UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI - PERUGIA STATUTO Titolo I GENERALITA' ED ORGANI Art. 1. Denominazione e scopi L'Universita' italiana per stranieri, istituita con regio decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha il fine di diffondere la migliore e maggiore conoscenza della cultura italiana in tutte le sue manifestazioni passate e presenti: la lingua, la letteratura, le arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le istituzioni politiche, sociali ed economiche, i rapporti con le culture europee ed extraeuropee. Per il conseguimento di tale fine l'Universita' italiana per stranieri svolge attivita' didattica e di ricerca scientifica nelle forme proprie di ogni istituto di istruzione superiore e secondo le indicazioni del presente statuto. Art. 2. Natura giuridica L'Universita' italiana per stranieri e' istituto di istruzione superiore ad ordinamento speciale, con personalita' giuridica ed autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Essa agisce altresi' in collegamento con il Ministero degli affari esteri per sviluppare il migliore raggiungimento dei suoi fini in campo internazionale. Art. 3. Patrimonio L'Universita' italiana per stranieri trae i mezzi necessari al suo funzionamento: 1) dai contributi ordinari: a) dello Stato; b) della regione dell'Umbria; delle province di Perugia e Terni; del comune di Perugia; delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Perugia e Terni; dell'Azienda autonoma di turismo di Perugia; c) di altri enti pubblici e privati; 2) dai proventi delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli iscritti, il cui ammontare e' stabilito dal consiglio di amministrazione ed e' notificato annualmente nel programma generale dei corsi; 3) da elargizioni straordinarie di enti e privati per le normali attivita' dell'Universita', per borse di studio e per altri specifici fini; 4) da eventuali proventi di attivita' didattiche e culturali, ed altre. I contributi di cui alle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo vengono stabiliti con apposite convenzioni. Art. 4. Organi di governo Sono organi dell'Universita' italiana per stranieri: 1) il rettore; 2) il consiglio accademico; 3) il consiglio di amministrazione. Art. 5. Il rettore Il rettore e' eletto dal consiglio accademico e dal consiglio di amministrazione, in seduta congiunta, tra eminenti studiosi o personalita' di riconosciuto prestigio in campo nazionale, anche non facenti parte di tali organismi. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto: gli elettori membri di entrambi i consigli hanno diritto ad un solo voto. La presidenza della seduta congiunta e' assunta dal consigliere piu' anziano. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il rettore dura in carica un triennio e puo' essere rieletto per altre due volte consecutive. Il rettore: a) ha la rappresentanza legale dell'Universita'; b) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione e da' esecuzione ai loro deliberati; c) dirige il funzionamento dell'Universita' in materia didattica, scientifica e culturale; d) mantiene e sviluppa contatti con le autorita' ed enti culturali italiani e stranieri; e) presenta ogni anno al Ministero della pubblica istruzione una relazione sullo stato e lo sviluppo dell'attivita' dell'Universita' relativa all'anno accademico precedente, sentito il consiglio accademico ed il consiglio di amministrazione; f) cura l'esatta osservanza delle norme che garantiscono l'autonomo ordinamento didattico, scientifico ed amministrativo dell'Universita'; g) prende tutte le iniziative ed esercita tutte le attribuzioni non previste dallo statuto che, in relazione alle esigenze degli studenti stranieri anche conseguenti a norme e disposizioni emanate all'estero, gli appaiono opportune per garantire l'attivita' e gli interessi dell'Universita'; h) dispone la pubblicazione ogni anno, ed in tempo utile, del programma generale delle attivita' dell'Universita' contenente le indicazioni relative all'ordinamento degli studi e ai programmi dei singoli corsi; i) vigila su tutti i servizi amministrativi dell'Universita' riferendo, ove lo ritenga necessario, al consiglio di amministrazione a cui presenta per l'approvazione il bilancio preventivo e il conto consultivo; l) esercita l'autorita' disciplinare su tutto il personale dell'Universita' nei limiti fissati dalla legge sull'ordinamento universitario e secondo il presente statuto; m) adotta nei casi di necessita' ed indifferibilita' i provvedimenti di competenza del consiglio accademico e del consiglio di amministrazione sottoponendo i provvedimenti stessi alla ratifica dei rispettivi organi nella riunione successiva. Nelle votazioni dei consigli prevale, in caso di parita', il voto del rettore. Il rettore ha diritto ad una "indennita' di carica" il cui ammontare, stabilito dal consiglio di amministrazione non potra' superare comunque quello previsto dalla legge per i rettori delle Universita' degli studi nel caso in cui l'eletto presti servizi presso l'Universita' per stranieri. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di rettore sono assunte dal consigliere piu' anziano di cui al secondo comma del presente articolo. Il rettore, d'intesa con il consiglio di amministrazione, puo' affidare specifici incarichi di carattere amministrativo ad uno o piu' membri del consiglio di amministrazione. Art. 6. Consiglio accademico Il consiglio accademico e' costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' cosi' composto: 1) dal rettore, che lo presiede; 2) dal direttore dei corsi; 3) da quattro professori universitari di ruolo della fascia degli ordinari che insegnino o che abbiano insegnato per almeno tre anni nei corsi di alta cultura o di perfezionamento; 4) dai professori universitari di ruolo della fascia degli associati in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri; 5) da quattro rappresentanti dei docenti comandati e incaricati; 6) da tre rappresentanti dei ricercatori; 7) da un professore ordinario in rappresentanza dell'Universita' degli studi di Perugia, designato dal senato accademico della stessa. I componenti di cui al n. 3) vengono eletti da tutti i professori di cui all'art. 32, numeri 1), 2) e 3) in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri. I rappresentanti di cui al n. 5) vengono eletti da tutti i professori comandati e incaricati in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri. I rappresentanti di cui al n. 6) vengono eletti da tutti i ricercatori in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri. Per quanto attiene alle deliberazioni relative a provvedimenti riguardanti i professori universitari, il consiglio accademico delibera alla presenza dei componenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 7) del precedente primo comma. Alle riunioni del consiglio accademico partecipano con voto consultivo il presidente del consiglio studentesco e il direttore amministrativo, che esercita le funzioni di segretario. Il consiglio accademico e' presieduto dal direttore dei corsi nel caso di impedimento del rettore, o per sua delega. I componenti del consiglio accademico durano in carica tre anni e possono essere confermati. In caso di cessazione per qualsiasi motivo dall'incarico, si provvede alla relativa sostituzione, secondo le procedure previste per la nomina, con elezioni suppletive. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio. I membri del consiglio accademico hanno diritto ad un gettone di presenza di importo uguale a quello stabilito per i componenti del consiglio di amministrazione. Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni due mesi ed ogni volta il rettore lo ritenga necessario o ne venga fatta motivata richiesta da un terzo dei membri. Art. 7. Attribuzioni del consiglio accademico Il consiglio accademico: a) delibera sulle materie di carattere culturale, scientifico e didattico; se la delibera comporta spese nuove o maggiori rispetto alla previsione di bilancio, essa e' formulata come proposta al consiglio di amministrazione; b) stabilisce il programma annuale dei corsi, sentito il parere espresso dal consiglio dei professori; c) esercita, relativamente al personale docente, tutte le funzioni che la legislazione universitaria vigente demanda ai consigli di facolta', tenendo conto dei particolari requisiti didattico-culturali richiesti ai docenti dell'Universita' italiana per stranieri; d) esamina preliminarmente le domande degli aspiranti al "comando" ai sensi del comma quarto dell'art. 5 della legge n. 181/1973, sottoponendo gli aspiranti a prove di accertamento, secondo le modalita' contemplate nel presente statuto ed inoltra tali domande, con motivato parere, al consiglio di amministrazione; e) valuta le esigenze didattiche, di cui al primo comma dell'art. 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181. Sulla base di tale valutazione propone al consiglio di amministrazione le forme e i modi per il conferimento di incarichi e supplenze. In relazione ai particolari requisiti didattico-culturali richiesti ai docenti dell'Universita' italiana per stranieri, propone al consiglio di amministrazione i nominativi dei candidati all'incarico; f) nomina, su proposta del rettore, il direttore dei corsi; g) nomina i coordinatori dei singoli corsi di alta cultura, di perfezionamento e speciali; h) delibera i regolamenti interni per il personale docente; i) stabilisce i criteri di scelta dei libri da acquistare per la biblioteca; l) delibera sull'assegnazione agli studenti delle borse di studio istituite dall'Universita' o messe a disposizione della stessa da enti, societa' o privati; m) dispone i viaggi dei docenti, sia per il loro aggiornamento linguistico-culturale, sia per gli indispensabili contatti con le istituzioni culturali delle altre nazioni, sia per tenervi corsi o cicli di lezioni, o conferenze, o per comprovati motivi di rappresentanza dell'Universita' italiana per stranieri, tali viaggi all'estero sono effettuati entro i limiti degli stanziamenti di bilancio; n) da' pareri e formula proposte intorno ad argomenti che il rettore ed il consiglio di amministrazione ritengano opportuno sottoporre al suo esame; o) propone al rettore la scelta dei docenti dei corsi di alta cultura, di perfezionamento e speciali; p) propone al consiglio di amministrazione modifiche dello statuto con particolare riferimento alle norme dello stesso che disciplinano l'attivita' culturale, scientifica e didattica dell'Universita'; q) puo' concedere deleghe al rettore per periodi determinati e per materie definite. Art. 8. Consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione e' costituito con decreto del Ministro della pubblica istruzione ed e' composto: 1) dal rettore dell'Universita' italiana per stranieri, che lo presiede; 2) da un rappresentante designato dal Ministero della pubblica istruzione; 3) da un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri; 4) da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri; 5) da due rappresentanti designati dal consiglio della regione dell'Umbria, di cui almeno uno dovra' essere un membro del consiglio regionale stesso; 6) da due rappresentanti designati dal consiglio comunale di Perugia; 7) da due rappresentanti designati rispettivamente dalle province di Perugia e Terni; 8) da un rappresentante designato congiuntamente