Universita' per Stranieri "Dante Alighieri"
Reggio Calabria
Statuto
Titolo I
Norme generali
Articolo 1
Denominazione, natura giuridica e sede
1. L'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri", con sede in
Reggio Calabria, di seguito denominata "Universita'", promossa dal
Consorzio per l'Universita' per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio
Calabria, e' istituita, ai sensi delle norme vigenti in materia, come
universita' non statale legalmente riconosciuta, istituto di
istruzione universitaria con ordinamento speciale, a decorrere
dall'anno accademico 2007-2008.
2. L'Universita' e' autonoma ai sensi dell'articolo 33 della
Costituzione, ha personalita' giuridica ed espleta la sua autonomia
didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa e disciplinare
secondo il presente Statuto e nel rispetto delle leggi e dei
regolamenti sull'ordinamento universitario.
Articolo 2
Finalita'
1. L'Universita' ha lo scopo di diffondere con le proprie
attivita' di insegnamento e di ricerca la conoscenza della lingua,
della letteratura, dell'arte, della cultura e delle istituzioni
politiche, sociali, giuridiche ed economiche dell'Italia in tutte le
loro forme di espressione.
2. In modo particolare, l'Universita', cooperando precipuamente
con i comitati italiani ed esteri della Societa' "Dante Alighieri",
ha il fine di:
a) promuovere ed agevolare scambi e confronti interculturali con
le civilta' che nel mondo traggono origine ed alimento dal bacino del
Mediterraneo, rivolgendo una peculiare attenzione alle problematiche
suscitate dagli insediamenti sul territorio italiano degli immigrati
provenienti in ispecie dai Balcani, dall'Oriente e dall'Africa;
b) tenere vive, con specifiche iniziative, le tradizioni
linguistiche e la memoria storica del Paese d'origine presso le
comunita' e le varie generazioni degli Italiani emigrati all'estero;
c) tutelare e valorizzare le istanze socio-culturali delle
minoranze linguistiche albanesi, grecaniche e occitane insediate sul
territorio calabrese, anche mediante la loro riscoperta e diffusione
presso gli oriundi, altrove trasferiti, che ad esse appartengono;
d) favorire, con opportune collaborazioni nazionali e
internazionali, la costituzione di poli formativi e scientifici, nel
quadro di una sempre maggiore integrazione dell'Europa con i Paesi
delle rive meridionali e orientali del Mediterraneo.
Articolo 3
Risorse patrimoniali e finanziarie
1. L'Universita' e' sostenuta dalla Regione Calabria con una
propria Legge (Legge regionale n. 32 dell'1 dicembre 1988 e
successive modifiche) dall'Ente promotore, dalla Provincia, dal
Comune e dalla Camera di Commercio di Reggio di Calabria, che
forniscono la dotazione patrimoniale e assicurano il funzionamento
ordinario dell'Universita'.
2. Al mantenimento ed allo sviluppo dell'Universita' possono
concorrere altri Enti o Societa' e privati cittadini interessati a
perseguirne le finalita' affiancando i soggetti di cui al comma 1,
nonche' i contributi previsti dall'articolo 3 della legge n. 243 del
1991 e, ove ne ricorrano i presupposti, le risorse disposte per i
piani di sviluppo del sistema universitario nazionale o erogate dalle
linee di finanziamento nazionali, comunitarie e internazionali
utilizzabili per i programmi e i progetti dell'Universita'.
3. Al funzionamento dell'Universita' sono altresi' destinati
contributi, tasse e diritti versati dagli studenti iscritti ai Corsi,
nella misura che verra' stabilita ai sensi dell'art. 14.3.
Titolo II
Struttura organizzativa
Articolo 4
Organi
1. Sono organi dell'Universita':
a) il Rettore
b) il Consiglio d'Amministrazione
c) il Comitato Esecutivo
d) il Consiglio di Facolta' e il Collegio dei Docenti
e) il Senato degli Studenti
f) il Collegio dei Revisori dei conti
g) il Nucleo di Valutazione
h) il Comitato dei Garanti
Articolo 5
Rettore
1. Il Rettore e' il rappresentante dell'Universita' ad ogni
effetto di legge; coordina l'attivita' di indirizzo degli altri
organi dell'Universita' ed e' responsabile della conformita' dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive generali
impartite dal Consiglio d'Amministrazione.
2. In particolare, e' compito del Rettore:
a) convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e curare
l'osservanza dei deliberati del predetto organo;
b) predisporre, con la collaborazione del Direttore
Amministrativo, il bilancio di previsione sulla base delle
indicazioni programmatiche del Consiglio di Facolta' e del Consiglio
d'Amministrazione, nonche' il conto consuntivo;
c) garantire l'autonomia didattica e di ricerca dei Docenti;
d) emanare, con proprio decreto, gli atti espressione
dell'autonomia statutaria e regolamentare dell'Universita', nonche' i
provvedimenti amministrativi a lui riservati a norma di legge,
statuto e regolamento;
e) esercitare il potere disciplinare nei confronti del personale
dell'Universita', entro i limiti di legge e secondo le previsioni di
cui al presente Statuto fatte salve, in modo specifico, le competenze
del Direttore Amministrativo per il personale tecnico-amministrativo;
f) adottare, in casi di straordinaria e motivata necessita' ed
urgenza, e nei limiti previsti dal Regolamento generale d'Ateneo, i
provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo o del Consiglio
d'Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima adunanza
degli organi citati;
g) stipulare convenzioni e contratti concernenti la didattica e la
ricerca, previa delibera del Consiglio d'Amministrazione e/o del
Comitato Esecutivo e Consiglio di Facolta', secondo le rispettive
competenze;
h) presentare annualmente al Consiglio d'Amministrazione una
relazione sullo stato dell'Universita';
i) assegnare borse di studio, premi e contributi agli studenti
meritevoli, in base ai criteri proposti dal Senato degli studenti e
deliberati dal Consiglio d'Amministrazione e/o dal Comitato
Esecutivo;
j) nominare un Pro-Rettore Vicario e uno o piu' Pro-Rettori, con
compiti specifici, scegliendoli tra i professori di ruolo di prima o,
in mancanza, di seconda fascia dell'Universita', che abbiano optato
per il regime di impegno a tempo pieno;
k) esercitare tutte le altre funzioni che gli sono demandate dal
presente Statuto e dai Regolamenti di cui al successivo articolo 20.
