(all. 1 - art. 1) (parte 1)
                                                             Allegato

                              TITOLO I

         ADEGUATEZZA PATRIMONIALE E CONTENIMENTO DEL RISCHIO

                             CAPITOLO 1
                        DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

  Il  presente  Titolo  contiene  le  norme in materia di adeguatezza
patrimoniale e contenimento del rischio per le SIM, riviste a seguito
delle modifiche intervenute nella regolamentazione internazionale.

  In  attuazione  del principio di proporzionalita', la disciplina si
articola  in  un sistema di regole modulari per la determinazione dei
requisiti    patrimoniali,    sollecitando    un'applicazione   delle
disposizioni coerente con le specificita' di ciascun intermediario.

  In  alternativa  all'applicazione  delle  regole standardizzate, la
normativa consente l'adozione dei metodi piu' avanzati per il calcolo
dei  requisiti  patrimoniali a fronte di alcune tipologie di rischio,
che  potranno  essere  utilizzati - previa autorizzazione della Banca
d'Italia  -  dagli operatori di maggiori dimensioni o nell'ambito dei
gruppi  i  cui  sistemi  interni  siano  stati riconosciuti a livello
consolidato.  Anche  in  relazione a quest'ultimo profilo, al fine di
assicurare  una  stretta  complementarita'  e  coerenza con il quadro
normativo  complessivo,  le  disposizioni prudenziali per le SIM sono
cosi' strutturate:

   - l'illustrazione  dell'impianto  e  le regole minime da osservare
sono interamente contenute nel presente Titolo;
   - relativamente  ai  metodi avanzati per il rischio di credito, di
mercato,  di  controparte  e  operativo  nonche'  per  taluni aspetti
specifici,  come  le tecniche di attenuazione del rischio di credito,
viene  fatto  rinvio  a  quanto previsto dalla "Nuove disposizioni di
vigilanza   prudenziale   per   le   banche"  (Circolare  n. 263  del
27.12.2006).

  Nel  presente  capitolo  e' definito l'ambito di applicazione della
disciplina  prudenziale  e sono illustrate in dettaglio le regole per
il  calcolo  dei  coefficienti  prudenziali,  differenziate a seconda
dell'operativita' delle SIM.

  Nei  capitoli da 2 a 6 sono dettate le regole per la determinazione
dei requisiti patrimoniali minimi che le SIM devono detenere a fronte
dei rischi di mercato e di cambio.

  I  requisiti  in questione sono volti a fronteggiare le perdite che
possono   derivare  dall'operativita'  sui  mercati  riguardanti  gli
strumenti finanziari, le valute e le merci. La normativa identifica e
disciplina  il  trattamento  delle  varie  tipologie  di  rischio con
riferimento  al  portafoglio  di negoziazione di vigilanza (rischi di
posizione,  regolamento)  e all'intero bilancio della SIM (rischio di
cambio).

  Nel  capitolo  7 sono definite le regole di calcolo del requisito a
fronte del rischio di credito, che e' il rischio di perdite derivanti
dall'inadempimento della controparte. Nell'ambito di tale capitolo e'
previsto  anche  il metodo standardizzato semplificato, che raggruppa
tutte  le  opzioni  piu'  semplici  per la misurazione del rischio di
credito  e non prevede il ricorso ai giudizi delle agenzie esterne di
rating.

  Il  rischio di controparte (cfr. capitolo 8) attiene al rischio che
la   controparte  di  una  transazione  avente  a  oggetto  strumenti
finanziari  risulti inadempiente prima del regolamento della stessa e
puo' considerarsi una particolare fattispecie del rischio di credito.
La  disciplina  si  incentra  sulle regole per la quantificazione del
valore  delle  esposizioni,  mentre  rinvia  a  quella del rischio di
credito per l'indicazione dei fattori di ponderazione. E' previsto un
trattamento uniforme del rischio di controparte indipendentemente dal
portafoglio  di  allocazione  delle  posizioni  (immobilizzato  o  di
negoziazione di vigilanza).

  Le  disposizioni  sulla concentrazione dei rischi (cfr. capitolo 9)
rispondono  all'esigenza  di  limitare i rischi di instabilita' degli
intermediari connessi ad esposizioni di importo rilevante rispetto al
patrimonio  di  vigilanza.  Le  innovazioni  -  in  tale  capitolo  -
attengono soprattutto alla quantificazione delle posizioni di rischio
da  effettuare  secondo  la metodologia standardizzata per il calcolo
del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito.

  La  regolamentazione  prevede  diversi metodi per la determinazione
del  requisito  patrimoniale  a  fronte  del  rischio operativo (cfr.
capitolo  10). E' inoltre stabilita per alcune tipologie di SIM (cfr.
par.  4: destinatari della disciplina), in alternativa al requisito a
fronte  dei  rischi  operativi,  una dotazione patrimoniale minima, a
fronte degli "altri rischi" (cfr. capitolo 11).

  Il  requisito  patrimoniale complessivo si determina come somma dei
requisiti  relativi  alle  singole tipologie di rischio (cd. building
block)  applicabili  a seconda dell'operativita' e dei rischi assunti
dalle  SIM  (cfr.  par.  4:  destinatari  della  disciplina).  Le SIM
appartenenti  a  gruppi  bancari  e di SIM possono beneficiare di una
riduzione del 25% del requisito patrimoniale complessivo. applicabile
su  base  individuale,  a  condizione  che  il  requisito consolidato
complessivo sia rispettato.

  Il  patrimonio di vigilanza (cfr. capitolo 12) rappresenta il primo
presidio a fronte dei rischi connessi con l'attivita' delle SIM sopra
illustrati.  La  disciplina  detta le modalita' di determinazione del
patrimonio  di  vigilanza, i criteri e i limiti di computo delle voci
che   lo  compongono.  Specifiche  disposizioni  (cosiddetti  "filtri
prudenziali")  hanno  l'obiettivo  di  salvaguardare  la qualita' del
patrimonio  di  vigilanza  e  di  ridurne  la  potenziale volatilita'
connessa all'adozione dei principi contabili internazionali IFRS/IAS.

  Nel  capitolo  13,  sono infine dettate disposizioni per le SIM che
intendano adottare modelli interni o approcci avanzati per il calcolo
dei  requisiti  patrimoniali a fronte dei rischi di mercato, credito,
controparte ed operativi.

2. Fonti normative

  La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:

   - direttiva  2006/48/CE,  relativa all'accesso all'attivita' degli
enti creditizi e al suo esercizio;
   - direttiva   2006/49/CE,  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
   - articolo  6,  comma 1, lett. a) del Testo Unico, che attribuisce
alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  emanare;  sentita  la  Consob,
disposizioni   aventi   a   oggetto,   tra   l'altro,   l'adeguatezza
patrimoniale   e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
configurazioni;
   - articolo  6,  comma 1-bis del Testo Unico, ai sensi del quale le
disposizioni  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lett. a) prevedono la
possibilita'  di  adottare  sistemi interni di misurazione dei rischi
per    la   determinazione   dei   requisiti   patrimoniali,   previa
autorizzazione   della   Banca   d'Italia,   nonche'   di  utilizzare
valutazioni  del  rischio  di  credito  rilasciate da societa' o enti
esterni;
   - articolo 8, comma 1, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca
d'Italia  il potere di chiedere, per le materie di sua competenza, ai
soggetti   abilitati   la  comunicazione  di  dati  e  notizie  e  la
trasmissione di atti e documenti con le modalita' e nei termini dalla
stessa stabiliti.

3. Definizioni

  Ai fini del presente Titolo, si intende per:

   - "capitale   nozionale"   di   un'operazione   "fuori  bilancio",
l'ammontare nominale della stessa contrattualmente definito;
   - "Circolare n. 263", la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del
27.12.2006  "Nuove  disposizioni  di  vigilanza  prudenziale  per  le
banche", contenente la disciplina prudenziale applicabile alle banche
e ai gruppi bancari;
   - "Clienti  professionali":  i  soggetti  individuati dal Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e  dalla  Consob ai sensi del Testo
Unico;
   - "CRM":  le  tecniche  di  attenuazione  del  rischio  di credito
previste nella Circolare n. 263, Titolo II, capitolo 2, Parte Prima;
   - "insieme  di  attivita' soggette a compensazione" (netting set),
insieme di operazioni concluse con una medesima controparte, soggette
ad un accordo di compensazione bilaterale legalmente opponibile e per
le quali la compensazione e' riconosciuta ai sensi della normativa di
vigilanza.  Ai fini della disciplina sul rischio di controparte, ogni
operazione  che  non  e'  soggetta  ad  un  accordo  di compensazione
legalmente  opponibile  e  riconosciuto  ai  sensi della normativa di
vigilanza  rappresenta  uno specifico insieme di attivita' soggette a
compensazione;
   - "intermediari  vigilati",  le  banche,  gli  istituti  di moneta
elettronica  (IMEL),  le  imprese  di  investimento, gli intermediari
finanziari iscritti nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del T.U.
bancario, le societa' di gestione del risparmio;
   - "mercato regolamentato", sistema multilaterale, amministrato e/o
gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro -
al  suo  interno  ed  in  base alle sue regole non discrezionali - di
interessi  multipli  di  acquisto  e  di  vendita di terzi relativi a
strumenti  finanziari,  in  modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue
regole  e/o  ai  suoi  sistemi,  e  che  e'  autorizzato  e  funziona
regolarmente;
   - "operazioni fuori bilancio", i contratti derivati e:

    a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a
termine) di titoli, valute e merci;
    b)   gli   impegni   irrevocabili  all'acquisto  derivanti  dalla
partecipazione a consorzi di garanzia per il collocamento di titoli;

   - "portafoglio   di  negoziazione  di  vigilanza",  gli  strumenti
finanziari  detenuti  a  fine  di negoziazione o per la copertura del
rischio  inerente  ad  altri  elementi  dello  stesso portafoglio. Le
posizioni    detenute   a   fini   di   negoziazione   sono   quelle,
intenzionalmente  destinate  a  una  successiva  dismissione  a breve
termine,  assunte  allo scopo di beneficiare di differenze tra prezzi
di acquisto e di vendita e/o di altre variazioni di prezzo o di tasso
d'interesse.

  La  SIM  e' tenuta ad effettuare la valutazione al fair value delle
posizioni  allocate  nel  portafoglio di negoziazione di vigilanza in
base  a  sistemi  di  misurazione  robusti  e  soggetti  ad  adeguate
procedure di controllo (cfr. allegato A).

  Nel   portafoglio   di   negoziazione  di  vigilanza  rientrano  in
particolare:

   - l'intero portafoglio titoli - ad esclusione delle partecipazioni
-  delle  SIM  autorizzate a prestare il servizio di negoziazione per
conto proprio di strumenti finanziari;
   - i  titoli  assunti  nell'ambito delle operazioni di collocamento
con  preventiva  sottoscrizione,  acquisto  a  fermo  o assunzione di
garanzia   dalle   SIM   autorizzate   a   prestare  il  servizio  di
sottoscrizione  e/o  collocamento  con  assunzione a fermo ovvero con
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
   - portafoglio  immobilizzato",  il  complesso  delle posizioni non
contabilizzate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza;
   - "posizioni  compensate",  il  minore dei due importi relativi ad
una posizione debitoria e ad una posizione creditoria;
   - "posizioni  creditorie  o  debitorie  nette",  le  posizioni che
residuano  dalla  compensazione  tra  le posizioni creditorie lorde e
quelle debitorie lorde;
   - "posizioni  creditorie lorde", i titoli in portafoglio, i titoli
da  ricevere  per operazioni da regolare e le altre operazioni "fuori
bilancio" che comportano l'obbligo o il diritto di acquistare titoli,
tassi o indici;
   - "posizioni   debitorie   lorde",  i  titoli  da  consegnare  per
operazioni  non  regolate  e le altre operazioni "fuori bilancio" che
comportano l'obbligo o il diritto di vendere titoli, tassi o indici;
   - "societa' finanziaria": le societa' che svolgono le attivita' di
cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1);
   - "Testo  Unico",  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
(Testo   Unico  delle  disposizioni  in  materia  di  intermediazione
finanziaria);
   - "TU. bancario", il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
(Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia).

  Ove   non   diversamente   specificato,   ai  fini  delle  presenti
disposizioni valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

4. Destinatari della disciplina

  Le  presenti  disposizioni si applicano su base individuale a tutte
le SIM, secondo i criteri indicati di seguito, ad eccezione di quelle
che prestano esclusivamente uno o piu' dei seguenti servizi:

   - il  servizio  di  ricezione  e  trasmissione  di  ordini nonche'
mediazione  senza  detenzione  di  denaro  o  titoli  appartenenti ai
clienti;
   - il servizio di consulenza in materia di investimenti;
   - servizi   di   investimento  aventi  ad  oggetto  esclusivamente
strumenti  finanziari  derivati  con sottostante non finanziario (2).
Tale  deroga si applica fino al 31 dicembre 2010 solo con riferimento
alle SIM che operano con clienti professionali.

  Nello  svolgimento  dei  servizi  autorizzati,  le SIM rispettano i
requisiti  patrimoniali  e i limiti alla concentrazione come definiti
dai capitoli da 2 a 11 del presente Titolo.

  I  requisiti patrimoniali si riferiscono alle seguenti categorie di
rischio:

   - rischio di posizione su titoli di debito, di capitale e su parti
di O.I.C.R. come definito al capitolo 2;
   - rischio di regolamento come definito al capitolo 3;
   - rischio sulle posizioni in merci come definito al capitolo 4;
   - rischio  relativo  alle  posizioni  su  opzioni come definito al
capitolo 5;
   - rischio di cambio come definito al capitolo 6;
   - rischio di credito come definito al capitolo 7;
   - rischio di controparte come definito al capitolo 8;
   - rischio di concentrazione come definito al capitolo 9;
   - rischi operativi come definiti al capitolo 10;
   - altri rischi come definiti al capitolo 11.

  Le  SIM  autorizzate  all°esercizio, anche disgiunto, dei servizi o
delle  attivita' di negoziazione per conto proprio, di sottoscrizione
e/o  collocamento  con  assunzione  a  fermo ovvero con assunzione di
garanzia  nei  confronti  dell'emittente  e  di  gestione  di sistemi
multilaterali  di  negoziazione  devono  disporre costantemente di un
patrimonio di vigilanza uguale o superiore alla somma delle coperture
patrimoniali  richieste  per  il  rispetto  dei  requisiti  di cui ai
capitoli da 2 a 10.

  Le  SIM  che rientrano nelle categorie che seguono, devono detenere
un  patrimonio  di  vigilanza  che sia costantemente superiore o pari
alla somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto dei
requisiti di cui ai capitoli da 2 a 9 e 11:

   - SIM  che  negoziano  per conto proprio al solo scopo di eseguire
ordini  dei  clienti  o allo scopo di essere ammesse ad un sistema di
compensazione  e  regolamento  o  a  un  mercato regolamentato quando
operano in qualita' di agenti o eseguono ordini di clienti;
   - SIM:

    i) che non detengono denaro o titoli della clientela;
    ii) che effettuano solo negoziazioni per conto proprio;
    iii)che non hanno clienti esterni;
    iv)  per  le quali l'esecuzione e il regolamento delle operazioni
vengono  effettuati  sotto  la  responsabilita'  di  un  organismo di
compensazione   e   sono   garantiti   dal   medesimo   organismo  di
compensazione.

  Le  altre  SIM  devono  disporre  costantemente di un patrimonio di
vigilanza uguale o superiore al maggiore importo tra:

   a) la somma delle coperture patrimoniali richieste per il rispetto
dei requisiti di cui ai capitoli da 6 a 9;
   b)  la  copertura  patrimoniale  richiesta  per  il  rispetto  del
coefficiente "altri rischi" di cui al capitolo 11.

  Inoltre,  le  SIM  devono  disporre di un ammontare del "patrimonio
rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12) uguale o superiore
alla copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di credito
(cfr. capitolo 7) e del rischio operativo (cfr. capitolo 10).

  Le   SIM   verificano   costantemente  il  rispetto  dei  requisiti
patrimoniali  minimi  e  dei limiti alla concentrazione dei rischi di
cui al capitolo 9.

  Le  SIM  devono  detenere un patrimonio di vigilanza almeno pari al
capitale minimo richiesto per l'esercizio dei servizi di investimento
autorizzati (3).

5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

  L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi
contenuti    nel   presente   Titolo   e'   il   Servizio   Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria.

            1)  Si  rammenta che tra le societa' finanziarie non sono
          ricomprese le imprese di assicurazione.
            2) Si tratta dei:
             - contratti  di  opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati   ("future"),  "swap",  accordi  per  scambi
          futuri   di  tassi  di  interesse  ed  altri  contratti  su
          strumenti  derivati  connessi  a  merci quando l'esecuzione
          deve  avvenire  attraverso il pagamento di differenziali in
          contanti oppure possa avvenire in contanti a discrezione di
          una  delle  parti (invece che in caso di inadempimento o di
          altro evento che determini la risoluzione);
             - contratti  di  opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap"  ed altri contratti sii
          strumenti  derivati  connessi  a  merci quando l'esecuzione
          avvenga   attraverso   il  pagamento  di  differenziali  in
          contanti  purche' negoziati su un mercato regolamentato e/o
          in un sistema multilaterale di negoziazione;
             - i contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"),  "swap",  contratti  a  termine
          (forward")   ed   altri  contratti  su  strumenti  derivati
          connessi  a  merci  che non possano essere eseguiti in modi
          diversi  da  quelli  citati  nel  precedente  alinea  e non
          abbiano  scopi  commerciali,  aventi  le caratteristiche di
          altri  strumenti  finanziari  derivati,  considerando,  tra
          l'altro,  se  sono compensati ed eseguiti attraverso stanze
          di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari
          richieste di margini;
             - i contratti finanziari differenziali;
             - i contratti di opzione, contratti finanziari a termine
          standardizzati  ("future"), "swap", contratti a termine sui
          tassi  d'interesse  e altri contratti su strumenti derivati
          connessi  a  variabili  climatiche,  tariffe  di trasporto,
          quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche
          economiche  ufficiali,  quando  l'esecuzione debba avvenire
          attraverso  il  pagamento  di  differenziali  in contanti o
          possa avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti
          (invece  che in caso di inadempimento o di altro evento che
          determini  la  risoluzione  del  contratto),  nonche' altri
          contratti  su  strumenti derivati connessi a beni, diritti,
          obblighi, indici e misure, non ricompresi nella definizione
          di  contratti  derivati, aventi le caratteristiche di altri
          strumenti  finanziari  derivati, considerando, tra l'altro,
          se  sono  negoziati  su  un  mercato  regolamentato o in un
          sistema  multilaterale  di negoziazione, se sono compensati
          ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute
          o se sono soggetti a regolari richieste di margini.
            3) Tale previsione si applica anche alle 51M che prestano
          esclusivamente  il  servizio di ricezione e trasmissione di
          ordini  nonche'  mediazione  senza  detenzione  di denaro o
          titoli  appartenenti  ai  clienti. a quelle che prestano il
          servizio  di  consulenza  in  materia  di  investimenti e a
          quelle  che prestano esclusivamente servizi di investimento
          aventi   ad  oggetto  esclusivamente  strumenti  finanziari
          derivati con sottostante non finanziario.

