(all. 1 - art. 1) (parte 2)
1. Sistemi e controlli

  Tali  sistemi  e  controlli  devono  prevedere  almeno  i  seguenti
elementi:

   a)   politiche   e   procedure  documentate  per  il  processo  di
valutazione.  Queste  devono  prevedere  responsabilita'  chiaramente
definite  delle  varie  aree  coinvolte  nella  determinazione  della
valutazione,  fonti  delle  informazioni  di mercato e verifica della
relativa affidabilita', frequenza di valutazioni indipendenti, orario
di determinazione dei prezzi di chiusura, procedure per la correzione
delle valutazioni, procedure di verifica di fine mese e ad hoc;

   b)  flussi  informativi  (reporting)  chiari e indipendenti (nella
fattispecie, indipendenti dal front office) per l'unita' responsabile
del processo di valutazione. I flussi informativi devono pervenire ad
almeno uno dei componenti dell'organo responsabile della gestione.

2. Metodi di valutazione prudenti

   La   valutazione   in  base  ai  prezzi  di  mercato  implica  una
valutazione  almeno  giornaliera  delle posizioni in base a prezzi di
chiusura  prontamente  disponibili provenienti da fonti indipendenti.
Ne  sono  esempi  i  prezzi  di borsa, le quotazioni a video o quelle
fornite da diversi broker indipendenti di elevata reputazione.

   Ai fini della valutazione in base ai prezzi di mercato deve essere
utilizzata  la  quotazione  piu' prudente tra "denaro" e "lettera", a
meno che la SIM non sia essa stessa un importante market maker per il
particolare  tipo  di strumento finanziario o di merce in questione e
possa quotare un prezzo medio.

   Quando  non  e'  possibile  disporre di una valutazione in base ai
prezzi  di mercato, le SIM devono valutare le loro posizioni o i loro
portafogli  in base a un modello valutativo (mark-to-model), prima di
assoggettarle  ai  requisiti  patrimoniali sui rischi di mercato. Per
valutazione  in  base  a  un modello si intende qualsiasi valutazione
basata  su:  (i) uno strumento di riferimento (benchmark) di mercato;
(ii)  una estrapolazione da dati di mercato; (iii) un calcolo su dati
di mercato.

   Nel  caso  di  valutazione  operata  mediante  un  modello,  vanno
rispettati i seguenti requisiti:

   a)  l'alta  direzione deve essere a conoscenza degli strumenti del
portafoglio  di  negoziazione  valutati  in  base  ad  un  modello  e
consapevole  dell'incertezza  che  cio'  crea  nelle segnalazioni sul
rischio e sull'andamento economico dell'operativita' aziendale;

   b)  i dati di mercato provengono da una fonte informativa che sia,
per  quanto  possibile,  rappresentativa  dei  prezzi  di mercato, la
correttezza dei dati di mercato per la specifica posizione oggetto di
valutazione    e   i   parametri   del   modello   vanno   verificati
frequentemente;

   c)  se  disponibili,  per determinati strumenti finanziari o merci
vanno impiegate le metodologie di valutazione correntemente accettate
sul mercato;

   d)  qualora  il modello sia elaborato internamente dalla SIM, esso
deve  fondarsi  su  ipotesi  appropriate,  valutate  e  verificate da
soggetti  qualificati  nella materia che non abbiano partecipato alla
elaborazione  del  modello  stesso.  In  particolare, il modello deve
essere elaborato o approvato indipendentemente dal front office. Esso
deve  essere  collaudato  da  soggetti indipendenti che confermino la
validita'  della  struttura  matematica, delle ipotesi e del software
applicativo;

   e)  vanno  previste formali procedure di controllo sulle modifiche
apportate  e  va  conservata una copia protetta del modello, che deve
essere  utilizzata  per  le  periodiche  verifiche  delle valutazioni
effettuate;

   f)  i  responsabili  della  gestione  del  rischio devono essere a
conoscenza di eventuali carenze dei modelli impiegati e del modo piu'
adeguato di tenerne conto nei risultati della valutazione;

   g)   il   modello   deve  essere  periodicamente  riesaminato  per
determinare  l'accuratezza dei suoi risultati (ad esempio, attraverso
una  valutazione  della  sussistenza  della  validita'  delle ipotesi
sottostanti,  l'analisi  dei  profitti  e  delle perdite a fronte dei
fattori di rischio, il raffronto dei valori effettivi di chiusura con
le risultanze del modello).

  Oltre  alle  valutazioni giornaliere basate sui prezzi di mercato o
su   un   modello   valutativo,  va  effettuata  anche  una  verifica
indipendente  dei  prezzi.  Per  verifica  indipendente dei prezzi si
intende   una  strutturata  procedura  di  verifica  in  merito  alla
correttezza  e  all'indipendenza  dei  prezzi  di  mercato o dei dati
utilizzati  nei modelli. Mentre la valutazione giornaliera in base ai
prezzi  di  mercato  puo' essere operata dai dealers, la verifica dei
prezzi  di  mercato  o dei dati del modello e' condotta da una unita'
indipendente  dalla  dealing room con una periodicita' almeno mensile
(o  piu'  frequentemente,  a  seconda  della  natura  del  mercato  o
dell'attivita' di negoziazione svolta).

  Se  non  sono disponibili fonti indipendenti per l'accertamento dei
prezzi  o le fonti dei prezzi hanno carattere troppo soggettivo, puo'
essere   opportuno   adottare   comportamenti  prudenti,  ad  esempio
attraverso opportune rettifiche di valore.

3. Rettifiche di valore a fini di vigilanza

  Le  SIM  istituiscono  e  mantengono  procedure per tenere conto di
eventuali rettifiche di valore a fini di vigilanza.

3.1. Regole generali

  L'opportunita'  di operare rettifiche di valore a fini di vigilanza
deve  essere  formalmente presa in considerazione almeno nei seguenti
casi:  differenziali  creditizi  non  realizzati,  costi di chiusura,
rischi  operativi,  chiusure  anticipate  delle  posizioni,  costi di
investimento  e  di finanziamento, costi anmministrativi futuri e, se
del caso, "rischio modello".

3.2. Regole per le posizioni scarsamente liquide

  Posizioni scarsamente liquide possono determinarsi a seguito sia di
eventi  di  mercato,  sia di situazioni specifiche della SIM; ne sono
esempi le posizioni concentrate e/o scadute.

  Le SIM valutano se sia necessario effettuare rettifiche di valore a
fronte  delle  posizioni  scarsamente  liquide  e  verificano su base
continuativa se tali rettifiche sono adeguate.

  Per  decidere  se  sia necessaria una rettifica di valore a fini di
vigilanza   per  le  posizioni  scarsamente  liquide  le  SIM  devono
considerare diversi fattori. Tra di essi figurano il tempo necessario
per   coprire   la  posizione  o  i  suoi  rischi,  lo  scarto  medio
"denaro/lettera"   e   la   sua  volatilita',  la  disponibilita'  di
quotazioni  di  mercato  (numero  e  nominativi dei market maker), la
media  dei  volumi  trattati  e  la  loro  volatilita',  il  grado di
concentrazione  del mercato, l'anzianita' delle posizioni di rischio,
l'eventualita'  che  la  valutazione  venga  effettuata  in base a un
modello interno e l'incidenza di altri "rischi di modello".

  Qualora la SIM utilizzi valutazioni basate su un modello valutativo
o,  nel  caso  della  valorizzazione  di  quote  di  O.I.C.R.,  siano
utilizzate  valutazioni  operate  da terzi, le SIM considerano se sia
opportuno applicare rettifiche di valore a fini di vigilanza.

  Gli  importi degli utili o delle perdite derivanti dalle rettifiche
di  valore  a fini di vigilanza sono inclusi nel calcolo degli "utili
netti  del  portafoglio  di  negoziazione"  ovvero detratti dai tondi
propri  supplementari  ammissibili  per  la  copertura del rischio di
mercato.

  Quando  le  rettifiche  di  valore  di  vigilanza  danno  origine a
minusvalenze  rilevanti  nel  periodo di calcolo dei requisiti queste
sono dedotte dal patrimonio di base.

    ALLEGATO B: RISCHIO GENERICO DI POSIZIONE SU TITOLI DI DEBITO

(1) Metodo basato sulla scadenza

Tavola 1

                                                          POSIZIONI

                  |TITOLI SENZA O CON|TITOLI CON CEDOLA |     |
                  | CEDOLA INFERIORE |  CEDOLA PARI O   |     |
VITA RESIDUA fasce|      AL 3%       | SUPERIORE AL 3%  |Corte|Lunghe
---------------------------------------------------------------------
        1         |     0-1 mese     |     0-1 mese     |     |
---------------------------------------------------------------------
        2         |    >1-3 mesi     |    >1-3 mesi     |     |
---------------------------------------------------------------------
        3         |    >3-6 mesi     |    >3-6 mesi     |     |
---------------------------------------------------------------------
        4         |    >6-12 mesi    |    >6-12 mesi    |     |
---------------------------------------------------------------------
        5         |   >1-1,9 anni    |    >1-2 anni     |     |
---------------------------------------------------------------------
        6         |  >1,9-2,8 anni   |    >2-3 anni     |     |
---------------------------------------------------------------------
        7         |  >2,8-3,6 anni   |    >3-4 anni     |     |
---------------------------------------------------------------------
        8         |  >3,6-4,3 anni   |    >4-5 anni     |     |
---------------------------------------------------------------------
        9         |  >4,3-5,7 anni   |    >5-7 anni     |     |
---------------------------------------------------------------------
        10        |  >5,7-7,3 anni   |    >7-10 anni    |     |
---------------------------------------------------------------------
        11        |  >7,3-9,3 anni   |   >10-15 anni    |     |
---------------------------------------------------------------------
        12        |  >9,3-10,6 anni  |   >15-20 anni    |     |
---------------------------------------------------------------------
        13        |  >10,6-12 anni   |     >20 anni     |     |
---------------------------------------------------------------------
        14        |   >12-20 anni    |                  |     |
---------------------------------------------------------------------
        15        |     >20 anni     |                  |     |


               ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG 67  <----

              Istruzioni di compilazione della Tavola 2

  Per la compilazione della Tavola 2 della pagina precedente, ai fini
del  calcolo  della  copertura  patrimoniale  richiesta  a fronte del
rischio  di  posizione generico su titoli di debito secondo il metodo
basato sulla scadenza, si procede nel modo seguente:

   1.  alla  somma  delle posizioni creditorie (colonna a) e a quella
delle posizioni debitorie (colonna b) di ciascuna fascia si applicano
le ponderazioni della colonna (c);

   2.  nell'ambito  di  ciascuna  fascia  si distinguono le posizioni
compensate  da quelle residue. Sulle posizioni compensate (colonna f)
all'interno   delle   singole   fasce   si  applica  il  coefficiente
patrimoniale  della  colonna  (g)  e  si determina cosi' la copertura
patrimoniale  delle  posizioni  compensate  all'interno  di  ciascuna
fascia di scadenza (colonna h);

   3. le posizioni residue di cui alle colonne (i) ed (l) in ciascuna
fascia   si   compensano   all'interno   della   rispettiva  zona  di
appartenenza.  Sulle  posizioni compensate si applica il coefficiente
patrimoniale   della   colonna   (n)  e  si  determina  la  copertura
patrimoniale  delle posizioni compensate all'interno di ciascuna zona
(colonna o);

   4.  le posizioni residue di cui alle colonne (p) e (q) all'interno
della  prima  zona  si  compensano  con quelle della seconda zona. Le
posizioni  residue  all'interno della terza zona si compensano con le
posizioni non compensate all'interno della seconda zona. Le posizioni
non compensate della prima e della terza zona si compensano tra loro;

   5.  sulle  posizioni compensate tra le diverse zone si applicano i
coefficienti   della   colonna   (u)  e  si  determina  la  copertura
patrimoniale  richiesta  per le posizioni compensate tra zone diverse
(colonna v);

   6.  sulle posizioni non compensate tra le diverse zone (colonna z)
si  applicano  i  coefficienti  della  colonna (aa) e si determina la
copertura  patrimoniale  richiesta  per  le  posizioni non compensate
(colonna bb);

   7. l'obbligo di copertura patrimoniale globale relativa al rischio
generico e' pari alla somma delle coperture di cui ai punti 2, 3, 5 e
6 (colonna cc).

(2) Metodo basato sulla durata finanziaria

  Per  calcolare il riscio generico su titoli di debito con il metodo
della durata finanziaria (duration) si procede nel modo seguente.

   1.  Con  riferimento  a ciascuno strumento finanziario soggetto al
rischio   generico  su  titoli  di  debito,  occorre  preliminarmente
calcolare il relativo rendimento alla scadenza, sulla base del valore
di  mercato  corrente dello strumento stesso. Nel caso di strumenti a
tasso fisso, tale rendimento rappresenta il tasso di sconto implicito
del  titolo;  in  caso  di strumenti a tasso variabile, il calcolo e'
effettuato  supponendo  che  il  capitale  sia dovuto a decorrere dal
momento  in  cui  il  tasso d'interesse puo' essere modificato per il
periodo successivo.

   2.  Successivamente  si calcola la duration modificata di ciascuno
strumento servendosi della formula:

               ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG 69  <----

  3.  In  base  alla relativa duration modificata, ciascuno strumento
viene classificato nella zona appropriata della Tavola seguente:

                              Tavola 3

         Zona         | Duration modificata  | Variazioni ipotizzare
                  (1) |         (2)          |    di tasso    (3)
---------------------------------------------------------------------
          1           |      da 0 a 1,0      |          1,0
---------------------------------------------------------------------
          2           | oltre 1,0 fino a 3,6 |         0,85
---------------------------------------------------------------------
          3           |      oltre 3,6       |          0,7



  4.  Si  calcola quindi la posizione ponderata in base alla duration
del  titolo  moltiplicando  il  suo valore di mercato per la duration
modificata  e  per  la  relativa  variazione  presunta  del  tasso di
interesse  riferita  alla zona in cui e' classificato )cfr. colonna 3
della Tavola 3).

  5.  Si  determinano  infine  le  posizioni  ponderate  in base alla
duration,  rispettivamente  long  e  short, compensate all'interno di
ciascuna zona e tra zone diverse seguendo gli stessi criteri indicati
con  riferimento al metodo basato sulla scadenza (cfr. istruzioni per
la compilazione della Tavola 2, punti da 2 a 4).

  6.  La  copertura patrimoniale per il rischio generico su titoli di
debito  in  base  al  metodo  della  duration risulta dalla somma dei
seguenti elementi:

   a)  2%  della posizione compensata ponderata in base alla duration
in ciascuna zona;
   b)  40% delle posizioni compensate ponderate in base alla duration
tra la zona 1 e la zona 2 e tra la zona 2 e la zona 3;
   c) 150% della posizione compensata ponderata in base alla duration
tra la zona 1 e la zona 3;
   d)  100%  delle posizioni residue non compensate ponderate in base
alla duration.



        ALLEGATO C: CLASSIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI COPERTE
                       DA DERIVATI DI CREDITO

1. Operazioni con copertura riconosciuta integralmente

  L'operazione  di  copertura  e'  riconosciuta  integralmente a fini
prudenziali se i valori della posizione lunga e della posizione corta
variano sempre in direzioni opposte e nella stessa misura.

  Tale  situazione  si  verifica, oltre che nel caso di due contratti
derivati  aventi le medesime condizioni contrattuali, nel caso di una
posizione  lunga per cassa coperta da un " total rate of return swap"
(o viceversa) ove vi sia una esatta corrispondenza tra l'attivita' di
riferimento e la posizione coperta (1).

  In  questi  casi,  a  entrambe  le  posizioni  non  si  applicano i
requisiti patrimoniali per rischio specifico.

2. Operazioni con copertura riconosciuta all'80%

  E'  consentita una compensazione pari all'80% quando i valori delle
due  posizioni  (lunga e corta) variano sempre in direzioni opposte e
vi sia una esatta corrispondenza fra:

   - l'attivita' di riferimento e la posizione per cassa;
   - la  scadenza  dell'attivita'  di  riferimento  e la scadenza del
derivato creditizio;
   - la valuta dell'attivita' di riferimento e quella della posizione
per cassa.

  Inoltre,  le caratteristiche principali del derivato di credito non
devono    determinare    oscillazioni   del   prezzo   del   derivato
sostanzialmente diverse da quelle della posizione per cassa.

  In  tali casi, alla posizione con il coefficiente patrimoniale piu'
elevato  si  applica  una  riduzione dell'80%, mentre il requisito su
rischio specifico per l'altra posizione e' pari a zero.

3. Operazioni con copertura riconosciuta parzialmente

   E' consentita una compensazione parziale quando i valori delle due
posizioni  (lunga  e corta) variano solitamente in direzioni opposte,
come ad esempio:

   1)  nel caso di una posizione lunga per cassa coperta da un "total
rate   of  return  swap"  (o  viceversa)  ove,  pur  in  presenza  di
disallineamento   tra  l'attivita'  di  riferimento  e  la  posizione
coperta, siano soddisfatte le seguenti condizioni:

    i)  l'attivita'  di  riferimento  ha  rango  pari  o  subordinato
rispetto a quello dell'obbligazione coperta;
    ii)  l'attivita' sottostante e l'obbligazione coperta sono emesse
dallo  stesso  soggetto e sono presenti clausole di "cross-default" o
"cross-acceleration" giuridicamente opponibili;

   2)  nel  caso  di  una  posizione  lunga  per  cassa coperta da un
derivato  di  credito  (o  viceversa)  sulla  medesima  attivita'  in
presenza   di  disallineamento  di  valuta  o  di  scadenza  (2)  tra
l'attivita' sottostante e la posizione coperta;
             1)   La  scadenza  dello  swap  incluso  nel  TROR  puo'
          differire da quella della posizione per cassa.
             2)  I  disallineamenti  di  valuta, sono assoggettati al
          requisito per il rischio di cambio.


   3)  nel  caso  di  una  posizione  lunga  per  cassa coperta da un
derivato  di  credito (o viceversa) su un'altra attivita' sottostante
ove  la  posizione  coperta  figuri  tra le obbligazioni consegnatili
secondo la documentazione contrattuale dello strumento derivato.

  Per   ognuno  dei  casi  descritti,  si  prende  in  considerazione
unicamente  il  maggiore  tra i requisiti patrimoniali per il rischio
specifico relativi al derivato di credito e alla posizione coperta.

