni: a) l'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento; b) il numero del capitolo del bilancio; c) il numero che identifica l'ordine di accreditamento nel sistema informativo della Banca, comunicato dalla Tesoreria al funzionario delegato; d) l'indicazione delle ritenute e dell'imposta di bollo o della relativa esenzione, per i pagamenti disposti con ordinativi; e):la firma dell'addetto al riscontro contabile, qualora previsto. Art. 127 Buoni di prelevamento in contanti 1. I prelevamenti in contanti debbono essere limitati alle sole somme occorrenti per i pagamenti che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori. Essi vengono eseguiti dai funzionari delegati, nei limiti del relativo importo indicato sull'ordine di accreditamento, mediante buoni ntestati al nome proprio. I buoni possono essere intestati, sotto la responsabilita' del funzionario delegato, anche a un funzionario dipendente che non abbia funzioni di contabilita' o di controllo nella gestione del funzionario delegato, circostanza, questa, che deve essere fatta risultare con apposita dichiarazione. 2. In via eccezionale, su autorizzazione del MEF, il funzionario delegato puo' emettere buoni anche a favore di funzionari appartenenti ad uffici da esso dipendenti. La predetta autorizzazione, da rinnovare annualmente, puo' essere rilasciata solo sulla base di un apposito provvedimento emanato dall'Amministrazione centrale competente a emettere l'ordine di accreditamento a favore del funzionario delegato, previa intesa con il MEF. 3. I buoni intestati ai funzionari dipendenti di cui ai commi 1 e 2 devono indicare cognome, nome e qualifica di questi ultimi e possono essere riscossi anche con prelevamenti parziali, a seconda delle necessita'. in questo caso l'intestatario, per ogni prelevamento, e' tenuto a rilasciare quietanza sui buoni; la Tesoreria incaricata dei pagamenti scrittura l'importo prelevato in conto sospeso e trattiene i buoni fino alla loro completa estinzione. 4. I buoni sui quali sono stati effettuati prelevamenti parziali e non completamente estinti sono ridotti al termine dell'esercizio all'importo effettivamente pagato e contabilizzato in uscita dalle Tesorerie. 5. I buoni possono essere resi esigibili anche con delega, nelle forme e nei limiti stabiliti dall'articolo 383 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni. 6. I buoni di prelevamento emessi dai cassieri delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato possono essere estinti mediante accreditamento del relativo importo in conto corrente bancario o postale intestato al cassiere medesimo, in tal caso il buono deve recare le coordinate del conto da accreditare, secondo le modalita' di cui all'articolo 82, comma I. 7. Negli altri casi i buoni di prelevamento possono essere estinti mediante accreditamento in conto corrente bancario o postale intestato al funzionario delegato, soltanto sulla base di specifica autorizzazione da parte del MEF; su tali buoni, i funzionari delegati devono indicare le coordinate del conto da accreditare, secondo le modalita' di cui all'articolo 82, comma 1, nonche' il riferimento all'autorizzazione del Ministero. Art. 128 Compilazione dei buoni e degli ordinativi 1. Gli ordinativi possono essere individuali ovvero collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo a favore di diversi creditori. Sono considerati individuali gli ordinativi intestati a piu' persone per somma indivisibile per il cui pagamento e' prescritta la contemporanea quietanza di tutti i creditori. 2. Gli ordinativi sono intestati e resi estinguibili con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 72 e seguenti. 3. Gli ordinativi collettivi devono essere resi esigibili con la medesima modalita' di estinzione di cui al comma 2 per tutte le quote in essi comprese. 4. Gli ordinativi collettivi da pagare in contanti, quando siano parzialmente estinti al termine dell'esercizio successivo a quello di emissione, debbono essere ridotti nell'importo alla somma effettivamente pagata e scritturati in uscita dalle Tesorerie. 5. Le Tesorerie segnalano le quote rimaste da pagare ai funzionari delegati affinche' provvedano, ove dovuto, all'emissione di nuovi titoli di spesa. 6. Gli ordinativi e i buoni sono emessi in conto competenza o in conto residui a seconda che il relativo ordine di accreditamento provenga dall'esercizio in corso o da quelli precedenti. Art. 129 Firma dei buoni e degli ordinativi 1. I buoni e gli ordinativi devono essere firmati dal funzionario delegato, con l'aggiunta della sua qualifica ufficiale, che deve corrispondere all'intestazione dell'ordine di accreditamento, e dall'addetto all'ufficio contabile o di riscontro, ove previsto. 2. Il funzionario delegato segnala alla Tesoreria competente, con le modalita' di cui all'articolo 116 la propria firma autografa, unitamente a quella dell'addetto all'ufficio contabile o di riscontro, ove previsto, nonche' le firme del sostituto o dei delegati ove nominati ai sensi degli articoli 130 e 131. 3. La Tesoreria ammette a pagamento, previa verifica, che le firme di traenza siano conformi a quelle ad essa segnalate. 4. La persona che sostituisce il funzionario delegato nei casi di assenza o impedimento oppure che sia stata da lui delegata, prima di apporre la propria firma sui titoli di spesa deve far precedere alla qualifica ufficiale del funzionario delegato la parola "per" e aggiungere l'indicazione della propria qualifica. 5. Nel caso di cambiamento di gestione di cui all'articolo 132, ove trattisi di sostituzione transitoria, il funzionario subentrante, prima di apporre la propria firma sui titoli, deve far seguire alla propria qualifica ufficiale la parola "reggente". 6. Per la firma dei titoli emessi sulle aperture di credito a favore di funzionari delegati dipendenti dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato valgono le particolari disposizioni previste dagli ordinamenti che regolano i servizi di detta Amministrazione. Art. 130 Intervento del sostituto in caso di assenza o impedimento del funzionario delegato 1. Il funzionario delegato puo', sotto la propria responsabilita' personale, conferire incarico a colui che legittimamente e' chiamato a sostituirlo in caso di assenza (per qualsiasi causa) o impedimento, di continuare la emissione degli ordinativi e dei buoni sugli ordini di accreditamento a lui intestati, in sua vece e per suo conto, quando si verifichino le predette circostanze. 2. L'incarico di cui al comma 1, a carattere anche continuativo, deve essere specificato nella comunicazione delle firme che il funzionario delegato e' tenuto ad effettuare alla Tesoreria ai sensi dell'articolo 116, comma 2, e deve risultare da apposita dichiarazione da trasmettere alla competente Amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento e alla Corte dei conti. 3. La Tesoreria da' corso al pagamento dei titoli recanti la firma del sostituto dovendosi presumere, in tali casi, l'assenza o l'impedimento del funzionario delegato. 4. L'incarico per la firma dei buoni e degli ordinativi, qualora sia stato dato a carattere continuativo, ha valore fino a quando non venga revocato con la stessa procedura prevista dal comma 2. Art. 131 Deleghe di firma degli ordinativi 1. I funzionari delegati che, per la molteplicita' delle loro funzioni, si trovino nella impossibilita' di firmare gli ordinativi possono, con regolare atto di delega, affidarne la firma ad uno o, se necessario, a due funzionari del rispettivo ufficio. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese ai funzionari incaricati di sottoscrivere gli ordinativi a scopo di riscontro. 3. La delega e' incondizionata ed il relativo atto di conferimento, da redigersi in duplice esemplare, deve indicare il motivo del rilascio e contenere la dichiarazione che il funzionario delegato che ha conferito la delega assume la piena responsabilita' degli ordinativi firmati dai delegati, come fossero firmati da lui stesso. 4. Un esemplare dell'atto di delega e' conservato dai delegati e l'altro, munito del visto dei medesimi, va spedito alla Ragioneria competente all'esame del rendiconto. 5. ll funzionario che abbia conferito delega di firma deve: a) farne annotazione nel primo rendiconto che viene prodotto dopo il rilascio della delega stessa; b) darne notizia all'Amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento nonche' alla Corte dei conti e alla Tesoreria, alla quale va comunicata la firma autografa dei delegati ai sensi dell'articolo 131, comma 2; c) prenderne nota nel registro mod. 26 C. G. 6. Nel caso di revoca della delega di firma va seguita la procedura di cui ai precedenti commi. 