ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR), CON ANNESSI PROTOCOLLO ED ALLEGATI Ginevra, 30 settembre 1957 LEGGE 12 agosto 1962, n. 1839. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 20 del 23 gennaio 1963. EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA Ginevra, 15 dicembre 1966 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 luglio 1969, n. 1285. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 27 aprile 1970. EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA, NOTIFICATI ALLE PARTI CONTRAENTI DAL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE NEGLI ANNI DAL 1970 AL 1978 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1979, n. 895. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 3 maggio 1980. EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B DELL'ACCORDO DI CUI SOPRA, NOTIFICATI ALLE PARTI CONTRAENTI DAL SEGRETARIO GENERALE DELLE NAZIONI UNITE NELL'ANNO 1979 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 maggio 1981, n. 532. Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 26 settembre 1981. ---------------------------------------- ANNEX 1 EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR), WITH ANNEXES AND PROTOCOL OF SIGNATURE, DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957. AMENDMENTS PROPOSED BY THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS TO ANNEX B, AS AMENDED, TO THE ABOVE-MENTIONED AGREEMENT ANNEX 2 EUROPEAN AGREEMENT CONCERNING THE INTERNATIONAL CARRIAGE OF DANGEROUS GOODS BY ROAD (ADR) DONE AT GENEVA ON 30 SEPTEMBER 1957. AMENDMENTS TO ANNEXES A AND B PROPOSED BY THE GOVERNMENT OF THE NETHERLANDS ANNEX 3 Corrigendum to annex 1 Parte di provvedimento in formato grafico ---------------------------------------- TRADUZIONE NON UFFICIALE ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (A.D.R.) ADOTTATO A GINEVRA IL 30 SETTEMBRE 1957. EMENDAMENTI PROPOSTI DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI ALLEGATO B AL SUMMENZIONATO ACCORDO. (1) ALLEGATO B Appendice B5 LISTA DELLE MATERIE DI CUI AL MARGINALE 10500 (2) EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI A. Modificazioni da apportare alla nota. NOTA Primo e secondo alinea, senza modificazioni. Terzo alinea, leggere: "Quando le prime due cifre sono le stesse, cio' sta ad indicare in generale un rafforzamento del pericolo principale; quando la seconda e la terza cifra sono le stesse, cio' sta ad indicare un rafforzamento del pericolo secondario; cosi' 33 significa un liquido molto infiammabile (punto d'infiammabilita' inferiore 21 gradi C); 66 indica una materia molto tossica; 88, una materia molto corrosiva. Tuttavia, quando le prime due cifre sono 22, cio' sta ad indicare un gas fortemente refrigerato; quando le prime due cifre sono 44, cio' sta ad indicare un solido infiammabile, allo stato fuso e ad una temperatura elevata. La combinazione 42 indica un solido che puo' emettere gas a contatto con l'acqua. Quando il numero di identificazione e' 333, cio' sta ad indicare un liquido spontaneamente infiammabile". Quarto alinea, senza modificazioni. B. Modificazioni da apportare alla lista del marginale 250000. Acido cianidrico, leggere "663" invece di 66. Fenolo, leggere: "Fenolo fuso 6.1, 13°C) 68 2312". Fosforo bianco o giallo, leggere: "Fosforo bianco fuso 4.2,1° 436 2447". Gas naturale liquidi (refrigerato), leggere "1972" invece di 2043. Piridina, leggere "336" invece di 36. Trietilammina, leggere "338" invece di 336. C. Materie da aggiungere nella lista del marginale 250000. Parte di provvedimento in formato grafico ALLEGATO B Capitolo II DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL TRASPORTO DELLE MATERIE PERICOLOSE DELLE CLASSI DA 1 A 8 EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI Marginale 21500 (2). Aggiungere alla lista attuale, le seguenti materie: 1,1 - Difluoroetilene. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A Difluoro - 1,1 - monocloro - 1 - etano. . . . . . . . . . . 2A Dimetilammina anidra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A+4 Etilammina anidra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A+4 Miscela di metilacetilene - propadiene e idrocarburi. . . . 2A Mercaptano metilico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4+2A Acido solfidrico liquefatto . . . . . . . . . . . . . . . . 4+2A Propano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2A Marginale 31500 (2). a) Aggiungere al testo attuale della seconda frase i nomi sottolineati, leggendo pertanto la frase stessa come segue: "Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) acroleina o cloroprene o aldeide crotonica, o monoclorodimetiletere (1°a) o etere allilglicidico o ciclottadiene (3°) o ossido di mesitile (3°) o alcol metilico o allilammina (5°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 4". b) Aggiungere la seguente nuova frase: "Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) cloruro di propionile o diisobutilammina (1°a) o N, N-dimetilcicloesilammina (3°) o anidride butilica o anidride isobutilica (4°) o diisopropilammina o dimetilammina (soluzione acquosa) o 1,1-dimetil-idrazina o etilammina (in soluzione al 50-70%) (5°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 5". Marginali 41500 (2) e 42500 (2). Leggere il finale della frase: "... etichette conformi al modello No..." invece di "... un'etichetta conforme al modello