Allegato TITOLO I ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI 1. Premessa Il presente Titolo contiene le norme in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio per le SIM, riviste a seguito delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale. In attuazione del principio di proporzionalita', la disciplina si articola in un sistema di regole modulari per la determinazione dei requisiti patrimoniali, sollecitando un'applicazione delle disposizioni coerente con le specificita' di ciascun intermediario. In alternativa all'applicazione delle regole standardizzate, la normativa consente l'adozione dei metodi piu' avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte di alcune tipologie di rischio, che potranno essere utilizzati - previa autorizzazione della Banca d'Italia - dagli operatori di maggiori dimensioni o nell'ambito dei gruppi i cui sistemi interni siano stati riconosciuti a livello consolidato. Anche in relazione a quest'ultimo profilo, al fine di assicurare una stretta complementarita' e coerenza con il quadro normativo complessivo, le disposizioni prudenziali per le SIM sono cosi' strutturate: - l'illustrazione dell'impianto e le regole minime da osservare sono interamente contenute nel presente Titolo; - relativamente ai metodi avanzati per il rischio di credito, di mercato, di controparte e operativo nonche' per taluni aspetti specifici, come le tecniche di attenuazione del rischio di credito, viene fatto rinvio a quanto previsto dalla "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27.12.2006). Nel presente capitolo e' definito l'ambito di applicazione della disciplina prudenziale e sono illustrate in dettaglio le regole per il calcolo dei coefficienti prudenziali, differenziate a seconda dell'operativita' delle SIM. Nei capitoli da 2 a 6 sono dettate le regole per la determinazione dei requisiti patrimoniali minimi che le SIM devono detenere a fronte dei rischi di mercato e di cambio. I requisiti in questione sono volti a fronteggiare le perdite che possono derivare dall'operativita' sui mercati riguardanti gli strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e disciplina il trattamento delle varie tipologie di rischio con riferimento al portafoglio di negoziazione di vigilanza (rischi di posizione, regolamento) e all'intero bilancio della SIM (rischio di cambio). Nel capitolo 7 sono definite le regole di calcolo del requisito a fronte del rischio di credito, che e' il rischio di perdite derivanti dall'inadempimento della controparte. Nell'ambito di tale capitolo e' previsto anche il metodo standardizzato semplificato, che raggruppa tutte le opzioni piu' semplici per la misurazione del rischio di credito e non prevede il ricorso ai giudizi delle agenzie esterne di rating. Il rischio di controparte (cfr. capitolo 8) attiene al rischio che la controparte di una transazione avente a oggetto strumenti finanziari risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e puo' considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito. La disciplina si incentra sulle regole per la quantificazione del valore delle esposizioni, mentre rinvia a quella del rischio di credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni (immobilizzato o di negoziazione di vigilanza). Le disposizioni sulla concentrazione dei rischi (cfr. capitolo 9) rispondono all'esigenza di limitare i rischi di instabilita' degli intermediari connessi ad esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Le innovazioni - in tale capitolo - attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di rischio da effettuare secondo la metodologia standardizzata per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito. La regolamentazione prevede diversi metodi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio operativo (cfr. capitolo 10). E' inoltre stabilita per alcune tipologie di SIM (cfr. par. 4: destinatari della disciplina), in alternativa al requisito a fronte dei rischi operativi, una dotazione patrimoniale minima, a fronte degli "altri rischi" (cfr. capitolo 11). Il requisito patrimoniale complessivo si determina come somma dei requisiti relativi alle singole tipologie di rischio (cd. building block) applicabili a seconda dell'operativita' e dei rischi assunti dalle SIM (cfr. par. 4: destinatari della disciplina). Le SIM appartenenti a gruppi bancari e di SIM possono beneficiare di una riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo. applicabile su base individuale, a condizione che il requisito consolidato complessivo sia rispettato. Il patrimonio di vigilanza (cfr. capitolo 12) rappresenta il primo presidio a fronte dei rischi connessi con l'attivita' delle SIM sopra illustrati. La disciplina detta le modalita' di determinazione del patrimonio di vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci che lo compongono. Specifiche disposizioni (cosiddetti "filtri prudenziali") hanno l'obiettivo di salvaguardare la qualita' del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilita' connessa all'adozione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS. Nel capitolo 13, sono infine dettate disposizioni per le SIM che intendano adottare modelli interni o approcci avanzati per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, credito, controparte ed operativi. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: - direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio; - direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; - articolo 6, comma 1, lett. a) del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare; sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; - articolo 6, comma 1-bis del Testo Unico, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a) prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; - articolo 8, comma 1, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di chiedere, per le materie di sua competenza, ai soggetti abilitati la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla stessa stabiliti. 3. Definizioni Ai fini del presente Titolo, si intende per: - "capitale nozionale" di un'operazione "fuori bilancio", l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito; - "Circolare n. 263", la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", contenente la disciplina prudenziale applicabile alle banche e ai gruppi bancari; - "Clienti professionali": i soggetti individuati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dalla Consob ai sensi del Testo Unico; - "CRM": le tecniche di attenuazione del rischio di credito previste nella Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 2, Parte Prima; - "insieme di attivita' soggette a compensazione" (netting set), insieme di operazioni concluse con una medesima controparte, soggette ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile e per le quali la compensazione e' riconosciuta ai sensi della normativa di vigilanza. Ai fini della disciplina sul rischio di controparte, ogni operazione che non e' soggetta ad un accordo di compensazione legalmente opponibile e riconosciuto ai sensi della normativa di vigilanza rappresenta uno specifico insieme di attivita' soggette a compensazione; - "intermediari vigilati", le banche, gli istituti di moneta elettronica (IMEL), le imprese di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del T.U. bancario, le societa' di gestione del risparmio; - "mercato regolamentato", sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che e' autorizzato e funziona regolarmente; - "operazioni fuori bilancio", i contratti derivati e: a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli, valute e merci; b) gli impegni irrevocabili all'acquisto derivanti dalla partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli; - "portafoglio di negoziazione di vigilanza", gli strumenti finanziari detenuti a fine di negoziazione o per la copertura del rischio inerente ad altri elementi dello stesso portafoglio. Le posizioni detenute a fini di negoziazione sono quelle, intenzionalmente destinate a una successiva dismissione a breve termine, assunte allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi di acquisto e di vendita e/o di altre variazioni di prezzo o di tasso d'interesse. La SIM e' tenuta ad effettuare la valutazione al fair value delle posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza in base a sistemi di misurazione robusti e soggetti ad adeguate procedure di controllo (cfr. allegato A). Nel portafoglio di negoziazione di vigilanza rientrano in particolare: - l'intero portafoglio titoli - ad esclusione delle partecipazioni - delle SIM autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; - i titoli assunti nell'ambito delle operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo o assunzione di garanzia dalle SIM autorizzate a prestare il servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; - portafoglio immobilizzato", il complesso delle posizioni non contabilizzate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza; - "posizioni compensate", il minore dei due importi relativi ad una posizione debitoria e ad una posizione creditoria; - "posizioni creditorie o debitorie nette", le posizioni che residuano dalla compensazione tra le posizioni creditorie lorde e quelle debitorie lorde; - "posizioni creditorie lorde", i titoli in portafoglio, i titoli da ricevere per operazioni da regolare e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli, tassi o indici; - "posizioni debitorie lorde", i titoli da consegnare per operazioni non regolate e le altre operazioni "fuori bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici; - "societa' finanziaria": le societa' che svolgono le attivita' di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1); - "Testo Unico", il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria); - "TU. bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Ove non diversamente specificato, ai fini delle presenti disposizioni valgono le definizioni contenute nel Testo Unico. 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano su base individuale a tutte le SIM, secondo i criteri indicati di seguito, ad eccezione di quelle che prestano esclusivamente uno o piu' dei seguenti servizi: - il servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti; - il servizio di consulenza in materia di investimenti; - servizi di investimento aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario (2). Tale deroga si applica fino al 31 dicembre 2010 solo con riferimento alle SIM che operano con clienti professionali. Nello svolgimento dei servizi autorizzati, le SIM rispettano i requisiti patrimoniali e i limiti alla concentrazione come definiti dai capitoli da 2 a 11 del presente Titolo. I requisiti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di rischio: - rischio di posizione su titoli di debito, di capitale e su parti di O.I.C.R. come definito al capitolo 2; - rischio di regolamento come definito al capitolo 3; - rischio sulle posizioni in merci come definito al capitolo 4; - rischio relativo alle posizioni su opzioni come definito al capitolo 5; - rischio di cambio come definito al capitolo 6; - rischio di credito come definito al capitolo 7; - rischio di controparte come definito al capitolo 8; - rischio di concentrazione come definito al capitolo 9; - rischi operativi come definiti al capitolo 10; - altri rischi come definiti al capitolo 11. Le SIM autorizzate all°esercizio, anche disgiunto, dei servizi o delle attivita' di negoziazione per conto proprio, di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente e di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 2 a 10. Le SIM che rientrano nelle categorie che seguono, devono detenere un patrimonio di vigilanza che sia costantemente superiore o pari alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 2 a 9 e 11: - SIM che negoziano per conto proprio al solo scopo di eseguire ordini dei clienti o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di compensazione e regolamento o a un mercato regolamentato quando operano in qualita' di agenti o eseguono ordini di clienti; - SIM: i) che non detengono denaro o titoli della clientela; ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio; iii)che non hanno clienti esterni; iv) per le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni vengono effettuati sotto la responsabilita' di un organismo di compensazione e sono garantiti dal medesimo organismo di compensazione. Le altre SIM devono disporre costantemente di un patrimonio di vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra: a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei requisiti di cui ai capitoli da 6 a 9; b) la copertura patrimoniale richiesta per il rispetto del coefficiente "altri rischi" di cui al capitolo 11. Inoltre, le SIM devono disporre di un ammontare del "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12) uguale o superiore alla copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di credito (cfr. capitolo 7) e del rischio operativo (cfr. capitolo 10). Le SIM verificano costantemente il rispetto dei requisiti patrimoniali minimi e dei limiti alla concentrazione dei rischi di cui al capitolo 9. Le SIM devono detenere un patrimonio di vigilanza almeno pari al capitale minimo richiesto per l'esercizio dei servizi di investimento autorizzati (3). 5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi contenuti nel presente Titolo e' il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria. 1) Si rammenta che tra le societa' finanziarie non sono ricomprese le imprese di assicurazione. 2) Si tratta dei: - contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione); - contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" ed altri contratti sii strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti purche' negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; - i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine (forward") ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possano essere eseguiti in modi diversi da quelli citati nel precedente alinea e non abbiano scopi commerciali, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini; - i contratti finanziari differenziali; - i contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione debba avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti (invece che in caso di inadempimento o di altro evento che determini la risoluzione del contratto), nonche' altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non ricompresi nella definizione di contratti derivati, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richieste di margini. 3) Tale previsione si applica anche alle 51M che prestano esclusivamente il servizio di ricezione e trasmissione di ordini nonche' mediazione senza detenzione di denaro o titoli appartenenti ai clienti. a quelle che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti e a quelle che prestano esclusivamente servizi di investimento aventi ad oggetto esclusivamente strumenti finanziari derivati con sottostante non finanziario. CAPITOLO 2 RISCHIO DI POSIZIONE SEZIONE 1 REGOLE DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il rischio di posizione esprime il rischio che deriva all'intermediario dall'oscillazione del corso degli strumenti finanziari per fattori attinenti all'andamento dei mercati e alla situazione dell'emittente. Il rischio di posizione riguarda le posizioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza e si calcola separatamente per: a) titoli di debito; b) titoli di capitale; c) parti di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.). Le posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono valutate al fair value. 