(all. 1 - art. 1) (parte 3)
dall'Italia,    controllata   direttamente   da   una   societa'   di
partecipazione  finanziaria  madre nell'UE avente sede in altro Stato
comunitario,  non sottoposta alla medesima vigilanza delle imprese di
investimento,  la  quale controlli anche una SIM o una capogruppo che
non siano impresa di riferimento.

  Ove   non   diversamente   specificato,   ai  fini  delle  presenti
disposizioni valgono le definizioni contenute nel Testo Unico.

4. Unita' organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

  L'unita' organizzativa responsabile dei procedimenti amministrativi
contenuti    nel   presente   Titolo   e'   il   Servizio   Vigilanza
sull'Intermediazione Finanziaria.

            1)  Si  rammenta che tra le societa' finanziarie non sono
          ricomprese le imprese di assicurazione.

                             CAPITOLO 2
                       ALBO DEI GRUPPI DI SIM

1. Contenuto dell'albo

  L'albo dei gruppi di SIM contiene le seguenti informazioni:

   - la  denominazione,  la  forma  giuridica,  la  sede legale della
capogruppo  e  delle  altre  societa'  che compongono il gruppo e, se
diversa, la sede amministrativa della capogruppo;
   - la  data  di iscrizione del gruppo e delle singole componenti il
gruppo;
   - il codice identificativo del gruppo.

2. Iscrizione all'albo

2.1. Comunicazione per l'iscrizione

  I   soggetti   che   assumono   le  caratteristiche  richieste  per
l'acquisizione  della  qualifica  di capogruppo ai sensi del presente
Titolo  sono tenuti a effettuare la comunicazione alla Banca d'Italia
per  l'iscrizione  del gruppo di SIM entro 30 giorni dal determinarsi
delle  condizioni  per l'assunzione della suddetta qualifica; essa e'
trasmessa in copia anche alle societa' componenti il gruppo.

  La comunicazione - inviata, in duplice copia, alla Banca d'Italia -
contiene i seguenti elementi informativi:

   - la   mappa   del   gruppo   di   SIM,  con  l'indicazione  delle
partecipazioni di controllo;
   - l'esistenza  di soggetti che detengono: i) azioni con diritto di
voto   in   misura   non  inferiore  al  5  per  cento  del  capitale
rappresentato  da  azioni  con diritto di voto della capogruppo o che
consentono  il  controllo;  ii)  strumenti  finanziari  diversi dalle
azioni  -  che attribuiscono diritti che consentono di influire sulla
gestione  della  societa'  (es.:  nomina  di componenti gli organi di
amministrazione  o  di  controllo,  diritto  di  voto  su  scelte  di
carattere  strategico  per la societa) - in misura non inferiore al 5
per  cento al complesso degli altri strumenti finanziari emessi dalla
capogruppo  aventi  gli  stessi diritti. Tale disposizione si applica
anche  al  possesso  o  all'acquisto  congiunto  di azioni e di altri
strumenti  finanziari  quando  consente  di  esercitare  un'influenza
equivalente a quella che deriva dal possesso di una partecipazione in
azioni o in strumenti finanziari di cui ai punti sub i) e ii);
   - il tipo di controllo;
   - la  struttura organizzativa del gruppo e le indicazioni circa le
modalita'  con le quali la capogruppo intende svolgere le funzioni di
direzione e coordinamento.

  La  comunicazione  e'  corredata  della  documentazione  di seguito
indicata.

  Nel  caso  in  cui  la  capogruppo sia una societa' finanziaria non
vigilata dalla Banca d'Italia:

   a) copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato;
   b) codice fiscale;
   c)  copia  del  verbale  di  accertamento  della  sussistenza  dei
requisiti di onorabilita' e professionalita' degli esponenti;
   d)  le dichiarazioni firmate dai legali rappresentanti concernenti
la  verifica della condizione di prevalenza dell'attivita' mobiliare,
bancaria, finanziaria e strumentale;
   e) copia degli statuti delle societa' del gruppo diverse da quelle
vigilate  dalla Banca d'Italia, da cui risulti chiaramente il tipo di
attivita' economica svolta dalle societa' medesime (1).

  Nel  caso  in  cui  la  capogruppo  sia  una  SIM  o  una  societa'
finanziaria  vigilata  dalla  Banca  d'Italia  e'  richiesta  la sola
documentazione di cui al punto e).