                             CAPITOLO 2
                        RISCHIO DI POSIZIONE

                              SEZIONE 1
                    REGOLE DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

  Il   rischio   di   posizione   esprime   il   rischio  che  deriva
all'intermediario   dall'oscillazione   del   corso  degli  strumenti
finanziari  per  fattori  attinenti  all'andamento dei mercati e alla
situazione dell'emittente.

  Il   rischio   di  posizione  riguarda  le  posizioni  relative  al
portafoglio  di  negoziazione di vigilanza e si calcola separatamente
per:

   a) titoli di debito;
   b) titoli di capitale;
   c)  parti  di  organismi  di investimento collettivo del risparmio
(O.I.C.R.).

  Le  posizioni allocate nel portafoglio di negoziazione di vigilanza
sono valutate al fair value.

2. Posizioni in titoli

  Le  posizioni  creditorie  o  debitorie  lorde  e  nette nonche' le
posizioni  compensate  possono  essere  riferite  a singoli titoli, a
categorie di titoli o di emittenti.

  Nel  calcolo  delle  posizioni creditorie e debitorie nette, non e'
consentita  la  compensazione tra titoli convertibili e posizioni nel
titolo sottostante.

3.  Imputazione  alle posizioni di particolari contratti su titoli di
debito e tassi

  I  futures  con  titolo  sottostante  fittizio  non  devono  essere
computati  nella  determinazione  della  posizione netta di specifici
titoli.

  I  futures  su  titoli  e  tassi  di  interesse,  i  "forward  rate
agreements" (di seguito Fras), gli acquisti e le vendite a termine di
titoli  di  debito,  le  opzioni  su  titoli  di  debito  e  le altre
operazioni  "fuori  bilancio"  che  producono  effetti analoghi danno
luogo. per ciascuna operazione, a due posizioni contrapposte ("metodo
della  doppia  entrata")  di cui una relativa all'attivita' negoziata
con  durata pari a quella dell'attivita' stessa, incrementata - per i
Fras e per i contratti derivati con titolo sottostante fittizio - del
periodo  intercorrente  tra  la  data  di  rilevazione  e  la data di
liquidazione  e  l'altra  di segno opposto. di durata pari al periodo
intercorrente  tra  la  data di rilevazione e la data di liquidazione
dell'operazione.

  In particolare:

   a) un acquisto (vendita) di futures su titoli di debito determina:

    - una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
    - una  posizione  debitoria  (creditoria)  con scadenza pari alla
data di liquidazione del contratto;

   b)  un  acquisto  (vendita) di futures su titoli di debito fittizi
determina:

    - una  posizione  creditoria  (debitoria), con scadenza pari alla
data  futura  di liquidazione del contratto piu' la durata del titolo
fittizio oggetto del contratto;
    - una  posizione  debitoria  (creditoria)  con scadenza pari alla
data di liquidazione del contratto;

   c)  la  negoziazione  di  un  Fra  che  prevede la riscossione (il
pagamento) del differenziale positivo (negativo) tra tasso corrente e
il tasso fissato contrattualmente determina:

    - una  posizione  debitoria  (creditoria), con scadenza pari alla
data  futura  di  liquidazione  del  contratto  piu'  il  periodo  di
riferimento previsto per il calcolo degli interessi;
    - una  posizione  creditoria  (debitoria), con scadenza pari alla
data futura di liquidazione del contratto;

   d)  un  acquisto  (vendita)  a  termine  di  un  titolo  di debito
determina:

    - una posizione creditoria (debitoria) sul titolo sottostante;
    - una  posizione  debitoria  (creditoria)  con scadenza pari alla
data di liquidazione;

   e)  un'operazione  di  acquisto  (vendita) di titoli di debito con
patto  di  rivendita  (riacquisto) determina una posizione creditoria
(debitoria)   con   scadenza   pari   alla   data   di   liquidazione
dell'operazione;

   f)  l'acquisto  (vendita) di una opzione call o di un warrant o la
vendita (acquisto) di una opzione put determinano:

    - una    posizione    creditoria    (debitoria)    sull'attivita'
sottostante;
    - una  posizione  debitoria  (creditoria)  con scadenza pari alla
data di liquidazione del contratto;

   g)  i  "cap"  ed i "floor" sono assimilati ad una serie di opzioni
ciascuna imputata secondo quanto previsto alla precedente lettera f);

   h)  uno  swap su tassi di interesse in cui la SIM riceve (paga) un
tasso  d'interesse  variabile  e  paga  (riceve) un tasso d'interesse
fisso  e'  equiparato  ad  una posizione creditoria (debitoria) in un
titolo  a  tasso variabile di durata pari al periodo che va tino alla
prossima  data  di  revisione  del tasso e ad una posizione debitoria
(creditoria)  in un titolo a tasso fisso con la stessa scadenza dello
swap.

4.  Imputazione  alle posizioni di particolari contratti su titoli di
capitale e indici

  Le  operazioni  a  termine e i futures con titolo sottostante reale
sono  equiparati  a  posizioni  creditorie o debitorie sui titoli cui
fanno riferimento.

  L'acquisto  di  una  opzione call (o di un warrant) o la vendita di
una  opzione  put  su  titoli di capitale sono equiparati a posizioni
creditorie  sul  titolo  cui  fanno  riferimento.  La  vendita di una
opzione  call  (o  di  un warrant) o l'acquisto di una opzione put su
titoli  di  capitale sono equiparati a posizioni debitorie sul titolo
cui fanno riferimento.

  Gli  acquisti  di  futures  su  indici  di  borsa  sono considerati
posizioni creditorie, le vendite come posizioni debitorie.

  L'acquisto  di  una opzione call o la vendita di una opzione put su
indici  di  borsa  o  su futures su indici di borsa sono equiparati a
posizioni  creditorie. La vendita di una opzione call o l'acquisto di
una  opzione  put  su indici di borsa o su futures su indici di borsa
sono equiparati a posizioni debitorie.

5. Operazioni di collocamento

  Nella determinazione della posizione debitoria o creditoria netta i
titoli   assunti   nell'ambito  di  operazioni  di  collocamento  con
preventiva  sottoscrizione,  acquisto  a  fermo  ovvero assunzione di
garanzia  nei  confronti dell'emittente non sono computati durante il
periodo  del  collocamento.  A  partire  dal  giorno  di chiusura del
collocamento   stesso   sono  computati  -  al  netto  degli  impegni
irrevocabili  di acquisto assunti da terzi sulla base di un contratto
formale - per importi ridotti delle seguenti percentuali:

   - giorno di chiusura del collocamento 100 per cento;
   - 1°  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di  chiusura  del
collocamento 90 per cento;
   - 2°  -  3°  giorno lavorativo successivo a quello di chiusura del
collocamento 75 per cento;
   - 4°  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di  chiusura  del
collocamento 50 per cento;
   - 5°  giorno  lavorativo  successivo  a  quello  di  chiusura  del
collocamento 25 per cento;
   - dal  6°  giorno  lavorativo  successivo a quello di chiusura del
collocamento  i  titoli  in  questione  devono  essere  computati per
l'intero importo.

                             SEZIONE II
              RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

1. Premessa

  Il rischio di posizione relativo a titoli di debito si articola in:

   a)  rischio  generico,  che  si  riferisce  al  rischio di perdite
causato da un'avversa variazione del livello dei tassi di interesse;
   b)  rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate
da  una  sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari
negoziati,    dovuta   a   fattori   connessi   con   la   situazione
dell'emittente.

  La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su
titoli   di  debito  e'  pari  alla  somma  delle  singole  coperture
patrimoniali di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Rischio generico su titoli di debito

  Le  SIM possono utilizzare ai fini del calcolo del rischio generico
su  titoli di debito due metodi alternativi. Il primo e' basato sulla
scadenza   degli   strumenti  di  debito,  il  secondo  sulla  durata
finanziaria (duration).

  Le  SIM  sono  tenute  a  utilizzare  il  metodo  prescelto  in via
continuativa;  una  volta  autorizzate  a utilizzare il metodo basato
sulla  durata  finanziaria  (1),  le SIM non possono piu' utilizzare,
salvo casi eccezionali, il metodo basato sulla scadenza.
            1)  L'autorizzazione si intende concessa qualora la Banca
          d'Italia  non sollevi obiezioni nei 30 giorni successivi la
          ricezione della richiesta.

  Ciascuna SIM determina la posizione netta debitoria o creditoria in
ciascun  titolo  o  contratto.  Occorre  inoltre  rilevare  anche  le
posizioni  lunghe  o  corte  relative  alla data di regolamento delle
operazioni  di  acquisto  o  vendita a termine di titoli di capitale,
valute, metalli preziosi (incluso l'oro) e altre merci.

  Le  posizioni  in  contratti  a  termine e strumenti derivati dello
stesso tipo possono essere compensate, a condizione che:

   a) siano di pari valore nominale unitario e siano denominate nella
stessa valuta;
   b)  il tasso di riferimento, per le posizioni a tasso variabile, o
il  tasso  nominale, per le posizioni a tasso fisso, sia strettamente
allineato;
   c)  la successiva data di revisione del tasso di interesse, per le
posizioni  a  tasso  variabile, o la vita residua, per le posizioni a
tasso fisso:

    - cadano nello stesso giorno, se inferiori ad un mese;
    - differiscano  per  non piu' di sette giorni, se comprese tra un
mese e un anno;
    - differiscano  per non piu' di trenta giorni, se superiori ad un
anno.

  La  SIM  suddivide  quindi  le proprie posizioni nette in relazione
alla   valuta   in   cui  sono  denominate  e  calcola  la  copertura
patrimoniale   per   il   rischio   generico   su  titoli  di  debito
separatamente per ciascuna valuta, secondo le modalita' seguenti.

2.1. Metodo basato sulla scadenza

  Ciascuna  posizione  creditoria o debitoria netta viene imputata in
una  delle  fasce  di  vita residua di cui all'Allegato B - Tavola I,
tenendo presente che:

   a)  deve  essere operata una distinzione tra titoli senza cedola o
con cedola in corso avente un rendimento su base annua inferiore al 3
per  cento  e titoli con cedola in corso avente un rendimento su base
annua pari o maggiore del 3 per cento;
   b)  i  titoli  a tasso variabile sono imputati alla fascia di vita
residua corrispondente alla prossima data di revisione del tasso;
   c)  le rate di ammortamento dei titoli di debito a tasso fisso con
piano  di  ammortamento  rateale  sono  imputate  alla fascia di vita
residua relativa alla scadenza di ciascuna rata;
   d) le posizioni relative a futures, Fras, opzioni, warrant e swaps
su  tassi  d'interesse  o  titoli fittizi sono imputate alle fasce di
vita residua secondo quanto previsto nella sez. 1, par. 3;
   e)  le  operazioni  "fuori  bilancio"  su  valute  danno  luogo  a
posizioni  che  rilevano ai fini della determinazione della copertura
patrimoniale  a  fronte  del rischio generico su titoli di debito per
entrambe  le  valute interessate. Ad esempio, un acquisto (vendita) a
termine  di  valuta  contro  un'altra  valuta determina una posizione
creditoria  sulla  valuta da ricevere e una posizione debitoria sulla
valuta da consegnare, con scadenza pari alla data di liquidazione del
contratto.

  La  copertura  patrimoniale richiesta a fronte del rischio generico
su   titoli   di   debito   si   determina  secondo  quanto  previsto
nell'Allegato   B   -   Tavola  2  e  nelle  relative  istruzioni  di
compilazione.

2.2. Metodo basato sulla durata finanziaria

  Il  procedimento  da seguire per l'utilizzo del metodo basato sulla
durata finanziaria (duration) e' descritto nell'Allegato B.

3. Rischio specifico sui titoli di debito

3.1. Calcolo del requisito patrimoniale

  Il  requisito  patrimoniale  per il rischio specifico sui titoli di
debito  si  calcola  come segue: le posizioni nette in ciascun titolo
del portafoglio di negoziazione di vigilanza, calcolate conformemente
alle  disposizioni  sulla  compensazione, sono suddivise in categorie
omogenee,  in funzione della natura dell'emittente o obbligato, della
presenza  di  garanzie, della eventuale valutazione esterna o interna
del  merito  di  credito e delle durate residue. A ciascuna di queste
categorie  e'  attribuito  un fattore di ponderazione, secondo quanto
indicato nel paragrafo 3.2 o in alternativa nel paragrafo 3.3. Le SIM
utilizzano  la  metodologia  prescelta in via continuativa. Una volta
prescelta  la metodologia ordinaria, non e' piu' possibile utilizzare
quella semplificata.

  La  posizione  netta  ponderata  e' data dal prodotto tra posizioni
nette e corrispondenti fattori di ponderazione per il requisito.

  Il  requisito  patrimoniale  relativo  al rischio specifico e' dato
dalla  somma delle posizioni nette ponderate, senza compensazione tra
posizioni lunghe e corte.

3.2. Metodologia di ponderazione semplificata

  Nell'ambito  di  tale  metodologia,  i fattori di ponderazione sono
riconducibili  a  quelli previsti nel calcolo del rischio di credito,
misurato con la metodologia standardizzata semplificata.

                              Tavola 1

                                  |  FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL
       TIPOLOGIE DI TITOLI        | REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO
---------------------------------------------------------------------
Titoli di debito emessi da        |
soggetti sovrani e banche centrali|                8%
---------------------------------------------------------------------
                                  |                4%
Titoli di debito emessi da        | (1,6% se durata inferiore a tre
intermediari vigilati             |              mesi)
---------------------------------------------------------------------
Titoli di debito emessi da enti   |
del settore pubblico non          |
appartenenti alle amministrazioni |
centrali                          |                8%
---------------------------------------------------------------------
Titoli di debito emessi da Banche |
Multilaterali di sviluppo         |                4%
---------------------------------------------------------------------
Titoli di debito emessi da imprese|
non finanziarie                   |                8%
---------------------------------------------------------------------
Titoli di debito emessi da        |
soggetti, la cui esposizione e'   |
ponderata al 150% ai fini del     |
rischio di credito secondo la     |
metodologia standardizzata        |
semplificata                      |               12%

  Inoltre,  le  SIM utilizzano, per alcune specifiche controparti, le
seguenti ponderazioni.

  I  titoli  di  debito  emessi  dalla  Banca centrale europea, dalle
amministrazioni  centrali  e  dalle banche centrali dei Paesi dell'UE
sono ponderati a zero.

  Quando  le  autorita'  competenti  di un paese terzo, che applicano
disposizioni prudenziali e regolamentari, almeno equivalenti a quelle
comunitarie  assegnano  una  ponderazione  del  rischio dello 0% alle
esposizioni  verso  la  loro amministrazione centrale e la loro banca
centrale  denominate nella valuta locale, le SIM possono applicare la
medesima ponderazione a tali esposizioni.

  Ai  titoli  di debito emessi dalle seguenti banche multilaterali di
sviluppo  e'  attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello
0%:

   - la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
   - la Societa' finanziaria internazionale;
   - la Banca interamericana di sviluppo;
   - la Banca asiatica di sviluppo;
   - la Banca africana di sviluppo;
   - la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
   - la Nordic Investment Bank;
   - la Banca di sviluppo dei Caraibi;
   - la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
   - la Banca europea per gli investimenti (BEI);
   - il Fondo europeo per gli investimenti;
   - l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
   - lo    Strumento   internazionale   di   finanziamento   per   le
vaccinazioni;
   - la Banca islamica di sviluppo.

  Ai   titoli   di   debito   emessi  dalle  seguenti  organizzazioni
internazionali  si  applica  un  fattore  di ponderazione del rischio
dello 0%:

   - la Comunita' europea;
   - il Fondo monetario internazionale;
   - la Banca dei regolamenti internazionali.

3.3. Metodologia di ponderazione ordinaria

  Nella  metodologia  in  questione  i  fattori  di ponderazione sono
riconducibili  a  quelli previsti nel calcolo del rischio di credito,
misurato con rating esterni o interni.

