(Accordo - art. 9)
                             Articolo 9 
 
  Al fine di facilitare l'applicazione  del  presente  accordo  viene
istituita una commissione mista  composta  di  un  massimo  di  sette
rappresentanti  di  ogni  Stato  contraente.  La  composizione  della
commissione verra' notificata per via diplomatica. La data e il luogo
della riunione della commissione verranno stabiliti di volta in volta
di comune accordo.