(Allegato)
 
                NORME DI SICUREZZA PER LA COSTRUZIONE 
              E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE E SIMILI 
 
  0. DEFINIZIONI. 
  Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni: 
  Altezza dei piani: e' l'altezza  libera  interna  tra  pavimento  e
soffitto; per i soffitti a volta l'altezza e' determinata dalla media
aritmetica tra l'altezza del piano  d'imposta  e  l'altezza  massima,
all'intradosso della volta; per i soffitti a  cassettoni  o  comunque
che presentano sporgenze di travi, l'altezza e'  la  media  ponderale
delle varie altezze riferite alle superfici in pianta. 
  Autofficina o officina di  riparazione  autoveicoli:  area  coperta
destinata  alle  lavorazioni  di  riparazione   e   manutenzione   di
autoveicoli. 
  Autorimessa: area coperta  destinata  esclusivamente  al  ricovero,
alla sosta e alla manovra degli autoveicoli con  i  servizi  annessi.
Non sono considerate autorimesse le  tettoie  aperte  almeno  su  due
lati. 
  Autosalone  o  salone  di  esposizione  autoveicoli:  area  coperta
destinata all'esposizione e alla vendita di autoveicoli. 
  Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta  e  alla  manovra
degli autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici. 
  Autoveicolo: veicolo o macchina  muniti  di  motore  a  combustione
interna. 
  Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita
e di superficie non superiore a 40 m² 
  Capacita' di parcamento: e' data dal  rapporto  tra  la  superficie
netta del locale e la superficie specifica di parcamento. 
  Piano di riferimento: piano della strada, via,  piazza,  cortile  o
spazio a cielo scoperto dal quale si accede. 
  Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli. 
  Rampa  aperta:  e'  la  rampa  aerata   almeno   ad   ogni   piano,
superiormente o  lateralmente,  per  un  minimo  del  30%  della  sua
superficie in pianta  con  aperture  di  aerazione  affacciantisi  su
spazio a cielo libero oppure su pozzi di luce o cavedi di  superficie
non inferiore a quella sopra definita e a distanza non inferiore a  m
3,5 da pareti, se finestrate, di edifici esterni  che  si  affacciano
sulla stessa rampa. 
  Rampa a prova di fumo:  rampa  in  vano  costituente  compartimento
antincendio avente  accesso  per  ogni  piano  -  mediante  porte  di
resistenza ai fuoco almeno RE predeterminata e dotata di congegno per
la chiusura automatica in caso di incendio - da spazio scoperto o  da
disimpegno aperto per almeno un lato su spazio scoperto. 
  Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche  e  di
carrozzerie, stazioni di lavaggio e di  lubrificazione,  esercizi  di
vendita di carburanti, uffici, guardiania, alloggio custode. 
  Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra  e
al parcamento di ogni autoveicolo. 
 
  1. GENERALITA'. 
  1.0. Scopo. 
  Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza,  intesi
a  perseguire  la  tutela  dell'incolumita'  delle   persone   e   la
preservazione dei beni contro i rischi d'incendio  e  di  panico  nei
luoghi destinati alla sosta,  al  ricovero,  all'esposizione  e  alla
riparazione  di  autoveicoli.  I  fini  di  cui  sopra  si  intendono
perseguiti con l'osservanza delle presenti norme. 
  1.1. Classificazione. 
  1.1.0 Le autorimesse e simili possono essere di tipo: 
  a) isolate: situate in edifici esclusivamente destinati a tale  uso
ed  eventualmente  adiacenti  ad  edifici  destinati  ad  altri  usi,
strutturalmente e funzionalmente separati da questi; 
  b) miste: tutte le altre. 
  1.1.1. In base all'ubicazione, i piani delle autorimesse  e  simili
si classificano in: 
  a) interrati: con il piano di parcamento a quota inferiore a quello
di riferimento; 
  b) fuori terra: con il piano di parcamento a quota non inferiore  a
quello di riferimento. Sono parimenti  considerate  fuori  terra,  ai
fini delle presenti norme, le autorimesse aventi piano di  parcamento
a quota inferiore a quello di riferimento, purche'  l'intradosso  del
solaio o il piano che determina l'altezza  del  locale  sia  a  quota
superiore a quella del piano di riferimento di almeno 0,6 m e purche'
le aperture di aerazione abbiano altezza non inferiore a 0,5 m. 
  1.1.2. In relazione alla configurazione delle  pareti  perimetrali,
le autorimesse e simili possono essere: 
  a) aperte: autorimesse munite di aperture perimetrali su  spazio  a
cielo libero che realizzano una percentuale di  aerazione  permanente
non inferiore al 60% della superficie delle pareti stesse e  comunque
superiore al 15% della superficie in pianta; 
  b) chiuse: tutte le altre. 