4. Operazioni con copertura non riconosciuta

  Nei casi che non rientrano in quanto stabilito nei punti precedenti
si  calcola  un  requisito  patrimoniale per il rischio specifico con
riferimento al derivato di credito e alla posizione coperta.

     ALLEGATO D: TRATTAMENTO PRUDENZIALE DEI DERIVATI DI CREDITO

1. Trattamento prudenziale delle posizioni di "vendita di protezione"

  Le posizioni sono determinate come segue:

   i) il total rate of return swap, ai fini del rischio generico, da'
origine   ad   una   posizione  lunga  relativa  all'obbligazione  di
riferimento  e ad una posizione corta riferita ad un titolo di Stato,
avente una scadenza pari alla successiva data di fissazione del tasso
di  interesse. La stessa scomposizione vale anche ai fini del rischio
specifico (1);

   ii)  credit  default swap (CDS) ai fini del rischio specifico, da'
luogo  ad  una posizione lunga "sintetica" in una obbligazione emessa
dalla  reference  entity. Nel caso in cui il derivato abbia un rating
esterno  e  soddisfi le condizioni per essere considerato un '`titolo
qualificato",  puo'  essere  rilevata  una  posizione  lunga  per  il
derivato.  Se il CDS comporta il pagamento di premi o di interessi, i
flussi  di  cassa  corrispondenti  vanno rappresentati come posizioni
nozionali in titoli di Stato;

   iii)  la  credit  linked  note  (CLN)  con  sottostante un singolo
debitore  comporta  la  rilevazione, ai fini del rischio generico, di
una  posizione lunga nella CLN stessa. Ai fini del rischio specifico,
deve  essere  rilevata  una  posizione  lunga riferita alla reference
entity,   nonche'   una   ulteriore  posizione  lunga  nei  confronti
dell'emittente la CLN. Nel caso in cui la CLN abbia un rating esterno
e   soddisfi   i  requisiti  per  essere  considerata  una  posizione
qualificata, e' registrata un'unica posizione lunga nella CLN;

   iv)   la   credit   linked  note  che  garantisce  una  protezione
proporzionale  su  piu' debitori sottostanti comporta la rilevazione,
ai  fini  del  rischio  generico,  di  una  posizione lunga nella CLN
stessa.  Ai  fini  del  rischio  specifico,  essa da' origine a tante
posizioni lunghe relative a ciascuna reference entity, ciascuna di un
ammontare pari alla quota del valore nominale della CLN riferita alla
reference  entity.  Per  ciascuna  reference  entity  il  fattore  di
ponderazione   per   il   rischio   specifico   e'   quello  relativo
all'obbligazione alla quale e' associata la ponderazione piu' elevata
fra  quelle  selezionabili.  Nel  caso  in cui la CLN abbia un rating
esterno  e soddisfi i requisiti per essere considerata una "posizione
qualificata", e' registrata un'unica posizione lunga nella CLN;

   v) un derivato di credito first-to-default da' origine a posizioni
lunghe  in  una  obbligazione  di ciascuna delle reference entity del
derivato,  ciascuna per un ammontare pari al nozionale del contratto.
In  ogni  caso  il  requisito  patrimoniale non puo' essere superiore
all'ammontare  del  pagamento  massimo  dovuto  al  verificarsi di un
evento creditizio.

   Un  derivato  di  credito  n+h-to-default  da' origine a posizioni
lunghe  in  una  obbligazione  di ciascuna delle reference entity del
derivato  ad  eccezione delle n-1 con il minor requisito patrimoniale
per il rischio specifico, ciascuna per un ammontare pari al nozionale
del contratto. In ogni caso il requisito patrimoniale non puo' essere
superiore  all'ammontare  del pagamento massimo dovuto al verificarsi
di un evento creditizio.

   Nel caso in cui un derivato della specie abbia un rating esterno e
soddisfi  i  requisiti  per  essere  considerato  un titolo di debito
qualificato,  e'  registrata  soltanto  una  posizione  lunga  per il
derivato;

   vi)  l'indice  di  CDS  e'  scomposto  in  tanti CDS quanti sono i
componenti dell'indice, ciascuno trattato secondo quanto previsto per
il trattamento dei CDS su un singolo nome;

   vii)  i  "credit  spread  derivatives"  su  un  singolo  nome sono
trattati  come  CDS.  Nel  caso di opzioni l'ammontare e' determinato
come delta equivalent value del nozionale;

   viii)  il  derivato  su indice di CDS da' origine ad una posizione
nell'indice  di  CDS  sottostante.  A  tale  posizione  si applica la
disciplina  di  cui  al  precedente  punto  vi).  Nel caso di opzioni
l'ammontare e' determinato come delta equivalent value del nozionale.

2.   Trattamento   prudenziale   delle   posizioni  di  "acquisto  di
protezione"

  Per l'acquirente della protezione, le posizioni sono determinate in
modo speculare rispetto al venditore della protezione.

  Fa eccezione la credit linked note emessa che da' luogo solo ad una
posizione corta nella reference entity. Se sono presenti opzioni call
sul  titolo,  la scadenza della posizione corta sara' posta pari alla
scadenza dell'opzione.

  Nel caso dei derivati su crediti n+h-to-default, l'acquirente della
protezione   puo'  compensare  il  rischio  specifico  per  tutte  le
attivita'  sottostanti  escluse  le  n-1  piu'  rischiose ai fini del
rischio specifico.


            1)  La  posizione  corta  nel  titolo  di  Stato  ha  una
          ponderazione pari a 0 ai sensi della disciplina del rischio
          specifico.

       ALLEGATO E: METODI DI CALCOLO DEL REQUISITO PER RISCHIO
                  DI POSIZIONE SU PARTI DI O.I.C.R.

1. Metodi specifici

  I  metodi  specifici  possono  essere utilizzati per il calcolo del
requisito  a fronte del rischio di posizione per le quote di O.I.C.R.
nel  caso  in  cui  si conosca la composizione degli investimenti che
possono  essere  effettuati  dalla  societa'  di  gestione in base al
regolamento del fondo.

1.1. Metodo della scomposizione integrale

  Nell'approccio  della scomposizione integrale la SIM deve essere al
corrente su base giornaliera degli investimenti effettuati dal fondo.
I  requisiti  patrimoniali  per  il rischio generico e specifico sono
calcolati  trattando le posizioni in quote di O.I.C.R. come posizioni
negli investimenti sottostanti dell'O.I.C.R.

  Di  conseguenza  e'  consentita  la  compensazione tra le posizioni
negli   strumenti  finanziari  in  cui  investe  l'O.I.C.R.  e  altre
posizioni  detenute  dalla SIM, a condizione che quest'ultima detenga
un  numero  di quote sufficiente a consentirne la liquidazione ovvero
la consegna degli strumenti finanziari sottostanti.

1.2. Metodo della scomposizione semplificata

  L'approccio  della  scomposizione  semplificata si applica ai fondi
che replicano la composizione e la performance di indici o di panieri
di  titoli  di  debito  o  di capitale a condizione che: a) scopo del
fondo  sia  quello  di  replicare la composizione e la performance di
indici  o di panieri di titoli di debito o di capitale; b) vi sia una
correlazione  (1)  minima  dello  0,9  tra  il  movimento  dei prezzi
giornalieri  dell'O.I.C.R. e l'indice o il paniere; tale correlazione
deve  essere  verificata  con riferimento ad un periodo minimo di sei
mesi.

  I  requisiti  patrimoniali  per  il rischio generico e specifico si
calcolano   facendo   riferimento   a   "posizioni   ipotetiche"  che
rappresentano   quelle   necessarie  per  replicare  la  composizione
dell'indice o del paniere di riferimento.

1.3. Metodo della scomposizione parziale

  Questo  metodo  si  applica  ai  fondi di cui la SIM non conosce la
composizione  su  base giornaliera, ma di cui e' definita, in base al
regolamento,  la  modalita'  di ripartizione del patrimonio del fondo
tra le diverse categorie di attivita'.

  I  requisiti  patrimoniali  per  il rischio di posizione generico e
specifico sono calcolati secondo le seguenti modalita':

   - si ipotizza che l'O.I.C.R. investa, in primo luogo, nella misura
massima   consentita  dal  regolamento,  nelle  classi  di  attivita'
soggette  al  requisito patrimoniale piu' elevato ai fini del rischio
di  posizione  generico  e  specifico e continui, successivamente, ad
investire   nelle   varie   categorie   di  attivita'  in  ordine  di
rischiosita'  decrescente  finche'  non  si  sia  raggiunto il limite
massimo  complessivo  per  gli investimenti. La posizione nelle quote
dell'O.I.C.R.  e'  trattata come il possesso diretto della "posizione
ipotetica";

   - qualora   il   regolamento   del   fondo   consenta  il  ricorso
all'indebitamento   (cd.   "effetto   leva")  gli  intermediari,  nel
calcolare  il  requisito  patrimoniale  per  il rischio di posizione,
devono   aumentare   proporzionalmente   la   posizione  nelle  quote
dell'O.I.C.R.  per  tener  conto  anche  dell'esposizione  finanziata
tramite l'indebitamento.

  Il  requisito  patrimoniale  per il rischio di posizione generico e
specifico ottenuto attraverso l'utilizzo del presente metodo non puo'
superare il 32% del fair value della quota.

2. Metodo residuale

  Ai  fondi  che  non  soddisfano  i  requisiti di ammissibilita' per
accedere ai metodi specifici si applica un requisito patrimoniale - a
fronte  del rischio generico e specifico - pari al 32% del fair value
della quota.

            1)   Per  correlazione  si  intende  il  coefficiente  di
          correlazione tra i rendimenti giornalieri dell'O.I.C.R. e i
          rendimenti  dell'indice o del paniere di titoli di debito o
          di capitale.

  ALLEGATO F: RISCHIO DI CONTROPARTE: METODO DEL VALORE
  CORRENTE E COMPENSAZIONE CONTRATTUALE

Metodo del valore corrente

  Il  metodo  del  valore  corrente  puo'  essere utilizzato solo con
riferimento  alle  transazioni riguardanti derivati OTC ed operazioni
con regolamento a lungo termine.

  Per   ogni   insieme   di   attivita'   soggette  a  compensazione,
l'equivalente   creditizio   e'   calcolato   sommando  il  costo  di
sostituzione  e  l'esposizione  creditizia futura ("add-on"), tenendo
conto  degli  effetti  della  compensazione  contrattuale  secondo la
seguente formula:

   Equivalente creditizio = (CS + add-on) - CA

   dove:

    - CS e' il costo di sostituzione, da intendersi netto in presenza
di accordi compensazione (cfr. successivo punto c);
    - "add-on" e' l'esposizione creditizia futura, da sostituirsi con
l'"add-on  netto"  in  presenza  di  accordi  di  compensazione (cfr.
infra);
    - CA  e'  il valore della garanzia corretto per tener conto della
volatilita'  dei  prezzi  di  mercato,  calcolato  secondo  il metodo
integrale  previsto  nell'ambito  della disciplina CRM, anche tenendo
conto, se del caso, degli accordi di compensazione.

a) Costo di sostituzione

  Il  costo di sostituzione di ciascun contratto e' dato dal suo fair
value,  se  positivo.  Il fair value e' positivo se all'intermediario
spetta   una   posizione  di  credito  nei  confronti  della  propria
controparte.

b) Esposizione creditizia futura. ("add-on")

  L'esposizione  creditizia  tiene  conto  della  probabilita' che in
futuro il valore corrente del contratto, se positivo, possa aumentare
o,  se negativo, possa trasformarsi in una posizione creditoria. Tale
probabilita'  e'  legata  alla  volatilita'  dei  fattori  di mercato
sottostanti nonche' alla vita residua del contratto.

  L'esposizione  creditizia  futura  si  determina  con riferimento a
tutti  i  contratti - con valore corrente sia positivo sia negativo -
moltiplicando il valore nominale di ciascun contratto per le seguenti
percentuali  applicate  in  base alla durata residua delle operazioni
indicate nella tavola 1.

                            TAVOLA 1 (1)

          |          |           |           | CONTRATTI | CONTRATTI
          |CONTRATTI | CONTRATTI |           |SU METALLI | SU MERCI
  DURATA  | SU TASSI |SU TASSI DI|           | PREZIOSI  |DIVERSE DAI
 RESIDUA  |    DI    | CAMBIO E  | CONTRATTI |  ECCETTO  |  METALLI
   (2)    |INTERESSE |    ORO    | SU AZIONI |   L'ORO   | PREZIOSI
---------------------------------------------------------------------
Un anno o |          |           |           |           |
meno      |    0%    |    1%     |    6%     |    7%     |    10%
---------------------------------------------------------------------
Da oltre  |          |           |           |           |
un anno a |          |           |           |           |
cinque    |          |           |           |           |
anni      |   0,5%   |    5%     |    8%     |    7%     |    12%
---------------------------------------------------------------------
Oltre     |          |           |           |           |
cinque    |          |           |           |           |
anni      |   1,5%   |   7,5%    |    10%    |    8%     |    15%

  Ai  contratti aventi come sottostanti attivita', indici o tassi che
non  rientrano  in una delle cinque categorie indicate nella tavola 1
si  applicano  le percentuali relative ai "contratti su merci diverse
dai metalli preziosi".

  Qualora  gli  intermediari utilizzino il "metodo basato sulle fasce
di  scadenza  ampliato"  per  calcolare il rischio di posizione sulle
merci,  essi  possono determinare l'esposizione creditizia futura dei
contratti derivati su merci utilizzando le percentuali indicate nella
tavola  2,  in  luogo di quelle contenute nelle colonne "contratti su
metalli preziosi eccetto oro" e "contratti su altre merci diversi dai
metalli preziosi" della tavola 1.

                              TAVOLA 2

             |   METALLI   |             |             |   ALTRI,
             |  PREZIOSI   |             |             | COMPRESI I
   DURATA    |  (ECCETTO   |   METALLI   |  PRODOTTI   |  PRODOTTI
   RESIDUA   |   L'ORO)    |   COMUNI    |  AGRICOLI   | ENERGETICI
---------------------------------------------------------------------
Un anno o    |             |             |             |
meno         |     2%      |    2,5%     |     3%      |     4%
---------------------------------------------------------------------
Da oltre un  |             |             |             |
anno a cinque|             |             |             |
anni         |     5%      |     4%      |     5%      |     6%
---------------------------------------------------------------------
Oltre cinque |             |             |             |
anni         |    7,5%     |     8%      |     9%      |     10%


  Contratti   derivati   su   crediti  allocati  nel  portafoglio  di
negoziazione di vigilanza

  L'"add-on" per i contratti derivati su crediti di tipo total return
swap (TROR) e credit default swap (CDS), sia per l'acquirente sia per
il  venditore  di  protezione,  e'  determinato  applicando al valore
nominale una percentuale pari a:

   - 5%  se  la reference obligation e' da ritenersi "qualificata" ai
sensi  del trattamento del rischio di posizione specifico nell'ambito
della disciplina sui requisiti patrimoniali sui rischi di mercato;
   - 10% negli altri casi.

  Il  venditore di protezione per il tramite di un CDS deve calcolare
l'esposizione creditizia futura solo nel caso in cui sia presente una
clausola   ("close-out")  in  virtu'  della  quale  il  contratto  e'
liquidato   a   condizioni   di   mercato   in   caso  di  insolvenza
dell'acquirente  di  protezione.  L'esposizione  creditizia futura e'
considerata  per  un importo pari o inferiore all'ammontare dei premi
non incassati.

  L'indice  di  CDS deve essere scomposto in tanti CDS quante sono le
singole reference entity che compongono l'indice, ciascuno di importo
pari al valore di pertinenza della relativa reference entity. Ad ogni
CDS si applicano le regole summenzionate.

  Ai  credit  spread  derivatives (forward, future, opzioni e swap su
credit  spread)  di  tipo  single  name  si  applica  il  trattamento
prudenziale  dei  credit  default  swap.  Nel  caso  di  credi spread
derivatives su molteplici nomi (es.: forward, future, option, swap su
iTraxx)  si applica il medesimo trattamento dei contratti derivati su
indici  di  CDS.  In  particolare,  tali contratti vanno scomposti in
tanti  CDS quante sono le reference entity che compongono l'indice. A
ciascun  CDS cosi' determinato si applica il trattamento previsto per
i CDS single name.

e) Effetti della compensazione contrattuale

  Nel  caso  di  contratti  di  novazione,  si  puo'  procedere  alla
ponderazione  dei  singoli  importi  netti  stabiliti  dal  contratto
anziche'  degli  importi  lordi.  Pertanto il costo di sostituzione e
l'esposizione  creditizia fuura possono essere ottenuti tenendo conto
del contratto di novazione.

  Nel  caso di altri accordi di compensazione, l'esposizione a fronte
delle operazioni riconducibili ad un "insieme di attivita' soggette a
compensazione" e' calcolata come somma dei seguenti valori:

   1) costo netto di sostituzione ai prezzi di mercato dei contratti,
se positivo;

   2)  esposizione  creditizia  futura  per le transazioni compensate
("add-on netto").

    "add-on  netto"  =  0,4  *  "add-on  lordo" + 0,6 * RNL * "add-on
lordo"

    dove RNL = rapporto netto lordo

  Per  il  calcolo  dell'esposizione  creditizia  futura in base alla
formula   predetta,  i  contratti  perfettamente  congruenti  inclusi
nell'accordo  di  compensazione  possono  essere  considerati come un
unico  contratto  con  un  capitale  di  riferimento equivalente agli
importi netti.

  L'intermediario  ha la facolta' di calcolare il rapporto RNL di cui
alla precedente formula secondo una delle due modalita' seguenti:

   i)  calcolo  separato, secondo il quale viene calcolato un RNL per
ogni  controparte  come  rapporto  tra il costo di sostituzione netto
complessivo   di   tutti   gli   "insiemi  di  attivita'  soggette  a
compensazione"  relativi  ad una medesima controparte (numeratore) ed
il  costo  di  sostituzione  lordo di tutti i contratti rientranti in
ogni  "insieme  di  attivita' soggette a compensazione" relativo alla
stessa controparte (denominatore);

   ii) calcolo aggregato, secondo il quale viene determinato un unico
RNL   dato  dal  rapporto  tra  la  somma,  per  il  complesso  delle
controparti,  dei  costi  di  sostituzione  netti  relativi a ciascun
"insieme  di  attivita'  soggette a compensazione" (numeratore) ed il
costo  di sostituzione lordo complessivo relativo a tutti i contratti
rientranti  in  ogni  "insieme di attivita' soggette a compensazione"
(denominatore).

