(all. 1 - art. 1) (parte 2)
parte   integrante,   i  quali  ne  disciplinano  anche  gli  aspetti
operativi, tecnici e di controllo informatico.
  3.  I  protocolli  adottati  nell'ambito  del  SIPA, sono redatti e
sottoscritti per tipologia di titoli.


                               Art. 98
                   Controlli della Banca d'Italia

  1.  Per  consentire  la  corretta  finalizzazione dei pagamenti, la
Banca effettua controlli di natura informatica sull'esistenza e sulla
congruita'  dei  dati dei titoli ad essa trasmessi in via telematica,
in modo da garantire l'autenticita' e l'integrita' dei flussi.
  2.  Le  specifiche  per  l'effettuazione  dei  controlli  di cui al
comma 1,  le  modalita'  e  l'estensione dei controlli medesimi, sono
descritte  negli  allegati  tecnici  che formano parte integrante dei
protocolli d'intesa.
  3.  La  Banca  non  e'  tenuta  a  controlli di tipo amministrativo
diversi da quelli indicati nel comma I.


                               Art. 99
          Annullamento e rettifiche dei titoli informatici

  1.  Non  sono ammesse modifiche ai dati dei titoli informatici dopo
il  loro  invio  alla  Banca. Dovendovi provvedere, l'amministrazione
emittente  deve chiedere in via telematica la restituzione del titolo
per  il  successivo  annullamento  e la riproposizione del pagamento,
sempre  che il titolo non sia stato gia' estinto o inviato al sistema
bancario o postale per il regolamento.
  2.  Per gli aspetti operativi delle operazioni di cui al comma 1 si
fa rinvio ai protocolli d'intesa e ai relativi allegati tecnici.


                              Art. 100
        Estinzione contabile dei titoli di spesa informatici

  1.  Eseguiti  i controlli di cui all'articolo 98, la Banca provvede
all'estinzione dei titoli e da' corso alle operazioni per finalizzare
i  pagamenti  nei  confronti  degli  aventi  diritto sotto la data di
esigibilita' indicata negli stessi o, in mancanza, in quella prevista
dai protocolli d'intesa.


                              Art. 101
    Pagamento in contanti relativi ai titoli di spesa informatici

  1.  All'atto  dell'estinzione  dei  titoli, gli importi relativi ai
pagamenti   da  eseguire  in  contanti  presso  gli  sportelli  delle
Tesorerie sono versati in un apposito conto fruttifero per il MEF, in
attesa che i creditori si presentino per la riscossione.
  2. I titoli di spesa informatici per i pagamenti in contanti presso
gli  uffici  postali  e gli istituti di credito sono estinti mediante
bonifici domiciliati.
  3.  Le  somme  da pagare in contanti rivenienti dall'estinzione dei
titoli  di cui ai commi 1 e 2 possono essere riscosse fino al termine
del secondo mese successivo alla data di esigibilita'.
  4.  Le  somme  non riscosse entro il termine di cui al comma 3 sono
riversate in Tesoreria con le modalita' di cui all'articolo 96.


                               Capo II
                         Titoli informatici


                              Art. 102
                         Mandati informatici

  1.  I  mandati informatici hanno un numero d'ordine progressivo per
esercizio  e per capitolo di bilancio e devono contenere gli elementi
previsti   nell'apposito  protocollo  d'intesa  e  relativo  allegato
tecnico  di  cui  all'articolo 97,  nei quali sono definiti anche gli
aspetti normativi operativi e tecnici della procedura.
  2.  Ai  mandati informatici si applicano, in quanto compatibili, le
modalita' di intestazione dei titoli di spesa di cui agli articoli 72
e seguenti e quelle di estinzione di cui agli articoli 82 e seguenti.
  3.  I mandati estinguibili in contanti presso le tesorerie e presso
gli  uffici  postali,  recanti  data di esigibilita' 31 dicembre sono
estinti  l'ultimo  giorno lavorativo dell'esercizio qualora il 31 sia
festivo  o  non  lavorativo  per il sistema bancario, accreditando il
relativo  importo  nel  conto  di  cui  all'articolo 101, comma 1, in
attesa  che il pagamento venga finalizzato il primo giorno lavorativo
dell'anno successivo.


                              Art. 103
Ordini di prelevamento fondi dai conti correnti di tesoreria centrale

  1.  Gli ordini di prelevamento informatici hanno un numero d'ordine
progressivo per esercizio e per conto corrente e devono contenere gli
elementi   previsti  nell'apposito  protocollo  d'intesa  e  relativo
allegato  tecnico  di  cui  all'articolo 97,  nei quali sono definiti
anche gli aspetti normativi operativi e tecnici della procedura.
  2. Agli ordinativi informatici si applicano, in quanto compatibili,
le modalita' di intestazione dei titoli di spesa di cui agli articoli
72  e  seguenti  e  quelle  di  estinzione  di cui agli articoli 82 e
seguenti.


                              Art. 104
                Ordini di accreditamento informatici

  1. Le amministrazioni dello Stato e gli altri soggetti collegati al
SIRGS  emettono  ordini  di accreditamento informatici. Gli ordini di
accreditamento sono firmati digitalmente e sono trasmessi alla Banca.
  2.  I  flussi  relativi  agli  ordini di accreditamento informatici
pervengono  distintamente per gli ordini da utilizzare con ordinativi
e  buoni,  da  commutare  in  quietanza  di  contabilita'  speciale e
riguardanti la sistemazione di titoli in attesa di nuova imputazione.
  3.  Gli  ordini  di  accreditamento  devono  contenere gli elementi
previsti   nell'apposito  Protocollo  d'intesa  e  relativo  allegato
tecnico  di  cui  all'articolo 97,  nei quali sono definiti anche gli
aspetti normativi operativi e tecnici della procedura.


                              Art. 105
        Titoli informatici emessi su ordini di accreditamento

  1.  I  titoli  hanno un numero d'ordine progressivo per esercizio e
per ordine di accreditamento e devono contenere gli elementi previsti
nell'apposito  protocollo d'intesa e relativo allegato tecnico di cui
all'articolo 97,  nei quali sono definiti anche gli aspetti normativi
operativi e tecnici della procedura.
  2.  Ai  titoli  informatici  tratti  su ordini di accreditamento si
applicano,  in  quanto  compatibili, le modalita' di intestazione dei
titoli  di  spesa  di  cui  agli  articoli  72 e seguenti e quelle di
estinzione di cui agli articoli 82 e seguenti.


                              Art. 106
       Ordinativi informatici emessi su contabilita' speciali

  1.  Gli ordinativi informatici hanno un numero d'ordine progressivo
per  esercizio  e  per  contabilita'  speciale e devono contenere gli
elementi   previsti  nell'apposito  protocollo  d'intesa  e  relativo
allegato  tecnico  di  cui  all'articolo 97,  nei quali sono definiti
anche gli aspetti normativi operativi e tecnici della procedura.
  2. Agli ordinativi informatici si applicano, in quanto compatibili,
le modalita' di intestazione dei titoli di spesa di cui agli articoli
72  e  seguenti  e  quelle  di  estinzione  di cui agli articoli 82 e
seguenti.


                              Capo III
          Pagamento degli ordini di spesa fissa informatici


                              Art. 107
         Pagamento di stipendi, pensioni e spese fisse varie

  1.  Le  competenze  del Dipartimento dell'amministrazione generale,
del  personale  e  dei servizi del tesoro in materia di erogazione di
assegni  vari  in  favore di particolari categorie nonche' di servizi
relativi   all'erogazione  di  trattamenti  economici  a  carico  del
bilancio dello Stato si estrinsecano in pagamenti per:
   a) stipendi a favore del personale dipendente dall'Amministrazione
statale;
   b) pensioni di guerra ed assegni congeneri nonche' assegni annessi
alle decorazioni al valor militare;
   c) pensioni privilegiate ordinarie tabellari di cui alla tabella 3
annessa  al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973,
n. 1092;
   d) altre  spese  fisse  a  carico  delle  amministrazioni  statali
(affitti di locali, canoni, annualita' ecc.).
  2. I pagamenti sono disposti dal CESSII sulla base di ruoli, ovvero
sulla base di specifiche deleghe ad esso indirizzate dalle competenti
Amministrazioni,  a  seguito di accordi o convenzioni che indicano il
capitolo di bilancio dal quale devono essere prelevati i fondi.
  3. Il pagamento delle retribuzioni, delle spese fisse varie e delle
pensioni  di  guerra  e degli assegni congeneri di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  29 aprile 2002, n. 123, e disposto con
ordinativi  collettivi di pagamento tratti sui pertinenti capitoli di
bilancio,   emessi  in  forma  dematerializzata  e  sottoscritti  dal
responsabile  del  pagamento  mediante  firma  digitale con validita'
legale.
  4.  Il  CESSII  consente  alle Amministrazioni competenti l'accesso
alle  informazioni  contabili  ed  anagrafiche  del personale da loro
dipendente, anche se amministrato dalle DPSV.
  5.  In  via  eccezionale  e  per motivi di urgenza, le DPSV possono
disporre pagamenti su ruoli di spesa fissa utilizzando la modulistica
prevista dalla normativa vigente.


                              Art. 108
                       Imputazione delle spese

  1.  Per  la  corretta  imputazione  delle spese, la RGS comunica al
competente  Servizio  centrale  del Dipartimento dell'Amministrazione
generale,  del personale e dei servizi del tesoro, in via provvisoria
entro  il  31  ottobre  di  ogni  anno e in via definitiva entro il 2
gennaio  dell'anno  successivo, i capitoli di bilancio previsti nella
nuova  legge  di  bilancio  e  segnala  entro la stessa data l'elenco
informatico   dei   corrispondenti   capitoli  che  vanno  ad  essere
sostituiti  da  quelli di nuova istituzione, al fine di provvedere al
relativo aggiornamento automatico.
  2.  Entro  il  15  gennaio  il  Servizio centrale di cui al comma 1
trasmette  alla Banca l'elenco informatico aggiornato dei capitoli di
bilancio  sui  quali possono essere emessi ordinativi sia informatici
sia manuali.


                              Art. 109
                        Pagamenti in contanti

  1.  I pagamenti degli ordini di spesa fissa informatici da eseguire
in  contanti,  con  esclusione  di  quelli riguardanti le pensioni di
guerra  e gli assegni congeneri, possono essere localizzati presso le
Tesorerie  che  li  effettuano  esclusivamente a favore della persona
tenuta   a   dare   la   quietanza,  nominativamente  indicata  nella
disposizione  di  pagamento.  Il  quietanzante deve esibire il codice
fiscale ai fini della individuazione della relativa quota nel sistema
informativo della Banca.


                              Art. 110
                Numerazione degli ordini di pagamento

  1.  Agli ordini di pagamento emessi in forma dematerializzata viene
attribuita una numerazione progressiva per anno finanziario.


                              Art. 111
                    Rendicontazione dei pagamenti

  1.  La rendicontazione dei titoli estinti e' effettuata dalla Banca
alla Corte dei conti in via telematica.
  2. La Banca fornisce al Dipartimento dell'amministrazione generale,
del personale e dei servizi del tesoro un flusso giornaliero relativo
agli  ordini  collettivi  informatici  estinti,  alle  singole  quote
regolate  tramite bonifici o pagate presso le Tesorerie, nonche' alle
quote  non  finalizzate  con  l'indicazione  dei  dati della relativa
quietanza di cui all'articolo 96, comma 3.


                              Art. 112
                Informazioni sui pagamenti telematici

  1.  Il  Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi  del  tesoro  rende  disponibili  mensilmente a tutte le
Amministrazioni  centrali  sul sito Internet del N EF i dati relativi
ai  pagamenti  telematici,  opportunamente  distinti per tipologia di
spesa.


                              Art. 113
                       Scritture di rettifica

  1.  Il  Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei  servizi  del  tesoro  comunica  alla Corte dei conti, agli altri
uffici  destinatari dei flussi informativi sui pagamenti nonche' alla
Banca,  le  rettifiche di imputazione dei titoli di spesa informatici
pagati che risultino emessi su errati capitoli di bilancio.
  2.  Le  rettifiche di cui al comma 1 sono effettuate nelle evidenze
del  SIRGS  e  della  Corte  dei conti senza interessare le scritture
contabili delle Tesorerie.


                             TITOLO III
                      TITOLI DI SPESA CARTACEI


                               Capo I
                        Disposizioni generali


                              Art. 114
            Modalita' di compilazione dei titoli di spesa

  1.  I  titoli di spesa sono compilati su appositi modelli approvati
dal MEF, riproducibili anche con procedure informatiche.
  2.  Per  la  redazione  e  la firma dei titoli di spesa deve essere
usato inchiostro indelebile di colore nero o nero bluastro o azzurro.
  3.  E'  ammesso l'uso della stampa e dei timbri a stampiglia per la
scritturazione di tutti gli elementi dei titoli di spesa, purche' sia
impiegato inchiostro indelebile dei suddetti colori.
  4.  Sui  titoli  di  spesa  emessi dalle sole Amministrazioni dello
Stato  va apposto, ove prescritto, il sigillo metallico ufficiale con
lo  stemma della Repubblica fornito dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello  Stato  S.p.a. Per tale timbratura puo' essere usato inchiostro
colorato,  purche'  indelebile.  Le  Amministrazioni  dello Stato, in
attesa  della  fornitura  del prescritto sigillo metallico ufficiale,
sono  autorizzate  ad apporre sui titoli di spesa un timbro di gomma,
dandone   notizia   alla   competente   Tesoreria   .   Le   predette
Amministrazioni  devono  comunicare  all'I.Ge.P.A.  e  alla Tesoreria
interessata l'avvenuto rilascio del sigillo metallico.


                              Art. 115
                      Firma dei titoli di spesa

  1. I titoli di spesa tratti su contabilita' speciali e su ordini di
accreditamento  sono  firmati  dai  titolari  della funzione o da chi
legittimamente  li  sostituisce  o sia stato a cio' delegato sotto la
responsabilita' del titolare.