3. Puo' essere eletto Rettore un professore ordinario
dell'Universita' che abbia optato per il regime di impegno a tempo
pieno.
4. Il Rettore dura in carica 4 anni accademici ed e'
immediatamente rieleggibile una sola volta.
5. Il Rettore e' eletto dal Consiglio di Amministrazione, con la
maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione si procede
al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior
numero di suffragi. In caso di ulteriore parita' risulta eletto il
candidato piu' anziano nel ruolo.
6. Il Rettore ha diritto ad una indennita' di funzione stabilita
dal Consiglio d'Amministrazione.
Articolo 6
Consiglio d'Amministrazione
1. Il Consiglio d'Amministrazione e' l'organo di programmazione e
di indirizzo dell'Universita'. Il perseguimento dei fini
istituzionali e l'azione di governo vengono esercitati mediante atti
deliberativi.
2. Il Consiglio d'Amministrazione e' composto dai seguenti membri:
- il Rettore dell'Universita', che lo convoca e lo presiede;
- sedici membri designati dall'Ente promotore, di cui uno nella
persona del proprio Presidente e, per un numero complessivamente non
superiore a quattro, nelle persone dei rappresentanti degli Enti,
delle Societa' e dei soggetti privati che, a norma dell'articolo 3.2
del presente Statuto, si impegnino a contribuire, per tutta la durata
in carica del Consiglio, al Bilancio dell'Universita' con
l'erogazione di fondi non finalizzati il cui ammontare minimo e'
determinato ogni quattro anni dallo stesso Consiglio;
- due Docenti, di cui, rispettivamente, uno in rappresentanza dei
Professori universitari di prima fascia, nella persona del Preside
della Facolta' costituita a norma del seguente articolo 17, e uno in
rappresentanza dei Professori universitari di seconda fascia;
- un rappresentante dei Ricercatori universitari e un
rappresentante dei Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1
del presente Statuto;
- due membri del Senato degli studenti;
- un rappresentante del personale non docente;
- un rappresentante del Ministero dell'Universita' e della
Ricerca;
- un rappresentante del Ministero degli Affari Esteri;
- il Presidente della Regione Calabria o un suo delegato;
- l'Assessore Regionale alla Pubblica Istruzione o un suo
delegato;
- il Sindaco della Citta' di Reggio di Calabria o un suo delegato;
- il Presidente dell'Amministrazione Provinciale di Reggio di
Calabria o un suo delegato;
- il Presidente della Camera di commercio di Reggio di Calabria o
un suo delegato.
3. I membri eletti o designati durano in carica un quadriennio e
possono essere rieletti o nuovamente designati. In caso di cessazione
anticipata di un componente, il subentrante resta in carica per il
periodo mancante al completamento del mandato di chi ha sostituito.
4. Alle riunioni del Consiglio d'Amministrazione possono essere
invitati a partecipare senza diritto a voto il Pro-Rettore Vicario,
gli altri Pro-Rettori, i componenti del Comitato di Coordinamento, di
cui alla legge n. 32 del 1988 della Regione Calabria.
5. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti partecipano
alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, come componenti di
diritto con voto consultivo.
6. Il Consiglio d'Amministrazione si intende regolarmente
costituito quando il numero dei componenti eletti o designati come
delegati o rappresentanti non sia inferiore a sedici.
7. Le riunioni del Consiglio d'Amministrazione sono da ritenere
valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
Per la validita' delle deliberazioni occorre il voto favorevole della
maggioranza dei presenti, salva diversa maggioranza prevista dallo
Statuto; in caso di parita' prevale il voto del Presidente.
8. Il verbale delle riunioni e' redatto dal Direttore
Amministrativo, che vi partecipa in veste consultiva, con funzioni di
Segretario.
9. Tutti i Consiglieri hanno diritto di accesso agli atti di
gestione secondo le modalita' dettate dal Regolamento generale
d'Ateneo.
10. Ai Consiglieri che prendono parte alle riunioni, esclusi gli
invitati ed i partecipanti a titolo consultivo, e' dovuta
un'indennita' di carica, mediante il pagamento di un gettone di
presenza, il cui ammontare e' fissato dallo stesso Consiglio
d'Amministrazione.
