Articolo 8 (1) Gli Stati contraenti ritengono utile che ciascuno di essi prenda delle iniziative dirette a istituire o a facilitare l'istituzione di case dello studente nel territorio dell'altro Stato contraente. Tali case sono destinate prevalentemente ad ospitare studenti universitari del proprio Stato contraente. (2) Gli Stati contraenti, nell'esaminare le questioni connesse all'istituzione di tali case, si avvarranno anche delle proposte della commissione mista istituita ai sensi dell'art. 9.