(Accordo - art. 4)
                             Articolo 4 
 
  (1) Il titolo accademico viene conferito dall'Universita' presso la
quale lo studente ha sostenuto l'esame finale necessario ai fini  del
conseguimento del titolo accademico. 
  (2) I titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati al  termine
di  un  programma  integrato,  sono  riconosciuti  nell'altro   Stato
contraente,  conformemente  agli  accordi  vigenti  tra   gli   Stati
contraenti,  in  materia  di  reciproco  riconoscimento  dei   titoli
accademici. 
  (3) Con il presente accordo non si pregiudica la normativa  vigente
tra gli Stati contraenti in materia di reciproco  riconoscimento  dei
titoli accademici.