2. Posizioni in titoli Le posizioni creditorie o debitorie lorde e nette nonche' le posizioni compensate possono essere riferite a singoli titoli, a categorie di titoli o di emittenti. Nel calcolo delle posizioni creditorie e debitorie nette, non e' consentita la compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel titolo sottostante. 3. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di debito e tassi I futures con titolo sottostante fittizio non devono essere computati nella determinazione della posizione netta di specifici titoli. I futures su titoli e tassi di interesse, i "forward rate agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di titoli di debito, le opzioni su titoli di debito e le altre operazioni "fuori bilancio" che producono effetti analoghi danno luogo. per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte ("metodo della doppia entrata") di cui una relativa all'attivita' negoziata con durata pari a quella dell'attivita' stessa, incrementata - per i Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio - del periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione e l'altra di segno opposto. di durata pari al periodo intercorrente tra la data di rilevazione e la data di liquidazione dell'operazione. In particolare: a) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina: - una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante; - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto; b) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito fittizi determina: - una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto piu' la durata del titolo fittizio oggetto del contratto; - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto; c) la negoziazione di un Fra che prevede la riscossione (il pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e il tasso fissato contrattualmente determina: - una posizione debitoria (creditoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto piu' il periodo di riferimento previsto per il calcolo degli interessi; - una posizione creditoria (debitoria), con scadenza pari alla data futura di liquidazione del contratto; d) un acquisto (vendita) a termine di un titolo di debito determina: - una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante; - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione; e) un'operazione di acquisto (vendita) di titoli di debito con patto di rivendita (riacquisto) determina una posizione creditoria (debitoria) con scadenza pari alla data di liquidazione dell'operazione; f) l'acquisto (vendita) di una opzione call o di un warrant o la vendita (acquisto) di una opzione put determinano: - una posizione creditoria (debitoria) sull'attivita' sottostante; - una posizione debitoria (creditoria) con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto; g) i "cap" ed i "floor" sono assimilati ad una serie di opzioni ciascuna imputata secondo quanto previsto alla precedente lettera f); h) uno swap su tassi di interesse in cui la SIM riceve (paga) un tasso d'interesse variabile e paga (riceve) un tasso d'interesse fisso e' equiparato ad una posizione creditoria (debitoria) in un titolo a tasso variabile di durata pari al periodo che va tino alla prossima data di revisione del tasso e ad una posizione debitoria (creditoria) in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello swap. 4. Imputazione alle posizioni di particolari contratti su titoli di capitale e indici Le operazioni a termine e i futures con titolo sottostante reale sono equiparati a posizioni creditorie o debitorie sui titoli cui fanno riferimento. L'acquisto di una opzione call (o di un warrant) o la vendita di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni creditorie sul titolo cui fanno riferimento. La vendita di una opzione call (o di un warrant) o l'acquisto di una opzione put su titoli di capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo cui fanno riferimento. Gli acquisti di futures su indici di borsa sono considerati posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie. L'acquisto di una opzione call o la vendita di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di una opzione put su indici di borsa o su futures su indici di borsa sono equiparati a posizioni debitorie. 5. Operazioni di collocamento Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i titoli assunti nell'ambito di operazioni di collocamento con preventiva sottoscrizione, acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente non sono computati durante il periodo del collocamento. A partire dal giorno di chiusura del collocamento stesso sono computati - al netto degli impegni irrevocabili di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali: - giorno di chiusura del collocamento 100 per cento; - 1° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 90 per cento; - 2° - 3° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 75 per cento; - 4° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 50 per cento; - 5° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento 25 per cento; - dal 6° giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del collocamento i titoli in questione devono essere computati per l'intero importo. SEZIONE II RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO 1. Premessa Il rischio di posizione relativo a titoli di debito si articola in: a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causato da un'avversa variazione del livello dei tassi di interesse; b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di debito e' pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. Rischio generico su titoli di debito Le SIM possono utilizzare ai fini del calcolo del rischio generico su titoli di debito due metodi alternativi. Il primo e' basato sulla scadenza degli strumenti di debito, il secondo sulla durata finanziaria (duration). Le SIM sono tenute a utilizzare il metodo prescelto in via continuativa; una volta autorizzate a utilizzare il metodo basato sulla durata finanziaria (1), le SIM non possono piu' utilizzare, salvo casi eccezionali, il metodo basato sulla scadenza. 1) L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca d'Italia non sollevi obiezioni nei 30 giorni successivi la ricezione della richiesta. Ciascuna SIM determina la posizione netta debitoria o creditoria in ciascun titolo o contratto. Occorre inoltre rilevare anche le posizioni lunghe o corte relative alla data di regolamento delle operazioni di acquisto o vendita a termine di titoli di capitale, valute, metalli preziosi (incluso l'oro) e altre merci. Le posizioni in contratti a termine e strumenti derivati dello stesso tipo possono essere compensate, a condizione che: a) siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella stessa valuta; b) il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o il tasso nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente allineato; c) la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le posizioni a tasso variabile, o la vita residua, per le posizioni a tasso fisso: - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese; - differiscano per non piu' di sette giorni, se comprese tra un mese e un anno; - differiscano per non piu' di trenta giorni, se superiori ad un anno. La SIM suddivide quindi le proprie posizioni nette in relazione alla valuta in cui sono denominate e calcola la copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito separatamente per ciascuna valuta, secondo le modalita' seguenti. 2.1. Metodo basato sulla scadenza Ciascuna posizione creditoria o debitoria netta viene imputata in una delle fasce di vita residua di cui all'Allegato B - Tavola I, tenendo presente che: a) deve essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3 per cento e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base annua pari o maggiore del 3 per cento; b) i titoli a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso; c) le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con piano di ammortamento rateale sono imputate alla fascia di vita residua relativa alla scadenza di ciascuna rata; d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps su tassi d'interesse o titoli fittizi sono imputate alle fasce di vita residua secondo quanto previsto nella sez. 1, par. 3; e) le operazioni "fuori bilancio" su valute danno luogo a posizioni che rilevano ai fini della determinazione della copertura patrimoniale a fronte del rischio generico su titoli di debito per entrambe le valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a termine di valuta contro un'altra valuta determina una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del contratto. La copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio generico su titoli di debito si determina secondo quanto previsto nell'Allegato B - Tavola 2 e nelle relative istruzioni di compilazione. 2.2. Metodo basato sulla durata finanziaria Il procedimento da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla durata finanziaria (duration) e' descritto nell'Allegato B. 3. Rischio specifico sui titoli di debito 3.1. Calcolo del requisito patrimoniale Il requisito patrimoniale per il rischio specifico sui titoli di debito si calcola come segue: le posizioni nette in ciascun titolo del portafoglio di negoziazione di vigilanza, calcolate conformemente alle disposizioni sulla compensazione, sono suddivise in categorie omogenee, in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della presenza di garanzie, della eventuale valutazione esterna o interna del merito di credito e delle durate residue. A ciascuna di queste categorie e' attribuito un fattore di ponderazione, secondo quanto indicato nel paragrafo 3.2 o in alternativa nel paragrafo 3.3. Le SIM utilizzano la metodologia prescelta in via continuativa. Una volta prescelta la metodologia ordinaria, non e' piu' possibile utilizzare quella semplificata. La posizione netta ponderata e' data dal prodotto tra posizioni nette e corrispondenti fattori di ponderazione per il requisito. Il requisito patrimoniale relativo al rischio specifico e' dato dalla somma delle posizioni nette ponderate, senza compensazione tra posizioni lunghe e corte. 3.2. Metodologia di ponderazione semplificata Nell'ambito di tale metodologia, i fattori di ponderazione sono riconducibili a quelli previsti nel calcolo del rischio di credito, misurato con la metodologia standardizzata semplificata. Tavola 1 | FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL TIPOLOGIE DI TITOLI | REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da | soggetti sovrani e banche centrali| 8% --------------------------------------------------------------------- | 4% Titoli di debito emessi da | (1,6% se durata inferiore a tre intermediari vigilati | mesi) --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da enti | del settore pubblico non | appartenenti alle amministrazioni | centrali | 8% --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da Banche | Multilaterali di sviluppo | 4% --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da imprese| non finanziarie | 8% --------------------------------------------------------------------- Titoli di debito emessi da | soggetti, la cui esposizione e' | ponderata al 150% ai fini del | rischio di credito secondo la | metodologia standardizzata | semplificata | 12% Inoltre, le SIM utilizzano, per alcune specifiche controparti, le seguenti ponderazioni. I titoli di debito emessi dalla Banca centrale europea, dalle amministrazioni centrali e dalle banche centrali dei Paesi dell'UE sono ponderati a zero. Quando le autorita' competenti di un paese terzo, che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari, almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano una ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate nella valuta locale, le SIM possono applicare la medesima ponderazione a tali esposizioni. Ai titoli di debito emessi dalle seguenti banche multilaterali di sviluppo e' attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%: - la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; - la Societa' finanziaria internazionale; - la Banca interamericana di sviluppo; - la Banca asiatica di sviluppo; - la Banca africana di sviluppo; - la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; - la Nordic Investment Bank; - la Banca di sviluppo dei Caraibi; - la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; - la Banca europea per gli investimenti (BEI); - il Fondo europeo per gli investimenti; - l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti; - lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni; - la Banca islamica di sviluppo. Ai titoli di debito emessi dalle seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%: - la Comunita' europea; - il Fondo monetario internazionale; - la Banca dei regolamenti internazionali. 3.3. Metodologia di ponderazione ordinaria Nella metodologia in questione i fattori di ponderazione sono riconducibili a quelli previsti nel calcolo del rischio di credito, misurato con rating esterni o interni. Tavola 2 | FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL TIPOLOGIE DI TITOLI | REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO --------------------------------------------------------------------- a) Titoli di debito emessi o | garantiti da amministrazioni | centrali, emessi da banche | centrali, organizzazioni | internazionali, banche | multilaterali di sviluppo, enti | territoriali degli Stati | comunitari ai quali e' attribuita | una ponderazione di rischio dello | 0% ai fini della disciplina sul | rischio di credito | 0% --------------------------------------------------------------------- b) Titoli di debito emessi o | garantiti da amministrazioni | centrali, emessi da banche | centrali, organizzazioni | internazionali, banche | multilaterali di sviluppo, enti | territoriali degli Stati | comunitari ai quali e' attribuita | una ponderazione di rischio del | 0,25% 20% o del 50% ai fini della |(durata residua inferiore o pari a disciplina sul rischio di credito | sei mesi) --------------------------------------------------------------------- c) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali e' attribuita una | valutazione corrispondente ad una | classe di merito 1 o 2 ai fini | della disciplina sul rischio di | 1,00% credito nella metodologia | (durata residua maggiore di sei standardizzata. |mesi e inferiore o pari a 24 mesi) --------------------------------------------------------------------- d) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali, indipendentemente dalla | loro durata originaria, e' | attribuita una valutazione | corrispondente alla classe di | merito 3 ai fini della disciplina | sul rischio di credito nella | metodologia standardizzata, che | 1,60% abbiano una durata originaria, | durata residua superiore a 24 pari o inferiore a tre mesi | mesi) --------------------------------------------------------------------- e) Titoli di debito emessi o | garantiti da imprese ai quali e' | attribuita una ponderazione di | rischio del 20% o del 50% ai fini | della disciplina sul rischio di | credito. | --------------------------------------------------------------------- f) Altri titoli qualificati | --------------------------------------------------------------------- g) Titoli di debito emessi o | garantiti da governi centrali, | emessi da banche centrali, | organizzazioni internazionali, | banche multilaterali di sviluppo, | enti territoriali degli Stati | membri ai quali e' attribuita una | ponderazione di rischio del 100% | ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | --------------------------------------------------------------------- h) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali e' attribuita una | ponderazione di rischio del 100% | ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | 8% --------------------------------------------------------------------- i) Titoli di debito emessi o | garantiti da imprese ai quali e' | attribuita una ponderazione di | rischio del 100% ai fini della | disciplina sul rischio di credito.