1. Sistemi e controlli Tali sistemi e controlli devono prevedere almeno i seguenti elementi: a) politiche e procedure documentate per il processo di valutazione. Queste devono prevedere responsabilita' chiaramente definite delle varie aree coinvolte nella determinazione della valutazione, fonti delle informazioni di mercato e verifica della relativa affidabilita', frequenza di valutazioni indipendenti, orario di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione delle valutazioni, procedure di verifica di fine mese e ad hoc; b) flussi informativi (reporting) chiari e indipendenti (nella fattispecie, indipendenti dal front office) per l'unita' responsabile del processo di valutazione. I flussi informativi devono pervenire ad almeno uno dei componenti dell'organo responsabile della gestione. 2. Metodi di valutazione prudenti La valutazione in base ai prezzi di mercato implica una valutazione almeno giornaliera delle posizioni in base a prezzi di chiusura prontamente disponibili provenienti da fonti indipendenti. Ne sono esempi i prezzi di borsa, le quotazioni a video o quelle fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione. Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere utilizzata la quotazione piu' prudente tra "denaro" e "lettera", a meno che la SIM non sia essa stessa un importante market maker per il particolare tipo di strumento finanziario o di merce in questione e possa quotare un prezzo medio. Quando non e' possibile disporre di una valutazione in base ai prezzi di mercato, le SIM devono valutare le loro posizioni o i loro portafogli in base a un modello valutativo (mark-to-model), prima di assoggettarle ai requisiti patrimoniali sui rischi di mercato. Per valutazione in base a un modello si intende qualsiasi valutazione basata su: (i) uno strumento di riferimento (benchmark) di mercato; (ii) una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati di mercato. Nel caso di valutazione operata mediante un modello, vanno rispettati i seguenti requisiti: a) l'alta direzione deve essere a conoscenza degli strumenti del portafoglio di negoziazione valutati in base ad un modello e consapevole dell'incertezza che cio' crea nelle segnalazioni sul rischio e sull'andamento economico dell'operativita' aziendale; b) i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia, per quanto possibile, rappresentativa dei prezzi di mercato, la correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di valutazione e i parametri del modello vanno verificati frequentemente; c) se disponibili, per determinati strumenti finanziari o merci vanno impiegate le metodologie di valutazione correntemente accettate sul mercato; d) qualora il modello sia elaborato internamente dalla SIM, esso deve fondarsi su ipotesi appropriate, valutate e verificate da soggetti qualificati nella materia che non abbiano partecipato alla elaborazione del modello stesso. In particolare, il modello deve essere elaborato o approvato indipendentemente dal front office. Esso deve essere collaudato da soggetti indipendenti che confermino la validita' della struttura matematica, delle ipotesi e del software applicativo; e) vanno previste formali procedure di controllo sulle modifiche apportate e va conservata una copia protetta del modello, che deve essere utilizzata per le periodiche verifiche delle valutazioni effettuate; f) i responsabili della gestione del rischio devono essere a conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo piu' adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione; g) il modello deve essere periodicamente riesaminato per determinare l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso una valutazione della sussistenza della validita' delle ipotesi sottostanti, l'analisi dei profitti e delle perdite a fronte dei fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con le risultanze del modello). Oltre alle valutazioni giornaliere basate sui prezzi di mercato o su un modello valutativo, va effettuata anche una verifica indipendente dei prezzi. Per verifica indipendente dei prezzi si intende una strutturata procedura di verifica in merito alla correttezza e all'indipendenza dei prezzi di mercato o dei dati utilizzati nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai prezzi di mercato puo' essere operata dai dealers, la verifica dei prezzi di mercato o dei dati del modello e' condotta da una unita' indipendente dalla dealing room con una periodicita' almeno mensile (o piu' frequentemente, a seconda della natura del mercato o dell'attivita' di negoziazione svolta). Se non sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei prezzi o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, puo' essere opportuno adottare comportamenti prudenti, ad esempio attraverso opportune rettifiche di valore. 3. Rettifiche di valore a fini di vigilanza Le SIM istituiscono e mantengono procedure per tenere conto di eventuali rettifiche di valore a fini di vigilanza. 3.1. Regole generali L'opportunita' di operare rettifiche di valore a fini di vigilanza deve essere formalmente presa in considerazione almeno nei seguenti casi: differenziali creditizi non realizzati, costi di chiusura, rischi operativi, chiusure anticipate delle posizioni, costi di investimento e di finanziamento, costi anmministrativi futuri e, se del caso, "rischio modello". 3.2. Regole per le posizioni scarsamente liquide Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di eventi di mercato, sia di situazioni specifiche della SIM; ne sono esempi le posizioni concentrate e/o scadute. Le SIM valutano se sia necessario effettuare rettifiche di valore a fronte delle posizioni scarsamente liquide e verificano su base continuativa se tali rettifiche sono adeguate. Per decidere se sia necessaria una rettifica di valore a fini di vigilanza per le posizioni scarsamente liquide le SIM devono considerare diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario per coprire la posizione o i suoi rischi, lo scarto medio "denaro/lettera" e la sua volatilita', la disponibilita' di quotazioni di mercato (numero e nominativi dei market maker), la media dei volumi trattati e la loro volatilita', il grado di concentrazione del mercato, l'anzianita' delle posizioni di rischio, l'eventualita' che la valutazione venga effettuata in base a un modello interno e l'incidenza di altri "rischi di modello". Qualora la SIM utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo o, nel caso della valorizzazione di quote di O.I.C.R., siano utilizzate valutazioni operate da terzi, le SIM considerano se sia opportuno applicare rettifiche di valore a fini di vigilanza. Gli importi degli utili o delle perdite derivanti dalle rettifiche di valore a fini di vigilanza sono inclusi nel calcolo degli "utili netti del portafoglio di negoziazione" ovvero detratti dai tondi propri supplementari ammissibili per la copertura del rischio di mercato. Quando le rettifiche di valore di vigilanza danno origine a minusvalenze rilevanti nel periodo di calcolo dei requisiti queste sono dedotte dal patrimonio di base. ALLEGATO B: RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO (1) Metodo basato sulla scadenza Tavola 1 POSIZIONI |TITOLI SENZA O CON|TITOLI CON CEDOLA | | | CEDOLA INFERIORE | CEDOLA PARI O | | VITA RESIDUA fasce| AL 3% | SUPERIORE AL 3% |Corte|Lunghe --------------------------------------------------------------------- 1 | 0-1 mese | 0-1 mese | | --------------------------------------------------------------------- 2 | >1-3 mesi | >1-3 mesi | | --------------------------------------------------------------------- 3 | >3-6 mesi | >3-6 mesi | | --------------------------------------------------------------------- 4 | >6-12 mesi | >6-12 mesi | | --------------------------------------------------------------------- 5 | >1-1,9 anni | >1-2 anni | | --------------------------------------------------------------------- 6 | >1,9-2,8 anni | >2-3 anni | | --------------------------------------------------------------------- 7 | >2,8-3,6 anni | >3-4 anni | | --------------------------------------------------------------------- 8 | >3,6-4,3 anni | >4-5 anni | | --------------------------------------------------------------------- 9 | >4,3-5,7 anni | >5-7 anni | | --------------------------------------------------------------------- 10 | >5,7-7,3 anni | >7-10 anni | | --------------------------------------------------------------------- 11 | >7,3-9,3 anni | >10-15 anni | | --------------------------------------------------------------------- 12 | >9,3-10,6 anni | >15-20 anni | | --------------------------------------------------------------------- 13 | >10,6-12 anni | >20 anni | | --------------------------------------------------------------------- 14 | >12-20 anni | | | --------------------------------------------------------------------- 15 | >20 anni | | | ----> VEDERE IMMAGINE A PAG 67 <---- Istruzioni di compilazione della Tavola 2 Per la compilazione della Tavola 2 della pagina precedente, ai fini del calcolo della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione generico su titoli di debito secondo il metodo basato sulla scadenza, si procede nel modo seguente: 1. alla somma delle posizioni creditorie (colonna a) e a quella delle posizioni debitorie (colonna b) di ciascuna fascia si applicano le ponderazioni della colonna (c); 2. nell'ambito di ciascuna fascia si distinguono le posizioni compensate da quelle residue. Sulle posizioni compensate (colonna f) all'interno delle singole fasce si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (g) e si determina cosi' la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna fascia di scadenza (colonna h); 3. le posizioni residue di cui alle colonne (i) ed (l) in ciascuna fascia si compensano all'interno della rispettiva zona di appartenenza. Sulle posizioni compensate si applica il coefficiente patrimoniale della colonna (n) e si determina la copertura patrimoniale delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona (colonna o); 4. le posizioni residue di cui alle colonne (p) e (q) all'interno della prima zona si compensano con quelle della seconda zona. Le posizioni residue all'interno della terza zona si compensano con le posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro; 5. sulle posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i coefficienti della colonna (u) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni compensate tra zone diverse (colonna v); 6. sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z) si applicano i coefficienti della colonna (aa) e si determina la copertura patrimoniale richiesta per le posizioni non compensate (colonna bb); 7. l'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio generico e' pari alla somma delle coperture di cui ai punti 2, 3, 5 e 6 (colonna cc). (2) Metodo basato sulla durata finanziaria Per calcolare il riscio generico su titoli di debito con il metodo della durata finanziaria (duration) si procede nel modo seguente. 1. Con riferimento a ciascuno strumento finanziario soggetto al rischio generico su titoli di debito, occorre preliminarmente calcolare il relativo rendimento alla scadenza, sulla base del valore di mercato corrente dello strumento stesso. Nel caso di strumenti a tasso fisso, tale rendimento rappresenta il tasso di sconto implicito del titolo; in caso di strumenti a tasso variabile, il calcolo e' effettuato supponendo che il capitale sia dovuto a decorrere dal momento in cui il tasso d'interesse puo' essere modificato per il periodo successivo. 2. Successivamente si calcola la duration modificata di ciascuno strumento servendosi della formula: ----> VEDERE IMMAGINE A PAG 69 <---- 3. In base alla relativa duration modificata, ciascuno strumento viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente: Tavola 3 Zona | Duration modificata | Variazioni ipotizzare (1) | (2) | di tasso (3) --------------------------------------------------------------------- 1 | da 0 a 1,0 | 1,0 --------------------------------------------------------------------- 2 | oltre 1,0 fino a 3,6 | 0,85 --------------------------------------------------------------------- 3 | oltre 3,6 | 0,7 4. Si calcola quindi la posizione ponderata in base alla duration del titolo moltiplicando il suo valore di mercato per la duration modificata e per la relativa variazione presunta del tasso di interesse riferita alla zona in cui e' classificato )cfr. colonna 3 della Tavola 3). 5. Si determinano infine le posizioni ponderate in base alla duration, rispettivamente long e short, compensate all'interno di ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati con riferimento al metodo basato sulla scadenza (cfr. istruzioni per la compilazione della Tavola 2, punti da 2 a 4). 6. La copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di debito in base al metodo della duration risulta dalla somma dei seguenti elementi: a) 2% della posizione compensata ponderata in base alla duration in ciascuna zona; b) 40% delle posizioni compensate ponderate in base alla duration tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3; c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla duration tra la zona 1 e la zona 3; d) 100% delle posizioni residue non compensate ponderate in base alla duration. ALLEGATO C: CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI COPERTE DA DERIVATI DI CREDITO 1. Operazioni con copertura riconosciuta integralmente L'operazione di copertura e' riconosciuta integralmente a fini prudenziali se i valori della posizione lunga e della posizione corta variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura. Tale situazione si verifica, oltre che nel caso di due contratti derivati aventi le medesime condizioni contrattuali, nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un " total rate of return swap" (o viceversa) ove vi sia una esatta corrispondenza tra l'attivita' di riferimento e la posizione coperta (1). In questi casi, a entrambe le posizioni non si applicano i requisiti patrimoniali per rischio specifico. 2. Operazioni con copertura riconosciuta all'80% E' consentita una compensazione pari all'80% quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano sempre in direzioni opposte e vi sia una esatta corrispondenza fra: - l'attivita' di riferimento e la posizione per cassa; - la scadenza dell'attivita' di riferimento e la scadenza del derivato creditizio; - la valuta dell'attivita' di riferimento e quella della posizione per cassa. Inoltre, le caratteristiche principali del derivato di credito non devono determinare oscillazioni del prezzo del derivato sostanzialmente diverse da quelle della posizione per cassa. In tali casi, alla posizione con il coefficiente patrimoniale piu' elevato si applica una riduzione dell'80%, mentre il requisito su rischio specifico per l'altra posizione e' pari a zero. 3. Operazioni con copertura riconosciuta parzialmente E' consentita una compensazione parziale quando i valori delle due posizioni (lunga e corta) variano solitamente in direzioni opposte, come ad esempio: 1) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un "total rate of return swap" (o viceversa) ove, pur in presenza di disallineamento tra l'attivita' di riferimento e la posizione coperta, siano soddisfatte le seguenti condizioni: i) l'attivita' di riferimento ha rango pari o subordinato rispetto a quello dell'obbligazione coperta; ii) l'attivita' sottostante e l'obbligazione coperta sono emesse dallo stesso soggetto e sono presenti clausole di "cross-default" o "cross-acceleration" giuridicamente opponibili; 2) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un derivato di credito (o viceversa) sulla medesima attivita' in presenza di disallineamento di valuta o di scadenza (2) tra l'attivita' sottostante e la posizione coperta; 1) La scadenza dello swap incluso nel TROR puo' differire da quella della posizione per cassa. 2) I disallineamenti di valuta, sono assoggettati al requisito per il rischio di cambio. 3) nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un derivato di credito (o viceversa) su un'altra attivita' sottostante ove la posizione coperta figuri tra le obbligazioni consegnatili secondo la documentazione contrattuale dello strumento derivato. Per ognuno dei casi descritti, si prende in considerazione unicamente il maggiore tra i requisiti patrimoniali per il rischio specifico relativi al derivato di credito e alla posizione coperta. 