7. I funzionari cui sia stata conferita delega per la firma degli ordinativi non possono, a loro volta, rilasciare delega ad altre persone. Art. 132 Passaggio di gestione tra funzionari delegati 1. In caso di sostituzione transitoria o definitiva del funzionario delegato, il funzionario subentrante e' autorizzato a emettere ordinativi e buoni sugli ordini di accreditamento intestati al cessante, previo passaggio di gestione, fino all'esaurimento dell'apertura di credito. In tal caso il funzionario cessante deve trasmettere alla Tesoreria apposita comunicazione dell'avvenuto passaggio di gestione, sottoscritta anche dal funzionario subentrante, con allegato un prospetto in duplice copia recante l'elenco dei singoli ordini di accreditamento con l'indicazione dell'importo originario di ciascuno, dell'importo complessivo degli ordinativi e dei buoni emessi durante la sua gestione; a fronte di tale comunicazione la Tesoreria effettua apposita annotazione nelle corrispondenti schede mod. 14 C.G. tenute sotto forma di evidenze informatiche e restituisce un esemplare del prospetto munito del visto di concordanza a firma del capo della Tesoreria medesima. 2. Qualora il funzionario delegato cessante sia impossibilitato ad effettuare la comunicazione di cui al comma precedente, vi provvede il funzionario delegato subentrante. 3. Il cambiamento di gestione non interrompe la progressione numerica degli ordinativi e dei buoni. Art. 133 Prenotazione dei buoni e degli ordinativi 1. Le Tesorerie prenotano sulla scheda mod. 14 C.G. gli ordinativi, i buoni per i prelevamenti in contanti e quelli emessi per la regolazione delle ritenute, di norma, nello stesso giorno in cui i titoli ad esse pervengono. 2. Nella prenotazione di ciascun titolo deve essere indicato anche l'ufficio incaricato del pagamento. 3. Le Tesorerie accertano che l'importo dei buoni e degli ordinativi trovi capienza nelle disponibilita' del relativo ordine di accreditamento e dopo averli muniti del proprio visto, trattengono quelli da pagare presso le stesse e trasmettono gli altri agli uffici incaricati del pagamento. 4. Le Tesorerie restituiscono ai funzionari delegati, con apposita lettera di accompagnamento, i titoli che non abbiano i prescritti requisiti di carattere formale e quelli che non trovino capienza nella disponibilita' del relativo ordine di accreditamento. Art. 134 Rettifica di buoni e ordinativi erroneamente imputati 1. Quando si accerti che un buono od ordinativo sia stato erroneamente emesso su un ordine di accreditamento diverso da quello su cui doveva trarsi, il funzionario delegato ne da' tempestiva comunicazione alla Tesoreria la quale, ove il titolo non sia stato ancora estinto, provvede alla rettifica della imputazione e delle scritture di prenotazione. 2. Qualora il buono o l'ordinativo sia stato gia' pagato e non sia possibile provvedere alla rettifica di cui al comma 1, il funzionario delegato emette un altro titolo sull'ordine di accreditamento, a carico del quale deve gravare la spesa, con il vincolo di commutazione in quietanza in conto entrate eventuali del MEF. 3. Se il rendiconto sia gia' stato reso, il funzionario delegato comunica le variazioni all'Amministrazione competente per gli opportuni provvedimenti. Art. 135 Elenchi mod. 66 T. / 31-ter C.G. dei buoni e degli ordinativi estinti 1. Le Tesorerie producono mensilmente, con procedura informatica, il prospetto mod. 66 T./31-ter C.G., per ciascun ordine di accreditamento, contenente l'elenco dei buoni mod. 31-bis C.G. per i prelevamenti in contanti, di quelli per il versamento delle ritenute, degli ordinativi estinti, con l'indicazione dell'importo totale dei pagamenti del mese, dei mesi precedenti e di quello generale. 2. Il prospetto mod. 66 T./31-ter C.G. e' prodotto anche per ciascun ordine di accreditamento commutato in quietanza. 3. Il prospetto mod. 66 T./31-ter C.G. e' inviato alla Corte dei conti con la contabilita' mensile di tesoreria, unitamente ai buoni e agli ordinativi estinti; una copia del prospetto e' inviata al funzionario delegato interessato per essere allegata al rendiconto della rispettiva apertura di credito. Art. 136 Riepiloghi modelli 57 T. degli elenchi mod 66 T./31-ter C.G. 1. Il totale dei pagamenti del mese su ciascun ordine di accreditamento, di cui agli elenchi mod. 66 T./31-ter C.G., e' riportato nei riepiloghi mod. 57 T., per ordine progressivo del capitolo e del numero degli ordini di accreditamento, distintamente per competenza e residui. 2. Il mod. 57 T. e' prodotto dalle Tesorerie, con procedura informatica, in triplice esemplare di cui uno va allegato alla contabilita' degli ordini di accreditamento da inviare alla Corte dei conti, uno e' trasmesso a cura della Tesoreria, all'Ufficio centrale del bilancio presso il competente Ministero ed uno viene trattenuto agli atti della Tesoreria medesima. 3. Nel caso di ordini di accreditamento emessi dagli uffici periferici delle Amministrazioni dello Stato, investiti di funzioni decentrate, viene prodotto altro esemplare del riepilogo mod. 57 T. da inviare alla competente RPS. 4. Gli ordini di accreditamento completamente estinti sono elencati in apposito mod. 57 T. prodotto nel mese in cui e' avvenuto l'ultimo pagamento. 5. I modd. 57 T. di cui al presente articolo sono riepilogati nella nota sommaria mod. 74 T. Art. 137 Contabilita' degli ordini di accreditamento 1. Le contabilita' dei pagamenti su ordini di accreditamento emessi dalle Amministrazioni centrali sono rese dalle Tesorerie alla Corte dei conti ed al competente Ufficio centrale del bilancio. 2. Le contabilita' dei pagamenti su ordini di accreditamento emessi dagli uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908, sono prodotte dalle Tesorerie provinciali alla Sezione regionale del controllo della Corte dei conti e alla RPS che hanno eseguito il controllo preventivo sui predetti ordini. 3. Le contabilita' di cui ai precedenti commi nonche' gli elaborati di cui agli articoli 135 e 136 sono trasmessi mensilmente e possono essere prodotti anche su supporto informatico che sostituisce la documentazione cartacea. 4. L'Amministrazione centrale della Banca invia alla RGS flussi informatici sui movimenti degli ordini di accreditamento, con le modalita' previste nel protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico di cui all'articolo 97. Art. 138 Visto di concordanza sulla situazione contabile degli ordini di accreditamento 1. I funzionari in verifica presso gli uffici periferici dello Stato o presso i cassieri delle amministrazioni centrali possono chiedere alle Tesorerie l'apposizione del "visto di concordanza" sulla situazione contabile degli ordini di accreditamento gestiti dai funzionari preposti agli uffici verificati. 2. Ai fini di cui al comma 1 i predetti funzionari compilano appositi prospetti, in duplice esemplare, contenenti l'elenco dei singoli ordini di accreditamento con l'indicazione dell'importo originario di ciascuno, dell'importo complessivo degli ordinativi e dei buoni emessi, e li inviano, per il tramite del titolare dell'ufficio sottoposto a verifica, alla competente Tesoreria. 3. La Tesoreria accerta la corrispondenza dei dati esposti nel prospetto con quelli risultanti dalle proprie scritture e, ove rilevi discordanze, deve farne menzione sul prospetto medesimo mediante apposite annotazioni; restituisce, quindi, al funzionario in verifica un esemplare del prospetto, convalidato con il timbro ufficiale e con la firma del capo della Tesoreria medesima, trattenendone una copia agli atti. Capo II Ordinativi su ruoli di spesa fissa Art. 139 Ordinativi mod. 56 C.G. 1. Gli ordinativi cartacei mod. 56 C.G. emessi dalle DPSV su ruoli di spesa fissa devono contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 71, le seguenti indicazioni: a) il numero progressivo del ruolo dell'Amministrazione; b) l'Amministrazione cui fa capo la spesa; c) il codice meccanografico che individua l'Amministrazione e il capitolo. 2. Gli ordinativi sono intestati e resi estinguibili con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 72 e seguenti. TITOLO IV CONTI CORRENTI DI TESORERIA E CONTABILITA' SPECIALI Capo I Disposizioni generali Art. 140 Conti di tesoreria 1. I conti aperti presso la tesoreria statale si distinguono in: a) conti correnti della tesoreria centrale; b) contabilita' speciali. Art. 141 Apertura, chiusura e modifica della denominazione dei conti di tesoreria 1. La RGS, di norma, su richiesta del titolare del conto o del funzionario delegato alla gestione dei fondi , autorizza la Banca all'apertura e alla chiusura dei conti di tesoreria nonche' alla modifica dell'intestazione degli stessi. 2. Ai fini della chiusura dei conti che presentano disponibilita' di somme, i titolari comunicano alla RGS la destinazione delle stesse. 3. Nei casi previsti dalla normativa di riferimento le disponibilita' residue relative a somme trasferite dallo Stato devono essere riversate all'entrata del bilancio statale. 