Articolo 8.
1. Il presente Accordo Aggiuntivo entrera' in vigore il primo
giorno del mese successivo a quello in cui gli Stati contraenti si
saranno reciprocamente notificato l'avvenuto adempimento delle
procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per l'entrata
in vigore del presente Accordo Aggiuntivo.
2. Esso si applica altresi' alle domande di pensione presentate ai
sensi dell'Accordo, a condizione che, alla data di entrata in vigore
del presente Accordo Aggiuntivo, non sia intervenuta una decisione
definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni.
3. Presente Accordo Aggiuntivo si applica altresi' a partire dalla
sua entrata in vigore a qualsiasi ricalcolo di prestazioni dovute in
base all'Accordo.
FATTO a Roma, il 17 aprile 1984 in due originali nelle lingue
italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo della Repubblica italiana
GIULIO ANDREOTTI
Per il Governo degli Stati Uniti
MAXWELL M. RABB
Visto, il Ministro degli affari esteri
ANDREOTTI