(all. 1 - art. 1)
                             CONVENZIONE
   Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana;
   Visto  il  testo  unico  delle leggi costituzionali concernenti lo
statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del
Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme
di attuazione approvate con decreto del Presidente  della  Repubblica
1› novembre 1973, n. 691;
   Visto  il  testo  unico  delle  diposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
   Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103;
   Vista  la convenzione per la concessione alla RAI Radiotelevisione
italiana S.p.a. del servizio di  diffusione  circolare  di  programmi
radiofonici  e  televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del
Presidente della Repubblica 10 agosto  1981,  n.  521,  in  prosieguo
denominata "convenzione principale";
   Sentito   il   Consiglio  superiore  tecnico  delle  poste,  delle
telecomunicazioni e dell'automazione;
   Tra  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n.
80407020587 nella persona dell'on. Giuliano Amato, Sottosegretario di
Stato  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  e la RAI -
Radiotelevisione italiana S.p.a. -  codice  fiscale  n.  00709370589,
societa'  di  interesse  nazionale  con  sede  sociale  in Roma nella
persona del presidente dott. Enrico Manca e  del  direttore  generale
dott. Biagio Agnes - si conviene e stipula quanto appresso:
                               Art. 1.
   Ai  sensi dell'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n.
103, la RAI si impegna a continuare la diffusione per i cittadini  di
lingua tedesca nella provincia di Bolzano di:
    n.  4.090  ore  annuali  di  trasmissioni  radiofoniche in lingua
tedesca;
    n.  550 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca.
   La  RAI  si  impegna  altresi'  a continuare la trasmissione per i
cittadini di lingua ladina delle Valli Badia, Gardena e Fassa  di  n.
150 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina nonche'
ad effettuare n. 26 ore  annuali  di  trasmissioni  televisive  nella
medesima lingua.
                               Art. 2.
   I  programmi  oggetto  della  presente convenzione saranno diffusi
attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli  articoli
9 e 10 della convenzione principale saranno successivamente attivati.
                               Art. 3.
   I  programmi  dovranno  avere  contenuto  informativo,  artistico,
culturale, educativo e ricreativo. I programmi  informativi  dovranno
essere formulati in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103.
   I  programmi artistici, culturali, educativi e ricreativi dovranno
essere formulati, in osservanza della legge 14 aprile 1975,  n.  103,
ai   sensi   dell'art.   8,  n.  4  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  31  agosto  1972,  n.  670,  e  delle norme di attuazione
approvate con decreto del Presidente  della  Repubblica  1›  novembre
1973, n. 691.
   Per  la  distribuzione  giornaliera  delle  trasmissioni e per gli
orari relativi saranno osservate le norme della citata legge n. 103 e
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 691.
   La  RAI  -  Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare
alla Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  al  termine  di  ogni
trimestre   una  relazione  in  forma  sintetica  sul  contenuto  dei
programmi trasmessi nel trimestre che si e' chiuso.
                               Art. 4.
   A  titolo  di  rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di
cui all'art. 1 la RAI percepira' per ciascuna ora di trasmissione  le
somme seguenti:
    produzione TV a colori in lingua tedesca L. 13.493.000;
    produzione radiofonica in lingua tedesca L. 848.000;
    produzione radiofonica in lingua ladina L. 1.655.000;
    produzione TV a colori in lingua ladina L. 31.731.000.
   La  RAI  rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una
fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti  legali
corredata della distinta dei programmi effettuati.
   Ai  fini  della  liquidazione  della  fattura di cui al precedente
comma  il  commissario  di  Governo  della   provincia   di   Bolzano
trasmettera'   alla   Presidenza   del  Consiglio  una  dichiarazione
attestante la effettiva trasmissione  dei  programmi  previsti  dalla
presente convenzione. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti
ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975,
n. 103.
                               Art. 5.
   La  RAI e' altresi' impegnata a realizzare le seguenti prestazioni
aggiuntive:
   a) Trasmissioni televisive in lingua tedesca:
    trasferimento   da  Roma  a  Bolzano  della  messa  in  onda  del
telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) per la parte locale;
    ampliamento   da   6'   a  10'  della  durata  giornaliera  delle
trasmissioni del suddetto telegiornale, per la parte locale;
    elettronificazione totale dei mezzi di produzione della sede;
    trasferimento  da  Roma  a  Bolzano  delle  attivita' relative ai
programmi televisivi di acquisto;
    aumento della produzione dei programmi televisivi in misura di 25
ore annue, con una riduzione di pari entita' dei programmi televisivi
acquistati  da  terzi  in  modo  che  il  totale delle ore annuali di
trasmissioni televisive in lingua tedesca resti fissato  in  550  ore
annuali.
   b) Trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca:
    aumento  di  626  ore  annue  delle  trasmissioni radiofoniche in
lingua tedesca previste all'art. 1 della presente convenzione;
    stereofonizzazione  delle  trasmissioni  radiofoniche  in  lingua
tedesca.
   c) Trasmissioni radiofoniche in lingua ladina:
    aumento di 85 ore annue delle trasmissioni radiofoniche in lingua
ladina previste all'art. 1 della presente convenzione.
   A  titolo  di  rimborso  degli  oneri  derivanti  alla RAI per gli
adempimenti delle prestazioni indicate nel presente articolo  la  RAI
percepira' le seguenti somme:
    per  le  attivita'  inerenti le trasmissioni televisive in lingua
tedesca di cui al punto a): lire 1.515 milioni di lire annue;
   per  le  attivita' inerenti le trasmissioni radiofoniche in lingua
tedesca di cui al punto b): lire 230 milioni di lire annue;
    per  le attivita' inerenti le trasmissioni radiofoniche in lingua
ladina di cui al punto c): lire 137 milioni di lire annue.