4. Operazioni con copertura non riconosciuta Nei casi che non rientrano in quanto stabilito nei punti precedenti si calcola un requisito patrimoniale per il rischio specifico con riferimento al derivato di credito e alla posizione coperta. ALLEGATO D: TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEI DERIVATI DI CREDITO 1. Trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione" Le posizioni sono determinate come segue: i) il total rate of return swap, ai fini del rischio generico, da' origine ad una posizione lunga relativa all'obbligazione di riferimento e ad una posizione corta riferita ad un titolo di Stato, avente una scadenza pari alla successiva data di fissazione del tasso di interesse. La stessa scomposizione vale anche ai fini del rischio specifico (1); ii) credit default swap (CDS) ai fini del rischio specifico, da' luogo ad una posizione lunga "sintetica" in una obbligazione emessa dalla reference entity. Nel caso in cui il derivato abbia un rating esterno e soddisfi le condizioni per essere considerato un '`titolo qualificato", puo' essere rilevata una posizione lunga per il derivato. Se il CDS comporta il pagamento di premi o di interessi, i flussi di cassa corrispondenti vanno rappresentati come posizioni nozionali in titoli di Stato; iii) la credit linked note (CLN) con sottostante un singolo debitore comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, deve essere rilevata una posizione lunga riferita alla reference entity, nonche' una ulteriore posizione lunga nei confronti dell'emittente la CLN. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una posizione qualificata, e' registrata un'unica posizione lunga nella CLN; iv) la credit linked note che garantisce una protezione proporzionale su piu' debitori sottostanti comporta la rilevazione, ai fini del rischio generico, di una posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico, essa da' origine a tante posizioni lunghe relative a ciascuna reference entity, ciascuna di un ammontare pari alla quota del valore nominale della CLN riferita alla reference entity. Per ciascuna reference entity il fattore di ponderazione per il rischio specifico e' quello relativo all'obbligazione alla quale e' associata la ponderazione piu' elevata fra quelle selezionabili. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione qualificata", e' registrata un'unica posizione lunga nella CLN; v) un derivato di credito first-to-default da' origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle reference entity del derivato, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non puo' essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio. Un derivato di credito n+h-to-default da' origine a posizioni lunghe in una obbligazione di ciascuna delle reference entity del derivato ad eccezione delle n-1 con il minor requisito patrimoniale per il rischio specifico, ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non puo' essere superiore all'ammontare del pagamento massimo dovuto al verificarsi di un evento creditizio. Nel caso in cui un derivato della specie abbia un rating esterno e soddisfi i requisiti per essere considerato un titolo di debito qualificato, e' registrata soltanto una posizione lunga per il derivato; vi) l'indice di CDS e' scomposto in tanti CDS quanti sono i componenti dell'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per il trattamento dei CDS su un singolo nome; vii) i "credit spread derivatives" su un singolo nome sono trattati come CDS. Nel caso di opzioni l'ammontare e' determinato come delta equivalent value del nozionale; viii) il derivato su indice di CDS da' origine ad una posizione nell'indice di CDS sottostante. A tale posizione si applica la disciplina di cui al precedente punto vi). Nel caso di opzioni l'ammontare e' determinato come delta equivalent value del nozionale. 2. Trattamento prudenziale delle posizioni di "acquisto di protezione" Per l'acquirente della protezione, le posizioni sono determinate in modo speculare rispetto al venditore della protezione. Fa eccezione la credit linked note emessa che da' luogo solo ad una posizione corta nella reference entity. Se sono presenti opzioni call sul titolo, la scadenza della posizione corta sara' posta pari alla scadenza dell'opzione. Nel caso dei derivati su crediti n+h-to-default, l'acquirente della protezione puo' compensare il rischio specifico per tutte le attivita' sottostanti escluse le n-1 piu' rischiose ai fini del rischio specifico. 1) La posizione corta nel titolo di Stato ha una ponderazione pari a 0 ai sensi della disciplina del rischio specifico. ALLEGATO E: METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PER RISCHIO DI POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R. 1. Metodi specifici I metodi specifici possono essere utilizzati per il calcolo del requisito a fronte del rischio di posizione per le quote di O.I.C.R. nel caso in cui si conosca la composizione degli investimenti che possono essere effettuati dalla societa' di gestione in base al regolamento del fondo. 1.1. Metodo della scomposizione integrale Nell'approccio della scomposizione integrale la SIM deve essere al corrente su base giornaliera degli investimenti effettuati dal fondo. I requisiti patrimoniali per il rischio generico e specifico sono calcolati trattando le posizioni in quote di O.I.C.R. come posizioni negli investimenti sottostanti dell'O.I.C.R. Di conseguenza e' consentita la compensazione tra le posizioni negli strumenti finanziari in cui investe l'O.I.C.R. e altre posizioni detenute dalla SIM, a condizione che quest'ultima detenga un numero di quote sufficiente a consentirne la liquidazione ovvero la consegna degli strumenti finanziari sottostanti. 1.2. Metodo della scomposizione semplificata L'approccio della scomposizione semplificata si applica ai fondi che replicano la composizione e la performance di indici o di panieri di titoli di debito o di capitale a condizione che: a) scopo del fondo sia quello di replicare la composizione e la performance di indici o di panieri di titoli di debito o di capitale; b) vi sia una correlazione (1) minima dello 0,9 tra il movimento dei prezzi giornalieri dell'O.I.C.R. e l'indice o il paniere; tale correlazione deve essere verificata con riferimento ad un periodo minimo di sei mesi. I requisiti patrimoniali per il rischio generico e specifico si calcolano facendo riferimento a "posizioni ipotetiche" che rappresentano quelle necessarie per replicare la composizione dell'indice o del paniere di riferimento. 1.3. Metodo della scomposizione parziale Questo metodo si applica ai fondi di cui la SIM non conosce la composizione su base giornaliera, ma di cui e' definita, in base al regolamento, la modalita' di ripartizione del patrimonio del fondo tra le diverse categorie di attivita'. I requisiti patrimoniali per il rischio di posizione generico e specifico sono calcolati secondo le seguenti modalita': - si ipotizza che l'O.I.C.R. investa, in primo luogo, nella misura massima consentita dal regolamento, nelle classi di attivita' soggette al requisito patrimoniale piu' elevato ai fini del rischio di posizione generico e specifico e continui, successivamente, ad investire nelle varie categorie di attivita' in ordine di rischiosita' decrescente finche' non si sia raggiunto il limite massimo complessivo per gli investimenti. La posizione nelle quote dell'O.I.C.R. e' trattata come il possesso diretto della "posizione ipotetica"; - qualora il regolamento del fondo consenta il ricorso all'indebitamento (cd. "effetto leva") gli intermediari, nel calcolare il requisito patrimoniale per il rischio di posizione, devono aumentare proporzionalmente la posizione nelle quote dell'O.I.C.R. per tener conto anche dell'esposizione finanziata tramite l'indebitamento. Il requisito patrimoniale per il rischio di posizione generico e specifico ottenuto attraverso l'utilizzo del presente metodo non puo' superare il 32% del fair value della quota. 2. Metodo residuale Ai fondi che non soddisfano i requisiti di ammissibilita' per accedere ai metodi specifici si applica un requisito patrimoniale - a fronte del rischio generico e specifico - pari al 32% del fair value della quota. 1) Per correlazione si intende il coefficiente di correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'O.I.C.R. e i rendimenti dell'indice o del paniere di titoli di debito o di capitale. ALLEGATO F: RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO DEL VALORE CORRENTE E COMPENSAZIONE CONTRATTUALE Metodo del valore corrente Il metodo del valore corrente puo' essere utilizzato solo con riferimento alle transazioni riguardanti derivati OTC ed operazioni con regolamento a lungo termine. Per ogni insieme di attivita' soggette a compensazione, l'equivalente creditizio e' calcolato sommando il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia futura ("add-on"), tenendo conto degli effetti della compensazione contrattuale secondo la seguente formula: Equivalente creditizio = (CS + add-on) - CA dove: - CS e' il costo di sostituzione, da intendersi netto in presenza di accordi compensazione (cfr. successivo punto c); - "add-on" e' l'esposizione creditizia futura, da sostituirsi con l'"add-on netto" in presenza di accordi di compensazione (cfr. infra); - CA e' il valore della garanzia corretto per tener conto della volatilita' dei prezzi di mercato, calcolato secondo il metodo integrale previsto nell'ambito della disciplina CRM, anche tenendo conto, se del caso, degli accordi di compensazione. a) Costo di sostituzione Il costo di sostituzione di ciascun contratto e' dato dal suo fair value, se positivo. Il fair value e' positivo se all'intermediario spetta una posizione di credito nei confronti della propria controparte. b) Esposizione creditizia futura. ("add-on") L'esposizione creditizia tiene conto della probabilita' che in futuro il valore corrente del contratto, se positivo, possa aumentare o, se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria. Tale probabilita' e' legata alla volatilita' dei fattori di mercato sottostanti nonche' alla vita residua del contratto. L'esposizione creditizia futura si determina con riferimento a tutti i contratti - con valore corrente sia positivo sia negativo - moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti percentuali applicate in base alla durata residua delle operazioni indicate nella tavola 1. TAVOLA 1 (1) | | | | CONTRATTI | CONTRATTI |CONTRATTI | CONTRATTI | |SU METALLI | SU MERCI DURATA | SU TASSI |SU TASSI DI| | PREZIOSI |DIVERSE DAI RESIDUA | DI | CAMBIO E | CONTRATTI | ECCETTO | METALLI (2) |INTERESSE | ORO | SU AZIONI | L'ORO | PREZIOSI --------------------------------------------------------------------- Un anno o | | | | | meno | 0% | 1% | 6% | 7% | 10% --------------------------------------------------------------------- Da oltre | | | | | un anno a | | | | | cinque | | | | | anni | 0,5% | 5% | 8% | 7% | 12% --------------------------------------------------------------------- Oltre | | | | | cinque | | | | | anni | 1,5% | 7,5% | 10% | 8% | 15% Ai contratti aventi come sottostanti attivita', indici o tassi che non rientrano in una delle cinque categorie indicate nella tavola 1 si applicano le percentuali relative ai "contratti su merci diverse dai metalli preziosi". Qualora gli intermediari utilizzino il "metodo basato sulle fasce di scadenza ampliato" per calcolare il rischio di posizione sulle merci, essi possono determinare l'esposizione creditizia futura dei contratti derivati su merci utilizzando le percentuali indicate nella tavola 2, in luogo di quelle contenute nelle colonne "contratti su metalli preziosi eccetto oro" e "contratti su altre merci diversi dai metalli preziosi" della tavola 1. TAVOLA 2 | METALLI | | | ALTRI, | PREZIOSI | | | COMPRESI I DURATA | (ECCETTO | METALLI | PRODOTTI | PRODOTTI RESIDUA | L'ORO) | COMUNI | AGRICOLI | ENERGETICI --------------------------------------------------------------------- Un anno o | | | | meno | 2% | 2,5% | 3% | 4% --------------------------------------------------------------------- Da oltre un | | | | anno a cinque| | | | anni | 5% | 4% | 5% | 6% --------------------------------------------------------------------- Oltre cinque | | | | anni | 7,5% | 8% | 9% | 10% Contratti derivati su crediti allocati nel portafoglio di negoziazione di vigilanza L'"add-on" per i contratti derivati su crediti di tipo total return swap (TROR) e credit default swap (CDS), sia per l'acquirente sia per il venditore di protezione, e' determinato applicando al valore nominale una percentuale pari a: - 5% se la reference obligation e' da ritenersi "qualificata" ai sensi del trattamento del rischio di posizione specifico nell'ambito della disciplina sui requisiti patrimoniali sui rischi di mercato; - 10% negli altri casi. Il venditore di protezione per il tramite di un CDS deve calcolare l'esposizione creditizia futura solo nel caso in cui sia presente una clausola ("close-out") in virtu' della quale il contratto e' liquidato a condizioni di mercato in caso di insolvenza dell'acquirente di protezione. L'esposizione creditizia futura e' considerata per un importo pari o inferiore all'ammontare dei premi non incassati. L'indice di CDS deve essere scomposto in tanti CDS quante sono le singole reference entity che compongono l'indice, ciascuno di importo pari al valore di pertinenza della relativa reference entity. Ad ogni CDS si applicano le regole summenzionate. Ai credit spread derivatives (forward, future, opzioni e swap su credit spread) di tipo single name si applica il trattamento prudenziale dei credit default swap. Nel caso di credi spread derivatives su molteplici nomi (es.: forward, future, option, swap su iTraxx) si applica il medesimo trattamento dei contratti derivati su indici di CDS. In particolare, tali contratti vanno scomposti in tanti CDS quante sono le reference entity che compongono l'indice. A ciascun CDS cosi' determinato si applica il trattamento previsto per i CDS single name. e) Effetti della compensazione contrattuale Nel caso di contratti di novazione, si puo' procedere alla ponderazione dei singoli importi netti stabiliti dal contratto anziche' degli importi lordi. Pertanto il costo di sostituzione e l'esposizione creditizia fuura possono essere ottenuti tenendo conto del contratto di novazione. Nel caso di altri accordi di compensazione, l'esposizione a fronte delle operazioni riconducibili ad un "insieme di attivita' soggette a compensazione" e' calcolata come somma dei seguenti valori: 1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti, se positivo; 2) esposizione creditizia futura per le transazioni compensate ("add-on netto"). "add-on netto" = 0,4 * "add-on lordo" + 0,6 * RNL * "add-on lordo" dove RNL = rapporto netto lordo Per il calcolo dell'esposizione creditizia futura in base alla formula predetta, i contratti perfettamente congruenti inclusi nell'accordo di compensazione possono essere considerati come un unico contratto con un capitale di riferimento equivalente agli importi netti. L'intermediario ha la facolta' di calcolare il rapporto RNL di cui alla precedente formula secondo una delle due modalita' seguenti: i) calcolo separato, secondo il quale viene calcolato un RNL per ogni controparte come rapporto tra il costo di sostituzione netto complessivo di tutti gli "insiemi di attivita' soggette a compensazione" relativi ad una medesima controparte (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo di tutti i contratti rientranti in ogni "insieme di attivita' soggette a compensazione" relativo alla stessa controparte (denominatore); ii) calcolo aggregato, secondo il quale viene determinato un unico RNL dato dal rapporto tra la somma, per il complesso delle controparti, dei costi di sostituzione netti relativi a ciascun "insieme di attivita' soggette a compensazione" (numeratore) ed il costo di sostituzione lordo complessivo relativo a tutti i contratti rientranti in ogni "insieme di attivita' soggette a compensazione" (denominatore). L'opzione prescelta dovra' essere applicata in via continuativa per tutte le esposizioni soggette al rischio di controparte calcolate secondo il metodo del valore corrente. 2. Compensazione contrattuale I seguenti tipi compensazione contrattuale, subordinatamente al rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa, sono riconosciuti ai fini della riduzione del valore delle esposizioni: a) contratti bilaterali di novazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte; b) altri accordi bilaterali di compensazione dei contratti derivati tra l'intermediario e la sua controparte; c) accordi bilaterali di compensazione tra prodotti differenti (cd. crossproduct netting). Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati finanziari e creditizi negoziati fuori borsa (OTC) e' riconosciuto l'effetto di riduzione del rischio a condizione che l'intermediario: 1) abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione contrattuale che crea un'unica obbligazione, corrispondente al saldo netto di tutte le operazioni incluse, di modo che, nel caso di inadempimento della controparte per insolvenza, bancarotta, liquidazione o per qualsiasi altra circostanza simile, la SIM ha il diritto di ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto dei valori positivi e negativi ai prezzi correnti di mercato delle singole operazioni compensate; 2) abbia acquisito pareri legali attestanti che, nel caso di impugnazione in giudizio, verrebbero confermati dalle autorita' giudiziarie ed amministrative competenti gli effetti degli accordi di cui al punto 1), in conformita': - all'ordinamento dello Stato nel quale la controparte e' costituita e, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte, all'ordinamento dello Stato in cui tale succursale e' situata; - all'ordinamento che disciplina le singole operazioni compensate; - all'ordinamento che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione contrattuale; 3) abbia posto in essere procedure atte a garantire che la validita' legale della compensazione sia periodicamente riesaminata alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti; 4) conservi nei propri archivi tutta la documentazione richiesta; 5) consideri gli effetti degli accordi di compensazione ai fini del calcolo dell'esposizione creditizia complessiva nei confronti di ciascuna controparte e gestisca il rischio di controparte su tali basi; 6) proceda, con riferimento a ciascuna controparte, all'aggregazione delle singole transazioni soggette a compensazione, in modo da ottenere l'esposizione giuridicamente rilevante verso tale controparte. Tale aggregato deve essere considerato nei processi di gestione dei limiti di credito e di allocazione del capitale. Ai contratti contenenti una disposizione che consente a una controparte non inadempiente di effettuare soltanto pagamenti limitati, ovvero di non effettuare alcun pagamento a favore dell'inadempiente, anche se quest'ultimo risultasse un creditore netto (cd. walkaway clause), non puo' essere riconosciuto alcun effetto di riduzione del rischio. Sono ammesse all'"accordo di compensazione tra prodotti differenti" (cd. crossproduct netting) le esposizioni derivanti da: 1) operazioni di pronti contro termine attive e passive su titoli e merci. operazioni e assunzioni di titoli e merci in prestito; 2) finanziamenti con margini; 3) contratti derivati OTC. Gli "accordi di compensazione tra prodotti differenti" devono soddisfare, oltre ai requisiti sub da 1) a 6), anche le seguenti condizioni: a) l'importo netto di cui al punto 1) deve riferirsi a tutti gli accordi quadro bilaterali e a tutte le singole transazioni compresi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti; b) i pareri legali di cui al punto 2) analizzano la validita' e l'efficacia dell'intero accordo di compensazione tra prodotti differenti e gli effetti dell'accordo sulle clausole rilevanti di ogni accordo quadro bilaterale in esso compreso; c) la SIM ha posto in essere procedure, aventi le caratteristiche di cui al punto 3) per accertare che ogni transazione inclusa in un "insieme di attivita' soggette a compensazione" sia assistita da un parere legale; d) ogni accordo quadro e ogni singola transazione inclusi nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti soddisfano i requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e, ove applicabile, degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito. Gli accordi bilaterali di compensazione riguardanti operazioni di pronti contro termine e/o di prestito di titoli e merci e/o altre operazioni correlate ai mercati finanziari allocati sia nel portafoglio immobilizzato sia nel portafoglio di negoziazione di vigilanza sono riconosciuti a condizione che siano rispettati entrambi i seguenti requisiti: a) tutte le transazioni sono valutate al fair value su base giornaliera; b) ogni attivita' assunta in prestito, acquistata o ricevuta in garanzia rientra tra le garanzie finanziarie ammesse ai fini dell'attenuazione del rischio di credito del portafoglio immobilizzato. 1) Per i contratti con scambi multipli di capitale, le percentuali di esposizione creditizia futura devono essere moltiplicate per il numero di pagamenti che restano da effettuarsi in base al contratto. 2) Per i contratti che prevedono l'estinzione dell'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e le cui condizioni vengono rifissate in modo tale che il valore di mercato del contratto sia pari a zero a tali date, la durata residua e' posta pari al periodo intercorrente fino alla prossima data di revisione delle condizioni. In caso di contratti sui tassi d'interesse che soddisfino tali criteri ed aventi una durata residua contrattuale di oltre un anno, la percentuale non deve essere inferiore allo 0,5%. ALLEGATO G: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: CALCOLO DELLA COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA Ai fini della verifica del rispetto dei limiti di concentrazione nei confronti di un singolo cliente o gruppo di clienti connessi, alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente collegate al portafoglio immobilizzato vanno sommate quelle relative alle posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di vigilanza e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento verso il cliente medesimo. Per i clienti o gruppi di clienti connessi per i quali si e' verificato un superamento del limite di concentrazione dovuto all'esposizione del portafoglio di negoziazione di vigilanza, le posizioni lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai rischi di controparte e regolamento vengono ordinate in modo ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il rischio di posizione specifico, di regolamento e di controparte, in modo tale che il superamento sia attribuito alle componenti che presentano un coefficiente piu' alto. Qualora il superamento non si sia protratto per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e' pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del rischio di posizione specifico; del rischio di regolamento e del rischio di controparte, per le posizioni, individuate nell'ordine indicato nel precedente capoverso, che costituiscono l'ammontare del superamento. Qualora il superamento si sia protratto per piu' di 10 giorni, la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e' determinata: i. imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni indicati nella pertinente colonna della tavola 1 "Superamento del limite in percentuale del patrimonio di vigilanza" fino a concorrenza di ciascuno scaglione, nell'ordine determinato in precedenza. Si consideri, a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di concentrazione individuale sia pari a 25 e il patrimonio di vigilanza pari a 100; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a 80 euro, di cui 25 relativi al portafoglio immobilizzato. In tale ipotesi, dei 55 euro che costituiscono il superamento globale: - 15 andranno inserite nella riga "fino al 40%" (differenza tra il 40% del patrimonio di vigilanza e il limite individuale); - 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%"; - 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%"; ii. moltiplicando le coperture patrimoniali relative alle componenti cosi' classificate per i corrispondenti coefficienti indicati nella colonna relativa al coefficiente aggiuntivo della tavola 12; iii. sommando, infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalle suddette moltiplicazioni. La copertura patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a fronte del rischio di concentrazione e' pari alla somma delle coperture patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun superamento. ----> VEDERE IMMAGINE A PAG 82 <---- ALLEGATO H: REQUISITI PER LA COMPUTABILITA' NEL PATRIMONIO DI VIGILANZA DEGLI STRUMENTI "IBRIDI" Gli intermediari possono computare nel patrimonio di vigilanza gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e le passivita' subordinate che abbiano le caratteristiche indicate nei parr. 1 e 2. Le SIM trasmettono alla Banca d'Italia copia delle delibere dell'Organo amministrativo che comprovano la computabilita' di detti strumenti nel patrimonio di vigilanza. 1. Strumenti innovativi di capitale Gli strumenti innovativi di capitale (quali le preference shares) sono computabili nel patrimonio di base solo in presenza di condizioni che garantiscano pienamente la stabilita' della base patrimoniale della SIM. Tali condizioni sono le seguenti: a) la societa' bancaria o finanziaria emittente, inclusa nel gruppo, deve essere insediata in un paese dell'UE o appartenente al Gruppo dei Dieci; b) i titoli devono essere irredimibili. L'eventuale facolta' di rimborso da parte dell'emittente non puo' essere prevista prima che siano trascorsi 10 anni dall'emissione; il rimborso deve essere preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia; c) eventuali clausole di revisione automatica del tasso di remunerazione (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10 anni di vita del prestito; l'ammontare dello step-up non puo' eccedere i 100 punti base oppure il 50% dello spread rispetto alla base di riferimento, al netto del differenziale tra la base di riferimento iniziale e quella sulla quale si calcola l'aumento di tasso; d) il contratto deve prevedere la possibilita' di non corrispondere gli interessi ai detentori dei titoli se, nell'esercizio precedente, la SIM che controlla direttamente o indirettamente la societa' emittente non ha avuto profitti distribuibili e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e di risparmio. La corresponsione degli interessi deve essere sospesa qualora il coefficiente patrimoniale complessivo della SIM scende al di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio; e) gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano pagati, il diritto alla remunerazione per la scadenza in questione e' perso definitivamente; f) il contratto deve prevedere meccanismi di assorbimento delle perdite della SIM in base ai quali le somme raccolte con l'emissione di titoli vengano trasferite nella piena disponibilita' della SIM medesima qualora il coefficiente patrimoniale scenda sotto il 5%; g) in caso di liquidazione della SIM, i possessori dei titoli, privilegiati rispetto ai detentori di azioni ordinarie e di risparmio; devono essere subordinati a tutti gli altri creditori; h) nel caso in cui l'emissione avvenga tramite una controllata estera, vi sia un apposito contratto (on-lending) che determini il trasferimento delle somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a quelle previste per l'emissione. 2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate Tra le componenti del patrimonio supplementare possono essere ricompresi - per l'ammontare massimo delle somme effettivamente ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione - i seguenti elementi: a) gli strumenti ibridi di patrimonializzazione, quali le passivita' irredimibili e altri strumenti rimborsabili su richiesta dell'emittente; b) le passivita' subordinate. In entrambi i casi le passivita' possono essere emesse dalle SIM anche sotto forma di obbligazioni, convertibili e non, e di altri titoli similari. Le caratteristiche degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e delle passivita' subordinate nonche' le possibilita' di riacquisto da parte dell'emittente sono di seguito illustrate. 2.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che: a) in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione del capitale versato e delle riserve al di sotto del livello minimo di capitale previsto per l'autorizzazione all'attivita', le somme rivenienti dalle suddette passivita' e dagli interessi maturati possano essere utilizzate per far fronte alle perdite, al fine di consentire alla SIM di continuare l'attivita'; b) in caso di andamenti negativi della gestione, possa essere sospeso il diritto alla remunerazione nella misura necessaria a evitare o limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite; c) in caso di liquidazione della SIM, il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati. Gli strumenti ibridi di patrimonializzazione non irredimibili devono avere una durata pari o superiore a 10 anni. Nel contratto deve essere esplicitata la clausola che subordina il rimborso del prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia. Sui titoli rappresentativi degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e' richiamato il contenuto della clausola indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. 2.2. Passivita' subordinate Le passivita' subordinate emesse dalle SIM concorrono alla formazione del patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che: a) in caso di liquidazione dell'ente emittente il debito sia rimborsato solo dopo che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non ugualmente subordinati; b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora la scadenza sia indeterminata, sia previsto per il rimborso un preavviso di almeno 5 anni; c) il rimborso anticipato delle passivita' avvenga solo su iniziativa dell'emittente e previa autorizzazione della Banca d'Italia. I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in casi diversi da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa rimborsabile prima della scadenza. I contratti possono prevedere clausole di step-up a condizione che le stesse siano esercitabili non prima del 5° anno di vita del prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base. Sui titoli rappresentativi delle passivita' subordinate e' richiamato il contenuto della clausola indicata alla precedente lettera a) nonche' l'eventuale condizione che il rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia. Le passivita' subordinate sono ricomprese nel calcolo del patrimonio soltanto per un importo pari alle somme ancora a disposizione dell'ente al momento del computo. Inoltre, l'ammontare di tali somme ammesso nel calcolo e' ridotto di un quinto ogni anno durante i 5 anni precedenti la data di scadenza del rapporto, in mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi. L'ammortamento e' calcolato sulla base dell'importo originario del prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni. In caso di conversione o di riacquisto di quote del prestito subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate. 2.3. Garanzie prestate all'emissione di strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate e conseguenti operazioni di "on-lending" Le condizioni di ammissibilita' degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e dei debiti subordinati, indicate nel presente Regolamento, vanno rispettate in tutti i contratti connessi con operazioni di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e passivita' subordinate. Il rilascio di garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di patrimonializzazione e di passivita' subordinate consta di due atti distinti ma coordinati: - con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto); - con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di patrimonializzazione o una passivita' subordinata (di contenuto identico alla prima) che viene sottoscritta dal soggetto emittente l'altra passivita'. I fondi raccolti con la prima emissione vengono cosi' messi a disposizione del prenditore finale (operazione di "on-lending"). Il rilascio della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare il prestito in via anticipata rispetto ai termini del contratto di "on-lending". Il contratto che disciplina la prima emissione deve prevedere inoltre: - che la garanzia prestata dalla SIM abbia anch'essa carattere subordinato; - che l'adempimento del garante estingua le obbligazioni del debitore principale (primo emittente). Il contratto di "on-lending" a sua volta contiene una clausola in base alla quale gli importi eventualmente pagati dalla SIM in