11. In particolare, spetta al Consiglio d'Amministrazione
deliberare:
a) in ordine allo Statuto ed alle sue modifiche, con la
maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti;
b) in ordine ai Regolamenti, per i quali siano richiesti la sua
approvazione o il suo controllo, a norma del seguente articolo 20;
c) la nomina del Rettore, nonche', in casi eccezionali e motivati,
la revoca del mandato dello stesso, con la maggioranza qualificata
dei due terzi dei presenti;
d) il bilancio preventivo, le sue variazioni e il conto
consuntivo;
e) l'autorizzazione alla conclusione di convenzioni, accordi,
contratti a norma del presente Statuto;
f) la nomina dei membri elettivi del Comitato Esecutivo e dei
rappresentanti dell'Universita' in seno agli organismi ai quali
partecipa;
g) le tasse e i contributi dovuti dagli iscritti ai Corsi;
h) la programmazione generale e le linee guida o d'indirizzo delle
attivita' istituzionali dell'Universita', sulla base della relazione
annuale presentata dal Rettore;
i) la delega di proprie attribuzioni al Comitato esecutivo;
j) l'autorizzazione ai concorsi per le assunzioni del personale
docente e non docente, nonche' l'autorizzazione al conferimento di
incarichi o ad assunzioni a tempo determinato, secondo la vigente
disciplina normativa in materia, di personale docente, ove se ne
ravvisi la necessita';
k) tutti gli altri provvedimenti previsti da norme di legge,
statuto e regolamento.
12. Il Consiglio d'Amministrazione si riunisce almeno due volte
l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando
almeno un terzo dei membri ne faccia richiesta. La convocazione deve
avvenire con avviso scritto almeno dieci giorni prima della data
fissata per le riunioni, salvo i casi di eccezionale motivata
urgenza, in cui puo' avvenire anche per telefax o e-mail, almeno 3
giorni prima, salvo minor termine in caso di estrema urgenza.
Articolo 7
Comitato Esecutivo
1. Il Comitato Esecutivo e' composto dal Rettore, che lo presiede,
dal Presidente dell'Ente promotore, come membri di diritto e da altri
sette membri eletti dal Consiglio di Amministrazione di cui almeno
tre rappresentanti dell'Ente promotore. I membri eletti del Comitato
Esecutivo durano in carica un quadriennio.
2. Il Comitato Esecutivo:
a) delibera su tutti i provvedimenti riguardanti il funzionamento
dell'Universita' che comportino entrate oppure spese nell'ambito
degli stanziamenti previsti in bilancio e sulla base delle
prescrizioni del regolamento per l'amministrazione la finanza e la
contabilita';
b) delibera sulle assegnazioni, sulle assunzioni e
sull'organizzazione del personale autorizzate dal Consiglio di
Amministrazione;
c) esercita qualsiasi ulteriore competenza delegatagli dal
Consiglio di Amministrazione o non riservata dalle norme vigenti e
dal presente Statuto ad altri organi.
2. In caso di comprovata urgenza e necessita', il Comitato
Esecutivo puo' deliberare sulle materie indicate alle lettere e, j,
k, del precedente articolo 6, riferendone al Consiglio di
Amministrazione per la ratifica nella prima adunanza successiva.
Articolo 8
Consiglio di Facolta' e Collegio dei Docenti
1. Il Consiglio di Facolta' e' organo della struttura didattica di
afferenza dei Professori universitari di ruolo di prima e seconda
fascia, dei Ricercatori universitari e dei Docenti di cui alla
lettera c del seguente articolo 15.1.
2. Il Consiglio di Facolta' e' composto da tutti i Professori e
Ricercatori universitari di ruolo che afferiscono alla Facolta', da
due rappresentanti dei Docenti di cui alla lettera c del seguente
articolo 15.1 e da un rappresentante del personale non docente
impegnato in compiti o uffici che afferiscono ai Corsi di Laurea, per
la durata di un quadriennio, nonche' da due rappresentanti degli
studenti dei medesimi Corsi di laurea, che durano in carica un
biennio e non possono essere immediatamente rieletti. Possono
parteciparvi, inoltre, con funzioni consultive, i Professori a
contratto nominati ai sensi delle norme vigenti.
3. Il Consiglio di Facolta':
a) approva il Regolamento di Facolta';
b) assume tutte le determinazioni relative all'attivita' didattica
e scientifica ed alla posizione accademica dei Docenti;
c) formula proposte al Consiglio d'Amministrazione in ordine
all'istituzione dei Corsi di studio e all'impiego di personale e di
risorse per lo svolgimento delle attivita' didattiche e di ricerca;
d) promuove l'organizzazione di attivita' formative finalizzate e
di servizi didattici integrativi;
e) elabora e delibera la programmazione e la esecuzione delle
attivita' didattiche concernenti l'offerta formativa, anche mediante
la emanazione annuale di un Manifesto didattico;
f) determina e ripartisce annualmente i compiti didattici dei
Docenti e degli incaricati dell'insegnamento delle varie discipline e
stabilisce le modalita' del loro svolgimento;
g) delibera in ordine alle richieste dei posti di ruolo dei
Docenti di prima e seconda fascia e dei Ricercatori;
h) formula proposte e fornisce pareri in ordine alle modifiche del
presente Statuto, del Regolamento generale e del Regolamento
didattico d'Ateneo, del Regolamento degli studenti, nonche' in ordine
agli argomenti che il Rettore e il Consiglio di Amministrazione
ritengano opportuno sottoporre al suo esame;
i) delibera su tutte le altre materie ad esso demandate dalle
norme di legge, di statuto e di regolamento.
