(Accordo - art. 6)
                             Articolo 6 
 
  (1) Il presente accordo, salvo quanto previsto dall'art. 2, par. 2,
si applica al settore delle discipline giuridiche. 
  (2) L'estensione del campo di applicazione del presente accordo  ad
altre discipline puo' essere stabilita di comune accordo dagli  Stati
contraenti, su raccomandazione della commissione mista  istituita  ai
sensi dell'art. 9.