  1.1.3 In base alle caratteristiche  di  esercizio  e/o  di  uso  le
autorimesse e simili si distinguono in: 
  a) sorvegliate: quelle che sono provviste di sistemi automatici  di
controllo ai fini antincendi ovvero provvisti di sistema di vigilanza
continua almeno durante l'orario di apertura; 
  b.) non sorvegliate: tutte le altre. 
  1.1.4  In  base  alla  organizzazione  degli   spazi   interni   le
autorimesse e simili si suddividono in: 
  a) a box; 
  b) a spazio aperto. 
  1.2.0. Le presenti norme si  applicano  alle  autorimesse  ed  alle
attivita' indicate al precedente punto 1.0, di nuova istituzione o in
caso di modifiche che comportino variazioni di classificazione  o  di
superficie, in piu' o in meno, superiori al 20% della  superficie  in
pianta o comunque eccedente i 180 m². 
  Per le autorimesse esistenti  o  in  corso  di  esecuzione  possono
essere  applicate  le  disposizioni   in   vigore   alla   data   del
provvedimento amministrativo comunale di autorizzazione a costruire. 
  E' in facolta' del richiedente applicare le  presenti  norme  anche
per quelle esistenti. 
  Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e
per quelle a box, purche' ciascuno di questi abbia accesso diretto da
spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di  cui  al
successivo punto 2, anziche' quelle di cui al punto 3. 
  L'indicazione  circa  il  numero  massimo  di  autoveicoli  che  si
intendono  ricoverare  deve  risultare  da   apposita   dichiarazione
rilasciata sotto la responsabilita' del titolare del diritto  all'uso
del locale, al quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di
cui al punto 2. 
 
  2. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA' DI PARCAMENTO NON SUPERIORE A  NOVE
AUTOVEICOLI. 
  2.1. Autorimesse del tipo misto con numero di veicoli non superiore
a nove: 
  le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere  almeno
del tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60; 
  le eventuali comunicazioni  ammissibili  con  i  locali  a  diversa
destinazione, facenti parte dell'edificio nel  quale  sono  inserite,
devono  essere  protette  con  porte  metalliche  piene  a   chiusura
automatica; sono comunque  vietate  le  comunicazioni  con  i  locali
adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive e/o infiammabili; 
  la superficie di aerazione naturale  complessiva  deve  essere  non
inferiore a 1/30 della superficie in pianta del locale; 
  l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri; 
  l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata  con
strutture almeno del tipo REI 30; 
  ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e  in
basso di superficie non  inferiore  a  1/100  di  quella  in  pianta;
l'aerazione puo' avvenire anche  tramite  aperture  sulla  corsia  di
manovra, eventualmente realizzate nel serramento di chiusura del box. 
  2.2. Autorimesse del tipo isolato con  numero  di  autoveicoli  non
superiore a nove: 
  le strutture verticali e orizzontali devono essere  realizzate  con
materiali non combustibili; 
  la superficie di aerazione naturale deve  essere  non  inferiore  a
1/30 della superficie in pianta; 
  l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata  con
strutture realizzate con materiali non combustibili; 
  ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e  in
basso di superficie non  inferiore  a  1/100  di  quella  in  pianta;
l'aerazione puo' avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra. 
  L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m. 
  2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi  su  spazio  a
cielo libero anche con numero di box superiore a nove. 
  Tali autorimesse devono essere realizzate  come  da  punto  2.1  se
miste e 2.2 se isolate. 
  2.4. Nelle autorimesse a box, purche' di volume netto per ogni  box
non inferiore a 40 m³, e' consentito  l'utilizzo  di  dispositivi  di
sollevamento per il ricovero di non piu' di due autoveicoli. 
 
  3. AUTORIMESSE AVENTI CAPACITA'  DI  PARCAMENTO  SUPERIORE  A  NOVE
AUTOVEICOLI. 
  3.0. Non e' consentito  destinare  ad  autorimessa  locali  situati
oltre il sesto piano interrato o il settimo fuori terra. 
  3.1. Isolamento. 
  Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono  essere  separate  da
edifici adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI  120.  E'
consentito che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se
l'autorimessa  e'  protetta  da   impianto   fisso   di   spegnimento
automatico. 
  Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da  impianto
fisso di  spegnimento  automatico,  non  devono  essere  direttamente
sottostanti ad aperture di locali destinati ad attivita'  di  cui  ai
punti 83, 84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. 