  L'opzione prescelta dovra' essere applicata in via continuativa per
tutte  le  esposizioni  soggette  al rischio di controparte calcolate
secondo il metodo del valore corrente.

2. Compensazione contrattuale

  I  seguenti  tipi  compensazione  contrattuale, subordinatamente al
rispetto  dei  requisiti stabiliti dalla normativa, sono riconosciuti
ai fini della riduzione del valore delle esposizioni:

   a)  contratti  bilaterali  di novazione dei contratti derivati tra
l'intermediario e la sua controparte;
   b)   altri  accordi  bilaterali  di  compensazione  dei  contratti
derivati tra l'intermediario e la sua controparte;
   c)  accordi  bilaterali  di  compensazione tra prodotti differenti
(cd. crossproduct netting).

  Per le operazioni aventi ad oggetto strumenti derivati finanziari e
creditizi  negoziati  fuori  borsa (OTC) e' riconosciuto l'effetto di
riduzione del rischio a condizione che l'intermediario:

   1)  abbia stipulato con la controparte un accordo di compensazione
contrattuale  che crea un'unica obbligazione, corrispondente al saldo
netto  di  tutte  le  operazioni  incluse,  di  modo che, nel caso di
inadempimento   della   controparte   per   insolvenza,   bancarotta,
liquidazione  o  per qualsiasi altra circostanza simile, la SIM ha il
diritto  di  ricevere o l'obbligo di versare soltanto l'importo netto
dei  valori  positivi  e negativi ai prezzi correnti di mercato delle
singole operazioni compensate;
   2)  abbia  acquisito  pareri  legali  attestanti  che, nel caso di
impugnazione  in  giudizio,  verrebbero  confermati  dalle  autorita'
giudiziarie ed amministrative competenti gli effetti degli accordi di
cui al punto 1), in conformita':

    - all'ordinamento   dello  Stato  nel  quale  la  controparte  e'
costituita  e,  qualora  sia  coinvolta  una succursale estera di una
controparte,  all'ordinamento  dello  Stato in cui tale succursale e'
situata;
    - all'ordinamento    che   disciplina   le   singole   operazioni
compensate;
    - all'ordinamento  che  disciplina  qualsiasi contratto o accordo
necessario per applicare la compensazione contrattuale;

   3)  abbia  posto  in  essere  procedure  atte  a  garantire che la
validita'  legale  della compensazione sia periodicamente riesaminata
alla luce delle possibili modifiche delle normative pertinenti;

   4) conservi nei propri archivi tutta la documentazione richiesta;

   5)  consideri  gli  effetti degli accordi di compensazione ai fini
del  calcolo dell'esposizione creditizia complessiva nei confronti di
ciascuna  controparte  e  gestisca  il rischio di controparte su tali
basi;

   6)    proceda,    con    riferimento   a   ciascuna   controparte,
all'aggregazione  delle singole transazioni soggette a compensazione,
in modo da ottenere l'esposizione giuridicamente rilevante verso tale
controparte.  Tale  aggregato deve essere considerato nei processi di
gestione dei limiti di credito e di allocazione del capitale.

  Ai  contratti  contenenti  una  disposizione  che  consente  a  una
controparte   non   inadempiente  di  effettuare  soltanto  pagamenti
limitati,   ovvero   di  non  effettuare  alcun  pagamento  a  favore
dell'inadempiente,  anche  se  quest'ultimo  risultasse  un creditore
netto  (cd.  walkaway  clause),  non  puo'  essere riconosciuto alcun
effetto di riduzione del rischio.

  Sono ammesse all'"accordo di compensazione tra prodotti differenti"
(cd. crossproduct netting) le esposizioni derivanti da: 1) operazioni
di  pronti  contro  termine  attive  e  passive  su  titoli  e merci.
operazioni   e   assunzioni   di  titoli  e  merci  in  prestito;  2)
finanziamenti con margini; 3) contratti derivati OTC.

  Gli  "accordi  di  compensazione  tra  prodotti  differenti" devono
soddisfare,  oltre  ai  requisiti  sub  da 1) a 6), anche le seguenti
condizioni:

   a)  l'importo  netto di cui al punto 1) deve riferirsi a tutti gli
accordi  quadro  bilaterali e a tutte le singole transazioni compresi
nell'accordo di compensazione tra prodotti differenti;
   b)  i  pareri  legali di cui al punto 2) analizzano la validita' e
l'efficacia   dell'intero   accordo  di  compensazione  tra  prodotti
differenti  e  gli  effetti  dell'accordo sulle clausole rilevanti di
ogni accordo quadro bilaterale in esso compreso;
   c)  la SIM ha posto in essere procedure, aventi le caratteristiche
di  cui  al punto 3) per accertare che ogni transazione inclusa in un
"insieme  di  attivita' soggette a compensazione" sia assistita da un
parere legale;
   d)   ogni  accordo  quadro  e  ogni  singola  transazione  inclusi
nell'accordo  di  compensazione  tra prodotti differenti soddisfano i
requisiti per il riconoscimento della compensazione bilaterale e, ove
applicabile, degli effetti dell'attenuazione del rischio di credito.

  Gli  accordi  bilaterali di compensazione riguardanti operazioni di
pronti  contro  termine  e/o  di prestito di titoli e merci e/o altre
operazioni   correlate   ai   mercati  finanziari  allocati  sia  nel
portafoglio  immobilizzato  sia  nel  portafoglio  di negoziazione di
vigilanza   sono  riconosciuti  a  condizione  che  siano  rispettati
entrambi i seguenti requisiti:

   a)  tutte  le  transazioni  sono  valutate  al  fair value su base
giornaliera;

   b)  ogni  attivita'  assunta in prestito, acquistata o ricevuta in
garanzia   rientra  tra  le  garanzie  finanziarie  ammesse  ai  fini
dell'attenuazione    del   rischio   di   credito   del   portafoglio
immobilizzato.

             1)  Per  i contratti con scambi multipli di capitale, le
          percentuali  di esposizione creditizia futura devono essere
          moltiplicate  per  il  numero  di  pagamenti che restano da
          effettuarsi in base al contratto.
             2)   Per   i   contratti   che   prevedono  l'estinzione
          dell'esposizione in essere a specifiche date di pagamento e
          le  cui  condizioni  vengono  rifissate in modo tale che il
          valore  di  mercato  del  contratto  sia pari a zero a tali
          date,   la   durata   residua  e'  posta  pari  al  periodo
          intercorrente  fino  alla  prossima data di revisione delle
          condizioni.  In caso di contratti sui tassi d'interesse che
          soddisfino  tali  criteri  ed  aventi  una  durata  residua
          contrattuale  di  oltre  un  anno,  la percentuale non deve
          essere inferiore allo 0,5%.

        ALLEGATO G: RISCHIO DI CONCENTRAZIONE: CALCOLO DELLA
                  COPERTURA PATRIMONIALE AGGIUNTIVA

  Ai  fini  della  verifica del rispetto dei limiti di concentrazione
nei  confronti  di  un  singolo cliente o gruppo di clienti connessi,
alle posizioni di rischio nei confronti di detto cliente collegate al
portafoglio   immobilizzato   vanno   sommate  quelle  relative  alle
posizioni lunghe nette del portafoglio di negoziazione di vigilanza e
quelle  relative  ai  rischi  di  controparte  e regolamento verso il
cliente medesimo.

  Per  i  clienti  o  gruppi  di  clienti  connessi per i quali si e'
verificato   un  superamento  del  limite  di  concentrazione  dovuto
all'esposizione  del  portafoglio  di  negoziazione  di vigilanza, le
posizioni  lunghe nette del portafoglio medesimo e quelle relative ai
rischi   di  controparte  e  regolamento  vengono  ordinate  in  modo
ascendente in funzione del coefficiente patrimoniale richiesto per il
rischio  di  posizione specifico, di regolamento e di controparte, in
modo  tale  che  il  superamento  sia  attribuito alle componenti che
presentano un coefficiente piu' alto.

  Qualora  il superamento non si sia protratto per piu' di 10 giorni,
la copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione
e' pari al doppio della copertura patrimoniale richiesta a fronte del
rischio  di  posizione  specifico;  del  rischio di regolamento e del
rischio  di  controparte,  per  le posizioni, individuate nell'ordine
indicato  nel precedente capoverso, che costituiscono l'ammontare del
superamento.

  Qualora  il  superamento si sia protratto per piu' di 10 giorni, la
copertura patrimoniale aggiuntiva per il rischio di concentrazione e'
determinata:

   i.  imputando le singole componenti del superamento agli scaglioni
indicati  nella  pertinente  colonna  della tavola 1 "Superamento del
limite in percentuale del patrimonio di vigilanza" fino a concorrenza
di  ciascuno  scaglione,  nell'ordine  determinato  in precedenza. Si
consideri,  a titolo di esempio, la seguente situazione: il limite di
concentrazione individuale sia pari a 25 e il patrimonio di vigilanza
pari  a 100; l'esposizione totale verso un singolo cliente sia pari a
80  euro,  di  cui  25 relativi al portafoglio immobilizzato. In tale
ipotesi, dei 55 euro che costituiscono il superamento globale:

    - 15  andranno  inserite nella riga "fino al 40%" (differenza tra
il 40% del patrimonio di vigilanza e il limite individuale);
    - 20 andranno inserite nella riga "dal 40% al 60%";
    - 20 andranno inserite nella riga "dal 60% all'80%";

   ii.   moltiplicando   le   coperture  patrimoniali  relative  alle
componenti  cosi'  classificate  per  i  corrispondenti  coefficienti
indicati  nella  colonna  relativa  al  coefficiente aggiuntivo della
tavola 12;

   iii.  sommando,  infine, i requisiti patrimoniali risultanti dalle
suddette moltiplicazioni.

  La  copertura  patrimoniale aggiuntiva complessivamente richiesta a
fronte  del  rischio  di  concentrazione  e'  pari  alla  somma delle
coperture  patrimoniali aggiuntive determinate come sopra per ciascun
superamento.

               ---->  VEDERE IMMAGINE A PAG 82  <----

     ALLEGATO H: REQUISITI PER LA COMPUTABILITA' NEL PATRIMONIO
                DI VIGILANZA DEGLI STRUMENTI "IBRIDI"

  Gli  intermediari possono computare nel patrimonio di vigilanza gli
strumenti   innovativi   di   capitale,   gli   strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione  e  le  passivita'  subordinate  che  abbiano le
caratteristiche indicate nei parr. 1 e 2.

  Le  SIM  trasmettono  alla  Banca  d'Italia  copia  delle  delibere
dell'Organo  amministrativo che comprovano la computabilita' di detti
strumenti nel patrimonio di vigilanza.

1. Strumenti innovativi di capitale

  Gli  strumenti  innovativi di capitale (quali le preference shares)
sono   computabili  nel  patrimonio  di  base  solo  in  presenza  di
condizioni  che  garantiscano  pienamente  la  stabilita'  della base
patrimoniale della SIM. Tali condizioni sono le seguenti:

   a)  la  societa'  bancaria  o  finanziaria  emittente, inclusa nel
gruppo,  deve  essere insediata in un paese dell'UE o appartenente al
Gruppo dei Dieci;
   b)  i  titoli  devono essere irredimibili. L'eventuale facolta' di
rimborso  da  parte dell'emittente non puo' essere prevista prima che
siano  trascorsi  10  anni  dall'emissione;  il  rimborso deve essere
preventivamente autorizzato dalla Banca d'Italia;
   c)  eventuali  clausole  di  revisione  automatica  del  tasso  di
remunerazione  (c.d. step-up) non possono essere previste prima di 10
anni  di  vita  del  prestito;  l'ammontare  dello  step-up  non puo'
eccedere  i  100  punti base oppure il 50% dello spread rispetto alla
base  di  riferimento,  al  netto  del  differenziale  tra la base di
riferimento  iniziale  e  quella  sulla quale si calcola l'aumento di
tasso;
   d)   il   contratto   deve   prevedere   la  possibilita'  di  non
corrispondere   gli   interessi   ai   detentori   dei   titoli   se,
nell'esercizio  precedente,  la  SIM  che  controlla  direttamente  o
indirettamente   la   societa'   emittente   non  ha  avuto  profitti
distribuibili  e/o non ha pagato dividendi agli azionisti, ordinari e
di  risparmio.  La corresponsione degli interessi deve essere sospesa
qualora  il coefficiente patrimoniale complessivo della SIM scende al
di sotto del 5% per effetto di perdite di esercizio;
   e)  gli interessi non possono essere cumulabili: qualora non siano
pagati, il diritto alla remunerazione per la scadenza in questione e'
perso definitivamente;
   f)  il  contratto  deve prevedere meccanismi di assorbimento delle
perdite  della SIM in base ai quali le somme raccolte con l'emissione
di  titoli  vengano  trasferite  nella piena disponibilita' della SIM
medesima qualora il coefficiente patrimoniale scenda sotto il 5%;
   g)  in  caso  di  liquidazione della SIM, i possessori dei titoli,
privilegiati   rispetto   ai  detentori  di  azioni  ordinarie  e  di
risparmio; devono essere subordinati a tutti gli altri creditori;
   h)  nel  caso  in  cui l'emissione avvenga tramite una controllata
estera,  vi  sia  un apposito contratto (on-lending) che determini il
trasferimento  delle  somme raccolte alla SIM a condizioni analoghe a
quelle previste per l'emissione.

2. Strumenti ibridi di patrimonializzazione e passivita' subordinate

  Tra  le  componenti  del  patrimonio  supplementare  possono essere
ricompresi  -  per  l'ammontare  massimo  delle  somme effettivamente
ricevute dall'intermediario emittente e ancora a sua disposizione - i
seguenti elementi:

   a)   gli   strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione,  quali  le
passivita'  irredimibili  e altri strumenti rimborsabili su richiesta
dell'emittente;
   b) le passivita' subordinate.

  In  entrambi  i  casi le passivita' possono essere emesse dalle SIM
anche  sotto  forma  di  obbligazioni, convertibili e non, e di altri
titoli   similari.  Le  caratteristiche  degli  strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione   e  delle  passivita'  subordinate  nonche'  le
possibilita'  di  riacquisto  da parte dell'emittente sono di seguito
illustrate.

2.1. Strumenti ibridi di patrimonializzazione

  Gli  strumenti ibridi di patrimonializzazione rientrano nel calcolo
del patrimonio di vigilanza quando il contratto prevede che:

   a)  in caso di perdite di bilancio che determinino una diminuzione
del  capitale  versato e delle riserve al di sotto del livello minimo
di  capitale  previsto  per  l'autorizzazione all'attivita', le somme
rivenienti  dalle  suddette  passivita'  e  dagli  interessi maturati
possano  essere  utilizzate  per  far fronte alle perdite, al fine di
consentire alla SIM di continuare l'attivita';
   b)  in  caso  di  andamenti  negativi della gestione, possa essere
sospeso  il  diritto  alla  remunerazione  nella  misura necessaria a
evitare o limitare il piu' possibile l'insorgere di perdite;
   c)  in  caso  di  liquidazione della SIM, il debito sia rimborsato
solo  dopo  che siano stati soddisfatti tutti gli altri creditori non
ugualmente subordinati.

  Gli  strumenti  ibridi  di  patrimonializzazione  non  irredimibili
devono  avere  una  durata  pari o superiore a 10 anni. Nel contratto
deve  essere  esplicitata  la  clausola che subordina il rimborso del
prestito all'autorizzazione della Banca d'Italia.

  Sui    titoli    rappresentativi    degli   strumenti   ibridi   di
patrimonializzazione   e'  richiamato  il  contenuto  della  clausola
indicata al precedente punto a) nonche' l'eventuale condizione che il
rimborso e' subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

2.2. Passivita' subordinate

  Le   passivita'   subordinate  emesse  dalle  SIM  concorrono  alla
formazione  del  patrimonio di vigilanza a condizione che i contratti
che ne regolano l'emissione prevedano espressamente che:

   a)  in  caso  di  liquidazione  dell'ente  emittente il debito sia
rimborsato  solo  dopo  che  siano  stati soddisfatti tutti gli altri
creditori non ugualmente subordinati;
   b) la durata del rapporto sia pari o superiore a 5 anni e, qualora
la  scadenza  sia  indeterminata,  sia  previsto  per  il rimborso un
preavviso di almeno 5 anni;
   c)  il  rimborso  anticipato  delle  passivita'  avvenga  solo  su
iniziativa   dell'emittente   e  previa  autorizzazione  della  Banca
d'Italia.

  I contratti non devono presentare clausole in forza delle quali, in
casi  diversi  da quelli indicati ai punti a) e c), il debito diventa
rimborsabile prima della scadenza.

  I  contratti possono prevedere clausole di step-up a condizione che
le  stesse  siano  esercitabili  non  prima  del  5° anno di vita del
prestito e che l'ammontare sia inferiore a 100 punti base.

  Sui   titoli   rappresentativi   delle  passivita'  subordinate  e'
richiamato  il  contenuto  della  clausola  indicata  alla precedente
lettera   a)  nonche'  l'eventuale  condizione  che  il  rimborso  e'
subordinato all'autorizzazione della Banca d'Italia.

  Le   passivita'   subordinate   sono  ricomprese  nel  calcolo  del
patrimonio   soltanto  per  un  importo  pari  alle  somme  ancora  a
disposizione  dell'ente  al momento del computo. Inoltre, l'ammontare
di  tali  somme ammesso nel calcolo e' ridotto di un quinto ogni anno
durante  i  5  anni  precedenti  la data di scadenza del rapporto, in
mancanza di un piano di ammortamento che produca effetti analoghi.

  L'ammortamento  e' calcolato sulla base dell'importo originario del
prestito a prescindere da eventuali riacquisti o conversioni.

  In  caso  di  conversione  o  di  riacquisto  di quote del prestito
subordinato, questo deve essere ridotto del maggior importo tra quota
convertita o riacquistata e quote di ammortamento gia' maturate.

2.3.   Garanzie   prestate   all'emissione  di  strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione   e  di  passivita'  subordinate  e  conseguenti
operazioni di "on-lending"

   Le   condizioni   di  ammissibilita'  degli  strumenti  ibridi  di
patrimonializzazione  e dei debiti subordinati, indicate nel presente
Regolamento,  vanno  rispettate  in  tutti  i  contratti connessi con
operazioni  di rilascio di garanzie all'emissione di tali strumenti e
passivita' subordinate.