                              Tavola 2

                                  |  FATTORE DI PONDERAZIONE PER IL
       TIPOLOGIE DI TITOLI        | REQUISITO DEL RISCHIO SPECIFICO
---------------------------------------------------------------------
a) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da amministrazioni      |
centrali, emessi da banche        |
centrali, organizzazioni          |
internazionali, banche            |
multilaterali di sviluppo, enti   |
territoriali degli Stati          |
comunitari ai quali e' attribuita |
una ponderazione di rischio dello |
0% ai fini della disciplina sul   |
rischio di credito                |                0%
---------------------------------------------------------------------
b) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da amministrazioni      |
centrali, emessi da banche        |
centrali, organizzazioni          |
internazionali, banche            |
multilaterali di sviluppo, enti   |
territoriali degli Stati          |
comunitari ai quali e' attribuita |
una ponderazione di rischio del   |              0,25%
20% o del 50% ai fini della       |(durata residua inferiore o pari a
disciplina sul rischio di credito |            sei mesi)
---------------------------------------------------------------------
c) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da intermediari vigilati|
ai quali e' attribuita una        |
valutazione corrispondente ad una |
classe di merito 1 o 2 ai fini    |
della disciplina sul rischio di   |                1,00%
credito nella metodologia         | (durata residua maggiore di sei
standardizzata.                   |mesi e inferiore o pari a 24 mesi)
---------------------------------------------------------------------
d) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da intermediari vigilati|
ai quali, indipendentemente dalla |
loro durata originaria, e'        |
attribuita una valutazione        |
corrispondente alla classe di     |
merito 3 ai fini della disciplina |
sul rischio di credito nella      |
metodologia standardizzata, che   |               1,60%
abbiano una durata originaria,    |  durata residua superiore a 24
pari o inferiore a tre mesi       |              mesi)
---------------------------------------------------------------------
e) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da imprese ai quali e'  |
attribuita una ponderazione di    |
rischio del 20% o del 50% ai fini |
della disciplina sul rischio di   |
credito.                          |
---------------------------------------------------------------------
f) Altri titoli qualificati       |
---------------------------------------------------------------------
g) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da governi centrali,    |
emessi da banche centrali,        |
organizzazioni internazionali,    |
banche multilaterali di sviluppo, |
enti territoriali degli Stati     |
membri ai quali e' attribuita una |
ponderazione di rischio del 100%  |
ai fini della disciplina sul      |
rischio di credito.               |
---------------------------------------------------------------------
h) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da intermediari vigilati|
ai quali e' attribuita una        |
ponderazione di rischio del 100%  |
ai fini della disciplina sul      |
rischio di credito.               |                8%
---------------------------------------------------------------------
i) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da imprese ai quali e'  |
attribuita una ponderazione di    |
rischio del 100% ai fini della    |
disciplina sul rischio di credito.|
---------------------------------------------------------------------
j) Titoli di debito emessi da     |
soggetti per i quali non e'       |
disponibile una valutazione del   |
merito di credito fatta dalla ECAI|
prescelta.                        |
---------------------------------------------------------------------
k) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da amministrazioni      |
centrali, emessi da banche        |
centrali, organizzazioni          |
internazionali, banche            |
multilaterali di sviluppo o enti  |
territoriali degli Stati          |
comunitari ai quali e' attribuita |
una ponderazione di rischio del   |
150% ai fini della disciplina sul |
rischio di credito.               |
---------------------------------------------------------------------
l) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da intermediari vigilati|
ai quali e' attribuita una        |
ponderazione di rischio del 150%  |
ai fini della disciplina sul      |
rischio di credito.               |               12%
---------------------------------------------------------------------
m) Titoli di debito emessi o      |
garantiti da imprese ai quali e'  |
attribuita una ponderazione di    |
rischio del 150% ai fini della    |
disciplina sul rischio di credito.|

  Le  posizioni  relative  ai  derivati  che  dipendono  da  tassi di
interesse e tassi di cambio vanno convenzionalmente assoggettate a un
fattore  di  ponderazione per il requisito sul rischio specifico pari
allo  0%.  Nel  caso di contratti derivati con sottostante uno o piu'
titoli  di debito, verra' applicato un fattore di ponderazione per il
requisito   su   rischio   specifico   corrispondente  alla  qualita'
creditizia del sottostante.

  Ai titoli di debito emessi o garantiti da amministrazioni centrali,
emessi  da  banche  centrali,  da enti territoriali e da intermediari
vigilati  denominati in valuta locale a fronte di provvista in valuta
locale e' applicato un fattore di ponderazione dello zero per cento.

  Alle  esposizioni derivanti da operazioni di cartolarizzazione che,
se  allocate  nel  portafoglio immobilizzato, sarebbero soggette a un
fattore  di  ponderazione  pari  al  1250%  va applicato un requisito
patrimoniale pari all'intero importo dell'esposizione stessa.

  Ai fini della Tavola 2, gli "altri titoli qualificati" comprendono:

   a)  posizioni  lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti
per  l'attribuzione  a  una  classe  di merito creditizio di qualita'
elevata (investment grade) nel quadro del metodo standardizzato della
disciplina del rischio di credito;
   b)  posizioni  lunghe e corte in titoli che soddisfano i requisiti
per  l'attribuzione  a  una  classe  di merito creditizio di qualita'
elevata  (investment  grafie)  secondo  l'approccio basato sui rating
interni nell'ambito della disciplina del rischio di credito;
   c)  posizioni  lunghe  e  corte  in  titoli  per  le  quali non e'
disponibile  una valutazione del merito di credito fatta dalla ECAI e
che soddisfano le seguenti condizioni:

    - sono considerate dalla SIM sufficientemente liquide;
    - sono  considerate  dalla  SIM  di  qualita'  creditizia elevata
(investment grade);
    - sono  quotate  almeno  su un mercato regolamentato di uno Stato
comunitario,  o  in  una  borsa di un paese terzo, se quest'ultima e'
riconosciuta dalle Autorita' competenti dello Stato membro;

   d)  posizioni  lunghe  e  corte  in  titoli emesse da intermediari
vigilati  che  sono soggetti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale
equivalenti  a quelli stabiliti dalla normativa comunitaria, che sono
considerate dalla SIM:

    - sufficientemente liquide;
    - di qualita' creditizia elevata (investment grade);

   e)  posizioni  lunghe  e  corte  in  titoli emessi da intermediari
vigilati  ai quali e' attribuita una ponderazione pari al 50% secondo
il  metodo  standardizzato  della  disciplina sul rischio di credito;
tali  intermediari  devono  essere assoggettati a norme in materia di
vigilanza  e  regolamentazione  comparabili  a  quelle previste dalla
vigente regolamentazione comunitaria.

3.4.  Calcolo  del  requisito patrimoniale perle posizioni coperte da
derivati di credito

  Le  SIM  possono ridurre il rischio specifico attraverso l'utilizzo
di  derivati  di  credito. Ai fini del calcolo del requisito a fronte
del  rischio  specifico si distingue tra: 1) operazioni con copertura
riconosciuta  integralmente; 2) operazioni con copertura riconosciuta
all'80%;  3)  operazioni  con copertura riconosciuta parzialmente; 4)
operazioni   con  copertura  non  riconosciuta.  Le  operazioni  sono
classificate  nelle 4 categorie secondo quanto indicato nell'Allegato
C.

4. Contratti derivati di credito

  Ai  fini  del  calcolo del requisito patrimoniale per il rischio di
posizione  va utilizzato l'ammontare nozionale del contratto derivato
sul credito se non diversamente specificato.

  Con  riguardo  al  calcolo  del requisito patrimoniale a fronte del
rischio  specifico  di  contratti derivati diversi dal "total rate of
return  swap",  si  deve utilizzare la durata residua del derivato di
credito in luogo di quella dell'obbligazione.

  Il   trattamento   prudenziale   delle  posizioni  di  "vendita  di
protezione"  e  di  "acquisto  di  protezione" e' determinato secondo
quanto indicato nell'Allegato D.

                             SEZIONE III

             RISCHIO DI POSIZIONE SU TITOLI DI CAPITALE

1. Premessa

  Il  rischio  di posizione relativo a titoli di capitale si articola
in:

   a)  rischio  generico,  che  si  riferisce  al  rischio di perdite
causato da uno sfavorevole movimento generale del mercato;
   b)  rischio specifico, che consiste nel rischio di perdite causate
da  una  sfavorevole variazione del prezzo degli strumenti finanziari
negoziati,    dovuta   a   fattori   connessi   con   la   situazione
dell'emittente.

  La copertura globale richiesta a fronte del rischio di posizione su
titoli  di  capitale  e'  pari  alla  somma  delle  singole coperture
patrimoniali di cui ai paragrafi 2 e 3.

2. Rischio generico su titoli di capitale

  Ai  fini  della  misurazione  del  rischio generico si determina la
posizione netta generale con i criteri che seguono:

   1)  per  ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione
netta creditoria o debitoria;
   2)  si sommano tutte le posizioni creditorie nette e dal totale si
sottraggono   tutte  le  posizioni  debitorie  nette.  La  differenza
determina la posizione netta generale;
   3)  sulla  posizione  netta  generale  si  applica il coefficiente
dell'otto  per  cento  e si determina cosi' la copertura patrimoniale
richiesta  per  il  rischio  generico  su titoli di capitale (riga d,
colonna "rischio generico", della Tavola 2).

    Tavola 2 - Rischio generico e specifico su titoli di capitale

               ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG 28  <----

3. Rischio specifico su titoli di capitale

  Ai  fini  della  misurazione  del rischio specifico, si procede nel
modo seguente:

   1)  per  ciascun titolo di capitale viene determinata la posizione
netta creditoria o debitoria;
   2)  al  totale  delle  posizioni creditorie nette viene sommato il
totale  delle  posizioni  debitorie  nette  e  si  determina cosi' la
posizione lorda generale;
   3)  sulla  posizione lorda generale si applica il coefficiente del
quattro  per  cento  e  si  determina cosi' la copertura patrimoniale
richiesta  per  il  rischio  specifico su titoli di capitale (riga d,
colonna "portafoglio ordinario", della Tavola 2).

  Il  coefficiente di cui al punto 3) e' ridotto al due per cento nel
caso dei titoli quotati in un mercato regolamentato per i quali siano
verificate tutte le seguenti condizioni ("portafoglio qualificato"):

   a)  il  titolo  di  capitale  sia  di un soggetto che abbia emesso
almeno  un titolo di debito negoziato per il quale e' prevista, nelle
Tavole  della  sezione  2,  una ponderazione per il rischio specifico
inferiore  all'8%.  Sono esclusi i titoli per i quali la ponderazione
inferiore all'8% e' ottenuta solo mediante l'applicazione di tecniche
di CRM;
   b)  nessuna  posizione  rappresenti  piu'  del  5  per  cento  del
portafoglio  titoli di capitale della SIM. Sono anmiesse posizioni in
singoli  titoli  superiori al 5 per cento e fino ad un massimo del 10
per cento purche' il complesso di tali posizioni non superi il 50 per
cento del portafoglio titoli di capitale della SIM;
   c)  il titolo di capitale presenti un elevato grado di liquidita';
secondo quanto riportato di seguito.

  E'  considerato di elevata liquidita' il titolo che possiede almeno
una delle seguenti caratteristiche:

   i)  per  i  titoli  negoziati  in Italia, rientrano nel paniere di
riferimento dell'indice S&P/MIB o dell'indice MIDEX;
   ii) per i titoli negoziati in un mercato regolamentato estero:

    - ove  si  tratti  di  titoli  negoziati  in un paese dell'Unione
Europea  o  del  G-10,  presentano  un  elevato  grado di liquidita',
secondo le autorita' competenti del medesimo paese;
    - ove si tratti di titoli negoziati in un paese diverso da quelli
di cui al punto precedente, possiedono un rapporto di turnover almeno
pari  al  7,5%.  Il rapporto di turnover e' definito come il rapporto
tra  il  controvalore dei volumi scambiati negli ultimi sei mesi e la
capitalizzazione  media  nello stesso periodo di tempo. Ai fini della
selezione  dei  titoli  di  capitale  "qualificati",  il  calcolo del
rapporto  di  turnover  deve  essere  ripetuto  almeno ogni sei mesi;
evidenza  dei  dati  presi  a  base del calcolo deve essere mantenuta
presso l'ente per lo stesso periodo.

  Ai  fini  della determinazione del requisito specifico su titoli di
capitale  le  SIM  possono non tenere conto dei contratti derivati su
indici di borsa qualora essi siano negoziati su mercati regolamentati
e riguardino indici ampiamente diversificati. Quest'ultima condizione
ricorre per gli indici:

   - che  si  riferiscono a mercati regolamentati (esclusi gli indici
settoriali) il cui listino comprende almeno duecento titoli;
   - basati  sull'intero  listino  ovvero su un paniere di titoli che
comprende non meno di 30 unita';
   - al  cui  valore  nessuno dei titoli preso a riferimento concorre
con  una  ponderazione  superiore al 10%. Tale soglia e' elevabile al
20%  ove  i  primi  5  titoli  del  paniere cui si riferisce l'indice
ordinati  secondo  il  relativo  "peso" non ne rappresentino piu' del
60%.

5. Contratti derivati su indici di borsa

  Ai  fini  del calcolo del rischio generico e specifico su titoli di
capitale  quotati,  le SIM possono - in alternativa a quanto previsto
alla  sez.  1,  par.  4 - scomporre i contratti derivati su indici di
borsa  (fiitures su indici di borsa e opzioni su indici di borsa e su
firtures  su  indici di borsa) in posizioni in ciascuno dei titoli di
capitale  che  contribuiscono  al  calcolo  dell'indice  oggetto  dei
contratti  medesimi.  Le  posizioni  rivenienti  dalla  scomposizione
dell'indice,  pertanto,  possono  essere  compensate con le posizioni
opposte  negli stessi titoli di capitale ai fini della determinazione
delle posizioni creditorie e debitorie nette.

  E'  ammessa  la compensazione anche se l'insieme delle posizioni in
titoli   di   capitale   che  vengono  compensate  non  riproduce  la
composizione  dell'indice  oggetto  del  contratto, purche' il valore
complessivo  di tali posizioni rappresenti almeno il 90 per cento del
valore  di  mercato dell'indice. La parte del contratto su indice che
non  viene compensata viene considerata alla stregua di una posizione
creditoria o debitoria.

  Il ricorso a tale opzione deve avere carattere continuativo.

  Qualora  le  SIM  scelgano  di  scomporre  i  contratti derivati su
indici,  applicano  una copertura patrimoniale aggiuntiva pari al due
per  cento  del  valore  di  mercato delle posizioni compensate (cfr.
Tavola 2, riga e).

                             SEZIONE IV
              RISCHIO DI POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.

1. Premessa

  Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio
generico   e   specifico  connesso  con  le  quote  di  organismi  di
investimento   collettivo   del  risparmio  (O.I.C.R.)  detenute  nel
portafoglio  di  negoziazione  di vigilanza le SIM possono utilizzare
diverse metodologie. Esse si caratterizzano per il crescente grado di
sotisticatezza   e   sensibilita'   al   rischio  in  relazione  alle
informazioni  di  cui  la  SIM  dispone  in  ordine alla composizione
effettiva del patrimonio dell'O.I.C.R.

  Tali posizioni devono rispettare gli specifici criteri previsti per
la  classificazione  di  uno strumento finanziario nel portafoglio di
negoziazione di vigilanza.

  Le  SIM  possono  avvalersi  di  soggetti  terzi per il calcolo del
requisito  patrimoniale  sul  rischio  di  posizione  sulle  quote di
O.I.C.R. In particolare, tale compito puo' essere attribuito alla SGR
che  gestisce il fondo ovvero alla banca depositaria. Le SIM valutano
attentamente  tale  scelta,  tenendo  conto  della dimensione e della
complessita' dei fondi per i quali e' conferito l'incarico.

  In  particolare,  le SIM che intendono incaricare un altro soggetto
per calcolare il requisito devono:

   - valutare  l'adeguatezza  di  tale soggetto a svolgere il compito
anche in relazione alle caratteristiche degli investimenti del fondo;
   - stipulare   una   convenzione  nella  quale  sono  definiti  con
precisione   i  compiti  relativi  al  calcolo  del  requisito;  sono
disciplinati  le  modalita',  i tempi e le procedure di controllo dei
flussi  informativi  con  cui  il  soggetto  incaricato  del  calcolo
fornisce   alla   SIM   delegante   ogni   elemento  informativo,  la
documentazione e le risultanze dell'attivita' di calcolo effettuata;
   - verificare   con  continuita'  il  rispetto  dei  termini  della
convenzione.

  La  convenzione,  inoltre,  disciplina  le  ipotesi  di revoca e di
rinuncia  dall'incarico,  avendo presente l'esigenza di assicurare la
continuita' nel calcolo del valore del requisito patrimoniale.

  Al  fine  di evitare interruzioni nello svolgimento dei compiti del
soggetto  che  calcola  il  requisito,  l'ipotesi  di sostituzione di
quest'ultimo   e'  disciplinata  nella  convenzione  di  conferimento
dell'incarico,  prevedendo  che, ove l'incarico sia conferito a tempo
indeterminato,  lo stesso possa essere revocato in qualsiasi momento,
mentre  per la rinunzia del "soggetto delegato" occorrera' un termine
di   preavviso  non  inferiore  a  sei  mesi,  inoltre  nella  stessa
convenzione deve essere previsto che l'efficacia della revoca o della
rinunzia  sia  sospesa  sino  a  che un altro soggetto idoneo accetti
l'incarico in sostituzione del precedente.

2. Le metodologie di calcolo del requisito

  Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale a fronte del rischio
di  posizione in quote di O.I.C.R. si considerano le posizioni lunghe
e corte.

  E'  ammessa  la  compensazione preventiva tra le posizioni lunghe e
corte  in quote dello stesso O.I.C.R. Non e' ammessa la compensazione
preventiva  tra  gli investimenti finanziari in cui puo' investire un
O.I.C.R.  e  altre  posizioni  del  portafoglio  di  negoziazione  di
vigilanza (1).
            1) Fa eccezione il metodo della scomposizione integrale.

  Sono  previste  quattro  metodologie  di  calcolo  differenti (cfr.
Allegato  E):  1) scomposizione integrale; 2) scomposizione integrale
semplificata; 3) scomposizione parziale; 4) metodo residuale.

  Le  metodologie  di cui ai punti 1), 2) e 3) costituiscono i metodi
specifici.  Essi possono essere utilizzati solo per le quote di fondi
che  rispettano  i requisiti di ammissibilita' previsti dal paragrafo
3. Per le altre posizioni deve essere utilizzato il metodo residuale.

  In ogni caso, il requisito patrimoniale per il rischio di posizione
generico  e  specifico  non puo' superare il 32% del fair value della
quota.