4. La chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non movimentate da piu' di un anno, se non richiesta dai titolari, avviene ai sensi e con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, previa autorizzazione della RGS. Capo II Conti correnti di tesoreria centrale Art. 142 Normativa di riferimento 1. I conti correnti di tesoreria centrale sono aperti ai sensi della normativa seguente: a) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510; b) articoli 576 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; c) articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720; d) articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; e) specifiche disposizioni legislative e regolamentari. Art. 143 Funzionamenlo dei conti correnti della tesoreria centrale 1. I titolari dei conti correnti aperti presso la Tesoreria centrale o altro soggetto legittimato ad agire per conto chiedono all'I.Ge.P.A. o ad altro Ufficio cui sia stata attribuita la competenza alla movimentazione del conto il prelevamento dei fondi dai conti loro intestati, nel rispetto degli obblighi che la normativa vigente prevede per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali e secondo le modalita' operative approvate dalla RGS. 2. Gli ordini di prelevamento fondi di cui al comma 1 sono inviati dalla RGS alla Banca per l'estinzione. 3. Le modalita' di invio ed estinzione degli ordini di prelevamento fondi sono stabilite dal protocollo d'intesa e relativi allegati stipulato tra la RGS e la Banca. Capo III Contabilita' speciali Art. 144 Contabilita' speciali di tesoreria unica - tabella A della legge 720/1984 1. Le contabilita' speciali di tesoreria unica (tabella A) sono accese a favore dei soggetti tenuti al rispetto della normativa di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. 2. Qualora il soggetto ne faccia esplicita richiesta, la contabilita' speciale puo' essere aperta presso una Tesoreria diversa da quella competente per territorio. 3. Per il funzionamento delle contabilita' speciali si fa rinvio alla specifica normativa in vigore. Art. 145 Contabilita' speciali di conto corrente 1. Le contabilita' speciali di conto corrente aperte presso le tesorerie provinciali si distinguono in: a) contabilita' speciali di cui agli articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; b) contabilita' speciali di tesoreria unica ai sensi della legge 29 ottobre 1984, n.720, tabella B, e successive modificazioni; c) contabilita' speciali accese ai sensi di particolari disposizioni legislative e regolamentari. Art. 146 Contabilita' speciali ex articoli 585 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 1. Sulle contabilita' speciali di cui alla lettera a) dell'articolo 145 sono effettuati versamenti da parte di speciali amministrazioni o funzionari per formare fondi sui quali i titolari dispongono con ordinativi di prelevamento. 2. Su tali contabilita' speciali non possono essere versati fondi di bilancio, salvo che cio' sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. Art. 147 Contabilita' speciali di tesoreria unica - tabella B della legge 720/1984 1. Il funzionamento delle contabilita' speciali di cui alla lettera b) dell'articolo 145 e' disciplinato dall'articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni. Art. 148 Contabilita' speciali autorizzate da speciali disposizioni legislative o regolamentari 1. Le contabilita' speciali di cui alla lettera c) dell'articolo 145 sono aperte sulla base di: a) ordinanze; b) decreti emanati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni; c) altre particolari disposizioni legislative e regolamentari. Art. 149 Ordinativi tratti su contabilita' speciali 1. Gli ordinativi su contabilita' speciali devono contenere, oltre agli elementi di cui all'articolo 71, le seguenti indicazioni: a) la firma dell'addetto al riscontro contabile, qualora previsto; b) altre indicazioni o codici previsti da norme legislative o regolamentari, da disposizioni impartite dal MEF ovvero da protocolli convenzionali tra le amministrazioni interessate e le Tesorerie, previa intesa con 1'I.Ge.P.A.. 2. Gli ordinativi sono intestati e resi estinguibili con l'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 72 e seguenti. Art. 150 Divieto di girofondi 1. Le Tesorerie non possono dar corso ai titoli emessi dai titolari delle contabilita' speciali di un'amministrazione statale per il trasferimento dei fondi su altra contabilita' speciale della medesima amministrazione, con esclusione di quelli emessi dalle Amministrazioni a cio' autorizzate dalla legge 3 marzo 1960, n. 169, o da altre disposizioni legislative. Capo IV Rendicontazione Art. 151 Rendicontazione sulla gestione delle contabilita' speciali e dei conti correnti 1. Le Tesorerie rendicontano i movimenti delle contabilita' speciali e dei conti correnti con le modalita' previste dall'articolo 24. 2. I funzionari delegati titolari delle contabilita' speciali di cui agli articoli 146 e 148 rendono al competente Ufficio di riscontro della RGS il conto amministrativo della gestione nei termini previsti dalle norme di riferimento e con le modalita' stabilite dal predetto Dipartimento. Art. 152 Flussi informativi dei movimenti delle contabilita' speciali e dei conti correnti 1. La Banca trasmette giornalmente alla RGS, per il tramite della RUPA, flussi informativi dei movimenti dei conti di tesoreria (contabilita' speciali di conto corrente, conti di tesoreria unica e conti correnti della tesoreria centrale). TITOLO V PAGAMENTI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME Art. 153 Emissione ed intestazione dei titoli di spesa 1. Le disposizioni delle presenti Istruzioni relative all'emissione e all'intestazione dei titoli di spesa si applicano anche ai pagamenti disposti dalle amministrazioni statali aventi autonomia contabile e di bilancio nonche' dagli altri soggetti a cio' autorizzati da disposizioni legislative o regolamentari, che sono titolari di conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato. 2. Prima di disporre i pagamenti le amministrazioni interessate hanno l'obbligo di versare le somme occorrenti nei rispettivi conti correnti di cui al comma I. Art. 154 Imputazione dei pagamenti 1. Le Tesorerie contabilizzano i pagamenti effettuati giornalmente distintamente per amministrazione emittente e li rendicontano mensilmente a ciascuna amministrazione anche mediante strumenti informatici. 2. Le amministrazioni interessate verificano la regolarita' dei pagamenti e inviano alla RGS e all'Amministrazione centrale dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria un prospetto riepilogativo dei pagamenti medesimi distinti per Tesoreria che li ha effettuati, evidenziando, per ciascuna di esse, l'importo complessivo di quelli non riconosciuti regolari. 3. La RGS dispone, per l'importo complessivo dei pagamenti riconosciuti regolari di pertinenza di ciascuna amministrazione, un ordine di prelevamento dal conto corrente che ogni amministrazione intrattiene presso la Tesoreria centrale. La Tesoreria centrale esegue il prelevamento per l'addebito dei pagamenti medesimi, emette contestualmente quietanza di fondo somministrato a favore dell'Amministrazione centrale dell'Istituto incaricato del servizio di tesoreria ed invia detta quietanza alla medesima Amministrazione centrale. 4. La RGS da' comunicazione alle amministrazioni interessate dell'avvenuto addebitamento dei pagamenti nei rispettivi conti correnti. TITOLO VI PAGAMENTI IN CONTO SOSPESO E TITOLI DI SPESA DA REGOLARIZZARE Art. 155 Scritturazione in esito definitivo dei pagamenti in conto sospeso 1. I pagamenti in conto sospeso di cui all'articolo 17 sono scritturati in esito definitivo con le modalita' previste dagli articoli seguenti. Art. 156 Titoli di spesa collettivi 1. I titoli di spesa collettivi sono contabilizzati in esito definitivo quando siano state pagate tutte le quote oppure per la somma effettivamente pagata: a) quando le quote insolute non siano piu' dovute o non possano piu' pagarsi; b) quando sia trascorso il termine fissato per il pagamento. 2. Nei casi di cui al comma 1 i titoli sono resi in contabilita' e agli stessi e' allegata una dimostrazione nella quale sono riportate le caratteristiche del titolo, la somma pagata e quella da pagare. Gli importi pagati sono portati in detrazione del conto sospeso. Art. 157 Titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio 1. I titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio e scritturati dalle Tesorerie in conto sospeso ai sensi dell'articolo 17, sono contabilizzati in esito definitivo nel momento in cui agli stessi viene attribuita la nuova imputazione. Art. 158 Titoli di spesa pagati per conto di altre Tesorerie 1. I titoli di spesa emessi a carico del bilancio dello Stato, delle amministrazioni od aziende autonome dello Stato sulle contabilita' speciali, da pagarsi in contanti fuori della provincia in cui hanno sede le autorita' emittenti, sono trasmessi dalla Tesoreria che li riceve a quella della provincia ove i creditori si trovano con elenco descrittivo mod. 129 T. a firma del capo della Tesoreria. Ogni elenco deve avere un numero d'ordine progressivo per esercizio e per Tesoreria destinataria. 2. Ciascuna Tesoreria, con elenchi mod. 129 T., spedisce entro il giorno 23 di ogni mese alle Tesorerie assegnatarie i titoli di spesa estinti per loro conto, scritturati fra i pagamenti in conto sospeso. Qualora per qualsiasi ragione le spedizioni non possano essere effettuate nel termine suindicato, esse vengono rinviate al mese successivo. 