  3.2. Altezza dei piani. 
  L'altezza dei piani non puo' essere inferiore a 2,4 m con un minimo
di 2 m sotto trave. Per gli autosilo e' consentita un'altezza di  1,8
m. 
  3.3. Superficie specifica di parcamento. 
  La superficie specifica di parcamento non puo' essere inferiore a: 
  20 m² per autorimesse non sorvegliate; 
  10 m² per autorimesse sorvegliate e autosilo. 
  Nelle autorimesse a box purche' di volume netto, per ogni box,  non
inferiore  a  40  m³  e'  consentito  l'utilizzo  di  dispositivi  di
sollevamento per il ricovero di non piu' di due autoveicoli. 
  3.4. Fino a  quando  non  saranno  state  emanate  le  norme  sulla
resistenza al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2
febbraio  1974,  n.  64,  dovranno  essere  osservate   le   seguenti
disposizioni: 
  3.4.1. Strutture dei locali. 
  I locali destinati ad  autorimessa  devono  essere  realizzati  con
strutture non separanti non combustibili di tipo R 90. 
  Le strutture di separazione con altre parti dello  stesso  edificio
devono essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli  autosili  non
inferiore a REI 180. 
  Le strutture di separazione con  locali  di  edifici  destinati  ad
attivita' di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84,
85, 86, 87, 89, 90 e 91 di cui al decreto  ministeriale  16  febbraio
1982 devono essere almeno di tipo REI 180. 
  Per le autorimesse di tipo isolato  e  gli  autosilo  le  strutture
orizzontali  e  verticali  non  di  separazione  possono  essere  non
combustibili. 
  3.5. Comunicazioni. 
  3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni  con
locali destinati  ad  attivita'  di  cui  al  punto  77  del  decreto
ministeriale 16 febbraio 1982. 
  3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e  non  oltre  il
secondo interrato possono comunicare con locali di attivita' ad altra
destinazione non elencate nel decreto ministeriale 16  febbraio  1982
e/o fabbricati di civile  abitazione  e  di  altezza  antincendi  non
superiore a 32 m a mezzo di aperture con porte di tipo almeno RE  120
munite di congegno di autochiusura. 
  Le  autorimesse  private  fino  a  quindici   autovetture   possono
comunicare con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a
24 m a mezzo aperture munite di  porte  metalliche  piene  dotate  di
congegno di autochiusura. 
  Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre  il  secondo
interrato possono comunicare con locali destinati ad altra  attivita'
attraverso disimpegno, anche non aerato; avente porte di tipo  almeno
RE 60 munite di congegno di autochiusura con  esclusione  dei  locali
destinati ad attivita' di cui ai punti I, 2, 3, 4, 5, 7, IO, 12,  13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21. 22; 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,  30;  31,
32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76, 78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90  e
91 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982. 
  Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre  il  secondo
interrato possono comunicare attraverso  filtri,  come  definiti  dal
decreto ministeriale 30 novembre 1983, con locali destinati  a  tutte
le altre attivita' con l'esclusione di quelle di cui ai punti  1,  2,
3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23,  24,  25,
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80. 
  3.5.3. Le autorimesse possono  comunicare  attraverso  filtri  come
definito  dal  decreto  ministeriale  30  novembre  1983  con  locali
destinati ad attivita' di cui al  decreto  ministeriale  16  febbraio
1982 con l'esclusione delle attivita' di cui ai punti 1, 2, 3, 4,  5,
7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,  25,  26,  27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83. 
  3.5.4. Gli autosilo  non  possono  avere  comunicazione  con  altri
locali. 
  3.6. Sezionamenti: 
  3.6.1. Compartimentazione. 
  Le autorimesse devono essere suddivise, di norma, per  ogni  piano,
in compartimenti di superficie non eccedente  quelle  indicate  nella
seguente tabella: 
                  FUORI TERRA                  SOTTERRANEE  
  ----------------------------------- ------------------------------- 
  PIANO       Miste       Isolate          Miste        Isolate 
          aperte chiuse aperte chiuse   aperte chiuse aperte chiuse 
  terra    7500   5000  10000   7500      
  primo    5500   3500   7500   5500     5000   2500   7000   3000 
  secondo  5500   3500   7500   5500     3500   2000   5500   2500 
  terzo    3500   2500   5500   3500     2000   1500   3500   2000 
  quarto   3500   2500   5500   3500     1500          2500   1500 
  quinto   2500          5000   2500     1500          2000   1500 
  sesto    2500          5000            1500          2000   1500 
  settimo  2000          4000            1500 
  Un compartimento puo' essere anche  costituito  da  piu'  piani  di
autorimessa, a condizione  che  la  superficie  complessiva  sia  non
superiore al 50% di quella risultante  dalla  somma  delle  superfici
massime consentite per i singoli piani della precedente tabella e che
la superficie del singolo piano non sia eccedente  quella  consentita
da quello piu elevato per le autorimesse sotterranee o piu' basso per
quelle fuori terra ne' che le singole superfici per piano eccedano il
75% di quelle previste dalla tabella. 
