(Accordo - art. 9)
                               Art. 9. 
 
  1. La  Repubblica  italiana,  in  conformita'  al  principio  della
liberta' della scuola e  dell'insegnamento  e  nei  termini  previsti
dalla propria  Costituzione,  garantisce  alla  Chiesa  cattolica  il
diritto di istituire liberamente scuole di  ogni  ordine  e  grado  e
istituti di educazione. 
  A  tali  scuole  che  ottengano  la  parita'  e'  assicurata  piena
liberta', ed ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente  a
quello degli alunni delle scuole  dello  Stato  e  degli  altri  enti
territoriali, anche per quanto concerne l'esame di Stato. 
  2. La Repubblica italiana, riconoscendo  il  valore  della  cultura
religiosa e tenendo conto che  i  principi  del  cattolicesimo  fanno
parte del patrimonio storico  del  popolo  italiano,  continuera'  ad
assicurare, nel quadro delle finalita' della  scuola,  l'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di
ogni, ordine e grado. 
  Nel rispetto della liberta' di coscienza  e  della  responsabilita'
educativa dei  genitori,  e'  garantito  a  ciascuno  il  diritto  di
scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. 
  All'atto  dell'iscrizione  gli   studenti   o   i   loro   genitori
eserciteranno tale diritto, su richiesta  dell'autorita'  scolastica,
senza che  la  loro  scelta  possa  dar  luogo  ad  alcuna  forma  di
discriminazione.