(all. 1 - art. 1)
             UNIVERSITA' ITALIANA PER STRANIERI - PERUGIA
                               STATUTO
                               Titolo I
                        GENERALITA' ED ORGANI
                               Art. 1.
                        Denominazione e scopi
   L'Universita'   italiana   per   stranieri,  istituita  con  regio
decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1965, ha il fine di  diffondere  la
migliore e maggiore conoscenza della cultura italiana in tutte le sue
manifestazioni passate e presenti:  la  lingua,  la  letteratura,  le
arti, la filosofia, il pensiero scientifico, la storia, i costumi, le
istituzioni politiche, sociali  ed  economiche,  i  rapporti  con  le
culture europee ed extraeuropee.
   Per  il  conseguimento  di  tale  fine  l'Universita' italiana per
stranieri svolge attivita' didattica e di ricerca  scientifica  nelle
forme  proprie  di ogni istituto di istruzione superiore e secondo le
indicazioni del presente statuto.
                               Art. 2.
                           Natura giuridica
   L'Universita'  italiana  per  stranieri  e' istituto di istruzione
superiore ad ordinamento  speciale,  con  personalita'  giuridica  ed
autonomia   amministrativa,   didattica   e  disciplinare,  sotto  la
vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
   Essa agisce altresi' in collegamento con il Ministero degli affari
esteri per sviluppare il migliore raggiungimento  dei  suoi  fini  in
campo internazionale.
                               Art. 3.
                              Patrimonio
   L'Universita' italiana per stranieri trae i mezzi necessari al suo
funzionamento:
    1) dai contributi ordinari:
      a) dello Stato;
      b)  della  regione  dell'Umbria;  delle  province  di Perugia e
Terni; del comune di Perugia; delle camere di  commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura di Perugia e Terni; dell'Azienda autonoma
di turismo di Perugia;
      c) di altri enti pubblici e privati;
    2)  dai  proventi  delle tasse, diritti e contributi dovuti dagli
iscritti,  il  cui  ammontare   e'   stabilito   dal   consiglio   di
amministrazione  ed  e' notificato annualmente nel programma generale
dei corsi;
    3)  da elargizioni straordinarie di enti e privati per le normali
attivita' dell'Universita', per borse di studio e per altri specifici
fini;
    4)  da eventuali proventi di attivita' didattiche e culturali, ed
altre.
   I  contributi  di  cui alle lettere b) e c) del n. 1) del presente
articolo vengono stabiliti con apposite convenzioni.
                               Art. 4.
                          Organi di governo
   Sono organi dell'Universita' italiana per stranieri:
    1) il rettore;
    2) il consiglio accademico;
    3) il consiglio di amministrazione.
                               Art. 5.
                             Il rettore
   Il  rettore  e' eletto dal consiglio accademico e dal consiglio di
amministrazione,  in  seduta  congiunta,  tra  eminenti  studiosi   o
personalita'  di riconosciuto prestigio in campo nazionale, anche non
facenti parte di tali organismi. L'elezione ha  luogo  a  maggioranza
assoluta  degli  aventi  diritto  al  voto:  gli  elettori  membri di
entrambi i consigli hanno diritto ad un solo voto.
   La  presidenza  della  seduta congiunta e' assunta dal consigliere
piu' anziano.
   Il  rettore  e'  nominato  con decreto del Ministro della pubblica
istruzione.
   Il  rettore  dura in carica un triennio e puo' essere rieletto per
altre due volte consecutive.
   Il rettore:
     a) ha la rappresentanza legale dell'Universita';
     b) convoca e presiede il consiglio accademico ed il consiglio di
amministrazione e da' esecuzione ai loro deliberati;
     c)   dirige   il   funzionamento   dell'Universita'  in  materia
didattica, scientifica e culturale;
     d)  mantiene  e  sviluppa  contatti  con  le  autorita'  ed enti
culturali italiani e stranieri;
     e) presenta ogni anno al Ministero della pubblica istruzione una
relazione sullo stato e lo sviluppo  dell'attivita'  dell'Universita'
relativa   all'anno   accademico  precedente,  sentito  il  consiglio
accademico ed il consiglio di amministrazione;
     f)   cura  l'esatta  osservanza  delle  norme  che  garantiscono
l'autonomo  ordinamento  didattico,  scientifico  ed   amministrativo
dell'Universita';
     g)  prende tutte le iniziative ed esercita tutte le attribuzioni
non previste dallo statuto che,  in  relazione  alle  esigenze  degli
studenti  stranieri  anche conseguenti a norme e disposizioni emanate
all'estero, gli appaiono opportune per garantire  l'attivita'  e  gli
interessi dell'Universita';
     h)  dispone  la  pubblicazione ogni anno, ed in tempo utile, del
programma generale delle  attivita'  dell'Universita'  contenente  le
indicazioni  relative  all'ordinamento degli studi e ai programmi dei
singoli corsi;
     i)  vigila  su  tutti  i servizi amministrativi dell'Universita'
riferendo, ove lo ritenga necessario, al consiglio di amministrazione
a  cui  presenta per l'approvazione il bilancio preventivo e il conto
consultivo;
     l)  esercita  l'autorita'  disciplinare  su  tutto  il personale
dell'Universita' nei  limiti  fissati  dalla  legge  sull'ordinamento
universitario e secondo il presente statuto;
     m)   adotta   nei  casi  di  necessita'  ed  indifferibilita'  i
provvedimenti di competenza del consiglio accademico e del  consiglio
di  amministrazione sottoponendo i provvedimenti stessi alla ratifica
dei rispettivi organi nella riunione successiva.
   Nelle  votazioni dei consigli prevale, in caso di parita', il voto
del rettore.
   Il  rettore  ha  diritto  ad  una  "indennita'  di  carica" il cui
ammontare, stabilito dal  consiglio  di  amministrazione  non  potra'
superare  comunque  quello  previsto  dalla legge per i rettori delle
Universita' degli studi nel  caso  in  cui  l'eletto  presti  servizi
presso l'Universita' per stranieri.
   In  caso  di assenza o di impedimento, le funzioni di rettore sono
assunte dal consigliere piu' anziano di  cui  al  secondo  comma  del
presente articolo.
   Il  rettore,  d'intesa  con  il consiglio di amministrazione, puo'
affidare specifici incarichi di carattere  amministrativo  ad  uno  o
piu' membri del consiglio di amministrazione.
                               Art. 6.
