CONVENZIONE Visto l'art. 6 della Costituzione della Repubblica italiana; Visto il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691; Visto il testo unico delle diposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156; Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103; Vista la convenzione per la concessione alla RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. del servizio di diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi approvata e resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521, in prosieguo denominata "convenzione principale"; Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione; Tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - codice fiscale n. 80407020587 nella persona dell'on. Giuliano Amato, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. - codice fiscale n. 00709370589, societa' di interesse nazionale con sede sociale in Roma nella persona del presidente dott. Enrico Manca e del direttore generale dott. Biagio Agnes - si conviene e stipula quanto appresso: Art. 1. Ai sensi dell'art. 19, lettera c), della legge 14 aprile 1975, n. 103, la RAI si impegna a continuare la diffusione per i cittadini di lingua tedesca nella provincia di Bolzano di: n. 4.090 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca; n. 550 ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca. La RAI si impegna altresi' a continuare la trasmissione per i cittadini di lingua ladina delle Valli Badia, Gardena e Fassa di n. 150 ore annuali di trasmissioni radiofoniche in lingua ladina nonche' ad effettuare n. 26 ore annuali di trasmissioni televisive nella medesima lingua. Art. 2. I programmi oggetto della presente convenzione saranno diffusi attraverso gli impianti esistenti e quelli che in base agli articoli 9 e 10 della convenzione principale saranno successivamente attivati. Art. 3. I programmi dovranno avere contenuto informativo, artistico, culturale, educativo e ricreativo. I programmi informativi dovranno essere formulati in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103. I programmi artistici, culturali, educativi e ricreativi dovranno essere formulati, in osservanza della legge 14 aprile 1975, n. 103, ai sensi dell'art. 8, n. 4 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691. Per la distribuzione giornaliera delle trasmissioni e per gli orari relativi saranno osservate le norme della citata legge n. 103 e del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 691. La RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. si impegna ad inviare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al termine di ogni trimestre una relazione in forma sintetica sul contenuto dei programmi trasmessi nel trimestre che si e' chiuso. Art. 4. A titolo di rimborso dell'onere derivante dalle trasmissioni di cui all'art. 1 la RAI percepira' per ciascuna ora di trasmissione le somme seguenti: produzione TV a colori in lingua tedesca L. 13.493.000; produzione radiofonica in lingua tedesca L. 848.000; produzione radiofonica in lingua ladina L. 1.655.000; produzione TV a colori in lingua ladina L. 31.731.000. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una fattura annuale posticipata firmata dai propri rappresentanti legali corredata della distinta dei programmi effettuati. Ai fini della liquidazione della fattura di cui al precedente comma il commissario di Governo della provincia di Bolzano trasmettera' alla Presidenza del Consiglio una dichiarazione attestante la effettiva trasmissione dei programmi previsti dalla presente convenzione. I conseguenti rapporti finanziari sono definiti ai sensi del penultimo comma dell'art. 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103. Art. 5. La RAI e' altresi' impegnata a realizzare le seguenti prestazioni aggiuntive: a) Trasmissioni televisive in lingua tedesca: trasferimento da Roma a Bolzano della messa in onda del telegiornale in lingua tedesca (Tagesschau) per la parte locale; ampliamento da 6' a 10' della durata giornaliera delle trasmissioni del suddetto telegiornale, per la parte locale; elettronificazione totale dei mezzi di produzione della sede; trasferimento da Roma a Bolzano delle attivita' relative ai programmi televisivi di acquisto; aumento della produzione dei programmi televisivi in misura di 25 ore annue, con una riduzione di pari entita' dei programmi televisivi acquistati da terzi in modo che il totale delle ore annuali di trasmissioni televisive in lingua tedesca resti fissato in 550 ore annuali. b) Trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca: aumento di 626 ore annue delle trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca previste all'art. 1 della presente convenzione; stereofonizzazione delle trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca. c) Trasmissioni radiofoniche in lingua ladina: aumento di 85 ore annue delle trasmissioni radiofoniche in lingua ladina previste all'art. 1 della presente convenzione. A titolo di rimborso degli oneri derivanti alla RAI per gli adempimenti delle prestazioni indicate nel presente articolo la RAI percepira' le seguenti somme: per le attivita' inerenti le trasmissioni televisive in lingua tedesca di cui al punto a): lire 1.515 milioni di lire annue; per le attivita' inerenti le trasmissioni radiofoniche in lingua tedesca di cui al punto b): lire 230 milioni di lire annue; per le attivita' inerenti le trasmissioni radiofoniche in lingua ladina di cui al punto c): lire 137 milioni di lire annue. I suddetti rimborsi globali di spesa sono soggetti a revisione annuale dal 1 gennaio 1985 applicando i criteri di cui al successivo art. 6 della presente convenzione. Art. 6. I costi orari di cui all'art. 4 sono soggetti a revisione ed a tale effetto si conviene prendere come