3. I requisiti di ammissibilita' ai metodi specifici

  Sono considerati ammissibili i fondi emessi da societa' aventi sede
legale  e soggette a vigilanza in uno dei paesi dell'Unione Europea o
del G-10 e che rispettano le seguenti previsioni:

   a) il prospetto del fondo o il documento equivalente deve:

    - indicare   le  tipologie  di  attivita'  in  cui  il  fondo  e'
autorizzato ad investire;
    - indicare  gli  eventuali  limiti  dei singoli investimenti e le
relative metodologie di calcolo;
    - indicare il limite massimo di leva finanziaria; se ammessa;
    - prevedere  una  politica per limitare il rischio di controparte
cui  il  fondo  puo'  esporsi  qualora  possa  negoziare in contratti
derivati OTC e operazioni di pronti contro termine e prestito titoli;

   b)  deve  essere prevista la pubblicazione di un bilancio e di una
relazione   semestrale   idonei  a  rappresentare  le  attivita',  le
passivita', il risultato d'esercizio e l'operativita' del fondo;
   c)  le  quote  dell'O.I.C.R.  devono  poter  essere  rimborsate in
contanti, su richiesta del possessore e su base giornaliera;
   d)  deve  essere prevista la segregazione del patrimonio del fondo
rispetto alle attivita' del gestore dell'O.I.C.R.

  Ulteriore  condizione  per  l'ammissibilita' e' che la SIM effettui
un'adeguata valutazione della rischiosita' del fondo.

  L'utilizzo  dei  metodi  specifici  per  il  calcolo  del requisito
patrimoniale  delle  quote di fondi emessi in Paesi non UE e non G-10
e' subordinato alla preventiva autorizzazione della Banca d'Italia. A
tal  fine  le  SIM  che  intendono  negoziare  tali  strumenti devono
dimostrare che siano rispettati i requisiti precedentemente elencati.

                             CAPITOLO 3
                       RISCHIO DI REGOLAMENTO

1. Premessa

  Il  rischio  di  regolamento  esprime  il  rischio  connesso con la
mancata  consegna  alla  scadenza  del  contratto  dei  titoli, degli
importi  di  denaro o delle merci dovuti, da parte della controparte,
per operazioni relative al portafoglio di negoziazione di vigilanza.

  Il rischio e' connesso:

   a)  per  le transazioni per le quali e' previsto il regolamento di
tipo  "consegna  contro  pagamento"  (DVP - Delivery Versus Payment),
alla differenza tra il prezzo a termine fissato contrattualmente e il
fair  value degli strumenti finanziari, delle valute o delle merci da
ricevere (consegnare);
   b)  per le transazioni per le quali non e' previsto il regolamento
di tipo DVP, al fair value degli strumenti finanziari, delle valute o
delle  merci  trasferito  alla  controparte  per i quali non e' stato
ricevuto  il  corrispettivo, oppure al contante pagato senza ricevere
il sottostante.

  Sono  ricomprese  le  operazioni  relative  a contratti derivati su
titoli,  tassi  di  interesse e merci nonche' a contratti su tassi di
cambio  conclusi  a fini di negoziazione o per coprire componenti del
portafoglio di negoziazione di vigilanza.

  Sono  invece  esclusi  i  contratti di riporto e assimilati nonche'
quelli di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito.

  La  Banca  d'Italia, nel caso di disfunzioni di natura sistemica di
un  sistema  di  regolamento  o  di  compensazione,  puo'  sospendere
l'applicazione  in tutto o in parte dei requisiti patrimoniali per il
rischio  delle operazioni non regolate finche' non venga ripristinato
il regolare funzionamento del sistema stesso. In tal caso, il mancato
regolamento  di  una  transazione  da  parte di un soggetto non viene
considerato  come  una  esposizione in default ai fini del rischio di
credito.

2. Copertura patrimoniale per il rischio di regolamento

2.1. Requisito patrimoniale a fronte di transazioni DVP

  Sulle operazioni indicate nel paragrafo 1 sub a) non regolate dalla
controparte  alla  scadenza  si  calcola  la differenza tra il valore
convenuto  alla scadenza ed il fair value degli strumenti finanziari,
delle valute o delle merci.

  Nel caso in cui il mancato adempimento determina una perdita per la
SIM,  a  partire  dal  5°  giorno  lavorativo  successivo a quello di
scadenza  si  determina  la  copertura  patrimoniale moltiplicando la
differenza  sopra  indicata per i coefficienti riportati nella Tavola
3.

                  Tavola 3 - Rischio di regolamento

 NUMERO GIORNI  |                |                 |
   LAVORATIVI   |    IMPORTO     |                 |
SUCCESSIVI ALLA |(differenza tra |                 |
DATA DI SCADENZA|valore convenuto|  COEFFICIENTE   |    COPERTURA
     DELLA      | e fair value)  | PATRIMONIALE    | PATRIMONIALE
  NEGOZIAZIONE  |      (a)       |       (b)       | (c) = (a) x (b)
---------------------------------------------------------------------
dal 5° al 15°   |                |                 |
giorno          |                |      0,08       |
---------------------------------------------------------------------
dal 16° al 30°  |                |                 |
giorno          |                |       0,5       |
---------------------------------------------------------------------
dal 31° al 45°  |                |                 |
giorno          |                |      0.75       |
---------------------------------------------------------------------
dal 46° giorno  |                |                 |
in poi          |                |        1        |
---------------------------------------------------------------------
TOTALE          |                |                 |

2.2. Requisito patrimoniale a fronte di transazioni non DVP

  Sulle  operazioni  indicate  nel  paragrafo 1 sub b), la SIM che ha
effettuato  il  pagamento  o  la consegna degli strumenti finanziari,
delle  valute  o delle merci e non ha ricevuto il corrispettivo entro
la fine del giorno stesso o, nel caso di operazioni transfrontaliere.
del giorno lavorativo successivo, trattera' il valore trasferito come
un credito nei confronti della controparte.

  Nel  caso  in  cui  l'ammontare  delle  esposizioni derivanti dalle
transazioni  non  regolate  tramite  sistemi  DVP  sia di importo non
significativo,  le  SIM possono utilizzare un fattore di ponderazione
pari al 100%.

  La  SIM  che  ha  effettuato  il  pagamento  o la consegna e non ha
ricevuto  il  sottostante  o  il corrispettivo entro il quarto giorno
lavorativo  successivo  alla  data prevista per l'effettuazione della
prestazione da parte della controparte, dovra' dedurre dal patrimonio
di   vigilanza   l'ammontare  trasferito;  maggiorato  dell'eventuale
differenza  positiva  fra il fair value della transazione e il prezzo
convenuto.

                             CAPITOLO 4
                  RISCHIO SULLE POSIZIONI IN MERCI

1. Premessa

  Le SIM sono tenute a mantenere un apposito requisito patrimoniale a
fronte  del rischio di perdite sulle posizioni in merci in bilancio e
fuori bilancio.

  Il rischio di tasso di interesse e il rischio di cambio non coperti
da  altre disposizioni del presente Capitolo sono inclusi nel calcolo
del  rischio generale su titoli di debito negoziati e nel calcolo del
rischio di cambio.

2. Definizioni

  Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

   - "posizioni  in  merci",  le  operazioni in merci (1) nonche' gli
strumenti  finanziari  derivati  su  merci (future, swap, contratti a
premio  o warrant). Ciascuna posizione in merci e' espressa in unita'
di misura standard;
   - "posizione  in  merci compensata nella stessa fascia", il minore
dei  due importi relativi a una posizione debitoria e a una posizione
creditoria nella stessa fascia di scadenza;
   - "posizione  in  merci  compensata tra due fasce di scadenza", la
posizione  non  compensata  in  merci  di  una  stessa  fascia che e'
compensata  dalla  posizione contraria non compensata in merci di una
fascia di scadenza successiva;
   - "posizione  in  merci  non  compensata di una stessa fascia", la
posizione,  lunga o corta, che residua dalla compensazione effettuata
in una determinata fascia di scadenza;
   - "posizioni  in  merci  non compensate residue", le posizioni non
compensate  in  merci  di  una  stessa  fascia che non possono essere
compensate con una posizione non compensata di segno contrario in una
fascia di scadenza successiva;
   - "posizioni   nella   stessa  merce",  le  posizioni  in  diverse
sottocategorie  di  merci  ove  queste  siano  consegnabili l'una per
l'altra  e  le  posizioni in merci simili nel caso in cui tra esse vi
sia   uno   stretto   rapporto  di  sostituibilita'  e  possa  essere
inequivocabilmente comprovata una correlazione minima dello 0,9 tra i
movimenti di prezzo per un periodo minimo di un anno.
             1) Per operazioni in merci si intendono quelle che danno
          origine  a  diritti  di  detenzione  o  consegna  di  merci
          nell'ambito di transazioni finanziarie.

3. Regole di carattere generale

  Le SIM calcolano la copertura patrimoniale richiesta per il rischio
sulle  posizioni  in  merci  utilizzando  alternativamente  il metodo
semplificato,  il  metodo  basato  sulle  fasce di scadenza ovvero il
metodo   basato   sulle   fasce  di  scadenza  ampliato,  secondo  le
indicazioni illustrate nel paragrafo 5.

  La  scelta  di adottare il metodo basato sulle fasce di scadenza e'
irreversibile  e  la  SIM  non  puo'  tornare  a utilizzare il metodo
semplificato.

  Se  la  posizione  debitoria  in  una merce ha scadenza anteriore a
quella della posizione creditoria, le SIM devono cautelarsi anche nei
confronti  del  rischio  di carenza di liquidita' che potrebbe essere
presente in taluni mercati.

  La  SIM  che  trasferisce  merci  o diritti garantiti relativi alla
proprieta'  di  merci  in  un'operazione  di  vendita  con  patto  di
riacquisto  o  nell'ambito  di  un accordo di concessione di merci in
prestito,  include  dette  merci  nel  calcolo  della  sua  posizione
patrimoniale.

  Le  SIM  che  assumono  posizioni in merci segnalano immediatamente
alla  Banca  d'Italia i casi in cui le loro controparti in operazioni
di  vendita  con patto di riacquisto o di concessione e assunzione di
titoli e merci in prestito non adempiono i loro obblighi.

4.  Imputazione  delle posizioni di particolari contratti derivati su
merci

  Ai  fini della misurazione del rischio su merci, i futures su merci
e  gli  impegni a termine di acquisto o vendita di singole merci sono
considerati sotto forma di importi nozionali quantificati nell'unita'
di  misura  standard.  La  scadenza viene assegnata un funzione della
data di consegna.

  Uno  swap  su  merci  in cui la SIM riceve (paga) un prezzo fisso e
paga (riceve) il prezzo corrente di mercato, e' equiparato nel metodo
basato  su  fasce  di  scadenza ad una serie di posizioni equivalenti
all'importo  nozionale  del contratto; a ciascun pagamento dello swap
deve  corrispondere una posizione iscritta nella pertinente fascia di
scadenza  (cfr.  Tavola  4).  Le  posizioni sono creditorie se la SIM
corrisponde  un  prezzo fisso e riceve un prezzo variabile; debitorie
se la SIM riceve un prezzo fisso e corrisponde un prezzo variabile.

  Gli  swaps  su  merci  le  cui componenti siano costituite da merci
diverse,   sono   riportati   nel   pertinente   prospetto   ai  fini
dell'applicazione del metodo basato sulle fasce di scadenza.

  I contratti a premio su merci o su strumenti derivati su merci sono
equiparati  a  posizioni  di  valore  pari  a  quelle dello strumento
sottostante  cui  il  contratto  a  premio  si riferisce, fatto salvo
quanto  previsto  dal  capitolo  5  in  materia  di trattamento delle
opzioni.  Queste  posizioni  possono  essere compensate con eventuali
posizioni  di  segno  opposto  nelle identiche merci o negli identici
strumenti derivati su merci sottostanti.

5. Calcolo del requisito patrimoniale

5.1. Metodo semplificato

  La SIM che adotta il metodo semplificato rispetta per ogni merce un
requisito patrimoniale pari alla somma dei seguenti elementi:

   a)  il 15 per cento della posizione netta, creditoria o debitoria,
moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce;
   b)  il  3 per cento della posizione lorda, creditoria o debitoria,
moltiplicata per il prezzo a pronti di tale merce.

  Per posizione netta (lorda) si intende la differenza (somma) tra la
posizione creditoria e debitoria della SIM nella stessa merce.

  Il  requisito  patrimoniale  complessivo  della  SIM  per  i rischi
inerenti  alle  merci  risulta dalla somma dei requisiti patrimoniali
calcolati  per ciascuna merce secondo quanto previsto ai porti sub a)
e b).

5.2. Metodo basato sulle fasce di scadenza

  La  SIM  che intende calcolare il requisito patrimoniale secondo il
metodo basato sulle fasce di scadenza ne da' comunicazione alla Banca
d'Italia.

  Il  calcolo  va eseguito distintamente per ciascuna merce. Tutte le
posizioni  nella  stessa  merce,  moltiplicate per il prezzo a pronti
della  merce,  sono  imputate alle pertinenti fasce di scadenza (cfr.
successiva Tavola 4).

  Puo'  essere  imputato  alla  pertinente fascia di scadenza su base
netta  il  saldo tra le posizioni debitorie e creditorie nella stessa
merce,  a  condizione  che queste ultime siano posizioni in contratti
aventi la stessa data di scadenza ovvero siano posizioni in contratti
- negoziati su mercati con date di consegna giornaliere - aventi date
di scadenza distanti tra loro non piu' di dicci giorni.

  Il  requisito  patrimoniale a fronte del rischio per ciascuna merce
risulta,  in base alla pertinente fascia di scadenza, dalla somma dei
seguenti clementi:

   i.  la  somma  delle  posizioni  compensate  in ciascuna fascia di
scadenza  moltiplicate  per  il  coefficiente  di spread del 1,50 per
cento (cfr. colonna 2 della tavola 4);
   ii.  la posizione compensata fra due diverse fasce di scadenza per
ciascuna  fascia in cui venga riportata una posizione non compensata,
moltiplicata per lo 0,6 per cento (coefficiente di riporto);
   iii.  le  posizioni non compensate residue, moltiplicate per il 15
per cento (coefficiente secco).

  Il  requisito  patrimoniale  della  SIM  per i rischi inerenti alle
merci  risultano dalla somma dei requisiti patrimoniali calcolati per
ciascuna merce secondo le modalita' sopra descritte.

             Tavola 4 - Rischio sulle posizioni in merci

     FASCIA DI SCADENZA      |     COEFFICIENTI DI SPREAD (IN %)
             (1)             |                  (2)
         0 <= 1 mese         |                 1,50
        > 1 <= 3 mesi        |                 1,50
        > 3 <= 6 mesi        |                 1,50
        > 6 <=12 mesi        |                 1,50
        > 1 <= 2 anni        |                 1,50
        > 2 <= 3 anni        |                 1,50
          > 3 anni           |                 1,50

5.3. Metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato

  Il  metodo  basato  sulle  fasce  di  scadenza ampliato puo' essere
utilizzato  dalle  SIM  che:  1) svolgono una rilevante attivita' nel
settore  delle merci; 2) hanno un portafoglio merci diversificato; 3)
non  sono ancora in grado di usare modelli interni per il calcolo del
requisito patrimoniale a fronte del rischio di posizione in merci.

  Le  SIM  che  intendono  calcolare il requisito patrimoniale con il
metodo  basato  sulle  fasce  di  scadenza  ampliato  sono  tenute ad
adottare il metodo prescelto in via continuativa.

  Le  SIM  utilizzano  i  coefficienti di spread, di riporto e secchi
riportati nella tavola seguente.

                              Tavola 5

             |   METALLI   |             |             |   ALTRI,
             |  PREZIONI   |             |             | COMPRESI I
             |  (ECCETTO   |   METALLI   |  PRODOTTI   |  PRODOTTI
             |   L'ORO)    |   COMUNI    |  AGRICOLI   | ENERGETICI
---------------------------------------------------------------------
Coefficienti |             |             |             |
spread %     |     1,0     |     1,2     |     1,5     |     1,5
---------------------------------------------------------------------
Coefficienti |             |             |             |
di riporto % |     0,3     |     0,5     |     0,6     |     0,6
---------------------------------------------------------------------
Coefficienti |             |             |             |
secchi %     |      8      |     10      |     12      |     15

  La  metodologia  di  calcolo del requisito e' identica a quella del
metodo basato sulle fasce di scadenza.

                             CAPITOLO 5
                      TRATTAMENTO DELLE OPZIONI

1. Premessa

  Ai  fini  del  calcolo  dei  requisiti patrimoniali per i rischi di
mercato  uno  specifico  trattamento  va  riservato  alle opzioni. Le
opzioni,  infatti, sono prodotti derivati il cui rischio di prezzo e'
difficilmente misurabile, tenuto conto degli errori che si commettono
applicando ad esse sistemi di misurazione di tipo lineare.

  Le  SIM possono utilizzare per il trattamento delle opzioni uno dei
seguenti metodi alternativi:

   - approccio semplificato;
   - metodo delta-plus.

  L'approccio  semplificato  puo'  essere  seguito solo dalle SIM che
hanno  un'operativita'  limitata  e  trattano  esclusivamente opzioni
acquistate.

  Negli  altri  casi  le  SIM  devono adottare il metodo delta-plus e
calcolare   i   requisiti   patrimoniali  per  il  rischio  specifico
separatamente,  moltiplicando  la posizione ponderata per il delta di
ciascuna  opzione  (cfr.  paragrafo  3)  per  i  fattori  di  rischio
specifico stabiliti nel capitolo 2 Sezioni II e III.

