Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" Reggio Calabria Statuto Titolo I Norme generali Articolo 1 Denominazione, natura giuridica e sede 1. L'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", con sede in Reggio Calabria, di seguito denominata "Universita'", promossa dal Consorzio per l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, e' istituita, ai sensi delle norme vigenti in materia, come universita' non statale legalmente riconosciuta, istituto di istruzione universitaria con ordinamento speciale, a decorrere dall'anno accademico 2007-2008. 2. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione, ha personalita' giuridica ed espleta la sua autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare secondo il presente Statuto e nel rispetto delle leggi e dei regolamenti sull'ordinamento universitario. Articolo 2 Finalita' 1. L'Universita' ha lo scopo di diffondere con le proprie attivita' di insegnamento e di ricerca la conoscenza della lingua, della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le loro forme di espressione. 2. In modo particolare, l'Universita', cooperando precipuamente con i comitati italiani ed esteri della Societa' "Dante Alighieri", ha il fine di: a) promuovere ed agevolare scambi e confronti interculturali con le civilta' che nel mondo traggono origine ed alimento dal bacino del Mediterraneo, rivolgendo una peculiare attenzione alle problematiche suscitate dagli insediamenti sul territorio italiano degli immigrati provenienti in ispecie dai Balcani, dall'Oriente e dall'Africa; b) tenere vive, con specifiche iniziative, le tradizioni linguistiche e la memoria storica del Paese d'origine presso le comunita' e le varie generazioni degli Italiani emigrati all'estero; c) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle minoranze linguistiche albanesi, grecaniche e occitane insediate sul territorio calabrese, anche mediante la loro riscoperta e diffusione presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono; d) favorire, con opportune collaborazioni nazionali e internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici, nel quadro di una sempre maggiore integrazione dell'Europa con i Paesi delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo. Articolo 3 Risorse patrimoniali e finanziarie 1. L'Universita' e' sostenuta dalla Regione Calabria con una propria Legge (Legge regionale n. 32 dell'1 dicembre 1988 e successive modifiche) dall'Ente promotore, dalla Provincia, dal Comune e dalla Camera di Commercio di Reggio di Calabria, che forniscono la dotazione patrimoniale e assicurano il funzionamento ordinario dell'Universita'. 2. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' possono concorrere altri Enti o Societa' e privati cittadini interessati a perseguirne le finalita' affiancando i soggetti di cui al comma 1, nonche' i contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 243 del 1991 e, ove ne ricorrano i presupposti, le risorse disposte per i piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate dalle linee di finanziamento nazionali, comunitarie e internazionali utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Universita'. 3. Al funzionamento dell'Universita' sono altresi' destinati contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi, nella misura che verra' stabilita ai sensi dell'art. 14.3. Titolo II Struttura organizzativa Articolo 4 Organi 1. Sono organi dell'Universita': a) il Rettore b) il Consiglio d'Amministrazione c) il Comitato Esecutivo d) il Consiglio di Facolta' e il Collegio dei Docenti e) il Senato degli Studenti f) il Collegio dei Revisori dei conti g) il Nucleo di Valutazione h) il Comitato dei Garanti Articolo 5 Rettore 1. Il Rettore e' il rappresentante dell'Universita' ad ogni effetto di legge; coordina l'attivita' di indirizzo degli altri organi dell'Universita' ed e' responsabile della conformita' dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite dal Consiglio d'Amministrazione. 2. In particolare, e' compito del Rettore: a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare l'osservanza dei deliberati del predetto organo; b) predisporre, con la collaborazione del Direttore Amministrativo, il bilancio di previsione sulla base delle indicazioni programmatiche del Consiglio di Facolta' e del Consiglio d'Amministrazione, nonche' il conto consuntivo; c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei Docenti; d) emanare, con proprio decreto, gli atti espressione dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Universita', nonche' i provvedimenti amministrativi a lui riservati a norma di legge, statuto e regolamento; e) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale dell'Universita', entro i limiti di legge e secondo le previsioni di cui al presente Statuto fatte salve, in modo specifico, le competenze del Direttore Amministrativo per il personale tecnico-amministrativo; f) adottare, in casi di straordinaria e motivata necessita' ed urgenza, e nei limiti previsti dal Regolamento generale d'Ateneo, i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza degli organi citati; g) stipulare