4. Il Consiglio di Facolta' delibera con la partecipazione dei
soli Professori di prima fascia, nelle materie che si riferiscono
alla loro categoria, con la partecipazione dei soli Professori di
prima e seconda fascia nelle materie che si riferiscono alla
categoria dei Professori di seconda fascia, con la partecipazione dei
soli Professori di prima e seconda fascia e dei Ricercatori nelle
materie che si riferiscono alla categoria dei Ricercatori. In tutte
le altre ipotesi, e quindi anche per l'elezione del Preside, il
Consiglio di Facolta' delibera con la partecipazione di tutte le sue
componenti.
5. Il Consiglio di Facolta' e' articolato nei Consigli dei Corsi
di Laurea di cui all'articolo 17.1; le modalita' di funzionamento di
detti Consigli sono determinate dal Regolamento di Facolta' e dai
Regolamenti approvati nel loro seno. I Consigli dei Corsi di Laurea
svolgono, inoltre, nell'ambito di loro pertinenza, le funzioni ad
essi delegate dal Consiglio di Facolta'.
6. I Consigli dei Corsi di Laurea sono presieduti da un Professore
di prima fascia o, in mancanza, da un Professore di seconda fascia,
che abbia optato per il regime di impegno a tempo pieno, eletto in
seno al Consiglio medesimo.
7. I Consigli dei Corsi di Laurea sono costituiti da tutti i
Professori e Ricercatori universitari di ruolo titolari di
insegnamento; ad essi partecipano, inoltre, con esclusione della
materia relativa ai contratti di insegnamento, i Docenti a contratto,
con voto consultivo; e prendono parte, sempre con voto consultivo, a
ciascuno dei Consigli di Corsi dei Laurea uno dei rappresentanti dei
Docenti di cui alla lettera c dell' articolo 15.1 del presente
statuto e uno dei rappresentanti degli studenti presenti in Consiglio
di Facolta'.
8. I Docenti di cui alla lettera c dell'articolo 15.1 del presente
Statuto si costituiscono in Collegio per la programmazione dei Corsi
pre-universitari e post-laurea collegati con quelli della Facolta' e
inerenti alla Scuola di cui al medesimo disposto, lettera c.
9. In ordine alla programmazione dei corsi di competenza del
Collegio dei Docenti, esso delibera nel rispetto delle previsioni di
cui al Regolamento didattico dell'Universita' e formula proposte e
pareri da sottoporre all'esame del Consiglio di Facolta' e del
Consiglio di Amministrazione.
10. Il coordinamento dei Corsi programmati dal Collegio dei
Docenti e' affidato ad un Professore universitario di ruolo di prima
fascia della Facolta', che abbia optato per il regime di impegno a
tempo pieno, scelto dai membri del Collegio e coadiuvato da un Vice
Coordinatore eletto tra gli stessi. Entrambi durano in carica quattro
anni accademici e possono essere immediatamente rieletti una sola
volta.
Articolo 9
Preside della Facolta'
1. Il Preside rappresenta la Facolta', ne promuove e coordina
l'attivita', sovrintende al regolare funzionamento della stessa e
cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Facolta'.
2. In particolare il Preside:
- convoca e presiede il Consiglio di Facolta', predisponendone
l'ordine del giorno;
- vigila sull'osservanza delle norme di legge, di statuto e di
regolamento;
- cura l'ordinato svolgimento delle attivita' didattiche della
Facolta', avvalendosi della collaborazione dei Presidenti dei
Consigli di Corso di laurea e dei responsabili delle altre Strutture
didattiche, ove esistenti;
- esercita tutte le ulteriori attribuzioni che gli competono in
forza delle norme di legge, di statuto e di regolamento.
3. Il Preside viene eletto tra i Professori universitari di ruolo
di prima fascia, deve optare per il regime di impegno a tempo pieno,
ed e' nominato dal Rettore. Il Preside dura in carica quattro anni
accademici e puo' essere riconfermato immediatamente una sola volta.
4. Il Preside e' eletto dai componenti del Consiglio di Facolta'
dotati di voto deliberativo. La seduta per l'elezione del Preside e'
presieduta dal Decano della Facolta'. Risulta eletto il candidato che
ottiene la maggioranza assoluta dei voti. In caso di mancata elezione
si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il
maggior numero di suffragi. In caso di ulteriore parita', risulta
eletto il candidato piu' anziano nel ruolo.
Articolo 10
Senato degli studenti
1. Il Senato degli studenti svolge funzioni di carattere
propositivo e consultivo nei riguardi degli organi e delle strutture
dell'Universita', per la cura degli interessi degli iscritti ai
Corsi.
2. In particolare, il Senato degli studenti esprime parere sul
Regolamento generale e sul Regolamento didattico di Ateneo, sul
Regolamento degli studenti e sul Regolamento del Centro di cui
all'articolo 14.9, nonche' su tutte le questioni che attengono agli
ordinamenti didattici universitari, al diritto allo studio ed ai
servizi forniti dall'Universita'.
3. Il Senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali
da applicare presso l'Universita' per le attivita' formative di cui
all'articolo 6.1, lettera c, della legge 19 novembre 1990, n. 341.
4. Il Senato degli studenti si compone di cinque membri eletti in
misura proporzionale al numero degli iscritti ai Corsi di Laurea di
cui al seguente articolo 17, tra gli studenti dei medesimi Corsi, dei
quali almeno due stranieri.
5. Due membri del Senato degli studenti vengono scelti in seno
allo stesso per partecipare al Consiglio d'Amministrazione nei
termini previsti dal precedente articolo 6.