dalle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia e Terni; 9) da un rappresentante designato dall'azienda autonoma di turismo di Perugia; 10) da un docente che non sia componente del consiglio accademico, eletto da tutti i professori in servizio all'Universita' italiana per stranieri al momento in cui vengono indette le elezioni; 11) da due membri nominati, su terne proposte dal CNEL, dal Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente alla categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori; 12) da un rappresentante del personale non docente; 13) da un membro nominato, su terna proposta dal C.N.R., dal Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il Ministero della ricerca scientifica; 14 da un rappresentante di enti o privati qualora concorrano al mantenimento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a lire cento milioni. Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione: a) il presidente della giunta regionale dell'Umbria; b) il sindaco di Perugia o un suo delegato; c) l'intendente di finanza di Perugia; d) il direttore dei corsi; e) il rettore dell'Universita' degli studi di Perugia; f) il presidente dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario o un suo delegato. I membri di cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9) e 11) del presente articolo sono scelti tra persone che non abbiano rapporti di servizio con l'Universita' italiana per stranieri. I membri di cui ai numeri 5) e 6) verranno designati dai rispettivi consigli in modo da garantire anche la rappresentanza delle minoranze. Alle sedute del consiglio partecipa, senza diritto di voto, il presidente del consiglio studentesco. Il direttore amministrativo assolve le funzioni di segretario e partecipa, con diritto di voto, a tutte le sedute. I membri del consiglio di amministrazione hanno diritto ad un gettone di presenza, il cui importo viene deliberato dal consiglio stesso con le procedure di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi membri possono essere riconfermati per altre due volte consecutive, ad eccezione dei membri di diritto. Nel caso di surrogazione nel corso del triennio, il subentrante decade al termine del medesimo triennio. Art. 9. Attribuzioni del consiglio di amministrazione Il consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la gestione economico-patrimoniale dell'Universita'. Ad esso spetta percio' di compiere tutti gli atti di gestione, sia ordinaria che straordinaria, per il raggiungimento delle finalita' dell'Universita', salvo quelli di competenza del consiglio accademico e del rettore. In particolare il consiglio di amministrazione: a) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, dispone prelevamenti dal fondo di riserva, gli storni da capitolo a capitolo del bilancio e le variazioni del medesimo; b) delibera il limite di somme entro le quali il rettore puo' disporre direttamente per determinate spese; c) delibera sulle modifiche di statuto proposte autonomamente dal consiglio accademico e su quelle proposte dal consiglio di amministrazione stesso al consiglio accademico; d) delibera sulle norme e sui regolamenti interni dell'Universita', di propria competenza; e) approva i contratti e le convenzioni per importi eccedenti il limite di somma di cui al precedente punto b); f) esprime parere sulle domande degli aspiranti al comando presso l'Universita' per l'inoltro al Ministero della pubblica istruzione; g) decide sulle impugnative previste dal sesto comma dell'art. 5 della legge n. 181/1973; h) determina i compensi a carico dell'Universita' in favore del personale docente comandato, incaricato e supplente, sulla base di quanto previsto dagli articoli 6), secondo comma e 7), secondo comma della legge n. 181/1973; i) determina la misura delle tasse, contributi e diritti dovuti dagli iscritti; l) puo' concedere delega al rettore per periodi determinati e per materie definite. Il consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni due mesi. Si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo ritenga necessario il rettore o ne faccia motivata richiesta un terzo dei membri. Art. 10. Consiglio dei professori Il consiglio dei professori e' costituito da tutti i docenti di cui al primo comma del successivo art. 32, nonche' da una rappresentanza di cinque ricercatori universitari e di tre addetti alle esercitazioni di lingua italiana, di cui al terzo e al quarto comma del medesimo art. 32, eletti rispettivamente da tutti i ricercatori universitari e da tutti gli addetti alle esercitazioni di lingua italiana in servizio all'Universita' italiana per stranieri. Il consiglio dei professori ha funzioni consultive in materia didattica e scientifica ed e' presieduto dal direttore dei corsi. In particolare, formula proposte al consiglio accademico in ordine all'attivazione degli insegnamenti previsti dallo statuto. Art. 11. Direttore dei corsi Il direttore di corsi e' nominato dal consiglio accademico su proposta del rettore. Dura in carica un triennio. Il direttore dei corsi: a) coadiuva il rettore nell'esercizio delle sue funzioni; b) vigila sul regolare svolgimento delle lezioni di tutti i corsi e cura il collegamento fra i vari insegnanti nell'ambito di ciascun corso e fra i vari corsi, fatta salva la liberta' di insegnamento di ogni docente nel quadro del programma stabilito dal consiglio accademico; c) stabilisce gli orari delle lezioni e provvede agli eventuali spostamenti di orario e alla momentanea sostituzione dei docenti assenti; d) cura il contatto con gli studenti e con il consiglio studentesco; e) presiede il consiglio dei professori, riferendo al rettore e al consiglio accademico sull'attivita' svolta dal consiglio