(all. 1 - art. 1)
                                                             Allegato
    Procedimenti eliminati.
      1. Dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione all'attivita'
bancaria.
    La  decadenza dell'autorizzazione all'attivita' bancaria, qualora
la  banca  non  abbia  iniziato a operare entro un anno dal rilascio,
prevista  dal  Titolo I, Cap. 1, Sez. VI, paragrafo 5, VII, paragrafo
1,  e  VIII,  opera  automaticamente  allo spirare del termine, senza
necessita' di apposita dichiarazione della Banca d'Italia.
    Resta  ferma  la  possibilita'  per  la banca di richiedere prima
della  scadenza,  in  presenza  di  giustificati  motivi, un limitato
periodo di proroga di norma non superiore a sei mesi.
    2.  Accoglimento  dell'istanza  di  rinuncia  alla  qualifica  di
capogruppo.
    Le  Istruzioni (Titolo I, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2) prevedono
la  possibilita',  per  la societa' finanziaria che possegga tutte le
caratteristiche  per l'assunzione della qualifica di capogruppo di un
gruppo  bancario,  di  richiedere  alla  Banca d'Italia di non essere
considerata tale, al ricorrere di determinate condizioni puntualmente
indicate.
    La necessita' di un'apposita istanza a tale fine viene eliminata,
ferma  restando la possibilita' per la Banca d'Italia di individuare,
anche  con  riferimento  alla capogruppo, una composizione del gruppo
diversa da quella comunicata.
    3.  Autorizzazione  dei  progetti  di ristrutturazione del gruppo
bancario.
    Le  vigenti Istruzioni (Titolo I, Cap. 2, Sez. V) prevedono che i
progetti  di  ristrutturazione  del  gruppo bancario siano sottoposti
dalla   capogruppo  alla  Banca  d'Italia  per  il  rilascio  di  una
preventiva autorizzazione entro 120 giorni dalla richiesta.
    L'autorizzazione  all'esecuzione del progetto viene eliminata; le
banche  comunicano  preventivamente alla Banca d'Italia le iniziative
di ristrutturazione, trasmettendo le informazioni indicate nel Titolo
I,  Cap.  2,  Sez.  V,  paragrafo  1.  Restano  fermi i provvedimenti
previsti  dalla  disciplina di vigilanza con riferimento alle singole
operazioni indicate nel piano.
    4.  Limite  generale all'assunzione di immobili e partecipazioni.
Nulla  osta  sul  programma  di  riallineamento  rispetto  al  limite
generale.
    Il programma di riallineamento entro i limiti per l'assunzione di
partecipazioni e immobili, comunicato ai sensi del Titolo IV, Cap. 9,
Sez.  II, paragrafo 2, delle Istruzioni non e' piu' soggetto al nulla
osta della Banca d'Italia.
    5. Nulla osta per l'esercizio del credito su pegno.
    La previsione del nulla osta della Banca d'Italia per l'esercizio
del  credito  su pegno da parte di banche (Titolo V, Cap. 1, Sez. IV,
parr.  1  e 2) e' da intendersi superata in relazione all'abrogazione
del  comma 2 dell'art. 48 del Testo unico bancario (T.U.) con decreto
legislativo  4 agosto  1999,  n.  342.  Sono, peraltro, confermate le
indicazioni   concernenti  le  modalita'  operative  e  le  strutture
organizzative, di cui al paragrafo 1 delle richiamate Istruzioni.
    6. Revoca del nulla osta per l'esercizio del credito su pegno.
    La  previsione  della  revoca  del  nulla  osta  di  cui al punto
precedente  (Titolo V, Cap. 1, Sez. IV, paragrafo 3) e' da intendersi
parimenti superata.
    7.  Proroga  delle  autorizzazioni  all'apertura di succursali da
parte di banche extracomunitarie.
    Le Istruzioni (Titolo VII, Cap. 3, Sez. IV) fissano la durata del
provvedimento   autorizzativo   in   12   mesi,   decorsi   i   quali
l'autorizzazione  si considera decaduta, salva la possibilita' per la
banca  interessata  di  richiedere un limitato periodo di proroga, di
norma non superiore a 6 mesi.
    Tale procedimento di proroga e' eliminato. Scaduto il termine dei
12   mesi,   la   banca   puo'   presentare   una  nuova  istanza  di
autorizzazione.