6. I criteri di riparto dei membri del Senato degli studenti
rispetto ai Corsi di Laurea attivati presso l'Universita', nonche' le
modalita' di convocazione e di funzionamento dello stesso Senato,
sono stabiliti dal Regolamento degli studenti, di cui al seguente
articolo 20, lettera e.
7. Il Senato degli studenti dura in carica un biennio.
Articolo 11
Collegio dei Revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti e' composto da tre membri
effettivi e da due supplenti, designati dal Consiglio di
Amministrazione su proposta del Rettore, scelti tra gli iscritti
all'Albo dei revisori contabili, anche tra i funzionari dello Stato o
di altra amministrazione pubblica o privata, in servizio o in
quiescenza, di comprovata qualificazione in materia
amministrativo-contabile.
2. I componenti del Collegio durano in carica quattro anni.
3. Il Collegio dei revisori dei conti:
a) nomina il proprio Presidente in prima seduta;
b) esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni e il
conto consuntivo, redigendo apposite relazioni da presentare al
Consiglio d'Amministrazione;
c) compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare
andamento della gestione finanziaria e patrimoniale;
d) accerta la regolarita' della tenuta dei libri e delle scritture
contabili;
e) effettua, almeno ogni trimestre, verifiche sulla cassa e sugli
altri valori in proprieta', deposito, cauzione e custodia.
4. I componenti del Collegio dei Revisori dei conti, oltre
all'eventuale rimborso per le spese di missione, hanno diritto ad una
indennita' stabilita dal Consiglio d'Amministrazione e partecipano
alle sedute dello stesso.
Articolo 12
Nucleo di valutazione
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, della Legge 19 ottobre 1999, n.
370, e' costituito il Nucleo di valutazione d'Ateneo con il compito
di verificare, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, lo sviluppo
della ricerca e della didattica nonche' l'imparzialita' ed il buon
andamento dell'azione amministrativa, tenendo conto delle finalita'
scientifico-didattiche dell'Universita'.
2. Il Nucleo di valutazione e' composto da cinque membri nominati
dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Rettore, scelti tra
funzionari dello Stato, delle Universita' o di altra pubblica
amministrazione, anche in quiescenza, Docenti universitari, studiosi
ed esperti nel campo della valutazione, anche in ambito non
accademico e da un segretario senza diritto di voto, scelto tra il
personale dell'area amministrativo-contabile dell'Universita'.
3. I componenti il Nucleo durano in carica quattro anni e possono
essere confermati immediatamente una sola volta.
4. Il Nucleo opera in posizione di autonomia. I suoi componenti
hanno accesso ai documenti amministrativi e possono richiedere,
oralmente o per scritto, informazioni agli uffici, ai servizi, alle
strutture didattiche, scientifiche e amministrative, al personale
docente e non docente. L'Universita' assicura la pubblicita' e la
diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della
riservatezza.
5. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato,
le opinioni degli studenti che frequentano le attivita' didattiche e
trasmette, entro il 30 aprile di ogni anno, apposita relazione al
Ministero dell'Universita' e della Ricerca ed alla Agenzia Nazionale
per la Valutazione dell'Universita' e della Ricerca, corredata delle
informazioni e dei dati da questa ultima richiesti.
6. Per quanto concerne la verifica dei vari aspetti dell'attivita'
didattica il Nucleo puo' avvalersi dell'ausilio e delle proposte di
una apposita Commissione didattica composta dal Preside della
Facolta' o da un suo delegato e da una rappresentanza paritetica di
Docenti e studenti eletti dal Consiglio di Facolta'.
7. Il Nucleo riferisce periodicamente sui risultati della propria
attivita' agli organi di governo dell'Universita' e predispone una
relazione annuale in concomitanza con l'approvazione del bilancio
consuntivo.
8. Ai componenti il Nucleo di valutazione e' attribuita, in
aggiunta all'eventuale rimborso per le spese di missione, una
indennita' annua determinata dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 13
Comitato dei Garanti
1. Fatte salve le competenze degli organi di governo
dell'Universita', e restando integra la liberta' della didattica e
della ricerca esercitata dalle correlate strutture, e' costituito un
Comitato di Garanti con il compito di assicurare un armonico e
proficuo rapporto dell'Universita' e dei suoi programmi con gli Enti
pubblici e privati che la promuovono e la sostengono.
2. Il Comitato dei Garanti e' composto da cinque membri, nominati
dal Rettore, su designazione del Consiglio di Amministrazione,
secondo le modalita' e le procedure stabilite nel Regolamento
generale d'Ateneo
Titolo III
Componenti dell'Universita'
Articolo 14
Studenti
1. Possono iscriversi ai Corsi dell'Universita' studenti
stranieri, comunitari ed extracomunitari, in regola con le
disposizioni vigenti per il loro accesso ai Corsi di studio
universitari del nostro Paese, nonche' studenti italiani ai sensi e
nei limiti di cui alle determinazioni Ministeriali ex art.17, comma
95 e seguenti, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive
modificazioni e integrazioni.
2. Agli studenti comunitari ed extracomunitari iscritti ai Corsi
dell'Universita' si estendono, in quanto applicabili, le norme
vigenti previste per le Universita' statali in tema di ammissione,
diritto allo studio, doveri e responsabilita', anche disciplinari.