                         Consiglio accademico
   Il  consiglio  accademico  e'  costituito con decreto del Ministro
della pubblica istruzione ed e' cosi' composto:
    1) dal rettore, che lo presiede;
    2) dal direttore dei corsi;
    3) da quattro professori universitari di ruolo della fascia degli
ordinari che insegnino o che abbiano insegnato per  almeno  tre  anni
nei corsi di alta cultura o di perfezionamento;
    4)  dai  professori  universitari  di  ruolo  della  fascia degli
associati in servizio presso l'Universita' italiana per stranieri;
    5) da quattro rappresentanti dei docenti comandati e incaricati;
    6) da tre rappresentanti dei ricercatori;
    7)  da un professore ordinario in rappresentanza dell'Universita'
degli studi di Perugia, designato dal senato accademico della stessa.
   I  componenti di cui al n. 3) vengono eletti da tutti i professori
di  cui  all'art.  32,  numeri  1),  2)  e  3)  in  servizio   presso
l'Universita' italiana per stranieri.
   I  rappresentanti  di  cui  al  n.  5)  vengono  eletti da tutti i
professori comandati e incaricati in  servizio  presso  l'Universita'
italiana per stranieri.
   I  rappresentanti  di  cui  al  n.  6)  vengono  eletti da tutti i
ricercatori in servizio presso l'Universita' italiana per  stranieri.
   Per  quanto  attiene  alle  deliberazioni relative a provvedimenti
riguardanti  i  professori  universitari,  il  consiglio   accademico
delibera alla presenza dei componenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4)
e 7) del precedente primo comma.
   Alle  riunioni  del  consiglio  accademico  partecipano  con  voto
consultivo il presidente del consiglio  studentesco  e  il  direttore
amministrativo, che esercita le funzioni di segretario.
   Il  consiglio accademico e' presieduto dal direttore dei corsi nel
caso di impedimento del rettore, o per sua delega.
   I  componenti del consiglio accademico durano in carica tre anni e
possono essere confermati.
   In  caso  di  cessazione  per  qualsiasi  motivo dall'incarico, si
provvede alla relativa sostituzione, secondo  le  procedure  previste
per la nomina, con elezioni suppletive.
   Nel  caso  di  surrogazione nel corso del triennio, il subentrante
decade al termine del medesimo triennio.
   I  membri  del consiglio accademico hanno diritto ad un gettone di
presenza di importo uguale a quello stabilito per  i  componenti  del
consiglio di amministrazione.
   Il consiglio accademico si riunisce in via ordinaria ogni due mesi
ed ogni volta il rettore lo  ritenga  necessario  o  ne  venga  fatta
motivata richiesta da un terzo dei membri.
                               Art. 7.
                Attribuzioni del consiglio accademico
   Il consiglio accademico:
     a)  delibera sulle materie di carattere culturale, scientifico e
didattico; se la delibera comporta spese nuove  o  maggiori  rispetto
alla  previsione  di  bilancio,  essa  e'  formulata come proposta al
consiglio di amministrazione;
     b)  stabilisce il programma annuale dei corsi, sentito il parere
espresso dal consiglio dei professori;
     c)  esercita,  relativamente  al  personale  docente,  tutte  le
funzioni  che  la  legislazione  universitaria  vigente  demanda   ai
consigli   di  facolta',  tenendo  conto  dei  particolari  requisiti
didattico-culturali richiesti ai  docenti  dell'Universita'  italiana
per stranieri;
     d)   esamina  preliminarmente  le  domande  degli  aspiranti  al
"comando" ai sensi del  comma  quarto  dell'art.  5  della  legge  n.
181/1973, sottoponendo gli aspiranti a prove di accertamento, secondo
le  modalita'  contemplate  nel  presente  statuto  ed  inoltra  tali
domande, con motivato parere, al consiglio di amministrazione;
     e)  valuta  le  esigenze  didattiche,  di  cui  al  primo  comma
dell'art. 7 della legge 16 aprile 1973, n. 181. Sulla  base  di  tale
valutazione propone al consiglio di amministrazione le forme e i modi
per il  conferimento  di  incarichi  e  supplenze.  In  relazione  ai
particolari   requisiti   didattico-culturali  richiesti  ai  docenti
dell'Universita' italiana per  stranieri,  propone  al  consiglio  di
amministrazione i nominativi dei candidati all'incarico;
     f) nomina, su proposta del rettore, il direttore dei corsi;
     g)  nomina  i coordinatori dei singoli corsi di alta cultura, di
perfezionamento e speciali;
     h) delibera i regolamenti interni per il personale docente;
     i) stabilisce i criteri di scelta dei libri da acquistare per la
biblioteca;
     l)  delibera  sull'assegnazione  agli  studenti  delle  borse di
studio istituite dall'Universita' o messe a disposizione della stessa
da enti, societa' o privati;
     m)  dispone  i viaggi dei docenti, sia per il loro aggiornamento
linguistico-culturale, sia per gli  indispensabili  contatti  con  le
istituzioni  culturali  delle  altre nazioni, sia per tenervi corsi o
cicli  di  lezioni,  o  conferenze,  o  per  comprovati   motivi   di
rappresentanza  dell'Universita'  italiana per stranieri, tali viaggi
all'estero sono effettuati  entro  i  limiti  degli  stanziamenti  di
bilancio;
     n)  da'  pareri  e  formula proposte intorno ad argomenti che il
rettore  ed  il  consiglio  di  amministrazione  ritengano  opportuno
sottoporre al suo esame;
     o)  propone  al  rettore la scelta dei docenti dei corsi di alta
cultura, di perfezionamento e speciali;
     p)  propone  al  consiglio  di  amministrazione  modifiche dello
statuto con particolare  riferimento  alle  norme  dello  stesso  che
disciplinano   l'attivita'   culturale,   scientifica   e   didattica
dell'Universita';
     q)  puo'  concedere deleghe al rettore per periodi determinati e
per materie definite.
                               Art. 8.