| --------------------------------------------------------------------- j) Titoli di debito emessi da | soggetti per i quali non e' | disponibile una valutazione del | merito di credito fatta dalla ECAI| prescelta. | --------------------------------------------------------------------- k) Titoli di debito emessi o | garantiti da amministrazioni | centrali, emessi da banche | centrali, organizzazioni | internazionali, banche | multilaterali di sviluppo o enti | territoriali degli Stati | comunitari ai quali e' attribuita | una ponderazione di rischio del | 150% ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | --------------------------------------------------------------------- l) Titoli di debito emessi o | garantiti da intermediari vigilati| ai quali e' attribuita una | ponderazione di rischio del 150% | ai fini della disciplina sul | rischio di credito. | 12% --------------------------------------------------------------------- m) Titoli di debito emessi o | garantiti da imprese ai quali e' | attribuita una ponderazione di | rischio del 150% ai fini della | disciplina sul rischio di credito.| Le posizioni relative ai derivati che dipendono da tassi di interesse e tassi di cambio vanno convenzionalmente assoggettate a un fattore di ponderazione per il requisito sul rischio specifico pari allo 0%. Nel caso di contratti derivati con sottostante uno o piu' titoli di debito, verra' applicato un fattore di ponderazione per il requisito su rischio specifico corrispondente alla qualita' creditizia del sottostante. Ai titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali, emessi da banche centrali, da enti territoriali e da intermediari vigilati denominati in valuta locale a fronte di provvista in valuta locale e' applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento. Alle esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione che, se allocate nel portafoglio immobilizzato, sarebbero soggette a un fattore di ponderazione pari al 1250% va applicato un requisito patrimoniale pari all'intero importo dell'esposizione stessa. Ai fini della Tavola 2, gli "altri titoli qualificati" comprendono: a) posizioni lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualita' elevata (investment grade) nel quadro del metodo standardizzato della disciplina del rischio di credito; b) posizioni lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti per l'attribuzione a una classe di merito creditizio di qualita' elevata (investment grafie) secondo l'approccio basato sui rating interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito; c) posizioni lunghe e corte in titoli per le quali non e' disponibile una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI e che soddisfano le seguenti condizioni: - sono considerate dalla SIM sufficientemente liquide; - sono considerate dalla SIM di qualita' creditizia elevata (investment grade); - sono quotate almeno su un mercato regolamentato di uno Stato comunitario, o in una borsa di un paese terzo, se quest'ultima e' riconosciuta dalle Autorita' competenti dello Stato membro; d) posizioni lunghe e corte in titoli emesse da intermediari vigilati che sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale equivalenti a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, che sono considerate dalla SIM: - sufficientemente liquide; - di qualita' creditizia elevata (investment grade); e) posizioni lunghe e corte in titoli emessi da intermediari vigilati ai quali e' attribuita una ponderazione pari al 50% secondo il metodo standardizzato della disciplina sul rischio di credito; tali intermediari devono essere assoggettati a norme in materia di vigilanza e regolamentazione comparabili a quelle previste dalla vigente regolamentazione comunitaria. 3.4. Calcolo del requisito patrimoniale perle posizioni coperte da derivati di credito Le SIM possono ridurre il rischio specifico attraverso l'utilizzo di derivati di credito. Ai fini del calcolo del requisito a fronte del rischio specifico si distingue tra: 1) operazioni con copertura riconosciuta integralmente; 2) operazioni con copertura riconosciuta all'80%; 3) operazioni con copertura riconosciuta parzialmente; 4) operazioni con copertura non riconosciuta. Le operazioni sono classificate nelle 4 categorie secondo quanto indicato nell'Allegato C. 4. Contratti derivati di credito Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di posizione va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato sul credito se non diversamente specificato. Con riguardo al calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio specifico di contratti derivati diversi dal "total rate of return swap", si deve utilizzare la durata residua del derivato di credito in luogo di quella dell'obbligazione. Il trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione" e di "acquisto di protezione" e' determinato secondo quanto indicato nell'Allegato D. SEZIONE III RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI CAPITALE 1. Premessa Il rischio di posizione relativo a titoli di capitale si articola in: a) rischio generico, che si riferisce al rischio di perdite causato da uno sfavorevole movimento generale del mercato; b) rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate da una sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari negoziati, dovuta a fattori connessi con la situazione dell'emittente. La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su titoli di capitale e' pari alla somma delle singole coperture patrimoniali di cui ai paragrafi 2 e 3. 2. Rischio generico su titoli di capitale Ai fini della misurazione del rischio generico si determina la posizione netta generale con i criteri che seguono: 1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria; 2) si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si sottraggono tutte le posizioni debitorie nette. La differenza determina la posizione netta generale; 3) sulla posizione netta generale si applica il coefficiente dell'otto per cento e si determina cosi' la copertura patrimoniale richiesta per il rischio generico su titoli di capitale (riga d, colonna "rischio generico", della Tavola 2). Tavola 2 - Rischio generico e specifico su titoli di capitale ----> VEDERE IMMAGINE A PAG 28 <---- 3. Rischio specifico su titoli di capitale Ai fini della misurazione del rischio specifico, si procede nel modo seguente: 1) per ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione netta creditoria o debitoria; 2) al totale delle posizioni creditorie nette viene sommato il totale delle posizioni debitorie nette e si determina cosi' la posizione lorda generale; 3) sulla posizione lorda generale si applica il coefficiente del quattro per cento e si determina cosi' la copertura patrimoniale richiesta per il rischio specifico su titoli di capitale (riga d, colonna "portafoglio ordinario", della Tavola 2). Il coefficiente di cui al punto 3) e' ridotto al due per cento nel caso dei titoli quotati in un mercato regolamentato per i quali siano verificate tutte le seguenti condizioni ("portafoglio qualificato"): a) il titolo di capitale sia di un soggetto che abbia emesso almeno un titolo di debito negoziato per il quale e' prevista, nelle Tavole della sezione 2, una ponderazione per il rischio specifico inferiore all'8%. Sono esclusi i titoli per i quali la ponderazione inferiore all'8% e' ottenuta solo mediante l'applicazione di tecniche di CRM; b) nessuna posizione rappresenti piu' del 5 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM. Sono anmiesse posizioni in singoli titoli superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10 per cento purche' il complesso di tali posizioni non superi il 50 per cento del portafoglio titoli di capitale della SIM; c) il titolo di capitale presenti un elevato grado di liquidita'; secondo quanto riportato di seguito. E' considerato di elevata liquidita' il titolo che possiede almeno una delle seguenti caratteristiche: i) per i titoli negoziati in Italia, rientrano nel paniere di riferimento dell'indice S&P/MIB o dell'indice MIDEX; ii) per i titoli negoziati in un mercato regolamentato estero: - ove si tratti di titoli negoziati in un paese dell'Unione Europea o del G-10, presentano un elevato grado di liquidita', secondo le autorita' competenti del medesimo paese; - ove si tratti di titoli negoziati in un paese diverso da quelli di cui al punto precedente, possiedono un rapporto di turnover almeno pari al 7,5%. Il rapporto di turnover e' definito come il rapporto tra il controvalore dei volumi scambiati negli ultimi sei mesi e la capitalizzazione media nello stesso periodo di tempo. Ai fini della selezione dei titoli di capitale "qualificati", il calcolo del rapporto di turnover deve essere ripetuto almeno ogni sei mesi; evidenza dei dati presi a base del calcolo deve essere mantenuta presso l'ente per lo stesso periodo. Ai fini della determinazione del requisito specifico su titoli di capitale le SIM possono non tenere conto dei contratti derivati su indici di borsa qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati e riguardino indici ampiamente diversificati. Quest'ultima condizione ricorre per gli indici: - che si riferiscono a mercati regolamentati (esclusi gli indici settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli; - basati sull'intero listino ovvero su un paniere di titoli che comprende non meno di 30 unita'; - al cui valore nessuno dei titoli preso a riferimento concorre con una ponderazione superiore al 10%. Tale soglia e' elevabile al 20% ove i primi 5 titoli del paniere cui si riferisce l'indice ordinati secondo il relativo "peso" non ne rappresentino piu' del 60%. 5. Contratti derivati su indici di borsa Ai fini del calcolo del rischio generico e specifico su titoli di capitale quotati, le SIM possono - in alternativa a quanto previsto alla sez. 1, par. 4 - scomporre i contratti derivati su indici di borsa (fiitures su indici di borsa e opzioni su indici di borsa e su firtures su indici di borsa) in posizioni in ciascuno dei titoli di capitale che contribuiscono al calcolo dell'indice oggetto dei contratti medesimi. Le posizioni rivenienti dalla scomposizione dell'indice, pertanto, possono essere compensate con le posizioni opposte negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione delle posizioni creditorie e debitorie nette. E' ammessa la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in titoli di capitale che vengono compensate non riproduce la composizione dell'indice oggetto del contratto, purche' il valore complessivo di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del valore di mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che non viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione creditoria o debitoria. Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo. Qualora le SIM scelgano di scomporre i contratti derivati su indici, applicano una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due per cento del valore di mercato delle posizioni compensate (cfr. Tavola 2, riga e). SEZIONE IV RISCHIO DI POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R. 1. Premessa Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio generico e specifico connesso con le quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) detenute nel portafoglio di negoziazione di vigilanza le SIM possono utilizzare diverse metodologie. Esse si caratterizzano per il crescente grado di sotisticatezza e sensibilita' al rischio in relazione alle informazioni di cui la SIM dispone in ordine alla composizione effettiva del patrimonio dell'O.I.C.R. Tali posizioni devono rispettare gli specifici criteri previsti per la classificazione di uno strumento finanziario nel portafoglio di negoziazione di vigilanza. Le SIM possono avvalersi di soggetti terzi per il calcolo del requisito patrimoniale sul rischio di posizione sulle quote di O.I.C.R. In particolare, tale compito puo' essere attribuito alla SGR che gestisce il fondo ovvero alla banca depositaria. Le SIM valutano attentamente tale scelta, tenendo conto della dimensione e della complessita' dei fondi per i quali e' conferito l'incarico. In particolare, le SIM che intendono incaricare un altro soggetto per calcolare il requisito devono: - valutare l'adeguatezza di tale soggetto a svolgere il compito anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo; - stipulare una convenzione nella quale sono definiti con precisione i compiti relativi al calcolo del requisito; sono disciplinati le modalita', i tempi e le procedure di controllo dei flussi informativi con cui il soggetto incaricato del calcolo fornisce alla SIM delegante ogni elemento informativo, la documentazione e le risultanze dell'attivita' di calcolo effettuata; - verificare con continuita' il rispetto dei termini della convenzione. La convenzione, inoltre, disciplina le ipotesi di revoca e di rinuncia dall'incarico, avendo presente l'esigenza di assicurare la continuita' nel calcolo del valore del requisito patrimoniale. Al fine di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del soggetto che calcola il requisito, l'ipotesi di sostituzione di quest'ultimo e' disciplinata nella convenzione di conferimento dell'incarico, prevedendo che, ove l'incarico sia conferito a tempo indeterminato, lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento, mentre per la rinunzia del "soggetto delegato" occorrera' un termine di preavviso non inferiore a sei mesi, inoltre nella stessa convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della rinunzia sia sospesa sino a che un altro soggetto idoneo accetti l'incarico in sostituzione del precedente. 2. Le metodologie di calcolo del requisito Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in quote di O.I.C.R. si considerano le posizioni lunghe e corte. E' ammessa la compensazione preventiva tra le posizioni lunghe e corte in quote dello stesso O.I.C.R. Non e' ammessa la compensazione preventiva tra gli investimenti finanziari in cui puo' investire un O.I.C.R. e altre posizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza (1). 1) Fa eccezione il metodo della scomposizione integrale. Sono previste quattro metodologie di calcolo differenti (cfr. Allegato E): 1) scomposizione integrale; 2) scomposizione integrale semplificata; 3) scomposizione parziale; 4) metodo residuale. Le metodologie di cui ai punti 1), 2) e 3) costituiscono i metodi specifici. Essi possono essere utilizzati solo per le quote di fondi che rispettano i requisiti di ammissibilita' previsti dal paragrafo 3. Per le altre posizioni deve essere utilizzato il metodo residuale. In ogni caso, il requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico non puo' superare il 32% del fair value della quota. 