stesso; f) al termine di ogni anno accademico presenta al rettore una relazione scritta sull'andamento dei corsi, formulando suggerimenti e proposte per la migliore organizzazione dei corsi stessi. Il direttore dei corsi puo' presiedere il consiglio accademico su delega del rettore, o in caso di impedimento del medesimo. Puo' essere dispensato, in parte, dall'insegnamento con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico. Nel caso in cui il direttore dei corsi debba recarsi all'estero puo' designare tra i docenti dell'Universita' per stranieri un professore che lo sostituisce per la direzione dei corsi. Il direttore dei corsi ha diritto ad una "indennita' di carica" il cui ammontare viene stabilito dal consiglio di amministrazione, nei limiti dell'indennita' di carica spettante al rettore, con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione di concerto con quello del tesoro. Art. 12. Consigli di corso Sono istituiti il consiglio del corso di lingua e cultura italiana e il consiglio del corso di formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana per stranieri con funzioni consultive in materia didattica e scientifica. I consigli di corso sono presieduti da un coordinatore, nominato dai rispettivi consigli, che dura in carica un triennio. Fanno parte di ciascun consiglio di corso: a) tutti i professori di cui al primo comma del successivo art. 32, afferenti al corso stesso; b) una rappresentanza dei ricercatori universitari non superiore ad 1/10 dei docenti; c) una rappresentanza degli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana" non superiore ad 1/10 dei docenti; d) una rappresentanza di tre studenti iscritti al corso. Art. 13. Coordinatori dei corsi Il coordinatore del corso vigila e coordina, di concerto con il direttore dei corsi, l'attivita' didattica del rispettivo corso, fatta salva la liberta' di insegnamento di ogni docente, nel quadro della programmazione stabilita dal consiglio accademico; cura i contatti con gli studenti del corso; presenta al direttore dei corsi una relazione annuale sulla attivita' svolta nel corso, ai fini della relazione di cui al punto f) dell'art. 11. Art. 14. Elezioni delle rappresentanze Le elezioni delle rappresentanze nei vari consigli di cui agli articoli precedenti avvengono secondo un regolamento proposto dal consiglio accademico ed approvato dal consiglio di amministrazione, che prevede comunque il voto limitato a due terzi degli eligendi. Titolo II ORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO Art. 15. Anno accademico L'anno accademico dell'Universita' va dal 1 gennaio al 31 dicembre. Il calendario dei corsi e' stabilito dal consiglio accademico nel programma annuale, sentito il consiglio di amministrazione. Art. 16. Corsi - Generalita' L'ordinamento didattico generale comprende: A) Corsi ordinari: 1) corso di lingua e cultura italiana suddiviso in: a) corso di primo grado, articolato in livelli; b) corso di secondo grado, articolato in indirizzi; c) corso superiore, articolato in indirizzi; 2) corso di formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana per stranieri. B) Corsi di alta cultura. C) Corsi di perfezionamento. D) Corsi speciali: con programmi specifici riguardanti la formazione scientifica e professionale. E) Corsi straordinari: per specifiche esigenze con varia durata e con programmi di insegnamento particolari. La durata dei corsi e' determinata annualmente dal consiglio accademico, sentito il consiglio di amministrazione. I corsi, con gli eventuali relativi esami finali, possono essere svolti anche in sedi diverse da Perugia, in Italia e all'estero, previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione. Art. 17. Insegnamenti dei corsi ordinari Nei corsi ordinari sono impartiti i seguenti insegnamenti: archeologia e antichita' italiche; dialettologia italiana; didattica dell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda; diritto del lavoro e legislazione sociale; docimologia; elementi di diritto pubblico e privato; elementi di politica economica e finanziaria; elementi di tecnica commerciale; filologia e critica dantesca; filologia italiana; fonetica e fonologia della lingua italiana (per stranieri); geografia politica ed economica dell'Italia; glottodidattica; grammatica italiana; istituzioni dell'Italia contemporanea; istituzioni di commercio; letteratura italiana; letteratura italiana contemporanea; lingua italiana (per stranieri); linguaggi settoriali; linguistica contrastiva; linguistica generale e applicata; metodologia della ricerca in glottodidattica; psicolinguistica; lessicografia e lessicologia italiana; semiologia; sintassi e stilistica della lingua italiana; sociolinguistica; storia dell'arte italiana; storia dell'arte italiana contemporanea; storia della critica letteraria italiana; storia della filosofia italiana; storia della letteratura italiana (per stranieri); storia d'Italia; storia dell'Italia contemporanea; storia della lingua italiana; storia della musica italiana; storia della pedagogia italiana; storia delle istituzioni politiche e sociali nella C.E.E.; storia religiosa d'Italia; storia del teatro italiano; storia del cinema italiano; storia delle tradizioni popolari italiane; storia economica d'Italia; tecnica e corrispondenza commerciale; teoria e metodologia generale della letteratura; traduzione (in italiano da lingua straniera e viceversa). Art. 18. Corsi di alta cultura, di perfezionamento e corsi speciali I corsi di alta cultura riguardano le istituzioni italiane, la letteratura italiana, la storia dell'arte italiana, la storia della musica italiana, la storia e la geografia d'Italia, il pensiero italiano attraverso i secoli