                     Consiglio di amministrazione
   Il  consiglio  di  amministrazione  e'  costituito con decreto del
Ministro della pubblica istruzione ed e' composto:
    1)  dal  rettore  dell'Universita' italiana per stranieri, che lo
presiede;
    2)  da  un  rappresentante designato dal Ministero della pubblica
istruzione;
    3)  da  un  rappresentante  designato  dal Ministero degli affari
esteri;
    4)  da un rappresentante designato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri;
    5)  da  due  rappresentanti designati dal consiglio della regione
dell'Umbria, di cui almeno uno dovra' essere un membro del  consiglio
regionale stesso;
    6)  da  due  rappresentanti  designati  dal consiglio comunale di
Perugia;
    7) da due rappresentanti designati rispettivamente dalle province
di Perugia e Terni;
    8)  da un rappresentante designato congiuntamente dalle camere di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Perugia e Terni;
    9)  da  un  rappresentante  designato  dall'azienda  autonoma  di
turismo di Perugia;
    10)   da   un  docente  che  non  sia  componente  del  consiglio
accademico, eletto da tutti i professori in servizio  all'Universita'
italiana per stranieri al momento in cui vengono indette le elezioni;
    11)  da  due  membri  nominati,  su  terne proposte dal CNEL, dal
Ministero della pubblica istruzione, uno dei quali appartenente  alla
categoria dei lavoratori ed uno a quella degli imprenditori;
    12) da un rappresentante del personale non docente;
    13)  da  un  membro  nominato,  su terna proposta dal C.N.R., dal
Ministero della pubblica istruzione d'intesa con il  Ministero  della
ricerca scientifica;
    14  da  un rappresentante di enti o privati qualora concorrano al
mantenimento dell'Universita' con un contributo annuo non inferiore a
lire cento milioni.
   Sono membri di diritto del consiglio di amministrazione:
     a) il presidente della giunta regionale dell'Umbria;
     b) il sindaco di Perugia o un suo delegato;
     c) l'intendente di finanza di Perugia;
     d) il direttore dei corsi;
     e) il rettore dell'Universita' degli studi di Perugia;
     f) il presidente dell'ente regionale di gestione dei servizi per
il diritto allo studio universitario o un suo delegato.
   I  membri  di  cui ai numeri 5), 6), 7), 8), 9) e 11) del presente
articolo sono scelti tra persone che non abbiano rapporti di servizio
con l'Universita' italiana per stranieri.
   I  membri  di  cui  ai  numeri  5)  e  6)  verranno  designati dai
rispettivi consigli in modo  da  garantire  anche  la  rappresentanza
delle minoranze.
   Alle  sedute  del  consiglio  partecipa, senza diritto di voto, il
presidente del consiglio studentesco.
   Il  direttore  amministrativo  assolve le funzioni di segretario e
partecipa, con diritto di voto, a tutte le sedute.
   I  membri  del  consiglio  di  amministrazione hanno diritto ad un
gettone di presenza, il cui importo viene  deliberato  dal  consiglio
stesso  con  le  procedure  di cui all'ultimo comma dell'art. 7 della
legge 16 aprile 1973, n. 181.
   Il  consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi
membri possono essere riconfermati per altre due  volte  consecutive,
ad  eccezione  dei  membri  di  diritto. Nel caso di surrogazione nel
corso del triennio, il subentrante decade  al  termine  del  medesimo
triennio.
                               Art. 9.
            Attribuzioni del consiglio di amministrazione
   Il  consiglio di amministrazione ha il governo amministrativo e la
gestione economico-patrimoniale dell'Universita'.
   Ad esso spetta percio' di compiere tutti gli atti di gestione, sia
ordinaria che straordinaria, per il  raggiungimento  delle  finalita'
dell'Universita', salvo quelli di competenza del consiglio accademico
e del rettore.
   In particolare il consiglio di amministrazione:
     a)  approva  il  bilancio  preventivo  ed  il  conto consuntivo,
dispone prelevamenti dal fondo di riserva, gli storni da  capitolo  a
capitolo del bilancio e le variazioni del medesimo;
     b)  delibera  il  limite di somme entro le quali il rettore puo'
disporre direttamente per determinate spese;
     c)  delibera  sulle  modifiche di statuto proposte autonomamente
dal consiglio accademico  e  su  quelle  proposte  dal  consiglio  di
amministrazione stesso al consiglio accademico;
     d)    delibera   sulle   norme   e   sui   regolamenti   interni
dell'Universita', di propria competenza;
     e) approva i contratti e le convenzioni per importi eccedenti il
limite di somma di cui al precedente punto b);
     f)  esprime  parere  sulle  domande  degli  aspiranti al comando
presso  l'Universita'  per  l'inoltro  al  Ministero  della  pubblica
istruzione;
     g) decide sulle impugnative previste dal sesto comma dell'art. 5
della legge n. 181/1973;
     h)  determina i compensi a carico dell'Universita' in favore del
personale docente comandato, incaricato e supplente,  sulla  base  di
quanto  previsto dagli articoli 6), secondo comma e 7), secondo comma
della legge n. 181/1973;
     i)  determina la misura delle tasse, contributi e diritti dovuti
dagli iscritti;
     l)  puo'  concedere  delega al rettore per periodi determinati e
per materie definite.
   Il  consiglio di amministrazione si riunisce in via ordinaria ogni
due mesi.
   Si  riunisce  in  via  straordinaria  ogni  qual  volta lo ritenga
necessario il rettore o ne faccia motivata  richiesta  un  terzo  dei
membri.
                               Art. 10.
                       Consiglio dei professori
   Il  consiglio  dei  professori e' costituito da tutti i docenti di
cui  al  primo  comma  del  successivo  art.  32,  nonche'   da   una
rappresentanza  di  cinque  ricercatori universitari e di tre addetti
alle esercitazioni di lingua italiana, di cui al terzo  e  al  quarto
comma  del  medesimo  art.  32,  eletti  rispettivamente  da  tutti i
ricercatori universitari e da tutti gli addetti alle esercitazioni di
lingua italiana in servizio all'Universita' italiana per stranieri.
   Il  consiglio  dei  professori  ha  funzioni consultive in materia
didattica e scientifica ed e' presieduto dal direttore dei corsi.  In
particolare,  formula  proposte  al  consiglio  accademico  in ordine
all'attivazione degli insegnamenti previsti dallo statuto.
                               Art. 11.
                         Direttore dei corsi
   Il  direttore  di  corsi  e'  nominato dal consiglio accademico su
proposta del rettore. Dura in carica un triennio.
   Il direttore dei corsi:
     a) coadiuva il rettore nell'esercizio delle sue funzioni;
     b)  vigila  sul  regolare  svolgimento  delle lezioni di tutti i
corsi e cura il collegamento fra i  vari  insegnanti  nell'ambito  di
ciascun  corso  e  fra  i  vari  corsi,  fatta  salva  la liberta' di
insegnamento di ogni docente nel quadro del programma  stabilito  dal
consiglio accademico;
     c)  stabilisce gli orari delle lezioni e provvede agli eventuali
spostamenti di orario e  alla  momentanea  sostituzione  dei  docenti
assenti;
     d)  cura  il  contatto  con  gli  studenti  e  con  il consiglio
studentesco;
     e)  presiede il consiglio dei professori, riferendo al rettore e
al consiglio accademico sull'attivita' svolta dal consiglio stesso;
     f)  al  termine  di ogni anno accademico presenta al rettore una
relazione scritta sull'andamento dei corsi, formulando suggerimenti e
proposte per la migliore organizzazione dei corsi stessi.