  Limitatamente alle autorimesse situate  al  piano  terra,  primo  e
secondo interrato e  primo,  secondo,  terzo  e  quarto  fuori  terra
chiuse, le superfici indicate possono  raddoppiarsi  in  presenza  di
impianti fissi di spegnimento automatico; oltre il secondo  interrato
e oltre il quarto piano fuori  terra  le  autorimesse  chiuse  devono
sempre essere protette da impianto fisso di spegnimento automatico. 
  Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte  sino  al  quinto
piano fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate  in
presenza di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto
piano  dette  autorimesse  devono  essere  sempre  protette  da  tali
impianti. 
  Le  pareti  di  suddivisione  fra  i  compartimenti  devono  essere
realizzate con  strutture  di  tipo  almeno  REI  90;  e'  consentito
realizzare,  attraverso  le  pareti  di  suddivisione,  aperture   di
comunicazione munite di porte almeno REI 90, a chiusura automatica in
caso di incendio. 
  3.6.2. I passaggi trai piani dell'autorimessa, le  rampe  pedonali,
le scale, gli ascensori, gli  elevatori,  devono  essere  esterni-  o
racchiusi in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo
almeno REI 120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste  di
autochiusura. 
  3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il  facile  movimento
degli autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore a 4,5 m e a 5
m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia. 
  3.7. Accessi. 
  3.7.0. Ingressi. 
  Gli ingressi alle autorimesse  devono  essere  ricavati  su  pareti
attestate su vie, piazze pubbliche o private,  o  su  spazi  a  cielo
scoperto. 
  Se  l'accesso  avviene  tramite  rampa,   si   considera   ingresso
l'apertura in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta. 
  3.7.1. Per gli autosilo deve  essere  previsto  un  locale  per  il
ricevimento degli autoveicoli. Tale locale, di dimensioni minime  4,5
x  5,5  m,  deve  avere   le   stesse   caratteristiche   costruttive
dell'autosilo. 
  3.7.2. Rampe. 
  Ogni compartimento deve essere servito  da  almeno  una  coppia  di
rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna non inferiore a  3
m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza non inferiore a
4,5 m. 
  Per le autorimesse sino a quindici autovetture  e'  consentita  una
sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m. 
  Diversi compartimenti, realizzati  anche  su  piu'  piani,  possono
essere serviti da unica rampa o da unica  coppia  di  rampe  a  senso
unico di marcia come sopra descritto purche' le rampe siano aperte  o
a prova di fumo. 
  Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con  un  raggio
minimo di  curvatura  misurato  sul  filo  esterno  della  curva  non
inferiore a 8,25 m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per
rampe a senso unico di marcia. 
  3.8. Pavimenti. 
  3.8.0. Pendenza. 
  I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il convogliamento
in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo per la
separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue. 
  3.8.1. La  pavimentazione  deve  essere  realizzata  con  materiali
antisdrucciolevoli ed impermeabili. 
  3.8.2. Spandimento di liquidi. 
  Le soglie dei vani di comunicazione fra i compartimenti  e  con  le
rampe di accesso devono avere un livello  lievemente  superiore  (3-4
cm) a quello  dei  pavimenti  contigui  per  evitare  spargimento  di
liquidi da un compartimento all'altro. 
  3.9. Ventilazione. 
  3.9.0. Ventilazione naturale. 
  Le autorimesse devono essere munite  di  un  sistema  di  aerazione
naturale  costituito  da  aperture  ricavate  nelle  pareti  e/o  nei
soffitti e disposte  in  modo  da  consentire  un  efficace  ricambio
dell'aria ambiente, nonche' lo smaltimento del calore e dei  fumi  di
un eventuale incendio. 
  Al fine di assicurare una  uniforme  ventilazione  dei  locali,  le
aperture di aerazione devono essere  distribuite  il  piu'  possibile
uniformemente e a distanza reciproca non superiore a 40 m. 
  3.9.1. Superficie di ventilazione. 
  Le aperture di aerazione naturale devono avere una  superficie  non
inferiore ad 1/25 della superficie in pianta del  compartimento.  Nei
casi nei quali non e' previsto l'impianto di  ventilazione  meccanica
di cui al successivo punto, una frazione di  tale  superficie  -  non
inferiore a 0,003 m' per metro quadrato di pavimento  -  deve  essere
completamente priva di serramenti. 
  Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano. 
  Per autorimesse sotterranee la ventilazione puo'  avvenire  tramite
intercapedini e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine,  per
consentire l'indipendenza  della  ventilazione  per  piano,  si  puo'
ricorrere al sezionamento verticale o all'uso  di  canalizzazioni  di
tipo «shunt». 
  Per le autorimesse  suddivise  in  box  l'aerazione  naturale  deve
essere  realizzata  per  ciascun  box.  Tale  aerazione  puo'  essere
ottenuta con canalizzazioni verso  l'esterno  o  con  aperture  anche
sulla corsia di manovra, prive di  serramenti  e  di  superficie  non
inferiore ad 1/100 di quella in pianta del box stesso. 
  3.9.2. Ventilazione meccanica. 
  Il sistema di aerazione  naturale  deve  essere  integrato  con  un
sistema  di  ventilazione  meccanica  nelle  autorimesse  sotterranee
aventi numero di  autoveicoli  per  ogni  piano  superiore  a  quello
riportato nella seguente tabella: 
  Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee: 
  primo piano 125; 
  secondo piano 100; 
  terzo piano 75; 
  oltre il terzo piano 50. 
  Per le autorimesse  fuori  terra  di  tipo  chiuso  il  sistema  di
aerazione naturale va integrato con impianto di  aerazione  meccanica
nei piani aventi numero di autoveicoli superiori a 250. 
  3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche. 
  La portata dell'impianto di ventilazione meccanica deve essere  non
inferiore a tre ricambi orari. 
  Il sistema di ventilazione meccanica deve essere  indipendente  per
ogni piano ed azionato con comando manuale o automatico, da  ubicarsi
in prossimita' delle uscite. 
  L'impianto deve essere azionato nei periodi di  punta,  individuati
dalla contemporaneita' della messa in moto di un  numero  di  Veicoli
superiore ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose  segnalate
da indicatori opportunamente predisposti. 
  L'impianto di ventilazione  meccanica  puo'  essere  Sostituito  da
camini indipendenti per ogni piano o di tipo «shunt»  aventi  sezione
non inferiore a 0,2 m² per ogni 100 m² di superficie. 
  I camini devono immettere nell'atmosfera  a  quota  superiore  alla
copertura del fabbricato. 
  Nelle autorimesse di capacita' superiore a cinquecento  autoveicoli
deve essere installato un doppio impianto di ventilazione  meccanica,
per l'immissione e per  l'estrazione,  comandato  manualmente  da  un
controllore sempre presente, o automaticamente da apparecchiature  di
rivelazione continua di miscele infiammabili di CO. 
  Il numero e l'ubicazione  degli  indicatori  di  CO  e  di  miscele
infiammabili devono essere scelti opportunamente  in  funzione  della
superficie e della geometria degli ambienti  da  proteggere  e  delle
condizioni locali  della  ventilazione  naturale;  comunque  il  loro
numero non puo' essere inferiore a due per ogni tipo di  rivelazione.
Gli indicatori devono essere inseriti in sistemi di  segnalazione  di
allarme  e,  ove   necessario   di   azionamento   dell'impianto   di
ventilazione. 
  Il sistema deve entrare in funzione quando: 
  a) un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni
di CO superiori a 100 p.p.m; 
  b) due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei  delle
concentrazioni di CO superiori a 50 p.p.m; 
  c) uno o piu' indicatori rivelano valori  delle  concentrazioni  di
miscele  infiammabili  eccedenti  il  20%  del  limite  inferiore  di
infiammabilita'. 
  Per  le  autorimesse  aventi  numero  di  autoveicoli  inferiore  a
cinquecento e' sufficiente l'installazione di indicatori  di  miscele
infiammabili. 
  3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione
naturale pari ad 1 m² ogni 200 m²  di  volume.  In  quelli  interrati
deve, invece, prevedersi una ventilazione meccanica  pari  ad  almeno
tre ricambi ora ed un impianto di smaltimento dei fumi con camini  di
superfici pari al 2% delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1
oltre la copertura degli edifici compresi nel  raggio  di  m  10  dai
camini stessi. 
  3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza. 
  3.10.0. Densita' di affollamento. 
  La densita' di affollamento va calcolata in base alla  ricettivita'
massima; ai fini del calcolo, essa non  dovra'  comunque  essere  mai
considerata inferiore ad una persona per ogni  10  m²  di  superficie
lorda  di  pavimento  (0,1  persone/m²)  per   le   autorimesse   non
sorvegliate e una persona per ogni 100  m²  di  superficie  lorda  di
pavimento (0,01 persone/m²) per le autorimesse sorvegliate. 