e d'Italia contemporanea. I corsi speciali hanno per oggetto programmi specifici riguardanti la formazione scientifica e professionale. I programmi di insegnamento dei corsi di alta cultura, dei corsi di perfezionamento e dei corsi speciali sono fissati annualmente e resi noti nell'opuscolo del programma generale pubblicato ogni anno. Art. 19. Corsi di perfezionamento didattico Il consiglio accademico, ottenuta l'approvazione del consiglio di amministrazione per la parte economica, puo' istituire corsi di perfezionamento didattico per laureati ed insegnanti italiani che intendano perfezionarsi nello studio e nell'insegnamento della lingua italiana come lingua seconda e della cultura italiana. Tali corsi, previo esame finale, rilasciano un titolo di maturita' didattica che l'Universita' valutera' nelle assunzioni di incarichi annuali e nei concorsi per comandi relativamente agli insegnamenti linguistici e di cultura italiana. Art. 20. Varianti dei corsi Il consiglio accademico, d'intesa con il consiglio di amministrazione per la parte economica, per motivata necessita' didattica o per esigenze straordinarie, puo' istituire corsi diversi da quelli precedentemente indicati, che rientrino nelle finalita' dell'Universita'. Art. 21. Centri e settori di ricerca L'Universita' italiana per stranieri si articola secondo settori di ricerca e puo' costituire centri di ricerca e di formazione. Titolo III STUDENTI Art. 22. Frequenza Alla frequenza dei corsi sono ammessi gli stranieri di ogni nazionalita', gli italiani residenti all'estero e gli allogeni; ai corsi di alta cultura e di perfezionamento ed ai corsi speciali sono ammessi anche gli italiani. Il consiglio accademico puo' determinare titoli particolari di studio per l'ammissione ai corsi di alta cultura, di perfezionamento e speciali; di essi sara' data notizia nel programma generale dei corsi pubblicato annualmente. Art. 23. Tasse, diritti e contributi Le tasse, i diritti e i contributi dovuti dagli iscritti sono stabiliti dal consiglio di amministrazione e notificati con il programma annuale dei corsi. Art. 24. E s a m i Il consiglio accademico, su proposta del consiglio di corso, determina le materie oggetto di esame e le modalita' di svolgimento dello stesso; nel programma generale dei corsi, pubblicato annualmente, sono indicate le norme relative. Sono ammessi agli esami per conseguire i diplomi e gli attestati gli iscritti che hanno regolarmente frequentato le lezioni per il periodo minimo, anche non continuativo, stabilito per lo svolgimento dei vari programmi. Per l'ammissione all'esame del corso superiore gli iscritti devono dimostrare di possedere un titolo di studio almeno equipollente a quello di un diploma di scuola secondaria superiore. In casi eccezionali, per la difformita' degli ordinamenti scolastici dei Paesi di provenienza o per servizi resi dagli interessati nell'insegnamento dell'italiano nei rispettivi Paesi, sull'ammissione agli esami si pronuncia il consiglio di corso. Possono essere richiesti, per l'ammissione agli esami dei corsi, particolari titoli di studio predeterminati dal consiglio accademico; di essi sara' data notizia nel programma generale dei corsi pubblicato annualmente. Art. 25. Titoli di studio In conformita' alla struttura dei vari corsi di cui all'art. 16, l'Universita' italiana per stranieri rilascia i seguenti diplomi ed attestati: 1) attestato di conoscenza elementare della lingua italiana - con indicazione del livello seguito - al termine del corso di lingua e cultura italiana di primo grado; 2) attestato di conoscenza della lingua e della cultura italiana - con indicazione dell'indirizzo seguito - al termine del corso di lingua e cultura italiana di secondo grado; 3) diploma di lingua e cultura italiana - con indicazione dell'indirizzo seguito - al termine del corso superiore; 4) diploma di abilitazione all'insegnamento di lingua e cultura italiana per stranieri al termine del relativo corso; 5) diplomi o attestati al termine di particolari corsi straordinari, di corsi speciali e di determinati corsi di alta cultura. I diplomi dei corsi speciali si conseguono a seguito di approvazione di una tesi presentata e discussa dal candidato. Il diploma di abilitazione all'insegnamento della lingua e della cultura italiana e gli attestati si conseguono a seguito del positivo esito di un esame costituito da prove scritte e orali. Art. 26. Attestato di frequenza Agli iscritti che hanno regolarmente frequentato le lezioni di qualunque corso e' rilasciato un attestato di frequenza, in cui puo' essere fatta menzione del profitto conseguito se l'organizzazione del corso lo prevede e ne viene fatto l'accertamento secondo modalita' indicate dal consiglio accademico. Art. 27. Assistenza agli studenti L'Universita' italiana per stranieri promuove tutte le iniziative in favore degli iscritti per assicurare le condizioni piu' idonee per il proficuo svolgimento degli studi. A tale scopo elargisce borse e premi di studio ed attua sia direttamente che indirettamente, mediante convenzioni con altri enti, ogni possibile forma di assistenza. Art. 28. Centro sociale universitario Nell'ambito dei servizi dell'Universita' italiana per stranieri e' istituito il centro sociale universitario con lo scopo di: a) favorire il soggiorno degli studenti ed il loro inserimento nell'ambiente; b) organizzare dibattiti, incontri, gite artistiche e turistiche ed ogni altra manifestazione extra-didattica, sia culturale che ricreativa; c) promuovere e realizzare tutte le altre forme di assistenza agli iscritti. Art. 29. Attivita' ed organi del centro sociale universitario I programmi di attivita' del centro sono stabiliti dal consiglio direttivo ed