(all. 1 - art. 1)
                               Art. 1.
  1.   I   requisiti  minimi  di  carattere  economico-finanziario  e
tecnico-organizzativo che i candidati  devono  possedere  per  essere
ammessi   a  partecipare  alle  gare  indette  dalle  amministrazioni
statali, dalle regioni, dalle aziende autonome, dagli enti  locali  e
dagli  enti  pubblici  non  economici,  ai  fini  dell'affidamento di
concessioni regolate dalla legge n. 80  del  1987  ed  i  criteri  di
scelta  di  cui  all'art.  3,  comma  4,  della  predetta legge, sono
stabiliti nelle tabelle  1,  2  e  3  e  relative  note  esplicative,
allegate  al presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.
  2.  Le misure percentuali dei valori minimi dei requisiti riportati
nella tabella 1  sono  stabilite  nei  successivi  articoli  2  e  3,
rispettivamente   per   i   candidati   che   intendono   partecipare
singolarmente e per  quelli  che  intendono  partecipare  riuniti  in
consorzi o in raggruppamenti temporanei.
  3.  Il  requisito  di  cui alla tabella 2 deve essere posseduto dal
candidato che si presenta singolarmente, ovvero da  ciascuna  impresa
che  intende  partecipare  riunita  in  consorzio o in raggruppamento
temporaneo.