   Il  direttore dei corsi puo' presiedere il consiglio accademico su
delega del rettore, o in caso di impedimento del medesimo.
   Puo'  essere  dispensato, in parte, dall'insegnamento con delibera
del  consiglio  di  amministrazione   su   proposta   del   consiglio
accademico.
   Nel  caso  in  cui il direttore dei corsi debba recarsi all'estero
puo' designare  tra  i  docenti  dell'Universita'  per  stranieri  un
professore che lo sostituisce per la direzione dei corsi.
   Il direttore dei corsi ha diritto ad una "indennita' di carica" il
cui ammontare viene stabilito dal consiglio di  amministrazione,  nei
limiti  dell'indennita'  di carica spettante al rettore, con delibera
da  sottoporre  all'approvazione   del   Ministero   della   pubblica
istruzione di concerto con quello del tesoro.
                               Art. 12.
                          Consigli di corso
   Sono istituiti il consiglio del corso di lingua e cultura italiana
e il consiglio del corso di formazione  di  insegnanti  di  lingua  e
cultura  italiana  per  stranieri  con funzioni consultive in materia
didattica e scientifica. I consigli di corso sono  presieduti  da  un
coordinatore, nominato dai rispettivi consigli, che dura in carica un
triennio.
   Fanno parte di ciascun consiglio di corso:
     a)  tutti i professori di cui al primo comma del successivo art.
32, afferenti al corso stesso;
     b) una rappresentanza dei ricercatori universitari non superiore
ad 1/10 dei docenti;
     c)  una  rappresentanza  degli  "addetti  alle  esercitazioni di
lingua italiana" non superiore ad 1/10 dei docenti;
     d) una rappresentanza di tre studenti iscritti al corso.
                               Art. 13.
                        Coordinatori dei corsi
   Il  coordinatore  del  corso vigila e coordina, di concerto con il
direttore dei corsi,  l'attivita'  didattica  del  rispettivo  corso,
fatta  salva  la liberta' di insegnamento di ogni docente, nel quadro
della programmazione  stabilita  dal  consiglio  accademico;  cura  i
contatti  con gli studenti del corso; presenta al direttore dei corsi
una relazione annuale sulla attivita' svolta nel corso, ai fini della
relazione di cui al punto f) dell'art. 11.
                               Art. 14.
                    Elezioni delle rappresentanze
   Le  elezioni  delle  rappresentanze  nei vari consigli di cui agli
articoli precedenti avvengono secondo  un  regolamento  proposto  dal
consiglio  accademico  ed approvato dal consiglio di amministrazione,
che prevede comunque il voto limitato a due terzi degli eligendi.
                              Titolo II
                 ORDINAMENTO SCIENTIFICO E DIDATTICO
                               Art. 15.
                           Anno accademico
   L'anno  accademico  dell'Universita'  va  dal  1›  gennaio  al  31
dicembre.  Il  calendario  dei  corsi  e'  stabilito  dal   consiglio
accademico   nel   programma   annuale,   sentito   il  consiglio  di
amministrazione.
                               Art. 16.
                         Corsi - Generalita'
   L'ordinamento didattico generale comprende:
     A) Corsi ordinari:
     1) corso di lingua e cultura italiana suddiviso in:
       a) corso di primo grado, articolato in livelli;
       b) corso di secondo grado, articolato in indirizzi;
       c) corso superiore, articolato in indirizzi;
     2)  corso  di  formazione  di  insegnanti  di  lingua  e cultura
italiana per stranieri.
     B) Corsi di alta cultura.
     C) Corsi di perfezionamento.
     D)  Corsi  speciali:  con  programmi  specifici  riguardanti  la
formazione scientifica e professionale.
     E)  Corsi straordinari: per specifiche esigenze con varia durata
e con programmi di insegnamento particolari.
   La  durata  dei  corsi  e'  determinata  annualmente dal consiglio
accademico, sentito il consiglio di amministrazione.
   I  corsi,  con gli eventuali relativi esami finali, possono essere
svolti anche in sedi diverse da  Perugia,  in  Italia  e  all'estero,
previa approvazione del Ministero della pubblica istruzione.
                               Art. 17.
                   Insegnamenti dei corsi ordinari
   Nei corsi ordinari sono impartiti i seguenti insegnamenti:
    archeologia e antichita' italiche;
    dialettologia italiana;
    didattica  dell'insegnamento  della  lingua  italiana come lingua
seconda;
    diritto del lavoro e legislazione sociale;
    docimologia;
    elementi di diritto pubblico e privato;
    elementi di politica economica e finanziaria;
    elementi di tecnica commerciale;
    filologia e critica dantesca;
    filologia italiana;
    fonetica e fonologia della lingua italiana (per stranieri);
    geografia politica ed economica dell'Italia;
    glottodidattica;
    grammatica italiana;
    istituzioni dell'Italia contemporanea;
    istituzioni di commercio;
    letteratura italiana;
    letteratura italiana contemporanea;
    lingua italiana (per stranieri);
    linguaggi settoriali;
    linguistica contrastiva;
    linguistica generale e applicata;
    metodologia della ricerca in glottodidattica;
    psicolinguistica;
    lessicografia e lessicologia italiana;
    semiologia;
    sintassi e stilistica della lingua italiana;
    sociolinguistica;
    storia dell'arte italiana;
    storia dell'arte italiana contemporanea;
    storia della critica letteraria italiana;
    storia della filosofia italiana;
    storia della letteratura italiana (per stranieri);
    storia d'Italia;
    storia dell'Italia contemporanea;
    storia della lingua italiana;
    storia della musica italiana;
    storia della pedagogia italiana;
    storia delle istituzioni politiche e sociali nella C.E.E.;
    storia religiosa d'Italia;
    storia del teatro italiano;
    storia del cinema italiano;
    storia delle tradizioni popolari italiane;
    storia economica d'Italia;
    tecnica e corrispondenza commerciale;
    teoria e metodologia generale della letteratura;
    traduzione (in italiano da lingua straniera e viceversa).
                               Art. 18.
      Corsi di alta cultura, di perfezionamento e corsi speciali
   I  corsi  di  alta  cultura riguardano le istituzioni italiane, la
letteratura italiana, la storia dell'arte italiana, la  storia  della
musica  italiana,  la  storia  e  la  geografia d'Italia, il pensiero
italiano attraverso i secoli e d'Italia contemporanea.