relazione alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso. 2.4. Riacquisto da parte della SIM emittente di quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate La SIM puo' liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate dalla stessa emessi, per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna emissione (1). Le quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel portafoglio, non sono inseribili nel calcolo del patrimonio di vigilanza. Le passivita' subordinate e gli strumenti ibridi di patrimonializzazione riacquistati sono dedotti dal patrimonio di vigilanza al valore di bilancio. Il riacquisto superiore alla predetta misura o comunque finalizzato all'annullamento dei certificati e' soggetto all'autorizzazione della Banca d'Italia: quest'ultimo caso e' da considerarsi infatti alla stregua di un formale rimborso anticipato di una quota del debito. Nel caso di riacquisto di quote del prestito subordinato, la deduzione dal patrimonio di vigilanza e' effettuata per la differenza, se positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le quote di ammortamento gia' maturate. Le anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su prestiti subordinati nonche' le operazioni di finanziamento concesse dall'intermediario per finalita' di riacquisto di tali passivita' sono equiparate al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista un riacquisto qualora, sotto i profili contrattuale e delle caratteristiche effettive dell'operazione, i momenti dell'emissione della passivita' dell'intermediario con conseguente raccolta di fondi patrimoniali e dell'erogazione di finanziamenti a beneficio del sottoscrittore rappresentino, per ammontare e cadenze, un atto coordinato. La presente disciplina si applica anche nel caso di acquisizione in garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati nel caso in cui le operazioni attuate, per una concordanza di elementi (condizioni contrattuali, ripetitivita', entita' complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti. 1) Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore originario del prestito. TITOLO II PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE CAPITOLO 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE 1. Premessa Il processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process - SRP) si articola in due fasi integrate. La prima e' rappresentata dal processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale (Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) e fa capo alle SIM, le quali effettuano un'autonoma valutazione della propria adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica, in relazione ai rischi assunti e alle strategie aziendali. La seconda consiste nel processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) ed e' di competenza dell'Autorita' di vigilanza, che riesamina l'ICAAP, formula un giudizio complessivo sulla SIM e attiva, ove necessario, misure correttive. Lo SREP si basa in primo luogo sul confronto tra la Vigilanza e le SIM; cio' consente alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza piu' approfondita del processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche sottostanti e alle SIM di illustrare le motivazioni a sostegno delle proprie valutazioni. Le SIM definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure per determinare il capitale che esse ritengono adeguato - per importo e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali e' richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cfr. Titolo I). Il processo ICAAP e' imperniato su idonei sistemi aziendali di gestione dei rischi e presuppone adeguati meccanismi di governo societario, una struttura organizzativa con linee di responsabilita' ben definite, efficaci sistemi di controllo interno. La responsabilita' di tale processo e' rimessa agli organi societari, i quali ne definiscono in piena autonomia il disegno e l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi curano l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative e al contesto strategico in cui la SIM opera. Il processo ICAAP deve essere documentato, conosciuto dalle strutture aziendali e sottoposto a revisione interna. Le SIM illustrano alla Banca d'Italia, con cadenza annuale, le caratteristiche fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e la determinazione del capitale ritenuto adeguato a fronteggiarli attraverso un resoconto strutturato. Quest'ultimo contiene anche un'auto-valutazione dell'ICAAP che individua le aree di miglioramento, le eventuali carenze del processo e le azioni correttive che si ritiene di porre in essere. Lo SREP e' il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta l'ICAAP; analizza il profilo di rischio della SIM; valuta il sistema di governo aziendale, la funzionalita' degli organi, la struttura organizzativa e il sistema dei controlli interni; verifica l'osservanza del complesso delle regole, incluse quelle prudenziali. Lo svolgimento di tale attivita' avviene attraverso l'utilizzo di sistemi che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi e la valutazione delle SIM (Sistema di analisi aziendale). Tale sistema consente alla Banca d'Italia di individuare i rischi rilevanti assunti dalle SIM e di valutarne i sistemi di gestione e controllo, anche ai fini del riesame della determinazione del capitale interno effettuata dalle stesse. Nel caso in cui dall'analisi complessiva emergano profili di anomalia, la Banca d'Italia richiede l'adozione di idonee misure correttive di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi si commisurano alla rilevanza delle carenze riscontrate: l'imposizione di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione di misure organizzative non appare in grado di assicurare la rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato. Il processo di controllo prudenziale si conforma al principio di proporzionalita', in base al quale: - i sistemi di governo societario, i processi di gestione dei rischi, i meccanismi di controllo interno e di determinazione del capitale ritenuto adeguato alla copertura dei rischi devono essere commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessita' dell'attivita' svolta dalla SIM; - la frequenza e l'intensita' dello SREP tengono conto della rilevanza sistemica, delle caratteristiche, delle dimensioni e della complessita' delle SIM. Il processo di controllo prudenziale si svolge a livello consolidato: in caso di gruppi di SIM la responsabilita' dell'ICAAP fa capo all'impresa al vertice del gruppo, la quale determina il capitale adeguato per l'intero gruppo su base consolidata. Nel caso di SIM o gruppi di SIM controllati da un'impresa madre europea si richiede la predisposizione di un processo ICAAP a livello rispettivamente individuale ovvero sub-consolidato per le componenti italiane. * * * Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia, in attuazione degli obblighi di trasparenza dell'attivita' di vigilanza previsti dalla normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella concreta applicazione del principio di proporzionalita' e nell'identificazione dei requisiti minimi dell'ICAAP che verranno valutati nell'ambito dello SREP. A tal fine: - si forniscono indicazioni in ordine agli ambiti del processo ICAAP per la concreta applicazione del suddetto principio di proporzionalita' da parte degli operatori; - si esplicitano i criteri per una ripartizione indicativa delle SIM in tre gruppi, caratterizzati da livelli di complessita' operativa decrescente, per i quali vengono indicati requisiti differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP; - si descrivono i criteri di valutazione che vengono utilizzati nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalita' di analisi dei rischi e dell'operativita' aziendale. 2. Fonti normative La materia e' regolata: - dalla direttiva 2006/48/CE relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio; - dalla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; - dai seguenti articoli del Testo Unico: - articolo 6, comma 1, lett. a), che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi a oggetto l'adeguatezza patrimoniale, il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni, le partecipazioni detenibili e l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni; - articolo 6, comma 1-bis, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'art. 6, comma 1, lett. a), prevedono la possibilita' di adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio di credito rilasciate da societa' o enti esterni; - articolo 7, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, a fini di stabilita', disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'art. 6, comma 1, lett. a); - articolo 11, comma 1, lett. b), che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata; - articolo 12, comma 1, che prevede che la Banca d'Italia impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al complesso dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM aventi a oggetto, tra l'altro, le materie dell'art. 6, comma 1, lett. a), e comma 1-bis; - articolo 12, comma 3-bis, che prevede che, nell'esercizio della vigilanza su base consolidata; la Banca d'Italia possa impartire disposizioni nei confronti dei soggetti inclusi nel gruppo di SIM. 3. Definizioni Ai fini delle disposizioni del presente Titolo, si intende per: - "capitale interno", il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno di capitale relativo ad un determinato rischio che la SIM ritiene necessario per coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso. Tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da rettifiche di valore nette - specifiche e di portafoglio - di pari entita'; ove queste ultime fossero inferiori, il capitale interno dovra' far fronte anche a questa differenza; - "capitale interno complessivo", il capitale interno riferito a tutti i rischi rilevanti assunti dalla SIM, incluse le eventuali esigenze di capitale interno dovute a considerazioni di carattere strategico; - "capitale" e "capitale complessivo", indicano gli elementi patrimoniali che la SIM ritiene possano essere utilizzati rispettivamente a copertura del "capitale interno" e del `-capitale interno complessivo"; - "Circolare n. 263", la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27.12.2006 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche", contenente la disciplina prudenziale applicabile alle banche e ai gruppi bancari; - "componenti del gruppo sub-consolidanti", le SIM e le societa' finanziarie appartenenti a gruppi di SIM, diverse dalla capogruppo, che controllano imprese di investimento nonche' societa' bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario; - "impresa di riferimento", la SIM o la capogruppo controllata direttamente da una societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento o delle banche, quando questa societa' controlla anche una o piu' imprese di investimento comunitarie aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste imprese di investimento comunitarie e' inferiore a quello della SIM o della capogruppo controllate; - "societa' finanziaria": la societa' che svolge le attivita' di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1). 4. Destinatari della disciplina Le presenti disposizioni si applicano: - su base individuale, alle SIM, ad eccezione delle SIM: - appartenenti ad un gruppo di SIM sottoposto a vigilanza su base consolidata o a un gruppo bancario italiano; - escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (cfr. Titolo I, Capitolo 1, par. 4); - su base consolidata: - ai gruppi di SIM, soggetti a vigilanza su base consolidata (cfr. Titolo IV, Capitolo 3); - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle imprese di investimento, nonche' alle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla societa' di partecipazione finanziaria madre nell'U E; - ai componenti sub-consolidanti del gruppo. Di seguito, ove non diversamente specificato, con il termine SIM si intende, a seconda del livello di applicazione della disciplina, la SIM, la capogruppo del gruppo di SIM, la impresa di riferimento, la SIM a capo del sub-consolidato nazionale. 5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi contenuti nel presente Titolo e' il Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria. 1) Si rammenta che tra le societa' finanziarie non sono ricomprese le imprese di assicurazione. CAPITOLO 2 LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE (ICAAP) 1. Disposizioni di carattere generale Le SIM definiscono in piena autonomia un processo per determinare il capitale complessivo adeguato in termini attuali e prospettici a fronteggiare tutti i rischi rilevanti. Il processo deve essere formalizzato, documentato.. sottoposto a revisione interna e approvato dagli organi societari. Esso e' proporzionato alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessita' dell'attivita' svolta. Il calcolo del capitale complessivo richiede una compiuta valutazione di tutti i rischi cui le SIM sono o potrebbero essere esposte, sia di quelli considerati ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di cui al Titolo I, sia di quelli in esso non contemplati. Le SIM definiscono per quali tipi di rischi diversi da quelli indicati nel citato Titolo I e' opportuno adottare metodologie quantitative, che possono condurre alla determinazione di capitale interno, e per quali invece si ritengono piu' appropriate, in combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione. Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla Banca d'Italia le definizioni adottate, le metodologie utilizzate, l'effettiva considerazione di tutti i rischi rilevanti nonche' le differenze, per i rischi fronteggiati dal requisito patrimoniale di cui al Titolo I, tra il sistema adottato internamente e quello regolamentare. 2. La proporzionalita' nell'ICAAP Il principio di proporzionalita' si applica ai seguenti aspetti: - metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi e la determinazione del relativo capitale interno; - tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati; - trattamento delle correlazioni tra rischi e determinazione del capitale interno complessivo; - articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi; - livello di approfondimento ed estensione della rendicontazione sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia. Per facilitare la concreta attuazione del principio di proporzionalita', le SIM sono ripartite in tre classi, che identificano, in linea di massima, SIM di diverse dimensioni e complessita' operativa. Classe 1 SIM autorizzate dalla Banca d'Italia ad adottare sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione dei requisiti patrimoniali. Ai fini dell'applicazione della presente normativa sulla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale, le SIM appartenenti alla classe 1 fanno riferimento a quanto previsto nella Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II. Classe 2 SIM, diverse da quelle della classe 1, che superano a livello individuale o consolidato, una delle seguenti soglie: patrimonio medio annuo gestito superiore a 10 miliardi di euro; controvalore annuo di negoziazioni per conto proprio o per conto terzi superiore a 150 miliardi (1). 1) Per il patrimonio gestito si fa riferimento alla somma delle seguenti voci segnaletiche (Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli intermediari del Mercato Mobiliare - Circolare n. 148 del 2.7.1991); 4140210 e 4140242. Per il controvalore delle negoziazioni in conto proprio si fa riferimento alla somma delle seguenti voci: 4140002 e 4140004. Per il controvalore delle negoziazioni in conto terzi si fa riferimento alla somma delle seguenti voci: 4140110, 4140112, 4140114,4140116. Classe 3 SIM diverse da quelle delle classe 1 e 2. Rientrano in questa classe tutte le SIM che svolgono il servizio di investimento di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo ne' assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente. Resta in ogni caso ferma la possibilita', per le SIM appartenenti alle classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni piu' avanzati rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (2). Le SIM operano scelte coerenti tra le metodologie di misurazione del rischio adottate ai fini del primo pilastro e quelle di determinazione del capitale interno complessivo. Nell'ambito del processo di revisione prudenziale, la Banca d'Italia valuta il grado di rispondenza tra le scelte e le valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi. 2) Cio' potrebbe rendersi necessario, ad esempio, per adottare un approccio adeguato al profilo di rischio soprattutto nei casi di intermediari in forte evoluzione, ovvero con operativita' specializzata e rilevante su segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessita'. 