Articolo 4 (1) Il titolo accademico viene conferito dall'Universita' presso la quale lo studente ha sostenuto l'esame finale necessario ai fini del conseguimento del titolo accademico. (2) I titoli accademici conseguiti in uno dei due Stati al termine di un programma integrato, sono riconosciuti nell'altro Stato contraente, conformemente agli accordi vigenti tra gli Stati contraenti, in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici. (3) Con il presente accordo non si pregiudica la normativa vigente tra gli Stati contraenti in materia di reciproco riconoscimento dei titoli accademici.