   I  suddetti  rimborsi  globali  di spesa sono soggetti a revisione
annuale dal 1› gennaio 1985 applicando i criteri di cui al successivo
art. 6 della presente convenzione.
                               Art. 6.
   I  costi  orari  di  cui all'art. 4 sono soggetti a revisione ed a
tale  effetto  si  conviene  prendere  come  base  i  conteggi  delle
eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti:
    per  i  costi delle prestazioni di personale e professionali, che
vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo,  il
numero   indice   mensile   dei   tassi   delle  retribuzioni  minime
contrattuali  nell'industria  -  impiegati  -  esclusi  gli   assegni
familiari;
    per   il   costo   dei   materiali   di  esercizio,  che  vengono
concordemente valutati pari al 40% del  costo  complessivo,  l'indice
mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli.
   Gli   indici   saranno   dedotti   dai   bollettini   ISTAT  o  da
certificazioni dell'Istituto medesimo.
   Qualora  nel  mese  di  dicembre  1984  i costi abbiano subi'to in
relazione a variazioni di uno o  entrambi  i  parametri  (indice  del
mese)  oscillazioni  in  piu'  o  in  meno  uguali  o superiori al 5%
rispetto al mese di dicembre 1983, base di allineamento dei costi  di
convenzione  e  base  per  la  revisione  dei  costi,  si  procedera'
all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 4 con  effetto  dal
1›  gennaio  1985. Analogamente si procedera' per l'aggiornamento dei
costi al 1› gennaio dei successivi anni di validita'  della  presente
convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi
di dicembre.
   La  RAI  comunichera'  le eventuali variazioni dei costi alle date
previste dal precedente comma, con la relativa documentazione,  entro
un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi.
                               Art. 7.
   Eventuali  variazioni  nel numero annuo delle ore di trasmissione,
nella  distribuzione  giornaliera  dei  programmi,  dovranno   essere
preventivamente  concordate  tra  le  parti, tenuto conto delle norme
della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' dello statuto speciale  e
delle  norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della
Repubblica 1› novembre 1973, n. 691.
   In  presenza di significative variazioni annuali del numero di ore
di trasmissione, i costi orari di  cui  all'art.  4  potranno  essere
rivisti.
                               Art. 8.
   A  garanzia  degli obblighi assunti con la presente convenzione la
RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione
medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale
di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati
al loro valore nominale.
   Qualora  il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di
prelievi effettuati a titolo  di  penalita'  e  per  qualsiasi  altra
ragione, la societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese
dalla data della notificazione del prelievo.
   Gli  interessi  della  somma  depositata  sono  di spettanza della
societa' concessionaria.
                               Art. 9.
   Le  parti  contraenti  si  impegnano a risolvere in via amichevole
tutte le controversie che dovessero insorgere in  applicazione  della
presente convenzione.
   In  caso  di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio
arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle  parti
e  uno  dal  Presidente  del  Consiglio  di  Stato  tra  i magistrati
amministrativi.
   Nell'ipotesi    che    la   RAI   venga   ritenuta   inadempiente,
l'amministrazione potra' comminare l'applicazione  alla  Societa'  di
una  penalita'  per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un
massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata.
   La  suddetta  penalita'  non  esonera  la  Societa'  da  eventuale
responsabilita' verso i terzi.
   Il  pagamento  della  penalita'  suindicata  dev'essere effettuato
entro  un  mese  dalla   relativa   richiesta   dell'amministrazione.
Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati
dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' ai sensi  dell'art.
8,  che  deve  essere  reintegrato  nei termini previsti dallo stesso
articolo.
                               Art. 10.
   Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono
le  norme  di  cui  alla  legge 14 aprile 1975, n. 103, dello statuto
speciale e delle relative norme di attuazione approvate  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  1› novembre 1973, n. 691, nonche'
della convenzione principale, in quanto applicabili.
                               Art. 11.
   Ai  sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore
aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per  i  servizi  effettuati  dalla
concessionaria   e'   a  carico  delle  amministrazioni  dello  Stato
richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente  convenzione
sono a carico della societa' concessionaria.
                               Art. 12.
   Per  le  prestazioni rese dalla RAI nel periodo 1› gennaio 1982-31
dicembre 1985 la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrispondera'
alla RAI le seguenti somme:
    anno 1982  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.978.415.463
    anno 1983  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.061.139.113
    anno 1984  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.173.934.860
    anno 1985  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.338.719.776
   Per  le prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 1›
gennaio 1986 e l'entrata in  vigore  della  presente  convenzione  si
applicheranno  le  tariffe  orarie  previste all'art. 4 della stessa,
maggiorate in base al meccanismo di revisione previsto all'art. 6.
   La  RAI  rimettera'  alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le
relative fatture firmate dai propri legali rappresentanti e corredate
dalle distinte dei programmi effettuati.
   La  liquidazione  delle  fatture  avverra'  secondo  le  modalita'
stabilite all'art. 4.
                               Art. 13.
   La  presente  convenzione  avra'  decorrenza dal giorno successivo
alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a
quella  della  convenzione  principale  e  sara'  rinnovabile  per un
periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale.
   Le  trasmissioni  televisive  in  lingua ladina avranno inizio nel
termine  massimo  di  sei  mesi  dalla  decorrenza   della   presente
convenzione.
   Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e
la sua validita' e' subordinata a tale approvazione.
    Roma, addi' 24 febbraio 1987
                        Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri
                                  Il Sottosegretario di Stato
                                            AMATO
Per la RAI - Radiotelevisione italiana
                         Il presidente
                            MANCA
Il direttore generale
       AGNES