3. Il giorno 28 del mese la Tesoreria pagatrice scarica dal conto sospeso collettivi l'importo complessivo pagato e la Tesoreria assegnataria pone in esito definitivo i titoli pagati gia' pervenuti, scritturando al conto sospeso quelli non ancora ricevuti. Sui titoli pagati e' riportata l'annotazione che trattasi di: "titolo pagato da altra Tesoreria e scritturato in conto sospeso il ............". 4. Nel caso in cui il giorno 28 sia festivo o non lavorativo, le menzionate scritturazioni contabili di accreditamento e di addebitamento, sono eseguite il precedente giorno lavorativo. Art. 159 Pagamenti urgenti 1. Fermo restando il divieto assoluto di emettere e pagare titoli di spesa provvisori, qualora le amministrazioni statali debbano effettuare pagamenti urgenti e improcrastinabili e non sia possibile far pervenire tempestivamente alle Tesorerie i titoli di spesa (mandati informatici o ordini di accreditamento) per ristrettezza di tempo o per difficolta' di comunicazioni, le amministrazioni stesse, per il tramite dei competenti Uffici centrali del bilancio o delle RPS, inoltrano alla RGS apposita richiesta di pagamento urgente. Verificata la presenza dei predetti requisiti, la RGS autorizza la Banca a effettuare i pagamenti urgenti richiesti, pur in assenza del titolo di spesa che li disponga. Detti pagamenti sono contabilizzati dalla Banca in conto sospeso collettivi ai sensi dell'articolo 17. Le amministrazioni statali competenti emettono tempestivamente il titolo di spesa destinato alla regolarizzazione del pagamento urgente. Art. 160 Titoli di spesa pagati da regolarizzare 1. Sono scritturati a "titoli di spesa da regolarizzare" ed evidenziati nel modello giornaliero 82T e in quello mensile 59T i titoli di spesa pagati: a) dalle Tesorerie e non contabilizzati per riscontrate irregolarita', anche di carattere formale; b) dagli altri uffici pagatori e rimborsati dalle Tesorerie per i quali siano state riscontrate successivamente irregolarita'; c) prodotti in contabilita' e successivamente stralciati dalla Corte dei conti o dalle Amministrazioni centrali o periferiche competenti, comprese quelle a ordinamento autonomo. 2. I titoli di cui al comma 1, anche quando sono inviati per la regolarizzazione ad altre Tesorerie o agli uffici pagatori o alle Amministrazioni emittenti, continuano a figurare fra i titoli di spesa da regolarizzare presso la Tesoreria, che non li contabilizza in uscita fino a che non siano restituiti regolarizzati o non ne venga rimborsato l'importo. 3. In sostituzione dei titoli spediti per la regolarizzazione viene emessa apposita dichiarazione, contenente gli estremi dei titoli stessi e la indicazione dell'ufficio destinatario, custodita con le cautele e modalita' previste per la conservazione dei titoli di spesa estinti. Le Tesorerie curano che le partite di cui trattasi vengano eliminate con la massima urgenza. TITOLO VII ALTRE DISPOSIZIONI Capo I Trasferimento fondi tra Tesorerie Art. 161 Ordini di pagamento per trasferimento fondi 1. Il trasferimento dei fondi da una Tesoreria ad un'altra puo' essere eseguito soltanto nell'interesse delle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei loro rapporti con il servizio di tesoreria. 2. Per il trasferimento dei fondi si utilizza una procedura telematica che prevede, a fronte del versamento delle somme da trasferire, l'emissione di quietanza mod. 121T imputata ad apposito capitolo fuori bilancio. La procedura genera automaticamente presso la Tesoreria assegnataria un ordine di pagamento per l'esecuzione del trasferimento fondi. 3. Alla quietanza e all'ordine di pagamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di quietanze d'entrata e di titoli di spesa. 4. Gli ordini di pagamento inestinti al termine del quinto esercizio successivo a quello di emissione sono trasmessi dalle Tesorerie alla RGS, su richiesta di quest'ultima, ai fini dell'incameramento all'erario dello Stato. 5. In caso di smarrimento dell'ordine di trasferimento fondi prima del pagamento la Tesoreria rilascia il certificato sostitutivo mod. 128 T. Capo II Perenzione titoli di spesa Art. 162 Perenzione dei titoli di spesa 1. I titoli di spesa non riscossi entro i termini previsti da disposizioni legislative, regolamentari o dalle presenti istruzioni, sono soggetti a perenzione. 2. I creditori possono richiedere la riemissione dei titoli di spesa colpiti da perenzione alle amministrazioni emittenti, purche' non sia sopraggiunta prescrizione. 3. Agli adempimenti conseguenti alle disposizioni dei commi 1 e 2 si provvede secondo le disposizioni di cui agli articoli 443 e 451 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni, nonche' di quelle contenute nella circolare di chiusura delle contabilita' emanata annualmente dalla RGS. Art. 163 Termine di perenzione dei titoli di spesa e degli ordini di accreditamento 1. La perenzione di cui all'articolo 162 si verifica: a) per gli ordinativi tratti su ordini di accreditamento e su contabilita' speciali, qualora restino interamente inestinti al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello di emissione; b) per gli ordini di accreditamento, qualora siano rimasti in tutto o in parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario di emissione ad eccezione di quelli per i quali sia stato chiesto il trasporto al nuovo esercizio. 2. I titoli di spesa colpiti dalla perenzione debbono considerarsi privi di validita' e, come tali, vanno restituiti alle amministrazioni emittenti per l'annullamento. 3. Agli ordini di pagamento per trasferimento fondi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4. 4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli di spesa telematici di cui agli articoli 102 e seguenti. Art. 164 Quote insolute su titoli di spesa collettivi 1. Il termine di perenzione di cui all'articolo 162, comma 1, si applica anche alle quote insolute dei titoli di spesa collettivi. Detti titoli, alla chiusura dell'esercizio finanziario successivo a quello di emissione, vegono ridotti dalle Tesorerie all'importo effettivamente pagato e contabilizzati in esito definitivo. 2. Le Tesorerie segnalano alle amministrazioni emittenti le quote rimaste insolute. Capo III Atti impeditivi al pagamento Art. 165 Sospensione del pagamento 1. Le Tesorerie sospendono i pagamenti solo su disposizione delle amministrazioni emittenti i titoli di spesa o in presenza degli atti previsti dall'art. 498 R.D. 23 maggio 1924, n. 827. 2. In caso di atti impeditivi contro soggetti privati beneficiari di titoli di spesa la Tesoreria, citata a rendere dichiarazione di terzo, provvede agli adempimenti previsti dall'art. 498 R. D. n. 827 del 1924 e rende la dichiarazione rappresentando soltanto di aver sospeso il pagamento dei titoli e di aver trasmesso gli atti all'amministrazione ordinatrice della spesa. 3. In mancanza di titoli a favore del soggetto privato esecutato, la Tesoreria dichiara di non aver ricevuto titoli di spesa successivamente alla notifica dell'atto impeditivo. 4. Qualora l'atto impeditivo sia rivolto contro uffici centrali o periferici dello Stato, aziende e amministrazioni autonome statali, ovvero altri enti pubblici o enti operanti nel settore dei pagamenti pubblici, la Tesoreria vincola le eventuali disponibilita' del debitore esecutato nella misura stabilita dalla legge e rende la conseguente dichiarazione di terzo. Ove non esistano ovvero siano insufficienti le disponibilita' dell'Amministrazione centrale esecutata, la Tesoreria vincola le disponibilita' eventualmente esistenti delle Amministrazioni periferiche da essa dipendenti. 5. La Tesoreria trasmette alle Amministrazioni interessate, all'Avvocatura dello Stato e ai funzionari delegati copia dell'atto impeditivo e della dichiarazione di terzo. 6. Le eventuali inibitorie o diffide notificate, anche a mezzo di ufficiale giudiziario, alla Tesoreria non determinano la sospensione dei pagamenti. La Tesoreria da' informativa di tali atti all'Amministrazione emittente, senza dare comunicazione agli interessati circa l'inefficacia degli atti stessi. Art. 166 Evidenza degli atti impeditivi 1. Le Tesorerie tengono evidenza in apposita rubrica, anche con modalita' informatiche, di tutti gli atti impeditivi, ancorche' nulli o inefficaci. 2. Nella rubrica sono annotati: - il numero di iscrizione della procedura nel ruolo generale; - i dati identificativi del creditore procedente; - il legale che assiste i creditori procedenti nella procedura esecutiva; - i dati identificativi del debitore esecutato; - l'importo pignorato; - l'importo accantonato o i titoli restituiti e il relativo controvalore; - la data di resa della dichiarazione di terzo; - la data di notifica dell'ordinanza di assegnazione e della sua esecuzione; - gli eventuali provvedimenti di sospensione della procedura e/o dell'esecuzione dell'ordinanza di assegnazione, di estinzione della procedura esecutiva e gli atti introduttivi del giudizio di accertamento dell'obbligo. 3. Nella medesima rubrica vengono inoltre annotate le comunicazioni intese a portare a conoscenza della Sezione le sentenze dichiarative di fallimento, i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa, i decreti di ammissione alla procedura di amministrazione controllata e di concordato preventivo, nonche' i provvedimenti che comunque incidono sulla capacita' di riscuotere e dare quietanza dei beneficiari dei titoli di spesa; in presenza di tali comunicazioni, i titoli a favore dei soggetti interessati devono essere restituiti all'Amministrazione emittente unitamente a copia della comunicazione ricevuta. 