(Accordo - art. 2)
                             Articolo 2 
 
  (1) Gli accordi di cui all'art. 1 possono prevedere l'esecuzione di
programmi integrati di studio sia presso entrambe le Universita'  che
presso una  di  esse,  secondo  quanto  previsto  nell'art.  3,  e  a
condizione che si  tratti  di  indirizzi  di  studio  previsti  dalla
legislazione interna dei due Stati contraenti. 
  (2) Gli accordi  di  cui  all'art.  1  possono  altresi'  prevedere
programmi di ricerca congiunti, in particolare per mezzo di: 
    a) scambio di specialisti e di esperti nei settori scientifici; 
    b) ricerche e studi congiunti; 
    c) scambio di pubblicazioni e libri scientifici. 
  (3) Gli accordi di  cui  all'art.  1  devono  essere  conclusi  dai
rettori delle Universita'  interessate,  d'intesa  con  i  rispettivi
organi universitari  competenti,  e  nel  rispetto  delle  rispettive
disposizioni vigenti in materia di ordinamento universitario.