convenzioni e contratti concernenti la didattica e la ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e/o del Comitato Esecutivo e Consiglio di Facolta', secondo le rispettive competenze; h) presentare annualmente al Consiglio d'Amministrazione una relazione sullo stato dell'Universita'; i) assegnare borse di studio, premi e contributi agli studenti meritevoli, in base ai criteri proposti dal Senato degli studenti e deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e/o dal Comitato Esecutivo; j) nominare un Pro-Rettore Vicario e uno o piu' Pro-Rettori, con compiti specifici, scegliendoli tra i professori di ruolo di prima o, in mancanza, di seconda fascia dell'Universita', che abbiano optato per il regime di impegno a tempo pieno; k) esercitare tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal presente Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo articolo 20. 3. Puo' essere eletto Rettore un professore ordinario dell'Universita' che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno. 4. Il Rettore dura in carica 4 anni accademici ed e' immediatamente rieleggibile una sola volta. 5. Il Rettore e' eletto dal Consiglio di Amministrazione, con la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parita' risulta eletto il candidato piu' anziano nel ruolo. 6. Il Rettore ha diritto ad una indennita' di funzione stabilita dal Consiglio d'Amministrazione. Articolo 6 Consiglio d'Amministrazione 1. Il Consiglio d'Amministrazione e' l'organo di programmazione e di indirizzo dell'Universita'. Il perseguimento dei fini istituzionali e l'azione di governo vengono esercitati mediante atti deliberativi. 2. Il Consiglio d'Amministrazione e' composto dai seguenti membri: - il Rettore dell'Universita', che lo convoca e lo presiede; - sedici membri designati dall'Ente promotore, di cui uno nella persona del proprio Presidente e, per un numero complessivamente non superiore a quattro, nelle persone dei rappresentanti degli Enti, delle Societa' e dei soggetti privati che, a norma dell'articolo 3.2 del presente Statuto, si impegnino a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio, al Bilancio dell'Universita' con l'erogazione di fondi non finalizzati il cui ammontare minimo e' determinato ogni quattro anni dallo stesso Consiglio; - due Docenti, di cui, rispettivamente, uno in rappresentanza dei Professori universitari di prima fascia, nella persona del Preside della Facolta' costituita a norma del seguente articolo 17, e uno in rappresentanza dei Professori universitari di seconda fascia; - un rappresentante dei Ricercatori universitari e un rappresentante dei Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 del presente Statuto; - due membri del Senato degli studenti; - un rappresentante del personale non docente; - un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della Ricerca; - un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri; - il Presidente della Regione Calabria o un suo delegato; - l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione o un suo delegato; - il Sindaco della Citta' di Reggio di Calabria o un suo delegato; - il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio di Calabria o un suo delegato; - il Presidente della Camera di commercio di Reggio di Calabria o un suo delegato. 3. I membri eletti o designati durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti o nuovamente designati. In caso di cessazione anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il periodo mancante al completamento del mandato di chi ha sostituito. 4. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere invitati a partecipare senza diritto a voto il Pro-Rettore Vicario, gli altri Pro-Rettori, i componenti del Comitato di Coordinamento, di cui alla legge n. 32 del 1988 della Regione Calabria. 5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come componenti di diritto con voto consultivo. 6. Il Consiglio d'Amministrazione si intende regolarmente costituito quando il numero dei componenti eletti o designati come delegati o rappresentanti non sia inferiore a sedici. 7. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono da ritenere valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salva diversa maggioranza prevista dallo Statuto; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. 8. Il verbale delle riunioni e' redatto dal Direttore Amministrativo, che vi partecipa in veste consultiva, con funzioni di Segretario. 9. Tutti i Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti di gestione secondo le modalita' dettate dal Regolamento generale d'Ateneo. 10. Ai Consiglieri che prendono parte alle riunioni, esclusi gli invitati ed i partecipanti a titolo consultivo, e' dovuta un'indennita' di carica, mediante il pagamento di un gettone di presenza, il cui ammontare e' fissato dallo stesso Consiglio d'Amministrazione. 