                              Art. 116
         Comunicazione delle firme autografe alle Tesorerie

  1. I soggetti abilitati alla emissione dei titoli di spesa cartacei
hanno  l'obbligo  di  comunicare  alla  Tesoreria,  mediante  lettera
ufficiale,  la  propria  firma  autografa e quella del loro eventuale
sostituto,  segnalando, inoltre, se esistano o meno funzionari tenuti
a  controfirmare  i  titoli  di spesa, anche a scopo di riscontro; in
caso  affermativo  vanno  comunicate  alla  Tesoreria  le  firme  dei
funzionari stessi nonche' quelle dei loro sostituti.
  2.  Le  comunicazioni di cui al comma 1 possono essere trasmesse da
amministrazioni  o  autorita'  sovraordinate ove cio' sia previsto da
disposizioni legislative o regolamentari.
  3.  Le comunicazioni previste dal comma 1 sono valide fino a quando
non  avvenga  un  cambiamento,  anche  provvisorio, nelle persone dei
funzionari  predetti e vanno eseguite normalmente a cura degli stessi
funzionari  cessanti.  Ove cio' non sia possibile, la segnalazione va
fatta dai funzionari subentranti mediante lettera ufficiale munita di
timbro d'ufficio.
  4.  Nel  caso in cui i titoli di spesa siano firmati dai funzionari
che  legittimamente sostituiscono il capo dell'ufficio o l'addetto al
riscontro  contabile,  e' da presumere che l'intervento dei sostituti
sia   dovuto  all'assenza  o  all'impedimento  del  titolare  e  tale
circostanza non va segnalata alla competente Tesoreria. E' consentito
che  le firme autografe dei responsabili di contabilita' speciali che
emettono   i   titoli   di  spesa  siano  impresse  mediante  sistemi
automatizzati o informatici.


                              Art. 117
               Avvisi di emissione dei titoli di spesa

  1.  L'ufficio  emittente  compila  apposito avviso per dare notizia
agli interessati dell'avvenuta emissione dei titoli di spesa.
  2.  Per  i  pagamenti  in contanti presso la Tesoreria, l'avviso e'
allegato  ai  titoli di spesa e viene inviato agli interessati a cura
della Tesoreria medesima.
  3.  Le  Tesorerie  che  ricevono  i  titoli  di  cui al comma 2 non
corredati  del relativo avviso, ove siano a conoscenza dell'indirizzo
del   creditore,   provvedono   a   compilarlo  e  ad  inviarlo  agli
interessati, segnalando l'omissione all'ufficio emittente nei casi di
ripetuta inadempienza.
  4.  Trascorsi  quattro mesi dalla data di ricevimento dei titoli di
spesa  da  pagare  in  contanti  senza  che  gli intestatari si siano
presentati  per  la  riscossione, le Tesorerie ne danno comunicazione
alle amministrazioni emittenti.


                              Art. 118
            Rettifica e annullamento dei titoli di spesa

  1.  I  titoli  di  spesa  debbono  essere  scritti  con chiarezza e
nitidezza, senza cancellature o alterazioni di sorta.
  2.  In  caso di errore si provvede alla rettifica mediante apposita
annotazione,    consistente    nella   ripetizione   degli   elementi
rettificati,  ovvero all'annullamento del titolo ed alla emissione di
un altro in sostituzione.
  3.  Le annotazioni debbono essere datate e firmate dalle competenti
autorita' nonche' completate con il timbro d'ufficio.
  4.  La  rettifica  dei  titoli  in tutto o in parte estinti, emessi
dalle  autorita'  locali  e  non  soggetti al controllo preventivo di
ragioneria,  giacenti  presso  la  Tesoreria  competente,  e eseguita
presso quest'ultima, con le modalita' indicate nel comma 3.


                              Art. 119
          Assegnazione dei titoli di spesa per il pagamento

  1.  I  titoli  di  spesa  cartacei  da  estinguere in contanti sono
pagati,  di  norma  presso  le  Tesorerie.  I  titoli  possono essere
assegnati,  per  il  pagamento, agli uffici postali o ad altri uffici
pagatori   autorizzati   operanti  nell'ambito  della  organizzazione
amministrativa statale.


                              Art. 120
            Recapito dei titoli di spesa per il pagamento

  1.  I  titoli  di  spesa  cartacei  sono  recapitati alle Tesorerie
competenti  per  il  pagamento  dagli  uffici  ordinatori della spesa
tramite  spedizione  per  posta a mezzo plico raccomandato o, qualora
esigenze di particolare cautela lo richiedano, con plico assicurato.
  2. In caso di urgenza i titoli sono consegnati a mano, racchiusi in
apposito  plico  chiuso,  presso  la  Tesoreria competente da persone
espressamente  incaricate  della  consegna,  i  cui  nominativi  sono
preventivamente  comunicati  alla  Tesoreria  dagli uffici ordinatori
della spesa.
  3.  I  titoli  di spesa da pagare, sia quelli recapitati per posta,
sia  quelli  consegnati  a  mano,  sono  accompagnati  da  un  elenco
descrittivo  degli stessi in duplice copia, numerato progressivamente
per  esercizio finanziario e per ciascuna Tesoreria, firmato dal capo
dell'ufficio  o dal funzionario che lo sostituisce in caso di assenza
o  impedimento.  Una copia dell'elenco, debitamente controfirmata per
ricevuta,  viene  restituita  dalla  Tesoreria all'ufficio ordinatore
della spesa.
  4.  Le  disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle  Tesorerie  per  i  titoli  di spesa che esse inviano agli altri
uffici pagatori.
  5.  I  titoli  di  spesa  pagabili  presso  gli uffici postali sono
inviati  dalle  Tesorerie  alle  coesistenti  filiali  provinciali di
Poste,  ovvero  alla  struttura  periferica  designata dalla predetta
societa' previe intese con il MEF e con la Banca.


                              Art. 121
          Smarrimento, sottrazione o distruzione dei titoli
                    di spesa prima del pagamento

  1.  Nel  caso  in  cui  un  titolo  di  spesa  cartaceo  emesso  da
un'Amministrazione  statale  venga  smarrito,  sottratto  o distrutto
prima  del  pagamento,  deve  esserne  data  immediata  comunicazione
all'Amministrazione che ha emesso il titolo.
  2.  Qualora  lo smarrimento o la distruzione sia avvenuto presso la
Tesoreria   statale   o   presso  l'ufficio  postale  incaricato  del
pagamento, gli stessi presentano una dichiarazione di smarrimento che
deve contenere:
   a) le precise caratteristiche del titolo;
     b) l'assicurazione che il pagamento non e' stato effettuato;
   c) l'assunzione   dell'obbligo   di  tenere  indenne  l'Erario  da
qualunque danno possa derivargli per l'avvenuto smarrimento;
   d) l'impegno  di  restituire  il  titolo  in  caso  di  successivo
rinvenimento.
  3.  L'Amministrazione  che  ha  emesso  il titolo andato smarrito o
distrutto  puo'  disporre tutte le iniziative che riterra' necessarie
per la verifica delle circostanze in cui e' avvenuto lo smarrimento o
la distruzione.
  4.  Il pagamento del titolo smarrito o distrutto puo' avvenire solo
con l'emissione di un duplicato da parte della stessa Amministrazione
che  aveva emesso il titolo originario. Il duplicato, che sostituisce
a  tutti  gli  effetti il titolo di spesa smarrito o distrutto, e' un
nuovo titolo che ha un proprio numero progressivo ed una propria data
di  emissione e contiene le stesse indicazioni di quello originario e
la  dichiarazione  che  trattasi di "duplicato". Il nuovo titolo deve
essere  firmato  per  traenza  e,  ove  previsto,  per riscontro, dai
responsabili in carica.
  5.  Qualora  il  titolo  dichiarato  smarrito  o  distrutto venisse
ritrovato,    lo    stesso   deve   essere   immediatamente   inviato
all'Amministrazione emittente per l'annullamento.
  6.  Per  lo  smarrimento  degli  ordini  di  trasferimento fondi si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 161, comma 5.


                              Art. 122
  Titoli di spesa smarriti, sottratti o distrutti dopo il pagamento

  1.  In  caso  di  smarrimento,  sottrazione o distruzione presso la
Tesoreria  di  un  titolo  di  spesa  cartaceo  pagato  ma non ancora
prodotto   in  contabilita',  la  RGS  (per  i  titoli  emessi  dalle
Amministrazioni  centrali), ovvero la DPSV (per i titoli emessi dalle
amministrazioni  periferiche),  puo'  autorizzare la sostituzione del
titolo  stesso  con una dichiarazione, redatta dalla Tesoreria che ha
effettuato il pagamento, contenente:
   a) gli elementi identificativi del titolo;
   b) la data in cui e' avvenuto il pagamento;
   c) l'esito  degli accertamenti eseguiti con speciale riguardo alle
risultanze delle scritture contabili;
   d) l'assunzione   dell'obbligo   di  tenere  indenne  l'erario  da
qualunque   danno   possa   derivargli  in  dipendenza  dell'avvenuto
smarrimento.
  2.   Tale   dichiarazione   e'   integrata  da  un'attestazione  da
rilasciarsi  dalla  DPSV, ove si tratti di ordini di spesa fissa o di
titoli  di  spesa relativi al servizio sui depositi definitivi, dalla
quale  risulti  che nelle corrispondenti scritture di prenotazione il
titolo di spesa smarrito, sottratto o distrutto non e' discaricato.
  3.  Se  lo smarrimento o la sottrazione o la distruzione del titolo
sia  avvenuto presso altro ufficio pagatore prima che sia prodotto in
versamento,  di  regola  puo' essere sostituito solo da un duplicato,
emesso  nelle  forme  stabilite  e munito di quietanza del creditore.
Qualora  il  beneficiario  che  ha  quietanzato  il  titolo  sia  nel
frattempo  deceduto,  in mancanza della firma di quietanza, si unisce
al duplicato il certificato di morte del beneficiario.
  4.  In casi eccezionali la RGS, ovvero la DPSV, puo' autorizzare il
rimborso  del  titolo  pagato  contro produzione, in luogo del titolo
smarrito,  sottratto  o  distrutto,  di  una  dichiarazione analoga a
quella  di  cui  al  comma 1,  seguita  dalla quietanza della parte e
vidimata  dal  capo dell'ufficio dal quale dipende il funzionario che
ha effettuato il pagamento.
  5.  I titoli pagati, smarriti, sottratti o distrutti dopo che siano
gia'  stati  prodotti in contabilita' o in versamento, possono essere
sostituiti  da  un'attestazione, a firma del capo della Tesoreria che
ha  effettuato  il  pagamento, tale attestazione deve riportare tutti
gli  elementi  caratteristici  del  titolo  e  la  data dell'avvenuto
pagamento.


                              Art. 123
Recapito  alla  Tesoreria  dei  titoli  di  spesa pagati dagli uffici
             postali e dagli uffici statali autorizzati

  1.  I  titoli  di spesa pagati dagli uffici postali sono recapitati
dalla filiale provinciale di Poste, ovvero dalla struttura periferica
designata  dalla predetta societa', previe intese con il MEF e con la
Banca,  alla  Tesoreria  dalla  quale  gli  stessi  titoli sono stati
originariamente inviati.
  2.  Il  recapito  dei  titoli e' effettuato mediante spedizione per
posta  a  mezzo  plico  raccomandato  o  assicurato  ovvero  mediante
consegna  a  mano in plico chiuso nel qual caso la Tesoreria rilascia
ricevuta  provvisoria,  firmata  dal  capo della Tesoreria medesima e
munita del timbro ufficiale, contenente l'indicazione della quantita'
e dell'importo complessivo dei titoli prodotti in versamento.
  3.  I  titoli  di  spesa pagati da altri uffici autorizzati possono
essere  versati direttamente agli sportelli della Tesoreria, in luogo
del   contante,   ovvero   essere  recapitati  alla  stessa  mediante
spedizione per posta a mezzo plico raccomandato o assicurato.
  4. I titoli di cui ai commi precedenti sono accompagnati da elenchi
descrittivi   degli  stessi,  compilati  distintamente  per  ciascuna
tipologia  di  titolo,  nonche' dalla distinta di versamento mod. 124
T.,  gli  elenchi  e  la  distinta  di  versamento  sono  firmati dai
responsabili  dei  servizi di pagamento di Poste o degli altri uffici
statali autorizzati e muniti del timbro ufficiale.
  5. Gli elenchi descrittivi dei titoli di spesa sono custoditi dalle
Tesorerie, allegati alla relativa distinta di versamento mod. 124 T.
  6. I titoli riconosciuti regolari dalle Tesorerie sono dalle stesse
rimborsati con le modalita' di cui all'articolo 90.


                              Art. 124
Restituzione  dei  titoli  di  spesa  per  i  quali  non  deve essere
                       effettuato il pagamento

  1.  La restituzione dei titoli di spesa da parte delle Tesorerie e'
subordinata   ad   apposita  richiesta  scritta  dell'amministrazione
emittente.  Nel  caso  di  titoli di spesa pagabili presso gli uffici
postali o gli altri uffici abilitati, la richiesta va inoltrata anche
all'ufficio  pagatore  che  e'  tenuto  a  restituire  i  titoli alla
Tesoreria per il successivo inoltro all'amministrazione emittente.
  2.  Le Tesorerie restituiscono d'iniziativa i titoli di spesa privi
dei  prescritti requisiti di carattere formale nonche' quelli che non
possono  essere  piu'  pagati  per  decesso del creditore o per altra
causa.
  3.  Nel  caso  in  cui, all'atto del pagamento, vengano riscontrate
difformita'  fra le generalita' del creditore riportate sul titolo di
spesa  e  quelle  risultanti  sul  documento  di  riconoscimento,  la
Tesoreria  e  gli  altri  uffici pagatori si astengono dal restituire
d'iniziativa i titoli di spesa. Per la variazione di intestazione dei
titoli, l'interessato deve presentare i documenti giustificativi alt'
amministrazione emittente che provvede a chiederne la restituzione.


                              Art. 125
             Annullamento di titoli di spesa non pagati

  1.  Nel  caso  debba essere annullato un titolo di spesa non ancora
pagato  dalla  Tesoreria,  l'amministrazione  emittente  ne chiede la
restituzione  alla  Tesoreria  medesima  che provvede ad annullare la
relativa prenotazione.
  2.  L'amministrazione  emittente  deve far risultare l'annullamento
del  titolo  di  spesa  con l'indicazione, sullo stesso, della parola
"annullato" seguita dalla data, dalla firma e dal timbro d'ufficio.