3. Le fasi dell'ICAAP Il processo ICAAP puo' essere scomposto nelle seguenti fasi: 1) individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione; 2) misurazione/valutazione dei singoli rischi e del relativo capitale interno; 3) misurazione del capitale interno complessivo; 4) determinazione del capitale complessivo e riconciliazione con il patrimonio di vigilanza. Nei paragrafi seguenti si forniscono indicazioni in merito a ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le SIM nella concreta applicazione del principio di proporzionalita'. 3.1. L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione Le SIM effettuano in autonomia un'accurata identificazione dei rischi ai quali sono esposte, avuto riguardo alla propria operativita' e ai mercati di riferimento. Al fine di individuare i rischi rilevanti, l'analisi deve considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato A. Detto elenco non ha carattere esaustivo: e' rimessa alla prudente valutazione di ogni SIM l'individuazione di eventuali ulteriori fattori di rischio connessi con la propria specifica operativita'. Le SIM identificano chiaramente le fonti di generazione dei vari tipi di rischio, siano esse collocate a livello di unita' operativa ovvero di entita' giuridica. Cio' puo' consentire di riscontrare, nel caso dei gruppi di SIM, se in capo alle piu' rilevanti entita' giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato a livello individuale fronteggia adeguatamente i rischi effettivamente presenti presso tali componenti. 3.2. La misurazione dei singoli rischi e la determinazione del capitale interno relativo a ciascuno di essi Ai fini della determinazione del capitale interno, le SIM misurano ovvero - in caso di rischi difficilmente quantificabili - valutano tutti i rischi rilevanti ai quali sono esposte, utilizzando le metodologie che ritengono piu' appropriate, in relazione alle proprie caratteristiche operative e organizzative. Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un primo riferimento metodologico e' costituito dai relativi sistemi regolamentari per il calcolo dei requisiti patrimoniali (c.d. primo pilastro). * * * Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al paragrafo 2, le SIM fanno riferimento, nel definire operativamente i sistemi di misurazione/valutazione dei rischi rilevanti e per la determinazione dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati. Classe 3 Le SIM utilizzano le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro. Relativamente ai rischi non inclusi nel primo pilastro, le SIM possono misurare tali rischi secondo metodologie proprie ovvero predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati. Classe 2 Analogamente a quanto previsto per la classe 3, le SIM possono utilizzare le metodologie di calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari a fronte dei rischi compresi nel primo pilastro; in relazione alla propria complessita' operativa e vocazione strategica, le stesse valutano l'opportunita' di adottare ai fini interni metodologie di misurazione dei rischi del primo pilastro piu' evolute di quelle utilizzate ai fini regolamentari, anche in vista di un futuro eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari. Analogamente le SIM di questa classe, relativamente ai rischi non inclusi nel primo pilastro possono misurare tali rischi secondo metodologie proprie ovvero predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati. 3.2.1. LO STRESS TESTING Le SIM effettuano prove di stress per una migliore valutazione della loro esposizione ai rischi, dei relativi sistemi di attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza del capitale interno. Per prove di stress si intendono le tecniche quantitative e qualitative con le quali le SIM valutano la propria vulnerabilita' ad eventi eccezionali ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare gli effetti sui rischi della SIM di eventi specifici (analisi di sensibilita). La conduzione di prove di stress consente, tra l'altro, alle SIM di utilizzare analisi di tipo "what if" per valutare l'esposizione al rischio in circostanze avverse e il capitale interno necessario a coprire il medesimo o altri interventi per ridurre o attenuare il rischio. In linea di principio le SIM dovrebbero effettuare prove di stress appropriate in relazione alla natura di ciascuno dei fattori di rischio rilevanti per la propria operativita'. Le SIM effettuano analisi di sensibilita' rispetto ai principali rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di mercato e il rischio operativo. Particolare cura deve essere posta da tutte le SIM caratterizzate da una significativa operativita' nelle attivita' rientranti nel portafoglio di negoziazione di vigilanza nel predisporre procedure di stress testing idonee a tenere conto dei profili di rischio non lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati. 3.3. La determinazione del capitale interno complessivo Le SIM determinano il capitale interno complessivo secondo un approccio "building block", che consiste nel sommare ai requisiti regolamentari a fronte dei rischi del primo pilastro l'eventuale capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti. Resta fermo che nella determinazione del capitale interno complessivo le SIM possono tenere conto, oltre che della necessita' di copertura delle perdite inattese a fronte di tutti i rischi rilevanti, anche dell'esigenza di far fronte a operazioni di carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) ovvero di mantenere un adeguato standing sui mercati. 3.4. Il capitale complessivo e la sua riconciliazione con il patrimonio di vigilanza Le SIM devono essere in grado di illustrare come il capitale complessivo si riconcilia con la definizione del patrimonio di vigilanza: in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di copertura del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali non computabili nel patrimonio di vigilanza. 4. Periodicita' dell'ICAAP Ai fini del confronto con la Banca d'Italia, le SIM determinano con cadenza annuale: - il livello attuale del capitale interno complessivo e del capitale complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo esercizio chiuso; - il livello prospettico del capitale interno complessivo e del capitale complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio in corso, tenendo conto della prevedibile evoluzione dei rischi e dell'operativita'. Nella pianificazione annuale le SIM devono anche identificare le azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti dalle stime. La determinazione prospettica del capitale interno complessivo e del capitale complessivo e' coerente con il piano strategico pluriennale; stime che eventualmente facciano riferimento anche a esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea con lo sviluppo operativo e patrimoniale tracciato dalla SIM nel proprio piano strategico. Ferma restando la periodicita' annuale della determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo, la valutazione/misurazione dell'esposizione ai singoli rischi viene effettuata con una cadenza piu' ravvicinata in relazione sia alla tipologia di rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di eventi innovativi o straordinari l'aggiornamento degli stress test puo' avvenire con minore frequenza di quella annuale, tenuto conto dell'opportunita' di dare stabilita' ai medesimi per agevolare la valutazione intertemporale delle prove di stress. 5. Governo societario dell'ICAAP La responsabilita' del processo ICAAP e' rimessa agli organi societari. La determinazione del capitale interno complessivo e del capitale complessivo e' frutto di un processo organizzativo complesso; che costituisce parte integrante della gestione aziendale e contribuisce a determinare le strategie e l'operativita' corrente delle SIM. Tale processo richiede il coinvolgimento di una pluralita' di funzioni e professionalita' (funzioni di pianificazione, risk management, internal audit, contabilita', etc.) e il contributo delle societa' facenti parte del gruppo (3). L'individuazione delle funzioni o delle strutture aziendali cui compete la elaborazione o predisposizione dei vari elementi o fasi del processo ICAAP spetta alle SIM, che tengono conto della proprie caratteristiche organizzative. 3) Qualora le SIM esternalizzino alcune "componenti" del processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena ed esclusiva responsabilita' dello stesso e assicurarne la coerenza con le specifrcila' e le caratteristiche operative aziendali. In particolare, le SIM adottano ogni cautela per assicurarsi che le prestazioni dei soggetti esterni rispondano ai criteri da esse stabiliti in termini di qualita', coerenza e replicabilita' delle analisi svolte. 6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia 6.1. Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP Il resoconto sul processo ICAAP e' volto a consentire alla Banca d'Italia di effettuare una valutazione documentata e completa delle caratteristiche qualitative fondamentali del processo di pianificazione patrimoniale; dell'esposizione complessiva ai rischi e della conseguente determinazione del capitale interno complessivo. Il resoconto viene inviato alla Banca d'Italia unitamente alle delibere e alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono espressi sul processo ICAAP, secondo le rispettive competenze e attribuzioni. Il resoconto ICAAP ha un duplice contenuto: descrittivo e valutativo; esso deve infatti consentire alla Banca d'Italia di apprezzare i seguenti profili: - articolazione, sotto un profilo organizzativo e metodologico, del processo di determinazione del capitale interno, con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni o strutture aziendali preposte al processo ICAAP; sistemi di valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo e attenuazione dei rischi piu' rilevanti; scenari strategici e competitivi nei quali la SIM ha collocato la propria pianificazione patrimoniale; - auto-valutazione della SIM in ordine al proprio processo interno di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di miglioramento, sia sotto un profilo metodologico sia sul piano organizzativo, individuando specificamente le eventuali carenze del processo, le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione temporale delle medesime. Il resoconto e' articolato nelle seguenti aree informative: - linee strategiche e orizzonte previsivo considerato; - governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo interno connessi con l'ICAAP; - metodologie e criteri utilizzati per l'identificazione, la misurazione, l'aggregazione dei rischi e per la conduzione degli stress test; - stima e componenti del capitale interno complessivo con riferimento alla fine dell'esercizio precedente e, in un'ottica prospettica, dell'esercizio in corso; - raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari e tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza; - auto-valutazione dell'ICAAP. Si forniscono nell'Allegato B maggiori dettagli sul contenuto informativo atteso per le singole aree. Le scelte relative a profondita' ed estensione del resoconto, cosi' come alla documentazione alla quale fare rinvio, sono rimesse all'autonomo giudizio delle SIM. Qualora la SIM disponga gia' di documenti che forniscono le informazioni relative a una o piu' parti delle aree informative; e' sufficiente fare rinvio alla documentazione esistente senza predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP. Per alcune sezioni informative non e' obbligatorio l'aggiornamento annuale se non sono intervenute variazioni di rilievo; in particolare, per le sezioni di natura strutturale e descrittiva (inclusi gli strumenti e i sistemi di controllo e attenuazione dei rischi), e' possibile confermare le informazioni rassegnate l'anno precedente. Nel caso in cui la documentazione si dimostrasse inadeguata, insufficiente o fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si riserva di chiedere le necessarie integrazioni. Ferma restando la ripartizione in aree informative, per le SIM del gruppo 3 il rendiconto puo' avere un'articolazione piu' contenuta rispetto a quella proposta nell'Allegato B. Le SIM controllate da un'impresa madre europea, che effettuano un ICAAP su base individuale o sub-consolidata, forniscono un raccordo sintetico con FICAAP condotto a livello consolidato dall'impresa madre europea (4). 4) La Banca d'Italia, avute presenti le caratteristiche della SIIVI e la sua collocazione all'interno del gruppo, puo' esonerare la stessa dall'invio del raccordo in questione. 6.2. Periodicita' dell'informativa sull'ICAAP Le SIM trasmettono annualmente alla Banca d'Italia la rendicontazione ICAAP, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente, alle scadenze di seguito indicate: - 31 marzo: SIM non appartenenti a gruppi; - 30 aprile: gruppi di SIM. A partire dalla dotazione patrimoniale della chiusura dell'anno precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di rischio e di relativa copertura patrimoniale per l'esercizio in corso, sino alla fine dello stesso. CAPITOLO 3 PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP) 1. Disposizioni di carattere generale Lo SREP viene condotto annualmente sulle SIM allo scopo di accertare che tali intermediari si dotino di presidi di natura patrimoniale e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti, assicurando il complessivo equilibrio gestionale. Il processo di revisione e valutazione prudenziale si struttura nelle seguenti fasi principali: - analisi dell'esposizione a tutti i rischi rilevanti assunti e dei relativi sistemi di controllo; - verifica del rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre regole prudenziali; - valutazione del procedimento aziendale di determinazione del capitale interno complessivo e dell'adeguatezza del capitale complessivo rispetto al profilo di rischio della SIM; - attribuzione di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale; - individuazione degli eventuali interventi di vigilanza da porre in essere. La Banca d'Italia utilizza un sistema di analisi delle SIM ("Sistema di analisi aziendale") che consente di effettuare le analisi e le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema analizza - attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di tutte le informazioni disponibili - i rischi rilevanti assunti dalle SIM, secondo criteri, metodologie e cadenze prestabilite. Le modalita' di analisi sono comunque adattabili per consentire l'utilizzo delle metodologie piu' appropriate in relazione alla tipologia di rischio o di SIM. Lo SREP si fonda in primo luogo sul confronto con le SIM, che si articola in varie fasi e puo' prevedere gradi diversi di formalizzazione. Ove la situazione aziendale renda necessaria l'adozione di misure correttive, la Banca d'Italia richiede alla SIM i conseguenti interventi. 2. La proporzionalita' nello SREP Anche lo SREP ed il confronto con le SIM rispondono a criteri di proporzionalita': l'ampiezza e l'approfondimento delle attivita' di analisi e controllo, nonche' l'intensita' e la frequenza del confronto con le SIM sono calibrate in relazione ai profili di rischio, alle dimensioni operative, al grado di problematicita' delle stesse. 