(Intesa)
INTESA TRA AUTORITA' SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA  PER
L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE PUBBLICHE. 
 
                IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
 
quale autorita'  statale  che  sovraintende  all'istruzione  pubblica
impartita in ogni ordine e grado di scuola,  debitamente  autorizzato
dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a  norma
dell'art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, e 
 
         IL PRESIDENTE DELLA CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA 
 
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della  Conferenza  stessa
ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804, par.  1,
del codice di diritto canonico, 
  in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa  Sede  e
la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni
al Concordato lateranense e che continua ad  assicurare,  nel  quadro
delle  finalita'  della  scuola,   l'insegnamento   della   religione
cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni  ordine  e
grado, 
  determinano, con la presente intesa, gli specifici contenuti per le
materie previste dal punto 5, lettera b), del protocollo  addizionale
relativo al medesimo accordo, fermo restando l'intento dello Stato di
dare una nuova disciplina dello stato giuridico degli  insegnanti  di
religione. 
  1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica. 
    1.1. Premesso che l'insegnamento  della  religione  cattolica  e'
impartito, nel rispetto della liberta'  di  coscienza  degli  alunni,
secondo programmi che devono  essere  conformi  alla  dottrina  della
Chiesa e collocarsi nel  quadro  delle  finalita'  della  scuola,  le
modalita' di adozione dei  programmi  stessi  sono  determinate  come
segue: 
    1.2. I programmi dell'insegnamento della religione cattolica sono
adottati per ciascun  ordine  e  grado  di  scuola  con  decreto  del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della  pubblica
istruzione previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma
restando la competenza  esclusiva  di  quest'ultima  a  definirne  la
conformita' con la dottrina della Chiesa. 
    Con  le  medesime  modalita'  potranno  essere  determinate,   su
richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi. 
    1.3.  Le  Parti   s'impegnano,   nell'ambito   delle   rispettive
competenze, a ridefinire entro due anni dalla  firma  della  presente
intesa i programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo
conto anche della revisione dei programmi di ciascun ordine  e  grado
di scuola, e a definire entro  sei  mesi  dallo  stesso  termine  gli
"orientamenti"  della  specifica  attivita'   educativa   in   ordine
all'insegnamento della religione cattolica nella scuola materna. 
    Fino a quando non venga disposta l'adozione  di  nuovi  programmi
rimangono in vigore quelli attualmente previsti. 
  2. Modalita' di organizzazione  dell'insegnamento  della  religione
cattolica. 
    2.1. Premesso che: 
      a) il  diritto  di  scegliere  se  avvalersi  o  non  avvalersi
dell'insegnamento della religione cattolica  assicurato  dallo  Stato
non deve determinare alcuna  forma  di  discriminazione,  neppure  in
relazione ai criteri per la  formazione  delle  classi,  alla  durata
dell'orario scolastico  giornaliero  e  alla  collocazione  di  detto
insegnamento nel quadro orario delle lezioni; 
      b) la scelta operata  su  richiesta  dell'autorita'  scolastica
all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero anno scolastico  cui
si riferisce e per i successivi anni di corso  nei  casi  in  cui  e'
prevista  l'iscrizione  d'ufficio,  fermo   restando,   anche   nelle
modalita' di applicazione, il  diritto  di  scegliere  ogni  anno  se
avvalersi  o  non  avvalersi  dello  insegnamento   della   religione
cattolica; 
      c)  e'  assicurata,  ai  fini  dell'esercizio  del  diritto  di
scegliere se avvalersi o non avvalersi, una  tempestiva  informazione
agli interessati da parte del  Ministero  della  pubblica  istruzione
sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione cattolica  e
in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto; 
      d) l'insegnamento della religione  cattolica  e'  impartito  ai
sensi  del  punto  5,  lettera  a),  del  protocollo  addizionale  da
insegnanti   riconosciuti   idonei   dalla    competente    autorita'
ecclesiastica, le modalita' di organizzazione dell'insegnamento della
religione cattolica nelle  scuole  pubbliche  sono  determinate  come
segue: 
    2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, compresi i
licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della religione
cattolica e' organizzato attribuendo ad esso, nel quadro  dell'orario
settimanale, le ore di lezione previste dagli  ordinamenti  didattici
attualmente in vigore, salvo successive intese. 
    La collocazione oraria di tali lezioni e' effettuata dal capo  di
istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti,  secondo
il  normale  criterio  di  equilibrata  distribuzione  delle  diverse
discipline nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola
e per ciascuna classe. 
    2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto  stabilito  in
ordine  ai  valori  religiosi  nel  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono  organizzate  specifiche  e
autonome attivita' di insegnamento della religione cattolica  secondo
i programmi di cui al punto 1. 
    A tale  insegnamento  sono  assegnate  complessivamente  due  ore
nell'arco della settimana. 
    2.4. Nelle scuole materne, in aderenza  a  quanto  stabilito  nel
decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1969,  n.  647,
sono organizzate specifiche e autonome attivita' educative in  ordine
all'insegnamento  della  religione  cattolica  nelle  forme  definite
secondo le modalita' di cui al punto 1. 
    A  tali  attivita'  sono  assegnate  complessivamente   due   ore
nell'arco della settimana. 
    2.5. L'insegnamento della religione  cattolica  e'  impartito  da
insegnanti  in  possesso  di  idoneita'  riconosciuta  dall'ordinario
diocesano e da esso non revocata, nominati, d'intesa con  l'ordinario
diocesano, dalle competenti  autorita'  scolastiche  ai  sensi  della
normativa statale. 
    Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei  singoli
docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione  dall'autorita'
scolastica delle esigenze anche orarie relative  all'insegnamento  in
ciascun circolo  o  istituto,  propone  i  nominativi  delle  persone
ritenute  idonee  e  in  possesso  dei   titoli   di   qualificazione
professionale di cui al successivo punto 4. 
    2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformita' a  quanto
disposto  dal  n.  5,  lettera  a),  secondo  comma,  del  protocollo
addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di
ogni  circolo  didattico,   puo'   essere   affidato   dall'autorita'
scolastica,   sentito   l'ordinario   diocesano,   agli    insegnanti
riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo. 
    2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno parte
della componente docente  negli  organi  scolastici  con  gli  stessi
diritti  e  doveri  degli  altri  insegnanti  ma   partecipano   alle
valutazioni periodiche e finali solo  per  gli  alunni  che  si  sono
avvalsi dell'insegnamento della  religione  cattolica,  fermo  quanto
previsto dalla  normativa  statale  in  ordine  al  profitto  e  alla
valutazione per tale insegnamento. 
  3. Criteri per la scelta dei libri di testo. 
    3.1. Premesso che i  libri  per  l'insegnamento  della  religione
cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono testi
scolastici e come tali soggetti, a tutti  gli  effetti,  alla  stessa
disciplina prevista per gli altri libri di testo, i  criteri  per  la
loro adozione sono determinati come segue: 
    3.2.  I  libri  di  testo  per  l'insegnamento  della   religione
cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere  provvisti
del   nulla   osta   della   Conferenza   episcopale    italiana    e
dell'approvazione  dell'ordinario  competente,  che   devono   essere
menzionati nel testo stesso. 
    3.3. L'adozione dei  libri  di  testo  per  l'insegnamento  della
religione cattolica e' deliberata dall'organo scolastico  competente,
su proposta dell'insegnante di religione,  con  le  stesse  modalita'
previste per la scelta dei libri di testo delle altre discipline. 
    4. Profili della qualificazione professionale degli insegnanti di
religione. 
    4.1. Premesso che: 
      a) l'insegnamento  della  religione  cattolica,  impartito  nel
quadro delle finalita' della scuola, deve avere dignita' formativa  e
culturale pari a quella delle altre discipline; 
      b) detto insegnamento deve essere impartito in conformita' alla
dottrina   della   Chiesa   da   insegnanti    riconosciuti    idonei
dall'autorita'  ecclesiastica  e  in   possesso   di   qualificazione
professionale adeguata, i profili della qualificazione  professionale
sono determinati come segue: 
    4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si richiede  il
possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di seguito