   Il  rilascio  di  garanzie all'emissione degli strumenti ibridi di
patrimonializzazione  e  di passivita' subordinate consta di due atti
distinti ma coordinati:

    - con il primo la SIM assume la posizione di garante di un debito
subordinato emesso da una sua controllata (o da altro soggetto);
    - con il secondo la SIM emette in proprio uno strumento ibrido di
patrimonializzazione  o  una  passivita'  subordinata  (di  contenuto
identico  alla  prima)  che viene sottoscritta dal soggetto emittente
l'altra  passivita'.  I fondi raccolti con la prima emissione vengono
cosi'  messi  a  disposizione  del  prenditore  finale (operazione di
"on-lending").

  Il  rilascio  della garanzia non deve obbligare la SIM a rimborsare
il  prestito  in  via anticipata rispetto ai termini del contratto di
"on-lending".

  Il  contratto  che  disciplina  la  prima  emissione deve prevedere
inoltre:

   - che  la  garanzia  prestata  dalla SIM abbia anch'essa carattere
subordinato;
   - che  l'adempimento  del  garante  estingua  le  obbligazioni del
debitore principale (primo emittente).

  Il  contratto  di "on-lending" a sua volta contiene una clausola in
base  alla  quale  gli  importi  eventualmente  pagati  dalla  SIM in
relazione  alla garanzia prestata sono portati in riduzione di quanto
dovuto al sottoscrittore del debito subordinato da essa emesso.

2.4.  Riacquisto  da  parte della SIM emittente di quote di strumenti
ibridi di patrimonializzazione o di passivita' subordinate

   La  SIM  puo'  liberamente acquistare quote di strumenti ibridi di
patrimonializzazione o di passivita' subordinate dalla stessa emessi,
per un ammontare non superiore al 10 per cento del valore di ciascuna
emissione (1).

   Le  quote di detti prestiti, anche se momentaneamente presenti nel
portafoglio,  non  sono  inseribili  nel  calcolo  del  patrimonio di
vigilanza.  Le  passivita'  subordinate  e  gli  strumenti  ibridi di
patrimonializzazione  riacquistati  sono  dedotti  dal  patrimonio di
vigilanza al valore di bilancio.

   Il   riacquisto   superiore   alla   predetta  misura  o  comunque
finalizzato    all'annullamento    dei    certificati   e'   soggetto
all'autorizzazione  della  Banca  d'Italia:  quest'ultimo  caso e' da
considerarsi  infatti  alla stregua di un formale rimborso anticipato
di una quota del debito.

   Nel  caso  di  riacquisto  di  quote  del prestito subordinato, la
deduzione   dal   patrimonio   di  vigilanza  e'  effettuata  per  la
differenza,  se  positiva, tra il valore dei titoli riacquistati e le
quote di ammortamento gia' maturate.

   Le  anticipazioni su strumenti ibridi di patrimonializzazione o su
prestiti  subordinati nonche' le operazioni di finanziamento concesse
dall'intermediario  per  finalita'  di  riacquisto di tali passivita'
sono  equiparate  al riacquisto delle stesse. Si ritiene che sussista
un   riacquisto   qualora,  sotto  i  profili  contrattuale  e  delle
caratteristiche  effettive  dell'operazione, i momenti dell'emissione
della passivita' dell'intermediario con conseguente raccolta di fondi
patrimoniali  e  dell'erogazione  di  finanziamenti  a  beneficio del
sottoscrittore  rappresentino,  per  ammontare  e  cadenze,  un  atto
coordinato.

   La  presente  disciplina si applica anche nel caso di acquisizione
in  garanzia di titoli emessi a fronte di propri prestiti subordinati
nel  caso  in  cui  le  operazioni  attuate,  per  una concordanza di
elementi    (condizioni    contrattuali,    ripetitivita',    entita'
complessiva), configurino un riacquisto di propri prestiti.

             1)  Il limite del 10% e' calcolato sulla base del valore
          originario del prestito.

                              TITOLO II
                  PROCESSO DI CONTROLLO PRUDENZIALE

                             CAPITOLO 1
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

  Il  processo di controllo prudenziale (Supervisory Review Process -
SRP) si articola in due fasi integrate. La prima e' rappresentata dal
processo  interno  di  determinazione  dell'adeguatezza  patrimoniale
(Internal Capital Adequacy Assessment Process - ICAAP) e fa capo alle
SIM,  le  quali  effettuano  un'autonoma  valutazione  della  propria
adeguatezza  patrimoniale,  attuale  e  prospettica,  in relazione ai
rischi  assunti  e  alle strategie aziendali. La seconda consiste nel
processo  di  revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review
and  Evaluation Process - SREP) ed e' di competenza dell'Autorita' di
vigilanza,  che  riesamina  l'ICAAP,  formula un giudizio complessivo
sulla SIM e attiva, ove necessario, misure correttive.

  Lo  SREP si basa in primo luogo sul confronto tra la Vigilanza e le
SIM;  cio'  consente  alla Banca d'Italia di acquisire una conoscenza
piu'  approfondita  del  processo ICAAP e delle ipotesi metodologiche
sottostanti  e alle SIM di illustrare le motivazioni a sostegno delle
proprie valutazioni.

  Le  SIM definiscono strategie e predispongono strumenti e procedure
per determinare il capitale che esse ritengono adeguato - per importo
e composizione - alla copertura permanente di tutti i rischi ai quali
sono o potrebbero essere esposte, anche diversi da quelli per i quali
e' richiesto il rispetto dei requisiti patrimoniali (cfr. Titolo I).

  Il  processo  ICAAP  e'  imperniato  su idonei sistemi aziendali di
gestione  dei  rischi  e  presuppone  adeguati  meccanismi di governo
societario,  una struttura organizzativa con linee di responsabilita'
ben definite, efficaci sistemi di controllo interno.

  La   responsabilita'  di  tale  processo  e'  rimessa  agli  organi
societari,  i  quali  ne  definiscono in piena autonomia il disegno e
l'organizzazione secondo le rispettive competenze e prerogative. Essi
curano  l'attuazione e promuovono l'aggiornamento dell'ICAAP, al fine
di assicurarne la continua rispondenza alle caratteristiche operative
e al contesto strategico in cui la SIM opera.

  Il   processo  ICAAP  deve  essere  documentato,  conosciuto  dalle
strutture aziendali e sottoposto a revisione interna.

  Le  SIM  illustrano  alla  Banca  d'Italia, con cadenza annuale, le
caratteristiche  fondamentali del processo, l'esposizione ai rischi e
la  determinazione  del  capitale  ritenuto  adeguato a fronteggiarli
attraverso  un  resoconto  strutturato.  Quest'ultimo  contiene anche
un'auto-valutazione    dell'ICAAP    che   individua   le   aree   di
miglioramento,   le  eventuali  carenze  del  processo  e  le  azioni
correttive che si ritiene di porre in essere.

  Lo SREP e' il processo con cui la Banca d'Italia riesamina e valuta
l'ICAAP;  analizza il profilo di rischio della SIM; valuta il sistema
di  governo  aziendale,  la  funzionalita' degli organi, la struttura
organizzativa   e   il   sistema   dei  controlli  interni;  verifica
l'osservanza del complesso delle regole, incluse quelle prudenziali.

  Lo  svolgimento  di tale attivita' avviene attraverso l'utilizzo di
sistemi  che definiscono criteri generali e metodologie per l'analisi
e  la  valutazione  delle  SIM  (Sistema  di analisi aziendale). Tale
sistema   consente  alla  Banca  d'Italia  di  individuare  i  rischi
rilevanti  assunti  dalle  SIM e di valutarne i sistemi di gestione e
controllo,  anche  ai  fini  del  riesame  della  determinazione  del
capitale interno effettuata dalle stesse.

  Nel  caso  in  cui  dall'analisi  complessiva  emergano  profili di
anomalia,  la  Banca  d'Italia  richiede  l'adozione di idonee misure
correttive  di natura organizzativa e patrimoniale. Gli interventi si
commisurano  alla  rilevanza delle carenze riscontrate: l'imposizione
di requisiti patrimoniali aggiuntivi viene disposta se l'applicazione
di  misure  organizzative  non  appare  in  grado  di  assicurare  la
rimozione delle anomalie entro un periodo di tempo adeguato.

  Il  processo  di  controllo prudenziale si conforma al principio di
proporzionalita', in base al quale:

   - i  sistemi  di  governo  societario,  i processi di gestione dei
rischi,  i  meccanismi  di  controllo interno e di determinazione del
capitale  ritenuto  adeguato  alla copertura dei rischi devono essere
commisurati alle caratteristiche, alle dimensioni e alla complessita'
dell'attivita' svolta dalla SIM;
   - la  frequenza  e  l'intensita'  dello  SREP  tengono conto della
rilevanza  sistemica, delle caratteristiche, delle dimensioni e della
complessita' delle SIM.

  Il   processo   di   controllo  prudenziale  si  svolge  a  livello
consolidato:  in  caso di gruppi di SIM la responsabilita' dell'ICAAP
fa  capo  all'impresa  al  vertice  del gruppo, la quale determina il
capitale  adeguato  per l'intero gruppo su base consolidata. Nel caso
di  SIM  o  gruppi  di SIM controllati da un'impresa madre europea si
richiede   la   predisposizione   di  un  processo  ICAAP  a  livello
rispettivamente  individuale ovvero sub-consolidato per le componenti
italiane.

                                * * *

  Con le presenti disposizioni la Banca d'Italia, in attuazione degli
obblighi  di  trasparenza  dell'attivita' di vigilanza previsti dalla
normativa, fornisce indicazioni utili a orientare gli operatori nella
concreta   applicazione   del   principio   di   proporzionalita'   e
nell'identificazione  dei  requisiti  minimi  dell'ICAAP che verranno
valutati nell'ambito dello SREP.

  A tal fine:

   - si  forniscono  indicazioni  in  ordine agli ambiti del processo
ICAAP   per  la  concreta  applicazione  del  suddetto  principio  di
proporzionalita' da parte degli operatori;

   - si  esplicitano  i criteri per una ripartizione indicativa delle
SIM   in  tre  gruppi,  caratterizzati  da  livelli  di  complessita'
operativa   decrescente,  per  i  quali  vengono  indicati  requisiti
differenziati in ordine ai predetti ambiti dell'ICAAP;

   - si  descrivono  i  criteri di valutazione che vengono utilizzati
nello SREP ed in particolare le metodologie e le modalita' di analisi
dei rischi e dell'operativita' aziendale.

2. Fonti normative

  La materia e' regolata:

   - dalla  direttiva  2006/48/CE  relativa all'accesso all'attivita'
degli enti creditizi e al suo esercizio;
   - dalla direttiva 2006/49/CE relativa all'adeguatezza patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
   - dai seguenti articoli del Testo Unico:

    - articolo  6,  comma  1,  lett.  a),  che attribuisce alla Banca
d'Italia il potere di emanare, sentita la Consob, disposizioni aventi
a  oggetto  l'adeguatezza  patrimoniale,  il contenimento del rischio
nelle  sue  diverse  configurazioni,  le  partecipazioni detenibili e
l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;
    - articolo  6, comma 1-bis, ai sensi del quale le disposizioni di
cui  all'art.  6,  comma  1,  lett.  a), prevedono la possibilita' di
adottare   sistemi   interni   di   misurazione  dei  rischi  per  la
determinazione  dei  requisiti  patrimoniali,  previa  autorizzazione
della  Banca  d'Italia, nonche' di utilizzare valutazioni del rischio
di credito rilasciate da societa' o enti esterni;
    - articolo  7,  comma  2,  che attribuisce alla Banca d'Italia il
potere  di  emanare,  a fini di stabilita', disposizioni di carattere
particolare  aventi  a  oggetto  le materie disciplinate nell'art. 6,
comma 1, lett. a);
    - articolo  11,  comma  1,  lett.  b),  che  prevede che la Banca
d'Italia,  sentita  la Consob, emani disposizioni volte a individuare
l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base consolidata;
    - articolo  12,  comma  1,  che  prevede  che  la  Banca d'Italia
impartisca alla capogruppo del gruppo di SIM disposizioni riferite al
complesso  dei  soggetti  appartenenti  al  gruppo  di  SIM  aventi a
oggetto,  tra  l'altro,  le materie dell'art. 6, comma 1, lett. a), e
comma 1-bis;
    - articolo 12, comma 3-bis, che prevede che, nell'esercizio della
vigilanza  su  base  consolidata;  la  Banca d'Italia possa impartire
disposizioni nei confronti dei soggetti inclusi nel gruppo di SIM.

3. Definizioni

  Ai fini delle disposizioni del presente Titolo, si intende per:

   - "capitale  interno", il capitale a rischio, ovvero il fabbisogno
di  capitale  relativo  ad  un determinato rischio che la SIM ritiene
necessario  per  coprire le perdite eccedenti un dato livello atteso.
Tale definizione presuppone che la perdita attesa sia fronteggiata da
rettifiche  di  valore  nette - specifiche e di portafoglio - di pari
entita';  ove  queste  ultime  fossero inferiori, il capitale interno
dovra' far fronte anche a questa differenza;
   - "capitale  interno  complessivo", il capitale interno riferito a
tutti  i  rischi  rilevanti  assunti  dalla SIM, incluse le eventuali
esigenze  di  capitale  interno  dovute a considerazioni di carattere
strategico;
   - "capitale"  e  "capitale  complessivo",  indicano  gli  elementi
patrimoniali   che   la   SIM   ritiene   possano  essere  utilizzati
rispettivamente  a  copertura del "capitale interno" e del `-capitale
interno complessivo";
   - "Circolare n. 263", la Circolare della Banca d'Italia n. 263 del
27.12.2006  "Nuove  disposizioni  di  vigilanza  prudenziale  per  le
banche", contenente la disciplina prudenziale applicabile alle banche
e ai gruppi bancari;
   - "componenti  del  gruppo sub-consolidanti", le SIM e le societa'
finanziarie  appartenenti  a gruppi di SIM, diverse dalla capogruppo,
che  controllano  imprese di investimento nonche' societa' bancarie e
finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario;
   - "impresa  di  riferimento",  la  SIM o la capogruppo controllata
direttamente  da  una  societa'  di  partecipazione finanziaria madre
nell'UE  non  sottoposta  alla  medesima  vigilanza  delle imprese di
investimento  o  delle banche, quando questa societa' controlla anche
una  o  piu' imprese di investimento comunitarie aventi sede in Stati
comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di
queste  imprese  di  investimento  comunitarie  e' inferiore a quello
della SIM o della capogruppo controllate;
   - "societa'  finanziaria":  la societa' che svolge le attivita' di
cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1).

4. Destinatari della disciplina

  Le presenti disposizioni si applicano:

   - su base individuale, alle SIM, ad eccezione delle SIM:

    - appartenenti ad un gruppo di SIM sottoposto a vigilanza su base
consolidata o a un gruppo bancario italiano;
    - escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in materia
di  adeguatezza  patrimoniale e contenimento del rischio (cfr. Titolo
I, Capitolo 1, par. 4);

   - su base consolidata:

    - ai  gruppi  di  SIM,  soggetti  a vigilanza su base consolidata
(cfr. Titolo IV, Capitolo 3);
    - alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle imprese di
investimento,   nonche'   alle   societa'   bancarie,  finanziarie  e
strumentali  controllate dalla societa' di partecipazione finanziaria
madre nell'U E;
    - ai componenti sub-consolidanti del gruppo.

  Di seguito, ove non diversamente specificato, con il termine SIM si
intende,  a  seconda del livello di applicazione della disciplina, la
SIM,  la  capogruppo del gruppo di SIM, la impresa di riferimento, la
SIM a capo del sub-consolidato nazionale.

5. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

  L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi
contenuti    nel   presente   Titolo   e'   il   Servizio   Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria.

            1)  Si  rammenta che tra le societa' finanziarie non sono
          ricomprese le imprese di assicurazione.

                             CAPITOLO 2
       LA VALUTAZIONE AZIENDALE DELL'ADEGUATEZZA PATRIMONIALE
                               (ICAAP)

1. Disposizioni di carattere generale

  Le  SIM  definiscono in piena autonomia un processo per determinare
il  capitale  complessivo adeguato in termini attuali e prospettici a
fronteggiare  tutti  i  rischi  rilevanti.  Il  processo  deve essere
formalizzato,   documentato..   sottoposto   a  revisione  interna  e
approvato   dagli   organi  societari.  Esso  e'  proporzionato  alle
caratteristiche,  alle  dimensioni e alla complessita' dell'attivita'
svolta.

  Il   calcolo   del   capitale  complessivo  richiede  una  compiuta
valutazione  di  tutti  i  rischi cui le SIM sono o potrebbero essere
esposte,  sia di quelli considerati ai fini del calcolo del requisito
patrimoniale  di  cui  al  Titolo  I,  sia  di  quelli  in  esso  non
contemplati.

  Le  SIM  definiscono  per  quali  tipi  di rischi diversi da quelli
indicati  nel  citato  Titolo  I  e'  opportuno  adottare metodologie
quantitative,  che  possono  condurre alla determinazione di capitale
interno,  e  per  quali  invece  si  ritengono  piu'  appropriate, in
combinazione o in alternativa, misure di controllo o attenuazione.

  Esse devono comunque essere in grado di spiegare nel dettaglio alla
Banca  d'Italia  le  definizioni adottate, le metodologie utilizzate,
l'effettiva  considerazione  di  tutti  i rischi rilevanti nonche' le
differenze,  per  i rischi fronteggiati dal requisito patrimoniale di
cui  al  Titolo  I,  tra  il  sistema  adottato internamente e quello
regolamentare.

2. La proporzionalita' nell'ICAAP

  Il principio di proporzionalita' si applica ai seguenti aspetti:

   - metodologie utilizzate per la misurazione/valutazione dei rischi
e la determinazione del relativo capitale interno;
   - tipologia e caratteristiche degli stress test utilizzati;
   - trattamento  delle  correlazioni tra rischi e determinazione del
capitale interno complessivo;
   - articolazione organizzativa dei sistemi di controllo dei rischi;
   - livello  di  approfondimento ed estensione della rendicontazione
sull'ICAAP resa alla Banca d'Italia.

  Per   facilitare   la   concreta   attuazione   del   principio  di
proporzionalita',   le   SIM   sono  ripartite  in  tre  classi,  che
identificano,  in  linea  di  massima,  SIM  di  diverse dimensioni e
complessita' operativa.

  Classe 1

   SIM  autorizzate  dalla Banca d'Italia ad adottare sistemi interni
di  misurazione  dei  rischi  per  la  determinazione  dei  requisiti
patrimoniali.