   I corsi speciali hanno per oggetto programmi specifici riguardanti
la formazione scientifica e professionale.
   I  programmi  di insegnamento dei corsi di alta cultura, dei corsi
di perfezionamento e dei corsi speciali sono  fissati  annualmente  e
resi  noti nell'opuscolo del programma generale pubblicato ogni anno.
                               Art. 19.
                  Corsi di perfezionamento didattico
   Il  consiglio accademico, ottenuta l'approvazione del consiglio di
amministrazione per la  parte  economica,  puo'  istituire  corsi  di
perfezionamento  didattico  per  laureati  ed insegnanti italiani che
intendano perfezionarsi nello studio e nell'insegnamento della lingua
italiana come lingua seconda e della cultura italiana.
   Tali corsi, previo esame finale, rilasciano un titolo di maturita'
didattica che l'Universita' valutera' nelle assunzioni  di  incarichi
annuali  e  nei  concorsi per comandi relativamente agli insegnamenti
linguistici e di cultura italiana.
                               Art. 20.
                          Varianti dei corsi
   Il   consiglio   accademico,   d'intesa   con   il   consiglio  di
amministrazione per  la  parte  economica,  per  motivata  necessita'
didattica  o per esigenze straordinarie, puo' istituire corsi diversi
da quelli precedentemente indicati,  che  rientrino  nelle  finalita'
dell'Universita'.
                               Art. 21.
                     Centri e settori di ricerca
   L'Universita'  italiana  per stranieri si articola secondo settori
di ricerca e puo' costituire centri di ricerca e di formazione.
                              Titolo III
                               STUDENTI
                               Art. 22.
                               Frequenza
   Alla  frequenza  dei  corsi  sono  ammessi  gli  stranieri di ogni
nazionalita', gli italiani residenti all'estero e  gli  allogeni;  ai
corsi  di alta cultura e di perfezionamento ed ai corsi speciali sono
ammessi anche gli italiani.
   Il  consiglio  accademico  puo'  determinare titoli particolari di
studio per l'ammissione ai corsi di alta cultura, di  perfezionamento
e  speciali;  di  essi  sara' data notizia nel programma generale dei
corsi pubblicato annualmente.
                               Art. 23.
                     Tasse, diritti e contributi
   Le  tasse,  i  diritti  e  i contributi dovuti dagli iscritti sono
stabiliti dal  consiglio  di  amministrazione  e  notificati  con  il
programma annuale dei corsi.
                               Art. 24.
                              E s a m i
   Il  consiglio  accademico,  su  proposta  del  consiglio di corso,
determina le materie oggetto di esame e le modalita'  di  svolgimento
dello   stesso;   nel   programma   generale  dei  corsi,  pubblicato
annualmente, sono indicate le norme relative.
   Sono  ammessi  agli esami per conseguire i diplomi e gli attestati
gli iscritti che hanno regolarmente frequentato  le  lezioni  per  il
periodo  minimo, anche non continuativo, stabilito per lo svolgimento
dei vari programmi.
   Per l'ammissione all'esame del corso superiore gli iscritti devono
dimostrare di possedere un titolo di  studio  almeno  equipollente  a
quello  di  un  diploma  di  scuola  secondaria  superiore.  In  casi
eccezionali, per la  difformita'  degli  ordinamenti  scolastici  dei
Paesi   di   provenienza   o   per  servizi  resi  dagli  interessati
nell'insegnamento dell'italiano nei rispettivi Paesi, sull'ammissione
agli esami si pronuncia il consiglio di corso.
   Possono  essere  richiesti, per l'ammissione agli esami dei corsi,
particolari titoli di studio predeterminati dal consiglio accademico;
di   essi  sara'  data  notizia  nel  programma  generale  dei  corsi
pubblicato annualmente.
                               Art. 25.
                           Titoli di studio
   In  conformita'  alla struttura dei vari corsi di cui all'art. 16,
l'Universita' italiana per stranieri rilascia i seguenti  diplomi  ed
attestati:
    1) attestato di conoscenza elementare della lingua italiana - con
indicazione del livello seguito - al termine del corso  di  lingua  e
cultura italiana di primo grado;
    2)  attestato di conoscenza della lingua e della cultura italiana
- con indicazione dell'indirizzo seguito - al termine  del  corso  di
lingua e cultura italiana di secondo grado;
    3)  diploma  di  lingua  e  cultura  italiana  -  con indicazione
dell'indirizzo seguito - al termine del corso superiore;
    4)  diploma  di abilitazione all'insegnamento di lingua e cultura
italiana per stranieri al termine del relativo corso;
    5)   diplomi   o   attestati  al  termine  di  particolari  corsi
straordinari, di corsi  speciali  e  di  determinati  corsi  di  alta
cultura.
   I   diplomi   dei  corsi  speciali  si  conseguono  a  seguito  di
approvazione di una tesi presentata e discussa dal candidato.
   Il  diploma  di abilitazione all'insegnamento della lingua e della
cultura italiana e gli attestati si conseguono a seguito del positivo
esito di un esame costituito da prove scritte e orali.
                               Art. 26.
                        Attestato di frequenza
   Agli  iscritti  che  hanno  regolarmente frequentato le lezioni di
qualunque corso e' rilasciato un attestato di frequenza, in cui  puo'
essere fatta menzione del profitto conseguito se l'organizzazione del
corso lo prevede e ne viene fatto  l'accertamento  secondo  modalita'
indicate dal consiglio accademico.
                               Art. 27.
                       Assistenza agli studenti
   L'Universita'  italiana per stranieri promuove tutte le iniziative
in favore degli iscritti per assicurare le condizioni piu' idonee per
il proficuo svolgimento degli studi.
   A  tale  scopo  elargisce  borse  e  premi  di studio ed attua sia
direttamente che indirettamente, mediante convenzioni con altri enti,
ogni possibile forma di assistenza.
                               Art. 28.
                     Centro sociale universitario
   Nell'ambito dei servizi dell'Universita' italiana per stranieri e'
istituito il centro sociale universitario con lo scopo di:
     a)  favorire  il soggiorno degli studenti ed il loro inserimento
nell'ambiente;
     b) organizzare dibattiti, incontri, gite artistiche e turistiche
ed ogni  altra  manifestazione  extra-didattica,  sia  culturale  che
ricreativa;
     c)  promuovere  e  realizzare tutte le altre forme di assistenza
agli iscritti.
                               Art. 29.
         Attivita' ed organi del centro sociale universitario
   I  programmi  di attivita' del centro sono stabiliti dal consiglio
direttivo ed approvati dal consiglio di amministrazione, per la parte
economica.
