(Accordo - art. 3)
                             Articolo 3 
 
  (1) Nello stipulare gli accordi di  cui  all'art.  2,  par.  1,  le
Universita' possono prevedere e organizzare  l'istituzione  di  corsi
integrati di studio presso  entrambe  le  Universita'  o  presso  una
Universita'. Gli accordi devono essere redatti in modo da  consentire
ai cittadini degli Stati contraenti di effettuare, ove lo desiderino,
una parte degli studi integrati, per un periodo non inferiore  ad  un
anno, presso l'Universita' consociata dello  Stato  di  appartenenza,
scegliendo fra gli indirizzi di studio offerti  da  tale  Universita'
secondo il piano di studio congiunto. 
  (2) Gli accordi devono prevedere in particolare: 
    a) i piani di studio elaborati congiuntamente; 
    nonche' 
    b) lo svolgimento di corsi di studio presso  una  o  entrambe  le
Universita'  da  parte  di  docenti  universitari  dell'altro   Stato
contraente.