3. L'importo delle rette universitarie e dei diritti di segreteria
dovuti dagli iscritti e' fissato annualmente dal Consiglio
d'Amministrazione, che determina anche le modalita' e i termini per
il versamento delle rette e l'ammontare delle soprattasse dovute nel
caso di ritardo. Lo studente non puo' essere ammesso alle sessioni
d'esame ed alle prove finali se non ha tempestivamente provveduto al
versamento delle rette dovute.
4. I Consigli dei Corsi di Laurea deliberano sul riconoscimento
degli studi svolti e dei titoli accademici gia' conseguiti, anche
all'estero, qualora non sia disposto dalla normativa vigente. Nel
caso siano riconosciuti attivita' di studio ed esami sostenuti, anche
all'estero, puo' essere concessa l'iscrizione ad un anno successivo
al primo.
5. Il Consiglio d'Amministrazione, tenuto conto delle strutture
didattiche e scientifiche, e sentito il Nucleo di valutazione, puo'
determinare anno per anno, per ciascun Corso di Laurea, su proposta
del rispettivo Consiglio, il numero massimo di studenti da ammettere
al primo anno di Corso. Le modalita' di ammissione idonee ad
accertare le attitudini e la preparazione dei candidati sono
determinate dal Consiglio di Facolta' con il Manifesto didattico.
6. L'Universita' promuove le forme di assistenza e le iniziative
piu' idonee a favorire la piena partecipazione alla vita accademica
di tutti gli studenti, anche se privi di mezzi o impediti da qualche
forma di handicap.
7. Per il perseguimento delle finalita' di cui ai due precedenti
commi l'Universita' aderisce, nel rispetto della vigente normativa,
ai programmi di mobilita' studentesca promossi e recepiti dagli
Atenei dell'Unione Europea.
8. L'Universita' favorisce, a norma dell'art. 13 della legge 2
dicembre 1990, n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli
studenti alla gestione delle attivita' connesse ai servizi resi.
9. L'Universita' eroga borse e premi di studio, con particolare
riguardo agli studenti stranieri di origine calabrese; istituisce
come centro autonomo di spesa, con apposito Regolamento, un Centro
sociale per la programmazione di attivita' ricreative, culturali,
formative, sportive, di tempo libero e di accoglienza per gli
studenti stranieri, anche con interventi di natura economica e con
l'allestimento di strutture per la loro accoglienza (Ce.s.a.s.s.:
Centro di studio e di assistenza per studenti stranieri), da sola o
in collaborazione con altri organismi, in modo particolare con quelli
preposti ad assicurare il diritto allo studio.
10. Gli studenti possono autogestire loro proprie iniziative con
la costituzione di associazioni riconosciute dal Consiglio
d'Amministrazione e fornite di risorse finanziarie autonome.
Articolo 15
Personale docente
1. L'organico dei Docenti dell'Universita' e' composto da:
a) Professori e Ricercatori universitari di ruolo;
b) Professori a contratto sulla base delle disposizioni vigenti
per i Professori a contratto delle Universita' statali, in quanto
applicabili;
c) Docenti incaricati o comandati stabilizzati ad esaurimento e
collaboratori ed esperti linguistici in servizio nei Corsi ordinari,
straordinari e speciali di lingua e cultura italiana della Scuola
superiore di orientamento e alta formazione in lingua e cultura
italiana per stranieri.
2. Per quanto attiene allo stato giuridico ed al trattamento
economico, di carriera, di assistenza, di previdenza e di quiescenza
dei Professori e dei Ricercatori universitari di ruolo, nonche' per
quanto riguarda la copertura dei posti in organico, si applicano, in
quanto compatibili con la normativa relativa alle Universita' non
Statali e, in quanto applicabili, alle Universita' statali, le
disposizioni del presente Statuto. Per quanto riguarda il trattamento
economico esso non deve essere inferiore a quello stabilito per il
corrispondente personale delle Universita' statali. Il rapporto di
lavoro del personale docente di cui alla lettera c del precedente
comma e' regolato da apposita disciplina deliberata dal Consiglio di
Amministrazione. nel rispetto della vigente normativa in materia.
3. L'assolvimento di compiti didattici integrativi in seno ai
Corsi di Laurea della Facolta', concernenti attivita' di tutoraggio
ed esercitazioni per l'apprendimento della lingua italiana da parte
degli studenti stranieri, o di tirocinio anche da parte degli
studenti italiani, e' svolto per incarico, in via prioritaria, dal
personale di cui alla lettera c del primo comma di questo articolo;
detto incarico e' attribuito sulla base di criteri prefissati dal
Consiglio di Facolta' e recepiti da apposita delibera del Consiglio
di Amministrazione.
Articolo 16
Direzione amministrativa e personale non docente
1. Il Direttore Amministrativo e' responsabile degli uffici e
servizi dell'Universita' ed esplica una generale attivita' di
direzione e controllo nei confronti del personale tecnico
amministrativo.
2. In particolare, il Direttore Amministrativo:
a) e' il responsabile della gestione finanziaria, contabile e
tecnico-amministrativa;
b) esercita autonomo potere di spesa nell'ambito e nei limiti del
Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la contabilita'; da',
inoltre, esecuzione agli atti deliberativi del Consiglio
d'Amministrazione;
c) formula proposte agli organi dell'Universita' ai fini
dell'elaborazione dei programmi e degli obiettivi;
d) esercita tutte le funzioni che gli sono affidate dal presente
Statuto, dal Regolamento generale d'Ateneo e dai Regolamenti per
l'Organizzazione degli uffici e per l'Amministrazione, la finanza e
la contabilita'.