   Il consiglio direttivo del centro e' cosi' composto:
    1) dal rettore, che lo presiede;
    2) dal direttore dei corsi;
    3) dal presidente dell'ente regionale di gestione dei servizi per
il diritto allo studio universitario o un suo delegato;
    4) da un membro del consiglio di amministrazione;
    5) da un membro del consiglio accademico.
                               Art. 30.
                        Consiglio studentesco
   E'   costituito   il  consiglio  studentesco  con  il  compito  di
rappresentare le esigenze del corpo studentesco. Esso e' composto  da
due  rappresentanti  di  ciascuno  dei  corsi  preparatorio,  medio e
superiore eletti dalle assemblee degli studenti dei rispettivi corsi.
Hanno  diritto  di partecipare alle elezioni gli studenti iscritti ai
corsi anzidetti.
   Le assemblee distinte corso per corso sono convocate dal direttore
dei corsi entro il primo mese di ciascun trimestre. Le assemblee sono
valide se e' presente la maggioranza degli iscritti.
   Il   consiglio   elegge  nel  proprio  seno  un  presidente  e  un
segretario.
   Il  presidente del consiglio studentesco partecipa alle sedute del
consiglio accademico con voto consultivo ed alle sedute del consiglio
di amministrazione senza diritto di voto.
   Le    riunioni    del    consiglio    si    svolgono   all'interno
dell'Universita'.
   Apposito regolamento approvato dal consiglio di amministrazione su
proposta  del  consiglio  accademico  disciplina  le   modalita'   di
svolgimento delle elezioni ed il funzionamento del consiglio.
                               Art. 31.
       Associazioni degli amici dell'Universita' per stranieri
   L'Universita'   italiana   per   stranieri   puo'   promuovere  le
associazioni degli amici dell'Universita'  per  stranieri,  con  sede
all'estero,  che hanno lo scopo di diffondere il nome e le iniziative
culturali  dell'Universita',  nonche'  la  conoscenza  della  cultura
italiana   e   di  mantenere  vivi  i  legami  tra  gli  ex  studenti
dell'Universita'.
   L'Universita'  puo'  disporre  dei contributi a carico del proprio
bilancio in favore di dette associazioni che sono  tenute  a  rendere
conto del loro impiego.
                              Titolo IV
                          PERSONALE DOCENTE
                               Art. 32.
                            D o c e n t i
   L'insegnamento e' affidato a:
    1)  professori  universitari  di  ruolo,  assegnati dal Ministero
della pubblica istruzione;
    2) docenti comandati dal Ministero della pubblica istruzione;
    3) docenti con incarico a tempo pieno o con orario ridotto;
    4)  professori  a  contratto di alta qualificazione scientifica e
professionale, per  l'attivazione  di  corsi  integrativi  di  quelli
ufficiali.  Essi possono anche essere dipendenti dell'amministrazione
dello Stato  o  di  enti  pubblici  di  ricerca,  ovvero  docenti  di
universita' estere, purche' non insegnino in universita' italiane.
   I  docenti dei corsi di alta cultura, dei corsi di perfezionamento
e speciali sono scelti tra docenti universitari, tra personalita' del
mondo  culturale,  economico  e politico italiano o tra cultori della
materia di riconosciuta competenza.
   Per  contribuire  allo  sviluppo  della  ricerca scientifica e per
l'assolvimento di compiti  didattici  integrativi  svolgono  la  loro
attivita'  presso  l'Universita' italiana per stranieri e ricercatori
universitari.
   Parimenti  per  l'assolvimento  di compiti didattici integrativi e
per altre necessita' didattiche sono impiegati nella  loro  attivita'
gli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana".
   Possono essere conferite supplenze in caso di indisponibilita' dei
docenti, nel caso in cui non sia possibile provvedere diversamente.
                               Art. 33.
      Numero dei posti di professore associato e di ricercatore
   Il  numero  dei  posti di professore associato e di ricercatore e'
quello risultante  dagli  inquadramenti  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della legge 30
ottobre 1981, n. 615, e dalle  eventuali  assegnazioni  che  verranno
disposte,   ai  sensi  dello  stesso  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 382/1980, a seguito di concorsi liberi.
                               Art. 34.
         Stato giuridico dei professori universitari di ruolo
                     e dei professori a contratto
   Per  quanto concerne lo stato giuridico ed i doveri dei professori
universitari di ruolo e dei professori a contratto, valgono le  norme
previste  dalla  legge  21  febbraio  1980,  n.  28 e dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,  n.  382,  e  successive
modificazioni, compatibilmente con le norme del presente statuto, con
particolare riferimento all'art. 40.
                               Art. 35.
                   Stato giuridico dei ricercatori
   Per quanto concerne lo stato giuridico e i doveri dei ricercatori,
valgono le norme previste dalla legge 21 febbraio 1980, n. 28  e  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, compatibilmente con le norme  del  presente
statuto, con particolare riferimento all'art. 41.
                               Art. 36.
                            C o m a n d i
   Sono  comandati  dal  Ministero  della  pubblica istruzione presso
l'Universita' italiana per stranieri, a  richiesta  di  quest'ultima,
insegnanti  ordinari  nelle  scuole  statali  di  ogni ordine e grado
forniti di laurea. La disciplina dei comandi e' dettata  dalla  legge
24 febbraio 1967, n. 62, dalla legge 24 novembre 1967, n. 1154, dalla
legge 16 aprile 1973, n. 181, e dalle norme seguenti.
                               Art. 37.
                  Prove per gli aspiranti al comando
   Le  prove e modalita' di accertamento alle quali devono sottoporsi
ai sensi dell'art. 5 della legge n. 181/1973 gli aspiranti al comando
presso l'Universita' sono le seguenti:
    1)  per  il corso ordinario di lingua e cultura italiana di primo
grado un concorso per titoli ed esami.
   Fra i titoli sono preferenziali:
    laurea  in lettere moderne; in lingue e letterature orientali; in
lingue e letterature straniere; in  lingue  e  letterature  straniere
moderne;   in  materie  letterarie;  in  pedagogia;  in  filosofia  o
equipollenti;
    abilitazione   o   idoneita'  o  appartenenza  a  graduatorie  di
vincitori di concorsi a cattedre, corrispondenti  alle  lauree  sopra
enumerate;
    conoscenza di lingue straniere;
    frequenza  con  profitto  di  un  corso di preparazione didattica
organizzato dall'Universita' italiana per stranieri;
    insegnamento  della  lingua  italiana  in  corsi  per  stranieri,
organizzati dalla stessa Universita' o da altri enti affini;
    soggiorno di studio all'estero;
    pubblicazioni.
