(Accordo - art. 11)
                             Articolo 11 
 
  Il presente accordo viene concluso a tempo indeterminato. 
  Ciascuno Stato contraente potra' denunciarlo,  dando  un  preavviso
scritto di un anno. La denuncia del presente accordo  non  pregiudica
la continuazione e la conclusione degli studi gia'  iniziati  secondo
il piano di studi congiunto. 
 
  FATTO a Vienna il 20 agosto 1982 in  due  originali,  nelle  lingue
italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. 
 
 
                                          Per la Repubblica d'Austria 
                                                 Willibald PAHR 
Per la Repubblica italiana 
     Fausto BACCHETTI 
 
               Visto, il Ministro degli affari esteri 
                               COLOMBO