  Le coperture patrimoniali cosi' ottenute si aggiungono ai requisiti
patrimoniali per la corrispondente categoria di rischio, vale a dire:
di  posizione su titoli di debito e di capitale (cfr. Capitolo 2), di
cambio  (cfr.  Capitolo 6) e di posizione su merci (cfr. Capitolo 4).
In particolare:

   - nel  caso  in  cui  una  SIM  adotti l'approccio semplificato le
opzioni  vanno escluse dal calcolo del rischio di posizione (generico
e  specifico)  sui  titoli  di  debito  e di capitale, del rischio di
cambio e del rischio di posizione su merci: il requisito patrimoniale
per  l'operativita'  in  opzioni, calcolato in base a tale metodo, si
aggiunge a quelli indicati sopra;
   - nel  caso  in cui una SIM adotti il metodo delta plus le opzioni
vanno   incluse  in  base  alla  posizione  ponderata  per  il  delta
all'interno  del  calcolo di ognuno dei requisiti patrimoniali di cui
sopra.  I  requisiti  patrimoniali per tener conto dei rischi gamma e
voga si calcolano a parte (cfr. paragrafo 3.2).

  Inoltre, le SIM con rilevante operativita' in opzioni tengono sotto
controllo  gli altri rischi connessi a tale operativita', per i quali
non   sono   previsti   requisiti  patrimoniali.  Si  rammentano,  in
particolare,  il  rischio  rho,  dato  dalla  variazione relativa del
valore  dell'opzione  rispetto  al  tasso  di interesse, e il rischio
theta,  dato  dalla  variazione  relativa  del valore dell'opzione in
funzione del tempo.

  Le  SIM  comunicano  preventivamente  alla Banca d'Italia il metodo
prescelto nel trattamento delle opzioni.

2. Approccio semplificato

  Nell'approccio  semplificato le posizioni nn opzioni e nei connessi
strumenti  sottostaliti,  a  pronti  o a termine, sono assoggettate a
requisiti  patrimoniali  calcolati separatamente che inglobano sia il
rischio generico sia il rischio specifico.

  Il  requisito  patrimoniale  calcolato secondo tale approccio e' il
seguente:

   - per  le  posizioni  lunghe associate all'acquisto di opzioni put
oppure per le posizioni corte associate all'acquisto di opzioni call,
il  requisito  patrimoniale  e'  pari  al  valore  di  mercato  dello
strumento  sottostante  moltiplicato per la somma dei coefficienti di
rischio  specifico  e  di  rischio  generico  di  mercato  per  detto
strumento, meno l'eventuale valore intrinseco positivo dell'opzione;
   - per  gli  acquisti  di  opzioni  call oppure per gli acquisti di
opzioni  pul,  il  requisito  patrimoniale  e'  pari  al minore tra i
seguenti due importi:

    1) valore di mercato dello strumento sottostante moltiplicato per
la  somma dei coefficienti di rischio specifico e di rischio generico
di mercato per detto strumento;
    2) valore di mercato dell'opzione.

3. Metodo Delta-Plus

  Il  metodo  delta plus impiega i seguenti parametri di sensibilita'
relativi alle opzioni:

   - "fattore  delta",  che  esprime  il  rapporto  tra la variazione
attesa  del  prezzo  di un'opzione e una piccola variazione di prezzo
dell'attivita' finanziaria sottostante.

  Il  fattore  delta  approssima  la  probabilita'  di  esercizio del
contratto  e  viene  determinato  in base alla formula della derivata
prima  del  valore  corrente  dell'opzione  rispetto  a  quello dello
strumento sottostante.

   - "fattore gamma", che esprime il tasso di variazione del delta;
   - "fattore  vega",  che  esprime  la  sensibilita'  del  valore di
un'opzione al variare della volatilita' del prezzo.

  Tali fattori sono calcolati secondo un modello standard di mercato.
Le   SIM   possono   tuttavia  utilizzare  ulteriori  metodologie,  a
condizione  che  queste  ultime siano comunicate preventivamente alla
Banca d'Italia.

  Le  SIM  che  adottano  il  metodo  delta-plus  devono iscrivere le
opzioni  come  posizioni  pari  al  valore di mercato dello strumento
sottostante  moltiplicato  per  il fattore delta (posizione ponderata
per  il  delta). Tuttavia, poiche' questo fattore non copre in misura
sufficiente  i rischi inerenti alle posizioni in opzioni, ai fini del
computo  del  requisito  patrimoniale  totale le SIM devono calcolare
anche il fattore gamma e il fattore vega.

  I  requisiti patrimoniali per il rischio specifico sono determinati
separataumente  moltiplicando  la posizione ponderata per il delta di
ciascuna  opzione  per  i  fattori di rischio specifico stabiliti nel
capitolo 2 Sezioni II e III.

3.1.  Calcolo  del requisito patrimoniale per il rischio generico del
fattore delta

   Il  requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il delta
relative  ad opzioni su titoli di debito si calcola secondo una delle
procedure descritte nel capitolo 2, sezione II, dopo aver allocato le
posizioni  ponderate  per  il  delta  nelle  fasce temporali indicate
nell'Allegato B.

   Il  requisito  patrimoniale per le opzioni su titoli di capitale e
parti di O.I.C.R. e' calcolato sulle posizioni ponderate per il delta
secondo lo schema indicato nel capitolo 2, sezioni III e IV.

   Il  requisito patrimoniale per le posizioni ponderate per il delta
delle opzioni su posizioni in valuta si basa sul metodo descritto nel
capitolo  6;  quello  per  le  posizioni ponderate per il delta delle
opzioni su merci si basa su uno dei metodi indicati nel capitolo 4.

   Per  gli  altri  derivati  le  SIM  adottano un approccio a doppia
entrata,  con  un'iscrizione  in  corrispondenza della data in cui il
contratto   sottostante  ha  effetto  e  una  seconda  iscrizione  in
corrispondenza della data in cui questo giunge a scadenza (1).

   Le  SIM trattano gli strumenti a tasso variabile con caps o floors
come  una  combinazione  di  titoli  a tasso variabile e una serie di
opzioni di tipo europeo (2).

3.2.  Calcolo  dei requisiti patrimoniali per il rischio generico dei
fattori gamma e vega

  Le  SIM  calcolano  separatamente  il  gamma  e  il  voga  per ogni
posizione in opzioni, comprese quelle di copertura.

  Ai  fini  del  calcolo  dei  requisiti  patrimoniali per il fattore
gamma,  per ogni singola opzione su ciascuno strumento sottostante e'
determinato un "impatto gamma" positivo o negativo.

  Questi  singoli  "impatti  gamma"  sono  sommati per dar luogo a un
"impatto  gamma"  netto,  positivo  o  negativo,  per  ogni strumento
sottostante.  Il  requisito  patrimoniale totale per il gamma e' pari
alla somma del valore assoluto degli "impatti gamma" netti negativi.

  L'"impatto  gamma"  e'  calcolato  secondo uno sviluppo in serie di
Taylor:

                                  1
                   impatto gamma= - * gamma * VU2
                                  2

dove  VU,  che rappresenta la variazione dello strumento sottostante,
e' calcolato come segue:

   - per  le  opzioni connesse a operazioni su tassi di interesse, il
valore di mercato del titolo sottostante o il capitale di riferimento
del  contratto  e'  moltiplicato  per i fattori di ponderazione della
appropriata  fascia  temporale  indicati  nella Tavola 2, colonna (e)
dell'Allegato  B.  Per  le  opzioni connesse a operazioni su tassi di
interesse sono da considerare strumenti sottostanti uguali quelli che
si  riferiscono  alla  stessa  valuta  e  che  sono  ricompresi nella
medesima fascia temporale di cui alla Tavola 1 dell'Allegato B;
   - per  le  opzioni su azioni e indici azionari e per le opzioni su
valute  e  oro..  il valore di mercato dello strumento sottostante e'
moltiplicato per 0,08;
   - per  le  opzioni  su merci, il valore di mercato dello strumento
sottostante e' moltiplicato per 0,15. Per le opzioni su merci sono da
considerare  strumenti  sottostanti  uguali quelli che si riferiscono
alla medesima merce (cfr. capitolo 4, definizione di "posizione nella
stessa merce");
   - per  le opzioni su quote di O.I.C.R., il valore di mercato dello
strumento  sottostante e' moltiplicato per 0,32, nel caso di adozione
del  metodo  residuale per il calcolo del requisito per il rischio di
posizione su quote di O.I.C.R. (3).

  Il   requisito  patrimoniale  per  il  rischio  di  volatilita'  e'
determinato  moltiplicando  la  somma  dei  vega per tutte le opzioni
sullo  stesso  strumento sottostante per una variazione proporzionale
della  volatilita' pari a f 25%. Il requisito patrimoniale totale per
il rischio vega sara' pari alla somma del valore assoluto dei singoli
requisiti calcolati per ciascuno strumento sottostante.

            1) Ad esempio, un'opzione call acquistata su un future di
          tasso  di  interesse a tre mesi per consegna a giugno sara'
          iscritta  in  aprile,  in  base  al  valore corretto per il
          delta,  come una posizione lunga con una durata di 5 mesi e
          una  posizione  corta  con  una durata di 2 mesi. La stessa
          opzione emessa sara' riportata come una posizione lunga con
          una  durata  di 2 mesi e una posizione corta con una durata
          di 5 mesi.
            2)  Ad esempio, il detentore di un'obbligazione triennale
          a  tasso variabile indicizzata al LIBOR a 6 mesi con un cap
          del  15%  considerera' tale titolo come un titolo di debito
          con  revisione  di  tasso a 6 mesi e una serie di 5 opzioni
          call  emesse su un FRA con un tasso di riferimento del 15%,
          iscritta  ciascuna  con  segno  negativo  in corrispondenza
          della data in cui il FRA sottostante acquista effetto e con
          segno  positivo  in corrispondenza della data in cui il FRA
          sottostante giunge a scadenza.
            3)  In  caso  di  adozione  di  uno dei metodi specifici,
          l'impatto  gamma  viene determinato in base alla variazione
          di valore degli investimenti sottostanti.

                             CAPITOLO 6
                          RISCHIO DI CAMBIO

1. Premessa

   Il   rischio  di  cambio  esprime  l'esposizione  della  SIM  alle
oscillazioni   dei   corsi   delle  valute  e  del  prezzo  dell'oro,
indipendentemente dal portafoglio di allocazione delle posizioni.

   Sono  da  assimilare  ai rapporti in valuta le operazioni attive e
passive   che   prevedono   clausole   di   indicizzazione  collegate
all'andamento  dei  tassi  di  cambio con una determinata valuta e le
posizioni in oro e strumenti derivati sull'oro.

   Ai fini del calcolo della copertura patrimoniale per il rischio di
cambio  rileva  la somma delle posizioni creditorie e debitorie nette
in  ciascuna valuta, esclusa quella locale e della posizione netta in
oro ("posizione netta aperta in cambi").

   Sono  escluse  dalla  presente disciplina le SIM la cui "posizione
netta  aperta  in  cambi"  e'  contenuta  entro  il due per cento del
patrimonio di vigilanza.

2. Posizione netta aperta in cambi

  La "posizione netta aperta in cambi" e' determinata:

   1) calcolando la posizione netta in ciascuna valuta nonche' quella
in oro;
   2)  convertendo in euro le posizioni nette sulla base del tasso di
cambio a pronti corrente ovvero del prezzo a pronti dell'oro;
   3)  sommando  separatamente  tutte le posizioni nette creditorie e
tutte le posizioni nette debitorie relative a ciascuna valuta;
   4)  sommando  la  posizione  netta in oro al maggior valore tra la
somma  delle  posizioni  nette  creditorie e la somma delle posizioni
nette debitorie di cui al punto 3).

  Il totale di cui al punto 4) costituisce la "posizione netta aperta
in cambi".

  Nel  calcolo della posizione netta aperta in cambi le valute per le
quali  la  somma  di  tutte  le  attivita'  e passivita', comprese le
operazioni  "fuori bilancio", non supera il 2 per cento del complesso
delle  attivita'  e delle passivita' in valuta della SIM, comprese le
operazioni  "fuori bilancio", sono convertite in euro e aggregate fra
loro come se si trattasse di un'unica valuta ("valute residuali").

  Non  devono  essere  computate  nel  calcolo  della posizione netta
aperta in cambi:

   a)  le  operazioni  a  termine  di acquisto o vendita di titoli in
valuta con regolamento nella valuta di denominazione del titolo;
   b) le attivita' che costituiscono elementi negativi del patrimonio
di vigilanza;
   c) le partecipazioni e le attivita' materiali.

  Le esclusioni di cui alle lettere b) e c) non sono operate nei casi
in  cui  si  tratti  di  operazioni o attivita' coperte globalmente o
specificamente sul mercato a pronti o su quello a termine.

  Le  posizioni  creditorie  e  debitorie lorde sono costituite dalla
somma  di  tutte  le  attivita'  e di tutte le passivita' espresse in
valuta, ivi comprese le operazioni "fuori bilancio".

  Gli  acquisti  di  futures  su  valuta  e sull'oro sono considerati
posizioni creditorie, le vendite posizioni debitorie.

  Fatto  salvo  quanto  previsto  dal capitolo 5 circa il trattamento
delle opzioni:

   - l'acquisto  di  una opzione call e la vendita di una opzione put
sono equiparate a posizioni creditorie su valuta;
   - la  vendita  di una opzione call e l'acquisto di una opzione put
sono equiparate a posizioni debitorie su valuta.

  I  contratti  a  termine  che prevedono lo scambio di valuta contro
valuta  sono equiparati alla combinazione di una posizione creditoria
sulla  valuta  da  ricevere e una posizione debitoria sulla valuta da
consegnare.

  La  posizione  netta (creditoria o debitoria) in ciascuna valuta e'
determinata  dalla  differenza  tra  la  posizione lorda creditoria e
debitoria.

  La  posizione  netta  in oro e' determinata dalla differenza tra la
posizione lorda creditoria e debitoria.

  Le  attivita'  e le passivita' indicizzate al tasso di cambio di un
paniere    di    valute   sono   scomposte   nelle   diverse   valute
proporzionalmente   al   peso  di  ciascuna  valuta  nel  paniere  di
riferimento.

3. Copertura patrimoniale per il rischio di cambio

  La  copertura  patrimoniale  richiesta  per il rischio di cambio e'
determinata  applicando  alla  posizione  netta  aperta  in  cambi il
coefficiente dell'8 per cento.

  Per  uno  schema  di  sintesi  relativo  alla  determinazione della
copertura patrimoniale per il rischio di cambio si veda la Tavola 7.

4.  Calcolo  del requisito prudenziale a fronte del rischio di cambio
per le quote di O.I.C.R.

  Le  posizioni in valuta derivanti dalle quote di O.I.C.R. entrano a
far parte del calcolo della posizione netta generale in cambi assunta
dalle SIM.

  Ai  fini del calcolo del requisito gli intermediari suddividono gli
O.I.C.R. in due categorie: a) fondi di cui l'intermediario conosce le
differenti posizioni in valuta estera; b) altri fondi.

  Le  quote di O.I.C.R. di cui al punto a) devono essere computate ai
fini del calcolo in base alle posizioni effettive in valuta estera.

  Le  quote  di O.I.C.R. di cui al punto b) devono essere considerate
in base al seguente metodo di calcolo:

   - si presume che l'O.I.C.R. sia investito in valuta fino al limite
massimo consentito dal regolamento del fondo. Deve essere considerata
anche  l'esposizione  che si potrebbe raggiungere assumendo posizioni
con  effetto  leva  attraverso  l'O.I.C.R.  A  tal  fine  si  aumenta
proporzionalmente   la   posizione  nelle  quote  dell'O.I.C.R.  fino
all'esposizione massima relativa agli investimenti sottostanti che e'
prevista dal regolamento del fondo;
   - la  posizione  ipotetica  dell'O.I.C.R.  in  valuta estera cosi'
determinata  va  trattata  come una "valuta distinta" e aggiunta alle
altre posizioni in valuta nel seguente modo:

    - per  gli  O.I.C.R.  per  i  quali si conoscono distintamente le
posizioni  lunghe  e  quelle corte, la posizione lunga complessiva va
sommata  alla  posizione  complessiva  aperta  lunga  in  valuta e la
posizione  corta  complessiva va sommata con la posizione complessiva
aperta  corta  in valuta, non consentendo alcuna compensazione tra le
posizioni lunghe e corte;
    - per gli altri O.I.C.R., la posizione sintetica va aggiunta alla
somma  delle  posizioni  nette  lunghe e corte nelle diverse valute e
alla posizione in oro.

  In  ogni  caso  il  requisito  complessivo  per rischio specifico e
rischio  di  cambio su quote di O.I.C.R. non puo' essere superiore al
40%.

               ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG 43  <----

                             CAPITOLO 7
                         RISCHIO DI CREDITO

1. Premessa

  Il   rischio   di   credito  esprime  il  rischio  di  perdita  per
inadempimento dei debitori relativo alle attivita' di rischio diverse
da  quelle che attengono al portafoglio di negoziazione di vigilanza.
Non  costituiscono  attivita'  di  rischio  le  attivita' dedotte dal
patrimonio di vigilanza.

  Per  il  rischio  di  credito,  gli intermediari possono utilizzare
diverse metodologie.

  Le  metodologie basate sui "rating interni" (Internal rating based.
IRB)  consentono  di  calcolare  l'esposizione  al rischio di credito
mediante  l'utilizzo  di un sistema interno di valutazione del merito
creditizio   del   rischio  della  controparte.  Tale  metodologia  -
indirizzata  agli  operatori  maggiormente  sofisticati  - prevede un
processo di riconoscimento da parte della Banca d'Italia.

  La metodologia "standardizzata" associa a ogni posizione esposta al
rischio   di  credito  una  specifica  ponderazione,  determinata  in
funzione della tipologia della controparte e del rating attribuito da
un'agenzia specializzata.

  La  metodologia  "standardizzata  semplificata"  raggruppa tutte le
opzioni  piu' semplici della metodologia standardizzata e consente di
calcolare   la  propria  esposizione  al  rischio  di  credito  senza
utilizzare  i  giudizi  delle  agenzie  di rating. L'utilizzo di tale
metodologia  e'  indicata  per  gli  operatori  con  un'attivita' non
particolarmente  esposta  al rischio di credito e comunque di ridotte
dimensioni.