   Ai   fini   dell'applicazione   della   presente  normativa  sulla
valutazione   aziendale   dell'adeguatezza   patrimoniale,   le   SIM
appartenenti  alla classe 1 fanno riferimento a quanto previsto nella
Circolare n. 263, Titolo III, Capitolo 1, Sezione II.

  Classe 2

   SIM,  diverse  da  quelle  della  classe 1, che superano a livello
individuale  o  consolidato,  una  delle  seguenti soglie: patrimonio
medio  annuo  gestito  superiore  a 10 miliardi di euro; controvalore
annuo di negoziazioni per conto proprio o per conto terzi superiore a
150 miliardi (1).
             1)  Per  il  patrimonio  gestito  si fa riferimento alla
          somma  delle  seguenti  voci  segnaletiche  (Manuale  delle
          Segnalazioni   Statistiche   e   di   Vigilanza   per   gli
          intermediari  del  Mercato Mobiliare - Circolare n. 148 del
          2.7.1991);  4140210  e  4140242.  Per il controvalore delle
          negoziazioni  in conto proprio si fa riferimento alla somma
          delle seguenti voci: 4140002 e 4140004. Per il controvalore
          delle  negoziazioni  in  conto terzi si fa riferimento alla
          somma    delle    seguenti    voci:    4140110,    4140112,
          4140114,4140116.

  Classe 3

  SIM  diverse  da  quelle  delle  classe  1 e 2. Rientrano in questa
classe  tutte  le  SIM  che  svolgono  il servizio di investimento di
collocamento  di  strumenti  finanziari  senza assunzione a fermo ne'
assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

  Resta  in  ogni caso ferma la possibilita', per le SIM appartenenti
alle  classi 2 e 3, di sviluppare metodologie o processi interni piu'
avanzati  rispetto a quelli suggeriti dalle presenti disposizioni per
la classe di appartenenza, motivando la scelta compiuta (2).

  Le  SIM  operano  scelte coerenti tra le metodologie di misurazione
del  rischio  adottate  ai  fini  del  primo  pilastro  e  quelle  di
determinazione del capitale interno complessivo.

  Nell'ambito   del  processo  di  revisione  prudenziale,  la  Banca
d'Italia   valuta  il  grado  di  rispondenza  tra  le  scelte  e  le
valutazioni degli operatori e il profilo di rischio degli stessi.
            2)  Cio'  potrebbe  rendersi  necessario, ad esempio, per
          adottare  un  approccio  adeguato  al  profilo  di  rischio
          soprattutto  nei  casi di intermediari in forte evoluzione,
          ovvero   con  operativita'  specializzata  e  rilevante  su
          segmenti di mercato caratterizzati da elevata complessita'.

3. Le fasi dell'ICAAP

  Il  processo  ICAAP  puo'  essere scomposto nelle seguenti fasi: 1)
individuazione   dei   rischi   da   sottoporre   a  valutazione;  2)
misurazione/valutazione  dei  singoli  rischi e del relativo capitale
interno;   3)   misurazione  del  capitale  interno  complessivo;  4)
determinazione  del  capitale  complessivo  e  riconciliazione con il
patrimonio di vigilanza.

  Nei  paragrafi  seguenti  si  forniscono  indicazioni  in  merito a
ciascuna fase dell'ICAAP, al fine di facilitare le SIM nella concreta
applicazione del principio di proporzionalita'.

3.1. L'individuazione dei rischi da sottoporre a valutazione

  Le  SIM  effettuano  in  autonomia  un'accurata identificazione dei
rischi   ai   quali   sono   esposte,  avuto  riguardo  alla  propria
operativita' e ai mercati di riferimento.

  Al   fine   di  individuare  i  rischi  rilevanti,  l'analisi  deve
considerare almeno i rischi contenuti nell'elenco di cui all'Allegato
A.  Detto elenco non ha carattere esaustivo: e' rimessa alla prudente
valutazione  di  ogni  SIM  l'individuazione  di  eventuali ulteriori
fattori di rischio connessi con la propria specifica operativita'.

  Le  SIM  identificano  chiaramente le fonti di generazione dei vari
tipi  di  rischio, siano esse collocate a livello di unita' operativa
ovvero di entita' giuridica. Cio' puo' consentire di riscontrare, nel
caso  dei  gruppi  di  SIM,  se  in  capo alle piu' rilevanti entita'
giuridiche l'eventuale requisito patrimoniale regolamentare calcolato
a    livello    individuale   fronteggia   adeguatamente   i   rischi
effettivamente presenti presso tali componenti.

3.2.  La  misurazione  dei  singoli  rischi  e  la determinazione del
capitale interno relativo a ciascuno di essi

  Ai  fini della determinazione del capitale interno, le SIM misurano
ovvero  -  in  caso di rischi difficilmente quantificabili - valutano
tutti  i  rischi  rilevanti  ai  quali  sono  esposte, utilizzando le
metodologie che ritengono piu' appropriate, in relazione alle proprie
caratteristiche operative e organizzative.

  Per i rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi un
primo  riferimento  metodologico  e'  costituito dai relativi sistemi
regolamentari  per  il calcolo dei requisiti patrimoniali (c.d. primo
pilastro).

                                * * *

  Tenuto conto della ripartizione in classi delineata al paragrafo 2,
le  SIM  fanno  riferimento, nel definire operativamente i sistemi di
misurazione/valutazione  dei rischi rilevanti e per la determinazione
dell'eventuale capitale interno, ai criteri di seguito illustrati.

  Classe 3

  Le   SIM   utilizzano  le  metodologie  di  calcolo  dei  requisiti
patrimoniali  regolamentari  a  fronte  dei rischi compresi nel primo
pilastro.  Relativamente ai rischi non inclusi nel primo pilastro, le
SIM  possono  misurare tali rischi secondo metodologie proprie ovvero
predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

  Classe 2

  Analogamente  a  quanto  previsto  per  la classe 3, le SIM possono
utilizzare  le  metodologie  di  calcolo  dei  requisiti patrimoniali
regolamentari  a  fronte  dei  rischi compresi nel primo pilastro; in
relazione alla propria complessita' operativa e vocazione strategica,
le  stesse  valutano  l'opportunita'  di  adottare  ai  fini  interni
metodologie di misurazione dei rischi del primo pilastro piu' evolute
di  quelle  utilizzate  ai  fini  regolamentari, anche in vista di un
futuro  eventuale riconoscimento delle stesse ai fini del calcolo dei
requisiti  patrimoniali  regolamentari. Analogamente le SIM di questa
classe,  relativamente  ai  rischi  non  inclusi  nel  primo pilastro
possono  misurare  tali  rischi  secondo  metodologie  proprie ovvero
predispongono sistemi di controllo e attenuazione adeguati.

3.2.1. LO STRESS TESTING

  Le  SIM  effettuano  prove  di  stress per una migliore valutazione
della   loro   esposizione   ai   rischi,  dei  relativi  sistemi  di
attenuazione e controllo e, ove ritenuto necessario, dell'adeguatezza
del capitale interno.

  Per  prove  di  stress  si  intendono  le  tecniche  quantitative e
qualitative con le quali le SIM valutano la propria vulnerabilita' ad
eventi  eccezionali  ma plausibili; esse si estrinsecano nel valutare
gli  effetti  sui  rischi  della  SIM di eventi specifici (analisi di
sensibilita).

  La conduzione di prove di stress consente, tra l'altro, alle SIM di
utilizzare  analisi  di  tipo "what if" per valutare l'esposizione al
rischio  in  circostanze  avverse  e il capitale interno necessario a
coprire  il  medesimo  o  altri interventi per ridurre o attenuare il
rischio.

  In  linea di principio le SIM dovrebbero effettuare prove di stress
appropriate  in  relazione  alla  natura  di  ciascuno dei fattori di
rischio rilevanti per la propria operativita'.

  Le  SIM  effettuano  analisi di sensibilita' rispetto ai principali
rischi assunti, tra i quali almeno il rischio di mercato e il rischio
operativo.

  Particolare  cura  deve essere posta da tutte le SIM caratterizzate
da  una  significativa  operativita'  nelle  attivita' rientranti nel
portafoglio di negoziazione di vigilanza nel predisporre procedure di
stress  testing  idonee  a  tenere  conto  dei profili di rischio non
lineari tipici di alcuni strumenti finanziari derivati.

3.3. La determinazione del capitale interno complessivo

  Le  SIM  determinano  il  capitale  interno  complessivo secondo un
approccio  "building  block",  che  consiste nel sommare ai requisiti
regolamentari  a  fronte  dei  rischi  del primo pilastro l'eventuale
capitale interno relativo agli altri rischi rilevanti.

  Resta   fermo   che   nella  determinazione  del  capitale  interno
complessivo  le  SIM possono tenere conto, oltre che della necessita'
di  copertura  delle  perdite  inattese  a  fronte  di tutti i rischi
rilevanti,   anche  dell'esigenza  di  far  fronte  a  operazioni  di
carattere strategico (ingresso in nuovi mercati, acquisizioni) ovvero
di mantenere un adeguato standing sui mercati.

3.4.  Il  capitale  complessivo  e  la  sua  riconciliazione  con  il
patrimonio di vigilanza

  Le  SIM  devono  essere  in  grado  di  illustrare come il capitale
complessivo  si  riconcilia  con  la  definizione  del  patrimonio di
vigilanza:  in particolare, deve essere spiegato l'utilizzo a fini di
copertura  del capitale interno complessivo di strumenti patrimoniali
non computabili nel patrimonio di vigilanza.

4. Periodicita' dell'ICAAP

  Ai fini del confronto con la Banca d'Italia, le SIM determinano con
cadenza annuale:

   - il  livello  attuale  del  capitale  interno  complessivo  e del
capitale  complessivo calcolato con riferimento alla fine dell'ultimo
esercizio chiuso;
   - il  livello  prospettico  del capitale interno complessivo e del
capitale  complessivo  con  riferimento  alla  fine dell'esercizio in
corso,  tenendo  conto  della  prevedibile  evoluzione  dei  rischi e
dell'operativita'.

  Nella  pianificazione  annuale  le SIM devono anche identificare le
azioni correttive da intraprendere in caso di errori o di scostamenti
dalle stime.

  La  determinazione  prospettica  del capitale interno complessivo e
del   capitale  complessivo  e'  coerente  con  il  piano  strategico
pluriennale;  stime  che  eventualmente  facciano riferimento anche a
esercizi successivi a quello corrente devono pertanto essere in linea
con  lo  sviluppo  operativo  e  patrimoniale tracciato dalla SIM nel
proprio piano strategico.

  Ferma  restando  la  periodicita'  annuale della determinazione del
capitale   interno   complessivo   e  del  capitale  complessivo,  la
valutazione/misurazione  dell'esposizione  ai  singoli  rischi  viene
effettuata  con  una  cadenza  piu' ravvicinata in relazione sia alla
tipologia  di  rischi, sia alle metodologie utilizzate. In assenza di
eventi  innovativi  o  straordinari l'aggiornamento degli stress test
puo'  avvenire  con  minore frequenza di quella annuale, tenuto conto
dell'opportunita'  di  dare  stabilita'  ai medesimi per agevolare la
valutazione intertemporale delle prove di stress.

5. Governo societario dell'ICAAP

  La  responsabilita'  del  processo  ICAAP  e'  rimessa  agli organi
societari.

  La  determinazione  del capitale interno complessivo e del capitale
complessivo  e'  frutto  di  un processo organizzativo complesso; che
costituisce  parte integrante della gestione aziendale e contribuisce
a  determinare le strategie e l'operativita' corrente delle SIM. Tale
processo  richiede  il coinvolgimento di una pluralita' di funzioni e
professionalita'   (funzioni   di  pianificazione,  risk  management,
internal  audit,  contabilita',  etc.) e il contributo delle societa'
facenti parte del gruppo (3).

  L'individuazione  delle  funzioni  o  delle strutture aziendali cui
compete  la  elaborazione  o predisposizione dei vari elementi o fasi
del  processo  ICAAP spetta alle SIM, che tengono conto della proprie
caratteristiche organizzative.
            3)  Qualora le SIM esternalizzino alcune "componenti" del
          processo ICAAP, gli organi aziendali devono mantenere piena
          ed  esclusiva responsabilita' dello stesso e assicurarne la
          coerenza con le specifrcila' e le caratteristiche operative
          aziendali. In particolare, le SIM adottano ogni cautela per
          assicurarsi   che   le  prestazioni  dei  soggetti  esterni
          rispondano  ai  criteri  da  esse  stabiliti  in termini di
          qualita', coerenza e replicabilita' delle analisi svolte.

6. L'informativa sull'ICAAP alla Banca d'Italia

6.1. Contenuti e struttura dell'informativa sull'ICAAP

  Il  resoconto  sul  processo ICAAP e' volto a consentire alla Banca
d'Italia  di  effettuare una valutazione documentata e completa delle
caratteristiche    qualitative    fondamentali    del   processo   di
pianificazione patrimoniale; dell'esposizione complessiva ai rischi e
della conseguente determinazione del capitale interno complessivo.

  Il  resoconto  viene  inviato  alla  Banca d'Italia unitamente alle
delibere  e  alle relazioni con le quali gli organi aziendali si sono
espressi  sul  processo  ICAAP,  secondo  le  rispettive competenze e
attribuzioni.

  Il   resoconto   ICAAP  ha  un  duplice  contenuto:  descrittivo  e
valutativo;  esso  deve  infatti  consentire  alla  Banca d'Italia di
apprezzare i seguenti profili:

   - articolazione,  sotto  un  profilo organizzativo e metodologico,
del   processo   di  determinazione  del  capitale  interno,  con  la
ripartizione  delle  competenze  tra  le  varie  funzioni o strutture
aziendali     preposte     al     processo    ICAAP;    sistemi    di
valutazione/misurazione dei rischi; principali strumenti di controllo
e  attenuazione  dei  rischi  piu'  rilevanti;  scenari  strategici e
competitivi  nei  quali la SIM ha collocato la propria pianificazione
patrimoniale;
   - auto-valutazione della SIM in ordine al proprio processo interno
di pianificazione patrimoniale: devono essere identificate le aree di
miglioramento,  sia  sotto  un  profilo  metodologico  sia  sul piano
organizzativo,  individuando  specificamente le eventuali carenze del
processo,  le azioni correttive da porre in essere, la pianificazione
temporale delle medesime.

  Il resoconto e' articolato nelle seguenti aree informative:

   - linee strategiche e orizzonte previsivo considerato;
   - governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo
interno connessi con l'ICAAP;
   - metodologie  e  criteri  utilizzati  per  l'identificazione,  la
misurazione,  l'aggregazione  dei  rischi  e  per la conduzione degli
stress test;
   - stima   e   componenti  del  capitale  interno  complessivo  con
riferimento  alla  fine  dell'esercizio  precedente  e,  in un'ottica
prospettica, dell'esercizio in corso;
   - raccordo   tra   capitale   interno   complessivo   e  requisiti
regolamentari e tra capitale complessivo e patrimonio di vigilanza;
   - auto-valutazione dell'ICAAP.

  Si  forniscono  nell'Allegato  B  maggiori  dettagli  sul contenuto
informativo atteso per le singole aree.

  Le scelte relative a profondita' ed estensione del resoconto, cosi'
come  alla  documentazione  alla  quale  fare  rinvio,  sono  rimesse
all'autonomo giudizio delle SIM.

  Qualora  la  SIM  disponga  gia'  di  documenti  che  forniscono le
informazioni  relative  a una o piu' parti delle aree informative; e'
sufficiente   fare   rinvio   alla   documentazione  esistente  senza
predisporre documenti appositi ai fini di rendicontazione sull'ICAAP.
Per  alcune  sezioni  informative non e' obbligatorio l'aggiornamento
annuale   se   non   sono   intervenute  variazioni  di  rilievo;  in
particolare,  per  le  sezioni  di  natura  strutturale e descrittiva
(inclusi  gli  strumenti  e i sistemi di controllo e attenuazione dei
rischi),  e'  possibile  confermare le informazioni rassegnate l'anno
precedente.

  Nel  caso  in  cui  la  documentazione  si  dimostrasse inadeguata,
insufficiente  o  fossero necessari chiarimenti, la Banca d'Italia si
riserva di chiedere le necessarie integrazioni.

  Ferma  restando la ripartizione in aree informative, per le SIM del
gruppo  3  il  rendiconto  puo' avere un'articolazione piu' contenuta
rispetto a quella proposta nell'Allegato B.

  Le  SIM  controllate da un'impresa madre europea, che effettuano un
ICAAP  su  base individuale o sub-consolidata, forniscono un raccordo
sintetico  con  FICAAP  condotto  a  livello consolidato dall'impresa
madre europea (4).
            4)  La  Banca d'Italia, avute presenti le caratteristiche
          della  SIIVI  e la sua collocazione all'interno del gruppo,
          puo'   esonerare  la  stessa  dall'invio  del  raccordo  in
          questione.

6.2. Periodicita' dell'informativa sull'ICAAP

  Le   SIM   trasmettono   annualmente   alla   Banca   d'Italia   la
rendicontazione  ICAAP, riferita al 31 dicembre dell'anno precedente,
alle scadenze di seguito indicate:

   - 31 marzo: SIM non appartenenti a gruppi;
   - 30 aprile: gruppi di SIM.

  A  partire  dalla  dotazione  patrimoniale della chiusura dell'anno
precedente il documento ICAAP pianifica le strategie di assunzione di
rischio  e  di  relativa  copertura  patrimoniale  per l'esercizio in
corso, sino alla fine dello stesso.

                             CAPITOLO 3
       PROCESSO DI REVISIONE E VALUTAZIONE PRUDENZIALE (SREP)

1. Disposizioni di carattere generale

  Lo  SREP  viene  condotto  annualmente  sulle  SIM  allo  scopo  di
accertare  che  tali  intermediari  si  dotino  di  presidi di natura
patrimoniale  e organizzativa appropriati rispetto ai rischi assunti,
assicurando il complessivo equilibrio gestionale.

  Il  processo  di  revisione  e valutazione prudenziale si struttura
nelle seguenti fasi principali:

   - analisi  dell'esposizione  a  tutti i rischi rilevanti assunti e
dei relativi sistemi di controllo;
   - verifica  del  rispetto dei requisiti patrimoniali e delle altre
regole prudenziali;
   - valutazione  del  procedimento  aziendale  di determinazione del
capitale   interno   complessivo   e  dell'adeguatezza  del  capitale
complessivo rispetto al profilo di rischio della SIM;
   - attribuzione  di giudizi specifici relativi a ciascuna tipologia
di rischio e di un giudizio complessivo sulla situazione aziendale;
   - individuazione  degli eventuali interventi di vigilanza da porre
in essere.