3. Il sistema di analisi aziendale Il sistema di analisi aziendale utilizza controlli a distanza e controlli ispettivi: essi consentono di pervenire, in modo integrato, alla valutazione della complessiva situazione aziendale, su cui si fonda l'individuazione delle eventuali azioni da intraprendere nei confronti dei soggetti vigilati. I controlli a distanza utilizzano un insieme articolato di informazioni: le segnalazioni di vigilanza periodiche, il bilancio ufficiale, le informazioni fornite dalle SIM in relazione al processo di valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale, la documentazione rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative su accertamenti ispettivi interni), gli elementi conoscitivi acquisiti tramite le audizioni degli esponenti aziendali ed i controlli ispettivi. Il sistema di analisi aziendale prevede un "percorso di analisi" strutturato attraverso il quale sono svolte le varie fasi previste dallo SREP. L'"analisi della situazione aziendale" rappresenta il momento centrale dell'intero percorso. Essa si basa sull'esame del bilancio di esercizio, sull'analisi dell'assetto organizzativo nonche' sull'esame dei modelli di analisi riferiti ai profili dell'adeguatezza patrimoniale, della redditivita' e dell'organizzazione. Questi ultimi, costituiti da un insieme di indicazioni metodologiche e di schemi standardizzati di rappresentazione dei dati, delineano un iter logico di interpretazione delle informazioni e forniscono una guida per la formulazione dei giudizi relativi ai singoli profili considerati. La valutazione complessiva sulla situazione aziendale e' basata sui punteggi parziali assegnati ai profili, sul giudizio attribuito all'assetto organizzativo e su ogni informazione disponibile sull'azienda, acquisita anche nell'ambito del confronto con quest'ultima relativo all'ICAAP. Nell'Allegato C si illustrano le principali caratteristiche del sistema di analisi aziendale, con particolare riferimento ai criteri di valutazione seguiti per i profili dell'adeguatezza patrimoniale, della redditivita' e dell'assetto organizzativo. Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti principi metodologici di carattere generale: - la flessibilita': sebbene i modelli di analisi calcolino un punteggio automatico per i profili oggetto di analisi, l'attribuzione sia del giudizio definitivo sui singoli profili sia di quello complessivo tiene conto di tutte le informazioni disponibili, anche di quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche a supporto dei modelli di analisi consentono di effettuare prove di stress utilizzando sistemi di "what-if analysis". Tali caratteristiche consentono di calibrare secondo criteri di proporzionalita' l'ampiezza e l'approfondimento dell'analisi da condurre sulle singole SIM; - il confronto interaziendale: un criterio di analisi e di valutazione e' rappresentato dal ricorso alla logica comparativa, basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto; - la tracciabilita': il sistema di valutazione e' documentato in appositi manuali e linee guida; sono disponibili procedure e archivi elettronici per la raccolta e la conservazione dei risultati delle analisi svolte. I controlli ispettivi - espletati sulla base di una pianificazione che tiene conto delle esigenze di approfondimento emerse nello svolgimento dell'attivita' di vigilanza - prevedono l'accesso di addetti alla Vigilanza direttamente presso le SIM. L'ambito dei controlli e' differenziato: le ispezioni possono avere uno spettro di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi della complessiva situazione aziendale, ovvero natura "mirata", se riferite a circoscritti comparti di attivita'; aree di rischio, profili gestionali, aspetti tecnici o filoni tematici, secondo le specifiche esigenze conoscitive emerse nel corso dell'attivita' condotta a distanza. In tale contesto, gli accertamenti possono assumere carattere di follow up, con il fine di asseverare l'esito di azioni correttive promosse d'iniziativa dalla SIM ovvero sollecitate dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5). In ogni caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del complessivo processo di valutazione di una SIM e' specificamente connessa con la possibilita' di apprezzare in maniera diretta - attraverso il confronto continuato con le strutture operative e con gli esponenti aziendali nonche' tramite l'acquisizione di dati e informazioni in loco - gli aspetti di natura organizzativa, la funzionalita' degli assetti di governo, del sistema dei controlli interni, delle procedure aziendali e l'attendibilita' di dati e informazioni resi alla Vigilanza. 4. Il confronto con le SIM Il confronto con le SIM costituisce parte integrante del processo di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza. Esso facilita l'analisi dell'esposizione ai rischi e la comprensione del processo di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale condotto dalle SIM e delle eventuali divergenze rispetto alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale. L'analisi dell'informativa sull'ICAAP, che viene condotta unitamente alle altre attivita' in cui si articola il processo SREP, consente alla Banca d'Italia di individuare eventuali necessita' di approfondimento, di chiarimento o di integrazione del quadro informativo disponibile. Tali esigenze possono essere soddisfatte attraverso l'acquisizione di ulteriore documentazione, incontri con gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi. Al termine del processo valutativo, ove siano riscontrate inadeguatezze o carenze sia dell'ICAAP, sia, piu' in generale, della complessiva situazione aziendale, la Banca d'Italia individua gli interventi correttivi da porre in essere per eliminare le carenze riscontrate, compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura dei requisiti patrimoniali. 5. Gli interventi correttivi La Banca d'Italia puo' richiedere alle SIM gli interventi correttivi di seguito indicati(1) aventi diverso grado di incisivita', in relazione alla rilevanza delle carenze riscontrate: - rafforzamento dei sistemi, delle procedure e dei processi relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo ed alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale; - contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto di effettuare determinate categorie di operazioni; - riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attivita' o alla struttura territoriale; - non distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio; - detenzione di patrimonio di vigilanza in misura superiore al livello regolamentare previsto per i rischi di credito, di controparte, di mercato, operativi e altri rischi anche attraverso l'applicazione agli aggregati di riferimento di un trattamento specifico con riferimento alle modalita' di determinazione dei requisiti patrimoniali. Gli interventi aventi effetti patrimoniali sono richiesti, di norma, qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di esplicare i propri effetti correttivi in un arco temporale accettabile. In particolare, la Banca d'Italia puo' disporre l'applicazione di un requisito patrimoniale specifico superiore al requisito patrimoniale di cui al Titolo I, quando: - vengono accertate rilevanti carenze nella struttura organizzativa, nei controlli interni e nei sistemi di gestione dei rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi; - vi sono divergenze rilevanti tra le valutazioni della Banca d'Italia e quelle della SIM in materia di livello e composizione del capitale complessivo posto dall'azienda a presidio di tutti i rischi assunti, ovvero quando le valutazioni coincidono, ma la SIM non consegua nei tempi stabiliti o non mantenga i livelli patrimoniali concordati. Nel provvedimento con il quale si dispone l'applicazione del requisito patrimoniale specifico la Banca d'Italia indica anche la durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione. 1) Restano fermi i poteri di intervento previsti da norme diverse dall'art. 7 e dall'art. 12 del Testo Unico (cui si fa riferimento nel presente paragrafo) e, segnatamente, quelli di cui alla Parte II, Iitolo IV del medesimo Testo Unico. ALLEGATO A - I RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP Rischi del Primo pilastro - rischio di credito; - rischio di mercato; - rischio operativo. Altri Rischi - Rischio strategico: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da cambiamenti del contesto operativo o da decisioni aziendali errate, attuazione inadeguata di decisioni, scarsa reattivita' a variazioni del contesto competitivo; - rischio di reputazione: il rischio attuale o prospettico di flessione degli utili o del capitale derivante da una percezione negativa dell'immagine della SIM da parte di clienti, controparti, azionisti, investitori o autorita' di vigilanza; - rischio di concentrazione: rischio derivante da esposizioni verso controparti, gruppi di controparti connesse e controparti del medesimo settore economico o che esercitano la stessa attivita' o appartenenti alla medesima arca geografica ovvero dalla composizione della base della clientela; - rischio di liquidita': il rischio che la SIM non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza; - rischio residuo: il rischio che le tecniche riconosciute per l'attenuazione del rischio di credito utilizzate dalla SIM risultino meno efficaci del previsto; - rischi derivanti da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza economica dell'operazione di cartolarizzazione non sia pienamente rispecchiata nelle decisioni di valutazione e di gestione del rischio; - rischio di tasso di interesse derivante da attivita' diverse dalla negoziazione: rischio derivante da variazioni potenziali dei tassi di interesse. ALLEGATO B - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP 1) Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato a) piano strategico e budget annuali; cadenza di revisione del piano strategico e delle sue componenti; eventi straordinari che motivano la sua revisione; b) riconciliazione tra orizzonte temporale del piano strategico e del piano patrimoniale; c) fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale. 2) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo connessi con l'ICAAP a) descrizione del processo di definizione e aggiornamento dell'ICAAP; b) descrizione del processo di revisione dell'ICAAP; c) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP agli organi aziendali; d) definizione del ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP alle varie funzioni aziendali (ad esempio: internal auditing; compliance; pianificazione; risk management; eventuali altre strutture, tra le quali: strutture commerciali, contabilita' e controllo contabile); e) descrizione dei presidi organizzativi e contrattuali relativi ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing; f) indicazione della normativa interna rilevante per il processo ICAAP. 3) Esposizione ai rischi, metodologie di misurazione e di aggregazione, stress testing a) mappa dei rischi: illustrazione della posizione relativa della SIM rispetto ai rischi di primo e di secondo pilastro; b) mappatura dei rischi per unita' operative della SIM e/o per entita' giuridiche del gruppo; c) tecniche di misurazione dei rischi, di quantificazione del capitale interno, di conduzione dello stress testing; d) descrizione, per ogni categoria di rischio misurabile, delle principali caratteristiche degli strumenti di controllo e attenuazione piu' rilevanti; e) descrizione generale dei sistemi di controllo e attenuazione dei rischi non misurabili. 4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno a) quantificazione del capitale interno a fronte di ciascun rischio e di quello complessivo; b) eventuali metodi di allocazione del capitale interno (per unita' operative e/o per entita' giuridiche). 5) Raccordo tra capitale interno, requisiti regolamentari e patrimonio di vigilanza a) raccordo tra capitale interno complessivo e requisiti regolamentari; b) elencazione e definizione delle componenti patrimoniali a copertura del capitale interno; c) computabilita' ai fini di vigilanza delle componenti a copertura del capitale interno; motivazione dell'inclusione delle componenti non computabili; d) stima degli oneri connessi con il reperimento delle eventuali risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti. 6) Auto-valutazione dell'ICAAP a) identificazione delle aree del processo suscettibili di miglioramento; b) pianificazione degli interventi previsti sul piano patrimoniale od organizzativo. ALLEGATO C - IL SISTEMA DI ANALISI AZIENDALE 1. I rischi oggetto di analisi Rischi di mercato La valutazione dell'esposizione ai rischi di mercato, oltre a verificare il rispetto dei requisiti prudenziali, ha l'obiettivo di valutare i rischi assunti e i risultati ottenuti nel comparto; una volta accertati il grado di sviluppo e la natura dell'operativita' svolta dalla SIM (con specifico riferimento a prodotti, strategie di posizionamento, tipologie di rischi assunti). Rischi operativi Nell'analisi di tale fattispecie di rischio, oltre alla verifica del rispetto dei requisiti regolamentari, assume un ruolo centrale la verifica della rispondenza ai requisiti normativi dei sistemi organizzativi e dei processi di gestione e misurazione/valutazione di tali rischi. Rischio di credito L'analisi della rischiosita' creditizia e' finalizzata a valutare principalmente il rispetto da parte della SIM dei requisiti prudenziali, anche con riferimento al profilo della concentrazione. Altri rischi Infine, con riferimento agli altri rischi quantificabili o di natura non facilmente quantificabili allo stadio attuale (rischi di liquidita', di tasso di interesse sul portafoglio immobilizzato, di concentrazione, strategico, di reputazione, residuali), l'analisi si fonda sulle informazioni contenute nel resoconto ICAAP nonche' su quelle relative ai presidi organizzativi predisposti dalle SIM, apprezzabili prevalentemente attraverso controlli ispettivi. L'analisi della redditivita', soprattutto per quanto attiene ai profili di sostenibilita' e variabilita' delle varie componenti dei flussi reddituali, concorre anche a fornire utili indicazioni in merito all'esposizione della SIM ai rischi strategici e reputazionali. 2. La redditivita' Elemento imprescindibile nella valutazione di una SIM e' l'analisi dei risultati reddituali conseguiti, tenuto conto delle strategie perseguite, dei rischi assunti, del mercato di riferimento. Scopo dell'analisi e' quello di valutare la capacita' reddituale della SIM sotto il duplice profilo dell'adeguatezza quantitativa e della stabilita' dei flussi di reddito. Il primo aspetto attiene alla capacita' del risultato derivante dalla gestione ordinaria di coprire i principali fabbisogni di utilizzo dello stesso, individuabili nel costo dei rischi aziendali, nella remunerazione del capitale, nel finanziamento della crescita aziendale. Il secondo aspetto prende in considerazione principalmente le modalita' di formazione del risultato economico. 