  La  Banca  d'Italia  iscrive  il  gruppo  di SIM nell'albo entro 60
giorni  dalla  data  di  ricezione della comunicazione. Il termine e'
sospeso  qualora  vengano  richiesti  notizie  e  dati  integrativi e
riprende a decorrere dalla data di invio degli stessi.

2.2. Verifiche della Banca d'Italia e condizioni per l'iscrizione

  La   Banca   d'Italia  puo'  procedere  d'ufficio  all'accertamento
dell'esistenza e della composizione del gruppo di SIM.

  La  Banca  d'Italia al termine degli accertamenti suddetti, iscrive
il  gruppo  nell'albo  e  ne  da'  comunicazione  alla capogruppo che
informa prontamente le singole societa' comprese nel gruppo.

  Ferma  restando  l'autonomia decisionale della capogruppo in ordine
alle  scelte  relative  ai  modelli organizzativi adottati, l'assetto
strutturale   del   gruppo  deve  risultare  idoneo  a  garantire  lo
svolgimento dei controlli di vigilanza.

  Con  particolare riferimento all'articolazione delle partecipazioni
in  societa'  aventi  sede all'estero, la Banca d'Italia valuta se la
localizzazione  o  le  attivita'  svolte in detti paesi siano tali da
ostacolare l'esercizio della vigilanza.

  Puo'  non  farsi luogo all'iscrizione se nella struttura del gruppo
sono  presenti  fattori di ostacolo all'attuazione delle disposizioni
emanate  dalla Banca d'Italia o all'efficace esercizio da parte della
capogruppo dei poteri di direzione e coordinamento.

  In  tali  ipotesi,  la Banca d'Italia indica alla societa' posta al
vertice del gruppo le necessarie modifiche da apportare. L'iscrizione
all'albo ha luogo al termine del processo di riassetto.

3. Revisione contabile

  Alla   capogruppo  si  applicano  le  disposizioni  in  materia  di
revisione  contabile  previste  dalla  Parte IV, Titolo III, Capo II,
Sezione  VI,  ad  eccezione  degli articoli 157, 158 e 165, del Testo
Unico.

4. Variazioni all'albo

  Ai   fini  dell'aggiornamento  dell'albo  dei  gruppi  di  SIM,  la
capogruppo e' tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione
delle  informazioni contenute nell'albo medesimo. A tal fine rilevano
le  modifiche  concernenti  la  denominazione, la forma giuridica, la
sede legale delle singole societa' componenti il gruppo.

  La  comunicazione  deve  essere  effettuata  entro il termine di 10
giorni  dal  deposito  presso  il  registro delle imprese del verbale
assembleare relativo alle modifiche stesse.

  La  capogruppo  e'  tenuta  a  comunicare  alla  Banca  d'Italia le
modifiche  della  struttura  del gruppo derivanti dall'acquisizione o
dalla  dismissione  di partecipazioni. La comunicazione e' effettuata
entro il termine di 10 giorni dal perfezionamento delle operazioni.

5. Cancellazione dall'albo

  La  Banca  d'Italia  procede  alla  cancellazione  della capogruppo
dall'albo  dei  gruppi di SIM nelle ipotesi in cui ne sia disposto il
fallimento  o la liquidazione coatta amministrativa, nonche' nei casi
di  scioglimento  volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale.
In  tali  ultimi  casi,  l'istanza di cancellazione e' inoltrata alla
Banca   d'Italia   a  cura  dei  liquidatori  ovvero  della  societa'
interessata  entro  10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere
nel  registro  delle imprese, secondo quanto previsto dalla normativa
civilistica.

  La   Banca  d'Italia  procede  altresi'  alla  cancellazione  della
capogruppo  dall'albo  nei  casi  in  cui  vengano meno le condizioni
richieste per l'acquisizione della qualifica di capogruppo.

            1)  Nel  caso  di  modifiche  degli statuti che avvengano
          successivamente  all'iscrizione  all'albo,  copia dei nuovi
          testi deve essere inviata alla Banca d'Italia.

                             CAPITOLO 3
                    VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

                              SEZIONE I
                 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Destinatari della disciplina

  La  presente  disciplina  si  applica ai gruppi di SIM. Essa non si
applica  ai  gruppi  di  SIM  composti  esclusivamente  da imprese di
investimento  escluse dall'ambito di applicazione della disciplina in
materia  di adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio (cfr.
Titolo I), societa' finanziarie e societa' strumentali.