base i conteggi delle eventuali variazioni di prezzo i parametri seguenti: per i costi delle prestazioni di personale e professionali, che vengono concordemente valutati pari al 60% del costo complessivo, il numero indice mensile dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali nell'industria - impiegati - esclusi gli assegni familiari; per il costo dei materiali di esercizio, che vengono concordemente valutati pari al 40% del costo complessivo, l'indice mensile dei prezzi all'ingrosso dei prodotti non agricoli. Gli indici saranno dedotti dai bollettini ISTAT o da certificazioni dell'Istituto medesimo. Qualora nel mese di dicembre 1984 i costi abbiano subi'to in relazione a variazioni di uno o entrambi i parametri (indice del mese) oscillazioni in piu' o in meno uguali o superiori al 5% rispetto al mese di dicembre 1983, base di allineamento dei costi di convenzione e base per la revisione dei costi, si procedera' all'aggiornamento dei costi orari di cui all'art. 4 con effetto dal 1 gennaio 1985. Analogamente si procedera' per l'aggiornamento dei costi al 1 gennaio dei successivi anni di validita' della presente convenzione raffrontando gli indici corrispondenti ai rispettivi mesi di dicembre. La RAI comunichera' le eventuali variazioni dei costi alle date previste dal precedente comma, con la relativa documentazione, entro un mese dalla disponibilita' dei dati ISTAT relativi. Art. 7. Eventuali variazioni nel numero annuo delle ore di trasmissione, nella distribuzione giornaliera dei programmi, dovranno essere preventivamente concordate tra le parti, tenuto conto delle norme della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' dello statuto speciale e delle norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691. In presenza di significative variazioni annuali del numero di ore di trasmissione, i costi orari di cui all'art. 4 potranno essere rivisti. Art. 8. A garanzia degli obblighi assunti con la presente convenzione la RAI deve costituire, alla data di entrata in vigore della convenzione medesima, presso la Cassa depositi e prestiti, un deposito cauzionale di lire 100 milioni in numerario o in titoli dello Stato o equiparati al loro valore nominale. Qualora il deposito dovesse risultare diminuito in conseguenza di prelievi effettuati a titolo di penalita' e per qualsiasi altra ragione, la societa' concessionaria dovra' reintegrarlo entro un mese dalla data della notificazione del prelievo. Gli interessi della somma depositata sono di spettanza della societa' concessionaria. Art. 9. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione. In caso di mancato accordo si procede alla nomina di un collegio arbitrale di tre membri di cui due designati da ciascuna delle parti e uno dal Presidente del Consiglio di Stato tra i magistrati amministrativi. Nell'ipotesi che la RAI venga ritenuta inadempiente, l'amministrazione potra' comminare l'applicazione alla Societa' di una penalita' per l'ammontare da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 100 milioni per ciascuna infrazione riscontrata. La suddetta penalita' non esonera la Societa' da eventuale responsabilita' verso i terzi. Il pagamento della penalita' suindicata dev'essere effettuato entro un mese dalla relativa richiesta dell'amministrazione. Trascorso inutilmente tale termine, gli importi dovuti sono prelevati dal deposito cauzionale costituito dalla Societa' ai sensi dell'art. 8, che deve essere reintegrato nei termini previsti dallo stesso articolo. Art. 10. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le norme di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 691, nonche' della convenzione principale, in quanto applicabili. Art. 11. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge l'imposta sul valore aggiunto, ove dovuta, sui rimborsi per i servizi effettuati dalla concessionaria e' a carico delle amministrazioni dello Stato richiedenti, mentre le spese contrattuali della presente convenzione sono a carico della societa' concessionaria. Art. 12. Per le prestazioni rese dalla RAI nel periodo 1 gennaio 1982-31 dicembre 1985 la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrispondera' alla RAI le seguenti somme: anno 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 8.978.415.463 anno 1983 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10.061.139.113 anno 1984 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 11.173.934.860 anno 1985 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 12.338.719.776 Per le prestazioni effettuate nel periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1986 e l'entrata in vigore della presente convenzione si applicheranno le tariffe orarie previste all'art. 4 della stessa, maggiorate in base al meccanismo di revisione previsto all'art. 6. La RAI rimettera' alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le relative fatture firmate dai propri legali rappresentanti e corredate dalle distinte dei programmi effettuati. La liquidazione delle fatture avverra' secondo le modalita' stabilite all'art. 4. Art. 13. La presente convenzione avra' decorrenza dal giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e scadenza pari a quella della convenzione principale e sara' rinnovabile per un periodo coincidente con il rinnovo della convenzione principale. Le trasmissioni televisive in lingua ladina avranno inizio nel termine massimo di sei mesi dalla decorrenza della presente convenzione. Essa sara' approvata con decreto del Presidente della Repubblica e la sua validita' e' subordinata a tale approvazione. Roma, addi' 24 febbraio 1987 Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri Il Sottosegretario di Stato AMATO Per la RAI - Radiotelevisione italiana Il presidente MANCA Il direttore generale AGNES