3. I profili organizzativi L'analisi dell'assetto organizzativo costituisce un fattore cruciale per la comprensione della situazione delle SIM. Nell'ambito di tale analisi assumono primaria importanza i controlli di tipo ispettivo. I criteri in base ai quali vengono valutate le variabili organizzative fanno riferimento all'adeguatezza delle stesse rispetto alle strategie perseguite e all'operativita' svolta dalla SIM: in particolare, l'analisi e' volta a verificare l'esistenza di eventuali elementi di debolezza nelle diverse componenti del sistema organizzativo che possano comportare una gestione non consapevole dei rischi assunti e produrre effetti negativi sulla situazione tecnica e sulla capacita' competitiva della SIM. Particolare rilevanza assume la verifica del funzionamento del sistema dei controlli interni e, piu' in generale, del rispetto delle disposizioni in materia organizzativa previste dalla vigente normativa. L'esame si estende a tutte le componenti dell'assetto organizzativo: variabili di "contesto" (struttura di governance, assetti di gruppo, capacita' competitiva e politiche di sviluppo perseguite); macrostruttura; sistemi operativi (sistema informativo aziendale; sistemi di rilevazione e rappresentazione dei fatti aziendali); controlli interni. L'analisi delle variabili di contesto e della macrostruttura e' svolta congiuntamente e in modo trasversale rispetto alle aree di rischio, essendo finalizzata a valutare la capacita' della SIM di mantenere un adeguato livello di competitivita'. La valutazione dei principali sistemi operativi e del sistema dei controlli interni e' per contro maggiormente focalizzata sui singoli profili di rischio: essa mira infatti ad appurare l'efficacia dei sistemi predisposti per catalogare, misurare/valutare, controllare e attenuare l'esposizione alle fattispecie di rischio piu' rilevanti per la SIM. La valutazione dei profili organizzativi viene effettuata secondo modalita' che tengono conto della complessita' operativa e della dimensione delle SIM e avendo come punto di riferimento ciascuna rilevante area di rischio del gruppo. In tal senso: - per i gruppi SIM, la valutazione e' condotta principalmente a livello consolidato. Vengono esaminate le componenti del sistema organizzativo del gruppo e verificata la capacita' della capogruppo di assicurare un efficace coordinamento delle strategie complessive e delle singole componenti nonche' un controllo dei rischi assunti a livello consolidato e dalle principali entita' del gruppo. All'interno di ciascuna area di rischio la profondita' dell'analisi organizzativa sulle singole SIM appartenenti a un gruppo puo' essere piu' o meno accentuata a seconda dei seguenti elementi: i) grado di integrazione/accentramento a livello di gruppo dei sistemi operativi e delle funzioni strategiche; ii) grado di autonomia decisionale riconosciuto alla SIM; iii) rilevanza sistemica di quest'ultima; iv) presenza di altri elementi informativi significativi che fanno propendere per verifiche mirate presso la SIM stessa; - per le SIM e i gruppi di minore complessita' (tendenzialmente quelli appartenenti al gruppo 3 ai fini dell'ICAAP), l'ampiezza e la profondita' delle analisi organizzative vengono modulate tenendo conto della dimensione aziendale, della tipologia e ammontare dei rischi assunti, del tipo di operativita' e del grado di problematicita' che caratterizza la SIM. 4. L'adeguatezza patrimoniale L'esame dell'adeguatezza patrimoniale si basa sulla valutazione della capacita' del patrimonio aziendale di fronteggiare, in termini attuali e prospettici, le perdite inattese insite nello svolgimento dell'attivita' aziendale. I criteri di giudizio fanno riferimento: 1) alla disponibilita' di un patrimonio di vigilanza sufficiente ad assicurare la copertura del requisito patrimoniale di cui al Titolo I; 2) all'adeguatezza del capitale complessivo che la SIM intende detenere a fronte di tutti i rischi e delle eventuali esigenze strategiche aziendali. Il primo aspetto attiene alla verifica dell'osservanza, nel tempo, del requisito patrimoniale previsto dalla normativa prudenziale. Il secondo profilo attiene invece alla valutazione da parte della Vigilanza del processo di determinazione del capitale interno effettuato dalla SIM. A tali fini, assume fondamentale importanza il riesame del resoconto ICAAP, che e' volto ad approfondire tre aspetti: i) la determinazione del capitale interno complessivo; ii) i sistemi di controllo e di attenuazione dei rischi; iii) l'ammontare e la composizione del capitale complessivo. Per quanto riguarda l'aspetto sub i), la Banca d'Italia valuta in particolare: - per le SIM che adottano metodologie interne di misurazione dei rischi diverse da quelle utilizzate a fini regolamentari, le cause delle eventuali differenze tra le misure di capitale interno determinate dall'azienda e i requisiti patrimoniali regolamentari; - le modalita' di aggregazione dell'eventuale capitale interno relativo a ciascun rischio rilevante; - tutti gli altri fattori considerati dalla SIM per valutare la propria esposizione ai rischi rilevanti, quali le prove di stress, eventuali rischi ulteriori rispetto a quelle indicati nell'Allegato A, nonche' le eventuali esigenze connesse con operazioni di carattere strategico-competitivo. Per quanto riguarda i sistemi, i processi e le procedure relative al controllo ed all'attenuazione dei rischi di cui al punto ii), l'analisi di vigilanza - basata prevalentemente su controlli ispettivi - mira ad apprezzarne la funzionalita' e l'efficacia. Con riferimento infine agli aspetti sub iii), l'esame verte sulla riconciliazione effettuata dalla SIM tra le poste computabili nel patrimonio di vigilanza e le risorse patrimoniali che l'azienda ritiene utili ai fini di copertura del capitale interno complessivo. TITOLO III INFORMATIVA AL PUBBLICO CAPITOLO I INFORMATIVA AL PUBBLICO 1. Premessa La regolamentazione internazionale in materia di adeguatezza patrimoniale degli intermediari introduce specifici requisiti in ordine all'informativa al pubblico (cosiddetto "Terzo Pilastro"). Con le presenti disposizioni vengono introdotti per tutti gli intermediari obblighi di pubblicazione di informazioni concernenti l'adeguatezza patrimoniale; l'esposizione ai rischi e le caratteristiche generali dei sistemi preposti all'identificazione, alla misurazione e alla gestione di tali rischi. Le SIM devono formalizzare le strategie e le procedure volte ad assicurare il rispetto dei requisiti di informativa. E' responsabilita' degli intermediari assicurare la correttezza e la veridicita' delle informazioni pubblicate e, quindi, porre in atto presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilita' dei processi di produzione, elaborazione e diffusione delle informazioni al fine di rispettare i requisiti di trasparenza informativa richiesti. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: - direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; - articolo 6, comma 1, lett. a), del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi ad oggetto, tra l'altro, l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni; - articolo 12; comma 1, ai sensi del quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo di un gruppo di SIM disposizioni prudenziali riferite al complesso dei componenti il gruppo aventi ad oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a). 3. Destinatari della disciplina Le disposizioni contenute nel presente capitolo si applicano a livello individuale alle SIM non appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata incluse nell'ambito di applicazione della disciplina in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (cfr. Titolo I, Capitolo 1, par. 4) e, a livello consolidato, alle SIM capogruppo di gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata che non sono a loro volta controllate, direttamente o indirettamente; da un altro soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa e alle imprese di riferimento (1), con riguardo anche alle imprese di investimento, nonche' alle societa' bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE. 4. Schemi e contenuti delle informazioni da pubblicare 4.1. L'organizzazione delle informazioni da pubblicare Le informazioni da pubblicare, sia qualitative che quantitative, sono organizzate in apposite tavole, allegate al presente capitolo, ciascuna inerente ad una particolare area informativa. Le SIM sono tenute a pubblicare le informazioni seguendo e rispettando l'ordine e i contenuti delle suddette tavole. Va evitata la pubblicazione di tavole prive di informazioni. In ossequio al principio di proporzionalita', il livello di dettaglio informativo va commisurato alla complessita' organizzativa e al tipo di operativita' aziendale; informazioni gia' presenti in altri documenti diffusi dalla SIM (es. bilancio) per finalita' diverse vanno comunque incluse nell'ambito dell'informativa prevista dalle tavole allegate, al fine di rendere piu' agevole ed immediata la consultazione delle informazioni. 4.2. Deroghe agli obblighi informativi Le SIM possono omettere la pubblicazione delle informazioni che esse reputino non rilevanti (2) (3). In casi eccezionali, le SIM possono non pubblicare le informazioni esclusive o riservate, a condizione che l'intermediario precisi quali informazioni non sono pubblicate, motivandone l'omissione, e pubblichi informazioni di carattere piu' generale sul medesimo argomento (4). 5. Modalita' e frequenza della pubblicazione La pubblicazione delle informazioni deve avvenire mediante il sito internet della SIM. Le SIM per cui la diffusione telematica diretta risulti difficoltosa o onerosa potranno pubblicare le informazioni nel sito internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa. Le SIM devono indicare nel bilancio (5) quale supporto utilizzano per pubblicare le informazioni. Le informazioni devono essere pubblicate almeno una volta all'anno, entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio; le SIM potranno tuttavia decidere di pubblicarle con una frequenza maggiore, in considerazione della: - rilevanza delle operazioni; - gamma di attivita' svolte; - possibilita' di rapidi cambiamenti nel valore delle esposizioni. 6. Verifica da parte delle SIM delle informazioni pubblicate Le SIM adottano in materia di informativa al pubblico adeguati strumenti di verifica, con lo scopo di garantire l'effettiva conformita' ai requisiti stabiliti dalla presente disciplina. E' rimessa all'autonomia degli organi aziendali la scelta dei presidi adottati per garantire il pieno rispetto degli obblighi di informativa al pubblico e, in particolare, per la valutazione e la verifica della qualita' delle informazioni da pubblicare. Le soluzioni organizzative e procedurali adottate vanno inserite nel sistema dei controlli interni della SIM, in linea con i principi stabiliti a riguardo dalle disposizioni di vigilanza. Le scelte operate dalle SIM per adeguarsi ai requisiti di informativa devono essere approvate dall'organo incaricato della supervisione strategica. Compete a tale organo e a quello incaricato della gestione ordinaria, ciascuno per le rispettive competenze, adottare le misure necessarie al rispetto dei requisiti mentre alle funzioni di controllo aziendali spetta la verifica dell'idoneita' delle procedure adottate. 1) "Impresa di riferimento" e' la SIM o la capogruppo controllata direttamente da tra societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento o delle banche, quando questa societa' controlla anche una o piu' imprese di investimento comunitarie aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste imprese di investimento comunitarie e' inferiore a quello della SIM o della capogruppo controllate. 2) Un'informazione e' da considerarsi rilevante se la sua omissione o la sua errata indicazione puo' modificare o influenzare il giudizio o le decisioni degli utilizzatori che su di essa fanno affidamento per l'adozione di decisioni economiche. 3) Non possono essere omesse le informazioni che costituiscono, per le SIM che utilizzano modelli interni per il calcolo dei requisiti patrimoniali, requisiti informativi di idoneita'. 4) Sono considerate esclusive di un intermediario quelle informazioni che, se rese note al pubblico, intaccherebbero la sua posizione competitiva. Possono considerarsi tali le informazioni su prodotti o sistemi che, se rese note alla concorrenza, diminuirebbero il valore degli investimenti della SIM. 5) Nella Nota Integrativa, parte D, sez. II. ALLEGATO Tavola 1 Requisito informativo generale | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |Per ciascuna categoria di rischio | |(comprese quelle considerate nelle tavole | |seguenti), gli intermediari pubblicano | |obiettivi e politiche di gestione del Informativa qualitativa|(a)|rischio soffermandosi, in particolare: --------------------------------------------------------------------- | |a) sulle strategie e sui processi per la | |gestione di tali rischi; --------------------------------------------------------------------- | |b) sulla struttura e sull'organizzazione | |della pertinente funzione di gestione del | |rischio o di altri sistemi a tal fine | |rilevanti; --------------------------------------------------------------------- | |c) sull'ambito di applicazione e sulla | |natura dei sistemi di misurazione e di | |reporting del rischio; --------------------------------------------------------------------- | |d) sulle politiche di copertura e di | |attenuazione del rischio, sulle strategie | |e sui processi per la verifica | |continuativa della loro efficacia. Tavola 2 Ambito di applicazione | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |Denominazione dell'intermediario cui si Informativa qualitativa |(a)|applicano gli obblighi di informativa. --------------------------------------------------------------------- | |Illustrazione delle differenze nelle | |aree di consolidamento rilevanti per i | |fini prudenziali e di bilancio, con una | |breve descrizione delle entita' |(b)|all'interno del gruppo che: --------------------------------------------------------------------- | |i) sono consolidate integralmente; --------------------------------------------------------------------- | |ii) sono consolidate proporzionalmente; --------------------------------------------------------------------- | |iii) sono dedotte dal patrimonio di | |vigilanza; --------------------------------------------------------------------- | |iv) non sono ne' consolidate ne' | |dedotte. --------------------------------------------------------------------- | |Eventuali impedimenti giuridici o | |sostanziali, attuali o prevedibili, che | |ostacolano il rapido trasferimento di | |risorse patrimoniali o di fondi |(c)|all'interno del gruppo. --------------------------------------------------------------------- | |Per i gruppi, l'eventuale riduzione dei | |requisiti patrimoniali individuali | |applicati alla capogruppo ed alle |(d)|controllate italiane. --------------------------------------------------------------------- | |Denominazione di tutte le controllate | |non incluse nel consolidamento e | |ammontare aggregato delle loro | |deficienze patrimoniali rispetto al Informativa quantitativa|(e)|minimo obbligatorio. Tavola 3 Composizione del patrimonio di vigilanza | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |Informazioni sintetiche sulle principali | |caratteristiche contrattuali degli | |elementi patrimoniali, in particolare Informativa qualitativa |(a)|degli strumenti innovativi di capitale. --------------------------------------------------------------------- | |Ammontare del patrimonio di base, con il | |dettaglio dei singoli elementi positivi Informativa quantitativa|(b)|e negativi. --------------------------------------------------------------------- | |Ammontare del patrimonio supplementare e |(c)|di quello di terzo livello. --------------------------------------------------------------------- | |Altri elementi negativi del patrimonio | |di vigilanza, con il dettaglio delle | |eventuali differenze negative fra le | |rettifiche di valore complessive e la |(d)|perdita attesa. --------------------------------------------------------------------- |(e)|Ammontare del patrimonio di vigilanza. Tavola 4 Adeguatezza patrimoniale | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |Sintetica descrizione del metodo | |adottato dall'intermediario nella | |valutazione dell'adeguatezza del proprio | |capitale interno per il sostegno delle Informativa qualitativa |(a)|attivita' correnti e prospettiche. --------------------------------------------------------------------- | |Per gli intermediari che calcolano le | |esposizioni ponderate per il rischio di | |credito con il metodo standardizzato, il | |requisito patrimoniale relativo a Informativa quantitativa|(b)|ciascuno dei portafogli regolamentari. --------------------------------------------------------------------- | |Requisiti patrimoniali minimi a fronte |(c)|dei rischi di mercato separatamente per: --------------------------------------------------------------------- | |- le attivita' ricomprese nel | |portafoglio di negoziazione di | |vigilanza: --------------------------------------------------------------------- | | i) rischio di posizione; --------------------------------------------------------------------- | | ii) rischio di regolamento; --------------------------------------------------------------------- | | iii) rischio di controparte; --------------------------------------------------------------------- | | iv) rischio di concentrazione; --------------------------------------------------------------------- | |- le altre attivita': --------------------------------------------------------------------- | | v) rischio di cambio; --------------------------------------------------------------------- | | vi) rischio di posizione in merci. --------------------------------------------------------------------- | |Requisiti patrimoniali minimi a fronte |(d)|dei rischi operativi. --------------------------------------------------------------------- | |Requisiti patrimoniali minimi a fronte |(e)|degli altri rischi. --------------------------------------------------------------------- | |Coefficienti patrimoniali totale e di |(f)|base. Tavola 5 Rischio di credito: informazioni generali | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |In aggiunta all'informativa generale | |riportata nella Tavola 1, per quanto | |riguarda l'esposizione al rischio di | |credito, occorre fornire le seguenti Informativa qualitativa |(a)|informazioni: --------------------------------------------------------------------- | |i) le definizioni di crediti "scaduti" e | |"deteriorati" utilizzate a funi | |contabili (1); --------------------------------------------------------------------- | |ii) la descrizione delle metodologie | |adottate per determinare le rettifiche | |di valore. --------------------------------------------------------------------- | |Esposizioni creditizie lorde totali e | |medie (2) relative al periodo di | |riferimento, distinte per principali | |tipologie di esposizioni. L'ammontare e' | |al netto delle compensazioni contabili | |ammesse, ma non tiene conto degli | |effetti delle tecniche di attenuazione Informativa quantitativa|(b)|del rischio di credito. 