3. Il Direttore Amministrativo viene assunto a seguito di concorso
per titoli ed esami bandito dal Consiglio di Amministrazione, sulla
base di un contratto triennale di diritto privato, eventualmente
rinnovabile alla scadenza. Sino all'espletamento del concorso si
provvede allo svolgimento delle correlate funzioni con il personale
in atto utilizzato dall'Universita'.
4. Per l'espletamento dei propri servizi l'Universita' utilizza
personale tecnico-amministrativo non docente. L'assegnazione di detto
personale agli uffici e le relative mansioni sono disposte dal
Consiglio d'Amministrazione, sulla base di apposito Regolamento.
5. L'immissione in ruolo, lo stato giuridico, la progressione di
carriera, il trattamento economico, di assistenza, di previdenza e di
quiescenza del predetto personale sono regolati dalle disposizioni
vigenti per il personale statale di carriera e qualifica
corrispondenti, in quanto applicabili.
Titolo IV
Attivita' didattica e di ricerca
Articolo 17
Ordinamento didattico
1. Gli ordinamenti degli studi sono disciplinati dal Regolamento
didattico di Ateneo conformemente alle norme sugli ordinamenti
didattici universitari.
2. Nel rispetto della vigente normativa le strutture didattiche
dell'Universita' possono programmare e il Consiglio di
Amministrazione puo' deliberare l'espletamento di corsi diversi da
quelli istituzionali, di seminari, e di progetti per conto terzi,
commissionati da Enti pubblici o privati.
3. L'Universita' svolge, altresi', attivita' di certificazione dei
vari livelli di competenza della lingua italiana a seguito di
sessioni di esami programmati nella propria sede o in altre sedi
convenzionate, in Italia e all'estero, nel rispetto della normativa
vigente in materia e secondo quanto stabilito nel Manifesto didattico
della Facolta' e deliberato dal Consiglio d'Amministrazione riguardo
alle convenzioni volta a volta concluse, che stabiliscono le sedi
decentrate d'esame.
4. Al compimento dei propri Corsi di studio l'Universita' rilascia
certificati o diplomi secondo quanto stabilito nel Regolamento
didattico d'Ateneo. L'Universita' rilascia, altresi', attestati di
frequenza agli iscritti che hanno frequentato uno dei Corsi per i
quali non sia contemplato l'esame finale, nonche' agli iscritti che
hanno frequentato i Corsi senza sostenere l'esame finale previsto al
loro compimento.
Articolo 18
Strutture di ricerca
1. Per l'organizzazione e lo svolgimento delle attivita' di
ricerca, l'Universita' e' articolata in Dipartimenti.
2. Particolari Centri o Istituti di formazione e ricerca possono
essere costituiti con delibera del Consiglio d'Amministrazione, anche
in collaborazione con altre Universita' e con Enti pubblici e
privati, italiani e stranieri, per attivita' di comune interesse .
3. Le strutture di cui ai precedenti commi sono dotate di
autonomia di spesa e disciplinate da propri Regolamenti.
Articolo 19
Formazione e ricerca di carattere internazionale
1. L'Universita' collabora con Enti ed organismi internazionali
alla definizione e alla realizzazione di programmi di formazione e di
cooperazione scientifica, finalizzati in modo particolare allo
sviluppo dello studio e della ricerca nell'Area mediterranea, alla
diffusione nella medesima Area della lingua e della cultura italiana
con l'impiego di tecniche e con l'elaborazione di progetti didattici
innovativi, all'apprestamento di servizi alle imprese, italiane e
straniere, in essa impegnate, alla promozione di modelli di rapporti
interculturali volti a favorire il dialogo fra tutti i popoli e le
civilta' presenti in quell'Area.
2. Al fine di realizzare le iniziative di cui al precedente comma
l'Universita' puo' stipulare accordi e convenzioni con Enti,
Associazioni e, in ispecie, con Universita' e Istituzioni culturali e
scientifiche di altri Paesi; puo', inoltre, promuovere e incoraggiare
scambi internazionali di Docenti, Ricercatori, Insegnanti, altri
operatori didattici e studenti.
Titolo V
Regolamenti e atti amministrativi
Articolo 20
Autonomia regolamentare
1. Nell'esplicazione della sua attivita' normativa l'Universita'
adotta:
a) il Regolamento generale d'Ateneo, deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione, sentiti il Senato degli studenti, le Strutture
didattiche e di ricerca, il Nucleo di valutazione;
b) il Regolamento didattico d'Ateneo, deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione, sentite le Strutture didattiche e di ricerca ad
esso interessate, nonche' il Senato degli studenti;
c) il Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la
contabilita' deliberato dal Consiglio di Amministrazione, sentiti il
Consiglio di Facolta' e il Collegio dei Docenti, il Nucleo di
Valutazione e il Collegio dei Revisori dei Conti;
d) il Regolamento per l'incentivazione dell'impegno didattico dei
Docenti, deliberato dal Consiglio di Amministrazione, anche in
attuazione dell'art. 4 della Legge 19 ottobre 1999, n. 370, su
proposta delle Strutture didattiche interessate;
e) il Regolamento degli studenti, deliberato dal Consiglio di
Facolta', sentiti il Consiglio d'Amministrazione e il Senato degli
studenti;
f) i Regolamenti delle Strutture didattiche e di ricerca, adottati
da ciascuna di esse, previo controllo formale del Consiglio
d'Amministrazione, al fine di accertarne la conformita' alle vigenti
disposizioni statutarie e legislative;
g) il Regolamento del Centro sociale, di cui al precedente
articolo 14.9, deliberato dal Consiglio d'Amministrazione, sentito il
Senato degli studenti;
h) i Regolamenti per l'Organizzazione degli uffici, deliberati dal
Consiglio d'Amministrazione, sentiti il Consiglio di Facolta', il
Nucleo di valutazione ed il Collegio dei revisori dei conti;
i) il Regolamento per l'assegnazione degli incarichi ai
collaboratori ed esperti linguistici, deliberato dal Consiglio
d'Amministrazione, sentito il Consiglio di Facolta', nel rispetto
della normativa vigente in materia.