approvati dal consiglio di amministrazione, per la parte economica. Il consiglio direttivo del centro e' cosi' composto: 1) dal rettore, che lo presiede; 2) dal direttore dei corsi; 3) dal presidente dell'ente regionale di gestione dei servizi per il diritto allo studio universitario o un suo delegato; 4) da un membro del consiglio di amministrazione; 5) da un membro del consiglio accademico. Art. 30. Consiglio studentesco E' costituito il consiglio studentesco con il compito di rappresentare le esigenze del corpo studentesco. Esso e' composto da due rappresentanti di ciascuno dei corsi preparatorio, medio e superiore eletti dalle assemblee degli studenti dei rispettivi corsi. Hanno diritto di partecipare alle elezioni gli studenti iscritti ai corsi anzidetti. Le assemblee distinte corso per corso sono convocate dal direttore dei corsi entro il primo mese di ciascun trimestre. Le assemblee sono valide se e' presente la maggioranza degli iscritti. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente e un segretario. Il presidente del consiglio studentesco partecipa alle sedute del consiglio accademico con voto consultivo ed alle sedute del consiglio di amministrazione senza diritto di voto. Le riunioni del consiglio si svolgono all'interno dell'Universita'. Apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio accademico disciplina le modalita' di svolgimento delle elezioni ed il funzionamento del consiglio. Art. 31. Associazioni degli amici dell'Universita' per stranieri L'Universita' italiana per stranieri puo' promuovere le associazioni degli amici dell'Universita' per stranieri, con sede all'estero, che hanno lo scopo di diffondere il nome e le iniziative culturali dell'Universita', nonche' la conoscenza della cultura italiana e di mantenere vivi i legami tra gli ex studenti dell'Universita'. L'Universita' puo' disporre dei contributi a carico del proprio bilancio in favore di dette associazioni che sono tenute a rendere conto del loro impiego. Titolo IV PERSONALE DOCENTE Art. 32. D o c e n t i L'insegnamento e' affidato a: 1) professori universitari di ruolo, assegnati dal Ministero della pubblica istruzione; 2) docenti comandati dal Ministero della pubblica istruzione; 3) docenti con incarico a tempo pieno o con orario ridotto; 4) professori a contratto di alta qualificazione scientifica e professionale, per l'attivazione di corsi integrativi di quelli ufficiali. Essi possono anche essere dipendenti dell'amministrazione dello Stato o di enti pubblici di ricerca, ovvero docenti di universita' estere, purche' non insegnino in universita' italiane. I docenti dei corsi di alta cultura, dei corsi di perfezionamento e speciali sono scelti tra docenti universitari, tra personalita' del mondo culturale, economico e politico italiano o tra cultori della materia di riconosciuta competenza. Per contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica e per l'assolvimento di compiti didattici integrativi svolgono la loro attivita' presso l'Universita' italiana per stranieri e ricercatori universitari. Parimenti per l'assolvimento di compiti didattici integrativi e per altre necessita' didattiche sono impiegati nella loro attivita' gli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana". Possono essere conferite supplenze in caso di indisponibilita' dei docenti, nel caso in cui non sia possibile provvedere diversamente. Art. 33. Numero dei posti di professore associato e di ricercatore Il numero dei posti di professore associato e di ricercatore e' quello risultante dagli inquadramenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 30 ottobre 1981, n. 615, e dalle eventuali assegnazioni che verranno disposte, ai sensi dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, a seguito di concorsi liberi. Art. 34. Stato giuridico dei professori universitari di ruolo e dei professori a contratto Per quanto concerne lo stato giuridico ed i doveri dei professori universitari di ruolo e dei professori a contratto, valgono le norme previste dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, compatibilmente con le norme del presente statuto, con particolare riferimento all'art. 40. Art. 35. Stato giuridico dei ricercatori Per quanto concerne lo stato giuridico e i doveri dei ricercatori, valgono le norme previste dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28 e dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, compatibilmente con le norme del presente statuto, con particolare riferimento all'art. 41. Art. 36. C o m a n d i Sono comandati dal Ministero della pubblica istruzione presso l'Universita' italiana per stranieri, a richiesta di quest'ultima, insegnanti ordinari nelle scuole statali di ogni ordine e grado forniti di laurea. La disciplina dei comandi e' dettata dalla legge 24 febbraio 1967, n. 62, dalla legge 24 novembre 1967, n. 1154, dalla legge 16 aprile 1973, n. 181, e dalle norme seguenti. Art. 37. Prove per gli aspiranti al comando Le prove e modalita' di accertamento alle quali devono sottoporsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 181/1973 gli aspiranti al comando presso l'Universita' sono le seguenti: 1) per il corso ordinario di lingua e cultura italiana di primo grado un concorso per titoli ed esami. Fra i titoli sono preferenziali: laurea in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; in materie letterarie; in pedagogia; in filosofia o equipollenti; abilitazione o idoneita' o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre, corrispondenti alle lauree sopra enumerate; conoscenza di lingue straniere; frequenza con profitto di un corso di preparazione didattica organizzato dall'Universita' italiana per stranieri; insegnamento