(Accordo - art. 1)
 ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA D'AUSTRIA SULLA 
                  COLLABORAZIONE INTERUNIVERSITARIA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  e 
                       LA REPUBBLICA D'AUSTRIA 
 
  Animate dal desiderio di contribuire all'ulteriore  sviluppo  delle
relazioni culturali e scientifiche tra i due Paesi; 
  Nello spirito dell'accordo sullo sviluppo delle relazioni culturali
del 14 marzo 1952; 
  Nel rispetto degli accordi vigenti sul reciproco riconoscimento dei
gradi accademici; 
  Nel rispetto della normativa sull'ordinamento universitario vigente
nei due Paesi; 
  Hanno convenuto quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
 
  Le  Universita'  dei  due  Stati  contraenti  sono  autorizzate   a
concludere accordi sulla collaborazione nel settore dell'insegnamento
e della ricerca scientifica (qui di seguito denominati accordi).