  La  Banca  d'Italia  utilizza  un  sistema  di  analisi  delle  SIM
("Sistema  di  analisi  aziendale")  che  consente  di  effettuare le
analisi  e  le valutazioni degli aspetti sopra richiamati. Il sistema
analizza  - attraverso la razionalizzazione e la standardizzazione di
tutte  le informazioni disponibili - i rischi rilevanti assunti dalle
SIM,   secondo   criteri,  metodologie  e  cadenze  prestabilite.  Le
modalita'   di   analisi  sono  comunque  adattabili  per  consentire
l'utilizzo  delle  metodologie  piu'  appropriate  in  relazione alla
tipologia di rischio o di SIM.

  Lo  SREP  si  fonda in primo luogo sul confronto con le SIM, che si
articola   in   varie   fasi   e  puo'  prevedere  gradi  diversi  di
formalizzazione.   Ove   la  situazione  aziendale  renda  necessaria
l'adozione  di misure correttive, la Banca d'Italia richiede alla SIM
i conseguenti interventi.

2. La proporzionalita' nello SREP

  Anche  lo  SREP  ed il confronto con le SIM rispondono a criteri di
proporzionalita':  l'ampiezza  e l'approfondimento delle attivita' di
analisi   e  controllo,  nonche'  l'intensita'  e  la  frequenza  del
confronto  con  le  SIM  sono  calibrate  in  relazione ai profili di
rischio, alle dimensioni operative, al grado di problematicita' delle
stesse.

3. Il sistema di analisi aziendale

   Il  sistema  di  analisi aziendale utilizza controlli a distanza e
controlli ispettivi: essi consentono di pervenire, in modo integrato,
alla  valutazione  della  complessiva situazione aziendale, su cui si
fonda  l'individuazione  delle  eventuali azioni da intraprendere nei
confronti dei soggetti vigilati.

   I  controlli  a  distanza  utilizzano  un  insieme  articolato  di
informazioni:  le  segnalazioni  di vigilanza periodiche, il bilancio
ufficiale, le informazioni fornite dalle SIM in relazione al processo
di    valutazione   aziendale   dell'adeguatezza   patrimoniale,   la
documentazione  rassegnata a vario titolo (ad esempio, le informative
su   accertamenti   ispettivi   interni),  gli  elementi  conoscitivi
acquisiti  tramite  le  audizioni  degli  esponenti  aziendali  ed  i
controlli ispettivi.

   Il  sistema  di analisi aziendale prevede un "percorso di analisi"
strutturato  attraverso  il  quale sono svolte le varie fasi previste
dallo SREP.

   L'"analisi  della  situazione  aziendale"  rappresenta  il momento
centrale  dell'intero  percorso. Essa si basa sull'esame del bilancio
di   esercizio,   sull'analisi   dell'assetto  organizzativo  nonche'
sull'esame    dei    modelli   di   analisi   riferiti   ai   profili
dell'adeguatezza      patrimoniale,      della     redditivita'     e
dell'organizzazione.

   Questi   ultimi,   costituiti   da   un   insieme  di  indicazioni
metodologiche  e  di  schemi  standardizzati  di rappresentazione dei
dati,  delineano un iter logico di interpretazione delle informazioni
e  forniscono  una  guida per la formulazione dei giudizi relativi ai
singoli profili considerati.

   La  valutazione  complessiva  sulla situazione aziendale e' basata
sui  punteggi  parziali assegnati ai profili, sul giudizio attribuito
all'assetto   organizzativo   e   su  ogni  informazione  disponibile
sull'azienda,   acquisita   anche   nell'ambito   del  confronto  con
quest'ultima relativo all'ICAAP.

   Nell'Allegato  C  si  illustrano le principali caratteristiche del
sistema  di analisi aziendale, con particolare riferimento ai criteri
di  valutazione  seguiti per i profili dell'adeguatezza patrimoniale,
della redditivita' e dell'assetto organizzativo.

   Il sistema di valutazione descritto si caratterizza per i seguenti
principi metodologici di carattere generale:

   - la  flessibilita':  sebbene  i  modelli  di analisi calcolino un
punteggio automatico per i profili oggetto di analisi, l'attribuzione
sia  del  giudizio  definitivo  sui  singoli  profili  sia  di quello
complessivo  tiene  conto di tutte le informazioni disponibili, anche
di  quelle non trattate in modo automatico. Le procedure elettroniche
a  supporto  dei modelli di analisi consentono di effettuare prove di
stress    utilizzando    sistemi    di   "what-if   analysis".   Tali
caratteristiche   consentono   di   calibrare   secondo   criteri  di
proporzionalita'   l'ampiezza  e  l'approfondimento  dell'analisi  da
condurre sulle singole SIM;
   - il  confronto  interaziendale:  un  criterio  di  analisi  e  di
valutazione  e'  rappresentato  dal  ricorso alla logica comparativa,
basata sulla scelta mirata e flessibile di gruppi di confronto;
   - la  tracciabilita':  il sistema di valutazione e' documentato in
appositi  manuali e linee guida; sono disponibili procedure e archivi
elettronici  per  la  raccolta e la conservazione dei risultati delle
analisi svolte.

  I  controlli ispettivi - espletati sulla base di una pianificazione
che  tiene  conto  delle  esigenze  di  approfondimento  emerse nello
svolgimento  dell'attivita'  di  vigilanza  -  prevedono l'accesso di
addetti alla Vigilanza direttamente presso le SIM.

  L'ambito dei controlli e' differenziato: le ispezioni possono avere
uno  spettro  di indagine esteso, quando sono finalizzate all'analisi
della  complessiva  situazione  aziendale, ovvero natura "mirata", se
riferite  a  circoscritti  comparti  di  attivita';  aree di rischio,
profili  gestionali,  aspetti  tecnici  o filoni tematici, secondo le
specifiche  esigenze  conoscitive  emerse  nel  corso  dell'attivita'
condotta  a  distanza.  In  tale  contesto,  gli accertamenti possono
assumere carattere di follow up, con il fine di asseverare l'esito di
azioni  correttive promosse d'iniziativa dalla SIM ovvero sollecitate
dalla Banca d'Italia (cfr. par. 5).

  In  ogni  caso, l'importanza delle visite ispettive nell'ambito del
complessivo  processo  di  valutazione  di  una SIM e' specificamente
connessa  con  la  possibilita'  di  apprezzare  in maniera diretta -
attraverso  il  confronto continuato con le strutture operative e con
gli  esponenti  aziendali  nonche'  tramite  l'acquisizione di dati e
informazioni  in  loco  -  gli  aspetti  di  natura organizzativa, la
funzionalita'  degli  assetti  di  governo, del sistema dei controlli
interni,  delle  procedure  aziendali  e  l'attendibilita'  di dati e
informazioni resi alla Vigilanza.

4. Il confronto con le SIM

  Il  confronto  con le SIM costituisce parte integrante del processo
di revisione e valutazione prudenziale svolto dalla Vigilanza.

  Esso   facilita   l'analisi   dell'esposizione   ai   rischi  e  la
comprensione    del    processo   di   valutazione   dell'adeguatezza
patrimoniale condotto dalle SIM e delle eventuali divergenze rispetto
alle indicazioni che scaturiscono dal sistema di analisi aziendale.

  L'analisi   dell'informativa   sull'ICAAP,   che   viene   condotta
unitamente  alle altre attivita' in cui si articola il processo SREP,
consente  alla  Banca d'Italia di individuare eventuali necessita' di
approfondimento,   di   chiarimento  o  di  integrazione  del  quadro
informativo  disponibile.  Tali  esigenze  possono essere soddisfatte
attraverso  l'acquisizione  di ulteriore documentazione, incontri con
gli esponenti aziendali, sopralluoghi ispettivi.

  Al   termine   del   processo  valutativo,  ove  siano  riscontrate
inadeguatezze  o carenze sia dell'ICAAP, sia, piu' in generale, della
complessiva  situazione  aziendale,  la  Banca d'Italia individua gli
interventi  correttivi  da  porre  in essere per eliminare le carenze
riscontrate,  compresi eventuali provvedimenti specifici sulla misura
dei requisiti patrimoniali.

5. Gli interventi correttivi

  La   Banca   d'Italia  puo'  richiedere  alle  SIM  gli  interventi
correttivi   di   seguito   indicati(1)   aventi   diverso  grado  di
incisivita', in relazione alla rilevanza delle carenze riscontrate:

   - rafforzamento  dei  sistemi,  delle  procedure  e  dei  processi
relativamente alla gestione dei rischi, ai meccanismi di controllo ed
alla valutazione aziendale dell'adeguatezza patrimoniale;
   - contenimento del livello dei rischi, anche attraverso il divieto
di effettuare determinate categorie di operazioni;
   - riduzione dei rischi anche attraverso restrizioni ad attivita' o
alla struttura territoriale;
   - non distribuzione di utili o di altri elementi del patrimonio;
   - detenzione  di  patrimonio  di  vigilanza in misura superiore al
livello   regolamentare   previsto   per  i  rischi  di  credito,  di
controparte,  di  mercato,  operativi e altri rischi anche attraverso
l'applicazione  agli  aggregati  di  riferimento  di  un  trattamento
specifico  con  riferimento  alle  modalita'  di  determinazione  dei
requisiti patrimoniali.

  Gli  interventi  aventi  effetti  patrimoniali  sono  richiesti, di
norma,  qualora l'applicazione delle altre misure non sia in grado di
esplicare   i   propri   effetti  correttivi  in  un  arco  temporale
accettabile.   In   particolare,  la  Banca  d'Italia  puo'  disporre
l'applicazione  di  un  requisito patrimoniale specifico superiore al
requisito patrimoniale di cui al Titolo I, quando:

   - vengono    accertate    rilevanti    carenze   nella   struttura
organizzativa,  nei  controlli  interni e nei sistemi di gestione dei
rischi di credito, di controparte, di mercato ed operativi;
   - vi  sono  divergenze  rilevanti  tra  le valutazioni della Banca
d'Italia  e quelle della SIM in materia di livello e composizione del
capitale  complessivo posto dall'azienda a presidio di tutti i rischi
assunti,  ovvero  quando  le  valutazioni  coincidono,  ma la SIM non
consegua  nei  tempi  stabiliti o non mantenga i livelli patrimoniali
concordati.

   Nel  provvedimento  con  il  quale  si  dispone l'applicazione del
requisito  patrimoniale  specifico  la Banca d'Italia indica anche la
durata della misura adottata e le condizioni per la sua rimozione.

             1)  Restano  fermi  i  poteri  di intervento previsti da
          norme  diverse  dall'art.  7 e dall'art. 12 del Testo Unico
          (cui   si   fa   riferimento  nel  presente  paragrafo)  e,
          segnatamente,  quelli  di  cui alla Parte II, Iitolo IV del
          medesimo Testo Unico.

    ALLEGATO A - I RISCHI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE NELL'ICAAP

Rischi del Primo pilastro

   - rischio di credito;
   - rischio di mercato;
   - rischio operativo.

  Altri Rischi

   - Rischio   strategico:   il  rischio  attuale  o  prospettico  di
flessione  degli  utili  o  del capitale derivante da cambiamenti del
contesto  operativo  o  da  decisioni  aziendali  errate,  attuazione
inadeguata di decisioni, scarsa reattivita' a variazioni del contesto
competitivo;
   - rischio  di  reputazione:  il  rischio  attuale o prospettico di
flessione  degli  utili  o  del  capitale derivante da una percezione
negativa  dell'immagine  della  SIM da parte di clienti, controparti,
azionisti, investitori o autorita' di vigilanza;
   - rischio  di  concentrazione:  rischio  derivante  da esposizioni
verso  controparti,  gruppi di controparti connesse e controparti del
medesimo  settore  economico  o  che esercitano la stessa attivita' o
appartenenti  alla medesima arca geografica ovvero dalla composizione
della base della clientela;
   - rischio di liquidita': il rischio che la SIM non sia in grado di
adempiere alle proprie obbligazioni alla loro scadenza;
   - rischio  residuo:  il  rischio  che le tecniche riconosciute per
l'attenuazione  del rischio di credito utilizzate dalla SIM risultino
meno efficaci del previsto;
   - rischi  derivanti  da cartolarizzazioni: rischio che la sostanza
economica  dell'operazione  di  cartolarizzazione  non sia pienamente
rispecchiata  nelle  decisioni  di  valutazione  e  di  gestione  del
rischio;
   - rischio  di  tasso  di  interesse derivante da attivita' diverse
dalla  negoziazione:  rischio  derivante da variazioni potenziali dei
tassi di interesse.

      ALLEGATO B - SCHEMA DI RIFERIMENTO PER IL RESOCONTO ICAAP

1) Linee strategiche e orizzonte previsivo considerato

   a) piano  strategico  e  budget  annuali; cadenza di revisione del
piano  strategico  e  delle  sue  componenti; eventi straordinari che
motivano la sua revisione;
   b) riconciliazione  tra orizzonte temporale del piano strategico e
del piano patrimoniale;
   c) fonti ordinarie e straordinarie di reperimento di capitale.

  2) Governo societario, assetti organizzativi e sistemi di controllo
connessi con l'ICAAP

   a) descrizione   del   processo  di  definizione  e  aggiornamento
dell'ICAAP;
   b) descrizione del processo di revisione dell'ICAAP;
   c) definizione  del  ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP
agli organi aziendali;
   d) definizione  del  ruolo e delle funzioni assegnati a fini ICAAP
alle   varie  funzioni  aziendali  (ad  esempio:  internal  auditing;
compliance;   pianificazione;   risk   management;   eventuali  altre
strutture,  tra  le  quali:  strutture  commerciali,  contabilita'  e
controllo contabile);
   e) descrizione  dei  presidi organizzativi e contrattuali relativi
ad eventuali componenti del processo ICAAP oggetto di outsourcing;
   f) indicazione  della  normativa interna rilevante per il processo
ICAAP.

  3)   Esposizione   ai  rischi,  metodologie  di  misurazione  e  di
aggregazione, stress testing

   a) mappa  dei rischi: illustrazione della posizione relativa della
SIM rispetto ai rischi di primo e di secondo pilastro;
   b) mappatura  dei  rischi  per  unita' operative della SIM e/o per
entita' giuridiche del gruppo;
   c) tecniche  di  misurazione  dei  rischi,  di quantificazione del
capitale interno, di conduzione dello stress testing;
   d) descrizione,  per  ogni  categoria di rischio misurabile, delle
principali   caratteristiche   degli   strumenti   di   controllo   e
attenuazione piu' rilevanti;
   e) descrizione  generale  dei  sistemi di controllo e attenuazione
dei rischi non misurabili.

  4) Componenti, stima e allocazione del capitale interno

   a) quantificazione  del  capitale  interno  a  fronte  di  ciascun
rischio e di quello complessivo;
   b) eventuali  metodi  di  allocazione  del  capitale  interno (per
unita' operative e/o per entita' giuridiche).

  5) Raccordo   tra   capitale  interno,  requisiti  regolamentari  e
patrimonio di vigilanza

   a) raccordo   tra   capitale   interno   complessivo  e  requisiti
regolamentari;
   b) elencazione  e  definizione  delle  componenti  patrimoniali  a
copertura del capitale interno;
   c) computabilita'   ai   fini  di  vigilanza  delle  componenti  a
copertura  del  capitale  interno;  motivazione dell'inclusione delle
componenti non computabili;
   d) stima  degli  oneri connessi con il reperimento delle eventuali
risorse patrimoniali aggiuntive rispetto a quelle correnti.

  6) Auto-valutazione dell'ICAAP

  a) identificazione   delle   aree   del  processo  suscettibili  di
miglioramento;
  b) pianificazione  degli interventi previsti sul piano patrimoniale
od organizzativo.

            ALLEGATO C - IL SISTEMA DI ANALISI AZIENDALE

1. I rischi oggetto di analisi

Rischi di mercato

  La  valutazione  dell'esposizione  ai  rischi  di  mercato, oltre a
verificare  il  rispetto dei requisiti prudenziali, ha l'obiettivo di
valutare  i  rischi  assunti e i risultati ottenuti nel comparto; una
volta  accertati  il  grado di sviluppo e la natura dell'operativita'
svolta  dalla SIM (con specifico riferimento a prodotti, strategie di
posizionamento, tipologie di rischi assunti).

Rischi operativi

  Nell'analisi  di  tale  fattispecie di rischio, oltre alla verifica
del rispetto dei requisiti regolamentari, assume un ruolo centrale la
verifica   della  rispondenza  ai  requisiti  normativi  dei  sistemi
organizzativi e dei processi di gestione e misurazione/valutazione di
tali rischi.

Rischio di credito

  L'analisi  della  rischiosita' creditizia e' finalizzata a valutare
principalmente   il   rispetto  da  parte  della  SIM  dei  requisiti
prudenziali, anche con riferimento al profilo della concentrazione.

Altri rischi

  Infine,  con  riferimento  agli  altri  rischi  quantificabili o di
natura  non  facilmente quantificabili allo stadio attuale (rischi di
liquidita',  di  tasso di interesse sul portafoglio immobilizzato, di
concentrazione,  strategico, di reputazione, residuali), l'analisi si
fonda  sulle  informazioni  contenute  nel resoconto ICAAP nonche' su
quelle  relative  ai  presidi  organizzativi  predisposti  dalle SIM,
apprezzabili prevalentemente attraverso controlli ispettivi.

  L'analisi  della  redditivita',  soprattutto  per quanto attiene ai
profili  di  sostenibilita' e variabilita' delle varie componenti dei
flussi  reddituali,  concorre  anche  a  fornire utili indicazioni in
merito   all'esposizione   della   SIM   ai   rischi   strategici   e
reputazionali.

2. La redditivita'

  Elemento  imprescindibile nella valutazione di una SIM e' l'analisi
dei  risultati  reddituali  conseguiti,  tenuto conto delle strategie
perseguite, dei rischi assunti, del mercato di riferimento.

  Scopo  dell'analisi  e'  quello di valutare la capacita' reddituale
della  SIM  sotto  il duplice profilo dell'adeguatezza quantitativa e
della stabilita' dei flussi di reddito. Il primo aspetto attiene alla
capacita' del risultato derivante dalla gestione ordinaria di coprire
i  principali  fabbisogni di utilizzo dello stesso, individuabili nel
costo  dei  rischi  aziendali,  nella remunerazione del capitale, nel
finanziamento  della crescita aziendale. Il secondo aspetto prende in
considerazione   principalmente   le   modalita'  di  formazione  del
risultato economico.