3. I requisiti di ammissibilita' ai metodi specifici Sono considerati ammissibili i fondi emessi da societa' aventi sede legale e soggette a vigilanza in uno dei paesi dell'Unione Europea o del G-10 e che rispettano le seguenti previsioni: a) il prospetto del fondo o il documento equivalente deve: - indicare le tipologie di attivita' in cui il fondo e' autorizzato ad investire; - indicare gli eventuali limiti dei singoli investimenti e le relative metodologie di calcolo; - indicare il limite massimo di leva finanziaria; se ammessa; - prevedere una politica per limitare il rischio di controparte cui il fondo puo' esporsi qualora possa negoziare in contratti derivati OTC e operazioni di pronti contro termine e prestito titoli; b) deve essere prevista la pubblicazione di un bilancio e di una relazione semestrale idonei a rappresentare le attivita', le passivita', il risultato d'esercizio e l'operativita' del fondo; c) le quote dell'O.I.C.R. devono poter essere rimborsate in contanti, su richiesta del possessore e su base giornaliera; d) deve essere prevista la segregazione del patrimonio del fondo rispetto alle attivita' del gestore dell'O.I.C.R. Ulteriore condizione per l'ammissibilita' e' che la SIM effettui un'adeguata valutazione della rischiosita' del fondo. L'utilizzo dei metodi specifici per il calcolo del requisito patrimoniale delle quote di fondi emessi in Paesi non UE e non G-10 e' subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. A tal fine le SIM che intendono negoziare tali strumenti devono dimostrare che siano rispettati i requisiti precedentemente elencati. CAPITOLO 3 RISCHIO DI REGOLAMENTO 1. Premessa Il rischio di regolamento esprime il rischio connesso con la mancata consegna alla scadenza del contratto dei titoli, degli importi di denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte, per operazioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza. Il rischio e' connesso: a) per le transazioni per le quali e' previsto il regolamento di tipo "consegna contro pagamento" (DVP - Delivery Versus Payment), alla differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da ricevere (consegnare); b) per le transazioni per le quali non e' previsto il regolamento di tipo DVP, al fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci trasferito alla controparte per i quali non e' stato ricevuto il corrispettivo, oppure al contante pagato senza ricevere il sottostante. Sono ricomprese le operazioni relative a contratti derivati su titoli, tassi di interesse e merci nonche' a contratti su tassi di cambio conclusi a fini di negoziazione o per coprire componenti del portafoglio di negoziazione di vigilanza. Sono invece esclusi i contratti di riporto e assimilati nonche' quelli di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito. La Banca d'Italia, nel caso di disfunzioni di natura sistemica di un sistema di regolamento o di compensazione, puo' sospendere l'applicazione in tutto o in parte dei requisiti patrimoniali per il rischio delle operazioni non regolate finche' non venga ripristinato il regolare funzionamento del sistema stesso. In tal caso, il mancato regolamento di una transazione da parte di un soggetto non viene considerato come una esposizione in default ai fini del rischio di credito. 2. Copertura patrimoniale per il rischio di regolamento 2.1. Requisito patrimoniale a fronte di transazioni DVP Sulle operazioni indicate nel paragrafo 1 sub a) non regolate dalla controparte alla scadenza si calcola la differenza tra il valore convenuto alla scadenza ed il fair value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci. Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la SIM, a partire dal 5° giorno lavorativo successivo a quello di scadenza si determina la copertura patrimoniale moltiplicando la differenza sopra indicata per i coefficienti riportati nella Tavola 3. Tavola 3 - Rischio di regolamento NUMERO GIORNI | | | LAVORATIVI | IMPORTO | | SUCCESSIVI ALLA |(differenza tra | | DATA DI SCADENZA|valore convenuto| COEFFICIENTE | COPERTURA DELLA | e fair value) | PATRIMONIALE | PATRIMONIALE NEGOZIAZIONE | (a) | (b) | (c) = (a) x (b) --------------------------------------------------------------------- dal 5° al 15° | | | giorno | | 0,08 | --------------------------------------------------------------------- dal 16° al 30° | | | giorno | | 0,5 | --------------------------------------------------------------------- dal 31° al 45° | | | giorno | | 0.75 | --------------------------------------------------------------------- dal 46° giorno | | | in poi | | 1 | --------------------------------------------------------------------- TOTALE | | | 2.2. Requisito patrimoniale a fronte di transazioni non DVP Sulle operazioni indicate nel paragrafo 1 sub b), la SIM che ha effettuato il pagamento o la consegna degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci e non ha ricevuto il corrispettivo entro la fine del giorno stesso o, nel caso di operazioni transfrontaliere. del giorno lavorativo successivo, trattera' il valore trasferito come un credito nei confronti della controparte. Nel caso in cui l'ammontare delle esposizioni derivanti dalle transazioni non regolate tramite sistemi DVP sia di importo non significativo, le SIM possono utilizzare un fattore di ponderazione pari al 100%. La SIM che ha effettuato il pagamento o la consegna e non ha ricevuto il sottostante o il corrispettivo entro il quarto giorno lavorativo successivo alla data prevista per l'effettuazione della prestazione da parte della controparte, dovra' dedurre dal patrimonio di vigilanza l'ammontare trasferito; maggiorato dell'eventuale differenza positiva fra il fair value della transazione e il prezzo convenuto. CAPITOLO 4 RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI 1. Premessa Le SIM sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a fronte del rischio di perdite sulle posizioni in merci in bilancio e fuori bilancio. Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio non coperti da altre disposizioni del presente Capitolo sono inclusi nel calcolo del rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del rischio di cambio. 2. Definizioni Ai fini del presente Capitolo, si intende per: - "posizioni in merci", le operazioni in merci (1) nonche' gli strumenti finanziari derivati su merci (future, swap, contratti a premio o warrant). Ciascuna posizione in merci e' espressa in unita' di misura standard; - "posizione in merci compensata nella stessa fascia", il minore dei due importi relativi a una posizione debitoria e a una posizione creditoria nella stessa fascia di scadenza; - "posizione in merci compensata tra due fasce di scadenza", la posizione non compensata in merci di una stessa fascia che e' compensata dalla posizione contraria non compensata in merci di una fascia di scadenza successiva; - "posizione in merci non compensata di una stessa fascia", la posizione, lunga o corta, che residua dalla compensazione effettuata in una determinata fascia di scadenza; - "posizioni in merci non compensate residue", le posizioni non compensate in merci di una stessa fascia che non possono essere compensate con una posizione non compensata di segno contrario in una fascia di scadenza successiva; - "posizioni nella stessa merce", le posizioni in diverse sottocategorie di merci ove queste siano consegnabili l'una per l'altra e le posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi sia uno stretto rapporto di sostituibilita' e possa essere inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno. 1) Per operazioni in merci si intendono quelle che danno origine a diritti di detenzione o consegna di merci nell'ambito di transazioni finanziarie. 3. Regole di carattere generale Le SIM calcolano la copertura patrimoniale richiesta per il rischio sulle posizioni in merci utilizzando alternativamente il metodo semplificato, il metodo basato sulle fasce di scadenza ovvero il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato, secondo le indicazioni illustrate nel paragrafo 5. La scelta di adottare il metodo basato sulle fasce di scadenza e' irreversibile e la SIM non puo' tornare a utilizzare il metodo semplificato. Se la posizione debitoria in una merce ha scadenza anteriore a quella della posizione creditoria, le SIM devono cautelarsi anche nei confronti del rischio di carenza di liquidita' che potrebbe essere presente in taluni mercati. La SIM che trasferisce merci o diritti garantiti relativi alla proprieta' di merci in un'operazione di vendita con patto di riacquisto o nell'ambito di un accordo di concessione di merci in prestito, include dette merci nel calcolo della sua posizione patrimoniale. Le SIM che assumono posizioni in merci segnalano immediatamente alla Banca d'Italia i casi in cui le loro controparti in operazioni di vendita con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi. 4. Imputazione delle posizioni di particolari contratti derivati su merci Ai fini della misurazione del rischio su merci, i futures su merci e gli impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono considerati sotto forma di importi nozionali quantificati nell'unita' di misura standard. La scadenza viene assegnata un funzione della data di consegna. Uno swap su merci in cui la SIM riceve (paga) un prezzo fisso e paga (riceve) il prezzo corrente di mercato, e' equiparato nel metodo basato su fasce di scadenza ad una serie di posizioni equivalenti all'importo nozionale del contratto; a ciascun pagamento dello swap deve corrispondere una posizione iscritta nella pertinente fascia di scadenza (cfr. Tavola 4). Le posizioni sono creditorie se la SIM corrisponde un prezzo fisso e riceve un prezzo variabile; debitorie se la SIM riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile. Gli swaps su merci le cui componenti siano costituite da merci diverse, sono riportati nel pertinente prospetto ai fini dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza. I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono equiparati a posizioni di valore pari a quelle dello strumento sottostante cui il contratto a premio si riferisce, fatto salvo quanto previsto dal capitolo 5 in materia di trattamento delle opzioni. Queste posizioni possono essere compensate con eventuali posizioni di segno opposto nelle identiche merci o negli identici strumenti derivati su merci sottostanti. 5. Calcolo del requisito patrimoniale 5.1. Metodo semplificato La SIM che adotta il metodo semplificato rispetta per ogni merce un requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi: a) il 15 per cento della posizione netta, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce; b) il 3 per cento della posizione lorda, creditoria o debitoria, moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce. Per posizione netta (lorda) si intende la differenza (somma) tra la posizione creditoria e debitoria della SIM nella stessa merce. Il requisito patrimoniale complessivo della SIM per i rischi inerenti alle merci risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo quanto previsto ai porti sub a) e b). 5.2. Metodo basato sulle fasce di scadenza La SIM che intende calcolare il requisito patrimoniale secondo il metodo basato sulle fasce di scadenza ne da' comunicazione alla Banca d'Italia. Il calcolo va eseguito distintamente per ciascuna merce. Tutte le posizioni nella stessa merce, moltiplicate per il prezzo a pronti della merce, sono imputate alle pertinenti fasce di scadenza (cfr. successiva Tavola 4). Puo' essere imputato alla pertinente fascia di scadenza su base netta il saldo tra le posizioni debitorie e creditorie nella stessa merce, a condizione che queste ultime siano posizioni in contratti aventi la stessa data di scadenza ovvero siano posizioni in contratti - negoziati su mercati con date di consegna giornaliere - aventi date di scadenza distanti tra loro non piu' di dicci giorni. Il requisito patrimoniale a fronte del rischio per ciascuna merce risulta, in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei seguenti clementi: i. la somma delle posizioni compensate in ciascuna fascia di scadenza moltiplicate per il coefficiente di spread del 1,50 per cento (cfr. colonna 2 della tavola 4); ii. la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per ciascuna fascia in cui venga riportata una posizione non compensata, moltiplicata per lo 0,6 per cento (coefficiente di riporto); iii. le posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15 per cento (coefficiente secco). Il requisito patrimoniale della SIM per i rischi inerenti alle merci risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per ciascuna merce secondo le modalita' sopra descritte. Tavola 4 - Rischio sulle posizioni in merci FASCIA DI SCADENZA | COEFFICIENTI DI SPREAD (IN %) (1) | (2) 0 <= 1 mese | 1,50 > 1 <= 3 mesi | 1,50 > 3 <= 6 mesi | 1,50 > 6 <=12 mesi | 1,50 > 1 <= 2 anni | 1,50 > 2 <= 3 anni | 1,50 > 3 anni | 1,50 5.3. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato Il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato puo' essere utilizzato dalle SIM che: 1) svolgono una rilevante attivita' nel settore delle merci; 2) hanno un portafoglio merci diversificato; 3) non sono ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci. Le SIM che intendono calcolare il requisito patrimoniale con il metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato sono tenute ad adottare il metodo prescelto in via continuativa. Le SIM utilizzano i coefficienti di spread, di riporto e secchi riportati nella tavola seguente. Tavola 5 | METALLI | | | ALTRI, | PREZIONI | | | COMPRESI I | (ECCETTO | METALLI | PRODOTTI | PRODOTTI | L'ORO) | COMUNI | AGRICOLI | ENERGETICI --------------------------------------------------------------------- Coefficienti | | | | spread % | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,5 --------------------------------------------------------------------- Coefficienti | | | | di riporto % | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,6 --------------------------------------------------------------------- Coefficienti | | | | secchi % | 8 | 10 | 12 | 15 La metodologia di calcolo del requisito e' identica a quella del metodo basato sulle fasce di scadenza. CAPITOLO 5 TRATTAMENTO DELLE OPZIONI 1. Premessa Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per i rischi di mercato uno specifico trattamento va riservato alle opzioni. Le opzioni, infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo e' difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono applicando ad esse sistemi di misurazione di tipo lineare. Le SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei seguenti metodi alternativi: - approccio semplificato; - metodo delta-plus. L'approccio semplificato puo' essere seguito solo dalle SIM che hanno un'operativita' limitata e trattano esclusivamente opzioni acquistate. Negli altri casi le SIM devono adottare il metodo delta-plus e calcolare i requisiti patrimoniali per il rischio specifico separatamente, moltiplicando la posizione ponderata per il delta di ciascuna opzione (cfr. paragrafo 3) per i fattori di rischio specifico stabiliti nel capitolo 2 Sezioni II e III. Le coperture patrimoniali cosi' ottenute si aggiungono ai requisiti patrimoniali per la corrispondente categoria di rischio, vale a dire: di posizione su titoli di debito e di capitale (cfr. Capitolo 2), di cambio (cfr. Capitolo 6) e di posizione su merci (cfr. Capitolo 4). In particolare: - nel caso in cui una SIM adotti l'approccio semplificato le opzioni vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico e specifico) sui titoli di debito e di capitale, del rischio di cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale per l'operativita' in opzioni, calcolato in base a tale metodo, si aggiunge a quelli indicati sopra; - nel caso in cui una SIM adotti il metodo delta plus le opzioni vanno incluse in base alla posizione ponderata per il delta all'interno del calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui sopra. I requisiti patrimoniali per tener conto dei rischi gamma e voga si calcolano a parte (cfr. paragrafo 3.2). Inoltre, le SIM con rilevante operativita' in opzioni tengono sotto controllo gli altri rischi connessi a tale operativita', per i quali non sono previsti requisiti patrimoniali. Si rammentano, in particolare, il rischio rho, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione rispetto al tasso di interesse, e il rischio theta, dato dalla variazione relativa del valore dell'opzione in funzione del tempo. Le SIM comunicano preventivamente alla Banca d'Italia il metodo prescelto nel trattamento delle opzioni. 