   Gli esami di concorso consistono in:
    un  colloquio su problemi grammaticali e stilistici dell'italiano
moderno e su principi di linguistica generale;
    non  piu' di due lezioni su argomento grammaticale a scelta della
commissione esaminatrice;
    una  esercitazione  che  dimostri  la  conoscenza ed una proficua
utilizzazione di gabinetti linguistici e di apparati audiovisivi;
    2) per il corso ordinario di lingua e cultura italiana di secondo
grado un concorso per titoli ed esami.
   Fra i titoli sono preferenziali:
    laurea in filosofia;
    in lettere moderne;
    in lingue e letterature orientali;
    in lingue e letterature straniere;
    in lingue e letterature straniere moderne;
    in materie letterarie;
    in pedagogia;
    in economia e commercio o equipollenti;
    abilitazione   o   idoneita'  o  appartenenza  a  graduatorie  di
vincitori di concorsi a cattedre  corrispondenti  alle  lauree  sopra
enumerate;
    buona  conoscenza  di  lingue straniere ed ottima di quella della
sezione per la quale il candidato concorre;
    frequenza  con  profitto  di  un  corso di preparazione didattica
organizzato dall'Universita' italiana per stranieri;
    insegnamento della lingua, letteratura e storia d'Italia in corsi
per stranieri organizzati dalla stessa Universita' o  da  altri  enti
affini;
    soggiorni di studio all'estero;
    pubblicazioni.
   Gli esami di concorso consistono in non piu' di due prove scritte,
una orale ed una pratica comprovanti:
    per   l'insegnamento  linguistico,  la  conoscenza  dei  problemi
linguistici dell'italiano e della lingua della sezione alla quale  il
candidato  aspira,  con  eventuale  dimostrazione pratica di proficua
utilizzazione dei gabinetti linguistici ed apparati audiovisivi;
    per  l'insegnamento  delle  materie  culturali,  la conoscenza di
quella per la quale il candidato ha presentato domanda;
    3)  per il corso ordinario superiore di lingua e cultura italiana
e per il corso di  formazione  di  insegnanti  di  lingua  e  cultura
italiana per stranieri: un concorso, per titoli ed esami.
   Fra i titoli sono preferenziali:
    la   laurea  in  filosofia;  in  lettere  moderne;  in  lingue  e
letterature orientali; in lingue e letterature straniere; in lingue e
letterature  straniere moderne; materie letterarie; in pedagogia; con
eventuali relative specializzazioni o equipollenti;
    abilitazione,  o  idoneita',  o  appartenenza  a  graduatorie  di
vincitori di concorsi a cattedre  corrispondenti  alle  lauree  sopra
enumerate;
    buona  conoscenza  di lingue e culture straniere, con particolare
riferimento  alla  materia  per  il  cui  insegnamento  il  candidato
concorre;
    insegnamento  della  cultura  italiana  in  corsi  per  stranieri
organizzati dalla stessa Universita' o da altri enti affini;
    soggiorni di studio all'estero;
    pubblicazioni.
   Gli esami consistono in una prova scritta, in una prova orale e in
non piu' di due lezioni pratiche comprovanti:
     a) per l'insegnamento linguistico:
     profonda  conoscenza  della  grammatica,  della sintassi e della
stilistica della lingua italiana e  della  lingua  straniera  per  la
quale il candidato ha presentato domanda;
     conoscenza della linguistica generale;
     conoscenza  della  metodologia  e  della  didattica delle lingue
straniere;
     b) per gli altri insegnamenti:
     conoscenza   sistematica   della  disciplina  per  la  quale  il
candidato presenta domanda, con i necessari riferimenti alle  culture
degli altri Paesi.
   Il   consiglio  accademico  nomina  le  commissioni  giudicatrici,
composte da un presidente - scelto tra i docenti dei  corsi  di  alta
cultura  o  di  perfezionamento - e da due docenti "comandati" presso
l'Universita' italiana per stranieri dei quali almeno uno insegni  la
materia messa a concorso.
   Il    consiglio    accademico    elaborera',    entro   sei   mesi
dall'approvazione del presente statuto, il regolamento relativo  alle
prove  di  cui  sopra ed ai criteri di accertamento. Tale regolamento
dovra' essere preventivamente approvato dal Ministero della  pubblica
istruzione.
                               Art. 38.
                       Interruzione del comando
   I  docenti  comandati  che  intendono  chiedere dopo un periodo di
interruzione un nuovo comando  non  sono  sottoposti  alle  prove  di
accertamento di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1973, n. 181.
                               Art. 39.
                    Incarico successivo al comando
   Ai docenti comandati, collocati a riposo, puo' essere conferito un
incarico  di  insegnamento  presso  l'Universita'  non  oltre  l'anno
accademico in cui compiono il settantesimo anno di eta', salvo quanto
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  1972,
n.  748  e  dal  decreto-legge  8  luglio  1974, n. 355, e successive
modificazioni.
                               Art. 40.
                     Compiti e doveri dei docenti
   In  relazione  alla peculiare attivita' didattica dell'Universita'
italiana per stranieri, l'insegnamento e' impartito da  ogni  docente
per  nove  mesi  all'anno e per un massimo di dodici ore settimanali.
Altre prestazioni  sono  considerate  di  carattere  straordinario  e
vengono effettuate con il consenso degli interessati.
   Ai doveri di carattere generale si aggiungono:
     a)  quelli inerenti alla particolare disponibilita' per tutte le
forme di assistenza  didattico-culturale,  richieste  dagli  studenti
stranieri che possono anche implicare l'orario spezzato;
     b)  quelli  attinenti  ad  un calendario accademico speciale che
impegna  docenti,  dentro  l'Universita'   e   all'estero,   per   le
particolari finalita' della stessa Universita'.
                               Art. 41.
                   Compiti e doveri dei ricercatori
       e degli "addetti alle esercitazioni di lingua italiana"
   In  relazione  alla peculiare attivita' didattica dell'Universita'
italiana  per  stranieri,  i  ricercatori   e   gli   "addetti   alle
esercitazioni  di  lingua italiana" svolgono tale attivita' per dieci
mesi l'anno e per un massimo di quindici ore settimanali.
                               Art. 42.
                        Trattamento economico
   Il  consiglio  di  amministrazione,  con  delibera da adottarsi ai
sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 16  aprile  1973,  n.