3. I profili organizzativi

  L'analisi   dell'assetto   organizzativo   costituisce  un  fattore
cruciale  per la comprensione della situazione delle SIM. Nell'ambito
di  tale  analisi  assumono  primaria  importanza i controlli di tipo
ispettivo.

  I   criteri   in  base  ai  quali  vengono  valutate  le  variabili
organizzative fanno riferimento all'adeguatezza delle stesse rispetto
alle  strategie  perseguite  e  all'operativita' svolta dalla SIM: in
particolare, l'analisi e' volta a verificare l'esistenza di eventuali
elementi   di   debolezza   nelle   diverse  componenti  del  sistema
organizzativo che possano comportare una gestione non consapevole dei
rischi assunti e produrre effetti negativi sulla situazione tecnica e
sulla capacita' competitiva della SIM.

  Particolare  rilevanza  assume  la  verifica  del funzionamento del
sistema dei controlli interni e, piu' in generale, del rispetto delle
disposizioni   in   materia   organizzativa  previste  dalla  vigente
normativa.

  L'esame   si   estende   a   tutte   le   componenti   dell'assetto
organizzativo:  variabili  di  "contesto"  (struttura  di governance,
assetti  di  gruppo,  capacita'  competitiva  e politiche di sviluppo
perseguite);  macrostruttura;  sistemi operativi (sistema informativo
aziendale;  sistemi  di  rilevazione  e  rappresentazione  dei  fatti
aziendali); controlli interni.

  L'analisi  delle  variabili  di  contesto e della macrostruttura e'
svolta  congiuntamente  e  in  modo trasversale rispetto alle aree di
rischio,  essendo  finalizzata  a  valutare la capacita' della SIM di
mantenere  un  adeguato livello di competitivita'. La valutazione dei
principali  sistemi  operativi e del sistema dei controlli interni e'
per  contro  maggiormente focalizzata sui singoli profili di rischio:
essa mira infatti ad appurare l'efficacia dei sistemi predisposti per
catalogare,  misurare/valutare, controllare e attenuare l'esposizione
alle fattispecie di rischio piu' rilevanti per la SIM.

  La  valutazione  dei profili organizzativi viene effettuata secondo
modalita'  che  tengono  conto  della  complessita' operativa e della
dimensione  delle  SIM  e  avendo  come punto di riferimento ciascuna
rilevante area di rischio del gruppo. In tal senso:

   - per  i  gruppi  SIM, la valutazione e' condotta principalmente a
livello  consolidato.  Vengono  esaminate  le  componenti del sistema
organizzativo  del  gruppo e verificata la capacita' della capogruppo
di assicurare un efficace coordinamento delle strategie complessive e
delle  singole  componenti  nonche' un controllo dei rischi assunti a
livello   consolidato   e   dalle   principali  entita'  del  gruppo.
All'interno  di  ciascuna area di rischio la profondita' dell'analisi
organizzativa  sulle singole SIM appartenenti a un gruppo puo' essere
piu'  o  meno accentuata a seconda dei seguenti elementi: i) grado di
integrazione/accentramento  a livello di gruppo dei sistemi operativi
e  delle  funzioni  strategiche;  ii)  grado di autonomia decisionale
riconosciuto  alla SIM; iii) rilevanza sistemica di quest'ultima; iv)
presenza  di  altri  elementi  informativi  significativi  che  fanno
propendere per verifiche mirate presso la SIM stessa;
   - per  le  SIM  e i gruppi di minore complessita' (tendenzialmente
quelli  appartenenti al gruppo 3 ai fini dell'ICAAP), l'ampiezza e la
profondita'  delle  analisi  organizzative  vengono  modulate tenendo
conto  della  dimensione  aziendale,  della tipologia e ammontare dei
rischi   assunti,   del   tipo   di   operativita'  e  del  grado  di
problematicita' che caratterizza la SIM.

4. L'adeguatezza patrimoniale

  L'esame  dell'adeguatezza  patrimoniale  si  basa sulla valutazione
della  capacita' del patrimonio aziendale di fronteggiare, in termini
attuali  e  prospettici, le perdite inattese insite nello svolgimento
dell'attivita' aziendale. I criteri di giudizio fanno riferimento:

   1) alla  disponibilita'  di un patrimonio di vigilanza sufficiente
ad  assicurare  la  copertura  del  requisito  patrimoniale di cui al
Titolo I;
   2) all'adeguatezza  del  capitale  complessivo  che la SIM intende
detenere  a  fronte  di  tutti  i  rischi  e delle eventuali esigenze
strategiche aziendali.

  Il  primo aspetto attiene alla verifica dell'osservanza, nel tempo,
del requisito patrimoniale previsto dalla normativa prudenziale.

  Il  secondo  profilo attiene invece alla valutazione da parte della
Vigilanza   del  processo  di  determinazione  del  capitale  interno
effettuato  dalla SIM. A tali fini, assume fondamentale importanza il
riesame  del  resoconto  ICAAP,  che  e'  volto  ad  approfondire tre
aspetti: i) la determinazione del capitale interno complessivo; ii) i
sistemi di controllo e di attenuazione dei rischi; iii) l'ammontare e
la composizione del capitale complessivo.

  Per  quanto  riguarda l'aspetto sub i), la Banca d'Italia valuta in
particolare:

   - per  le  SIM che adottano metodologie interne di misurazione dei
rischi  diverse  da  quelle utilizzate a fini regolamentari, le cause
delle   eventuali  differenze  tra  le  misure  di  capitale  interno
determinate dall'azienda e i requisiti patrimoniali regolamentari;
   - le  modalita'  di  aggregazione  dell'eventuale capitale interno
relativo a ciascun rischio rilevante;
   - tutti  gli  altri  fattori considerati dalla SIM per valutare la
propria  esposizione  ai  rischi rilevanti, quali le prove di stress,
eventuali  rischi  ulteriori rispetto a quelle indicati nell'Allegato
A, nonche' le eventuali esigenze connesse con operazioni di carattere
strategico-competitivo.

  Per  quanto  riguarda i sistemi, i processi e le procedure relative
al  controllo  ed  all'attenuazione  dei  rischi di cui al punto ii),
l'analisi   di   vigilanza  -  basata  prevalentemente  su  controlli
ispettivi - mira ad apprezzarne la funzionalita' e l'efficacia.

  Con  riferimento  infine agli aspetti sub iii), l'esame verte sulla
riconciliazione  effettuata  dalla  SIM  tra le poste computabili nel
patrimonio  di  vigilanza  e  le  risorse  patrimoniali che l'azienda
ritiene utili ai fini di copertura del capitale interno complessivo.

                             TITOLO III
                       INFORMATIVA AL PUBBLICO

                             CAPITOLO I
                       INFORMATIVA AL PUBBLICO

1. Premessa

  La   regolamentazione  internazionale  in  materia  di  adeguatezza
patrimoniale  degli  intermediari  introduce  specifici  requisiti in
ordine all'informativa al pubblico (cosiddetto "Terzo Pilastro").

  Con  le  presenti  disposizioni  vengono  introdotti  per tutti gli
intermediari  obblighi  di  pubblicazione di informazioni concernenti
l'adeguatezza    patrimoniale;   l'esposizione   ai   rischi   e   le
caratteristiche  generali  dei  sistemi preposti all'identificazione,
alla misurazione e alla gestione di tali rischi.

  Le  SIM  devono  formalizzare  le strategie e le procedure volte ad
assicurare   il   rispetto   dei   requisiti   di   informativa.   E'
responsabilita'  degli  intermediari  assicurare  la correttezza e la
veridicita'  delle  informazioni  pubblicate e, quindi, porre in atto
presidi organizzativi idonei a garantire l'affidabilita' dei processi
di  produzione,  elaborazione e diffusione delle informazioni al fine
di rispettare i requisiti di trasparenza informativa richiesti.

2. Fonti normative

  La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:

   - direttiva   2006/49/CE,  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
   - articolo  6, comma 1, lett. a), del Testo Unico, che attribuisce
alla  Banca  d'Italia  il  potere  di  emanare,  sentita  la  Consob,
disposizioni   aventi   ad   oggetto,   tra   l'altro,  l'adeguatezza
patrimoniale   e  il  contenimento  del  rischio  nelle  sue  diverse
configurazioni;
   - articolo  12;  comma  1,  ai  sensi  del quale la Banca d'Italia
impartisce   alla   capogruppo  di  un  gruppo  di  SIM  disposizioni
prudenziali  riferite al complesso dei componenti il gruppo aventi ad
oggetto le materie dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

3. Destinatari della disciplina

  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  capitolo si applicano a
livello  individuale  alle SIM non appartenenti a gruppi sottoposti a
vigilanza  consolidata  incluse  nell'ambito  di  applicazione  della
disciplina  in materia di adeguatezza patrimoniale e contenimento del
rischio (cfr. Titolo I, Capitolo 1, par. 4) e, a livello consolidato,
alle SIM capogruppo di gruppi di SIM soggetti a vigilanza consolidata
che non sono a loro volta controllate, direttamente o indirettamente;
da  un  altro soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di
informativa  e  alle  imprese  di riferimento (1), con riguardo anche
alle   imprese  di  investimento,  nonche'  alle  societa'  bancarie,
finanziarie    e    strumentali   controllate   dalla   societa'   di
partecipazione finanziaria madre nell'UE.

4. Schemi e contenuti delle informazioni da pubblicare

4.1. L'organizzazione delle informazioni da pubblicare

  Le  informazioni  da  pubblicare, sia qualitative che quantitative,
sono  organizzate  in apposite tavole, allegate al presente capitolo,
ciascuna  inerente  ad  una particolare area informativa. Le SIM sono
tenute a pubblicare le informazioni seguendo e rispettando l'ordine e
i  contenuti  delle  suddette  tavole. Va evitata la pubblicazione di
tavole prive di informazioni.

  In  ossequio  al  principio  di  proporzionalita',  il  livello  di
dettaglio  informativo va commisurato alla complessita' organizzativa
e  al  tipo  di operativita' aziendale; informazioni gia' presenti in
altri  documenti  diffusi  dalla  SIM  (es.  bilancio)  per finalita'
diverse  vanno comunque incluse nell'ambito dell'informativa prevista
dalle  tavole  allegate, al fine di rendere piu' agevole ed immediata
la consultazione delle informazioni.

4.2. Deroghe agli obblighi informativi

  Le  SIM  possono  omettere  la pubblicazione delle informazioni che
esse reputino non rilevanti (2) (3).

  In  casi eccezionali, le SIM possono non pubblicare le informazioni
esclusive o riservate, a condizione che l'intermediario precisi quali
informazioni   non   sono   pubblicate,  motivandone  l'omissione,  e
pubblichi  informazioni  di  carattere  piu'  generale  sul  medesimo
argomento (4).

5. Modalita' e frequenza della pubblicazione

  La  pubblicazione delle informazioni deve avvenire mediante il sito
internet della SIM.

  Le   SIM   per   cui   la  diffusione  telematica  diretta  risulti
difficoltosa  o  onerosa potranno pubblicare le informazioni nel sito
internet della rispettiva associazione di categoria oppure a stampa.

  Le  SIM  devono indicare nel bilancio (5) quale supporto utilizzano
per pubblicare le informazioni.

  Le informazioni devono essere pubblicate almeno una volta all'anno,
entro  30  giorni  dalla  data  di  approvazione del bilancio; le SIM
potranno tuttavia decidere di pubblicarle con una frequenza maggiore,
in considerazione della:

   - rilevanza delle operazioni;
   - gamma di attivita' svolte;
   - possibilita' di rapidi cambiamenti nel valore delle esposizioni.

6. Verifica da parte delle SIM delle informazioni pubblicate

  Le  SIM  adottano  in  materia  di informativa al pubblico adeguati
strumenti   di  verifica,  con  lo  scopo  di  garantire  l'effettiva
conformita' ai requisiti stabiliti dalla presente disciplina.

  E'  rimessa  all'autonomia  degli  organi  aziendali  la scelta dei
presidi  adottati  per  garantire il pieno rispetto degli obblighi di
informativa  al  pubblico  e, in particolare, per la valutazione e la
verifica   della   qualita'  delle  informazioni  da  pubblicare.  Le
soluzioni  organizzative  e  procedurali  adottate vanno inserite nel
sistema  dei  controlli  interni  della  SIM, in linea con i principi
stabiliti a riguardo dalle disposizioni di vigilanza.

  Le   scelte  operate  dalle  SIM  per  adeguarsi  ai  requisiti  di
informativa  devono  essere  approvate  dall'organo  incaricato della
supervisione  strategica. Compete a tale organo e a quello incaricato
della  gestione  ordinaria,  ciascuno  per  le rispettive competenze,
adottare  le  misure necessarie al rispetto dei requisiti mentre alle
funzioni  di  controllo  aziendali  spetta la verifica dell'idoneita'
delle procedure adottate.

          1)  "Impresa  di  riferimento"  e'  la  SIM o la capogruppo
          controllata  direttamente da tra societa' di partecipazione
          finanziaria  madre  nell'UE  non  sottoposta  alla medesima
          vigilanza  delle  imprese  di  investimento o delle banche,
          quando  questa  societa' controlla anche una o piu' imprese
          di investimento comunitarie aventi sede in Stati comunitari
          diversi  dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di
          queste  imprese  di investimento comunitarie e' inferiore a
          quello della SIM o della capogruppo controllate.
          2)  Un'informazione  e' da considerarsi rilevante se la sua
          omissione  o  la  sua  errata indicazione puo' modificare o
          influenzare  il  giudizio o le decisioni degli utilizzatori
          che   su  di  essa  fanno  affidamento  per  l'adozione  di
          decisioni economiche.
          3)   Non   possono   essere   omesse  le  informazioni  che
          costituiscono,  per  le  SIM che utilizzano modelli interni
          per   il  calcolo  dei  requisiti  patrimoniali,  requisiti
          informativi di idoneita'.
          4)  Sono  considerate  esclusive di un intermediario quelle
          informazioni che, se rese note al pubblico, intaccherebbero
          la  sua posizione competitiva. Possono considerarsi tali le
          informazioni  su  prodotti o sistemi che, se rese note alla
          concorrenza,  diminuirebbero  il  valore degli investimenti
          della SIM.
          5) Nella Nota Integrativa, parte D, sez. II.

                                                             ALLEGATO

                              Tavola 1

                   Requisito informativo generale

                       |   |      Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                       |   |Per ciascuna categoria di rischio
                       |   |(comprese quelle considerate nelle tavole
                       |   |seguenti), gli intermediari pubblicano
                       |   |obiettivi e politiche di gestione del
Informativa qualitativa|(a)|rischio soffermandosi, in particolare:
---------------------------------------------------------------------
                       |   |a) sulle strategie e sui processi per la
                       |   |gestione di tali rischi;
---------------------------------------------------------------------
                       |   |b) sulla struttura e sull'organizzazione
                       |   |della pertinente funzione di gestione del
                       |   |rischio o di altri sistemi a tal fine
                       |   |rilevanti;
---------------------------------------------------------------------
                       |   |c) sull'ambito di applicazione e sulla
                       |   |natura dei sistemi di misurazione e di
                       |   |reporting del rischio;
---------------------------------------------------------------------
                       |   |d) sulle politiche di copertura e di
                       |   |attenuazione del rischio, sulle strategie
                       |   |e sui processi per la verifica
                       |   |continuativa della loro efficacia.

                              Tavola 2

                       Ambito di applicazione

                        |   |     Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Denominazione dell'intermediario cui si
Informativa qualitativa |(a)|applicano gli obblighi di informativa.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Illustrazione delle differenze nelle
                        |   |aree di consolidamento rilevanti per i
                        |   |fini prudenziali e di bilancio, con una
                        |   |breve descrizione delle entita'
                        |(b)|all'interno del gruppo che:
---------------------------------------------------------------------
                        |   |i) sono consolidate integralmente;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |ii) sono consolidate proporzionalmente;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |iii) sono dedotte dal patrimonio di
                        |   |vigilanza;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |iv) non sono ne' consolidate ne'
                        |   |dedotte.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Eventuali impedimenti giuridici o
                        |   |sostanziali, attuali o prevedibili, che
                        |   |ostacolano il rapido trasferimento di
                        |   |risorse patrimoniali o di fondi
                        |(c)|all'interno del gruppo.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Per i gruppi, l'eventuale riduzione dei
                        |   |requisiti patrimoniali individuali
                        |   |applicati alla capogruppo ed alle
                        |(d)|controllate italiane.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Denominazione di tutte le controllate
                        |   |non incluse nel consolidamento e
                        |   |ammontare aggregato delle loro
                        |   |deficienze patrimoniali rispetto al
Informativa quantitativa|(e)|minimo obbligatorio.


                              Tavola 3

              Composizione del patrimonio di vigilanza

                        |   |     Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Informazioni sintetiche sulle principali
                        |   |caratteristiche contrattuali degli
                        |   |elementi patrimoniali, in particolare
Informativa qualitativa |(a)|degli strumenti innovativi di capitale.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Ammontare del patrimonio di base, con il
                        |   |dettaglio dei singoli elementi positivi
Informativa quantitativa|(b)|e negativi.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Ammontare del patrimonio supplementare e
                        |(c)|di quello di terzo livello.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Altri elementi negativi del patrimonio
                        |   |di vigilanza, con il dettaglio delle
                        |   |eventuali differenze negative fra le
                        |   |rettifiche di valore complessive e la
                        |(d)|perdita attesa.
---------------------------------------------------------------------
                        |(e)|Ammontare del patrimonio di vigilanza.


                              Tavola 4

                      Adeguatezza patrimoniale

                        |   |     Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Sintetica descrizione del metodo
                        |   |adottato dall'intermediario nella
                        |   |valutazione dell'adeguatezza del proprio
                        |   |capitale interno per il sostegno delle
Informativa qualitativa |(a)|attivita' correnti e prospettiche.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Per gli intermediari che calcolano le
                        |   |esposizioni ponderate per il rischio di
                        |   |credito con il metodo standardizzato, il
                        |   |requisito patrimoniale relativo a
Informativa quantitativa|(b)|ciascuno dei portafogli regolamentari.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Requisiti patrimoniali minimi a fronte
                        |(c)|dei rischi di mercato separatamente per:
---------------------------------------------------------------------
                        |   |- le attivita' ricomprese nel
                        |   |portafoglio di negoziazione di
                        |   |vigilanza:
---------------------------------------------------------------------
                        |   |   i) rischio di posizione;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |   ii) rischio di regolamento;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |   iii) rischio di controparte;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |   iv) rischio di concentrazione;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |- le altre attivita':
---------------------------------------------------------------------
                        |   |   v) rischio di cambio;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |   vi) rischio di posizione in merci.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Requisiti patrimoniali minimi a fronte
                        |(d)|dei rischi operativi.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Requisiti patrimoniali minimi a fronte
                        |(e)|degli altri rischi.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Coefficienti patrimoniali totale e di
                        |(f)|base.