2. Approccio semplificato Nell'approccio semplificato le posizioni nn opzioni e nei connessi strumenti sottostaliti, a pronti o a termine, sono assoggettate a requisiti patrimoniali calcolati separatamente che inglobano sia il rischio generico sia il rischio specifico. Il requisito patrimoniale calcolato secondo tale approccio e' il seguente: - per le posizioni lunghe associate all'acquisto di opzioni put oppure per le posizioni corte associate all'acquisto di opzioni call, il requisito patrimoniale e' pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione; - per gli acquisti di opzioni call oppure per gli acquisti di opzioni pul, il requisito patrimoniale e' pari al minore tra i seguenti due importi: 1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per la somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico di mercato per detto strumento; 2) valore di mercato dell'opzione. 3. Metodo Delta-Plus Il metodo delta plus impiega i seguenti parametri di sensibilita' relativi alle opzioni: - "fattore delta", che esprime il rapporto tra la variazione attesa del prezzo di un'opzione e una piccola variazione di prezzo dell'attivita' finanziaria sottostante. Il fattore delta approssima la probabilita' di esercizio del contratto e viene determinato in base alla formula della derivata prima del valore corrente dell'opzione rispetto a quello dello strumento sottostante. - "fattore gamma", che esprime il tasso di variazione del delta; - "fattore vega", che esprime la sensibilita' del valore di un'opzione al variare della volatilita' del prezzo. Tali fattori sono calcolati secondo un modello standard di mercato. Le SIM possono tuttavia utilizzare ulteriori metodologie, a condizione che queste ultime siano comunicate preventivamente alla Banca d'Italia. Le SIM che adottano il metodo delta-plus devono iscrivere le opzioni come posizioni pari al valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per il fattore delta (posizione ponderata per il delta). Tuttavia, poiche' questo fattore non copre in misura sufficiente i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del computo del requisito patrimoniale totale le SIM devono calcolare anche il fattore gamma e il fattore vega. I requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati separataumente moltiplicando la posizione ponderata per il delta di ciascuna opzione per i fattori di rischio specifico stabiliti nel capitolo 2 Sezioni II e III. 3.1. Calcolo del requisito patrimoniale per il rischio generico del fattore delta Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il delta relative ad opzioni su titoli di debito si calcola secondo una delle procedure descritte nel capitolo 2, sezione II, dopo aver allocato le posizioni ponderate per il delta nelle fasce temporali indicate nell'Allegato B. Il requisito patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale e parti di O.I.C.R. e' calcolato sulle posizioni ponderate per il delta secondo lo schema indicato nel capitolo 2, sezioni III e IV. Il requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il delta delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nel capitolo 6; quello per le posizioni ponderate per il delta delle opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nel capitolo 4. Per gli altri derivati le SIM adottano un approccio a doppia entrata, con un'iscrizione in corrispondenza della data in cui il contratto sottostante ha effetto e una seconda iscrizione in corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza (1). Le SIM trattano gli strumenti a tasso variabile con caps o floors come una combinazione di titoli a tasso variabile e una serie di opzioni di tipo europeo (2). 3.2. Calcolo dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei fattori gamma e vega Le SIM calcolano separatamente il gamma e il voga per ogni posizione in opzioni, comprese quelle di copertura. Ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali per il fattore gamma, per ogni singola opzione su ciascuno strumento sottostante e' determinato un "impatto gamma" positivo o negativo. Questi singoli "impatti gamma" sono sommati per dar luogo a un "impatto gamma" netto, positivo o negativo, per ogni strumento sottostante. Il requisito patrimoniale totale per il gamma e' pari alla somma del valore assoluto degli "impatti gamma" netti negativi. L'"impatto gamma" e' calcolato secondo uno sviluppo in serie di Taylor: 1 impatto gamma= - * gamma * VU2 2 dove VU, che rappresenta la variazione dello strumento sottostante, e' calcolato come segue: - per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse, il valore di mercato del titolo sottostante o il capitale di riferimento del contratto e' moltiplicato per i fattori di ponderazione della appropriata fascia temporale indicati nella Tavola 2, colonna (e) dell'Allegato B. Per le opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla stessa valuta e che sono ricompresi nella medesima fascia temporale di cui alla Tavola 1 dell'Allegato B; - per le opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su valute e oro.. il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,08; - per le opzioni su merci, il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,15. Per le opzioni su merci sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che si riferiscono alla medesima merce (cfr. capitolo 4, definizione di "posizione nella stessa merce"); - per le opzioni su quote di O.I.C.R., il valore di mercato dello strumento sottostante e' moltiplicato per 0,32, nel caso di adozione del metodo residuale per il calcolo del requisito per il rischio di posizione su quote di O.I.C.R. (3). Il requisito patrimoniale per il rischio di volatilita' e' determinato moltiplicando la somma dei vega per tutte le opzioni sullo stesso strumento sottostante per una variazione proporzionale della volatilita' pari a f 25%. Il requisito patrimoniale totale per il rischio vega sara' pari alla somma del valore assoluto dei singoli requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante. 1) Ad esempio, un'opzione call acquistata su un future di tasso di interesse a tre mesi per consegna a giugno sara' iscritta in aprile, in base al valore corretto per il delta, come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e una posizione corta con una durata di 2 mesi. La stessa opzione emessa sara' riportata come una posizione lunga con una durata di 2 mesi e una posizione corta con una durata di 5 mesi. 2) Ad esempio, il detentore di un'obbligazione triennale a tasso variabile indicizzata al LIBOR a 6 mesi con un cap del 15% considerera' tale titolo come un titolo di debito con revisione di tasso a 6 mesi e una serie di 5 opzioni call emesse su un FRA con un tasso di riferimento del 15%, iscritta ciascuna con segno negativo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante acquista effetto e con segno positivo in corrispondenza della data in cui il FRA sottostante giunge a scadenza. 3) In caso di adozione di uno dei metodi specifici, l'impatto gamma viene determinato in base alla variazione di valore degli investimenti sottostanti. CAPITOLO 6 RISCHIO DI CAMBIO 1. Premessa Il rischio di cambio esprime l'esposizione della SIM alle oscillazioni dei corsi delle valute e del prezzo dell'oro, indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni. Sono da assimilare ai rapporti in valuta le operazioni attive e passive che prevedono clausole di indicizzazione collegate all'andamento dei tassi di cambio con una determinata valuta e le posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro. Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di cambio rileva la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette in ciascuna valuta, esclusa quella locale e della posizione netta in oro ("posizione netta aperta in cambi"). Sono escluse dalla presente disciplina le SIM la cui "posizione netta aperta in cambi" e' contenuta entro il due per cento del patrimonio di vigilanza. 2. Posizione netta aperta in cambi La "posizione netta aperta in cambi" e' determinata: 1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta nonche' quella in oro; 2) convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di cambio a pronti corrente ovvero del prezzo a pronti dell'oro; 3) sommando separatamente tutte le posizioni nette creditorie e tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta; 4) sommando la posizione netta in oro al maggior valore tra la somma delle posizioni nette creditorie e la somma delle posizioni nette debitorie di cui al punto 3). Il totale di cui al punto 4) costituisce la "posizione netta aperta in cambi". Nel calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le quali la somma di tutte le attivita' e passivita', comprese le operazioni "fuori bilancio", non supera il 2 per cento del complesso delle attivita' e delle passivita' in valuta della SIM, comprese le operazioni "fuori bilancio", sono convertite in euro e aggregate fra loro come se si trattasse di un'unica valuta ("valute residuali"). Non devono essere computate nel calcolo della posizione netta aperta in cambi: a) le operazioni a termine di acquisto o vendita di titoli in valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo; b) le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio di vigilanza; c) le partecipazioni e le attivita' materiali. Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) non sono operate nei casi in cui si tratti di operazioni o attivita' coperte globalmente o specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine. Le posizioni creditorie e debitorie lorde sono costituite dalla somma di tutte le attivita' e di tutte le passivita' espresse in valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio". Gli acquisti di futures su valuta e sull'oro sono considerati posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie. Fatto salvo quanto previsto dal capitolo 5 circa il trattamento delle opzioni: - l'acquisto di una opzione call e la vendita di una opzione put sono equiparate a posizioni creditorie su valuta; - la vendita di una opzione call e l'acquisto di una opzione put sono equiparate a posizioni debitorie su valuta. I contratti a termine che prevedono lo scambio di valuta contro valuta sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria sulla valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da consegnare. La posizione netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta e' determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria. La posizione netta in oro e' determinata dalla differenza tra la posizione lorda creditoria e debitoria. Le attivita' e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un paniere di valute sono scomposte nelle diverse valute proporzionalmente al peso di ciascuna valuta nel paniere di riferimento. 3. Copertura patrimoniale per il rischio di cambio La copertura patrimoniale richiesta per il rischio di cambio e' determinata applicando alla posizione netta aperta in cambi il coefficiente dell'8 per cento. Per uno schema di sintesi relativo alla determinazione della copertura patrimoniale per il rischio di cambio si veda la Tavola 7. 4. Calcolo del requisito prudenziale a fronte del rischio di cambio per le quote di O.I.C.R. Le posizioni in valuta derivanti dalle quote di O.I.C.R. entrano a far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta dalle SIM. Ai fini del calcolo del requisito gli intermediari suddividono gli O.I.C.R. in due categorie: a) fondi di cui l'intermediario conosce le differenti posizioni in valuta estera; b) altri fondi. Le quote di O.I.C.R. di cui al punto a) devono essere computate ai fini del calcolo in base alle posizioni effettive in valuta estera. Le quote di O.I.C.R. di cui al punto b) devono essere considerate in base al seguente metodo di calcolo: - si presume che l'O.I.C.R. sia investito in valuta fino al limite massimo consentito dal regolamento del fondo. Deve essere considerata anche l'esposizione che si potrebbe raggiungere assumendo posizioni con effetto leva attraverso l'O.I.C.R. A tal fine si aumenta proporzionalmente la posizione nelle quote dell'O.I.C.R. fino all'esposizione massima relativa agli investimenti sottostanti che e' prevista dal regolamento del fondo; - la posizione ipotetica dell'O.I.C.R. in valuta estera cosi' determinata va trattata come una "valuta distinta" e aggiunta alle altre posizioni in valuta nel seguente modo: - per gli O.I.C.R. per i quali si conoscono distintamente le posizioni lunghe e quelle corte, la posizione lunga complessiva va sommata alla posizione complessiva aperta lunga in valuta e la posizione corta complessiva va sommata con la posizione complessiva aperta corta in valuta, non consentendo alcuna compensazione tra le posizioni lunghe e corte; - per gli altri O.I.C.R., la posizione sintetica va aggiunta alla somma delle posizioni nette lunghe e corte nelle diverse valute e alla posizione in oro. In ogni caso il requisito complessivo per rischio specifico e rischio di cambio su quote di O.I.C.R. non puo' essere superiore al 40%. ----> VEDERE IMMAGINE A PAG 43 <---- CAPITOLO 7 RISCHIO DI CREDITO 1. Premessa Il rischio di credito esprime il rischio di perdita per inadempimento dei debitori relativo alle attivita' di rischio diverse da quelle che attengono al portafoglio di negoziazione di vigilanza. Non costituiscono attivita' di rischio le attivita' dedotte dal patrimonio di vigilanza. Per il rischio di credito, gli intermediari possono utilizzare diverse metodologie. Le metodologie basate sui "rating interni" (Internal rating based. IRB) consentono di calcolare l'esposizione al rischio di credito mediante l'utilizzo di un sistema interno di valutazione del merito creditizio del rischio della controparte. Tale metodologia - indirizzata agli operatori maggiormente sofisticati - prevede un processo di riconoscimento da parte della Banca d'Italia. La metodologia "standardizzata" associa a ogni posizione esposta al rischio di credito una specifica ponderazione, determinata in funzione della tipologia della controparte e del rating attribuito da un'agenzia specializzata. La metodologia "standardizzata semplificata" raggruppa tutte le opzioni piu' semplici della metodologia standardizzata e consente di calcolare la propria esposizione al rischio di credito senza utilizzare i giudizi delle agenzie di rating. L'utilizzo di tale metodologia e' indicata per gli operatori con un'attivita' non particolarmente esposta al rischio di credito e comunque di ridotte dimensioni. Si descrive di seguito la metodologia "standardizzata semplificata". Le SIM che intendono adottare la metodologia standardizzata fanno riferimento a quanto previsto in materia per le banche (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 1, Parte Prima). Per l'utilizzo dei modelli interni, le SIM si attengono a quanto previsto nel successivo capitolo 13. 