  La  capogruppo  di  gruppi di SIM rispetta, su base consolidata, le
disposizioni riguardanti i seguenti profili prudenziali:

   - requisiti patrimoniali consolidati (cfr. Sezione II);
   - concentrazione dei rischi (cfr. Sezione III);
   - patrimonio di vigilanza consolidato (cfr. Sezione IV);
   - processo di controllo prudenziale (cfr. Titolo II);
   - informativa al pubblico (cfr. Titolo III).

  Ai  gruppi  di SIM si applicano, inoltre, a livello consolidato, le
disposizioni  in  materia  di vigilanza informativa e ispettiva (cfr.
Sezione V).

  Salvo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  relative  ai  singoli
profili  di  rischio.  dal  consolidamento  possono essere escluse le
imprese il cui totale di bilancio risulti inferiore al piu' basso dei
due importi di seguito indicati:

   1 per cento del totale di bilancio della capogruppo;
   - 10 milioni di euro.

  L'esclusione  non  e' ammessa quando il totale delle partecipazioni
nelle  societa'  individuate  ai  due alinea del capoverso precedente
supera di 5 volte una delle suddette soglie di esonero.

  Inoltre, dal consolidamento sono escluse le SICAV.

  La Banca d'Italia puo' prevedere che non sia inclusa un'impresa nel
consolidamento:

   - se  l'impresa e' situata in un paese terzo ove esistono ostacoli
di natura giuridica al trasferimento delle informazioni necessarie;
   - se  il  consolidamento della situazione finanziaria dell'impresa
interessata  sarebbe  inopportuno  o  fuorviante  in  relazione  agli
obiettivi della vigilanza sulle SIM.

                             SEZIONE II
                 REQUISITI PATRIMONIALI CONSOLIDATI

1. Perimetro del consolidamento

  Gli  elementi  di  consolidamento  dell'attivo  e del passivo vanno
calcolati  in  base ai metodi previsti dalla disciplina in materia di
bilancio (1).

  Si applicano i metodi di consolidamento di seguito indicati:

   - il metodo di consolidamento integrale, ai soggetti controllati;
   - il   metodo   del   consolidamento  proporzionale,  ai  soggetti
sottoposti a controllo congiunto;
   - il  metodo  del  patrimonio  netto,  alle imprese, diverse dalle
imprese  di investimento nonche' dalle societa' bancarie, finanziarie
e strumentali, controllate dal gruppo in modo esclusivo o congiunto.

2.  Struttura  dei  requisiti  patrimoniali  e requisito patrimoniale
complessivo

   La  struttura  dei requisiti patrimoniali consolidati e' analoga a
quella dei requisiti patrimoniali individuali previsti nel Titolo I.

   Salvo  quanto  diversamente  disposto,  nel  calcolo dei requisiti
patrimoniali  consolidati  si  applicano  le  regole  previste per il
calcolo dei requisiti individuali.

   Il  requisito  patrimoniale  complessivo  consolidato e' pari alla
somma  dei  requisiti patrimoniali consolidati a fronte dei rischi di
credito, controparte, mercato e operativi.

   I gruppi di SIM detengono costantemente un ammontare di patrimonio
di  vigilanza  consolidato  non  inferiore  al requisito patrimoniale
complessivo.



3. Rischi di credito e di controparte

  Il  requisito  patrimoniale  consolidato  a  fronte  dei  rischi di
credito  e  di  controparte e' pari all'8 per cento delle esposizioni
ponderate  per  il rischio, determinate secondo le modalita' previste
dalle specifiche discipline (cfr. Titolo 1).

  Tale  requisito  e'  dato  dalla  somma  dei requisiti patrimoniali
individuali  delle  entita'  rientranti  nell'area di consolidamento,
previa elisione dei rapporti infragruppo.

  I requisiti individuali sono calcolati:

   - secondo  le  regole  vigenti  in  ciascun  paese,  nel  caso  di
filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
   - sulla base delle disposizioni della normativa italiana, nel caso
di  filiazioni  insediate  in Stati extracomunitari diversi da quelli
del Gruppo dei Dieci.