  3.10.1. Capacita' di deflusso: 
  1) 50 per il piano terra; 
  2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra; 
  3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato. 
  3.10.2. Vie di uscita. 
  Le autorimesse devono essere provviste di un sistema organizzato di
vie di uscita per il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso
l'esterno o in luogo sicuro in caso di  incendio  o  di  pericolo  di
altra natura. 
  Per le autorimesse interrate le vie  di  uscita  possono  terminare
sotto grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno. 
  3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita. 
  Le vie di uscita devono essere dimensionate in funzione del massimo
affollamento ipotizzabile sulla base di quanto specificato in  3.10.0
e 3.10.1. 
  3.10.4. Larghezza delle vie di uscita. 
  La larghezza delle vie di uscita deve essere multipla del modulo di
uscita e non inferiore a due moduli (1,2 m). 
  Nel caso di due o piu' uscite, e' consentito che una  uscita  abbia
larghezza  inferiore  a  quella  innanzi  stabilita  e  comunque  non
inferiore a 0,6 m. 
  La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita  nel  punto
piu' stretto dell'uscita. 
  La larghezza totale delle uscite (per ogni  piano)  e'  determinata
dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la  capacita'
di deflusso. 
  Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli
ingressi carrabili. 
  3.10.5. Ubicazione delle uscite. 
  Le uscite sulla strada pubblica o in  luogo  sicuro  devono  essere
ubicate in modo da essere raggiungibili con percorsi inferiori a 40 m
o  50  se  l'autorimessa  e'  protetta  da  impianto  di  spegnimento
automatico. 
  3.10.6. Numero delle uscite. 
  Il numero delle uscite non deve essere (per ogni piano) inferiore a
due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente contrapposti. 
  Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo
di esodo e' inferiore a 30 m  il  numero  delle  uscite  puo'  essere
ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso  purche'
sicuramente fruibile ai fini dell'esodo. 
  3.10.7. Scale - Ascensori. 
  Per le autorimesse situate in  edifici  aventi  altezza  antincendi
maggiore di 32 m, le scale e gli ascensori devono essere a  prova  di
fumo, mentre  per  le  autorimesse  situate  in  edifici  di  altezza
antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori  di  tipo
protetto. 
  3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova  di  fumo
raggiungibili con percorrenze interne non  superiori  a  60  m.  Tali
scale devono essere  raggiungibili  dalle  singole  celle  prevedendo
passaggi liberi, sul lato opposto dell'ingresso macchina,  di  almeno
90 cm oltre l'ingombro degli autoveicoli. 
 
  4. IMPIANTI TECNOLOGICI. 
  4.1. Impianti di riscaldamento. 
  Il riscaldamento delle autorimesse puo' essere realizzato con: 
  radiatori o aerotermi alimentati ad acqua  calda,  surriscaldata  o
vapore; 
  impianti ad aria calda; e' ammesso il ricircolo dell'aria  ambiente
se l'autorimessa e' destinata al ricovero  di  soli  autoveicoli  del
tipo Diesel; 
  generatori  ad  aria  calda   a   scambio   diretto;   e'   ammessa
l'installazione dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa
e' destinata al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel. 
 
  5. IMPIANTI ELETTRICI. 
  5.1. Nei  locali  destinati  ad  autorimessa,  alla  vendita,  alla
riparazione  di  autoveicoli,  gli  impianti  e  le   apparecchiature
elettriche  devono  essere  realizzate  in  conformita'   di   quanto
stabilito dalla legge 1° marzo 1968, n. 186. 
  5.2. Le autorimesse di capacita' superiore a trecento autoveicoli e
autosilo, devono  essere  dotate  di  impianti  di  illuminazione  di
sicurezza alimentati da sorgente di energia  indipendente  da  quella
della rete di illuminazione normale. In particolare,  detti  impianti
di   illuminazione   di   sicurezza   devono   avere   le    seguenti
caratteristiche: 
  1) inserimento automatico ed immediato non appena venga  a  mancare
l'illuminazione normale; 
  2) intensita' di illuminazione necessaria  allo  svolgimento  delle
operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux. 
 
  6. MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI. 
  6.1. Impianti idrici antincendio. 
  6.1.0. Caratteristiche. 
  Nelle autorimesse fuori terra ed al primo  interrato  di  capacita'
superiore a cinquanta autoveicoli deve essere installato come  minimo
un idrante ogni cinquanta autoveicoli o frazione. 
  In quelle oltre il primo interrato di capacita' superiore a  trenta
autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta
autoveicoli o frazione. 
  Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalita' appresso
indicate. 