  Si    descrive    di   seguito   la   metodologia   "standardizzata
semplificata".   Le   SIM   che  intendono  adottare  la  metodologia
standardizzata  fanno riferimento a quanto previsto in materia per le
banche (cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 1, Parte Prima).

  Per  l'utilizzo  dei  modelli interni, le SIM si attengono a quanto
previsto nel successivo capitolo 13.

2. Metodologia standardizzata semplificata

  Le SIM possono calcolare l'esposizione a rischio riferita a diverse
classi di clientela facendo riferimento, in luogo dei rating esterni,
a un'unica ponderazione per ciascuna classe.

  Le  ponderazioni  da  applicare a ciascuna classe di attivita' sono
descritte nella seguente tavola:

                              Tavola 8

           ESPOSIZIONI            |           PONDERAZIONI
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni verso soggetti sovrani|
e banche centrali                 |               100%
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni verso intermediari    | 50% (20 /o se durata inferiore a
vigilati                          |            tre mesi)
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni verso enti del settore|
pubblico non appartenenti alle    |
amministrazioni centrali          |               100%
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni verso Banche          |
Multilaterali di sviluppo         |               50%
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni verso imprese non     |
finanziarie                       |               100%
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni al dettaglio (retail) |
(1)                               |               75%
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni verso organismi di    |
investimento collettivo           |               100%
---------------------------------------------------------------------
Esposizioni deteriorate (2)       |               150%

  Inoltre,  le  SIM utilizzano, per alcune specifiche controparti, le
seguenti ponderazioni.

  Alle    esposizioni   verso   la   Banca   centrale   europea,   le
amministrazioni  centrali  e  le banche centrali dei Paesi dell'UE si
attribuisce una ponderazione dello 0%.

  Quando  le  autorita'  competenti  di  un paese terzo che applicano
disposizioni  prudenziali e regolamentari almeno equivalenti a quelle
comunitarie  assegnano  una  ponderazione  del  rischio dello 0% alle
esposizioni  verso  la  loro amministrazione centrale e la loro banca
centrale  denominate nella valuta locale, le SIM possono applicare la
medesima ponderazione a tali esposizioni.

  Alle esposizioni verso le seguenti banche multilaterali di sviluppo
e' attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

   - la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo;
   - la Societa' finanziaria internazionale;
   - la Banca interaniericana di sviluppo;
   - la Banca asiatica di sviluppo;
   - la Banca africana di sviluppo;
   - la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa;
   - la Nordic Investment Bank;
   - la Banca di sviluppo dei Caraibi;
   - la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo;
   - la Banca europea per gli investimenti (BEI);
   - il Fondo europeo per gli investimenti;
   - l'Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti;
   - lo    Strumento   internazionale   di   finanziamento   per   le
vaccinazioni;
   - la Banca islamica di sviluppo.

  Alle esposizioni verso le seguenti organizzazioni internazionali si
applica un fattore di ponderazione del rischio dello 0%:

   - la Comunita' europea;
   - il Fondo monetario internazionale;
   - la Banca dei regolamenti internazionali.

  Le SIM che utilizzano il metodo standardizzato semplificato possono
-  ai  fini  dell'attenuazione del rischio di credito - sostituire la
ponderazione associata al debitore con quella associata alla garanzia
offerta  o  al  garante.  La ponderazione utilizzata, per la parte di
esposizione  coperta, e' quella prevista per la garanzia o il garante
(2).  La  ponderazione riferita alla parte non coperta da garanzia e'
quella della controparte originaria.

3. Attivita' di rischio

  Rientrano  tra  le  attivita'  di  rischio  soggette alla copertura
patrimoniale per il rischio di credito:

   - le  posizioni  in  strumenti  finanziari  che  fanno  parte  del
portafoglio immobilizzato;
   - ogni  altra  attivita'  non  dedotta dal patrimonio di vigilanza
(valori  in  cassa,  finanziamenti  erogati,  diritti  non  riscossi,
commissioni  da  ricevere,  ratei  attivi,  ...)  connessa a voci del
portafoglio immobilizzato.

  Sono altresi' ricomprese tra le attivita' di rischio:

   - le  disponibilita'  liquide dei clienti depositate presso terzi,
per i quali le SIM prestano una garanzia a favore dei clienti in caso
di insolvenza del depositario;
   - le esposizioni derivanti da operazioni fuori bilancio connesse a
voci  del  portafoglio  immobilizzato  per  un ammontare pari al loro
"equivalente creditizio".

  Non costituiscono attivita' di rischio:

   - gli   strumenti  finanziari  da  consegnare  per  operazioni  da
regolare;
   - le proposte di vendita di strumenti finanziari;
   - i depositi e i finanziamenti da ricevere;
   - i  depositi  e  i finanziamenti da effettuare, nonche' gli altri
strumenti  finanziari da ricevere per operazioni da regolare nel caso
in cui costituiscano rinnovi di rapporti finanziari in essere.

  L'equivalente  creditizio delle garanzie rilasciate e degli impegni
assunti e' determinato moltiplicando il valore nominale delle singole
operazioni  per  un  fattore  di  conversione  che  tiene conto della
probabilita'   che   a   fronte   dell'operazione  si  determini  una
esposizione  creditizia  per  cassa  di  cui viene stimata l'entita'.
Nella tavola 9 e' riportata la classificazione delle garanzie e degli
impegni  in  funzione  del  livello  di  rischio attribuito ("pieno",
"medio" o "basso").

                  Tavola 9 - Fattori di conversione

                                              |FATTORI DI CONVERSIONE
---------------------------------------------------------------------
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO    |
BASSO" - impegni a fornire garanzie revocabili|
in qualsiasi momento e senza preavviso        |          0%
---------------------------------------------------------------------
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO    |
MEDIO/BASSO" - impegni a fornire garanzie di  |
durata originaria non superiore a un anno     |         20%
---------------------------------------------------------------------
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO    |
MEDIO" - prestazioni di cauzioni              |
- facilitazioni in appoggio all'emissione di  |
titoli (N.I.F. e R.U.F.) - lettere di credito |
"stand-by" irrevocabili che non assumano il   |
carattere di sostituti del credito            |         50%
---------------------------------------------------------------------
GARANZIE RILASCIATE E IMPEGNI CON "RISCHIO    |
PIENO" - garanzie rilasciate e impegni        |
irrevocabili assunti nell'esercizio dei       |
servizi di esecuzione di ordini per conto dei |
clienti nonche' di ricezione e trasmissione di|
ordini o mediazione - garanzie con carattere  |
di sostituti del credito - derivati su        |
crediti: impegni derivanti dalla negoziazione |
di derivati su crediti come protection seller |
- lettere di credito "stand-by" irrevocabili  |
che assumano il carattere di sostituti del    |
credito - impegni di acquisto apronti e       |
atermine di titoli e di altri strumenti       |
finanziari diversi dalle valute - depositi (e |
finanziamenti) a pronti e a termine da        |
effettuare - parte non pagata di azioni e     |
titoli sottoscritti - attivita' cedute con    |
obbligo di riacquisto su richiesta del        |
cessionario - "put options" emesse concernenti|
titoli e altri strumenti finanziari diversi   |
dalle valute - altri impegni di finanziamento |
ad utilizzo certo                             |         100%

            1)  Per essere inclusi nel portafoglio "retail" i crediti
          devono soddisfare i criteri di seguito elencati:
             - si  tratta  di  esposizioni  nei  confronti di persone
          fisiche o di piccole e medie imprese;
             - l'esposizione  aggregata  verso un'unica controparte o
          gruppi  di clienti connessi non superi l'1% del portafoglio
          "retail' complessivo;
             - l'esposizione  massima  aggregata nei confronti di una
          singola controparte o gruppi di clienti connessi non ecceda
          la soglia di 1 milione di euro.
            2) Per 'esposizioni deteriorate' si intendono:
             1. le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni
          ristrutturale;
             2. le esposizioni scadute da oltre 90 giorni.
            Per la definizione delle nozioni di cui ai punti 1 e 2 si
          deve fare riferimento alla disciplina di bilancio.
            Fino al 31.12.2011, il limite dei 90 giorni e' spostato a
          180  giorni  per  le  esposizioni  verso  enti  del settore
          pubblico,  imprese nonche' per le esposizioni che rientrano
          nel portafoglio "retail".
            2)  Per  la  ponderazione  del  garante,  si  applicano i
          coefficienti  previsti  nella tavola 8. Per la ponderazione
          della  garanzia,  si fa riferimento a quanto previsto nella
          Circolare  n. 263,  Titolo II, capitolo 2, allegato B. par.
          1.

                             CAPITOLO 8
                       RISCHIO DI CONTROPARTE

1. Premessa

  Il  rischio  di controparte e' il rischio che la controparte di una
transazione risulti inadempiente prima del regolamento definitivo dei
flussi   finanziari  della  transazione  stessa.  Esso  attiene  alle
posizioni  sia  del  portafoglio di negoziazione di vigilanza sia del
portafoglio immobilizzato.

  Il  rischio  di  controparte  e'  un caso particolare di rischio di
credito,  caratterizzato  dal fatto che l'esposizione, a motivo della
natura finanziaria del contratto stipulato fra le parti, e' incerta e
puo'  variare  nel  tempo  in  funzione dell'andamento dei fattori di
mercato  sottostanti.  Inoltre,  il  rischio  di controparte crea, di
regola,  un  rischio di perdita di tipo bilaterale. Infatti il valore
di  mercato  della  transazione  puo'  essere positivo o negativo per
entrambe le controparti.

  Il  rischio di controparte e' connesso a transazioni che presentano
le seguenti caratteristiche: 1) generano una esposizione pari al loro
fair  value positivo; 2) hanno un valore di mercato futuro che evolve
in  funzione  delle variabili di mercato sottostanti; 3) generano uno
scambio di contante oppure lo scambio di strumenti finanziari o merci
contro contante.

2. Requisito patrimoniale per il rischio di controparte

  La  presente  disciplina  definisce esclusivamente le regole per la
quantificazione  del  valore  a rischio, mentre il relativo requisito
patrimoniale e' determinato utilizzando i fattori di ponderazione per
controparte  previsti  dalla  normativa  in  materia  di  calcolo del
rischio di credito. Il requisito patrimoniale e' pari all'8 per cento
delle attivita' di rischio ponderate.

  Il  trattamento del rischio di controparte si applica alle seguenti
tre categorie di transazioni:

   - strumenti  derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa
(OTC);
   - operazioni SFT (securities financing transactions) (1);
   - operazioni con regolamento a lungo termine (2). Tali transazioni
vanno trattate come contratti a termine.

  Le  esposizioni  relative  a  operazioni  poste  in  essere con una
controparte  centrale  e  da  questa non respinte sono fissate pari a
zero  qualora le esposizioni della controparte centrale nei confronti
delle proprie controparti contrattuali siano interamente assistite da
garanzia reale su base giornaliera.

  Sono  considerate  pari  a  zero ai fini del calcolo del rischio di
controparte le esposizioni relative ai:

   - derivati  su  crediti  in  cui  la  SIM  assume  la posizione di
"acquirente  di  protezione",  a  fronte  di  attivita'  allocate nel
portafoglio  immobilizzato  ovvero a fronte di transazioni esposte al
rischio di controparte;
   - derivati  su  crediti  allocati nel portafoglio immobilizzato in
cui  la  SIM  assume  la  posizione di "venditrice di protezione", in
quanto  assoggettati  al  requisito  patrimoniale  per  il rischio di
credito  per  l'intero  valore  nozionale  alla  stregua  di garanzie
rilasciate.

  Le  esposizioni  nei  confronti di o garantite da borse o stanze di
compensazione   di   Stati   comunitari   e  di  altri  Paesi  esteri
riconosciuti  ai  sensi  della  Parte III, Titolo I, Capo I del Testo
Unico   sono   assimilate,   ai  fini  del  calcolo  del  rischio  di
controparte, alle esposizioni verso banche.

3. Metodi per il calcolo del valore delle esposizioni

  Per  il  calcolo del valore dell'esposizione ai fini del rischio di
controparte sono applicabili, a seconda delle transazioni, i seguenti
metodi:

                              Tavola 10

                                  | METODI PER IL CALCOLO DEL VALORE
     CATEGORIE DI ESPOSIZIONI     |         DELL'ESPOSIZIONE
---------------------------------------------------------------------
Derivati OTC                      |1. metodo del valore corrente (3)
---------------------------------------------------------------------
                                  |2. metodo Standardizzato
---------------------------------------------------------------------
                                  |3. metodo dei modelli interni di
                                  |tipo EPE (Expected positive
                                  |Exposure)
---------------------------------------------------------------------
Operazioni SFT                    |1. CRM - metodo semplificato (4)
---------------------------------------------------------------------
                                  |2. CRM - metodo integrale con
                                  |rettifiche di vigilanza per
                                  |volatilita'
---------------------------------------------------------------------
                                  |3. CRM - metodo integrale con
                                  |stime interne delle rettifiche per
                                  |volatilita'
---------------------------------------------------------------------
                                  |4. CRM - metodo dei modelli
                                  |interni di tipo VAR (5)
---------------------------------------------------------------------
                                  |5. metodo dei modelli interni di
                                  |tipo EPE
---------------------------------------------------------------------
Operazioni con regolamento a lungo|
termine                           |1. metodo del valore corrente
---------------------------------------------------------------------
                                  |2. metodo standardizzato
---------------------------------------------------------------------
                                  |3. metodo dei modelli interni di
                                  |tipo EPE

  Il  metodo del valore corrente e' descritto nell'allegato F, le SIM
che intendono utilizzare il metodo standardizzato fanno riferimento a
quanto  previsto  in  materia  nella  Circolare  n. 263,  Titolo  II,
capitolo 3, sezione Il, par. 6.

  Per l'utilizzo dei modelli interni di tipo EPE, le SIM si attengono
a quanto previsto dal capitolo 13 del presente Titolo.

  Il  valore dell'esposizione verso una data controparte e' calcolato
tenendo  conto  degli  eventuali  effetti di attenuazione del rischio
riconosciuti ai sensi della disciplina sulla CRM.

  E'  ammesso  il  riconoscimento  della  compensazione contrattuale,
subordinatamente  al  rispetto dei requisiti stabiliti dalla relativa
normativa (cfr. Allegato F).

            1)  Le  operazioni  SFT comprendono: le operazioni pronti
          contro  termine  attive  e  passive  su  titoli o merci, le
          operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in
          prestito, i finanziamenti con margini.
            2)   Le   operazioni  con  regolamento  a  lungo  termine
          comprendono  le  transazioni  a  termine  nelle  quali  una
          controparte  si  impegna a consegnare (ricevere) un titolo,
          una  merce  o  una  valuta  estera  contro  il  ricevimento
          (consegna)  di contante, altri strumenti finanziari o merci
          con  regolamento  a  una  data  contrattualmente  definita,
          successiva  rispetto  a  quella  prevista  dalla  prassi di
          mercato  per  le  transazioni  della medesima specie ovvero
          rispetto a cinque giorni lavorativi successivi alla data di
          stipula dell'operazione.
            3)  Nel  caso  di  strumenti  derivati  OTC  assistiti da
          garanzie  reali,  il  valore  della garanzia e' determinato
          facendo  ricorso  al  metodo integrale previsto nell'ambito
          della disciplina in materia di tecniche di attenuazione del
          rischio  (cfr.  Circolare  n. 263, Titolo II, cap. 2, Parte
          Prima, Allegato D).
            4) Questo metodo e' applicabile solo alle esposizioni del
          portafoglio immobilizzato.
            5) Questo metodo e' applicabile solo alle esposizioni che
          rientrano  in  accordi quadro di compensazione riconosciuti
          ai  sensi  della  disciplina  CRM  (cfr.  Circolare n. 263,
          Titolo II, cap. 2, Parte Prima, Allegato C).

                             CAPITOLO 9
                      CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Premessa

  La   presente   disciplina  e'  diretta  a  limitare  i  rischi  di
instabilita'  delle  SIM  connessi a esposizioni di importo rilevante
rispetto al patrimonio di vigilanza.

  Sono  stabiliti  limiti  con riferimento sia all'entita' dei rischi
nei   confronti   della   singola   controparte,   sia  all'ammontare
complessivo  delle esposizioni di maggiore importo: la disciplina sui
grandi  rischi  si  propone,  sotto  il primo profilo; di limitare la
potenziale  perdita  massima  che  la  SIM potrebbe subire in caso di
insolvenza di una singola controparte; sotto il secondo, di mantenere
un  soddisfacente  grado  di  frazionamento  del  rischio  di  natura
creditizia.

  I  limiti,  commisurati  al  patrimonio  di vigilanza, riguardano i
rischi  assunti  a  qualunque  titolo  nei  confronti  della medesima
controparte  (titoli  emessi detenuti in portafoglio, esposizione per
operazioni su strumenti derivati, finanziamenti erogati, ecc.).

  La  disciplina  prevede,  inoltre,  che  i  rischi nei confronti di
singoli  clienti  della  medesima SIM siano considerati unitariamente
qualora  tra  i  clienti  stessi  sussistano connessioni di carattere
giuridico o economico.

  Al  fine  di  preservare  una sana e prudente gestione, limiti piu'
stringenti  sono  previsti  nei  confronti dei soggetti che detengono
partecipazioni   rilevanti  nel  capitale  della  SIM  nonche'  delle
societa'   nelle  quali  la  SIM  possiede  quote  significative  del
capitale.

  Il   rispetto  dei  limiti  quantitativi  previsti  in  materia  di
concentrazione  dei  rischi  non  elimina  gli effetti dell'eventuale
insolvenza  dei  maggiori  clienti sull'equilibrio patrimoniale della
SIM.   E'   quindi   importante  procedere  con  particolare  cautela
nell'assunzione  di  esposizioni  di importo rilevante, valutando con
rigore  il  merito  creditizio  e seguendo con attenzione l'andamento
economico dei clienti.