4. Rischi di mercato

  Il  requisito  patrimoniale  consolidato per i rischi di posizione,
regolamento, concentrazione, cambio e posizione su merci e' pari alla
somma   dei   requisiti   su   base   individuale  delle  imprese  di
investimento,  delle  banche  e delle societa' finanziarie rientranti
nell'area di consolidamento, determinata senza procedere all'elisione
dei rapporti infragruppo (2).

  I requisiti individuali sono calcolati (3):

   - secondo  le  regole  vigenti  in  ciascun  paese,  nel  caso  di
filiazioni insediate in Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci;
   - sulla  base delle disposizioni della normativa italiana nel caso
di  filiazioni  insediate  in Stati extracomunitari diversi da quelli
del Gruppo dei Dieci.

  Le   SIM   esentate   dalla   disciplina   non   vengono  prese  in
considerazione ai fini del calcolo del requisito consolidato.

5. Rischio operativo

  Il requisito patrimoniale consolidato e' determinato:

   - in  caso  di utilizzo del metodo base, applicando la metodologia
di  calcolo  all'"indicatore  rilevante"  consolidato, al netto delle
poste infragruppo;
   - in  caso  di utilizzo del metodo standardizzato o dei metodi AMA
nonche' di utilizzo di piu' metodi in forma combinata, secondo quanto
indicato nella Circolare n. 263 (Titolo II, Capitolo 5).

6. Riduzione di un quarto del requisito patrimoniale individuale

  Nei  gruppi  di  SIM,  per  gli  intermediari  italiani, inclusa la
capogruppo,  i requisiti patrimoniali individuali a fronte dei rischi
di  credito,  controparte,  mercato,  operativi  e  altri rischi sono
ridotti  del 25 per cento purche' su base consolidata l'ammontare del
patrimonio  di  vigilanza non sia inferiore al requisito patrimoniale
complessivo.

            1)   Cfr.   Provvedimento  del  Governatore  della  Banca
          d'Italia del 14 febbraio 2006.
            2)  Limitatamente  al rischio di regolamento, e' facolta'
          delle   SIM   di   procedere   all'elisione   dei  rapporti
          infragruppo.
            3)  Nella  determinazione  di  tali requisiti individuali
          vanno esclusi i soggetti il cui portafoglio di negoziazione
          di  vigilanza  abbia  un  valore non superiore allo 0,5 per
          cento   del   valore   complessivo   del   portafoglio   di
          negoziazione di vigilanza del gruppo.

                             SEZIONE III
                      CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

1. Calcolo della concentrazione dei rischi a livello consolidato

  Per  l'applicazione  della  disciplina relativa alla concentrazione
dei  rischi  (cfr.  Titolo  I, cap. 9) si fa riferimento al complesso
delle  esposizioni  delle  societa'  sottoposte  a  vigilanza su base
consolidata, come risulta dal consolidamento dei conti.

  Ai  fini  del calcolo dell'esposizione nei confronti delle societa'
controllate   congiuntamente   e   consolidate   secondo   il  metodo
dell'integrazione  proporzionale,  assume rilievo unicamente la parte
dell'esposizione   non   oggetto   di   elisione   nel   processo  di
consolidamento.

                             SEZIONE IV
                 PATRIMONIO DI VIGILANZA CONSOLIDATO

Metodologia di calcolo del patrimonio di vigilanza consolidato

  Per  il  calcolo  del  patrimonio  vigilanza consolidato si procede
preliminarmente  al  consolidamento  dei  conti  delle  componenti il
gruppo  in  base  ai  metodi  indicati  nella Sezione II del presente
capitolo.

  Il   patrimonio   di  vigilanza  e'  costituito,  oltre  che  dalle
componenti  del  patrimonio  di  vigilanza  individuale,  dalle poste
caratteristiche  che  risultano  dalle  operazioni  di consolidamento
(differenze negative o positive di consolidamento, ecc.).

  Le  voci  del  patrimonio  di  base  e del patrimonio supplementare
includono  sia  la quota di pertinenza del gruppo di SIM che la quota
dei soci di minoranza (c.d. patrimonio di pertinenza di terzi).

  Gli  "interessi  di  minoranza"  relativi alle societa' strumentali
possono  essere computati nel patrimonio di base consolidato solo per
la parte necessaria a soddisfare il requisito patrimoniale relativo a
ciascuna  societa' (8 per cento delle attivita' di rischio ponderate,
al  netto  di eventuali attivita' infragruppo); l'eventuale eccedenza
va esclusa dal computo del patrimonio di vigilanza consolidato.