                               Capo II
              Titoli emessi su ordini di accreditamento


                              Art. 126
                         Ordinativi e baroni

  1. Gli ordinativi mod. 31 C.G. e i buoni mod. 31 bis C.G. emessi su
ordini di accreditamento devono contenere, oltre agli elementi di cui
all'articolo 71, le seguenti indicazioni:
   a) l'amministrazione che ha emesso l'ordine di accreditamento;
   b) il numero del capitolo del bilancio;
   c) il numero che identifica l'ordine di accreditamento nel sistema
informativo  della  Banca,  comunicato dalla Tesoreria al funzionario
delegato;
   d) l'indicazione  delle  ritenute  e dell'imposta di bollo o della
relativa esenzione, per i pagamenti disposti con ordinativi;
   e):la firma dell'addetto al riscontro contabile, qualora previsto.


                              Art. 127
                  Buoni di prelevamento in contanti

  1.  I  prelevamenti  in  contanti debbono essere limitati alle sole
somme  occorrenti  per  i  pagamenti  che  non sia possibile disporre
mediante ordinativi a favore dei creditori. Essi vengono eseguiti dai
funzionari   delegati,  nei  limiti  del  relativo  importo  indicato
sull'ordine  di  accreditamento,  mediante  buoni  ntestati  al  nome
proprio.  I  buoni possono essere intestati, sotto la responsabilita'
del  funzionario  delegato, anche a un funzionario dipendente che non
abbia  funzioni  di  contabilita'  o  di controllo nella gestione del
funzionario  delegato,  circostanza,  questa,  che  deve essere fatta
risultare con apposita dichiarazione.
  2.  In  via  eccezionale, su autorizzazione del MEF, il funzionario
delegato   puo'   emettere   buoni   anche  a  favore  di  funzionari
appartenenti    ad   uffici   da   esso   dipendenti.   La   predetta
autorizzazione, da rinnovare annualmente, puo' essere rilasciata solo
sulla  base di un apposito provvedimento emanato dall'Amministrazione
centrale  competente  a  emettere l'ordine di accreditamento a favore
del funzionario delegato, previa intesa con il MEF.
  3. I buoni intestati ai funzionari dipendenti di cui ai commi 1 e 2
devono  indicare cognome, nome e qualifica di questi ultimi e possono
essere  riscossi  anche  con  prelevamenti  parziali, a seconda delle
necessita'.  in questo caso l'intestatario, per ogni prelevamento, e'
tenuto  a rilasciare quietanza sui buoni; la Tesoreria incaricata dei
pagamenti  scrittura l'importo prelevato in conto sospeso e trattiene
i buoni fino alla loro completa estinzione.
  4.  I buoni sui quali sono stati effettuati prelevamenti parziali e
non  completamente  estinti  sono  ridotti  al termine dell'esercizio
all'importo  effettivamente  pagato  e contabilizzato in uscita dalle
Tesorerie.
  5.  I  buoni  possono essere resi esigibili anche con delega, nelle
forme  e  nei limiti stabiliti dall'articolo 383 del regio decreto 23
maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.
  6.   I   buoni   di   prelevamento   emessi   dai   cassieri  delle
amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello Stato possono essere
estinti   mediante  accreditamento  del  relativo  importo  in  conto
corrente  bancario  o  postale intestato al cassiere medesimo, in tal
caso  il  buono  deve  recare le coordinate del conto da accreditare,
secondo le modalita' di cui all'articolo 82, comma I.
  7.  Negli altri casi i buoni di prelevamento possono essere estinti
mediante   accreditamento   in  conto  corrente  bancario  o  postale
intestato  al  funzionario delegato, soltanto sulla base di specifica
autorizzazione da parte del MEF; su tali buoni, i funzionari delegati
devono  indicare  le  coordinate del conto da accreditare, secondo le
modalita'  di  cui  all'articolo 82,  comma 1, nonche' il riferimento
all'autorizzazione del Ministero.


                              Art. 128
              Compilazione dei buoni e degli ordinativi

  1.  Gli ordinativi possono essere individuali ovvero collettivi per
pagamenti  da  farsi  per  lo  stesso  titolo  a  favore  di  diversi
creditori.  Sono  considerati  individuali gli ordinativi intestati a
piu'   persone  per  somma  indivisibile  per  il  cui  pagamento  e'
prescritta la contemporanea quietanza di tutti i creditori.
  2.   Gli   ordinativi   sono  intestati  e  resi  estinguibili  con
l'osservanza   delle   disposizioni  previste  dagli  articoli  72  e
seguenti.
  3.  Gli  ordinativi  collettivi devono essere resi esigibili con la
medesima modalita' di estinzione di cui al comma 2 per tutte le quote
in essi comprese.
  4.  Gli  ordinativi  collettivi da pagare in contanti, quando siano
parzialmente estinti al termine dell'esercizio successivo a quello di
emissione,   debbono   essere   ridotti   nell'importo   alla   somma
effettivamente pagata e scritturati in uscita dalle Tesorerie.
  5.  Le Tesorerie segnalano le quote rimaste da pagare ai funzionari
delegati  affinche'  provvedano,  ove  dovuto, all'emissione di nuovi
titoli di spesa.
  6.  Gli  ordinativi  e i buoni sono emessi in conto competenza o in
conto  residui  a  seconda  che  il relativo ordine di accreditamento
provenga dall'esercizio in corso o da quelli precedenti.


                              Art. 129
                 Firma dei buoni e degli ordinativi

  1.  I  buoni e gli ordinativi devono essere firmati dal funzionario
delegato,  con  l'aggiunta  della  sua  qualifica ufficiale, che deve
corrispondere   all'intestazione  dell'ordine  di  accreditamento,  e
dall'addetto all'ufficio contabile o di riscontro, ove previsto.
  2.  Il  funzionario delegato segnala alla Tesoreria competente, con
le  modalita'  di  cui  all'articolo 116  la propria firma autografa,
unitamente   a   quella   dell'addetto  all'ufficio  contabile  o  di
riscontro,  ove  previsto,  nonche'  le  firme  del  sostituto  o dei
delegati ove nominati ai sensi degli articoli 130 e 131.
  3.  La Tesoreria ammette a pagamento, previa verifica, che le firme
di traenza siano conformi a quelle ad essa segnalate.
  4.  La  persona che sostituisce il funzionario delegato nei casi di
assenza  o impedimento oppure che sia stata da lui delegata, prima di
apporre  la propria firma sui titoli di spesa deve far precedere alla
qualifica  ufficiale  del  funzionario  delegato  la  parola  "per" e
aggiungere l'indicazione della propria qualifica.
  5. Nel caso di cambiamento di gestione di cui all'articolo 132, ove
trattisi  di  sostituzione  transitoria,  il funzionario subentrante,
prima  di  apporre la propria firma sui titoli, deve far seguire alla
propria qualifica ufficiale la parola "reggente".
  6.  Per  la  firma  dei  titoli  emessi sulle aperture di credito a
favore   di   funzionari   delegati  dipendenti  dall'Amministrazione
autonoma  dei  Monopoli  di Stato valgono le particolari disposizioni
previste   dagli   ordinamenti   che  regolano  i  servizi  di  detta
Amministrazione.


                              Art. 130
      Intervento del sostituto in caso di assenza o impedimento
                      del funzionario delegato

  1.  Il  funzionario delegato puo', sotto la propria responsabilita'
personale,  conferire incarico a colui che legittimamente e' chiamato
a sostituirlo in caso di assenza (per qualsiasi causa) o impedimento,
di  continuare la emissione degli ordinativi e dei buoni sugli ordini
di  accreditamento  a  lui  intestati,  in  sua vece e per suo conto,
quando si verifichino le predette circostanze.
  2.  L'incarico  di  cui al comma 1, a carattere anche continuativo,
deve  essere  specificato  nella  comunicazione  delle  firme  che il
funzionario  delegato e' tenuto ad effettuare alla Tesoreria ai sensi
dell'articolo 116,    comma 2,   e   deve   risultare   da   apposita
dichiarazione  da  trasmettere alla competente Amministrazione che ha
emesso l'ordine di accreditamento e alla Corte dei conti.
  3.  La Tesoreria da' corso al pagamento dei titoli recanti la firma
del   sostituto  dovendosi  presumere,  in  tali  casi,  l'assenza  o
l'impedimento del funzionario delegato.
  4.  L'incarico  per  la firma dei buoni e degli ordinativi, qualora
sia  stato dato a carattere continuativo, ha valore fino a quando non
venga revocato con la stessa procedura prevista dal comma 2.


                              Art. 131
                  Deleghe di firma degli ordinativi

  1.  I  funzionari  delegati  che,  per  la molteplicita' delle loro
funzioni,  si  trovino nella impossibilita' di firmare gli ordinativi
possono, con regolare atto di delega, affidarne la firma ad uno o, se
necessario, a due funzionari del rispettivo ufficio.
  2.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 1 sono estese ai funzionari
incaricati di sottoscrivere gli ordinativi a scopo di riscontro.
  3. La delega e' incondizionata ed il relativo atto di conferimento,
da  redigersi  in  duplice  esemplare,  deve  indicare  il motivo del
rilascio e contenere la dichiarazione che il funzionario delegato che
ha   conferito  la  delega  assume  la  piena  responsabilita'  degli
ordinativi firmati dai delegati, come fossero firmati da lui stesso.
  4.  Un  esemplare  dell'atto di delega e' conservato dai delegati e
l'altro,  munito  del  visto dei medesimi, va spedito alla Ragioneria
competente all'esame del rendiconto.
  5. ll funzionario che abbia conferito delega di firma deve:
   a) farne  annotazione nel primo rendiconto che viene prodotto dopo
il rilascio della delega stessa;
   b) darne  notizia  all'Amministrazione  che  ha emesso l'ordine di
accreditamento  nonche'  alla  Corte dei conti e alla Tesoreria, alla
quale  va  comunicata  la  firma  autografa  dei  delegati  ai  sensi
dell'articolo 131, comma 2;
   c) prenderne nota nel registro mod. 26 C. G.
  6. Nel caso di revoca della delega di firma va seguita la procedura
di cui ai precedenti commi.
  7.  I  funzionari cui sia stata conferita delega per la firma degli
ordinativi  non  possono,  a  loro  volta, rilasciare delega ad altre
persone.


                              Art. 132
            Passaggio di gestione tra funzionari delegati

  1. In caso di sostituzione transitoria o definitiva del funzionario
delegato,  il  funzionario  subentrante  e'  autorizzato  a  emettere
ordinativi  e  buoni  sugli  ordini  di  accreditamento  intestati al
cessante,   previo   passaggio   di  gestione,  fino  all'esaurimento
dell'apertura  di  credito.  In tal caso il funzionario cessante deve
trasmettere   alla  Tesoreria  apposita  comunicazione  dell'avvenuto
passaggio   di   gestione,   sottoscritta   anche   dal   funzionario
subentrante,  con  allegato  un  prospetto  in  duplice copia recante
l'elenco  dei  singoli  ordini  di  accreditamento  con l'indicazione
dell'importo  originario  di ciascuno, dell'importo complessivo degli
ordinativi  e  dei  buoni emessi durante la sua gestione; a fronte di
tale  comunicazione  la Tesoreria effettua apposita annotazione nelle
corrispondenti  schede  mod.  14  C.G. tenute sotto forma di evidenze
informatiche  e  restituisce  un  esemplare  del prospetto munito del
visto di concordanza a firma del capo della Tesoreria medesima.
  2.  Qualora il funzionario delegato cessante sia impossibilitato ad
effettuare  la  comunicazione di cui al comma precedente, vi provvede
il funzionario delegato subentrante.
  3.  Il  cambiamento  di  gestione  non  interrompe  la progressione
numerica degli ordinativi e dei buoni.


                              Art. 133
              Prenotazione dei buoni e degli ordinativi

  1. Le Tesorerie prenotano sulla scheda mod. 14 C.G. gli ordinativi,
i  buoni  per  i  prelevamenti  in  contanti  e  quelli emessi per la
regolazione  delle  ritenute,  di norma, nello stesso giorno in cui i
titoli ad esse pervengono.
  2.  Nella prenotazione di ciascun titolo deve essere indicato anche
l'ufficio incaricato del pagamento.
  3.   Le  Tesorerie  accertano  che  l'importo  dei  buoni  e  degli
ordinativi trovi capienza nelle disponibilita' del relativo ordine di
accreditamento  e  dopo  averli muniti del proprio visto, trattengono
quelli da pagare presso le stesse e trasmettono gli altri agli uffici
incaricati del pagamento.
  4.  Le Tesorerie restituiscono ai funzionari delegati, con apposita
lettera  di  accompagnamento,  i  titoli che non abbiano i prescritti
requisiti  di  carattere  formale  e  quelli che non trovino capienza
nella disponibilita' del relativo ordine di accreditamento.


                              Art. 134
        Rettifica di buoni e ordinativi erroneamente imputati

  1.  Quando  si  accerti  che  un  buono  od  ordinativo  sia  stato
erroneamente  emesso su un ordine di accreditamento diverso da quello
su  cui  doveva  trarsi,  il  funzionario  delegato ne da' tempestiva
comunicazione  alla  Tesoreria  la quale, ove il titolo non sia stato
ancora  estinto,  provvede  alla  rettifica della imputazione e delle
scritture di prenotazione.
  2.  Qualora il buono o l'ordinativo sia stato gia' pagato e non sia
possibile provvedere alla rettifica di cui al comma 1, il funzionario
delegato  emette  un  altro  titolo  sull'ordine di accreditamento, a
carico   del   quale  deve  gravare  la  spesa,  con  il  vincolo  di
commutazione in quietanza in conto entrate eventuali del MEF.
  3.  Se  il  rendiconto sia gia' stato reso, il funzionario delegato
comunica   le   variazioni  all'Amministrazione  competente  per  gli
opportuni provvedimenti.


