Articolo 2 (1) Gli accordi di cui all'art. 1 possono prevedere l'esecuzione di programmi integrati di studio sia presso entrambe le Universita' che presso una di esse, secondo quanto previsto nell'art. 3, e a condizione che si tratti di indirizzi di studio previsti dalla legislazione interna dei due Stati contraenti. (2) Gli accordi di cui all'art. 1 possono altresi' prevedere programmi di ricerca congiunti, in particolare per mezzo di: a) scambio di specialisti e di esperti nei settori scientifici; b) ricerche e studi congiunti; c) scambio di pubblicazioni e libri scientifici. (3) Gli accordi di cui all'art. 1 devono essere conclusi dai rettori delle Universita' interessate, d'intesa con i rispettivi organi universitari competenti, e nel rispetto delle rispettive disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.