della lingua italiana in corsi per stranieri, organizzati dalla stessa Universita' o da altri enti affini; soggiorno di studio all'estero; pubblicazioni. Gli esami di concorso consistono in: un colloquio su problemi grammaticali e stilistici dell'italiano moderno e su principi di linguistica generale; non piu' di due lezioni su argomento grammaticale a scelta della commissione esaminatrice; una esercitazione che dimostri la conoscenza ed una proficua utilizzazione di gabinetti linguistici e di apparati audiovisivi; 2) per il corso ordinario di lingua e cultura italiana di secondo grado un concorso per titoli ed esami. Fra i titoli sono preferenziali: laurea in filosofia; in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; in materie letterarie; in pedagogia; in economia e commercio o equipollenti; abilitazione o idoneita' o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre corrispondenti alle lauree sopra enumerate; buona conoscenza di lingue straniere ed ottima di quella della sezione per la quale il candidato concorre; frequenza con profitto di un corso di preparazione didattica organizzato dall'Universita' italiana per stranieri; insegnamento della lingua, letteratura e storia d'Italia in corsi per stranieri organizzati dalla stessa Universita' o da altri enti affini; soggiorni di studio all'estero; pubblicazioni. Gli esami di concorso consistono in non piu' di due prove scritte, una orale ed una pratica comprovanti: per l'insegnamento linguistico, la conoscenza dei problemi linguistici dell'italiano e della lingua della sezione alla quale il candidato aspira, con eventuale dimostrazione pratica di proficua utilizzazione dei gabinetti linguistici ed apparati audiovisivi; per l'insegnamento delle materie culturali, la conoscenza di quella per la quale il candidato ha presentato domanda; 3) per il corso ordinario superiore di lingua e cultura italiana e per il corso di formazione di insegnanti di lingua e cultura italiana per stranieri: un concorso, per titoli ed esami. Fra i titoli sono preferenziali: la laurea in filosofia; in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e letterature straniere moderne; materie letterarie; in pedagogia; con eventuali relative specializzazioni o equipollenti; abilitazione, o idoneita', o appartenenza a graduatorie di vincitori di concorsi a cattedre corrispondenti alle lauree sopra enumerate; buona conoscenza di lingue e culture straniere, con particolare riferimento alla materia per il cui insegnamento il candidato concorre; insegnamento della cultura italiana in corsi per stranieri organizzati dalla stessa Universita' o da altri enti affini; soggiorni di studio all'estero; pubblicazioni. Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova orale e in non piu' di due lezioni pratiche comprovanti: a) per l'insegnamento linguistico: profonda conoscenza della grammatica, della sintassi e della stilistica della lingua italiana e della lingua straniera per la quale il candidato ha presentato domanda; conoscenza della linguistica generale; conoscenza della metodologia e della didattica delle lingue straniere; b) per gli altri insegnamenti: conoscenza sistematica della disciplina per la quale il candidato presenta domanda, con i necessari riferimenti alle culture degli altri Paesi. Il consiglio accademico nomina le commissioni giudicatrici, composte da un presidente - scelto tra i docenti dei corsi di alta cultura o di perfezionamento - e da due docenti "comandati" presso l'Universita' italiana per stranieri dei quali almeno uno insegni la materia messa a concorso. Il consiglio accademico elaborera', entro sei mesi dall'approvazione del presente statuto, il regolamento relativo alle prove di cui sopra ed ai criteri di accertamento. Tale regolamento dovra' essere preventivamente approvato dal Ministero della pubblica istruzione. Art. 38. Interruzione del comando I docenti comandati che intendono chiedere dopo un periodo di interruzione un nuovo comando non sono sottoposti alle prove di accertamento di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 181. Art. 39. Incarico successivo al comando Ai docenti comandati, collocati a riposo, puo' essere conferito un incarico di insegnamento presso l'Universita' non oltre l'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta', salvo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 355, e successive modificazioni. Art. 40. Compiti e doveri dei docenti In relazione alla peculiare attivita' didattica dell'Universita' italiana per stranieri, l'insegnamento e' impartito da ogni docente per nove mesi all'anno e per un massimo di dodici ore settimanali. Altre prestazioni sono considerate di carattere straordinario e vengono effettuate con il consenso degli interessati. Ai doveri di carattere generale si aggiungono: a) quelli inerenti alla particolare disponibilita' per tutte le forme di assistenza didattico-culturale, richieste dagli studenti stranieri che possono anche implicare l'orario spezzato; b) quelli attinenti ad un calendario accademico speciale che impegna docenti, dentro l'Universita' e all'estero, per le particolari finalita' della stessa Universita'. Art. 41. Compiti e doveri dei ricercatori e degli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana" In relazione alla peculiare attivita' didattica dell'Universita' italiana per stranieri, i ricercatori e gli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana" svolgono tale attivita' per dieci mesi l'anno e per un massimo di quindici ore settimanali. Art. 42. Trattamento economico Il consiglio di amministrazione, con delibera da adottarsi ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 16 aprile 1973, n. 181, stabilisce