                              Art. 135
Elenchi mod. 66 T. / 31-ter C.G. dei buoni e degli ordinativi estinti

  1.  Le  Tesorerie producono mensilmente, con procedura informatica,
il   prospetto   mod.  66  T./31-ter  C.G.,  per  ciascun  ordine  di
accreditamento,  contenente l'elenco dei buoni mod. 31-bis C.G. per i
prelevamenti in contanti, di quelli per il versamento delle ritenute,
degli  ordinativi  estinti, con l'indicazione dell'importo totale dei
pagamenti del mese, dei mesi precedenti e di quello generale.
  2.  Il  prospetto  mod.  66  T./31-ter  C.G.  e' prodotto anche per
ciascun ordine di accreditamento commutato in quietanza.
  3.  Il  prospetto  mod. 66 T./31-ter C.G. e' inviato alla Corte dei
conti con la contabilita' mensile di tesoreria, unitamente ai buoni e
agli  ordinativi  estinti;  una  copia  del  prospetto  e' inviata al
funzionario  delegato  interessato  per essere allegata al rendiconto
della rispettiva apertura di credito.


                              Art. 136
    Riepiloghi modelli 57 T. degli elenchi mod 66 T./31-ter C.G.

  1.   Il  totale  dei  pagamenti  del  mese  su  ciascun  ordine  di
accreditamento,  di  cui  agli  elenchi  mod.  66  T./31-ter C.G., e'
riportato  nei  riepiloghi  mod.  57  T.,  per ordine progressivo del
capitolo  e  del numero degli ordini di accreditamento, distintamente
per competenza e residui.
  2.  Il  mod.  57  T.  e'  prodotto  dalle  Tesorerie, con procedura
informatica,  in  triplice  esemplare  di  cui  uno  va allegato alla
contabilita' degli ordini di accreditamento da inviare alla Corte dei
conti,  uno e' trasmesso a cura della Tesoreria, all'Ufficio centrale
del  bilancio  presso il competente Ministero ed uno viene trattenuto
agli atti della Tesoreria medesima.
  3.  Nel  caso  di  ordini  di  accreditamento  emessi  dagli uffici
periferici  delle  Amministrazioni dello Stato, investiti di funzioni
decentrate,  viene  prodotto altro esemplare del riepilogo mod. 57 T.
da inviare alla competente RPS.
  4. Gli ordini di accreditamento completamente estinti sono elencati
in  apposito mod. 57 T. prodotto nel mese in cui e' avvenuto l'ultimo
pagamento.
  5. I modd. 57 T. di cui al presente articolo sono riepilogati nella
nota sommaria mod. 74 T.


                              Art. 137
             Contabilita' degli ordini di accreditamento

  1. Le contabilita' dei pagamenti su ordini di accreditamento emessi
dalle  Amministrazioni  centrali sono rese dalle Tesorerie alla Corte
dei conti ed al competente Ufficio centrale del bilancio.
  2. Le contabilita' dei pagamenti su ordini di accreditamento emessi
dagli  uffici periferici ai sensi della legge 17 agosto 1960, n. 908,
sono  prodotte dalle Tesorerie provinciali alla Sezione regionale del
controllo  della  Corte  dei  conti  e alla RPS che hanno eseguito il
controllo preventivo sui predetti ordini.
  3. Le contabilita' di cui ai precedenti commi nonche' gli elaborati
di  cui  agli articoli 135 e 136 sono trasmessi mensilmente e possono
essere  prodotti  anche  su  supporto  informatico che sostituisce la
documentazione cartacea.
  4.  L'Amministrazione  centrale  della  Banca invia alla RGS flussi
informatici  sui  movimenti  degli  ordini  di accreditamento, con le
modalita'  previste  nel  protocollo  d'intesa  e  relativo  allegato
tecnico di cui all'articolo 97.


                              Art. 138
Visto  di  concordanza  sulla  situazione  contabile  degli ordini di
                           accreditamento

  1.  I  funzionari  in  verifica  presso gli uffici periferici dello
Stato  o  presso  i  cassieri  delle amministrazioni centrali possono
chiedere  alle  Tesorerie  l'apposizione  del  "visto di concordanza"
sulla situazione contabile degli ordini di accreditamento gestiti dai
funzionari preposti agli uffici verificati.
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1  i predetti funzionari compilano
appositi  prospetti,  in  duplice  esemplare, contenenti l'elenco dei
singoli  ordini  di  accreditamento  con  l'indicazione  dell'importo
originario  di  ciascuno, dell'importo complessivo degli ordinativi e
dei  buoni  emessi,  e  li  inviano,  per  il  tramite  del  titolare
dell'ufficio sottoposto a verifica, alla competente Tesoreria.
  3.  La  Tesoreria  accerta  la  corrispondenza dei dati esposti nel
prospetto con quelli risultanti dalle proprie scritture e, ove rilevi
discordanze,  deve  farne  menzione  sul  prospetto medesimo mediante
apposite annotazioni; restituisce, quindi, al funzionario in verifica
un esemplare del prospetto, convalidato con il timbro ufficiale e con
la  firma  del capo della Tesoreria medesima, trattenendone una copia
agli atti.


                               Capo II
                 Ordinativi su ruoli di spesa fissa


                              Art. 139
                       Ordinativi mod. 56 C.G.

  1.  Gli ordinativi cartacei mod. 56 C.G. emessi dalle DPSV su ruoli
di   spesa  fissa  devono  contenere,  oltre  agli  elementi  di  cui
all'articolo 71, le seguenti indicazioni:
   a) il numero progressivo del ruolo dell'Amministrazione;
   b) l'Amministrazione cui fa capo la spesa;
   c) il  codice  meccanografico che individua l'Amministrazione e il
capitolo.
  2.   Gli   ordinativi   sono  intestati  e  resi  estinguibili  con
l'osservanza   delle   disposizioni  previste  dagli  articoli  72  e
seguenti.


                              TITOLO IV
         CONTI CORRENTI DI TESORERIA E CONTABILITA' SPECIALI


                               Capo I
                        Disposizioni generali


                              Art. 140
                         Conti di tesoreria

  1. I conti aperti presso la tesoreria statale si distinguono in:
   a) conti correnti della tesoreria centrale;
   b) contabilita' speciali.


                              Art. 141
Apertura,  chiusura  e  modifica  della  denominazione  dei  conti di
                              tesoreria

  1.  La  RGS,  di  norma,  su richiesta del titolare del conto o del
funzionario  delegato  alla  gestione  dei fondi , autorizza la Banca
all'apertura  e  alla  chiusura  dei  conti di tesoreria nonche' alla
modifica dell'intestazione degli stessi.
  2.  Ai  fini della chiusura dei conti che presentano disponibilita'
di  somme,  i  titolari  comunicano  alla  RGS  la destinazione delle
stesse.
  3.   Nei   casi   previsti   dalla   normativa  di  riferimento  le
disponibilita' residue relative a somme trasferite dallo Stato devono
essere riversate all'entrata del bilancio statale.
  4.  La chiusura delle contabilita' speciali di cui all'articolo 585
del  regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, non movimentate da piu' di
un  anno,  se  non  richiesta dai titolari, avviene ai sensi e con le
modalita' di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente
della  Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, previa autorizzazione della
RGS.


                               Capo II
                Conti correnti di tesoreria centrale


                              Art. 142
                      Normativa di riferimento

  1.  I  conti  correnti  di  tesoreria centrale sono aperti ai sensi
della normativa seguente:
   a) decreto legislativo luogotenenziale 10 agosto 1945, n. 510;
   b) articoli  576  e  seguenti  del  regio  decreto 23 maggio 1924,
n. 827, e successive modificazioni;
   c) articolo 2 della legge 29 ottobre 1984, n. 720;
   d) articolo 2, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
  e) specifiche disposizioni legislative e regolamentari.


                              Art. 143
      Funzionamenlo dei conti correnti della tesoreria centrale

  1.  I  titolari  dei  conti  correnti  aperti  presso  la Tesoreria
centrale  o  altro  soggetto  legittimato ad agire per conto chiedono
all'I.Ge.P.A.  o  ad  altro  Ufficio  cui  sia  stata  attribuita  la
competenza  alla  movimentazione  del conto il prelevamento dei fondi
dai  conti  loro  intestati,  nel  rispetto  degli  obblighi  che  la
normativa   vigente  prevede  per  l'assolvimento  dei  loro  compiti
istituzionali e secondo le modalita' operative approvate dalla RGS.
  2.  Gli ordini di prelevamento fondi di cui al comma 1 sono inviati
dalla RGS alla Banca per l'estinzione.
  3. Le modalita' di invio ed estinzione degli ordini di prelevamento
fondi  sono  stabilite  dal  protocollo  d'intesa e relativi allegati
stipulato tra la RGS e la Banca.


                              Capo III
                        Contabilita' speciali


                              Art. 144
        Contabilita' speciali di tesoreria unica - tabella A
                        della legge 720/1984

  1.  Le  contabilita'  speciali  di tesoreria unica (tabella A) sono
accese  a  favore  dei soggetti tenuti al rispetto della normativa di
cui  all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive
modificazioni.
  2.   Qualora   il   soggetto  ne  faccia  esplicita  richiesta,  la
contabilita' speciale puo' essere aperta presso una Tesoreria diversa
da quella competente per territorio.
  3.  Per  il  funzionamento delle contabilita' speciali si fa rinvio
alla specifica normativa in vigore.


                              Art. 145
               Contabilita' speciali di conto corrente

  1.  Le  contabilita'  speciali  di  conto corrente aperte presso le
tesorerie provinciali si distinguono in:
   a) contabilita'  speciali  di cui agli articoli 585 e seguenti del
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
   b) contabilita'  speciali  di tesoreria unica ai sensi della legge
29 ottobre 1984, n.720, tabella B, e successive modificazioni;
   c) contabilita'   speciali   accese   ai   sensi   di  particolari
disposizioni legislative e regolamentari.


                              Art. 146
          Contabilita' speciali ex articoli 585 e seguenti
              del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827

  1.   Sulle   contabilita'   speciali   di   cui   alla  lettera  a)
dell'articolo 145  sono  effettuati  versamenti  da parte di speciali
amministrazioni  o  funzionari per formare fondi sui quali i titolari
dispongono con ordinativi di prelevamento.
  2.  Su  tali contabilita' speciali non possono essere versati fondi
di  bilancio, salvo che cio' sia autorizzato da speciali disposizioni
legislative.


                              Art. 147
        Contabilita' speciali di tesoreria unica - tabella B
  della legge 720/1984

  1. Il funzionamento delle contabilita' speciali di cui alla lettera
b)  dell'articolo 145  e' disciplinato dall'articolo 2 della legge 29
ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.


                              Art. 148
Contabilita'    speciali   autorizzate   da   speciali   disposizioni
                     legislative o regolamentari

  1.    Le   contabilita'   speciali   di   cui   alla   lettera   c)
dell'articolo 145 sono aperte sulla base di:
   a) ordinanze;
   b) decreti  emanati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  20  aprile  1994, n. 367, e successive
modificazioni;
  c) altre particolari disposizioni legislative e regolamentari.


                              Art. 149
             Ordinativi tratti su contabilita' speciali

  1.  Gli ordinativi su contabilita' speciali devono contenere, oltre
agli elementi di cui all'articolo 71, le seguenti indicazioni:
   a) la firma dell'addetto al riscontro contabile, qualora previsto;
   b) altre  indicazioni  o  codici  previsti  da norme legislative o
regolamentari, da disposizioni impartite dal MEF ovvero da protocolli
convenzionali  tra  le  amministrazioni  interessate  e le Tesorerie,
previa intesa con 1'I.Ge.P.A..
  2.   Gli   ordinativi   sono  intestati  e  resi  estinguibili  con
l'osservanza   delle   disposizioni  previste  dagli  articoli  72  e
seguenti.


                              Art. 150
                        Divieto di girofondi

  1. Le Tesorerie non possono dar corso ai titoli emessi dai titolari
delle  contabilita'  speciali  di  un'amministrazione  statale per il
trasferimento dei fondi su altra contabilita' speciale della medesima
amministrazione,    con    esclusione    di   quelli   emessi   dalle
Amministrazioni  a cio' autorizzate dalla legge 3 marzo 1960, n. 169,
o da altre disposizioni legislative.


                               Capo IV
                           Rendicontazione


                              Art. 151
Rendicontazione  sulla  gestione  delle  contabilita'  speciali e dei
                           conti correnti

  1.   Le  Tesorerie  rendicontano  i  movimenti  delle  contabilita'
speciali   e   dei   conti   correnti   con   le  modalita'  previste
dall'articolo 24.
  2.  I  funzionari  delegati titolari delle contabilita' speciali di
cui  agli  articoli  146  e  148  rendono  al  competente  Ufficio di
riscontro  della  RGS  il  conto  amministrativo  della  gestione nei
termini  previsti  dalle  norme  di  riferimento  e  con le modalita'
stabilite dal predetto Dipartimento.


                              Art. 152
Flussi  informativi  dei  movimenti delle contabilita' speciali e dei
                           conti correnti

  1.  La  Banca trasmette giornalmente alla RGS, per il tramite della
RUPA,  flussi  informativi  dei  movimenti  dei  conti  di  tesoreria
(contabilita'  speciali di conto corrente, conti di tesoreria unica e
conti correnti della tesoreria centrale).


                              TITOLO V
      PAGAMENTI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI E AZIENDE AUTONOME


                              Art. 153
            Emissione ed intestazione dei titoli di spesa

  1. Le disposizioni delle presenti Istruzioni relative all'emissione
e  all'intestazione  dei  titoli  di  spesa  si  applicano  anche  ai
pagamenti  disposti  dalle  amministrazioni  statali aventi autonomia
contabile   e  di  bilancio  nonche'  dagli  altri  soggetti  a  cio'
autorizzati  da  disposizioni  legislative  o regolamentari, che sono
titolari di conti correnti presso la Tesoreria centrale dello Stato.
  2.  Prima  di  disporre  i pagamenti le amministrazioni interessate
hanno  l'obbligo  di versare le somme occorrenti nei rispettivi conti
correnti di cui al comma I.


