(Allegato)
ACCORDO  EUROPEO  RELATIVO  AL  TRASPORTO  INTERNAZIONALE  DI   MERCI
   PERICOLOSE SU STRADA (ADR), CON ANNESSI PROTOCOLLO ED ALLEGATI 
                     Ginevra, 30 settembre 1957 
 
LEGGE 12 agosto 1962, n. 1839. 
  Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23  gennaio
1963. 
 
 
      EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA 
                      Ginevra, 15 dicembre 1966 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. 1285. 
  Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 27  aprile
1970. 
 
 
EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA, NOTIFICATI
ALLE PARTI CONTRAENTI DAL SEGRETARIO  GENERALE  DELLE  NAZIONI  UNITE
                     NEGLI ANNI DAL 1970 AL 1978 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1979, n. 895. 
  Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del  3  maggio
1980. 
 
 
EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA, NOTIFICATI
ALLE PARTI CONTRAENTI DAL SEGRETARIO  GENERALE  DELLE  NAZIONI  UNITE
                           NELL'ANNO 1979 
 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1981, n. 532. 
  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  265  del  26
settembre 1981. 
 
 
    
              ----------------------------------------


    
 
 
                               ANNEX 1 
EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS
  GOODS BY ROAD (ADR), WITH ANNEXES AND PROTOCOL OF  SIGNATURE,  DONE
  AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957. 
AMENDMENTS PROPOSED BY THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS TO ANNEX  B,
AS AMENDED, TO THE ABOVE-MENTIONED AGREEMENT 
 
                               ANNEX 2 
EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS
GOODS BY ROAD (ADR) DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957. 
AMENDMENTS TO ANNEXES A AND B  PROPOSED  BY  THE  GOVERNMENT  OF  THE
                             NETHERLANDS 
 
                               ANNEX 3 
                       Corrigendum to annex 1 

              Parte di provvedimento in formato grafico

    
              ----------------------------------------


    
 
 
                      TRADUZIONE NON UFFICIALE 
 
 
ACCORDO  EUROPEO  RELATIVO  AL  TRASPORTO  INTERNAZIONALE  DI   MERCI
  PERICOLOSE SU STRADA (A.D.R.) ADOTTATO A GINEVRA  IL  30  SETTEMBRE
  1957. 
 
EMENDAMENTI PROPOSTI DAL  GOVERNO  DEI  PAESI  BASSI  ALLEGATO  B  AL
SUMMENZIONATO ACCORDO. (1) 
 
 
                             ALLEGATO B 
 
                            Appendice B5 
 
          LISTA DELLE MATERIE DI CUI AL MARGINALE 10500 (2) 
 
             EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI 
 
A. Modificazioni da apportare alla nota. 
 
                                NOTA 
 
  Primo e secondo alinea, senza modificazioni. 
  Terzo alinea, leggere: 
    "Quando le prime due cifre sono le stesse, cio' sta  ad  indicare
in generale un  rafforzamento  del  pericolo  principale;  quando  la
seconda e la terza cifra sono le stesse,  cio'  sta  ad  indicare  un
rafforzamento del pericolo secondario; cosi' 33 significa un  liquido
molto infiammabile (punto d'infiammabilita' inferiore 21 gradi C); 66
indica una materia molto tossica; 88, una  materia  molto  corrosiva.
Tuttavia, quando le prime due cifre sono 22, cio' sta ad indicare  un
gas fortemente refrigerato; quando le prime due cifre sono  44,  cio'
sta ad indicare un solido infiammabile, allo  stato  fuso  e  ad  una
temperatura elevata. La combinazione 42 indica  un  solido  che  puo'
emettere  gas  a  contatto  con  l'acqua.   Quando   il   numero   di
identificazione  e'  333,   cio'   sta   ad   indicare   un   liquido
spontaneamente infiammabile". 
  Quarto alinea, senza modificazioni. 
 
B. Modificazioni da apportare alla lista del marginale 250000. 
 
  Acido cianidrico, leggere "663" invece di 66. 
  Fenolo, leggere: 
    "Fenolo fuso 6.1, 13°C) 68 2312". 
  Fosforo bianco o giallo, leggere: 
    "Fosforo bianco fuso 4.2,1° 436 2447". 
  Gas naturale liquidi (refrigerato), leggere "1972" invece di 2043. 
  Piridina, leggere "336" invece di 36. 
  Trietilammina, leggere "338" invece di 336. 
 