11. In particolare, spetta al Consiglio d'Amministrazione deliberare: a) in ordine allo Statuto ed alle sue modifiche, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; b) in ordine ai Regolamenti, per i quali siano richiesti la sua approvazione o il suo controllo, a norma del seguente articolo 20; c) la nomina del Rettore, nonche', in casi eccezionali e motivati, la revoca del mandato dello stesso, con la maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; d) il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto consuntivo; e) l'autorizzazione alla conclusione di convenzioni, accordi, contratti a norma del presente Statuto; f) la nomina dei membri elettivi del Comitato Esecutivo e dei rappresentanti dell'Universita' in seno agli organismi ai quali partecipa; g) le tasse e i contributi dovuti dagli iscritti ai Corsi; h) la programmazione generale e le linee guida o d'indirizzo delle attivita' istituzionali dell'Universita', sulla base della relazione annuale presentata dal Rettore; i) la delega di proprie attribuzioni al Comitato esecutivo; j) l'autorizzazione ai concorsi per le assunzioni del personale docente e non docente, nonche' l'autorizzazione al conferimento di incarichi o ad assunzioni a tempo determinato, secondo la vigente disciplina normativa in materia, di personale docente, ove se ne ravvisi la necessita'; k) tutti gli altri provvedimenti previsti da norme di legge, statuto e regolamento. 12. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione deve avvenire con avviso scritto almeno dieci giorni prima della data fissata per le riunioni, salvo i casi di eccezionale motivata urgenza, in cui puo' avvenire anche per telefax o e-mail, almeno 3 giorni prima, salvo minor termine in caso di estrema urgenza. Articolo 7 Comitato Esecutivo 1. Il Comitato Esecutivo e' composto dal Rettore, che lo presiede, dal Presidente dell'Ente promotore, come membri di diritto e da altri sette membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui almeno tre rappresentanti dell'Ente promotore. I membri eletti del Comitato Esecutivo durano in carica un quadriennio. 2. Il Comitato Esecutivo: a) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento dell'Universita' che comportino entrate oppure spese nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio e sulla base delle prescrizioni del regolamento per l'amministrazione la finanza e la contabilita'; b) delibera sulle assegnazioni, sulle assunzioni e sull'organizzazione del personale autorizzate dal Consiglio di Amministrazione; c) esercita qualsiasi ulteriore competenza delegatagli dal Consiglio di Amministrazione o non riservata dalle norme vigenti e dal presente Statuto ad altri organi. 2. In caso di comprovata urgenza e necessita', il Comitato Esecutivo puo' deliberare sulle materie indicate alle lettere e, j, k, del precedente articolo 6, riferendone al Consiglio di Amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva. Articolo 8 Consiglio di Facolta' e Collegio dei Docenti 1. Il Consiglio di Facolta' e' organo della struttura didattica di afferenza dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda fascia, dei Ricercatori universitari e dei Docenti di cui alla lettera c del seguente articolo 15.1. 2. Il Consiglio di Facolta' e' composto da tutti i Professori e Ricercatori universitari di ruolo che afferiscono alla Facolta', da due rappresentanti dei Docenti di cui alla lettera c del seguente articolo 15.1 e da un rappresentante del personale non docente impegnato in compiti o uffici che afferiscono ai Corsi di Laurea, per la durata di un quadriennio, nonche' da due rappresentanti degli studenti dei medesimi Corsi di laurea, che durano in carica un biennio e non possono essere immediatamente rieletti. Possono parteciparvi, inoltre, con funzioni consultive, i Professori a contratto nominati ai sensi delle norme vigenti. 3. Il Consiglio di Facolta': a) approva il Regolamento di Facolta'; b) assume tutte le determinazioni relative all'attivita' didattica e scientifica ed alla posizione accademica dei Docenti; c) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione in ordine all'istituzione dei Corsi di studio e all'impiego di personale e di risorse per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca; d) promuove l'organizzazione di attivita' formative finalizzate e di servizi didattici integrativi; e) elabora e delibera la programmazione e la esecuzione delle attivita' didattiche concernenti l'offerta formativa, anche mediante la emanazione annuale di un Manifesto didattico; f) determina e ripartisce annualmente i compiti didattici dei Docenti e degli incaricati dell'insegnamento delle varie discipline e stabilisce le modalita' del loro svolgimento; g) delibera in ordine alle richieste dei posti di ruolo dei Docenti di prima e seconda fascia e dei Ricercatori; h) formula proposte e fornisce pareri in ordine alle modifiche del presente Statuto, del Regolamento generale e del Regolamento didattico d'Ateneo, del Regolamento degli studenti, nonche' in ordine agli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame; i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle norme di legge, di statuto e di regolamento. 