4. Le evidenze di cui sopra vanno completate con i riferimenti ai corrispondenti atti risolutivi. Art. 167 Dichiarazione di quantita' 1. Ciascuna Tesoreria rende la dichiarazione di quantita' con le modalita' previste dal Codice di procedura civile esclusivamente con riguardo ai conti accesi presso la stessa, ai titoli di spesa e ai cespiti giacenti presso la medesima. 2 La dichiarazione di terzo deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'articolo 547 del Codice di procedura civile, nonche' l'esatta descrizione dei titoli di spesa o disponibilita' di tesoreria colpite (specie, data, numero, creditore, importo, bilancio di esercizio, capitolo). Deve altresi' specificare i pignoramenti ed i sequestri precedentemente eseguiti presso la medesima Tesoreria in danno del medesimo soggetto debitore. Art. 168 Impignorabilita' e/o insequestrabilita' delle somme 1. In tutti i casi in cui l'ordinamento giuridico riconosca impignorabili e/o insequestrabili determinate disponibilita', le Tesorerie sono tenute ad apporre ugualmente il vincolo ad eccezione dei soli casi in cui norme di legge espressamente le esonerino dell'obbligo di accantonare. 2. In tale ultimo caso le Tesorerie dovranno rendere la dichiarazione indicando le eventuali disponibilita' di pertinenza dell'amministrazione debitrice e dichiarando di non aver apposto il vincolo in quanto espressamente esonerate da una disposizione di legge, i cui estremi dovranno essere esattamente indicati. Art. 169 Risoluzione degli atti impeditivi 1. L'impedimento al pagamento cessa: a) in caso di procedura esecutiva non iscritta a ruolo, qualora siano decorsi 90 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento o qualora sia intervenuto atto di rinuncia all'esecuzione; b) in caso di provvedimento definitivo di estinzione emesso dal giudice dell'esecuzione; c) a seguito di sentenza passata in giudicato che accerti la nullita' della procedura esecutiva; d) nel caso in cui il sequestro perda efficacia, ai sensi dell'art. 669 novies c.p.c., ovvero venga revocato o nei limiti in cui il provvedimento originario sia modificato, ai sensi dell'art. 669 decies c.p.c.. 2. Nei casi indicati nel comma 1, la Tesoreria procede allo svincolo dell'accantonamento, previa acquisizione di idonea attestazione della Cancelleria competente. 3. I titoli di spesa riammessi a pagamento devono pervenire alla Tesoreria accompagnati da una nota autorizzativa dell'Amministrazione emittente. 4. La cessazione degli effetti degli atti impedimenti va annotata nella rubrica di cui all'art. 166 con indicazione dei documenti giustificativi e di essa va data notizia all' Amministrazione interessata. Art. 170 Ordinanze di assegnazione 1. Le Tesorerie eseguono tempestivamente, e comunque nel termine previsto dalla legge, le ordinanze di assegnazione di somme oggetto di pignoramento o sequestro su richiesta dei creditori assegnatari. 2. Qualora i creditori non richiedano una diversa modalita' di pagamento (accreditamento in conto corrente bancario o postale, pagamento in contanti presso la Tesoreria), il pagamento viene eseguito trasmettendo al domicilio anche elettivo del creditore un vaglia cambiario non trasferibile della Banca d'Italia a lui intestato a mezzo del servizio postale mediante piego assicurato. Art. 171 Fermi amministrativi 1. Qualora pervengano alle Tesorerie da Amministrazioni centrali dello Stato ovvero da uffici periferici provvedimenti di fermo amministrativo, le Tesorerie sospendono il pagamento dei titoli giacenti o successivamente pervenuti a favore del soggetto nei cui confronti e' disposto il fermo, restituendoli all'Amministrazione emittente e dandone notizia all'ufficio che ha disposto il provvedimento. L'efficacia del fermo cessa per revoca del medesimo ovvero - nel caso in cui non siano stati indicati i titoli di spesa per i quali si e' chiesta la sospensione del pagamento e non siano pervenuti alla Tesoreria titoli di spesa a favore del debitore - decorso il termine di 60 giorni dal ricevimento del provvedimento. PARTE QUARTA DEPOSITI TITOLO I DEPOSITI PROVVISORI Art. 172 Costituzione di depositi provvisori in contante presso le Tesorerie 1. Presso le Tesorerie possono essere costituiti depositi provvisori nell'interesse della pubblica amministrazione nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero su autorizzazione del MEF 2. Il versamento per la costituzione dei depositi provvisori e' effettuato con i valori di cui all'articolo 47. 3. Per la costituzione di un deposito provvisorio l'interessato presenta alla Tesoreria la distinta di versamento mod. 125 T. contenente: a) le indicazioni delle complete generalita' della persona fisica del depositante, specificando ove del caso la denominazione dell'ente per conto del quale il deposito e' costituito; b) la causale del deposito; c) l'indicazione, nei casi previsti, dell'amministrazione nel cui interesse il deposito e' costituito. 4. Le Tesorerie rilasciano la quietanza mod. 123 T. nella quale sono riportati tutti i dati indicati nella distinta di versamento di cui al comma precedente. Art. 173 Tipologie di depositi provvisori 1. Sono costituiti come depositi provvisori presso le Tesorerie: a) i depositi per concorrere alle aste nell'interesse dello Stato e di altre amministrazioni ed enti pubblici, anche ad ordinamento autonomo; b) le somme versate nei conti correnti postali delle Tesorerie per le quali risulti dubbia l'imputazione; c) gli importi dei vaglia cambiari, emessi in commutazione di titoli di spesa, che non sia stato possibile recapitare ai beneficiari o che siano stati da questi restituiti, nei casi previsti dall'articolo 96, comma 5; d) le somme rivenienti dall'estinzione dei titoli di spesa da accreditare in conto corrente bancario o postale e restituite dalle banche o dalle Poste in quanto non potute accreditare, per qualsiasi causa, nei conti dei creditori, nei casi previsti dall'articolo 96, comma 5; e) i depositi a garanzia dell'estrazione delle vincite di concorsi a premi, lotterie, tombole e pesche di beneficenza; f) i depositi per la revisione di analisi di sostanze destinate all'alimentazione; g) i depositi per il rilascio di certificati di importazione e di esportazione nell'ambito degli stati membri dell'Unione Europea o di paesi terzi; h) ogni altro deposito previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero autorizzato, in casi eccezionali, dagli uffici del MEF. Art. 174 Norme particolari per la costituzione di alcuni depositi provvisori 1. Per i depositi provvisori di cui all'articolo 173, lettera a), il depositante deve esibire alla competente Tesoreria la lettera d'invito dell'amministrazione cauzionata o il relativo bando di gara dai quali risulti la richiesta di costituzione del deposito. 2. Per i depositi di cui all'articolo 173, lettera e), l'interessato deve esibire alla competente Tesoreria provinciale la comunicazione con la quale l'amministrazione cauzionata richiede la costituzione del deposito. Art. 175 Estinzione dei depositi provvisori 1. L'estinzione dei depositi puo' avvenire mediante: a) restituzione del deposito all'avente diritto; b) incameramento a favore dell'erario dello Stato per decorso del termine biennale; c) incameramento del deposito da parte dell'amministrazione cauzionata. 2. L'estinzione dei depositi e' disposta dalla competente DPSV per quelli costituiti presso le Tesorerie provinciali e dall'IGe.P.A. per quelli costituiti presso la Tesoreria centrale. Art. 176 Restituzione dei depositi provvisori 1. Gli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, autorizzano la restituzione dei depositi provvisori previo nulla osta da parte dell'amministrazione che ne aveva disposto o richiesto la costituzione. 2. La restituzione del deposito va fatta a favore del depositante o del suo legale rappresentante o di altro avente diritto quale risulta dai documenti esibiti alla DPSV o all'I.Ge.P.A.. 3. Per la restituzione parziale o totale di ciascun deposito l'ufficio competente ne autorizza la Tesoreria presso la quale e' stato costituito, trasmettendo la relativa quietanza mod. 123 T. L'autorizzazione e' compilata sul retro della quietanza nel caso di restituzione totale. 4. Nel caso di restituzione parziale la quietanza mod. 123 T. va allegata al primo ordinativo mod. 180 T. e viene trattenuta dalla Tesoreria fino all'estinzione totale del deposito. 5. La Tesoreria annota sulla quietanza mod. 123 T. o su apposita evidenza da allegare alla stessa le singole restituzioni parziali e ad avvenuta estinzione del deposito allega la quietanza all'ultimo ordinativo mod. 180 T. 6. All'ordine di restituzione totale e all'ordinativo mod. 180 T. per la restituzione parziale si applicano le disposizioni per l'intestazione e l'estinzione dei titoli di spesa previste dalle presenti Istruzioni. 