                              Tavola 5

              Rischio di credito: informazioni generali

                        |   |     Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                        |   |In aggiunta all'informativa generale
                        |   |riportata nella Tavola 1, per quanto
                        |   |riguarda l'esposizione al rischio di
                        |   |credito, occorre fornire le seguenti
Informativa qualitativa |(a)|informazioni:
---------------------------------------------------------------------
                        |   |i) le definizioni di crediti "scaduti" e
                        |   |"deteriorati" utilizzate a funi
                        |   |contabili (1);
---------------------------------------------------------------------
                        |   |ii) la descrizione delle metodologie
                        |   |adottate per determinare le rettifiche
                        |   |di valore.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Esposizioni creditizie lorde totali e
                        |   |medie (2) relative al periodo di
                        |   |riferimento, distinte per principali
                        |   |tipologie di esposizioni. L'ammontare e'
                        |   |al netto delle compensazioni contabili
                        |   |ammesse, ma non tiene conto degli
                        |   |effetti delle tecniche di attenuazione
Informativa quantitativa|(b)|del rischio di credito.

          1)   Gli   intermediari  indicheranno  che  la  definizione
          utilizzata coincide con quella di vigilanza.
          2)   Nel   caso  in  cui  i  dati  di  fine  periodo  siano
          rappresentativi     delle     esposizioni     al    rischio
          dell'intermediario   durante  il  periodo  di  riferimento,
          l'esposizione lorda media puo' non essere fornita.

                              Tavola 6

              Tecniche di attenuazione del rischio (1)

                        |   |     Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Politiche e processi in materia di
                        |   |compensazione in bilancio e "fuori
                        |   |bilancio" con l'indicazione della misura
                        |   |in cui l'intermediario ricorre alla
Informativa qualitativa |(a)|compensazione.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Politiche e processi per la valutazione
                        |(b)|e la gestione delle garanzie reali.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Descrizione dei principali tipi di
                        |   |garanzie reali accettate
                        |(c)|dall'intermediario.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Principali tipologie di garanti e di
                        |   |controparti in operazioni su derivati
                        |(d)|creditizi e il loro merito di credito.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Informazioni sulle concentrazioni del
                        |   |rischio di mercato o di credito
                        |   |nell'ambito degli strumenti di
                        |   |attenuazione del rischio di credito
                        |(e)|adottati.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Per gli intermediari che calcolano le
                        |   |esposizioni ponderate per il rischio di
                        |   |credito conformemente all'approccio
                        |   |standardizzato o all'approccio IRB di
                        |   |base, separatamente per ciascun
                        |   |portafoglio regolamentare, il valore
                        |   |dell'esposizione totale (al netto, se
                        |   |applicabili, delle compensazioni in
                        |   |bilancio e degli accordi di
                        |   |compensazione fuori bilancio) che e'
                        |   |coperto da garanzie reali finanziarie e
                        |   |da altre garanzie reali ammesse, dopo
                        |   |l'applicazione delle rettifiche per
Informativa quantitativa|(f)|volatilita' (2).
---------------------------------------------------------------------
                        |   |Per gli intermediari che calcolano gli
                        |   |importi delle esposizioni ponderati per
                        |   |il rischio di credito conformemente
                        |   |all'approccio standardizzato o
                        |   |all'approccio IRB, separatamente per
                        |   |ciascun portafoglio regolamentare,
                        |   |l'esposizione totale (al netto, se
                        |   |applicabili, delle compensazioni in
                        |   |bilancio e degli accordi di
                        |   |compensazione fuori bilancio) coperta da
                        |   |garanzie personali o derivati su
                        |   |crediti. Per gli strumenti di capitale
                        |   |tale requisito informativo si applica a
                        |   |ciascuno dei metodi (metodo della
                        |   |ponderazione semplice, metodo PD/LGD,
                        |(g)|metodo dei modelli interni).

          1)  I  derivati  su  crediti  che,  ai  fini delle presenti
          disposizioni,  sono trattati come parti delle operazioni di
          cartolarizzazione    sintetiche    vanno    esclusi   dalle
          informazioni  sugli  strumenti  di  CRM e inclusi in quelle
          relative alle cartolarizzazioni.
          2) Nel caso di adozione del metodo integrale, l'esposizione
          totale coperta da garanzie reali al netto degli scarti deve
          essere  ulteriormente  ridotta,  se del caso, allo scopo di
          eliminare  gli  eventuali  aggiustamenti positivi applicati
          all'esposizione.

                              Tavola 7

                     Rischio di controparte (1)

                        |   |     Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
Informativa qualitativa |(a)|Descrizione:
---------------------------------------------------------------------
                        |   |i) della metodologia utilizzata per
                        |   |assegnare i limiti operativi definiti in
                        |   |termini di capitale interno e di credito
                        |   |relativi alle esposizioni creditizie
                        |   |verso la controparte;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |ii) delle politiche per verificare
                        |   |l'efficacia delle garanzie e stabilire
                        |   |le riserve per il rischio di
                        |   |controparte;
---------------------------------------------------------------------
                        |   |iii) delle politiche rispetto alle
                        |   |esposizioni al rischio di correlazione
                        |   |sfavorevole (wrong-wav risk);
---------------------------------------------------------------------
                        |   |iv) dell'impatto sull'importo delle
                        |   |garanzie che l'intermediario dovrebbe
                        |   |fornire in caso di abbassamento della
                        |   |valutazione del proprio merito di
                        |   |credito (downgrading).
---------------------------------------------------------------------
                        |   |i) Fair value lordo positivo dei
Informativa quantitativa|(b)|contratti.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |ii) Riduzione del fair value lordo
                        |   |positivo dovuto a compensazione.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |iii) Fair value positivo al netto degli
                        |   |accordi di compensazione.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |iv) Garanzie reali detenute.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |v) Fair value positivo dei contratti
                        |   |derivati al netto degli accordi di
                        |   |compensazione e degli accordi di
                        |   |marginazione.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |vi) Misure dell'EAD, o di valore
                        |   |dell'esposizione al rischio di
                        |   |controparte, calcolate secondo i metodi
                        |   |utilizzati (modelli interni,
                        |   |standardizzato, valore corrente).
---------------------------------------------------------------------
                        |   |vii) Valore nozionale dei derivati di
                        |   |credito di copertura del rischio di
                        |   |controparte.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |viii) Distribuzione del fair value
                        |   |positivo dei contratti per tipo di
                        |   |sottostante (2)
---------------------------------------------------------------------
                        |   |ix) Valore nozionale dei derivati su
                        |   |crediti del "portafoglio bancario" e del
                        |   |"portafoglio di negoziazione di
                        |   |vigilanza"; suddiviso per tipologie di
                        |   |prodotti (3), ulteriormente dettagliato
                        |   |in funzione del ruolo svolto
                        |   |dall'intermediario (acquirente o
                        |   |venditore di protezione) nell'ambito di
                        |   |ciascun gruppo di prodotti.
---------------------------------------------------------------------
                        |   |x) Stima di (alfa) se l'intermediario ha
                        |   |ricevuto l'autorizzazione della Banca
                        |   |d'Italia ad effettuare tale stima.

          1)    Applicabile   agli   strumenti   derivati   negoziati
          over-the-counter  (inclusi  i derivati sii crediti) nonche'
          alle    operazioni    Securities   Financing   Transactions
          (operazioni  di vendita con patto di riacquisto, operazioni
          di  assunzione e concessione di titoli o merci in prestito,
          operazioni  di  rimarginazione  basate  su  titoli o merci,
          operazioni con regolamento a lungo tennine).
          2)  Ad esempio: contratti sui lassi di interesse, contralti
          FX,  contratti  su  titoli di capitale, derivali creditizi,
          contratti su merci/altri contratti.
          3) Ad esempio: credit default swap, total return swap.

                              Tavola 8

        Rischi di mercato: informazioni per gli intermediari
     che utilizzano il metodo dei modelli interni per il rischio
               di posizione, per il rischio di cambio
            e per il rischio di posizioni in merci (IMA)

                       |   |      Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                       |   |Per ciascun portafoglio sottoposto
Informativa qualitativa|(a)|all'IMA:
---------------------------------------------------------------------
                       |   |i) caratteristiche dei modelli
                       |   |utilizzati;
---------------------------------------------------------------------
                       |   |ii) descrizione delle prove di stress
                       |   |applicate al portafoglio;
---------------------------------------------------------------------
                       |   |iii) descrizione dell'approccio usato per
                       |   |effettuare test retrospettivi e/o
                       |   |convalidare l'accuratezza e la coerenza
                       |   |dei modelli interni e dei processi di
                       |   |modellizzazione.
---------------------------------------------------------------------
                       |   |Perimetro dell'autorizzazione all'uso del
                       |   |metodo dei modelli interni rilasciata
                       |(b)|dalla Banca d'Italia.
---------------------------------------------------------------------
                       |   |Descrizione del livello di conformita'
                       |   |alle norme che disciplinano i sistemi e i
                       |   |controlli volti ad assicurare valutazioni
                       |   |prudenti e affidabili delle posizioni
                       |   |incluse nel portafoglio di negoziazione
                       |   |(cfr. Dir. 2006/49/CE, all. VII, parte
                       |   |B), nonche' delle metodologie impiegate
                       |(c)|per assicurare il rispetto di tali norme.

                              Tavola 9

                          Rischio operativo

                       |    |     Descrizione dell'informazione
---------------------------------------------------------------------
                       |    |Descrizione del metodo adottato per il
                       |    |calcolo dei requisiti patrimoniali a
Informativa qualitativa|(a) |fronte del rischio operativo.
---------------------------------------------------------------------
                       |    |Descrizione dei metodi avanzati di
                       |    |misurazione del rischio operativo (AMA),
                       |    |qualora utilizzati dagli intermediari,
                       |    |includendo una descrizione dei fattori
                       |    |interni ed esterni di rilievo presi in
                       |(b) |considerazione nel metodo adottato.
---------------------------------------------------------------------
                       |    |In caso di utilizzo parziale dell'AMA,
                       |    |vanno precisati l'ambito di applicazione
                       |    |e il grado di copertura dei diversi
                       |    |metodi impiegati.
---------------------------------------------------------------------
                       |    |Per gli intermediari che utilizzano
                       |    |l'AMA, descrizione dell'uso di coperture
                       |    |assicurative ai fini dell'attenuazione
                       |(c)*|del rischio operativo.

(*)  Requisiti  di idoneita' per l'impiego di particolari strumenti o
metodologie

                              TITOLO IV
              DISPOSIZIONI APPLICABILI AI GRUPPI DI SIM

                             CAPITOLO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

1. Premessa

  La  disciplina contenuta nel presente Titolo prevede l'applicazione
delle  disposizioni  di  vigilanza prudenziale a livello di gruppo di
SIM.

  I  gruppi di SIM sono soggetti, su base consolidata; alle regole in
materia   di   patrimonio   di   vigilanza,   requisito  patrimoniale
complessivo,  valutazione  dell'adeguatezza  del  capitale  interno e
concentrazione dei rischi.

  Le   SIM   appartenenti   a   gruppi  possono  mantenere  requisiti
patrimoniali  ridotti  del  25%  a  condizione  che  il gruppo di SIM
rispetti il requisito consolidato complessivo.

  In presenza di determinati requisiti (illustrati nel capitolo 4) e'
previsto  che la Banca d'Italia possa esonerare determinati gruppi di
SIM dall'applicazione delle disposizioni di vigilanza consolidata.

2. Fonti normative

  La materia e' disciplinata dalle seguenti disposizioni:

   - direttiva  2006/48/CE,  relativa all'accesso all'attivita' degli
enti creditizi e al suo esercizio;
   - direttiva   2006/49/CE,  relativa  all'adeguatezza  patrimoniale
delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
   - articolo 11, comma 1, lett. b), del Testo Unico, che prevede che
la  Banca  d'Italia,  sentita  la  Consob, emani disposizioni volte a
individuare  l'insieme dei soggetti da sottoporre a vigilanza su base
consolidata;
   - articolo  11,  comma  1-bis, del Testo Unico, che prevede che il
gruppo  di  SIM  sia  iscritto in un apposito albo tenuto dalla Banca
d'Italia;
   - articolo  12,  comma  1,  del Testo Unico, ai sensi del quale la
Banca  d'Italia  impartisce  alla  capogruppo  di  un  gruppo  di SIM
disposizioni  prudenziali  riferite  al  complesso  dei componenti il
gruppo;
   - articolo 12, comma 1-bis, del Testo Unico, ai sensi del quale la
Banca  d'Italia  individua  le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle  disposizioni  in  materia di vigilanza su base consolidata dei
gruppi di SIM;
   - articolo  12,  comma  2,  del  Testo  Unico,  che prevede che la
capogruppo  di un gruppo di SIM emani disposizioni alle componenti il
gruppo  per  l'esecuzione  delle  disposizioni  impartite dalla Banca
d'Italia;
   - articolo  12  comma  3, del Testo Unico, relativo alla vigilanza
informativa sui gruppi di SIM;
   - articolo  12, comma 3-bis, del Testo Unico, che attribuisce alla
Banca  d'Italia  il  potere  di  impartire  disposizioni  a  tutte le
componenti un gruppo di SIM;
   - articolo  12,  comma  4,  del  Testo Unico, secondo cui la Banca
d'Italia  puo'  disporre  nei  confronti dei soggetti appartenenti al
gruppo  di SIM l'applicazione delle disposizioni previste nella Parte
IV, Titolo III, Capo II, Sezione VI, del Testo Unico;
   - articolo  12,  comma 5, del Testo Unico, in materia di vigilanza
ispettiva sui gruppi di SIM.

3. Definizioni

  Ai fini del presente Titolo, si intende per:

   - "controllo":  il rapporto di controllo indicato nell'art. 23 del
T.U. bancario;
   - "gruppo di SIM": il gruppo composto alternativamente:

    - dalla  SIM  capogruppo  e dalle imprese di investimento nonche'
dalle   societa'   bancarie,  finanziarie  e  strumentali  da  questa
controllate;
    - dalla  societa'  finanziaria  capogruppo  e  dalle  imprese  di
investimento   nonche'   dalle   societa'   bancarie,  finanziarie  e
strumentali da questa controllate, quando nell'insieme delle societa'
da essa controllate vi sia almeno una SIM.

  Dal  gruppo  di SIM sono escluse le societa' sottoposte a vigilanza
consolidata ai sensi dell'art. 65 del T.U. bancario:

   - "capogruppo":  la  SIM o la societa' finanziaria con sede legale
in  Italia  cui  fa  capo  il  controllo delle societa' componenti il
gruppo di SIM e che non sia, a sua volta, controllata da un'altra SIM
o  societa'  finanziaria  con sede legale in Italia, che possa essere
considerata capogruppo.

  La   societa'   finanziaria   e'   considerata   capogruppo  quando
nell'insieme  delle  societa'  da essa controllate risulti prevalente
l'attivita' di quelle mobiliari, bancarie, finanziarie e strumentali.
Tale  condizione  si  verifica  quando  la sommatoria degli attivi di
bilancio   dei   soggetti   esercenti  attivita'  diverse  da  quella
mobiliare,  bancaria,  finanziaria  e  strumentale  controllati dalla
capogruppo  non ecceda il 30 per cento degli attivi di bilancio della
capogruppo e di tutti i soggetti da essa controllati. Ai fini di tale
calcolo   le  imprese  di  assicurazioni  sono  assimilate  a  quelle
esercenti attivita' finanziaria;

   - "societa'  strumentale":  le  societa'  che  esercitano,  in via
esclusiva  o  prevalente,  attivita'  che  hanno carattere ausiliario
dell'attivita'  delle  societa'  del  gruppo  di SIM, comprese quelle
consistenti  nella  proprieta'  e  nell'amministrazione di immobili e
nella gestione di servizi anche informatici;
   - "societa' finanziaria": le societa' che svolgono le attivita' di
cui all'art. 59, comma 1, lett. b), del T.U. bancario (1);
   - "impresa  di  riferimento":  la  SIM o la capogruppo controllata
direttamente  da  una  societa'  di  partecipazione finanziaria madre
nell'UE  non  sottoposta  alla  medesima  vigilanza  delle imprese di
investimento  o  delle banche, quando questa societa' controlla anche
una  o  piu' imprese di investimento comunitarie aventi sede in Stati
comunitari diversi dal proprio e il totale di bilancio di ciascuna di
queste  imprese  di  investimento  comunitarie  e' inferiore a quello
della SIM o della capogruppo controllate;
   - "componenti  del  gruppo sub-consolidanti": le SIM e le societa'
finanziarie  appartenenti  a gruppi di SIM, diverse dalla capogruppo,
che  controllano  imprese di investimento nonche' societa' bancarie e
finanziarie aventi sede in uno Stato extracomunitario;
   - "impresa  di  investimento  impresa madre nell'UE": l'impresa di
investimento di uno Stato comunitario diverso dall'Italia che non sia
controllata  da  un'altra  impresa  di  investimento  ovvero societa'
bancaria o finanziaria di un qualsiasi Stato comunitario;
   - "societa'  di  partecipazione  finanziaria  madre  nell'UE": una
societa'  di  partecipazione  finanziaria  di  uno  Stato comunitario
diverso  dall'Italia  che  non  sia  controllata  da  una  impresa di
investimento  ovvero  societa' bancaria o finanziaria di un qualsiasi
Stato comunitario;
   - "impresa madre europea":

    - l'impresa  di  investimento impresa madre nell'UE che controlli
una SIM o una capogruppo;
    - l'impresa  di  investimento  controllata  da  una  societa'  di
partecipazione  finanziaria  madre nell'UE, ove entrambe abbiano sede
in   uno   stesso   Stato   comunitario,  ovvero  detta  societa'  di
partecipazione  finanziaria madre nell'UE, quando sia sottoposta alla
medesima vigilanza delle imprese di investimento, che controllino una
SIM o una capogruppo;
    - l'impresa  di  investimento  di  uno  Stato comunitario diverso