4. Il Consiglio di Facolta' delibera con la partecipazione dei soli Professori di prima fascia, nelle materie che si riferiscono alla loro categoria, con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia nelle materie che si riferiscono alla categoria dei Professori di seconda fascia, con la partecipazione dei soli Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori nelle materie che si riferiscono alla categoria dei Ricercatori. In tutte le altre ipotesi, e quindi anche per l'elezione del Preside, il Consiglio di Facolta' delibera con la partecipazione di tutte le sue componenti. 5. Il Consiglio di Facolta' e' articolato nei Consigli dei Corsi di Laurea di cui all'articolo 17.1; le modalita' di funzionamento di detti Consigli sono determinate dal Regolamento di Facolta' e dai Regolamenti approvati nel loro seno. I Consigli dei Corsi di Laurea svolgono, inoltre, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad essi delegate dal Consiglio di Facolta'. 6. I Consigli dei Corsi di Laurea sono presieduti da un Professore di prima fascia o, in mancanza, da un Professore di seconda fascia, che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, eletto in seno al Consiglio medesimo. 7. I Consigli dei Corsi di Laurea sono costituiti da tutti i Professori e Ricercatori universitari di ruolo titolari di insegnamento; ad essi partecipano, inoltre, con esclusione della materia relativa ai contratti di insegnamento, i Docenti a contratto, con voto consultivo; e prendono parte, sempre con voto consultivo, a ciascuno dei Consigli di Corsi dei Laurea uno dei rappresentanti dei Docenti di cui alla lettera c dell' articolo 15.1 del presente statuto e uno dei rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio di Facolta'. 8. I Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 del presente Statuto si costituiscono in Collegio per la programmazione dei Corsi pre-universitari e post-laurea collegati con quelli della Facolta' e inerenti alla Scuola di cui al medesimo disposto, lettera c. 9. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza del Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di cui al Regolamento didattico dell'Universita' e formula proposte e pareri da sottoporre all'esame del Consiglio di Facolta' e del Consiglio di Amministrazione. 10. Il coordinamento dei Corsi programmati dal Collegio dei Docenti e' affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima fascia della Facolta', che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola volta. Articolo 9 Preside della Facolta' 1. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'. 2. In particolare il Preside: - convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendone l'ordine del giorno; - vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di regolamento; - cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della Facolta', avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei Consigli di Corso di laurea e dei responsabili delle altre Strutture didattiche, ove esistenti; - esercita tutte le ulteriori attribuzioni che gli competono in forza delle norme di legge, di statuto e di regolamento. 3. Il Preside viene eletto tra i Professori universitari di ruolo di prima fascia, deve optare per il regime di impegno a tempo pieno, ed e' nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni accademici e puo' essere riconfermato immediatamente una sola volta. 4. Il Preside e' eletto dai componenti del Consiglio di Facolta' dotati di voto deliberativo. La seduta per l'elezione del Preside e' presieduta dal Decano della Facolta'. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parita', risulta eletto il candidato piu' anziano nel ruolo. Articolo 10 Senato degli studenti 1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere propositivo e consultivo nei riguardi degli organi e delle strutture dell'Universita', per la cura degli interessi degli iscritti ai Corsi. 2. In particolare, il Senato degli studenti esprime parere sul Regolamento generale e sul Regolamento didattico di Ateneo, sul Regolamento degli studenti e sul Regolamento del Centro di cui all'articolo 14.9, nonche' su tutte le questioni che attengono agli ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio ed ai servizi forniti dall'Universita'. 3. Il Senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da applicare presso l'Universita' per le attivita' formative di cui all'articolo 6.1, lettera c, della legge 19 novembre 1990, n. 341. 4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea di cui al seguente articolo 17, tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei quali almeno due stranieri. 5. Due membri del Senato degli studenti vengono scelti in seno allo stesso per partecipare al Consiglio d'Amministrazione nei termini previsti dal precedente articolo 6. 6. I criteri di riparto dei membri del Senato degli studenti rispetto ai Corsi di Laurea attivati presso l'Universita', nonche' le modalita' di convocazione e di funzionamento dello stesso Senato, sono stabiliti dal Regolamento degli studenti, di cui al seguente articolo 20, lettera e. 7. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio. Articolo 11 Collegio dei Revisori dei conti 1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri effettivi e da due supplenti, designati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelti tra gli iscritti all'Albo dei revisori contabili, anche tra i funzionari dello Stato o di altra amministrazione pubblica o privata, in servizio o in quiescenza, di comprovata qualificazione in materia amministrativo-contabile. 2. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni. 3. Il Collegio dei revisori dei conti: a) nomina il proprio Presidente in prima seduta; b) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al Consiglio d'Amministrazione; c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria e patrimoniale; d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture contabili; e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche sulla cassa e sugli altri valori in proprieta', deposito, cauzione e custodia. 4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, oltre all'eventuale rimborso per le spese di missione, hanno diritto ad una indennita' stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e partecipano alle sedute dello stesso. Articolo 12 Nucleo di valutazione 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, e' costituito il Nucleo di valutazione d'Ateneo con il compito di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, lo sviluppo della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, tenendo conto delle finalita' scientifico-didattiche dell'Universita'. 2. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelti tra funzionari dello Stato, delle Universita' o di altra pubblica amministrazione, anche in quiescenza, Docenti universitari, studiosi ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non accademico e da un segretario senza diritto di voto, scelto tra il personale dell'area amministrativo-contabile dell'Universita'. 3. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono essere confermati immediatamente una sola volta. 4. Il Nucleo opera in posizione di autonomia. I suoi componenti hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere, oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle strutture didattiche, scientifiche e amministrative, al personale docente e non docente. L'Universita' assicura la pubblicita' e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. 5. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti che frequentano le attivita' didattiche e trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione al Ministero dell'Universita' e della Ricerca ed alla Agenzia Nazionale per la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca, corredata delle informazioni e dei dati da questa ultima richiesti. 6. Per quanto concerne la verifica dei vari aspetti dell'attivita' didattica il Nucleo puo' avvalersi dell'ausilio e delle proposte di una apposita Commissione didattica composta dal Preside della Facolta' o da un suo delegato e da una rappresentanza paritetica di Docenti e studenti eletti dal Consiglio di Facolta'. 7. Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria attivita' agli organi di governo dell'Universita' e predispone una relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del bilancio consuntivo. 8. Ai componenti il Nucleo di valutazione e' attribuita, in aggiunta all'eventuale rimborso per le spese di missione, una indennita' annua determinata dal Consiglio di Amministrazione. Articolo 13 Comitato dei Garanti 1. Fatte salve le competenze degli organi di governo dell'Universita', e restando integra la liberta' della didattica e della ricerca esercitata dalle correlate strutture, e' costituito un Comitato di Garanti con il compito di assicurare un armonico e proficuo rapporto dell'Universita' e dei suoi programmi con gli Enti pubblici e privati che la promuovono e la sostengono. 2. Il Comitato dei Garanti e' composto da cinque membri, nominati dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione, secondo le modalita' e le procedure stabilite nel Regolamento generale d'Ateneo Titolo III Componenti dell'Universita' Articolo 14 Studenti 1. Possono iscriversi ai Corsi dell'Universita' studenti stranieri, comunitari ed extracomunitari, in regola con le disposizioni vigenti per il loro accesso ai Corsi di studio universitari del nostro Paese, nonche' studenti italiani ai sensi e nei limiti di cui alle determinazioni Ministeriali ex art.17, comma 95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni. 2. Agli studenti comunitari ed extracomunitari iscritti ai Corsi dell'Universita' si estendono, in quanto applicabili, le norme vigenti previste per le Universita' statali in tema di ammissione, diritto allo studio, doveri e responsabilita', anche disciplinari. 3. L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria dovuti dagli iscritti e' fissato annualmente dal Consiglio d'Amministrazione, che determina anche le modalita' e i termini per il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute nel caso di ritardo. Lo studente non puo' essere ammesso alle sessioni d'esame ed alle prove finali se non ha tempestivamente provveduto al versamento delle rette dovute. 