                              Art. 154
                      Imputazione dei pagamenti

  1.  Le Tesorerie contabilizzano i pagamenti effettuati giornalmente
distintamente   per   amministrazione  emittente  e  li  rendicontano
mensilmente  a  ciascuna  amministrazione  anche  mediante  strumenti
informatici.
  2.  Le  amministrazioni  interessate  verificano la regolarita' dei
pagamenti   e   inviano   alla  RGS  e  all'Amministrazione  centrale
dell'Istituto  incaricato  del  servizio  di  tesoreria  un prospetto
riepilogativo dei pagamenti medesimi distinti per Tesoreria che li ha
effettuati, evidenziando, per ciascuna di esse, l'importo complessivo
di quelli non riconosciuti regolari.
  3.   La  RGS  dispone,  per  l'importo  complessivo  dei  pagamenti
riconosciuti  regolari  di pertinenza di ciascuna amministrazione, un
ordine  di  prelevamento  dal conto corrente che ogni amministrazione
intrattiene  presso  la  Tesoreria  centrale.  La  Tesoreria centrale
esegue  il prelevamento per l'addebito dei pagamenti medesimi, emette
contestualmente   quietanza   di   fondo   somministrato   a   favore
dell'Amministrazione  centrale  dell'Istituto incaricato del servizio
di  tesoreria  ed invia detta quietanza alla medesima Amministrazione
centrale.
  4.  La  RGS  da'  comunicazione  alle  amministrazioni  interessate
dell'avvenuto   addebitamento  dei  pagamenti  nei  rispettivi  conti
correnti.


                              TITOLO VI
    PAGAMENTI IN CONTO SOSPESO E TITOLI DI SPESA DA REGOLARIZZARE


                              Art. 155
  Scritturazione in esito definitivo dei pagamenti in conto sospeso

  1.  I  pagamenti  in  conto  sospeso  di  cui  all'articolo 17 sono
scritturati  in  esito  definitivo  con  le  modalita' previste dagli
articoli seguenti.


                              Art. 156
                     Titoli di spesa collettivi

  1.  I  titoli  di  spesa  collettivi  sono  contabilizzati in esito
definitivo  quando  siano  state  pagate tutte le quote oppure per la
somma effettivamente pagata:
   a) quando  le  quote  insolute non siano piu' dovute o non possano
piu' pagarsi;
   b) quando sia trascorso il termine fissato per il pagamento.
  2.  Nei casi di cui al comma 1 i titoli sono resi in contabilita' e
agli  stessi e' allegata una dimostrazione nella quale sono riportate
le  caratteristiche  del  titolo, la somma pagata e quella da pagare.
Gli importi pagati sono portati in detrazione del conto sospeso.


                              Art. 157
           Titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio

  1.  I  titoli di spesa trasportati al nuovo esercizio e scritturati
dalle  Tesorerie  in  conto  sospeso  ai sensi dell'articolo 17, sono
contabilizzati  in  esito  definitivo  nel momento in cui agli stessi
viene attribuita la nuova imputazione.


                              Art. 158
         Titoli di spesa pagati per conto di altre Tesorerie

  1.  I  titoli  di  spesa  emessi a carico del bilancio dello Stato,
delle   amministrazioni   od   aziende  autonome  dello  Stato  sulle
contabilita'  speciali,  da pagarsi in contanti fuori della provincia
in  cui  hanno  sede  le  autorita'  emittenti,  sono trasmessi dalla
Tesoreria  che  li riceve a quella della provincia ove i creditori si
trovano  con  elenco  descrittivo  mod. 129 T. a firma del capo della
Tesoreria.  Ogni elenco deve avere un numero d'ordine progressivo per
esercizio e per Tesoreria destinataria.
  2.  Ciascuna  Tesoreria, con elenchi mod. 129 T., spedisce entro il
giorno  23 di ogni mese alle Tesorerie assegnatarie i titoli di spesa
estinti per loro conto, scritturati fra i pagamenti in conto sospeso.
Qualora  per  qualsiasi  ragione  le  spedizioni  non  possano essere
effettuate  nel  termine  suindicato,  esse  vengono rinviate al mese
successivo.
  3.  Il  giorno 28 del mese la Tesoreria pagatrice scarica dal conto
sospeso  collettivi  l'importo  complessivo  pagato  e  la  Tesoreria
assegnataria pone in esito definitivo i titoli pagati gia' pervenuti,
scritturando  al conto sospeso quelli non ancora ricevuti. Sui titoli
pagati  e' riportata l'annotazione che trattasi di: "titolo pagato da
altra Tesoreria e scritturato in conto sospeso il ............".
  4.  Nel  caso  in cui il giorno 28 sia festivo o non lavorativo, le
menzionate   scritturazioni   contabili   di   accreditamento   e  di
addebitamento, sono eseguite il precedente giorno lavorativo.


                              Art. 159
                          Pagamenti urgenti

  1.  Fermo  restando il divieto assoluto di emettere e pagare titoli
di  spesa  provvisori,  qualora  le  amministrazioni  statali debbano
effettuare  pagamenti urgenti e improcrastinabili e non sia possibile
far  pervenire  tempestivamente  alle  Tesorerie  i  titoli  di spesa
(mandati  informatici o ordini di accreditamento) per ristrettezza di
tempo  o per difficolta' di comunicazioni, le amministrazioni stesse,
per  il  tramite  dei competenti Uffici centrali del bilancio o delle
RPS,  inoltrano  alla  RGS  apposita  richiesta di pagamento urgente.
Verificata  la  presenza  dei predetti requisiti, la RGS autorizza la
Banca  a effettuare i pagamenti urgenti richiesti, pur in assenza del
titolo  di spesa che li disponga. Detti pagamenti sono contabilizzati
dalla Banca in conto sospeso collettivi ai sensi dell'articolo 17. Le
amministrazioni statali competenti emettono tempestivamente il titolo
di spesa destinato alla regolarizzazione del pagamento urgente.


                              Art. 160
               Titoli di spesa pagati da regolarizzare

  1.  Sono  scritturati  a  "titoli  di  spesa  da  regolarizzare" ed
evidenziati  nel  modello  giornaliero  82T e in quello mensile 59T i
titoli di spesa pagati:
   a) dalle   Tesorerie   e   non   contabilizzati   per  riscontrate
irregolarita', anche di carattere formale;
   b) dagli  altri uffici pagatori e rimborsati dalle Tesorerie per i
quali siano state riscontrate successivamente irregolarita';
   c) prodotti  in  contabilita'  e  successivamente stralciati dalla
Corte  dei  conti  o  dalle  Amministrazioni  centrali  o periferiche
competenti, comprese quelle a ordinamento autonomo.
  2.  I  titoli  di  cui al comma 1, anche quando sono inviati per la
regolarizzazione  ad  altre  Tesorerie  o agli uffici pagatori o alle
Amministrazioni  emittenti,  continuano  a  figurare  fra i titoli di
spesa  da  regolarizzare presso la Tesoreria, che non li contabilizza
in  uscita  fino  a  che  non siano restituiti regolarizzati o non ne
venga rimborsato l'importo.
  3. In sostituzione dei titoli spediti per la regolarizzazione viene
emessa  apposita  dichiarazione,  contenente  gli  estremi dei titoli
stessi  e  la indicazione dell'ufficio destinatario, custodita con le
cautele e modalita' previste per la conservazione dei titoli di spesa
estinti.  Le  Tesorerie curano che le partite di cui trattasi vengano
eliminate con la massima urgenza.


                             TITOLO VII
                         ALTRE DISPOSIZIONI


                               Capo I
                  Trasferimento fondi tra Tesorerie


                              Art. 161
             Ordini di pagamento per trasferimento fondi

  1.  Il  trasferimento  dei  fondi da una Tesoreria ad un'altra puo'
essere   eseguito   soltanto   nell'interesse  delle  amministrazioni
pubbliche nell'ambito dei loro rapporti con il servizio di tesoreria.
  2.  Per  il  trasferimento  dei  fondi  si  utilizza  una procedura
telematica  che  prevede,  a  fronte  del  versamento  delle somme da
trasferire,  l'emissione  di quietanza mod. 121T imputata ad apposito
capitolo  fuori  bilancio. La procedura genera automaticamente presso
la Tesoreria assegnataria un ordine di pagamento per l'esecuzione del
trasferimento fondi.
  3.  Alla  quietanza  e  all'ordine  di  pagamento  si  applicano le
disposizioni vigenti in materia di quietanze d'entrata e di titoli di
spesa.
  4.  Gli  ordini  di  pagamento  inestinti  al  termine  del  quinto
esercizio  successivo  a  quello  di  emissione  sono trasmessi dalle
Tesorerie   alla   RGS,   su   richiesta  di  quest'ultima,  ai  fini
dell'incameramento all'erario dello Stato.
  5.  In caso di smarrimento dell'ordine di trasferimento fondi prima
del  pagamento  la Tesoreria rilascia il certificato sostitutivo mod.
128 T.


                               Capo II
                     Perenzione titoli di spesa


                              Art. 162
                   Perenzione dei titoli di spesa

  1.  I  titoli  di  spesa  non  riscossi entro i termini previsti da
disposizioni  legislative, regolamentari o dalle presenti istruzioni,
sono soggetti a perenzione.
  2.  I  creditori  possono  richiedere  la riemissione dei titoli di
spesa  colpiti  da perenzione alle amministrazioni emittenti, purche'
non sia sopraggiunta prescrizione.
  3.  Agli  adempimenti conseguenti alle disposizioni dei commi 1 e 2
si  provvede  secondo  le disposizioni di cui agli articoli 443 e 451
del  regio decreto 23 maggio 1924, n.827, e successive modificazioni,
nonche'  di  quelle  contenute  nella  circolare  di  chiusura  delle
contabilita' emanata annualmente dalla RGS.


                              Art. 163
Termine  di  perenzione  dei  titoli  di  spesa  e  degli  ordini  di
                           accreditamento

  1. La perenzione di cui all'articolo 162 si verifica:
   a) per  gli  ordinativi  tratti  su  ordini di accreditamento e su
contabilita'  speciali,  qualora  restino  interamente  inestinti  al
termine dell'esercizio finanziario successivo a quello di emissione;
   b) per  gli  ordini  di  accreditamento,  qualora siano rimasti in
tutto  o  in  parte inestinti alla fine dell'esercizio finanziario di
emissione  ad  eccezione  di  quelli per i quali sia stato chiesto il
trasporto al nuovo esercizio.
  2.  I titoli di spesa colpiti dalla perenzione debbono considerarsi
privi   di   validita'   e,   come   tali,   vanno   restituiti  alle
amministrazioni emittenti per l'annullamento.
  3. Agli ordini di pagamento per trasferimento fondi si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 161, comma 4.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai titoli
di spesa telematici di cui agli articoli 102 e seguenti.


                              Art. 164
            Quote insolute su titoli di spesa collettivi

  1.  Il  termine  di perenzione di cui all'articolo 162, comma 1, si
applica  anche  alle  quote  insolute dei titoli di spesa collettivi.
Detti  titoli,  alla chiusura dell'esercizio finanziario successivo a
quello  di  emissione,  vegono  ridotti  dalle  Tesorerie all'importo
effettivamente pagato e contabilizzati in esito definitivo.
  2.  Le  Tesorerie segnalano alle amministrazioni emittenti le quote
rimaste insolute.


                              Capo III
                    Atti impeditivi al pagamento


                              Art. 165
                      Sospensione del pagamento

  1.  Le  Tesorerie sospendono i pagamenti solo su disposizione delle
amministrazioni  emittenti i titoli di spesa o in presenza degli atti
previsti dall'art. 498 R.D. 23 maggio 1924, n. 827.
  2.  In  caso di atti impeditivi contro soggetti privati beneficiari
di  titoli  di  spesa la Tesoreria, citata a rendere dichiarazione di
terzo,  provvede agli adempimenti previsti dall'art. 498 R. D. n. 827
del  1924  e  rende  la dichiarazione rappresentando soltanto di aver
sospeso  il  pagamento  dei  titoli  e  di  aver  trasmesso  gli atti
all'amministrazione ordinatrice della spesa.
  3.  In  mancanza di titoli a favore del soggetto privato esecutato,
la   Tesoreria   dichiara  di  non  aver  ricevuto  titoli  di  spesa
successivamente alla notifica dell'atto impeditivo.
  4.  Qualora  l'atto impeditivo sia rivolto contro uffici centrali o
periferici  dello  Stato, aziende e amministrazioni autonome statali,
ovvero  altri enti pubblici o enti operanti nel settore dei pagamenti
pubblici,  la  Tesoreria  vincola  le  eventuali  disponibilita'  del
debitore  esecutato  nella  misura  stabilita  dalla legge e rende la
conseguente  dichiarazione  di  terzo.  Ove non esistano ovvero siano
insufficienti   le   disponibilita'   dell'Amministrazione   centrale
esecutata,  la  Tesoreria  vincola  le  disponibilita'  eventualmente
esistenti delle Amministrazioni periferiche da essa dipendenti.
  5.   La   Tesoreria  trasmette  alle  Amministrazioni  interessate,
all'Avvocatura  dello  Stato e ai funzionari delegati copia dell'atto
impeditivo e della dichiarazione di terzo.
  6.  Le  eventuali inibitorie o diffide notificate, anche a mezzo di
ufficiale  giudiziario, alla Tesoreria non determinano la sospensione
dei   pagamenti.   La   Tesoreria   da'   informativa  di  tali  atti
all'Amministrazione   emittente,   senza   dare   comunicazione  agli
interessati circa l'inefficacia degli atti stessi.


                              Art. 166
                   Evidenza degli atti impeditivi

  1.  Le  Tesorerie  tengono  evidenza in apposita rubrica, anche con
modalita' informatiche, di tutti gli atti impeditivi, ancorche' nulli
o inefficaci.
  2. Nella rubrica sono annotati:
   - il numero di iscrizione della procedura nel ruolo generale;
   - i dati identificativi del creditore procedente;
   - il  legale  che  assiste  i creditori procedenti nella procedura
esecutiva;
   - i dati identificativi del debitore esecutato;
  -	l'importo pignorato;
   - l'importo  accantonato  o  i  titoli  restituiti  e  il relativo
controvalore;
   - la data di resa della dichiarazione di terzo;
   - la  data  di notifica dell'ordinanza di assegnazione e della sua
esecuzione;
   - gli  eventuali  provvedimenti di sospensione della procedura e/o
dell'esecuzione  dell'ordinanza  di assegnazione, di estinzione della
procedura   esecutiva   e  gli  atti  introduttivi  del  giudizio  di
accertamento dell'obbligo.
  3. Nella medesima rubrica vengono inoltre annotate le comunicazioni
intese  a portare a conoscenza della Sezione le sentenze dichiarative
di fallimento, i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa,
i decreti di ammissione alla procedura di amministrazione controllata
e  di  concordato  preventivo,  nonche'  i provvedimenti che comunque
incidono   sulla   capacita'  di  riscuotere  e  dare  quietanza  dei
beneficiari dei titoli di spesa; in presenza di tali comunicazioni, i
titoli  a  favore  dei  soggetti interessati devono essere restituiti
all'Amministrazione  emittente unitamente a copia della comunicazione
ricevuta.
  4.  Le  evidenze di cui sopra vanno completate con i riferimenti ai
corrispondenti atti risolutivi.