  Gli impianti idrici antincendio devono  essere  costituiti  da  una
rete di tubazioni' preferibilmente ad anello, con  montanti  disposti
nelle gabbie delle scale o  delle  rampe;  da  ciascun  montante,  in
corrispondenza di ogni piano dell'autorimessa, deve  essere  derivata
con tubazione di diametro interno non inferiore a DN  40  un  idrante
UNI 45 presso ogni uscita. 
  Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il  quarto
fuori terra, se chiuse, e oltre  il  quinto  piano  fuori  terra,  se
aperte, e gli autosilo, devono essere  sempre  protette  da  impianto
fisso di spegnimento automatico. 
  6.1.1. Custodia degli idranti. 
  La custodia deve essere installata in un punto ben  visibile.  Deve
essere munita di sportello in vetro trasparente, deve avere larghezza
ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m e  0,55  m  ed  una
profondita' che consenta di tenere, a sportello chiuso, manichette  e
lancia permanentemente collegate. 
  6.1.2. Tubazione flessibile e lance. 
  La tubazione flessibile deve essere  costituita  da  un  tratto  di
tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta di raggiungere col
getto ogni punto dell'area protetta. 
  6.1.3. Tubazioni fisse. 
  La rete idrica deve essere eseguita con tubi  di  ferro  zincato  o
materiali  equivalenti  protetti  contro  il  gelo  e   deve   essere
indipendente dalla rete dei servizi sanitari. 
  6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da
garantire  al  bocchello  della   lancia,   nelle   condizioni   piu'
sfavorevoli di altimetria e di distanza, una portata non inferiore  a
120 litri al minuto primo e una pressione di almeno 2 bar. L'impianto
deve  essere  dimensionato  per  una   portata   totale   determinata
considerando la probabilita' di contemporaneo funzionamento  del  50%
degli idranti e, per ogni  montante,  degli  idranti  di  almeno  due
piani. 
  6.1.5. Alimentazione dell'impianto. 
  L'impianto  deve  essere  alimentato  normalmente   dall'acquedotto
cittadino. Puo' essere alimentato anche da riserva idrica  costituita
da un serbatoio con apposito impianto di pompaggio idoneo a conferire
in permanenza alla rete  le  caratteristiche  idrauliche  di  cui  al
precedente  punto.  Tale  soluzione  dovra'  essere  sempre  adottata
qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuita',  nelle
24 ore, l'erogazione richiesta. 
  6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco. 
  L'impianto deve  essere  tenuto  costantemente  sotto  pressione  e
munito di attacco per il collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco,
da installarsi in un punto ben visibile e facilmente  accessibile  ai
mezzi stessi. 
  6.1.7. Capacita' della riserva idrica. 
  La riserva idrica deve avere una capacita' tale  da  assicurare  il
funzionamento dell'impianto per 30 minuti primi  alle  condizioni  di
portata e di pressione prescritte in precedenza. 
  6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico  devono  essere
del tipo a pioggia (sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure  del
tipo ad erogatore aperto per erogazione di acqua/schiuma. 
  6.2. Mezzi di estinzione portatili. 
  Deve essere prevista  l'installazione  di  estintori  portatili  di
«tipo approvato» per fuochi delle classi «A», «B» e «C» con capacita'
estinguente non inferiore a «21 A» e «89 B». 
  Il numero di estintori deve essere il  seguente:  uno  ogni  cinque
autoveicoli per i primi venti autoveicoli; per i  rimanenti,  fino  a
duecento autoveicoli, uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno
ogni venti autoveicoli. 
  Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque
in posizione ben visibile e di facile accesso. 
 
  7. AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE E ALL'APPERTO SU SUOLI PRIVATI. 
  7.1.  Devono  essere  isolate  mediante  interposizione  di   spazi
scoperti di larghezza  non  inferiore  a  1,5  m  lungo  i  lati  ove
affacciano le aperture di fabbricati perimetrali. 
  7.2. Pavimenti. 
  7.2.0. Pendenza.  Per  le  autorimesse  ubicate  sulle  terrazze  i
pavimenti devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0. 
  7.2.1. Pavimentazione. 
  Per le autorimesse ubicate sulle terrazze  la  pavimentazione  deve
essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili. 
  7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza. 
  Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono  essere  provviste  di
scale raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m, atte ad assicurare
il deflusso delle persone verso luoghi sicuri in caso di  incendio  o
di pericolo di altra natura. 
  7.4. Impianti idrici antincendio. 
  Per le autorimesse  sulle  terrazze  deve  essere  installato  come
minimo un idrante ogni cento autoveicoli o frazione. 
