(Accordo - art. 10)
                             Articolo 10 
 
  (1) Il presente accordo e' soggetto a ratifica.  Gli  strumenti  di
ratifica verranno scambiati il piu' presto possibile a Roma. 
  (2) L'accordo entrera' in vigore il primo  giorno  del  terzo  mese
successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.