4. I Consigli dei Corsi di Laurea deliberano sul riconoscimento degli studi svolti e dei titoli accademici gia' conseguiti, anche all'estero, qualora non sia disposto dalla normativa vigente. Nel caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti, anche all'estero, puo' essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo al primo. 5. Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle strutture didattiche e scientifiche, e sentito il Nucleo di valutazione, puo' determinare anno per anno, per ciascun Corso di Laurea, su proposta del rispettivo Consiglio, il numero massimo di studenti da ammettere al primo anno di Corso. Le modalita' di ammissione idonee ad accertare le attitudini e la preparazione dei candidati sono determinate dal Consiglio di Facolta' con il Manifesto didattico. 6. L'Universita' promuove le forme di assistenza e le iniziative piu' idonee a favorire la piena partecipazione alla vita accademica di tutti gli studenti, anche se privi di mezzi o impediti da qualche forma di handicap. 7. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai due precedenti commi l'Universita' aderisce, nel rispetto della vigente normativa, ai programmi di mobilita' studentesca promossi e recepiti dagli Atenei dell'Unione Europea. 8. L'Universita' favorisce, a norma dell'art. 13 della legge 2 dicembre 1990, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli studenti alla gestione delle attivita' connesse ai servizi resi. 9. L'Universita' eroga borse e premi di studio, con particolare riguardo agli studenti stranieri di origine calabrese; istituisce come centro autonomo di spesa, con apposito Regolamento, un Centro sociale per la programmazione di attivita' ricreative, culturali, formative, sportive, di tempo libero e di accoglienza per gli studenti stranieri, anche con interventi di natura economica e con l'allestimento di strutture per la loro accoglienza (Ce.s.a.s.s.: Centro di studio e di assistenza per studenti stranieri), da sola o in collaborazione con altri organismi, in modo particolare con quelli preposti ad assicurare il diritto allo studio. 10. Gli studenti possono autogestire loro proprie iniziative con la costituzione di associazioni riconosciute dal Consiglio d'Amministrazione e fornite di risorse finanziarie autonome. Articolo 15 Personale docente 1. L'organico dei Docenti dell'Universita' e' composto da: a) Professori e Ricercatori universitari di ruolo; b) Professori a contratto sulla base delle disposizioni vigenti per i Professori a contratto delle Universita' statali, in quanto applicabili; c) Docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento e collaboratori ed esperti linguistici in servizio nei Corsi ordinari, straordinari e speciali di lingua e cultura italiana della Scuola superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura italiana per stranieri. 2. Per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento economico, di carriera, di assistenza, di previdenza e di quiescenza dei Professori e dei Ricercatori universitari di ruolo, nonche' per quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in quanto compatibili con la normativa relativa alle Universita' non Statali e, in quanto applicabili, alle Universita' statali, le disposizioni del presente Statuto. Per quanto riguarda il trattamento economico esso non deve essere inferiore a quello stabilito per il corrispondente personale delle Universita' statali. Il rapporto di lavoro del personale docente di cui alla lettera c del precedente comma e' regolato da apposita disciplina deliberata dal Consiglio di Amministrazione. nel rispetto della vigente normativa in materia. 3. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai Corsi di Laurea della Facolta', concernenti attivita' di tutoraggio ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli studenti italiani, e' svolto per incarico, in via prioritaria, dal personale di cui alla lettera c del primo comma di questo articolo; detto incarico e' attribuito sulla base di criteri prefissati dal Consiglio di Facolta' e recepiti da apposita delibera del Consiglio di Amministrazione. Articolo 16 Direzione amministrativa e personale non docente 1. Il Direttore Amministrativo e' responsabile degli uffici e servizi dell'Universita' ed esplica una generale attivita' di direzione e controllo nei confronti del personale tecnico amministrativo. 2. In particolare, il Direttore Amministrativo: a) e' il responsabile della gestione finanziaria, contabile e tecnico-amministrativa; b) esercita autonomo potere di spesa nell'ambito e nei limiti del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'; da', inoltre, esecuzione agli atti deliberativi del Consiglio d'Amministrazione; c) formula proposte agli organi dell'Universita' ai fini dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi; d) esercita tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente Statuto, dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti per l'Organizzazione degli uffici e per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'. 3. Il Direttore Amministrativo viene assunto a seguito di concorso per titoli ed esami bandito dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un contratto triennale di diritto privato, eventualmente rinnovabile alla scadenza. Sino all'espletamento del concorso si provvede allo svolgimento delle correlate funzioni con il personale in atto utilizzato dall'Universita'. 