C. Materie da aggiungere nella lista del marginale 250000. 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

                             ALLEGATO B 
 
                             Capitolo II 
 
DISPOSIZIONI  PARTICOLARI  APPLICABILI  AL  TRASPORTO  DELLE  MATERIE
                  PERICOLOSE DELLE CLASSI DA 1 A 8 
 
             EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI 
 
Marginale 21500 (2). 
  Aggiungere alla lista attuale, le seguenti materie: 
   1,1 - Difluoroetilene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A 
   Difluoro - 1,1 - monocloro - 1 - etano. . . . . . . . . . . 2A 
  Dimetilammina anidra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A+4 
  Etilammina anidra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A+4 
   Miscela di metilacetilene - propadiene e idrocarburi. . . . 2A 
  Mercaptano metilico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+2A 
  Acido solfidrico liquefatto . . . . . . . . . . . . . . . . 4+2A 
   Propano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A 
 
Marginale 31500 (2). 
  a)  Aggiungere  al  testo  attuale  della  seconda  frase  i   nomi
sottolineati, leggendo pertanto la frase stessa come segue: 
    "Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non
pulite)   acroleina   o   cloroprene   o   aldeide    crotonica,    o
monoclorodimetiletere (1°a) o etere  allilglicidico  o  ciclottadiene
(3°) o ossido di mesitile (3°) o alcol metilico  o  allilammina  (5°)
debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 4". 
  b) Aggiungere la seguente nuova frase: 
    "Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non
pulite)  cloruro  di  propionile  o  diisobutilammina  (1°a)   o   N,
N-dimetilcicloesilammina  (3°)  o  anidride   butilica   o   anidride
isobutilica  (4°)  o  diisopropilammina  o  dimetilammina  (soluzione
acquosa) o 1,1-dimetil-idrazina o etilammina (in soluzione al 50-70%)
(5°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 5". 
 
Marginali 41500 (2) e 42500 (2). 
  Leggere il finale della frase: 
    "...  etichette  conformi  al  modello  No..."  invece  di   "...
un'etichetta conforme al modello No...". 
 
Marginale 43500 (2). 
  Aggiungere: 
    "Quelle che contengono o che  hanno  contenuto  silicicloroformio
(40) debbono inoltre portare un'etichetta conforme al modello Ni 2A e
5. Quelle che contengono o che hanno contenuto alluminio-alchili (3°)
debbono inoltre portare etichette conformi al modello 2A". 
 
Marginale 51500 (2). 
  Aggiungere: 
    "Quelle che contengono o che hanno contenuto nitrato  di  ammonio
(soluzione acquose concentrate  e  calde  di)  (6°)  debbono  inoltre
portare etichette conformi al modello No 5". 
 
Marginale 52500 (2). 
  Leggere il finale della frase: 
    "... etichette conformi al modello No..." invece di "un'etichetta
conforme al modello No 3". 
 
Marginale 65100. 
  Aggiungere: 
    a) Al testo attuale della prima frase del paragrafo (3) i nomi  e
le precisazioni sottolineati, leggendo pertanto la frase stessa  come
segue: 
      "Le   cisterne   fisse   che   contengono   materie   enumerate
all'appendice B. 5 ad eccezione di quelle menzionate  all'alinea  (4)
debbono inoltre portare sulle due fiancate e sulla  parte  posteriore
etichette conformi al modello  No  4.  Quelle...  (etc.)  di  nitrile
acrilico, cloroformiato di  metile,  cloroformiato  di  etile,  etere
dietilico diclorato, etilen-immina,  isocianato  di  butile  normale,
isocianato di butile terziario, isocianato d'isobutile, isocianato di
isopropile, nitrile isobutilico, pesticidi a base di  carbammato  con
un punto d'infiammabilita' inferiore a 32° c) dell'81° d) e  82°  d),
pesticidi organoclorati (con un punto d'infiammabilita'  inferiore  a
32° c) dell'81° b) e 82° b), pesticidi organofoslorati con  un  punto
di infiammabilita' inferiore  a  32°  c)  dell'81°  a)  e  82°  c)  o
propiten-immina debbono inoltre portare etichette conformi al modello
No 2A". 
    b) Un nuovo paragrafo, enumerato (4) da leggersi come segue: 
      Le  cisterne  fisse  che  contengono  bromacetato  di   metile,
bromacetato di etile, bromo-1-cloro-3-propano, bromotorinio,  bromuro
di metilene, bromuro di etile, doracetato di metile,  cloracetato  di
etile, cloracetone, cloroformio, cloroformiato di terbutilcicloesile,
cloroformiato  di  etil-2-esile,  cloruro  di  benzile,  cloruro   di
benzilidene,  di  bromuro  di   etilene,   cloracetato   di   metile,
diclorometano,  diclorofenoli,   esacloracetone,   esaclorobutadiene,
pesticidi a base di carbammato dell'83° d),  pesticidi  organoclorati
dell'83° b), pesticidi organofosforati dell'83° a),  tetrabromuro  di
carbonio, tetracloruro di carbonio, triclorobenzoli liquidi,  debbono
portare  sulle  due  fiancate  e  sulla  parte  posteriore  etichette
conformi al modello No 4A in luogo di quelle conformi al  modello  No
4. 
    Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote,  non
pulite) bromacetato di metile, bromacetato di etile,  cloracetato  di
metile, cloracetato di etile, pesticidi a base di carbammato (con  un
punto d'infiammabilita' inferiore a 32°  c)  dell'83°  b),  pesticidi
organofosforati (con un punto d'infiammabilita' inferiore  a  32°  c)
dell'83° a) debbono inoltre portare etichette conformi al modello  No
2A". 
 