  Salvo  quanto  diversamente disposto, per il calcolo del patrimonio
di vigilanza consolidato si applicano le medesime regole previste per
il patrimonio di vigilanza individuale (1).

  Le  partecipazioni  non  elise  nel processo di consolidamento sono
detratte  secondo  i  medesimi  criteri previsti per il patrimonio di
vigilanza individuale.

            1)  Ai fini della disciplina sul patrimonio consolidato i
          finanziamenti per l'acquisto di prestiti subordinati emessi
          da societa' del gruppo sono equiparati ai finanziamenti per
          l'acquisto di prestiti subordinati di propria emissione.

                              SEZIONE V
                  VIGILANZA INFORMATIVA E ISPETTIVA

1. Richiesta di informazioni da parte della Banca d'Italia

  La capogruppo fornisce i dati e le notizie richiesti dall'Organo di
vigilanza con riguardo alla situazione consolidata del gruppo.

  La   Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  richiedere  la
trasmissione di dati e di notizie:

   - alla  capogruppo  con  riguardo  alle  societa'  partecipate dal
gruppo in misura non inferiore al 20 per cento dei diritti di voto;
   - alla  persona fisica o giuridica che controlla il gruppo di SIM,
non inclusa nello stesso.

  La   capogruppo  e'  diretto  interlocutore  della  Banca  d'Italia
nell'esercizio  della vigilanza informativa su base consolidata. Essa
dirama  ai  componenti del gruppo le istruzioni impartite dalla Banca
d'Italia e ne assicura la corretta applicazione.

  Le  societa'  appartenenti  al gruppo forniscono alla capogruppo le
informazioni necessarie per il consolidamento.

2. Vigilanza ispettiva

  La  Banca  d'Italia  puo'  effettuare  ispezioni  presso i soggetti
appartenenti  al  gruppo  di  SIM.  Inoltre,  al  fine  di verificare
l'esattezza  dei dati e delle informazioni fornite, la Banca d'Italia
puo'  effettuare  ispezioni presso tutti i soggetti nei confronti dei
quali  puo'  chiedere  la  trasmissione di dati e notizie ai sensi di
quanto previsto nella presente sezione.

                             CAPITOLO 4
             ESONERO DALLA VIGILANZA SU BASE CONSOLIDATA

1. Autorizzazione all'esonero dalla vigilanza consolidata

  La  capogruppo  di  un  gruppo di SIM, tra le cui componenti non vi
siano  banche o imprese di investimento autorizzate alla negoziazione
in  conto proprio o alla sottoscrizione e/o collocamento di strumenti
finanziari con acquisto a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei
confronti   dell'emittente,   puo'   chiedere   alla  Banca  d'Italia
l'esenzione  dalle  disposizioni  in  materia  di  vigilanza  su base
consolidata  dei  gruppi di SIM previste nel Capitolo 3, ad eccezione
delle norme della Sezione V.

  La Banca d'Italia autorizza l'esenzione a condizione che:

   - le  imprese  di investimento appartenenti al gruppo rispettino a
livello   individuale  le  disposizioni  in  materia  di  adeguatezza
patrimoniale  e  contenimento  del rischio (cfr. Titolo I) e deducano
dal  proprio  patrimonio di vigilanza tutti gli impegni nei confronti
di  soggetti  appartenenti  al  gruppo  da  cui  derivino  passivita'
potenziali;
   - la  societa'  finanziaria  capogruppo  disponga di un patrimonio
pari  ad  almeno  la  somma dei requisiti patrimoniali richiesti alle
societa' del gruppo e agli impegni assunti nei confronti di queste da
cui   derivino   passivita'   potenziali.  1  requisiti  patrimoniali
individuali  delle  imprese  insediate  in paesi extracomunitari sono
calcolati  secondo  le  regole  vigenti  in  Italia  per  le  diverse
tipologie di intermediari;
   - le  imprese di investimento appartenenti al gruppo dispongano di
sistemi  di  verifica  e  controllo  delle  fonti  di  capitale  e di
finanziamento di tutte le imprese del gruppo (cfr. paragrafo 2).