indicati: 
    4.3.  Nelle  scuole  secondarie  di   primo   e   secondo   grado
l'insegnamento della religione cattolica puo' essere affidato  a  chi
abbia almeno uno dei seguenti titoli: 
      a) titolo accademico (baccalaureato, licenza  o  dottorato)  in
teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche,  conferito  da  una
facolta' approvata dalla Santa Sede; 
      b)  attestato  di  compimento  del  regolare  corso  di   studi
teologici in un Seminario maggiore; 
      c)  diploma  accademico  di  magistero  in  scienze  religiose,
rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato dalla  Santa
Sede; 
      d)  diploma  di  laurea   valido   nell'ordinamento   italiano,
unitamente  a  un  diploma  rilasciato  da  un  istituto  di  scienze
religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. 
    4.4. Nella scuola  materna  ed  elementare  l'insegnamento  della
religione cattolica puo' essere impartito, ai sensi  del  punto  2.6,
dagli insegnanti del circolo didattico che  abbiano  frequentato  nel
corso degli studi secondari superiori l'insegnamento della  religione
cattolica,  o  comunque  siano  riconosciuti  idonei   dall'ordinario
diocesano. 
    Nel caso in cui  l'insegnamento  della  religione  cattolica  non
venga impartito da un insegnante del  circolo  didattico,  esso  puo'
essere affidato: 
      a) a sacerdoti e diaconi, oppure a  religiosi  in  possesso  di
qualificazione riconosciuta dalla Conferenza episcopale  italiana  in
attuazione del can. 804, par. 1, del codice  di  diritto  canonico  e
attestata dall'ordinario diocesano; 
      b) a chi, fornito di titolo di studio valido per l'insegnamento
nelle scuole materne ed elementari, sia in possesso dei requisiti  di
cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a chi,  fornito  di
altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia conseguito almeno
un  diploma  rilasciato  da  un   Istituto   di   scienze   religiose
riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana. 
    4.5. La Conferenza  episcopale  italiana  comunica  al  Ministero
della pubblica istruzione l'elenco delle facolta'  e  degli  istituti
che rilasciano i titoli di cui ai  punti  4.3  e  4.4  nonche'  delle
discipline ecclesiastiche di cui al punto 4.3, lettera a). 
    4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati  ai  punti
4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990-91. 
    4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento della religione  cattolica
puo' essere affidato a chi non  e'  ancora  in  possesso  dei  titoli
richiesti, purche' abbia conseguito un diploma di  scuola  secondaria
superiore e sia iscritto alle facolta' o  agli  istituti  di  cui  al
punto 4.5. 
    4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della  qualificazione
necessaria per l'insegnamento della religione cattolica: 
      a)  gli  insegnanti  della  scuola  materna  e   della   scuola
elementare in servizio nell'anno scolastico 1985-86; 
      b)  gli  insegnanti  di  religione   cattolica   delle   scuole
secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento  della
religione cattolica l'insegnante di classe nelle  scuole  elementari,
che con l'anno scolastico 1985-86 abbiano cinque anni di servizio. 
    4.7.  Per  l'aggiornamento  professionale  degli  insegnanti   di
religione  in  servizio,  la  Conferenza  episcopale  italiana  e  il
Ministero della pubblica istruzione attuano le  necessarie  forme  di
collaborazione   nell'ambito   delle    rispettive    competenze    e
disponibilita', fatta salva la competenza delle regioni e degli  enti
locali a realizzare per gli insegnanti da  essi  dipendenti  analoghe
forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze  episcopali
regionali o con gli ordinari diocesani. 
  Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono che, se si
manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni, procederanno
alla stipulazione di una nuova intesa. 
  Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca  collaborazione  per
l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente intesa, nonche' a
ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero  difficolta'  di
interpretazione. 
  Le  Parti  si  daranno  reciproca  comunicazione,  rispettivamente,
dell'avvenuta emanazione e  dell'avvenuta  promulgazione  dell'intesa
nei propri ordinamenti. 
  Roma, addi' 14 dicembre 1985 
    

                               Il Ministro della pubblica istruzione
                                         Franca FALCUCCI

   Il Presidente
della Conferenza episcopale italiana
         Card. Ugo POLETTI