                              Art. 167
                     Dichiarazione di quantita'

  1.  Ciascuna  Tesoreria  rende la dichiarazione di quantita' con le
modalita'  previste dal Codice di procedura civile esclusivamente con
riguardo  ai  conti  accesi presso la stessa, ai titoli di spesa e ai
cespiti giacenti presso la medesima.
  2  La  dichiarazione  di  terzo deve contenere tutte le indicazioni
prescritte  dall'articolo 547 del Codice di procedura civile, nonche'
l'esatta   descrizione  dei  titoli  di  spesa  o  disponibilita'  di
tesoreria colpite (specie, data, numero, creditore, importo, bilancio
di  esercizio, capitolo). Deve altresi' specificare i pignoramenti ed
i  sequestri precedentemente eseguiti presso la medesima Tesoreria in
danno del medesimo soggetto debitore.


                              Art. 168
         Impignorabilita' e/o insequestrabilita' delle somme

  1.  In  tutti  i  casi  in  cui  l'ordinamento  giuridico riconosca
impignorabili  e/o  insequestrabili  determinate  disponibilita',  le
Tesorerie  sono  tenute ad apporre ugualmente il vincolo ad eccezione
dei  soli  casi  in  cui  norme  di  legge espressamente le esonerino
dell'obbligo di accantonare.
  2.   In   tale   ultimo  caso  le  Tesorerie  dovranno  rendere  la
dichiarazione  indicando  le  eventuali  disponibilita' di pertinenza
dell'amministrazione  debitrice  e dichiarando di non aver apposto il
vincolo  in  quanto  espressamente  esonerate  da una disposizione di
legge, i cui estremi dovranno essere esattamente indicati.


                              Art. 169
                  Risoluzione degli atti impeditivi

  1. L'impedimento al pagamento cessa:
   a) in  caso  di  procedura esecutiva non iscritta a ruolo, qualora
siano  decorsi  90  giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento o
qualora sia intervenuto atto di rinuncia all'esecuzione;
   b) in  caso  di  provvedimento definitivo di estinzione emesso dal
giudice dell'esecuzione;
   c) a  seguito  di  sentenza  passata  in  giudicato che accerti la
nullita' della procedura esecutiva;
   d) nel  caso  in  cui  il  sequestro  perda  efficacia,  ai  sensi
dell'art. 669  novies  c.p.c.,  ovvero venga revocato o nei limiti in
cui   il   provvedimento   originario   sia   modificato,   ai  sensi
dell'art. 669 decies c.p.c..
  2.  Nei  casi  indicati  nel  comma 1,  la  Tesoreria  procede allo
svincolo   dell'accantonamento,   previa   acquisizione   di   idonea
attestazione della Cancelleria competente.
  3.  I  titoli  di spesa riammessi a pagamento devono pervenire alla
Tesoreria accompagnati da una nota autorizzativa dell'Amministrazione
emittente.
  4.  La  cessazione degli effetti degli atti impedimenti va annotata
nella  rubrica  di  cui  all'art. 166  con  indicazione dei documenti
giustificativi  e  di  essa  va  data  notizia  all'  Amministrazione
interessata.


                              Art. 170
                      Ordinanze di assegnazione

  1.  Le  Tesorerie  eseguono tempestivamente, e comunque nel termine
previsto  dalla  legge, le ordinanze di assegnazione di somme oggetto
di pignoramento o sequestro su richiesta dei creditori assegnatari.
  2.  Qualora  i  creditori  non  richiedano una diversa modalita' di
pagamento  (accreditamento  in  conto  corrente  bancario  o postale,
pagamento  in  contanti  presso  la  Tesoreria),  il  pagamento viene
eseguito  trasmettendo  al  domicilio anche elettivo del creditore un
vaglia   cambiario  non  trasferibile  della  Banca  d'Italia  a  lui
intestato a mezzo del servizio postale mediante piego assicurato.


                              Art. 171
                        Fermi amministrativi

  1.  Qualora  pervengano  alle Tesorerie da Amministrazioni centrali
dello  Stato  ovvero  da  uffici  periferici  provvedimenti  di fermo
amministrativo,  le  Tesorerie  sospendono  il  pagamento  dei titoli
giacenti  o  successivamente  pervenuti a favore del soggetto nei cui
confronti  e'  disposto  il  fermo, restituendoli all'Amministrazione
emittente   e   dandone   notizia  all'ufficio  che  ha  disposto  il
provvedimento.  L'efficacia  del  fermo cessa per revoca del medesimo
ovvero - nel  caso  in cui non siano stati indicati i titoli di spesa
per  i  quali  si e' chiesta la sospensione del pagamento e non siano
pervenuti   alla   Tesoreria   titoli   di   spesa   a   favore   del
debitore - decorso  il  termine  di  60  giorni  dal  ricevimento del
provvedimento.


                            PARTE QUARTA
                              DEPOSITI


                              TITOLO I
                         DEPOSITI PROVVISORI


                              Art. 172
 Costituzione di depositi provvisori in contante presso le Tesorerie

  1.   Presso   le   Tesorerie  possono  essere  costituiti  depositi
provvisori  nell'interesse  della  pubblica  amministrazione nei casi
previsti  da  disposizioni  legislative  o  regolamentari  ovvero  su
autorizzazione del MEF
  2.  Il  versamento  per  la costituzione dei depositi provvisori e'
effettuato con i valori di cui all'articolo 47.
  3.  Per  la  costituzione  di un deposito provvisorio l'interessato
presenta  alla  Tesoreria  la  distinta  di  versamento  mod.  125 T.
contenente:
   a) le  indicazioni delle complete generalita' della persona fisica
del depositante, specificando ove del caso la denominazione dell'ente
per conto del quale il deposito e' costituito;
   b) la causale del deposito;
   c) l'indicazione,  nei casi previsti, dell'amministrazione nel cui
interesse il deposito e' costituito.
  4.  Le  Tesorerie  rilasciano  la quietanza mod. 123 T. nella quale
sono  riportati tutti i dati indicati nella distinta di versamento di
cui al comma precedente.


                              Art. 173
                  Tipologie di depositi provvisori

  1. Sono costituiti come depositi provvisori presso le Tesorerie:
   a) i  depositi per concorrere alle aste nell'interesse dello Stato
e  di  altre  amministrazioni  ed enti pubblici, anche ad ordinamento
autonomo;
   b) le somme versate nei conti correnti postali delle Tesorerie per
le quali risulti dubbia l'imputazione;
   c) gli  importi  dei  vaglia  cambiari,  emessi in commutazione di
titoli   di   spesa,  che  non  sia  stato  possibile  recapitare  ai
beneficiari o che siano stati da questi restituiti, nei casi previsti
dall'articolo 96, comma 5;
   d) le  somme  rivenienti  dall'estinzione  dei  titoli di spesa da
accreditare  in  conto corrente bancario o postale e restituite dalle
banche  o dalle Poste in quanto non potute accreditare, per qualsiasi
causa,  nei  conti dei creditori, nei casi previsti dall'articolo 96,
comma 5;
   e) i depositi a garanzia dell'estrazione delle vincite di concorsi
a premi, lotterie, tombole e pesche di beneficenza;
   f) i  depositi  per  la revisione di analisi di sostanze destinate
all'alimentazione;
   g) i  depositi per il rilascio di certificati di importazione e di
esportazione  nell'ambito degli stati membri dell'Unione Europea o di
paesi terzi;
   h) ogni  altro  deposito  previsto  da  disposizioni legislative o
regolamentari  ovvero  autorizzato, in casi eccezionali, dagli uffici
del MEF.


                              Art. 174
 Norme particolari per la costituzione di alcuni depositi provvisori

  1.  Per  i depositi provvisori di cui all'articolo 173, lettera a),
il  depositante  deve  esibire  alla  competente Tesoreria la lettera
d'invito  dell'amministrazione cauzionata o il relativo bando di gara
dai quali risulti la richiesta di costituzione del deposito.
  2.   Per   i   depositi   di   cui  all'articolo 173,  lettera  e),
l'interessato  deve  esibire alla competente Tesoreria provinciale la
comunicazione  con  la quale l'amministrazione cauzionata richiede la
costituzione del deposito.


                              Art. 175
                 Estinzione dei depositi provvisori

  1. L'estinzione dei depositi puo' avvenire mediante:
   a) restituzione del deposito all'avente diritto;
   b) incameramento  a favore dell'erario dello Stato per decorso del
termine biennale;
   c) incameramento   del   deposito  da  parte  dell'amministrazione
cauzionata.
  2.  L'estinzione dei depositi e' disposta dalla competente DPSV per
quelli costituiti presso le Tesorerie provinciali e dall'IGe.P.A. per
quelli costituiti presso la Tesoreria centrale.


                              Art. 176
                Restituzione dei depositi provvisori

  1.  Gli  uffici  di  cui  all'articolo 175, comma 2, autorizzano la
restituzione  dei  depositi  provvisori  previo  nulla  osta da parte
dell'amministrazione   che   ne   aveva   disposto   o  richiesto  la
costituzione.
  2. La restituzione del deposito va fatta a favore del depositante o
del suo legale rappresentante o di altro avente diritto quale risulta
dai documenti esibiti alla DPSV o all'I.Ge.P.A..
  3.  Per  la  restituzione  parziale  o  totale  di ciascun deposito
l'ufficio  competente  ne  autorizza  la Tesoreria presso la quale e'
stato  costituito,  trasmettendo  la  relativa  quietanza mod. 123 T.
L'autorizzazione  e'  compilata sul retro della quietanza nel caso di
restituzione totale.
  4.  Nel  caso  di restituzione parziale la quietanza mod. 123 T. va
allegata  al  primo  ordinativo  mod. 180 T. e viene trattenuta dalla
Tesoreria fino all'estinzione totale del deposito.
  5.  La  Tesoreria  annota sulla quietanza mod. 123 T. o su apposita
evidenza  da  allegare alla stessa le singole restituzioni parziali e
ad  avvenuta  estinzione  del deposito allega la quietanza all'ultimo
ordinativo mod. 180 T.
  6.  All'ordine  di restituzione totale e all'ordinativo mod. 180 T.
per  la  restituzione  parziale  si  applicano  le  disposizioni  per
l'intestazione  e  l'estinzione  dei  titoli  di spesa previste dalle
presenti Istruzioni.
  7.   Ove   un  deposito  debba  essere  totalmente  o  parzialmente
introitato   a  favore  dell'erario,  il  competente  ufficio  indica
sull'ordine  di  restituzione il vincolo di commutazione in quietanza
di  entrata  con  la  specificazione  del capitolo del bilancio dello
Stato.


                              Art. 177
Incameramento   dei  depositi  su  disposizione  dell'Amministrazione
                             cauzionata

  1.  Gli  uffici  di  cui  all'articolo 175,  comma 2, sulla base di
appositi  decreti  emessi  dalle  autorita'  cauzionate  nei  casi di
inadempienza   da   parte   dei   depositanti,  dispongono,  mediante
autorizzazione redatta sul retro della quietanza o su foglio a parte,
il  versamento del relativo importo secondo le modalita' indicate nel
decreto  di  incameramento o, in mancanza, in conto entrate eventuali
del Tesoro.
  2.  Nel  caso  di  incameramento  parziale  del  deposito, la parte
residua  che non sia piu' soggetta a vincoli e' restituita all'avente
diritto.   Qualora   permanga  l'originario  vincolo,  la  parte  non
incamerata  viene  invece  commutata  in  altro  deposito provvisorio
avente le stesse caratteristiche del precedente.


                              Art. 178
Incameramento   dei  depositi  provvisori  per  decorso  del  termine
                              biennale

  1.  Le  Tesorerie,  entro  il  mese  di  febbraio  di ciascun anno,
segnalano  agli uffici di cui all'articolo 175, comma 2, mediante gli
elenchi modd. 118-ter T. e 118quater T., i depositi provvisori ancora
vigenti   alla   scadenza   dell'esercizio  successivo  a  quello  di
costituzione.
  2.  Gli  uffici  di  cui  all'articolo 175, comma 2, effettuati gli
accertamenti   di   competenza   circa  la  validita'  dei  depositi,
dispongono  l'incameramento  di  quelli  per  i  quali  non  si debba
procedere alla restituzione agli aventi diritto.
  3. Per l'incameramento dei depositi i competenti uffici emettono un
ordine  cumulativo,  da estinguere mediante commutazione in quietanza
da  imputare  al  capo  X,  cap.  2368  del bilancio dello Stato, con
allegato  l'elenco  in  duplice  esemplare dei depositi da incamerare
nonche' la distinta di versamento mod. 124 T.
  4.  Le  Tesorerie  inviano  agli  uffici indicati all'articolo 175,
comma 2,  la  quietanza  di cui al comma 3, con allegato un esemplare
dell'elenco dei depositi incamerati.


                              Art. 179
                      Depositi a cauta custodia

  1.   I   depositi   a   cauta   custodia  costituiti  su  richiesta
dell'autorita'  amministrativa  o  giudiziaria  sono  ricevuti  dalle
Tesorerie   previa  ricognizione  dei  valori  consegnati,  anche  se
presentati in pieghi gia' chiusi e muniti di ceralacca.
  2.  Della  ricognizione  di  cui  al  comma 1,  da  effettuarsi con
l'intervento di un rappresentante dell'Amministrazione a favore della
quale  il  deposito  e'  costituito,  viene  redatto  e  sottoscritto
processo  verbale  in  quattro  esemplari di cui il primo e' unito al
piego, il secondo e il terzo sono trasmessi all'LGe.P.A. e alla DPSV.
  3.  Per  i  depositi costituiti presso la Tesoreria centrale sia il
secondo  sia  il  terzo  esemplare del verbale di cui al comma 2 sono
inviati all'I.Ge.P.A.
  4.  La  restituzione dei depositi, da effettuarsi mediante consegna
agli  aventi diritto degli stessi oggetti facenti parte del deposito,
e'  disposta  con apposito ordine stilato sul retro della quietanza o
su  foglio  ad  essa  allegato, emesso dalle DPSV o dall'I.Ge.P.A., a
seconda   che   i  depositi  siano  costituiti  presso  le  Tesorerie
provinciali o presso la Tesoreria centrale.