il compenso spettante ai docenti comandati e determina altresi', a norma del secondo comma dell'art. 7 della citata legge n. 181/1973, il trattamento giuridico ed economico da attribuire ai docenti incaricati, ai supplenti e agli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana", tenendo conto dei particolari compiti e doveri didattici stabiliti ai sensi del presente statuto. Titolo V PERSONALE NON INSEGNANTE Art. 43. Personale in servizio Presta servizio presso l'Universita' italiana per stranieri il personale non docente di ruolo delle universita' statali. Art. 44. Corsi di perfezionamento in seconda lingua Nel quadro dei piani di sviluppo previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'Universita' italiana per stranieri provvedera' alla programmazione e all'organizzazione del lavoro secondo criteri di produttivita' ed efficienza, al fine di soddisfare le esigenze fondamentali del proprio funzionamento. Art. 45. Concorsi e titoli preferenziali Nei concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali banditi dall'Universita' italiana per stranieri, la conoscenza di una o piu' lingue straniere sara' valutata quale titolo preferenziale, salvo i casi in cui sia richiesta come requisito indispensabile. Titolo VI ORGANI COLLEGIALI Art. 46. Funzionamento degli organi collegiali Le modalita' di funzionamento degli organi collegiali dell'Universita' sono stabilite con apposito regolamento. Questo deve prevedere le norme per la convocazione, la validita' delle adunanze, le votazioni ed i processi verbali delle deliberazioni. Art. 47. Natura delle deliberazioni Le decisioni ed i provvedimenti degli organi dell'Universita' sono pubblici e, pertanto, chiunque ne abbia interesse potra' prendere visione, salvo che a cio' ostino ragioni attinenti alla personalita', dignita' e sfera di riservatezza dei soggetti ai quali in essi viene riferito. Titolo VII GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA Art. 48. Esercizio finanziario L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Per la riscossione delle entrate accertate e per i pagamenti delle spese impegnate entro il termine dell'esercizio finanziario, la chiusura dei conti e' prorogata al 31 gennaio successivo. E' vietato assumere impegni durante l'esercizio suppletivo in conto dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre. Art. 49. Patrimonio e contabilita' Le norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dell'Universita' sono stabilite con apposito regolamento da approvare dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro. Titolo VIII TUTELA E VIGILANZA GOVERNATIVA - CONTROLLO FINANZIARIO Art. 50. Provvedimenti sottoposti all'approvazione ministeriale Le deliberazioni del consiglio di amministrazione concernenti la determinazione dei compensi al personale docente e agli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana", nonche' quelle concernenti l'indennita' di lingua di cui all'art. 46, sono approvate dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del tesoro. Art. 51. Vigilanza governativa Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, una volta approvati dal consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi per debita conoscenza al Ministero della pubblica istruzione. Art. 52. Revisori dei conti Per il controllo della gestione finanziaria dell'Universita' e' nominato, con decreto del Ministero della pubblica istruzione, un collegio dei revisori dei conti, composto da un funzionario del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - che ne assume la presidenza, e da due funzionari del Ministero della pubblica istruzione, di cui uno della carriera di ragioneria. Con lo stesso decreto sara' stabilito il compenso spettante ai revisori a carico del bilancio dell'Universita'. Il collegio provvede, in particolare, al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consuntivo, ridigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa. I revisori durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione dell'Universita'. Art. 53. Definizione dei conti consuntivi I conti consuntivi dell'Universita', dopo l'approvazione del consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi alla Corte dei conti, per l'attestazione di regolarita'. Titolo IX STATUTO E SUE MODIFICHE Art. 54. Approvazione e modifiche dello statuto Lo statuto dell'Universita' italiana per stranieri e le sue successive modifiche, proposti dal consiglio accademico e deliberati dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti, sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro. Titolo X NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 55. Regolamenti Entro un anno dall'approvazione delle norme del presente statuto, debbono essere deliberati tutti i relativi regolamenti di esecuzione. I regolamenti sono resi esecutivi con decreto del rettore su delibera del consiglio di amministrazione approvato dal Ministero della pubblica istruzione. Titolo X NORME FINALI E TRANSITORIE Art. 56. Rinvio alla normativa sulle universita' statali Per quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti di esecuzione si fa riferimento alla normativa vigente per le universita' statali, in quanto applicabile. Art. 57. Norma transitoria sui docenti dei "gruppi di conversazione" I docenti dei "gruppi di conversazione" in servizio al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche, mutano la loro denominazione in quella di "addetti alle esercitazioni di lingua italiana" e restano in servizio su parere del consiglio accademico e su delibera del consiglio di amministrazione. Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica Il Ministro della pubblica istruzione FALCUCCI