  In  mancanza  di adeguate strutture per la selezione e il controllo
della  maggiore  clientela;  la  Banca d'Italia si riserva di fissare
limiti piu' stringenti di quelli previsti in via generale.

2. Definizioni

  Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

   - "cliente",  il  singolo  soggetto  ovvero  il "gruppo di clienti
connessi" nei cui confronti vengono assunti rischi;
   - "esposizione  del  portafoglio di negoziazione di vigilanza", la
somma di tutte le esposizioni nei confronti di un cliente costituite:

    - dalla  somma delle posizioni nette lunghe, determinate ai sensi
del  capitolo  2 in ciascuno degli strumenti emessi dal cliente o dal
gruppo  di  clienti  connessi  in  questione,  che  fanno  parte  del
portafoglio di negoziazione di vigilanza;
    - dalle  esposizioni relative al rischio di regolamento di cui al
capitolo 3 e al rischio di controparte di cui al capitolo 8;

   - "esposizione   totale",   l'esposizione   del   portafoglio   di
negoziazione di vigilanza e la somma di tutte le attivita' di rischio
nei  confronti  di  un  cliente,  determinate con le stesse modalita'
utilizzate per le attivita' di rischio soggette al rischio di credito
(cfr. capitolo 7);
   - "grandi  rischi",  le  posizioni  di  rischio  di importo pari o
superiore al 10 per cento del patrimonio di vigilanza;
   - "gruppo   di   clienti   connessi",  due  o  piu'  soggetti  che
costituiscono  un  insieme  unitario  sotto il profilo del rischio in
quanto:

    - uno  di essi ha un potere di controllo sull'altro o sugli altri
(connessione "giuridica") (1);

   ovvero,

    - indipendentemente  dall'esistenza  di  rapporti di controllo di
cui  al  precedente  alinea,  esistono,  tra  i soggetti considerati,
legami  tali  che, con tutta probabilita', se uno di essi si trova in
difficolta'  finanziarie  l'altro,  o  tutti  gli  altri,  potrebbero
incontrare   difficolta'   di   rimborso   dei   debiti  (connessione
"economica");

   - "posizione   di  rischio",  l'esposizione  totale  ponderata  in
considerazione  della  natura  della  controparte  debitrice  e delle
eventuali garanzie acquisite;
   - "soggetti collegati":

    - l'"azionista  rilevante",  vale  a dire il soggetto che, in via
diretta  o  indiretta,  detiene  almeno  il 15 per cento del capitale
sociale,  o  comunque  il  controllo,  della  SIM  o  della  societa'
capogruppo del gruppo bancario o di SIM di appartenenza;

   ovvero,

    - le  "societa'  partecipate in misura rilevante", vale a dire le
societa'  partecipate  dalla  SIM  in  misura non inferiore al 20 per
cento del capitale o comunque controllate.

3. Calcolo dell'esposizione totale e della posizione di rischio

  Nella  determinazione  dell'esposizione  totale nei confronti di un
singolo  cliente  o  di un gruppo di clienti connessi, le attivita' a
rischio sono valorizzate con i seguenti criteri:

   - le  esposizioni  relative  ai  crediti per cassa, alle attivita'
diverse   da   quelle   di   negoziazione  per  conto  proprio  e  di
collocamento,   al   portafoglio   immobilizzato   (ivi  comprese  le
componenti  reddituali  connesse)  nonche' alle garanzie rilasciate e
agli impegni sono computate al valore di bilancio;
   - le  esposizioni  relative  ai  contratti  derivati (ivi compresi
quelli  riconducibili  al  portafoglio  immobilizzato) sono computate
secondo  quanto previsto per il rischio di controparte (cfr. capitolo
8);
   - le  posizioni  nette  relative al portafoglio di negoziazione di
vigilanza   sono  determinate  seguendo  le  modalita'  indicate  nel
capitolo 2. A tal fine:

    a)  alle  posizioni  rivenienti  da operazioni di collocamento si
applicano  i  coefficienti  di  riduzione  previsti  dal  capitolo 2,
sezione I, par. 5;
    b) le posizioni nette sono valorizzate al fair value;

   - le  esposizioni  relative ai rischi di regolamento e controparte
sono determinate con le modalita' indicate nei capitoli 3 e 8.

  Per  determinare  la posizione di rischio, l'esposizione totale nei
confronti di un singolo cliente o di un gruppo di clienti connessi va
ponderata  sulla  base di quanto previsto dalla disciplina in materia
di rischio di credito (cfr. Capitolo 7) (2).

4. Limiti di concentrazione del rischio

  L'ammontare  complessivo  dei  grandi  rischi va contenuto entro il
limite globale di otto volte il patrimonio di vigilanza.

  Ciascuna   posizione  di  rischio  va  contenuta  entro  il  limite
individuale del 25 per cento del patrimonio di vigilanza.

  Il  limite individuale e' ridotto al 20 per cento quando il cliente
e' un soggetto collegato.

  Le  SIM appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata da
parte  di  Autorita'  di vigilanza di paesi dell'UE o appartenenti al
G-10  non  sono soggette ai limiti sopra indicati ma unicamente ad un
limite individuale pari al 40% del patrimonio di vigilanza.

  I  limiti  non  si applicano ai rapporti intercorrenti tra societa'
appartenenti al medesimo gruppo sottoposto a vigilanza consolidata.

  Le   posizioni  di  rischio  relative  alle  sole  esposizioni  del
portafoglio  immobilizzato  non  possono mai eccedere i limiti di cui
sopra,   calcolati   utilizzando  come  denominatore  il  "patrimonio
rettificato di secondo livello" (cfr. Capitolo 12).

5.  Superamento dei limiti di concentrazione e copertura patrimoniale
aggiuntiva

  I  limiti  di  concentrazione  possono essere superati a condizione
che:

   - il  superamento sia dovuto esclusivamente a posizioni di rischio
relative ad esposizioni del portafoglio di negoziazione di vigilanza;
   - qualora  siano trascorsi al massimo 10 giorni dal momento in cui
si  e'  verificato  il  superamento, l'esposizione del portafoglio di
negoziazione  di  vigilanza  non superi cinque volte il patrimonio di
vigilanza;
   - qualora  siano  trascorsi  oltre  10  giorni,  il  complesso dei
superamenti  di  cui  si  tratta  sia  contenuto  entro  sei volte il
patrimonio di vigilanza.

  Per  ciascun  superamento  di  cui sopra e' richiesta una copertura
patrimoniale    aggiuntiva   calcolata   secondo   quanto   riportato
nell'allegato G.

            1)  Ferma restando la responsabilita' della SIM in ordine
          alla   corretta   individuazione   del  gruppo  di  clienti
          connessi,  occorre  fare  come  minimo  riferimento,  per i
          rapporti  tra societa', alle ipotesi di controllo rilevanti
          in  materia  di  bilanci  consolidati,  cosi' come definite
          dall'art.  26  del  d.lgs.  n. 127/91  e,  per  le societa'
          bancarie e finanziarie, dall'art. 23 T.U. bancario.
            2)  Ai fini della ponderazione delle posizioni di rischio
          le posizioni scadute sono ponderate al 100 per cento.

                             CAPITOLO 10
                          RISCHI OPERATIVI

1. Premessa

  Il  rischio operativo esprime il rischio di perdite derivanti dalla
inadeguatezza  o  dalla  disfunzione  di  procedure,  risorse umane e
sistemi   interni,   oppure   da  eventi  esogeni.  Tale  definizione
ricomprende  il  rischio  legale;  non  sono  invece inclusi i rischi
strategici e di reputazione.

  Allo scopo di fronteggiare i rischi operativi le SIM devono dotarsi
di:

   - adeguati  meccanismi  di  governo  societario,  ivi compresa una
chiara  struttura  organizzativa,  con  linee  di responsabilita' ben
definite, trasparenti e coerenti;
   - processi   efficaci   per  l'identificazione,  il  monitoraggio,
l'attenuazione  e la valutazione dei rischi operativi ai quali sono o
potrebbero essere esposti nonche' di adeguati meccanismi di controllo
interno, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

  I  processi  e  i meccanismi di cui sopra devono tenere conto delle
dimensioni  aziendali nonche' della natura e della complessita' delle
attivita' svolte e dei connessi profili di rischio operativo.

2. Calcolo del requisito patrimoniale

  A  fronte  dei rischi operativi le SIM devono detenere un requisito
patrimoniale,  da  calcolare  in  base  a  uno  dei metodi di seguito
enunciati:

   - metodo base (BIA - Basic Indicator Approach);
   - metodo standardizzato (TSA - Traditional Standardised Approach);
   - metodi avanzati (AMA - Advanced Measurement Approaches).

3. Metodo base

  Nel  metodo  base il requisito patrimoniale e' pari al 15 per cento
della   media   delle   ultime   tre  osservazioni  su  base  annuale
dell'"indicatore  rilevante"  (1).  Quest'ultimo e' rappresentato dal
"margine di intermediazione" (2).

  Qualora  una  di  tali  osservazioni risulti negativa o nulla, tale
dato  non  viene  preso  in  considerazione nel calcolo del requisito
patrimoniale  complessivo. Il requisito viene quindi determinato come
media delle sole osservazioni aventi valore positivo.

  Qualora  il  dato  relativo  all'indicatore  rilevante,  per alcune
osservazioni  del  triennio  di riferimento, non sussista, il calcolo
del  requisito  va  determinato  sulla  base  della  media delle sole
osservazioni disponibili (3).

  Nel  primo  esercizio  di  attivita'  l'"indicatore  rilevante"  e'
rappresentato   dal   "margine  di  intermediazione"  risultante  dal
bilancio di previsione annuale.

  In  caso  di  cessione  o acquisizione di segmenti di operativita',
tali  eventi incidono sul calcolo del requisito patrimoniale soltanto
a  partire dalla data di perfezionamento dell'evento e non comportano
pertanto modifiche a ritroso dell'indicatore rilevante.

4. Metodo standardizzato e metodi avanzati

  Le SIM che intendono utilizzare il metodo standardizzato o i metodi
avanzati fanno riferimento a quanto previsto in materia per le banche
(cfr. Circolare n. 263, Titolo II, cap. 5).

  Le  SIM  che  non  appartengono a gruppi possono accedere al metodo
standardizzato e ai metodi avanzati se dispongono di un patrimonio di
vigilanza non inferiore a € 2.5 milioni.

  Per  l'utilizzo  dei  metodi avanzati, le SIM si attengono a quanto
previsto nel capitolo 13 del presente Titolo.

            1)  Ai  fini del calcolo del requisito relativo a periodi
          infrannuali,    ciascuna    osservazione    dovra'   essere
          determinata  in  base  ai  valori dell'indicatore rilevante
          riferito ai 12 mesi precedenti. Ad esempio, il requisito al
          31  marzo  dell'anno  T  viene  determinato  come media dei
          valori dell'indicatore rilevante riferito ai periodi dal 1°
          aprile  T-3  al 31 marzo T-2, dal 1° aprile T-2 al 31 marzo
          T-1, dal 1° aprile T-1 al 31 marzo T.
            2) Somma algebrica delle voci da 10 a 100 dello schema di
          conto   economico   del   bilancio  delle  SIM  di  cui  al
          Provvedimento della Banca d'Italia del 14.2.2006.
            3) Il requisito va calcolato utilizzando esclusivamente i
          valori  dell'indicatore  rilevante  determinato  in base ai
          principi contabili IAS/IFRS.

                             CAPITOLO 11
                            ALTRI RISCHI

1. Copertura patrimoniale a fronte degli altri rischi

  Sui  costi  operativi  fissi  risultanti  dal  bilancio dell'ultimo
esercizio  si  applica una copertura patrimoniale nella misura del 25
per  cento.  La Banca d'Italia ha facolta' di ridurre tale obbligo in
caso  di  modifica  sostanziale dell'attivita' rispetto all'esercizio
precedente.

  I  costi  operativi  fissi, ove nella nota integrativa nel bilancio
non  ne  siano  dettagliatamente  indicati  gli  importi  e i criteri
seguiti  per  la  loro determinazione, sono rappresentati dalla somma
delle  voci  "Spese amministrative" e "Altri oneri di gestione" dello
schema  di  conto economico individuale di cui al Provvedimento della
Banca d'Italia del 14 febbraio 2006.

  Nel   primo   esercizio  di  attivita'  si  applica  una  copertura
patrimoniale  nella misura del 25 per cento dei costi operativi fissi
indicati nel bilancio di previsione annuale.

                             CAPITOLO 12
                       PATRIMONIO DI VIGILANZA

1. Premessa

  Il patrimonio di vigilanza e' calcolato come somma algebrica di una
serie  di  elementi  positivi  e negativi la cui computabilita' viene
ammessa,  con  o  senza  limitazioni a seconda dei casi, in relazione
alla  qualita'  patrimoniale riconosciuta a ciascuno di essi, secondo
le disposizioni che seguono.

  Gli  elementi  positivi  che  concorrono  alla  quantificazione del
patrimonio  devono poter essere utilizzati senza restrizioni o indugi
per  la copertura dei rischi e delle perdite aziendali nel momento in
cui  tali rischi o perdite si manifestano. L'importo di tali elementi
e' depurato degli eventuali oneri di natura fiscale.

  Le  singole  voci  del patrimonio di vigilanza vanno determinate in
maniera  coerente  con  la  normativa  di bilancio, tenendo conto dei
"filtri  prudenziali".  I  "filtri  prudenziali"  sono  correzioni di
vigilanza  apportate alle voci del patrimonio netto di bilancio, allo
scopo  di  salvaguardare la qualita' del patrimonio di vigilanza e di
ridurne  la  potenziale  volatilita'  indotta  dall'applicazione  dei
principi contabili internazionali (di seguito "IAS/IFRS").

2. Definizioni

  Ai  fini  della disciplina del presente capitolo si definiscono, in
via generale:

   - "partecipazione",  il  possesso  da  parte dell'intermediario di
azioni o quote:

    a)  nel  capitale  di societa' controllate (1) o che, realizzando
una  situazione di legame durevole con altre societa', sono destinate
a sviluppare le attivita' del partecipante;
    b)  o che comunque attribuisce la titolarita' dei diritti di voto
nell'assemblea  ordinaria  o di quote di capitale pari o superiori al
10  per  cento,  nel  caso  di  partecipazioni in societa' bancarie o
finanziarie,  o  al  20  per  cento,  nel  caso  di partecipazioni in
societa'  di assicurazione. Ai fini del calcolo dei diritti di voto o
delle  quote  di  capitale possedute si considerano anche le azioni o
quote  eventualmente  rivenienti  da  interessenze  classificate  nel
portafoglio di negoziazione di vigilanza;

   - "societa'   di   assicurazione",   l'impresa  di  assicurazione,
l'impresa  di  riassicurazione  nonche' la societa' di partecipazione
assicurativa.
             (1)  A  tali fini rilevano anche situazioni di controllo
          congiunto con altri soggetti in base ad appositi accordi.

3. Calcolo del patrimonio di vigilanza

   Il patrimonio di vigilanza riferito al mese di dicembre di ciascun
anno  e' calcolato secondo i criteri del bilancio di esercizio, anche
nel caso in cui non sia stato ancora approvato.

   A  tal  fine,  gli amministratori procedono alla valutazione delle
attivita'  aziendali  risultanti  dalla  situazione  in  essere al 31
dicembre,  alla determinazione dei fondi e alla quantificazione delle
riserve  secondo  la  previsione  di attribuzione dell'utile relativo
all'esercizio chiusosi alla suddetta data.

   Sono  tempestivamente  comunicate alla Banca d'Italia le eventuali
variazioni  che dovessero essere successivamente apportate in sede di
approvazione del bilancio e di attribuzione dell'utile.

   Queste disposizioni si applicano anche alle SIM che, ai fini della
redazione  del  bilancio,  chiudono  i  conti  in data diversa dal 31
dicembre.  Pertanto  nel calcolo del patrimonio di vigilanza relativo
alla  fine  dell'anno queste devono procedere alle valutazioni e alle
movimentazioni dei fondi e delle riserve con riguardo alla situazione
riferita al 31 dicembre.

   Le  disposizioni  precedenti si applicano anche per il calcolo del
patrimonio  di  vigilanza riferito al mese di giugno di ciascun anno.
Pertanto,  gli  amministratori procedono nuovamente, ai soli fini del
calcolo  patrimoniale  e  in base ai medesimi criteri adottati per la
redazione  del  bilancio, alle pertinenti valutazioni delle attivita'
aziendali  risultanti  dalla  situazione in essere al 30 giugno, alla
quantificazione  delle  riserve,  alla  deterrinazione  dei  fondi  e
all'attribuzione dell'utile semestrale.

   In  assenza del descritto atto formale dell'organo amministrativo,
il patrimonio riferito al 31 dicembre e al 30 giugno andra' calcolato
senza  tener  conto dei relativi risultati reddituali (fermo restando
che   una  volta  intervenuta  tale  delibera  il  dato  inizialmente
trasmesso dovra' essere rettificato).

   L'ammontare  degli  utili  annuali  e  semestrali  che, secondo le
modalita'  sopraindicate,  entrano  nel  calcolo  del  patrimonio  di
vigilanza  e'  preventivamente  verificato dall'organo di controllo e
dai revisori esterni.

4. Struttura del patrimonio di vigilanza

4.1. Patrimonio di base

  Il  capitale  versato  e  le  riserve  costituiscono  gli  elementi
patrimoniali  di  qualita' primaria. Il totale dei suddetti elementi,
previa  deduzione  delle  azioni di propria emissione in portafoglio,
delle  attivita'  immateriali,  delle perdite di esercizi precedenti,
delle   perdite   di   rilevante  entita'  verificatesi  in  comparti
dell'attivita' aziendale diversi dalla negoziazione per conto proprio
nell'esercizio  in  corso  e  dei  "filtri  prudenziali negativi" del
patrimonio  di  base  (cfr.  par.  5),  costituisce il "patrimonio di
base".  Tale  aggregato  viene  ammesso nel computo del patrimonio di
vigilanza senza alcuna limitazione.

