Articolo 6 (1) Il presente accordo, salvo quanto previsto dall'art. 2, par. 2, si applica al settore delle discipline giuridiche. (2) L'estensione del campo di applicazione del presente accordo ad altre discipline puo' essere stabilita di comune accordo dagli Stati contraenti, su raccomandazione della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.