Articolo 3 (1) Nello stipulare gli accordi di cui all'art. 2, par. 1, le Universita' possono prevedere e organizzare l'istituzione di corsi integrati di studio presso entrambe le Universita' o presso una Universita'. Gli accordi devono essere redatti in modo da consentire ai cittadini degli Stati contraenti di effettuare, ove lo desiderino, una parte degli studi integrati, per un periodo non inferiore ad un anno, presso l'Universita' consociata dello Stato di appartenenza, scegliendo fra gli indirizzi di studio offerti da tale Universita' secondo il piano di studio congiunto. (2) Gli accordi devono prevedere in particolare: a) i piani di studio elaborati congiuntamente; nonche' b) lo svolgimento di corsi di studio presso una o entrambe le Universita' da parte di docenti universitari dell'altro Stato contraente.