1. Richiami a normative per autobus e autobus snodati. 1.1. I veicoli oggetto delle presenti norme devono rispondere alle prescrizioni relative agli autobus ed agli autobus snodati per i servizi di linea urbani contenute nell'allegato A al decreto 18 luglio 1986 dal titolo "Caratteristiche funzionali ed unificazione degli autobus urbani e suburbani sovvenzionabili con contributo statale successivamente al 1 gennaio 1987" ai paragrafi 1 (Generalita' - Assi e dimensioni esterne), 2 (Manovrabilita'), 3 (Porte di servizio per i viaggiatori), 5 (Dimensioni interne e gradini), 8 (Ossatura ed elementi di unione), 9 (Copertura), 10 (Pannellatura), 11 (Finestrini), 12 (Pavimento), 13 (Sedili passeggeri), 14 (Protezione contro gli incendi), 15 (Mancorrenti), 16 (Colorazione e indicazioni esterne), 17 (Accessori interni), 18 (Blocco del veicolo), 19 (Freni), 20 (Impianto pneumatico), 25 (Sporgenze sportelli), 27 (Illuminazione interna), 29 (Trasporto di persone con ridotta capacita' motoria), 31 (Esclusioni), intendendosi sostituite alle parole "autobus" e "autobus snodato" rispettivamente le parole "filobus" e "filobus snodato". 1.2. I dispositivi, le caratteristiche ed i particolari oggetto di tabelle di unificazione a carattere definitivo emanate per gli autobus e gli autobus snodati e richiamate ai paragrafi dell'allegato A al decreto del 18 luglio 1986 elencati al punto 1.1 precedente devono rispondere, per i filobus e per i filobus snodati, ai medesimi requisiti prescritti rispettivamente per gli autobus e per gli autobus snodati. 2. Posto di guida. 2.1. Il posto di guida deve essere ubicato sulla sinistra del veicolo. 2.1.1. Il campo di visibilita' del conducente dovra' rispondere alle medesime condizioni ed essere verificato con le stesse modalita' stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986. 2.1.2. A servizio del posto di guida dovranno essere installati uno o piu' specchi retrovisori interni. Nei filobus snodati e' ammessa anche l'installazione di un impianto TV a circuito chiuso. 2.2. Il parabrezza deve essere piano e, a veicolo vuoto, essere inclinato di almeno 5 gradi con bordo superiore arretrato verso il conducente. 2.3. Il sedile per il conducente deve consentire la regolazione sia longitudinale che verticale; e' ammesso il molleggio regolabile. L'attacco del sedile del conducente al pavimento sara' realizzato con le medesime modalita' stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986. 2.4. Il posto di guida deve essere attrezzato con: - una borsa porta carte e documenti del veicolo; - una cappelliera; - ripari dal sole per il conducente; - uno o piu' dispositivi per il riscaldamento del conducente e per lo sbrinamento e il disappannamento del parabrezza e dei vetri antero-laterali, se presenti; - un punto luce autonomo per l'illuminazione locale. 2.5. La separazione del posto di guida dal pubblico deve essere realizzata con le medesime modalita' stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986. 2.6. Il finestrino a lato del posto di guida deve essere sempre del tipo apribile. Le prese per l'aerazione del posto di guida devono essere realizzate con le medesime modalita' stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986. 2.7. I seguenti comandi, indicatori e strumenti devono avere le medesime caratteristiche nonche' essere inseriti in una zona antistante il conducente avente le medesime dimensioni stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986: 2.7.1. tachimetro (o tachigrafo) con contachilometri; 2.7.2. comandi di apertura e chiusura porte di servizio, da porsi sul lato destro del quadro, con sequenza, dall'alto al basso: a) porta anteriore; b) porta/e centrale/i; c) porta posteriore; 2.7.3. indicatori ottici di porte aperte, sistemati a fianco dei rispettivi comandi; 2.7.4. indicatore ottico freno di stazionamento inserito; 2.7.5. indicatore ottico e/o strumento presenza tensione di linea; 2.7.6. indicatore ottico fermata prenotata; 2.7.7. indicatore ottico luci di posizione; 2.7.8. indicatore ottico luci di direzione; 2.7.9. indicatore ottico proiettori abbaglianti; 2.7.10. indicatore ottico, a funzionamento intermittente, ripetitore allarmi fondamentali, comprendente le segnalazioni di bassa pressione fluido freni e, per i filobus snodati con trazione sul 3 asse, di avaria del dispositivo di controllo dell'articolazione; 2.7.11. deviatore interno-esterno veicolo del comando porta anteriore. 2.8. Le caratteristiche dei comandi indicatori e strumenti devono rispondere ai medesimi requisiti prescritti per gli analoghi apparecchi degli autobus e autobus snodati. 2.8.1. L'indicatore ottico di cui al punto 2.7.5 deve essere di colore rosso e di forma triangolare. 2.9. L'indicatore ottico di dispersione deve essere posto nella zona antistante il conducente, senza limitazione verso l'alto, con esclusione di quella richiamata al punto 2.7, in una posizione tale da consentire un'agevole visibilita' da parte del conducente stesso e deve essere integrato da allarme acustico. 3. Prestazioni. 3.1. La potenza specifica del motore (o complessiva dei motori), con riferimento al peso complessivo a pieno carico, deve essere di almeno 6,5 kW/t orari. 