4. Per l'espletamento dei propri servizi l'Universita' utilizza personale tecnico-amministrativo non docente. L'assegnazione di detto personale agli uffici e le relative mansioni sono disposte dal Consiglio d'Amministrazione, sulla base di apposito Regolamento. 5. L'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di carriera, il trattamento economico, di assistenza, di previdenza e di quiescenza del predetto personale sono regolati dalle disposizioni vigenti per il personale statale di carriera e qualifica corrispondenti, in quanto applicabili. Titolo IV Attivita' didattica e di ricerca Articolo 17 Ordinamento didattico 1. Gli ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento didattico di Ateneo conformemente alle norme sugli ordinamenti didattici universitari. 2. Nel rispetto della vigente normativa le strutture didattiche dell'Universita' possono programmare e il Consiglio di Amministrazione puo' deliberare l'espletamento di corsi diversi da quelli istituzionali, di seminari, e di progetti per conto terzi, commissionati da Enti pubblici o privati. 3. L'Universita' svolge, altresi', attivita' di certificazione dei vari livelli di competenza della lingua italiana a seguito di sessioni di esami programmati nella propria sede o in altre sedi convenzionate, in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo quanto stabilito nel Manifesto didattico della Facolta' e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione riguardo alle convenzioni volta a volta concluse, che stabiliscono le sedi decentrate d'esame. 4. Al compimento dei propri Corsi di studio l'Universita' rilascia certificati o diplomi secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico d'Ateneo. L'Universita' rilascia, altresi', attestati di frequenza agli iscritti che hanno frequentato uno dei Corsi per i quali non sia contemplato l'esame finale, nonche' agli iscritti che hanno frequentato i Corsi senza sostenere l'esame finale previsto al loro compimento. Articolo 18 Strutture di ricerca 1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di ricerca, l'Universita' e' articolata in Dipartimenti. 2. Particolari Centri o Istituti di formazione e ricerca possono essere costituiti con delibera del Consiglio d'Amministrazione, anche in collaborazione con altre Universita' e con Enti pubblici e privati, italiani e stranieri, per attivita' di comune interesse . 3. Le strutture di cui ai precedenti commi sono dotate di autonomia di spesa e disciplinate da propri Regolamenti. Articolo 19 Formazione e ricerca di carattere internazionale 1. L'Universita' collabora con Enti ed organismi internazionali alla definizione e alla realizzazione di programmi di formazione e di cooperazione scientifica, finalizzati in modo particolare allo sviluppo dello studio e della ricerca nell'Area mediterranea, alla diffusione nella medesima Area della lingua e della cultura italiana con l'impiego di tecniche e con l'elaborazione di progetti didattici innovativi, all'apprestamento di servizi alle imprese, italiane e straniere, in essa impegnate, alla promozione di modelli di rapporti interculturali volti a favorire il dialogo fra tutti i popoli e le civilta' presenti in quell'Area. 2. Al fine di realizzare le iniziative di cui al precedente comma l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Enti, Associazioni e, in ispecie, con Universita' e Istituzioni culturali e scientifiche di altri Paesi; puo', inoltre, promuovere e incoraggiare scambi internazionali di Docenti, Ricercatori, Insegnanti, altri operatori didattici e studenti. Titolo V Regolamenti e atti amministrativi Articolo 20 Autonomia regolamentare 1. Nell'esplicazione della sua attivita' normativa l'Universita' adotta: a) il Regolamento generale d'Ateneo, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentiti il Senato degli studenti, le Strutture didattiche e di ricerca, il Nucleo di valutazione; b) il Regolamento didattico d'Ateneo, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentite le Strutture didattiche e di ricerca ad esso interessate, nonche' il Senato degli studenti; c) il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il Consiglio di Facolta' e il Collegio dei Docenti, il Nucleo di Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei Docenti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, anche in attuazione dell'art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, su proposta delle Strutture didattiche interessate; e) il Regolamento degli studenti, deliberato dal Consiglio di Facolta', sentiti il Consiglio d'Amministrazione e il Senato degli studenti; f) i Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca, adottati da ciascuna di esse, previo controllo formale del Consiglio d'Amministrazione, al fine di accertarne la conformita' alle vigenti disposizioni statutarie e legislative; g) il Regolamento del Centro sociale, di cui al precedente articolo 14.9, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Senato degli studenti; h) i Regolamenti per l'Organizzazione degli uffici, deliberati dal Consiglio d'Amministrazione, sentiti il Consiglio di Facolta', il Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti; i) il Regolamento per l'assegnazione degli incarichi ai collaboratori ed esperti linguistici, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il Consiglio di Facolta', nel rispetto della normativa vigente in materia. 