    Procedimenti   eliminati   in  vista dell'entrata a regime  delle
«Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche» (Circ. n.
263 del 27 dicembre 2006).
    8.  Coefficienti  patrimoniali.  Nulla osta per il riconoscimento
degli accordi di compensazione contrattuale dei contratti derivati.
    In  coerenza  con  quanto  stabilito dalle «Nuove disposizioni di
vigilanza   prudenziale   per   le  banche»  (Circolare  n.  263  del
27 dicembre   2006),   non   e'   piu'   previsto   l'intervento   di
riconoscimento  da  parte  della  Banca  d'Italia  degli  accordi  di
compensazione contrattuale ai fini della determinazione del requisito
patrimoniale per il rischio di controparte, di cui al Titolo IV, Cap.
2,  Sez.  II, paragrafo 5; pertanto, le banche non sono piu' tenute a
trasmettere la documentazione prevista a tal fine.
    Conformemente  a  quanto  previsto  dalle  «Nuove disposizioni di
vigilanza  prudenziale  per  le banche», fa capo alla responsabilita'
degli  organi  aziendali la verifica delle condizioni previste per il
riconoscimento  della  compensazione contrattuale a fini prudenziali;
al riguardo, si richiama l'esigenza che la banca istituisca procedure
per  garantire  che  la  validita'  legale  della  compensazione  sia
periodicamente  riesaminata  alla  luce  di possibili modifiche delle
normative  pertinenti  e  che  tutta  la documentazione richiesta sia
conservata agli atti.
    9-13. Altri procedimenti eliminati.
    In  coerenza  con  quanto  previsto  dalla  Circolare  n. 263 del
27 dicembre  2006,  sono  altresi'  eliminati i seguenti procedimenti
amministrativi:
      autorizzazione  all'utilizzo  del  metodo  basato  sulla durata
finanziaria ai fini della valutazione del rischio generico sui titoli
di debito (Titolo IV, Cap. 3, Parte Prima, Sez. III, paragrafo 2.1);
      esonero  dall'applicazione  del  requisito  patrimoniale per il
rischio specifico sui contratti derivati su indici di borsa negoziati
in   mercati   regolamentati   e  che  riguardino  indici  ampiamente
diversificati  (Titolo  IV,  Cap. 3, Parte Prima, Sez. III, paragrafo
3.2);
      approvazione  delle  modifiche  di rilievo apportate al modello
interno  per  i  rischi di mercato (Titolo IV, Cap. 3, Parte Seconda,
Sez. II);
      approvazione  della  modifica  della struttura di subportafogli
per  il calcolo del rischio specifico su titoli di debito (Titolo IV,
Cap. 3, Parte Seconda, Sez. IV, paragrafo 2);
      esonero   dalla   disciplina   sul   patrimonio   di  vigilanza
individuale per le succursali di banche extracomunitarie (Titolo VII,
Cap. 3, Sez. VII, paragrafo 1.2.1).
    14-18. Esoneri dall'applicazione di discipline prudenziali per le
succursali di banche extracomunitarie.
    In conformita' alle nuove disposizioni prudenziali, le succursali
di  banche  extracomunitarie  con  sede in Paesi del Gruppo dei Dieci
sono  esonerate,  in via generale, dall'applicazione della disciplina
in materia di:
      coefficiente di solvibilita' individuale;
      requisiti patrimoniali individuali sui rischi di mercato;
      requisito   patrimoniale  complessivo,  ferma  restando  quella
relativa  agli  immobili  ed alle partecipazioni assunti per recupero
crediti (1);
      limiti alla concentrazione dei rischi;
      controllo dell'esposizione al rischio di tasso di interesse.
    L'esonero  generalizzato  riguarda,  altresi',  le  succursali di
banche  extracomunitarie  aventi  sede in uno degli Stati che saranno
indicati  in  un  apposito  elenco  pubblicato dalla Banca d'Italia e
soggetto ad aggiornamento periodico.
    La  possibilita'  di esonero viene eliminata per le succursali di
banche extracomunitarie aventi sede in Paesi diversi da quelli di cui
sopra.  E',  pertanto,  soppressa la facolta' di richiedere l'esonero
alla  Banca  d'Italia  ai  sensi  del  Titolo  VII, Cap. 3, Sez. VII,
paragrafo 1.2.1.
    Procedimenti riconfigurati.
    19.  Insediamento  di  succursali  di  banche  italiane  in Paesi
comunitari: notifica all'autorita' di vigilanza del Paese ospitante.