1) Gli intermediari indicheranno che la definizione utilizzata coincide con quella di vigilanza. 2) Nel caso in cui i dati di fine periodo siano rappresentativi delle esposizioni al rischio dell'intermediario durante il periodo di riferimento, l'esposizione lorda media puo' non essere fornita. Tavola 6 Tecniche di attenuazione del rischio (1) | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |Politiche e processi in materia di | |compensazione in bilancio e "fuori | |bilancio" con l'indicazione della misura | |in cui l'intermediario ricorre alla Informativa qualitativa |(a)|compensazione. --------------------------------------------------------------------- | |Politiche e processi per la valutazione |(b)|e la gestione delle garanzie reali. --------------------------------------------------------------------- | |Descrizione dei principali tipi di | |garanzie reali accettate |(c)|dall'intermediario. --------------------------------------------------------------------- | |Principali tipologie di garanti e di | |controparti in operazioni su derivati |(d)|creditizi e il loro merito di credito. --------------------------------------------------------------------- | |Informazioni sulle concentrazioni del | |rischio di mercato o di credito | |nell'ambito degli strumenti di | |attenuazione del rischio di credito |(e)|adottati. --------------------------------------------------------------------- | |Per gli intermediari che calcolano le | |esposizioni ponderate per il rischio di | |credito conformemente all'approccio | |standardizzato o all'approccio IRB di | |base, separatamente per ciascun | |portafoglio regolamentare, il valore | |dell'esposizione totale (al netto, se | |applicabili, delle compensazioni in | |bilancio e degli accordi di | |compensazione fuori bilancio) che e' | |coperto da garanzie reali finanziarie e | |da altre garanzie reali ammesse, dopo | |l'applicazione delle rettifiche per Informativa quantitativa|(f)|volatilita' (2). --------------------------------------------------------------------- | |Per gli intermediari che calcolano gli | |importi delle esposizioni ponderati per | |il rischio di credito conformemente | |all'approccio standardizzato o | |all'approccio IRB, separatamente per | |ciascun portafoglio regolamentare, | |l'esposizione totale (al netto, se | |applicabili, delle compensazioni in | |bilancio e degli accordi di | |compensazione fuori bilancio) coperta da | |garanzie personali o derivati su | |crediti. Per gli strumenti di capitale | |tale requisito informativo si applica a | |ciascuno dei metodi (metodo della | |ponderazione semplice, metodo PD/LGD, |(g)|metodo dei modelli interni). 1) I derivati su crediti che, ai fini delle presenti disposizioni, sono trattati come parti delle operazioni di cartolarizzazione sintetiche vanno esclusi dalle informazioni sugli strumenti di CRM e inclusi in quelle relative alle cartolarizzazioni. 2) Nel caso di adozione del metodo integrale, l'esposizione totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve essere ulteriormente ridotta, se del caso, allo scopo di eliminare gli eventuali aggiustamenti positivi applicati all'esposizione. Tavola 7 Rischio di controparte (1) | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- Informativa qualitativa |(a)|Descrizione: --------------------------------------------------------------------- | |i) della metodologia utilizzata per | |assegnare i limiti operativi definiti in | |termini di capitale interno e di credito | |relativi alle esposizioni creditizie | |verso la controparte; --------------------------------------------------------------------- | |ii) delle politiche per verificare | |l'efficacia delle garanzie e stabilire | |le riserve per il rischio di | |controparte; --------------------------------------------------------------------- | |iii) delle politiche rispetto alle | |esposizioni al rischio di correlazione | |sfavorevole (wrong-wav risk); --------------------------------------------------------------------- | |iv) dell'impatto sull'importo delle | |garanzie che l'intermediario dovrebbe | |fornire in caso di abbassamento della | |valutazione del proprio merito di | |credito (downgrading). --------------------------------------------------------------------- | |i) Fair value lordo positivo dei Informativa quantitativa|(b)|contratti. --------------------------------------------------------------------- | |ii) Riduzione del fair value lordo | |positivo dovuto a compensazione. --------------------------------------------------------------------- | |iii) Fair value positivo al netto degli | |accordi di compensazione. --------------------------------------------------------------------- | |iv) Garanzie reali detenute. --------------------------------------------------------------------- | |v) Fair value positivo dei contratti | |derivati al netto degli accordi di | |compensazione e degli accordi di | |marginazione. --------------------------------------------------------------------- | |vi) Misure dell'EAD, o di valore | |dell'esposizione al rischio di | |controparte, calcolate secondo i metodi | |utilizzati (modelli interni, | |standardizzato, valore corrente). --------------------------------------------------------------------- | |vii) Valore nozionale dei derivati di | |credito di copertura del rischio di | |controparte. --------------------------------------------------------------------- | |viii) Distribuzione del fair value | |positivo dei contratti per tipo di | |sottostante (2) --------------------------------------------------------------------- | |ix) Valore nozionale dei derivati su | |crediti del "portafoglio bancario" e del | |"portafoglio di negoziazione di | |vigilanza"; suddiviso per tipologie di | |prodotti (3), ulteriormente dettagliato | |in funzione del ruolo svolto | |dall'intermediario (acquirente o | |venditore di protezione) nell'ambito di | |ciascun gruppo di prodotti. --------------------------------------------------------------------- | |x) Stima di (alfa) se l'intermediario ha | |ricevuto l'autorizzazione della Banca | |d'Italia ad effettuare tale stima. 1) Applicabile agli strumenti derivati negoziati over-the-counter (inclusi i derivati sii crediti) nonche' alle operazioni Securities Financing Transactions (operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di assunzione e concessione di titoli o merci in prestito, operazioni di rimarginazione basate su titoli o merci, operazioni con regolamento a lungo tennine). 2) Ad esempio: contratti sui lassi di interesse, contralti FX, contratti su titoli di capitale, derivali creditizi, contratti su merci/altri contratti. 3) Ad esempio: credit default swap, total return swap. Tavola 8 Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio di posizione, per il rischio di cambio e per il rischio di posizioni in merci (IMA) | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |Per ciascun portafoglio sottoposto Informativa qualitativa|(a)|all'IMA: --------------------------------------------------------------------- | |i) caratteristiche dei modelli | |utilizzati; --------------------------------------------------------------------- | |ii) descrizione delle prove di stress | |applicate al portafoglio; --------------------------------------------------------------------- | |iii) descrizione dell'approccio usato per | |effettuare test retrospettivi e/o | |convalidare l'accuratezza e la coerenza | |dei modelli interni e dei processi di | |modellizzazione. --------------------------------------------------------------------- | |Perimetro dell'autorizzazione all'uso del | |metodo dei modelli interni rilasciata |(b)|dalla Banca d'Italia. --------------------------------------------------------------------- | |Descrizione del livello di conformita' | |alle norme che disciplinano i sistemi e i | |controlli volti ad assicurare valutazioni | |prudenti e affidabili delle posizioni | |incluse nel portafoglio di negoziazione | |(cfr. Dir. 2006/49/CE, all. VII, parte | |B), nonche' delle metodologie impiegate |(c)|per assicurare il rispetto di tali norme. Tavola 9 Rischio operativo | | Descrizione dell'informazione --------------------------------------------------------------------- | |Descrizione del metodo adottato per il | |calcolo dei requisiti patrimoniali a Informativa qualitativa|(a) |fronte del rischio operativo. --------------------------------------------------------------------- | |Descrizione dei metodi avanzati di | |misurazione del rischio operativo (AMA), | |qualora utilizzati dagli intermediari, | |includendo una descrizione dei fattori | |interni ed esterni di rilievo presi in |(b) |considerazione nel metodo adottato. --------------------------------------------------------------------- | |In caso di utilizzo parziale dell'AMA, | |vanno precisati l'ambito di applicazione | |e il grado di copertura dei diversi | |metodi impiegati. --------------------------------------------------------------------- | |Per gli intermediari che utilizzano | |l'AMA, descrizione dell'uso di coperture | |assicurative ai fini dell'attenuazione |(c)*|del rischio operativo. (*) Requisiti di idoneita' per l'impiego di particolari strumenti o metodologie TITOLO IV DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI DI SIM CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 1. Premessa La disciplina contenuta nel presente Titolo prevede l'applicazione delle disposizioni di vigilanza prudenziale a livello di gruppo di SIM. I gruppi di SIM sono soggetti, su base consolidata; alle regole in materia di patrimonio di vigilanza, requisito patrimoniale complessivo, valutazione dell'adeguatezza del capitale interno e concentrazione dei rischi. Le SIM appartenenti a gruppi possono mantenere requisiti patrimoniali ridotti del 25% a condizione che il gruppo di SIM rispetti il requisito consolidato complessivo. In presenza di determinati requisiti (illustrati nel capitolo 4) e' previsto che la Banca d'Italia possa esonerare determinati gruppi di SIM dall'applicazione delle disposizioni di vigilanza consolidata. 2. Fonti normative La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni: - direttiva 2006/48/CE, relativa all'accesso all'attivita' degli enti creditizi e al suo esercizio; - direttiva 2006/49/CE, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi; - articolo 11, comma 1, lett. b), del Testo Unico, che prevede che la Banca d'Italia, sentita la Consob, emani disposizioni volte a individuare l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata; - articolo 11, comma 1-bis, del Testo Unico, che prevede che il gruppo di SIM sia iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia; - articolo 12, comma 1, del Testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia impartisce alla capogruppo di un gruppo di SIM disposizioni prudenziali riferite al complesso dei componenti il gruppo; - articolo 12, comma 1-bis, del Testo Unico, ai sensi del quale la Banca d'Italia individua le ipotesi di esenzione dall'applicazione delle disposizioni in materia di vigilanza su base consolidata dei gruppi di SIM; - articolo 12, comma 2, del Testo Unico, che prevede che la capogruppo di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle disposizioni impartite dalla Banca d'Italia; - articolo 12 comma 3, del Testo Unico, relativo alla vigilanza informativa sui gruppi di SIM; - articolo 12, comma 3-bis, del Testo Unico, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di impartire disposizioni a tutte le componenti un gruppo di SIM; - articolo 12, comma 4, del Testo Unico, secondo cui la Banca d'Italia puo' disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo di SIM l'applicazione delle disposizioni previste nella Parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del Testo Unico; - articolo 12, comma 5, del Testo Unico, in materia di vigilanza ispettiva sui gruppi di SIM. 3. Definizioni Ai fini del presente Titolo, si intende per: - "controllo": il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 del T.U. bancario; - "gruppo di SIM": il gruppo composto alternativamente: - dalla SIM capogruppo e dalle imprese di investimento nonche' dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate; - dalla societa' finanziaria capogruppo e dalle imprese di investimento nonche' dalle societa' bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa' da essa controllate vi sia almeno una SIM. Dal gruppo di SIM sono escluse le societa' sottoposte a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 65 del T.U. bancario: - "capogruppo": la SIM o la societa' finanziaria con sede legale in Italia cui fa capo il controllo delle societa' componenti il gruppo di SIM e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra SIM o societa' finanziaria con sede legale in Italia, che possa essere considerata capogruppo. La societa' finanziaria e' considerata capogruppo quando nell'insieme delle societa' da essa controllate risulti prevalente l'attivita' di quelle mobiliari, bancarie, finanziarie e strumentali. Tale condizione si verifica quando la sommatoria degli attivi di bilancio dei soggetti esercenti attivita' diverse da quella mobiliare, bancaria, finanziaria e strumentale controllati dalla capogruppo non ecceda il 30 per cento degli attivi di bilancio della capogruppo e di tutti i soggetti da essa controllati. Ai fini di tale calcolo le imprese di assicurazioni sono assimilate a quelle esercenti attivita' finanziaria; - "societa' strumentale": le societa' che esercitano, in via esclusiva o prevalente, attivita' che hanno carattere ausiliario dell'attivita' delle societa' del gruppo di SIM, comprese quelle consistenti nella proprieta' e nell'amministrazione di immobili e nella gestione di servizi anche informatici; - "societa' finanziaria": le societa' che svolgono le attivita' di cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1); - "impresa di riferimento": la SIM o la capogruppo controllata direttamente da una societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE non sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento o delle banche, quando questa societa' controlla anche una o piu' imprese di investimento comunitarie aventi sede in Stati comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di queste imprese di investimento comunitarie e' inferiore a quello della SIM o della capogruppo controllate; - "componenti del gruppo sub-consolidanti": le SIM e le societa' finanziarie appartenenti a gruppi di SIM, diverse dalla capogruppo, che controllano imprese di investimento nonche' societa' bancarie e finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario; - "impresa di investimento impresa madre nell'UE": l'impresa di investimento di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da un'altra impresa di investimento ovvero societa' bancaria o finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario; - "societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE": una societa' di partecipazione finanziaria di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia controllata da una impresa di investimento ovvero societa' bancaria o finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario; - "impresa madre europea": - l'impresa di investimento impresa madre nell'UE che controlli una SIM o una capogruppo; - l'impresa di investimento controllata da una societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE, ove entrambe abbiano sede in uno stesso Stato comunitario, ovvero detta societa' di partecipazione finanziaria madre nell'UE, quando sia sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di investimento, che controllino una SIM o una capogruppo; - l'impresa di investimento di uno Stato comunitario diverso