 
  8. SERVIZI ANNESSI. 
  8.1. Generalita'. 
  E' consentito destinare parti della  superficie  dei  locali  delle
autorimesse a: 
  a) officine di riparazione annesse; 
  b) stazione di lavaggio e lubrificazione; 
  c) uffici, guardianie, alloggio custode. 
  8.1.0 Officine di riparazione. 
  Le officine di riparazione annesse con lavorazione a freddo possono
essere situate all'interno dell'autorimessa, possibilmente in  locali
separati, con porte di comunicazione metalliche piene. 
  La superficie occupata dalle officine  annesse  non  puo'  comunque
essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa: 
  Le officine annesse possono essere ubicate al  piano  terra,  primo
piano sotterraneo o ai piani fuori terra. 
  Le officine di riparazione annesse con  lavorazioni  che  prevedono
l'uso di fiamme libere o di sostanze infiammabili,  purche'  limitate
ad un solo posto di  saldatura  e  di  verniciatura,  possono  essere
situate all'interno delle autorimesse, alle seguenti condizioni: 
  a) devono essere ubicate al piano terra; 
  b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30  e  avere
anche un accesso indipendente dall'autorimessa; 
  c) devono essere provviste di impianto di ventilazione  locale  sul
posto di verniciatura; 
  d) le operazioni  di  saldatura  non  possono  essere  eseguite  in
contemporaneita' con le operazioni di verniciatura, a meno  che,  per
questa   ultima   operazione   sia   predisposta   apposita    cabina
ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente; 
  e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50  kg,  deve  essere
conservata in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico. 
  8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione. 
  Le stazioni di lavaggio e  lubrificazione  possono  essere  situate
all'interno delle autorimesse. I lubrificanti, in recipienti  chiusi,
per un quantitativo massimo di 2  m³,  devono  essere  depositati  in
apposito locale, munito  di  porta  metallica  e  soglia  di  accesso
rialzata di 0,2 m. 
  8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggio custode. 
  E' consentita l'ubicazione di uffici e guardianie all'interno delle
autorimesse provvisti anche di accessi indipendenti da  quelli  delle
autorimesse stesse. 
  L'alloggio del custode  dovra'  essere  completamente  isolato  dai
locali dell'autorimessa, salvo eventualmente un collegamento  tramite
porta di tipo REI 60. 
 
  9. AUTOSALONI. 
  Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere  applicate
le presenti norme quando il numero di  autoveicoli  sia  superiore  a
trenta. 
 
  10. NORME DI ESERCIZIO. 
  10.1. Nell'autorimessa e' vietato: 
  a) usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0; 
  b) depositare sostanze infiammabili o  combustibili,  salvo  quanto
previsto in 8.1.0 e 8.1.1; 
  c) eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in
8.1.0; 
  d) parcheggiare autoveicoli con perdite anormali  di  carburanti  o
lubrificanti. 
  10.2. Entro l'autorimessa e' proibito fumare. 
  Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili. 
  10.3. Nelle autorimesse si applicano le vigenti disposizioni  sulla
segnaletica di sicurezza di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale n.  218  del  10
agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi. 
  10.4. Negli autosilo non e' consentito l'accesso alle  persone  non
addette. L'autoveicolo deve essere consegnato  al  personale  addetto
che provvede alla successiva riconsegna in prossimita' dell'ingresso. 
  10.5. I pavimenti devono essere periodicamente lavati e  i  sistemi
di raccolta delle acque  di  lavaggio  devono  essere  ispezionati  e
puliti. 
  10.6. Il parcamento di autoveicoli alimentati a gas avente densita'
superiore a quella dell'aria e' consentito soltanto nei  piani  fuori
terra, non comunicanti con piani interrati. 
  10.7. Al fine del mantenimento dell'affidabilita' degli impianti di
rivelazione e spegnimento dovra' essere previsto  il  loro  controllo
almeno ogni sei mesi da parte di personale qualificato. 
 
  11. NORME TRANSITORIE. 
  Per le autorimesse esistenti alla data di  entrata  in  vigore  del
decreto  ministeriale  20  novembre  1981  e'  consentito  che   ogni
compartimento sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore
a 3 m purche' munita di dispositivo per la sua utilizzazione a  senso
unico. 
  12. DEROGHE. 
  Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali
esigenze di servizio non  fosse  possibile  adottare  qualcuna  delle
prescrizioni prima indicate, il Ministero  dell'interno,  sentita  la
commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili,  si
riserva la facolta' di concedere deroghe  sempre  che  l'adozione  di
particolari accorgimenti tecnici possa conferire alle autorimesse  un
grado di sicurezza non inferiore a quello ottenibile con l'attuazione
integrale delle presenti norme.