2. L'approvazione e le modifiche del Regolamento generale d'Ateneo, del Regolamento didattico e del Regolamento per l'Amministrazione la finanza e la contabilita' sono adottate con decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini di cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, della Legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche', per quel che concerne il Regolamento didattico dell'Ateneo, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 11, comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341. 3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento generale d'Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita', per gli adempimenti ad essi rinviati dal presente Statuto, provvede il Consiglio d'Amministrazione. Articolo 21 Disposizioni amministrative 1. L'Universita' ispira la propria attivita' amministrativa e la correlata documentazione al rispetto dei principi fissati dalla vigente normativa in tema di trasparenza, accesso agli atti, partecipazione degli interessati alle procedure e salvaguardia dei dati sensibili. 2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Universita' delibera il bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno solare. 3. L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa, affidato ad un istituto di credito di notoria solidita', scelto dal Consiglio d'Amministrazione, al termine di una procedura pubblica di valutazione comparativa tra piu' offerte, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'. Articolo 22 Commissioni di disciplina 1. I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale amministrativo assunto a tempo indeterminato sono adottati dal Rettore su conforme proposta della Commissione di disciplina istituita con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione. La Commissione di disciplina e' costituita da: a) il Rettore; b) il Direttore Amministrativo; c) un membro del Consiglio d'Amministrazione; d) un segretario, senza diritto di voto, scelto tra il personale dell'area amministrativo - contabile. Titolo VI Disposizioni finali Articolo 23 Norme transitorie 1. In sede di prima attuazione del presente Statuto le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi di Governo dell'Universita' sono esercitate da un Comitato tecnico-organizzativo, presieduto da un docente universitario di ruolo di prima fascia, designato dall'Ente promotore, dal Presidente e da due componenti del Direttivo del medesimo Ente promotore, da un rappresentante degli Enti di cui all'art. 3, comma 1, del presente Statuto. Il comitato tecnico-organizzativo durera' in carica fino alla costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo la composizione prevista dal precedente art. 6 e, comunque sia, non oltre tre anni dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta Ufficiale. 2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le attribuzioni, demandate dalle norme legislative vigenti e da quelle dello Statuto medesimo al Consiglio di Facolta', sono esercitate da un apposito Comitato ordinatore composto da cinque Professori universitari di ruolo di discipline afferenti ai settori scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti previsti dall'ordinamento didattico della Facolta'. Di essi il Presidente e due membri devono essere scelti fra Professori universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia. 3. Il Presidente e gli altri membri del Comitato ordinatore sono nominati dal Comitato tecnico-organizzativo. 4. I Professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni vigenti, verranno chiamati a far parte della Facolta' sono aggregati al Comitato ordinatore. 5. Entro quaranta giorni dalla loro nomina, i membri del Comitato ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il sollecito inizio delle attivita' didattiche. 6. Il Comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni, allorche' risulteranno assegnati alla Facolta' almeno tre Professori di ruolo di prima fascia e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla sua nomina. 7. I termini per la permanenza nella carica e la rieleggibilita' dei titolari degli organi accademici in funzione inizieranno a decorrere solo alla data di scadenza del Comitato ordinatore. 8. A decorrere dalla data di istituzione, l'Universita', non Statale, legalmente riconosciuta, di cui all'art. 1, comma 1, del presente Statuto, subentra nella titolarita' di tutti i rapporti attivi e passivi di cui e' parte il Consorzio per l'Universita' per stranieri "Dante Alighieri", salvo il progressivo adeguamento a quanto previsto nei precedenti articoli 15.2 e 16.5, da adottare con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.