                              Art. 180
  Depositi a cauta custodia di partecipazioni azionarie dello Stato

  1.  Le partecipazioni delle Amministrazioni statali in societa' per
azioni  sono  costituite  in  deposito  a  cauta  custodia  presso la
Tesoreria  centrale, su richiesta dell'Amministrazione titolare della
partecipazione, previa autorizzazione dell'I.Ge.P.A..
  2.  I  depositi  di  cui  al comma 1 si concretizzano nel materiale
trasferimento presso la Tesoreria del relativo certificato azionario,
ovvero  in una scritturazione contabile per i titoli dematerializzati
accentrati presso la societa' di gestione centralizzata dei titoli di
Stato.
  3. Una volta costituito il deposito la relativa quietanza mod. 123T
viene consegnata all'Amministrazione titolare del deposito.
  4.  Ogni  successiva  acquisizione  della  medesima  partecipazione
azionaria comporta il discarico contabile del deposito esistente e la
costituzione   di   un  nuovo  deposito  rappresentativo  dell'intera
partecipazione detenuta.
  5. Per la contabilizzazione delle operazioni di cessione parziale o
totale  delle  partecipazioni  azionarie detenute valgono le medesime
regole  previste  per  la restituzione dei depositi provvisori di cui
all'articolo 176.


                              TITOLO II
                         DEPOSITI DEFINITIVI


                              Art. 181
                  Gestione dei depositi definitivi

  1.  I  depositi  definitivi  sono  costituiti  nell'interesse della
pubblica   amministrazione   nei   casi   previsti   da  disposizioni
legislative o regolamentari ovvero su autorizzazione del MEF.
  2.   I   depositi  definitivi  sono  costituiti  esclusivamente  in
numerario,  previa  presentazione  alla  Tesoreria  competente  della
distinta di versamento mod. 125-bisT sottoscritta dall'interessato.
  3.  I  depositi sono gestiti dal MEF, con le modalita' previste dal
decreto  Ministeriale  2  novembre  2004,  per  il tramite delle DPSV
territorialmente  competenti,  alle  quali le Tesorerie inviano copia
della  distinta  di  versamento  di  cui  al  comma 2,  attestante la
costituzione del deposito.
  4.   Le  somme  depositate,  versate  sulle  apposite  contabilita'
speciali  di girofondi aperte presso ogni Tesoreria provinciale, sono
mensilmente  girate  su  un  apposito  conto  corrente  di  Tesoreria
centrale.
  5.  Per  la  restituzione delle somme depositate e per il pagamento
dei  relativi  interessi  si applicano le disposizioni previste dagli
articoli   153  e  154,  riguardanti  i  pagamenti  per  conto  delle
amministrazioni ed aziende autonome.


                            PARTE QUINTA
                           TITOLI DI STATO


                              TITOLO I
                       TITOLI DEMATERIALIZZATI


                              Art. 182
                 Emissione BUONI ordinari del tesoro

  1.  Le  emissioni  dei  buoni  ordinari del tesoro sono fissate con
singoli  decreti  del direttore generale del tesoro, pubblicati nella
Gazzetta  Ufficiale, nei quali vengono indicati l'importo, la durata,
la  scadenza, le date ed eventualmente il prezzo base di collocamento
ed ogni altra caratteristica.
  2.  Le  richieste di acquisto dei buoni ordinari del tesoro vengono
effettuate   dagli   operatori  per  via  telematica  e  le  relative
operazioni  sono  affidate  alla  Banca  nell'ambito  del servizio di
tesoreria dello Stato.
  3.  I  buoni  ordinari  del tesoro sono rappresentati da iscrizioni
contabili  a  favore degli aventi diritto nei conti aperti presso gli
intermediari  abilitati  e confluiscono nella gestione accentrata dei
titoli di stato.
  4.  La  Tesoreria  provinciale  di  Milano  emette,  per  l'importo
complessivo  dei  buoni  relativi a ciascuna scadenza, quietanze mod.
121 T con imputazione al pertinente capitolo di bilancio.


                              Art. 183
Pagamento  degli interessi e rimborso del capitale dei buoni ordinari
                             del tesoro

  1.  Il  pagamento  degli  interessi  e il rimborso del capitale dei
buoni ordinari del tesoro sono effettuati dalla Tesoreria provinciale
di  Milano  per  il tramite della societa' di gestione accentrata dei
titoli di Stato.
  2.  L'importo  degli  interessi  riconosciuto  in via anticipata ai
sottoscrittori  viene  scritturato  dalla predetta tesoreria in conto
sospeso,  dal quale viene discaricato all'atto in cui il Dipartimento
del tesoro ne autorizza la contabilizzazione in esito definitivo, per
la  successiva  imputazione  al bilancio dello Stato da effettuarsi a
cura dello stesso Dipartimento.


                              Art. 184
         Contabilita' mensile dei buoni ordinari del tesoro

  1.  Entro  il  giorno  10  di ogni mese la Tesoreria provinciale di
Milano  invia  al Dipartimento del tesoro la contabilita' relativa ai
buoni  ordinari  del  tesoro emessi e agli interessi esitati nel mese
precedente.
  2.  La contabilita' di cui al comma 1 e' costituita dalle quietanze
mod.  121  T.  e dal mod. 206 T. relativo agli interessi a carico del
bilancio dello Stato.
  3. La Banca invia mensilmente al Dipartimento del tesoro il mod. 78
Cat.  riassuntivo, nel quale sono evidenziati gli importi relativi al
capitale rimborsato e agli interessi esitati nel mese precedente.


                              Art. 185
              Emissione dei titoli del debito pubblico

  1.  Le  emissioni  dei  titoli  di Stato a medio-lungo termine sono
stabilite  con  singoli  decreti  del  Ministro dell'economia e delle
finanze,  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale,  nei  quali vengono
indicati le caratteristiche del prestito e le modalita' di esecuzione
delle aste.
  2.  Le  richieste  di  acquisto dei titoli vengono effettuate dagli
operatori  per  via telematica e le relative operazioni sono affidate
alla Banca.
  3.  I  rapporti  fra il MEF e la Banca, correlati all'effettuazione
delle aste, sono disciplinati da specifici accordi.
  4.  I  titoli  di Stato a medio-lungo termine sono rappresentati da
iscrizioni  contabili  a favore degli aventi diritto nei conti aperti
presso  gli  intermediari  abilitati  e  confluiscono  nella gestione
accentrata dei titoli di Stato.
  5.  A  fronte  dei titoli sottoscritti, la Tesoreria provinciale di
Roma  emette,  distintamente per capitale, per dietimi di interesse e
per  scadenza  dei  titoli,  quietanze  mod. 121 T con imputazione al
pertinente capitolo di bilancio.


                              Art. 186
         Servizio finanziario dei titoli del debito pubblico

  1.  Il rimborso del capitale dei titoli del debito pubblico a medio
lungo  termine dematerializzati e il pagamento dei relativi interessi
sono  effettuati  dalla  Tesoreria provinciale di Roma per il tramite
della societa' di gestione accentrata dei titoli di Stato.
  2.  La  Tesoreria provinciale di Roma, entro il giorno 10 del mese,
invia  al  Dipartimento  del  tesoro  la  contabilita'  dei pagamenti
riferiti al mese precedente.
  3.  I  pagamenti di cui al comma 2 sono riportati sul mod. 78 Cat.,
distintamente   per   capitale   e   interessi,  nonche'  sulla  nota
riepilogativa  mod.  260  D.P.  e  vengono  imputati  direttamente al
bilancio  dello  Stato dal Dipartimento del tesoro dopo le prescritte
verifiche.


                              TITOLO II
NORME TRANSITORIE IN MATERIA DI TITOLI DI STATO NON DEMATERIALIZZATI


                              Art. 187
Rimborso del capitale e pagamento degli interessi dei titoli di Stato
                        non dematerializzati.

  1. Le Tesorerie eseguono, per conto del Dipartimento del tesoro, il
pagamento  degli  interessi  e il rimborso del capitale dei titoli di
Stato al portatore scaduti e non prescritti.
  2.  Le  Tesorerie  provvedono, altresi', al pagamento dei tagliandi
maturati e non prescritti relativi ai titoli nominativi.
  3.  Il  rimborso  del  capitale di titoli nominativi appartenenti a
prestiti  scaduti  e  non prescritti e' disposto dal Dipartimento del
tesoro mediante emissione di mandati pagabili presso le Tesorerie.
  4.  Il  pagamento di singole cedole o tagliandi relativi a prestiti
vigenti,  sia al portatore sia nominativi, puo' avvenire solo qualora
il detentore rilasci una dichiarazione con la quale attesta, sotto la
propria  responsabilita', la mancata detenzione del mantello. In caso
contrario  le  cedole  non  prescritte relative a titoli al portatore
possono  essere  presentate all'incasso presso le Tesorerie solo alla
scadenza  del  prestito  congiuntamente  al  mantello  del titolo, il
pagamento  dei  tagliandi  relativi  ai  titoli  nominativi e' invece
disposto dal Dipartimento del tesoro all'atto della presentazione dei
titoli scaduti e non prescritti come previsto al comma 3.
  5.  Le  Tesorerie  custodiscono  i fogli di ruolo relativi a titoli
nominativi,  emessi  per  un  capitale  nominale  pari  o superiore a
2.582,28  euro,  appartenenti  a prestiti vigenti. Il pagamento degli
interessi su detti titoli si effettua presso la Tesoreria che detiene
il  relativo  foglio  di  ruolo,  sul  quale  deve essere annotato il
pagamento medesimo.
  6.  La  Tesoreria  sospende  il pagamento dei titoli o delle cedole
esibiti  per  la  riscossione  riconosciuti  illegittimi, sospetti di
falsita'  o  deteriorati,  li  prende  in  carico  e  li trasmette al
Dipartimento  del  tesoro  per l'eventuale convalida ed il successivo
pagamento  mediante  emissione  di  buoni  o  mandati  ovvero  per la
dematerializzazione dei titoli appartenenti a prestiti vigenti.
  7.  Le Tesorerie effettuano il pagamento ai beneficiari dei buoni e
mandati emessi dal Dipartimento del tesoro.
  8.  I  buoni  e  i  mandati  inestinti  cessano di avere effetto al
termine  dell'esercizio  successivo  a  quello di emissione e vengono
restituiti  al  Dipartimento  del  tesoro  al  quale  gli interessati
possono  chiederne la riemissione nel caso in cui il relativo diritto
non sia prescritto.
  9. Sulle cedole, sui tagliandi, sui titoli, sui mandati e sui buoni
estinti le Tesorerie appongono il timbro a calendario con la dicitura
"pagato".
  10.   I   pagamenti  di  cui  al  presente  articolo sono  imputati
direttamente  al  bilancio  dello  Stato dal Dipartimento del tesoro,
sulla  base delle contabilita' mensili inviate dalle Tesorerie e dopo
i prescritti controlli.


                              Art. 188
            Contabilita' dei pagamenti di debito pubblico

  1.  Le  contabilita'  dei  pagamenti  del  debito  pubblico  di cui
all'articolo 187,  distinte  per  competenza  e  residui e per titoli
nominativi  e  al  portatore,  sono rese dalle Tesorerie alla fine di
ogni mese.
  2.  Il  capo  della  Tesoreria, accertatosi che i titoli e i valori
pagati   non   manchino  di  alcuna  delle  prescritte  formalita'  e
riconosciuta, mediante il confronto con le scritture e con i titoli e
valori  medesimi,  l'esatta  compilazione  degli elenchi e della nota
riassuntiva  mod.  260  D.P.,  appone  la  propria  firma sugli uni e
sull'altra.
  3.  Il  confezionamento dei pieghi, nei quali si racchiudono i soli
titoli  e valori estinti viene effettuato alla presenza del direttore
della DPSV.
  4.  In  sede  di  confezionamento  dei pieghi le Tesorerie redigono
apposito verbale in quattro esemplari delle operazioni effettuate, di
cui  uno  da  consegnare  al  direttore della DPSV con allegate copie
degli elenchi analitici e della nota riassuntiva, un altro da spedire
al  Dipartimento  del tesoro in piego separato da quello contenente i
titoli  e i valori, unitamente agli originali degli elenchi analitici
e  della  nota riassuntiva di cui sopra, gli altri da trattenere agli
atti  delle  Tesorerie. Sui pieghi e' apposto il sigillo della DPSV e
quello della Tesoreria.
  5. Le contabilita' sono spedite al Dipartimento del tesoro in piego
assicurato,  entro il 10 del mese successivo a quello cui i pagamenti
si riferiscono.
  6.  Qualora  a  seguito  delle  prescritte  verifiche  da parte del
Dipartimento   del   tesoro   dovessero  emergere  irregolarita'  nei
pagamenti,  lo  stesso ne da' comunicazione alla Tesoreria competente
che provvede alla relativa sistemazione.


                             PARTE SESTA
                          MONETE METALLICHE


                              Art. 189
        Somministrazione delle monete di nuova fabbricazione

  1.  La Cassa speciale per le monete a debito dello Stato custodisce
le monete di nuova fabbricazione che le vengono fornite dall'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello Stato S.p.a. e provvede, su disposizione
del   Dipartimento   del  tesoro,  alla  loro  somministrazione  alle
Tesorerie.
  2.  Nel  giorno di effettiva consegna delle monete, la Tesoreria di
Roma  emette  una  quietanza  mod.  121  T con imputazione al capo X,
capitolo 5010, per riconoscere all'erario il controvalore complessivo
delle  monete  relativo  a  ciascuna  somministrazione.  La  predetta
Tesoreria  invia,  con cadenza settimanale, alla competente direzione
del  Dipartimento  del  tesoro  le  quietanze  di  cui  sopra  per il
successivo inoltro alla Cassa speciale.
  3.  In  attesa  che la Cassa speciale riceva le quietanze di cui al
comma 2, il verbale di consegna delle monete al vettore incaricato di
effettuarne   la   spedizione  alle  Tesorerie  costituisce,  in  via
provvisoria,   documento  di  discarico  contabile  per  il  cassiere
speciale.
  4.  Le  Tesorerie all'atto del ricevimento delle monete le assumono
in  carico  per il valore dichiarato sui contenitori, senza procedere
alla  contestuale  apertura  dei  medesimi,  salva la possibilita' di
segnalare  eventuali  differenze  che dovessero emergere in occasione
dei successivi controlli, come previsto dall'articolo 190.
  5.  Le Tesorerie redigono apposito verbale per il valore dichiarato
delle  monete ricevute; detto verbale e' inviato alla Cassa speciale,
ai fini del discarico delle proprie scritture, entro sette giorni dal
ricevimento delle monete.


