Art. 1. 1. I requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo che i candidati devono possedere per essere ammessi a partecipare alle gare indette dalle amministrazioni statali, dalle regioni, dalle aziende autonome, dagli enti locali e dagli enti pubblici non economici, ai fini dell'affidamento di concessioni regolate dalla legge n. 80 del 1987 ed i criteri di scelta di cui all'art. 3, comma 4, della predetta legge, sono stabiliti nelle tabelle 1, 2 e 3 e relative note esplicative, allegate al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante. 2. Le misure percentuali dei valori minimi dei requisiti riportati nella tabella 1 sono stabilite nei successivi articoli 2 e 3, rispettivamente per i candidati che intendono partecipare singolarmente e per quelli che intendono partecipare riuniti in consorzi o in raggruppamenti temporanei. 3. Il requisito di cui alla tabella 2 deve essere posseduto dal candidato che si presenta singolarmente, ovvero da ciascuna impresa che intende partecipare riunita in consorzio o in raggruppamento temporaneo.