2. Metodologia standardizzata semplificata Le SIM possono calcolare l'esposizione a rischio riferita a diverse classi di clientela facendo riferimento, in luogo dei rating esterni, a un'unica ponderazione per ciascuna classe. Le ponderazioni da applicare a ciascuna classe di attivita' sono descritte nella seguente tavola: Tavola 8 ESPOSIZIONI | PONDERAZIONI --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso soggetti sovrani| e banche centrali | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso intermediari | 50% (20 /o se durata inferiore a vigilati | tre mesi) --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso enti del settore| pubblico non appartenenti alle | amministrazioni centrali | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso Banche | Multilaterali di sviluppo | 50% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso imprese non | finanziarie | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni al dettaglio (retail) | (1) | 75% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni verso organismi di | investimento collettivo | 100% --------------------------------------------------------------------- Esposizioni deteriorate (2) | 150% Inoltre, le SIM utilizzano, per alcune specifiche controparti, le seguenti ponderazioni. Alle esposizioni verso la Banca centrale europea, le amministrazioni centrali e le banche centrali dei Paesi dell'UE si attribuisce una ponderazione dello 0%. Quando le autorita' competenti di un paese terzo che applicano disposizioni prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle comunitarie assegnano una ponderazione del rischio dello 0% alle esposizioni verso la loro amministrazione centrale e la loro banca centrale denominate nella valuta locale, le SIM possono applicare la medesima ponderazione a tali esposizioni. Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo e' attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%: - la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo; - la Societa' finanziaria internazionale; - la Banca interaniericana di sviluppo; - la Banca asiatica di sviluppo; - la Banca africana di sviluppo; - la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa; - la Nordic Investment Bank; - la Banca di sviluppo dei Caraibi; - la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo; - la Banca europea per gli investimenti (BEI); - il Fondo europeo per gli investimenti; - l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti; - lo Strumento internazionale di finanziamento per le vaccinazioni; - la Banca islamica di sviluppo. Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%: - la Comunita' europea; - il Fondo monetario internazionale; - la Banca dei regolamenti internazionali. Le SIM che utilizzano il metodo standardizzato semplificato possono - ai fini dell'attenuazione del rischio di credito - sostituire la ponderazione associata al debitore con quella associata alla garanzia offerta o al garante. La ponderazione utilizzata, per la parte di esposizione coperta, e' quella prevista per la garanzia o il garante (2). La ponderazione riferita alla parte non coperta da garanzia e' quella della controparte originaria. 3. Attivita' di rischio Rientrano tra le attivita' di rischio soggette alla copertura patrimoniale per il rischio di credito: - le posizioni in strumenti finanziari che fanno parte del portafoglio immobilizzato; - ogni altra attivita' non dedotta dal patrimonio di vigilanza (valori in cassa, finanziamenti erogati, diritti non riscossi, commissioni da ricevere, ratei attivi, ...) connessa a voci del portafoglio immobilizzato. Sono altresi' ricomprese tra le attivita' di rischio: - le disponibilita' liquide dei clienti depositate presso terzi, per i quali le SIM prestano una garanzia a favore dei clienti in caso di insolvenza del depositario; - le esposizioni derivanti da operazioni fuori bilancio connesse a voci del portafoglio immobilizzato per un ammontare pari al loro "equivalente creditizio". Non costituiscono attivita' di rischio: - gli strumenti finanziari da consegnare per operazioni da regolare; - le proposte di vendita di strumenti finanziari; - i depositi e i finanziamenti da ricevere; - i depositi e i finanziamenti da effettuare, nonche' gli altri strumenti finanziari da ricevere per operazioni da regolare nel caso in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere. L'equivalente creditizio delle garanzie rilasciate e degli impegni assunti e' determinato moltiplicando il valore nominale delle singole operazioni per un fattore di conversione che tiene conto della probabilita' che a fronte dell'operazione si determini una esposizione creditizia per cassa di cui viene stimata l'entita'. Nella tavola 9 e' riportata la classificazione delle garanzie e degli impegni in funzione del livello di rischio attribuito ("pieno", "medio" o "basso"). Tavola 9 - Fattori di conversione |FATTORI DI CONVERSIONE --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | BASSO" - impegni a fornire garanzie revocabili| in qualsiasi momento e senza preavviso | 0% --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | MEDIO/BASSO" - impegni a fornire garanzie di | durata originaria non superiore a un anno | 20% --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | MEDIO" - prestazioni di cauzioni | - facilitazioni in appoggio all'emissione di | titoli (N.I.F. e R.U.F.) - lettere di credito | "stand-by" irrevocabili che non assumano il | carattere di sostituti del credito | 50% --------------------------------------------------------------------- GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO | PIENO" - garanzie rilasciate e impegni | irrevocabili assunti nell'esercizio dei | servizi di esecuzione di ordini per conto dei | clienti nonche' di ricezione e trasmissione di| ordini o mediazione - garanzie con carattere | di sostituti del credito - derivati su | crediti: impegni derivanti dalla negoziazione | di derivati su crediti come protection seller | - lettere di credito "stand-by" irrevocabili | che assumano il carattere di sostituti del | credito - impegni di acquisto apronti e | atermine di titoli e di altri strumenti | finanziari diversi dalle valute - depositi (e | finanziamenti) a pronti e a termine da | effettuare - parte non pagata di azioni e | titoli sottoscritti - attivita' cedute con | obbligo di riacquisto su richiesta del | cessionario - "put options" emesse concernenti| titoli e altri strumenti finanziari diversi | dalle valute - altri impegni di finanziamento | ad utilizzo certo | 100% 1) Per essere inclusi nel portafoglio "retail" i crediti devono soddisfare i criteri di seguito elencati: - si tratta di esposizioni nei confronti di persone fisiche o di piccole e medie imprese; - l'esposizione aggregata verso un'unica controparte o gruppi di clienti connessi non superi l'1% del portafoglio "retail' complessivo; - l'esposizione massima aggregata nei confronti di una singola controparte o gruppi di clienti connessi non ecceda la soglia di 1 milione di euro. 2) Per 'esposizioni deteriorate' si intendono: 1. le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturale; 2. le esposizioni scadute da oltre 90 giorni. Per la definizione delle nozioni di cui ai punti 1 e 2 si deve fare riferimento alla disciplina di bilancio. Fino al 31.12.2011, il limite dei 90 giorni e' spostato a 180 giorni per le esposizioni verso enti del settore pubblico, imprese nonche' per le esposizioni che rientrano nel portafoglio "retail". 2) Per la ponderazione del garante, si applicano i coefficienti previsti nella tavola 8. Per la ponderazione della garanzia, si fa riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 2, allegato B. par. 1. CAPITOLO 8 RISCHIO DI CONTROPARTE 1. Premessa Il rischio di controparte e' il rischio che la controparte di una transazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei flussi finanziari della transazione stessa. Esso attiene alle posizioni sia del portafoglio di negoziazione di vigilanza sia del portafoglio immobilizzato. Il rischio di controparte e' un caso particolare di rischio di credito, caratterizzato dal fatto che l'esposizione, a motivo della natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, e' incerta e puo' variare nel tempo in funzione dell'andamento dei fattori di mercato sottostanti. Inoltre, il rischio di controparte crea, di regola, un rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti il valore di mercato della transazione puo' essere positivo o negativo per entrambe le controparti. Il rischio di controparte e' connesso a transazioni che presentano le seguenti caratteristiche: 1) generano una esposizione pari al loro fair value positivo; 2) hanno un valore di mercato futuro che evolve in funzione delle variabili di mercato sottostanti; 3) generano uno scambio di contante oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci contro contante. 2. Requisito patrimoniale per il rischio di controparte La presente disciplina definisce esclusivamente le regole per la quantificazione del valore a rischio, mentre il relativo requisito patrimoniale e' determinato utilizzando i fattori di ponderazione per controparte previsti dalla normativa in materia di calcolo del rischio di credito. Il requisito patrimoniale e' pari all'8 per cento delle attivita' di rischio ponderate. Il trattamento del rischio di controparte si applica alle seguenti tre categorie di transazioni: - strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC); - operazioni SFT (securities financing transactions) (1); - operazioni con regolamento a lungo termine (2). Tali transazioni vanno trattate come contratti a termine. Le esposizioni relative a operazioni poste in essere con una controparte centrale e da questa non respinte sono fissate pari a zero qualora le esposizioni della controparte centrale nei confronti delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da garanzia reale su base giornaliera. Sono considerate pari a zero ai fini del calcolo del rischio di controparte le esposizioni relative ai: - derivati su crediti in cui la SIM assume la posizione di "acquirente di protezione", a fronte di attivita' allocate nel portafoglio immobilizzato ovvero a fronte di transazioni esposte al rischio di controparte; - derivati su crediti allocati nel portafoglio immobilizzato in cui la SIM assume la posizione di "venditrice di protezione", in quanto assoggettati al requisito patrimoniale per il rischio di credito per l'intero valore nozionale alla stregua di garanzie rilasciate. Le esposizioni nei confronti di o garantite da borse o stanze di compensazione di Stati comunitari e di altri Paesi esteri riconosciuti ai sensi della Parte III, Titolo I, Capo I del Testo Unico sono assimilate, ai fini del calcolo del rischio di controparte, alle esposizioni verso banche. 3. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni Per il calcolo del valore dell'esposizione ai fini del rischio di controparte sono applicabili, a seconda delle transazioni, i seguenti metodi: Tavola 10 | METODI PER IL CALCOLO DEL VALORE CATEGORIE DI ESPOSIZIONI | DELL'ESPOSIZIONE --------------------------------------------------------------------- Derivati OTC |1. metodo del valore corrente (3) --------------------------------------------------------------------- |2. metodo Standardizzato --------------------------------------------------------------------- |3. metodo dei modelli interni di |tipo EPE (Expected positive |Exposure) --------------------------------------------------------------------- Operazioni SFT |1. CRM - metodo semplificato (4) --------------------------------------------------------------------- |2. CRM - metodo integrale con |rettifiche di vigilanza per |volatilita' --------------------------------------------------------------------- |3. CRM - metodo integrale con |stime interne delle rettifiche per |volatilita' --------------------------------------------------------------------- |4. CRM - metodo dei modelli |interni di tipo VAR (5) --------------------------------------------------------------------- |5. metodo dei modelli interni di |tipo EPE --------------------------------------------------------------------- Operazioni con regolamento a lungo| termine |1. metodo del valore corrente --------------------------------------------------------------------- |2. metodo standardizzato --------------------------------------------------------------------- |3. metodo dei modelli interni di |tipo EPE Il metodo del valore corrente e' descritto nell'allegato F, le SIM che intendono utilizzare il metodo standardizzato fanno riferimento a quanto previsto in materia nella Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 3, sezione Il, par. 6. Per l'utilizzo dei modelli interni di tipo EPE, le SIM si attengono a quanto previsto dal capitolo 13 del presente Titolo. Il valore dell'esposizione verso una data controparte e' calcolato tenendo conto degli eventuali effetti di attenuazione del rischio riconosciuti ai sensi della disciplina sulla CRM. E' ammesso il riconoscimento della compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla relativa normativa (cfr. Allegato F). 1) Le operazioni SFT comprendono: le operazioni pronti contro termine attive e passive su titoli o merci, le operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, i finanziamenti con margini. 2) Le operazioni con regolamento a lungo termine comprendono le transazioni a termine nelle quali una controparte si impegna a consegnare (ricevere) un titolo, una merce o una valuta estera contro il ricevimento (consegna) di contante, altri strumenti finanziari o merci con regolamento a una data contrattualmente definita, successiva rispetto a quella prevista dalla prassi di mercato per le transazioni della medesima specie ovvero rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di stipula dell'operazione. 3) Nel caso di strumenti derivati OTC assistiti da garanzie reali, il valore della garanzia e' determinato facendo ricorso al metodo integrale previsto nell'ambito della disciplina in materia di tecniche di attenuazione del rischio (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 2, Parte Prima, Allegato D). 4) Questo metodo e' applicabile solo alle esposizioni del portafoglio immobilizzato. 