181,   stabilisce  il  compenso  spettante  ai  docenti  comandati  e
determina altresi', a norma  del  secondo  comma  dell'art.  7  della
citata  legge  n.  181/1973, il trattamento giuridico ed economico da
attribuire ai docenti incaricati, ai supplenti e agli  "addetti  alle
esercitazioni  di  lingua  italiana",  tenendo  conto dei particolari
compiti e doveri didattici stabiliti ai sensi del presente statuto.
                               Titolo V
                       PERSONALE NON INSEGNANTE
                               Art. 43.
                        Personale in servizio
   Presta  servizio  presso  l'Universita'  italiana per stranieri il
personale non docente di ruolo delle universita' statali.
                               Art. 44.
              Corsi di perfezionamento in seconda lingua
   Nel  quadro dei piani di sviluppo previsti dall'art. 2 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, l'Universita'
italiana    per   stranieri   provvedera'   alla   programmazione   e
all'organizzazione del lavoro secondo  criteri  di  produttivita'  ed
efficienza,  al  fine  di  soddisfare  le  esigenze  fondamentali del
proprio funzionamento.
                               Art. 45.
                   Concorsi e titoli preferenziali
   Nei  concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche funzionali banditi
dall'Universita' italiana per stranieri, la conoscenza di una o  piu'
lingue  straniere  sara' valutata quale titolo preferenziale, salvo i
casi in cui sia richiesta come requisito indispensabile.
                              Titolo VI
                          ORGANI COLLEGIALI
                               Art. 46.
                Funzionamento degli organi collegiali
   Le    modalita'   di   funzionamento   degli   organi   collegiali
dell'Universita' sono stabilite con apposito regolamento.
   Questo  deve  prevedere le norme per la convocazione, la validita'
delle  adunanze,  le  votazioni   ed   i   processi   verbali   delle
deliberazioni.
                               Art. 47.
                      Natura delle deliberazioni
   Le decisioni ed i provvedimenti degli organi dell'Universita' sono
pubblici e, pertanto, chiunque ne  abbia  interesse  potra'  prendere
visione, salvo che a cio' ostino ragioni attinenti alla personalita',
dignita' e sfera di riservatezza dei soggetti ai quali in essi  viene
riferito.
                              Titolo VII
                GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA
                               Art. 48.
                        Esercizio finanziario
   L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.
   Per la riscossione delle entrate accertate e per i pagamenti delle
spese impegnate  entro  il  termine  dell'esercizio  finanziario,  la
chiusura dei conti e' prorogata al 31 gennaio successivo.
   E'  vietato  assumere  impegni  durante  l'esercizio suppletivo in
conto dell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre.
                               Art. 49.
                      Patrimonio e contabilita'
   Le  norme sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita'
generale dell'Universita' sono stabilite con apposito regolamento  da
approvare  dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il
Ministero del tesoro.
                             Titolo VIII
        TUTELA E VIGILANZA GOVERNATIVA - CONTROLLO FINANZIARIO
                               Art. 50.
        Provvedimenti sottoposti all'approvazione ministeriale
   Le  deliberazioni  del consiglio di amministrazione concernenti la
determinazione dei compensi al personale docente e agli "addetti alle
esercitazioni   di   lingua  italiana",  nonche'  quelle  concernenti
l'indennita' di  lingua  di  cui  all'art.  46,  sono  approvate  dal
Ministero  della pubblica istruzione di concerto con il Ministero del
tesoro.
                               Art. 51.
                        Vigilanza governativa
   Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, una volta approvati
dal consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi per debita
conoscenza al Ministero della pubblica istruzione.
                               Art. 52.
                          Revisori dei conti
   Per  il  controllo  della gestione finanziaria dell'Universita' e'
nominato, con decreto del Ministero  della  pubblica  istruzione,  un
collegio  dei  revisori  dei  conti,  composto  da un funzionario del
Ministero del tesoro - Ragioneria  generale  dello  Stato  -  che  ne
assume  la  presidenza,  e  da  due  funzionari  del  Ministero della
pubblica istruzione, di cui uno della carriera di ragioneria.
   Con  lo  stesso  decreto  sara' stabilito il compenso spettante ai
revisori  a  carico  del  bilancio  dell'Universita'.   Il   collegio
provvede,  in  particolare,  al  riscontro  degli  atti  di gestione,
accerta la regolare tenuta dei libri  e  delle  scritture  contabili,
esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed
il  conto  consuntivo,  ridigendo  apposite  relazioni  ed   effettua
verifiche di cassa.
   I   revisori   durano   in   carica  tre  anni  e  possono  essere
riconfermati.
   Essi   possono   assistere   alle   riunioni   del   consiglio  di
amministrazione dell'Universita'.
                               Art. 53.
                   Definizione dei conti consuntivi
   I  conti  consuntivi  dell'Universita',  dopo  l'approvazione  del
consiglio di amministrazione, debbono essere trasmessi alla Corte dei
conti, per l'attestazione di regolarita'.
                              Titolo IX
                       STATUTO E SUE MODIFICHE
                               Art. 54.
                Approvazione e modifiche dello statuto
   Lo  statuto  dell'Universita'  italiana  per  stranieri  e  le sue
successive modifiche, proposti dal consiglio accademico e  deliberati
dal  consiglio  di  amministrazione  a  maggioranza assoluta dei suoi
componenti,  sono  approvati  con  decreto   del   Presidente   della
Repubblica emanato su proposta del Ministro della pubblica istruzione
di concerto con il Ministro del tesoro.
                               Titolo X
                      NORME FINALI E TRANSITORIE
                               Art. 55.
                             Regolamenti
   Entro  un anno dall'approvazione delle norme del presente statuto,
debbono essere deliberati tutti i relativi regolamenti di esecuzione.
   I  regolamenti  sono  resi  esecutivi  con  decreto del rettore su
delibera del consiglio di  amministrazione  approvato  dal  Ministero
della pubblica istruzione.
                               Titolo X
                      NORME FINALI E TRANSITORIE
                               Art. 56.
           Rinvio alla normativa sulle universita' statali
   Per  quanto non previsto nel presente statuto e nei regolamenti di
esecuzione  si  fa  riferimento  alla  normativa   vigente   per   le
universita' statali, in quanto applicabile.
                               Art. 57.
     Norma transitoria sui docenti dei "gruppi di conversazione"
   I  docenti  dei  "gruppi  di conversazione" in servizio al momento
dell'entrata in vigore  delle  presenti  modifiche,  mutano  la  loro
denominazione  in  quella  di  "addetti  alle esercitazioni di lingua
italiana" e restano in servizio su parere del consiglio accademico  e
su delibera del consiglio di amministrazione.
           Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
                Il Ministro della pubblica istruzione
                               FALCUCCI