    Il  termine  per  la  notifica all'Autorita' competente del Paese
ospitante,  di  cui al Titolo III, Cap. 2, Sez. II, paragrafo 2.1, e'
di  tre  mesi dalla data di ricezione della comunicazione della banca
(completa  di  tutti  gli elementi necessari); tale comunicazione non
da' luogo a un procedimento autorizzativo a istanza di parte ai sensi
e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                             (1) Cfr. Titolo IV, Capitolo 10, Sezione
II, par. 3 e Capitolo 9, Sezione V, par. 2.
    Qualora  la  Banca d'Italia intenda vietare lo stabilimento della
succursale  per  motivi  attinenti  all'adeguatezza  delle  strutture
organizzative   o   della   situazione   finanziaria,   economica   e
patrimoniale  della  banca o del gruppo (Titolo III, Cap. 2, Sez. II,
paragrafo   2.3)   e,   conseguentemente,   rifiutare   la   notifica
all'Autorita'   competente   del   Paese  ospitante,  essa  avvia  un
procedimento  amministrativo  d'ufficio che deve concludersi entro 60
giorni  dalla  ricezione  della  comunicazione  completa di tutti gli
elementi  necessari  e, in ogni caso, anche tenuto conto di eventuali
cause di sospensione del termine, non oltre tre mesi da tale data.
    20.  Libera prestazione di servizi delle banche italiane in Paesi
comunitari: notifica all'autorita' di vigilanza del Paese ospitante.
    Il  termine  per  la  notifica all'Autorita' competente del Paese
ospitante,  di cui al Titolo III, Cap. 3, Sez. II, paragrafo 1, e' di
un  mese  dalla  data  di  ricezione  della comunicazione della banca
(completa  di  tutti  gli elementi necessari); tale comunicazione non
da' luogo a un procedimento autorizzativo a istanza di parte ai sensi
e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241.
    Procedimenti semplificati.
    21.  Autorizzazione  per  le  operazioni  di cessione di rapporti
giuridici.
    Le  Istruzioni  di  vigilanza  (Titolo III, Cap. 5) prevedono che
siano  autorizzate  dalla  Banca  d'Italia  le  cessioni  a banche di
aziende,  rami  d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in
blocco,  quando  il valore delle attivita' e passivita' cedute superi
il  10%  del  patrimonio  di  vigilanza  della banca cessionaria. Con
comunicazione
del dicembre  2000  (2) e' stato, altresi', disposto che sia soggetta
ad  autorizzazione  la  banca  cedente quando il valore globale delle
attivita'  cedute  e'  superiore al 50% del totale delle attivita' di
bilancio della banca stessa.
    Al riguardo, si dispone che:
      1)  l'autorizzazione  della  banca cessionaria e' richiesta nei
casi in cui l'operazione di cessione di aziende, rami d'azienda, beni
e  rapporti  giuridici  individuabili  in  blocco  sia realizzata tra
soggetti che - anche in esito alla cessione stessa - non appartengono
al  medesimo  gruppo  bancario  e il prezzo stabilito per la cessione
superi  il  10%  del patrimonio di vigilanza della banca o del gruppo
cessionari;
      2)  le  operazioni  (anche  infragruppo)  in  cui  il prezzo di
cessione  superi  il 5% del patrimonio di vigilanza della banca o del
gruppo  cessionari sono soggette a mera comunicazione successiva alla
Banca  d'Italia,  contenente  gli elementi informativi indicati nella
sez. II, paragrafo 3, delle citate Istruzioni;
      3) e' eliminata la necessita' di un'autorizzazione per la banca
cedente,   nei   casi  in  cui  questa  era  richiesta  dalle  citate
disposizioni  del dicembre  2000.  Peraltro resta ferma, al ricorrere
della  richiamata  condizione,  la  preventiva  autorizzazione  delle
cessioni  in cui il cedente sia una banca di credito cooperativo e il
cessionario una banca di diversa natura (ivi comprese le «popolari»),
in  relazione  all'esigenza  di  valutarne la coerenza con i principi
contenuti  nelle  specifiche  norme  del  Testo  unico concernenti le
banche  di credito cooperativo e, in particolare, negli articoli 36 e
150-bis del T.U.
      (2)  Pubblicata  nel  Bollettino  di Vigilanza n. 12 - dicembre
2000.