(Accordo-art. 8)
                             Articolo 8. 
 
  1. Il presente Accordo  Aggiuntivo  entrera'  in  vigore  il  primo
giorno del mese successivo a quello in cui gli  Stati  contraenti  si
saranno  reciprocamente  notificato  l'avvenuto   adempimento   delle
procedure richieste dai rispettivi ordinamenti interni per  l'entrata
in vigore del presente Accordo Aggiuntivo. 
  2. Esso si applica altresi' alle domande di pensione presentate  ai
sensi dell'Accordo, a condizione che, alla data di entrata in  vigore
del presente Accordo Aggiuntivo, non sia  intervenuta  una  decisione
definitiva ai sensi delle rispettive legislazioni. 
  3. Presente Accordo Aggiuntivo si applica altresi' a partire  dalla
sua entrata in vigore a qualsiasi ricalcolo di prestazioni dovute  in
base all'Accordo. 
 
  FATTO a Roma, il 17 aprile  1984  in  due  originali  nelle  lingue
italiana e inglese, i due testi facenti ugualmente fede. 
 
              Per il Governo della Repubblica italiana 
                          GIULIO ANDREOTTI 
 
                  Per il Governo degli Stati Uniti 
                           MAXWELL M. RABB 
 
               Visto, il Ministro degli affari esteri 
                              ANDREOTTI