Marginale 81500 (2). 
  Aggiungere: 
    "Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non
pulite) cloruro di butile o cicloesilammina o normai dibutilammina  o
metildiclorosilano o metil-morfolina o  trimetilclorosilano,  debbono
inoltre portare etichette conformi al modello No 2A". 
 
 
                             ALLEGATO B 
 
               DISPOSIZIONI COMUNI ALLE APPENDICI B 1 
 
             EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI 
 
Marginale 211173. 
  Sostituire il testo esistente della nota a pie' di pagina 8, con: 
    "(8)  Ai  sensi  della  presente  disposizione,  debbono   essere
considerati come liquidi le materie la cui viscosita' cinematica a  2
gradi C sia inferiore a 25 stokes". 
 
Marginale 212173. 
  Sostituire il testo esistente della nota a pie' di pagina (9) con: 
    "(9)  Ai  sensi  della  presente  disposizione,  debbono   essere
considerati come liquidi le materie la cui viscosita' cinematica a 20
gradi C sia inferiore a 25 stokes". 
 
 
                            APPENDICE B 2 
 
                      EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO 
 
             EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI 
 
Marginale 220000 (2) b). 
  Leggere l'inizio del paragrafo: 
    "Accumulatori. Per i veicoli  adibiti  al  trasporto  di  materie
pericolose  in  cisterne  (fisse  o  amovibili)  e  in  batterie   di
recipienti, un interruttore che permetta di tagliare...". 
    Il resto invariato. 
 
 
ACCORDO  EUROPEO  RELATIVO  AL  TRASPORTO  INTERNAZIONALE  DI   MERCI
  PERICOLOSE SU STRADA (A.D.R.) ADOTTATO A GINEVRA  IL  30  SETTEMBRE
  1957. 
 
EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B PROPOSTI DAL GOVERNO DEI PAESI  BASSI
(*) 
(1) Marginale 2810 (2) b), leggere: 
  "(b) La loro capacita' non deve superare 450 litri". 
 
(2) Appendice B. 1b - Marginale 212135: 
  Aggiungere la nota a pie' di pagina: 
    "Per  serbatoi  chiusi  ermeticamente,  si  debbono  intendere  i
serbatoi le cui aperture siano chiuse ermeticamente e che  non  siano
munite di valvole di sicurezza, di  dischi  di  rottura  o  di  altri
dispositivi  similari   di   sicurezza.   Sono   considerati   chiusi
ermeticamente i serbatoi che abbiano valvole di  sicurezza  precedute
da disco di rottura". 
 
(3) Marginale 10182 (1): 
  Dopo le parole "Veicoli cisterna" aggiungere "veicoli  che  portano
cisterne amovibili e batterie di recipienti". 
 
(4) Marginale 10182 (4): 
  Dopo le  parole  "la  validita'  dei  certificati  di  approvazione
speciale" aggiungere "per veicoli cisterna" e, alla fine della  prima
frase, aggiungere "e, per veicoli che portano  cisterne  amovibili  e
batterie di recipienti, non piu' tardi di tre anni da tale data". 
 
          (1) Entrato in vigore il 1° marzo 1980.
          (2) Entrato in vigore il 18 marzo 1980.