7. Ove un deposito debba essere totalmente o parzialmente introitato a favore dell'erario, il competente ufficio indica sull'ordine di restituzione il vincolo di commutazione in quietanza di entrata con la specificazione del capitolo del bilancio dello Stato. Art. 177 Incameramento dei depositi su disposizione dell'Amministrazione cauzionata 1. Gli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, sulla base di appositi decreti emessi dalle autorita' cauzionate nei casi di inadempienza da parte dei depositanti, dispongono, mediante autorizzazione redatta sul retro della quietanza o su foglio a parte, il versamento del relativo importo secondo le modalita' indicate nel decreto di incameramento o, in mancanza, in conto entrate eventuali del Tesoro. 2. Nel caso di incameramento parziale del deposito, la parte residua che non sia piu' soggetta a vincoli e' restituita all'avente diritto. Qualora permanga l'originario vincolo, la parte non incamerata viene invece commutata in altro deposito provvisorio avente le stesse caratteristiche del precedente. Art. 178 Incameramento dei depositi provvisori per decorso del termine biennale 1. Le Tesorerie, entro il mese di febbraio di ciascun anno, segnalano agli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, mediante gli elenchi modd. 118-ter T. e 118quater T., i depositi provvisori ancora vigenti alla scadenza dell'esercizio successivo a quello di costituzione. 2. Gli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, effettuati gli accertamenti di competenza circa la validita' dei depositi, dispongono l'incameramento di quelli per i quali non si debba procedere alla restituzione agli aventi diritto. 3. Per l'incameramento dei depositi i competenti uffici emettono un ordine cumulativo, da estinguere mediante commutazione in quietanza da imputare al capo X, cap. 2368 del bilancio dello Stato, con allegato l'elenco in duplice esemplare dei depositi da incamerare nonche' la distinta di versamento mod. 124 T. 4. Le Tesorerie inviano agli uffici indicati all'articolo 175, comma 2, la quietanza di cui al comma 3, con allegato un esemplare dell'elenco dei depositi incamerati. Art. 179 Depositi a cauta custodia 1. I depositi a cauta custodia costituiti su richiesta dell'autorita' amministrativa o giudiziaria sono ricevuti dalle Tesorerie previa ricognizione dei valori consegnati, anche se presentati in pieghi gia' chiusi e muniti di ceralacca. 2. Della ricognizione di cui al comma 1, da effettuarsi con l'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione a favore della quale il deposito e' costituito, viene redatto e sottoscritto processo verbale in quattro esemplari di cui il primo e' unito al piego, il secondo e il terzo sono trasmessi all'LGe.P.A. e alla DPSV. 3. Per i depositi costituiti presso la Tesoreria centrale sia il secondo sia il terzo esemplare del verbale di cui al comma 2 sono inviati all'I.Ge.P.A. 4. La restituzione dei depositi, da effettuarsi mediante consegna agli aventi diritto degli stessi oggetti facenti parte del deposito, e' disposta con apposito ordine stilato sul retro della quietanza o su foglio ad essa allegato, emesso dalle DPSV o dall'I.Ge.P.A., a seconda che i depositi siano costituiti presso le Tesorerie provinciali o presso la Tesoreria centrale. Art. 180 Depositi a cauta custodia di partecipazioni azionarie dello Stato 1. Le partecipazioni delle Amministrazioni statali in societa' per azioni sono costituite in deposito a cauta custodia presso la Tesoreria centrale, su richiesta dell'Amministrazione titolare della partecipazione, previa autorizzazione dell'I.Ge.P.A.. 2. I depositi di cui al comma 1 si concretizzano nel materiale trasferimento presso la Tesoreria del relativo certificato azionario, ovvero in una scritturazione contabile per i titoli dematerializzati accentrati presso la societa' di gestione centralizzata dei titoli di Stato. 3. Una volta costituito il deposito la relativa quietanza mod. 123T viene consegnata all'Amministrazione titolare del deposito. 4. Ogni successiva acquisizione della medesima partecipazione azionaria comporta il discarico contabile del deposito esistente e la costituzione di un nuovo deposito rappresentativo dell'intera partecipazione detenuta. 5. Per la contabilizzazione delle operazioni di cessione parziale o totale delle partecipazioni azionarie detenute valgono le medesime regole previste per la restituzione dei depositi provvisori di cui all'articolo 176. TITOLO II DEPOSITI DEFINITIVI Art. 181 Gestione dei depositi definitivi 1. I depositi definitivi sono costituiti nell'interesse della pubblica amministrazione nei casi previsti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero su autorizzazione del MEF. 2. I depositi definitivi sono costituiti esclusivamente in numerario, previa presentazione alla Tesoreria competente della distinta di versamento mod. 125-bisT sottoscritta dall'interessato. 3. I depositi sono gestiti dal MEF, con le modalita' previste dal decreto Ministeriale 2 novembre 2004, per il tramite delle DPSV territorialmente competenti, alle quali le Tesorerie inviano copia della distinta di versamento di cui al comma 2, attestante la costituzione del deposito. 4. Le somme depositate, versate sulle apposite contabilita' speciali di girofondi aperte presso ogni Tesoreria provinciale, sono mensilmente girate su un apposito conto corrente di Tesoreria centrale. 5. Per la restituzione delle somme depositate e per il pagamento dei relativi interessi si applicano le disposizioni previste dagli articoli 153 e 154, riguardanti i pagamenti per conto delle amministrazioni ed aziende autonome. PARTE QUINTA TITOLI DI STATO TITOLO I TITOLI DEMATERIALIZZATI Art. 182 Emissione BUONI ordinari del tesoro 1. Le emissioni dei buoni ordinari del tesoro sono fissate con singoli decreti del direttore generale del tesoro, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nei quali vengono indicati l'importo, la durata, la scadenza, le date ed eventualmente il prezzo base di collocamento ed ogni altra caratteristica. 2. Le richieste di acquisto dei buoni ordinari del tesoro vengono effettuate dagli operatori per via telematica e le relative operazioni sono affidate alla Banca nell'ambito del servizio di tesoreria dello Stato. 3. I buoni ordinari del tesoro sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto nei conti aperti presso gli intermediari abilitati e confluiscono nella gestione accentrata dei titoli di stato. 4. La Tesoreria provinciale di Milano emette, per l'importo complessivo dei buoni relativi a ciascuna scadenza, quietanze mod. 121 T con imputazione al pertinente capitolo di bilancio. Art. 183 Pagamento degli interessi e rimborso del capitale dei buoni ordinari del tesoro 1. Il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale dei buoni ordinari del tesoro sono effettuati dalla Tesoreria provinciale di Milano per il tramite della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. 2. L'importo degli interessi riconosciuto in via anticipata ai sottoscrittori viene scritturato dalla predetta tesoreria in conto sospeso, dal quale viene discaricato all'atto in cui il Dipartimento del tesoro ne autorizza la contabilizzazione in esito definitivo, per la successiva imputazione al bilancio dello Stato da effettuarsi a cura dello stesso Dipartimento. Art. 184 Contabilita' mensile dei buoni ordinari del tesoro 1. Entro il giorno 10 di ogni mese la Tesoreria provinciale di Milano invia al Dipartimento del tesoro la contabilita' relativa ai buoni ordinari del tesoro emessi e agli interessi esitati nel mese precedente. 2. La contabilita' di cui al comma 1 e' costituita dalle quietanze mod. 121 T. e dal mod. 206 T. relativo agli interessi a carico del bilancio dello Stato. 3. La Banca invia mensilmente al Dipartimento del tesoro il mod. 78 Cat. riassuntivo, nel quale sono evidenziati gli importi relativi al capitale rimborsato e agli interessi esitati nel mese precedente. Art. 185 Emissione dei titoli del debito pubblico 1. Le emissioni dei titoli di Stato a medio-lungo termine sono stabilite con singoli decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nei quali vengono indicati le caratteristiche del prestito e le modalita' di esecuzione delle aste. 2. Le richieste di acquisto dei titoli vengono effettuate dagli operatori per via telematica e le relative operazioni sono affidate alla Banca. 3. I rapporti fra il MEF e la Banca, correlati all'effettuazione delle aste, sono disciplinati da specifici accordi. 4. I titoli di Stato a medio-lungo termine sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto nei conti aperti presso gli intermediari abilitati e confluiscono nella gestione accentrata dei titoli di Stato. 5. A fronte dei titoli sottoscritti, la Tesoreria provinciale di Roma emette, distintamente per capitale, per dietimi di interesse e per scadenza dei titoli, quietanze mod. 121 T con imputazione al pertinente capitolo di bilancio. Art. 186 Servizio finanziario dei titoli del debito pubblico 1. Il rimborso del capitale dei titoli del debito pubblico a medio lungo termine dematerializzati e il pagamento dei relativi interessi sono effettuati dalla Tesoreria provinciale di Roma per il tramite della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato. 2. La Tesoreria provinciale di Roma, entro il giorno 10 del mese, invia al Dipartimento del tesoro la contabilita' dei pagamenti riferiti al mese precedente. 