5) Questo metodo e' applicabile solo alle esposizioni che rientrano in accordi quadro di compensazione riconosciuti ai sensi della disciplina CRM (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 2, Parte Prima, Allegato C). CAPITOLO 9 CONCENTRAZIONE DEI RISCHI 1. Premessa La presente disciplina e' diretta a limitare i rischi di instabilita' delle SIM connessi a esposizioni di importo rilevante rispetto al patrimonio di vigilanza. Sono stabiliti limiti con riferimento sia all'entita' dei rischi nei confronti della singola controparte, sia all'ammontare complessivo delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui grandi rischi si propone, sotto il primo profilo; di limitare la potenziale perdita massima che la SIM potrebbe subire in caso di insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere un soddisfacente grado di frazionamento del rischio di natura creditizia. I limiti, commisurati al patrimonio di vigilanza, riguardano i rischi assunti a qualunque titolo nei confronti della medesima controparte (titoli emessi detenuti in portafoglio, esposizione per operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.). La disciplina prevede, inoltre, che i rischi nei confronti di singoli clienti della medesima SIM siano considerati unitariamente qualora tra i clienti stessi sussistano connessioni di carattere giuridico o economico. Al fine di preservare una sana e prudente gestione, limiti piu' stringenti sono previsti nei confronti dei soggetti che detengono partecipazioni rilevanti nel capitale della SIM nonche' delle societa' nelle quali la SIM possiede quote significative del capitale. Il rispetto dei limiti quantitativi previsti in materia di concentrazione dei rischi non elimina gli effetti dell'eventuale insolvenza dei maggiori clienti sull'equilibrio patrimoniale della SIM. E' quindi importante procedere con particolare cautela nell'assunzione di esposizioni di importo rilevante, valutando con rigore il merito creditizio e seguendo con attenzione l'andamento economico dei clienti. In mancanza di adeguate strutture per la selezione e il controllo della maggiore clientela; la Banca d'Italia si riserva di fissare limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale. 2. Definizioni Ai fini del presente Capitolo, si intende per: - "cliente", il singolo soggetto ovvero il "gruppo di clienti connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi; - "esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza", la somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite: - dalla somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi del capitolo 2 in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal gruppo di clienti connessi in questione, che fanno parte del portafoglio di negoziazione di vigilanza; - dalle esposizioni relative al rischio di regolamento di cui al capitolo 3 e al rischio di controparte di cui al capitolo 8; - "esposizione totale", l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza e la somma di tutte le attivita' di rischio nei confronti di un cliente, determinate con le stesse modalita' utilizzate per le attivita' di rischio soggette al rischio di credito (cfr. capitolo 7); - "grandi rischi", le posizioni di rischio di importo pari o superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza; - "gruppo di clienti connessi", due o piu' soggetti che costituiscono un insieme unitario sotto il profilo del rischio in quanto: - uno di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri (connessione "giuridica") (1); ovvero, - indipendentemente dall'esistenza di rapporti di controllo di cui al precedente alinea, esistono, tra i soggetti considerati, legami tali che, con tutta probabilita', se uno di essi si trova in difficolta' finanziarie l'altro, o tutti gli altri, potrebbero incontrare difficolta' di rimborso dei debiti (connessione "economica"); - "posizione di rischio", l'esposizione totale ponderata in considerazione della natura della controparte debitrice e delle eventuali garanzie acquisite; - "soggetti collegati": - l'"azionista rilevante", vale a dire il soggetto che, in via diretta o indiretta, detiene almeno il 15 per cento del capitale sociale, o comunque il controllo, della SIM o della societa' capogruppo del gruppo bancario o di SIM di appartenenza; ovvero, - le "societa' partecipate in misura rilevante", vale a dire le societa' partecipate dalla SIM in misura non inferiore al 20 per cento del capitale o comunque controllate. 3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio Nella determinazione dell'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi, le attivita' a rischio sono valorizzate con i seguenti criteri: - le esposizioni relative ai crediti per cassa, alle attivita' diverse da quelle di negoziazione per conto proprio e di collocamento, al portafoglio immobilizzato (ivi comprese le componenti reddituali connesse) nonche' alle garanzie rilasciate e agli impegni sono computate al valore di bilancio; - le esposizioni relative ai contratti derivati (ivi compresi quelli riconducibili al portafoglio immobilizzato) sono computate secondo quanto previsto per il rischio di controparte (cfr. capitolo 8); - le posizioni nette relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza sono determinate seguendo le modalita' indicate nel capitolo 2. A tal fine: a) alle posizioni rivenienti da operazioni di collocamento si applicano i coefficienti di riduzione previsti dal capitolo 2, sezione I, par. 5; b) le posizioni nette sono valorizzate al fair value; - le esposizioni relative ai rischi di regolamento e controparte sono determinate con le modalita' indicate nei capitoli 3 e 8. Per determinare la posizione di rischio, l'esposizione totale nei confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi va ponderata sulla base di quanto previsto dalla disciplina in materia di rischio di credito (cfr. Capitolo 7) (2). 4. Limiti di concentrazione del rischio L'ammontare complessivo dei grandi rischi va contenuto entro il limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza. Ciascuna posizione di rischio va contenuta entro il limite individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza. Il limite individuale e' ridotto al 20 per cento quando il cliente e' un soggetto collegato. Le SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da parte di Autorita' di vigilanza di paesi dell'UE o appartenenti al G-10 non sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza. I limiti non si applicano ai rapporti intercorrenti tra societa' appartenenti al medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata. Le posizioni di rischio relative alle sole esposizioni del portafoglio immobilizzato non possono mai eccedere i limiti di cui sopra, calcolati utilizzando come denominatore il "patrimonio rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12). 5. Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale aggiuntiva I limiti di concentrazione possono essere superati a condizione che: - il superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio relative ad esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza; - qualora siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui si e' verificato il superamento, l'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza non superi cinque volte il patrimonio di vigilanza; - qualora siano trascorsi oltre 10 giorni, il complesso dei superamenti di cui si tratta sia contenuto entro sei volte il patrimonio di vigilanza. Per ciascun superamento di cui sopra e' richiesta una copertura patrimoniale aggiuntiva calcolata secondo quanto riportato nell'allegato G. 1) Ferma restando la responsabilita' della SIM in ordine alla corretta individuazione del gruppo di clienti connessi, occorre fare come minimo riferimento, per i rapporti tra societa', alle ipotesi di controllo rilevanti in materia di bilanci consolidati, cosi' come definite dall'art. 26 del d.lgs. n. 127/91 e, per le societa' bancarie e finanziarie, dall'art. 23 T.U. bancario. 2) Ai fini della ponderazione delle posizioni di rischio le posizioni scadute sono ponderate al 100 per cento. CAPITOLO 10 RISCHI OPERATIVI 1. Premessa Il rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure, risorse umane e sistemi interni, oppure da eventi esogeni. Tale definizione ricomprende il rischio legale; non sono invece inclusi i rischi strategici e di reputazione. Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi le SIM devono dotarsi di: - adeguati meccanismi di governo societario, ivi compresa una chiara struttura organizzativa, con linee di responsabilita' ben definite, trasparenti e coerenti; - processi efficaci per l'identificazione, il monitoraggio, l'attenuazione e la valutazione dei rischi operativi ai quali sono o potrebbero essere esposti nonche' di adeguati meccanismi di controllo interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili. I processi e i meccanismi di cui sopra devono tenere conto delle dimensioni aziendali nonche' della natura e della complessita' delle attivita' svolte e dei connessi profili di rischio operativo. 2. Calcolo del requisito patrimoniale A fronte dei rischi operativi le SIM devono detenere un requisito patrimoniale, da calcolare in base a uno dei metodi di seguito enunciati: - metodo base (BIA - Basic Indicator Approach); - metodo standardizzato (TSA - Traditional Standardised Approach); - metodi avanzati (AMA - Advanced Measurement Approaches). 3. Metodo base Nel metodo base il requisito patrimoniale e' pari al 15 per cento della media delle ultime tre osservazioni su base annuale dell'"indicatore rilevante" (1). Quest'ultimo e' rappresentato dal "margine di intermediazione" (2). Qualora una di tali osservazioni risulti negativa o nulla, tale dato non viene preso in considerazione nel calcolo del requisito patrimoniale complessivo. Il requisito viene quindi determinato come media delle sole osservazioni aventi valore positivo. Qualora il dato relativo all'indicatore rilevante, per alcune osservazioni del triennio di riferimento, non sussista, il calcolo del requisito va determinato sulla base della media delle sole osservazioni disponibili (3). Nel primo esercizio di attivita' l'"indicatore rilevante" e' rappresentato dal "margine di intermediazione" risultante dal bilancio di previsione annuale. In caso di cessione o acquisizione di segmenti di operativita', tali eventi incidono sul calcolo del requisito patrimoniale soltanto a partire dalla data di perfezionamento dell'evento e non comportano pertanto modifiche a ritroso dell'indicatore rilevante. 4. Metodo standardizzato e metodi avanzati Le SIM che intendono utilizzare il metodo standardizzato o i metodi avanzati fanno riferimento a quanto previsto in materia per le banche (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 5). Le SIM che non appartengono a gruppi possono accedere al metodo standardizzato e ai metodi avanzati se dispongono di un patrimonio di vigilanza non inferiore a 2.5 milioni. Per l'utilizzo dei metodi avanzati, le SIM si attengono a quanto previsto nel capitolo 13 del presente Titolo. 1) Ai fini del calcolo del requisito relativo a periodi infrannuali, ciascuna osservazione dovra' essere determinata in base ai valori dell'indicatore rilevante riferito ai 12 mesi precedenti. Ad esempio, il requisito al 31 marzo dell'anno T viene determinato come media dei valori dell'indicatore rilevante riferito ai periodi dal 1° aprile T-3 al 31 marzo T-2, dal 1° aprile T-2 al 31 marzo T-1, dal 1° aprile T-1 al 31 marzo T. 2) Somma algebrica delle voci da 10 a 100 dello schema di conto economico del bilancio delle SIM di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006. 3) Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i valori dell'indicatore rilevante determinato in base ai principi contabili IAS/IFRS. CAPITOLO 11 ALTRI RISCHI 1. Copertura patrimoniale a fronte degli altri rischi Sui costi operativi fissi risultanti dal bilancio dell'ultimo esercizio si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento. La Banca d'Italia ha facolta' di ridurre tale obbligo in caso di modifica sostanziale dell'attivita' rispetto all'esercizio precedente. I costi operativi fissi, ove nella nota integrativa nel bilancio non ne siano dettagliatamente indicati gli importi e i criteri seguiti per la loro determinazione, sono rappresentati dalla somma delle voci "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui al Provvedimento della Banca d'Italia del 14 febbraio 2006. Nel primo esercizio di attivita' si applica una copertura patrimoniale nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi indicati nel bilancio di previsione annuale. CAPITOLO 12 PATRIMONIO DI VIGILANZA 1. Premessa Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica di una serie di elementi positivi e negativi la cui computabilita' viene ammessa, con o senza limitazioni a seconda dei casi, in relazione alla qualita' patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo le disposizioni che seguono. Gli elementi positivi che concorrono alla quantificazione del patrimonio devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi per la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in cui tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale. Le singole voci del patrimonio di vigilanza vanno determinate in maniera coerente con la normativa di bilancio, tenendo conto dei "filtri prudenziali". I "filtri prudenziali" sono correzioni di vigilanza apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo scopo di salvaguardare la qualita' del patrimonio di vigilanza e di ridurne la potenziale volatilita' indotta dall'applicazione dei principi contabili internazionali (di seguito "IAS/IFRS"). 2. Definizioni Ai fini della disciplina del presente capitolo si definiscono, in via generale: - "partecipazione", il possesso da parte dell'intermediario di azioni o quote: a) nel capitale di societa' controllate (1) o che, realizzando una situazione di legame durevole con altre societa', sono destinate a sviluppare le attivita' del partecipante; b) o che comunque attribuisce la titolarita' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o di quote di capitale pari o superiori al 10 per cento, nel caso di partecipazioni in societa' bancarie o finanziarie, o al 20 per cento, nel caso di partecipazioni in societa' di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o delle quote di capitale possedute si considerano anche le azioni o quote eventualmente rivenienti da interessenze classificate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza; - "societa' di assicurazione", l'impresa di assicurazione, l'impresa di riassicurazione nonche' la societa' di partecipazione assicurativa. (1) A tali fini rilevano anche situazioni di controllo congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi. 3. Calcolo del patrimonio di vigilanza Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun anno e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche nel caso in cui non sia stato ancora approvato. A tal fine, gli amministratori procedono alla valutazione delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 31 dicembre, alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle riserve secondo la previsione di attribuzione dell'utile relativo all'esercizio chiusosi alla suddetta data. Sono tempestivamente comunicate alla Banca d'Italia le eventuali variazioni che dovessero essere successivamente apportate in sede di approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile. Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che, ai fini della redazione del bilancio, chiudono i conti in data diversa dal 31 dicembre. Pertanto nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo alla fine dell'anno queste devono procedere alle valutazioni e alle movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione riferita al 31 dicembre. Le disposizioni precedenti si applicano anche per il calcolo del patrimonio di vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno. Pertanto, gli amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del calcolo patrimoniale e in base ai medesimi criteri adottati per la redazione del bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita' aziendali risultanti dalla situazione in essere al 30 giugno, alla quantificazione delle riserve, alla deterrinazione dei fondi e all'attribuzione dell'utile semestrale. In assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo, il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andra' calcolato senza tener conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando che una volta intervenuta tale delibera il dato inizialmente trasmesso dovra' essere rettificato). L'ammontare degli utili annuali e semestrali che, secondo le modalita' sopraindicate, entrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza e' preventivamente verificato dall'organo di controllo e dai revisori esterni. 