  Entro  il  limite  del 20% possono rientrare nel patrimonio di base
gli  strumenti  innovativi  di  capitale  (cfr.  allegato H, par. 1).
Nell'ambito  di  tale  limite gli strumenti che prevedono clausole di
revisione  automatica  del  tasso  di  remunerazione  (c.d.  step-up)
connesse con la facolta' di rimborso o clausole di altro tipo atte ad
incentivare   il  rimborso  da  parte  dell'emittente  devono  essere
contenuti  nel  limite  pari  al  15  per  cento  dell'ammontare  del
patrimonio  di  base comprensivo degli strumenti stessi. Le eventuali
eccedenze possono essere computate nel patrimonio supplementare, alla
stregua di strumenti ibridi di patrimonializzazione

  La  Banca d'Italia puo' richiedere che vengano portati in deduzione
ulteriori   elementi   che,  per  le  loro  caratteristiche,  possano
determinare un "annacquamento" del patrimonio di base.

4.2. Patrimonio supplementare di secondo livello

  Le riserve da valutazione (1), gli strumenti innovativi di capitale
non  computati  nel  patrimonio  di  base,  gli  strumenti  ibridi di
patrimonializzazione   e   le   passivita'   subordinate  con  durata
originaria  non  inferiore  a 5 anni costituiscono, nei limiti e alle
condizioni   stabilite   nell'allegato   H,   par.  2,  gli  elementi
patrimoniali di qualita' secondaria. A questi si aggiungono i "filtri
prudenziali"  positivi del patrimonio supplementare (cfr. par. 5). Il
totale dei suddetti elementi costituisce il "patrimonio supplementare
di  secondo  livello".  Tale aggregato e' computabile entro il limite
massimo   rappresentato   dall'ammontare   del  patrimonio  di  base;
tuttavia, le passivita' subordinate di cui sopra non possono eccedere
il 50 per cento del patrimonio di base.

  Le  SIM  che  utilizzano  metodi IRB (internal rating based) per il
calcolo  del  requisito  patrimoniale a fronte del rischio di credito
computano   anche   l'eccedenza  delle  rettifiche  di  valore  nette
complessive rispetto alle perdite attese, nei limiti dello 0,6% delle
attivita' ponderate per il rischio di credito.
            (1)   Tali   riserve  sono  computqabili  nel  patrimonio
          supplementare secondo quanto previsto nelle regole relative
          ai filtri prudenziali (cfr. part. 5).

4.3. Patrimonio rettificato di secondo livello

  Si   definisce   "patrimonio   rettificato   di   secondo  livello"
l'aggregato  costituito  dal  patrimonio  di  base  e  dal patrimonio
supplementare  di secondo livello, dedotte le componenti indicate nel
successivo paragrafo 4.5.

4.4. Patrimonio supplementare di terzo livello

  Oltre  agli  elementi  indicati  nei paragrafi precedenti, evitando
duplicazioni  nel computo, sono inclusi nel patrimonio di vigilanza i
seguenti  elementi  che costituiscono il "patrimonio supplementare di
terzo livello":

   a)  per  le  SIM  autorizzate  all'esercizio, anche disgiunto, dei
servizi  di cui all'art. 1, comma 5 del Testo Unico, lettere a) e c),
la  somma  algebrica  dei  proventi  e  delle  perdite  nonche' delle
plusvalenze  e  delle  minusvalenze  sul portafoglio di negoziazione,
rilevati  dall'inizio  dell'esercizio  successivo  a  quello  il  cui
bilancio  sia  gia'  stato  approvato  e  derivanti  da operazioni in
bilancio  e  "fuori  bilancio" concluse nell'ambito della prestazione
dei  servizi  di  negoziazione  in conto proprio nonche' su strumenti
finanziari  oggetto  della prestazione del servizio di sottoscrizione
e/o  collocamento  con  assunzione  a  fermo ovvero con assunzione di
garanzia  svolti  dalla  SIM. In caso di valore positivo, il suddetto
aggregato  e' decurtato degli eventuali oneri fiscali, dell'ammontare
stimato  dei  dividendi  da  distribuire  a fine esercizio e di altri
prevedibili oneri;

   Tale  aggregato,  che puo' assumere valore positivo o negativo, e'
computato senza alcuna limitazione nel patrimonio di vigilanza;

   b)  per  tutte  le  SIM,  le  passivita'  subordinate  con  durata
originaria  non  inferiore  a  2  anni,  nei limiti e alle condizioni
stabilite  nell'allegato  H, par. 2. Esse sono computabili al massimo
entro  il  150  per  cento del patrimonio di base che residua dopo la
copertura  del requisito patrimoniale per il rischio di credito (cfr.
capitolo  7)  e  per  il  rischio  operativo  (cfr.  capitolo 10). In
particolari  circostanze,  previo  consenso  della Banca d'Italia, il
limite  di  cui  sopra puo' essere elevato al 250 per cento. In luogo
delle  passivita'  subordinate  di  cui alla presente lettera, le SIM
possono  includere  nel  patrimonio supplementare di terzo livello un
pari  ammontare  di  elementi del patrimonio supplementare di secondo
livello.

4.5. Elementi da dedurre

4.5.1. PARTECIPAZIONI FINANZIARIE

  Sono  dedotti  per la meta' dall'ammontare del patrimonio di base e
per  la  meta' dall'ammontare del patrimonio supplementare di secondo
livello:

   a)  le  partecipazioni  in  banche,  IMEL  e  societa' finanziarie
superiori  al 10 per cento del capitale sociale dell'ente partecipato
e  gli  strumenti  innovativi  di  capitale,  gli strumenti ibridi di
patrimonializzazione e le attivita' subordinate verso tali enti (1);
   b) le partecipazioni in banche, IMEL e societa' finanziarie pari o
inferiori  al  10  per  cento del capitale dell'ente partecipato, gli
strumenti   innovativi   di   capitale,   gli   strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione  e  le  attivita'  subordinate  verso tali enti,
diversi  da  quelli indicati alla precedente lettera a), anche se non
partecipati.  Tali  interessenze  sono  dedotte per la parte del loro
ammontare  complessivo che ecceda il 10 per cento del valore positivo
del patrimonio di base e supplementare di secondo livello;
   c)  le partecipazioni in societa' di assicurazione e le passivita'
subordinate emesse da tali societa'.

  Gli  strumenti  innovativi  di  capitale,  gli  strumenti ibridi di
patrimonializzazione   e   le   attivita'  subordinate,  indicati  ai
precedenti punti a), b) e c) sono dedotti se computati nel patrimonio
di vigilanza degli emittenti.

  Le  partecipazioni,  gli  strumenti  innovativi  di  capitale,  gli
strumenti  ibridi  di patrimonializzazione e le attivita' subordinate
vanno  dedotti  in  base  al  loro  valore di bilancio. Tuttavia, con
riferimento  alle  attivita' classificate in bilancio nel portafoglio
"attivita'  finanziarie  disponibili  per  la  vendita", l'importo da
dedurre  e  al  lordo  (al  netto)  della  riserva  negativa (riserva
positiva) rilevata in bilancio sulle medesime attivita'.

  Se  gli  elementi  da dedurre dal patrimonio supplementare superano
l'ammontare  del  patrimonio  stesso,  l'eccedenza  viene dedotta dal
patrimonio di base.

  Le  SIM  rientranti  in  un  gruppo  sottoposto a vigilanza su base
consolidata non devono dedurre dal proprio patrimonio di vigilanza le
partecipazioni  detenute  in banche, SIM IMEL, societa' finanziarie e
SGR consolidate nel patrimonio del gruppo di appartenenza.
            1)  Vanno  dedotte  inoltre  le  partecipazioni in azioni
          nominative di societa' di investimento a capitale variabile
          (SICAV)  superiori  a  20.000  azioni,  a condizione che la
          SICAV  non  sia inclusa nel perimetro di consolidamento del
          gruppo  bancario  di  appartenenza  a  seguito di specifico
          provvedimento della Banca d'Italia.

4.5.2. DEDUZIONE DELLE COMPONENTI ILLIQUIDE

  Le  SIM  che non fanno parte di un gruppo sottoposto a vigilanza su
base  consolidata  deducono  dal  patrimonio di vigilanza le seguenti
componenti non negoziabili dell'attivo patrimoniale:

   1) beni mobili;
   2)  beni immobili ad esclusione degli immobili gravati da garanzia
reale per finanziamenti ottenuti;
   3) partecipazioni inclusi strumenti ibridi di patrimonializzazione
e  attivita'  subordinate nei confronti di soggetti diversi da quelli
di cui al punto 4.5.1;
   4)  crediti  verso qualsiasi controparte con vita residua oltre 90
giorni,  ad  eccezione: di quelli rivenienti da operazioni di riporto
attivo, di acquisto di titoli con patto di rivendita e di prestito di
titoli; dei depositi versati presso casse di compensazione e garanzia
a  fronte  di  contratti  futures  e  a  premio  stipulati in mercati
regolamentati; dei crediti verso l'erario.

4.5.3. SIM AUTORIZZATE ALL'UTILIZZO DI METODI IRB

  Le  SIM  che  utilizzano  metodi IRB (internal rating based) per il
calcolo  del  requisito  patrimoniale a fronte del rischio di credito
deducono l'eccedenza delle perdite attese rispetto alle rettifiche di
valore nette complessive.

4.6. Patrimonio di vigilanza

  L'importo ottenuto ai sensi dei paragrafi precedenti costituisce il
patrimonio di vigilanza.

5. Filtri prudenziali

  Le  componenti di seguito indicate, connesse con l'applicazione dei
principi  contabili  internazionali,  sono prese in considerazione ai
fini  del  calcolo  del  patrimonio  di  vigilanza  nei limiti e alle
condizioni di seguito specificati.

   a) Filtri prudenziali negativi: deduzioni dal patrimonio di base
   a.1) Riserve negative su titoli disponibili per la vendita

  Dal  patrimonio  di base devono essere dedotti i saldi negativi tra
le  riserve  da  valutazione  positive  e  quelle  negative riferiti,
rispettivamente,  ai  titoli  di capitale (inclusi gli O.I.C.R.) e ai
titoli  di debito classificati nel portafoglio "attivita' finanziarie
disponibili  per  la  vendita".  Sono  escluse  dal  computo  di tale
differenza  le  svalutazioni  dovute  al  deterioramento  del  merito
creditizio degli emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

  Sono  altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli
di  capitale,  agli  strumenti  ibridi di patrimonializzazione e agli
strumenti   subordinati  classificati  in  bilancio  nel  portafoglio
"attivita'  finanziarie  disponibili  per  la  vendita" e dedotti dal
patrimonio di vigilanza della SIM.

   a.2) Plusvalenza cumulata netta su attivita' materiali

  Deve essere dedotto dal patrimonio di base il saldo positivo fra le
seguenti  componenti rilevate in conto economico: 1) le plusvalenze e
le  minusvalenze  cumulate  derivanti dalla valutazione al fair value
degli  immobili  detenuti a scopo di investimento; 2) le minusvalenze
cumulate  derivanti  dalla  valutazione  al "valore rivalutato" delle
attivita' materiali detenute ad uso funzionale.

  Non  concorrono alla formazione del saldo le eventuali svalutazioni
da deterioramento.

   b)   filtri   prudenziali   positivi:  incrementi  del  patrimonio
supplementare
   b.1)  Plusvalenza  cumulata  netta  su  attivita' materiali (quota
computabile)

  Deve  essere  computato  nel patrimonio supplementare il 50% (quota
computabile) dell'importo descritto nella precedente voce a.2.

   b.2) Attivita' materiali

  Puo'  essere  computato,  tra  gli elementi positivi del patrimonio
supplementare,  l'importo  delle  riserve da valutazione connesso con
"Leggi  speciali  di  rivalutazione"  (cfr.  Tabella  12.6 della nota
integrativa del passivo del bilancio, quinta colonna).

  Puo'  essere  computato,  tra  gli elementi positivi del patrimonio
supplementare,  il  50%  dell'importo delle riserve da valutazione da
"Attivita'  materiali"  (cfr. Tabella 12.6 della nota integrativa del
passivo del bilancio, seconda colonna).

   b.3) Riserve positive su titoli disponibili per la vendita

  Puo'  essere  computato,  tra  gli elementi positivi del patrimonio
supplementare,   il   50%  dei  saldi  positivi  tra  le  riserve  da
valutazione  positive e quelle negative riferiti, rispettivamente, ai
titoli  di  capitale  (inclusi  gli  O.I.C.R.)  e ai titoli di debito
classificati  nel  portafoglio "attivita' finanziarie disponibili per
la   vendita".  Sono  escluse  dal  computo  di  tale  differenza  le
svalutazioni  dovute  al  deterioramento  del merito creditizio degli
emittenti, in quanto rilevate nel conto economico.

  Sono  altresi' escluse le riserve da valutazione riferite ai titoli
di  capitale,  agli  strumenti  ibridi di patrimonializzazione e agli
strumenti   subordinati   classificati   nel  portafoglio  "attivita'
finanziarie  disponibili  per la vendita" e dedotti dal patrimonio di
vigilanza della SIM.

  L'importo da segnalare e' al netto del relativo effetto fiscale.

                             CAPITOLO 13
                           MODELLI INTERNI

1. Premessa

  Le   SIM   possono   utilizzare,   per  il  calcolo  dei  requisiti
patrimoniali  a  fronte  dei  rischi  di  credito, di controparte, di
mercato ed operativi - in alternativa alle metodologie standardizzate
descritte   nei   capitoli   precedenti  -  modelli  interni,  previa
autorizzazione della Banca d'Italia.

  L'utilizzo  dei  modelli e' subordinato alla verifica dei requisiti
minimi  previsti  in materia per le banche con riferimento a ciascuno
dei modelli (cfr. Circolare n. 263).

2. Autorizzazione all'utilizzo dei modelli interni.

  La   Banca   d'Italia  autorizza  l'utilizzo  dei  modelli  interni
predisposti  dalle  SIM per il calcolo dei requisiti patrimoniali sui
rischi di credito, di controparte, di mercato e operativi.

  Il   provvedimento  di  autorizzazione  ha  valenza  esclusivamente
prudenziale, non implicando, nell'oggetto o nella finalita', una piu'
generale  valutazione  sul merito delle scelte imprenditoriali, delle
quali restano responsabili gli organi aziendali.

2.1. Procedura autorizzativa

2.1.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

  La  domanda  di  autorizzazione  e' presentata alla Banca d'Italia,
Servizio   Vigilanza  sull'Intermediazione  Finanziaria  -  Divisione
Analisi e Interventi I - dalla SIM o dalla capogruppo di un gruppo di
SIM.

  La  domanda  deve  essere corredata della documentazione indicata -
con  riferimento  alle  banche  e  ai  gruppi  bancari - nei capitoli
relativi a ciascun tipo di rischio (cfr. Circolare n. 263) nonche' da
ogni  altra  informazione  o  documentazione  ritenuta  utile  ad una
compiuta valutazione dell'istanza.

  In considerazione dell'elevata complessita' e del rilevante impatto
organizzativo  dei  modelli  interni,  le SIM e le capogruppo possono
sottoporre  alla  Banca  d'Italia,  prima  dell'inoltro formale della
domanda, i progetti e la relativa documentazione.

2.1.2. ISTRUTTORIA DELLA BANCA D'ITALIA

  Il  procedimento  autorizzativo  prende  avvio  dal  momento  della
ricezione   da   parte   della   Banca   d'Italia   dell'istanza   di
autorizzazione  completa  di  tutta  la  documentazione e si conclude
entro il termine di centottanta giorni.

  La  Banca  d'Italia  valuta l'istanza accertando la sussistenza dei
requisiti  di  idoneita'  organizzativi e quantitativi previsti dalla
disciplina con riferimento a ciascun modello interno.

  Gli   aspetti  di  rilievo  relativi  al  progetto  possono  essere
approfonditi con gli esponenti aziendali, anche mediante verifiche in
loco.

2.1.3. DECISIONE E COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

  La  Banca  d'Italia decide con provvedimento motivato e comunica al
soggetto istante l'esito della domanda.

  L'autorizzazione    puo'    essere   accompagnata   da   specifiche
prescrizioni,   anche   con   riguardo   alla  misura  del  requisito
patrimoniale,  in  relazione  a  determinati  aspetti del modello non
pienamente coerenti con la complessita' operativa e con il profilo di
rischio  del  soggetto  richiedente,  a  condizione che non risultino
inficiate la validita' e l'affidabilita' complessiva del modello.

2.1.4. VERIFICHE SUCCESSIVE E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

  La  Banca  d'Italia  verifica  il  costante  rispetto dei requisiti
previsti  per  l'adozione  dei  modelli  interni  di  misurazione dei
rischi.

  Nel  caso  in cui una SIM intenda apportare modifiche significative
ai  suddetti  modelli  ne  da'  comunicazione  alla  Banca  d'Italia,
fornendo  ogni  utile  elemento  di  valutazione.  Le SIM forniscono,
altresi',   puntuali   indicazioni  alla  Banca  d'Italia  in  ordine
all'impatto  sui  sistemi di eventi aziendali o di fattori esterni di
rilievo   (ad   esempio,   fusioni,   ristrutturazioni,   cambiamenti
normativi).

  La  Banca d'Italia adotta gli interventi necessari affinche' le SIM
assicurino l'affidabilita' e la funzionalita' complessiva dei modelli
e  la corretta determinazione del requisito patrimoniale; nei casi in
cui  vengano  meno  i  requisiti per l'utilizzo dei sistemi, la Banca
d'Italia  puo' revocare l'autorizzazione, indicando la metodologia di
calcolo del requisito patrimoniale.



      ALLEGATO A: SISTEMI E CONTROLLI PER LA VALUTAZIONE DELLE
       POSIZIONI DEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE DI VIGILANZA

  Le SIM istituiscono e mantengono sistemi di valutazione e procedure
di  controllo  idonei  ad  assicurare che le proprie stime valutative
siano prudenti e affidabili.