                              Art. 190
     Differenze riscontrate nella somministrazione delle monete

  1.  Qualora,  al  momento della verifica in dettaglio, la Tesoreria
che  ha  ricevuto  le monete dovesse riscontrare differenze di valore
nominale  in  piu'  o  in  meno,  la stessa ne da' comunicazione, con
apposito  verbale,  alla  competente  direzione  del Dipartimento del
tesoro e alla Cassa speciale.
  2.  In caso di monete mancanti l'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato  S.p.a.  riconosce  alla  Cassa  speciale  l'ammontare  di tali
monete.
  3.  Le  differenze  in  piu'  o  in  meno  riscontrate  da ciascuna
Tesoreria  sono  accentrate  presso  il servizio Cassa Generale della
Banca,  che comunica alla Cassa speciale il relativo saldo risultante
al 15 dicembre di ciascun anno.
  4.  Il  Servizio  Cassa  Generale  restituisce  alla Cassa speciale
oppure  riceve  da quest'ultima monete pari al controvalore del saldo
delle differenze.


                              Art. 191
Ritiro dalla circolazione delle monete logore, danneggiate o alterate

  1.   Le  monete  logorate  dall'uso,  le  cui  impronte  non  siano
scomparse, quelle danneggiate e quelle alterate per motivi non dolosi
sono  ritirate  dalle Tesorerie e da esse spedite, per le valutazioni
di competenza, alla Cassa speciale, unitamente al relativo verbale di
ritiro, copia del quale deve essere rilasciata all'esibitore.
  2.  La Cassa speciale dispone il rimborso, a favore dell'esibitore,
delle monete logore o danneggiate, mediante trasferimento fondi dalla
Tesoreria  provinciale  di Roma alla competente Tesoreria che procede
al  pagamento  dell'ordine  di  trasferimento  fondi con le modalita'
richieste  dall'  esibitore, previo ritiro della copia del verbale di
cui sopra in possesso dell'esibitore medesimo.
  3.  La  Cassa speciale comunica alla Tesoreria interessata i motivi
per  i  quali eventuali monete non sono state ammesse al rimborso, al
fine di informare l' esibitore.
  4.   Le   monete   che   rechino  sfregi  o  simboli  che  mostrino
l'intendimento  di  offesa  allo  Stato sono ritirate dalle Tesorerie
alle  quali  vengono  presentate,  previo  rilascio  all'esibitore di
apposita ricevuta, e trasmesse alla competente autorita' giudiziaria.


                              Art. 192
                     Monete sospette di falsita'

  1.  Le  Tesorerie ritirano dalla circolazione le monete sospette di
falsita'  presentate  agli sportelli, previa compilazione di apposito
verbale copia del quale deve essere rilasciata all'esibitore.
  2.  Le monete sospette di falsita', unitamente al verbale di cui al
comma 1, sono inviate al CNAC istituito presso l'Istituto Poligrafico
e Zecca dello Stato S.p.a. ai fini della relativa perizia.
  3.  Ove  da  tale perizia le monete risultino legittime, l'Istituto
Poligrafico  e  Zecca  dello Stato S.p.A. comunica l'esito dell'esame
alla Cassa speciale per le monete a debito dello Stato la quale, dopo
aver  informato  la  Tesoreria  che  ne  aveva  effettuato il ritiro,
dispone   il   rimborso   del   controvalore  delle  monete  mediante
trasferimento fondi dalla Tesoreria di Roma alla competente Tesoreria
che  provvede  al pagamento dell'ordine di trasferimento fondi con le
modalita' richieste dall'esibitore.
  4.  Il  rimborso  di  cui  al  comma 3  e'  disposto  per l'importo
effettivo   delle   monete   riconosciute   legittime,  senza  alcuna
trattenuta e senza spese a carico dell'esibitore.


                            PARTE SETTIMA
                 CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO


                              Art. 193
                       L'esercizio finanziario

  1.  L'esercizio  finanziario  per la gestione delle entrate e delle
spese  dello  stato,  comprese  quelle  delle  amministrazioni aventi
organizzazione  autonoma,  inizia  il  1  °  gennaio  e termina il 31
dicembre dello stesso anno.
  2.  La  chiusura  dell'esercizio  finanziario  si  effettua  il  31
dicembre  dell'anno  cui  l'esercizio  si  riferisce  o il precedente
giorno lavorativo qualora il 31 dicembre sia festivo o non lavorativo
per le Tesorerie.
  3.  Con  circolare  emanata  annualmente  dal MEF, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica Italiana, sono disciplinati gli
adempimenti  in  materia  di  entrate  e  di  spese,  connessi con la
chiusura  dell'esercizio, di competenza delle amministrazioni statali
e delle Tesorerie.


                              Art. 194
       Termine per l'invio dei titoli di spesa alle Tesorerie

  1.   Con  la  circolare  di  cui  all'articolo 193,  comma 3,  sono
disciplinati  i  termini per l'emissione dei titoli di spesa e per il
relativo  invio, nei casi previsti, agli uffici tenuti ad effettuarne
il  controllo,  al  fine di consentire l'estinzione dei titoli stessi
entro la chiusura dell'esercizio.
  2.  Per le finalita' di cui al comma 1 le amministrazioni emittenti
e  gli  altri uffici interessati hanno cura di far pervenire i titoli
di  spesa  alle  Tesorerie  entro  il  termine  del  20 dicembre o il
precedente   giorno   lavorativo  qualora  il  20  dicembre  sia  non
lavorativo per le Tesorerie medesime.
  3.  Le  Tesorerie  restituiscono  alle  amministrazioni emittenti i
titoli  pervenuti  dopo  il termine di cui al comma 2 ad eccezione di
quelli:
   a) quantitativamente  limitati  per  i  quali  1'  amministrazione
emittente segnali per iscritto l'urgenza del pagamento;
   b) riguardanti   il   pagamento   di   retribuzioni  al  personale
dipendente;
   c) relativi  al  versamento  delle  disponibilita'  residue  degli
ordini di accreditamento;
   d) concernenti  i  buoni  mod. 31 bis C.G. per il versamento delle
ritenute erariali.
  4.  Per i mandati informatici emessi dalle amministrazioni centrali
dello  Stato  e dalle amministrazioni periferiche a cio' autorizzate,
il  termine  per il loro invio alla banca e' fissato al 21 dicembre o
al  precedente  giorno  lavorativo  qualora  il  21  dicembre sia non
lavorativo per le Tesorerie.
  5.  Il  termine  previsto  al comma 2 non si applica agli ordini di
prelevamento  dai  conti  correnti  in  essere  presso  la  Tesoreria
centrale, emessi dal MEF.
  6.  Le  Tesorerie restituiscono comunque i titoli di spesa imputati
all'esercizio e ad esse pervenuti dopo la chiusura dello stesso.


                              Art. 195
          Trasporto al nuovo esercizio dei titoli di spesa

  1. In chiusura di esercizio sono trasportati al nuovo esercizio:
   a) gli  ordinativi  su  ordini di accreditamento e su contabilita'
speciali nonche' gli altri titoli di spesa inestinti al 31 dicembre e
pagabili entro la fine dell'esercizio successivo;
   b) i  titoli  di spesa pagati entro il termine di validita' ma non
scritturati in uscita, per giustificati motivi, dalle Tesorerie.
  2.  Non sono trasportabili all'esercizio successivo i buoni mod. 31
bis  C.G.,  tranne quelli pagati entro il 31 dicembre da altri uffici
pagatori e prodotti successivamente in versamento alla Tesoreria.
  3.  I  titoli  di  spesa  a  carico  del  bilancio dello Stato, con
esclusione  degli ordini di pagamento emessi su ruoli di spesa fissa,
pagati  nell'esercizio  successivo  a  quello di emissione, prima che
pervenga alla Tesoreria la segnalazione della nuova imputazione, sono
scritturati in conto sospeso.
  4.  Gli  ordinativi  inestinti  al 31 dicembre, tratti su ordini di
accreditamento  non trasportati, possono essere pagati nell'esercizio
successivo  anche  prima che pervengano alle Tesorerie i nuovi ordini
di accreditamento.
  5.  I  titoli  emessi  a  carico  del bilancio dello Stato e pagati
nell'esercizio  successivo  a  quello  di  emissione sono imputati al
conto  dei  residui  dell'esercizio  in  cui  ne  viene effettuata la
scritturazione in esito definitivo.
  6.  Per  gli  ordini di trasferimento fondi rimasti inestinti al 31
dicembre si osservano le disposizioni di cui all'articolo 161.
  7.  Le  Tesorerie  restituiscono  alle  amministrazioni emittenti i
titoli  di  spesa  che  non  debbano  essere  piu'  pagati  alla fine
dell'esercizio    perche'    colpiti    da    perenzione   ai   sensi
dell'articolo 162.


                              Art. 196
                     Titoli di spesa telematici

  1.  Le  disposizioni  sul  trasporto  dei  titoli  di  spesa di cui
all'articolo 195 non si applicano agli ordini di pagamento telematici
su  ruoli di spesa fissa e agli altri titoli di spesa telematici che,
sulla  base  di specifiche disposizioni, sono estinti automaticamente
all'atto in cui pervengono alla Tesoreria competente.


                              Art. 197
Ordini  di  accreditamento  totalmente  o parzialmente inestinti alla
                       chiusura dell'esercizio

  1.  Le  Tesorerie  provvedono  all'annullamento  o  alla  riduzione
all'importo  effettivamente  pagato  degli  ordini  di accreditamento
rimasti, rispettivamente, in tutto o in parte inestinti alla chiusura
dell'esercizio,  fatta  eccezione  per  quelli  trasportati di cui al
comma successivo.
  2.  Su  richiesta del funzionario delegato le Tesorerie trasportano
al  nuovo esercizio gli ordini di accreditamento rimasti totalmente o
parzialmente  inestinti  alla fine dell'esercizio, emessi su capitoli
riguardanti  spese  in  conto capitale nonche' su capitoli relativi a
spese  correnti  per  i  quali  specifiche disposizioni legislative o
regolamentari ne consentano il trasporto.
  3.  Con  la  circolare  prevista  dall'articolo 193,  comma 3, sono
stabiliti  i  termini e le modalita' relativi agli adempimenti di cui
al  presente  articolo, di competenza dei funzionari delegati e delle
Tesorerie.


                              Art. 198
Titoli  di  spesa emessi nel mese di dicembre in conto dell'esercizio
                             successivo

  1.   Negli   ultimi   dieci   giorni   del   mese  di  dicembre  le
amministrazioni  statali  competenti possono emettere titoli di spesa
in conto dell'esercizio successivo. I titoli pervenuti alle Tesorerie
sono  ammessi  a  pagamento a partire dal primo giorno lavorativo del
nuovo esercizio.


                              Art. 199

Imputazione  dei versamenti affluiti nei conti correnti postali delle
                              Tesorerie
  1.  I versamenti a favore dell'erario effettuati sui conti correnti
postali    delle    Tesorerie   e   contabilizzati   dalle   medesime
nell'esercizio  successivo  a quello in cui sono stati eseguiti, sono
imputati in conto residui.


                              Art. 200
Riporto  a  nuovo esercizio delle risultanze contabili dell'esercizio
                               chiuso

  1.    Le    risultanze    contabili   determinate   alla   chiusura
dell'esercizio,  sono  riportate  dalle  Tesorerie  il  primo  giorno
dell'anno nei registri generali mod. 82-83 T. di cui all'articolo 13,
relativi al nuovo esercizio, con le seguenti modalita':
   a) nella sezione mod. 82 T:
    1) alla  voce  "debito  trasportato"  le rimanenze dell'esercizio
chiuso,  distintamente per Erario dello Stato, contabilita' speciali,
conti di tesoreria unica e depositi provvisori;
    2) alla  voce  "precedenti" le rimanenze degli interessi B.O.T. e
del conto sospeso "collettivi";
    3) negli  appositi  riquadri le rimanenze riguardanti i titoli di
spesa da regolarizzare;
   b) nella sezione mod. 83 T., alla voce "totale rimanenza esercizio
precedente", il saldo relativo a tutte le partite in titoli.


                              Art. 201
           Variazioni alle scritture dell'esercizio chiuso

  1.  Dopo  il 31 dicembre e' consentito alle Tesorerie di effettuare
contabilizzazioni  di  entrate  a carico dell'esercizio chiuso solo a
fronte  di  annullamento  o  riduzione di documenti di entrata emessi
nello  stesso  esercizio. In tale caso si procede con le modalita' di
cui all'articolo 64.
  2.  Le  variazioni  alle  entrate di bilancio dell'esercizio chiuso
sono  prenotate dalle RPS ed eseguite dalle Tesorerie entro i termini
previsti dalla circolare di cui all'articolo 193, comma 3.
  3.  Qualora  si renda necessario annullare le scritture di esito di
titoli  di  spesa  pagati  nell'esercizio chiuso, emessi a carico del
bilancio  dello  Stato  o  su  contabilita' speciali, le Tesorerie vi
provvedono effettuando le variazioni al "debito trasportato".
  4.  Per le variazioni alle scritture relative ai pagamenti a carico
di  amministrazioni ed aziende autonome, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 31.


                            PARTE OTTAVA
                         DISPOSIZIONI FINALI


                              Art. 202
                  Informatizzazione delle scritture

  1. Tutti i registri, i modelli, i titoli, i certificati, i conti, i
sottoconti,   le  dichiarazioni,  le  annotazioni,  le  attestazioni,
nonche'  i  restanti  documenti  comunque  denominati  nelle presenti
istruzioni, possono essere prodotti e resi con modalita' informatiche
e trasmessi in via telematica.