No...". Marginale 43500 (2). Aggiungere: "Quelle che contengono o che hanno contenuto silicicloroformio (40) debbono inoltre portare un'etichetta conforme al modello Ni 2A e 5. Quelle che contengono o che hanno contenuto alluminio-alchili (3°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello 2A". Marginale 51500 (2). Aggiungere: "Quelle che contengono o che hanno contenuto nitrato di ammonio (soluzione acquose concentrate e calde di) (6°) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 5". Marginale 52500 (2). Leggere il finale della frase: "... etichette conformi al modello No..." invece di "un'etichetta conforme al modello No 3". Marginale 65100. Aggiungere: a) Al testo attuale della prima frase del paragrafo (3) i nomi e le precisazioni sottolineati, leggendo pertanto la frase stessa come segue: "Le cisterne fisse che contengono materie enumerate all'appendice B. 5 ad eccezione di quelle menzionate all'alinea (4) debbono inoltre portare sulle due fiancate e sulla parte posteriore etichette conformi al modello No 4. Quelle... (etc.) di nitrile acrilico, cloroformiato di metile, cloroformiato di etile, etere dietilico diclorato, etilen-immina, isocianato di butile normale, isocianato di butile terziario, isocianato d'isobutile, isocianato di isopropile, nitrile isobutilico, pesticidi a base di carbammato con un punto d'infiammabilita' inferiore a 32° c) dell'81° d) e 82° d), pesticidi organoclorati (con un punto d'infiammabilita' inferiore a 32° c) dell'81° b) e 82° b), pesticidi organofoslorati con un punto di infiammabilita' inferiore a 32° c) dell'81° a) e 82° c) o propiten-immina debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 2A". b) Un nuovo paragrafo, enumerato (4) da leggersi come segue: Le cisterne fisse che contengono bromacetato di metile, bromacetato di etile, bromo-1-cloro-3-propano, bromotorinio, bromuro di metilene, bromuro di etile, doracetato di metile, cloracetato di etile, cloracetone, cloroformio, cloroformiato di terbutilcicloesile, cloroformiato di etil-2-esile, cloruro di benzile, cloruro di benzilidene, di bromuro di etilene, cloracetato di metile, diclorometano, diclorofenoli, esacloracetone, esaclorobutadiene, pesticidi a base di carbammato dell'83° d), pesticidi organoclorati dell'83° b), pesticidi organofosforati dell'83° a), tetrabromuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, triclorobenzoli liquidi, debbono portare sulle due fiancate e sulla parte posteriore etichette conformi al modello No 4A in luogo di quelle conformi al modello No 4. Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) bromacetato di metile, bromacetato di etile, cloracetato di metile, cloracetato di etile, pesticidi a base di carbammato (con un punto d'infiammabilita' inferiore a 32° c) dell'83° b), pesticidi organofosforati (con un punto d'infiammabilita' inferiore a 32° c) dell'83° a) debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 2A". Marginale 81500 (2). Aggiungere: "Quelle che contengono o che hanno contenuto (cisterne vuote, non pulite) cloruro di butile o cicloesilammina o normai dibutilammina o metildiclorosilano o metil-morfolina o trimetilclorosilano, debbono inoltre portare etichette conformi al modello No 2A". ALLEGATO B DISPOSIZIONI COMUNI ALLE APPENDICI B 1 EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI Marginale 211173. Sostituire il testo esistente della nota a pie' di pagina 8, con: "(8) Ai sensi della presente disposizione, debbono essere considerati come liquidi le materie la cui viscosita' cinematica a 2 gradi C sia inferiore a 25 stokes". Marginale 212173. Sostituire il testo esistente della nota a pie' di pagina (9) con: "(9) Ai sensi della presente disposizione, debbono essere considerati come liquidi le materie la cui viscosita' cinematica a 20 gradi C sia inferiore a 25 stokes". APPENDICE B 2 EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO EMENDAMENTI ADOTTATI DAL GRUPPO DI ESPERTI Marginale 220000 (2) b). Leggere l'inizio del paragrafo: "Accumulatori. Per i veicoli adibiti al trasporto di materie pericolose in cisterne (fisse o amovibili) e in batterie di recipienti, un interruttore che permetta di tagliare...". Il resto invariato. ACCORDO EUROPEO RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (A.D.R.) ADOTTATO A GINEVRA IL 30 SETTEMBRE 1957. EMENDAMENTI AGLI ALLEGATI A E B PROPOSTI DAL GOVERNO DEI PAESI BASSI (*) (1) Marginale 2810 (2) b), leggere: "(b) La loro capacita' non deve superare 450 litri". (2) Appendice B. 1b - Marginale 212135: Aggiungere la nota a pie' di pagina: "Per serbatoi chiusi ermeticamente, si debbono intendere i serbatoi le cui aperture siano chiuse ermeticamente e che non siano munite di valvole di sicurezza, di dischi di rottura o di altri dispositivi similari di sicurezza. Sono considerati chiusi ermeticamente i serbatoi che abbiano valvole di sicurezza precedute da disco di rottura". (3) Marginale 10182 (1): Dopo le parole "Veicoli cisterna" aggiungere "veicoli che portano cisterne amovibili e batterie di recipienti". (4) Marginale 10182 (4): Dopo le parole "la validita' dei certificati di approvazione speciale" aggiungere "per veicoli cisterna" e, alla fine della prima frase, aggiungere "e, per veicoli che portano cisterne amovibili e batterie di recipienti, non piu' tardi di tre anni da tale data".
(1) Entrato in vigore il 1° marzo 1980. (2) Entrato in vigore il 18 marzo 1980.