3. I pagamenti di cui al comma 2 sono riportati sul mod. 78 Cat., distintamente per capitale e interessi, nonche' sulla nota riepilogativa mod. 260 D.P. e vengono imputati direttamente al bilancio dello Stato dal Dipartimento del tesoro dopo le prescritte verifiche. TITOLO II NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI TITOLI DI STATO NON DEMATERIALIZZATI Art. 187 Rimborso del capitale e pagamento degli interessi dei titoli di Stato non dematerializzati. 1. Le Tesorerie eseguono, per conto del Dipartimento del tesoro, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale dei titoli di Stato al portatore scaduti e non prescritti. 2. Le Tesorerie provvedono, altresi', al pagamento dei tagliandi maturati e non prescritti relativi ai titoli nominativi. 3. Il rimborso del capitale di titoli nominativi appartenenti a prestiti scaduti e non prescritti e' disposto dal Dipartimento del tesoro mediante emissione di mandati pagabili presso le Tesorerie. 4. Il pagamento di singole cedole o tagliandi relativi a prestiti vigenti, sia al portatore sia nominativi, puo' avvenire solo qualora il detentore rilasci una dichiarazione con la quale attesta, sotto la propria responsabilita', la mancata detenzione del mantello. In caso contrario le cedole non prescritte relative a titoli al portatore possono essere presentate all'incasso presso le Tesorerie solo alla scadenza del prestito congiuntamente al mantello del titolo, il pagamento dei tagliandi relativi ai titoli nominativi e' invece disposto dal Dipartimento del tesoro all'atto della presentazione dei titoli scaduti e non prescritti come previsto al comma 3. 5. Le Tesorerie custodiscono i fogli di ruolo relativi a titoli nominativi, emessi per un capitale nominale pari o superiore a 2.582,28 euro, appartenenti a prestiti vigenti. Il pagamento degli interessi su detti titoli si effettua presso la Tesoreria che detiene il relativo foglio di ruolo, sul quale deve essere annotato il pagamento medesimo. 6. La Tesoreria sospende il pagamento dei titoli o delle cedole esibiti per la riscossione riconosciuti illegittimi, sospetti di falsita' o deteriorati, li prende in carico e li trasmette al Dipartimento del tesoro per l'eventuale convalida ed il successivo pagamento mediante emissione di buoni o mandati ovvero per la dematerializzazione dei titoli appartenenti a prestiti vigenti. 7. Le Tesorerie effettuano il pagamento ai beneficiari dei buoni e mandati emessi dal Dipartimento del tesoro. 8. I buoni e i mandati inestinti cessano di avere effetto al termine dell'esercizio successivo a quello di emissione e vengono restituiti al Dipartimento del tesoro al quale gli interessati possono chiederne la riemissione nel caso in cui il relativo diritto non sia prescritto. 9. Sulle cedole, sui tagliandi, sui titoli, sui mandati e sui buoni estinti le Tesorerie appongono il timbro a calendario con la dicitura "pagato". 10. I pagamenti di cui al presente articolo sono imputati direttamente al bilancio dello Stato dal Dipartimento del tesoro, sulla base delle contabilita' mensili inviate dalle Tesorerie e dopo i prescritti controlli. Art. 188 Contabilita' dei pagamenti di debito pubblico 1. Le contabilita' dei pagamenti del debito pubblico di cui all'articolo 187, distinte per competenza e residui e per titoli nominativi e al portatore, sono rese dalle Tesorerie alla fine di ogni mese. 2. Il capo della Tesoreria, accertatosi che i titoli e i valori pagati non manchino di alcuna delle prescritte formalita' e riconosciuta, mediante il confronto con le scritture e con i titoli e valori medesimi, l'esatta compilazione degli elenchi e della nota riassuntiva mod. 260 D.P., appone la propria firma sugli uni e sull'altra. 3. Il confezionamento dei pieghi, nei quali si racchiudono i soli titoli e valori estinti viene effettuato alla presenza del direttore della DPSV. 4. In sede di confezionamento dei pieghi le Tesorerie redigono apposito verbale in quattro esemplari delle operazioni effettuate, di cui uno da consegnare al direttore della DPSV con allegate copie degli elenchi analitici e della nota riassuntiva, un altro da spedire al Dipartimento del tesoro in piego separato da quello contenente i titoli e i valori, unitamente agli originali degli elenchi analitici e della nota riassuntiva di cui sopra, gli altri da trattenere agli atti delle Tesorerie. Sui pieghi e' apposto il sigillo della DPSV e quello della Tesoreria. 5. Le contabilita' sono spedite al Dipartimento del tesoro in piego assicurato, entro il 10 del mese successivo a quello cui i pagamenti si riferiscono. 6. Qualora a seguito delle prescritte verifiche da parte del Dipartimento del tesoro dovessero emergere irregolarita' nei pagamenti, lo stesso ne da' comunicazione alla Tesoreria competente che provvede alla relativa sistemazione. PARTE SESTA MONETE METALLICHE Art. 189 Somministrazione delle monete di nuova fabbricazione 1. La Cassa speciale per le monete a debito dello Stato custodisce le monete di nuova fabbricazione che le vengono fornite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. e provvede, su disposizione del Dipartimento del tesoro, alla loro somministrazione alle Tesorerie. 2. Nel giorno di effettiva consegna delle monete, la Tesoreria di Roma emette una quietanza mod. 121 T con imputazione al capo X, capitolo 5010, per riconoscere all'erario il controvalore complessivo delle monete relativo a ciascuna somministrazione. La predetta Tesoreria invia, con cadenza settimanale, alla competente direzione del Dipartimento del tesoro le quietanze di cui sopra per il successivo inoltro alla Cassa speciale. 3. In attesa che la Cassa speciale riceva le quietanze di cui al comma 2, il verbale di consegna delle monete al vettore incaricato di effettuarne la spedizione alle Tesorerie costituisce, in via provvisoria, documento di discarico contabile per il cassiere speciale. 4. Le Tesorerie all'atto del ricevimento delle monete le assumono in carico per il valore dichiarato sui contenitori, senza procedere alla contestuale apertura dei medesimi, salva la possibilita' di segnalare eventuali differenze che dovessero emergere in occasione dei successivi controlli, come previsto dall'articolo 190. 5. Le Tesorerie redigono apposito verbale per il valore dichiarato delle monete ricevute; detto verbale e' inviato alla Cassa speciale, ai fini del discarico delle proprie scritture, entro sette giorni dal ricevimento delle monete. Art. 190 Differenze riscontrate nella somministrazione delle monete 1. Qualora, al momento della verifica in dettaglio, la Tesoreria che ha ricevuto le monete dovesse riscontrare differenze di valore nominale in piu' o in meno, la stessa ne da' comunicazione, con apposito verbale, alla competente direzione del Dipartimento del tesoro e alla Cassa speciale. 2. In caso di monete mancanti l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. riconosce alla Cassa speciale l'ammontare di tali monete. 3. Le differenze in piu' o in meno riscontrate da ciascuna Tesoreria sono accentrate presso il servizio Cassa Generale della Banca, che comunica alla Cassa speciale il relativo saldo risultante al 15 dicembre di ciascun anno. 4. Il Servizio Cassa Generale restituisce alla Cassa speciale oppure riceve da quest'ultima monete pari al controvalore del saldo delle differenze. Art. 191 Ritiro dalla circolazione delle monete logore, danneggiate o alterate 1. Le monete logorate dall'uso, le cui impronte non siano scomparse, quelle danneggiate e quelle alterate per motivi non dolosi sono ritirate dalle Tesorerie e da esse spedite, per le valutazioni di competenza, alla Cassa speciale, unitamente al relativo verbale di ritiro, copia del quale deve essere rilasciata all'esibitore. 2. La Cassa speciale dispone il rimborso, a favore dell'esibitore, delle monete logore o danneggiate, mediante trasferimento fondi dalla Tesoreria provinciale di Roma alla competente Tesoreria che procede al pagamento dell'ordine di trasferimento fondi con le modalita' richieste dall' esibitore, previo ritiro della copia del verbale di cui sopra in possesso dell'esibitore medesimo. 3. La Cassa speciale comunica alla Tesoreria interessata i motivi per i quali eventuali monete non sono state ammesse al rimborso, al fine di informare l' esibitore. 4. Le monete che rechino sfregi o simboli che mostrino l'intendimento di offesa allo Stato sono ritirate dalle Tesorerie alle quali vengono presentate, previo rilascio all'esibitore di apposita ricevuta, e trasmesse alla competente autorita' giudiziaria. Art. 192 Monete sospette di falsita' 1. Le Tesorerie ritirano dalla circolazione le monete sospette di falsita' presentate agli sportelli, previa compilazione di apposito verbale copia del quale deve essere rilasciata all'esibitore. 2. Le monete sospette di falsita', unitamente al verbale di cui al comma 1, sono inviate al CNAC istituito presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a. ai fini della relativa perizia. 