(Accordo - art. 8)
                             Articolo 8 
 
  (1) Gli Stati contraenti  ritengono  utile  che  ciascuno  di  essi
prenda  delle  iniziative  dirette  a  istituire   o   a   facilitare
l'istituzione di case dello studente nel territorio dell'altro  Stato
contraente. Tali case  sono  destinate  prevalentemente  ad  ospitare
studenti universitari del proprio Stato contraente. 
  (2) Gli Stati  contraenti,  nell'esaminare  le  questioni  connesse
all'istituzione di tali case,  si  avvarranno  anche  delle  proposte
della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.