Articolo 11 Il presente accordo viene concluso a tempo indeterminato. Ciascuno Stato contraente potra' denunciarlo, dando un preavviso scritto di un anno. La denuncia del presente accordo non pregiudica la continuazione e la conclusione degli studi gia' iniziati secondo il piano di studi congiunto. FATTO a Vienna il 20 agosto 1982 in due originali, nelle lingue italiana e tedesca, i due testi facenti ugualmente fede. Per la Repubblica d'Austria Willibald PAHR Per la Repubblica italiana Fausto BACCHETTI Visto, il Ministro degli affari esteri COLOMBO