3. Ove da tale perizia le monete risultino legittime, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. comunica l'esito dell'esame alla Cassa speciale per le monete a debito dello Stato la quale, dopo aver informato la Tesoreria che ne aveva effettuato il ritiro, dispone il rimborso del controvalore delle monete mediante trasferimento fondi dalla Tesoreria di Roma alla competente Tesoreria che provvede al pagamento dell'ordine di trasferimento fondi con le modalita' richieste dall'esibitore. 4. Il rimborso di cui al comma 3 e' disposto per l'importo effettivo delle monete riconosciute legittime, senza alcuna trattenuta e senza spese a carico dell'esibitore. PARTE SETTIMA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO Art. 193 L'esercizio finanziario 1. L'esercizio finanziario per la gestione delle entrate e delle spese dello stato, comprese quelle delle amministrazioni aventi organizzazione autonoma, inizia il 1 ° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno. 2. La chiusura dell'esercizio finanziario si effettua il 31 dicembre dell'anno cui l'esercizio si riferisce o il precedente giorno lavorativo qualora il 31 dicembre sia festivo o non lavorativo per le Tesorerie. 3. Con circolare emanata annualmente dal MEF, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sono disciplinati gli adempimenti in materia di entrate e di spese, connessi con la chiusura dell'esercizio, di competenza delle amministrazioni statali e delle Tesorerie. Art. 194 Termine per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie 1. Con la circolare di cui all'articolo 193, comma 3, sono disciplinati i termini per l'emissione dei titoli di spesa e per il relativo invio, nei casi previsti, agli uffici tenuti ad effettuarne il controllo, al fine di consentire l'estinzione dei titoli stessi entro la chiusura dell'esercizio. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 le amministrazioni emittenti e gli altri uffici interessati hanno cura di far pervenire i titoli di spesa alle Tesorerie entro il termine del 20 dicembre o il precedente giorno lavorativo qualora il 20 dicembre sia non lavorativo per le Tesorerie medesime. 3. Le Tesorerie restituiscono alle amministrazioni emittenti i titoli pervenuti dopo il termine di cui al comma 2 ad eccezione di quelli: a) quantitativamente limitati per i quali 1' amministrazione emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento; b) riguardanti il pagamento di retribuzioni al personale dipendente; c) relativi al versamento delle disponibilita' residue degli ordini di accreditamento; d) concernenti i buoni mod. 31 bis C.G. per il versamento delle ritenute erariali. 4. Per i mandati informatici emessi dalle amministrazioni centrali dello Stato e dalle amministrazioni periferiche a cio' autorizzate, il termine per il loro invio alla banca e' fissato al 21 dicembre o al precedente giorno lavorativo qualora il 21 dicembre sia non lavorativo per le Tesorerie. 5. Il termine previsto al comma 2 non si applica agli ordini di prelevamento dai conti correnti in essere presso la Tesoreria centrale, emessi dal MEF. 6. Le Tesorerie restituiscono comunque i titoli di spesa imputati all'esercizio e ad esse pervenuti dopo la chiusura dello stesso. Art. 195 Trasporto al nuovo esercizio dei titoli di spesa 1. In chiusura di esercizio sono trasportati al nuovo esercizio: a) gli ordinativi su ordini di accreditamento e su contabilita' speciali nonche' gli altri titoli di spesa inestinti al 31 dicembre e pagabili entro la fine dell'esercizio successivo; b) i titoli di spesa pagati entro il termine di validita' ma non scritturati in uscita, per giustificati motivi, dalle Tesorerie. 2. Non sono trasportabili all'esercizio successivo i buoni mod. 31 bis C.G., tranne quelli pagati entro il 31 dicembre da altri uffici pagatori e prodotti successivamente in versamento alla Tesoreria. 3. I titoli di spesa a carico del bilancio dello Stato, con esclusione degli ordini di pagamento emessi su ruoli di spesa fissa, pagati nell'esercizio successivo a quello di emissione, prima che pervenga alla Tesoreria la segnalazione della nuova imputazione, sono scritturati in conto sospeso. 4. Gli ordinativi inestinti al 31 dicembre, tratti su ordini di accreditamento non trasportati, possono essere pagati nell'esercizio successivo anche prima che pervengano alle Tesorerie i nuovi ordini di accreditamento. 5. I titoli emessi a carico del bilancio dello Stato e pagati nell'esercizio successivo a quello di emissione sono imputati al conto dei residui dell'esercizio in cui ne viene effettuata la scritturazione in esito definitivo. 6. Per gli ordini di trasferimento fondi rimasti inestinti al 31 dicembre si osservano le disposizioni di cui all'articolo 161. 7. Le Tesorerie restituiscono alle amministrazioni emittenti i titoli di spesa che non debbano essere piu' pagati alla fine dell'esercizio perche' colpiti da perenzione ai sensi dell'articolo 162. Art. 196 Titoli di spesa telematici 1. Le disposizioni sul trasporto dei titoli di spesa di cui all'articolo 195 non si applicano agli ordini di pagamento telematici su ruoli di spesa fissa e agli altri titoli di spesa telematici che, sulla base di specifiche disposizioni, sono estinti automaticamente all'atto in cui pervengono alla Tesoreria competente. Art. 197 Ordini di accreditamento totalmente o parzialmente inestinti alla chiusura dell'esercizio 1. Le Tesorerie provvedono all'annullamento o alla riduzione all'importo effettivamente pagato degli ordini di accreditamento rimasti, rispettivamente, in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, fatta eccezione per quelli trasportati di cui al comma successivo. 2. Su richiesta del funzionario delegato le Tesorerie trasportano al nuovo esercizio gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o parzialmente inestinti alla fine dell'esercizio, emessi su capitoli riguardanti spese in conto capitale nonche' su capitoli relativi a spese correnti per i quali specifiche disposizioni legislative o regolamentari ne consentano il trasporto. 3. Con la circolare prevista dall'articolo 193, comma 3, sono stabiliti i termini e le modalita' relativi agli adempimenti di cui al presente articolo, di competenza dei funzionari delegati e delle Tesorerie. Art. 198 Titoli di spesa emessi nel mese di dicembre in conto dell'esercizio successivo 1. Negli ultimi dieci giorni del mese di dicembre le amministrazioni statali competenti possono emettere titoli di spesa in conto dell'esercizio successivo. I titoli pervenuti alle Tesorerie sono ammessi a pagamento a partire dal primo giorno lavorativo del nuovo esercizio. Art. 199 Imputazione dei versamenti affluiti nei conti correnti postali delle Tesorerie 1. I versamenti a favore dell'erario effettuati sui conti correnti postali delle Tesorerie e contabilizzati dalle medesime nell'esercizio successivo a quello in cui sono stati eseguiti, sono imputati in conto residui. Art. 200 Riporto a nuovo esercizio delle risultanze contabili dell'esercizio chiuso 1. Le risultanze contabili determinate alla chiusura dell'esercizio, sono riportate dalle Tesorerie il primo giorno dell'anno nei registri generali mod. 82-83 T. di cui all'articolo 13, relativi al nuovo esercizio, con le seguenti modalita': a) nella sezione mod. 82 T: 1) alla voce "debito trasportato" le rimanenze dell'esercizio chiuso, distintamente per Erario dello Stato, contabilita' speciali, conti di tesoreria unica e depositi provvisori; 2) alla voce "precedenti" le rimanenze degli interessi B.O.T. e del conto sospeso "collettivi"; 3) negli appositi riquadri le rimanenze riguardanti i titoli di spesa da regolarizzare; b) nella sezione mod. 83 T., alla voce "totale rimanenza esercizio precedente", il saldo relativo a tutte le partite in titoli. Art. 201 Variazioni alle scritture dell'esercizio chiuso 1. Dopo il 31 dicembre e' consentito alle Tesorerie di effettuare contabilizzazioni di entrate a carico dell'esercizio chiuso solo a fronte di annullamento o riduzione di documenti di entrata emessi nello stesso esercizio. In tale caso si procede con le modalita' di cui all'articolo 64. 2. Le variazioni alle entrate di bilancio dell'esercizio chiuso sono prenotate dalle RPS ed eseguite dalle Tesorerie entro i termini previsti dalla circolare di cui all'articolo 193, comma 3. 3. Qualora si renda necessario annullare le scritture di esito di titoli di spesa pagati nell'esercizio chiuso, emessi a carico del bilancio dello Stato o su contabilita' speciali, le Tesorerie vi provvedono effettuando le variazioni al "debito trasportato". 4. Per le variazioni alle scritture relative ai pagamenti a carico di amministrazioni ed aziende autonome, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 31. PARTE OTTAVA DISPOSIZIONI FINALI Art. 202 Informatizzazione delle scritture 1. Tutti i registri, i modelli, i titoli, i certificati, i conti, i sottoconti, le dichiarazioni, le annotazioni, le attestazioni, nonche' i restanti documenti comunque denominati nelle presenti istruzioni, possono essere prodotti e resi con modalita' informatiche e trasmessi in via telematica.