2.  Caratteristiche dei sistemi di verifica delle fonti di capitale e
di finanziamento

  Le componenti del gruppo di SIM stipulano accordi con la capogruppo
per  la  istituzione  di  sistemi  e procedure informative adeguati a
consentire  alle  imprese  di investimento del gruppo di conoscere in
maniera tempestiva e completa le fonti di capitale e di finanziamento
delle  componenti  del  gruppo nonche' la composizione aggiornata del
gruppo medesimo.

  Tra  le  componenti  del gruppo, ai fini della presente disciplina,
non  sono  ricomprese  le  societa'  la cui attivita' consiste in via
esclusiva nell'assunzione di partecipazioni, non a fini di successivo
smobilizzo,   in  societa'  esercenti  attivita'  diversa  da  quella
mobiliare, creditizia e finanziaria.

  I  sistemi  e  le  procedure  prevedono  almeno  che  le imprese di
investimento del gruppo:

   - ricevano - con cadenza semestrale - dalle componenti del gruppo:

    a) i dati sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
    b)  tutte  le  informazioni  in  ordine alle posizioni di rischio
assunte dalle imprese di investimento nonche' dalle societa' bancarie
e  finanziarie  necessarie per determinare il grado di concentrazione
dei rischi a livello aggregato secondo quanto previsto dal Titolo I;

   - possano  verificare  la correttezza, completezza e tempestivita'
delle informazioni ricevute.

3. Comunicazioni alla Banca d'Italia

3.1. Richiesta di esonero dalla vigilanza consolidata

  La  capogruppo  invia  alla Banca d'Italia la domanda per l'esonero
del  gruppo  dalle  disposizioni  in  materia  di  vigilanza  su base
consolidata,  comprovando  la sussistenza delle condizioni necessarie
per l'esonero (cfr. paragrafo 1).

  Alla  domanda  e' allegata una relazione illustrativa dei sistemi e
delle  procedure adottati in ottemperanza alle presenti disposizioni,
che contiene almeno indicazioni circa:

   - le informazioni inviate dalle componenti del gruppo alle imprese
di investimento e la periodicita' delle stesse;
   - le   soluzioni   adottate   per   garantire   la  completezza  e
tempestivita'  delle  segnalazioni ricevute, con particolare riguardo
alle componenti del gruppo con sede all'estero;
   - i  controlli  interni posti in essere per verificare l'efficacia
dei sistemi e delle procedure adottate per comunicare alle imprese di
investimento   le   informazioni   relative  alle  societa'  ed  enti
finanziari del gruppo;
   - i  sistemi  predisposti  per  misurare e controllare i rischi su
base consolidata o aggregata e la tipologia dei rischi considerati.

  La  Banca  d'Italia, entro 90 giorni dal ricevimento della domanda,
verificata  la sussistenza delle condizioni indicate nel paragrafo 1,
comunica  alla capogruppo l'esonero del gruppo di SIM dall'osservanza
delle disposizioni in materia di vigilanza consolidata.

3.2. Altre comunicazioni

  La  capogruppo  notifica  tempestivamente  alla  Banca  d'Italia la
presenza, nelle componenti del gruppo, di rischi che potrebbero avere
effetti   negativi   sulla   situazione   finanziaria,   economica  e
patrimoniale delle imprese di investimento del gruppo.

                              TITOLO V
                        DISPOSIZIONI ABROGATE

  Sono   abrogate,  a  partire  dal  1°  gennaio  2008,  le  seguenti
disposizioni della Banca d'Italia:

   a)  Provvedimento  del 24 dicembre 1996: "Disposizioni applicabili
alle   SIM   non   appartenenti   a  gruppi  sottoposti  a  vigilanza
consolidata";
   b)   Provvedimento  del  25  febbraio  1997:  "Vigilanza  su  base
consolidata delle SIM appartenenti a gruppi";
   c) Titolo III, Capitolo 3 "Adeguatezza patrimoniale e contenimento
del  rischio"  del  Provvedimento  del 4 agosto 2000: "Regolamento in
materia di intermediari del mercato mobiliare";
   d)  Provvedimento  del 16 maggio 2003 concernente "Chiarimenti sul
rischio di controparte";
   e)  Provvedimento del 28 ottobre 2003 concernente "Chiarimenti sul
rischio di credito".

   Il rinvio alle disposizioni abrogate fatto da leggi, regolamenti o
altre  norme si intende riferito alle corrispondenti disposizioni del
presente regolamento.