4. Struttura del patrimonio di vigilanza 4.1. Patrimonio di base Il capitale versato e le riserve costituiscono gli elementi patrimoniali di qualita' primaria. Il totale dei suddetti elementi, previa deduzione delle azioni di propria emissione in portafoglio, delle attivita' immateriali, delle perdite di esercizi precedenti, delle perdite di rilevante entita' verificatesi in comparti dell'attivita' aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio nell'esercizio in corso e dei "filtri prudenziali negativi" del patrimonio di base (cfr. par. 5), costituisce il "patrimonio di base". Tale aggregato viene ammesso nel computo del patrimonio di vigilanza senza alcuna limitazione. Entro il limite del 20% possono rientrare nel patrimonio di base gli strumenti innovativi di capitale (cfr. allegato H, par. 1). Nell'ambito di tale limite gli strumenti che prevedono clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) connesse con la facolta' di rimborso o clausole di altro tipo atte ad incentivare il rimborso da parte dell'emittente devono essere contenuti nel limite pari al 15 per cento dell'ammontare del patrimonio di base comprensivo degli strumenti stessi. Le eventuali eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione La Banca d'Italia puo' richiedere che vengano portati in deduzione ulteriori elementi che, per le loro caratteristiche, possano determinare un "annacquamento" del patrimonio di base. 4.2. Patrimonio supplementare di secondo livello Le riserve da valutazione (1), gli strumenti innovativi di capitale non computati nel patrimonio di base, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate con durata originaria non inferiore a 5 anni costituiscono, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato H, par. 2, gli elementi patrimoniali di qualita' secondaria. A questi si aggiungono i "filtri prudenziali" positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 5). Il totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare di secondo livello". Tale aggregato e' computabile entro il limite massimo rappresentato dall'ammontare del patrimonio di base; tuttavia, le passivita' subordinate di cui sopra non possono eccedere il 50 per cento del patrimonio di base. Le SIM che utilizzano metodi IRB (internal rating based) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito computano anche l'eccedenza delle rettifiche di valore nette complessive rispetto alle perdite attese, nei limiti dello 0,6% delle attivita' ponderate per il rischio di credito. (1) Tali riserve sono computqabili nel patrimonio supplementare secondo quanto previsto nelle regole relative ai filtri prudenziali (cfr. part. 5). 4.3. Patrimonio rettificato di secondo livello Si definisce "patrimonio rettificato di secondo livello" l'aggregato costituito dal patrimonio di base e dal patrimonio supplementare di secondo livello, dedotte le componenti indicate nel successivo paragrafo 4.5. 4.4. Patrimonio supplementare di terzo livello Oltre agli elementi indicati nei paragrafi precedenti, evitando duplicazioni nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i seguenti elementi che costituiscono il "patrimonio supplementare di terzo livello": a) per le SIM autorizzate all'esercizio, anche disgiunto, dei servizi di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c), la somma algebrica dei proventi e delle perdite nonche' delle plusvalenze e delle minusvalenze sul portafoglio di negoziazione, rilevati dall'inizio dell'esercizio successivo a quello il cui bilancio sia gia' stato approvato e derivanti da operazioni in bilancio e "fuori bilancio" concluse nell'ambito della prestazione dei servizi di negoziazione in conto proprio nonche' su strumenti finanziari oggetto della prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia svolti dalla SIM. In caso di valore positivo, il suddetto aggregato e' decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare stimato dei dividendi da distribuire a fine esercizio e di altri prevedibili oneri; Tale aggregato, che puo' assumere valore positivo o negativo, e' computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza; b) per tutte le SIM, le passivita' subordinate con durata originaria non inferiore a 2 anni, nei limiti e alle condizioni stabilite nell'allegato H, par. 2. Esse sono computabili al massimo entro il 150 per cento del patrimonio di base che residua dopo la copertura del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr. capitolo 7) e per il rischio operativo (cfr. capitolo 10). In particolari circostanze, previo consenso della Banca d'Italia, il limite di cui sopra puo' essere elevato al 250 per cento. In luogo delle passivita' subordinate di cui alla presente lettera, le SIM possono includere nel patrimonio supplementare di terzo livello un pari ammontare di elementi del patrimonio supplementare di secondo livello. 4.5. Elementi da dedurre 4.5.1. PARTECIPAZIONI FINANZIARIE Sono dedotti per la meta' dall'ammontare del patrimonio di base e per la meta' dall'ammontare del patrimonio supplementare di secondo livello: a) le partecipazioni in banche, IMEL e societa' finanziarie superiori al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato e gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti (1); b) le partecipazioni in banche, IMEL e societa' finanziarie pari o inferiori al 10 per cento del capitale dell'ente partecipato, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti, diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non partecipati. Tali interessenze sono dedotte per la parte del loro ammontare complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo del patrimonio di base e supplementare di secondo livello; c) le partecipazioni in societa' di assicurazione e le passivita' subordinate emesse da tali societa'. Gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate, indicati ai precedenti punti a), b) e c) sono dedotti se computati nel patrimonio di vigilanza degli emittenti. Le partecipazioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le attivita' subordinate vanno dedotti in base al loro valore di bilancio. Tuttavia, con riferimento alle attivita' classificate in bilancio nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita", l'importo da dedurre e al lordo (al netto) della riserva negativa (riserva positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attivita'. Se gli elementi da dedurre dal patrimonio supplementare superano l'ammontare del patrimonio stesso, l'eccedenza viene dedotta dal patrimonio di base. Le SIM rientranti in un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le partecipazioni detenute in banche, SIM IMEL, societa' finanziarie e SGR consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza. 1) Vanno dedotte inoltre le partecipazioni in azioni nominative di societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) superiori a 20.000 azioni, a condizione che la SICAV non sia inclusa nel perimetro di consolidamento del gruppo bancario di appartenenza a seguito di specifico provvedimento della Banca d'Italia. 4.5.2. DEDUZIONE DELLE COMPONENTI ILLIQUIDE Le SIM che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su base consolidata deducono dal patrimonio di vigilanza le seguenti componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale: 1) beni mobili; 2) beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia reale per finanziamenti ottenuti; 3) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione e attivita' subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli di cui al punto 4.5.1; 4) crediti verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90 giorni, ad eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia a fronte di contratti futures e a premio stipulati in mercati regolamentati; dei crediti verso l'erario. 4.5.3. SIM AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DI METODI IRB Le SIM che utilizzano metodi IRB (internal rating based) per il calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito deducono l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di valore nette complessive. 4.6. Patrimonio di vigilanza L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il patrimonio di vigilanza. 5. Filtri prudenziali Le componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei principi contabili internazionali, sono prese in considerazione ai fini del calcolo del patrimonio di vigilanza nei limiti e alle condizioni di seguito specificati. a) Filtri prudenziali negativi: deduzioni dal patrimonio di base a.1) Riserve negative su titoli disponibili per la vendita Dal patrimonio di base devono essere dedotti i saldi negativi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico. Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati in bilancio nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM. a.2) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali Deve essere dedotto dal patrimonio di base il saldo positivo fra le seguenti componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al fair value degli immobili detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze cumulate derivanti dalla valutazione al "valore rivalutato" delle attivita' materiali detenute ad uso funzionale. Non concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni da deterioramento. b) filtri prudenziali positivi: incrementi del patrimonio supplementare b.1) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali (quota computabile) Deve essere computato nel patrimonio supplementare il 50% (quota computabile) dell'importo descritto nella precedente voce a.2. b.2) Attivita' materiali Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, l'importo delle riserve da valutazione connesso con "Leggi speciali di rivalutazione" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, quinta colonna). Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dell'importo delle riserve da valutazione da "Attivita' materiali" (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del passivo del bilancio, seconda colonna). b.3) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita Puo' essere computato, tra gli elementi positivi del patrimonio supplementare, il 50% dei saldi positivi tra le riserve da valutazione positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai titoli di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai titoli di debito classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita". Sono escluse dal computo di tale differenza le svalutazioni dovute al deterioramento del merito creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico. Sono altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli di capitale, agli strumenti ibridi di patrimonializzazione e agli strumenti subordinati classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per la vendita" e dedotti dal patrimonio di vigilanza della SIM. L'importo da segnalare e' al netto del relativo effetto fiscale. CAPITOLO 13 MODELLI INTERNI 1. Premessa Le SIM possono utilizzare, per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte dei rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi - in alternativa alle metodologie standardizzate descritte nei capitoli precedenti - modelli interni, previa autorizzazione della Banca d'Italia. L'utilizzo dei modelli e' subordinato alla verifica dei requisiti minimi previsti in materia per le banche con riferimento a ciascuno dei modelli (cfr. Circolare n. 263). 2. Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni. La Banca d'Italia autorizza l'utilizzo dei modelli interni predisposti dalle SIM per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi. Il provvedimento di autorizzazione ha valenza esclusivamente prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalita', una piu' generale valutazione sul merito delle scelte imprenditoriali, delle quali restano responsabili gli organi aziendali. 2.1. Procedura autorizzativa 2.1.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA La domanda di autorizzazione e' presentata alla Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria - Divisione Analisi e Interventi I - dalla SIM o dalla capogruppo di un gruppo di SIM. La domanda deve essere corredata della documentazione indicata - con riferimento alle banche e ai gruppi bancari - nei capitoli relativi a ciascun tipo di rischio (cfr. Circolare n. 263) nonche' da ogni altra informazione o documentazione ritenuta utile ad una compiuta valutazione dell'istanza. In considerazione dell'elevata complessita' e del rilevante impatto organizzativo dei modelli interni, le SIM e le capogruppo possono sottoporre alla Banca d'Italia, prima dell'inoltro formale della domanda, i progetti e la relativa documentazione. 2.1.2. ISTRUTTORIA DELLA BANCA D'ITALIA Il procedimento autorizzativo prende avvio dal momento della ricezione da parte della Banca d'Italia dell'istanza di autorizzazione completa di tutta la documentazione e si conclude entro il termine di centottanta giorni. La Banca d'Italia valuta l'istanza accertando la sussistenza dei requisiti di idoneita' organizzativi e quantitativi previsti dalla disciplina con riferimento a ciascun modello interno. Gli aspetti di rilievo relativi al progetto possono essere approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in loco. 2.1.3. DECISIONE E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO La Banca d'Italia decide con provvedimento motivato e comunica al soggetto istante l'esito della domanda. L'autorizzazione puo' essere accompagnata da specifiche prescrizioni, anche con riguardo alla misura del requisito patrimoniale, in relazione a determinati aspetti del modello non pienamente coerenti con la complessita' operativa e con il profilo di rischio del soggetto richiedente, a condizione che non risultino inficiate la validita' e l'affidabilita' complessiva del modello. 2.1.4. VERIFICHE SUCCESSIVE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE La Banca d'Italia verifica il costante rispetto dei requisiti previsti per l'adozione dei modelli interni di misurazione dei rischi. Nel caso in cui una SIM intenda apportare modifiche significative ai suddetti modelli ne da' comunicazione alla Banca d'Italia, fornendo ogni utile elemento di valutazione. Le SIM forniscono, altresi', puntuali indicazioni alla Banca d'Italia in ordine all'impatto sui sistemi di eventi aziendali o di fattori esterni di rilievo (ad esempio, fusioni, ristrutturazioni, cambiamenti normativi). La Banca d'Italia adotta gli interventi necessari affinche' le SIM assicurino l'affidabilita' e la funzionalita' complessiva dei modelli e la corretta determinazione del requisito patrimoniale; nei casi in cui vengano meno i requisiti per l'utilizzo dei sistemi, la Banca d'Italia puo' revocare l'autorizzazione, indicando la metodologia di calcolo del requisito patrimoniale. ALLEGATO A: SISTEMI E CONTROLLI PER LA VALUTAZIONE DELLE POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA Le SIM istituiscono e mantengono sistemi di valutazione e procedure di controllo idonei ad assicurare che le proprie stime valutative siano prudenti e affidabili.