2. L'approvazione e le modifiche del Regolamento generale
d'Ateneo, del Regolamento didattico e del Regolamento per
l'Amministrazione la finanza e la contabilita' sono adottate con
decreto del Rettore, espletate le procedure e decorsi i termini di
cui all'articolo 6, commi 9, 10, 11, della Legge 9 maggio 1989, n.
168, nonche', per quel che concerne il Regolamento didattico
dell'Ateneo, nel rispetto delle modalita' previste dall'art. 11,
comma 1, della Legge 19 novembre 1990, n. 341.
3. Nelle more dell'approvazione del Regolamento generale d'Ateneo
e del Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la
contabilita', per gli adempimenti ad essi rinviati dal presente
Statuto, provvede il Consiglio d'Amministrazione.
Articolo 21
Disposizioni amministrative
1. L'Universita' ispira la propria attivita' amministrativa e la
correlata documentazione al rispetto dei principi fissati dalla
vigente normativa in tema di trasparenza, accesso agli atti,
partecipazione degli interessati alle procedure e salvaguardia dei
dati sensibili.
2. Il Consiglio d'Amministrazione dell'Universita' delibera il
bilancio preventivo entro il mese di novembre e il conto consuntivo
entro il mese di giugno. Ciascun esercizio corrisponde a un anno
solare.
3. L'Universita' si avvale di un proprio servizio di cassa,
affidato ad un istituto di credito di notoria solidita', scelto dal
Consiglio d'Amministrazione, al termine di una procedura pubblica di
valutazione comparativa tra piu' offerte, in conformita' a quanto
previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, la finanza e la
contabilita'.
Articolo 22
Commissioni di disciplina
1. I provvedimenti disciplinari nei confronti del personale
amministrativo assunto a tempo indeterminato sono adottati dal
Rettore su conforme proposta della Commissione di disciplina
istituita con apposita deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.
La Commissione di disciplina e' costituita da:
a) il Rettore;
b) il Direttore Amministrativo;
c) un membro del Consiglio d'Amministrazione;
d) un segretario, senza diritto di voto, scelto tra il personale
dell'area amministrativo - contabile.
Titolo VI
Disposizioni finali
Articolo 23
Norme transitorie
1. In sede di prima attuazione del presente Statuto le
attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e degli altri Organi di
Governo dell'Universita' sono esercitate da un Comitato
tecnico-organizzativo, presieduto da un docente universitario di
ruolo di prima fascia, designato dall'Ente promotore, dal Presidente
e da due componenti del Direttivo del medesimo Ente promotore, da un
rappresentante degli Enti di cui all'art. 3, comma 1, del presente
Statuto. Il comitato tecnico-organizzativo durera' in carica fino
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione secondo la
composizione prevista dal precedente art. 6 e, comunque sia, non
oltre tre anni dalla pubblicazione dello Statuto nella Gazzetta
Ufficiale.
2. In sede di prima applicazione del presente Statuto, le
attribuzioni, demandate dalle norme legislative vigenti e da quelle
dello Statuto medesimo al Consiglio di Facolta', sono esercitate da
un apposito Comitato ordinatore composto da cinque Professori
universitari di ruolo di discipline afferenti ai settori
scientifico-disciplinari nei quali siano compresi gli insegnamenti
previsti dall'ordinamento didattico della Facolta'. Di essi il
Presidente e due membri devono essere scelti fra Professori
universitari di ruolo o fuori ruolo di prima fascia.
3. Il Presidente e gli altri membri del Comitato ordinatore sono
nominati dal Comitato tecnico-organizzativo.
4. I Professori di ruolo che, conformemente alle disposizioni
vigenti, verranno chiamati a far parte della Facolta' sono aggregati
al Comitato ordinatore.
5. Entro quaranta giorni dalla loro nomina, i membri del Comitato
ordinatore devono assumere le deliberazioni necessarie per il
sollecito inizio delle attivita' didattiche.
6. Il Comitato ordinatore cessera' dalle sue funzioni, allorche'
risulteranno assegnati alla Facolta' almeno tre Professori di ruolo
di prima fascia e, in ogni caso, non oltre tre anni dalla sua nomina.
7. I termini per la permanenza nella carica e la rieleggibilita'
dei titolari degli organi accademici in funzione inizieranno a
decorrere solo alla data di scadenza del Comitato ordinatore.
8. A decorrere dalla data di istituzione, l'Universita', non
Statale, legalmente riconosciuta, di cui all'art. 1, comma 1, del
presente Statuto, subentra nella titolarita' di tutti i rapporti
attivi e passivi di cui e' parte il Consorzio per l'Universita' per
stranieri "Dante Alighieri", salvo il progressivo adeguamento a
quanto previsto nei precedenti articoli 15.2 e 16.5, da adottare con
apposita delibera del Consiglio di Amministrazione.