3.2. La velocita' effettivamente raggiungibile con il massimo carico tecnicamente ammissibile, in rettilineo e orizzontale, deve essere compresa tra 55 e 70 km/h. 3.3. L'apparecchiatura di avviamento deve garantire variazioni graduali di velocita' e consentire al conducente di scegliere, agendo sul pedale, piu' valori di accelerazione; le velocita' di marcia economiche devono essere almeno in numero di due. 3.4. Oltre al freno di servizio e di stazionamento, i filobus ed i filobus snodati devono essere dotati di impianto di frenatura di rallentamento, utilizzando o i motori di trazione o rallentatori autonomi, operanti anche in assenza di collegamento alla linea di contatto. 3.5. Il calore generato dagli eventuali reostati, sia in fase di avviamento, sia in fase di frenatura, puo' essere impiegato per il riscaldamento dell'interno del veicolo. 3.6. Nei filobus e nei filobus snodati il regolare funzionamento del servosterzo deve essere sempre assicurato anche a veicolo fermo. 4. Fonti di energia per la marcia autonoma. 4.1. I filobus ed i filobus snodati possono essere dotati di fonti di energia per la marcia autonoma, anche con passeggeri a bordo, in assenza di collegamento alla linea di contatto: - di emergenza, se la velocita' massima a pieno carico in rettilineo e in orizzontale, e' compresa tra i 5 km/h e i 15 km/h; - alternativa, se la velocita' massima a pieno carico, in rettilineo e in orizzontale, risulta non inferiore al 50% dell'effettiva velocita' massima raggiunta dal veicolo con alimentazione dal bifilare. 4.2. Tali fonti possono essere costituite da: 4.2.1. motori termici capaci di assicurare, con l'intermediazione di generatori elettrici, o con altro tipo di trasmissione, il moto dei veicoli; 4.2.2. batterie elettriche o altri accumulatori di energia capaci di assicurare il servizio su tratte limitate e/o di integrare le prestazioni dei motori termici. 5. Rumorosita'. 5.1. In attesa dell'emanazione di apposite tabelle d'unificazione a carattere definitivo, sulla rumorosita' interna ed esterna al veicolo valgono, per quanto applicabili, i limiti e le modalita' di prova stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986, con una riduzione dei limiti massimi ammissibili di 2 decibel. 5.2. La riduzione di 2 decibel di cui al punto che precede non si applica durante l'impiego del motore termico. 6. Movimentazione delle aste. 6.1. Il comando della movimentazione delle aste puo' essere di tipo automatico o manuale. 7. Comando centrale d'emergenza. 7.1. Deve essere presente un dispositivo d'emergenza, sistemato in posizione accessibile dal conducente, in prossimita' della fiancata sinistra e realizzato con interruttore a fungo, non confondibile con altri, a disinserimento manuale. 7.2. L'azionamento di detto dispositivo deve effettuarsi mediante schiacciamento verso il basso. 7.3. Nel momento in cui viene azionato il comando in questione, devono automaticamente realizzarsi le seguenti funzioni: 7.3.1. interruzione rapida del comando trazione, mediante apertura dell'interruttore di linea su entrambe le polarita'; 7.3.2. interruzione dell'alimentazione elettrica dell'impianto di bassa tensione di bordo, ad eccezione dei comandi delle porte, delle eventuali apparecchiature per teletrasmissioni, delle segnalazioni di pericolo di veicolo fermo, delle eventuali luci interne di emergenza e dell'eventuale comando di abbassamento delle aste di presa corrente; 7.3.3. abbassamento delle aste di presa corrente, ove queste siano azionabili con telecomando; 7.3.4. accensione della segnalazione di pericolo di veicolo fermo; 7.3.5. accensione di eventuali luci interne di emergenza, per agevolare l'uscita dei passeggeri in caso di pericolo. 8. Impianto elettrico. 8.1. L'impianto elettrico di bassa tensione per i filobus ed i filobus snodati deve essere isolato dalla cassa ed avere comunque tensione non superiore a 50 V misurata rispetto alla massa del veicolo. 8.2. Per quanto non previsto dalle norme CEI sugli "Impianti elettrici dei filoveicoli" si applicano, per quanto possibile, ai filobus e filobus snodati le disposizioni sull'"Impianto elettrico" contenute nell'allegato A al decreto ministeriale 18 luglio 1986 e valide per la sovvenzionabilita' degli autobus e autobus snodati. 9. Dispositivi di illuminazione e segnalazioni luminose. I dispositivi di illuminazione e segnalazione esterni ad eccezione delle luci di ingombro debbono avere caratteristiche identiche a quelle stabilite per gli autobus e gli autobus snodati dal decreto 18 luglio 1986. 10. Predisposizione per il rilevamento dati e le ricetrasmissioni. Nei filobus e nei filobus snodati la predisposizione dei vani e delle canalizzazioni necessari per l'installazione degli impianti di ricetrasmissione in fonia, di rilevamento e trasmissione dei dati di esercizio e di diagnostica, deve essere conforme a quanto indicato nelle corrispondenti tabelle di unificazione a carattere definitivo.
Nota all'allegato A: Per il D.M. 18 luglio 1986 si veda nelle premesse al presente decreto e nelle relative note.